• Lavoro Autonomo

    Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

    La responsabilità del commercialista per fatture errate emesse dal cliente non è automatica. 

    Il professionista può però essere chiamato a rispondere se ha concorso nell’errore, ha omesso controlli dovuti o ha violato gli obblighi di diligenza professionale.

    Questa è la sintesi della pronuncia n 21061/2026. In proposito, arrivano pronte le repliche delle associazioni dei Commercialisti che in una nota congiunta specificano quanto segue: “Il commercialista non può essere considerato un baluardo giuridico chiamato a proteggere il contribuente dalle conseguenze di ogni sua scelta. L’incarico professionale resta un’obbligazione di mezzi fondata sul diligente svolgimento delle attività affidate e non può trasformarsi in una polizza assicurativa gratuita a beneficio del cliente”. 

    Ad esprimersi sono stati Gianluca Tartaro, Francesco Cataldi e Andrea Biekar, rispettivamente Presidenti di ADC, UNGDCEC e AIDC.

    Vediamo il contenuto della pronuncia incriminata.

    Fatture errate emesse dal cliente: quando risponde il commercialista?

    Secondo la Cassazione per l'errore del cliente risponde il commercialista se non ha vigilato

    La fattura errata resta, in via ordinaria, un problema del soggetto che l’ha emessa.  L’art. 21 del DPR 633/1972 pone infatti l’obbligo di fatturazione in capo al cedente o prestatore, che può anche far emettere il documento da un terzo, ma “ferma restando la sua responsabilità” . 

    Questo principio è centrale anche quando l’impresa o il professionista si avvale del commercialista per la gestione contabile e fiscale.

    Il consulente non diventa automaticamente garante assoluto della correttezza di ogni fattura predisposta dal cliente, soprattutto se il documento è stato creato e trasmesso direttamente dall’azienda tramite gestionale interno. 

    Tuttavia, la responsabilità del commercialista può emergere quando l’errore deriva da istruzioni errate fornite dal professionista, da un’omessa verifica rientrante nel mandato, dalla mancata segnalazione di anomalie evidenti o dalla partecipazione, anche agevolativa, alla violazione.

    Sul piano civilistico, il parametro è quello della diligenza professionale: l’art. 1176 c.c. prevede che, nell’adempimento delle obbligazioni professionali, la diligenza sia valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata

    Se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, l’art. 2236 c.c. limita invece la responsabilità ai casi di dolo o colpa grave.

    Diverso è il rapporto con il Fisco, la Cassazione ha più volte ribadito che il contribuente non è liberato dai propri obblighi solo perché si è affidato al commercialista. 

    Nell’ordinanza n. 13358 del 20 maggio 2025, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente deve provare sia l’attività di vigilanza sull’intermediario sia l’eventuale condotta fraudolenta del professionista idonea a impedirgli il controllo .

    La giurisprudenza più recente, però, amplia anche il rischio per il professionista. 

    Con le ordinanze del 2026 sul concorso nelle violazioni tributarie, la Cassazione ha chiarito che il commercialista può essere sanzionato quando, pur non essendo autore materiale della violazione, compie azioni od omissioni che rendono possibile o agevolano l’illecito fiscale.

    Il principio è stato ribadito anche con riferimento ai terzi che partecipano alle violazioni commesse da società, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 .

    In pratica, se il cliente emette una fattura con aliquota IVA sbagliata, descrizione incompleta, codice natura errato o imponibile non corretto, occorre verificare chi ha predisposto il documento, quali erano i compiti affidati al commercialista e se l’errore fosse riconoscibile con l’ordinaria diligenza professionale

    La semplice tenuta della contabilità non basta, da sola, a trasferire ogni responsabilità sul consulente; ma la presenza di anomalie palesi, crediti IVA inesistenti, operazioni incoerenti o fatture sistematicamente irregolari può far emergere un obbligo di intervento.

    Fondamentale, quindi, delimitare il mandato professionale: chi emette le fatture, chi controlla i dati IVA, chi verifica codici natura e aliquote, chi gestisce eventuali note di variazione. 

    In assenza di procedure chiare, il contenzioso tende a concentrarsi sulla prova: email, istruzioni scritte, checklist, ricevute SdI, report di controllo e segnalazioni al cliente diventano elementi decisivi.

    Nel caso di specie il cliente era un notaio e la Cassazione ha statuito che risponde della fatturazione errata del cliente il commercialista che redige la dichiarazione poichè la qualifica professionale di notaio rivestita dal cliente non attenua i doveri di verifica e di controllo dei documenti trasmessi

    Si tratta di diligenza qualificata che appunto ai sensi dell'artiolo 1176 deve guidare l'operato del professionista che diventa una sorta di garante dell'operato fiscale del cliente.

    In conclusione il consulente fiscale cui il cliente trasmette le fatture emesse per approntare la dichiarazione annuale dei redditi è tenuto a supervisionare l’operato dello stesso, che confida legittimamente nella sua prestazione professionale.

    Il perimetro della responsabilità del commercialista: risposte a dubbi frequenti

    Il commercialista risponde sempre delle fatture sbagliate del cliente?
    No. La responsabilità non è automatica. Serve provare un errore professionale, un’omissione rilevante o un contributo alla violazione.

    Se il cliente emette da solo la fattura elettronica, chi paga le sanzioni?
    Di norma il contribuente. Il commercialista può essere coinvolto solo se l’errore rientra nei controlli affidati o se ha dato indicazioni errate.

    Il commercialista deve controllare tutte le fatture?
    Solo se il mandato lo prevede o se, nell’attività svolta, emergono anomalie evidenti che un professionista diligente avrebbe dovuto segnalare.

    Il cliente può chiedere il risarcimento al commercialista?
    Sì, ma deve dimostrare incarico, errore professionale, danno subito e nesso causale. Le imposte dovute restano normalmente a carico del contribuente; il risarcimento può riguardare sanzioni, interessi o costi causati dall’inadempimento.

    Come ridurre il rischio?
    Con mandato scritto, procedure di controllo, conservazione delle comunicazioni, segnalazione tempestiva degli errori e correzione tramite strumenti IVA appropriati, come note di variazione quando ne ricorrono i presupposti.

  • Certificazione Unica

    Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

    Con la Risposta n 127 del 22 giugno le entrate chiariscono che per i forfettari, se non c’è la fattura elttronica rimane l’obbligo di emettere la CU

    Vediamo tutti i dettagli dell'interpello.

    Forfettari e CU: resta l’obbligo se non c’è la fattura elettronica

    La risposta delle Entrate analizza il caso di una agenzia di assicurazione che ha collaboratori di quarto gruppo forfettari.

    L'istante specifica nella sua richiesta che le prestazioni rese in ambito assicurativo non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, a meno che non siano richieste dal cliente.

    Con il DM 10 maggio 2019 le stesse operazioni non sono nemmeno soggette all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

    Dal 1° gennaio 2024, per effetto del Dlgs 1/2024 (che ha introdotto il comma 6-septies nell’articolo 4 del Dpr 322/1998), i committenti dei contribuenti forfettari sono esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica relativi ai compensi erogati.

    L’esonero deriva dal fatto che, dalla stessa data, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i forfettari, con l’eccezione dei soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.

    Sul tema erano intervenute la circolare 8/E del 2024 e la risposta 132/2025, nella quale è stato precisato che l’esonero non può applicarsi ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in regime forfettario, in quanto esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. 

    Con la risposta 127/2026, l’agenzia delle Entrate chiarisce che la stessa conclusione vale per i produttori di quarto gruppo, per la medesima ragione: l’assenza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. 

    Pertanto va emessa la certificazione unica sia per i compensi 2024, sia per quelli 2025, da riportare nella CU 2026 con il codice 24. 

    Tale principio è esteso a tutte le operazioni esenti che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, numero 6, del Dpr 633/1972, sono esonerate dall’obbligo di fatturazione, salvo richiesta del cliente. 

    E in dettaglio riguarda:

    • operazioni assicurative, 
    • prestazioni di mandato, 
    • mediazione e intermediazione

    La conclusione ADE è di rilievo poichè traccia ulteriormente un perimetro che riguarda tanti operatori.

    Quando un sostituto d’imposta corrisponda compensi a un forfettario che svolga una di queste attività senza obbligo di fattura elettronica, la CU deve comunque essere emessa.

  • Crisi d'impresa

    Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi

    Il CNDCEC ha pubblicato il 22 giugno i principi in versione definitiva pergli esperti della composizione negoziata.

    Si vuole fornire una chiara indicazione a livello operativo per i professionisti che devono assolvere a questo compito di rilievo nella crisi di imprese.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi

    Con il comunicato del 22 giugno il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata, elaborati dalla specifica Commissione di studio.

    Si tratta di un contributo che integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026,  contenendo regole tecniche elaborate per supportare e indirizzare i commercialisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto.

    Viene precisato che i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per quanti svolgano l’incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.

    Clicca qui per accedere al sito del CNDCEC

    Occorre precisare che i principi in oggetto assolvono un valore interpretativo sul ruolo svolto dall’imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori, dagli stakeholder nelle trattative nella gestione della composizione e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell’Esperto, così come quello dell’autorità giudiziaria quando tenuta a “dirigere” le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.

    Esperti composizione negoziata: quali principi sono pubblicati dal CNDCEC

    Lo stesso consiglio ha chiarito che il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 La Le fasi evidenzaite dal documento sono le seguenti:

    • analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
    • supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
    • fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

    Il presidente De Nuccio ha dichiarato in proposito che: “Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all’Albo, accettano l’incarico di Esperto indipendente”.

  • Determinazione Imposta IRES

    Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale

    La dichiarazione dei redditi 2026 per le società ed enti commerciali residenti in Italia passa tramite il Modello “Redditi SC 2026” pubblicato dalle Entrate con le regole del Provvedimento n 71522 del 27 febbraio. 

    In particolare, tale modello viene utilizzato da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati.

    Tra le novità quest'anno vi sono quelle per l'ires premiale.

    L’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti:

    • la patrimonializzazione delle società,
    • il realizzo di investimenti “rilevanti”,
    • la presenza di un incremento occupazionale,
    • nonche´ la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste nota come “IRES premiale”

    Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.

    Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.

    Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).

    Leggi i recenti chiarimenti delle Entrate sull'Ires Premiale

    Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale

    Come evidenziato dalle Istruzioni al modello Redditi SC 2026 l'agevoalzione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri in cui entra in gioco.

    In particoalre, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Nella casella del frontespizio va indicato:

    • il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
    • il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.

    Attenzione al fatto che la presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul

    reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.

    Redditi SC 2026: ires premiale, come indicarla nel Quadro RN

    Ai fini dell’Ires premiale, nel calcolo dell’imposta ridotta al 20% va dedicata attenzione al limite dato dal costo degli investimenti rilevanti.

    Il modello Redditi 2026 recepisce, nel quadro RN, il tetto all’agevolazione introdotto dal decreto di attuazione, ma resta ancora da chiarire un aspetto.

    In particolare, bisognerebbe chiarire se l’importo da considerare è il minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello effettivamente realizzato

    Nel calcolo dell’Ires del 2025, le società devono verificare la possibilità di applicare lo sconto di quattro punti percentuali previsto dai commi 436 e seguenti della legge 207/2024. 

    Il DM 8 agosto 2025 ha chiarito diversi aspetti, leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.

    Nel rigo RN8A va indicata appunto l'ires premiale e le istruzioni evidenziano quanto segue.

    Nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, colonna 2, la relativa imposta.
    Nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973), in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.

    Leggi i recenti chiarimenti delle Entrate sull'Ires Premiale

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica

    Dal 15 giugno è in vigore la novità relativa ai pagamenti che la PA effettua verso i professionisti.

    In particolare, se il professionista in questione, all'atto della verifica effettuata dalla PA ha debiti superiori a 5.000 euro potrà attivarsi il blocco del versamento. In proposito leggi Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno.

    Il Ministero della Giustizia, con la Circolare 26 maggio, di seguito dettagliata, ha appunto chiarito quale debba intendersi il momento della verifica dei requisiti richiesti per la novità.

    Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica

    Con la Circolare 26 maggio con oggetto Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Chiarimenti operativi, il Ministero della Giustizia ha ulteriormente chiarito il perimetro della novità entrata in vigore dal 15 giugno.

    In particolare, a seguito di richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, concernenti la verifica della regolarità fiscale per i pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni si ritiene opportuno chiarire quale sia il momento in cui deve essere attivata la verifica di cui al citato articolo 48-bis.

    Come noto, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte:

    • quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare,
    • quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.

    Si ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.

    Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 che espressamente prevede: 

    “Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.

    Ne consegue che la verifica compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia.

  • Privacy

    Bonus digitalizzazione PMI: entro il 22 giugno l’elenco fornitori

    E' scaduto il 27 maggio il termine per l'iscrizione dei fornitori per i voucher digitalizzazione PMI, il cui elenco sarà pubblicato entro il 22 giugno.

    Il MIMIT con Decreto aveva disposto la proroga dal 23 aprile al 27 maggio, ora si attende anche il DD che apra le domande per i beneficiari della agevolazione.

    Ricordiamo che il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Dal 27 febbraio 2026 è attiva la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del MIMIT per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity, Attraverso la piattaforma dedicata. la scadenza delle iscrizioni è prorogata dal 23 aprile 2026 al 27 maggio prossimo.

    Per quanto riguarda invece le PMI e i lavoratori autonomi interessati a richiedere il contributo il MIMIT evidenzia che "Le indicazioni relative ai Beneficiari, alle modalità di funzionamento dello sportello agevolativo, nonché a qualsiasi ulteriore elemento necessario per l’accesso al contributo, saranno definite, ai sensi dell’articolo 6 del decreto direttoriale 21 novembre 2025, con successivo provvedimento direttoriale." Il provvedimento non è ancora stato emanato.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: le norme di riferimento

    Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:

    • Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
    • Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.

    Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps. 

    Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:

    FONTE MIMIT

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse

    Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:

    • soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
    • soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
    • servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
    • servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
    • servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.

    I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:

    • acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • sottoscrizione di un abbonamento;
    • adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.

    I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:

    • avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
    • essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.

    Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.

    Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori

    È rimasta attiva dal 27 febbraio 2026 e fino al 27 maggio la procedura di preregistrazione dedicata ai fornitori interessati a iscriversi all’elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’erogazione dei servizi e prodotti agevolabili nell’ambito del Voucher Cloud & Cybersecurity.

    Attraverso la piattaforma dedicata, i fornitori possono già inserire i propri dati anagrafici richiesti, così da agevolare la successiva fase di presentazione delle istanze, che sarà possibile dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 alle ore 12:00 del 23 aprile 2026. Attenzione la data è stata prorogata al 27 maggio con decreto MIMIT del 22 aprile.

    Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.

    Per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.

    La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.

    Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:

    • Identità Digitale SPID
    •  Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
    •  Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:

    • o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
    • o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
      dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.

    Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale  rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.

    Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.

    Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

    Bonus digitalizzazione PMI: il calendario da ricordare

    Il MIMIT ha reso disponibili delle slide esplicative del bonus rivolto alle PMI già avviato ma con un calendario in progress.

    Vediamo tutte le date da tenere a mente in attesa del DD con l'avvio delle domande per le imprese:

    FONTE MIMIT

    Attenzione al fatto che questo calendario subirà delle modifiche, si attendono conferme dal MIMIT, a seguito del decreto direttoriale del 22 aprile che ha previsto quanto segue.

    Considerate le richieste pervenute all’Amministrazione da parte delle associazioni rappresentative dei fornitori, volte ad estendere i termini per l’iscrizione al predetto elenco al fine di consentire alle imprese di poter predisporre adeguatamente la documentazione richiesta e garantire la
    massima partecipazione;
    Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine finale di presentazione delle predette istanze, al fine di favorire la massima partecipazione possibile dei fornitori al bando in argomento e di garantire, al contempo, un’ampia scelta di prodotti e servizi agevolabili a disposizione dei beneficiari, promuovendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e di sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate sottesi all’introduzione dell’intervento agevolativo è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni all'elenco dei fornitori dal 23 aprile al 27 maggio prossimo.

    Attenzione al fatto che entro il 22 giugno si attende l'elenco dei fornitori.

  • Ipotecaria e catastali

    Cancellazione semplificata ipoteca: regole e chiarimenti ade

    Con la Risoluzione n 23 del 19 giugno le Entrate hanno chiarito la procedura semplificata di cancellazione dell'ipoteca.

    In particolare viene specificato che non si applica per i mutui frazionati e successivamente accollati ma anche se dopo il frazionaento degli stessi non c'èstato accollo.

    Vediamo il dettaglio del chiarimento.

    Cancellazione ipoteca: regole e chiarimenti ade

    Le Entrate con la risoluzione in oggetto chiariscono il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui
    all’art. 40 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
    A seguito di richieste di chiarimenti sull’applicazione del procedimento di cancellazione semplificata delle ipoteche disciplinato dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) viene chiarito il peridmetro di spettanza.

    Con la Risoluzione n 23 si delinea la norma generale dell’istituto della cancellazione semplificata delle ipoteche e si ripercorre il percorso evolutivo delle disposizioni legislativa.

    Si evideznai che l’articolo 2847 cc stabilisce che l’iscrizione ipotecaria conserva efficacia per venti anni dalla sua data, mentre il successivo articolo 2878 individua le cause di estinzione dell’ipoteca, come l’estinzione dell’obbligazione garantita e la cancellazione dell’iscrizione sulla base del consenso del creditore o di un provvedimento giudiziario. 

    Viene specificato che anche dopo il pagamento integrale del debito, di norma era necessario un ulteriore adempimento formale per eliminare l’ipoteca dai registri immobiliari.

    Con l’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del Dl n. 7/2007, è stato introdotta una novità, ossia la cancellazione semplificata delle ipoteche a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da banche e altri finanziatori

    Secodno la modifica normativa:

    • una volta estinto il debito,  l’ipoteca si estingue automaticamente; 
    • la banca rilascia la quietanza e comunica l’avvenuta estinzione al conservatore dei registri immobiliari, senza necessità di atto notarile e senza costi per il debitore.

    Tale novella è stata recepita all’interno del Testo unico bancario (Tub) con l’introduzione dell’articolo 40-bis del Dlgs n. 385/1993, che attualmente regola l’istituto in esame. 

    La norma prevede che l’ipoteca si estingua automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e che la cancellazione venga eseguita d’ufficio semplicemente sulla base della comunicazione trasmessa dal creditore.

    Con la Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 450, lettera e), legge n. 244/2007), ulteriore semplificazione è stata prevista ossia è stata estesa la cancellazione semplificata anche alle ipoteche relative a mutui “accollati a seguito di frazionamento”, compresi quelli disciplinati dal Dlgs n. 122/2005 in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire. 

    Con la risoluzione si risponde ai dubbi sul frazionamento del mutuo.

    Il frazionamento del mutuo, previsto dall’articolo 39 del Tub, consente di dividere un finanziamento originariamente unico in più quote distinte, ciascuna collegata a una specifica unità immobiliare e alla relativa porzione di ipoteca.

    Tale casistica si verifica ad esempio quando un'impresa realizza un complesso immobiliare finanziato con un unico mutuo e successivamente vende le singole abitazioni. 

    In tali casi, il mutuo e l’ipoteca vengono ripartiti tra i diversi immobili, in modo che ogni appartamento risulti gravato soltanto dalla quota di debito che gli è stata attribuita. Vengono a crearsi, quindi, diverse autonome situazioni giuridiche, con distinte quote di garanzia soggette a estinzione autonoma.

    L’Agenzia chierisce che il frazionamento non costituisce una semplice ripartizione contabile del mutuo originario, ma fa nascere di una pluralità di rapporti autonomi e ogni quota di finanziamento assume una propria rilevanza giuridica e può essere estinta separatamente dalle altre, pertanto quando avviene, si estingue anche la relativa quota di ipoteca. 

    L’articolo 40-bis, specifica l'ADE, individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita. 

    La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario e pertanto quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.

    Il riferimento legislativo ai mutui “accollati a seguito di frazionamento” deve essere letto in senso estensivo e non restrittivo. 

    La cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.

    Estinzione semplificata dell’ipoteca: come si procede?

    Operativamente l'ade richiama ha precisato che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali. 

    Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.

    Allegati: