• PRIMO PIANO

    Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio

    L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi  e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022)  Per la domanda c'è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo ini del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia,  per le spese per l'iscrizione a centri estivi e servizi per l'infanzia sostenute esclusivamente per il mese di  GIUGNO 2021.

    Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.

    Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta

     I  bonus per i servizi di baby-sitting  oppure  per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in  legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:

    • lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
    • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
    • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
    • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
    • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

    Bonus centri estivi 2021: cos'è  come si richiede 

    I benefici spettano in presenza di 

    • figli conviventi minori di anni 14
    •  figli disabili in situazione di gravità accertata (legge  104/1992), di qualsiasi età .

    Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall'INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL 

     è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.)  indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.

    La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:

    • APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda;  Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure  Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN  INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020. 
    • PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

    Nella richiesta dovrà essere  indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:

    • Centri e attività diurne (L);
    • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
    • Ludoteche (L1);
    • Centri di aggregazione sociale (LA2);
    • Centri per le famiglie (LA3);
    • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
    • Centri diurni estivi (LA5);
    • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
    • Asilo Nido (LB1);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
    • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

    Bonus centri estivi 2021: come si riceve

    Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale,  su libretto postale,  su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda. 

    ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente

    Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile,  congedo COVID

    la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi,  legata all’emergenza, che risulta più favorevole 

    Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19  per lavoratori dipendentI.

    il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

    • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
    • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
    • i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021

    Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.

  • Lavoro Dipendente

    Violazioni collocamento obbligatorio: quando scatta la diffida

    Nella nota n. 766  del 17.6.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro risponde a richieste di chiarimento  in merito all’applicazione della diffida obbligatoria  per mancata copertura della quota  di collocamento obbligatorio (l.68/1999) per più annualità.

    Collocamento obbligatorio: sanzioni e diffida

    In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  l'ispettorato ricorda che il comma 4 dell’art. 15 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale la quota di collocamento obbligatorio risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, egli  è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.

    Tale sanzione è diffidabile e quindi ammessa al pagamento della sanzione minima, solo:

    1.   attraverso la  presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o 
    2. la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici.

    Non è prevista invece  la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.

    Ancora con la  nota del 18 luglio 2018 n. 6316 l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti …ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini  non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego"

    Su quest'ultimo punto il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore se  il ritardo sia dipeso "dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”. 

    Quindi  il pagamento della sanzione in misura minima è ammesso solo se:

    • la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti 
    • anche  oltre i 60 giorni, se effettuate spontaneamente, mediante diffida “ora per allora”.

    Obbligo scaduto: niente diffida 

    In particolare, nel caso di  riduzione dell’organico aziendale che faccia venir meno l'obbligo, l'eventuale violazione verificata  per il passato non risulterà diffidabile  e gli uffici territoriali dovranno provedere con la notifica di illecito, sulla base del  numero di giornate lavorative  tra la data di scadenza  dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi  fino al momento in cui  questi, per la riduzione di organico, sono venuti meno

  • PRIMO PIANO

    Retribuzioni medie piccoli coloni e compartecipanti agricoltura 2021

    Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del  10 giugno 2021, ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2021, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per singole Province. 

    Le tabelle sono allegate al decreto, in fondo all'articolo.

    In particolare viene evidenziato nel decreto  che,  per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione  speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all’articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88:

    1.  il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2021, per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di € 59,66
    2. . Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2021, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.   Nel caso  siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

    Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi  del settore agricolo e regolati della legge 203/1982.  Piu in particolare si distinguono :

    1. piccoli coloni  ovvero i lavoratori  con contratto di natura associativa   di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate  per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
    2. compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle  lavorazioni colturali o di allevamento  nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.
  • Rubrica del lavoro

    Riscatto agevolato laurea e pace contributiva: INPS precisa le scadenze

    INPS aveva emanato di recente una circolare di  istruzioni sul calcolo degli oneri di riscatto dei periodi di studio, la n. 54 del 6 aprile 2021, con esempi sul riscatto anche in correlazione con il cumulo contributivo. 

    Per il riscatto agevolato della laurea  in caso di periodi soggetti al  regime contributivo l'onere deve essere ricalcolato . Il contribuente puo scegliere   di utilizzare anche la  totalizzazione. 

    Inoltre vengono dettagliate le istruzioni per la richiesta contestuale all'esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 335/1995. 

    Il 13 aprile è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 1921 2021, in cui ,  di richieste di chiarimenti l'istituto precisa che le disposizioni contenute nel D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la  tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. Da cio deriva che 

    • la presentazione della domanda di riscatto c.d. pace contributiva è limitata, salvo proroga, al triennio 2019 – 2021 (il termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto è il 31 dicembre 2021.
    • l’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.

    5-quater. “La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.”.

    Riportiamo di seguito i punti principali della circolare n. 54-2021

    Riscatto corso universitario 

    Come precisato con la circolare n. 106/2019, la modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cosiddetto “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, per effetto delle modifiche disposte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

    Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente in parte in periodi  con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:

    1. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
    2. per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale, applicando il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:

    1) retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, ai sensi del comma 5 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;

    B.2) livello minimo imponibile annuo  –  legge 2 agosto 1990, n. 233-, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per i lavoratori dipendenti

    Per effetto  della facoltà di calcolare la pensione esclusivamente con il sistema contributivo, tutto  l’onere del riscatto verrà determinato in base alle modalità  sopracitate, secondo la scelta dell’interessato.

    Opzione totalizzazione  e riscatto 

    L'istituto precisa che come previsto dalla circolare n. 6/2020, il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto  si applica su tutti  i periodi da riscattare, nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente:

    •  alla domanda di pensione c.d. “opzione donna”  e  anche 
    • alla domanda di pensione in totalizzazione 

    Quindi  per la determinazione dell’onere del riscatto non è possibile applicare il sistema di calcolo a percentuale nei casi in cui il pro rata a carico della gestione presso la quale è stato richiesto il riscatto debba essere calcolato, con il sistema retributivo.

    Istruzioni per le domande  

    La domanda di opzione al sistema contributivo va presentata, in via telematica dal portale dell’Istituto www.inps.it, con inserimento di PIN e codice fiscale (a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN), oppure  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.

    Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario  dedicato, per il quale si rimanda alla circolare 22 marzo 2021, n. 46.

    Con il pagamento dell’onere di riscatto, che rende irrevocabile l’opzione al sistema contributivo, la certificazione   presente sul Fascicolo elettronico del pensionato (FELPE) sarà aggiornata con la funzione “Irrevocabilità opzione L.335” .

  • Rubrica del lavoro

    Enasarco anche per intermediari come influencer e call center

    Gli ispettori Enasarco sono impegnati  da tempo in una approfondita  valutazione, con relativa specifica formazione , di nuove figure di intermediari commerciali che potrebbero essere fatti rientrare  nel campo di applicazione del contratto di agenzia. Nel panorama di cambiamento epocale dell'economia e del commercio non si può negare che l'intermediazione  per favorire le vendite abbia assunto caratteri molto diversi rispetto a 50 anni fa e che oggi, in particolare con l'avvento del web  ci siano molte nuove figure  che vi giocano un ruolo importante .

    Si tratta ad esempio di influencer, blogger, personal shopper  che acquistano sempre piu peso nell'indirizzare le scelte di acquisto, specialmente dei giovani ormai distanti dalle pubblicità televisive e dei giornali.  Vi sono già casi di Camere di Commercio che hanno qualificato  queste nuove figure con codici Ateco del Contratti di agenzia.

    C'è addirittura chi ipotizza un ruolo di intermediazione da parte delle piattaforme di web marketing, o di  call center telefonici, in cui la persona giuridica  potrebbe essere chiamata in causa per versare  la contribuzione previdenziale sui ritorni economici delle vendite. 

     Lo ipotizza il direttore generale di Enasarco, Carlo Bravi –  che  si preoccupa della " diminuzione degli iscritti in un contesto in cui l’intermediazione commerciale continua a esserci, ma si realizza in forme che tendono a eludere gli oneri previdenziali, sfruttando anche l’estrema lentezza del legislatore nel fronteggiare i nuovi fenomeni".

     Anche  agenzie e o reti di agenzie che pubblicizzano prodotti editoriali o farmaceutici  e servizi legati all’energia e alle telecomunicazioni sono risultati spesso  borderline con l'intermediazione commerciale e elusivi della contribuzione sulle provvigioni dovute a chi di fatto promuove la conclusione di contratti di vendita 

    In effetti la Cassazione da tempo ha ampliato  nelle proprie pronunce il concetto e le modalità di realizzazione del contratto di agenzia, di cui agli articoli 1742 e seguenti del Codice civile.

    Ad esempio nella  sentenza n. 20453 del 2018 viene chiaramente smentito che l'attività di promozione con la visita presso clienti  sia la prestazione principale del rapporto di agenzia. "L'articolo 1742 comma primo, affermano gli Ermellini,  fa riferimento all'attività di promozione, dietro corrispettivo, in ordine alla conclusione di contratti in una certa zona, contratti quindi anche diversi dalla compravendita, sicché la promozione può aver luogo in qualunque forma ed anche in modo indiretto. L'attività tipica dell'agente non richiede quindi, necessariamente, la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile la prestazione dedotta nel contratto, anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo, ma risulti acquisito tramite altri agenti individuati coordinati dallo stesso. 

    Vero è anche che una  precedente sentenza  Cass. lav. n. 6291 del 22/06/1990  si sottolineava   che " l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite."

  • Rubrica del lavoro

    Fondi pensione: nuove istruzioni e regolamento COVIP

    Sono state pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale due nuove delibere della commissione vigilanza sui fondi pensione  riguardanti istruzioni  aggiornate in materia di trasparenza e il nuovo Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari.    Vediamo di seguito  qualche dettaglio in piu sul nuovo Regolamento.

    Regolamento  COVIP  adesione ai Fondi Pensione 

    Il documento si occupa della  modalita'  di   raccolta  delle   adesioni alla luce delle novita'  contenute   nelle  Istruzioni  di   vigilanza  in  materia   di  trasparenza,  adottate  nella stessa data dopo pubblica consultazione.

    Il regolamento si applica  alle seguenti forme pensionistiche complementari,

        a) fondi pensione negoziali; 

        b) fondi pensione aperti; 

        c) piani individuali pensionistici (PIP); 

        d) fondi pensione preesistenti

    In materia di  Modalita' di raccolta delle adesioni  il regolamento prevede che  " L'adesione  alle  forme   pensionistiche  complementari  e' preceduta dalla consegna gratuita della parte I :   «Le Informazioni chiave per l'aderente» della   Nota  informativa  e  dell'appendice  «Informativa   sulla   sostenibilita'»,   redatte    in  conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia   di  trasparenza,  di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. 

    L'adesione  puo'  avvenire   esclusivamente  a   seguito    della  sottoscrizione  del   Modulo  di  adesione,   che   costituisce   parte  integrante  della   Nota informativa  per  i   potenziali    aderenti,  compilato in ogni sua parte.

    Da notare che prima  dell'adesione  i   soggetti  incaricati  della    raccolta  acquisiscono informazioni dall'interessato  circa  la   sua  eventuale  attuale iscrizione ad altra  forma  pensionistica   complementare. 

     In caso affermativo, gli stessi devono sottoporre all'interessato  la   scheda  «I costi», contenuta  nella  parte   I  «Le Informazioni   chiave  per l'aderente» della  Nota  informativa   della  forma  pensionistica   di   appartenenza, per un raffronto con quella della  forma  pensionistica   proposta.  

    Questo l'indice complessivo del documento (allegato in fondo all'articolo): 

      Capo I – Disposizioni generali 

      Art. 1. (Ambito di applicazione) 

      Art. 2. (Definizioni) 

      Capo II – Raccolta delle adesioni 

      Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni) 

      Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti) 

      Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP) 

      Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del  TFR  e

    altre modalita' di adesione) 

      Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari) 

      Capo   III –  Raccolta  delle   adesioni   a   forme    pensionistiche complementari mediante sito web 

      Art. 8. (Ambito di applicazione) 

      Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web) 

      Art. 10. (Adesione) 

      Art. 11. (Diritto di recesso) 

      Capo IV – Disposizioni finali 

      Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni).  

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Sospensione contributi Decreto Ristori: riguarda ottobre o novembre?

    Tra le misure di sostegno alle imprese istituite dal recente decreto Ristori c'è la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL  "dovuti per la competenza del mese di novembre 2020", che potranno essere efettuati a partire dal 16 marzo 2021 anche in 4 rate , senza interessi ne sanzioni.

    Vedi in merito Decreto Ristori le misure sul lavoro e famiglie.

    Qui il testo integrale del decreto legge 137/2020.

    La formulazione letterale della norma riportata sopra , è piuttosto chiara, e si  riferisce agli importi  da evidenziare  nel flusso di Uiemens di novembre con scadenza di versamento  nel mese successivo , entro il prossimo 16 dicembre. La dicitura riferiti al periodo di paga.. da sempre anche nei documenti di prassi INPS identifica i contributi calcolati per quel mese e versati nel mese successivo

    L'interpretazione  viene confermata anche dalla stima complessi degli importi  in questione,  riportata nella relazione tecnica del decreto,  per la quale sono stati presi a riferimento gli  uniemens del mese di novembre 2019 con versamenti  a dicembre 2019.  

    La stampa specializzata evidenzia pero che molti operatori  interpretano la sospensione come riferita alla scadenza del 16 novembre,  quindi sui periodi di competenza ottobre 2020  . 

    Questo perche , secondo questa lettura,  il Dpcm è entrato in vigore il 24 ottobre (sabato) e  le aziende interessate  potrebbero fruire di un risparmio ben maggiore se potessero sospendere già il versamento in scadenza il 16.11 invece che quello del 16.12  . Infatti  nel mese di novembre,   con attivita sospese o ridotte  queste imprese ricorreranno con ogni probabilità agli ammortizzatori  sociali e i relativi contributi da versare saranno di importo molto inferiore. 

    Una tale intepretazione puo essere effettivamente condivisibile sul piano dell'intenzione ma non si riflette nel testo della norma. Ancora una volta quindi di dovra attendere un chiarimento da parte dell'istituto previdenziale , che si spera giunga con la giusta celerita visto che la scadenza del 16 novembre è piuttosto vicina..