• Rubrica del lavoro

    Riscatto laurea e ricongiunzione contributi: come fare domanda

    Accesso unificato e semplificato  online per le domande di riscatto ai fini pensionistici e di ricongiunzione dei periodi contributivi  in tutte le gestioni INPS

    Con la  circolare  n. 46 del 22 marzo 2021 INPS dà le indicazioni per l’utilizzo della nuova applicazione utilizzabile da tutti dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc) che consente di presentare le domande di riscatto e ricongiunzione, visualizzare lo stato della domanda , simulare i costi e gli effetti della eventuale domanda sulla propria posizione contributiva.

    Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    • Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    • Patronati e altri intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

     Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) attraverso il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale riscatti -ricongiunzioni”.

    Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere  autenticarsi con il proprio PIN dispositivo,  OPPURE SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

    Dopo aver superato la fase di autenticazione, la home page dell’applicazione consente di accedere alle seguenti funzioni:

    • Home Riscatti;
    • Home Ricongiunzioni.

     che danno accesso alle seguenti funzionalità principali:

    • Nuova Domanda;
    • Consultazione Domanda;
    • Simulazione Riscatto Laurea;
    • Manuale Utente;
    • Schede Informative.

    La circolare illustra tutti i passaggi delle procedure per :

    •  Presentazione nuova domanda di riscatto
    • “Modalità di calcolo” dell’onere per il riscatto 
    •  Visualizzazione e consultazione domande inviate

    Il sistema consente anche di effettuare simulazioni di Riscatto laurea, salvando la domanda in formato bozza  e offre un manuale utente e schede informative di supporto.

     Inoltre è disponibile  il servizio  informativo del Contact center telefonico al numero verde 803.164 (da telefono fisso) o al numero 06164164 (da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente) 

    E' comunque  sempre possibile appoggiarsi per la presentazione delle domande  a Patronati  e altri intermediari istituzionali.

  • Rubrica del lavoro

    Contratto tabacco 2021: 78 euro in piu

    Il ccnl tabacco  è stato rinnovato con la firma ,  lo scorso 11 febbraio  11/02/202 t della associazione phe rappresenta le aziende di prima trasformazione del tabacco e le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil con il coordinamento nazionale delle Rsu e le segreterie territoriali, 

    Si tratta in particolare delle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco sciolto. Sono ineressate in particolare a le Aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto (Aziende trasformatrici di tabacco) ed il personale dipendente in tutto il territorio nazionale. La fase di lavorazione della foglia allo stato verde comprende tutte le operazioni che vanno dalla raccolta della foglia alla spedizione del tabacco trasformato per la manifattura. Nel precedente accordo del 2017 era stato specificato che le Aziende che acquistano da terzi tabacco allo stato verde applicano il presente CCNL anche nei confronti del personale addetto alle relative operazioni.

     L’aumento salariale  concordato nel 2021 è pari a 78 euro dal 1° gennaio 2021 al quarto livello, senza vacanza contrattuale, con un recupero immediato del potere d’acquisto dei salari e un incremento pari al 4.91%.

    L'aumento sarà suddiviso in quattro tranches e che si pone, tra gli altri obiettivi, quello di tutelare i salari dei profili professionali più bassi,hanno tenuto a precisare  le organizzazioni sindacali firmatarie che si sono dette soddisfatte del risultato positivo   "frutto di un lavoro responsabile e del confronto costruttivo a tutti i livelli”.  .

     Tra le novità segnalate come significative  dai sindacati  sulla parte normativa ci sono: 

    • la disciplina contrattuale del lavoro agile, 
    •  la lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni nel luogo di lavoro;
    •  l’attenzione ai temi della formazione e della sicurezza con l’istituzione della giornata della sicurezza sul lavoro, 
    • la traduzione delle relative informazioni nelle lingue straniere. 
    • permessi e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con la previsione di 16 ore di permesso retribuito per l’assistenza extra generazionale e 16 ore di permesso retribuito per l’inserimento dei figli al nido; 
    • previsto anche un incremento di ulteriori 12 mesi per l’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratici madri e i padri mono affidatari;
    •  maggiore divulgazione dei temi della previdenza complementare è stata prevista un’ora di assemblea dedicata al tema”. “

    Si ricorda che i lavoratori hanno  la copertura del fondo sanitario integrativo F.I.L.COOP. Sanitario

    I lavoratori hanno la facoltà di non aderire al Fondo, dando comunicazione scritta di recesso all’Azienda, entro 30 giorni dalla data di assunzione. I contributi annuali da versare al Fondo sono a totale carico delle Aziende e vengono fissati, per la durata del presente contratto, a prescindere da eventuali variazioni che possano intervenire, comprese decisioni unilaterali del Fondo stesso, nella seguente misura:

    1) lavoratori fissi: 52 €/anno; 

    2) lavoratori stagionali: 36 €/anno. 

    In tema di retribuzioni si ricorda che il contratto prevede  come  elementi costitutivi della retribuzione :

    a) minimo contrattuale; 

    b) quote di indennità di contingenza; 

    c) aumenti periodici di anzianità 

    Nella tabella seguente i minimi contrattuali in vigore:

    Questi gli aumenti periodici biennali già previsti dal contratto del 2017:

    Impiegati

    • Categoria 1 a e 1a S € 16,52662
    •  Categoria 2 a € 14,46079
    • Categoria 3 a A € 13,42788
    • Categoria 3 a B € 11,87851

    Operai

    • Categoria 3a B € 5,93925
    • Categoria 4a A/B € 5,68103
    •  Categoria 5a € 5,42280
    •  Categoria 6a € 5,16457
  • Rubrica del lavoro

    Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP

    Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione  riguardanti istruzioni  aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari.    Vediamo di seguito  qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.

    Regolamento  COVIP  adesione ai Fondi Pensione 

    Il documento si occupa della  modalita'  di   raccolta  delle   adesioni alla luce delle novita'  contenute   nelle  Istruzioni  di   vigilanza  in  materia   di  trasparenza,  adottate  nella stessa data dopo pubblica consultazione.

    Il regolamento si applica  alle seguenti forme pensionistiche complementari,

        a) fondi pensione negoziali; 

        b) fondi pensione aperti; 

        c) piani individuali pensionistici (PIP); 

        d) fondi pensione preesistenti

    In materia di  Modalita' di raccolta delle adesioni  il regolamento prevede che  " L'adesione  alle  forme   pensionistiche  complementari  e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I :   «Le Informazioni chiave per l'aderente» della   Nota  informativa  e  dell'appendice  «Informativa   sulla   sostenibilita'»,   redatte    in  conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia   di  trasparenza,  di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. 

    L'adesione  puo'  avvenire   esclusivamente  a   seguito    della  sottoscrizione  del   Modulo  di  adesione,   che   costituisce   parte  integrante  della   Nota informativa  per  i   potenziali    aderenti,  compilato in ogni sua parte.

    Da notare che prima  dell'adesione  i   soggetti  incaricati  della    raccolta  acquisiscono informazioni dall'interessato  circa  la   sua  eventuale  attuale iscrizione ad altra  forma  pensionistica   complementare. 

     In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato  la   scheda  «I costi», contenuta  nella  parte   I  «Le Informazioni   chiave  per l'aderente» della  Nota  informativa   della  forma  pensionistica   di   appartenenza, per un raffronto con quella della  forma  pensionistica   proposta.  

    Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo): 

      Capo I – Disposizioni generali 

      Art. 1. (Ambito di applicazione) 

      Art. 2. (Definizioni) 

      Capo II – Raccolta delle adesioni 

      Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni) 

      Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti) 

      Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP) 

      Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del  TFR  e

    altre modalita' di adesione) 

      Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari) 

      Capo   III –  Raccolta  delle   adesioni   a   forme    pensionistiche complementari mediante sito web 

      Art. 8. (Ambito di applicazione) 

      Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web) 

      Art. 10. (Adesione) 

      Art. 11. (Diritto di recesso) 

      Capo IV – Disposizioni finali 

      Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).  

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Sospensione contributi Decreto Ristori: riguarda ottobre o novembre?

    Tra le misure di sostegno alle imprese istituite dal recente decreto Ristori c'è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL  "dovuti per la competenza del mese di novembre 2020", che potranno essere efettuati a partire dal 16 marzo 2021 anche in 4 rate , senza interessi ne sanzioni.

    Vedi in merito Decreto Ristori le misure sul lavoro e famiglie.

    Qui il testo integrale del decreto legge 137/2020.

    La formulazione letterale della norma riportata sopra , è piuttosto chiara, e si  riferisce agli importi  da evidenziare  nel flusso di Uiemens di novembre con scadenza di versamento  nel mese successivo , entro il prossimo 16 dicembre. La dicitura riferiti al periodo di paga.. da sempre anche nei documenti di prassi INPS identifica i contributi calcolati per quel mese e versati nel mese successivo

    L'interpretazione  viene confermata anche dalla stima complessi degli importi  in questione,  riportata nella relazione tecnica del decreto,  per la quale sono stati presi a riferimento gli  uniemens del mese di novembre 2019 con versamenti  a dicembre 2019.  

    La stampa specializzata evidenzia pero che molti operatori  interpretano la sospensione come riferita alla scadenza del 16 novembre,  quindi sui periodi di competenza ottobre 2020  . 

    Questo perche , secondo questa lettura,  il Dpcm è entrato in vigore il 24 ottobre (sabato) e  le aziende interessate  potrebbero fruire di un risparmio ben maggiore se potessero sospendere già il versamento in scadenza il 16.11 invece che quello del 16.12  . Infatti  nel mese di novembre,   con attivita sospese o ridotte  queste imprese ricorreranno con ogni probabilità agli ammortizzatori  sociali e i relativi contributi da versare saranno di importo molto inferiore. 

    Una tale intepretazione puo essere effettivamente condivisibile sul piano dell'intenzione ma non si riflette nel testo della norma. Ancora una volta quindi di dovra attendere un chiarimento da parte dell'istituto previdenziale , che si spera giunga con la giusta celerita visto che la scadenza del 16 novembre è piuttosto vicina..

  • PRIMO PIANO

    Aumento pensioni invalidità: domande entro il 9 ottobre

     Pubblicata ieri la circolare INPS  n. 107 del 23.9.2020 sull'aumento delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" .

     L'istituto chiarisce le modalità di applicazione del cosiddetto "incremento al milione" , cioè l'adeguamento all'importo delle pensioni minime richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale  n. 152 del 23 giugno 2020   che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio"  il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" .

    Il decreto agosto prevede quindi l'aumento a 516,46 euro delle   prestazioni assistenziali mensili  agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità.In precedenza l'importo era circa la metà e solo al compimento  dei 60 anni  il percettore maturava il diritto  all'importo che oggi viene assicurato a tutti Necessario  però fare specifica richiesta all'INPS .

     Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare.

    REQUISITI ANAGRAFICI

     Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.

    REQUISITI DI REDDITO

     Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali  per il 2020 :

     a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);

     b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

    •  redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
    • redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

     Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.

     Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:

    •  i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, 
    • i redditi tassati alla fonte,
    •  i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

     Al contrario non concorrono al calcolo reddituale  i seguenti redditi: 

    • il reddito della casa di abitazione, 
    • le pensioni di guerra,
    •  l’indennità di accompagnamento, 
    • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
    • i trattamenti di famiglia, 
    • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

    MODALITA' PER LA DOMANDA

    Agli interessati è riconosciuta anche la maggiorazione della quattordicesima e se di età  inferiore ai sessanta anni, in presenza dei  requisiti richeisti , devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento

     Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, MA la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.

     Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda  entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020. La circolare non specifica se è in corso di implementazione una procedura telematica dedicata,  si presume quindi che si debbano utilizzare i canali già presenti sul sito www.inps.it- prestazioni e servizi- pensioni inabilità.

  • PRIMO PIANO

    Transfrontalieri: in Gazzetta il decreto sui distacchi

    E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il  decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori,  che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957.  Il tema è di grande importanza  perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che  di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .

    Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro  hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea 

    • Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede  che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino  18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni. 
    • Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione 
    •  le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi  che aggirano il versamento della  contribuzione previdenziale. 
    • Si stabilisce  che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue  utilizzate dai lavoratori transfrontalieri   che informi  dettagliatamente dei propri diritti  i lavoratori espatriati.

    Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:

    Art. 1-bis  Sono  considerate   parte   della   retribuzione   le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  che  non  sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.

    2-bis. Il   presente  decreto  si   applica  alle  agenzie   di  somministrazione di lavoro stabilite  in   uno  Stato  membro   diverso  dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede  nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale  ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale  di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'  produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo   stesso  gruppo, che ha sede in Italia; in tal  caso   i  lavoratori  sono   considerati  distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la   quale  intercorre il rapporto di lavoro.  Il   presente  decreto  si  applica  altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno  Stato membro diverso dall'Italia  che   distaccano  presso  un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,  uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di  una    prestazione   transnazionale   di    servizi,   diversa    dalla  somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di  somministrazione; anche in  questo caso  il  lavoratore   e'  considerato  distaccato    dall'agenzia   di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»; 

    Art. 4-bis (Distacco di lunga  durata). 

     –  1.  Se  la  durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori  distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di  lavoro  e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative e dai contratti collettivi  nazionali  e  territoriali  stipulati  da  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  piu' rappresentative sul piano  nazionale,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti:          a) le procedure e le  condizioni  per  la  conclusione  e  la cessazione del contratto di lavoro;          b) le clausole di non concorrenza;           c) la previdenza integrativa di categoria. 

    2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro  dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le  modalita secondo cui effettuare la notifica sono  stabilite  con  il  medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.     

    3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori  distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la  durata  del distacco  ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi  di  lavoro  prestato  dai  singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni  svolte  nel  medesimo  luogo e' valutata tenendo conto anche della natura  del  servizio  da  prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di  svolgimento  della  prestazione lavorativa.»;

  • PRIMO PIANO

    Concorso Dogane 2020: oltre 1200 assunzioni in arrivo

    Sono pronti per la pubblicazione due bandi di concorso con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  iniziera entro il 2020 la selezione di 1266  figure per potenziare i propri organici.  Si tratta in particolare 766 funzionari ( livello C ) e 460 assistenti amministrativi (livello D).

    Con ogni probabilità  i titoli di studio saranno sia  diplomi di laurea che diplomi di scuola secondaria superiore cn una ampia varietà di speciazlizzazioni richieste. Si ricorda in fatti che l'agenzia delle Dogane e Monopoli dipende direttamente dal Minsitero dell'Economia e delle Finanze  si occupa di attività pratiche amministrative in  vari settori: 

    • amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
    • gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
    • regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia,  con azione di contrasto al gioco illegale;
    • gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise e vigilanza  sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
    • prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza
    • gestione dei laboratori chimici.

    I due bandi di concorso, autorizzati dal Governo con il decreto fiscale dello scorso anno collegato alla legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni  in Gazzetta ufficiale, serie concorsi. Il programma dell'Agenzia è di concludere la preselezione entro la vigilia di Natale, per poi avviare le prove scritte e orali entro la prima metà del 2021 e arrivare alle assunzioni entro  il 2021 .

    Sara quasi certamente prevista una prova preselettiva per ridurre il numero di partecipanti e poi prove scritte e prove orali su materie diversificate sulla base dei profili professionali da selezionale

    L'agenzia delle Dogane con questo concorso punta a dotarsi di figure professionali finora assenti  nei prpri organizi, messi a dura prova dalla attivistà straordinari e con l'emergenza coronavirus,  come ad esempio :

    • 70 funzionari esperti nel settore delle relazioni internazionali,   nella cooperazione tra gli Stati e tra gli altri soggetti internazionali.
    • 140 esperti   in analisi quantitative statistico matematiche e di gestione dei dati
    • 145 ingegneri, 
    • 15 architetti, 
    • 150 chimici, 
    • 86 esperti informatici, 
    • 80 analisti dei mercati finanziari, 
    • 50 esperti da destinare agli uffici legali e al contenzioso  
    • 100 esperti amministrativi e contabili per  il rafforzamente dei settori che si occupano di attività ispettive e di accertamento.
    • 20 interpreti in lingue straniere
    • 50 assistenti di supporto alle attività di accertamento sulle accise.