• Agricoltura

    Trascinamento giornate agricoltura: scadenza 23 febbraio

    L'Inps ha pubblicato il 24 gennaio  la circolare 19 /2024  che come ogni anno  ricorda l'adempimento   per le aziende agricole relativo al  cosiddetto  "Trascinamento giornate" ovvero il particolare beneficio previdenziale   a favore dei  braccianti agricoli che,  a causa di calamità eccezionali o atmosferiche non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.

    Quest'anno la scadenza della denuncia cade il 24 febbraio p.v.

    Ricordiamo i principali aspetti dell'adempimento 

    Trascinamento giornate, di cosa si tratta

     L'agevolazione consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali , in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento  di quelle svolte nell'anno precedente. 

     Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

    Il requisito necessario è avere svolto nell’anno 2023, almeno cinque giornate di lavoro 

    •  presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. 
    • che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e 
    • che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente 

    Inoltre si richiede che le 5 giornate siano state svolte presso lo stesso datore di lavoro 

    Come fare la denuncia di trascinamento giornate

    Le aziende interessate,  dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso (CIE , CNS o SPID).

    Per le denunce relative aapiccoli coloni e compartecipanti familiari  le aziende concedenti devono inviare il modulo SC95  – Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a sequito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali"  disponibile sempre sul sito INPS .

    L'invio deve avvenire   entro la data del 23  febbraio 2024

    Per la corretta compilazione si può fare riferimento al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

    Le strutture sono  poi tenute a completare la gestione delle domande e rendere disponibili gli esiti  entro il  4 marzo 2023.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico

    Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale . 

    Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi.  adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito   che hanno  piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).

    Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.

    Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS

    Nel messaggio INPS  287 del 22 gennaio 2024  si  conferma  che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio  ai fini del congedo e che spetta al medico  delSSN, ; ciononostante 

    considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti  costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice,  che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso  se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.

    In questi casi,  per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che 

    1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto  successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato

    2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o  convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

    3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

    4. In caso di totale assenza della documentazione  menzionata, il periodo di congedo di maternità  andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

    Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato – Tribunale di Milano 2021

    Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021  ha riguardato una lavoratrice dipendente  che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia  da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino  .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi  inviato prima del settimo mese, per   la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro  che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa. 

    La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma  digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017  ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.

    La domanda veniva  quindi rigettata  proprio per la mancanza della certificazione  digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame,   perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista 

    La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano  che le ha dato ragione  in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato  che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza . 

    La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità

    La sentenza di Milano  richiama anche  il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti. 

    Cio significa che  la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.

     Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella  relativa al quarto mese successivo al parto. 

    La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre,  da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo  comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.

  • Pensioni

    Pensioni professionisti: tabelle ricongiunzione 2024

    Con la  circolare  17 del 24 gennaio 2024 Inps fornisce  le tabelle aggiornate e le istruzioni (Allegato n. 1) concernenti la rateazione degli oneri  di ricongiunzione dei periodi assicurativi  relativi alle domande di pensionamento dei liberi professionisti presentate nell'anno in corso.

    Il pagamento può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto , pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, pari all'5,4% per il 2023.

    In allegato:

    •  la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
    •  la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

    Coefficienti rateazione 2023 

    Con la  circolare  15  del 7 febbraio 2023  erano state pubblicate le tabelle aggiornate e le istruzioni per l' utilizzo  (Allegato n. 1) concernenti gli oneri  di ricongiunzione  relativi alle domande presentate nel 2023 con indice ISTAT  pari all'8,1% per il 2022.

    In particolare sono presenti :

    • la tabella I/2023 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
    •  la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).

    Ricongiunzione contributiva professionisti

    Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

    1. La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
    2. La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

    Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

    Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

    Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI

    Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato  per molti  a luglio 2023   per fare posto:

    •  all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure 
    • al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,

     come previsto dalla  legge di bilancio 2023 e dal decreto legge  48 2023 del Governo Meloni.

    In particolare l'istituto si sofferma  sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024

    Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato  nella carta RDC, conguagliando la  quota per i figli a carico

    Il 7 agosto  l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023  con le indicazioni operative  sui  pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024

    Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda  ai percettori del nuovo Assegno di inclusione  che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.

    Regime transitorio  Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023

    L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità  per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura)  e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale  limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023

    In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

    Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali  del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico;  in caso contrario l’erogazione  del Reddito di cittadinanza viene interrotta  ma può riprendere per tutte  le mensilità sospese,  dopo tale comunicazione.

    Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :

    • persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, 
    • minorenni o 
    • persone con almeno sessanta anni di età 

    la scadenza   è fissata al  31 dicembre 2023, con eventuale  diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione. 

    Domanda Assegno unico  e termine del Reddito di Cittadinanza

    Nel messaggio 2632/2023  INPS  richiedeva ai  nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale  dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza,  di fare  domanda  entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.

    Nelle ipotesi di sospensione del Reddito  in attesa della  presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al  31 ottobre 2023.

    In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.

    Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere  l'assegno unico con continuità  dal mese successivo alla cessazione  del Rdc.

     L'inps ricordava, infine, che  dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata,  dal 1° marzo 2024. 

    La richiesta di AUU per i percettori di ADI

    come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU 

    L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023  e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. 

    L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.

    La domanda di  AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.

    In assenza dell’ISEE  aggiornato infatti  l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024  con l'importo minimo e solo con  nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

    La domanda di Assegno Unico  va inoltrata in modalità telematica attraverso:

    –    il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);

    –    gli Istituti di patronato 

    a questo LINK.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti collettivi: la Consulta conferma la disciplina del Jobs act

    Con la pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 la Corte costituzionale ha riaffermato la  legittimità delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi,  contenute nel  Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act  del Governo Renzi. 

    Vediamo in dettaglio il contenuto e le conseguenze della decisione

    Legittimità costituzionale della disciplina sui licenziamenti collettivi: i dubbi della Corte di Appello 

    La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, in particolare sugli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo  4 marzo 2015, n. 23  nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento,  ad una lavoratrice assunta in data 1° maggio 2016, a conclusione di una procedura di  licenziamento collettivo per «riduzione del personale» 

     La Corte rimettente aveva dichiarato con sentenza parziale  l’illegittimità dell’impugnato licenziamento per violazione dei criteri di scelta, e aveva  disposto la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’individuazione delle conseguenze sanzionatorie, ricordando che   per la lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015,  il decreto  23 2015  prevede ,  l’estinzione del rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di  una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale «in misura comunque non inferiore a quattro e  non superiore a ventiquattro mensilità»

    Il giudice   esprimeva quindi dubbi  in particolare   sui seguenti aspetti 

    •  legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del  2015,   in quanto avrebbe modificato la  disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un  licenziamento collettivo, pur in assenza di una specifica delega , con un intervento eccedente  in quanto  nella legge delega si faceva riferimento a modifiche in tema di " licenziamenti economici"   e non  ai licenziamenti collettivi,  che rientrerebbero invece in un  "corpo normativo unitario e completo,autonomamente disciplinato."
    • In secondo luogo, il giudice evidenziava  il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui, per la stessa violazione dei criteri di scelta, disporrebbe, irragionevolmente, una sanzione  per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.  I dubbio riguardava in particolare il fatto di assoggettare  il datore a regimi sanzionatori disomogenei, sulla base dell'anzianità dei lavoratori ,  per una  invece identica violazione dei criteri di scelta  che viene viene riparata :
      • con la reintegra del rapporto di lavoro eprevidenziale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 7 marzo 2015, ed 
      • solo  con un  indennizzo forfettario, basato su una nozione di retribuzione, non onnicomprensiva ed inadeguata ad assicurare il ristoro effettivo del danno subito ovvero l'illegittima perdita del posto di lavoro , per i lavoratori assunti  successivamente.

    infine in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, l'indennizzo forfettizzato non costituirebbe un "affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta".

    La pronuncia della Consulta sugli indennizzi per licenziamento illegittimo 

    La Corte costituzionale  nella pronuncia ripercorre tutto il quadro normativo e afferma invece il disaccordo sui tre profili di non manifesta infondatezza delle norme in questione,   precisando che 

    1.   sull' eccesso di delega  delle norme riferite ai licenziamenti collettivi la Consulta  ritiene che il termine utilizzato nella legge "licenziamenti economici" in quanto atecnico   può essere utilizzato in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali “economici”…sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”,  che sono di fatto anch'  essi  “economici”»
    2. Sulla violazione del principio di eguaglianza di trattamento per la stessa violazione verso i lavoratori, la Consulta  ricorda  la giurisprudenza precedente   per la quale  «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»  e non ritiene quindi illegittima la disciplina introdotta del dlgs 23 2015.
    3. Infine a Corte costituzionale ritiene  adeguata  l'indennità di risarcimento individuata dal decreto (che va da 4 a 36 mensilità di retribuzione) in quanto  non contrasta  il principio di "adeguato contemperamento degli interessi in conflitto".

    La corte in conclusione indirizza al legislatore l'invito  ad intervenire nella disciplina attuale,estremamente complessa , solo con interventi complessivi  volti a semplificare  pur rispettando  sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro,  rispettando sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie». pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni: le novità in legge di bilancio 2024

    Dopo numerosi annunci,  ripensamenti ,  modifiche e addirittura scioperi , con l'  emendamento correttivo del Governo  la  legge di bilancio 2024 (Legge 13 2023)  pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30.12 2023 ha portato le seguenti  novità  in tema di pensioni.

    Pensioni sanitari  2024: tagli alleggeriti 

    Su alcune categorie dei lavoratori pubblici la prima bozza della legge di bilancio aveva previsto tagli importanti che hanno portato a forti proteste . L'emendamento messo a punto dal Governo  ha previsto: 

    • per medici infermieri dipendenti di enti locali , ufficiali e  aiutanti  giudiziari e insegnanti di asilo e scuole primari e parificate : taglio alla parte contributiva degli assegni fino al 25%   solo sulle pensioni anticipate ordinarie  ( cui si accede con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne), non su quelle di vecchiaia
    • per il personale sanitario diventa possibile la permanenza in servizio  dopo la maturazione dei requisiti di uscita  oltre i 40 anni di contribuzione e  ogni mese di lavoro in piu  riduce  il taglio  dell'aliquota di rendimento di un trentaseiesimo.  Resta ferma l'età massima pensionabile comunque a 70 anni ( bocciato l'emendamento che la portava a 72)

    Per alleggerire l'impatto economico di questa scelta e confermare il taglio di spesa previdenziale  pari a  12 miliardi,  si ampliano le finestre di uscita per le categorie sopracitate  che diventano di: 

    • 3 mesi nel 2024, 
    • 4 mesi nel 2025, 
    • 5 mesi nel 2026, 
    •  7 mesi nel 2027
    • 9 mesi a partire dal 2028. 

    Si ricorda infatti che nel 2024 è previsto nella NADEF un picco di spesa per le pensioni che arriverà al 17% del PIL.

    Pensioni anticipate 2024: età e contributi minimi

    OPZIONE DONNA  si conferma ancora per un anno  ma ancora  solo per le categorie già previste nel 2023  e con età di accesso che sale di un anno, a:

    • 61 anni per le donne senza figli
    • 60 anni per le donne con 1 figlio
    • 59 anni per le donne con 2 o piu figli

    PROROGA QUOTA 103   CON CALCOLO CONTRIBUTIVO 

    L'anticipo pensionistico a 62 anni con 41 di contributi  definito Pensione anticipata flessibile, si conferma anche per chi consegue i requisiti entro il 2024,    cosi come  il beneficio fiscale già in vigore  per chi , pur con tali  requisiti, sceglie  di restare al lavoro .

    Cambia però il calcolo dell'assegno che diventa interamente contributivo. Inoltre si specifica che " in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe " con i requisiti ordinari.

    La promessa di Quota 41 per tutti, è stata quindi rimandata all'orizzonte di legislatura, ovvero da realizzare entro i prossimi 3 anni.

    APE SOCIALE 

    Per tutte le categorie svantaggiate beneficiarie il requisito anagrafico  sale da 63 anni a 63 anni e cinque mesi.

    FINESTRE DI USCITA E ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA

    Si ampliano:

    • da 3 a 6 mesi  i periodi di attesa tra maturazione del requisito e pensionamento per il settore privato e 
    • da 6 a 9 mesi per quello pubblico. 

    E' stato eliminato  l'articolo che reintroduceva l’adeguamento automatico  dei requisiti anagrafici all’aspettativa di vita a partire dal 2025.

    Pensioni: dal 2024  rivalutazione  ISTAT ridotta

    Vengono fissati nuove aliquote di rivalutazione  automatica delle pensioni  ai valori ISTAT con leggera riduzione rispetto a quest' anno, come segue : 

    • per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
    • nella misura dell'85  per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
    • nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. 
    • nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
    • nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. 
    • nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

    Riscatto periodi contributivi 2024

    Si introduce una nuova agevolazione  sperimentale per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione  fino a 5 anni, rivolto agli iscritti a tutte le gestioni INPS soggetti al calcolo contributivo (privi di contributi prima del 1996)  con versamento degli oneri rateizzabile  fino a 12 anni oppure tramite il datore di lavoro grazie a  compensazione con premi di produttività.

    Pensioni contributive 2024: soglie modificate

    Per i lavoratori che accedono alla pensione  con calcolo dell'assegno   interamente contributivo (ovvero chi ha contributi versati a partire dal 1.1.1996):

    • ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia  viene eliminato  il vincolo di  accesso che prevedeva di avere un assegno almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale ed e sufficiente che l'assegno sia di pari importo 
    • si  alza da 2,8 a 3 volte l'importo dell’assegno sociale,  la soglia  minima per accedere al  pensionamento anticipato (eccetto che  per le donne con figli).
  • Rubrica del lavoro

    Lavoro in somministrazione 2023 da comunicare entro il 31 gennaio

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 lavoratori in somministrazione,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.