• IMU e IVIE

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: come si procede

    Chi non ha provveduto entro il 30 giugno all'invio della dichiarazione IMU 2024, può ancora provvedere.

    Vediamo i chiarimenti del MEF in tema di dichiarazione IMU tardiva/omessa.

    Prima però ricordaimo che, per la dichiarazione IMU è stato pubblicato il relativo modello nella GU n 112/2024.

    In proposito leggi anche: IMU/IMPI 2024: nuovo modello di dichiarazione.

    Dichiarazione IMU 2024: termini e modalità di presentazione 

    Entro il 30 giugno 2024 andava presentata la dichiarazione IMU per l'anno 2023. 

    Nel dettaglio, la dichiarazione IMU:

    • deve essere presentata, 
    • o, in alternativa, trasmessa in via telematica, 

    entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

    • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio,
    • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

    Ravvedimento Dichiarazione IMU: il MEF ne chiarisce i termini

    Il MEF, Ministero delle Finanze, ha chiarito che per i tributi locali e quindi anche per l'IMU, una dichiarazione presentata con ritardo oltre 90 giorni è considerata dichiarazione tardiva e non omessa.

    Il MEF ( durante Telefisco 2024 del 1 febbraio scorso) ha affermato infatti che, per i tributi locali è possibile perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione anche se questa viene presentata, con un ritardo, rispetto al temine ordinario, superiore a 90 giorni.

    Ricordando che l'art 13 comma 1 lett c) del Dlgs n 472/1997 consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni, versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo e i relativi interessi.

    Secondo il chiarimento reso il 1 febbraio, gli articoli 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR n 322/98 applicabili all'imposta sui redditi, IRAP e IVA non si applicano ai tributi locali.

    Pertanto, il ravvedimento operoso per i tributi locali, tra cui appunto l'IMU, può essere applicato anche per ritardo superiore a 90 giorni considerandola una dichiarazione tardiva.

    Risulterebbe quindi superato il chiarimento MEF della Circolare n 1/2013 dove si specificava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

    Attenzione, è bene verificare con il proprio Comune se esso si conforma all'orientamento ministeriale su citato, oppure no.

    Sul ravvedimento operoso ti consigliamo di leggere: Ravvedimento operoso 2023: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola.

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  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: in vigore dal 25.09, il documento del CNDCEC

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento intitolato: Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo” del 24 settembre 2024.

    In particolare, in ragione della entrata in vigore dal 25 settembre delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità del Dlgs n 125/2024, il documento è appunto esplicativo delle novità.

    Ricordiamo che, il Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), sancisce l’obbligo della rendicontazione di sostenibilità, individuale o consolidata, per società costituite secondo determinati modelli societari che siano imprese di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese)

    Le imprese dovranno garantire, secondo standard di rendicontazione UE, un livello minimo di informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità.

    Rendicontazione di sostenibilità: il documento del CNDCEC-FNC

    Il Decreto n 12572024 è entrato in vigore il 25 settembre 2024 e pertanto la rendicontazione societaria di sostenibilità per grandi imprese, gruppi di grandi dimensioni, piccole e medie imprese quotate (con esclusione delle micro-imprese) e alcune tipologie di società con sede in Paesi terzi è un obbligo di legge sancito anche dalla normativa nazionale.

    Come ben evidenzia il documento congiunto, tramite le disposizioni contenute nell’art. 10, comma 1, si individuano negli amministratori delle società destinatarie degli obblighi previsti dal Decreto i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dall’art. 3 (Rendicontazione individuale di sostenibilità), dall’art. 4 (Rendicontazione consolidata di sostenibilità), dall’art. 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) e dall’art. 7 (Esonero e casi di equivalenza). 

    Si precisa che nell’adempimento dei loro obblighi gli amministratori agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza.

    Con il documento, il CNDCEC analizza le principali novità dell’intervento normativo, sottolineando gli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, l’ambito di applicazione delle disposizioni, il regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

    Il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    La parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche che evidenziano le modalità con cui il d.lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

    L’obiettivo è di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle diposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano.

    Ti consigliamo: ESG: Il Rendiconto di sostenibilità – Corso online

    Rendicontazione di sostenibilità: la figura del revisore

    Di rilievo è l’introduzione della figura del revisore della sostenibilità, con il compito di garantire che le informazioni riportate dalle imprese siano conformi ai nuovi standard.

    Il documento del CNCEC evidenzia come sia possibile affidare l’incarico di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità a un revisore legale persona fisica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 

    Attenzione al fatto che, il revisore di sostenibilità può anche essere lo stesso revisore legale già incaricato della revisione del bilancio, oppure una società di revisione legale autorizzata dallo stesso decreto. 

    La società può anche coincidere con quella che svolge la revisione del bilancio a patto che l’attestazione di conformità sia firmata da un revisore della sostenibilità.

    Il decreto fisso i requisiti professionali del revisore, introducendo un regime transitorio semplificato per i revisori iscritti nel registro entro il 1° gennaio 2026, in conformità con la normativa europea

    Il documento inoltre specifica che i revisori legali già abilitati potranno attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità, a patto che acquisiscano le competenze necessarie alla rendicontazione e attestazione della sostenibilità con la formazione continua. 

    Si rimanda al documento per tutte le altre informazioni sull'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dal Dlgs n 125/2024.

  • Senza categoria

    Voltura 2.0 per i Notai: servizio ADE attivo dal 24 settembre

    Con un comunicato del 24 settembre 2024 il Consiglio Nazionale del Notariato ha reso noto che è disponibile per tutti i notai il servizio dell’Agenzia delle Entrate “Voltura 2.0”.

    Vediamo in cosa consiste il servizio.

    Voltura 2.0 per i Notai: attiva dal 24 settembre

    Voltura 2.0 dell'agenzia delle entrate, disponibile dal 24 settembre anche per i notai, fornisce un collegamento telematico per il versamento delle somme relative al pagamento dei tributi concernenti le domande di voltura catastale da parte dei notai.

    Il Consiglio Nazionale del Notariato informa che è il servizio dell’Agenzia delle Entrate “Voltura 2.0”, 

    Questo nuovo servizio è disponibile in virtù dell'accordo sottoscritto tra il Consiglio Nazionale del Notariato e l’Agenzia delle Entrate.

    Disponibile all'interno della piattaforma "Scrivania del Territorio", voltura 2,.0 è un software che utilizza servizi interattivi che consentono l’interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti nei database catastali e ipotecari, nonché in Anagrafe Tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica

    Il software è finalizzato alla predisposizione e successiva presentazione delle domande di volture catastali.

    In particolare:

    • per gli iscritti a categorie professionali abilitate, la domanda di volture predisposta con “Voltura 2.0 – Telematica” potrà essere trasmessa telematicamente (modalità online); 
    • per i soggetti diversi da quelli iscritti a categorie professionali abilitate, la predisposizione potrà essere effettuata tramite “Voltura 2.0 – Telematica”, mentre la presentazione potrà avvenire su supporto USB, oppure attraverso gli ordinari canali alternativi, già utilizzati per “Voltura 1.1” (ora dismesso), unitamente all’ulteriore documentazione, come da relativa prassi (modalità offline).

  • Agricoltura

    Contributo imprese prodotti DOP e IGP: ultimi giorni per le domande

    Pubblicato in GU n 209 del 6 settembre il decreto 26 luglio con le regole per la concessione  di  contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione,  sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti  agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e  della loro  salvaguardia.

    Possono presentare domanda di contributo:

    • Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
    • Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
    • Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
    • Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.

    Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: cosa copre il contributo 2024

    Le iniziative di valorizzazione devono riguardare la realizzazione delle seguenti attività: 

    • a)  organizzazione  e  partecipazione  a  fiere,  esposizioni   e concorsi, nel rispetto delle condizioni  previste dall'art.  24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n.  651/2014  per gli  altri prodotti  agricoli  e alimentari;
    • b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle  condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
    • c) attività dimostrative, azioni di  informazione  e  promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali  di  breve durata  e visite di aziende agricole, nel rispetto  delle  condizioni  previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli
    • d) formazione professionale e acquisizione  di  competenze  (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching),  nel  rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli  o dall'art.  31  del  regolamento  (UE)  n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e  alimentari,  che  esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
    • e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il  profilo  della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia  dei  prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo  e corretto delle relative  denominazioni  sul  mercato,  nel commercio elettronico e nei nomi di dominio,  anche  al  fine  di  favorire  la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale,  nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento  (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

    Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: domande entro il 3.10

    Il decreto prevede che le  risorse  da  assegnare  nel  quadro della misura ammontano  complessivamente  a 900.000,00  euro. 

    Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della misura, mediante ulteriori risorse disponibili.

    Si evidenzia che le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi il giorno 3 ottobre esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

    È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.

    Contributo valorizzazione prodotti agricoli DOP e IGP: richiedi un anticipo

    Il decreto prevede che è consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte  dei  beneficiari del finanziamento, di fideiussione  bancaria o assicurativa.   

    La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia  al beneficio della  preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di  cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito Transizione 5.0: tra gli allegati i dati del Titolare Effettivo

    Il credito transizone 5.0 istituito dal DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia

    Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili. 

    La misura scade il 31 dicembre 2025, salvo proroghe, che al momento non sono previste.

    Lo ha confermato anche Marco Calabrò, Capo Segreteria Tecnica del MIMIT, intervenuto ieri 24 settembre ad un convegno intitolato “Linee Guida alle Agevolazioni relative al Patent Box e al Credito d’imposta R&S” che in risposta alla stampa ha confermato che il Piano Transizione 5.0 si affianca al 4.0 stanziando quasi 13 miliardi di euro, da utilizzare entro il 31 dicembre 2025.

    Nella documentazione prevista per il credito in oggetto, vi è anche la dichiarazione del titolare effettivo, vediamo maggiori dettagli.

    Credito Transizione 5.0: tra i documenti anche la dichiarazione del Titolare Effettivo

    La Circolare MIMIT con tutte le indicazioni applicative per il piano transizione 5.0, tra gli altri allegati contiene anche la una autocertificazione con i dati del titolare effettivo da allegare alla prenotazione della agevolazione.

    Il fac simile allegato II alla circolare si presenta come segue e va inserito nella documentazione.

    Va evidenziato che, come specificato nel fac-simile, la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale. 

    Dichiarazione relativa al titolare effettivo  per l’accesso al contributo previsto dalla Misura PNRR M7-I15 

    Transizione 5.0 

    Ai sensi del Decreto Ministeriale attuativo “Transizione 5.0” del Ministro delle Imprese e del Made in Italy

     

    Il/La sottoscritto/a …………………………………………………, nato/a a………………….…………………(…..) in data …………………………………..,codice fiscale …………………………………………………………, partita IVA ………………………………….………, residente a     ………………………………………………………………..…, (……) 

    domiciliato/a a ……………………………………………….(…..), documento d’identità n……………………… 

    rilasciato da……………………………………………………. in data ………………..……… 

    in qualità di 

    Legale Rappresentante / titolare della ditta individuale: …………………………………………………………… 

    C.F. ………………………….….……………..……………
    P.IVA ………………………….….……………..……………
    Indirizzo ………………………….….……………..……………

    DICHIARA  

    ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, 

    1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall’art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse; 
    2. di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti; 
    3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura; 
    4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
    5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero; 
    6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni. 

     

    [  ] di essere l’unico titolare effettivo della ditta/società 

    [  ] di essere il titolare effettivo della ditta/società, unitamente a: 

    [  ] ___________________________ 

    [  ] ___________________________ 

    [  ] di non essere il titolare effettivo della ditta/società. Il/i titolare/i effettivo/i è/sono: 

    [  ] ___________________________ 

    [  ] ___________________________ 

     

    Si precisa che il titolare effettivo è tale in quanto (specificare la motivazione: es. partecipazione superiore al 25% del   capitale): 

    Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo / dei titolari effettivi elencati sopra: 

    Cognome e nome 

    Luogo e data di nascita 

    Residenza 

    Codice fiscale 

    Tipo e n. del documento di identità 

    Luogo e data del rilascio 

    Autorità competente al rilascio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Nel caso in cui il soggetto sia diverso dal Titolare Effettivo, dichiara che la persona dell’impresa autorizzata ad intrattenere contatti per la misura è: 

    Cognome _________________________________________  Nome _____________________________________ 

    C.F._____________________,  tel./cell. _______________________, e-mail ______________________________ 

    IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA 

    1. Di essere a conoscenza dei contenuti della Circolare e della normativa di riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente, unitamente ad usi, norme e condizioni in vigore; 
    2. Di aver preso visione delle regole di compilazione della comunicazione; 

    Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati si allega alla presente: 

    • copia dei documenti di identità e del codice fiscale del dichiarante e dei titolari effettivi, i cui estremi sono stati riportati nella presente dichiarazione; 
    • copia di dei documenti di identità e del codice fiscale del legale rappresentante. 

    Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni , nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241. 

    Data                                                                                                            Firma  (*) 

     

    __________________________
    __________________________

    Il Ministero per le Imprese e il made in Italy si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni rese e alla documentazione prodotta.  

    Il presente documento deve essere firmato digitalmente prima dell’invio telematico. 

    (*) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/titolare della ditta individuale. 

    Scarica qui il word Della dihiarazione dei dati del titolare effettivo.

    Leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Sospensione del commercialista: i poteri del Consiglio di disciplina

    Con il Pronto ordini n 68/2024 il CNDCEC ha replicato ad un quesito su quanto dispone l'art 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale relativamente ad un caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.

    Si chiede se sia contemplata la ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell'iscritto. 

    Ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l'iscritto possa considerarsi "periodo di attesa dell'esito del giudizio pendente".

    Revisione sentenza di condanna: spetta al Collegio di disciplina valutare la sospensione

    Il CNDCEC con il Pronto ordini n 68/2024 ha preliminarmente precisato che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali 8ai sensi dell'art 8 comma 1, del DPR n. 137/2012)

    Pertanto solo a questi ultimi spettano le determinazioni relative all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del professionista incolpato, ivi compresa la valutazione in ordine alla decisione di sospendere o meno il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, qualora lo stesso organo disciplinare ravvisi che ci siano i presupposti.
    Si ritiene pertanto che il Collegio di Disciplina territoriale debba valutare, nell'ambito della propria sfera di autonomia, se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all'Autorità Giudiziaria la quale "è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto", come disciplinato dall'art 50 comma 8 del D.Lgs. n. 139/05. per avere contezza dell'effettiva presentazione dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.

  • Adempimenti Iva

    Regime speciale IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione

    L'agenzia delle Entrate, durante l'ultima edizione di Telefisco 2024 del 19 settembre, tra l'altro, ha chiarito la non obbligatorietà del regime speciale IVA per le ODV e le APS, ricordiamo di cosa si tratta.

    Regime IVA per ODV e APS: chiarimenti sull’applicazione

    Il regime speciale IVA per le APS e le ODV, è stato introdotto dall'art 5 comma 15-quinquies del DL n 146/2021.

    Tale regime in vigore dal 1 gennaio 2024 prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Siteticamente, le OdV e le APS che aderiscono a tale regime:

    • non addebitano l’IVA in rivalsa per le operazioni effettuate;
    • non detraggono l’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi;
    • godono di esonero dal versamento e dalla maggior parte degli obblighi previsti dal DPR 633/72 pur restando fermi gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.

    Il dubbio espresso nel quesito all'ADE riguardava se le APS e OdV con ricavi non superiori a 65.000 euro potessero optare per questo regime o mantenere quello ordinario o quello previsto dalla L. 398/91.

    Le Entrate hanno appunto evidenziato la non obbligatorietà del regime in oggetto e quindi la possibilità di scelta per tali enti, in quanto il regime si aggiunge ai regimi previgenti. 

    L'agenzia ha anche precisato che la natura opzionale del regime è coerente con la disciplina prevista a regime dal Titolo X del Codice del Terzo settore in attesa della sua piena operatività.

    Ricordiamo infatti che le disposizioni contenute nel Titolo X del DLgs.n 117/2017 saranno efficaci solo a partire dal periodo d’imposta successivo al rilascio di autorizzazione europea, come previsto dall’art. 104 comma 2 del CTS.

    Tra le disposizioni vi è anche l’art. 86, il quale stabilisce che le OdV e le APS con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 130.000 possono applicare in relazione alle attività commerciali svolte uno speciale regime forfetario, analogo sotto il profilo IVA, a quello previsto dall’art. 1 commi da 58 a 63 della L. 190/2014.

    Secondo la norma le OdV e APS potranno avvalersi del suddetto regime forfetario comunicando, in dichiarazione annuale o in dichiarazione di inizio attività, di presumere la sussistenza dei requisiti previsti.

    In base ai chiarimenti ADE, sembrerebbe che il regime speciale previsto dall’art. 5 comma 15-quinquies del DL 146/2021, possa seguire, quanto alla opzione, la stessa disciplina prevista per il regime forfetario di cui all’art. 86 del DLgs. 117/2017.