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Impatriati: ok al regime anche post distacco
Con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022 l'Agenzia dà risposta positiva al quesito sull'applicabilità del regime impatriati a un dirigente di azienda che rientra in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero e assunzione in una società estera del gruppo, con una nuovo contratto con la società italiana distaccante.
Il caso di distacco, lavoro all'estero e riassunzione in Italia
Nello specifico, il lavoratore era stato assunto in una societa italiana nel 1998 e fino al 2017 vi aveva svolto vari ruoli apicali. Nel 2015 era stato distaccato all'estero presso un'altra società del gruppo all'estero e nel 2017 veniva assunto dalla distaccataria e acquisiva la residenza estera, iscrivendosi all'AIRE .
Nel 2021 la società italiana inizialmente distaccante gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro con la qualifica di dirigente, previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l'incarico svolto in passato, e per il quale il dirigente si trasferirà in Italia con l'intenzione di mantenervi la residenza almeno due anni . Visto che il rapporto di lavoro risulta autonomo rispetto a quelli svolti sia con la prima società che con la distaccataria all'estero, il lavoratore chiede quindi se puo usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 d. lgs. 147-2015 modificato dal DL 34-2019.
Fa presente infatti che il suo rientro in Italia non è conseguente alla conclusione di un distacco all'estero, avendo stipulato nel periodo precedente il rientro , un contratto di lavoro di diritto locale con la società del Gruppo operante all'estero.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta, come detto, l'Agenzia conferma l'applicabilità della agevolazione ricordando che effettivamente riguardo ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la circolare n. 33/E 2020 (par. 7.1) precisava che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, con nuovo contratto di lavoro, e con ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio , purche al di la dell'inquadramento formale non continuino ad applicarsi sostanzialmente le condizioni contrattuali precedenti all'espatrio.
L'Agenzia fornisce nella risposta un elenco esemplificativo di indici di continuità sostanziale , fondamentalmente economici, tra due contratti , che impediscono l'agevolazione:
- – il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- – il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- – l'assenza del periodo di prova;
- – clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- – clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi itermini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia , così "come chiarito con la risoluzione n. 72/E del 2018, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio e si ritiene possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015"
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Formazione professionale: nuova modulistica per i contributi L 40/87
Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito l'aggiornamento delle istruzioni e del modello per le domande di contributo 2022 agli enti privati gestori di attività finalizzate alla formazione professionale di cui alla Legge n. 40/1987.
Contributi legge 40 1987 a chi spettano
I contributi sono riservati in particolare agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, (formazione professionale per le attività lavorative) e sono destinati alla copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti stessi, non coperte da contributo regionale.
I requisiti che gli enti devono possedere sono :
- collegaamento alle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo;
- che applichino per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria,
- che rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
- che non perseguano scopi di lucro;
- abbiano carattere nazionale;
- operino in piu' di una regione; siano dotati di struttura tecnica ed organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' .
Va ricordato che gli enti aventi personalita' giuridica è richiesta la costituzione di un collegio di sindaci del quale fanno parte due funzionari in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato.
Le principali indicazioni operative
Per la presentazione dell’istanza di contributo per l’annualità 2022, le indicazioni operative 2022 precisano, tra le altre cose che:
– le Dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DSAN)dovranno essere compilate e presentate in formato elettronico sia in pdf firmato digitalmente che in excel seguendo le indicazioni fornite nelle “Note per la compilazione”, di cui all’allegato “Schede informative e DSAN” del D.M. n. 107/2015;
– le stesse DSAN dovranno essere suddivise per singola amministrazione finanziatrice non tenendo conto della regione, ove si è svolta l’attività formativa. Le DSAN in formato excel dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (di cui si allega il prototipo), in cui si attesti la conformità delle stesse a quelle presentate in formato pdf;
– ad integrazione di quanto già previsto nelle “Note per la compilazione”, sulla SK6, come sulla lettera (l) della DSAN, va indicato il nome preciso dell’ufficio competente dell’amministrazione finanziatrice e non di nuovo il nome della regione (es. direzione politiche attive, dipartimento lavoro e formazione ecc.).
– per la documentazione inerente ai requisiti di ammissibilità di cui al D.M. n. 107/2015, che non sia in possesso dell’Ente al momento della presentazione della domanda (copia di LUL febbraio 2022, bilancio consuntivo 2021 con atto di approvazione e relazione dei revisori, relazione finanziaria sull’attività di formazione professionale rispetto alla complessiva attività dell’Ente in quanto subordinata al bilancio), si deve allegare una dichiarazione, redatta su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, in cui si specifichi il termine entro il quale si provvederà all’integrazione dell’istanza;
Scarica qui:
Domanda di contributo anno 2022
Schede informative e DSAN ((XLS)
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Lavoratori fragili: bonus 2021 ma quarantena 2022 in stand by
La legge di bilancio 2022 al comma 969 dell'art. 1 ha previsto una speciale indennità per il lavoratori fragili che hanno superato nel 2021 il periodo di comporto per malattia. Ma per una buona notizia che sana parzialmente il" buco" di risorse verificatosi nel 2021 relativa alla copertura come malattia dei periodi di quarantena c'è da registrare nuovamente la mancata proroga della stessa misura, per ora ,nel 2022.
Vediamo con ordine le due novità per i lavoratori fragili
Indennità Una tantum lavoratori fragili
I lavoratori fragili rimasti nel 2021 senza copertura economica Inps per superamento del limite massimo del periodo di comporto (180 giorni ) avranno un contributo una tantum di mille euro, per l'anno appena concluso . La legge di bilancio ha stanziato a questo fine 5 milioni di euro
La copertura dell’indennità malattia equiparata al ricovero ospedaliero era stata prevista dall'articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia e successivamente prorogata ma la prima parte del 2021 non era stata adeguatamente finanziata e INPS aveva sospeso le erogazioni. Quindi molti lavoratori non avevano avuto alcuna tutela una volta superata la soglia del comporto.
L'importo della nuova indennità è fisso, indipendente dall’effettivo periodo di assenza che non abbia ricevuto indennizzo.
Per la natura risarcitoria della somma questa è esente dalla tassazione IRPEF e non dà diritto ad alcun accredito di contribuzione figurativa. L'erogazione è a carico dell'INPS , su domanda ma l'istituto non ha ancora pubblicato le istruzioni in merito .
Quarantena equiparata a malattia
Dal 1 gennaio 2022 torna a mancare la tutela della quarantena per i lavoratori fragili equiparata al trattamento di malattia in quanto il Dl 221/2021 che ha posticipato la fine dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 non ha previsto ulteriori coperture finanziarie.
L'articolo 17 del DL 221 ha invece prorogato, ma solo fino al 28 febbraio prossimo, la previsione per cui i lavoratori fragili debbano essere impiegati di norma in smart working con possibiita per il datore di lavoro di impiegarlo in mansioni diverse anche se all'interno del suo livello contrattuale.
Resta anche la perplessita sul fatto che questa è una facolta dell'azienda che non puo essere considerata un obbligo.
Novità potrebbero arrivare a breve dal nuovo decreto governativo in preparazione in materia di salute e lavoro.
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Uniemens: novità nell’elemento Preavviso dal 2022
Cambia la modalità di comunicazione dell'elemento "preavviso" nel flusso Uniemens a partire dal periodo di competenza Gennaio 2022. Lo comunica l'INPS nel messaggio 4751 del 21 dicembre 2021.
La modifica è stata ritenuta necessaria dopo una analisi dei processi di assegnazione dei dati sul conto assicurativo individuale .
Sono stati inseriti nell'elemento "Preavviso" nuovi sotto elementi che facilitano l'assegnazione dei dati sulla specifica posizione previdenziale , in particolare nei casi di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo tra due anni per i lavoratori soggetti all'applicazione del massimale contributivo (articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
L'istituto ricorda infatti che nel caso di indennità a cavaliere tra due annualità, la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo avrà sempre natura di imponibile e dovrà:
- essere assoggettata integralmente a contribuzione per i lavoratori non soggetti al massimale ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, mentre
- per i lavoratori a cui si applica il massimale la quota di preavviso che ricade nell’anno successivo sarà assoggettata a contribuzione entro il massimale previsto per l’anno.
Quindi per i lavoratori sottoposti al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la quota di indennità sostitutiva del preavviso pertinente l’anno in corso è inglobata nel massimale dell’anno e potrà costituire in tutto, o parzialmente o per nulla imponibile, a seconda del livello di saturazione del massimale intervenuto all’atto della corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso; la quota afferente all’anno successivo sarà sempre assoggettata a contribuzione ripartendo da zero nei limiti del massimale del nuovo anno.
Per realizzare l’esposizione analitica dell’indennità sostitutiva del preavviso l’elemento <Preavviso> è stato reso ricorsivo cioe sarà identificato da un attributo che distingue l'anno e il mese di erogazione .
Il messaggio dettaglia quindi le nuove regole di compilazione applicabili a partire dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di gennaio 2022. Viene specificato pero che anche nel caso di variazioni in questo elemento per competenze precedenti gennaio 2022 le relative denuncie dovranno rispettare la nuova struttura del flusso
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Smart working: i rischi per la salute
I profili organizzativi e gli aspetti socio-sanitari dello smart working sono stati al centro del secondo appuntamento organizzato da Ispettorato del lavoro e Inail nell’ambito della campagna promossa dal G20 OSH (Occupational Safety and Health) sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , che si è tenuto il 5 ottobre con il titolo “L’impatto della Pandemia – I cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza”.
Il lavoro agile ha permesso in questi recenti mesi di pandemia da Covid 19 di continuare a lavorare a milioni di lavoratori con due fortissime conseguenze positive:
- la protezione dal contagio e
- la limitazione dei danni prodotti all'economia dall'interruzione delle attività
- Secondo Eurostat, nel 2020 il 12,3% degli occupati Ue fra i 15 e i 64 anni ha lavorato da casa per la maggior parte della settimana. In Italia, l’Istat ha stimato che il lavoro agile ha coinvolto oltre 4 milioni di lavoratori nel secondo trimestre 2020 con un’adesione del 19,4% della forza lavoro totale rispetto al 4,6% dell’anno precedente
Ora che con la vaccinazione l'epidemia è sotto controllo la modalità di lavoro agile, sulla scorta dell'esperienza maturata, cerca una regolamentazione più precisa dal punto di vista giuridico in particolare per gli aspetti organizzativi e della sicurezza dei lavoratori.
Orazio Parisi, direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro dell'INL ha sottolineato l'esigenza di ripensare dalle basi l'organizzazione dello smart working in futuro in quanto, ha affermato, “l’esperimento sociale del lavoro da remoto in emergenza non ha risposto alle caratteristiche del lavoro agile, che ordinariamente supera i canoni tradizionali del lavoro subordinato e assicura la migliore conciliazione delle esigenze di vita con quelle di lavoro." Ha chiarito in fatti che lo smart wokìrkign non è un semplice serie di adempimenti ma impone una capacità organizzativa programmatica attraverso autonomia e responsabilizzazione dei lavoratori
Su questo ha concordato il direttore centrale prevenzione Inail, Ester Rotoli che ha sottolineato anche l'importanza degli aspetti della tutela della salute e della sicurezza come descritti nella la nuova Strategia Ue su salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, approvata dalla Commissione europea nel giugno scorso, Sono tre gli obiettivi trasversali individuati dalla Commissione:
- anticipare e gestire il cambiamento nel mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
- migliorare la prevenzione degli incidenti e delle malattie professionali;
- accrescere la preparazione per ogni potenziale futura crisi sanitaria”.
L'intervento del direttore centrale INAIL Rotoli che ha presentato i dati recenti sull’utilizzo del lavoro agile e ha messo in evidenza alcuni aspetti su cui intervenire:
- il digital gap, da superare con adeguate dotazioni tecnologiche e competenze digitali; il diritto alla disconnessione;
- il rischio di isolamento;
- il bilanciamento del lavoro con la vita privata;
- i rischi ergonomici.
In particolare l’isolamento sociale è stato individuato come uno tra i rischi più avvertiti. I rischi psicosociali sono stati analizzati da Isabella Corradini, psicologa del lavoro. Il modo di lavorare di oggi, ha osservato, va oltre lo spazio fisico, si smaterializza e digitalizza, impattando sulla vita quotidiana e di relazione. Analizzando i dati di uno studio recente condotto fra i lavoratori di vari comparti produttivi impegnati in smart working, l’isolamento sociale è emerso come rischio maggiormente sentito.
Delle altre ricadute del lavoro agile sulla salute dei lavoratori ha parlato Francesco Draicchio, direttore di laboratorio di ergonomia e fisiologia del lavoro presso Inail, che ha analizzato gli aspetti connessi alle corrette posture da adottare, ai miglioramenti logistici da prevedere e all’attività fisica da praticare per evitare possibili danni al sistema muscolo-scheletrico
Altri rischi sanitari da non trascurare connessi con lo smart working sono :
- il maggiore impegno degli occhi,
- lo stress mentale,
per i quali sono indicate idonee misure di protezione e prevenzione.
Il convegno rimane disponibile a tutti gli interessati, su piattaforma Ms Teams live events al link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGIyMjQ2NzEtNzAxMC00NTU1LWEzMjEtN2U5MDY1MzkwMWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f970851f-4105-4635-82f2-bb2160dd8f40%22%2c%22Oid%22%3a%22d54ddf71-b75d-47b2-876f-6100e5e2a2e1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Si auspica anche a breve una pubblicazione degli atti.
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Invalidità e assegno sociale: verifiche INPS e possibile revoca
Verifiche e possibili sospensioni delle prestazioni assistenziali per i percettori di assegno sociale assegno di invalidità (cecita e sordita) che non hanno inviato le dovute dichiarazioni dei redditi a partire dal 2017. Inps spiega nel messaggio n. 2765 del 28 luglio 2021 l'iter che viene intrapreso prima della sospensione ed eventuale revoca .
Si specifica innanzitutto che le prestazioni assistenziali che seguono:
- pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
- assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
- pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
- pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
- assegno sociale (di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 19 della legge n. 118/1971),
vengono erogate dall'INPS ai soggetti che dimostrino di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
I beneficiari sono tenuti quindi a comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, anche se non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate
L’Istituto ha verificato per l’anno 2017 ben 68.586 soggetti che non hanno presentato né la dichiarazione dei redditi (anno 2018), né la dichiarazione di responsabilità reddituale di cui all’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. n. 207/2008, né hanno dato riscontro al sollecito.
L'iter di sospensione ed eventuale revoca delle prestazioni economiche prevede quindi un nuovo sollecito a mezzo raccomandata dopo la quale gli interessati avranno 60 giorni per comunicare i redditi prima della sospensione
Vediamo piu in dettaglio l'iter per ciascuna prestazione
Verifiche assegni di invalidita
Riguardano soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità assoluta o parziale, di pensione per sordità e prevedono
- invio della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata A/R,
- entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica
- trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della prestazione a mezzo raccomandata A/R;
- allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro, la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal 2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al cittadino.
Verifiche assegni sociali
Sono interessati i soggetti che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2017 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo.
L’istituto provvederà:
- a inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con l'invito presentare la predetta dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato), con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
Modalità di comunicazione dei dati reddituali
L’interessato potrà presentare i propri dati reddituali
- direttamente online, accedendo all’area personale MyINPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE) o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto (se ancora attivo). Dovrà poi seguire il percorso “Home” > “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, attivando il successivo sottomenu: “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”;
- tramite gli Istituti di Patronato o altri intermediari abilitati
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Bonus centri estivi 2021: domanda entro il 15 luglio
L'INPS ha pubblicato ieri le istruzioni per richiedere il bonus centri estivi 2021 riservato ai figli dei lavoratori autonomi e dipendenti di alcune categorie. (Messaggio INPS N. 2434 2022) Per la domanda c'è tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta ricordiamo ini del contributo di importo pari al massimo a 100 euro settimanali per famiglia, per le spese per l'iscrizione a centri estivi e servizi per l'infanzia sostenute esclusivamente per il mese di GIUGNO 2021.
Vediamo in dettaglio le istruzioni ufficiali sul bonus centri estivi ancora in vigore.
Bonus servizi baby sitting e centri estivi 2021: a chi spetta
I bonus per i servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia (istituiti dal decreto Draghi, convertito in legge n. 61/2021) riguardano le seguenti tipologie di lavoratori:
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS;
- lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.
Bonus centri estivi 2021: cos'è come si richiede
I benefici spettano in presenza di
- figli conviventi minori di anni 14
- figli disabili in situazione di gravità accertata (legge 104/1992), di qualsiasi età .
Il bonus è alternativo al bonus baby-sitting, e viene erogato dall'INPS direttamente al richiedente, a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL
è possibile presentare la richiesta di bonus allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione (ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.) indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021.
La domanda per il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021, avvalendosi di una delle seguenti due modalità:
- APPLICAZIONE WEB – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda; Servono le credenziali di accesso: SPID almeno di livello 2, oppure Carta di identità elettronica (CIE), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero tramite il PIN INPS rilasciato entro il 1° ottobre 2020.
- PATRONATI – attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nella richiesta dovrà essere indicato il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta e il tipo di struttura, scegliendolo tra le seguenti:
- Centri e attività diurne (L);
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
- Ludoteche (L1);
- Centri di aggregazione sociale (LA2);
- Centri per le famiglie (LA3);
- Centri diurni di protezione sociale (LA4);
- Centri diurni estivi (LA5);
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
- Asilo Nido (LB1);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (LB2.2);
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Bonus centri estivi 2021: come si riceve
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, su carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane, secondo la scelta indicata all’atto della domanda.
ATTENZIONE lo strumento prescelto per il pagamento dovrà essere intestato al richiedente
Incompatibilità del bonus centri estivi: cassa integrazione, lavoro agile, congedo COVID
la misura è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido . Pertanto, laddove la mensilità di giugno del bonus asilo nido sia stata già prenotata nell’apposita procedura, le settimane richieste non saranno rimborsate, dando priorità al bonus centri estivi, legata all’emergenza, che risulta più favorevole
Inoltre, il bonus in commento può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo COVID 19 per lavoratori dipendentI.
il bonus in parola può essere erogato, alternativamente, a entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
- l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
- i genitori hanno fruito del congedo COVID 2021
Maggiori dettagli sono stati chiariti dall'INPS al paragrafo 3 della circolare n. 58/2021.