• Agevolazioni Covid-19

    Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame

    Con il messaggio  1389 del 14 aprile INPS  da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal  decreto-legge 23 settembre 2022  a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

    • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
    • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

     e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio;  se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)

    Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda

    Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022  erano  state fornite le istruzioni amministrative  sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie

    L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora  che l’esito della domanda e le  motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),

     attraverso il motore di ricerca oppure

     seguendo il percorso Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;  una volta autenticati,  si seleziona la prestazione  e poi la  sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Con  il tasto “Chiedi riesame”,  si puo inviare la richiesta e allegare  attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio 

     Indennità una tantum per beneficiari di  NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti 

    Inps precisa  sulla precedente  circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.

  • CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributi Ischia: come fare domanda

    Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal  decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici  eccezionali   verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:

    • dal 26 novembre 2022 
    • al 30 giugno 2023 

     per i soggetti con  la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

    Sospensione contributiva Ischia:  a chi spetta e come

    In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

    • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata. 

    La sospensione  riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti  solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

    Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative  verranno rese note con successivo messaggio.

    L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

    Si ricorda che sono sospesi inoltre 

    • i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
    • i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i  termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)

    Sospensione contributiva Ischia: la domanda 

    I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.

    Può essere presentata un’unica domanda  anche per  diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.

    La circolare   ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato,  e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:

    • Datori di lavoro con dipendenti
    • Artigiani e commercianti
    • Committenti e liberi professionisti in  Gestione separata 
    •  Aziende agricole
    • lavoratori agricoli autonomi e  concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
    • Datori di lavoro domestico.
  • Rubrica del lavoro

    Contributi INPS donatori sangue novità per ex INPDAP

    Con la circolare 39 del 4 aprile 2023 INPS fornisce indicazioni aggiornate sul diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per i donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente presso enti pubblici trasformati in società private per effetto di norme di legge.

    L’Istituto ricorda che con la circolare n. 212 del 2 dicembre 2016,  aveva riepilogato il quadro normativo di riferimento individuando le modalità di accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione delle prestazioni a sostegno al reddito da parte di lavoratori dipendenti da aziende private/enti morali iscritti alla Gestione pubblica, per i seguenti eventi tutelati: 

    • malattia,
    •  maternità,
    •  congedi parentali, riposi e permessi di cui al D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
    •  integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGO e CIGS), integrazione salariale in deroga,
    •  mobilità, mobilità in deroga e disoccupazione, ASpI, mini-ASpI, mini ASpI 2012, NASpI, disoccupazione ordinaria agricola e trattamenti speciali agricoli.

    Con il nuovo documento si integrano le disposizioni  con specifico riferimento all’evento di donazione di sangue.

    In particolare vengono rimodulate le indicazioni fornite al riguardo dall’ex Inpdap con la nota operativa della Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa n. 18 del 20 luglio 2011

    Si specifica che data la sentenza della Corte Costituzionale,  n. 52/1992,  che considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che  comporta, anche il suddetto personale   ha diritto alla contribuzione figurativa per il giorno di assenza per donazione di sangue.

    Di conseguenza nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze. 

    La circolare riepiloga in dettaglio e integra  le istruzioni operative.

    Specifica anche il caso dei periodi pregressi,   per i quali è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa

    Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione

     

  • PRIMO PIANO

    Assistenza anziani: legge delega in vigore

    Il Ddl "Anziani"   il disegno di legge che  riforma  il sistema di assistenza per gli anziani è stato pubblicato in Gazzetta  Ufficiale il 30 marzo 023  nei tempi previsti dal PNRR. E la legge 33 del 30 marzo 2023 QUI IL TESTO

    Il disegno di legge  recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (C 977) fa parte delle missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR . Era stato approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri  presieduto da Mario Draghi nel luglio  2023 e  impegna il Governo ad adottare misure volte all'invecchiamento attivo, alla promozione dell'autonomia e alla prevenzione delle fragilità, anche attraverso la revisione dell'assistenza domiciliare e il riconoscimento delle cure palliative.

    E' stato licenziato  a grande maggioranza  dal Senato  e dalla Camera Da aprile 2023 si lavorerà alla stesura dei decreti attuativi. Vediamo di seguito di cosa si tratta

    Ddl Anziani:  cosa prevede 

    ll testo è stato  predisposto  su impulso dell'exMinistro Orlando da esperti della Presidenza del Consiglio, del Ministero del lavoro del Ministero della salute e con la collaborazione di  52 organizzazioni firmatarie del Patto sulla non autosufficienza. Il positivo progresso del testo in Parlamento è stato salutato con soddisfazione anche dal nuovo ministro Calderone.

    La legge  intende introdurre un "sistema organico di assistenza agli anziani non autosufficienti" che preveda

    1. la  promozione di politiche pubbliche  rivolte all'invecchiamento attivo, 
    2. un più facile accesso ai servizi sanitari e sociali, 
    3. lo sviluppo di contesti urbani e piccoli centri  con abitazioni adeguate, accesso alla mobilità, luoghi di socializzazione e la solidarietà 
    4.  rafforzamento dell'assistenza domiciliare e il contrasto alle forme improprie di istituzionalizzazione. 

    Inoltre la disposizione prevede, in via sperimentale e progressiva, l'introduzione di una prestazione universale graduata, in sostituzione dell'indennità di accompagnamento: le persone anziane non autosufficienti potranno scegliere se riceverla come erogazione in denaro o sotto forma di servizi alla persona.

    Giova ricordare che attualmente sono 3,8 milioni  gli anziani non autosufficienti, il 5% della popolazione e che già nel  2030 si prevedono numeri raddoppiati (per non parlare della prospettiva a 20 anni).  

    Il nuovo sistema dovrebbe coordinare gli attuali tre attori che operano oggi per gli anziani ovvero:

    1. servizi socio sanitari delle Asl,
    2.  servizi sociali dei comuni,
    3. Inps con le prestazioni di invalidità civile e  indennità di accompagnamento

    L'intenzione è prima di tutto quella di ridurre  e semplificare l'iter di valutazione sanitaria sulla non autosufficienza  necessaria per ottenere i sostegni (oggi possono servire anche 5 procedure diverse)

    I criteri della riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti

    Nel testo del DDL si elencano i principi di fondo che animano la riforma e che i decreti legislativi dovranno attuare, ovvero 

    • promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone;
    • promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell’associazionismo e nelle famiglie;
    • promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane;
    • riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio;
    • promozione di un approccio complessivo e organico all’età anziana in tutte le sue dimensioni   ai fini dell’accesso a un continuum di servizi;
    • riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità;
    • promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti
    • rafforzamento dell’integrazione e dell’interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti

    Si prevede l'istituzione di un  Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane

    Si stabilisce  che il Governo è delegato ad adottare,  non oltre il 31 marzo 2024, uno o più decreti finalizzati a

    1.  promuovere la dignità e l’autonomia delle persone anziane, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità nella popolazione anziana.
    2.  a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci l’assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.
    3. assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Pensioni, ANF e assegno unico: novità Inps 2023

    Con il  Messaggio 1200 del 28 marzo 2023 l'Inps , in applicazione del  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,   in attuazione della legge delega 46-2021 che ha istituito l’Assegno unico  per i figli a carico,  richiamando la Circolare 34/2022, fornisce le istruzioni procedurali in relazione agli effetti che l’introduzione dell’Assegno unico produce sulla disciplina 

    • dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) e 
    • degli Assegni familiari (AF)  e 
    • delle  pensioni nella gestione privata.

     Pensioni con presenza di nipoti nel nucleo familiare

    A decorrere dal 1° marzo 2022 non viene più valutata nel nucleo familiare la presenza dei nipoti e dei nipoti inabili e il trattamento di famiglia sulla pensione viene riconosciuto per i nuclei residui composti da soli soggetti diversi dai figli di età inferiore a 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

    La fuoriuscita dal nucleo familiare dei nipoti, consente il riconoscimento delle prestazioni familiari (ANF e AF) per i nuclei composti solo da soggetti diversi

    dai figli di età inferiore ai 21 anni o figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

    Pensioni gestioni autonomi

    Sono esclusi dagli assegni al nucleo familiare anche le pensioni degli iscritti  alle gestioni autonome dell'Inps, come artigiani e commercianti, in presenza di i figli e orfani, per i quali va chiesto l'assegno unico universale.

    Per i nuclei in  cui siano presenti soggetti identificati con la sigla "U" con diritto maggiorazione "SI" ed età superiore ai 21 anni saranno inviate le comunicazioni di conguaglio 

    Pensioni nuclei con figli maggiorenni under 21

    Invece, per le pensioni dirette, indirette e reversibili in cui sono presenti figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni che non hanno diritto all'assegno unico,(perche non studenti ne in tirocini formativo  o servizio civile ne disoccupati o lavoratori con meno di 8mila euro di reddito annuo),  è ammissibile chiedere l'assegno nucleo familiare

  • Lavoro estero

    Regime docenti impatriati anche senza opzione

    Il regime agevolato riservato a ricercatori e docenti (ex articolo 44, primo comma, del Dl 78/2010)  non è soggetto a opzione per poter essere applicato. Questo quanto affermato dalla   Corte di  giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 940/2023 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. 

    Vediamo un riepilogo della norma in oggetto  il caso di contenzioso  e le conclusioni  della CGT.

    Regime rientro  dei cervelli art 44 dl 78 2010

    L’articolo 44 del D.L. 78/2010 poi modificato dal decreto 34 2019, prevede una  detassazione del  90%, del reddito  con  decorrenza dal periodo d’imposta in cui  il soggetto diventa residente fiscale in Italia,  più i cinque periodi d’imposta successivi.  

     Hanno diritto i soggetti 

    • sia di cittadinanza italiana che straniera (v. risposta n. 307 del 3 settembre 2020) 
    • in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
    •  che siano stati  non occasionalmente residenti all’estero 
    • ha  abbiano svolto all'estero attività di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni consecutivi
    • che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi la propria attività.

    I  benefici  sono ulteriormente potenziati, qualora ricorrano particolari situazioni:

    • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia un figlio minorenne o a  carico,  anche in affido preadottivo,  oppure nell’ipotesi di acquisto di proprietà immobiliare residenziale, successivamente all’acquisto della residenza o nei dodici mesi precedenti i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori sette periodi d’imposta.
    • Nel caso in cui il ricercatore/docente abbia due figli minorenni o a carico,  anche in affido preadottivo,   i benefici decorrono dal periodo d’imposta in cui  acquisisce la residenza fiscale e si protraggono per ulteriori dieci periodi d’imposta.
    • Qualora il ricercator/docente abbia almeno tre figli a carico, i benefici si applicano dall’anno in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per 12 periodi d’imposta successivi.

    Tutti questi benefici sono condizionati al fatto che il soggetto rimanga residente fiscale in Italia  a norma dell'art 2 del TUIR)

    Il regime di favore può trovare oggi applicazione anche alle persone fisiche che avviano una attività d’impresa dal periodo d’imposta successivo al 2019.

    Il caso di rientro dei cervelli dalla giustizia tributaria

    Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore Irpef versata e delle ritenute non dovute, in relazione al periodo di imposta 2018 per non applicazione del regime agevolato. Infatti, secondo l'Agenzia ,  il contribuente avrebbe dovuto applicare gli incentivi direttamente nella dichiarazione dei redditi   come previsto dalla circolare  33/E/2020 oppure fare richiesta al  proprio datore di lavoro.

    I giudici, di primo e secondo grado, hanno affermato invece che il contribuente ha  diritto al  rimborso  in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa  istitutiva  che non menziona alcun adempimento necessario.

     Inoltre osserva che  la circolare  che richiede l'opzione o l'indicazione in dichiarazione non costituisce  fonte normativa ed oltretutto era riferita al  regime dei lavoratori impatriati  d.gls 147/2015 e non al regime ricercatori e docenti del DL 78 2010.