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Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative
Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.Cessione della clientela: la corretta tassazione
La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza.
La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.
Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024.
L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.
L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA.
La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.
Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale.
Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.
Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.
Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.
Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa
Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.
Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.
Pertanto:
- la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
- i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
- non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.
Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative
L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente.
Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.
In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:
- il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
- il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.
In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:
- emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
- mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
- tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
- applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
- non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.
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CUP fattura elettronica con incentivi PA: come integrarla
Con il Provvedimento n 563301 del 10 dicembre le Entrate approvano le modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche
emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttiveCUP fattura elettronica: come integrarla
L’articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023 stabilisce, al comma 6, che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi
oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il CUP di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell’incentivo ovvero al momento della richiesta dello stesso.
Al fine di una corretta compilazione e contabilizzazione, ai fini fiscali, delle fatture elettroniche relative ad operazioni oggetto di incentivi, con il presente
provvedimento viene definita una modalità per integrare l’informazione del CUP non riportato sulla fattura originaria o riportato in modo errato, mediante uno specifico servizio web reso disponibile al cessionario/committente, ovvero a un intermediario delegato, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (portale “Fatture e Corrispettivi”).Con il provvedimento di cui si tratta, si prevede quanto segue per provvedere all'adempimento.
Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate è reso disponibile un servizio web mediante il quale il cessionario/committente può
Allegati:
integrare la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio con il Codice unico di progetto CUP, relativo alla spesa oggetto di incentivo pubblico, qualora all’atto dell’emissione della fattura tale informazione non sia stata riportata o sia stata riportata in modo errato.
Le fatture elettroniche per le quali è possibile integrare il CUP, utilizzando il servizio web sono quelle con data operazione successiva al 31 maggio 2023.
Mediante il servizio web il cessionario/committente può consultare l’elenco dei CUP presenti nelle fatture elettroniche ricevute al momento dell’emissione ovvero integrati tramite il medesimo servizio web.
Il servizio web può essere utilizzato dal cessionario/committente o da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. -
Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre
Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:
- Bando Marchi+
- Bando Brevetti+
- Bando Disegni+
Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.
La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.
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Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
- non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
- essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.
Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
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IVA terzo settore: proroga al 2036
Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.
Tra le norme quella che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.
Vediamo maggiori dettagli.
IVA terzo settore: proroga al 2036
Il decreto legislativo, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.
La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.
L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.
Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202.
La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.
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Saldo IMU: entro il 16 dicembre
L'IMU 2025 va versata entro il prossimo 16 dicembre. Ricordiamo che l’anno 2025 è il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF per differenziare.
Il 16 giugno scorso i contribuenti hanno versato l'IMU in una unica rata per l'anno 2025 oppure il primo acconto, che ora, con la scadenza deò 16 dicembre verrà saldato, vediamo come si versa.
IMU 2025: come si paga
Molti Comuni hanno adottato come modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo.
Qualora invece il regolamento comunale lo prevede, si può effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.
Vediamo una tabella di riepilogo con i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:
Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento 3912 Abitazione principale e pertinenze Comune 3913 Fabbricati rurali a uso strumentale Comune 3914 Terreni Comune 3916 Aree fabbricabili Comune 3918 Altri fabbricati Comune 3925 Fabbricati a uso produttivo categoria D Stato 3930 Fabbricati a uso produttivo categoria D Comune Attenzione al fatto che, i contributenti che vantano altri crediti fiscali possono compensarli con l'F24 predisposto per l'IMU.
IMU 2025: per quali immobili si paga
L’IMU imposta municipale propria è dovuta in relazione agli immobili posseduti dal contribuente in ciascun comune tranne che per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ricordando che per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
L'IMU è dovuta per:
- fabbricati,
- fabbricati rurali,
- aree fabbricabilei,
- terreni agricoli
Per il calcolo dell'IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell'anno dovuto, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto:
Categoria catastale Fabbricati Moltiplicatore A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160 B 140 C/3 – C/4 – C/5 140 A/10 e D/5 80 D (escluso D/5) 65 C/1 55 Per quanto riguarda invece i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
Attenziono al fatto che ricorrono, per i terreni dei casi di esenzione:
- se ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Leggi anche Esenzione IMU 2025 terreni agricoli montani: elenco dei comuni
- se ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001
- per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
La base imponibile per le aree fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio.
Leggi anche IMU 2025: tutte le novità di quest'anno per approfondire i casi di riduzione o esenzione.
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Tasso Interesse legale passa all’1,60% dal 1° gennaio 2026
A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passa al 1,60%.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".
A stabilire questa diminuzione per il 2026 è il Decreto del MEF del 10.12.2025 pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.
Leggi anche Guida al ravvedimento operoso
Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:
- nel 2025 pari al 2,00%
- nel 2024 pari al 2,5%
- nel 2023 pari al 5%
- nel 2022 pari al 1,25%
- nel 2021 pari allo 0,01%
- nel 2020 pari allo 0,05%
- nel 2019 pari allo 0,8%
- nel 2018 pari allo 0,3%
- nel 2017 pari allo 0,1%;
- nel 2016 pari allo 0,2%;
- nel 2015 pari allo 0,5%;
- nel 2014 pari all’1%;
- negli anni 2013 e 2012, pari al 2,5 per cento
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Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Il Decreto Milleproroghe approvato in data 11 dicembre tra le altre proroghe contiene quella al 1° gennaio 2027 dei Testi Unici già approvati.
Ricordiamo che l’art. 21 comma 1 della legge delega n 111/2023 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.
Vediamo un riepilogo dei testi unici approvati la cui entrata in vigore slitta praticamente di un anno.
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Ricordiamo che nel 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici:
- giustizia tributaria,
- imposta di registro e altri tributi indiretti,
- sanzioni tributarie amministrative e penali,
- tributi erariali minori,
- versamenti e riscossione,
- imposte sui redditi,
- IVA,
- adempimenti e accertamento,
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- dogane.
La Legge n 122/2024 e la successiva Legge n. 120/2025 hanno posticipato il termine, inizialmente fissato al 29 agosto 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
I Testi Unici approvati e approdati in GU sono i seguenti:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- Testo unico dei tributi erariali minori;
- Testo unico della giustizia tributaria;
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Più tempo per coordinare le norme
Stando alla bozza del Milleproroghe approvata il giorno 11 dicembre, si prevederebbe il differimento di un anno della loro entrata in vigore.
Infine, ricordiamo che il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha annunciato l’intenzione di portare entro fine 2025 in Consiglio dei Ministri anche il Testo unico in materia di IVA.
Si attende il testo del provvedimento.