• Accertamento e controlli

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio aumentano da 30 a 60 giorni i termini per definire gli avvisi bonari. Vediamo i dettagli delle novità.

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio i contribuenti avranno più tempo per definire gli avvisi bonari ricevuti dall'Agenzia delle Entrate e derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni. Ai fini della riduzione delle sanzioni:

    • ad un terzo per le liquidazione automatica
    • ai due terzi per il controllo formale

    la prima rata o l'intero del dovuto, andranno pagate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria ADE.

    La novità è in vigore per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e quindi verosimilmente per le prossime comunicazioni ricevute dai contribuenti sui controlli.

    La modifica è stata apportata dal Dlgs. 5 agosto 2024 n. 108che ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis del Dlgs. 462/97.

    Identicamente, sono stati modificati gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72,  prevedendo che i chiarimenti del contribuente successivi alla comunicazione bonaria dovranno avvenire nei 60 giorni.

    Nel caso in cui l’avviso bonario venga recapitato all’intermediario il termine di pagamento delle somme o della prima rata “è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo” .

    Invariato invece è il termine di 30 giorni per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

    Per un approfondimento leggi anche: Avvisi bonari: cosa cambierà nel 2025.

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  • Adempimenti Iva

    Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate

    Con il Provvedimento n. 460166/2024 le Entrate fissano le  disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.

    Sono stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.

    Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio

    Regime franchigia IVA: contenuto della comunicazione

    Il provvedimento in oggetto prevede che per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate. 

    La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
    La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate. 

    La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    • a) codice fiscale;
    • b) denominazione o cognome e nome;
    • c) natura giuridica;
    • d) domicilio fiscale;
    • e) attività prevalente;
    • f) attività secondarie;
    • g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
    • h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
    • i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
    • j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
    • k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.

    Attenzione al fatto che al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato.

    Regime franchigia IVA: invio della comunicazione

    Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.

    La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del presente provvedimento.

    La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:

    • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
    • il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;
    • il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.

    Attenzione al fatto che, in caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.

    Regime di franchigia: modalità di invio della comunicazione

    La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute.
    Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.
    Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
    La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di
    esenzione.
    La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
    Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio

    La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.

    Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.

    Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.

    Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.

    La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.

    Per gli investimenti in start up innovative

    In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:

    • detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
    • detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.

    In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.

    Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.

    Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.

    Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.

    La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.

    Aggiornamento di gennaio 2025
    In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.

  • Antiriciclaggio

    Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio

    Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni  del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e  del  Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della  direttiva  (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

    Presidi antiriciclaggio per cripto-attività: sintesi delle regole in GU

    In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

    Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

    Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

    • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
    • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
         Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
    • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
    • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
    • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
    • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

  • Adempimenti Iva

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Cambiano le regole Iva per i prestiti e i distacchi di personale a seguito della conversione in legge del decreto “Salva infrazioni” (Dl n. 131/2024).

    Dal 1° gennaio, l’articolo 16-ter ha abrogato la disposizione sull’irrilevanza impositiva dei trasferimenti temporanei secondo cui “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo” (articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988). 

    Pertanto a partire da tale data, i contratti che regolano il prestito e il distacco di dipendenti tra aziende saranno soggetti a Iva.

    La norma recita testualmente: Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi 

    Distacchi personale: cosa cambia dal 1° gennaio per l’IVA

    Fino al 31 dicembre 2024 era prevista l’irrilevanza ai fini Iva delle somme percepite per i prestiti e i distacchi di personale a condizione che fossero commisurate al solo rimborso del relativo costo. In caso fosse previsto un corrispettivo superiore a tale costo la norma prescriveva l'imponibilità IVA.

    Il Dl “Salva infrazioni” rende l’Italia in linea con l’orientamento della Corte di Giustizia Ue, abrogando la norma che prevedeva l’irrilevanza impositiva dell’addebito del puro costo nel caso di distacchi del personale. 

    In pratica, le imprese dovranno considerare l’Iva anche nei casi di distacco al mero costo.

    Secondo l'articolo 30 del Dlgs n. 276/2003, il distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

    In tali casi, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del dipendente. 

    Relativamente al trattamento fiscale l'art. 8, comma 35,  della Legge n.  67  del 1988 ha previsto che  "non  sono da intendere rilevanti ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".     

    L'orientamento dell'Ue ha chiarito, invece, che il distacco di personale costituisce sempre una prestazione di servizi soggetta ad Iva, indipendentemente dall’importo del rimborso.

    Conseguentemente i giudici comunitari hanno stabilito che l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che esso osta a una legislazione nazionale che non ritiene rilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

    A tal proposito appunto interviene la modifica effettuata dalla legge di conversione del decreto “Salva infrazioni”, volta per allineare la normativa interna alle disposizioni comunitarie. 

    I riflessi per le imprese che si avvalgono dei distacchi di personale riguarderanno:

    • l’obbligo di fatturazione, 
    • la determinazione della base imponibile
    • il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’impresa che utilizza i dipendenti.

    Leggi anche Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025 con ulteriori approfondimenti.     

  • PRIMO PIANO

    Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025

    La legge di bilancio 2025   pubblicata in GU n 305 del 31 dicembre 2024 contiene tra le altre, un'importante novità in materia di tassazione dell’uso promiscuo delle autovetture dei dipendenti, vediamola.

    Auto ai dipendenti: la manovra 2025 punta alla transizione verde

    In particolare, si prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici, si modifica l’articolo 51, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
    Nello specifico, si stabilisce che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
    Tale percentuale è ridotta

    • al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria 
    • ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug- in.

    Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • La casa

    Mutui prima casa: cosa prevede la legge di bilancio 2025

    Pubblicata in GU n 305 del 31 dicelbre Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025. 

    Tra le altre novità vediamo cosa prevede per l'agevolazione dei mutui prima casa.

    Mutui prima casa 2025: cosa prevede la legge di bilancio

    Il comma 112 dell'art 1 proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia

    rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (istituito dall'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dal 50 fino all’80 per cento della quota capitale per le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all’80 per cento del prezzo dell’immobile, compreso di oneri accessori. 

    Sul punto si ricorda che tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80 per cento dell’immobile, ivi compresi gli oneri accessori.

    Il comma 113 stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 1, commi, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano sino al 31 dicembre 2027. 

    In sintesi, si tratta delle norme contenute nella legge di bilancio per il 2024 che:

    • prevedono l’inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
    • dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l’altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell’accantonamento di un coefficiente di rischio;
    • prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.

    Il comma 114, infine, incrementa di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del richiamato Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

    Ricordiamo che  il fondo di garanzia mutui per la prima casa istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013 ha la finalità di supportare l'acquisto, ovvero l'acquisto e la ristrutturazione, con accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, tramite il rilascio di garanzie su mutui immobiliari dell'importo massimo di 250 mila euro.
    In regime ordinario, la garanzia del Fondo copre fino al 50% della quota capitale del finanziamento con previsione, inoltre, di categorie ad accesso prioritario, per ragioni anagrafiche, economiche, sociali e di numerosità del nucleo familiare, alle quali, al ricorrere di determinate condizioni, vengono riconosciute particolari condizioni di garanzia e di percentuale di copertura della quota capitale del finanziamento.