• Agevolazioni disabili e invalidità

    Centralinisti non vedenti: aggiornate le sanzioni per chi non assume

    Nel decreto direttoriale 374 del 18.9.2025 il  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito i nuovi importi per le violazioni in materia di obblighi di assunzione di centralinisti non vedenti  previsti dall'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 primo e secondo comma .

    Si tratta in particolare dei casi di 

    1. omessa denuncia, entro 60 giorni, agli uffici provinciali del lavoro dell'installazione o della trasformazione di centralini telefonici che comportino obblighi di assunzione, 
    2. per i datori obbligati, mancata assunzione di  centralinisti telefonici non vedenti e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

    Il ministero in attuazione del decreto sull'adeguamento N.  77 2022 , applica agli importi previgenti la percentuale di  variazione dell'indice del costo della vita nel periodo agosto 2022- luglio 2025  pari a +7,6% (coefficiente 1,076).

    Riportiamo nella tabella seguente i nuovi importi nei due casi previsti , ricordando che la norma entra in vigore il 15°  giorno dopo la pubblicazione, quindi il 4 ottobre p.v.

    Tabella sanzioni omessi obblighi su centralinisti non vedenti

    Infrazione Sanzione precedente Sanzione aggiornata
    Omessa denuncia entro 60 giorni agli uffici provinciali del lavoro dell’installazione o trasformazione di centralini telefonici Da € 146,00 a € 2.919,84 Da € 157,10 a € 3.141,75
    Mancata assunzione di centralinisti telefonici non vedenti o operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista Da € 29,17 a € 116,43 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto) Da € 31,39 a € 125,28 (per ogni giorno lavorativo e posto non coperto)

  • Lavoro Dipendente

    Cassazione: superminimo riducibile con consenso tacito

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con ordinanza n. 22767 del 6 agosto 2025 (ud. 22 maggio 2025), ha deciso sul ricorso proposto da un  lavoratore, già impiegato direttivo,  che aveva ottenuto in primo grado un riconoscimento parziale di differenze retributive; la Corte d’Appello di Ancona, accogliendo l’appello della società, aveva invece ritenuto valida la riduzione del superminimo operata dal datore di lavoro. A.A. ha quindi proposto ricorso per Cassazione, articolato in due motivi.

    Validità della riduzione del superminimo per consenso tacito

    La questione centrale riguarda la possibilità di ridurre unilateralmente o tramite comportamento tacito il superminimo individuale, elemento accessorio della retribuzione. La sua rilevanza discende dal rapporto tra il principio di irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. e la disponibilità del superminimo da parte delle parti.

    È stato discusso se il silenzio o la tolleranza del lavoratore rispetto alla decurtazione possano costituire valido consenso alla riduzione retributiva, cioè quale sia il   bilanciamento tra libertà contrattuale e tutela del lavoratore contro rinunce non espresse in forme garantite.

    Analisi e decisione della Cassazione

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza storica (Cass. 5655/1985) che ammetteva la disponibilità del superminimo individuale, ma ha evidenziato il progressivo rafforzamento del principio di irriducibilità della retribuzione (Cass. 22041/2023; Cass. 26320/2024).

    Pur precisando che la riduzione consensuale è possibile solo in sedi protette ex art. 2113 c.c., la Cassazione ha ritenuto che nel caso concreto le doglianze del ricorrente non riguardassero la natura del superminimo, bensì la possibilità di desumere il consenso dal comportamento.

    La Corte d’Appello aveva  concluso  infatti che

    • la sottoscrizione della raccomandata del 2009,  e
    •  l'accettazione protratta della riduzione per sette anni,

    integrassero una rinuncia per facta concludentia.

    Il ricorso mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La Cassazione ha quindi confermato che non spetta al giudice di legittimità sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo violazione manifesta delle regole ermeneutiche o di riparto dell’onere probatorio, qui non ravvisate.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando A.A. al pagamento delle spese di lite (3.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre accessori).

    È stato inoltre disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

    Le implicazioni pratiche della decisione

    La decisione ribadisce che il superminimo, pur non essendo parte del minimo inderogabile, non può essere ridotto unilateralmente. 

    La Corte  evidenzia pero anche la possibilità di valorizzare elementi indiziari e comportamenti concludenti per accertare l’accettazione di una riduzione, da parte del giudice di merito.

    Sul piano pratico, la sentenza rafforza l’importanza per i datori di lavoro di formalizzare ogni accordo di modifica retributiva in sedi protette, al fine di prevenire contestazioni. 

    Per i lavoratori, emerge l’onere di manifestare tempestivamente il dissenso a eventuali riduzioni per evitare che il silenzio o la tolleranza siano interpretati come accettazione.

    La pronuncia potrebbe incidere su futuri contenziosi in materia di rinunce tacite e patti peggiorativi della retribuzione.

  • Lavoro Dipendente

    Assicurazione sanitaria dipendenti all’estero: la tassazione dei premi

    Un ente di diritto pubblico, controllato da un Ministero ma  dotato di autonomia regolamentare e finanziaria , ha presentato interpello in merito al trattamento fiscale dei premi relativi a una polizza sanitaria stipulata a favore del proprio personale presso le sedi estere. 

    In particolare, l’ente ha evidenziato che, in base al proprio Statuto, il personale di ruolo in servizio all’estero è soggetto alle stesse disposizioni previste per i dipendenti del Ministero di riferimento

    La polizza copre malattia, infortunio e maternità ed è estesa ai familiari a carico conviventi. Il premio è interamente sostenuto dall’ente e varia a seconda delle caratteristiche del dipendente (singolo o con nucleo familiare). Per i lavoratori in Italia l’eventuale estensione al nucleo familiare è a carico del dipendente, mentre per i lavoratori all’estero la spesa è sostenuta dall'ente.

    L’ente istante ha finora trattato i premi come fringe benefit imponibili, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, essendo dal 2021 la copertura sanitaria nei paesi non soggetti a  divenuta obbligatoria per legge per il personale all’estero e i relativi familiari conviventi, si chiedeva  se tali somme potessero qualificarsi come contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, quindi essere  esclusi dalla base imponibile.

    La posizione prospettata dal contribuente

    Nell’istanza, l’ente ha sostenuto che i premi relativi alla copertura sanitaria per i dipendenti all’estero non dovrebbero configurarsi come benefit, bensì come contributi obbligatori. Tale impostazione comporterebbe la non imponibilità fiscale e previdenziale delle somme, equiparandole ai contributi assistenziali o previdenziali versati in ottemperanza a una disposizione normativa.

    Diversamente, i premi corrisposti per i lavoratori in Italia o in Stati esteri nei quali è garantita l’assistenza sanitaria diretta  resterebbero imponibili, in quanto privi del requisito dell’obbligatorietà.

    L’ente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare l’esclusione dall’imponibile per i dipendenti in servizio all’estero in territori privi di copertura sanitaria pubblica, facendo leva sull’articolo 14 del proprio Statuto e sulla disposizione normativa che autorizza il Ministero a stipulare polizze private obbligatorie in tali circostanze.

    La risposta dell’Agenzia: premi imponibili

    Con la risposta n. 249 del 2025, l’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo espresse deroghe. Tra queste, l’articolo 51, comma 2, lettera a), prevede l’esclusione solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, i premi assicurativi in esame non possono essere assimilati né ai contributi assistenziali – che rispondono a finalità solidaristiche verso soggetti in stato di bisogno – né ai contributi previdenziali, finalizzati a prestazioni obbligatorie per legge. Si tratta invece di polizze assicurative private, prive delle caratteristiche richieste per l’esclusione dall’imponibilità.

    Pertanto, i premi corrisposti dall’ente, anche per i dipendenti in servizio all’estero, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione.

    Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio di carattere generale: le deroghe al regime di imponibilità dei redditi da lavoro dipendente sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

  • Agevolazioni disabili e invalidità

    Corte UE: Tutela antidiscriminatoria disabili anche per i caregiver

    Con la sentenza C-38/24 dell’11 settembre 2025, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Prima Sezione) ha stabilito un principio di rilievo in materia di parità di trattamento e non discriminazione nei luoghi di lavoro. La decisione affronta un tema particolarmente delicato: il riconoscimento della tutela antidiscriminatoria anche nei confronti dei lavoratori che, pur non essendo essi stessi disabili, si occupano in via continuativa di un familiare affetto da grave disabilità.

    La pronuncia si colloca nell’alveo della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Essa segna un ulteriore passo nella valorizzazione del ruolo dei cosiddetti caregiver familiari, riconoscendo loro il diritto a non subire forme di discriminazione indiretta connesse all’attività di assistenza svolta.

    Il caso di discriminazione di una lavoratrice con figlio disabile

    la controversia trae origine dal ricorso di una lavoratrice, G.L., dipendente della società italiana AB SpA con mansioni di operatore di stazione presso la metropolitana. La lavoratrice aveva più volte richiesto di poter essere stabilmente assegnata ad un posto a orario fisso, anche a costo di un inquadramento inferiore, per poter assistere il figlio minore affetto da grave disabilità e sottoposto a terapie pomeridiane regolari.

    La società datrice aveva concesso soltanto alcune modifiche provvisorie – come l’assegnazione a un luogo di lavoro stabile e un regime orario parzialmente agevolato – senza tuttavia accogliere la domanda di stabilizzazione dell’orario. 

    Di fronte a questo diniego, la dipendente aveva adito il Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarato il carattere discriminatorio del rifiuto, con la condanna dell’azienda a riassegnarla a mansioni con orari fissi e a predisporre un piano di rimozione della discriminazione.

    I giudici di merito (Tribunale e Corte d’appello) avevano respinto il ricorso, ritenendo che le soluzioni provvisorie adottate dall’azienda integrassero già delle “soluzioni ragionevoli”.

     Successivamente, la lavoratrice aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte italiana, richiamando la giurisprudenza europea e in particolare la nota sentenza Coleman (C-303/06, 2008), ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, domandando se la direttiva 2000/78 possa essere interpretata nel senso di estendere la protezione antidiscriminatoria anche ai lavoratori caregiver di persone disabili, e se il datore di lavoro sia tenuto a predisporre soluzioni ragionevoli nei loro confronti.

    La decisione della Corte

    La Corte di giustizia ha accolto le tesi della lavoratrice, affermando che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si estende anche ai lavoratori che, pur non essendo disabili, subiscono svantaggi lavorativi a causa dell’assistenza prestata a un figlio disabile.

    Secondo i giudici di Lussemburgo, la direttiva 2000/78 concretizza il principio generale di non discriminazione sancito dall’articolo 21 della Carta, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l’altro, sulla disabilità. Tale principio – interpretato anche alla luce della Convenzione ONU – non può essere limitato ai soli lavoratori disabili, ma si applica anche a coloro che sono penalizzati in ragione del legame stretto con una persona disabile, come avviene per i caregiver familiari.

    Inoltre, la Corte ha precisato che, per garantire l’effettività del divieto di discriminazione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare accomodamenti ragionevoli anche nei confronti del lavoratore caregiver. Tali misure – che possono includere l’assegnazione a mansioni compatibili, la stabilizzazione dell’orario o la riduzione dei turni – devono permettere al dipendente di conciliare il lavoro con le esigenze di cura del familiare disabile. Naturalmente, resta fermo il limite dell’assenza di un onere sproporzionato per il datore di lavoro, valutato tenendo conto della dimensione e delle risorse dell’impresa, nonché di eventuali sostegni pubblici disponibili.

    La sentenza assume quindi un rilievo sistemico: estende espressamente la portata della direttiva 2000/78 alla discriminazione indiretta “per associazione”, aprendo la strada a un’interpretazione evolutiva che valorizza il diritto alla parità di trattamento in tutte le sue declinazioni. 

    La Corte ha tuttavia dichiarato irricevibile la questione sollevata dal giudice italiano circa la definizione stessa di caregiver, trattandosi di nozione non contemplata dal diritto dell’Unione, bensì rimessa al diritto nazionale.

  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco domande per contributo asili nido e bonus scolastico 2025

    Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere due prestazioni presenti nel Welfare 2025 della Fondazione Enasarco:

    1. Contributo asili nido
    2. Bonus scolastico

    Entrambe le domande devono essere inoltrate esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco entro il 31 dicembre 2025 fino a esaurimento dei fondi.

    Bonus asilo nido Enasarco 2025: requisiti , importo, domanda

    È una prestazione integrativa che la Fondazione eroga per supportare le famiglie, con un budget di 750 mila euro.

    A chi spetta

    Alle famiglie di agenti con figli fino a 3 anni di età che abbiano frequentato, nel periodo 1/9/2024– 31/7/2025, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).  

    Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.  

    Requisiti

    Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:  

    • essere agenti in attività, con almeno un mandato di agenzia attivo;   
    • avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.  

    Le domande presentate con allegato il modello ISEE attestante un valore non superiore a 40.000 euro saranno evase prioritariamente.   

    Le domande con reddito superiore a 40.000 euro, o senza indicazione del reddito  in caso di avanzo del budget stanziato per questa prestazione – saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.   

    Il contributo è pari all 30% della spesa sostenuta, fino a 1.700 euro.  

    Domanda

    È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco  allegando la seguente documentazione:  

    • copia del giustificativo della spesa sostenuta, intestata al richiedente, su carta intestata della struttura che ha erogato il servizio;  
    • (facoltativo): modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda. 

    Scadenza 

    Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025

    Bonus scolastico Enasarco 2025 requisiti e importi

    È una prestazione che la Fondazione eroga agli iscritti con figli che frequentino scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università, per l’anno di frequenza 2025/2026 con un budget di 2,5 milioni di euro.

    A chi spetta

    Agli iscritti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e Università. I figli devono essere fiscalmente a carico (al 50% o al 100%) degli iscritti.  

    Se entrambi i genitori sono iscritti alla Fondazione, sarà erogata una sola prestazione.  

    Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:   

    • essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;   
    • avere un’anzianità contributiva (contributi obbligatori e non inferiori al minimale), al 31/12/2024, di almeno 1 anno nel biennio 2023-2024.   
    • Le domande presentate con allegato il modello Unico PF2024, attestante un valore non superiore a 50.000 euro, saranno evase prioritariamente.  

    Le domande con reddito superiore a 50.000 euro, o senza indicazione del reddito – in caso di avanzo del budget saranno esaminate dal 45° giorno successivo alla scadenza di presentazione della domanda.   

    L'importo del contributo arriva a  un massimo di 800 euro per nucleo familiare così determinato:  

    • 400 euro per un solo figlio iscritto e frequentante;  
    • 600 euro complessivi per due figli iscritti e frequentanti;  
    • 800 euro complessivi per tre o più figli iscritti e frequentanti.  

    Domanda

    È possibile inviare la richiesta – unica per tutti i figli frequentanti per i quali si chiede il contributo – esclusivamente online, attraverso l’area riservata inEnasarco allegando la seguente documentazione:  

    • autocertificazione, con la copia del documento di identità valido, che attesti: l’iscrizione e la classe o l’anno di frequenza dello studente, il tipo di corso, l’istituto scolastico/università, la sussistenza a carico dell’iscritto;  
    • copia del modello Unico PF2024 (per i redditi percepiti nel 2023) e attestazione di avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. Se non sono stati percepiti redditi nel 2023 o se non c’è obbligo di presentare la dichiarazione, deve essere inviata un’autocertificazione completa di documento di identità valido che attesti l’assenza di redditi percepiti nel 2023 o l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; in quest’ultimo caso, nella stessa autocertificazione devono essere indicati i redditi imponibili IRPEF percepiti nel 2023.  

    N.B.: Per le autocertificazioni, gli iscritti devono utilizzare l’apposito modello generato dall’area riservata inEnasarco. 

    Le domande devono essere presentate dall’1/9/2025 al 31/12/2025.  

  • Formazione e Tirocini

    Giovani disoccupati, arriva AppLI: il tutor digitale gratuito per trovare lavoro

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con INPS, ha lanciato AppLI, un assistente virtuale gratuito progettato per accompagnare i giovani tra i 18 e i 35 anni nel percorso verso l’occupazione. 

    Lo strumento, accessibile online senza limiti di orario all’indirizzo https://appli.lavoro.gov.it, rappresenta una novità importante nelle politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale.

    Per accedere al servizio è sufficiente autenticarsi con SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE).

    Orientamento per i giovani disoccupati

    AppLI è pensato in particolare per i cosiddetti NEET (giovani che non studiano e non lavorano) e mira a contrastare il fenomeno con un approccio innovativo. Si tratta del primo sistema di intelligenza artificiale generativa multi-agente sviluppato da una Pubblica Amministrazione.

    Grazie a questa tecnologia, il “web coach” del Ministero riesce a proporre percorsi personalizzati in base a competenze, interessi e obiettivi dei singoli utenti, fornendo strumenti concreti per l’attivazione e riattivazione lavorativa.

    Il Ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha sottolineato come la tecnologia, se usata con responsabilità, possa avvicinare i cittadini ai servizi pubblici: «AppLI è uno strumento gratuito e umano, che non sostituisce gli operatori ma li affianca, offrendo opportunità concrete ai giovani».

    Cosa fa concretamente APPLI

    L’assistente digitale è stato progettato per accompagnare i giovani passo dopo passo. In particolare:

    1. Ascolta e orienta: individua competenze e aspirazioni e propone un percorso su misura.
    2. Allena: suggerisce corsi, pillole formative e strumenti per colmare lacune professionali.
    3. Avvicina al lavoro: segnala opportunità occupazionali e servizi disponibili sul territorio.
    4. Accompagna: invia promemoria e incoraggiamenti, per trasformare i buoni propositi in risultati concreti.

    L’obiettivo è rafforzare il legame tra giovani, servizi pubblici e mondo del lavoro, creando un ponte tra formazione e inserimento occupazionale.

    Sicurezza, trasparenza e tutela dei dati

    Un punto centrale del progetto riguarda la protezione della privacy. AppLI è stato sviluppato secondo i principi di “privacy by design” e nel pieno rispetto del GDPR e dell’AI Act europeo.

    Le conversazioni con l’assistente seguono principi di equità, trasparenza e responsabilità, senza sostituire le attività dei Centri per l’Impiego né prendere decisioni al posto delle persone. L’uso è quindi sicuro e conforme alle normative vigenti.

    AppLI : sostegno in evoluzione con il portale SIISL

    AppLI si inserisce nell’ecosistema del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), già operativo con le misure di sostegno al reddito e di attivazione al lavoro. Con questo nuovo strumento, il Ministero del Lavoro conferma l’impegno a valorizzare il capitale umano delle nuove generazioni, offrendo un supporto digitale gratuito, accessibile e costruito “con i giovani e per i giovani”.La versione attuale di AppLI è sperimentale e soggetta a miglioramenti costanti, anche grazie ai feedback degli utenti. Nei prossimi mesi sono previste nuove funzionalità, una maggiore integrazione con i servizi territoriali e un’estensione graduale della platea dei beneficiari.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Bonus asili Cassa Commercialisti: domande entro il 31 ottobre

    Fino al 31 ottobre 2025 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.

     L'importo è di

         1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e 

         500 euro  per la frequenza dei centri estivi, 

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte. 

    Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese,  modalità e scadenza delle domande.

    Bando asili e centri estivi 2025

     Nello specifico i contributi  sono rivolti al rimborso delle  spese sostenute per 

    • frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia 
    • per i  figli  fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
    •  di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, 
    • che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a Euro 35.000. 

    ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.

    Va presentata una domanda per ogni figlio 

    Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

    •  A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025.
    • B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025.

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.

    Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili 

    Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso i sarà ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle  alle domande accolte.

    Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

    Le domande devono essere presentate dal 01/08/2025 al 31/10/2025 esclusivamente utilizzando

    •  il servizio online DAS per la tipologia A e
    • il servizio online DCE per la tipologia B.