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Costi su beni di terzi: ammortamento e deduzione
La sentenza numero 22139 della Corte di Cassazione, datata 6 agosto 2024, esamina il trattamento fiscale dei costi sui beni di terzi, sia in termini di ammortamento che di deducibilità.
Il fatto concreto esaminato dalla corte è singolare: una azienda costruiva un immobile su un terreno di proprietà del comune, su cui veniva stabilita la sede dell’impresa, ma senza avere titolo di godimento del terreno.
L’azienda avrebbe voluto ammortizzare l’immobile costruito, situazione contestata dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale la proprietà è dirimente ai fini del diritto ad ammortizzare i costi di costruzione.
La sentenza 22139/2024
La Corte di Cassazione, nella sentenza numero 22139, pubblicata il 6 agosto 2024, ritiene che i costi di costruzione o di acquisto di un bene sono ammortizzabili solo nel caso in cui il bene entri nel patrimonio dell’imprenditore.
Ciò implica l’acquisizione del bene in termini di proprietà, di altro diritto reale di godimento, o di leasing (prevedendo il contratto l’acquisto differito del bene).
Tale circostanza, nota la Corte, trova conferma in quanto previsto dall’OIC sui principi contabili numero 16 e 24, concernente le immobilizzazioni (materiali e immateriali): secondo tale documento, infatti, un bene viene annoverato tra le immobilizzazioni nel momento in cui entra nella sfera della proprietà dell’imprenditore o nel caso in cui vengano comunque trasferiti rischi e benefici.
In conseguenza di tutto ciò, secondo la Corte di Cassazione “i costi di costruzione di un fabbricato realizzato su di un terreno di proprietà altrui in assenza di concessione a costruire o di acquisto del diritto di superficie non sono ammortizzabili, riguardando il bene di un terzo, ma al limite sono deducibili, al pari dei costi di manutenzione […], ricorrendone le condizioni di legge”.
Il punto cardine della questione è il fatto che, in mancanza del diritto di superficie o di concessione a costruire, il proprietario del terreno diviene anche proprietario dell’edificio su di esso costruito, in base al principio di accessione; questo diritto costituisce una modalità di acquisto della proprietà che avviene quando il proprietario di un bene principale diviene anche proprietario dei beni accessori che si uniscono o si incorporano a tali beni, per la forza attrattiva del bene principale; tale acquisizione di proprietà non richiede il consenso del proprietario del bene accessorio, a prescindere dalla motivazione che ha comportato l’incorporazione (un classico esempio può essere l’acquisizione della proprietà delle piantagioni che crescono su un terreno).
In definitiva, quindi, la Corte emana il seguente principio di diritto: “in tema di imposte dirette, i costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili purché riguardino beni consumabili che entrano nel patrimonio dell’imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, non essendo, invece, ammortizzabili i costi riguardanti beni di proprietà di terzi”.
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Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe
Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.
Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative
Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali
Inoltre con l'art 3 al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.
Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
- b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidita' gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio e' sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili.
Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti
La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:
- modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche,
- modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
cui si rimanda dal testo di legge.
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Decreto Marchi: via dal 2 dicembre ai progetti di cessione marchi di interesse nazionale
Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).
Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
Vediamo i dettagli.
Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione
L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto comunica all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
Come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La procedura si applica a partire dal 2 dicembre 2024.Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale
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Prezzo di cessione immobili < del mutuo: valido l'accertamento
Con l'Ordinanza n. 25854/2024 la Cassazione ha sancito che l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente senza che ciò comporti alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova.
La documentazione bancaria acquisita e la perizia di stima redatta per l’erogazione del prestito costituiscono un quadro indiziario idoneo a legittimare l’accertamento induttivo
Vediamo i fatti di causa.
Cessione immobili con prezzo di vendita < del mutuo: valido l'accertamento
L’Agenzia delle entrate inviava un atto di accertamento ad una società immobiliare recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati irrogando le relative sanzioni.
L’Agenzia contestava alla società che in relazione all’anno 2005 e per alcune cessioni immobiliari erano indicati dei prezzi di vendita che, a seguito di attività investigativa bancaria, si erano rivelati inferiori all’importo dei mutui accesi dagli acquirenti e alle perizie redatte per l’accensione degli stessi.
L'immobiliare impugnava l’atto impositivo presso la CTP, ricorso che veniva respinto.
La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’impugnazione e l’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione contro la pronuncia di merito.
In Cassazione l'agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 39 e 41-bis del Dpr n. 600/1973 e dell’articolo 54 del Dpr n. 633/1972 in quanto a suo avviso, la sentenza del giudice tributario regionale non aveva valutato adeguatamente gli elementi presuntivi offerti in ordine all’inattendibilità del prezzo indicato nelle compravendite e, soprattutto, aveva svalutato la circostanza che i mutui accesi dagli acquirenti riguardavano somme superiori al prezzo in questione.
Inoltre l’Amministrazione finanziaria deduceva la violazione e la falsa applicazione delle norme sudette nonché degli articoli 115 del codice di procedura civile e 2697 del codice civile, in quanto la sentenza è censurata nella parte in cui considera fatto notorio la circostanza che gli acquirenti abbiano ottenuto perizie sovrastimate per conseguire somme maggiori a titolo di mutuo.
La Suprema corte in riferimento alle compravendite e agli immobili ha statuito che è stata acquisita:
- adeguata documentazione bancaria,
- la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo
ed entrambi questi documenti recano un valore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento.
Tali elementi corroborano secondo la Suprema Corte un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza che è idoneo a giustificare l’accertamento dell’Ufficio ai sensi dell’articolo 39 comma 1 lettera d) del Dpr n. 600/1973.
E' stato questo, specifica la Cassazione, l’indirizzo costante sostenuto dai giudici di legittimità e, per tale ragione, la sentenza impugnata ha errato laddove non ha tenuto conto degli elementi della fattispecie emersi dagli atti.
La corte sostiene che in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente e ciò non comporta alcuna violazione in materia di onere della prova.
Le presunzioni di cui all’articolo 2729 cc non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Spetta ai giudici di legittimità stabilire se la norma, oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta.
La Suprema corte ha ritenuto che la sentenza impugnata ha violato i principi di diritto costantemente affermati dai giudici di legittimità in materia di fatto notorio.
È stata, difatti, attribuita tale natura al “dato di comune esperienza che vengano effettuate perizie che sovrastimano l’immobile per consentire la stipulazione di contratti di mutuo di maggiore importo”.
Per tutto quanto premesso, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente e affermando il seguente principio di diritto:
- il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.
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Agevolazioni in agricoltura: domande per Generazione terra fino al 29.11
Ismea, a seguito della apertura delle domande per la misura Generazione terra avvenuta il 30 ottobre scorso, con avviso informa del fatto chel la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
La data e l'ora di convalida costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse.La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da apporre esclusivamente in modalità PAdES.
La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola ovvero avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura, in qualità di capo azienda.
L'intervento finanziario prevede:
- 1) 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
- 2) 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo. Nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.
Le domande per generazione terra possono essere presentate dal 30 ottobre prossimo sul portale ISMEA, vediamo tutte le regole.
Generazione Terra 2024: che cos’è?
ISMEA con un comunicato del 20 settembre informa della nuova edizione di generazione terra con cui si finanziano i giovani imprenditori agricoli che vogliono acquistare terreni.
In dettaglio la misura Generazione Terra 2024 è finalizzata a favorire lo sviluppo e il consolidamento di superfici condotte nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola o l'avvio di una nuova impresa agricola mediante l’acquisto di un terreno.
Generazione Terra 2024: i beneficiari dell’agevolazione in agricoltura
L'agevolazione per l'agricoltura erogata da ISMEA si rivolge a:
- a) Giovani imprenditori agricoli (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono: ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, o consolidare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- b) Giovani startupper con esperienza (GSE) (età non superiore a 41 anni) che intendano acquistare un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
- c) Giovani startupper con titolo (GST), di età non superiore a 35 anni non compiuti, che, ancorché privi di esperienza in campo agrario, intendano avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura tramite l’acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.
Generazione Terra 2024: presenta la domanda entro il 29 novembre
L’accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande per generazione terra 2024 possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale ISMEA.
In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all’Utente il codice progetto.
L’Utente riceve, quindi, presso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda, corredata dall’indicazione della data e dell’ora in cui la presentazione ha avuto luogo.
Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda di accesso alla misura Generazione Terra 2024
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Residenza fiscale persone fisiche: le novità per il calcolo dei 183 gg
La Circolare n 20/2024 chiarisce con esempi pratici i nuovi criteri sulla residenza fiscale delle persone fisiche introdotti dal Dlgs n 209/2023.
Le novità, ricordiamolo, sono in vigore dal 2024.
Vediamo, dal documento di prassi, un esempio di calcolo per la residenza fiscale delle persone fisiche evidenziando che valgono, per la permanenza sul territorio italiano, anche le frazioni di tempo.
Residenza fiscale persone fisiche: frazioni di tempo e il computo dei 183 gg
Secondo il nuovo concetto di residenza fiscale delle persone fisiche si prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che:
- per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.
Ai fini dell’applicazione della disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
La Circolare n. 20/2024 evidenzia che ai fini del calcolo dei 183 giorni per considerarsi un soggetto persona fisica residente in italia valgono anche le frazioni di anno.
Non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183, – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.
Ad esempio, nel 2024, anno bisestile, qualora una persona che precedentemente non era residente in Italia fosse presente nel territorio dello Stato per i seguenti giorni non consecutivi:
- dall’11 al 31 gennaio (21 giorni);
- dal 5 al 10 febbraio (6 giorni);
- dal 1° al 30 aprile (30 giorni);
- dal 12 al 26 maggio (15 giorni);
- dal 1° giugno al 31 luglio (61 giorni);
- dal 1° ottobre al 31 ottobre (31 giorni);
- dal 5 novembre al 12 novembre (8 giorni);
- il 27 novembre (1 giorno);
- dal 2 al 12 dicembre (11 giorni),
avrà configurato il criterio della presenza fisica in Italia per complessivi 184 giorni e, pertanto, per il periodo d’imposta 2024 sarà considerata fiscalmente residente in Italia.
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Atto notarile di rettifica di atto nullo: l’imposta di registro da applicare
Con Risposta di interpello n 214 del 31 ottobre le entrate chiariscono il perimetro di tassazione ai fini dell'imposta di registro di un atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo.
Sinteticamente l'imposta di registro applicabile è al 3% prevista per gli Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, vediamo il perchè.
Atto notarile di rettifica e conferma di atto nullo: l’imposta di registro da applicare
Si replica ad un Notaio istante che incaricato della stesura di un atto di ''rettifica e conferma di atto nullo'', rappresenta che:
«in detto atto, non era stata fatta alcuna menzione di tale fabbricato; di conseguenza, il predetto atto, oltre all'omissione dell'indicazione del fabbricato, è incorso nella causa di nullità prevista dall'articolo 46, comma 1, D.P.R. 380/2001 e dell'allora vigente articolo 40, legge 28 febbraio 1985 n.47 dal momento che l'originario venditore dell'epoca ha omesso di indicare gli estremi del permesso di costruire ed i successivi titoli edilizi in forza del quale il fabbricato è stato edificato»
L'Istante chiede se debba procedersi alla tassazione del fabbricato omesso nell'atto di trasferimento precisando che «il dubbio ricade sul fatto che sia controverso se questi fabbricati già esistenti siano stati o meno trasferiti all'epoca dell'atto citato, in cui si è pagata la tassazione relativa al solo terreno, e se quindi, in sede di rettifica e conferma di tale atto nullo debba procedersi alla tassazione dei fabbricati medesimi ed in che misura»
L'articolo 59 bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89 dispone che «Il notaio ha facoltà di rettificare, fatti salvi i diritti dei terzi, un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, contenente errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla sua redazione, provvedendovi, anche ai fini dell'esecuzione della pubblicità, mediante propria certificazione contenuta in atto pubblico da lui formato».
Dunque, il notaio può rettificare ''errori od omissioni materiali'' relativi ai dati riportati in atti pubblici o scritture private autenticate, mediante una propria certificazione, che si sostanzia in una dichiarazione di scienza relativa ai dati preesistenti all'atto, dei quali il notaio ha conoscenza.
L'articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (''Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985'') prevede che «1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento […] di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria […]. 4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa».
Nel caso di specie, l'Istante produce una bozza di atto denominato ''Rettifica ai sensi dell'art. 59bis della L. 16 febbraio 1913, n. 89 e Conferma di atto nullo ai sensi dell'art. 46, comma 4, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380'', dal quale risulta che gli eredi intendono correggere l'errore materiale relativo alla data di nascita della parte acquirente (de cuius) del terreno di cui all'atto di compravendita stipulato e confermare urbanisticamente il suddetto atto di provenienza, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del disposto di cui al previgente articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, «al fine di sanare la nullità del citato atto e la conseguente invalidità della relativa nota di trascrizione».Nel caso di specie, quindi, con la bozza dell'atto esaminato non viene effettuata una mera rettifica di dati catastali dell'immobile oggetto del precedente trasferimento, che non comparivano in modo corretto, ma viene modificata una parte essenziale del contratto, ovvero l'immobile oggetto del negozio precedente che, conseguentemente,
acquisisce un valore economico differente.
A parere della scrivente, dunque, lo stipulando atto pur non producendo effetti traslativi nell'individuare gli immobili oggetto del precedente atto di compravendita e dei relativi riferimenti catastali, ridefinisce l'oggetto del precedente atto di trasferimento e assume una portata innovatrice dell'assetto giuridico preesistente e modificativa rispetto all'atto rettificato, rilevante ai fini della tassazione indiretta.Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, nella fattispecie in esame, in ossequio all'articolo 20 del citato TUR, secondo cui «L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione,
Allegati:
anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi», si ritiene applicabile l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 per cento, prevista per gli «Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale», ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
Detta aliquota del 3 per cento è da applicare al ''valore del bene o del diritto'' oggetto dell'atto in esame che, trattandosi di beni immobili, si intende ''il valore venale in comune commercio'' (art. 51 del TUR)