• Redditi Lavoratori autonomi

    Riforma irpef e ires: testo in vigore dal 31.12 con vigenze diversificate

    Pubblicato in GU n 294 del 16 dicembre il Decreto legislativo n 192/2024 con Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

    Facciamo una panoramica generale delle novità in arrivo con vigenza diversificata, rimandando ad approfondimenti delle singole novità.

    Riforma irpef e ires: testo in vigore dal 31.12

    In attuazione della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale pubblicato in GU n. 294 del 15 dicembre, il Dlgs. n 192 del 13 dicembre, che introduce numerose novità in materia di Irpef e Ires.

    Trascorso il periodo di "vacatio legis" di 15 giorni il Decreto entrerà in vigore dal 31 dicembre prossimo.

    Sintetizziamo le principali novità già annunciate a più riprese dagli esponenti del Governo:

    • novità in materia di redditi dei terreni già applicabili dal 2024,
    • modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente in vigore dal 1° gennaio 2025,
    • revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo con riscrittura integrale dell’art. 54 del TUIR e introduzione di nuovi artt. da 54-bis a 54-octies nel Tuir. Di rilievo il nuovo art. 177-bis nel Tuir che estende il regime di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali. In base a quanto previsto dall’art. 6 del DLgs le disposizioni sul lavoro autonomo, salvo alcune eccezioni, si applicano “per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso”,
    • novità sul regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione, disponendo che si debba assumere come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, anche qui la norma si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 31 dicembre 2024,
    • in materia di redditi d’impresa, con decorrenza diversificate, si prevedono norme finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali. Si consente l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta presenti nei bilanci dei soggetti che producono redditi d’impresa, 
    • si dispone la revisione del regime di riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie, con effetti a partire del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, 
    • in tema di operazioni straordinarie viene introdotta la disciplina fiscale delle scissioni per scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c. (con effetto dal 2023),
    • apportate alcune modifiche alla disciplina dei conferimenti d’azienda e di partecipazioni effettuati a partire dal 31 dicembre 2024.

    Leggi anche: 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus e utilizzo dei crediti dopo la cessazione dell’attività professionale

    Il professionista che cessa l’attività e chiude la partita IVA può continuare a utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus 110% presenti nel proprio cassetto fiscale.

    L’utilizzo deve avvenire tramite compensazione nel modello F24 e non tramite la dichiarazione dei redditi. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 12.12.2024 n. 255.

    L’Agenzia ha fornito un chiarimento fondamentale per i professionisti che intendono cessare l’attività e chiudere la propria partita IVA, ma hanno ancora crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%, vediamo nel dettaglio.

    Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il Quesito del contribuente

    Il quesito è stato posto da un geometra (identificato come [ALFA]) che, pur essendo in procinto di chiudere la partita IVA per cessazione dell’attività, si trova con crediti fiscali derivanti da interventi Superbonus 110% per le annualità 2025, 2026 e 2027. Il contribuente desidera sapere se la chiusura della partita IVA impedisce l’utilizzo di tali crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale.

    Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi punti nella sua risposta.

    Continuità dell’Uso dei Crediti d’Imposta
    La cessazione dell’attività professionale non preclude l’utilizzo dei crediti d’imposta Superbonus 110% maturati. Questi crediti, se presenti nel cassetto fiscale, possono continuare a essere utilizzati in compensazione, anche se acquisiti nell’ambito dell’attività professionale.

    Nessun impedimento normativo
    La normativa di riferimento non prevede alcun ostacolo all’utilizzo dei crediti dopo la chiusura della partita IVA, a condizione che vi sia il diritto alla fruizione del credito.

    Modalità di utilizzo
    L’Agenzia specifica che i crediti non possono essere utilizzati direttamente nella dichiarazione annuale dei redditi, come ipotizzato dall’istante, ma devono essere utilizzati esclusivamente attraverso il modello F24 per la compensazione delle imposte dovute.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre

    Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.

    Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione, essere  presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: [email protected]

    Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024,  recante  disposizioni  per  l'erogazione delle risorse finanziarie,  nel  limite complessivo  di spesa  pari  a 25  milioni  di  euro,  destinate agli  investimenti  effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento  del  parco veicolare in   senso maggiormente eco  sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

    Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.

    Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.

    Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori. 

    In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.

    La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:

    • euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità 
    • euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.

    Vediamo come fare domanda.

    Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo

    La fase introduttiva del procedimento relativo alle  domande di ammissione  ai  benefici è articolata  in due step distinti e successivi:

    • a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole imprese  richiedenti  l'incentivo  sulla  base  della  documentazione allegata  al  momento  della proposizione della domanda e, in particolare, del  contratto  di  acquisizione   del  bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto di investimento secondo quanto  previsto dall'art.  4  del  presente decreto.

    E' previsto un solo periodo di  incentivazione  all'interno  del quale,  fermo  restando  l'importo  massimo ammissibile   per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art.  2  comma  4  del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno  presentare  le  domande  di  accesso  all'incentivo.  Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre  2024 al 17 gennaio 2025. 

    In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
    All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2,  comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale  6  agosto  2024,  n. 208. 

    Le imprese  che,  pur  avendo  presentato  correttamente  e  nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al  decreto ministeriale n. 208/2024,  non  abbiano  perfezionato  l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato  istanza  di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso  ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente  decreto direttoriale.
    Le risorse finanziarie, complessivamente pari a  25  milioni  di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
    Nella fase di prenotazione il  soggetto  gestore  procede  ad  effettuare  una istruttoria volta a verificare:

    • a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico  indicato  nell'art.  3,  comma  5,  del  presente decreto direttoriale;
    • b) la compilazione ed il salvataggio  senza  ulteriore  scansione del suddetto modulo informatico;
    • c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
    • d) l'allegazione del contratto di acquisizione del  bene  oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
    • e)  l'allegazione  del   documento   d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
    • f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale  dell'impresa istante;
    • g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che  deve  essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto  ministeriale  6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).

    Ove la piattaforma rilevi  l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate  con riserva nell'eventualità di una successiva  disponibilità di risorse. 

    In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con  riserva saranno istruite sulla base  dell'ordine  di presentazione  fino  ad esaurimento delle risorse.

    Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento  nella fase di prenotazione di cui al  comma  1,  lettera  a)  del presente articolo è considerato  ai  fini  della  stima  complessiva  degli incentivi massimi erogabili per tipologia  di investimento,  nonché della determinazione del  contributo  massimo  erogabile  all'impresa  all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente  spettante  per  ciascuna  impresa  si  procede   alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo a  ogni impresa dei requisiti  previsti  per  gli  investimenti.  

    L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun  caso  il  totale delle  somme  accantonate  sulla  base dell'istanza  presentata. 

    I contributi erogati a chiusura della rendicontazione  non  possono  in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza  volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.

    Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del  6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante  per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato  in conformità a quanto  stabilito   all'art. 5   del   decreto ministeriale.   

    La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari  al contributo massimo spettante, è calcolata dalla  piattaforma  sulla base di quanto  indicato  dall'impresa  nel  modello  di  istanza  di ammissione all'incentivo che, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1  del decreto, costituisce il tetto  massimo del contributo ammissibile. 

    Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari

    Possono inoltrare l'istanza:

    • le imprese di autotrasporto di  cose per conto di  terzi,  
    • nonché le  strutture  societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,  sezioni  II  e II-bis  del  codice  civile,  ed  iscritte  al  Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio  del 21  ottobre  2009  e  all'Albo  degli autotrasportatori di cose per  conto  di  terzi,  la  cui  attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero  codice  Ateco 49.41.

    Sarà possibile  presentare  istanza,  che  avrà validità di prenotazione,  all'interno  del  periodo  incentivante  così come indicato al precedente art.  2  comma  2,  secondo  le  modalità di seguito descritte. 

    Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle   somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla   pagina   web   del   soggetto gestore   RAM http://www.ramspa.it,   nella    sezione    dedicata   all'incentivo «Investimenti XI edizione».

    • Le istanze devono,  a  pena  di  esclusione,  essere  presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00  del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio  2025 all'indirizzo PEC: [email protected]

    L'indirizzo  PEC di trasmissione  dell'istanza   dovrà essere   quello aziendale dell'impresa  richiedente  e  dovrà  essere indicato nell'istanza medesima.

    Qualora,  ad  esito  dell'istruttoria  sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato  in  tutto  o  in  parte  gli investimenti  dichiarati,  non  potrà presentare   istanza   nella successiva edizione di  incentivazione.  

    L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al  fine  di non incorrere nella predetta sanzione. 

    Non sarà comunque  possibile annullare  le istanze  oltre  il termine di scadenza della rendicontazione.

    L'istanza per il riconoscimento  del  contributo  dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore  http://www.ramspa.it,   nella  sezione  dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel  quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili  per  la  compilazione del suddetto modello. 

    Sul modello informatico dovrà essere  apposta la  firma  digitale  del  legale  rappresentante  o  del  procuratore dell'impresa.

    All'istanza dovrà essere  allegata la seguente documentazione:

    • a) copia del documento di riconoscimento in  corso  di  validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
    • b)  copia  del  contratto  di  acquisizione  dei   beni   oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia  del  preventivo  sottoscritto  per  accettazione  dal   legale rappresentante dell'impresa,  comprovanti  quanto   dichiarato   nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore  del  decreto ministeriale 6 agosto  2024,  n.  208  (ovvero  a  far  data  dal  14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere,  nel  caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione  del  costo  di acquisizione dei dispositivi innovativi di  cui  all'allegato  1 del decreto ministeriale n. 208/2024.

    Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul  proprio sito  web  l'elenco  delle  istanze  che  siano  risultate   regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il  link  per l'accesso  al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione  «Temi  –  trasporti  – autotrasporto  merci  –  documentazione  –  autotrasporto   merci   – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti». 

    Tale elenco, avente valore  quale  ordine  di  prenotazione  e  di  determinazione dell'ammontare massimo del  contributo  erogabile,  resta  valido  in attesa  della  istruttoria   relativa   alla   successiva   fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a  seguito  di  eventuali scorrimenti.

    All'interno del periodo di incentivazione l'impresa  ha  diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia. 

    E' possibile annullare  l'istanza  precedentemente inoltrata  e  contestualmente presentare, secondo le modalità di  cui ai  commi  precedenti,  una nuova  domanda,  riportando  come  oggetto  della  PEC  la   dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con  l'effetto  di  uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma  6  ad  una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in  considerazione  la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari

    L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.

    Il caso di specie

    Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.

    I Quesiti Sottoposti all’Agenzia

    • Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
    • Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?

    Soggettività passiva IVA delle Holding

    Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:

    • Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
    • L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.

    Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:

    • Emettono prestiti obbligazionari.
    • Concedono finanziamenti infragruppo.
    • Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.

    Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.

    Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:

    • Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
    • Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.

    In altre parole:

    • BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
    • ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale

    La Legge n 289 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre contiene la conversione del DL n 155 noto come Collegato Fiscale. Vediamo cosa è stato previsto per la ZES Unica del Mezzogiorno.

    Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale

    In sede di conversione del DL n 155/2024 sono rimaste immutate le disposizioni sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica contenute dell’articolo 8 del Dl 155/2024.

    In particolare, il decreto consente la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina.
    Il Senato però con il comma 1 bis incrementa in misura pari a 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. 

    Con il comma 1-ter si dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.

  • Agricoltura

    Redditi agrari: approvata una riforma che valorizza il settore

    Pubblicato in GU del 16 dicembre il Decreto legislativo sulle modifiche all’Irpef e all'ires.

    Tra le novità, ce ne sono di importanti per il settore dell'agricoltura, vediamo una sintesi del contenuto dell'art 1del Dlgs n 192/2024.

    Riforma redditi agrari: riforma verso colture innovative

    Prima delle novità introdotte è bene specificare che saranno in vigore dal 31 dicembre prossimo e che all'atto della approvazione del provvedimento il Viceministro Leo sulla riforma dei redditi agrari, in una nota ministeriale diffusa il 4 dicembre dopo il CdM ha evidenziato che"vengono introdotte regole che valorizzano le colture innovative, come le vertical farm e le colture idroponicheL'obiettivo è sostenere un'agricoltura tecnologica e moderna, che renda il nostro Paese, anche dal punto di vista fiscale, al passo con i tempi". 

    L'art 1 del Decreto legislativo n 192/2024 introduce norme specifiche per i moderni sistemi di coltivazione verticale in grado di ridurre i consumi di acqua, di arginare gli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici e di consentire lo sfruttamento di ambienti diversi da quelli tipici. 

    La norma, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apporta le seguenti modificazioni:

    • all’articolo 28, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
      • «4-ter. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b‑bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.
      • 4-quater. Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis).»;
    • all’articolo 32: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
      • «1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.»;
      • 2) al comma 2, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «produttive di reddito agrario»;
      • 3) al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: «b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis; b-ter) le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;»;
      • 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis).»;
    •  all’articolo 34, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4.bis. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.»;
    • all’articolo 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente:  «3.1. Non si considerano produttive di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater.»;
    • all’articolo 56-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
      • «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»; 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:  
      • «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»;
      • 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

  • Riforma fiscale

    CPB degli ISA: correttivo alle cause di esclusione e cessazione

    Il Collegato Fiscale (DL n 155/2024) convertito in legge n 189/2024 contiene novità per il concordato preventivo biennale.

    In particolare si prevedono modifiche alle cause di esclusione e cessazione previste dal Dlgs n 13/2024.

    Concordato preventivo biennale: correttivo nel Collegato Fiscale

    Con l’articolo 7-quinquies, introdotto in sede referente, si limita l’operatività della causa di esclusione dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) e della causa di cessazione del concordato prevista dall’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legislativo n. 13 del 2024.

    Nel dettaglio, alla lettera a) si modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b-quater) del decreto legislativo n. 13 del 2024 recante la causa di esclusione dei contribuenti dall’accesso alla proposta di concordato che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale.
    Per effetto della disposizione in esame, tale causa di esclusione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (e non quindi nel caso di modifiche in cui tale numero diminuisce o rimane invariato), fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

    Mentre alla lettera b), si modifica l’articolo 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2024, recante la causa di cessazione dal concordato preventivo che riguarda il caso in cui la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 è interessata da modifiche della compagine sociale

    Per effetto della disposizione in esame, analogamente a quanto visto per le cause di esclusione, tale causa di cessazione opera soltanto nel caso di modifiche alla compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.