• Lavoro Dipendente

    Ferie residue: obbligo fruizione entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

     Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie  maturate nel 2023, mentre  scade il 20 agosto  il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.

    Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

    Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

    Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

    Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

     In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

    Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

    Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

    •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
    •  le ferie devono essere retribuite ;
    •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
    •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

    Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
    I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
    Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

    1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
    2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono  essere godute le ferie maturate nel 2023. 
    3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate  possono essere dilazionate o monetizzate 

     Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

    L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

    Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa.  Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

    Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

    Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative  sono le seguenti:

    • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
    •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
    •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

    ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

    Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

     In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

    Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. 

    In assenza di accordi specifici,  il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

    L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.

    I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

    Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.

  • ISEE

    ISEE senza BTP: nuove istruzioni per DSU autodichiarata e precompilata

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13, ha illustrato le modifiche  previste dalla legge di bilancio 2024 al Regolamento ISEE,  riguardanti  l'esclusione di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Il 2 aprile è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione unica DSU con relative istruzioni e INPS ha tempestivamente pubblicato la circolare di istruzioni n. 73 del 3 aprile 2025  

    Si specifica in particolare che chi ha presentato una DSU dal 1 gennaio 2025 deve ripresentarla con il nuovo modello se vuole escludere i titoli posseduti a fine 2023.

    INPS nel messaggio 1895/2025  avverte che nella DSU  precompilata i buoni saranno automaticamente esclusi dalla data del 16 giugno e fornisce le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione da parte degli utenti.

    Nuova DSU ISEE: i valori da escludere

    A partire dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, 

    non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale il valore 

    • dei titoli di Stato dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, 
    • dei libretti di risparmio postale,
    •  posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU,
    •  fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

     Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

    Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Per ulteriori informazioni la circolare 73  rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.

    ISEE 2025 Le modifiche a modulistica e istruzioni

    L'istituto riepiloga inoltre le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU, ovvero:

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

    –       è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

    –       sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili  anche nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

    DSU ISEE precompilata con esclusione automatica

    L’INPS ha aggiornato il sistema di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, in recepimento delle modifiche normative introdotte dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13. A partire dal 16 giugno 2025, i quadri relativi al patrimonio mobiliare nella DSU precompilata (in particolare il Quadro FC2, sezioni I e II del Modulo FC.1) vengono automaticamente compilati al netto dell’esclusione di:

    • titoli di Stato,
    • buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato),
    • libretti di risparmio postali,
    • fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, come previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE.

    L’esclusione è applicata ai componenti del nucleo familiare secondo questa priorità:

    • Dichiarante;
    • Altri componenti, in ordine decrescente di età;
    • Genitore non convivente né coniugato.

    Per ogni soggetto, l’ordine di priorità dei rapporti finanziari da escludere è:

    • Titoli di Stato (codici 2 e 6);
    • Buoni fruttiferi postali (codice 7 con operatore Poste);
    • Libretti postali (codice 3 con operatore Poste).

    In calce al Quadro FC2, sarà disponibile un riepilogo delle decurtazioni effettuate, visualizzabile tramite il pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata”. Il dichiarante può accettare o modificare i dati proposti.

    DSU in modalità autodichiarata

    Per chi presenta la DSU in modalità autodichiarata, si riconferma che  resta obbligatorio riportare i valori dei libretti postali (rapporto tipo 03) già al netto dell’esclusione, 

    • sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” 
    • che in “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I.

    L’intervento ha l’obiettivo di semplificare la compilazione della DSU e garantire un'applicazione uniforme dell’esclusione prevista dalla normativa, entro il limite dei 50.000 euro complessivi per nucleo.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Responsabilità 231/2001 per omesse manutenzioni

    Con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna di una  società condannata per responsabilità amministrativa ex art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, a seguito di un grave infortunio sul lavoro causa di prolungata inabilità per un dipendente.

    Il caso di infortunio per omessa manutenzione

    Il fatto trae origine da un incidente avvenuto nel gennaio 2020, quando un dipendente dell’azienda è precipitato da una passerella alta cinque metri, a causa del cedimento del grigliato metallico che ne costituiva il piano di calpestio.

    Secondo le valutazioni dei giudici di merito, la struttura risultava visibilmente deteriorata per effetto dell’assenza prolungata di interventi manutentivi, nonostante l’ubicazione esterna esposta alle intemperie. Il camminamento presentava diffuse condizioni di ruggine e degrado anche in zone diverse da quella coinvolta nell’incidente. Tali elementi sono stati interpretati come indizio concreto di un’omissione sistematica di manutenzione preventiva.

    In primo grado, il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la responsabilità della società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni personali gravi, contestato all’amministratore unico in qualità di datore di lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.). La Corte d’Appello di Milano ha confermato e parzialmente riformato la decisione, comminando una sanzione pecuniaria di 13.000 euro a carico dell’ente, ritenuto responsabile di non aver adottato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione del rischio.

    Il vantaggio per l’ente e la colpa di organizzazione

    Uno dei principali motivi di ricorso in Cassazione riguardava la contestazione del requisito del “vantaggio” richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 per configurare la responsabilità dell’ente. La difesa sosteneva che non vi fosse alcuna prova concreta di un utile conseguito dall’omissione manutentiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il vantaggio può consistere anche in un risparmio di spesa, purché oggettivamente apprezzabile, derivante dalla violazione delle cautele antinfortunistiche.

    I giudici hanno evidenziato che la gravità e l’estensione del degrado delle strutture, unitamente all’assenza di un piano di manutenzione programmata, dimostravano una condotta organizzativa omissiva. Inoltre, il fatto che dopo l’incidente la società avesse deciso di sostituire integralmente la passerella rafforzava la valutazione di inidoneità delle prassi precedenti.

    Quanto alla cosiddetta colpa di organizzazione, la Corte ha richiamato l’indirizzo già affermato dalle Sezioni Unite nel caso Espenhahn (Cass. pen., Sez. U, sent. n. 38343/2014), secondo cui l’ente risponde in proprio per non aver adottato le misure necessarie a prevenire reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Tali misure devono essere effettivamente attuate, non solo formalmente adottate. 

    La semplice esistenza di un modello organizzativo certificato non è sufficiente a escludere la responsabilità se mancano procedure operative e controlli efficaci, come nel caso in esame.

    L’inammissibilità del ricorso – Implicazioni per le imprese

    La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi di impugnazione, giudicandoli inammissibili per difetto di specificità e per la pretesa rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello, aggiungendo una ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della società ricorrente, da versare alla Cassa delle ammende.

    Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la concreta efficacia dei modelli organizzativi e sottolinea l’importanza della gestione sistematica della sicurezza sul lavoro. Non basta infatti predisporre un documento di valutazione dei rischi (DVR) o nominare un organismo di vigilanza: occorre assicurare un’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e manutenzione, specie quando si tratta di strutture potenzialmente pericolose.

  • Anatocismo e Usura

    Albo Esperti per la supervisione di mutui a vittime di usura: novità confermata

    L’articolo 33 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 " Sicurezza" in vigore dal 12 aprile  ha introdotto un importante intervento normativo in materia di contrasto all’usura, modificando la legge 7 marzo 1996, n. 108.

     In particolare, è stato inserito l’articolo 14-bis, che disciplina il conferimento obbligatorio di un incarico di consulenza a favore dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 della L. n. 108/1996).

    La disposizione è stata confermata dalla legge di conversione  pubblicata in Gazzetta il 9 giugno 2025, n. 80.

    Il nuovo istituto mira a garantire una più efficace gestione dei mutui agevolati erogati in favore delle vittime, attraverso l’affiancamento di un esperto iscritto in un nuovo  albo nazionale, con compenso a carico del Fondo nazionale. Ora si attende il decreto con il regolamento.

    Sostegno rafforzato per le vittime dell’usura

    Le persone che hanno denunciato un’estorsione usuraria e accedono ai mutui del Fondo statale gestito da CONSAP, spesso si trovano in una situazione economica fragile e complessa. La nuova norma riconosce questa difficoltà e prevede che il beneficiario venga affiancato da un consulente qualificato, nominato dal prefetto, che lo aiuterà:

    • a pianificare l’utilizzo del mutuo,
    • a gestire gli investimenti,
    • a rientrare nel circuito economico legale.

    Nel momento in cui viene nominato l’esperto, le somme del mutuo entrano a far parte di un patrimonio separato, destinato esclusivamente al rilancio dell’attività economica. Una garanzia in più contro usi impropri delle risorse e per assicurare trasparenza nella gestione.

    Mutui usura: il ruolo dell’esperto

    Per garantire la qualità e la trasparenza del supporto, il decreto istituisce un albo nazionale degli esperti,  istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

     Potranno iscriversi:

    • revisori legali,
    • commercialisti,
    • avvocati,
    • altri professionisti con specifica esperienza nella gestione d’impresa o nel settore economico della vittima.

    La nomina avverrà su base provinciale, a cura del prefetto competente.

    Ai fini della vigilanza l’esperto sarà tenuto a presentare:

    • rendiconti periodici e annuali;
    • una relazione finale sull’utilizzo dei fondi;
    • eventuali segnalazioni di criticità.

    L’incarico ha durata cinque anni, rinnovabile una sola volta. In caso di gravi inadempienze o incompatibilità, può essere revocato dal prefetto. Se emerge che i fondi non vengono impiegati per le finalità previste, il mutuo può essere revocato e le somme recuperate.

    L’esperto riceve un compenso annuale, stabilito da un regolamento attuativo, che non grava sul mutuo concesso alla vittima, ma viene pagato con risorse dedicate del Fondo antiracket e antiusura.

    Usura: in attesa del regolamento per l’albo Esperti

    Il decreto legge prevede un ulteriore  decreto del Ministero dell’Interno, da emanare  entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL,  che dovrà definire:

    • i requisiti per l’iscrizione all’albo,
    • i limiti massimi degli incarichi,
    • i criteri per la rotazione e trasparenza,
    • l’importo minimo e massimo del compenso.

  • Agricoltura

    Domande fermo pesca per il 2024: scadenza prorogata

    Il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 ha disposto anche per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 23 aprile una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione. 

    Con decreto del 13 giugno il Ministero ha disposto una proroga  al 4 luglio 2025

    ATTENZIONE  non saranno accettate

    le domande che giungano oltre la nuova scadenza 

    le istanze  prive della Scheda 9  compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;

    le istanze prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore;

    inviate con modalita diverse dall'invio on applicativo "Fermo pesca" 

    Inoltre il ministero precisa che le variazioni di codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025.

    Ricordiamo di seguito le istruzioni.

    Quando spetta l’indennità per fermo pesca

    L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2024. 

    Fermo obbligatorio

    I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:

    • Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
    • Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
    • Pesca dei molluschi bivalvi.
    • Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.

    Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.

    Fermo non obbligatorio

    L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:

    • Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
    • Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
    • Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
    • Misure nazionali o UE per specie specifiche.
    • Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.

    A chi spetta (e a chi no ) l’indennità

    Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:

    • I dipendenti delle imprese del settore;
    • I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.

    Non hanno invece diritto all’indennità:

    • Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
    • I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
    • I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

    Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”

    Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile A BREVE  dal portale Cliclavoro.

    Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:

    1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:

    • Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
    • Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
    • Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
    • La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.

    2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.

    Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” –  dal momento dell’apertura dello stesso.

    Domande fermo pesca: tabella adempimenti

    Adempimento Chi lo fa Modalità Scadenza
    Compilazione online dell’istanza Impresa Portale “Fermo Pesca” su Cliclavoro Entro il 16/06/2025   4 luglio 2025
    Generazione e integrazione Scheda 9 Impresa + Autorità marittima Compilazione e visto obbligatorio Entro il 16/06/2025  4 luglio 2025
    Compilazione file IBAN Ogni marittimo imbarcato Firma + documento d’identità allegato Con l’istanza
    Pagamento imposta di bollo Impresa Solo tramite PagoPA (da portale) Prima dell’invio domanda
    Dichiarazione per fermo non obbligatorio Comandante/armatore In carta semplice o online Entro ore 12:00 del primo giorno di fermo
    Variazioni IBAN Impresa/lavoratore Via applicativo Entro il 15/07/2025

  • Sicurezza sul Lavoro

    Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 28.5.2025  n. 75  è stato determinato, come ogni anno,  l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio  e il 31 dicembre 2025,

     Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025 

    Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro  12.479.421,00;

    Tabella importi per eventi 2025

    Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro  per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, 

    è determinato  secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.

    TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO
    A 1 € 10.357,92
    B 2 € 17.845,57
    C 3 € 25.333,22
    D Più di 3 € 37.438,26

    Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è

    Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.

    Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:

    1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.

    L’importo , come detto sopra, varia in base a:

    • quanti familiari sono rimasti;
    • quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.

    2. Anticipo sulla rendita ai superstiti

    È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.

    Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.

    L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.

    Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Unionalimentari Confapi rinnovato: aumenti e altre novità

    Nella giornata  del 28 maggio 2025  è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori della piccola e media industria alimentare aderente a Unionalimentari Confapi. Il nuovo accordo, valido per il periodo 2024-2028, interessa circa 40.000 addetti del settore.

    Vediamo le principali novità e la nuova tabella retributiva  con gli aumenti previsti .

    CCNL Unionalimentare Confapi : le novità economiche

    L’intesa prevede un aumento retributivo complessivo di 280 euro sul parametro 137. L’erogazione sarà suddivisa in quattro tranche da 70 euro ciascuna, con le seguenti decorrenze:

    • 1° giugno 2025,
    • 1° gennaio 2026,
    • 1° aprile 2027,
    • 1° gennaio 2028.

     Si segnalano inoltre da punto di vista economico 

    Previdenza complementare e riduzione dell’orario di lavoro

    Il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Fondapi verrà incrementato fino a raggiungere l’1,5%.

     È previsto, inoltre, un impegno a definire accordi aziendali con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per ulteriori riduzioni in caso di investimenti tecnologici che incidano su produttività e occupazione.

    Livello Parametro Minimo 06/2024 (€) Aumento complessivo (€) Minimo aggiornato 2028 (€)
    Quadri 230 2.635,82 470,07 3.105,89
    230 2.535,82 470,07 3.005,89
    200 2.205,04 408,80 2.613,84
    165 1.819,19 337,26 2.156,45
    145 1.598,69 296,38 1.895,07
    130 1.433,30 265,72 1.699,02
    120 1.323,02 245,28 1.568,30
    110 1.212,79 224,84 1.437,63
    100 1.102,54 204,40 1.306,94

    Riportiamo per completezza la tabella retributiva precedente

    CCNL Unionalimentari: Novità contrattuali

    Dal punto di vista contrattuale si segnala che:

    •  Il contratto introduce  un progressivo aumento delle ore di permesso retribuito (ROL), con l’obiettivo di favorire una riduzione dell’orario di lavoro.
    • Nel nuovo testo contrattuale sono stati aggiornati gli articoli relativi al mercato del lavoro, con l’obiettivo di rafforzare la stabilità occupazionale. In particolare, viene ridotta la soglia massima complessiva per l'utilizzo di contratti a termine, in somministrazione e staff leasing, che passa dal 50% al 25%.
    • Sono stati ampliati i diritti in materia di congedi parentali, con l’introduzione di maggiori ore retribuite per l’inserimento al nido e alla scuola dell’infanzia, e per l’accudimento di genitori anziani. Previste anche misure specifiche per le lavoratrici vittime di violenza.
    • In ambito di pari opportunità, è stato inserito un nuovo paragrafo dedicato a “Pari opportunità, diversità e inclusione”, che affida alla contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello l’individuazione di soluzioni specifiche.
    •  rinnovo contrattuale rafforza anche gli strumenti dedicati alla formazione professionale continua, nonché le misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.