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Gratuito patrocinio: cos’è? il limite di reddito per l’accesso
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2025 del Decreto Ministeriale del 22 aprile 2025 la soglia reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato è stata innalzata :
- da € 12.838,01 a
- € 13.659,64 annui,
con un incremento di oltre 800,00 euro
Questo adeguamento riflette la variazione dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) del +6,4% accertata dall’ISTAT per il biennio 2022-2024,
Attenzione al fatto che per la definizione del reddito da considerare, per l'accesso al gratuito patrocinio, non si considera solo il reddito personale del richiedente, ma il reddito complessivo di tutti i conviventi al momento della presentazione della domanda. In merito la Corte di Cassazione ha fornito negli anni diversi chiarimenti sul concetto di “conviventi” rilevante ai fini del patrocinio gratuito . In una delle piu recenti (ordinanza n. 18134/2023), la Seconda Sezione Civile ha affermato con estrema chiarezza che “vanno computati anche i redditi del convivente more uxorio”.
Gratuito patrocinio dello Stato: che cos'è
Ai sensi dell'art 74 del DPR n 115/2002 si prevede che:
- è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- è altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Inoltre ai sensi dell'art 75 l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Giova ricordare inoltre che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31004/2025 ha ribadito un principio importante in materia deontologica: l’avvocato che opera con gratuito patrocinio non può in alcun modo chiedere compensi extra al proprio assistito, poiché tutte le spese sono a carico dello Stato
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DURC negativo: perdita benefici anche per errori minimi
Con l’ordinanza n. 2906 del 9 febbraio 2026 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su un tema di grande interesse per datori di lavoro e consulenti: gli effetti del DURC negativo sulle agevolazioni contributive e la rilevanza del termine di 15 giorni per la regolarizzazione.
La decisione affronta il rapporto tra regolarità contributiva e benefici normativi e contributivi, alla luce dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015. In particolare, viene chiarito se il termine assegnato dall’INPS per la regolarizzazione debba considerarsi ordinatorio o se, decorso inutilmente, produca effetti preclusivi ai fini del mantenimento delle agevolazioni.
La vicenda trae origine da un errore nella denuncia contributiva UniEmens dal quale emergeva un saldo negativo tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’INPS. di importo contenuto
L’Istituto previdenziale inviava una prima nota di rettifica e successivamente un ulteriore invito a regolarizzare la posizione. Il datore di lavoro provvedeva al pagamento solo dopo la notifica di un avviso di addebito, e comunque oltre il termine indicato negli inviti alla regolarizzazione.
L’oggetto del contendere non riguardava l’importo contributivo in sé, ma il successivo recupero dei benefici contributivi di cui l’azienda aveva fruito. L’INPS, infatti, aveva emesso un DURC interno negativo a seguito della mancata regolarizzazione nei termini, con conseguente decadenza dalle agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Il datore di lavoro sosteneva che il termine di 15 giorni previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 per la regolarizzazione non avesse natura perentoria e che, pertanto, il pagamento tardivo avrebbe dovuto essere considerato idoneo a ripristinare la regolarità contributiva. Veniva inoltre richiamato il principio di buona fede e correttezza, nonché la previsione secondo cui scostamenti di lieve entità non osterebbero al rilascio del DURC.
La Corte d’Appello ha ritenuto invece che la questione non riguardasse la natura perentoria del termine, bensì gli effetti del mancato rispetto del procedimento di regolarizzazione, che aveva condotto legittimamente all’emissione di un DURC negativo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’INPS.
In primo luogo, la Suprema Corte ribadisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Documento unico di regolarità contributiva, come stabilito dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Le modalità di verifica della regolarità sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2015, attuativo della legge.
L’art. 4 del decreto ministeriale prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale invii un invito a regolarizzare, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Secondo la Corte, tale procedimento ha natura eccezionale e costituisce l’unico strumento attraverso cui l’irregolarità può perdere la propria efficacia ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni.
Una volta avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione, la sanatoria deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dal decreto.
Il pagamento effettuato oltre il termine non è idoneo a impedire gli effetti del DURC negativo già maturati.
La Corte esclude che possa assumere rilievo la modesta entità dell’importo non versato. La regolarità contributiva rappresenta infatti un requisito oggettivo e formale per l’accesso e il mantenimento dei benefici. L’eventuale proporzionalità tra entità dell’irregolarità e conseguenze non può essere valutata al di fuori del procedimento tipizzato dal decreto ministeriale.
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Ippica: nuovo limite di età funzionari di gara a 70 anni
il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il Decreto 23 dicembre 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 febbraio 2026, interviene sulla disciplina del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.
La modifica riguarda l’innalzamento del limite di età per la permanenza nel Registro, che passa da 67 a 70 anni.
Il provvedimento aggiorna l’articolo 11 del D.M. 23 febbraio 2015, n. 11930, con l’obiettivo di garantire continuità operativa con alto grado di competenza in un settore altamente specialistico Negli ultimi anni, infatti numerosi iscritti hanno raggiunto il limite ordinario di età, determinando una progressiva riduzione delle professionalità disponibili. Considerata la difficoltà di reperire sul mercato figure con analoga esperienza e preparazione, il Ministero ha dunque ritenuto necessario intervenire per evitare possibili ricadute negative sulla regolarità e sulla funzionalità delle attività di controllo e disciplina delle competizioni ippiche.
Innalzamento età e disposizioni transitorie
La scelta di elevare a 70 anni il limite per la cancellazione dal Registro risponde e a un’esigenza organizzativa concreta: mantenere in servizio professionalità esperte, non facilmente sostituibili, in attesa del completamento delle procedure di selezione e formazione di nuove figure. il controllo tecnico e disciplinare delle corse ippiche, infatti, richiede competenze specifiche, maturate attraverso un percorso selettivo e formativo strutturato, che comprende il superamento di una prova e la successiva partecipazione a un corso teorico-pratico
Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria di stabilendo che restino iscritti fino al compimento del settantesimo anno di età anche coloro che abbiano già raggiunto i 67 anni, purché non sia stata disposta la cancellazione ai sensi della normativa vigente.
Si tratta di una misura che valorizza il ruolo dei funzionari onorari, i quali, pur operando nell’ambito dell’amministrazione pubblica, non sono soggetti allo statuto tipico del pubblico impiego né alla relativa disciplina previdenziale. Il mantenimento in attività di tali figure consente non solo di assicurare la continuità dei controlli tecnici e disciplinari, ma anche di favorire il tutoraggio e l’affiancamento dei nuovi iscritti, rafforzando il trasferimento di competenze ed esperienza.
Il decreto, infine, precisa che dall’attuazione delle nuove disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, confermando la neutralità finanziaria dell’intervento.
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Retribuzioni convenzionali e fringe benefit: chiarimenti dell’Agenzia su stock option
Con la Risposta n. 37/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti – in particolare stock option e performance shares – maturati durante periodi di lavoro all’estero, nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.
Il chiarimento assume particolare rilievo per i datori di lavoro che gestiscono piani di incentivazione internazionale e per i consulenti chiamati a verificare la corretta tassazione dei fringe benefit riconosciuti a dipendenti fiscalmente residenti in Italia ma operanti stabilmente all’estero.
Il caso riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha svolto attività lavorativa in via esclusiva all’estero per più annualità, assoggettando il reddito da lavoro dipendente al regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nel corso degli anni successivi, il dipendente ha esercitato stock option e ha percepito performance shares maturate durante il periodo di lavoro estero, chiedendo se tali compensi dovessero essere tassati autonomamente in Italia oppure considerarsi già “assorbiti” nel regime convenzionale.
Il caso
Il lavoratore ha prestato attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornando nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Durante tali periodi ha beneficiato del regime di determinazione forfetaria del reddito, basato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.
Nel dettaglio:
- nel 2024 ha esercitato stock option maturate tra il 2016 e il 2019;
- nel 2025 ha ricevuto azioni a titolo gratuito nell’ambito di un piano di performance shares con periodo di maturazione 2022–2025.
Entrambi i piani erano collegati al rapporto di lavoro svolto all’estero. L’evento imponibile (esercizio delle opzioni e assegnazione delle azioni) si è verificato in anni successivi rispetto al periodo di maturazione.
Il contribuente ha sostenuto che tali redditi, qualificabili come fringe benefit, dovessero ritenersi già inclusi nella base imponibile determinata secondo il criterio convenzionale e, quindi, non assoggettati a ulteriore tassazione analitica.
Per i datori di lavoro e gli uffici payroll, la questione è particolarmente delicata: occorre infatti distinguere tra momento di maturazione del diritto e momento di effettiva percezione, verificando quale regime fosse applicabile nel periodo cui il compenso si riferisce.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente, ha ricordato che costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i compensi in natura, tra cui rientrano le assegnazioni di azioni e diritti di opzione, da valorizzare secondo il valore normale.
Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali rappresenta una deroga al criterio analitico ordinario. Quando ricorrono i requisiti previsti – lavoro svolto all’estero in via continuativa ed esclusiva, permanenza superiore a 183 giorni, inquadramento in categorie previste dal decreto ministeriale – il reddito è determinato forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali, senza tener conto della retribuzione effettiva.
Secondo l’interpretazione già consolidata nella prassi amministrativa, l’applicazione del criterio convenzionale comporta che ogni retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria – incluse indennità, premi ed emolumenti in natura – non sia oggetto di autonoma tassazione, dovendosi ritenere assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha quindi ritenuto che:
- i fringe benefit derivanti dall’esercizio, nel 2024, delle stock option maturate durante il periodo in cui il lavoratore era già assoggettato al regime convenzionale;
- le azioni assegnate nel 2025 in relazione al piano di performance shares maturato anch’esso in un periodo coperto dal medesimo regime,
- non debbano essere ulteriormente tassati in Italia, in quanto già assorbiti nella base imponibile calcolata secondo le retribuzioni convenzionali.
Diversamente, è stata ritenuta imponibile la quota di stock option maturata in un periodo antecedente all’applicazione del regime convenzionale. Per tale frazione temporale, infatti, il reddito di lavoro dipendente non era stato determinato in via forfetaria e, pertanto, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Il principio che emerge è di particolare interesse operativo: ai fini della corretta tassazione dei compensi in natura differiti, rileva il periodo di maturazione del diritto e il regime fiscale applicabile in tale arco temporale, non il solo momento di esercizio o assegnazione.
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Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del Ministero
Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, in continuità con le strategie europee e nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il precedente Piano 2025.
Il Piano nasce dall’esigenza di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza orientata alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute nei luoghi di lavoro viene considerata non solo un obbligo giuridico, ma una condizione imprescindibile per il benessere collettivo, la qualità dell’occupazione e la competitività del sistema produttivo.
Finalità e
Il documento si ispira al principio della “Vision Zero”, ossia all’azzeramento delle morti sul lavoro, e si sviluppa lungo due direttrici fondamentali:
- attività promozionali, di prevenzione e protezione;
- rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità.
Le finalità principali del Piano 2026 possono essere sintetizzate in quattro macro-obiettivi:
- Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
- Sostegno alle imprese;
- Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
- Attuazione di controlli mirati e coordinati.
Particolare attenzione viene riservata ai settori caratterizzati da maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali, nonché ai nuovi rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, alla trasformazione tecnologica e all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro.
Come si attua il piano integrato
L’attuazione del Piano avviene attraverso il coinvolgimento integrato di tre soggetti istituzionali:
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- INAIL;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Il Ministero esercita funzioni di coordinamento generale e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche mediante la costituzione di tavoli di lavoro dedicati, al fine di diffondere la conoscenza delle misure di tutela e rafforzare la responsabilizzazione di imprese e lavoratori.
Una parte significativa delle attività riguarda l’attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che ha rafforzato il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali linee di intervento si segnalano:
- incentivi economici e meccanismi premiali per le imprese virtuose, con revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico;
- introduzione di requisiti più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
- finanziamento di interventi di promozione della cultura della sicurezza e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- rafforzamento dei controlli in materia di appalti e subappalti;
- definizione di linee guida per il tracciamento dei “mancati infortuni” nelle imprese di maggiori dimensioni.
Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, attraverso un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INAIL e INL, finalizzato a integrare in modo strutturale la cultura della sicurezza nei percorsi di Formazione scuola-lavoro.
È inoltre previsto il completamento del sistema della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi.
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Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026
Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative
Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale
Conclusione delle attività 2025
Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.
Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:
Luogo Data N. consulenze Istituzioni Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:
Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano Calendario 2026: sedi italiane ed estere
Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio
Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:
- Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
- Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
- Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
- Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
- Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
- Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
All’estero, sono previsti incontri a:
- Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
- Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
- Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026
Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.
La suddivisione degli incarichi
Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa
La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:
- i rapporti con le istituzioni estere;
- l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
- la gestione degli appuntamenti
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Riforma Commercialisti: all’esame della Camera il testo del DDL
Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla riforma degli ordinamenti delle professioni .
Ne erano stati approvati tre (professione forense, sanitari e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.
Con l'approvazione giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2025 la riforma dell’ordinamento dei commercialisti è passata all'esame del Parlamento.
Solo in questi ultimi giorni la Commissione Giustizia della Camera ha adottato come testo base il disegno di legge delega (Atto Camera n. 2628), approvato in Consiglio dei ministri le ha fissanto alle ore 13 di lunedì 23 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti. Si entra dunque nella fase emendativa, passaggio decisivo per definire il perimetro definitivo della delega al Governo per la revisione del Dlgs 139/2005.
Il provvedimento punta a modernizzare la professione e a renderla più attrattiva per i giovani. Tra le novità di maggiore impatto:
- la possibilità di svolgere l’intero tirocinio durante il percorso universitario, con l’obiettivo di ridurre i tempi di accesso all’abilitazione.
- la formalizzazione delle specializzazioni,
- l’introduzione del principio dell’equo compenso – con l’aggiornamento dei parametri fermi al 2012
- disciplina più organica dell’esercizio dell’attività in forma associata o societaria, nonché delle coperture assicurative collettive.
- la definizione delle prestazioni riservate ai commercialisti
- modifiche allla disciplina delle incompatibilità, in senso meno restrittivo, prevedendo possibili deroghe in casi specifici.
Le novità attese. principi e criteri
Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .
QUI IL TESTO APPROVATO DAL CDM
Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:
- Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
- Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
- Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
- Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
- Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
- Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
- Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
- Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
- Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
- Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
- I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.
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Le reazioni contrarie di ANC e ADC
L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era detta subito contraria e aveva scritto al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria.
Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.
Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.
Le novità del testo approvato
Lo schema di disegno di legge delega uscito dal Consiglio dei ministri come detto raccoglie consenso abbastanzaa ampio all’interno della categoria.
Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.
Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:
- la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e
- il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.
Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.
La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.