• TFR e Fondi Pensione

    Anticipo TFS-TFR Gestione Unitaria: istruzioni per le domande

    Con il messaggio  410 del 30 gennaio 2023 lNPS   pubblica il Regolamento  e le prime indicazioni sulla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. n. 463/1998, deliberata il 9 novembre 2022 . 

    Vengono in particolare illustrate le modalità per le domande mentre si annuncia   una  apposita circolare dell’Istituto con  istruzioni operative per l’attuazione della  disciplina complessiva.

    La misura è sperimentale e  si aggiunge  per il triennio 2023-2026  lale tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti.

    Il regolamento  entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla stessa data.

    La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

    È prevista, inoltre, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi.

    Anticipo TFR TFS: Requisiti di accesso 

    Possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata  per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

    Anticipo TFR TFS: i costi 

    Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di 

    • un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di 
    • una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

    Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione. 

    Si puo  richiedere anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

    Anticipazione TFS-TFR come fare domanda

    La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo sul sito internet dell’INPS ai seguenti indirizzi:

    TFS:https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfs-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito

    TFR: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/anticipazione-ordinaria-tfr-per-gli-iscritti-alla-gestione-unitaria-delle-prestazioni-creditizie-e-sociali-fondo-credito.

    Per il cittadino è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.

  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi: procedure, modello e scadenza domande

      Dopo la pubblicazione del decreto flussi  2022 del 26 gennaio 2023 il ministro del lavoro di concerto con il ministero dell'Interno e dell'Agricoltura ha  emanato la circolare di istruzioni per le richieste  e il relativo modello predisposto  dall'agenzia nazionale per il lavoro ANPAL. 

    La circolare chiarisce le procedure e fornisce i modelli  per le diverse categorie di lavoratori: 

    C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale

     B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana

     BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici

     Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo

     LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un  permesso di soggiorno UE

     VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in  permesso di soggiorno per lavoro subordinato

     VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del  permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro  subordinato

     LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

     LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di  certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in  possesso di un permesso di soggiorno UE

     B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di  autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni,

    alimentare e cantieristica navale

    Vale la pena sottolineare che per le assunzioni di lavoratori non comunitari residenti all'estero   sulla base delle quote di ingresso fissate dal recente decreto  la nuova  procedura prevista è la seguente 

    • obbligo di richiesta preventiva al CPI per la verifica di disponibilità di lavoratori  già sul territorio nazionale e 
    • solo se la verifica risulta negativa il datore di lavoro può procedere alla
    • richiesta di nulla osta allo sportello immigrazione  inviando il modulo precompilato  già disponibile  sulla piattaforma 

    Vediamo in dettaglio i due passaggi 

    Verifica indisponibilità nel centro per l'impiego

    Il datore di lavoro deve  innazitutto verificare, presso il centro per l’impiego competente, che non vi siano lavoratori disponibili in Italia per il posto di lavoro. per cui iinvia la richiesta di personale al Cpi, utilizzando l'apposito modulo  reso disponibile da ANPAL. Nel modulo vanno forniti tutti i dettagli  sul profilo richiesto . 

    ATTENZIONE Questo passaggio non riguarda i lavoratori stagionali e quelli formati all’estero.

    Nel caso in cui :

    • il Cpi non risponda alla richiesta presentata, entro 15 giorni lavorativi oppure
    • il lavoratore segnalato dal Cpi, per il datore di lavoro non risulti idoneo  oppure 
    • il lavoratore non si presenti  o non fornisca giustificazione per l'assenza al colloquio entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta,

    la verifica di  considera effettuata e il datore di lavoro può procedere alla richiesta di nulla osta

    Richiesta nulla osta ingressi extracomunitari

    Il datore di lavoro può fare richiesta di nulla osta allo Sportello immigrazione  qui il LINK al modello precompilato.

     Deve allegare  una dichiarazione  relativa all'esito  negativo della verifica sopra descritta . 

    L'invio delle richieste potrà essere effettuato dalle 9 del 27 marzo 2022 

    La piattaforma è comunque  già disponibile per la precompilazione dei moduli  di domanda di assunzione  con orario 8–20 tutti i giorni, sabato e domenica compresi.

    Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di  presentazione.

    Si ricorda che è stato confermato anche per il 2023 l'incarico in capo ai professionisti e alle organizzazioni dei datori di lavoro  di verifica dei requisiti delle aziende relativamente al rispetto dei  contratti collettivi di lavoro e la congruità del numero delle richieste di assunzione. Tali verifiche non sono necessarie, però, nel caso in cui le domande di nulla osta siano presentate, per conto dei loro associati, dalle associazioni datoriali che abbiano sottoscritto un protocollo di intesa con il ministero del Lavoro.

    Il nulla osta viene rilasciato entro  30 giorni dall’invio delle domande, se non emergono motivi ostativi, dagli Sportelli unici per l’immigrazione e viene  inviato alle rappresentanze diplomatiche italiane  nei Paesi  dei lavoratori , che a loro volta hanno  20  per la risposta dalla data di domanda di visto del lavoratore.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus 150 euro INPS: domande in scadenza il 31 gennaio

     Sta per scadere il termine   fissato al 31 gennaio 2023 per richiedere il bonus 150 euro una tantum previsto dal decreto Aiuti ter 144-2022 

    Si ricorda che   la circolare INPS 127 2022  ha fornito nel novembre scorso le  istruzioni operative sui requisiti e le modalità di erogazione del bonus  per i soggetti con reddito non superiore a 20mila euro.  

    Tra le altre cose si chiariva che le categorie che non ricevono in automatico ( ovvero co.co.co, assegnisti, dottori di ricerca, lavoratori a tempo determinato – anche del settore agricolo –  stagionali, intermittenti, lavoratori dello spettacolo)  possono  fare domanda fino al 31 gennaio 2023 e riceveranno il bonus di 150 euro a febbraio 2023

     Il prolungamento della tempistica si rende necessario per la verifica  dell’istituto di previdenza  sul fatto che non sia già stato ricevuto da eventuali datori di lavoro.

    L'istituto ricordava  invece che pensionati, titolari di trattamenti assistenziali, del reddito di cittadinanza e lavoratori domestici lo avrebbero ricevuto  bisogno di domanda nel corso di novembre, cosi come  i  lavoratori dipendenti  dai propri datori di lavoro. 

    La domanda  va inviata tramite la piattaforma INPS previa autenticazione con l'identità digitale SPID o CIE o CNS,   oppure tramite il contact center telefonico o i  Patronati.

    Si ricorda  che NON  devono fare domanda:

    •  titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla mobilità e di disoccupazione agricola
    • soggetti già beneficiari delle indennità COVID 2021 ovvero: lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
    • lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo con un minimo di contributi versati.
    • lavoratori autonomi occasionali e  incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari del bonus 200 euro del decreto Aiuti n. 50 2022.
    • lavoratori domestici già percettori del bonus 200 euro. Per loro si specifica che  l'indennità è erogata d'ufficio dall'INPS. I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui domanda di instaurazione/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta dall'INPS alla data di entrata in vigore del DL n. 144/2022 (24 settembre 2022).

    Una particolarità specificata dalla circolare è che  una lettura formale della normativa   produceva un possibile sdoppiamento del bonus per alcune categorie. Infatti l'INPS spiega che il decreto Aiuti (50/2022), ha previsto l’incompatibilità tra il bonus 200 erogato a professionisti e autonomi e quello previsto per altre categorie  mentre il decreto Aiuti-ter non  precisa che siano incumulabili l’aumento a 350 euro per chi ha i requisiti reddituali di autonomi e professionisti  e il bonus da  150 euro riservato a disoccupati, co.co.co, stagionali, occasionali, venditori a domicilio con gli specifici  requisiti;   l’Inps pagherà quindi  ad autonomi e professionisti  sia i 350 euro in unica soluzione e poi i 150 euro per chi ha i redditi sotto soglia . Si tratta comunque di una interpretazione dell'istituto che lascia perplessi e su cui si attendevano  precisazioni ministeriali che non sono arrivate.

    Bonus 150 euro: quando viene pagato

    INPS specifica il seguente  calendario dei pagamenti delle indennità 

    •  per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, il pagamento avviene unitamente alla rata di pensione di novembre 2022; ATTENZIONE  qualora i soggetti di cui al presente punto risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
    • per i lavoratori domestici il pagamento dell’indennità avviene d’ufficio nel mese di novembre 2022;
    • per i titolari nel mese di novembre 2022 delle prestazioni NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, per la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021, per i già beneficiari delle indennità COVID-19 e per i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 32, commi 15 e 16,del decreto-legge n. 50/2022, il pagamento avverrà nel mese di febbraio 2023, successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens  relative alle retribuzioni di novembre 2022;
    •  per le categorie dei lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi 11, 13 e 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 144,  il pagamento avverrà successivamente ai pagamenti  indicati sopra , nel mese di febbraio 2023;
    • per i nuclei familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella mensilità di novembre 2022, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della somma sulle carte dei nuclei percettori, avviene a novembre 2022, successivamente all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di sovrapposizioni.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2023: tutte le istruzioni sulle novità

    La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023  gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici,  senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi  per l'emergenza Covid.

    Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,

     Vediamo di seguito maggiori dettagli

    Cassa integrazione legge di bilancio 2023 

    1. Si stanziano  70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro  che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni  dopo l'emanazione del decreto.
    2. Un secondo intervento aggiunge  50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per  crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero  di personale  per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione  si possono avere 12 mesi complessivi  di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
    3. Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni,  prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
    4. Altri  30 milioni di euro per l’anno 2023  sono destinati a rifinanziare   l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca  , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo. 
    5.  10 milioni  sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni  n. 1495 del 4 aprile 2022.
    6. Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei  dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022

    Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 – Milleproroghe)

    • Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con  durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio  2679 del 12 luglio 2019.
    • Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica  (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative  sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
    • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili  dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
    • il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015  non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
    • a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali  apportata dal   comma 3 dell’articolo 9 del decreto  Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022)  Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
    • Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.
  • Rubrica del lavoro

    Disoccupazione Naspi e ALAS: chiarimenti sul trasferimento delle domande

    Con il messaggio 4581 del 20 dicembre 2022,  INPS  aveva  chiarito  le modalità di  trasformazione di domande di indennità di disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa.

    Non sono rari infatti i casi di presentazione errata  e l'istituto precisa che come avviene anche per la trasformazione di NASPI in DIScoll,   gli atti possono essere trasformati (in" applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’articolo 1367 del codice civile") anche se le due prestazioni  sono rivolte a destinatari differenti ( rispettivamente dipendenti e autonomi dello spettacolo )  e rispondono a diverse  disposizioni normative.

    Vediamo più specificamente  nei paragrafi seguenti le particolarità e le indicazioni per le domande, completate con il recente messaggio 222-2023

    NASPI e ALAS le differenze

    La prestazione di disoccupazione NASpI – introdotta dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli articoli da 1 a 14 – è rivolta ai

    •  lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, 
    • soci lavoratori di cooperativa, 
    •  personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, 
    • operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi agricoli e zootecnici

    L’indennità di disoccupazione ALAS – introdotta dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,  è invece rivolta ai

    1.  lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182), nonché 
    2. ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del decreto citato e 
    3. ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali”,

    con reddito non superiore a 35mila euro annui nell'anno precedente la domanda.

    Indicazioni per le domande 

    Gli interessati devono fare domanda alle Strutture territoriali  tenendo conto che 

    1.  nell’istanza di trasformazione delle domande di ALAS in NASpI l’interessato deve rilasciare la DID, dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro.
    2. nel caso invece di istanza di trasformazione della domanda di NASpI in ALAS,  l’assicurato è tenuto a dichiarare di avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro, nonché di non essere titolare di carica elettiva e/o politica per la quale sia prevista corresponsione di indennità di funzione e/o di compensi diversi dal solo gettone di presenza.

    Conversione Naspi- Alas: nuove istruzioni

    Con il nuovo messaggio 222 del 10 gennaio rivolto ai propri operatori Inps  sottolinea alcuni apseti utili anche per gli utenti ovvero 

    la nuova  domanda di indennità Naspi o Alas che  sostituisce la precedente eve avere la stessa data di presentazione della domanda erroneamente presentata e che

     la trasformazione delle domande di Naspi in Alas è possibile solo per le richieste presentate dal 1° gennaio 2022 per le cessazioni di rapporti di lavoro autonomo nello spettacolo  a partire dalla stessa data 

    Si segnala in questo caso anche  la possibilità di  sospendere i termine di presentazione della domanda  in caso di  infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile

    Infine i titolari di assegno ordinario di invalidità, possono scegliere nella domanda di ottenere il pagamento dell'indennità Alas limitatamente al periodo di concessione.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Ucraina per colf e badanti in vigore fino al 31.3

    Lavoro Domestico:  le Parti Sociali firmatarie il Contratto Nazionale del Lavoro Domestico, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, ribadendo la volontà di "promuovere pace e vicinanza nel mondo" continuano  l’impegno a supporto della comunità ucraina in Italia. Vengono infatti  confermate fino al 31 marzo 2023 

    • il bonus fino a 300 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento  con familiari in fuga dall'ucraina garantito da Cassa Colf   e
    • i corsi di formazione dedicati ai rifugiati organizzati da Ebicolf. 

    Lo ricorda con un comunicato stampa FISASCAT Cisl.  Vediamo di seguito ulteriori dettagli.

    Bonus 300 euro ai lavoratori domestici  per rifugiati ucraini

     La Cassa di assistenza sanitaria integrativa di settore, Cassa Colf, fino al 31 marzo 2023, salvo proroghe, eroga un contributo economico fino a 300 euro per le spese sostenute per il ricongiungimento familiare dei cittadini ucraini costretti ad abbandonare il loro Paese, 

    Per accedere alla prestazione  i lavoratori devono:

    • essere in regola con il versamento dei contributi negli ultimi due trimestri antecedenti la richiesta e 
    •  dimostrare di ospitare parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado sfollati dall’Ucraina a seguito della guerra in corso.

     Il Regolamento, approvato dal CdA di Cassa Colf e disponibile anche in lingua ucraina, è consultabile  QUI  e sul sito web della cassa sanitaria www.cassacolf.it, anche in lingua ucraina.

     Si specifica che il contributo  massimo è fisso,  quindi  prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati, 

    • viene erogato sotto forma di rimborso per spese
    •  per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici, 
    • sostenute a partire dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell'invasione russa in Ucraina

    La richiesta va presentata dal l lavoratore che offre accoglienza a  parenti entro il terzo grado e o affini entro il secondo grado,  che siano  sfollati dall'Ucraina per la guerra in corso.

    Il modello allegato al regolamento  va compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente e dal suo datore di lavoro e completato con gli allegati richiesti.

    Nel modello si autocertificano le informazioni anagrafiche e relative al rapporto di lavoro in corso  che Cassacolf si riserva di poter verificare successivamente.

     Le domande possono essere inviate dal  1° maggio 2022 e fino al 30 aprile 2023, all’indirizzo e-mail: [email protected].

     Per eventuali informazioni  gli interessati possono avvalersi del numero verde  800 1000 26.

    Corsi di formazione rifugiati dall'Ucraina

    Per favorire l’accesso al lavoro dei cittadini ucraini  l’Ente Bilaterale di settore Ebincolf,  organizza attraverso  i propri partner , tra cui la Fisascat Cisl, corsi di formazione dedicati agli ucraini rifugiati in Italia,  per  favorire:

    •  la conoscenza dell’italiano e
    •  le competenze nel settore del lavoro domestico.
  • Contributi Previdenziali

    Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022

    E' stata comunicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota  n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022  di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022,  pari ad euro 40,39 pro-capite.

    Contributi minimi INPGI: novità 2022

    L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le  istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma. 

    Ricordiamo di seguito le principali indicazioni  per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .

    • Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017;  Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
    • per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
    • non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.

    Importi gestione separata INPGI 2022 

    TIPO CONTRIBUTO

    Contributo minimo ordinario

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti con meno  di 5 anni di anzianità  professionale)

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

    Reddito minimo di riferimento

    2.184,39

    1.092,20

    2.184,39

    Contributo Soggettivo (12%)

            262,13 

           131,06 

                 131,06 

    Contributo Integrativo (4%)

               87,38 

               43,69 

                     87,38 

    Contributo di maternità          (*)

    40,39

    40,39

    40,39

    Totale contributo minimo 2022

            389,90

           215,14

                  258,83 

    Scadenze e modalità di versamento 

    I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%) 

    Scadenze VERSAMENTI: 

    Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso 

    Entro il 31 ottobre:  pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente

    ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti

    Prima rata: entro il 31 ottobre

    Seconda rata: entro il 30 novembre

    Terza rata: entro il 30 dicembre 

     Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e  utilizzando i seguenti codici:

    • Ente = P
    • Provincia = (lasciare vuoto)
    • Codice tributo = G001
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01
    • Anno di riferimento = 2022.

    Qualora  il   giornalista  non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà   effettuare il versamento  mediate  bonifico bancario,  sul  conto intestato all’INPGI,  presso il Banco BPM,   IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale : 

     “AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI  A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.

    Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE

    Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.