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Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative
Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.
Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:
- degli obiettivi generali,
- delle aree prioritarie di intervento
- e delle linee di attività finanziabili
attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.
Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:
- a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
- b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
- c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
- d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00
Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027
Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:
- 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
- 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice
In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti § 7 e § 8 dello stesso decreto.
Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:
- 30% assegnato a titolo di quota fissa;
- 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
- 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:
Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
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Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus
Con la Risposta a interpello n 230 del 3 settembre le Entrate chiariscono che in un acquisto di immobile realizzato nel periodo di sospensione da covid di 30 mesi il termine per spostare le residenza decorre non dalla data di acquisto ma dal 31 ottobre 2023 data ultima della sospensione.
Residenza prima casa: sospensione per il termine di 30 mesi da superbonus
Con la risposta a interpello n. 230/2025 viene chiarito che si ha più tempo per trasferire la residenza in una casa oggetto di superbonus a seguito della sospensione disposta durante la pandemia.
Riepiloghiamo però tutti i fatti per capire il senso del chiarimento Ade.
L'art. 24 del DL n 23/2020 ha disposto la sospensione dei termini in materia di “prima casa” dal 23 febbraio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale della sospensione è stato spostato ulteriormente al 31 dicembre 2021.
L’art. 3 comma 5-septies del DL n 228/2021 convertito ha spostato al 31 marzo 2022 il termine finale.
Infine l’art. 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022 convertito ha ulteriormente sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 in tema di prima casa, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto il blocco complessivo dei termini è durato dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2022 hs precisato che sono stati sospesi i seguenti termini:
- 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile;
- un anno per l’alienazione della prima casa preposseduta, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
- un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, evitando la decadenza dal beneficio goduto in relazione a un immobile alienato prima di 5 anni.
L'interpello in questione ha aggiunto che la sospensione riguarda anche lo speciale termine di 30 mesi per il trasferimento della residenza operante per le prime case oggetto di interventi superbonus.
Il termine dei 18 mesi previsto dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, trova la sola eccezione degli immobili sottoposti a uno o più interventi “trainanti” di riqualificazione energetica ai fini del superbonus (“interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” dell’art. 119 del DL 34/2020), per i quali la residenza va trasferita nel più lungo termine di 30 mesi dalla data dell’atto di compravendita (art. 119 comma 10-ter del DL 34/2020).
Il soggetto istante appunto chiedeva alle Entrate se la sospensione dei termini di prima casa opera anche per il citato termine di 30 mesi.
La risposta dell'interpello n 23072025 è affermativa e viene esplicitato che siccome la sospensione riguarda “i termini previsti dalla Nota II-bis” all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 e che il comma 10-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, nel prevedere il termine di 30 mesi, richiama la norma agevolativa del Testo unico in materia di registro, si deve ritenere che la sospensione dei termini sia applicabile anche al termine di 30 mesi valevole per le prime case oggetto di interventi superbonus.
Il contribuente, che nel caso di specie, ha acquistato la prima casa a novembre 2021, quindi durante il periodo di sospensione, e avendovi effettuato la ristrutturazione superbonus, avrà tempo fino a fine aprile 2026 per trasferirvi la residenza, in quanto il termine di 30 mesi ha cominciato a decorrere dal 31 ottobre 2023 e non dalla data dell’acquisto.
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Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura
La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.
Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.
Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.
Vediamo come richiederlo.
Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura
La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: [email protected]
È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda
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Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM 24 luglio 2025 n. 675, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma 2016 ha previsto l’invio di una ulteriore comunicazione entro il 10 settembre 2025 per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolati con il superbonus per la ricostruzione privata del sisma.
Vediamo maggiori dettagli.
Superbonus 110%: comunicazione entro il 10.09 zone terremoto 2016
Con il DPCM il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, decreta:
- di attivare un monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, utile anche a favorire l'elaborazione di proposte finalizzate a garantire la continuità delle attività di ricostruzione connesse al Sisma 2016. Detto monitoraggio avrà dunque finalità meramente conoscitive.
- di disporre per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data antecedente al 30 marzo 2024, per le quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stato ancora emanato il decreto di concessione e reso disponibile il CUP dell'intervento, l'integrazione, da parte del professionista, del dato economico del Superbonus sulla piattaforma GE.DI.SI come risultante dalla documentazione trasmessa in allegato alle anzidette RCR o nel relativo fascicolo. Tale dato deve essere dichiarato, entro il termine del 10 settembre 2025, con la trasmissione di una variante (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., procedendo, nel Quadro C – Sezione “Disciplina in materia di concorso di risorse”, a dichiarare, in successione, quanto segue:
- a) Si intende fruire di incentivi fiscali per la quota eccedente il contributo (art. 47 c. 1 TU);
- b) “Super bonus” ai sensi dell'art. 119 commi 1-ter e 4-quater del DL 34/2020;
- c) Variante a RCR trasmessa prima del 30/3/2024 (entrata in vigore D.L. 39/2024) e indicando contestualmente la modalità di fruizione (diretta, sconto in fattura, cessione del credito). Deve, inoltre, essere dichiarato l'importo (IVA inclusa) eccedente il contributo per la ricostruzione per il quale è stata richiesta la detrazione fiscale, distinto tra spese attinenti ai lavori e spese tecniche, come desumibile dalla documentazione di progetto.La predetta variante deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui nella originaria richiesta di contributo non siano stati dichiarati tali importi.
- di prevedere, per gli interventi agevolabili di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata oggetto di decreto di concessione del contributo per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, non sia stata effettuata alcuna comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (P.N.C.S.) in ordine ai SAL, che i professionisti, individuati ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, accedano alla predetta Piattaforma con le modalità indicate nelle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS”, pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia, e dichiarino, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il dato identificativo dell'intervento finanziato, vale a dire il Codice Unico del Progetto (CUP) associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma delCommissario straordinario GE.DI.SI. in aggiunta ai dati richiesti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, quali:
- “dati catastali (lettera a), acquisiti in automatico dalla asseverazione del progettista; ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (lettera b); ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025 (lettera c); percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c) (lettera d).”
- di prevedere, altresì, per gli interventi di cui al comma 3 per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sia stata già effettuata sul P.N.C.S la comunicazione del primo SAL relativo alle spese sostenute per gli incentivi fiscali, che la predetta comunicazione venga integrata con l'inserimento – sullo stesso portale – del Codice Unico del Progetto (CUP), associato alla richiesta di concessione del contributo presentata sulla piattaforma GE.DI.SI.
- In entrambi i casi di cui ai punti 3 e 4 il dato del CUP dovrà essere integrato sul P.N.C.S. del Dipartimento Casa Italia inderogabilmente entro il termine del 10 settembre 2025, seguendo le indicazioni contenute nel Manuale utente asseveratore, allegato al presente Decreto, pubblicato anche sul portale P.N.C.S.
- Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.
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Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026
Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio entrerà in vigore l'obbligo di collegare Pos e scontrini telematici.
Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Sarà prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
Vediamo il dettaglio della norma.
Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio
In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede
Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Vedremo se l'agenzia delle entrate provvederà a pubblicare di qui a breve regole operative.
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IRAP e CPB: chiarimenti con FAQ Ade sul rigo Is250
Le società di partecipazione non finanziaria, holding industriali, possono aderire al concordato preventivo biennale, rispettando le condizioni richieste dal Decreto legislativo n 13/2024.
Le holding industriali determinano il valore della produzione netta applicando ai sensi dell'art 6 comma 9 del DLgs. 446/97 una particolare modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRAP che non è stata considderata dal Dlgs n 13/2024, che disciplina la determinazione del valore della produzione netta oggetto di CPB.
Questo ha generato dubbi nelle società, chiariti dalla FAQ ade del 3 settembre.
IRAP e CPB: istruzioni per la dichiarazione
Veniva infatti domandato come deve essere determinato il valore della produzione netta da parte delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. Holding operative) che applicano ai fini Irap l'articolo 6 comma 9, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB)
Si ricorda che tale articolo dispone quanto segue: "per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare".
L'articolo 17 comma 1 del Decreto CPB prevede che "il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento agli articolo 5, 5 bis e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive".
Poiché tale articolo 17 del Decreto CPB, nel fissare le regole per l'individuazione del valore della produzione netta (VPN) da proporre al contribuente ai fini del concordato, fa riferimento agli articoli 5, 5 bis, 8 e 100 del Decreto Irap, senza tenere in considerazione l'articolo 6, si ritiene che il VPN proposto ai fini del concordato ai contribuenti che esercitano un'attività con codice Ateco 70.10.00 – Attività di sedi centrali – deve essere individuato con riferimento al solo articolo 5 del Decreto Irap, senza considerare le componenti di natura finanziaria previste dal successivo articolo 6 comma 9.
Di conseguenza, specificano le Entrate con la FAQ, anche il VPN rilevante ai fini del CPB, da indicare nel rigo P05 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB (modello CPB), è quello calcolato secondo quanto stabilito nel predetto articolo 5, senza considerare "la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati".Pertanto, tali soggetti dovranno compilare il rigo IS250 del modello IRAP 2025 indicando:
- in colonna 1, il VPN concordato
- e nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, l'importo degli interessi attivi e proventi assimilati e l'importo degli interessi passivi e oneri assimilati (per la quota deducibile).
Tuttavia, tenuto conto della recente entrata in vigore dell'istituto e della possibilità che, in sede di adesione al CPB per i periodi d'imposta 2024-2025, detti soggetti abbiano tenuto un comportamento diverso da quanto sopra chiarito, la compilazione del rigo IS250 dipenderà dal comportamento tenuto in sede di adesione al CPB.
In particolare, qualora nel rigo P05 del modello CPB sia stato riportato il VPN comprensivo del saldo della gestione finanziaria (differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati), il rigo IS250 del modello IRAP 2025 andrà compilato secondo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni senza apportare ulteriori variazioni.
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Bandi 2025 per Marchi, Brevetti e Disegni: si avvia l’iter
Pubblicato il Decreto MIMIT del 6 agosto con tempi e risorse per gli aiuti alle imprese per Marchi, Brevetti e Disegni.
Ricordiamo che ogni anno con avvisi specifici, le cui domande si aprono in autunno, con un calendario differenziato per settore, partono gli auti alle imprese.
In particolare, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto direttoriale DGPI-UIBM del 6 agosto 2025 per le misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ prende avvio il percorso per la riapertura dei bandi al fine di assicurare continuità al sostegno della piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.
La dotazione finanziaria complessiva 2025 è di 32 milioni di euro da destinare ai contributi alle PMI, vediamo come viene ripartita.
Fondi 2025 per Marchi, Brevetti e Disegni: si avvia l’iter
Con il decreto in oggetto di prevede che, per l’annualità 2025, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e quindi dal 29 agosto scorso.
Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2025 ammontano a:- euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+
Misura Marchi+ chi riguarda
La misura Marchi+, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Misura Brevetti+ chi riguarda
La misura Brevetti+ è l’intervento che intende favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.
Misura Disegni+ chi riguarda
La misura Disegni+ è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.