• Agricoltura

    Contributi volontari agricoltura 2023: le istruzioni

    Con  la Circolare n. 69 del 24 luglio 2023, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2023.

    Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che i lavoratori interessati sono.

    • lavoratori agricoli dipendenti;
    • coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
    • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
    • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
    • coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

    Aliquote lavoratori dipendenti agricoltura

    Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono  determinate  come segue:

    Autorizzati entro il

    30 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base

    0,11%

    0,003679

    Quota Pensione

    29,79%

    0,996321

    Totale IVS

    29,90%

    1,000000

    Autorizzati dal

    31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%

    0,003679

    29,59%

    0,996321

    29,90%

    1,000000

    Contributi volontari lavoro autonomo agricoltura

    Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali  versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale, come segue:

    Classi

    Classi di reddito settimanale

    Reddito

    settimanale

    medio imponibile

    Quota

    Pensione

    22,00% RM

    Addizionale

    legge n. 233/90

    2,00% RM

    Addizionale

    legge n. 160/75

    (€ 0,69 x 3)

    Contributo

    Totale

    Fino a

    € 254,16

    € 235,11

    € 55,92

    € 5,09

    € 2,25

    €63,26 *

    Oltre

    € 235,11

    Fino a

    € 313,48

    € 296,52

    € 65,24

    € 5,94

    € 2,25

    € 73,43 *

    Oltre

    € 313,48

    Fino a

    € 391,85

    € 381,24

    € 83,88

    € 7,63

    € 2,25

    €93,76

    Oltre € 391,85

    € 465,96

    € 102,52

    € 9,32

    € 2,25

    €104,09

    *L'istituto ricorda che la contribuzione minima è fissata a

    •  € 63,32 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
    • € 74,97 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

    Contributi volontari OTI

    CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI

    Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato  i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente,  pari a 29,70%.

    PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI 

    Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  con le aliquote contributive  riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.

    Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2023)

    Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data  di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).

    La circolare precisa in questo caso che  per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:

     – importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 21,62;

     – importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ).

  • Rubrica del lavoro

    Alluvione e sospensione versamenti INAIL: domande dal 25.7

    Con la circolare 33 del 24 luglio INAIL  fornisce  le indicazioni operative  relative alla sospensione degli adempimenti INAIL  istituita dal Governo con decreto legge 61  2023 a seguito della dichiarazione di stato di emergenza per i territori colpiti da alluvione in Emilia Romagna Toscana e Marche (In allegato al decreto l'elenco dei territori interessati) .

     Si tratta in particolare  delle istruzioni  riferite alla sospensione dal 1 maggio al 31 agosto 2023 di:

    •   adempimenti amministrativi 
    • versamenti dei premi, 
    •  notifica dei verbali unici di accertamento  e notificazione, 
    • pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, 

    vengono chiariti inoltre gli aspetti relativi al Durc on line.

    Vediamo le principali indicazioni illustrate dall'INAIL.

    Sospensione adempimenti INAIL: destinatari 

     Le disposizioni si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023,  avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, nello specifico:

    • datori di lavoro privati e 
    • lavoratori autonomi  
    • regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali  (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

    ATTENZIONE  :  Sono esclusi dall’agevolazione  i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati  risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

    Si precisa che in caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni  assicurative   la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei  territori colpiti 

    Sono sospesi per l’intero periodo  anche :

    • i termini degli adempimenti a carico dei consulenti del  lavoro e degli altri soggetti di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,  che abbiano sede o  operino nei territori indicati nell'allegato 1, anche per conto di aziende e clienti non  operanti nei predetti territori,
    • gli adempimenti dei  lavoratori infortunati residenti o domiciliati nei territori indicati 

    Sospensione versamenti INAIL:  come fare domanda

    Ricadono nel periodo di sospensione

    •  seconda e terza  rata del premio di autoliquidazione 2022/2023 con scadenza 16 maggio 2023 e 21  agosto 2023, per coloro che hanno comunicato di pagare il premio   in quattro rate 
    •  premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della  piccola pesca marittima e delle acque interne , e
    •  rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie  in  corso alla data del 1° maggio 2023.

    Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono presentare  domanda ntro il 20 novembre 2023 utilizzando il servizio on line “Comunicazione

    sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” disponibile dal 25 luglio 2023 in  www.inail.it dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

     sono in corso di predisposizione in GRA  web specifici codici di agevolazione che saranno inseriti sulle PAT interessate:

    ✓ codice 269 sospensione dei versamenti per i datori di lavoro privati e i lavoratori  autonomi 

    ✓ codice 270 sospensione delle rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie  per i datori di lavoro  privati e i lavoratori autonomi o

    ✓ codice 271 sospensione dal 1° maggio al 31 luglio 2023 dei termini per la presentazione dei ricorsi per i datori di lavoro privati e i lavoratori

    autonomi 

     Ripresa della riscossione dei premi:  modello F24 

    i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    •  i piani di ammortamento delle  rateazioni ordinarie devono essere riavviati dal 1° settembre 2023
    •  le rate sospese (1° maggio – 31 agosto 2023) devono  essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente all arata in scadenza nello stesso mese.

     Per i versamenti sospesi nel modello di pagamento F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi   va indicato il numero di riferimento  "999269".

    Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie,  deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato  con il provvedimento di concessione.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti a termine 2023: come indicare le causali

    I contratti a termine possono essere stipulati e  rinnovati   entro il limite di  24 mesi totali  con causali  quasi "libere". 

     Il decreto Lavoro approvato dal Governo  e pubblicato in Gazzetta il 4 maggio 2023 come dl 48-2023, amplia  l'utilizzo di questo strumento dando maggiore  libertà  per le causali da apporre a rinnovi e proroghe,  mantenendo il limite massimo  di 24  mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87 2018.

    Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48 2023,convertito in legge 85 2023 nella quale si specificano ulteriori aperture,  in particolare sul calcolo  della durata  dei contratti a termine e sul conteggio complessivo dei  contratti in somministrazione.

    Normativa contratti a termine Decreto Dignità

    il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che : 

    • al  contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata  massima 12 , senza bisogno di apporre una causale 
    • si può rinnovare  entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l'altro,  solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti  causali:
      1.  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
      2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; 
      3. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. 

    Quest'ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73 2021, stabilizzando una norma temporanea legata all'emergenza Covid.

    Si ricorda che la durata massima di 24 mesi  poteva essere raggiunta attraverso un  massimo di 4 rinnovi o proroghe.  

    Novità  Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine

    Con la nuova formulazione prevista dal DL 48    si registra un forte ampliamento delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che "Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi , per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

    Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

    •     per esigenze previste  dai contratti collettivi;
    •     per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
    •    per sostituire altri lavoratori."

    Nulla cambiava  per i contratti fino a 12 mesi .

    AGGIORNAMENTO 24 luglio 

    Nel testo del DDL di conversione entrato in vigore il 4 luglio  2023  sono state introdotte alcune importanti modifiche :

    1. la possibilità di rinnovi  senza causali entro i 12 mesi. e di causali ampie fino a 24 mesi  
    2.  ai fini del computo dei 12 mesi  di durata massima  senza causale,  si possono considerare solo i contratti  stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023  (5 maggio 2023) . La regola vale anche per la somministrazione di lavoro .
    3.  nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato  fissato al 20%  del personale aziendale,   non vanno conteggiati:
      • gli apprendisti
      • i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di  disoccupazione, cassa integrazione   o in situazione di  svantaggio ( come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.

    Contratti a termine 2023: come indicare le causali 

    La novità  affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva  che può  definire  nuove  specifiche causali utili alla flessibilità .

     In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a "esigenze di impresa" ( formula abbastanza vaga , che potrebbe portare  nuovamente a numerosi  contenziosi). La norma si ricorda è valida fino al 30 aprile 2024.

    In caso di assenza di indicazioni dei contratti collettivi  è consigliabile definire un  accordo scritto con i  dipendenti interessati  evitando formula generiche ma specificando le necessità alle quale si fa fronte con il rinnovo o proroga del  contratto a tempo determinato ,  ad evitare in caso di contenzioso che il contratto possa essere  convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Il problema non si pone ovviamente  in caso di  sostituzione di un lavoratore (per congedi genitoriali, straordinari  ecc).

    Causali contratti a termine nei CCNL 

    I CCNL che sono intervenuti   specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato  sono, ad esempio,:

    •  il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale   le causali possibili sono:
      •   punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; 
      • incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali;
      •  esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione. 
    • Il Ccnl cartai e cartotecnici  che  prevede invece come motivazioni per il contratto a termine:
      •  l' incremento dei volumi produttivi,
      • incremento dell’attività economica dell’impresa,
      •  partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti,
      •  investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, 
      • realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
    • Infine il   Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021),  considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività  per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.
  • ISEE

    ISEE Università 2023/24: soglie in aumento nel decreto ministeriale

    La soglia di riduzione o esenzione dalle tasse universitarie è ancora molto bassa e pochi studenti hanno diritto. Lo comunica il rapporto ANVUR  

    (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca )  sulla situazione in  Italia  pubblicato il 25 giugno scorso . I dati presi in considerazione si fermano  in realtà al 2022   e sono piuttosto preoccupanti, vista anche la costante fuga di cervelli dal nostro Paese.

    Si segnala  che il Ministero  dell'università   per il prossimo anno accademico ha preso in considerazione la necessità di migliorare il diritto allo studio e previsto un adeguamento delle soglie  ISEE Università  alla recente impennata dell'inflazione (+8,1%) portando il limite minimo a circa 26mila euro.

    Il decreto direttoriale MUR datato  febbraio  2023 ma pubblicato sul sito istituzionale solo a luglio, vista la  variazione media annua  2022 dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +8,1 per cento e in considerazione della necessità delle università di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti della formazione superiore per l’anno accademico 2023/2024;

    decreta che i  limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.m. n. 1320/2021 per l’anno accademico 2023/2024  sono cosi definiti:

    • – limite massimo ISEE: euro 26.306,25
    • – limite massimo ISPE: euro 57.187,53

    Dal rapporto ANVUR   2022 si evidenzia  che  nel periodo corrispondente alla pandemia Covid nel quale  si era registrato un rialzo della soglia dell'ISEE ai fini dell'accesso all'università: 

    •  con il ministro Manfredi  il limite era passato dai 13mila euro decisi nel 2017 a 20mila euro. 
    •  con la ministra  Cristina Messa,la soglia è stata aumentata a 22mila euro 

    Dopo la decisione ministeriale  descritta sopra la parola passa ora ai singoli atenei che data l'autonomia accordata e  sulla base dei loro bilanci possono eventualmente innalzare ulteriormente  l'asticella al di sotto della quale gli studenti potranno  godere di agevolazioni sia  relativamente al contributo di iscrizione sia ad altri aspetti, come la precedenza nell' accesso a mense e posti letto.

  • Pensioni

    Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoli

    Inps ha fornito con la circolare 66 del 20 luglio 2023  le istruzioni  sulle  nuove modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori marittimi a seguito della sentenza della corte costituzionale  224 2022, in particolare sulla neutralizzazione dei periodi di prolungamento  che abbiano effetti negativi sugli importi (articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413).

    Contributi marittimi e  impoverimento pensione: la decisione della Consulta

    La Consulta confermando una decisione precedente  ha dichiarato  l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984,  in contrasto con l’art. 3 Cost.  in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducono in un danno e producono l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto”.

     Si ricorda che la norma  si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

    Nella sentenza la Corte riafferma che  “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.

    Pensione marittimi:  istruzioni per neutralizzazione periodi sfavorevoli

    Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se  la neutralizzazione determini un importo più favorevole. 

    La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

    Le pensioni interessate  sono:

    •  quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo
    •  quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva 

    ovvero 

    • –    pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. 
    • –    pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
    • –    pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.

    L'istituto precisa che  per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni  già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza  con esito negativo per l’assicurato.

    La pensione  rideterminata  sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti,di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

    Viene anche comunicato che  in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definit gli uffici teritoriali verificheranno  se sussistono i presupposti per il riesame  d'ufficio in autotutela 

  • Rubrica del lavoro

    INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE

    L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato   l’Accordo  firmato con il Ministero della Salute  in materia di  rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .

    Si tratta in particolare dei costi che  rimborsa  Inail  , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 ,  relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito  da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .

    Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti  comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera    e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale  istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di  competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    A questo fine  l’INAIL e il Ministero della Salute convengono  di definire le modalità operative indicate  nell'accordo al fine di  regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.

    Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia  anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione

    rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere 

  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF

    Il requisito della iscrizione all'aire non è  più tassativo per l'accesso al  regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023

    Si ricorda che il regime  fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015  è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

    La stessa interpretazione  era stata data in un  caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello. 

    Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  forniti dal Ministero e dall'Agenzia 

    Regime impatriati  e  iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023

    Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie  imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .

    Veniva quindi chiesto di  chiarire  l’ambito di applicazione del quadro normativo  con particolare  riferimento al requisito  formale di iscrizione all’AIRE.

    La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la  norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono  fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:

    • durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
    • residenti all’estero (AIRE) ovvero 
    • sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e 
    • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; 
    • già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31  dicembre 2019.

    La modifica  intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime  speciale  ma  le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto  tali, non suscettibili di interpretazione estensiva. 

    Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

    • non sono stati iscritti all’AIRE;
    • sono cittadini extra-comunitari

     anche se beneficiari del regime speciale per i  lavoratori impatriati.

    Proroga regime impatriati negata senza  precedente iscrizione all'AIRE

    Si ricorda che il   concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da  una cittadina italiana (tale solo dal 2018,)  che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .

     Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.

    L'Istante ha  oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea  in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha  presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

    Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e  specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa  con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.

    A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime  dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147.

    Chiedeva quindi  la possibilità di  fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026,  considerato che:

    • nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l'  Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana,  e 
    • ha una figlia minorenne a carico.

    Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare  di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.  

    Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione  risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:

    – coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;

    – i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori  impatriati.