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E-fattura: come integrare con il CUP dal 27 gennaio
Dal 27 gennaio le Entrate hanno attivato il software necessario alla integrazione delle e-fatture per il CUP codice unico di progetto.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 563301 del 10.12.2025 sono state approvate le modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.
Vediamo il dettaglio.
CUP fattura elettronica: come integrarla
L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).A tale fine occorre accedere nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto CUP, relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
Mediante il servizio web il cessionario/committente può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.
Il servizio web può essere utilizzato dal cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.CUP e-fatture: via al servizio per l’integrazione
Le Entrate informano del fatto che nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dal 27 gennaio è disponibile il servizio web che consente di integrare il Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche relative ad acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive.
Alloccorrenza, il cessionario o il committente possono provvedere ad inserire detta informazione nel caso in cui non sia stata riportata in fattura o sia stata indicata in modo errato dal cedente o prestatore e quest’ultimo non abbia provveduto a riemettere correttamente il documento dopo avere annullato quello errato tramite nota di credito.
Accedendo al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici”, si trova all’interno del box “Comunicazioni”, il link “Integrazione CUP”.
Attenzione al fatto che il CUP inserito nella fattura elettronica dal cedente o dal prestatore al momento dell’emissione non può essere eliminato o rettificato poichè una volta trasmesso al Sistema di Interscambio, il file XML non è più modificabile.Pertanto, la correzione potrà avvenire mediante inserimento del CUP corretto grazie al nuovo servizio.
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Collegamento Cassa e POS: il Direttore Carbone rassicura sulle tempistiche
Dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.
In dettaglio è necessario collegare Pos e scontrini telematici.
In proposito le Entrate in data 31 ottobre hanno pubblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative, ad oggi però si attende il software necessario a dare attuazione a questo obbligo.
Dal 1° gennio è già possibile indicare il metodo di pagamento dello scontrino come evidenzia l'agenzia al punto 4 del provvedimento del 31 ottobre 2025 che specifica: la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.
In attesa dell'avviso per il software per collegare POS e Cassa, il Direttore ADE Carbone ha fatto il punto su questo nuovo adempimento durante il Forum dei Commercialisti di Italia Oggi.
Riepiloghiamo le regole del nuovo adempimento e le anticipazioni di Carbone.
Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio
In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
Prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:
- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.
Anche se ci sono le regole operative delle entrate non è stato ancora attivato il servizio necessario a procedere.
Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede
Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.
La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
Leggi Pos e registratori di cassa: in vigore le nuove regole, si attende il software.
Cassa e POS: in attesa del software per il collegamento
La novità introdotta sarà tutta virtuale e si stabilirà direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate.
Attualmente sono attivi oltre 2 milioni di registratori telematici e per rendere la procedura il più semplice e il meno invasiva possibile, le Entrate hanno deciso di realizzare un apposito servizio online denominato “Gestisci collegamenti”.
Il direttore Carbone ha specificato che ci sarà alcun costo per l’operazione e che “sarà possibile associare ai registratori telematici anche le nuove modalità di pagamento attraverso le piattaforme digitali”.
Viene ricordato che sebbene l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio 2026, le nuove disposizioni troveranno applicazione pratica solo con l’avvio delle procedure di collegamento tra i diversi sistemi sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Carbone ha ricordato che per stabilire il collegamento ci sarà tempo almeno fino alla metà di aprile inoltrata.
Gli esercenti avranno “un congruo termine per potersi organizzare”.
Il servizio online per collegare POS e registratori di cassa verrà messo a disposizione a partire da marzo e dall’avvio della procedura gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per procedere.
Carbone rassicura gli utenti specificando che “C’è tutto il tempo per potersi organizzare, c’è tutto il tempo per poter mettere in piedi questo sistema che riteniamo che sarà molto efficace e molto utile sia dal lato dell’esercente sia per quanto riguarda il contrasto all’evasione, quindi per l’Agenzia delle Entrate”
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Canone RAI 2026: tutte le regole per l’esenzione
Gli over 75 anni con reddito inferiore a 8.000 euro possono chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI 2026.
Vediamo tutte le regole per presentare la richiesta
Canone RAI 2026: chi può chiedere l’esenzione
L’esenzione dal versamento del canone viene riconosciuta a specifiche categorie di soggetti, purché presentino una dichiarazione sostitutiva che affermi la presenza di determinate condizioni.
Tra gli aventi diritto alla esenzione vi è chi non possiede un televisore. Tali soggetti hanno tempo fino al prossimo 2 febbraio per presentare la dichiarazione e ottenere l’esonero per tutto il 2026.
Dal 3 febbraio al 30 giugno si apre invece una seconda finestra per ottenere l’esonero per il secondo semestre dell’anno.
Esistono però altri soggetti che possono evitare l’addebito del canone e si tratta di:
- cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età a basso reddito,
- diplomatici e militari stranieri.
L’esonero degli over 75 a basso reddito è concesso alle seguenti condizioni:
- devono avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro
- non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio, salvo la presenza di collaboratori domestici, colf e badanti,
- l’apparecchio televisivo deve essere ubicato nel luogo di residenza
Per essere esonerati dal pagamento del canone tv, gli ultrasettantacinquenni possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti sopra elencati.
Attenzione al fatto che l’agevolazione spetta:
- per l’intero anno, se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
- solo per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno
Se le condizioni di esenzione attestate nella prima dichiarazione sostitutiva restano invariate è possibile fruire dell’esonero anche nelle annualità successive e non occorre presentare una nuova dichiarazione.
Canone RAI 2026: come chiedere l’esenzione
L'esenzione dal pagamento del canone RAI vale per tutto l'anno in cui si fa richiesta e va rinnovata l'anno successivo a meno di certe condizioni.
La domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
I cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Coloro che hanno già compiuto 75 anni e con reddito inferiore agli 8mila euro dovranno inoltrare un'altra dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento.
Attenzione, se la richiesta è stata già presentata gli scorsi anni e le condizioni permangono, si potrà beneficiare dell'esenzione automaticamente, senza procedere con la domanda.
Anche diplomatici e militari stranieri dovranno inoltrare l'apposita dichiarazione sostitutiva per non pagare la tassa.
Al fine di presentare la domanda è possibile scaricare il fac simile dal sito delle Entrate, clicca qui per accedere alla modulistica che corrisponde al proprio caso e le relative modalità di presentazione della domanda.
Canone RAI: come richiedere il rimborso se si ha diritto
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esonero, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando il modello – pdf che può essere trasmesso anche on line indicando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
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Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha posto in pubblica consultazione entro il 16 febbraio i “Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata”.
Eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati al seguente indirizzo
Esperto composizione negoziata: consultazione sui principi di comportamento
A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e della definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è stato introdotto nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, lo strumento della Composizione negoziata della crisi d’impresa.
A tal proposito, di rilievo è la figura dell’”Esperto”, nominato dalla Commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di agevolare e facilitare le trattative tra l’impresa che accede alla composizione negoziata e i suoi creditori.
Data la complessità dell’istituto, vi è l'esigenza di disporre di linee guida e standard di comportamento utili a definire modalità operative e modelli virtuosi.
A tal proposito il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha ritenuto opportuno emanare i Principi, finalizzati a fornire ai professionisti chiamati a svolgere il ruolo di Esperto un adeguato supporto nello svolgimento dell’incarico, con riferimento alla migliore prassi professionale.
Il documento rappresenta un organico insieme di Principi a supporto dell’attività dell’Esperto.
Accedi da qui al sito del CNDCEC per tutte le altre info e per scaricare il documento posto in consultazione dal 23 gennaio e fino al 16 febbraio prossimo.
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Custode giudiziario: il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato il documento “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario”, elaborato dalla Commissione di studio “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” nell’ambito dell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”
Il CNDCEC specifica che il Formulario è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024.
Si vuole facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.
Il Formulario offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all’attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell’esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l’evoluzione post Cartabia.
Il docuemnto, composto da cinque sezioni, contiene trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo.Più nello specifico:
- la prima sezione, in punto di “Custodia” è dedicata all’esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario;
- la seconda sezione, intitolata “La Delega delle Operazioni di Vendita”, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita;
- la terza sezione si occupa più nello specifico della “Fase della vendita”
- la quarta sezione relativa a “Il Decreto di Trasferimento”, comprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare
dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione; - la quinta e ultima sezione, relativa a “La Fase Distributiva”, reca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.
Viene segnalato che gli schemi di atti e verbali rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari; essi non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.
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Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
Dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 il cui modello è stato pubblicato recentemente dalle Entrate.
Nelle istruzioni figurano alcune novità per il 2026 anno di imposta 2025.
Di seguito vediamo le istruzioni per i contribuenti con contabilità unificata e quelli con contabilità separate.
Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell’IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:
- il frontespizio contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
- un modulo, composto di più quadri (VA – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL –VP – VQ – VT – VX – VO – VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.
In particolare, si precisa che:
- i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
- invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.
Attenzione al fatto che, nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.
Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.
Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Per tutte le altre istruzioni si rimanda al Modello IVA e istruzioni 2026..
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Referendum Riforma della Giustizia: si vota il 22 e 23 marzo
Pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio per indire il referendum sulla riforma della giustizia.
In particolre, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».
I relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica 22 marzo e lunedi' 23 marzo 2026.Il referendum confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
La legge entrarà in vigore solo se confermata dal voto popolare.
A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.
Il Ministero dell'Interno ha aggiornato la propria pagina indicando che "i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". I seggi saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."
Referendum per la Riforma della Giustizia
La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre.La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni.
Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.
Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi.
Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Preseidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.
Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
Leggi anche Referendum 2026: nuove regole e onorari
Referendum 2026: il vote dei residenti all’estero
Come evidenzia il comunicato pubblicato dal Ministero dell'Interno, le operazioni di voto si svolgeranno domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione.
Gli elettori italiani residenti all’estero votano per corrispondenza salva la possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione del referendum (intendendo riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione) e cioè entro il 24 gennaio scorso, preferibilmente utilizzando il modello pubblicato sul sito della Prefettura, da fare pervenire all’Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell’elettore.
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale o referendaria, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.