• Pace Fiscale

    Rottamazione quinquies: a chi spetta tolleranza fino al 5 agosto

    Entro il 31 luglio scade il pagamento della prima o unica rata per la rottamazione quinquies.

    Sul portale di ADER da oltre un mese cono disponibili le comunicazioni di risposta per chi ha aderito alla misura.

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso accessibili nell'area riservata del proprio sito le Comunicazioni delle somme dovute destinate ai contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2026: ogni comunicazione contiene:

    • l'esito della richiesta, 
    • il dettaglio degli importi e i moduli per il pagamento delle rate. 

    La comunicazione è disponibile esclusivamente in area riservata per chi ha trasmesso la domanda tramite il servizio in area riservata, con accesso mediante SPID, CIE e CNS e — per professionisti e imprese — anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. 

    Per chi ha invece presentato domanda dall'area pubblica, la comunicazione è inviata anche con raccomandata o PEC, a seconda del domicilio indicato.

    Di seguito anche una infografica per ricordare tutte le regole e il calendario dei pagamenti per la rottamazione quinquies.

    Leggi anche Rottamazione quinquies, cosa succede se salti una rata: quando si decade davvero?      

    Rottamazione quienquies: come pagare

    La Comunicazione delle somme dovute riporta l'esito di accoglimento o rigetto, il prospetto di sintesi dei carichi inseriti, gli importi da versare e le scadenze. 

    In fase di adesione il contribuente ha scelto la modalità di pagamento, secondo questi parametri:

    • pagamento in unica soluzione oppure in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni;
    • importo della singola rata non inferiore a 100 euro;
    • versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2026.

    Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime 10 rate. 

    Se il piano supera le dieci rate, gli ulteriori moduli sono resi disponibili in area riservata e, per i soli contribuenti che hanno presentato domanda dall'area pubblica, inviati al domicilio indicato prima della scadenza dell'undicesima rata.

    Ricordiamo che a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Rottamazione-quinquies:

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Rottamazione-quinquies (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Rottamazione-quinquies, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda.

    Rottamazione quinquies: domiciliazione, ContiTu e i carichi che rientrano nella definizione

    La comunicazione contiene anche le istruzioni per attivare l'addebito diretto delle rate sul conto corrente.

    Oltre allo sportello, la domiciliazione si richiede con il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” in area riservata. 

    Scarica qui l'infografica con il calendario dei pagamenti.

    È inoltre attivo ContiTu, disponibile in area pubblica, che consente di definire in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi o cartelle contenuti nella comunicazione.

    Ricordiamo che la misura, introdotta dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, omesso versamento di contributi INPS diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale e il rimborso spese per eventuali procedure esecutive e diritti di notifica. Non sono dovuti interessi e sanzioni inclusi nei carichi, interessi di mora, sanzioni civili accessorie ai crediti previdenziali e aggio; per le sanzioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi (comprese le “maggiorazioni”) e l'aggio.

    Rottamazione quinquies: a cosa prestare attenzione in vista del 31 luglio

    La novità di questa definizione agevolata è che chi non verserà la prima rata entro il 31 luglio, nonostante il termine perentorio, non fuoriuscirà subito dal perimetro della pace fiscale.

    La decadenza dalla rottamazione quinquies arriva solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.

    Occorre però fare attenziona al fatto che chi ha presentato domanda di adesione alla rottamazione quinquies e non comincia a versare le somme dovute o smette di farlo ha conseguenze serie.

    Vediamo una tabella di riepilogo vista l'immenente scadenza del 31 luglio 2026

    Regole Rottamazione quinquies
    Decadenza Immediata dopo l’unica rata, dopo due mancati pagamenti o con l’ultima rata in caso di piano rateale
    Tolleranza Solo per la rata unica e per l’ultima rata:

    • entro il 5 agosto chi paga la rata unica
    • entro il 31 luglio chi ha rateizzato
    Rateizzazione futura Esclusa

    Rottamazione quinquies: attenzione alla decadenza

    Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. 

    Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l’inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive.

    Pertanto entro dovranno pagare entro il 31 luglio coloro i quali hanno rateizzato.

    Si ricorda, infine che per l’ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

  • PRIMO PIANO

    Agevolazioni auto green: risorse già esaurite, resta il contributo per le colonnine

    Il MIMIT con Decreto del 27 luglio ha dato il via a due delle misure  previste dal Decreto Automitive 2026.

    In particolare, a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 29 luglio 2026 riapre la piattaforma gestita da Invitalia ecobonus.mimit.gov.it sulla quale sarà possibile prenotare i contributi per l’acquisto di veicoli commerciali e il retrofit Gpl/metano.

    Il MIMIT ha già annunciato il raggiungimento del budget disponibile, riepiloghiamo le regole e si attende l'apertura dei prossimi sportelli.

    Per tutte le misure previste dal Decreto leggi anche: Decreto Automotive: i nuovi incentivi per la transizione industriale

    Ecobonus veicoli commerciali N1 e N2: requisiti, rottamazione e obblighi per le PMI

    Per i veicoli commerciali possono accedere ai contributi le piccole e medie imprese (PMI) esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi, che acquistano e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica. I contributi sono riconosciuti anche alle società di noleggio che acquistano un veicolo commerciale per concederlo in noleggio a una PMI esercente attività di trasporto, con contratto di durata non inferiore a tre anni. In tal caso, la società di noleggio è tenuta a riversare lo sconto corrispondente al contributo sui canoni mensili dovuti dalla PMI;

    Il contributo riguarda i veicoli commerciali nuovi destinati al trasporto merci. Importi e condizioni variano in base alla massa, all’alimentazione e alla presenza di un mezzo da rottamare

    Le categorie N1 e N2 comprendono i veicoli commerciali destinati al trasporto di merci, secondo quanto previsto dall’articolo 47 sulla classificazione dei veicoli.

    Per accedere al contributo, ogni veicolo deve essere:

    • nuovo di fabbrica;
    • destinato a Piccole e Medie Imprese, PMI, che esercitano attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi;
    • ad alimentazione BEV, FCEV oppure tradizionale.

    Chi può ottenere il contributo

    Il contributo è concesso alle PMI che svolgono attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    Possono accedere all’agevolazione anche le società di noleggio che hanno acquistato un veicolo commerciale.

    In questo caso, la società deve presentare al concessionario un ordine finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio sottoscritto con una PMI esercente attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi.

    Il contratto di noleggio deve avere una durata non inferiore a tre anni.

    Da cosa dipende l’importo del contributo

    Il contributo varia in base a tre elementi:

    • la massa totale a terra;
    • l’alimentazione del veicolo nuovo;
    • la presenza di un veicolo da rottamare.

    La rottamazione è obbligatoria in caso di acquisto di veicoli ad alimentazione tradizionale.

    Ecobonus N1 e N2 con rottamazione

    Il veicolo da rottamare deve appartenere alla stessa categoria del veicolo nuovo, N1 oppure N2.

    Le due categorie sono interscambiabili ai fini della rottamazione.

    Il mezzo usato deve inoltre essere:

    • intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo;
    • omologato fino alla Classe Euro 4, in caso di acquisto di un veicolo N1 o N2 ad alimentazione tradizionale.

    Nell’atto di acquisto del nuovo veicolo devono essere indicati:

    • il veicolo destinato alla rottamazione;
    • il contributo Ecobonus previsto dal DPCM del 10 giugno 2026.

    Gli obblighi del concessionario

    Entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il concessionario deve:

    • consegnare il veicolo usato a un demolitore;
    • presentare la richiesta di radiazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista.

    Ecobonus N1 e N2 senza rottamazione

    Il contributo senza rottamazione è ammesso esclusivamente per i veicoli di categoria N1 e N2 con alimentazione BEV o FCEV.

    Anche in questo caso, nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il contributo Ecobonus.

    Obbligo di mantenimento della proprietà

    Poiché i veicoli sono acquistati da persone giuridiche, è previsto l’obbligo di mantenere la proprietà del nuovo veicolo per almeno 24 mesi.

    Retrofit GPL: a chi tocca e come fare domanda dal 29 luglio

    Per il contributo Retrofit Gpl/metano possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche (ad esclusione di chi esercita attività di commercio di autoveicoli M1) che installano impianti nuovi a GPL o metano su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 3.

    Prenotazione in piattaforma: l'installatore

    1. Si registra in piattaforma al link piattaforma di prenotazione
    2. Riceve la PEC, conferma la registrazione e attiva l’utenza per sé e per altri rivenditori a lui collegati
    3. Inserisce la prenotazione e il sistema assegna un numero di protocollo    
    4. Carica la documentazione richiesta al link piattaforma di prenotazione               

    Recupero Ecobonus-Retrofitil costruttore dell'impianto

    1. Riceve dall'installatore tutta la documentazione necessaria per recuperare il contributo.
    2. Rimborsa il contributo all'installatore che a sua volta ha riconosciuto il contributo all'acquirente dell'impianto mediante compensazione del prezzo di acquisto.
    3. Recupera tale importo come credito di imposta.

  • Accise

    Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto

    Si è tenuto il 27 luglio il CdM il Consiglio dei Ministri che ha approvato un decreto-legge (pubblicato in GU n 172/2026) che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e in materia di ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria.

    In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, il decreto riduce di 17 centesimi al litro il prezzo del gasolio usato come carburante, tramite una riduzione dell’aliquota di accisa di 14 centesimi e dell’IVA di ulteriori 3 centesimi, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026

    Analoga riduzione sarà prevista anche per i giorni 28 e 29 luglio con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 1, commi 290-292 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Per lo stesso periodo, la stessa aliquota si applica ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. 

    Inoltre, è prorogato a tutto il mese di luglio 2026 il credito d’imposta riconosciuto in favore dell’autotrasporto, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026.

    Relativamente all'ILVA, per assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici della società ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il decreto autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire alla società Acciaierie d’Italia S.p.a. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell’organo commissariale, fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per il 2026, a titolo di finanziamento oneroso e in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. 

    La restituzione del finanziamento è prevista entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria o, se anteriore, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari, stop allo sconto di un anno sugli accertamenti dal 2026

    Cambiano le regole sui controlli per chi applica il regime forfettario. L’articolo 20 del Correttivo Omnibus elimina il vantaggio sui termini di accertamento riconosciuto ai contribuenti con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche. La disposizione, non ancora definitiva, avrebbe effetto dal periodo d’imposta 2026.

    Scarica qui il testo.

    Forfettari e termini di decadenza: novità nel Correttivo Omnibus

    Per i contribuenti in regime forfettario potrebbe venire meno uno dei vantaggi collegati all’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica.

    L’articolo 20 dello schema di Correttivo Omnibus alla riforma fiscale prevede infatti l’eliminazione della riduzione di un anno dei termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare gli avvisi di accertamento.

    La novità avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti. Il testo, approvato in via preliminare dal Governo, è però ancora sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari e potrà essere modificato prima dell’approvazione definitiva.

    In sintesi

    Regola attuale: per i forfettari con fatturato composto esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di accertamento è ridotto di un anno.

    Novità proposta: il Correttivo elimina questa riduzione.

    Decorrenza: la modifica riguarda i periodi d’imposta dal 2026.

    Stato del provvedimento: il testo non è ancora definitivo.

    Qual è il vantaggio previsto oggi per i forfettari

    L’articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014 stabilisce che, per i contribuenti in regime forfettario con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
    La disposizione era stata introdotta per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica e permettere all’Amministrazione finanziaria di acquisire più rapidamente i dati delle operazioni effettuate.

    Cosa cambia con il Correttivo fiscale

    L’articolo 20 del Correttivo propone di cancellare la parte della norma che riconosce la riduzione di un anno.
    In caso di approvazione definitiva, anche i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche saranno quindi soggetti agli ordinari termini di accertamento.
    L’eliminazione del beneficio avrebbe effetto sui controlli relativi ai periodi d’imposta dal 2026 in avanti.
    La relazione illustrativa collega la modifica all’estensione generalizzata dell’obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari, scattata il 1° gennaio 2024.
    Secondo il Governo, essendo la fatturazione elettronica diventata obbligatoria, sarebbe venuta meno la ragione per riconoscere un termine di accertamento più breve a chi la utilizza.
    L’intervento viene quindi presentato come una misura di semplificazione e razionalizzazione della disciplina dei controlli fiscali.

    Cosa devono fare i contribuenti forfettari

    La disposizione non introduce un nuovo adempimento immediato per professionisti e imprese in regime forfettario.
    Il principale effetto è l’allungamento del periodo durante il quale l’Amministrazione finanziaria potrà effettuare i controlli. Diventa quindi ancora più importante conservare correttamente fatture, dichiarazioni, registrazioni e documentazione relativa ai requisiti di accesso e permanenza nel regime.
    Occorrerà comunque attendere l’approvazione definitiva del decreto per verificare se il testo dell’articolo 20 sarà confermato senza modifiche.

  • Riforma fiscale

    TU Adempimenti e Accertamento: sintesi delle novità

    Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 luglio ha approvato il Testo Unico adempimenti e accertamento.

    Il testo segue la prima approvazioni avvenuta in aprile ed ora approda in GU n 169/2026

    Si tratta del Decreto Legislativo n 128 che entra in vigore il 7 agosto prossimo.

    Riforma fiscale: approvato il TU adempimenti e accertamento

    Come specificato dallo stesso Esecutivo in fase di approvazione preliminare, il Testo Unico, composto da 368 articoli, è finalizzato alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzate per settori omogenei, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all’abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

    Il provvedimento accorpa e semplifica la materia suddividendola in tre Parti.

    • Parte I (Adempimenti): disciplina l’anagrafe tributaria, il codice fiscale, le scritture contabili e la semplificazione digitale. Include gli obblighi comunicativi e dichiarativi dei contribuenti per le imposte sui redditi e l’IVA, nonché la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e delle liquidazioni periodiche.
    • Parte II (Collaborazione, controlli e accertamento): regola gli strumenti di adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, gli interpelli per i nuovi investimenti e i meccanismi di risoluzione delle controversie. Disciplina, inoltre, i poteri dell’Amministrazione finanziaria, lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale e le procedure di accertamento (incluso l’accertamento con adesione).
    • Parte III: reca le disposizioni transitorie e finali.

    Le disposizioni vigenti sono inserite senza modificarne la portata applicativa, salvo i casi in cui si è reso necessario aggiornare il testo o introdurre norme di coordinamento per esigenze sistematiche.

    Occorre evidenziare che il DLgs n 128/2026 tiene conto dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 7 luglio e dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

    La Commissione Finanze della Camera ha chiesto al Governo ha espresso parere favolrevole con indicazioni.

    In particolare si chiede al Governo valutare se:

    • rivedere l’articolazione del provvedimento ccon specifico riferimento alle disposizioni in materia di collaborazione, controlli e accertamento di cui alla Parte II e l’eventuale rinumerazione degli articoli e riferimenti interni;
      verificare le disposizioni vigenti ed esplicitare con chiarezza i casi di nullità e annullabilità degli atti alla luce delle modifiche della riforma dello Statuto del contribuente;
      aggiornare lo schema di Testo unico con lenovità normative introdotte dopo la sua adozione.

    Si attende l'eventuale replica. 

  • Pace Fiscale

    Cartelle di Comuni e Regioni, rottamazione al via: chi potrà presentare domanda

    L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.

    Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl Fiscale ha previsto la misura agevolativa.

    Si tratta della possibilità per i Comuni di aderire alla rottazione quinquies per i propri tributi locali affidati all'ADER.

    La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.

    Il calendario della rottamazione-quinquies era inizialmente stringente e anche l’IFEL con una nota si era espresso con richiesta per ammorbidirlo.

    Il DL 63/2026 individua nuovi termini per la procedura vediamoli di seguito.

    Rottamazione per tributi locali: che cos’è

    La Legge n. 88/2026, di conversione del DL n. 38/2026, ha introdotto importanti novità in materia fiscale. 

    In particolare, l'articolo 10-quinquies, prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

    L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026, termine prorogato al 31 luglio, secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.

    Rottamazione degli enti territoriali: il calendario da sapere

    Con la legge n 113/2026 di conversione del DL n 63/2026 si prevede che:

    • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
    • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
    • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
    • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

    Per gli enti territoriali ( Comuni e Regioni) possibilità di aderire entro il 31 luglio.

    Rottamazione enti locali: modello per i comuni e data per la domande

    Il 9 giugno, l'Ader ha pubblicato il modello ufficiale da utilizzare per l'adesione da parte dei comuni.

    Scarica qui il Modello Rottamazione quinquies per l'adesione da parte degli Enti

    Il comunicato stampa della Riscossione oltre a riepilogare tutte le regole per aderire ha reso disponibile il Modello della Rottamazione quinquies dei tributi locali da inviare da parte dei comuni e solo allora i contribuenti potranno aderire.

    In partcolare, dal 16 settembre sul sito di AdeR, dopo che l’ente territoriale abbia adottato e comunicato l’applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione, i contribuenti potranno aderire in base alla procedura definita dal decreto legge n. 38/2026 i cui termini sono stati modificati dalla Legge di conversione del DL n 63/2026.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Titolo Esecutivo Europeo: Corte UE vieta riesame nello Stato di esecuzione

    Con la Sentenza C‑14/25 del 25 giugno 2026, la Corte di giustizia UE stabilisce che il giudice dello Stato di esecuzione non può controllare nel merito un certificato di Titolo Esecutivo Europeo, TEE, nemmeno quando risulti rilasciato in violazione della disciplina transitoria del Regolamento 805/2004. 

    Al debitore resta solo la via della revoca nello Stato d'origine, affiancata da una possibile sospensione cautelare.

    Di seguito la check list gratis con i passaggi su come tutelarsi.

    Recupero crediti transfrontaliero: la Corte UE inasprisce le regole, cosa fare

    Un atto notarile tedesco del 1999, certificato come Titolo Esecutivo Europeo (TEE) solo nel 2021 nonostante il regolamento che disciplina questo istituto si applichi soltanto agli atti redatti dopo il 21 gennaio 2005.

    È il caso su cui la Corte di giustizia dell'Unione europea (Ottava Sezione) si è pronunciata il 25 giugno 2026, offrendo un chiarimento destinato a incidere su ogni pratica di recupero crediti transfrontaliero tra professionisti, aziende e istituti di credito operanti nell'UE.

    Il 28 maggio 1999 un notaio tedesco redige un atto pubblico relativo a una garanzia immobiliare per un credito di circa 3,3 milioni di euro, esecutivo in Germania dal 1° giugno 1999. 

    Il Regolamento (CE) n. 805/2004, che ha istituito il Titolo Esecutivo Europeo per i crediti non contestati, entra in vigore solo il 21 gennaio 2005 e si applica dal 21 ottobre 2005, e comunque solo agli atti redatti dopo tale data (art. 26).

    Ciononostante, il 19 gennaio 2021 le autorità tedesche certificano quell'atto come Titolo Esecutivo Europeo

    Nel 2022 la banca creditrice chiede l'esecuzione forzata per un credito di 25.000 euro più interessi.

    Il debitore si oppone; il giudice d'appello blocca l'esecuzione, ritenendo che l'atto non rientri nell'ambito temporale del regolamento e che quindi si sarebbe dovuta seguire la procedura ordinaria di exequatur, non quella semplificata del TEE.

    La Corte suprema, investita del ricorso della banca, ha chiesto alla Corte UE se l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento,  che vieta "in nessun caso" il riesame del merito della certificazione TEE nello Stato di esecuzione, impedisca questo controllo anche quando la violazione dell'ambito temporale del regolamento sia manifesta.

    Crediti esteri:per la corte UE il controllo spetta solo allo Stato d’origine

    La Corte UE risponde che il divieto di riesame del merito si applica anche in questo caso

    Il sistema del regolamento si fonda su una netta ripartizione delle competenze:

    • il credito e la sua certificazione come Titolo Esecutivo Europeo sono accertati secondo il diritto dello Stato membro d'origine, 
    • mentre allo Stato di esecuzione spetta soltanto la fase esecutiva vera e propria. 

    Un certificato rilasciato in violazione dell'articolo 26 è, secondo la Corte, un certificato "concesso per errore" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, ma l'errore può essere fatto valere e corretto solo davanti al giudice o all'autorità dello Stato d'origine, mai attraverso un controllo del giudice dello Stato di esecuzione.

    Ammettere un controllo di questo tipo nello Stato di esecuzione, osserva la Corte, equivarrebbe a un riesame del merito camuffato, in contrasto con l'obiettivo del regolamento: garantire la libera circolazione degli atti pubblici relativi a crediti non contestati, accelerandone ed semplificandone l'esecuzione mediante l'abolizione dell'exequatur.

    Crediti tranfrontalieri: cosa può fare il debitore in caso di errore

    La sentenza non lascia il debitore privo di tutela, ma gli indica un percorso preciso e vincolato:

    • Revoca del certificato nello Stato d'origine. Il debitore può presentare, davanti alle autorità competenti dello Stato in cui è stato rilasciato il certificato (nel caso esaminato, la Germania), una domanda di revoca ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), facendo valere l'errore nella certificazione.
    • Sospensione dell'esecuzione nello Stato di esecuzione. In parallelo, se ha già presentato la domanda di revoca nello Stato d'origine, il debitore può chiedere al giudice dello Stato di esecuzione la sospensione del procedimento esecutivo, ai sensi dell'articolo 23, lettera c) del regolamento, ma solo in presenza di circostanze eccezionali che il giudice deve accertare caso per caso. Non si tratta quindi di un diniego automatico dell'esecuzione, ma di una misura cautelare subordinata all'iniziativa già avviata nello Stato d'origine.

    Crediti esteri e tutele per certificati errati: Alert per i professionisti

    Per avvocati, notai e uffici legali che seguono operazioni di recupero crediti in ambito UE, la decisione ha conseguenze operative dirette: un certificato TEE, anche se palesemente viziato per ragioni temporali o di altro tipo previste dal regolamento, non può essere contestato nel merito nel Paese dove si esegue, ma va impugnato esclusivamente nel Paese che lo ha rilasciato. 

    Questo significa che la strategia difensiva di un debitore italiano attinto da un TEE estero (o di un creditore italiano che agisce all'estero) va costruita fin dall'inizio sul foro d'origine dell'atto, individuando tempestivamente le vie di revoca previste da quell'ordinamento, e utilizzando la sospensione ex articolo 23 come strumento di cautela temporanea, non come rimedio sostitutivo.

    Scarica qui la check list con i passaggi importanti e le tutele.

    Faq con risposte a domande frequenti

    Cosa succede se il certificato TEE è palesemente irregolare? Resta valido ed eseguibile fino a eventuale revoca da parte delle autorità dello Stato d'origine; il giudice dello Stato di esecuzione non può disapplicarlo autonomamente.

    Il debitore può bloccare subito l'esecuzione presentando ricorso nello Stato d'origine? No automaticamente: la sospensione nello Stato di esecuzione richiede una domanda di revoca già presentata nello Stato d'origine e la sussistenza di circostanze eccezionali, valutate dal giudice dell'esecuzione.

    La sentenza riguarda solo gli atti notarili? Si applica agli atti pubblici in generale relativi a crediti non contestati, certificati come Titolo Esecutivo Europeo ai sensi dell'articolo 25 del regolamento 805/2004.