• Riforme del Governo Meloni

    Nuovo Decreto attuativo del PNRR: tutte le novità

    Pubblicato in GU n 146 del 26 giugno il nuovo decreto con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (decreto-legge)

    Le novità rigurdano

    • interventi infrastrutturali,
    • rifiuti radioattivi,
    • fondo rotativo imprese turismo.

    Inoltre nel decreto vi è l'attesa proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026 per l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE.

    Leggi anche Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: confermata la proroga per il riepilogo delle regole.

    Infrastrutture e Turismo: le novità approvate dal Governo

    Il Decreto introduce disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di seguito le principali novità come specificate nel comunitato stampa.

    In materia di interventi infrastrutturali, il provvedimento interviene sull’affidamento dei servizi ferroviari “intercity”, fissando al 31 dicembre 2026 il termine per l’avvio delle procedure da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevedendo che gli affidamenti possano essere effettuati in un unico lotto o ripartiti in più lotti. 

    Vengono inoltre prorogati di due anni, rispettivamente al 3 agosto 2028 e al 10 dicembre 2028, i termini per l’adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone

    Sempre dal comunicato stampa si evince che per la realizzazione delle opere compensative connesse al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata una spesa complessiva di 50 milioni di euro.

    Si proroga, dal 1° luglio al 1° ottobre 2026, l’entrata in vigore della norma sulla tassa da due euro sui cosiddetti “mini-pacchi” provenienti da Stati extra-UE.

    Il decreto affida a Sogin S.p.a. le attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare “RTS – 1 G. Galilei” della Marina Militare.

    In materia di turismo, viene prorogato dal 30 giugno al 31 agosto 2026 il termine relativo al Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno agli investimenti di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione digitale.

    Il decreto reintroduce norme già vigenti negli scorsi anni, sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l’attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione, a causa di eccezionali ondate di calore.

    Per garantire, in condizioni di criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e la resilienza delle infrastrutture strategiche, è prevista la nomina di un Commissario straordinario di Governo per gli impianti strategici.

    Il provvedimento dà attuazione alla riforma delle norme di contabilità pubblica (riforma 1.15 del PNRR), disciplinando l’ambito di applicazione e i tempi di adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico, il relativo quadro di principi e regole contabili, gli adempimenti propedeutici a carico delle amministrazioni, i contenuti del programma di formazione e la disciplina della fase di sperimentazione. È inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) produca con cadenza trimestrale le stime sul saldo delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

  • Adempimenti Iva

    Decreto VIDA: in consultazione fino al 6 luglio

    È disponibile in consultazione sul sito del dipartimento Finanze lo schema di decreto legislativo di recepimento delle disposizioni della Direttiva unionale in materia di Iva nell’era digitale che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027. In primo piano i regimi Oss e Ioss e la Single Vat Registration. L’iniziativa nasce proprio “in vista della definizione del decreto” e in attesa delle valutazioni delle altre amministrazioni coinvolte, per consentire ai soggetti interessati di intervenire sul testo prima dell’adozione della versione finale.

    Gli operatori economici interessati potranno inviare osservazioni e proposte fino a lunedì 6 luglio 2026 attraveros una area dedicata con un apposito form.

    Recepimento Direttiva VIDA con la riforda dell’IVA: decreto in consultazionw

    In particolare la consultazione riguarda lo schema di decreto legislativo chiamato a recepire in Italia le disposizioni dell’articolo 2 della direttiva (Ue) 2025/516, parte del pacchetto “Vat in the Digital Age” (ViDA), adottato dal Consiglio l’11 marzo 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 marzo 2025. 

    Occorre specificare che l’intervento si inserisce in una riforma organica del sistema Iva europeo pensata per adeguare l’imposta alla trasformazione digitale dell’economia, migliorare l’efficienza della riscossione, rafforzare il contrasto alle frodi e alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese.

    La consultazione riguarda le disposizioni che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2027 e si concentra su:

    • regimi Oss (One Stop Shop) e Ioss (Import One Stop Shop), 
    • sistema della Single Vat Registration

    Ricordiamo che il recepimento della direttiva ViDA si sviluppa per fasi successive, avviate nel 2025 e destinate a proseguire fino al 2030, affiancate da regolamenti attuativi e da interventi non solo legislativi, ma anche tecnologici e organizzativi.

    Con tutte queste modifiche normative IVA, si vuole armonizzare la normativa diriferimento  a livello europeo, implementando le piattaforme tecnologiche al fine di favorire la competitività delle imprese attraverso lo snellimento delle procedure e la semplificazione burocratica.

    Occore sottolineare che la consultazione del decreto di recepeimento della direttiva VIDA è rivolta a una platea ampia ed eterogenea, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte utili alla definizione dello schema di decreto.

    • Gli stakeholder chiamati a partecipare alla consultazione sono:
    • associazioni di categoria e professionali, 
    • operatori economici e professionisti, 
    • centri di ricerca e università ma anche privati cittadini.

    Per partecipare bisogna seguire le istruzioni seguenti:

    • consultare lo schema di decreto nell’ area dedicata alla consultazione sul proprio sito web;
    • utilizzare la pagina dedicata alla consultazione e il relativo form online predisposto dall’amministrazione. 

    Clicca qui

    In questo modo il confronto si concentra direttamente sullo schema di decreto che recepisce le disposizioni ViDA applicabili dal 2027 e sui suoi effetti operativi, in particolare per i regimi speciali Iva e per la registrazione unica.

  • Accertamento e controlli

    Prescrizione decennale e quinquennale: le differenze per la Consulta

    Un termine doppio rispetto a quello applicato ai tributi locali, eppure conforme a Costituzione.

     La prescrizione decennale dei crediti erariali ha superato indenne il vaglio della Corte Costituzionale: con la sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondate — o non fondate — tutte le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sull'articolo 2946 del codice civile.

    Il punto centrale non è solo il responso finale, ma le ragioni che lo sorreggono: ragioni che ridisegnano il confine tra obbligazioni tributarie erariali e locali e che hanno ricadute dirette sulla prassi della riscossione.

    Crediti erariali e prescrizione in 10 anni: si esprime la corte costituzionale

    La CGT di secondo grado del Lazio aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., norma che stabilisce la prescrizione ordinaria decennale, lamentandone l'applicazione ai crediti erariali sotto più profili:

    • disparità rispetto ai tributi locali: per IMU e altri tributi locali il termine è quinquennale (art. 2948, n. 4 c.c.), mentre per i tributi erariali si applica il termine doppio. Secondo il rimettente, questa differenza viola l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza).
    • contrasto con l'art. 97 Cost. (buon andamento della PA): il termine decennale sarebbe anacronistico nell'era dell'informatizzazione; risulterebbe anomalo rispetto a una «tendenza generale» dell'ordinamento verso termini quinquennali; creerebbe una sproporzione irragionevole tra i 5 anni previsti per la notifica dell'atto impositivo a pena di decadenza e i 10 anni per la semplice interruzione della prescrizione.
    • violazione dell'art. 111 Cost. (ragionevole durata del processo): un termine così lungo si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo.

    La risposta della Corte: obbligazioni diverse, regole diverse

    La Corte Costituzionale ha respinto tutte le censure, articolando una motivazione che vale la pena esaminare nel dettaglio.

    Sull'art. 3 Cost., il punto decisivo è la natura giuridica delle obbligazioni messe a confronto. I tributi locali come l'IMU hanno natura di obbligazione periodica: il debito si rinnova per effetto del semplice decorso del tempo, secondo uno schema ricorrente e stabile. Per questa ragione l'ordinamento li assoggetta alla prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c.

    I tributi erariali seguono una logica diversa. Per essi vale il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta: il credito sorge anno per anno a seguito di una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi. Non si tratta di un'obbligazione periodica, ma di un'obbligazione che si ricostituisce ogni volta in forza di una nuova fattispecie. Ne consegue che il termine decennale è giustificato: paragonare le due tipologie di credito significherebbe accostare situazioni «non assimilabili», il che esclude qualsiasi violazione del principio di uguaglianza (cfr. sentenze Corte Cost. n. 155/2014, n. 108/2006, n. 340/2004).

    Sul fronte dell'art. 97 Cost., la Corte ha dichiarato manifestamente infondate tutte e quattro le questioni sollevate:

    • L'interruzione della prescrizione può consistere in «qualsiasi atto significante l'esercizio del relativo diritto»: non è possibile fissare un'unità di misura temporale standard come pretendeva il rimettente.
    • I termini indicati come comparazione (accertamento, IMU, sanzioni accessorie) appartengono a fattispecie «fra loro del tutto eterogenee», retti da distinta ratio e con effetti di decadenza, non di prescrizione.
    • L'attività di redazione e deposito del ricorso tributario è del tutto diversa da quella di predisposizione di un atto di accertamento: il confronto proposto dal rimettente non regge.
    • Il mero richiamo a una «tendenza dell'ordinamento» ad accorciare i tempi non è sufficiente a dimostrare una scelta legislativa irragionevole.

    Quanto all'art. 111 Cost., la Corte ha chiarito che il principio della ragionevole durata del processo ancora la sua tutela «alle disposizioni di natura processuale»: la prescrizione è istituto di natura sostanziale, non processuale, e quindi esula dall'ambito applicativo dell'art. 111 Cost.

    Cosa cambia nella prassi della riscossione

    La sentenza n. 85/2026 non introduce novità operative, ma consolida la cornice entro cui si muove la riscossione dei crediti erariali. I riferimenti operativi restano:

    • Prescrizione dei crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA): 10 anni dalla notifica della cartella o dell'atto divenuto definitivo.
    • Prescrizione dei tributi locali (IMU, TARI): 5 anni.
    • L'atto interruttivo può essere qualsiasi atto che manifesti l'esercizio del diritto di credito da parte dell'ente impositore.
    • La differenza di regime non è arbitraria: rispecchia la diversa natura giuridica delle obbligazioni — periodica per i tributi locali, autonoma per periodo d'imposta per quelli erariali.

    La pronuncia si allinea con l'orientamento consolidato della Cassazione (SS.UU. n. 23397/2016) e chiude ogni spazio, in sede di legittimità costituzionale, per sostenere l'applicazione del termine quinquennale ai tributi erariali.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 32 di giugno 2026 replica a dubbi sulla compatibilità con l’iscrizione all’Albo di soggetto titolare di impresa individuale commerciale non gestita direttamente e affidata a terzi mediante procura institoria.

    Il caso di specie riguarda un affittacamenre che non possa cessare l'attività per cause a lui non impotabili che vuole iscriversi all'Albo dei Commercialisti qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso. 

    In sintesi il consiglio ha specificato che si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

    Vediamo il dettaglio.

    Incompatibilità con la professione: il caso dell’affittacamere

    Si chiede se un soggetto titolare di impresa individuale esercente attività commerciale (affittacamere), impossibilitato a cessare formalmente l’attività per ragioni connesse a finanziamenti regionali, ma non operativo in concreto per oggettive e documentabili difficoltà personali, possa iscriversi all’Albo professionale qualora la gestione dell’attività venga demandata, mediante procura institoria, ad altro soggetto eventualmente parente dello stesso.
    In relazione al quesito formulato, si osserva preliminarmente che l’art. 4 del D.lgs. 139/2005 sancisce l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile e l’esercizio, anche non prevalente né abituale, di attività d’impresa commerciale svolta in nome proprio o altrui.
    Secondo il costante orientamento del Consiglio Nazionale, ai fini della verifica dell’incompatibilità assume rilievo non tanto la mera titolarità formale dell’impresa, quanto l’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e la riconducibilità della gestione dell’impresa all’iscritto 

    La procura institoria costituisce una forma di stabile preposizione all’esercizio dell’impresa commerciale, idonea ad attribuire all’institore ampi poteri gestori e rappresentativi dell’attività d’impresa (artt. 2203 – 2209 c.c.). 

    Nel caso di specie, il soggetto interessato all'iscrizione all'Albo risulterebbe titolare dell’attività commerciale individuale esclusivamente per esigenze connesse al mantenimento di finanziamenti regionali, senza esercitare in concreto l’attività, la quale verrebbe demandata ad altro soggetto munito di procura institoria.
    Le Note interpretative del CNDCEC non disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’iscritto conferisca procura institoria a terzi per l’esercizio dell’attività d’impresa, tuttavia, escludono la sussistenza di una causa di incompatibilità nel caso inverso, ossia quando sia l’iscritto a rivestire la qualifica di institore o procuratore dell’imprenditore, sul presupposto che l’attività d’impresa venga svolta in nome e per conto altrui. 

    Tale impostazione è giustificata dalla circostanza che la qualifica di imprenditore e l’imputazione dell’attività commerciale permangono in capo al titolare dell’impresa, anche nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia demandato a un institore munito di ampi poteri gestori.
    Nel caso di specie, da quanto detto discende che l’impresa continuerebbe formalmente a fare capo al soggetto iscritto all’Albo, che ne manterrebbe la titolarità e il rischio economico, mentre la procura institoria, pur trasferendo rilevanti poteri gestori, non determinerebbe il venir meno dell’imputazione giuridica dell’attività imprenditoriale in capo al titolare dell’impresa. 

    La circostanza che l’attività venga affidata a soggetto legato da vincolo di parentela con il titolare potrebbe costituire ulteriore elemento da valutare in concreto ai fini dell’accertamento dell’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’impresa commerciale.
    Pertanto, salvo ulteriori elementi di fatto che consentano di escludere in concreto qualsiasi coinvolgimento del professionista nell’attività commerciale, si ritiene che la sola attribuzione dell’esercizio dell’impresa ad
    altro soggetto mediante procura institoria non sia di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza della causa di incompatibilità
    prevista dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: agevolazioni per i neo assunti

    Entro il 30 settembre va inviato il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni. 

    Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati

    In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

    In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
    Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
    L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
    manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
    Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
    euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
    Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
    In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
    Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
    Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.

    Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: pronti i pagamenti, istruzioni di ADER

    Sono disponibili online le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla Rottamazione-quinquies. 

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    È la novità operativa del comunicato del 23 giugno 2026, che fa scattare la fase dei versamenti.

    Alert: la comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Alet: se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquie: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

  • Turismo

    Green Tour Turismo: domande di aiuti al via dal 15 luglio

    Il Ministero del Turismo ha dato il via libera operativo al fondo "Green Tour", lo strumento strategico volto a supportare lo sviluppo dell'offerta turistica nazionale e la transizione ecologica del comparto. 

    Disciplinato dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 marzo 2026 e dal successivo Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, il fondo mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 109 milioni di euro.

    L'obiettivo è ambizioso: favorire la destagionalizzazione dei flussi, accelerare la digitalizzazione e finanziare investimenti strutturali allineati ai criteri ESG (Environmental, Social, and Governance). 

    Tuttavia, l'accesso alle risorse non è automatico, dietro i massimali di spesa si nascondono infatti rigidi parametri di sbarramento e complessità burocratiche che potrebbero tagliare fuori le strutture non perfettamente preparate in fase di presentazione.

    Green Tour Turismo: che cos’è

    Il Fondo per il Sostegno alle Imprese del Turismo – Green tour  si rivolge alle imprese turistiche, supportandone lo sviluppo dell’offerta sul territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell’ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile.

    Della dotazione di 109 milioni di euro:

    • un quota pari a euro 59 milioni concedibile nella forma di un contributo a fondo perduto, 
    • una quota di 50 milioni, da concedere nella forma di un finanziamento agevolato.

    Il 60% delle risorse del fondo è destinato alle PMI, di cui almeno il 25% riguarda le piccole e le microimprese

    Green Tour Turismo: tutti i beneficiari

    La misura si rivolge alle imprese turistiche di tutte le dimensioni localizzate su tutto il territorio nazionale operanti in uno dei settori identificati dai codici ATECO di cui all’articolo 5, comma 1 del Decreto 16 marzo 2026 e inoltre:

    • alle imprese operanti in altri settori, attive da almeno 3 anni che, dimostrano aver realizzato oltre il 50% del fatturato da attività turistiche
    • ai proprietari delle strutture interessate dal piano di investimento agevolato, a condizione che siano costituiti nella forma di impresa, avvalendosi dei requisiti dei gestori.

    Scarica qui la lista degli ammessi.

    Sono ammissibili, inoltre, le imprese estere che dimostrino, tra l’altro, di avere una sede sul territorio italiano alla data di presentazione della domanda ed essere in possesso di codice fiscale/P.IVA italiano.

    Il piano di investimento può essere realizzato anche in forma congiunta, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. La rete, costituita da un massimo di 5 imprese, deve essere registrata presso la CCIAA di competenza da almeno 3 anni,deve esserestrutturata nella forma della rete soggetto.

    Green Tour: sintesi degli interventi trainanti e trainati

    Sono agevolati programmi di investimento, con un importo minimo di spesa di 1 milione di € e massimo di 15 milioni di euro avviati dopo la presentazione della domanda.

    Le spese,  sulla base di quanto previsto dall’Allegato 3 del Decreto Direttoriale n. 96263 del 18 giugno 2026, devono essere finalizzate, in via prevalente:

    • al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture turistiche (ad es. coibentazione dell’involucro edilizio e delle reti di distribuzione; sostituzione dei serramenti e delle superfici vetrate; sostituzione delle caldaie esistenti con caldaie ad alta efficienza a condensazione, realizzazione di pareti ventilate, riqualificazione energetica di piscine, impianti termali, wellness, ecc.) 
    • e/o alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili (ad es. pannelli fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici, pompe di calore, sistemi di accumulo BES, ecc.).

    Tali interventi, definiti “trainanti” devono rappresentare almeno il 51% del valore degli investimenti ammissibili dal programma presentato. Essi possono essere combinati anche con altri interventi definiti “trainati”.

    Gli investimenti trainati possono essere finalizzati, tra l’altro, alla digitalizzazione dell’ecosistema turistico, delle filiere turistiche, agli investimenti per il rispetto di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), alla dotazione di sistemi di automazione, alla misurazione intelligente per aumentare l’efficacia delle misure di efficienza energetica, alla limitazione del consumo di energia e ad altri interventi accessori.

    Ai suddetti interventi possono inoltre aggiungersi investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza esclusivamente in favore delle PMI nonché di servizi di consulenza in materia di tutela dell’ambiente e di energia in favore delle imprese di qualunque dimensione.

    Ciascuna impresa può presentare un’unica domanda, che deve riferirsi ad un programma o piano di investimento unitario e organico relativo alla realizzazione di uno o più progetti di investimento su una o più strutture/unità locali.

    Gli investimenti devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2028.

    Green Tour Turismo: come fare domanda su Invitalia

    Le domande di accesso al Fondo Green Tour dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia (soggetto gestore della misura), accessibile all'indirizzo www.invitalia.it.

    Lo sportello telematico aprirà ufficialmente alle ore 12.00 del 15 luglio 2026 e chiuderà alle ore 17.00 del 15 settembre 2026

    Non si tratta di un click day puro, ma di una procedura valutativa a graduatoria

    I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri definiti dall'Allegato 1 del DD del 18 giugno 2026, analizzando l'affidabilità tecnica ed economica del proponente, la sostenibilità finanziaria, la cantierabilità e la congruità delle spese.

    I 4 Step Obbligatori per la Trasmissione (Pena l'Improcedibilità)

    1. Autenticazione: Il Rappresentante Legale (risultante da certificato camerale) deve identificarsi via SPID, CNS o CIE e censire l'anagrafica dell'impresa sulla piattaforma. È possibile delegare terzi in questa fase.
    2. Requisito PEC: L'azienda deve disporre di un indirizzo PEC attivo e regolarmente registrato nel Registro delle Imprese.
    3. Firma Digitale: Tutti i file generati dalla procedura guidata devono essere firmati digitalmente, a pena di inammissibilità immediata.
    4. Istruttoria e Sospensione: Le domande valide che si posizioneranno in graduatoria oltre la capienza dei 109 milioni non verranno bocciate subito, ma resteranno sospese in attesa di eventuali economie di gestione o rifinanziamenti del fondo.

    Per ricevere assistenza preliminare è attivo il numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure è possibile richiedere appuntamenti mirati con i tecnici Invitalia e inviare quesiti tramite il Contact Form interno alla piattaforma web.