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Innovation 2.0: agevolazione per imprese su idrogeno domande entro il 12.11
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il bando Mission Innovation 2.0 dedicato alla filiera dell’idrogeno, con una dotazione complessiva di 82,6 milioni di euro.
L’intervento finanzia progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica diretti a migliorare la produzione, il trasporto, l’accumulo e gli utilizzi finali dell’idrogeno.
La domanda deve essere presentata dall’impresa capofila, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Bandi MI, entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026.
L’avviso attua il decreto MASE n. 386 del 17 novembre 2023 e rientra nella Clean Hydrogen Mission di Mission Innovation 2.0.
Cosa finanzia il bando Mission Innovation 2.0
Il bando sostiene progetti capaci di contribuire allo sviluppo tecnologico e al consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno.
Le iniziative devono favorire l’introduzione di nuove tecnologie, l’aumento delle prestazioni dei sistemi esistenti e il trasferimento dei risultati della ricerca verso applicazioni industriali.
I progetti devono riguardare una sola delle quattro tematiche previste dall’avviso:
- produzione di idrogeno;
- trasporto e accumulo di idrogeno;
- usi finali dell’idrogeno;
- azioni trasversali sull’idrogeno.
Le proposte devono inoltre rispettare gli obiettivi tecnici, i risultati attesi e i livelli di maturità tecnologica, espressi attraverso i Technology Readiness Level – TRL, indicati nel disciplinare tecnico allegato al bando.
L’intervento si colloca nella Clean Hydrogen Mission, iniziativa internazionale orientata allo sviluppo e alla diffusione dell’idrogeno pulito come strumento di decarbonizzazione, in particolare nei settori industriali energivori e nei trasporti.
Innovation 2.0: chi può partecipare al bando idrogeno
La proposta deve essere presentata da una compagine progettuale composta da almeno due soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
- imprese;
- startup innovative;
- organismi di ricerca e diffusione della conoscenza.
La domanda è trasmessa da un’impresa capofila, responsabile del coordinamento tecnico e amministrativo del progetto e dei rapporti con il MASE e con CSEA.
Le microimprese possono partecipare al partenariato, ma non possono assumere il ruolo di capofila.
Anche gli organismi di ricerca non possono presentare autonomamente una proposta né svolgere il ruolo di capofila.
La compagine, inoltre, non può essere costituita esclusivamente da imprese appartenenti allo stesso gruppo societario. Ciascun partecipante deve sostenere almeno il 10% del costo complessivo, mentre la quota di attività del capofila deve essere superiore al 25%.
I rapporti tra i partecipanti devono essere disciplinati mediante un accordo di collaborazione, contenente anche le regole sulla proprietà e sull’utilizzo futuro dei risultati. Tutti i partner devono inoltre conferire al capofila un mandato collettivo speciale con rappresentanza.
Attenzione al fatto che alla data di presentazione della proposta, il capofila e gli altri componenti della compagine devono possedere i requisiti richiesti dall’articolo 4 dell’avviso.
In particolare, le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese;
- disporre di almeno un bilancio di esercizio approvato;
- non trovarsi in stato di difficoltà o in una procedura concorsuale incompatibile;
- possedere adeguata capacità operativa, amministrativa ed economico-finanziaria;
- essere nel pieno esercizio dei propri diritti e poter contrarre con la Pubblica amministrazione;
- essere in regola rispetto a precedenti revoche di agevolazioni;
- non avere ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili senza averli restituiti.
Al momento del pagamento del contributo, l’impresa deve inoltre disporre di una sede operativa in Italia, dotata di una capacità produttiva pari almeno al 5% del fatturato complessivo dell’impresa.
Gli stessi costi non possono essere coperti da altri contributi, incentivi o agevolazioni pubbliche, compresi gli aiuti concessi in regime de minimis.
Innovation 2.0: dimensione, composizione e durata dei progetti
Il costo complessivo di ogni progetto deve essere compreso tra:
Regola Limite Costo minimo del progetto 2 milioni di euro Costo massimo del progetto 10 milioni di euro Ricerca industriale massimo 70% del costo Studi di fattibilità massimo 10% Attività degli organismi di ricerca massimo 33% Quota di ciascun partner almeno 10% Quota del capofila superiore al 25% Consulenze per ciascun partner massimo 35% dei propri costi La durata ordinaria non può superare 36 mesi e le attività devono concludersi entro il 30 giugno 2030.
Può essere richiesta una proroga fino a 12 mesi, da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. Alla data della richiesta devono risultare concluse attività corrispondenti ad almeno il 50% del costo totale previsto.
Le attività possono iniziare soltanto dopo la sottoscrizione dell’accordo di finanziamento.
Innovation 2.0: quali spese sono ammissibili
Sono finanziabili i costi pertinenti e direttamente collegati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione previste dal progetto. Tra le principali voci rientrano:
- personale impiegato nel progetto;
- strumenti, impianti e attrezzature;
- materiali per la sperimentazione;
- consulenze e servizi specialistici;
- acquisizione di competenze tecniche;
- brevetti e licenze;
- studi di fattibilità;
- attività degli organismi di ricerca.
Per ciascun partecipante, i costi relativi a consulenze, competenze tecniche e brevetti non possono superare il 35% del valore delle attività di propria competenza.
L’IVA non è ammissibile quando può essere recuperata dal beneficiario. I costi devono inoltre essere sostenuti nel periodo di eleggibilità stabilito dall’accordo di finanziamento e risultare correttamente tracciati.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, nel rispetto dell’articolo 25 del Regolamento UE n. 651/2014.
Le aliquote base sono pari al:
- 50% per la ricerca industriale;
- 25% per lo sviluppo sperimentale;
- 50% per gli studi di fattibilità.
Per ricerca industriale e sviluppo sperimentale possono essere applicate maggiorazioni legate alla dimensione dell’impresa, alla collaborazione effettiva con organismi di ricerca o alla diffusione ampia dei risultati.
Le intensità massime sono:
Beneficiario Ricerca industriale Sviluppo sperimentale Studi di fattibilità Grandi imprese 65% 40% 50% Medie imprese 75% 50% 60% Piccole e microimprese 80% 60% 70% Organismi di ricerca 100% 100% 100% Il contributo del 100% per gli organismi di ricerca riguarda le attività svolte secondo le condizioni previste dalla disciplina europea, evitando il trasferimento di vantaggi indiretti alle imprese della compagine.
Innovation 2.0: come presentare la domanda entro il 12 novembre 2026
La domanda deve essere inviata dall’impresa capofila attraverso la piattaforma informatica Bandi MI entro le ore 12:00 del 12 novembre 2026. Per accedere al portale è richiesta la registrazione.
La documentazione comprende, tra l’altro:
- domanda di contributo;
- proposta progettuale;
- schede economiche;
- cronoprogramma;
- dichiarazioni sostitutive dei partecipanti;
- mandato al capofila;
- documentazione prevista dagli allegati all’avviso.
La proposta deve essere firmata digitalmente dal capofila e da ciascun componente della compagine. Informazioni e chiarimenti sull’avviso possono essere richiesti entro il 15 ottobre 2026 all’indirizzo indicato nel decreto; le risposte di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di FAQ.
Per aggiornamenti, allegati e comunicazioni ufficiali è necessario consultare la pagina del MASE dedicata all’avviso, la sezione Mission Innovation di CSEA e il portale informativo di RSE.
Ogni partecipante può richiedere, tramite il capofila, un anticipo fino al 30% del contributo concesso, presentando una garanzia bancaria, assicurativa o rilasciata da un intermediario autorizzato.
Le quote successive sono erogate sulla base dello stato di avanzamento e della rendicontazione delle spese. Il saldo finale non può essere inferiore al 20% del contributo complessivo.
I beneficiari devono adottare una contabilità separata o una codificazione contabile specifica, indicare il CUP sui documenti di spesa, garantire il cofinanziamento privato e rispettare gli obblighi di informazione e diffusione dei risultati.
È inoltre richiesta la polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, da trasmettere al MASE insieme all’accettazione del contributo.
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Novità del cassetto fiscale: avvisi di liquidazione e accertamento parziale:
Le Entrate con il Provvedimento n 210791 del 16 lgulio hanno dato il via ad una importante novità per il Cassetto Fiscale.
Saranno disponibili:
- avvisi di liquidazione,
- avvisi di accertamento parziale,
per tutti i contribuenti nel cassetto fiscale seguendo le istruzioni di seguito dettagliate.
Con avviso delle Entrate si dà il via dal 29 luglio al servizio per consultare nel cassetto fiscale gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati”.
Riepiloghiamo la novità contenuta nel provvedimento.
Avvisi di accertamento parziale: via alla consultazione del 29 luglio
Il porvvedimento in oggetto, in attuazione dell’art. 23 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1,per afforzare il contenuto conoscitivo del cassetto fiscale, le Entrate annunciano e dettano le regole della novità del cassetto fiscale per tutti i contribuenti.
Nella sezione “L’Agenzia scrive” due categorie di atti, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale:
- gli avvisi di liquidazione emessi ai sensi degli artt. 15 e ss. del DPR 601/73 e della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86
- gli avvisi di accertamento parziale “automatizzati” ex art. 41-bis del DPR 600/73.
Con riferimento a tali avvisi sono rese disponibili anche le seguenti informazioni inerenti allo stato del relativo iter procedimentale:
- “notificato”;
- “definito con pagamento (ex art. 15 d.lgs. 218/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso mediante versamento per intero delle somme dovute a titolo di imposta e interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo, previa rinuncia alla presentazione del ricorso;
- “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse a un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, si è riservato la facoltà di presentare ricorso sulle imposte e sugli interessi; - “definito con pagamento sanzioni (ex art. 17 d.lgs. 472/97), presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione delle sole sanzioni contenute nell’avviso da parte del contribuente che, beneficiando della riduzione delle stesse ad un terzo, previa rinuncia alla definizione dell’avviso ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del
1997, ha presentato ricorso per le imposte e per gli interessi; - “mancata opposizione alla notifica”: lo stato in questione è utile a tracciare l’inerzia del contribuente che non si è avvalso della facoltà di definire l’atto ai sensi degli articoli 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ovvero di presentare ricorso;
- “definito con pagamento (pace fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “pace
fiscale”); - “definito con pagamento (tregua fiscale)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, commi da 179 a 185 (c.d. “tregua fiscale”);
- “definito con pagamento (adesione)”: lo stato in questione è utile a tracciare l’avvenuta definizione dell’avviso avvalendosi dell’istituto dell’accertamento con adesione di cui al d.lgs. n. 218 del 1997;
- “annullato con provvedimento di autotutela totale”;
- “presenza del provvedimento di autotutela parziale”;
- “presenza ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di contenzioso pendente;
- “definito da ricorso”: lo stato in questione è utile a tracciare la presenza di pronuncia divenuta definitiva a seguito di passaggio in giudicato.
Con riguardo allo stato inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale, si precisa che la relativa informazione è presente fino al momento in cui, negli applicativi di ausilio agli Uffici, non risulta riportato un successivo stato dell’iter procedimentale, relativo all’avviso oggetto di autotutela, tra quelli sopra indicati. Tale successivo stato dell’iter procedimentale sovrascrive l’esito presenza del provvedimento di autotutela parziale.
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui è stata trasmessa negli applicativi centralizzati di ausilio agli Uffici la relativa data di notifica ai contribuenti.
Le informazioni sono rese disponibili, invece, dal giorno successivo a quello in cui le stesse risultano trasmesse nei citati applicativi.
Nel caso in cui i provvedimenti di autotutela parziale o totale siano gestiti con gli applicativi di ausilio agli Uffici ma non firmati digitalmente tramite i medesimi applicativi, è riportata nel Cassetto fiscale solo l’informazione della presenza degli stessi.
In fase di prima applicazione, la consultazione degli avvisi e dei provvedimenti di autotutela totale o parziale è consentita esclusivamente ai contribuenti ai quali sono indirizzati gli avvisi e provvedimenti stessi, nonché ai loro rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e alle persone di fiducia preventivamente autorizzati con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023.Attenzione al fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’avvio del nuovo servizio che permette di consultare, nella sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale, determinate tipologie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela parziale o totale.
Per gli avvisi saranno disponibili anche informazioni sullo stato dell’iter procedimentale.
La consultazione è al momento riservata ai contribuenti destinatari degli atti, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.
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CPB: chi rinnova avrà anche una sanatoria
Chi aderisce al CPB 2026-2027 potrebbe avere anche la sanatoria del ravvedimento speciale.
Spunta un emendamento al testo del bollinato del Decreto legislativo Omnibus che vorrebbe intervenire anche sul concordato preventivo biennale.
Si vuole rendere più appetibile il CPB con una norma che toglierebbe il visto di conformità per gli aderenti "fedeli" al patto col fisco.
Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio.
CPB: altri premi per le PIVA che aderiscono, vediamo quali
Il Decreto Omnibus bollinato e al vaglio delle commissioni tecniche prima della definitiva approvazione, prevista nel CdM del 4 agosto prossimo.
Il testo potrebbe portare ad un pacchetto di novità semplificative a livello fiscale.
Tra queste, vi è un emendamento all'Omnibus che riguarda il CPB e la sua appetibilità per coloro i quali lo confemeranno anche quest'anno.
I professionisti sono in ballo per la valutazione della adesione al concordato preventivo biennale e il Governo per renderlo più appetibile, vorrebbe emedare il testo dell'Omnibus con una norma che prevederebbe quando segue:
- introdurre l'esonero dal visto di conformità per compensare crediti non oltre i 100.000 euro per l’Iva e non oltre i 70.000 euro per imposte dirette e Irap.
Inoltre, si aggiungerebbe il taglio di due anni dei termini a disposizione del Fisco per gli accertamenti e taglio degli interessi per i versamenti a rate per le dichiarazioni dei redditi.
Il Parlamento valuta anche un tentativo di chiedere al Governo la replica per il ravvedimento speciale, cioè la sanatoria del passato per chi accetta il patto sul futuro.
La misura a vantaggio delle PIVA aderenti al CPB con rinnovo, sarbbe però molto onerosa è di difficile applicazione
Dalle commissioni tecniche arriva anche l'ipotesi di prevedere ulteriori benefici:
- pagamenti a rate saldi e acconti delle imposte dovute senza interessi;
- disapplicazione delle maggiorazioni degli acconti determinati con il metodo storico;
- clausola di salvaguardia per consentire l’ampliamento della compagine sociale senza esclusione o cessazione dal concordato solo se i nuovi soci o associati abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito non superiori a 35mila euro.
In attesa del prossimo Cdm, si attende di poter visionare eventuali norme emedative, quantomeno le più probabili per approfondimento delle ipotesi elencate filtrate, attualemente come indiscrezioni alla stampa.
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Bonus carburanti agricoltura: regole operative pronte, AGEA pubblicherà le date
Il Decreto carburanti bis o DL n 42/2026 ha previsto tra le altre, una misura agevolativa per il settore agricoltura.
Si tratta il bonus carburante per le imprese agricole entra nella fase operativa. Il decreto attuativo con le regole per ottenere il credito d’imposta è stato firmato, mentre agricoltori e operatori del settore attendono ora la pubblicazione delle istruzioni AGEA con le date per presentare la domanda.
L’agevolazione può riconoscere un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per gasolio e benzina, utilizzati per i mezzi impiegati nelle attività agricole e per il riscaldamento delle serre. Prima dell’apertura della procedura, le imprese interessate dovrebbero quindi verificare fatture, requisiti e documentazione disponibile.
Bonus carburante agricolo 2026: perché è importante
Il contributo nasce per aiutare il comparto agricolo a sostenere l’aumento dei costi energetici e dei carburanti.
La misura riguarda l’acquisto di gasolio e benzina destinati allo svolgimento delle attività agricole. Il credito sarà calcolato sulle spese ammissibili documentate, considerate al netto dell’IVA, entro il limite delle risorse stanziate.
La percentuale indicata è fino al 20%: l’importo effettivamente riconosciuto potrebbe quindi dipendere anche dal numero delle richieste ammesse e dalle disponibilità finanziarie della misura.
Chi potrà richiedere il credito d’imposta
Secondo le regole anticipate, potranno accedere all’agevolazione gli agricoltori attivi, persone fisiche o giuridiche, che:
- possiedono un’azienda situata in Italia;
- svolgono un livello minimo di attività agricola;
- rispettano i requisiti previsti per l’accesso ai contributi della Politica agricola comune;
- dispongono delle fatture relative agli acquisti di carburante agevolabili.
La gestione della misura sarà affidata ad AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che dovrà mettere a disposizione la piattaforma telematica e comunicare termini e modalità di presentazione delle richieste.
Quali spese possono rientrare nel bonus
Il credito riguarda il carburante acquistato per:
- alimentare trattori e altri mezzi utilizzati nell’attività agricola;
- eseguire lavorazioni nei campi;
- sostenere le attività produttive dell’azienda;
- riscaldare le serre.
Le spese dovranno essere comprovate da fatture d’acquisto regolarmente emesse. È quindi consigliabile separare fin da subito i documenti relativi ai carburanti agricoli da quelli riguardanti consumi personali o attività non ammesse.
La notizia originaria indica come periodo agevolato i mesi di marzo, aprile e maggio 2026. Tuttavia, alcune ricostruzioni normative relative specificamente al comparto agricolo fanno riferimento al solo mese di marzo. Il dato dovrà essere confermato dal testo definitivo del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale e dalle istruzioni AGEA.
Domanda ad AGEA: le date non sono ancora disponibili
Al momento non è ancora possibile presentare la domanda.
AGEA dovrà pubblicare un provvedimento operativo contenente:
- la data di apertura della piattaforma;
- il termine ultimo per l’invio;
- le modalità di accesso;
- i documenti da allegare;
- le regole applicabili in caso di richieste superiori alle risorse disponibili.
È quindi importante non confondere la firma del decreto attuativo con l’apertura immediata delle domande. Il passaggio decisivo sarà la pubblicazione delle istruzioni AGEA. Alla data del 30 luglio 2026, sul portale istituzionale dell’Agenzia non risultano ancora pubblicate specifiche istruzioni operative dedicate a questo credito.
Cosa devono fare subito le imprese agricole
In attesa dell’avvio della procedura, gli interessati possono già prepararsi.
È opportuno:
- raccogliere le fatture degli acquisti di gasolio e benzina;
- verificare che nei documenti siano chiaramente identificati fornitore, acquirente, data e importo;
- calcolare la spesa sostenuta al netto dell’IVA;
- controllare la propria posizione di agricoltore attivo;
- verificare l’accesso ai servizi digitali AGEA e SIAN;
- seguire gli aggiornamenti pubblicati sul portale istituzionale.
Preparare in anticipo la documentazione può ridurre il rischio di errori o ritardi, soprattutto nel caso in cui la finestra per presentare la domanda sia breve.
Attenzione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il decreto attuativo risulta firmato dai ministeri competenti, ma la notizia segnala che è ancora attesa la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Solo il testo pubblicato consentirà di verificare definitivamente requisiti, periodo agevolato, modalità di calcolo e condizioni di utilizzo del credito.
Per questo motivo, prima di presentare qualsiasi richiesta, imprese e consulenti dovranno fare riferimento alle fonti istituzionali e alle istruzioni operative che saranno emanate da AGEA.
FAQ sul bonus carburante agricoltura 2026
A quanto ammonta il bonus carburante agricolo?
Il contributo consiste in un credito d’imposta fino al 20% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto di gasolio e benzina.
La domanda può già essere presentata?
No. Occorre attendere che AGEA comunichi le date e attivi la piattaforma telematica per l’invio delle richieste.
Quali documenti bisogna conservare?
È necessario conservare soprattutto le fatture d’acquisto del carburante, dalle quali devono risultare data, importo e soggetti coinvolti nell’operazione.
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Addizionale Irpef del 10% su bonus e stock option: chi può evitarla versando a ETS
Pronte le regole per non applicare l’addizionale Irpef del 10% sui bonus e sulle stock option riconosciuti nel settore finanziario.
Per ottenere l’esclusione, la società o l’ente che corrisponde i compensi deve versare a uno o più enti del Terzo settore una somma almeno pari al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta.
Modalità, termini e adempimenti sono stati definiti dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 223895, che attua la novità introdotta dalla legge di Bilancio 2026.
La disciplina si applica alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.
In sintesi, il provvedimento riguarda i soggetti che erogano bonus e stock option a dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.
Nelle motivazioni si precisa che l’addizionale del 10% colpisce gli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione. Questo elemento andrebbe inserito già nell’apertura, per evitare che sembri applicabile indistintamente a tutto il bonus
Chi è interessato dalle nuove regole
Il provvedimento riguarda le società e gli enti del settore finanziario che corrispondono bonus, stock option e altre remunerazioni variabili soggette all’addizionale Irpef del 10% prevista dall’articolo 33 del decreto legge n. 78 del 2010.
L’imposta interessa i compensi riconosciuti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione.
L’agevolazione non consiste in uno sconto richiesto direttamente dal percettore,
È il soggetto che eroga la remunerazione, in qualità di sostituto d’imposta, a dover effettuare il versamento agli enti del Terzo settore e rispettare tutti gli obblighi previsti.
Quanto bisogna versare agli ETS
Per non applicare l’addizionale, la società o l’ente deve versare agli ETS un importo almeno pari al doppio dell’imposta che sarebbe complessivamente dovuta per il periodo.
Il confronto deve essere effettuato considerando l’ammontare totale dell’addizionale e non la posizione del singolo percettore.
Solo rispettando questa proporzione il sostituto d’imposta può non effettuare il prelievo del 10% sulle remunerazioni variabili interessate.
Quali enti possono ricevere il versamento
Le somme devono essere destinate agli enti del Terzo settore disciplinati dal decreto legislativo n. 117 del 2017, il Codice del Terzo settore.
L’ente beneficiario deve però essere esterno al gruppo della società o dell’ente che eroga i bonus. Non può quindi trattarsi di un ETS che:
- controlla direttamente o indirettamente il soggetto erogatore;
- è controllato dal soggetto erogatore;
- è controllato dallo stesso soggetto che controlla la società o l’ente erogatore.
La condizione serve a garantire che il versamento sia destinato a un’organizzazione effettivamente indipendente dal gruppo interessato dall’agevolazione.
Il pagamento deve avvenire con bonifico
Il provvedimento stabilisce che il versamento agli enti del Terzo settore deve essere effettuato mediante bonifico.
Sono comunque considerati validi anche i pagamenti eseguiti prima della pubblicazione delle regole con strumenti diversi dal bonifico. In questo caso, però, devono essere rispettate due condizioni: il mezzo di pagamento utilizzato deve essere tracciabile e il versamento deve risultare effettivamente rendicontato dall’ente beneficiario.
Non sono quindi sufficienti operazioni prive di tracciabilità o somme delle quali l’ETS non possa documentare la ricezione.
Cosa succede se il versamento è insufficiente
L’importo definitivo dell’addizionale può emergere soltanto in occasione delle operazioni di conguaglio.
Se in quella sede risulta che la somma già destinata agli ETS è inferiore al doppio dell’addizionale complessivamente dovuta, il soggetto erogatore non perde automaticamente l’agevolazione.
Per conservare l’esclusione deve versare la differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.
Il versamento integrativo deve portare l’importo complessivamente destinato agli ETS almeno al doppio dell’addizionale risultante dal conguaglio.
Dati da indicare nel modello Redditi e cosa fare con la CU
Le società e gli enti che utilizzano la causa di esclusione devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi:
- l’ammontare dei versamenti effettuati;
- i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari.
I dati devono essere inseriti nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta nel quale sono stati eseguiti i versamenti.
Il soggetto erogatore deve inoltre conservare la documentazione idonea a dimostrare sia l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta, sia quello effettivamente versato agli ETS.
L’esclusione va certificata nella CU
Il sostituto d’imposta deve attestare anche nella Certificazione Unica la mancata applicazione dell’addizionale.
L’indicazione deve essere inserita nella CU relativa all’anno nel quale dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ricevono i compensi variabili.
La certificazione deve specificare che l’aliquota addizionale non è stata applicata in base all’articolo 33, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 2010.
Decorrenza e prima dichiarazione utile
Le nuove disposizioni riguardano le remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026.
Poiché il modello Redditi destinato ad accogliere questi dati sarà approvato nel 2027, i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla chiusura di un periodo d’imposta antecedente al 31 dicembre 2026 dovranno essere indicati nel modello approvato nel 2027, insieme ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
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Borse di studio ITS Academy, niente Irpef e dichiarazione dei redditi dal 2025
L’Agenzia delle Entrate conferma l’esenzione fiscale: le somme erogate agli studenti degli ITS Academy non devono essere inserite nel modello 730/2026 o nel modello Redditi Persone fisiche.
Borse di studio ITS Academy, niente Irpef: non vanno indicate nel 730
Buone notizie per gli studenti degli ITS Academy che hanno ricevuto una borsa di studio nel 2025.
Le somme erogate per frequentare i percorsi di istruzione tecnologica superiore sono esenti dall’Irpef e non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi.
A confermarlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta pubblicata il 30 luglio 2026 tra le FAQ dedicate al modello 730/2026 e al modello Redditi Persone fisiche 2026.
Il chiarimento riguarda le borse di studio corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori.
Borse ITS Academy: cosa cambia per gli studenti
Per l’anno d’imposta 2025, le borse di studio interessate dalla nuova disciplina sono considerate redditi esenti.
Questo significa che gli studenti beneficiari:
- non devono pagare l’Irpef sulle somme ricevute;
- non devono riportarle nel modello 730/2026;
- non devono indicarle nel modello Redditi Persone fisiche 2026;
- non devono sommarle agli altri redditi imponibili.
Il vantaggio non riguarda, quindi, soltanto l’assenza di tassazione.
Le borse di studio non concorrono neppure alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.
Quali borse di studio sono esenti
L’esenzione si applica alle borse erogate agli studenti iscritti ai percorsi formativi degli ITS Academy disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Rientrano nell’agevolazione anche le borse destinate a sostenere gli stage aziendali e i tirocini formativi, che rappresentano una parte essenziale dei percorsi ITS.
La normativa prevede infatti che i tirocini e gli stage siano obbligatori per almeno il 35% del monte orario complessivo. Possono essere svolti anche all’estero ed essere sostenuti economicamente attraverso apposite borse di studio.
Sono interessate dall’esenzione le somme corrisposte:
- dallo Stato;
- dalle Regioni;
- dalle fondazioni ITS Academy;
- da altri soggetti pubblici.
La norma fa dunque riferimento sia alle borse erogate direttamente dalle fondazioni sia a quelle finanziate o corrisposte dalle amministrazioni pubbliche.
La nuova esenzione parte dal 2025
La detassazione è stata introdotta dall’articolo 10 del decreto legge n. 45 del 2025, convertito dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025. La disposizione ha inserito il comma 9-bis nell’articolo 4 della legge n. 99 del 2022, stabilendo che, a partire dall’anno d’imposta 2025, le borse di studio destinate agli studenti degli ITS Academy sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La norma comprende espressamente anche le borse che sostengono gli stage aziendali e i tirocini formativi previsti nell’ambito dei corsi.
Perché il chiarimento dell’Agenzia è importante
In assenza di una specifica esenzione, le borse di studio sono generalmente ricondotte tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.
La nuova disposizione introduce invece un’esenzione espressa per le borse collegate ai percorsi ITS Academy. Di conseguenza, le somme ricevute nel 2025 non producono reddito imponibile ai fini Irpef.
Il chiarimento dell’Agenzia elimina così i dubbi operativi in vista della compilazione delle dichiarazioni relative al 2025.
Cosa controllare nel modello 730 precompilato
Gli studenti che hanno ricevuto una borsa di studio ITS Academy nel corso del 2025 possono verificare i dati presenti nella dichiarazione precompilata.
Poiché le somme sono esenti, non devono essere indicate tra i redditi imponibili. Nel caso in cui una borsa risultasse inserita come reddito assoggettato a Irpef, sarà opportuno controllare la documentazione rilasciata dal soggetto erogatore e correggere il dato prima dell’invio della dichiarazione.
È importante, inoltre, verificare che la somma ricevuta rientri effettivamente tra le borse previste dalla legge e che sia stata erogata da uno dei soggetti ammessi alla nuova agevolazione.
Borse ITS Academy: novità e sintesi dell’agevolazione irpef
Le borse di studio ITS Academy ricevute nel 2025:
sono esenti dall’Irpef;
non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
non devono essere inserite nel modello 730/2026;
non devono essere riportate nel modello Redditi Persone fisiche 2026.
L’esenzione riguarda le borse erogate dallo Stato, dalle Regioni, dalle fondazioni ITS Academy e dagli altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi disciplinati dalla legge n. 99 del 2022.
Un sostegno alla formazione tecnica superiore
La misura si inserisce nel percorso di rafforzamento degli ITS Academy avviato con la legge n. 99 del 2022, che ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
Gli ITS Academy hanno il compito di formare tecnici altamente specializzati, attraverso percorsi costruiti in collaborazione con imprese, università, enti di ricerca e istituzioni scolastiche.
Una parte significativa dell’attività formativa viene affidata a docenti provenienti dal mondo del lavoro, mentre stage e tirocini consentono agli studenti di acquisire competenze direttamente all’interno delle aziende.
L’esenzione fiscale delle borse di studio punta quindi a rafforzare il diritto allo studio e a ridurre i costi sostenuti dagli studenti per frequentare questi percorsi, comprese le spese per l’alloggio, gli spostamenti e le esperienze formative fuori sede o all’estero.
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Decreto esproprio, nuove regole sulla trascrizione: cosa cambia nei registri immobiliari
Nuovi chiarimenti sulle formalità da eseguire nei registri immobiliari durante i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità.
Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, precisando quando deve essere effettuata la pubblicità immobiliare e quali documenti devono essere presentati al conservatore.
Le indicazioni riguardano sia la procedura ordinaria sia quella accelerata con occupazione d’urgenza e interessano, in particolare, le autorità esproprianti e i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.
Le due modalità ammesse dall’Agenzia
In sintesi, il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, indicando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso.
In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento ed effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data.
In entrambe le ipotesi, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione. Il conservatore deve verificare soltanto i titoli e i documenti espressamente indicati dalla disciplina in materia di espropriazione.
Perché è importante la trascrizione del decreto di esproprio
Il decreto di esproprio determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. Per questo motivo, la sua trascrizione non svolge la tradizionale funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi.
Si tratta, invece, di una forma di pubblicità-notizia, necessaria per rendere conoscibile l’esistenza del procedimento ablativo.
La formalità conserva comunque un ruolo centrale: dopo la trascrizione, gli eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere soltanto sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile.
Trascrizione “senza indugio”: il dubbio operativo
L’articolo 23 del Dpr 327/2001, il Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari.
Il dubbio riguardava il momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto oppure soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambe le modalità sono ammesse.
L’autorità espropriante può quindi scegliere tra una procedura con due formalità distinte oppure una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.
Prima e seconda soluzione: trascrizione immediata e successiva annotazione
La prima possibilità consiste nel trascrivere il decreto subito dopo la sua emanazione, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso.
In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi.
Nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Testo unico.
Il passaggio della proprietà, infatti, si completa soltanto con la notificazione e l’esecuzione del decreto.
Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento.
Il verbale di immissione in possesso rappresenta quindi il titolo necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia dell’espropriazione.
Non servono le relate di notificazione
Uno dei chiarimenti più rilevanti della Risoluzione n 29/2026 riguarda i documenti da presentare al conservatore.
Secondo l’Agenzia, per effettuare la trascrizione e la successiva annotazione non è necessario depositare le relate di notificazione del decreto né altra documentazione diretta a dimostrare che il provvedimento sia stato comunicato ai soggetti interessati.
Il Testo unico non prevede infatti la produzione di tali atti come condizione per l’esecuzione delle formalità immobiliari.
Il controllo del conservatore deve quindi limitarsi alla documentazione espressamente richiesta dalla normativa, senza estendersi alla verifica di adempimenti ulteriori.
Seconda soluzione: un’unica trascrizione dopo l’immissione in possesso
In alternativa, l’autorità espropriante può attendere la completa esecuzione del decreto prima di richiederne la trascrizione.
In questa ipotesi viene eseguita un’unica formalità.
Il titolo da presentare rimane il decreto di esproprio, al quale deve essere allegato il verbale di immissione in possesso. È possibile anche utilizzare un decreto sul quale sia stata annotata la data dell’avvenuta immissione.
Poiché la condizione sospensiva si è già verificata, non è necessario indicarla nella nota di trascrizione.
Anche in questo caso non devono essere prodotte le relate di notificazione del provvedimento.
Cosa succede nell’occupazione d’urgenza
La risoluzione affronta anche la procedura accelerata disciplinata dall’articolo 22-bis del Testo unico.
In questa situazione, l’amministrazione può ottenere anticipatamente il possesso del bene attraverso un decreto di occupazione d’urgenza, nel quale vengono indicati gli immobili interessati, i proprietari e l’indennità provvisoria.
Il decreto di occupazione, tuttavia, non trasferisce la proprietà e non modifica i diritti reali sull’immobile. Di conseguenza, non costituisce un titolo idoneo per la trascrizione nei registri immobiliari.
L’unico provvedimento trascrivibile resta il successivo decreto definitivo di esproprio.
Quest’ultimo dovrà riportare gli estremi del decreto di occupazione anticipata e specificare se e quando l’immissione in possesso sia stata eseguita.
Non è quindi necessario presentare separatamente il decreto di occupazione d’urgenza né ulteriore documentazione sull’esecuzione, purché le relative informazioni siano contenute nel decreto di esproprio.
FAQ – Trascrizione del decreto di esproprio
Quando deve essere trascritto il decreto di esproprio?
Il decreto può essere trascritto subito dopo la sua emanazione oppure dopo la notificazione e l’immissione in possesso. L’Agenzia delle Entrate considera ammesse entrambe le modalità.Cosa succede se il decreto viene trascritto prima dell’immissione in possesso?
Nella nota di trascrizione deve essere indicata la condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Dpr 327/2001. Dopo l’immissione in possesso sarà necessario annotare il relativo verbale nei registri immobiliari.È possibile effettuare una sola formalità?
Sì. L’autorità espropriante può attendere l’esecuzione del decreto e richiedere un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione in possesso oppure presentando il decreto con l’annotazione della data in cui l’immissione è avvenuta.Le relate di notificazione devono essere presentate al conservatore?
No. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la normativa non richiede la produzione delle relate di notificazione né di altri documenti diretti a dimostrare l’avvenuta notifica del decreto.Qual è il documento necessario per attestare l’immissione in possesso?
Il documento previsto dalla normativa è il verbale di immissione in possesso. Questo può essere utilizzato per la successiva annotazione oppure allegato alla richiesta di trascrizione unica.Il decreto di occupazione d’urgenza deve essere trascritto?
No. Il decreto di occupazione d’urgenza non trasferisce la proprietà e non produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari. Per questo non costituisce titolo per la trascrizione.Qual è il titolo da trascrivere nella procedura accelerata?
L’unico titolo idoneo è il successivo decreto definitivo di esproprio, che deve riportare gli estremi del decreto di occupazione d’urgenza e indicare lo stato della sua esecuzione.La trascrizione rende l’esproprio opponibile ai terzi?
La trascrizione ha funzione di pubblicità-notizia. La proprietà viene acquistata a titolo originario per effetto del potere espropriativo, ma la formalità rende conoscibile la procedura e consente di riferire eventuali diritti sull’indennità di espropriazione.Quali controlli deve effettuare il conservatore?
Il conservatore deve verificare esclusivamente la presenza dei titoli e dei documenti espressamente richiesti dalla legge, senza pretendere adempimenti ulteriori non previsti dal Testo unico sulle espropriazioni.