• Lavoro Dipendente

    Licenziamento senza motivazione: scatta la reintegra

    Per le imprese  con più di 15 dipendenti, la mancanza o generica individuazione del motivo del licenziamento non comporta una mera violazione formale ma determina l'illegittimità originaria del licenziamento, con applicazione della reintegrazione del dipendente al suo posto di lavoro  con indennità di 12 mensilità, prevista dall'art. 18, comma 4,L. 300/1970.

    Questa la  massima della sentenza 9544 del 11 aprile 2025 emanata dalla Corte di Cassazione che chiarisce anche aspetti della presunzione di subordinazione per un contratto a progetto. Di seguito i dettagli del caso e le motivazioni della Suprema Corte.

    Licenziamento del collaboratore a progetto: il caso

    Una controversia giunta fino alla Corte di Cassazione ha riguardato un lavoratore attivo come perito assicurativo e una nota compagnia di assicurazioni. Il rapporto era formalmente regolato da una convenzione stipulata nel 2011, che configurava la prestazione come contratto a progetto. Tuttavia, nel 2017, la compagnia ha comunicato il recesso dal rapporto, contestato dal lavoratore che ha sostenuto la natura subordinata della collaborazione.

    La Corte d’Appello ha accolto parzialmente le sue ragioni, ritenendo che dal 2014 in poi vi fossero tutti i requisiti per configurare un rapporto di lavoro subordinato, mancando il “progetto” richiesto dalla normativa per la validità dei contratti a progetto. 

    Richiamandosi all’art. 69, comma 1, del D.lgs. 276/2003, la Corte ha dichiarato inefficace il licenziamento e ha condannato la società al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 6, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

    Le ragioni della società: collaborazione e presunzione di subordinazione

    La compagnia assicurativa ha proposto ricorso in Cassazione, contestando l’applicazione della disciplina dell’art. 69 del D.lgs. 276/2003.

     In particolare, ha sostenuto che la norma non potesse essere utilizzata per un collaboratore titolare di partita IVA iscritto in un ruolo professionale, in quanto la presunzione di subordinazione sarebbe esclusa per chi esercita attività regolamentate da specifici albi o registri.

    La Cassazione ha chiarito  invece che l’iscrizione in un “ruolo” non equivale all’iscrizione in un “albo professionale” ai fini dell’esclusione della disciplina dell’art. 69. Ciò che conta è la natura effettiva del rapporto: la presenza di elementi quali continuità, coordinamento e prestazione personale. 

    Anche il possesso di una partita IVA non è sufficiente a escludere la subordinazione, se in concreto il lavoratore opera prevalentemente per un solo committente, come accaduto nel caso esaminato.

    In definitiva, la Corte ha confermato la decisione d’appello, affermando che la conversione automatica del contratto in rapporto subordinato era corretta alla luce dell’assenza di un progetto, come previsto dalla legge.

    Licenziamento e motivazione: reintegra attenuata per vizio sostanziale

    Un ulteriore elemento di rilievo nella sentenza riguarda la tutela da applicare in caso di licenziamento privo di motivazione. 

    La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’inefficacia del licenziamento per violazione dell’art. 2, comma 2, della Legge 604/1966, applicando la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 6, dello Statuto dei Lavoratori. La Cassazione ha però ritenuto questa qualificazione inadeguata.

    La Corte ha chiarito che la totale assenza di motivazione nel provvedimento espulsivo costituisce un vizio non solo formale ma anche sostanziale, che impedisce al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa. In tali casi, la tutela applicabile è quella prevista dall’art. 18, comma 4, ovvero la reintegra attenuata, (che prevede la reintegra e l'indennità di risarcimento di 12 mensilita) in quanto l’assenza di motivazione equivale a mancanza del fatto giustificativo del licenziamento.

    Con questa decisione, la Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa alla Corte d’Appello in diversa composizione, affinché applichi il corretto regime sanzionatorio e si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • Edilizia

    CCNL PMI Edilizia completato il rinnovo 2025: ecco gli aumenti

    Il 15 aprile 2025 è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle piccole e medie industrie edili e affini, con decorrenza dal 1° aprile 2025 , valido fino al 30 giugno 2028. 

    L’accordo è stato sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali Confapi Aniem, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, e conclude il percorso avviato con l’intesa economica del 24 marzo 2025, la cui efficacia era subordinata al completamento della parte normativa.

    Il rinnovo risponde all’esigenza di adeguare le condizioni contrattuali a un contesto produttivo in evoluzione, con un'attenzione particolare sia agli aspetti retributivi sia a quelli legati alla salute e sicurezza sul lavoro. Le novità principali introdotte mirano a rafforzare la qualità dell’occupazione e la trasparenza degli obblighi contributivi e assicurativi nel settore, attraverso l’introduzione di nuovi strumenti come la denuncia unica edile e una più incisiva sorveglianza sanitaria.

    L’intesa rappresenta un passo importante per il consolidamento dei diritti dei lavoratori del comparto edile e per la promozione della qualificazione del settore. Tra le innovazioni rilevanti, si segnalano l’istituzione di commissioni tecniche paritetiche, l’avvio di una nuova disciplina per le trasferte e l’attivazione di un progetto sperimentale per la tutela della salute dei lavoratori.

    CCNL PMI Edili: le novità normative denuncia unica, trasferte, sicurezza

    Sul piano normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni volte alla razionalizzazione degli adempimenti e al rafforzamento della tutela del personale.

    A partire dal 15 aprile 2025 viene istituita una commissione paritetica con rappresentanza di Confapi Aniem, incaricata di definire il modello di denuncia unica edile. Tale strumento, da attivarsi entro sei mesi, punta a semplificare e uniformare gli obblighi dichiarativi a carico delle imprese, favorendo una maggiore trasparenza e tracciabilità dei rapporti di lavoro.

    In materia di trasferta, il contratto prevede che, dal 1° ottobre 2025, nei cantieri avviati successivamente a tale data e contestualmente all’introduzione della denuncia unica, venga applicata una nuova disciplina nazionale, in sostituzione degli accordi territoriali precedenti. Questo intervento normativo ha l’obiettivo di superare la frammentazione regolativa sul tema, garantendo un trattamento omogeneo a livello nazionale.

    Un altro punto qualificante dell’accordo è rappresentato dal rafforzamento della sorveglianza sanitaria. 

    A partire dal 1° gennaio 2025 sarà avviato un progetto sperimentale annuale, finalizzato a potenziare la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni tra gli operai del settore.

     Le risorse stanziate ammontano a 3 milioni di euro, di cui il 75% sarà finanziato da Formedil, Cnce e Sanedil, mentre il restante 25% verrà messo a disposizione dagli enti territoriali della sicurezza. L’obiettivo è rilanciare la medicina del lavoro in cantiere, favorendo un approccio proattivo e integrato alla prevenzione.

    Novità economiche: gli aumenti salariali

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale prevede un aumento complessivo dei minimi retributivi pari a 175 euro a parametro 100, distribuito in due tranche: 

    1. la prima di 100 euro a partire dal 1° aprile 2025, e
    2.  la seconda di 75 euro dal 1° marzo 2027.

    L’incremento interessa tutti i livelli della classificazione del personale, con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni ai mutati contesti economici e al crescente fabbisogno di competenze nel settore.

    È inoltre prevista l’attivazione, entro il 30 giugno 2025, di commissioni tecniche incaricate di aggiornare il sistema di classificazione dei lavoratori e di coordinare le norme contrattuali vigenti. 

    Si tratta di un intervento che mira a valorizzare i percorsi professionali e a rendere più coerente la struttura contrattuale rispetto alle reali attività svolte dai lavoratori.

    DISPONIBILE QUI IL TESTO DEGLI ACCORDI CON LE TABELLE RETRIBUTIVE

    CCNL PMI Edili : Tabella degli aumenti e nuovi minimi retributiv

    Nella Tabella  che segue gli aumenti e i nuovi minimi retributivi (valori lordi mensili) per i dipendenti delle imprese aderenti

    Livello Minimo attuale + Aprile 2025 + Marzo 2027 Totale nuovo minimo
    Operaio Comune (Param. 100) 1.400,00 € +100,00 € +75,00 € 1.575,00 €
    Operaio Qualificato (Param. 120) 1.680,00 € +120,00 € +90,00 € 1.890,00 €
    Caposquadra (Param. 140) 1.960,00 € +140,00 € +105,00 € 2.205,00 €

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    DL “Bollette” convertito in GU: contributi per il settore sportivo

    È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2025 il testo della legge 60 2025, di conversione del DL 19/2025  (Decreto “Bollette” o "Energie"), recante misure urgenti in materia di energia, trasparenza dei mercati e tutela dei consumatori. Le norme sono quindi definitivamente in vigore.

    Il provvedimento, articolato in sei articoli e numerosi commi aggiuntivi, è stato significativamente integrato durante l’iter alla Camera, con  modifiche alle  misure per il sostegno energetico alle famiglie e imprese, maggiore trasparenza contrattuale nel mercato libero e interventi per la promozione delle energie rinnovabili e dell’autoconsumo.

    Leggi anche Nuovo decreto Energia 2025 convertito in legge

    DL Bollette convertito: Sostegno agli impianti sportivi energivori

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, introduce una misura mirata al contenimento dei costi energetici nel settore sportivo.

    In particolare la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Le risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per:

    • impianti natatori,
    • piscine energivore

    gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs. 39/2021).

    Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in concerto con il MEF e i ministri competenti. 

    L’adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.

    La copertura dell’intervento è garantita: per 5.238.000 euro, mediante il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009,

    mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.

    Le altre novità per i privati: Bonus bollette , elettrodomestici, CER

    Com'è noto il DL 19 2025 interviene anche con altre agevolazioni verso le famiglie e le imprese.

    Si conferma nella legge di conversione per il 2025 un contributo straordinario di:

    • 200 euro per le forniture di energia elettrica a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, 
    • e di 400 euro per le famiglie con ISEE netro il 9530 euro, già beneficiarie dei bonus sociali mensili,

    per un impatto stimato pari a 1,6 miliardi di euro. 

    Il bonus sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Sempre nell’ambito dell’articolo 1, è stata modificata a disciplina attuativa del bonus elettrodomestici, con l'eliminazione del click day e  la definizione di una procedura informatizzata tramite PagoPA e gestione dei controlli a cura di Invitalia.

    In tema di Comunità energetiche rinnovabili  sono stati introdotti:

    • l’allargamento della platea dei soggetti ammessi come membri delle comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis);
    • la regolazione degli incentivi per gli impianti attivi prima dell’entrata in vigore del decreto CACER (art. 1-ter);
    • il rafforzamento delle garanzie a favore della CSEA per il recupero crediti (art. 1-quater).

    Per i clienti vulnerabili si dispone lo slittamento del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027, posticipando la sua entrata in vigore rispetto alla fine del mercato a tutele graduali. Novità importanti riguardano inoltre

    • la tutela rafforzata per i clienti vulnerabili, anche in assenza di scelta di fornitore,
    • e l’impignorabilità degli immobili di proprietà per debiti da bollette energetiche condominiali, per alcune categorie protette.

    DL Bollette: Transizione energetica e incentivi alle imprese

    Gli interventi a favore del tessuto produttivo, giudicati insufficienti dalle imprese, prevedono: 

    • lo stanziamento di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica;
    • agevolazioni per le forniture in bassa tensione sopra i 16,5 kW;
    • introduzione dei contratti per differenza a due vie (art. 3-ter), volti a stabilizzare la remunerazione dei produttori di energia rinnovabile.

    Inoltre, sono stati ampliati:

    • i soggetti finanziabili dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (art. 3-quater),
    • le procedure semplificate per impianti di accumulo termomeccanico (art. 3-sexies).

    Fringe benefits e veicoli in uso promiscuo

    In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della disciplina vigente fino al 2024 per la tassazione dei fringe benefits relativi a veicoli in uso promiscuo ai dipendenti:

    • concessi tra il 2020 e il 2024,
    • oppure ordinati entro il 2024 e concessi nel primo semestre 2025.

    DL Bollette: iter autorizzativi rinnovabili e tutela dei consumatori

    La conversione in legge ha inoltre snellito le procedure autorizzative per gli impianti FER, riconoscendo carattere prioritario a quelli soggetti ad autorizzazione unica statale, anche ai fini VIA-VAS.

    Con gli articoli 5 – 5-bis il decreto  convertito in legge rafforza i poteri di ARERA in materia di trasparenza delle offerte energetiche, con :

    • obbligo di modelli standardizzati per contratti e offerte,
    • sanzioni in caso di violazioni,
    • e introduzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze, con criteri di certificazione.

  • Privacy

    Dati sui social per l’intelligenza artificiale: opposizione entro maggio

    Dal 30 maggio 2025 Meta, la società proprietaria di Facebook, Instagram e WhatsApp, inizierà a utilizzare i dati personali degli utenti per addestrare i propri sistemi di intelligenza artificiale (IA). È quanto annunciava  il Garante per la protezione dei dati personali in un comunicato di marzo 2025 invitando  tutti a informarsi e, se lo desiderano, a esercitare il diritto di opposizione entro la fine del mese.

    L’utilizzo dei dati per l’IA non riguarda solo chi ha un account sui social Meta, ma potenzialmente anche chi non è iscritto, se i propri dati sono stati condivisi da altri utenti. Per questo è importante agire subito, compilando gli appositi moduli messi a disposizione online sulle piattaforme social.

    Il termine si avvicina: vediamo piu in dettaglio di cosa si tratta.

    Cosa farà Meta con i nostri dati

    Meta ha annunciato che userà i contenuti pubblici pubblicati dagli utenti maggiorenni – come post, commenti, foto, didascalie – e anche le informazioni inserite nelle chat con i servizi di IA (ad esempio su WhatsApp), per migliorare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. In particolare, questi dati alimenteranno strumenti come il chatbot Meta AI o i modelli linguistici come Llama.

    Questo trattamento sarà basato sul “legittimo interesse” di Meta. Tuttavia, il Garante ha sottolineato che il Regolamento europeo (GDPR) riconosce agli utenti il diritto di opporsi a questo uso dei propri dati.

    Il Garante ricorda anche che il diritto di opposizione non riguarda solo Meta. Anche altri sistemi di intelligenza artificiale – come quelli sviluppati da OpenAI (ChatGPT), DeepSeek o Google – possono essere soggetti alla stessa regola. È sempre possibile chiedere che i propri dati non vengano utilizzati per addestrare algoritmi.

    Opposizione per l’uso dei propri dati sui sociale: cosa fare

    Chi non vuole che i propri contenuti vengano utilizzati da Meta per l’IA deve compilare un modulo online che le piattaforme sono obbligate a rendere disponibili, ai seguenti link:

    ATTENZIONE : chi esercita l’opposizione entro fine maggio potrà impedire che tutti i propri dati personali vengano usati. 

    Chi invece si oppone dopo, riuscirà a bloccare solo l’uso dei dati pubblicati dopo la data dell’opposizione. I dati già raccolti fino a quel momento resteranno a disposizione di Meta per l’addestramento dei suoi sistemi.

    Va inoltre  tenuto presente che anche i dati dei non utenti e dei minori sono a rischio: anche chi non è registrato a Facebook o Instagram potrebbe vedere i propri dati coinvolti, se ad esempio appaiono in foto o testi pubblicati da altri. In questo caso si può usare il modulo per i non utenti.

    Privacy dei dati e intelligenza artificiale: cosa sta facendo il Garante

    Nel frattempo, l’Autorità italiana per la privacy sta collaborando con le altre autorità europee per valutare la legittimità del comportamento di Meta. 

    Si punta a capire se esistano le basi legali per un uso così esteso dei dati personali, e se il diritto di opposizione sia davvero garantito in modo semplice, effettivo e completo. In particolare, è stato richiesto a Meta di chiarire anche l’uso delle immagini di minorenni postate da adulti.

    In sintesi: chi utilizza Facebook, Instagram o anche solo ha la propria immagine o informazioni online, dovrebbe valutare con attenzione se desidera che i propri dati alimentino i sistemi di intelligenza artificiale. Se la risposta è no, è fondamentale agire entro fine maggio 2025.

    Ricordiamo che sul tema  già nel 2023  il Garante aveva  avviato una indagine conoscitiva  e l'anno scorso ha deliberato un provvedimento sui rischi e i possibili interventi per la tutela dei dati.

    Lo alleghiamo  qui per maggiore informazione: Web scraping ed intelligenza artificiale generativa: nota informativa e possibili azioni di contrasto

  • Lavoro Dipendente

    Cassazione: nulli i licenziamenti dopo protesta collettiva

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9526 del 11 aprile 2025, ha affrontato un caso significativo in materia di licenziamento e diritti sindacali. Al centro della questione, il comportamento di un gruppo di lavoratori che, per protestare contro la mancata corresponsione di un'indennità prevista da un contratto aziendale, aveva modificato l'orario di lavoro senza rispettare i turni a scorrimento stabiliti dal datore. 

    La Corte ha chiarito i confini tra sciopero, azione collettiva e legittimità del recesso datoriale, ribadendo l'importanza di tutelare i diritti collettivi dei dipendenti anche in assenza di una proclamazione formale dello sciopero da parte del sindacato.

    Il caso si inserisce in un contesto di conflitto aziendale, dove l'inadempimento del datore di lavoro (relativo alla mancata erogazione di un'indennità prevista) aveva generato una protesta spontanea tra i dipendenti. Questa protesta non si era tradotta in un'astensione totale o parziale dal lavoro, ma in una modifica autonoma degli orari di servizio, comunque svolti e retribuiti. I conseguenti licenziamenti sono stati infatti giudicati ritorsivi e quindi nulli.

    Ecco tutti i dettagli.

    Licenziamenti per protesta collettiva: il caso esaminato dalla Corte

    La società A.A. Trasporti Srl aveva licenziato il lavoratore B.B. — e altri colleghi — accusandolo di grave insubordinazione per non aver rispettato i turni aziendali. 

    I lavoratori avevano invece seguito gli orari previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria (CCNL Alimentari Industria) e non quelli derivanti da un accordo aziendale di secondo livello del 2018, il cui rispetto era stato contestato per la mancata corresponsione della relativa indennità economica. 

    La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva già dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che il comportamento dei lavoratori non integrasse né una grave insubordinazione né una giusta causa di recesso. Tuttavia, aveva escluso che si trattasse di un vero e proprio sciopero, considerandolo piuttosto come una protesta spontanea non sindacalmente organizzata, punibile quindi con una sanzione conservativa. 

    La Cassazione è andata oltre: ha riconosciuto che, anche in assenza di astensione dal lavoro e di una proclamazione formale, la condotta collettiva rappresentava comunque una forma lecita di autotutela sindacale. 

    La modifica unilaterale degli orari, realizzata da un gruppo compatto di lavoratori, costituiva una protesta per ottenere il rispetto di diritti contrattuali e doveva essere considerata una forma di azione collettiva tutelata dalla Costituzione e dal diritto europeo.

    Protesta collettiva: normativa e decisione della Corte

    La Suprema Corte ha evidenziato come l'azione dei lavoratori fosse parte di un conflitto collettivo legittimo, finalizzato a rivendicare il rispetto di accordi contrattuali. Secondo la giurisprudenza consolidata, il diritto di azione collettiva non è limitato solo allo sciopero formale, ma comprende tutte le forme di protesta non violente che mirano alla tutela degli interessi dei lavoratori.

     Questo diritto è protetto dall'articolo 39 della Costituzione italiana, dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e da altre fonti sovranazionali.

    La Corte ha sottolineato che non è necessario che l'azione sia organizzata formalmente da un sindacato né che si traduca in un'astensione lavorativa totale: ciò che conta è la finalità collettiva dell'azione e il rispetto dei limiti posti dall'ordinamento, come :

    • l'assenza di violenza e
    • l'assenza  di danni alla produttività aziendale.

    Di conseguenza, i licenziamenti intimati dalla società sono stati dichiarati nulli in quanto discriminatori e ritorsivi, in violazione dell'articolo 4 della legge n. 604/1966.

    La sentenza rappresenta un importante richiamo per le imprese: l'esercizio collettivo dei diritti dei lavoratori, anche in forme atipiche rispetto allo sciopero tradizionale, merita una tutela piena contro ogni forma di repressione datoriale. 

    L’azione di protesta dei lavoratori, se finalizzata alla difesa di diritti riconosciuti e svolta senza violazioni gravi, non può giustificare un licenziamento disciplinare, né a titolo conservativo né espulsivo.

  • Rubrica del lavoro

    Diaria Inail 2025: i nuovi importi per accertamenti e terapie

    Il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e le successive  modifiche prevedono  la corresponsione di una indennità giornaliera per i lavoratori assicurati INAIL  invitati fuori dal proprio comune di residenza presso gli Uffici dell'Istituto per: 

    • accertamenti medico-legali e amministrativi o
    •  per finalità terapeutiche ( es.  assistenza protesica , erogazione di cure idro fango termali e soggiorni climatici).

    Al fine di adeguare la diaria all'attuale costo della vita, con la   circolare n.  28 del  29 aprile 2025   l'INAIL  ha comunicato i nuovi importi delle diarie,  aggiornati  con Determina presidenziale  sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo tra la media annua del 2024 e la media  annua del 2023 ( pari al 0,8%) .

    Le indennità giornaliere per il 2025   sono quindi  le seguenti:

    importo 2025  motivazione/durata importi 2024
    euro  8,98 

    per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a  consumare un pasto fuori residenza

     (importo precedente, euro 8,91);
    euro 17,99 (per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 17,85);
    euro 35,10 per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, euro 34,82).

    La delibera ha previsto che "I suddetti importi avranno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’adozione della  presente determinazione", il che significa che sono in vigore dal 1 aprile 2025 

    L'aggiornamento  della procedura telematica di calcolo GRAIEWEB  è  in corso.

  • Riforma dello Sport

    Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025

    Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente  un terzo  mansionario per i lavoratori sportivi. 

    In allegato al decreto è infatti  fornito un elenco di mansioni   considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate,  necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito  nel dlgs 36 2021 e  successivamente nel 2024.

    Solo ai  lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità  in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

    SCARICA QUI  IL SECONDO ELENCO 

    SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO 

    Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo 

    QUI IL MANSIONARIO COMPLETO  AGGIORNATO al 17 aprile 2025

    Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA

    L'elenco riporta le mansioni e le attività,  suddivise  sulla base dell'ente  interessato e con  gli specifici  riferimenti normativi 

    A titolo esemplificativo riportiamo  l'elenco completo  delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro

     

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS)
    Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS
    Speaker 5.11 RTS
    Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS
    Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS
    Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS
    Addetto trasporto atleti 5.16 RTS
    Addetto all’antidoping 5.17 RTS
    Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS
    Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS
    Docenti formatori sportivi 5.21 RTS

    Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana

    Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023
    Allestitore del campo gara/allenamento "
    Referente degli Ufficiali di Gara "
    Coreografo "