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Emendamenti ai principi contabili OIC: in vigore dal 1° gennaio
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Le modifiche riguardano i principi:
- Oic 13 (rimanenze),
- Oic 16 (immobilizzazioni materiali),
- Oic 24 (immobilizzazioni immateriali),
- Oic 25 (imposte sul reddito)
- Oic 31 (fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto).
Le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026.
OIC: pubblicati nuovi emendamenti ai principi contabili
Si evidenzia che:
- per i principi OIC 13,16 e 24, per gli acquisti con opzione di rivendita da parte dell’acquirente o del rivenditore, viene chiarito che il bene acquistato può essere iscritto in bilancio soltanto se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione non verrà esercitata, sia che essa sia attribuita all’acquirente sia che sia attribuita al venditore, mentre negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- il paragrafo 63 dell’Oic 24 è stato ritoccato per precisare che l’utilizzo dei ricavi come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni, che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è consentito esclusivamente quando si adotta il metodo a quote decrescenti e quando sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una valida approssimazione dello sfruttamento dell’attività,
- per l'OIC 25 la nuova versione del principio stabilisce che l'imposta per l'affrancamento delle riserve in sospensione, deve essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una riserva specifica,
- per gli Oic 16 e 31 sono stati modificati in tema di attualizzazione dei fondi oneri, al fine di chiarire la classificazione degli effetti derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso.
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Assemblee da remoto: i Notai fanno il punto
Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n 216/2025 ha chiarito il perimetro delle regole per le assemblee da remoto del 2026.
Come specificato dai Notai, la massima intende fare il punto della situazione sulle regole applicabili alle assemblee di società di capitali dopo la cessazione del regime “emergenziale” previsto dall’art. 106 d.l. 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024).
Assemblee da remoto 2026: la massima n 216/2025 dei Notai di Milano chiarisce le regole
A decorrere dal 1° gennaio 2026, al cessare del regime “emergenziale” delle assemblee delle società di capitali, previsto dall’art. 106 d.l. 18/2020, introdotto all’inizio della pandemia del Covid-19 e poi ripetutamente prorogato (da ultimo con l’art. 3, comma 14-sexies, d.l. 202/2024), le modalità di svolgimento delle assemblee torneranno a essere regolate dalle norme del Codice Civile, secondo gli orientamenti interpretativi via via affermatisi, come segue in quattro punti.
L’intervento con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è consentito ai soci delle s.p.a. solo in presenza di una apposita clausola statutaria, come richiesto dall’art. 2370, comma 4, c.c., mentre nelle s.r.l., nel silenzio della legge, è ammissibile anche in mancanza di apposita disposizione dello statuto, purché non espressamente vietato.
In caso di assemblea totalitaria (in presenza cioè dei requisiti previsti dagli artt. 2366, comma 4, e 2479-bis, comma 5, c.c.), essa può svolgersi esclusivamente “a distanza”, anche in mancanza di alcuna clausola statutaria che preveda l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
In caso di assemblea ritualmente convocata con indicazione di un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, è necessario e sufficiente che nel luogo di convocazione si trovi il soggetto verbalizzante (segretario o notaio), mentre tutti gli altri soggetti possono intervenire e partecipare mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni sopra ricordate.
Attenzione al fatto che è legittima la clausola statutaria che preveda che l’avviso di convocazione non indichi un luogo fisico di svolgimento dell’assemblea, imponendo quindi a tutti i soci l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione per l’intervento in assemblea; è parimenti legittimo, purché non espressamente vietato dallo statuto, che l’avviso di convocazione, anche in mancanza di tale clausola, indichi esclusivamente un luogo virtuale e non fisico di svolgimento dell’assemblea, sempre alle condizioni ricordate supra.
Infine, er le società con azioni negoziate in mercati regolamentati e/o in sistemi multilaterali di negoziazione, la disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente, relativa sia alle modalità di intervento diverse dalla partecipazione fisica sia al ricorso, anche esclusivo, al rappresentante designato. -
Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti
Viene pubblicato in GU n 5 dell'8 gennaio il Decreto Legislativo n 210/2025 che recepisce la Direttiva UE 2024/1640.
In particolare, il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonchè per l'adeguamento al regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor. (26G00006)
L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti.
Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.
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Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma
Con il provvedimento l’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi.
In proposito solo autorità competenti, intermediari finanziari e soggetti privati che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.
La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.
Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.
cambia radicalmente.
Il decreto legislativo n 210/2025 in vigore dal 9 gennaio 2026 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:
- autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
- soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.
Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.
E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.
Saranno necessari ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.
Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.
In sintesi, il DLgs. 210/2025 esclude un accesso generalizzato alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte del pubblico.
Si impone la dimostrazione di un interesse legittimo all’accesso, sanando così la disparità riscontrata nel DLgs. 231/2007 tra titolari effettivi comunicati da persone giuridiche e quelli comunicati da trust.
Si recepisce l’art. 74 della direttiva 2024/1640/Ue che intende allineare la disciplina Ue alla decisione della Corte di Giustizia 22 novembre 2022, cause C-37/20 e C-601/20.
Il nuovo DLgs. 210/2025 prevede che “L’accesso è consentito … dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto e attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata”.
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CPB: esclusa la snc che diventa individuale
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove faq in data 7 gennaio con riguardo al CPB.
Vediamo di seguito il tema specifico affrontato nei quesiti e la replica ADE, anticipando che:
- una faq su causa di decadenza, e più precisamente a quella che si verifica quando si presenta ina dichiarazione integrativa;
- una faq riguarda una causa di cessazione determinata dalla trasformazione atipica da società di persone a impresa individuale.
Come si calcola la soglia del 30% oltre la quale scatta la decadenza per il CPB?
Il quesito riguarda la modalità di calcolo della variazione del 30% del reddito o della produzione netta, al fine di determinare la decadenza dal CPB ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024, nel disciplinare le cause di decadenza dal CPB, include tra queste, al comma 1, lettera b), il caso in cui “a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato”.
La circolare n. 9/E del 2025 ha precisato, al paragrafo 1.11, che “si può ritenere che, in generale, affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento”. La medesima precisazione è stata poi fatta con la FAQ n. 1 del 15 dicembre 2025.
Secondo una interpretazione letterale della disposizione richiamata, nonché per coerenza sistematica, il calcolo della variazione del 30% si ritiene debba essere riferito al reddito concordato (prima delle integrazioni).L'agenzia in merito ha proposto il seguente esempio:Il reddito proposto ed accettato dal contribuente ai fini del CPB è pari a 150.Lo stesso contribuente presenta, successivamente all’adesione al CPB, una dichiarazione integrativa per correggere degli errori commessi in quella originaria.Il reddito che l’Agenzia avrebbe proposto sulla base dei nuovi dati corretti sarebbe stato pari a 200.Calcolando la differenza tra il reddito concordato (pari a 150) e il reddito calcolato sulla base dei dati corretti comunicati con la dichiarazione integrativa (pari a 200), emergerebbe quindi la differenza di reddito di 50.
In questo caso si determinerebbe la decadenza dal CPB poiché la variazione del reddito (pari a +50) supererebbe il limite del 30% sul reddito concordato (il 30% di 150 = 45).CPB: esclusa la snc che diventa individuale
Una società in nome collettivo composta da due soci aderito al CBP 2024 2025.
Nel settembre 2025 uno dei due soci cede la sua quota all'altro e venendo a mancare la pluralità dei soci con atto notarile la società si trasforma in ditta individuale a partire dal mese di settembre 2025 con nuova partita iva.
A seguito dello scioglimento di una società con un solo socio deve essere effettuata la liquidazione a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite
Tale assegnazione ha per oggetto l'intero complesso aziendale facente capo alla società in liquidazione quindi seppur dal punto di vista dell'imposizione diretta e dell'iva l'operazione sia fiscalmente neutra, dato che la stessa civilisticamente si inquadra come una liquidazione societaria, a chiusura della quale l'intero patrimonio viene assegnato ad un unico socio che prosegue l'attività, si chiede di sapere ai fini del CPB se l'operazione potrebbe essere configurata come la cessazione dell'attività della società se tale impostazione risultasse condivisa stante quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n 13-2024 si determinerebbe la fuoriuscita dal concordato nel periodo d'imposta in cui si è verificata la condizione.
L'agenzia evidenzia che nel paragrafo 2.4.4 della Circolare del 17 settembre 2024 n. 18/E) – Operazioni societarie straordinarie e modifica compagine sociale (per i soli contribuenti ISA) – si precisa che “Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR, è interessata da modifiche della compagine sociale (ndr. che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato), il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi. Analogamente a quanto precedentemente evidenziato in relazione alle cause di esclusione la ratio di tale disposizione è di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie”.
Nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale, inoltre, la Suprema Corte con sentenza n. 3671 del 16 febbraio 2007, n. 3671 ha stabilito che “la c.d. continuazione dell’impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima …, a conclusione della quale, il patrimonio sociale residuo è assegnato al socio superstite”.
Tanto premesso, se in una società di persone viene meno la pluralità dei soci e l’attività viene proseguita solo dal socio superstite, attraverso l’apertura di nuova partita IVA, si ritiene che si realizzino quelle modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al CPB in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie” che costituiscono la ratio di quanto stabilito dall’articolo 21 del Decreto legislativo n. 13 del 12/02/2024.In conclusione, la trasformazione “atipica” da società di persone a impresa individuale, implica lo scioglimento della società e, quindi, si è di fronte ad una situazione di cessazione del CPB nella seconda annualità concordata, ossia per il p.i. 2025. -
Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
La Legge di bilancio 2026 ha rifinanziato il credito di imposta per il design e l'estetica.
Ricordiamo che si tratta della agevolazione destinata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di
oggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali che svolgono attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali.Il credito è utilizzabile in compensazione in F24.
Vediamo i dettagli della novità e il ripilogo delle regole.Credito Design e estetica: rifinanziato per il 2026
Con una dotazione complessiva di 60 milioni, la misura dedicata al design e all’ideazione estetica che garantisce un credito d’imposta pari al 10% delle spese sostenute per attività di design e sviluppo del prodotto, nel limite annuale di 2 milioni, è stato appunto rifinanziato dalla manovra finanziaria 2026.
L’agevolazione è rivolta alle imprese operanti in Italia per sostenere le attività che riguardano l’ideazione estetica e la progettazione dei prodotti, valorizzando il contributo del design nei processi d’innovazione aziendale finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti). Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi componenti di prodotti complessi, imballaggi, presentazioni, simboli grafici e caratteri tipografici.
Le spese ammissibili possono riguardare:
- costi per il personale direttamente impiegato nelle attività di design e sviluppo del prodotto e compensi per professionisti e consulenti esterni,
- quote di ammortamento di strumenti e attrezzature utilizzati per la progettazione e la prototipazione,
- materiali e le forniture impiegati nella realizzazione dei prototipi.
Le spese devono essere effettivamente sostenute, correttamente contabilizzate e coerenti con le attività dichiarate.
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Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Il Dipartimento per l'Editoria con un avviso di fine anno annuncia che dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2026.
Le domande presentate al di fuori di tale periodo saranno considerate inammissibili.
Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Per la presentazione delle domanda viene precisato che, gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2026, la domanda e i relativi documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.
Per la presentazione della domanda di contributo relativa all’annualità 2025, sono state introdotte le misure di sicurezza di autenticazione multi-fattore (MFA).
Pertanto, tutte le imprese che intendono presentare domanda devono trasmettere:
- all’indirizzo PEC [email protected]
- il modulo di comunicazione dei dati per l'accesso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale deve essere individuata la figura del referente principale abilitato alla gestione dei dati sulla piattaforma.
Attenzione al fatto che, ai fini dell’accesso alla piattaforma, le imprese che hanno presentato domande di contributo per le annualità precedenti, dovranno utilizzare lo username già in possesso dell’impresa editrice.
Per tutte le richieste di informazioni sulla agevolazione è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: [email protected].
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Sgravio contributivo agricoltura 2020: revoche in arrivo
INPS comunica nel messaggio 72 2026 di aver concluso i controlli ex post sui requisiti legittimanti la concessione dell’agevolazione prevista dall’articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che sono in fase di notificazione
i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.
Le motivazioni possono essere verificate oltre che sui provvedimenti di annullamento,anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.
L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” oun’istanza di “Rateazione”accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
ATTENZIONE L'istituto precisa che se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero (o per la prima rata in caso di istanza di rateazione) entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento , la sanzione civile prevista si riduce del 50%
Si ricorda inoltre che è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del
Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.
Sgravio contributivo straordinario per le filiere agricole e affini nei primi sei mesi del 2020
La misura consisteva nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 , per il rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori:
- filiere agricole, pesca e dell'acquacoltura,
- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole
- allevamento, ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Nello specifico le imprese beneficiarie sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:
- 01.11 xx – Coltivazione di cereali
- 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attivita’ mista
- 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 – Coltivazione di uva
- 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 – Riproduzione piante
- 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 – Allevamento di suini
- 01.47.00 – Allevamento di pollame
- 01.49.10 – Allevamento di conigli
- 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 – Bachicoltura
- 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 – Apicoltura
- 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
- 56.10.12 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 55.20.52 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
MODALITA' OPERATIVE PER LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
- L'agevolazione di cui all'art. 1 e' concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali sugli Aiuti di Stato fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo» (C(2020) 1863)
- L'esonero e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente , spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
- L'agevolazione contributiva andrà richiesta tramite domanda all'INPS , che monitora il rispetto dei limiti finanziari
- In caso di superamento del limite individuale fissato dal «Quadro temporaneo», l'agevolazione e' ridotta per la quota eccedente
- In caso di superamento del limite di spesa fissato l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari