• Agricoltura

    Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%

    Con la Sentenza n 23489 del 2 settembre la Suprema Corte torna sul problema dell'imposta di registro per l'atto costitutivo delle servitù.

    Viene confermato l'orientamento passato secondo cui l'imposta di registro è al 9% tanto se riguarda un fondo agricolo, quando se riguarda un fondo non destinato all'agricoltura, vediamo maggiori dettagli.

    Costituzione delle servitù: la Cassazione conferma l’aliquota al 9%

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 23489 del 2 settembre 2024 ribadisce che l'aliquota dell'imposta di registro da applicare agli atti costitutivi di servitù su terreni agricoli è del 9%, e non il 15%. 

    Questo orientamento, già confermato in diverse precedenti sentenze, si fonda sulla distinzione tra i concetti di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento. 

    In particolare, la servitù non implica un trasferimento di proprietà ma solo una compressione del diritto del proprietario del fondo servente, a favore di un altro fondo (dominante), e pertanto non ricade sotto le norme che prevedono l'aliquota più alta del 15%.

    L'aliquota del 15% resta applicabile solo per i trasferimenti veri e propri di terreni agricoli a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

    Citando le norme nell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Tuir (il Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro):

    • al comma 1 vengono menzionati gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e a essi viene applicata l’aliquota del 9%;
    • al comma 3 viene invece disposta l’aliquota del 15 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.

    Secondo la Corte di cassazione, dato che la servitù non può essere oggetto di un trasferimento, l’atto costitutivo della servitù deve essere collocato nel comma 1 e quindi a non può che applicarsi l’aliquota del 9%, qualunque sia la natura del fondo ove la servitù viene impressa.

    Con la Sentenza in oggetto viene quindi respinta (come da altre sentenze) la tesi dell’Agenzia secondo cui il sostantivo trasferimento, utilizzato nel comma 3, sarebbe da intendere come espressione riassuntiva del concetto di atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

  • Certificazione Unica

    Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax

    Il DL n 73/2024 noto come Dl Liste d'Attesa all'art 7 ha previsto una imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.

    Il DL n 73 è stato convertito in Legge n 107 pubblicata in GU n 178 del 31 luglio 2024.

    Vediamo in cosa consiste questa flat tax straordinari personale sanitario e come pagarla.

    Flat tax straordinari personale sanitario: come si paga

    Il DL n. 73/2023 convertito in Legge n 107/2024 all'art 7 reca una una tassa al 15% per gli straordinari del personale sanitario.

    A tal proposito le entrate hanno pubblicato la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 con le relative istruzioni.

    Viene appunto precisato che l’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate.

    Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.

    La flat tax sui compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari nell’ambito dell’attività intramuraria e dal personale sanitario del comparto mira ad incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario ed è applicata dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024.

    Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
    • “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”; Divisione Servizi
    • “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
    • “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
    •  “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.

    In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)

  • Accesso al credito per le PMI

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10 settembre

    Dal 2 settembre può precompilare la domanda al fondo per la crescita sostenibile per la misura "specializzazione intelligente", mentre dal 10 settembre è possibile inviare.

    Ricordiamo che con decreto di proroga  il MIMIT ha rimandato la Misura Incentivi per la specializzazione intelligente o Fondo crescita sostenibile.

    Le domande per gli incentivi sono prorogate, con decreto del 7 luglio, dal 10 luglio al 10 settembre.

    Il decreto dispone la proroga dei termini stabiliti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 7 maggio 2024 recante i termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023. 

    Il decreto dispone, inoltre, la sostituzione dell’allegato n. 8 al decreto direttoriale 7 maggio 2024.

    Fondo crescita sostenibile: domande dal 10.09

    In attuazione del decreto MIMIT del 14 settembre 2023 , sono fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del mezzogiorno, localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.

    L'intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

    Dal 10 settembre (il termine iniziale del 10 luglio è prorogato a settembre) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:

    • industriali,
    • agroindustriali, 
    • artigiane, 
    • di servizi all’industria e di ricerca

    potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

    Attenzione al fatto che già a partire dal 2 settembre (termine modificato, prima era il 25 giugno) i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile al link:

    I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare: 

    • nanotecnologia e materiali avanzati, 
    • fotonica e micro/nano elettronica, 
    • sistemi avanzati di produzione,
    •  tecnologie delle scienze della vita, 
    • intelligenza artificiale, 
    • connessione e sicurezza digitale.

    Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni.

    L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.

    I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.

    Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.

     

     

  • Riforma fiscale

    Decreto Sanzioni: l’IFEL chiarisce le principali novità

    L'IFEL Fondazione ANCI ha pubblicato in data 2 settembre una nota a commento delle ripercussioni del Decreto Sanzioni sui tributi degli enti locali, vediamo i principali chiarimenti.

    Leggi anche Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l'IMU

    Decreto Sanzioni: principali novità per i tributi locali

    Il Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, noto come decreto sanzioni pubblicato sulla GU del 28 giugno reca modifiche al sistema sanzionatorio tributario, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    La nota IFEL evidenzia che la legge 111/2023 all’art. 20 dispone che nell’esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all’IVA, agli altri tributi indiretti nonché ai tributi degli enti territoriali

    Tra i commenti di rilievo la Fondazione ANCI ha chiarito che:

    • la nuova causa di non punibilità per adeguamento ai documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria qualora il contribuente provveda alla presentazione della dichiarazione integrativa, non risulta applicabile ai tributi comunali in quanto sostanzialmente lesivo dell'autonomia impositiva degli enti locali;
    • l'istituto del cumulo giuridico non risulta applicabile ai tributi comunali "in quanto in tale ambito non si verifica quasi mai il concorso formale, il concorso materiale formale e la continuazione, all'intero della singola annualità."

    Per approfondimento si rimanda alla nota in oggetto.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Decreto Sanzioni e Comuni: cosa cambia per l’IMU

    Con Nota di approfondimento del 2 settembre 2024, l'IFEL fondazione ANCI ha fornito chiarimenti in merito alla revisione del sistema sanzionatorio tributario prevista dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, noto come Decreto Sanzioni, relativamente alle norme di interesse per gli enti locali.

    Vediamo come cambiamo le sanzioni per l'IMU.

    Decreto Sanzioni e Comuni: novità per le omissioni IMU

    La nota IFEL reca una sezione rubricata Riduzione della sanzione per omesso versamento nella quale viene specificato che l’art. 2, d.lgs. 87/2024, apporta modifiche al Dlgs. 471/1997 e, per quanto di interesse dei Comuni, anche all’art. 13, che al comma 1 prevede la sanzione da comminare per gli omessi o parziali versamenti, riducendola dal 30% al 25%. 

    La modifica, come anticipato, si applica a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

    Questo implica, ad esempio, che l’omesso versamento dell’acconto IMU 2024 sarà sanzionato con il 30%, mentre l’omesso versamento del saldo con il 25%.

    La riduzione della sanzione per omesso/parziale versamento determina, altresì, anche la riduzione delle sanzioni per i tardivi versamenti. 

    Il secondo periodo dell’art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997, prevede, infatti che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui “al primo periodo” è ridotta alla metà. 

    Pertanto, dal 1° settembre 2024, questa sanzione sarà pari al 12,5%.

    Il terzo periodo, del citato comma 1, dispone, inoltre, che salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (ovvero del ravvedimento operoso) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

    Pertanto, a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, nel caso di versamenti tardivi, si avrà la seguente graduazione delle sanzioni:

    • a) per i versamenti effettuati con un ritardo di almeno 91 giorni la sanzione è pari al 25%;
    • b) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del 25% è ridotta alla metà e quindi si applica la sanzione del 12,5%;
    • c) per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente punto è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pari allo 0,8333% per ogni giorno di ritardo).

  • Senza categoria

    Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia

    L’anno fiscale 2023 è il primo di applicazione della nuova normativa italiana sulle cripto-attività, termine generico utilizzato per indicare le criptovalute, come il bitcoin, e un insieme di altri asset speculativi legati alla blockchain.

    Il perno della normativa fiscale sul tema è il nuovo articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il quale qualifica come redditi diversi, sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.

    Il tenore letterale della norma a ben vedere risulta abbastanza chiaro; tuttavia un chiarimento di prassi, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate a pagina 47 della circolare 30/E del 27 ottobre 2023, aveva precisato che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”.

    La precisazione dell’Agenzia delle Entrate aveva creato una certa incertezza: se era infatti assodato che la soglia o la franchigia interessava la somma di tutte le plusvalenze derivanti da cripto-attività realizzate nell’anno d’imposta, e non la singola operazione, altrettanto chiaro non risultava più se la stessa somma di 2 mila euro dovesse intendersi come soglia o come franchigia.

    La differenza non è secondaria e ha delle implicazioni pratiche: se tale somma costituisce franchigia, infatti, sono assoggettate a imposta sostituta solo le eccedenze di plusvalenze che superano la somma di 2 mila euro; diversamente se tale somma costituisce soglia, nel momento in cui viene superata tutte le plusvalenze divengono reddito imponibile.

    Se il tenore letterale della norma incisa nel TUIR faceva propendere per l’ipotesi della soglia, l’utilizzo della parola franchigia, che è ben diversa cosa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, faceva propendere per la possibilità opposta.

    Il modello Redditi PF 2024

    Con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024, sempre da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’incertezza sopra descritta può dirsi risolta; infatti le istruzioni del quadro RT, quel quadro della dichiarazione su cui si dichiarano i redditi di natura finanziaria sottoposti a imposta sostitutiva, in relazione al rigo RT33 colonna 2, a cui è demandata la dichiarazione del totale delle plusvalenze imponibili derivanti da cripto-attività, precisa che l’importo imponibile da dichiarare sul rigo “deve essere non inferiore a 2.000 euro”.

    Inoltre, facendo una simulazione utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nel momento in cui sulla colonna 2 del rigo RT33 è esposta una cifra superiore a 2 mila euro, il software automaticamente calcola l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota del 26% all’intera somma, senza alcuna franchigia.

    In ragione di ciò è da ritenersi che le ambigue precisazioni della circolare 30/E/2024 sono da considerarsi superate e che la somma di 2 mila euro costituisce una soglia superata la quale tutte le plusvalenze derivanti da cripto-attività realizzate nel periodo di imposta divengono imponibili, come era possibile dedurre dalla lettura letterale del disposto normativo.

    A ben vedere, lo spirito della norma è chiaramente quello di svincolare dalla tassazione i contribuenti che utilizzano le criptovalute come strumenti di pagamento, oppure realizzano speculazioni di modesta entità; contesto che risulta chiaramente compatibile con la presenza di una soglia reddituale, meno con una franchigia.

  • Agricoltura

    Fertilizzanti esteri commercializzati in Italia: aliquota Iva agevolata al 4%

    I fertilizzanti di produzione estera, legalmente riconosciuti e autorizzati in Italia tramite il mutuo riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2019/515, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Tuttavia, è fondamentale che tali prodotti rispettino i requisiti imposti dal MASAF e siano inseriti nei registri nazionali.

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di Consulenza giuridica n. 4 del 30.08.2024 a seguito della richiesta di un parere dell'Associazione ALFA proprio sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sui fertilizzanti di provenienza estera commercializzati in Italia.

    Il Quesito e il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L'Associazione ALFA, operante con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si occupa della promozione e consulenza nel campo dei fertilizzanti.

    In particolare, l'Associazione ha chiesto se i fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione Europea e successivamente introdotti in Italia tramite il principio del mutuo riconoscimento possano beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%, come previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II del d.P.R. n. 633/1972

    In merito ricordiamo che il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le modalità per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento per i fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'UE

    Pertanto, l'operatore economico  interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al MASAF (ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 2019/515), che procederà con la valutazione attraverso il Gruppo di lavoro per la protezione delle piante.

    Solo dopo il parere positivo, i fertilizzanti possono essere commercializzati in Italia.

    Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata. 

    Deve pertanto ritenersi applicabile l'aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere:

    • sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione,
    • sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.

    È inoltre importante sottolineare che la riduzione o esenzione IVA per i fertilizzanti chimici dovrà cessare entro il 1° gennaio 2032, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 105-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata nel 2022.

    Questo chiarimento risponde all'esigenza di fornire una maggiore certezza normativa agli operatori del settore agricolo e commerciale, facilitando l'importazione e la commercializzazione di fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea.

    Il principio del mutuo riconoscimento

    Il mutuo riconoscimento è un principio del diritto dell'Unione Europea che permette la libera circolazione di beni tra gli Stati membri.

    Questo principio implica che un prodotto legalmente commercializzato in un Paese dell'UE può essere venduto anche in un altro Stato membro senza dover sottostare a requisiti aggiuntivi, salvo alcune eccezioni.

    Nel contesto dei fertilizzanti, come spiegato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il mutuo riconoscimento consente ai prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE di essere introdotti nel mercato italiano.

    Tuttavia, per poter essere venduti in Italia, questi fertilizzanti devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che verifica la conformità del prodotto attraverso una procedura di valutazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, i fertilizzanti possono essere commercializzati sul territorio nazionale con i benefici previsti, come l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.

    Allegati: