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Trascinamento giornate agricoltura: scadenza 23 febbraio
L'Inps ha pubblicato il 24 gennaio la circolare 19 /2024 che come ogni anno ricorda l'adempimento per le aziende agricole relativo al cosiddetto "Trascinamento giornate" ovvero il particolare beneficio previdenziale a favore dei braccianti agricoli che, a causa di calamità eccezionali o atmosferiche non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.
Quest'anno la scadenza della denuncia cade il 24 febbraio p.v.
Ricordiamo i principali aspetti dell'adempimento
Trascinamento giornate, di cosa si tratta
L'agevolazione consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali , in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle svolte nell'anno precedente.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il requisito necessario è avere svolto nell’anno 2023, almeno cinque giornate di lavoro
- presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c.
- che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e
- che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente
Inoltre si richiede che le 5 giornate siano state svolte presso lo stesso datore di lavoro
Come fare la denuncia di trascinamento giornate
Le aziende interessate, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso (CIE , CNS o SPID).
Per le denunce relative aapiccoli coloni e compartecipanti familiari le aziende concedenti devono inviare il modulo SC95 – Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a sequito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali" disponibile sempre sul sito INPS .
L'invio deve avvenire entro la data del 23 febbraio 2024
Per la corretta compilazione si può fare riferimento al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Le strutture sono poi tenute a completare la gestione delle domande e rendere disponibili gli esiti entro il 4 marzo 2023.
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Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico
Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale .
Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi. adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito che hanno piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).
Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.
Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS 287 del 22 gennaio 2024 si conferma che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio ai fini del congedo e che spetta al medico delSSN, ; ciononostante
considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.
In questi casi, per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che
1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato
2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;
3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;
4. In caso di totale assenza della documentazione menzionata, il periodo di congedo di maternità andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.
Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato – Tribunale di Milano 2021
Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021 ha riguardato una lavoratrice dipendente che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi inviato prima del settimo mese, per la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa.
La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017 ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.
La domanda veniva quindi rigettata proprio per la mancanza della certificazione digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame, perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista
La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano che le ha dato ragione in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza .
La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità
La sentenza di Milano richiama anche il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti.
Cio significa che la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.
Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella relativa al quarto mese successivo al parto.
La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre, da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.
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Pensioni professionisti: tabelle ricongiunzione 2024
Con la circolare 17 del 24 gennaio 2024 Inps fornisce le tabelle aggiornate e le istruzioni (Allegato n. 1) concernenti la rateazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande di pensionamento dei liberi professionisti presentate nell'anno in corso.
Il pagamento può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto , pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, pari all'5,4% per il 2023.
In allegato:
- la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
- la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).
Coefficienti rateazione 2023
Con la circolare 15 del 7 febbraio 2023 erano state pubblicate le tabelle aggiornate e le istruzioni per l' utilizzo (Allegato n. 1) concernenti gli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel 2023 con indice ISTAT pari all'8,1% per il 2022.
In particolare sono presenti :
- la tabella I/2023 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
- la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).
Ricongiunzione contributiva professionisti
Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.
- La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi
- La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai liberi professionisti.
Per questi ultimi la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.
Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.
Tutte le informazioni sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.
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Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI
Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato per molti a luglio 2023 per fare posto:
- all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure
- al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,
come previsto dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto legge 48 2023 del Governo Meloni.
In particolare l'istituto si sofferma sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024
Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato nella carta RDC, conguagliando la quota per i figli a carico
Il 7 agosto l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023 con le indicazioni operative sui pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024
Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda ai percettori del nuovo Assegno di inclusione che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.
Regime transitorio Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023
L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura) e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.
In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico; in caso contrario l’erogazione del Reddito di cittadinanza viene interrotta ma può riprendere per tutte le mensilità sospese, dopo tale comunicazione.
Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013,
- minorenni o
- persone con almeno sessanta anni di età
la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, con eventuale diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione.
Domanda Assegno unico e termine del Reddito di Cittadinanza
Nel messaggio 2632/2023 INPS richiedeva ai nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, di fare domanda entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.
Nelle ipotesi di sospensione del Reddito in attesa della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere l'assegno unico con continuità dal mese successivo alla cessazione del Rdc.
L'inps ricordava, infine, che dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata, dal 1° marzo 2024.
La richiesta di AUU per i percettori di ADI
come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU
L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
La domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.
In assenza dell’ISEE aggiornato infatti l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024 con l'importo minimo e solo con nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
La domanda di Assegno Unico va inoltrata in modalità telematica attraverso:
– il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
– gli Istituti di patronato
a questo LINK.
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Licenziamenti collettivi: la Consulta conferma la disciplina del Jobs act
Con la pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 la Corte costituzionale ha riaffermato la legittimità delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, contenute nel Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act del Governo Renzi.
Vediamo in dettaglio il contenuto e le conseguenze della decisione
Legittimità costituzionale della disciplina sui licenziamenti collettivi: i dubbi della Corte di Appello
La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, in particolare sugli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento, ad una lavoratrice assunta in data 1° maggio 2016, a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo per «riduzione del personale»
La Corte rimettente aveva dichiarato con sentenza parziale l’illegittimità dell’impugnato licenziamento per violazione dei criteri di scelta, e aveva disposto la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’individuazione delle conseguenze sanzionatorie, ricordando che per la lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015, il decreto 23 2015 prevede , l’estinzione del rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale «in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità»
Il giudice esprimeva quindi dubbi in particolare sui seguenti aspetti
- legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, in quanto avrebbe modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, pur in assenza di una specifica delega , con un intervento eccedente in quanto nella legge delega si faceva riferimento a modifiche in tema di " licenziamenti economici" e non ai licenziamenti collettivi, che rientrerebbero invece in un "corpo normativo unitario e completo,autonomamente disciplinato."
- In secondo luogo, il giudice evidenziava il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui, per la stessa violazione dei criteri di scelta, disporrebbe, irragionevolmente, una sanzione per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015. I dubbio riguardava in particolare il fatto di assoggettare il datore a regimi sanzionatori disomogenei, sulla base dell'anzianità dei lavoratori , per una invece identica violazione dei criteri di scelta che viene viene riparata :
- con la reintegra del rapporto di lavoro eprevidenziale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 7 marzo 2015, ed
- solo con un indennizzo forfettario, basato su una nozione di retribuzione, non onnicomprensiva ed inadeguata ad assicurare il ristoro effettivo del danno subito ovvero l'illegittima perdita del posto di lavoro , per i lavoratori assunti successivamente.
infine in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, l'indennizzo forfettizzato non costituirebbe un "affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta".
La pronuncia della Consulta sugli indennizzi per licenziamento illegittimo
La Corte costituzionale nella pronuncia ripercorre tutto il quadro normativo e afferma invece il disaccordo sui tre profili di non manifesta infondatezza delle norme in questione, precisando che
- sull' eccesso di delega delle norme riferite ai licenziamenti collettivi la Consulta ritiene che il termine utilizzato nella legge "licenziamenti economici" in quanto atecnico può essere utilizzato in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali “economici”…sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, che sono di fatto anch' essi “economici”»
- Sulla violazione del principio di eguaglianza di trattamento per la stessa violazione verso i lavoratori, la Consulta ricorda la giurisprudenza precedente per la quale «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche» e non ritiene quindi illegittima la disciplina introdotta del dlgs 23 2015.
- Infine a Corte costituzionale ritiene adeguata l'indennità di risarcimento individuata dal decreto (che va da 4 a 36 mensilità di retribuzione) in quanto non contrasta il principio di "adeguato contemperamento degli interessi in conflitto".
La corte in conclusione indirizza al legislatore l'invito ad intervenire nella disciplina attuale,estremamente complessa , solo con interventi complessivi volti a semplificare pur rispettando sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, rispettando sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie». pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024
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Pensioni: le novità in legge di bilancio 2024
Dopo numerosi annunci, ripensamenti , modifiche e addirittura scioperi , con l' emendamento correttivo del Governo la legge di bilancio 2024 (Legge 13 2023) pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30.12 2023 ha portato le seguenti novità in tema di pensioni.
Pensioni sanitari 2024: tagli alleggeriti
Su alcune categorie dei lavoratori pubblici la prima bozza della legge di bilancio aveva previsto tagli importanti che hanno portato a forti proteste . L'emendamento messo a punto dal Governo ha previsto:
- per medici infermieri dipendenti di enti locali , ufficiali e aiutanti giudiziari e insegnanti di asilo e scuole primari e parificate : taglio alla parte contributiva degli assegni fino al 25% solo sulle pensioni anticipate ordinarie ( cui si accede con 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne), non su quelle di vecchiaia
- per il personale sanitario diventa possibile la permanenza in servizio dopo la maturazione dei requisiti di uscita oltre i 40 anni di contribuzione e ogni mese di lavoro in piu riduce il taglio dell'aliquota di rendimento di un trentaseiesimo. Resta ferma l'età massima pensionabile comunque a 70 anni ( bocciato l'emendamento che la portava a 72)
Per alleggerire l'impatto economico di questa scelta e confermare il taglio di spesa previdenziale pari a 12 miliardi, si ampliano le finestre di uscita per le categorie sopracitate che diventano di:
- 3 mesi nel 2024,
- 4 mesi nel 2025,
- 5 mesi nel 2026,
- 7 mesi nel 2027
- 9 mesi a partire dal 2028.
Si ricorda infatti che nel 2024 è previsto nella NADEF un picco di spesa per le pensioni che arriverà al 17% del PIL.
Pensioni anticipate 2024: età e contributi minimi
OPZIONE DONNA si conferma ancora per un anno ma ancora solo per le categorie già previste nel 2023 e con età di accesso che sale di un anno, a:
- 61 anni per le donne senza figli
- 60 anni per le donne con 1 figlio
- 59 anni per le donne con 2 o piu figli
PROROGA QUOTA 103 CON CALCOLO CONTRIBUTIVO
L'anticipo pensionistico a 62 anni con 41 di contributi definito Pensione anticipata flessibile, si conferma anche per chi consegue i requisiti entro il 2024, cosi come il beneficio fiscale già in vigore per chi , pur con tali requisiti, sceglie di restare al lavoro .
Cambia però il calcolo dell'assegno che diventa interamente contributivo. Inoltre si specifica che " in ogni caso il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe " con i requisiti ordinari.
La promessa di Quota 41 per tutti, è stata quindi rimandata all'orizzonte di legislatura, ovvero da realizzare entro i prossimi 3 anni.
APE SOCIALE
Per tutte le categorie svantaggiate beneficiarie il requisito anagrafico sale da 63 anni a 63 anni e cinque mesi.
FINESTRE DI USCITA E ADEGUAMENTO SPERANZA DI VITA
Si ampliano:
- da 3 a 6 mesi i periodi di attesa tra maturazione del requisito e pensionamento per il settore privato e
- da 6 a 9 mesi per quello pubblico.
E' stato eliminato l'articolo che reintroduceva l’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici all’aspettativa di vita a partire dal 2025.
Pensioni: dal 2024 rivalutazione ISTAT ridotta
Vengono fissati nuove aliquote di rivalutazione automatica delle pensioni ai valori ISTAT con leggera riduzione rispetto a quest' anno, come segue :
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
- nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
Riscatto periodi contributivi 2024
Si introduce una nuova agevolazione sperimentale per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione fino a 5 anni, rivolto agli iscritti a tutte le gestioni INPS soggetti al calcolo contributivo (privi di contributi prima del 1996) con versamento degli oneri rateizzabile fino a 12 anni oppure tramite il datore di lavoro grazie a compensazione con premi di produttività.
Pensioni contributive 2024: soglie modificate
Per i lavoratori che accedono alla pensione con calcolo dell'assegno interamente contributivo (ovvero chi ha contributi versati a partire dal 1.1.1996):
- ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia viene eliminato il vincolo di accesso che prevedeva di avere un assegno almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale ed e sufficiente che l'assegno sia di pari importo
- si alza da 2,8 a 3 volte l'importo dell’assegno sociale, la soglia minima per accedere al pensionamento anticipato (eccetto che per le donne con figli).
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Lavoro in somministrazione 2023 da comunicare entro il 31 gennaio
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 lavoratori in somministrazione, a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.