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Start up innovativa: novità e regole 2025
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Il D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024, ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità).
Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.
Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Le modifiche di cui sopra, in aggiunta a quanto già previsto per le start up dalla Legge n 162 del 2024, sono volte a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti. Leggi anche Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe
Start up innovativa: nuove regole e incentivi 2025
In particolare, il Capo III della legge sulla concorrenza, dagli articoli 28 a 33, contiene norme per la disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati.
In primo luogo si interviene sul Start-up Act che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato, risalenti ormai al 2017.
Queste definizioni vengono aggiornate e viene modificato il regime di incentivi.
Vediamo cosa contengono le nuove norme:
- l'articolo 28 aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di start-up innovativa. Si introduce il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi) come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE e, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico viene specificato che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Lo stesso articolo 28 inserisce delle condizioni specifiche ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Inoltre, si introduce che mantiene gli incentivi di settore.
- l'articolo 29, prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti, entro dodici o sei mesi, a patto che siano iscritte nel registro speciale, rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi. Poi, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle Pmi innovative.
- l'articolo 31 delimita l'ambito di applicazione della discpiplina agevoltiva e fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.
- l'articolo 32, prosegue nell’obiettivo di incentivare l'investimento in start-up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025.
- l'articolo 33 stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10%a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
Poi, con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.
Il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.
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Credito ZES Unica 2025: comunicazioni entro il 30 maggio
Entro il 30 maggio è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.
In proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio con le regole per la comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica e anche per la successiva comunicazione integrativa.
Sul credito ZES Agricoltura leggi: Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025
Facciamo il punto sugli adempimenti.
Comunicazione ZES Unica: regole e modelli
Il 31 marzo si è aperta la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025, finestra che si concluderà il prossimo 30 maggio 2025, successivamente sarà necessaria la dichiarazione integrativa come di seguito specificato.
Ricordiamo che gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.
Con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio viene approvato il Modello di comunicazione con le relative istruzioni
Viene specificato che gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
Attenzione al fatto che con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Come per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato.
L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 18 novembre
A pena di decadenza dall’agevolazione le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025.
Nella comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile.
Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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Agevolazione prima casa: decorrenza del nuovo termine di due anni
Con la Risposta a interpello n 127 del 5 maggio le Entrate chiariscono ancora il perimetro della agevolazione prima casa relativamente al nuovo termine di rivendita dell'immobile agevolato pre–posseduto (ex articolo 1, comma 116 della legge 30 dicembre 2024, n.207).
Agevolazione prima casa: decorrenza del nuovo termine di due anni
L'Istante è proprietario di un'abitazione acquistata nel 2018 con le agevolazioni ''prima casa''. In data 25 gennaio 2024 egli ha acquistato, nello stesso comune, un'altra abitazione, avvalendosi della agevolazione in esame e impegnandosi ad alienare entro un anno l'immobile agevolato preposseduto.
L'Istante evidenzia che "a causa di ritardi da parte della banca dell'acquirente, non è riuscito a vendere entro il 25 gennaio 2025, ma nel frattempo è intervenuto il comma 116 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che ha trasformato l'alienazione infrannuale in alienazione infrabiennale".Tanto premesso chiede di confermare che i «rogiti stipulati nel 2024 per i quali il termine annuale non sia scaduto al 31 dicembre 2024 rientrano nella nuova ''alienazione infrabiennale''».
Le Entrate ricordano che l'agevolazione ''prima casa'' è disciplinata dalla Nota II bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR. Leggi anche Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole
Con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il citato articolo 1, comma 116, della legge di bilancio 2025 non prevede che l'estensione del predetto limite temporale sia riservata agli atti di acquisto di immobili stipulati a far data dal 1 gennaio 2025 e che lo stesso si applica anche nel caso in cui, al 31 dicembre 2024, non sia ancora decorso il termine di un anno, entro cui il contribuente è tenuto ad alienare l'immobile preposseduto.
Allegati:
Nel caso di specie considerato che, secondo quanto dichiarato dall'Istante, il secondo acquisto dell'abitazione con l'agevolazione ''prima casa'' è avvenuto in data 25 gennaio 2024 e, dunque, al momento dell'entrata in vigore della
citata modifica normativa introdotta, il termine per rivendere l'immobile agevolato pre posseduto era ancora in corso, si ritiene applicabile il nuovo termine di due anni per rivendere il suddetto immobile.
In sostanza, l'Istante, in virtù dell'intervento normativo in esame, avrà tempo fino al 25 gennaio 2026 per alienare l'abitazione agevolata preposseduta, senza decadere dai benefici ''prima casa'' fruiti sul nuovo acquisto. -
Agevolazione prima casa 2025: tutte le regole
Nella Legge di bilancio 2025 è stata inserita una novità per per l'agevolazione prima casa.
Vediamo in cosa consiste questa agevolazione, a chi spetta e come ottenerla.
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Agevolazione prima casa 2025: che cos’è
L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione a determinate condizioni.
In particolare:
- chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
- chi acquista da un’impresa con vendita soggetta a Iva, dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro.
Tuttavia, l’importo effettivamente da versare potrebbe risultare inferiore per effetto dello scomputo dell’imposta proporzionale già versata sulla caparra (quando è stato registrato il contratto preliminare) o per effetto del credito d’imposta per l’acquisto della “prima casa”.
Agevolazione prima casa 2025: per quali immobili spetta
Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Attenzione al fatto che le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione "prima casa".
L’ agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:
- A/1 ( abitazioni di tipo signorile),
- A/8 (abitazioni in ville)
- e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Agevolazione prima casa 2025: le novità appena introdotte
Per godere dell’agevolazione per l’acquisto della "prima casa", l’acquirente non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 2 anni dal nuovo acquisto agevolato (fino al 31 dicembre 2024, il termine è stato di un anno).
Questa novità è appena stata introdotta con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio.
Inoltre, la casa deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente abbia la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dall’acquisto.
Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive)
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
- nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero.
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Deposito Bilancio 2025: istruzioni per la tassonomia XBRL
I bilanci chiusi al 31 dicembre 2024 andranno depositati, come ogni anno tenendo conto delle istruzioni di Unioncamere che ha pubblicato le regole aggiornate per provvedere nella Guida Unioncamere 2025.
In generale, ricordiamo che scopo del manuale è facilitare le società e i professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio oltre che creare linee guida uniformi di comportamento su scala nazionale.
Ricordiamo inoltre che, la guida Unioncamere contiene le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei documenti sociali.
Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, da effettuarsi al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Deposito bilancio 2024 campagna 2025: manca tassonomia aggiornata
Il D.Lgs n. 139/2015 (Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205), che recepisce nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci, ha apportato numerose integrazioni e modifiche agli articoli del codice civile e, di conseguenza, ai principi contabili nazionali, che si applicano ai bilanci degli esercizi con inizio dal 1 gennaio 2016 compreso.
Ai fini della redazione del bilancio, si è dovuto tener conto anche della definizione di PMI in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese, pertanto la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per garantire l’aderenza alla normativa dei bilanci di esercizio, in particolare delle micro-imprese e dei consolidati.
La tassonomia 2018-11-04 è l’evoluzione della tassonomia 2017-07-06
La guida Unioncamere evidenzia che la tassonomia è disponibile e scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale all’indirizzo:
- https://www.agid.gov.it/it/dati/formati-aperti/xbrl-standard-formato-elettronico-editabile
- oltre che dal sito di XBRL Italia all’indirizzo: https://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/tassonomia-principi-contabili-italiani-2018/
A partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle imprese sono le seguenti:
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2018-11-04, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche post d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;
- la tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14, per i bilanci redatti secondo le regole civilistiche ante d.lgs. 139/2015 ossia relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016 ricorda, infine, che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per il deposito dei bilanci.
Nella guida Unioncamere specifica che nel caso in cui il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall’assemblea, è comunque sempre possibile, per qualsiasi annualità, depositare i prospetti contabili e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A, come descritto al punto “2.2.2 Deposito del bilancio in doppio formato (XBRL e PDF/A)”.
Si ricorda che le tassonomie XBRL, riportando in un unico file tutto il bilancio, comprensivo anche di Nota Integrativa, consentono di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno invece rappresentati, a video o a stampa, più volte nelle sezioni opportune.
In questo modo si evitano le incongruenze dovute all’inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del bilancio.
Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne nei casi di esonero espressamente previsti dalla normativa (art.3 D.P.C.M. 10 dicembre 2008).
Anche la tassonomia 2018-11-04, come la tassonomia precedente, consente di predisporre il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da:
● Stato Patrimoniale,
● Conto Economico,
● Rendiconto Finanziario (ove richiesto dalla normativa).
La Nota Integrativa del consolidato deve essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.
Attenzione al fatto che sono esclusi dall’obbligo di utilizzo del formato XBRL i seguenti soggetti:
- le società quotate, tenute a redigere il bilancio secondo lo standard ESEF (si veda paragrafo 1.6);
- le società non quotate che redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali1. Tale esenzione vale anche per il bilancio consolidato;
- le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione di cui all’art. 1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- le banche e altri istituti finanziari, tenuti a redigere il bilancio secondo le disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87;
- le società controllate, anche congiuntamente, nonché le società incluse nel bilancio consolidato delle società di cui ai punti precedenti.
Si rimanda alla Guida Deposito Bilanci 2025 per ulteriori dettagli e approfondimenti.
Deposito bilancio 2024 campagna 2025: come si procede
La guida Unioncamere ogni anno ricorda anche come occorre procedere per espletare l'importante adempimento e nella guida viene specificato che, per la predisposizione e l’invio dei bilanci, sono disponibili le seguenti modalità:
- “DIRE” è il servizio on-line delle Camere di Commercio, raggiungibile al seguente indirizzo: https://dire.registroimprese.it che permette di compilare e inviare sia pratiche di comunicazione unica, che bilanci. “DIRE” è in grado di garantire un’agevole predisposizione e spedizione della pratica e non richiede l’installazione di un software specifico. Il servizio può essere utilizzato per l’invio di tutte le tipologie di bilancio per cui è previsto il deposito presso il Registro Imprese, anche nei casi in cui si debba contestualmente comunicare la riconferma o l’aggiornamento dell’elenco soci.
- “Soluzioni di mercato” realizzate da aziende specializzate nei prodotti gestionali e di automazione d'ufficio e raccolte nell’apposita sezione del Registro Imprese per l’invio pratiche e Comunicazione Unica. (Una lista, non è presente al seguente indirizzo: https://www.registroimprese.it/pratiche-soluzioni mercato).
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Bonus mobili: la detrazione nel 730/2025
Aperta ufficialmente la campagna dei Dichiarativi 2025 anno di imposta 2024, vediamo come vanno indicate nel Modello 730/2025 le spese sostenute per l'acquisto di mobili ai fini della detrazione.
730/2025: la detrazione del bonus mobili
Le istruzioni al Modello 730/2025 evidenziano tra le novità che per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro.
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi nel modello 730 (o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio.
Attenzione al fatto che ad esempio, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.
Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.Per tutte le regole del bonus mobili leggi anche Bonus mobili 2025: regole in vigore.
Detrazione per bonus mobili: dove indicarla nel 730/2025
Le spese sostenute per acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’immobile ristrutturato va indicata nel Quadro E del modello 730/2025.
In particolare, occorre compilare il rigo E57 Spese arredo immobili ristrutturati.

Nella Colonna 1 e 3 (Numero rata) occorre indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
In Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile) occorre indicare la spesa sostenuta entro il limite di 5.000 euro per le spese sostenute nel 2024, 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
Ad esempio, se nel 2015 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
Attenzione al fatto che in presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello. -
L’omessa registrazione della fattura blocca l’integrativa a favore
L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato la Risposta a interpello numero 115/2025 con la quale si affronta il caso in cui un contribuente abbia regolarmente ricevuto delle fatture d’acquisto ma, per mero errore, non le abbia registrate nell’anno del ricevimento; si discute se è possibile esercitare il diritto alla detrazione successivamente trasmettendo una dichiarazione integrativa a favore.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in un caso come quello esaminato, non è possibile detrarre l’imposta in una fase successiva, anche trasmettendo una dichiarazione IVA integrativa a favore.
Vediamo su quali normative si sostiene questo punto di vista.
In base all’articolo 19 comma 1 del DPR 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e ai servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitata “al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”. In coerenza con questa previsione, l’articolo 25 comma 1 dello stesso DPR 633/1972 prescrive che le fatture d’acquisto debbano essere annotate nell’apposito registro “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Sul tema era già intervenuta la prassi in occasione della Circolare 1/E/2018, con la quale veniva puntualizzato che:
- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui viene a coesistere la duplice condizione della sostanziale esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura;
- il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è realizzata la duplice condizione di cui sopra;
- il principio della neutralità dell’imposta è comunque garantito dall’istituto della dichiarazione integrativa.
In questo modo, secondo l’Agenzia delle Entrate, il soggetto che non ha esercitato la detrazione dell’IVA può recuperare l’imposta presentando dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, come stabilito dall’articolo 57 del DPR 633/1972.
Ma questo non è sempre possibile, infatti secondo la Risposta a interpello numero 479/2023 può avvalersi della dichiarazione integrativa il contribuente che ha correttamente registrato la fattura nell’anno di ricevimento, ma abbia omesso di esercitare il diritto alla detrazione; e, in base alla Risoluzione 325/E/2002, dalle “ipotesi di errore […] deve, tuttavia, tenersi ben distinto il mero ripensamento sull’indicazione di precise scelte già operate da parte del contribuente in sede di dichiarazione”.
Ed è così che si arriva al principio espresso dall’Agenzia delle Entrate: che il diritto alla detrazione può essere esercitato in una fase successiva, tramite dichiarazione integrativa, solo nel caso in cui la fattura di acquisto era stata correttamente registrata, in quanto quest’ultimo costituisce un adempimento propedeutico alla detrazione.
Diversamente il contribuente che ha a disposizione una fattura di acquisto, e non la registra, secondo l’Agenzia delle Entrate rinuncia definitivamente al diritto alla detrazione, in quanto “in tale comportamento non sono ravvisabili gli estremi dell’errore rilevante ed essenziale”.
In definitiva, riepilogando, secondo l’Agenzia, il contribuente che registra la fattura ma non esercita il diritto alla detrazione, può esercitare tale diritto anche successivamente con dichiarazione IVA integrativa; diversamente il contribuente che non registra la fattura non può esercitare successivamente questo diritto perché la mancata registrazione sarebbe rappresentativa di una scelta a non detrarre l’imposta, e non di un errore, e tale scelta che non può essere modificata.
Quindi la mancata registrazione della fattura nei termini ordinariamente prescritti costituirebbe una rinuncia al diritto alla detrazione.
L’obbligo della registrazione della fattura
La Risposta a interpello 115/2025 si conclude con una ulteriore precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: viene ricordato che la registrazione di una fattura costituisce un obbligo previsto dall’articolo 25 comma 1 del DPR 633/1972, la cui violazione comporta la sanzione fissa da euro 250 a euro 2.000 (quando la violazione ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo), come disposto dall’articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 471/1997, “comunque ravvedibile in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472”.
Difficile non notare però come, in questo modo, la mancata registrazione della fattura da parte del contribuente venga, nella stessa Risposta a interpello 115/2025, prima considerata una scelta e poi la violazione di un obbligo: due concetti che si coniugano con difficoltà, in quanto la scelta presuppone una facoltà di scelta, mentre un obbligo no.
Il fatto è che ormai in tema di IVA si ragiona su cavilli e sfumature che poco hanno a che vedere con la sostanza profonda delle questioni: è sempre più difficile riuscire a entrare nel merito di cosa è forma e cosa è sostanza nel contesto di un impianto normativo, quello dell’IVA, caratterizzato da una infinità di regole e da un numero ancora maggiore di eccezioni. Ciò che è certo è che l’IVA è una imposta sui consumi pensata male, che funziona male, e che non fa altro che moltiplicare balzelli, regole ed eccezioni nella speranza di riuscire a funzionare.