• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024

    Pubblicato in GU n 205 del 2 settembre il Decreto 31 luglio del MIMIT con la Programmazione fondi per bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.

    Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024

    Il Decreto MIMIT 31 luglio prevede che gli importi  delle risorse  finanziarie disponibili per l'annualità 2024 ammontano a euro:

    • 20.000.000,00  per  la  misura Brevetti+
    • 10.000.000,00 per la misura  Disegni+ 
    • 2.000.000,00 per la misura Marchi+. 

    Il decreto ricorda che la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 marzo 2024 (registrata alla Corte dei conti il 4 aprile  2024, reg. prev. n. 496), prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale  (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+  e  Disegni+) e ricorda inoltre il decreto del Ragioniere Capo dello Stato n.  46550  con  il quale è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche per le imprese, il capitolo 7496  «Risorse  per  la  gestione  di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei  titoli di proprietà industriale», destinato ad  essere alimentato  per  la gestione dei predetti bandi.  

    Il decreto precisa inoltre che per l'annualità 2024,  gli  avvisi  di  riapertura  dei  bandi relativi  alle  misure agevolative Brevetti+,  Disegni+  e  Marchi+ saranno  adottati  dalla  competente  Direzione  generale   per   gli incentivi alle imprese e pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e  sul  sito  www.uibm.mise.gov.it entro  trenta giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pertanto entro giorno 2 ottobre prossimo.

  • Rivalutazione Beni di impresa

    Rivalutazione partecipazione: chiarimenti ADE sul costo fiscale

    Con la Risposta n 178 del 2 settembre le Entrate chiariscono un caso di rivalutazione e in particolare il caso di determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata. (ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

    Nel caso di specie vengono posti due quesiti uno dei quali ritenuto inammissibile, pertanto di seguito si evidenzia quesito e risposta ADE.

    Costo fiscale partecipazione conferita in neo società con cambio di regime contabile

    L'istante, titolare del 50% delle quote di una società immobiliare in forma di società in nome collettivo (s.n.c.), intende conferire tali quote in una nuova società neocostituita, dopo aver trasformato la s.n.c. in una società a responsabilità limitata (S.r.l.). 

    In questo contesto chiede: se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società in regime di contabilità semplificata nel 2008, con il versamento dell'imposta sostitutiva, comporti un aumento del costo fiscale della partecipazione dei soci.

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa nel caso di specie non determina l’incremento del costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci nella società stessa.

    Nel rispondere l'ade richiama l'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha disciplinato la rivalutazione dei beni per le società in contabilità semplificata. 

    Secondo la prassi amministrativa (circolare n. 57/E del 18 giugno 2001 e circolare n. 33/E del 2008), i soggetti in contabilità semplificata, che non hanno una contabilità generale e un bilancio, non sono tenuti a iscrivere un saldo attivo di rivalutazione, poiché non possono creare riserve legate a tale rivalutazione.

    Successivamente, quando una società passa dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, il maggior valore dei beni rivalutati deve essere registrato in contabilità, ma senza ricostituire alcuna riserva di rivalutazione. Questo implica che non si crei una riserva che possa essere utilizzata per coprire perdite o distribuire utili.

    Poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non genera una riserva in sospensione d'imposta, non vi è alcun effetto incrementativo sul costo fiscale della partecipazione dei soci. Questo perché non esiste una riserva tassabile da affrancare o distribuire che potrebbe, in caso contrario, incrementare il costo fiscale delle partecipazioni.

    L'ADE esclude l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, che prevede l'aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di imputazione di reddito al socio, poiché nel caso di specie non si verifica alcuna imputazione di reddito derivante dalla rivalutazione.

    Pertanto si conclude che, data l'assenza di una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta e la mancata applicazione del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 non comporta alcun incremento del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%

    Con la Risposta n 5 del 2 settembre le entrate specificano che si applica l'IVA al 4% anche alla editoria digitale, vediamo di quali servizi editoriali si tratta nella consulenza giuridica in oggetto.

    Editoria digitale: l’ADE specifica quando si applica l’IVA al 4%

    Sinteticamente le Entrate hanno chiarito che alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le più moderne tecnologie si applica l’aliquota Iva ridotta del 4%, al pari dei testi predisposti su supporti fisici.

    Ciò nel rispetto della volontà del legislatore unionale che intende agevolare la produzione e vendita di libri anche elettronici.

    Il documento specifica che l'aliquota IVA ridotta del 4% si applica a una serie di servizi legati alla produzione di libri, anche quando questi sono realizzati con tecnologie moderne e in particolare:

    • Composizione tipografica e digitale: Si tratta dell'insieme delle operazioni di trasposizione del manoscritto attraverso la scelta del font, della dimensione delle lettere, e della loro disposizione sulla pagina, ora eseguite principalmente con software di elaborazione del testo e di impaginazione.
    • Impaginazione: Questa attività, che determina l'aspetto finale di ogni pagina del libro attraverso l'accostamento del testo, delle tabelle, delle immagini e degli altri elementi grafici, è considerata parte integrante della composizione e viene anch'essa svolta tramite software dedicati.
    • Montaggio: storicamente, il montaggio delle pellicole delle singole pagine è stato sostituito dalla creazione e combinazione di file PDF delle pagine tramite software.
    • Duplicazione delle pellicole: Anche questa operazione è stata superata dalla rappresentazione delle pagine in file PDF.
    • Correzione di bozze: Sebbene il testo venga spesso corretto direttamente al computer, la correzione di bozze rimane una fase necessaria nella produzione del libro.
    • Legatoria: Anche i servizi di legatoria legati alla produzione fisica del libro sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta.
    • Stampa: La stampa finale del libro è un'altra operazione che beneficia dell'aliquota ridotta.

    L'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità dell'IVA al 4%, basandosi su diversi elementi normativi e giurisprudenziali. 

    Viene richiamato il regime speciale IVA per il settore dell'editoria, previsto dall'articolo 74, primo comma, lettera c), del DPR n. 633/1972, la cui applicazione è stata ulteriormente chiarita dalla circolare n. 23/2014.

    Successivamente, l'Agenzia fa riferimento alla normativa sovranazionale, in particolare alla direttiva UE n. 1713/2018, che ha modificato la direttiva IVA CE n. 112/2006.

    Questa modifica ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di applicare alle pubblicazioni fornite per via elettronica le stesse aliquote IVA delle pubblicazioni su supporti fisici. 

    Tale direttiva ha quindi rappresentato il primo riconoscimento a livello europeo della necessità di agevolare la produzione e la vendita dei libri, indipendentemente dal supporto utilizzato.

    Infine la Cassazione ha fornito un contributo significativo in questo ambito.

     La sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 ha riconosciuto la necessità di un'interpretazione estensiva del termine "stampa", includendo anche le pubblicazioni elettroniche, in coerenza con l'evoluzione tecnologica. In particolare, la Corte ha affermato che la testata giornalistica telematica è assimilabile a quella tradizionale cartacea e rientra quindi nella nozione di "stampa" ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 47/1948.

    Concludendo l'Agenzia delle Entrate chierisce che le prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, realizzate con le moderne tecnologie, possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%. 

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Nuovo ravvedimento operoso dal 1 settembre 2024: cosa cambia

    Con la pubblicazione in GU n. 150 del 28 giugno 2024 del Dlgs n 87/2024 noto come decreto sanzioni, a partire dal 1° settembre 2024 viene prevista una revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale, effettuato in attuazione dei principi fissati dalla legge n. 111/2023che interessa molte disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997.

    Le modifiche puntano ad attuare i principi contenuti nell’articolo 20 della legge delega, dedicato alle sanzioni obiettivo principale della riforma è la razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di renderlo più equo e proporzionato, adeguandolo anche alle regole degli altri paesi UE.

    Vediamo le modifiche all'istituto del ravvedimento operoso, disciplianto dall'art 13 del Dlgs n 472/97 con cui è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. 

    Nuovo ravvedimento operoso: cosa cambia

    Innanzitutto ricordiamo che il ravvedimento operoso è consentito a tutti i contribuenti ed è inibito solo dalla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). 

    In ogni caso, il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

    Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati provvedendo spontaneamente alla rimozione formale della violazione commessa (ove necessario, come ad esempio per le violazioni di natura dichiarativa) e al pagamento:

    • dell’imposta dovuta,
    • degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito,
    • della sanzione in misura ridotta.

    Modifiche del Decreto Sanzioni al ravvedimento operoso:

    Con le modifiche introdotte dal Decreto Sanzioni in vigore al 29 giugno l'art 13 del Dlgs n 472/97 diventa (le novità indicate in grassetto):

    1. a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
    2. a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
    3. a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
    4. a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. Col decreto sanzioni diventa: ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore; 
    5. a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. Col decreto sanzioni diventa: ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all' articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell' articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
    6. a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), ad eccezione dei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale. Col decreto sanzioni diventa: ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
    7. a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 4 del 1929, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
    8. a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

  • Senza categoria

    False comunicazioni a nome del Fisco per pagare imposte per recupero fondi

    False comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi.

    Avviso del 29 agosto 2024 – False richieste di pagamento di imposte per recupero fondi

    False richieste di pagamento di imposte per recupero fondi

    È in corso una campagna di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate relative alla necessità di pagare imposte per poter recuperare fondi.

    Lo schema della truffa parrebbe seguire un modello in cui, attraverso l’inganno, si induce la vittima a versare fondi per presunti investimenti. Successivamente, viene richiesto un ulteriore pagamento, sotto forma di imposte, promettendo la restituzione parziale dei fondi iniziali. In questa seconda fase, i truffatori inviano un falso documento, che riporta il logo dell’Agenzia delle Entrate e una firma contraffatta, attribuita al Direttore di un ufficio dell’Agenzia, il quale può anche esistere realmente.

    Riportiamo di seguito un esempio di documento fraudolento che viene inviato

    Pertanto, l'Agenzia delle Entrate consiglia di esercitare la massima cautela e, nel caso si ricevano e-mail con un allegato contenente un documento simile a quello descritto, di non rispondere in alcun modo al mittente e di non effettuare i pagamenti richiesti, né per investimenti né per presunte imposte.

    L’Agenzia delle Entrate disconosce questa tipologia di comunicazioni, rispetto alle quali si dichiara totalmente estranea. In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing”, rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente.

  • Riforma fiscale

    Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre

    Dal 1° settembre entrano in vigore le principali novità previste, dal Decreto legislativo n 87/2024con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale ai  sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni che partono appunto da settembre.

    Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024

    In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.

    Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.

    Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.

    Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.

    Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:

    In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:

    • l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
    • eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
    • le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
    • gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.

    In ambito IVA:

    • riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
    • per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
    • l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.

    Decreto Sanzioni tributarie 2024: alcuni approfondimenti sulle novità

    In merito alla disciplina dei reati in materia tributaria, contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti. 

    La novità specifica che:

    • per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono onsiderati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
    • per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

    Una novità introdotta riguarda il sequesto, il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. 

    Qualora ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato, si fa eccezione alla norma suddetta.

    Viene modificata la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’articolo 7 del Dlgs n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole. 

    La sanzione, inoltre, verrà calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.

    Relativamente alle novità apportate al Dlgs n. 471/1997 si procede con l'attenuare le sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 

    La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

    La sanzione attuale dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento. 

    Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta. 

    Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 

    Si rimanda al decreto per tutte le altre novità, evidenzianto lo scudo sanzioni previsto per la dichiarazione integrativa, leggi:

    Dichiarazione integrativa con lo scudo sanzioni dal 1° settembre per approfondimento.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: gli utili nel quadro SK

    Entro il 31 ottobre va presentato il Modello 770/2024 per il quale le Entrate hanno pubblicato i relativi provvedimenti lo scorso mese di febbraio.

    Ricordiamo che la presentazione avviene sclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Tra le novità di quest'anno, vi è la casella del punto 31 del quadro SK che deve essere barrata qualora la distribuzione degli utili, corrisposti a persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa in relazione a partecipazioni qualificate, sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

    La compilazione della casella sta dando problemi, a causa delle specifiche tecniche, e risulta che l'Agenzia stia provvedendo alla risoluzione del disguido.

    Nell'attesa vediamo i dettagli sul quadro SK.

    Modello 770/2024: le novità del quadro SK

    Nel modello 770 nel quadro SK Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti  dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
    Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all’art. 44,
    comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007).
    Nel quadro SK devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto.
    Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili
    ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997)

    La casella del punto 31 di cui si è detto, è riferita solo al regime transitorio dei dividendi.

    Attualmente, tutti i dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate o non qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e non provenienti da società od enti residenti in stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a ritenuta d’imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento. 

    Quindi non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi del percipiente e il sostituto d’imposta non li indica nominativamente nel Quadro SK del modello 770.

    Tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 26 maggio 2017, che prevedono il concorso dell’utile alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente con una base imponibile ridotta al 40% o 49,72% o 58,14%, in funzione del periodo di formazione dell’utile distribuito ai sensi dell'art art 1, comma 1006, della legge n. 205/2017.

    Il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31 dicembre 2022.

    Emerge quindi la necessità di monitorare gli utili corrisposti senza applicazione di ritenta, attraverso appunto la barratura della casella nel campo 31.

    Le specifiche tecniche attuali impediscono di compilare i campi da 32 a 42 anche nei casi in cui il dividendo si corrisposto a soggetti diversi dalle persone fisiche residenti se non è barrata la casella 31, e l'agenzia sta provvedendo.