• Inail

    Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione

    Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite. 

    Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti  di natura attuariale che  servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono  mese per mese  al  beneficiario o dei suoi superstiti. 

    La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.

    Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione

    I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze: 

    1. per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future), 
    2. per definire le tariffe dei premi assicurativi, 
    3. per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
    4.  per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.

    La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:

    • sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
    • è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo  ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.

    Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:

    1. rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
    2. rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
    3. assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
    4. quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.

    Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).

    Il calcolo del valore complessivo della rendita

    La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto

    Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:

    • come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
    • come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
    • come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.

    Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.

  • Lavoro Dipendente

    Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento

    Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi  di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido  periodo  non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto

    Il caso al vaglio della Cassazione

    La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro. 

    Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.

    In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e  regolarizzazione contributiva. 

    La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.

    Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa

    La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.

     I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.

    Le tutele conseguenti

    Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.

     Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.

    La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.

  • Lavoro estero

    Impatriati: la Naspi non rientra tra i redditi agevolabili

    Con la risposta n. 228 del 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire il trattamento fiscale delle somme percepite a titolo di NASpI da un contribuente rientrato in Italia dall’estero, che aveva fruito del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. 

    L’interessato, trasferitosi in Italia nel 2022, aveva svolto attività di lavoro dipendente fino a settembre 2023, beneficiando delle agevolazioni previste. Successivamente, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha percepito l’indennità di disoccupazione NASpI da ottobre 2023 ad agosto 2024. Non avendo trovato nuova occupazione, si è poi trasferito nuovamente all’estero.

     Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguardava la possibilità di assoggettare la NASpI percepita nel 2024 al regime agevolativo degli impatriati, considerandola come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in continuità con l’attività svolta in Italia.

    Il parere dell’Agenzia

    L’Agenzia ha precisato che il quadro normativo di riferimento distingue chiaramente i redditi agevolabili da quelli esclusi. L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura ridotta i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati, i redditi di lavoro autonomo e quelli di impresa prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, a condizione che lo spostamento sia funzionale allo svolgimento di un’attività lavorativa. Sono comprese anche le somme conseguite in sostituzione dei redditi sopra citati, come cassa integrazione o mobilità, secondo quanto già chiarito da precedenti circolari e interpelli. 

    Tuttavia, la NASpI non rientra in questa tipologia, poiché non deriva dallo svolgimento di un’attività lavorativa, ma presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di sostegno al reddito.

    Tipologia di reddito Agevolabile regime impatriati
    Redditi di lavoro dipendente
    Redditi assimilati (cassa integrazione, mobilità, ecc.)
    Indennità di disoccupazione (NASpI) No

    Le conclusioni della risposta n. 228/2025

    In coerenza con la finalità della disciplina, diretta a incentivare il trasferimento di lavoratori qualificati in Italia attraverso un regime fiscale di favore applicabile solo a redditi effettivamente prodotti nel territorio, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la NASpI possa essere assoggettata all’agevolazione. Le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione devono quindi essere tassate integralmente, senza riduzioni.

    La risposta, come sempre resa sulla base degli elementi forniti nell’istanza, conferma il principio per cui l’agevolazione per impatriati si applica esclusivamente ai redditi derivanti da attività lavorativa, non a prestazioni di sostegno al reddito. 

    Ne consegue che i contribuenti che si trovano nella stessa condizione non potranno indicare la NASpI nella dichiarazione dei redditi con l’abbattimento previsto dal regime speciale, ma dovranno riportarla per l’intero importo certificato dall’ente erogatore.

  • Enti no-profit

    Mese dell’Educazione Finanziaria 2025 linee guida per ETS e imprese

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Comitato Edufin, promuove dal 1° al 30 novembre 2025 l’ottava edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria. L’iniziativa rappresenta la più ampia manifestazione italiana dedicata all’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con un calendario di eventi, seminari, attività culturali e laboratori rivolti a cittadini, scuole, enti e imprese

    L’obiettivo è duplice: 

    1. da un lato, rafforzare le competenze dei cittadini nella gestione delle finanze personali;
    2.  dall’altro, sensibilizzare i soggetti più vulnerabili – come donne, famiglie a basso reddito e migranti – per favorire decisioni economiche più consapevoli e sostenibili.

     Lo slogan 2025, “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, sottolinea l’importanza di investire nella conoscenza per prevenire rischi e affrontare meglio il futuro. Vediamo le opportunita e modalità per partecipare.

    Linee guida per la partecipazione di enti e imprese

    La partecipazione al Mese è aperta a pubbliche amministrazioni, enti del Terzo settore, fondazioni, scuole, università e aziende private (eccetto singoli professionisti). Gli eventi candidabili devono essere gratuiti, senza fini commerciali o promozionali, e coerenti con la Strategia nazionale per l’educazione finanziaria 2024-2026.

    Sono ammesse iniziative diversificate:

    • programmi formativi per target specifici (giovani, imprenditori, lavoratori, migranti);
    • conferenze, workshop e seminari anche in modalità online;
    • attività culturali e laboratori interattivi;
    • eventi collegati a campagne internazionali come la World Investor Week (WIW) o nazionali come la Settimana dell’Educazione Previdenziale.

    Gli enti proponenti possono candidare le attività dal 1° settembre al 17 ottobre 2025 tramite il portale del Comitato Edufin. 

    Qui le linee guida.

    Una volta approvate, le iniziative saranno pubblicate nel calendario ufficiale e potranno utilizzare il logo dell’iniziativa, personalizzato in base al tema trattato (es. rosa per eventi dedicati alle donne, verde per la sostenibilità, viola per l’innovazione tecnologica)

    Obiettivi e valore aggiunto per il Terzo settore e le imprese

    Il Mese dell’Educazione Finanziaria offre alle realtà partecipanti un’opportunità unica di visibilità e impatto sociale. Entrare nel calendario ufficiale significa contribuire alla crescita della cultura economica nazionale, consolidando il proprio ruolo di attori responsabili verso la comunità. Per le imprese e gli enti del Terzo settore, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il dialogo con stakeholder e cittadini, migliorare la reputazione e sostenere percorsi di cittadinanza economica inclusiva.

    Il Comitato Edufin, inoltre, monitora qualità e coerenza delle attività, garantendo standard elevati e un approccio imparziale, senza interessi commerciali . Di seguito 

    i principali dati di riferimento per la partecipazione all’edizione 2025:

    Voce Dettaglio
    Periodo 1° – 30 novembre 2025
    Scadenza candidature 17 ottobre 2025
    Modalità di presentazione Form online sul sito del Comitato Edufin
    Destinatari principali Cittadini, scuole, lavoratori, imprenditori, gruppi vulnerabili
    Logo ufficiale Disponibile in 5 varianti cromatiche (blu, rosa, verde, giallo, viola)

  • Agricoltura

    Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione

    L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025  precisa i criteri per definire  lavoro subordinato e lavoro familiare  gratuit), e  trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.

    Riepiloghiamo i gradi  di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare 

    Il caso: lavoro subordinato e retribuzione

    In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso. 

    La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.  

    Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione

    L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.

     La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.

    La motivazioni della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti  la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.

    Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che  anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità. 

    È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:

    •  continuità della prestazione,
    •  vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore, 
    • osservanza di un orario di lavoro, 
    • effettivo pagamento della retribuzione.

    Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario

    La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.

     La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata

    Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI

    Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).

    Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
    Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
    Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.

    Elementi da dimostrare:

    • continuità della prestazione;
    • osservanza di orario e direttive;
    • vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
    • effettivo pagamento della retribuzione.

    Riferimenti normativi

    Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)

    Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)

    Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)

    Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)

  • Sicurezza sul Lavoro

    Patente a punti edilizia: regole, manuale, tutte le faq di chiarimenti

    Dal 1 ottobre 2024  è  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10  la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente  .

    Qui il manuale operativo 

    L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

    Il 17 gennaio erano  state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi  specifici  come:

    • Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
    • Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
    • Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
    • Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
    • Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
    • Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
    • obbligo per servizi di soccorso e antincendio

    il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.

    Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.

    Patente punti edilizia i: decorrenza e requisiti

    E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile   2024 . 

    All'interno nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

    1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
    2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

    Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo :

    • per imprese e lavoratori autonomi , 
    • a far data dal 1° ottobre 2024  
    • ai fini dell'accesso ai cantieri edili 
    • del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

    ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA  di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

    • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
    • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

    Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre  lo svolgimento delle attività  previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.

    Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

    La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

     La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

     In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 

    EVENTI  PUNTI TAGLIATI
     per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti
    per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti 
    provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti
     un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti 

    SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

    Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

    L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

     L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

    •  ai destinatari, e 
    • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.

    RECUPERO DEI CREDITI 

     I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

    Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

     I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

    Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti .

     Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

    Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

    Patente a punti cantieri: le sanzioni previste

    L'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta:

    • il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
    • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

    Patente a punti edilizia: nuovi obblighi

    In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

    • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
    • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
    • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

    Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni

    Il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 .   ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:

    •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
    • l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
    • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione 
    • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

    Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

    in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. 

    FAQ  AGGIORNATE 

    In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo

    La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori  12  risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio  2025 sono apparse altre  9 FAQ   Vedi qui 

    A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati

    N. CASO NOTA
    33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro.
    34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata).
    35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP).
    36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca.
    37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente.
    38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere.
    39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta.
    40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente.
    41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”).
    42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla.
    43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta.

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Ispezioni sul lavoro: in arrivo oltre 500 nuove assunzioni INPS e INAIL

    A fronte del continuo aumento degli infortuni sul lavoro e in attuazione dei recenti decreti legge il ministro del lavoro Calderone ha  annunciato ieri un nuovo potenziamento  per le ispezioni  previsto entro i prossimi mesi  con un concorso congiunto INPS e INAIL.

    Sono stati pubblicati il 29 agosto due  decreti ministeriali  che autorizzano le assunzioni di 

    •  403 unità di personale presso INPS  da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza e
    •  111 assunzioni per la stessa funzione  presso INAIL

    La ministra ha dichiarato in particolare :Proseguiamo convinti nelle azioni a sostegno del lavoro regolare, tutelato, sicuro – ha affermato il Ministro Calderone – con fatti e provvedimenti concreti. Lo sblocco delle assunzioni di ispettori Inps e Inail dopo tanti anni è un altro passo avanti in questa direzione e una risposta reale all’esigenza di aumentare la capacità di controllo del nostro paese. Ed è una scelta coerente con gli obiettivi di questo governo per un lavoro sicuro e di qualità. Agiamo costantemente per promuovere un mondo del lavoro che rifiuta l’illegalità, investe sulla collaborazione interistituzionale e sull’accompagnamento delle imprese».

    Decreto ministeriale: assunzioni INPS

    Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rende operativo lo sblocco dei ruoli ispettivi dell’istituto nazionale di previdenza sociale  inserito nel decreto legge Agricoltura (D.L. n. 63/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2024) e da il via al  processo di selezione. 

    Per i funzionari selezionati si prevede un contratto a tempo indeterminato e mansioni finalizzate a migliorare la capacità di contrasto alle irregolarità, in termini sia di mitigazione del rischio che di controllo e sanzione.

    Decreto ministeriale 111 Assunzioni in INAIL

    Pubblicato il 29 agosto un  ulteriore decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante 111 assunzioni a tempo indeterminato presso INAIL sempre da inquadrare come funzionari nella famiglia professionale dell’ispettore di vigilanza.