• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    INPS artigiani, commercianti e Gestione separata: guida al Quadro RR 2025

    Con la circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La guida operativa interessa in particolare il calcolo dei contributi a saldo 2024 e acconto 2025, le modalità di compilazione del modello e i termini di versamento, con novità legate all’adozione del concordato preventivo biennale. 

    Di seguito sono riportate le principali aliquote contributive e i massimali annui. 

    Compilazione Quadro RR per artigiani e commercianti

    I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i soci con posizione previdenziale personale, devono compilare la Sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, per determinare i contributi INPS dovuti a saldo 2024 e acconto 2025. 

    Anche in caso di reddito inferiore al minimale, è obbligatoria l’indicazione del reddito nella colonna 3 del rigo RR2 per la corretta valorizzazione dell’estratto conto.

    Calcolo della base imponibile:
    Il reddito da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024 (al netto delle perdite pregresse) e comprende:

    • Redditi dichiarati nei quadri RF (ordinaria), RG (semplificata), RH (partecipazioni) e CP (concordato).
    • Quota parte del reddito da S.r.l. solo se vi è prestazione lavorativa.

    Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si utilizza il reddito concordato, ma è ammessa l’opzione di calcolo sul reddito effettivo, barrando le colonne specifiche (es. colonna 3d di RR2).

    Redditi soggetti speciali:
    Nel regime forfettario e di vantaggio, la base imponibile si determina usando i dati dei quadri LM. 

    Anche i soci di cooperative artigiane in posizione autonoma devono considerare le CU 2025, sez. “Dati fiscali”, punti 1 o 2.

    Professionisti iscritti alla Gestione separata: cosa fare

    I liberi professionisti non iscritti a Casse private devono compilare la Sezione II del Quadro RR. Il reddito imponibile su cui calcolare i contributi è dato dai redditi da lavoro autonomo, compresi:

    • Redditi individuali (Quadro RE);
    • Quote da società semplici o associazioni (Quadro RH);
    • Redditi in regime forfettario o di vantaggio (Quadro LM);
    • Indennità giudici di pace e VPO.

    Chi ha aderito al CPB deve indicare se versa sul reddito concordato o effettivo, barrando la colonna 19 del rigo RR5 e compilando la colonna 21 o 20.

     I contribuenti che producono redditi misti o con obblighi previdenziali parziali devono suddividere correttamente le quote e utilizzare i codici appropriati nella colonna 1 di RR5 (es. 1 per reddito ordinario, 5a-5d per quote soggette ad altre Casse).

    Aliquote 2024 per la Gestione separata:

    Tipologia contribuente Aliquota
    Libero professionista senza altra copertura 26,07%
    Professionista con altra forma previdenziale o pensionato 24%
    Magistrati onorari (post D.Lgs 116/2017) 25,72%

    Scadenze, acconti, rateazioni e compensazioni

    I contributi vanno versati entro le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi. Per il 2025:

    • 30 giugno 2025: saldo 2024 + 1° acconto 2025
    • 30 luglio 2025: termine posticipato con maggiorazione 0,40%    
    • 1° dicembre 2025: 2° acconto 2025
    • 16 dicembre 2025: termine ultimo in caso di rateazione

    Rateizzazione:

    Solo il contributo eccedente il minimale può essere rateizzato. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, e l’interesse va indicato con causali dedicate (“API”, “CPI” o “DPPI”).

    Compensazioni:

    Per artigiani/commercianti, le eccedenze vanno riportate nella sezione I e possono essere compensate via F24, indicando l’anno di riferimento.

    I professionisti possono utilizzare le eccedenze della sezione IV per compensare contributi 2025 o richiederle a rimborso tramite il portale INPS.

    Massimali reddituali 2024 e 2025:

    • 2024    €119.650
    • 2025    €120.607

    ATTENZIONE  Se si raggiunge tale soglia con altri redditi soggetti alla Gestione separata (es. Co.co.co.), i contributi aggiuntivi non sono dovuti, ma il Quadro RR va comunque compilato.

  • Antiriciclaggio

    Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

    Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d

    1. adeguata verifica della clientela e
    2.  conservazione dei dati 

    per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante). 

    Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.

    L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:

    1. Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
    2. Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
    3. Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).

    Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.

    Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione

    Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:

    • Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
    • Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
    • Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.

    In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:

    • Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
    • Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
    • Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.

    Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:

    • Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
    • Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
    • Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.

    Ecco una tabella di sintesi 

    Tipologia Requisiti Obblighi
    Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante
    Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti
    Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi

    Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante

    Giova ricordare forse che a  norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409  i  gestori del contante  sono  

    • le banche e, 
    • nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., 
    • gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
    •  gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

    a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))

    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

    Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)

     La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

    Fascicolo cliente e conservazione dei dati

    Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:

    • Dati identificativi e documentazione.
    • Valutazioni sul profilo di rischio.
    • Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
    • Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.

    Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.

    Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.

  • Lavoro Dipendente

    Tariffa INAIL per attività d’ufficio: novità e chiarimenti

    Con la circolare 38 del 24 giugno 2025 INAIL chiarisce  la declaratoria della voce 0722 (Attività d'ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso uso del veicolo personalmente condotto per l'accesso ad altri uffici)   modificata  dal decreto interministeriale 27 febbraio 2019,  sulle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività.

    Visti i recenti  orientamenti della giurisprudenza in tema di attività manuale vengono integrate le  istruzioni tecniche già  fornite nella Circolare INAIL n. 28/2021.

    Tariffa INAIL 0722 specifiche sull’applicazione

    La Circolare INAIL n. 38/2025 chiarisce l’ambito di applicazione della voce tariffaria 0722, confermando che essa riguarda le attività d’ufficio svolte con uso diretto di macchine elettriche (videoterminali, registratori di cassa, terminali, ecc.) da parte di personale amministrativo, tecnico o addetto ai servizi di assistenza alla clientela

    Non si tratta di una novità normativa, ma di un aggiornamento descrittivo i per migliorare la coerenza terminologica con altre voci.

    La voce 0722 ha quindi un’applicazione estesa che include:

    • gestione ordini e fatturazione
    • emissione DDT, atti contrattuali e contabili
    • selezione del personale
    • servizi di customer care a distanza
    • uso veicoli per accesso ad altri uffici

    È importante notare che l’uso di macchine da ufficio costituisce presunzione di rischio, indipendentemente dalla qualifica impiegatizia del lavoratore. 

    Tuttavia, restano escluse dalla 0722 le attività produttive (es. gestione impianti via VDT in ambito siderurgico o chimico), che seguono la classificazione del settore di riferimento. 

    Anche per attività di reception in hotel o strutture turistiche, la voce applicabile resta la 0221 del Terziario. 

    Al contrario, l’attività di segreteria in studi professionali o medici resta classificata sotto la 0722.

    Classificazione autonoma e nuovi soggetti inclusi nella voce 0722

    Un punto operativo centrale è il principio di autonomia classificativa della voce 0722: anche se l’attività d’ufficio è complementare ad altre lavorazioni, essa va comunque classificata separatamente. 

    Questo consente una più equa distribuzione dei costi assicurativi in base al rischio effettivo.

     La circolare estende esplicitamente l’ambito della 0722 a nuove categorie:

    Categoria Decorrenza Condizione
    Collaboratori amministrativi sportivi 1° luglio 2023 Co.co.co. non professionisti presso ASD, FSN, EPS, riconosciuti da CONI/CIP
    Giornalisti subordinati 1° gennaio 2024 Professionisti, pubblicisti e praticanti inquadrati con rapporto subordinato
    Giudici di pace e vice procuratori onorari dal 2017 (già classificati) Con uso abituale di macchine elettroniche di ufficio

    In conclusione, datori di lavoro e consulenti sono tenuti a verificare con attenzione le lavorazioni che, anche se amministrative, rientrano nell’ambito della 0722 e non devono più essere classificate automaticamente sotto la voce generale dell’attività principale. 

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari

    Il provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2025 Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (25A03558) )(GU n. 144 del 24/06/2025) introduce una disciplina aggiornata per l’iscrizione e la gestione dell’elenco previsto dall’articolo 8 del D.L. 350/2001. Gli obblighi riguardano gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento del contante (custodia, trasporto, verifica, ricircolo delle banconote), in possesso della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S.

    Per l’iscrizione è necessario:

    • possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per esponenti aziendali e soci;
    • disporre di un assetto organizzativo e di controlli interni in linea con le disposizioni sul trattamento del contante;
    • presentare la domanda secondo l’apposito modello (Allegato 1), corredata da documentazione dettagliata (organigramma, procedure, elenco soci, ecc.).

    L’iscrizione è autorizzata o negata entro 120 giorni dalla Banca d’Italia, che notifica l’esito e vigila sul rispetto del termine per l’inizio attività (altri 120 giorni). In caso di rinuncia, cessazione o violazioni rilevanti, l’operatore può essere cancellato su istanza o d’ufficio.

    Controlli antiriciclaggio: presidi, ruoli e formazione

    Il decreto introduce un quadro rigoroso in materia antiriciclaggio, proporzionato alla dimensione dell’operatore. Sono previsti presidi obbligatori, articolati su tre livelli di controllo:

    1. Controlli di primo livello: attivati nelle operazioni quotidiane per l’adeguata verifica e la rilevazione delle operazioni sospette.
    2. Controlli di secondo livello: gestiti dalla funzione antiriciclaggio, con responsabilità su verifica dei processi, proposta di correttivi, formazione del personale, redazione del regolamento AML e della relazione annuale.
    3. Controlli di terzo livello: esercitati dalla funzione di revisione interna (o da un referente qualificato in caso di esonero per operatori minori).

    Gli organi aziendali devono nominare responsabili per:

    • la funzione antiriciclaggio (non coincidente con titolare dell’impresa);
    • la revisione interna (se prevista);
    • le segnalzioni di operazioni sospette (SOS);
    • le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia (trimestrali, secondo schema operativo).

    Tutte le figure devono essere indipendenti, competenti, e, se esternalizzate, devono rispettare precisi obblighi contrattuali. È centrale anche la valutazione annuale del rischio (autovalutazione) che, per gli operatori minori, può avere cadenza biennale.

    A questo link tutta la modulistica allegata al decreto aggiornata 

    Vigilanza e sanzioni: controlli intensificati e criteri di intervento

    La Banca d’Italia è investita di poteri ispettivi, sanzionatori e di intervento ai sensi del D.lgs. 231/2007.

     Può condurre verifiche presso gli operatori, richiedere documenti, ordinare convocazioni, imporre misure correttive e, nei casi gravi, vietare nuove operazioni. 

    Le principali aree oggetto di controllo sono:

    • l’effettiva attuazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle SOS;
    • la congruità dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
    • la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.

    In caso di inadempimenti, sono previste sanzioni pecuniarie differenziate per operatori ed esponenti, con aggravanti in presenza di violazioni sistematiche, carenze strutturali o rischi significativi per la reputazione e la legalità.

    Il provvedimento entra in vigore il 24 luglio 2025 e sostituisce integralmente quello del 23 aprile 2019. 

    Gli operatori interessati devono adeguarsi tempestivamente, considerando l’alto livello di formalizzazione richiesto, l’obbligo di autovalutazione e l’attenzione alla formazione e al monitoraggio continuo.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti, welfare e nuove regole

    E' stato siglato il 17 giugno 2025, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche, scaduto nel giugno 2024.

     L’intesa – della durata quadriennale (luglio 2024 – giugno 2028) – è stata sottoscritta da Fim, Fiom, Uilm e dalle centrali cooperative LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro. Il contratto prevede significativi miglioramenti su aumenti salariali, previdenza, welfare, orario e flessibilità.

    Aumenti retributivi, welfare e previdenza integrativa

    Il nuovo CCNL prevede aumenti retributivi superiori all’inflazione.

     Da giugno 2025 è previsto un primo incremento di € 42,61 al livello C3, rispetto ai € 27,70 derivanti dall’IPCA 2024 (1,3%).

     Dal 2025 al 2028, nel mese di giugno sarà applicato un aumento del 2% della paga base, anche in caso di inflazione inferiore.

    Se l’inflazione rilevata (IPCA al netto degli energetici importati) sarà inferiore al 2%, la differenza sarà registrata a credito, recuperabile in aumenti futuri. È inoltre garantito un minimo complessivo di € 200 per il livello C3 entro giugno 2028. Anche le indennità di trasferta e reperibilità saranno adeguate secondo lo stesso criterio.

    Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits aumentano gradualmente da € 220 a € 250 nel periodo 2025-2028. Il contributo alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa dal 2% al 2,3% dal 1° giugno 2025.

     Previsto un contributo una tantum di € 50 per le prime adesioni under 35.

     L’assistenza sanitaria integrativa aumenta a € 180 annui (dal 2025) e a € 215,40 (dal 2026), includendo una copertura LTC con rimborso di € 500 in caso di non autosufficienza.

    Infine viene rafforzato l’elemento perequativo: dal 1° gennaio 2026 sale a € 500 lordi con meccanismo di calcolo basato sulla differenza tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare.

    Contratti, flessibilità e diritti nei rapporti a termine

    L’intesa modifica le regole sui contratti a termine e in somministrazione. Oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali, tra cui :

    • picchi produttivi, 
    • nuove commesse, 
    • innovazione, 
    • digitalizzazione e sostituzione di personale.

     Le stesse condizioni valgono per proroghe o rinnovi, nel limite dei 24 mesi.

    Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori in somministrazione con almeno 12 mesi di lavoro (anche frazionato) presso lo stesso utilizzatore per la stessa mansione, scatta il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione e decade dopo un anno. In caso di più richieste, prevale l’anzianità o l’età anagrafica.

    Infine, per i PAR residui pari o superiori a 16 ore al 31 dicembre, è obbligatoria la programmazione entro il 31 marzo e la fruizione entro il 30 giugno. In assenza, sarà l’azienda a calendarizzarli con 5 giorni di preavviso.

    Orario, salute, sicurezza e politiche di genere

    Il contratto introduce una riduzione di 8 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali e un permesso retribuito di 8 ore per lavoratori over 50 per visite mediche. Gli RLS avranno diritto a 8 ore aggiuntive di formazione. Dal 2026 sarà attivo un sistema trimestrale per segnalazioni non urgenti tra RLS, RSPP e tecnici.

    L’accordo prevede inoltre 2 ore annue di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti su tematiche di genere.

    Tabella riassuntiva minimi e aumenti

    Livello Minimi
    fino al 31/05/2025
    Minimi
    1/6/2025
    Minimi
    1/6/2026
    Minimi
    1/6/2027
    1/6/2028 Incremento Totale
    D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42 141,75
    D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18 157,19
    C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77 160,59
    C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36 163,98
    C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18 17

  • Rubrica del lavoro

    Flussi Uniemens Pos-agri: al via la notifica automatica degli esiti

    Come noto dal 2021 nella sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” del sito internet dell’Istituto, è in linea la funzione “Consultazione flussi Uniemens”, è accessibile dal menu di sinistra di “Servizi per le Aziende e Consulenti”, selezionando la voce “Uniemens” che  consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione veicolate tramite il flusso Uniemens:

    • Gestione privata – nodo PosContributiva;
    • Denunce Uniemens CIG a pagamento diretto – nodo PosContributiva (TipoComposizione = “41”);
    • Gestione separata – nodo ListaCollaboratori;
    • Gestione pubblica – nodo ListaPosPa;
    • Lavoratori agricoli OTI, OTD – nodo PosAgri;
    • Denunce spettacolo ante 2015 – nodo PosSportSpet.

    Inps comunica con il messaggio 1978 che è stata predisposta una nuova funzione.

    Nuova funzione esiti Posagri in automatico

    Nello specifico il servizio è stato implementato con la funzione di notifica automatica dell’esito negativo della trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri.

    La nuova funzionalità predispone e invia al datore di lavoro una e-mail contenente la notizia circa la presenza di errori che hanno determinato il blocco della elaborazione dei flussi Uniemens-PosAgri trasmessi.

    Inoltre il sistema invia  una e-mail riepilogativa al consulente che ha inviato almeno un flusso relativo a un datore di lavoro iscritto alla Gestione Aziende Agricole (GAA) contente errori bloccanti.

    L' avviso ha l’intento di allertare immediatamente l’intermediario e il datore di lavoro circa la presenza di flussi errati e bloccati automaticamente dal software di controllo in fase di accoglienza, consentendo in questo modo la rapida sostituzione delle denunce errate con un  flusso in sostituzione.

  • Inail

    Prestazioni per infortuni e malattie professionali 2025: istruzioni INAIL

    La rivalutazione delle prestazioni INAIL è un aggiornamento annuale previsto per garantire che rendite e indennizzi  INAIL in caso di infortuni e malattie professionali siano adeguati all’aumento del costo della vita.

    Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul sito istituzionale il decreto 56 del 18 aprile 2025 con i valori aggiornati alla rivalutazione 2025 relativamente ai settori industria, navigazione lavoro domestico.

    Con la circolare 37 del 23 giugno 2025 INAIL fornisce ulteriori istruzioni  e le tabelle complete per tutti i settori delle retribuzioni convenzionali da prendere come riferimento per tutti i settori.

    Rivaluazione e importi 2025 per rendite, assegni e indennizzi INAIL

     Nel 2025 l’incremento applicato è pari a +1,0084 per le prestazioni esistenti, con aggiornamento anche dei limiti minimi e massimi di retribuzione per il calcolo delle nuove rendite.

    La retribuzione media giornaliera 2025 è stata fissata a 97,27 euro, mentre:

    • il limite minimo annuo è pari a 20.426,70 euro
    • il massimo annuo è pari a 37.935,30 euro
    • Per il personale del settore marittimo, i valori salgono fino a 54.626,83 euro per comandanti e capi macchinisti.

    Rendite per inabilità permanente

    Gli assegni mensili continuativi, aggiornati con il coefficiente di rivalutazione, vengono riliquidati secondo il grado di inabilità. 

    Ecco gli importi validi dal 1° gennaio 2025:

    Grado di inabilità Importo mensile (dal 1° gennaio 2025)
    Dal 50% al 59% € 377,46
    Dal 60% al 79% € 529,59
    Dall'80% all'89% € 983,27
    Dal 90% al 100% € 1.514,87
    100% + APC (assistenza personale continuativa) € 2.188,44

    Assegno per assistenza personale continuativa (APC)

    L’assegno mensile APC per inabilità gravi è stato aggiornato a 672,72 euro.

    Assegno una tantum in caso di morte

    L’indennizzo forfettario in caso di morte per infortunio o malattia professionale è stato aumentato a 12.342,84 euro.

    INAIL e infortuni domestici: cosa spetta nel 2025

    Anche per gli infortuni in ambito domestico sono stati aggiornati i riferimenti. 

    La retribuzione annua convenzionale, base per il calcolo delle rendite, è pari a 20.426,70 euro.

    Per i casi di inabilità permanente tra il 6% e il 15%, è previsto un assegno una tantum che passa da 337,41 euro a 395,00 euro.

    Settore agricoltura

    Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 30.834,394 .

    Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di  lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

    Lavoratori subordinati a tempo determinato – Retribuzione annua convenzionale :euro 30.834,39

    Lavoratori subordinati a tempo indeterminato –   Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale

    • minimo euro 20.426,70
    • massimo euro 37.935,30

    Lavoratori autonomi Retribuzione annua convenzionale: euro 20.426,705