• Uniemens / LUL adempimenti

    Uniemens sportivi e lavoratori dello spettacolo: guida completa INPS

    Con il Messaggio INPS n. 1213 del 7 aprile 2026 vengono  fornite nuove precisazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti:

    • al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e 
    • al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP). 

    Le indicazioni si inseriscono nel solco delle recenti riforme che hanno modificato la disciplina degli eventi tutelati e della contribuzione figurativa, rendendo necessario un aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei dati dichiarativi.

    La particolarità di queste  gestioni previdenziali sta  nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, con conseguenti ricadute  sulla compilazione degli elementi. 

    Le istruzioni riguardano in particolare la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l’obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.

    Novità operative per la compilazione Uniemens

    Novità operative per la compilazione Uniemens

    Le principali novità riguardano la valorizzazione del sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, che assume un ruolo determinante nella rappresentazione della giornata lavorativa. I codici da utilizzare sono stati ribaditi e chiariti:

    • X: giornata totalmente retribuita
    • 2: giornata parzialmente retribuita per eventi figurativi
    • 1: giornata non retribuita ma coperta figurativamente
    • 0: assenza senza copertura né retribuzione
    • D: solo diritto (part-time verticale/ciclico)

    Particolare attenzione è richiesta per la gestione dei giorni festivi e di riposo: se retribuiti devono essere indicati con codice “X”, mentre in assenza di retribuzione devono essere valorizzati con “0”, anche se coincidenti con eventi tutelati.

    Sul piano degli eventi tutelati emergono alcune indicazioni rilevanti:

    • per malattia e maternità a pagamento diretto, non è richiesta la valorizzazione del codice evento nel calendario giornaliero;
    • per infortunio sul lavoro, deve essere indicato il codice evento “INF” con copertura “1” o “2” in caso di integrazione;
    • la gestione della malattia prevede una distinzione tra i primi tre giorni di carenza (codice “X” senza evento) e i giorni successivi (codici “1”, “2” o “0”).

    Importanti chiarimenti riguardano anche gli elementi riepilogativi:

    • Giorni retribuiti: normalmente pari a 26 per mese intero lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione;
    • Giorni contribuiti: coincidono con i retribuiti salvo recuperi o rettifiche;
    • Giorni utili: rilevanti per part-time e intermittenti, calcolati in base alle ore lavorate.

    Infine, è confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi Uniemens, anche in assenza di eventi di malattia.

    Istruzioni dettagliate e casi operativi

    Dal punto di vista operativo, la corretta compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione puntuale delle diverse casistiche.

    Per le giornate ordinarie:

    • se lavorate e retribuite → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = S
    • se retribuite ma non lavorate (ferie, festività) → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = N

    Per le giornate senza retribuzione né copertura:

    sempre <TipoCoperturaGiorn> = 0 e <Lavorato> = N

    Per gli eventi tutelati:

    • asenza totale → codice “1” o “2” con indicazione dell’evento
    • eventi orari → valorizzazione anche del campo <NumOreEvento>
    • giornate miste → distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti

    Nel caso specifico della malattia:

    • primi 3 giorni → “X” senza evento
    • dal 4° giorno → indicazione evento e copertura corretta
    • obbligo di compilazione dei campi informativi aggiuntivi

    Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati utili ai fini pensionistici.

    Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP, con particolare riferimento agli eventi di malattia e maternità.

    Tabella di sintesi

    Casistica Lavorato TipoCoperturaGiorn Note operative
    Giornata lavorata e retribuita S X Compilazione ordinaria
    Ferie/festività retribuite N X Nessun codice evento
    Assenza senza retribuzione N 0 No contribuzione figurativa
    Evento tutelato senza retribuzione N 1 Indicare codice evento
    Evento con integrazione aziendale N/S 2 Con eventuale lavoro parziale
    Malattia – primi 3 giorni N X Senza codice evento
    Malattia – dal 4° giorno N 1 / 2 / 0 Con codice evento e info aggiuntive
    Evento orario S/N 1 o 2 Indicare anche ore evento

  • Agricoltura

    Contributi INPS operai agricoli 2026

    Inps ha comunicato con la circolare 43 del 7 aprile 2026 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI

    Di seguito un riepilogo  dei valori principali 

    Aliquote contributive INPS agricoltura , agroalimentari, coop e part time 2026

    AZIENDE AGRICOLE 

    Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32%   anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento  dello 0,20%

    Invariata invece l'aliquota contributiva a  carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

    Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva  complessiva è pari a 30,50%  di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

    AZIENDE AGROALIMENTARI

    Per le aziende agricole  di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece   l'aliquota complessiva resta fissata  nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

     COOPERATIVE E CONSORZI 

    Anche quest'anno nessuna variazione . A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22,  la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e  commercializzano prodotti agricoli e zootecnici .  Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la  disoccupazione agricola.

    Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva  per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.

    MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale  il  minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a  tempo parziale è pari a 8,94 €

    Agricoltura : aliquote INAIL 2026

    L'aliquota complessiva è fissata a 8,50% . Viene infatti abolito il vecchio sistema (10,125% + 3,1185%) ed eliminata la riduzione del 14,80%

    Agevolazioni per zone tariffarie 2026

    Infine sono invariate anche  le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:

    Aliquote agevolazioni per zone tariffarie
    territori non svantaggiati  100%
    particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25%
    svantaggiati 68% 32%

    Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,  comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    Utile specificare che, come chiarito dal  messaggio INPS  n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili  anche  ai datori di lavoro  non agricoli ma che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.

    Contributi INPS agricoltura – riepilogo e scadenze di versamento

    Voce 2025 2026 Differenza
    FPLD aziende agricole 30,30% 30,50% +0,20 punti
    FPLD agroindustria 32,30% 32,30% Nessuna variazione
    Quota lavoratore 8,84% 8,84% Nessuna variazione
    Minimale orario part-time € 8,82 € 8,94 + € 0,12
    Contributi INAIL 10,125% + 3,1185% con riduzione 8,50% aliquota unica Nuovo sistema contributivo
    Riduzioni zone tariffarie 75% montani / 68% svantaggiati 75% montani / 68% svantaggiati Nessuna variazione
    LOAgri Misura sperimentale Misura strutturale Stabilizzazione normativa

    Come ogni anno, i contributi sono dovuti  con il modello F24 alle seguenti scadenze

    •  16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre 2026;
    • 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre 2026;
    • 16 marzo 2027  per la contribuzione del terzo trimestre 2026;
    • 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre 2026.

    Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI

    Da segnalare che  il regime sperimentale è stato  stabilizzato  e resta invariato il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), effettuato mediante l’applicazione,   sulle aliquote ordinarie,  della riduzione per i territori svantaggiati  (v. sopra)

  • CCNL e Accordi

    CCNL Orafi argentieri 2026: nuovi minimi e primo aumento a ottobre

    Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.

    Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.

    Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.

    Con comunicato del 2 aprile le organizzazioni sindacali hanno reso noto lo scioglimento della riserva  da parte delle assemblee dei lavoratori per cui è confermato a ottobre 2026 il primo aumento  di circa 52 euro al livello medio.

    Le novita contrattuali – Causali contratti a termine fino a 24 mesi

    Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.

    Malattia e periodo di comporto

    Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).

    Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.

    Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.

    Reperibilità

    Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.

    Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.

    È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.

    Contratti a termine e stabilizzazione

    Il rinnovo individua  le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:

    • assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
    •  Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
    • assunzione di  Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
    •  Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
    • attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
    •  Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
    •  Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.

    Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.

    Le novità economiche – Tabella retributiva

    Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche: 

    • ottobre 2026,
    •  giugno 2027 e 
    • giugno 2028.

    Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)

    Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028
    42,85 47,99 52,26
    47,21 52,87 57,57
    49,12 55,01 59,91
    52,48 58,77 64,00
    5ª Super 56,01 62,73 68,31
    60,21 67,43 73,43
    65,47 73,32 79,84

    Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)

    Categoria Dal 1.10.2026 Dal 1.6.2027 Dal 1.6.2028
    1.617,24 1.665,23 1.717,48
    1.781,80 1.834,67 1.892,24
    1.853,99 1.909,00 1.968,91
    1.980,70 2.039,47 2.103,47
    5ª Super 2.114,08 2.176,81 2.245,12
    2.272,61 2.340,05 2.413,48
    2.471,05 2.544,37 2.624,22

    Trasferta e tempo di viaggio

    A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.

    È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:

    • 50,33 euro per trasferta intera;
    • 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
    • 24,35 euro per il pernottamento.

    Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:

    retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;

    compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.

    Welfare contrattuale

     A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.

     Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.

    Le retribuzioni al 1 giugno 2024

    Gli  importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021

    In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Trattamento economico

    i seguito gli aumenti e i  minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024, 

    – euro 153,28 per il livello 7;

    – euro 140,97 per il livello 6;

    – euro 131,14 per il livello 5S;

    – euro 122,86 per il livello 5;

    – euro 115,00 per il livello 4;

    – euro 110,52 per il livello 3;

    – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi sono quindi i seguenti:

    – euro 2.374,71 per il livello 7;

    – euro 2.184,01 per il livello 6;

    – euro 2.031,66 per il livello 5S;

    – euro 1.903,47 per il livello 5;

    – euro 1.781,71 per il livello 4;

    – euro 1.712,33 per il livello 3;

    – euro 1.554,19 per il livello 2.

  • Pensioni

    Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027

    Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene  chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito  dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.

    . Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.

    I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per  garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.

    Le novità normative

    Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.

    Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:

    1. dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
    2. dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
    3.  assegni straordinari dei  fondi di solidarietà bilaterali.

    Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per   gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

    La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato

    Il prolungamento delle prestazioni di esodo

    In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.

    In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.

    Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:

    • le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
    • le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
    • le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.

    Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.

    Le modalità di proroga in dettglio

    Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti: 

    • Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione; 
    • Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;

     Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:

    Ambito Decorrenza / Scadenza Indicazioni operative
    Adeguamento speranza di vita Dal 2027 +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028
    Domande con cessazione rapporto Entro 31 gennaio 2026 Accoglimento anche se superano durata massima
    Riesame domande respinte Su richiesta Necessario coinvolgimento del lavoratore
    Finestra pensione anticipata Fino al 2028 Da 3 a 9 mesi di differimento
    Durata prestazioni Oltre limiti ordinari Possibile proroga con oneri a carico azienda

    Richieste di riesame

    Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:

    • la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
    • è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;

    Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).

    In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:

    [email protected]

  • Enti no-profit

    Progetto Futurae per imprenditoria migranti al via

     E' stato pubblicato il 3 aprile sul sito del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale "Futurae 3" che avvia la terza edizione del programma di sostegno all'imprenditoria migrante , in collaborazione con UnionCamere

    Con il decreto  il Ministero invita Unioncamere a presentare una proposta progettuale  con budget complessivo che sale a  2 milioni di euro (fondi FSE+, PN Inclusione 2021-2027) per promuovere l'integrazione lavorativa e imprenditoriale dei cittadini stranieri extra-UE in Italia, attraverso orientamento, formazione, accesso al credito e supporto all'avvio di impresa. 

    La scadenza per la presentazione della proposta è il 31 maggio 2026.

    Successivamente  Unioncamere inizierà la selezione dei progetti da parte di enti locali  istituti universitari e di formazione professionale, enti del terzo settore  che potranno partecipare come partner operativi dell'iniziativa 

    Il settore dell'imprenditoria di migranti extracomunitari conta oggi quasi 700 mila imprese operanti in Italia.

    Le linee di intervento del progetto Futurae

    Il progetto Futurae 3 prevede quattro grandi linee di intervento rivolte a cittadini migranti extra-UE.

    1. La prima riguarda l'accesso alle Camere di Commercio, tramite sportelli informativi dedicati, attività di sensibilizzazione e mediazione, anche in collaborazione con associazioni di migranti.
    2. La seconda punta alla promozione dell'imprenditoria migrante attraverso percorsi di orientamento, formazione, affiancamento allo start-up, mentoring e follow-up post-avvio. È prevista particolare attenzione alla partecipazione femminile.
    3. La terza linea riguarda il supporto all'accesso al credito, con accompagnamento verso opportunità di finanziamento nazionali, regionali e locali, sensibilizzazione degli istituti bancari e assistenza burocratica per bandi e avvisi.
    4. La quarta prevede la produzione e aggiornamento di strumenti di conoscenza sull'imprenditoria migrante, come rapporti, dashboard e report periodici, già avviati nelle edizioni precedenti.

    Requisiti e modalità di attuazione

    Il soggetto capofila è esclusivamente Unioncamere. Possono partecipare come partner una vasta gamma di soggetti: enti locali, enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, associazioni di immigrati, università, centri di formazione professionale, istituti di ricerca, operatori accreditati per i servizi al lavoro, Camere di Commercio, organizzazioni sindacali e datoriali, patronati, organismi internazionali e altri enti pubblici.

    In caso di partner privati, Unioncamere deve dimostrare di averli selezionati con procedure competitive trasparenti, allegando apposita attestazione (Allegato 4).

    La proposta deve superare una soglia minima di 60 punti su 100 nei criteri di valutazione, che comprendono chiarezza progettuale, coerenza con il PN Inclusione, metodologia, qualità del partenariato, capacità di rispondere ai bisogni della popolazione target con attenzione di genere, e sinergia con altri programmi regionali e nazionali.

    Unioncamere deve trasmettere la proposta via PEC all'indirizzo [email protected], allegando il formulario di progetto, il piano finanziario, il cronoprogramma e, se pertinente, l'attestazione di selezione dei partner privati.

    Le attività devono essere realizzate su tutto il territorio nazionale. I costi indiretti sono ammessi in misura forfettaria fino al 15% dei costi diretti del personale. La rendicontazione avverrà tramite la Piattaforma Multifondo del PN Inclusione.

    SCADENZE

    La proposta progettuale deve essere inviata entro il 31 maggio 2026. La durata massima del progetto è di 24 mesi dall'avvio delle attività, con possibilità di proroga, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2029, che è il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento europeo.trova info sulle edizioni precedenti

    Le edizioni precedenti di Futurae

    PRIMA EDIZIONE (2019–2022)

    La prima edizione è nata dall'Accordo di programma ex art. 15 L. 241/1990 tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere, con l'obiettivo condiviso di sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante. Unioncamere.  Era finanziata con 3,2 milioni di euro a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

    Le Camere di commercio aderenti erano quelle di Bari, Biella e Vercelli, Caserta, Como-Lecco, Cosenza, Milano, Modena, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Venezia-Rovigo e Verona — 15 sedi in totale. 

    Tra le attività principali figurava la realizzazione di un Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti. Unioncamere Il Rapporto dell'Osservatorio, affidato al Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e a Deloitte Consulting, analizzava l'imprenditoria migrante in chiave territoriale e settoriale, i rapporti con i distretti industriali e il processo di inclusione finanziaria.

    In termini di risultati, come riportato nel decreto: 

    •  1.600 migranti hanno partecipato ad attività di orientamento, 
    • oltre 600 hanno seguito corsi di formazione, oltre 400 sono stati accompagnati nella stesura del business plan e 
    • 66 imprese di migranti sono state costituite, principalmente nei settori del commercio, dei servizi e della ristorazione.  

    A causa della pandemia COVID  purtroppo la maggior parte delle imprese costitute   hanno poi dovuto chiudere .

    SECONDA EDIZIONE (2022–2025)

    Con la Convenzione di Sovvenzione ex art. 12 L. 241/1990 entrata in vigore il 13 dicembre 2022, i due enti hanno dato continuità alle azioni della prima fase, ampliandole con nuove iniziative per favorire l'avvio di attività di autoimpiego, lavoro autonomo e libera professione. Unioncamere Il finanziamento è stato di 1,5 milioni di euro.

    Le CCIAA coinvolte erano quelle di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia, con la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    È stata introdotta una nuova linea dedicata al monitoraggio e supporto strutturato ai neo-imprenditori migranti nel primo periodo di attività, agevolando la conoscenza dei servizi camerali. Unioncamere Come riportato nel decreto, i risultati hanno incluso: 

    • 1.190 migranti raggiunti tramite eventi e sportelli informativi, 
    • circa 420 partecipanti a percorsi di orientamento, 
    • 325 che hanno completato corsi di formazione, 
    • 8 business plan valutati sostenibili, 
    • 56 nuove imprese e 4 associazioni avviate, e
    •  878 imprenditori migranti seguiti con un servizio di monitoraggio post-avvio.

    STRUMENTI DI CONOSCENZA PRODOTTI

    Nell'ambito di Futurae sono stati realizzati un rapporto dell'Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria, una dashboard interattiva e report semestrali sulle imprese dei migranti, messi a disposizione sul Portale Integrazione Migranti. 

     I dati più recenti del report semestrale sulla situazione generale  raccontano un comparto dinamico e resiliente, con circa 678mila imprese straniere in Italia, trainate soprattutto da costruzioni e agricoltura.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Borse di studio INPS: quando sono redditi imponibili IRPEF

    Le borse di studio possono assumere differenti qualificazioni fiscali a seconda della loro natura, dei soggetti coinvolti e delle modalità di erogazione. 

    Nel caso oggetto di chiarimento, è importante evidenziare che non si tratta di borse di studio destinate alla generalità degli studenti, bensì di prestazioni erogate nell’ambito di specifiche gestioni assistenziali  dell'INPS a favore di una platea circoscritta: i figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti.

    Questa caratteristica incide direttamente sul trattamento fiscale applicabile, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 101 del 2.4.2026.

    I dettgli del caso

    Il caso riguarda l’erogazione di borse di studio da parte dell'INPS nell’ambito di gestioni assistenziali inizialmente  dotate di autonomia finanziaria e alimentate dai contributi degli iscritti.

    Le borse sono attribuite esclusivamente ai figli e orfani degli iscritti alle gestioni interessate, sulla base di bandi annuali che prevedono requisiti stringenti, sia di merito sia economici. Non si tratta quindi di prestazioni universalistiche, ma di interventi selettivi e categoriali, riservati a soggetti individuati in base al rapporto con l’iscritto.

    Le somme erogate hanno importo fisso e non sono collegate al rimborso delle spese sostenute per gli studi. La finalità è premiale, legata ai risultati accademici, e non di sostegno generalizzato al diritto allo studio.

    Il beneficiario della borsa non ha alcun rapporto di lavoro con l’ente erogatore, mentre il legame giuridico sussiste tra l’ente e il soggetto iscritto alla gestione. Su questa base, l’ente ha sempre qualificato le somme come redditi imponibili, rilasciando la certificazione fiscale.

    La risposta dell’Agenzia somme imponibili IRPEF e IRAP

    L’Amministrazione finanziaria ha confermato la correttezza dell’impostazione adottata, chiarendo che le borse di studio in esame devono essere considerate redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro con il soggetto erogante, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi.

    La motivazione si fonda su due elementi :

    1. . In primo luogo, la natura non universale della prestazione: trattandosi di borse riservate a una categoria specifica (familiari degli iscritti), non è possibile ricondurle a forme di sostegno generalizzato o a misure di welfare estese alla collettività.
    2. In secondo luogo, l’assenza di un rapporto di lavoro tra beneficiario ed ente erogatore impedisce di applicare le disposizioni che escludono da tassazione alcune erogazioni effettuate dal datore di lavoro ai dipendenti per finalità educative dei familiari.

    Ne deriva che, in mancanza di una specifica previsione normativa di esenzione, le somme devono essere assoggettate a imposizione secondo le regole ordinarie dei redditi assimilati. 

    Inoltre, considerata la natura reddituale delle erogazioni, le stesse concorrono anche alla formazione della base imponibile ai fini IRAP in capo al soggetto erogatore.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2026 INPS: modalità di rilascio e rettifica

    Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’INPS specifica  le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 e i relativi adempimenti, con particolare attenzione ai canali di accesso, alle procedure di rettifica e alle modalità alternative di acquisizione del documento in formato cartaceo.  per i soggetti che non utilizzano i servizi digitali e per gli eredi.

    Certificazione Unica 2026: le norme

    La Certificazione Unica si colloca nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la trasmissione delle certificazioni fiscali, nonché dalle norme sul conguaglio fiscale di fine anno di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

    Il termine per il rilascio della CU ai percipienti e per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo di ogni anno, in base alla normativa che ha unificato le scadenze.

    Per l’anno 2026, l’INPS ha reso disponibile la certificazione a partire dal 12 marzo, adempiendo contestualmente all’invio telematico all'Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.

    Come si rettifica in caso di errori

    Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione delle rettifiche della Certificazione Unica.

    Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o dati non corretti, è tenuto a rivolgersi al sostituto d’imposta, che provvede alla correzione. Operativamente:

    • la rettifica può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026;
    • la correzione può determinare una nuova quantificazione del conguaglio fiscale;
    • l’esito della rettifica viene comunicato al contribuente tramite:
    • posta ordinaria;
    • PEC;
    • area personale MyINPS (sezione “Comunicazioni fiscali”).

    Elemento operativo di rilievo è l’impatto sulla dichiarazione precompilata: il contribuente deve verificare i dati presenti e aggiornarli sulla base dell’ultima CU rettificata disponibile.

    Per i professionisti, ciò implica la necessità di:

    • verificare eventuali incongruenze tra CU e dati fiscali;
    • monitorare le comunicazioni INPS successive alla rettifica;
    • aggiornare tempestivamente la dichiarazione dei redditi.

    Istruzioni operative: rilascio e reperimento del cartaceo

    Sebbene la modalità ordinaria sia telematica, la circolare disciplina in modo dettagliato tutte le alternative per ottenere la Certificazione Unica in formato cartaceo, fondamentali per utenza non digitalizzata.

    1. Ritiro presso sedi INPS

    • accesso senza prenotazione presso servizi di “Prima accoglienza”;
    • oppure tramite sportelli veloci con prenotazione;
    • prenotazione effettuabile via: sito INPS, app INPS Mobile o Contact Center.

    2. Invio tramite PEC

    • richiesta all’indirizzo dedicato;
    • obbligo di allegare documento di identità;
    • invio della CU alla stessa casella PEC del richiedente.

    3. Intermediari abilitati (CAF, patronati, professionisti)

    • accesso tramite delega del contribuente;
    • obbligo di acquisizione e registrazione della delega;
    • necessità di indicare dati identificativi e documentazione.<!–4. Spedizione cartacea al domicilio
      Richiedibile tramite diversi canali:

      Canale Modalità
      Telefono Numero verde 800 434320 o Contact Center
      Email ordinaria Invio richiesta con documento
      PEC Richiesta con documentazione completa

      il documento viene inviato all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi INPS; per soggetti delegati o eredi è richiesta documentazione aggiuntiva (delega o dichiarazione sostitutiva).ul>

    Casi particolari: istruzioni operative per la delega a terzi

    La disciplina si sofferma poi su alcune situazioni specifiche che richiedono modalità operative dedicate.

    1. Per i pensionati residenti all’estero, la richiesta deve essere effettuata tramite Contact Center, fornendo i dati identificativi e il codice fiscale. La Certificazione Unica viene quindi trasmessa esclusivamente in formato cartaceo all’indirizzo estero registrato, con conseguente necessità di verificarne l’aggiornamento.
    2. Un’attenzione particolare è riservata all’utenza fragile, categoria che include, tra gli altri, soggetti con disabilità, ciechi civili, sordi e anziani. In questi casi è attivo un canale dedicato che consente di richiedere assistenza telefonica e l’invio della documentazione direttamente al domicilio, anche senza accesso agli strumenti digitali. Tale servizio rappresenta un canale prioritario per garantire l’effettiva fruizione della certificazione.
    3. Ulteriore possibilità è rappresentata dai punti cliente attivati presso Comuni e pubbliche amministrazioni convenzionate. In tali sedi, il cittadino può ottenere la Certificazione Unica previa richiesta, con modalità analoghe a quelle previste per gli intermediari, inclusi gli obblighi di identificazione e tracciabilità.

    Rilascio della CU a soggetti terzi: procedura dettagliata

    La circolare disciplina in modo puntuale anche il rilascio della Certificazione Unica a soggetti diversi dal titolare, ambito particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei dati personali.

    Nel caso di delega, il soggetto incaricato deve presentare una autorizzazione formale contenente gli elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici del delegante, il codice fiscale, l’anno d’imposta e la data di conferimento. A ciò deve aggiungersi la copia dei documenti di identità di entrambe le parti. L’intermediario o l’operatore che gestisce la richiesta è tenuto a registrare la delega e a conservarla, generalmente per un periodo di tre anni, salvo acquisizione digitale nei sistemi.

    Quando il rilascio avviene tramite CAF o professionisti, questi ultimi devono inoltre inserire nei sistemi informativi INPS una serie di dati identificativi (codice fiscale, estremi del documento, informazioni sulla delega) per poter accedere alla certificazione. La procedura richiede quindi un controllo accurato della documentazione e della coerenza dei dati inseriti.

    Diverso è il caso degli eredi, per i quali non è sufficiente una semplice delega. È infatti necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente al documento di identità. Solo a seguito di tale verifica la Certificazione Unica viene rilasciata, generalmente con invio all’indirizzo dell’erede richiedente.