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Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi
Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.
La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.
La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.
La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.
In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.
La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE
Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.
La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.
Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.
La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.
Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti
Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:
gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.
Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:
- riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
- riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.
Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.
Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.
La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.
In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione.
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Indennità fermo pesca: al via i pagamenti 2025
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 2987 del 8 ottobre 2025, con il quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali ha autorizzato il riconoscimento dell'indennità cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri, prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Il Decreto a fronte di 4.241 istanze presentate ha autorizzato la corresponsione in favore di 12.288 posizioni lavorative di una indennità giornaliera o
- n. 668.917 giornate di fermo pesca obbligatorio con un importo di euro 20.067.510,00;
- n. 180.404 giornate di fermo pesca non obbligatorio per un numero massimo di 40 giornate l’anno autorizzabili per ciascun lavoratore, con un importo di euro 5.412.120,00.
La corresponsione agli aventi diritto sarà gestita delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima
Le risorse finanziarie stanziate per l’anno 2024 saranno messe a disposizione delle Direzioni Marittime entro il 31 ottobre 2025.
Indennità fermo pesca a chi spetta
1 – INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio relativo a
- disciplina della pesca con il sistema a strascico,
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
- disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO
1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.
Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite
in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
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Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 si puo fare domanda: le regole
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR, ha emanato il Decreto 11 luglio 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.08.2025, che definisce criteri e modalità attuative degli esoneri e degli incentivi previsti dagli articoli 17 e 18 del DL 60/2024 (Decreto coesione).
Il provvedimento disciplina in maniera organica le misure a sostegno dell’autoimpiego giovanile, distinguendo tra
- Autoimpiego per il Centro-Nord e
- Resto al Sud , destinata al Mezzogiorno
e introducendo novità operative di rilievo.
Da ieri 15 ottobre è attiva la piattaforma INVITALIA per le domande . Qui il decreto direttoriale del 8. ottobre 2025 con le specifiche tecniche operative.
Scarica il testo del decreto dell'11.07.2025 pubblicato in GU.
Il decreto mira a promuovere l’inclusione attiva e l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani under 35, attraverso l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali.
La gestione è affidata a:
- ENM – Ente Nazionale Microcredito (formazione e accompagnamento);
- Invitalia (istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi, tutoring);
- Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (coordinamento e supporto ai CPI e agli enti coinvolti)
Destinatari: chi può presentare domanda
I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano, secondo l'art. 5 del presente decreto, in una delle seguenti condizioni:
- disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione (secondo la definizione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027). ;
- disoccupati inseriti nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).
I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui sopra, alla data di avvio dell'iniziativa economica.
I beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva (DSAN) a conferma della propria condizione.
Iniziative economiche ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività:
- di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
- di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
- di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
- societa' in nome collettivo;
- societa' in accomandita semplice;
- societa' a responsabilita' limitata;
- societa' cooperativa.
E' ammessa la partecipazione alle società, di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.
- libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti.
Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attivita' che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.
Incentivi per il Centro-Nord (Misura ACN)
Per le regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, ecc.) sono previsti:
- Voucher a fondo perduto fino a 30.000 euro (elevabili a 40.000 € per spese innovative, digitali o green);
- Contributi su programmi di investimento:
- fino al 65% per progetti fino a 120.000 €;
- fino al 60% per progetti fino a 200.000 €.
Le spese ammissibili comprendono: macchinari, ICT, consulenze tecnico-specialistiche (limite 30%), marchi, brevetti, opere edili fino al 50%. Sono escluse spese su terreni, immobili, consulenze legali/fiscali, costi di gestione.
Incentivi per il Mezzogiorno (Misura Resto al Sud 2.0)
Per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono previsti incentivi più consistenti:
- Voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro (50.000 € se innovativi/digitali/green);
- Contributi su programmi di investimento:
- fino al 75% per progetti fino a 120.000 €;
- fino al 70% per progetti fino a 200.000 €.
Anche in questo caso valgono le stesse regole su spese ammissibili ed esclusioni
Procedura e concessione dei contributi
Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.
La procedura è a sportello valutativo, con tre fasi:
- verifica di ammissibilità;
- verifica dei requisiti;
- valutazione del merito progettuale.
Documenti da allegare:
- descrizione dell’iniziativa;
- business plan (per investimenti strutturati);
- DSAN per attestazione dei requisiti.
Invitalia decide entro 90 giorni dalla domanda. L’erogazione avviene in due momenti: Stato Avanzamento Lavori (SAL), con presentazione di spese pari al 30–70% del progetto; Saldo finale, entro 3 mesi dall’ultimo pagamento.
Tutoring finanziato e obbligatorio
Ogni iniziativa ammessa riceve anche servizi di tutoring per 5.000 €, suddivisi in:
- 4.000 € per supporto tecnico Invitalia (iter autorizzativo, rendicontazione spese, monitoraggio);
- 1.000 € per supporto gestionale ENM (marketing, contratti, gestione finanziaria e rapporti con banche/fornitori).
Il tutor accompagna il beneficiario per tutta la durata dell’avvio, prevenendo inadempienze che potrebbero comportare la revoca.
Allegati: -
Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 31.10
Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .
Quindi i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024.
Con il messaggio 3036 del 13 ottobre 2025 l'Inps fornisce i chiarimenti su quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).
Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo
Sono esclusi dall'obbligo
– i titolari di pensione di vecchiaia;
– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza delle prestazioni precedente al 31.12.1994
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .
ATTENZIONE sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Casi particolari di esclusione dal divieto
Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :
- a titolari di pensione di invalidità con attività da cui derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
- per indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali
- per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
- per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni e quelle percepite dai giudici tributari
- per remunerazioni percepite dai sacerdoti
Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva
Il messaggio precisa che i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2026
Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.
Cumulo redditi e pensione: come fare la dichiarazione
Va ricordato che
- i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
- Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:
- il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
- la Carta di Identità Elettronica (CIE).
Una volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2025 (dichiarazione redditi anno 2024).
La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione
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Rinnovo assegno di inclusione: guida al percorso con i Servizi Sociali
Con il Messaggio INPS n. 3048 del 14 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni operative sul rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI) e sul percorso di inclusione sociale e lavorativa previsto per i nuclei familiari che intendono proseguire nel beneficio dopo la prima fase di 18 mesi.
Va ricordato innanzitutto che il rinnovo, disciplinato dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è possibile per ulteriori 12 mesi, dopo una sospensione di un mese.
Il messaggio chiarisce che, dopo la domanda di rinnovo (V. chiarimenti nel messaggio 2052 2025) , i nuclei familiari devono presentarsi nuovamente ai Servizi Sociali e ai Centri per l’Impiego (CPI) per aggiornare o confermare il proprio percorso di inclusione. La procedura è tracciata sulla piattaforma SIISL – Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa, dove vengono registrate tutte le fasi del percorso personalizzato.
Quadro normativo e scadenze
l percorso di rinnovo dell’ADI si inserisce nel sistema integrato di inclusione previsto dal decreto-legge n. 48/2023, che impone ai beneficiari di mantenere attiva la collaborazione con i Servizi Sociali e i CPI. In particolare, l’articolo 4, comma 4, stabilisce che i nuclei familiari devono presentarsi ai Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).
Tale scadenza, per le domande di rinnovo, coincide con la data di presentazione della domanda stessa.
La circolare INPS n. 105/2023 ha inoltre previsto una clausola di salvaguardia: in caso di domanda accolta in prossimità dei 120 giorni, sono comunque garantite le prime tre mensilità dell’ADI.
Il Messaggio n. 3048/2025 conferma queste regole e specifica che, con il rinnovo, il nucleo deve partecipare a una nuova analisi multidimensionale presso i Servizi Sociali, necessaria per aggiornare o confermare il percorso già avviato.
Fase del percorso Scadenza Adempimento Presentazione ai Servizi Sociali Entro 120 giorni dal Patto di attivazione PAD Analisi multidimensionale e definizione percorso Eventuali incontri successivi Entro 90 giorni Aggiornamento o completamento percorso Sottoscrizione PADI e PSP (per attivabili al lavoro) Entro 60 giorni Patto digitale individuale e patto di servizio personalizzato Istruzioni operative
- Dopo la presentazione della domanda di rinnovo, i Servizi Sociali convocano il nucleo familiare per un primo incontro obbligatorio, volto a verificare la coerenza tra il percorso precedente e la situazione attuale del nucleo .Durante l’incontro gli operatori possono confermare, modificare o aggiornare l’analisi multidimensionale. Solo dopo questa fase il percorso di inclusione si considera riavviato, con azzeramento del contatore per la successiva scadenza.
- Se sono necessari ulteriori incontri per completare l’analisi, la nuova convocazione deve avvenire entro 90 giorni.
- Per i componenti del nucleo inseriti in un percorso di attivazione lavorativa, è previsto un ulteriore adempimento: entro 60 giorni devono sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale (PADI) e, successivamente, il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego.
È importante sottolineare che i percorsi di inclusione sociale e lavorativa possono proseguire anche indipendentemente dall’erogazione del beneficio economico.
Infatti, se il CPI ha già registrato un’attività di aggiornamento o sottoscrizione del PSP dopo la domanda di rinnovo, il termine dei 60 giorni viene automaticamente spostato alla successiva scadenza dei 90 giorni, a condizione che l’analisi multidimensionale sia già stata effettuata.
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DURC: stop anche per omesse sanzioni o interessi, dice il Ministero
Con l’Interpello n. 3 del 2025, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
L’intervento riguarda la nozione di “scostamento non grave” prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015, ossia la soglia entro la quale una posizione contributiva può considerarsi regolare nonostante lievi differenze tra
- le somme dovute e
- quelle effettivamente versate
agli enti previdenziali.
L’interpello, presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), mirava a chiarire se, in presenza di debiti limitati alle sole sanzioni civili o agli interessi di legge, ma con i contributi ormai interamente pagati, l’ente previdenziale fosse comunque tenuto a rilasciare un DURC positivo.
Il quesito nasce da situazioni pratiche frequenti in cui le imprese, pur avendo saldato il dovuto principale, restano debitrici di importi residuali legati a sanzioni o accessori, chiedendo se tali somme possano essere considerate irrilevanti ai fini della regolarità contributiva.
Il caso sottoposto al Ministero
L’ANPIT ha chiesto al Ministero se sia possibile interpretare la norma nel senso che le situazioni debitorie costituite esclusivamente da accessori di legge — quindi sanzioni civili e interessi — non configurino una vera e propria irregolarità contributiva, potendo l’ente previdenziale rilasciare comunque un DURC regolare.
Secondo l’associazione, in assenza di un’effettiva omissione contributiva, il mancato versamento degli accessori non dovrebbe incidere sul giudizio complessivo di regolarità. In tal modo, l’ente previdenziale potrebbe procedere autonomamente al recupero coattivo di tali somme, senza impedire all’impresa di ottenere l’attestazione DURC necessaria per appalti pubblici, agevolazioni o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.
Dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il Ministero ha fornito una risposta univoca e rigorosa.
Richiamando l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, l’amministrazione ha sottolineato che la disposizione individua come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge. Tale formulazione letterale non consente interpretazioni estensive o derogatorie, poiché la norma include esplicitamente nel calcolo anche sanzioni e interessi.
Le sanzioni civili, infatti, rappresentano un accessorio dell’obbligazione contributiva e ne presuppongono l’esistenza: sono destinate a compensare il danno derivante dal mancato o ritardato pagamento dei contributi e si applicano automaticamente in tali casi.
Pertanto, anche se la contribuzione principale è stata successivamente versata, la persistenza di un debito per sanzioni civili comporta il venir meno della piena regolarità contributiva, salvo che l’importo complessivo (contributi, sanzioni e interessi) non superi la soglia di 150 euro.
La risposta del Ministero: limiti e conseguenze operative
Il Ministero ha chiarito che l’importo di 150 euro costituisce il limite massimo di scostamento tollerabile, oltre il quale la posizione contributiva non può essere considerata regolare. Tale importo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, rappresenta la soglia oltre la quale il sistema informatico “Durc On Line” non può attestare automaticamente la regolarità.
L’ente previdenziale è quindi tenuto a rilasciare l’attestazione positiva solo se la posizione debitoria complessiva rientra entro questo margine minimo.
La finalità del limite dei 150 euro è quella di evitare che differenze minime, dovute a errori materiali o ritardi di modesta entità, compromettano la possibilità per l’impresa di ottenere il DURC.
Allo stesso tempo , la ratio della norma non consente di escludere dal calcolo le somme derivanti da sanzioni civili o interessi, poiché tali importi sono strettamente collegati all’obbligazione contributiva originaria.
Ne deriva che un debito, anche se limitato alle sole sanzioni, rileva comunque ai fini della verifica di regolarità, e può impedire il rilascio del DURC qualora superi la soglia stabilita. In questo modo, il Ministero riafferma un principio di coerenza e uniformità nell’applicazione della disciplina, garantendo parità di trattamento tra i diversi contribuenti e certezza giuridica nella gestione delle verifiche contributive.
In conclusione, la risposta ministeriale (Interpello n. 3/2025) conferma che:
- le sanzioni civili non possono essere escluse dal calcolo della soglia di “scostamento non grave”;
- la regolarità contributiva è attestabile solo se il debito complessivo, comprensivo di accessori, non supera 150 euro;
- la procedura Durc On Line è calibrata su tale limite, che consente l’attestazione in tempo reale delle posizioni regolari.
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Fondo bambini oncologici: graduatoria 2025
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto con la graduatoria per il 2025 dei progetti presentati dagli enti per accedere alle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e prevista dall’Avviso n. 1/2025, adottato Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese con il D.D. n. 39 del 7 aprile 2025, Si ricorda che la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Il decreto ammette al finanziamento statale i progetti presentati dalle associazioni dell'elenco sottostante (denominazione- punti):
1 SOCIETA’ PER L’ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA ENTE DEL TERZO SETTORE – 93
2 UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI – 93
3 PETER PAN ODV 92
4 SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS, IN BREVE SOLETERRE – 91
5 S.A.M.O.T. ONLUS – 90
6 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS – 89
7 ASSOCIAZIONE LIGURE DEL BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO ODV – 88
8 L’ALBERO DEI DESIDERI ENTE DEL TERZO SETTORE – 86
9 F.A.V.O. FED. ITA ASS.VOL. IN ONC 97320000587 86
10 LA COLLINA DEGLI ELFI 9 – 85
11 ANVOLT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI – 78
12 AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA ONLUS – 76
13 AGOP ONLUS – 75
14 OFFICINE BUONE ONLUS 70
15 AGEOP RICERCA – ODV 69
16 ASSOCIAZIONE DAVIDE CIAVATTINI PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI ONLUS 66
17 FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA – 63
18 CUORE E MANI APERTE ODV – 57
19 ASLTI ODV – 52
20 LA BAND DEGLI ORSI – 51
21 ASSOCIAZIONE CILLA ODV – 3 43
22 DIATESO CARE APS – 43
23 IL CORAGGIO DEI BAMBINI AURORA MP CANNOLICCHIO ETS – 41
24 NOI PER VOI – 34
25 APS SPAZIO 47 – 33
Con successivo provvedimento saranno individuati gli enti ammessi e i relativi importi dei fondi assegnati meo limiti delle risorse.Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
Vale la pena ricordare che al fondo in esame possono accedere le associazioni che svolgono attività di:
- assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
- in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse.
I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.