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Ippica: nuovo limite di età funzionari di gara a 70 anni
il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il Decreto 23 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2026, interviene sulla disciplina del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.
La modifica riguarda l’innalzamento del limite di età per la permanenza nel Registro, che passa da 67 a 70 anni.
Il provvedimento aggiorna l’articolo 11 del D.M. 23 febbraio 2015, n. 11930, con l’obiettivo di garantire continuità operativa con alto grado di competenza in un settore altamente specialistico Negli ultimi anni, infatti numerosi iscritti hanno raggiunto il limite ordinario di età, determinando una progressiva riduzione delle professionalità disponibili. Considerata la difficoltà di reperire sul mercato figure con analoga esperienza e preparazione, il Ministero ha dunque ritenuto necessario intervenire per evitare possibili ricadute negative sulla regolarità e sulla funzionalità delle attività di controllo e disciplina delle competizioni ippiche.
Innalzamento età e disposizioni transitorie
La scelta di elevare a 70 anni il limite per la cancellazione dal Registro risponde e a un’esigenza organizzativa concreta: mantenere in servizio professionalità esperte, non facilmente sostituibili, in attesa del completamento delle procedure di selezione e formazione di nuove figure. il controllo tecnico e disciplinare delle corse ippiche, infatti, richiede competenze specifiche, maturate attraverso un percorso selettivo e formativo strutturato, che comprende il superamento di una prova e la successiva partecipazione a un corso teorico-pratico
Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria di stabilendo che restino iscritti fino al compimento del settantesimo anno di età anche coloro che abbiano già raggiunto i 67 anni, purché non sia stata disposta la cancellazione ai sensi della normativa vigente.
Si tratta di una misura che valorizza il ruolo dei funzionari onorari, i quali, pur operando nell’ambito dell’amministrazione pubblica, non sono soggetti allo statuto tipico del pubblico impiego né alla relativa disciplina previdenziale. Il mantenimento in attività di tali figure consente non solo di assicurare la continuità dei controlli tecnici e disciplinari, ma anche di favorire il tutoraggio e l’affiancamento dei nuovi iscritti, rafforzando il trasferimento di competenze ed esperienza.
Il decreto, infine, precisa che dall’attuazione delle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, confermando la neutralità finanziaria dell’intervento.
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Retribuzioni convenzionali e fringe benefit: chiarimenti dell’Agenzia su stock option
Con la Risposta n. 37/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti – in particolare stock option e performance shares – maturati durante periodi di lavoro all’estero, nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il chiarimento assume particolare rilievo per i datori di lavoro che gestiscono piani di incentivazione internazionale e per i consulenti chiamati a verificare la corretta tassazione dei fringe benefit riconosciuti a dipendenti fiscalmente residenti in Italia ma operanti stabilmente all’estero.
Il caso riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha svolto attività lavorativa in via esclusiva all’estero per più annualità, assoggettando il reddito da lavoro dipendente al regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nel corso degli anni successivi, il dipendente ha esercitato stock option e ha percepito performance shares maturate durante il periodo di lavoro estero, chiedendo se tali compensi dovessero essere tassati autonomamente in Italia oppure considerarsi già “assorbiti” nel regime convenzionale.
Il caso
Il lavoratore ha prestato attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornando nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Durante tali periodi ha beneficiato del regime di determinazione forfetaria del reddito, basato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.
Nel dettaglio:
- nel 2024 ha esercitato stock option maturate tra il 2016 e il 2019;
- nel 2025 ha ricevuto azioni a titolo gratuito nell’ambito di un piano di performance shares con periodo di maturazione 2022–2025.
Entrambi i piani erano collegati al rapporto di lavoro svolto all’estero. L’evento imponibile (esercizio delle opzioni e assegnazione delle azioni) si è verificato in anni successivi rispetto al periodo di maturazione.
Il contribuente ha sostenuto che tali redditi, qualificabili come fringe benefit, dovessero ritenersi già inclusi nella base imponibile determinata secondo il criterio convenzionale e, quindi, non assoggettati a ulteriore tassazione analitica.
Per i datori di lavoro e gli uffici payroll, la questione è particolarmente delicata: occorre infatti distinguere tra momento di maturazione del diritto e momento di effettiva percezione, verificando quale regime fosse applicabile nel periodo cui il compenso si riferisce.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente, ha ricordato che costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i compensi in natura, tra cui rientrano le assegnazioni di azioni e diritti di opzione, da valorizzare secondo il valore normale.
Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali rappresenta una deroga al criterio analitico ordinario. Quando ricorrono i requisiti previsti – lavoro svolto all’estero in via continuativa ed esclusiva, permanenza superiore a 183 giorni, inquadramento in categorie previste dal decreto ministeriale – il reddito è determinato forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali, senza tener conto della retribuzione effettiva.
Secondo l’interpretazione già consolidata nella prassi amministrativa, l’applicazione del criterio convenzionale comporta che ogni retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria – incluse indennità, premi ed emolumenti in natura – non sia oggetto di autonoma tassazione, dovendosi ritenere assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha quindi ritenuto che:
- i fringe benefit derivanti dall’esercizio, nel 2024, delle stock option maturate durante il periodo in cui il lavoratore era già assoggettato al regime convenzionale;
- le azioni assegnate nel 2025 in relazione al piano di performance shares maturato anch’esso in un periodo coperto dal medesimo regime,
- non debbano essere ulteriormente tassati in Italia, in quanto già assorbiti nella base imponibile calcolata secondo le retribuzioni convenzionali.
Diversamente, è stata ritenuta imponibile la quota di stock option maturata in un periodo antecedente all’applicazione del regime convenzionale. Per tale frazione temporale, infatti, il reddito di lavoro dipendente non era stato determinato in via forfetaria e, pertanto, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Il principio che emerge è di particolare interesse operativo: ai fini della corretta tassazione dei compensi in natura differiti, rileva il periodo di maturazione del diritto e il regime fiscale applicabile in tale arco temporale, non il solo momento di esercizio o assegnazione.
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Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del Ministero
Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, in continuità con le strategie europee e nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il precedente Piano 2025.
Il Piano nasce dall’esigenza di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza orientata alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute nei luoghi di lavoro viene considerata non solo un obbligo giuridico, ma una condizione imprescindibile per il benessere collettivo, la qualità dell’occupazione e la competitività del sistema produttivo.
Finalità e
Il documento si ispira al principio della “Vision Zero”, ossia all’azzeramento delle morti sul lavoro, e si sviluppa lungo due direttrici fondamentali:
- attività promozionali, di prevenzione e protezione;
- rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità.
Le finalità principali del Piano 2026 possono essere sintetizzate in quattro macro-obiettivi:
- Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- Sostegno alle imprese;
- Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
- Attuazione di controlli mirati e coordinati.
Particolare attenzione viene riservata ai settori caratterizzati da maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali, nonché ai nuovi rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, alla trasformazione tecnologica e all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro.
Come si attua il piano integrato
L’attuazione del Piano avviene attraverso il coinvolgimento integrato di tre soggetti istituzionali:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- INAIL;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il Ministero esercita funzioni di coordinamento generale e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche mediante la costituzione di tavoli di lavoro dedicati, al fine di diffondere la conoscenza delle misure di tutela e rafforzare la responsabilizzazione di imprese e lavoratori.
Una parte significativa delle attività riguarda l’attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che ha rafforzato il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali linee di intervento si segnalano:
- incentivi economici e meccanismi premiali per le imprese virtuose, con revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico;
- introduzione di requisiti più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
- finanziamento di interventi di promozione della cultura della sicurezza e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- rafforzamento dei controlli in materia di appalti e subappalti;
- definizione di linee guida per il tracciamento dei “mancati infortuni” nelle imprese di maggiori dimensioni.
Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, attraverso un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INAIL e INL, finalizzato a integrare in modo strutturale la cultura della sicurezza nei percorsi di Formazione scuola-lavoro.
È inoltre previsto il completamento del sistema della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi.
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Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026
Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative
Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale
Conclusione delle attività 2025
Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.
Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:
Luogo Data N. consulenze Istituzioni Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:
Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano Calendario 2026: sedi italiane ed estere
Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio
Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:
- Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
- Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
- Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
- Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
- Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
All’estero, sono previsti incontri a:
- Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
- Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
- Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.
La suddivisione degli incarichi
Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa
La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:
- i rapporti con le istituzioni estere;
- l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
- la gestione degli appuntamenti
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Fringe benefit e stock options: comunicazione INPS entro il 28.2
Nel Messaggio INPS n. 536 dell' 13.2. 2026 l'istituto fornisce come ogni anno le indicazioni aggiornate sulla trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nell’anno di imposta 2026 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche da parte dell'Istituto.
Le comunicazioni dovranno essere inviate all'istituto (con le modalità specificate all'ultimo paragrafo) entro il 28 febbraio 2026.
Comunicazione fringe benefits a INPS come si procede
L'istituto ricorda che l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Sono da ricomprendere oltre alla retribuzione corrisposta in danaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
Inoltre viene sottolineato che la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha prorogato per il triennio 2024-2027 l’innalzamento delle soglie di esenzione previste per i fringe benefit, prevedendo limiti differenziati anche per quest'anno, come segue :
Tipologia Limite annuo di esenzione Riferimento normativo Fringe benefit ordinari (beni e servizi, utenze domestiche, affitto prima casa, interessi mutuo prima casa) 1.000 euro Art. 1, comma 16, L. 213/2023 prorogato da L. 207/2024 Fringe benefit per lavoratori con figli a carico (art. 12, comma 2, TUIR) 2.000 euro Legge di Bilancio 2025 Rimborsi canoni di locazione e manutenzione fabbricati locati 5.000 euro Art. 1, commi 386-389, L. 207/2024 Per quanto riguarda il profilo temporale, si applica il principio di cassa allargato: le somme erogate entro il 12 gennaio dell’anno successivo si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente
I datori di lavoro devono trasmettere esclusivamente in modalità telematica all’Istituto i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option nel 2025 al personale cessato dal servizio nel corso dello stesso anno ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta, per dare modo di trasmettere telematicamente all’amministrazione finanziaria i flussi delle certificazioni uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
La scadenza è fissata al 28 febbraio 2026.
Comunicazione fringe benefits modalità e dichiarazione
Per l’invio dei dati deve essere utilizzata l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “Utilizza il servizio”.
Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale (“Comunicazione Benefit Aziendali”), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.
ATTENZIONE Il messaggio ricorda che i flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
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Diritto di critica del dirigente sindacale: i limiti secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta sul tema dei limiti del diritto di critica esercitato dal dirigente sindacale, con particolare riferimento alla compatibilità tra libertà sindacale e potere disciplinare del datore di lavoro
La pronuncia affronta il delicato equilibrio tra tutela dell’attività sindacale, garantita dall’art. 39 Cost., e rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale nell’espressione del pensiero, nonché della pertinenza rispetto al rapporto di lavoro. La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dirigente sindacale, a seguito di dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva su una procedura concorsuale e, più in generale, sull’operato dell’amministrazione finanziaria.
Il giudizio era stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, sul presupposto che l’iniziativa disciplinare integrasse un comportamento antisindacale. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la questione è giunta all’esame della Suprema Corte, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello, soffermandosi sui presupposti di legittimità del diritto di critica in ambito sindacale
Il caso
La controversia si colloca nell’ambito di un contenzioso relativo a una procedura concorsuale per l’accesso alla dirigenza presso un ufficio dell’Agenzia delle Dogane. In seguito a pronunce del giudice amministrativo e a successive indagini penali, la vicenda aveva assunto rilevanza pubblica.
Nel corso di una trasmissione televisiva, la dirigente sindacale, rispondendo alle domande della giornalista, aveva dapprima ricostruito le irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale. Successivamente, il dialogo si era esteso a considerazioni più ampie sull’azione amministrativa in materia fiscale, con affermazioni secondo cui i piccoli contribuenti subirebbero effetti sanzionatori sproporzionati, mentre i grandi evasori resterebbero impuniti.
In particolare, nel corso dell’intervista, era stato prospettato un collegamento tra presunte alterazioni delle procedure concorsuali e la creazione di una classe dirigente “fedele”, funzionale – secondo quanto affermato – all’attuazione di politiche di vessazione nei confronti dei piccoli contribuenti, a scapito del rispetto delle regole e dell’interesse dei cittadini.
A seguito di tali dichiarazioni, su indicazione della Direzione Interregionale, era stata avviata l’azione disciplinare, conclusasi con l’irrogazione di un rimprovero verbale.
La lavoratrice aveva quindi promosso ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo che l’iniziativa disciplinare fosse ritorsiva e idonea a comprimere la libertà sindacale. I giudici di merito avevano escluso la natura antisindacale del comportamento datoriale, ritenendo non dimostrato l’intento ritorsivo e affermando la legittimità della sanzione sotto il profilo del superamento dei limiti del diritto di critica.
La decisione e le motivazioni
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, soffermandosi su due profili principali: la dedotta natura ritorsiva dell’azione disciplinare e il rispetto dei limiti del diritto di critica.
Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento della ritorsività costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito. È onere di chi la deduce dimostrare il coefficiente soggettivo specifico dell’intento ritorsivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di elementi concreti idonei a dimostrare una finalità intimidatoria o lesiva della libertà sindacale, inserendo l’iniziativa disciplinare nel contesto di una dialettica tra uffici di diverso rango gerarchico. Tale valutazione, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità.
Con riferimento al diritto di critica, la Corte ha ribadito che esso è tutelato anche in ambito sindacale e può estendersi al piano politico delle questioni, ma incontra i limiti della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.
Nel caso in esame, non erano in discussione i modi espressivi (continenza formale), bensì il contenuto delle affermazioni (continenza sostanziale). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la critica è legittima quando si fonda su fatti veri o comunque su una verità “putativa”, ossia soggettivamente desumibile sulla base di elementi noti e secondo parametri di razionalità sufficiente.
Il discrimine individuato dalla Corte d’Appello tra l’alterazione dei concorsi per favorire soggetti raccomandati e l’ulteriore affermazione secondo cui tali condotte sarebbero finalizzate a perseguire politiche di vessazione fiscale a danno dei piccoli contribuenti è stato ritenuto non arbitrario. Mentre il primo profilo era rimasto estraneo alla contestazione disciplinare, il secondo è stato qualificato come privo di riscontri, anche solo indiziari, e dunque come illazione non sorretta da elementi oggettivi.
Secondo la Suprema Corte, l’attribuzione all’amministrazione di un disegno volto a colpire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grandi evasori integra un superamento del limite della continenza sostanziale, in quanto non supportata da fatti desumibili secondo criteri di razionalità sufficiente.
La Corte ha inoltre precisato che i limiti del diritto di critica valgono tanto per il lavoratore quanto per il sindacalista. La libertà sindacale, pur ampia e costituzionalmente garantita, non esonera dall’obbligo di salvaguardare l’onorabilità altrui e di rispettare i criteri di pertinenza e continenza.
In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la sanzione disciplinare ritenuta legittima, enunciando il principio secondo cui la manifestazione di opinioni nell’esercizio dell’attività sindacale è legittima purché siano rispettati, nei modi, i criteri di continenza formale e, nei contenuti, quelli di continenza sostanziale, oltre al principio di pertinenza
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Associazioni di categoria: Portale unico INPS dal 1 aprile
Con Messaggio n. 3914 del 23 dicembre 2025, l'INPS aveva annunciato il rilascio in via sperimentale del "Portale Unico delle Associazioni di Categoria", che avrebbe dovuto avvenire il 1° febbraio 2026 .
Il nuovo servizio intende censire e profilare le Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria, comprese le loro unità territoriali (es. Uffici territoriali, Centri servizi e CAF), e offrire strumenti per la gestione di tutti gli adempimenti e delle deleghe dei datori di lavoro in modo omogeneo con un unico canale di comuniCazione con l'istituto, con le modalità che saranno rese note con successivi messaggi.
Per avere accesso le associazioni devono fare richieste tramite PEC, da parte del responsabile nazionale, alla direzione centrale INPS
Con un nuovo messaggio 407 del 3 febbraio l'istituto comunica che le operazioni di implementazione del sistema non sono ancora concluse e rimanda il rilascio al 1 aprile 2026, La fase di sperimentazione durerà fino al 30 settembre 2026.
In tale periodo l'ìstituto effettuera le valutazioni sull'efficienza del sistema e raccogliera anche osservazioni sulle eventuali criticità riscontrate dagli utenti ed eventuali proposte di miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di Categoria.
Le modalità di formazione e assistenza saranno comunicate in modo tempestivo, per favorire la corretta adozione della piattaforma da parte di tutti i soggetti coinvolti, assicurando così una continuità operativa e il rispetto delle scadenze previste dal nuovo sistema.