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Sospensione Mutui agricoli: il via di ISMEA
Con la Circolare n 3/2024 ISMEA da il via alla moratoria sui mutui agricoli prevista dal DL Agricoltura.
La circolare chiarisce gli aspetti della sospensione e allungamento dei finanziamenti assistiti da ISMEA per il settore agricolo alla luce delle novità introdotte dal DL n 63/2024 noto come DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024.
ISMEA precisa che l'operazione non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari.
Inoltre, si autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.
La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.
Mutui agricoli: regole ISMEA per la sospensione 2024
L'articolo 2, comma 2 prevede che: ‘Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. (…)"
Ciò premesso, ISMEA, sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in considerazione della eccezionalità della situazione contingente, così come richiamata dalla norma in argomento, ha ritenuto di autorizzare, ferme restando le condizioni richiamate dalla norma in premessa, la sospensione ed il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti, senza procedere al ricalcolo della maggior commissione di garanzia e – conseguentemente – senza oneri per il beneficiario.
Ai fini della concreta operatività di quanto sopra, le banche corrispondenti, in fase di istruttoria della richiesta di sospensione e di allungamento, dovranno acquisire l’autocertificazione il cui modello (allegato) riguardante, tra l’altro, la riduzione del volume di affari, della produzione o delle quantità conferite (a seconda dei casi) a partire dai limiti minimi previsti dalla legge.
Inoltre ISMEA chiarisce che per quanto riguarda le operazioni assistite da garanzia sussidiaria, la sospensione dovrà essere comunicata al Garante secondo le modalità già in uso utilizzando il modello (allegato) unitamente alla suddetta autocertificazione corredata del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.
Si rimanda alla Circolare n 3/2024 per gli altri dettagli.
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Fondo crescita sostenibile: domande dal 10 settembre
Dal 2 settembre può precompilare la domanda al fondo per la crescita sostenibile per la misura "specializzazione intelligente", mentre dal 10 settembre è possibile inviare.
Ricordiamo che con decreto di proroga il MIMIT ha rimandato la Misura Incentivi per la specializzazione intelligente o Fondo crescita sostenibile.
Le domande per gli incentivi sono prorogate, con decreto del 7 luglio, dal 10 luglio al 10 settembre.
Il decreto dispone la proroga dei termini stabiliti dall’articolo 3 del decreto direttoriale 7 maggio 2024 recante i termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo per la crescita sostenibile a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di Specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2023.
Il decreto dispone, inoltre, la sostituzione dell’allegato n. 8 al decreto direttoriale 7 maggio 2024.
Fondo crescita sostenibile: domande dal 10.09
In attuazione del decreto MIMIT del 14 settembre 2023 , sono fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del mezzogiorno, localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”.
L'intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.
Dal 10 settembre (il termine iniziale del 10 luglio è prorogato a settembre) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:
- industriali,
- agroindustriali,
- artigiane,
- di servizi all’industria e di ricerca
potranno presentare istanza per l’accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.
Attenzione al fatto che già a partire dal 2 settembre (termine modificato, prima era il 25 giugno) i soggetti interessati potranno precompilare le domande tramite la procedura informatica disponibile al link:
I progetti, che possono essere realizzati anche in forma congiunta tra più imprese, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), in particolare:
- nanotecnologia e materiali avanzati,
- fotonica e micro/nano elettronica,
- sistemi avanzati di produzione,
- tecnologie delle scienze della vita,
- intelligenza artificiale,
- connessione e sicurezza digitale.
Le spese e i costi ammissibili non devono essere inferiori a 3 milioni di euro e superiori a 20 milioni.
L’accesso alle agevolazioni avverrà mediante procedura negoziale.
I finanziamenti agevolati sono concessi per una percentuale massima del 50% delle spese e dei costi ammissibili per le grandi imprese e del 40% per le piccole e medie imprese.
Gli incentivi concessi nella forma del contributo diretto alla spesa sono articolati sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 30% per le piccole imprese, 25% per le medie imprese, 15% per le grandi imprese.
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Straordinari personale sanitario: la nuova flat tax
Il DL n 73/2024 noto come Dl Liste d'Attesa all'art 7 ha previsto una imposta sostitutiva per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario.
Il DL n 73 è stato convertito in Legge n 107 pubblicata in GU n 178 del 31 luglio 2024.
Vediamo in cosa consiste questa flat tax straordinari personale sanitario e come pagarla.
Flat tax straordinari personale sanitario: come si paga
Il DL n. 73/2023 convertito in Legge n 107/2024 all'art 7 reca una una tassa al 15% per gli straordinari del personale sanitario.
A tal proposito le entrate hanno pubblicato la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 con le relative istruzioni.
Viene appunto precisato che l’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate.
Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.
La flat tax sui compensi corrisposti per le prestazioni aggiuntive rese dai dirigenti sanitari nell’ambito dell’attività intramuraria e dal personale sanitario del comparto mira ad incentivare medici e infermieri a svolgere lavoro straordinario ed è applicata dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sicilia e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”; Divisione Servizi
- “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Sardegna e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
- “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento – Sostituto di imposta – articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA)
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Bilanci ETS: i nuovi limiti e i chiarimenti del Ministero
La Circolare n 6/2024 del Lavoro fornisce istruzioni pratiche sulle novità introdotte dalla Legge 4 luglio 2024, n.104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” relativamente agli effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore.
La novità legislativa vuole perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, con riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti rispettivamente dagli artt.13, 30 e 31 del Codice, nonché attraverso la disciplina della modulistica di bilancio, vediamo i commenti del Ministero.
Bilanci enti privi di personalità giuridica: nuova soglia dimensionale
La circolare n 6 ha innanzitutto evidenziato che la chiave di volta della nuova disciplina contabile degli ETS risiede nelle modifiche alla disciplina del bilancio degli ETS, contenuta nell’articolo 13 del Codice.
La facoltà del ricorso al rendiconto per cassa, originariamente riconosciuta dal comma 2 agli ETS aventi entrate inferiori ad € 220.000,00, prevede:
- da un lato l’innalzamento del limite dimensionale ad € 300.000,00
- dall’altro il restringimento della platea dei destinatari ai soli ETS privi di personalità giuridica.
Pertanto, spiega la Circolare, gli enti dotati di personalità giuridica, che superino la soglia di € 60.000,00 annui di entrate (di cui al successivo comma 2 -bis), saranno tenuti ad adottare il bilancio di esercizio, costituito, ai sensi del comma 1, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.
La modifica vuole contemperare due diverse esigenze:
- da un lato assicurare ad un maggior numero di ETS la possibilità di optare per una struttura dei documenti di bilancio semplificata;
- dall’altro garantire da parte degli enti con personalità giuridica, operanti in un regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e conseguentemente della capacità dell’ente di fare fronte alle obbligazioni assunte, informazione questa rilevante per gli associati, i terzi (creditori, potenziali donatori) e gli uffici del RUNTS.
L’innalzamento per legge delle soglie al di sotto delle quali è consentito il ricorso al rendiconto di cassa non impedisce naturalmente agli amministratori di optare comunque per il bilancio di esercizio ex art. 13, comma 1, qualora lo ritengano maggiormente adeguato alle caratteristiche ed esigenze dell’ente e dei suoi stakeholders, secondo quanto già espresso nella precedente nota n.17146 del 15.11.2022.
ETS con entrate < 60mila euro: il nuovo rendiconto per cassa
Con il comma 2-bis aggiunto all'articolo all’articolo 13 del Codice del terzo settore dalla Legge 104/2024 è stata introdotta la possibilità per tutti gli ETS aventi entrate non superiori ad € 60.000,00 di utilizzare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
A tal proposito la Circolare n 6/2024 in oggetto ha evidenziato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13, dovrà essere approntato un nuovo modello specifico di rendiconto per cassa, da definirsi, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, che va ad aggiungersi ai modelli già in uso, adottati con il citato D.M. n.39/2020.
Inoltre, considerate le ridotte dimensioni delle entrate annue di tali enti, il legislatore ha ritenuto di far prevalere le esigenze di semplificazione, alla base dell’intervento normativo.Ciò significa che al di sotto di tale limite dimensionale il modello per cassa potrebbe essere utilizzato (si tratta comunque di una scelta rimessa alla responsabilità degli amministratori, come già chiarito nella citata nota direttoriale del 15.11.2022) anche da parte di ETS dotati di personalità giuridica.
Leggi anche Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile
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Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024
Pubblicato in GU n 205 del 2 settembre il Decreto 31 luglio del MIMIT con la Programmazione fondi per bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.
Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024
Il Decreto MIMIT 31 luglio prevede che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024 ammontano a euro:
- 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Il decreto ricorda che la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 marzo 2024 (registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2024, reg. prev. n. 496), prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+) e ricorda inoltre il decreto del Ragioniere Capo dello Stato n. 46550 con il quale è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche per le imprese, il capitolo 7496 «Risorse per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale», destinato ad essere alimentato per la gestione dei predetti bandi.
Il decreto precisa inoltre che per l'annualità 2024, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pertanto entro giorno 2 ottobre prossimo.
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Rivalutazione partecipazione: chiarimenti ADE sul costo fiscale
Con la Risposta n 178 del 2 settembre le Entrate chiariscono un caso di rivalutazione e in particolare il caso di determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a seguito della rivalutazione degli immobili effettuata dalla società di persone, in regime di contabilità semplificata. (ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto–legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Nel caso di specie vengono posti due quesiti uno dei quali ritenuto inammissibile, pertanto di seguito si evidenzia quesito e risposta ADE.
Costo fiscale partecipazione conferita in neo società con cambio di regime contabile
L'istante, titolare del 50% delle quote di una società immobiliare in forma di società in nome collettivo (s.n.c.), intende conferire tali quote in una nuova società neocostituita, dopo aver trasformato la s.n.c. in una società a responsabilità limitata (S.r.l.).
In questo contesto chiede: se la rivalutazione dei beni effettuata dalla società in regime di contabilità semplificata nel 2008, con il versamento dell'imposta sostitutiva, comporti un aumento del costo fiscale della partecipazione dei soci.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il pagamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa nel caso di specie non determina l’incremento del costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci nella società stessa.
Nel rispondere l'ade richiama l'articolo 15, commi da 16 a 23 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha disciplinato la rivalutazione dei beni per le società in contabilità semplificata.
Secondo la prassi amministrativa (circolare n. 57/E del 18 giugno 2001 e circolare n. 33/E del 2008), i soggetti in contabilità semplificata, che non hanno una contabilità generale e un bilancio, non sono tenuti a iscrivere un saldo attivo di rivalutazione, poiché non possono creare riserve legate a tale rivalutazione.
Successivamente, quando una società passa dal regime di contabilità semplificata a quello ordinario, il maggior valore dei beni rivalutati deve essere registrato in contabilità, ma senza ricostituire alcuna riserva di rivalutazione. Questo implica che non si crei una riserva che possa essere utilizzata per coprire perdite o distribuire utili.
Poiché la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non genera una riserva in sospensione d'imposta, non vi è alcun effetto incrementativo sul costo fiscale della partecipazione dei soci. Questo perché non esiste una riserva tassabile da affrancare o distribuire che potrebbe, in caso contrario, incrementare il costo fiscale delle partecipazioni.
L'ADE esclude l'applicabilità del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, che prevede l'aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di imputazione di reddito al socio, poiché nel caso di specie non si verifica alcuna imputazione di reddito derivante dalla rivalutazione.
Pertanto si conclude che, data l'assenza di una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta e la mancata applicazione del comma 6 dell'articolo 68 del TUIR, la rivalutazione dei beni effettuata nel 2008 non comporta alcun incremento del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio.
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770/2024: novità nel quadro SX
Il Modello 770/2024 va inviato dai sostituti d'imposta entro il 31 ottobre 2024 al fine di dichiarare le ritenute operate.
Tra le novità di quest'anno ve ne sono per il quadro SX vediamole.
770/2024: rigo sx1 le novità
Nel Quadro SX vanno indicati i dati riepilogativi:
- del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione
esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione; - dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
Quest'anno nel quadro SX al rigo SX 1 compare la nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale

In particolare, come evidenzaito dalle istruzioni del modello, nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 (di cui all’art. 39bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
- del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione