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Redditi SC: novità nel Quadro RF per redditi agricoli
Le Entrate hanno pubblicato regole e modello per la dichiarazione dei redditi delle società.
In particolare, con il provvedimento del 17 marzo si pubblicano le regole per l'anno d'imposta 2024: scarica qui Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.
Tra le novità vi sono quelle per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole introdotte dalla Riforma Fiscale.
Vediamo i dettagli del quadro RF e in particolare del rigo RF8.
Redditi SC: le novità del quadro RF per redditi agricoli
Nel Modello Redditi SC 2025, tra le novità di quest'anno figura il recepimento della novità per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole.
Essa è contenuta nel Quadro RF dove è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
In dettaglio ricordiamo che il Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires ha previsto quanto segue:
- e) all'articolo 56-bis:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»;
- 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
- f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».
Nel Quadro RF per la determinazione del reddito di imprese:

il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare.
A titolo di esempio, tale rigo va compilato:
- dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;
- e) all'articolo 56-bis:
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Programma GOL : riparto risorse 2024/25 alle Regioni
Il decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 18 febbraio pubblicato sul sito ministeriale , sezione pubblicità legale, il 4 aprile 2025, definisce il riparto delle risorse del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) per gli anni 2024 e 2025.
Il Programma GOL fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo attraverso percorsi personalizzati, formazione, e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione alle categorie fragili e ai disoccupati di lunga durata.
Programma GOL Criteri di riparto e valori complessivi
Il decreto stabilisce i criteri di assegnazione dei fondi alle singole Regioni e Province Autonome in base ai seguenti aspetti:
- la popolazione in età lavorativa,
- i tassi di disoccupazione, e
- la capacità di spesa precedente.
L’importo totale assegnato per ciascun anno è pari a 1 miliardo di euro, ripartito tra 2024 e 2025 in modo proporzionale tra gli enti territoriali.
La tabella seguente riporta la suddivisione dei fondi per Regione, distinti per ciascun anno e per obiettivi raggiunti e totale complessivo delle somme assegnate ed erogate.

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Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative
Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.
In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative.
Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.
Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.
Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale.
Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.
L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.
Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:
- sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c.
- che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.
L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.
Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia.
Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci.
Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.
Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.
Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.
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Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno
Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.
Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.
Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.
Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.
Riepiloghiamo le regole generali della misura.
Agrivoltaico: gli incentivi 2024
Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:
- per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW
- ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:
- a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.
Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2.
Bando Agrivoltaico: i beneficiari
Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:
- a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole; - b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).
Sono invece escluse:
- a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
- Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
- non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
- b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
- c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto.
Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.
L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro
Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno
Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.
Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.
Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.
Allegati: -
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
E' in vigore dal 2 aprile la Legge Quadro n 40/2025 in materia di ricostruzione post-calamita' che all'art 23 reca novità per le imprese che stipulano la polizza catastrofale recentemente prorogata.
Leggi anche Polizza catastrofale imprese: tutte le regole.
Di fatto il nuovo adempimento è stato prorogato per le PMI e per le medie imprese mentre è in vigore per le grandi imprese che hanno ancora tre mesi per mettersi in regola senza sanzioni.
Relativamente alla legge quadro si prevede una procedura automatica di liquidazione del danno, in via anticipata, che le imprese assicurate possono chiedere a certe condizioni alle Assicurazioni.
Vediamo i dettagli dalla norma già in vigore.
Polizza rischi catastrofali: possibili anticipi fino al 30% dei danni
In dettaglio l'art 23 della legge quadro n 40/2025 contiene la procedura di liquidazione anticipata parziale del danno
Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.
L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonche' la riconducibilita' causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.
Entro cinque giorni dal sopralluogo, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi nei territori per i quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine stabilit, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.Sono fatte salve le causedi nullità annullabilità e risoluzione del contratto.
La procedura non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.
Il procedimento previsto non pregiudica, successivamente al versamento della somma lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attivita' di impresa derivanti dagli eventi calamitosi situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro. -
IVA 2025: le novità del Quadro VO
Entro il 30 aprile occorre provvedere all'invio della Dichiarazione IVA 2025 per l'anno di imposta 2024.
A tal proposito le Entrate:
- con il Provvedimento n 9491 del 15 gennaio hanno approvato Modelli di dichiarazione IVA/2025 con le relative istruzioni,
- con il Provvedimento n 21479 del 28 gennaio, le necessarie specifiche tecniche per l'invio.
Tra le novità di quest'anno ve ne sono per il Quadro VO, vediamo maggiori dettagli.
IVA 2025: le novità del Quadro VO, righi VO18 e VO27
La Dichiaraizone IVA 2025 accoglie, tra le altre, novità per il Quadro VO .
Nelle istruzioni al modello viene evidenziato che nella sezione 1 Opzioni rinunce e revoche agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto del Quadro VO, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, il 2024, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.

Nella sezione 2 Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Attenzione al fatto, che nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi.A tal fine è prevista nel frontespizio del modello Redditi 2025 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti.
Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio
Il quadro VO comprende cinque sezioni:- Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
- Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
- Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
- Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
- Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.
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Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile invio comunicazione compensi riscossi
Entro martedì 30 aprile 2025, le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2024 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all’interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.
Ricordiamo che dal 1° marzo 2007, con la legge Finanziaria 2007, è stato introdotto l’obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
In particolare, è stato previsto che la riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo (riscossione c.d. accentrata);
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.
- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti, oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito).
A seguito dell'introduzione di tale obbligo, ogni anno, le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.
Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione
La comunicazione deve essere presentata dalle “strutture sanitarie private” che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s’intendono:
- le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro,
- nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.
Modalità di invio del modello SSP
L’invio della comunicazione relativa al 2024 deve avvenire esclusivamente per via telematica entro il 30 aprile 2025 tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello SSP (composto dal Frontespizio e dal quadro A) disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate:
- direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” va indicato il codice “1”;
- tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice “2”.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “COSSP”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito dell’invio, l’Agenzia rilascia un’apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.
È considerato tempestivo il modello inviato nei termini, ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.
Ricordiamo che è sempre possibile correggere/modificare la comunicazione già inviata attraverso l’invio di un nuovo modello entro i termini ordinari di presentazione (entro il 30.04.2025) in sostituzione di quello precedente.
In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97.
In caso di violazione dell’obbligo di incasso “accentrato” dei compensi e di annotazione degli stessi è applicabile una sanzione da € 1.000 a € 8.000 ex art.9, D.Lgs. n.471/97.