• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici per l’anno 2023: domande entro il 30.09

    In scadenza al 30 settembre le domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

    In data 11 settembre, con avviso del dipartimento per l'editoria, viene specificato che, è stata modificata la dichiarazione sostitutiva, generata dalla piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023, relativa alle altre agevolazioni eventualmente percepite dalle imprese richiedenti il contributo. 

    Attenzione al fatto che le imprese che avessero già completato l’invio della documentazione, dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo [email protected], il nuovo modello:

    debitamente compilato, entro il 30 settembre 2024.

    Imprese editrici: contributi diretti anno 2023 domande entro il 30.09

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista

    • dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e
    • dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero)
    • ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda. 

    Dal sito raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, gli editori possono accedere alla piattaforma mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.

    Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore

    Per quanto riguarda la modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente

    • alle relazioni di certificazione e
    • al bilancio di esercizio per il successivo invio.  

    Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica [email protected].

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Transizione 5.0: tra gli allegati i dati del Titolare Effettivo

    Il credito transizone 5.0 istituito dal DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia

    Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. 

    La misura scade il 31 dicembre 2025, salvo proroghe, che al momento non sono previste.

    Lo ha confermato anche Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del MIMIT, intervenuto ieri 24 settembre ad un convegno intitolato “Linee Guida alle Agevolazioni relative al Patent Box e al Credito d’imposta R&S” che in risposta alla stampa ha confermato che il Piano Transizione 5.0 si affianca al 4.0 stanziando quasi 13 miliardi di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

    Nella documentazione prevista per il credito in oggetto, vi è anche la dichiarazione del titolare effettivo, vediamo maggiori dettagli.

    Credito Transizione 5.0: tra i documenti anche la dichiarazione del Titolare Effettivo

    La Circolare MIMIT con tutte le indicazioni applicative per il piano transizione 5.0, tra gli altri allegati contiene anche la una autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.

    Il fac simile allegato II alla circolare si presenta come segue e va inserito nella documentazione.

    Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale. 

    Dichiarazione relativa al titolare effettivo  per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15 

    Transizione 5.0 

    Ai sensi del Decreto Ministeriale attuativo “Transizione 5.0” del Ministro delle Imprese e del Made in Italy

     

    Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a………………….…………………(…..) in data …………………………………..,codice fiscale …………………………………………………………, partita IVA ………………………………….………, residente a     ………………………………………………………………..…, (……) 

    domiciliato/a a ……………………………………………….(…..), documento d’identità n……………………… 

    rilasciato da……………………………………………………. in data ………………..……… 

    in qualità di 

    Legale Rappresentante / titolare della ditta individuale: …………………………………………………………… 

    C.F. ………………………….….……………..……………
    P.IVA ………………………….….……………..……………
    Indirizzo ………………………….….……………..……………

    DICHIARA  

    ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, 

    1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall’art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse; 
    2. di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti; 
    3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura; 
    4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
    5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero; 
    6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni. 

     

    [  ] di essere l’unico titolare effettivo della ditta/società 

    [  ] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a: 

    [  ] ___________________________ 

    [  ] ___________________________ 

    [  ] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono: 

    [  ] ___________________________ 

    [  ] ___________________________ 

     

    Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del   capitale): 

    Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra: 

    Cognome e nome 

    Luogo e data di nascita 

    Residenza 

    Codice fiscale 

    Tipo e n. del documento di identità 

    Luogo e data del rilascio 

    Autorità competente al rilascio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nel caso in cui il soggetto sia diverso dal Titolare Effettivo, dichiara che la persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti per la misura è: 

    Cognome _________________________________________  Nome _____________________________________ 

    C.F._____________________,  tel./cell. _______________________, e-mail ______________________________ 

    IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA 

    1. Di essere a conoscenza dei contenuti della Circolare e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore; 
    2. Di aver preso visione delle regole di compilazione della comunicazione; 

    Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente: 

    • copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione; 
    • copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante. 

    Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni , nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. 

    Data                                                                                                            Firma  (*) 

     

    __________________________
    __________________________

    Il Ministero per le Imprese e il made in Italy si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.  

    Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell’invio telematico. 

    (*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale. 

    Scarica qui il word Della dihiarazione dei dati del titolare effettivo.

    Leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Sospensione del commercialista: i poteri del Consiglio di disciplina

    Con il Pronto ordini n 68/2024 il CNDCEC ha replicato ad un quesito su quanto dispone l'art 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale relativamente ad un caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.

    Si chiede se sia contemplata la ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell'iscritto. 

    Ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l'iscritto possa considerarsi "periodo di attesa dell'esito del giudizio pendente".

    Revisione sentenza di condanna: spetta al Collegio di disciplina valutare la sospensione

    Il CNDCEC con il Pronto ordini n 68/2024 ha preliminarmente precisato che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali 8ai sensi dell'art 8 comma 1, del DPR n. 137/2012)

    Pertanto solo a questi ultimi spettano le determinazioni relative all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del professionista incolpato, ivi compresa la valutazione in ordine alla decisione di sospendere o meno il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, qualora lo stesso organo disciplinare ravvisi che ci siano i presupposti.
    Si ritiene pertanto che il Collegio di Disciplina territoriale debba valutare, nell'ambito della propria sfera di autonomia, se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all'Autorità Giudiziaria la quale "è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto", come disciplinato dall'art 50 comma 8 del D.Lgs. n. 139/05. per avere contezza dell'effettiva presentazione dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.

  • Adempimenti Iva

    Regime speciale IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione

    L'agenzia delle Entrate, durante l'ultima edizione di Telefisco 2024 del 19 settembre, tra l'altro, ha chiarito la non obbligatorietà del regime speciale IVA per le ODV e le APS, ricordiamo di cosa si tratta.

    Regime IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione

    Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021.

    Tale regime in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Siteticamente, le OdV e le APS che aderiscono a tale regime:

    • non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
    • non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
    • godono di esonero dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

    Il dubbio espresso nel quesito all'ADE riguardava se le APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000 euro potessero optare per questo regime o mantenere quello ordinario o quello previsto dalla L. 398/91.

    Le Entrate hanno appunto evidenziato la non obbligatorietà del regime in oggetto e quindi la possibilità di scelta per tali enti, in quanto il regime si aggiunge ai regimi previgenti. 

    L'agenzia ha anche precisato che la natura opzionale del regime è coerente con la disciplina prevista a regime dal Titolo X del Codice del Terzo settore in attesa della sua piena operatività.

    Ricordiamo infatti che le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs.n 117/2017 saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio di autorizzazione europea, come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS.

    Tra le disposizioni vi è anche l’art. 86, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000 possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte uno speciale regime forfetario, analogo sotto il profilo IVA, a quello previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.

    Secondo la norma le OdV e APS potranno avvalersi del suddetto regime forfetario comunicando, in dichiarazione annuale o in dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti.

    In base ai chiarimenti ADE, sembrerebbe che il regime speciale previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, possa seguire, quanto alla opzione, la stessa disciplina prevista per il regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA

    Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.

    Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.

    Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?

    L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.

    La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:

    • l'attività economica esercitata, 
    • il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022, 
    • gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
    • l’avvenuta o meno adesione al concordato.

    Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.

    Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB

    Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:

    • accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
    • imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
    • opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.

    Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.

    Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:

    • minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.

    La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.

    Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.

    Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetrocui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.

    L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.

    Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.

    Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto.  (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).

    Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.

  • Rimborso Iva

    Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023

    Con Risoluzione n 22 del 2 maggio le Entrate hanno annunciato l'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA (articolo 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) dopo la Brexit.

    In particolare viene chiarito che, in base all'accordo esistono i presupposti di reciprocità dei due stati per richiedere i rimborsi IVA.

    A tal proposito, occorre evidenziare che la scadenza per i rimborsi per le operazioni 2023 è fissata al 30 settembre prossimo, vediamo i contenuti della risoluzione.

    Come richiedere i rimborsi IVA dopo la Brexit

    Con l’uscita dall’Unione europea, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è considerato Paese terzo rispetto alla Ue, ma per un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, Iva e accise ha continuato a operare come Stato membro.
    In particolare, durante il periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, che detta i limiti e le modalità di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia.
    A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
    In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato appunto in vigore il 7 febbraio 2024 per regolare i rimborsi IVA tra i due paesi.
    I Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA:

    • per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico,
    • e dagli operatori britannici sul territorio italiano,

    nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
    I rappresentanti dei due Stati precisano, poi, che l’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i Paesi

    Pertanto, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n.633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:

    • i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
    • i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972. 

    L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dall'ADE con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010 con regole e modello.

    E' bene evidenziare che, l’Agenzia delle Entrate non ha precisato, tuttavia, se entro il medesimo termine sia ancora possibile chiedere anche il rimborso dell’imposta riferita agli anni 2021 e 2022, trattandosi della prima scadenza successiva all’entrata in vigore dell’accordo con il quale è stata riconosciuta la reciprocità di rimborso IVA tra Italia e Regno Unito.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA e concordato biennale: le cause di esclusione

    Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.

    In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni. 

    Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:

    • soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.

    Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.

    In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.

    Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:

    • viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
    • risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
    • risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
    • viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.

    Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA

    Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.

    Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.

    Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB. 

    A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.

    Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.

    Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività

    Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.

    Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale. 

    Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.

    La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA. 

    Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.