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Credito d’imposta beni strumentali nuovi: tutte le regole
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ha l'obiettivo di supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Salvo proroghe, possibili ad esempio con la prossima legge di bilancio 2025, il 2025 sarà l’ultimo anno per il credito d’imposta.
Dal 2025 è bene evidenziare che, se nulla cambia per i beni materiali 4.0, invece per gli investimenti in beni immateriali la misura del credito d’imposta scende dall’attuale 15% al 10%.
Ricordiamo che le condizioni per avere il credito in oggetto sono disciplinate nei seguinti allegati:
Credito di imposta per i beni materiali: regole 2025
Per i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (Allegato A legge 11 dicembre 2016, n. 232 – ex Iper ammortamento) le condizioni di fruizione del credito di imposta, sono riepilogate dal MIMIT, e dal 2023 al 2025 spetta per il:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro,
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro,
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Attenzione però al fatto che, il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Credito di imposta per i beni immateriali: regole 2025
Per i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) le condizioni di fruisùzione sono riepilogate dal MIMIT che sinteticamente specifica che per il 2025 spetta per il:
- 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Attenzione al fatto che il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno dell’anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell’anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Attenzione al fatto che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: come si accede
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali possono fruire del credito d'imposta in oggetto.
Il credito per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Attenzinoe al fatto che la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: i modelli da utilizzare dal 30.03.2024
Con un comunicato il MIMIT ha annunciato che sono disponibili i nuovi moduli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni ai fini della compensazione del credito d’imposta.
In particolare, la richiesta di compensazione va inviata:
- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta di compensazione va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale, attiva sul sito del GSE: Piattaforma GSE
Nella piattaforma, previa registrazione all'Area Clienti, l’utente potrà accedere all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e, selezionando la tipologia di investimento, compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.
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Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?
Con la Risposta a interpello n 198 del 10 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020) nel caso di acquisto con contratto di ''rent to buy'', vediamo perché l'agevolazione è esclusa da questa modalità.
Credito d’imposta beni strumentali nuovi: spetta per l’acquisto con rent to buy?
Nel caso di specie la Società evidenzia che intende ampliare la dotazione di beni strumentali, nello specifico ritiene di avere le caratteristiche tecniche per poter accedere al credito d'imposta e che la tipologia di contratto che intende adottare per l'acquisizione ed il godimento di detti beni è il ''rent to buy'' in cui il potenziale acquirente/locatario ottiene immediatamente la disponibilità del bene contro il pagamento di canoni, con la possibilità di acquistare successivamente il bene trascorso un lasso di tempo predeterminato.
L'operazione realizzata tramite detto schema contrattuale, a suo avviso, si articola in due fasi:
- nella prima, si realizza l'immediato godimento del bene a fronte del pagamento di un canone;
- nella seconda, ''il conduttore ha l'obbligo di acquisto del bene, imputando al prezzo di vendita del bene una quota parte del canone indicato nel contratto''.
Ciò premesso, la Società chiede conferma che ''il mancato richiamo ai contratti di leasing, o ad altre modalità di acquisizione dei beni agevolabili, nei successivi commi da 1055 a 1058 dello stesso articolo della L. 178/2021, riferiti invece ai beni ''4.0'' non rappresenti una esclusione degli stessi dal novero delle modalità di acquisizione dei beni che danno diritto al credito d'imposta''
Le Entrate evidenziano che con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 è stato chiarito che i beneficiari del Credito d'imposta in esame sono i proprietari e i locatari finanziari.
Con riferimento al mancato richiamo ai contratti di leasing quale modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili nei commi da 1055 a 1058 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2021, la suddetta circolare evidenzia che ''il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni'', essendo tale criterio ''finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in leasing''.
Il medesimo documento specifica che per il locatario finanziario il parametro di commisurazione del Credito d'imposta spettante è rappresentato dal ''costo per l'acquisto del bene'' sostenuto dal locatore, concludendo che ''ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione''
La disciplina del contratto di ''rent to buy'' è stata introdotta dall'articolo 23 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con riferimento all'acquisto di immobili.
le Entrate ricordano che come evidenziato nella circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, ''si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l'immediato godimento dell'immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento''.
Con la norma in esame si è inteso disciplinare il rapporto contrattuale nel periodo antecedente l'alienazione dell'immobile, pur lasciando ampi spazi all'autonomia delle parti.
Con riferimento all'inquadramento civilistico del contratto, il paragrafo 1 della richiamata circolare n. 4/E riassume le caratteristiche del contratto di ''rent to buy'', chiarendo che ''[i]n sintesi, i contratti di godimento di immobili in funzione della successiva alienazione, disciplinati dall'articolo 23 in commento, sono caratterizzati dai seguenti elementi: immediata concessione in godimento di un immobile verso il pagamento di canoni; diritto del conduttore di acquistare successivamente il bene; imputazione di una quota dei canoni, nella misura indicata nel contratto, al corrispettivo del trasferimento''
In base a quanto evidenziato nell'istanza e considerato il richiamo da parte della Società alla figura contrattuale del ''rent to buy'', si rileva che il conduttore avrebbe ''l'obbligo di acquistare il bene alla fine del contratto di ''Rent to buy'' dal che si desume che: esclusivamente al termine del periodo convenuto nell'ambito del contratto dedotto in istanza di concessione in godimento del bene da parte del fornitore concedente, il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene; durante tale periodo (quello di concessione in godimento), il cliente conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore concedente).
Alla luce di quanto detto si ritiene che il contratto di ''rent to buy'' come rappresentato in istanza non integri una utile modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del Credito d'imposta. Conseguentemente, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata della Società, ritenendosi che quest'ultima non possa fruire del Credito d'imposta per l'acquisto dei beni agevolabili tramite il descritto contratto di ''rent to buy'' perché detti beni risultano al momento del loro acquisto già utilizzati a diverso titolo della stessa Società in base al descritto contratto di ''rent to buy'' e, pertanto, sono privi dell'imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d'investimento.
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Adempimento collaborativo: tavolo tecnico ADE/OIC
Con Provvedimento n 383481 pubblicato il giorno 11 ottobre le Entrate istituiscono il tavolo tecnico con l'OIC al fine di aggiornare le linee guida dell'adempimento collaborativo.
Leggi anche: Adempimento collaborativo 2024: approvato il codice di condotta
Tavolo tecnico con OIC per l’adempimento collaborativo
Viene previsto che il tavolo tecnico è composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall’Agenzia delle entrate e dall’Organismo Italiano di Contabilità allo scopo di perseguire un aggiornamento continuo e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 1-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Il tavolo tecnico procederà alla redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare alle linee guida di cui al punto precedente.Ricordiamo che l’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale “TCF”.
Si evidenzia che il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi al regime e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
La legge 9 agosto 2023, n. 111 di Roforma Fiscale in un quadro più generale di misure volte ad incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il Regime dell Adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023,
n. 221 mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del Regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
L’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF e per la sua certificazione.
Pertanto, fine di assicurare l’aggiornamento nel continuo e l’integrazione delle suddette linee guida, il presente Provvedimento istituisce un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall’Agenzia e dall’Organismo Italiano di Contabilità, che curerà in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse. -
RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus
Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da parte di una ONLUS, di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già installato un precedente impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW
Si chiedono chiarimenti per il calcolo del limite massimo di spesa agevolabile.
La Fondazione istante dichiara di svolgere attività sociosanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria catastale D/4.
Dichiara inoltre:
- di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
- aver depositato la CILAS di cui al comma 13ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).
Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura), chiede:
- 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che viene installato o se, invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
- 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.
ETS e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus
Le Entrate hanno specificato che, la ONLUS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina pe le RSA può beneficiare dell’agevolazione come segue:
fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come ''ristrutturazione edilizia'', ''nuova costruzione'' o ''ristrutturazione urbanistica''), si è dell'avviso che, nell'ambito di interventi che rientrano nel perimetro di applicazione del comma 10bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero impianto, pari a 96.000 euro vada moltiplicato «per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative ''figurative'', l'importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza).
L'interpretazione ADE è perfettamente coerente alla ratio della norma che sottende all’introduzione della speciale disciplina della moltiplicazione per il numero di unità immobiliari figurative contenuta dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e alla ulteriore specificazione, che deriva dall’ultimo periodo del successivo comma 16-ter del medesimo art. 119, della possibilità di considerare eleggibili ai fini agevolativi impianti fotovoltaici sino a 200 kW di potenza nominale quando l’intervento avviene nel contesto di un intervento agevolabile secondo la speciale disciplina del comma 10-bis.
Nella risposta a interpello n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che è irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso immobile B/1, B/2 o D/4, nel senso che sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.
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Autofattura denuncia: l’IVA duplicata deve essere rimborsata
L’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 stabilisce l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, di emettere una autofattura per regolarizzare la sua posizione.
Tale adempimento prende il nome di autofattura denuncia perché, attraverso questa, il contribuente mette a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione effettuata dal cedente o prestatore.
Ciò che caratterizza la procedura, però, è il fatto che, contestualmente all’emissione dell’autofattura, il cessionario o committente debba versare all’erario l’IVA dovuta sull’operazione.
Va segnalato che la mancata effettuazione di questi adempimenti, da parte del cessionario o committente, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.
La duplicazione dell’imposta e il rimborso
Si evidenzia chiaramente come, nel momento in cui il cessionario o committente paga il bene o la prestazione al cedente o prestatore, lo fa versando contestualmente l’IVA dovuta sull’operazione.
Però, nel momento in cui il cedente o prestatore non emette il documento fiscale e il cessionario o committente regolarizza la sua posizione secondo le previsioni dell’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, questi dovrà versare di nuovo l’imposta dovuta sull’operazione che così verrà corrisposta due volte.
La recente sentenza numero 374/2/24 della Corte di Giustizia di II grado della Liguria , pubblicata il 17 maggio 2024, prende in esame un caso del genere, in quanto un contribuente in questa situazione, trovandosi ad avere versato due volta l’imposta per la medesima operazione, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta duplicata, producendo istanza di rimborso ex articolo 30-ter del DPR 633/1972.
Il caso è stato affrontato in sede di contenzioso in quanto l’ente ha negato il rimborso dell’imposta al contribuente, asserendo l’insussistenza della duplicazione, che si configurerebbe solo in caso di doppio versamento dell’IVA da parte del medesimo soggetto.
La corte ha bocciato la tesi dell’agenzia riconoscendo che la duplicazione dell’imposta non deve essere verificata in relazione al soggetto versante, ma all’operazione in relazione alla quale l’IVA è stata versata: e, in considerazione di ciò, un doppio prelievo dell’imposta per la medesima operazione si deve considerare illegittimo.
Una tale situazione sarebbe quindi un doppio pagamento dell’IVA sulla stessa operazione, che in applicazione al generale principio della neutralità dell’imposta, legittima il rimborso dell’IVA versata due volte.
Il principio di neutralità dell’imposta costituisce un cartine fondamentale della direttiva IVA 2006/112/CE, costantemente difeso anche dalla Corte di Giustizia UE: su questo si fonda quel meccanismo in ragione del quale, per le attività economiche, l’IVA è una imposta neutrale nei vari passaggi, finché non raggiunge il soggetto passivo consumatore finale.
Le novità normative
Va segnalato che dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia è sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che modifica l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997.
La comunicazione denuncia è un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura denuncia, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.
Quello che più caratterizza la nuova procedura è il fatto che è stato abolito l’obbligo di versare (nuovamente) all’erario l’IVA relativa all’operazione in oggetto da parte del cessionario o committente: in questo modo si risolve il problema della duplicazione dell’imposta, che non dovrà essere versata una seconda volta.
Tuttavia anche la nuova procedura non risolve la problematica che il contribuente, che non riceve il documento fiscale, in carenza di certificazione, presumibilmente non potrà detrarre l’IVA sull’acquisto, anche se questa era stata regolarmente pagata contestualmente al corrispettivo.
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Credito d’imposta ZES Unica: confermato il doppio dei fondi
La conversione in legge del DL Omnibus, il testo è atteso in GU, conferma per le Zes una integrazione di fondi entro il 15 gennaio.
In particolare, Regioni e MIMIT potranno, entro il 15 gennaio 2025, integrare i fondi necessari per sostenere gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, qualora le risorse previste a oggi risultino insufficienti, i criteri saranno definiti con appositi provvedimenti. Confermate le altre scadenze per le imprese.
Ricordiamo che le imprese entro il 15 novembre 2024 devono completare gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della Zes unica del Mezzogiorno, mentre la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Leggi anche Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.
Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili
Il decreto attuativo del credito in oggetto è stato pubblicato il 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) e ricordiamo che il credito zes unica è stato istituito dal Decreto-legge Sud a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.
Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZES
unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.Credito ZES Unica: % dell’agevolazione per regione
Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:
- a) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- b) per gli investimenti realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti di cui alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
- c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle Regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, rispettivamente del cinquanta per cento e del quaranta per cento, come indicato nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
- d) per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici per cento dei costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.
Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale, le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'art. 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Il credito d'imposta e' riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014.
Credito ZES Unica: modalità di utilizzo
In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento ADE e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate
Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni.
La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
- a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
- b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
- c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, e in proposito leggi: Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.
Credito di imposta ZES Unica: come si usa
Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2
Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.
In particolare, il credito è utilizzabile:
- a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
- b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected].
In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.
È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.
Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.
Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile.
Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
- c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Operazioni ASD e SSD: fuori campo IVA fino al 31.12
Pubblicato in GU del giorno 8 ottobre la legge di conversione del DL Omnibus vediamo cosa contiene l'art 3 rubricato Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Operazioni ASD e SSD: fuori campo IVA fino al 31.12
Le norme introdotte con la legge di conversione del DL Omnibus, dispongono che, fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, fissata al 1° gennaio 2025, possono essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni rese da associazioni e società sportive dilettantistiche, per le quali dal primo gennaio 2025 è previsto, ai sensi della citata disposizione, il passaggio al regime di esenzione dell’IVA.
La norma fa salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel dettaglio attualmente il comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972, modifica il regime IVA applicabile a determinate operazioni.
Sinteticamente, si dispone il passaggio dal “fuori campo IVA” al regime di esenzione dall’IVA di alcune specifiche operazioni e l’inserimento di alcune prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.
Nel dettaglio, si introducono:
- modifiche all’articolo 4 del DPR 633 del 1972, recante individuazione delle operazioni che rientrano nell’esercizio di imprese (operazioni commerciali) e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA. In particolare sono state eliminate alcune esclusioni (e quindi sono state inserite nel campo di applicazione IVA), effettuate in presenza di specifici requisiti;
- modifiche all’articolo 10 del DPR 633 del 72, al fine di includere le suddette operazioni tra quelle esenti ai fini IVA
Successivamente, sono intervenute diverse norme sulla decorrenza del nuovo regime: l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha fissato inizialmente la decorrenza al 1° gennaio 2024, poi differita al 1° luglio 2024 da parte dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 e da ultimo posticipata al 1° gennaio 2025 dall’articolo 3, comma 12- sexies, del decreto-legge n. 215 del 2023.
Leggi: IVA al 5% per i corsi di sci, snowboard: per chi e da quando per ulteriori approfondimenti sulle novità del dl omnibus.