• Agricoltura

    Domande fermo pesca per il 2024: scadenza prorogata

    Il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 ha disposto anche per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 23 aprile una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione. 

    Con decreto del 13 giugno il Ministero ha disposto una proroga  al 4 luglio 2025

    ATTENZIONE  non saranno accettate

    le domande che giungano oltre la nuova scadenza 

    le istanze  prive della Scheda 9  compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;

    le istanze prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore;

    inviate con modalita diverse dall'invio on applicativo "Fermo pesca" 

    Inoltre il ministero precisa che le variazioni di codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025.

    Ricordiamo di seguito le istruzioni.

    Quando spetta l’indennità per fermo pesca

    L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2024. 

    Fermo obbligatorio

    I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:

    • Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
    • Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
    • Pesca dei molluschi bivalvi.
    • Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.

    Fermo non obbligatorio

    L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:

    • Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
    • Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
    • Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
    • Misure nazionali o UE per specie specifiche.
    • Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.

    A chi spetta (e a chi no ) l’indennità

    Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:

    • I dipendenti delle imprese del settore;
    • I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.

    Non hanno invece diritto all’indennità:

    • Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
    • I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
    • I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

    Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”

    Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile A BREVE  dal portale Cliclavoro.

    Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:

    1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:

    • Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
    • Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
    • Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
    • La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.

    2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.

    Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” –  dal momento dell’apertura dello stesso.

    Domande fermo pesca: tabella adempimenti

    Adempimento Chi lo fa Modalità Scadenza
    Compilazione online dell’istanza Impresa Portale “Fermo Pesca” su Cliclavoro Entro il 16/06/2025   4 luglio 2025
    Generazione e integrazione Scheda 9 Impresa + Autorità marittima Compilazione e visto obbligatorio Entro il 16/06/2025  4 luglio 2025
    Compilazione file IBAN Ogni marittimo imbarcato Firma + documento d’identità allegato Con l’istanza
    Pagamento imposta di bollo Impresa Solo tramite PagoPA (da portale) Prima dell’invio domanda
    Dichiarazione per fermo non obbligatorio Comandante/armatore In carta semplice o online Entro ore 12:00 del primo giorno di fermo
    Variazioni IBAN Impresa/lavoratore Via applicativo Entro il 15/07/2025

  • Sicurezza sul Lavoro

    Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 28.5.2025  n. 75  è stato determinato, come ogni anno,  l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio  e il 31 dicembre 2025,

     Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025 

    Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro  12.479.421,00;

    Tabella importi per eventi 2025

    Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro  per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, 

    è determinato  secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.

    TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO
    A 1 € 10.357,92
    B 2 € 17.845,57
    C 3 € 25.333,22
    D Più di 3 € 37.438,26

    Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è

    Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.

    Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:

    1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.

    L’importo , come detto sopra, varia in base a:

    • quanti familiari sono rimasti;
    • quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.

    2. Anticipo sulla rendita ai superstiti

    È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.

    Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.

    L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.

    Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.

  • Lavoro Dipendente

    INPS per aziende e intermediari: parte il servizio DOT

    L’INPS ha annunciato con il messaggio 1872 del 13 giugno 2025  il rilascio di un nuovo servizio digitale chiamato “Desktop On Text” (DOT), rivolto a aziende e intermediari. Si tratta di un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’accesso e l’interazione con i servizi digitali INPS, con l’obiettivo di semplificare le attività quotidiane degli utenti professionali tramite un’interfaccia conversazionale, cioè con comandi vocali e testuali. ediamo come funziona

    Servizio digitale DOT: comandi con linguaggio naturale

    Il nuovo servizio DOT consente di interagire con i servizi INPS scrivendo o parlando in linguaggio naturale (es. “apri comunicazione bidirezionale”), evitando la necessità di navigare nei menu tradizionali. L'interazione avviene in finestre dedicate, anche multiple contemporaneamente.

    Il sistema è già operativo con varie funzioni del Cassetto Previdenziale del Contribuente, tra cui:

    • Attivazione del servizio di Comunicazione Bidirezionale.
    • Ricerca rapida dei moduli ufficiali dell’INPS.
    • Esecuzione di Smart-Task specifici.
    • Accesso diretto ai servizi della sezione “Aziende e Intermediari”.

    Modalità di attivazione del servizio DOT

    Dal Cassetto Previdenziale del Contribuente: una volta effettuato l’accesso con identità digitale, si clicca sull’icona DOT in basso a destra dello schermo.

    Dal sito INPS: seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti” → “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” → “Strumenti” → “Desktop Virtuale DOT”.

    Per un supporto operativo alla procedura  è disponibile un video esplicativo all’indirizzo:

    https://www.youtube.com/watch?v=DBBtglnBGJo, utile per comprendere visivamente come utilizzare il servizio e scoprirne le potenzialità.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2025: regole aggiornate

    Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.

     Di seguito una panoramica  pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.

    Chi ha diritto all’IDIS

    Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

    • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
      • Operatori cabine sale cinematografiche
      • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
      • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
      • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
      • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
    • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

    IDIS 20245 le condizioni di accesso

    Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:

    Requisito Condizione
    Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
    Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno
    Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente
    Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
    Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
    Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
    Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

    IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

    L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

    Esempio:

    Giornate FPLS nel 2024: 100

    Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

    La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

    L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

    CUMULABILITA'

    L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

    • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
    • Indennità di maternità, malattia, infortunio
    • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
    • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

    È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

    Come presentare la domanda IDIS

    La circolare INPS sulle domande precisa: 

    • Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per  le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
    • Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
    • Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
    • Valutazione INPS: entro il 30 settembre

    Contribuzione per IDIS e regime fiscale

    Tipo di contribuente Contributo
    Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale
    Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà
    Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012)
    Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

    Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

    • ai fini pensionistici
    • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
    • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

    Regime fiscale

    L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

    • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
    • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

    L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Avviso INAIL formazione: dal 17 giugno registrazioni ambito C

    E' stata aperta il 18 marzo  2025  la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in  tema sicurezza sul lavoro, elaborate da   associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei  destinatari dei finanziamenti,  requisiti,  contributi previsti  e modalità di domanda 

    Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione : 

    1. dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
    2. Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    3. Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti.
    4. dalle ore 12:00 del 12 giugno 2025 alle ore 12:00 dell’11 luglio 2025, è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati n. 6, 7, 8.

    L'avviso ricorda che per l'ambito B, è disponibile nella sezione dedicata del portale l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito B, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento.

    Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti,  Inail ha reso disponibili  gli specifici  manuali utente:

    E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda

    Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione

    Il  bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati  in particolare alla sensibilizzazione  dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.

    Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

    I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

     La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

    SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO

    Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti

    I progetti sono rivolti a:

    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
    • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
    • Lavoratori
    • Datori di lavoro
    • Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

    Possono partecipare come soggetti proponenti:

    • Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
    • Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.

    Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili

     Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare  una sola domanda di partecipazione  per ciascuno degli ambiti tematici  seguenti:

    • A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
    • B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
    • D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto  alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro  previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per  ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto 

    I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate 

    1.   NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI   VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA  
    2. CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA 
    3. SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA

    Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.

     Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.

    Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro  -Salute

    Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in  remoto (videoconferenza sincrona

    Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di  soggetti destinatari 

    Il budget totale  disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)

    Il contributo per ogni progetto  sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione. 

    Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante. 

    L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)

    Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza

    Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it). 

     I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL

    Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e  utilizzo dello sportello 

    TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI 

    AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 aprile 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 aprile 2025 (ore 12:00)
    •  Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    23 maggio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    10 giugno 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    12 giugno 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    11 luglio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 luglio 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 luglio 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    22 agosto 2025 (ore 12:00)

     AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    21 ottobre 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    23 ottobre 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    21 novembre 2025 (ore 12:00)

    Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile. 

    È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it. 

    Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate  prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.

    Le rettifiche al Bando

     Con l'avviso del 9 gennaio 2025,  sono state comunicate due  rettifiche al  bando di finanziamento 2024 .

     La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.

    Nello specifico: l’art. 3  dell’Avviso è sostituito come segue:      “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro   ventiquattromilioni/00).

    Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il    conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto

    importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6  per un importo pari ad euro 6.000.000,00  […]”

    L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue:   9. Importo ammesso al finanziamento

    “Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo

    complessivo finanziabile sarà compreso tra 

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e 
    • un massimo pari ad euro 1.200.000,00;

     in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e
    • un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
  • Lavoro Autonomo

    ISCRO: tutte le regole- Domande 2025 dal 16 giugno

    Apre il 16 giugno 2025  la piattaforma per la domanda di ISCRO 2025. Lo comunica INPS con il messaggio 1858 del 12 giugno 2025  in cui ricorda anche la scadenza del 31 ottobre prossimo (vedi sotto).

    ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata  ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.

    E' stata  istituita dalla legge 178/2020,  in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e  portata a regime con la legge di bilancio 2024.

    Consiste in  un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale  inferiore ad  una certa soglia nel triennio   precedente la domanda, unitamente ad  altri requisiti, recentemente modificati dalla Legge di bilancio 2024

    E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024  la circolare INPS  n. 84 con le  istruzioni aggiornate.  Il 2 dicembre  la Cassazione ha chiarito nella sentenza  30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.

    ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti

    L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.

     I requisiti necessari per il diritto  sono:

    • a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
    • b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
    • c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
    • d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
    • e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
    • f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

    INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica  con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione

    Iscro 2025: Importo -trattamento Fiscale , Compatibilità , Obblighi

    L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.

     L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali. 

    La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.

    L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.

     L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

    Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:

    Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi  devono pero essere ancora  definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

    Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle  Regioni  e Province autonome e al Portale SISSL  che gestisce le politiche attive del lavoro  in collaborazione con il Ministero.

    ISCRO 2025 Esempio di calcolo dell’importo

    Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO

    • Requisito reddituale:

     Reddito 2023: € 7.000

    Media redditi 2021 e 2022: € 10.500

    70% della media: € 7.350

    Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.

    •  Importo dell'Indennità:

    Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500

    Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)

    Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)

    ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento

    La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS. 

    Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno  al 31 ottobre 2025. 

    ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.

    A decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025, fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025.

    Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:

    •  SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS);
    •  IDAS.  

    In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     INPS ricorda che 

    •  L'indennità ISCRO,  non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
    •  non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
    •  nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
    • La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

    Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione

    La circolare n. 84 del 23 luglio 2024  richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):

    • Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
    • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60:  Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
    • Legge 8 agosto 1995, n. 335:  Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
    • Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR):   Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
    • Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
    • Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
    • Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
    • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
    • Decreto interministeriale 30 gennaio 2015:  Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
    • Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
    • Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:  Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.

    Novità dal 2024

    La circolare illustra  alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:

    1. Riconoscimento a Regime:   L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
    2. Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
    3. Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali  per la Gestione separata a partire dal 2024.

    Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione  INPS

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.

    La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.

    L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.

    La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende   esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento   esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante   cd. Principio Tempus Regit Actum   (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .

  • Lavoro Dipendente

    Assegno di integrazione Fondo studi professionali: le istruzioni

    Con la Circolare n. 99 del 10 giugno 2025, l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili sull’applicazione del nuovo assegno di integrazione salariale previsto dal riformato Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, adeguato alla normativa sugli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015) e aggiornato con il D.I. 21 maggio 2024.

    Il nuovo sistema, in vigore dal 24 luglio 2024, amplia i beneficiari e le tutele per lavoratori e aziende, semplifica l’accesso e uniforma le modalità di esposizione nel flusso Uniemens. 

    Vediamo di seguito cosa cambia e come devono comportarsi operativamente datori di lavoro e consulenti.

    Destinatari: chi accede e quando

    Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che, nel semestre precedente la domanda, abbiano almeno un dipendente.

    Beneficiari: tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con anzianità di almeno 30 giorni, esclusi i dirigenti.

    I termini di presentazione sono i seguenti

    • Non prima di 30 giorni dalla sospensione programmata;
    • Non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione.

    Causali ammesse e durata delle prestazioni del Fondo

    Le causali sono quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari: 

    1. eventi oggettivamente non evitabili, 
    2. crisi aziendali,
    3.  riorganizzazioni,
    4.  contratti di solidarietà.

    Durata massima dell’intervento: 

    Tipo datore di lavoro Durata massima assegno
    Fino a 15 dipendenti 26 settimane in un biennio mobile (ordinarie e straordinarie)
    Oltre 15 dipendenti
    • 26 settimane in biennio mobile (ordinarie)
    • 24 mesi in 5 anni (riorganizzazione/transizione)
    • 12 mesi in 5 anni (crisi aziendale)
    • 36 mesi in 5 anni (solidarietà)

    Le domande per eventi ordinari EONE (oggettivamente non evitabili) possono riguardare periodi già dal 1° giugno 2024.

    Misura dell’assegno e trattamento previdenziale e pagamenti

    I datori di lavoro devono versare una contribuzione ordinaria e, in caso di utilizzo del Fondo, una contribuzione addizionale del 4%. Le aliquote ordinarie variano in base alla dimensione dell’organico:

    Dipendenti medi nel semestre Aliquota ordinaria complessiva
    Fino a 5 0,50% (2/3 datore, 1/3 lavoratore)
    Da 6 a 15 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratore)
    Oltre 15 1% (2/3 datore, 1/3 lavoratore)

    ATTENZIONE È necessaria l’informativa sindacale preventiva. La prova documentale può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva.

    In caso di contratti di  solidarietà, è obbligatorio l’accordo sindacale con elenco lavoratori.

    Come di consueto il pagamento dell’assegno può essere:

    • effettuato dal datore (con successivo conguaglio/rimborso INPS);
    • diretto  da INPS ai lavoratori solo in caso di grave crisi aziendale.

    Procedura semplificata nel flusso Uniemens

    Dal luglio 2024 si utilizza un codice "ticket" identificativo per ogni istanza.

    La circolare precisa  che i datori o i consulenti devono:

    • Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
    • Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

    Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AIO”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale Circ. n. 29/2022”. Il codice evento “AIS” non deve essere più utilizzato.

    Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S” del Fondo in esame.

    Per i periodi di erogazione dell’assegno viene accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.

    Quindi:

    –    nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;

    –    negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A104”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali”;

    –    negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L009”avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale – attività professionali”.

    I codici “A105” e “L012” non devono essere più utilizzati.

    In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.