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Retribuzione di ferie e permessi: le regole della Cassazione
La determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie rappresenta un tema di costante interesse, soprattutto alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea.
Nel tempo, la questione si è concentrata sull’inclusione o meno delle voci retributive variabili e accessorie, come indennità e compensi legati alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il dibattito ha coinvolto sia l’interpretazione dei contratti collettivi sia il coordinamento con i principi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che impongono una nozione sostanziale di retribuzione feriale.
In questo contesto si inserisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha fornito indicazioni sul perimetro delle voci da includere nella base di calcolo della retribuzione durante le ferie. Vediamo anche altri recenti casi affrontati dalla Suprema Corte.
Il caso piu recente: indennità di turno e buoni pasto da includere?
Nella sentenza 5051 2026 si affronta una controversia nata dalla richiesta di un lavoratore volta a ottenere il ricalcolo della retribuzione spettante durante le ferie, con inclusione di alcune voci retributive escluse dagli accordi collettivi applicati. In particolare, venivano in rilievo indennità collegate alle condizioni di lavoro, come quelle perequative e compensative, nonché ulteriori componenti quali il buono pasto e l’indennità di turno.
I giudici di merito avevano accolto la domanda, dichiarando la nullità degli accordi collettivi nella parte in cui escludevano tali voci dal computo della retribuzione feriale e riconoscendo il diritto alle relative differenze economiche maturate nel tempo.
Nel giudizio di legittimità, il datore di lavoro ha contestato, tra l’altro, l’inclusione di alcune componenti retributive e la mancata esclusione di specifiche giornate assimilate alle ferie. In particolare, veniva dedotta l’erronea considerazione dei buoni pasto e dei giorni di permesso retribuito, oltre a presunti vizi processuali relativi all’omessa pronuncia su alcune domande.
La Suprema Corte ha quindi esaminato le censure alla luce dei precedenti consolidati in materia e del quadro normativo di riferimento, che include, tra gli altri, l’art. 36 della Costituzione e la disciplina delle festività e ferie di cui all’art. 5 della legge n. 260/1949, come modificato dalla legge n. 90/1954.
Stesso regime retributivo per ferie e permessi: Cass. 5051 2026
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione già adottata nei precedenti in materia di retribuzione feriale.
Sotto il profilo sostanziale, i giudici hanno ribadito che devono essere incluse nella retribuzione durante le ferie tutte le componenti che risultano collegate in modo stabile e funzionale alle mansioni svolte. In tale prospettiva:
- le indennità perequative e compensative,
- il buono pasto
- l'indennità di turno
essendo riconosciute in misura fissa e correlate alle condizioni di lavoro, devono essere considerate parte integrante della retribuzione ordinaria e, pertanto, computate anche nei periodi di assenza per ferie.
La Corte ha chiarito che non si tratta di affermare un principio di onnicomprensività assoluta, ma di individuare caso per caso le componenti che, per natura e funzione, rientrano nella normale retribuzione.
Quanto alla questione dei permessi derivanti da festività soppresse, la Cassazione ha evidenziato che tali giornate possono essere assimilate alle ferie, in quanto attribuite come trattamento sostitutivo e aggiuntivo rispetto ai periodi ordinari. Ne consegue che, se fruite come ferie, esse partecipano al medesimo regime retributivo, senza possibilità di esclusione dal calcolo complessivo.
La sentenza 19663 /2023
Sul tema si ricorda la sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023, riguardante un gruppo di dipendenti di una srl che avevano proposto ricorso per il mancato computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dei compensi spettanti a titolo di incentivo per:
- indennità di condotta ed
- indennità di riserva
previsti dall'art. 54 del contratto aziendale
La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando che i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova che su di loro incombeva, depositando con il ricorso di primo grado le buste paga, i contratti collettivi e conteggi analitici delle somme.
Quindi ha ricordato citando la giurisprudenza della Cassazione che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
La pronuncia 20216/2022
I contratti collettivi non possono contenere clausole che prevedono per i giorni di ferie obbligatori una retribuzione inferiore a quella delle giornate lavorative. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022 del 23 giugno.
Il caso riguardava il ricorso di un lavoratore dipendente di una compagnia aerea che lamentava di avere lavorato dal dicembre 2008 con retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento, inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che per le clausole contrattuali che regolano la materia, non si teneva conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua.
Il tribunale di Civitavecchia ha affermato che tali clausole (art 10 ccnl Aereo) dovevano essere considerate nulle in quanto contrastanti con l'art. 36 della Cost., che garantisce il diritto alla retribuzione minima non solo quando il lavoratore è in servizio ma anche quando è in ferie.
Nel respingere il ricorso della compagnia contro la sentenza , la Cassazione pur confermando che la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva , giudica infondata la questione sollevata sulla lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa in quanto " in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro".
Leggi per tutti i dettagli "Ferie con stipendio non inferiore a quello delle giornate lavorate"
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Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis
Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU, il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.
Per datori di lavoro agricoli e consulenti diventa necessario verificare il rispetto delle sogli con il diverso inquadramento normativo . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.
Le norme applicabili
Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.
Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.
Centrale come sempre il ruolo dell’INPS, che gestisce gli esoneri contributivi e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.
Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati
La principale novità consiste nell'obbligo di concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.
Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare:
il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)
il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti;
l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni.
l consulente deve quindi ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.
Ambito soggettivo ed Eventi calamitosi interessati
La norma riguarda:
- le imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
- che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004.
per gli specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale.
Di seguito l’elenco
Anno Regione/Territorio Periodo evento 2021 Valle d’Aosta 7–9 aprile 2021 Lombardia 5–18 aprile 2021 Piemonte 7–8 aprile 2021 Veneto 7–8 aprile 2021 Emilia-Romagna 1–11 aprile 2021 Liguria 7–8 aprile 2021 Toscana 1–10 aprile 2021 Lazio 6–9 aprile 2021 Campania 7–9 aprile 2022 Campania 1 maggio–30 settembre 2022 Emilia-Romagna 1 maggio–27 settembre 2022 Lazio 1 maggio–31 agosto 2022 Umbria 1 maggio–30 settembre 2022 Veneto 1 maggio–31 agosto 2022 Sicilia 1 maggio–31 agosto 2022 Provincia Trento 1 maggio–7 ottobre 2022 Valle d’Aosta 1 maggio–6 ottobre 2022 Basilicata 1 maggio–30 settembre 2022 Toscana 1 maggio–1 settembre 2022 Friuli-Venezia Giulia 1 maggio–8 agosto 2022 Lombardia 1 maggio–10 agosto 2022 Calabria 1 giugno–1 ottobre 2022 Piemonte 1 maggio–30 settembre 2022 Puglia 1 gennaio–30 settembre 2022 Molise 1 maggio–31 agosto -
Rinnovo CCNL dirigenti agenzie marittime 2026: aumenti e una tantum
È stato sottoscritto il 12 marzo 2026 il rinnovo del CCNL per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi, con validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. L’accordo, siglato tra Federagenti e Manageritalia, si inserisce nel solco della valorizzazione del ruolo manageriale nel terziario avanzato, rafforzando sia gli aspetti economici sia quelli normativi e di welfare.
Il rinnovo contrattuale punta a contrastare fenomeni di dumping contrattuale, garantendo un quadro uniforme di tutele e promuovendo una cultura del lavoro dirigenziale basata su competenze, merito e responsabilità.
Sul piano operativo, le novità più rilevanti riguardano gli incrementi retributivi e l'una tantum per i sei mesi di carenza contrattuale, il rafforzamento del welfare, dell'assistenza per infortuni e l’introduzione di misure per favorire l’ingresso dei dirigenti nelle PMI.
Vediamo tutte le principali novità e le nuove tabelle dei minimi retributivi.
Le novità contrattuali del CCNL dirigenti agenzie
Sul versante normativo, il rinnovo introduce importanti innovazioni in materia di welfare, previdenza e politiche attive. In primo luogo, viene confermato e potenziato il sistema di welfare contrattuale, con un credito annuo minimo di 2.000 euro per ciascun dirigente, destinato a servizi di formazione, assistenza sanitaria, previdenza complementare e supporto familiare.
Viene inoltre rafforzato il ruolo del Cfmt (Centro di formazione management del terziario), con un incremento dei contributi e un ampliamento dei servizi offerti.
Contestualmente, si registra un aggiornamento dei contributi alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri), con aumento progressivo dell’aliquota integrativa a carico del datore di lavoro fino al 2,62% nel 2028.
Tra le novità più rilevanti si segnalano anche:
- Agevolazioni contributive per nuove assunzioni: introdotti regimi agevolati per incentivare l’inserimento di dirigenti nelle PMI, con riduzione temporanea dei contributi fino a due anni;
- Dirigente temporaneo (temporary manager): disciplinata la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per figure manageriali, anche nell’ambito di reti d’impresa;
- Invecchiamento attivo: prevista la possibilità di reimpiego dei dirigenti senior con funzioni di mentoring;
- Formazione continua: garantiti almeno 6 giorni di congedo retribuito nel triennio per aggiornamento professionale;
- Tutela sanitaria e infortuni: incremento del contributo per la Garanzia Infortuni Pastore fino a 770 euro annui e miglioramento delle coperture assicurative.
Infine, viene istituito un osservatorio nazionale su equità, inclusione e trasparenza retributiva, in linea con le più recenti direttive europee.
Aumenti – Una Tantum e tabella nuovi minimi
l rinnovo contrattuale prevede un significativo incremento delle retribuzioni, articolato in tre tranche nel triennio 2026-2028, oltre all’introduzione di nuovi minimi contrattuali per i dirigenti di nuova nomina. Gli aumenti sono riconosciuti sotto forma di superminimo contrattuale e ammontano complessivamente a 750 euro mensili a regime, come specificato nella tabella:
Decorrenza Aumento mensile Retribuzione minima mensile 1° aprile 2026 + 250 euro 4.050 euro 1° gennaio 2027 + 250 euro 4.300 euro 1° gennaio 2028 + 250 euro 4.550 euro Da evidenziare che la prima tranche di aumento (aprile 2026) potrà essere assorbita da eventuali incrementi retributivi riconosciuti dalle aziende dopo il 31 marzo 2025, salvo diversa previsione di non assorbibilità.
Una tantum
A copertura del periodo gennaio-marzo 2026, è prevista l’erogazione di un importo una tantum pari a 700 euro lordi, da corrispondere con la retribuzione di maggio 2026. Tale somma: non è assorbibile; non rileva ai fini del TFR; spetta ai dirigenti in forza alla data di stipula dell’accordo.
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Reddito di cittadinanza: legittima la pena detentiva per false dichiarazioni
La Corte costituzionale ha statuito nella sentenza 35 del 20 marzo 2026 la legittimità della pena prevista per chi ottiene il reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false o omissioni rilevanti . Si ricorda che la normativa sull'assegno per i nuclei familiari sotto al soglia di poverta si basava in larga parte sull’autodichiarazione dei requisiti, e prevedeva responsabilità anche penali in caso di informazioni non veritiere.
La Corte è stata chiamata a valutare se il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa fosse conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena, elementi centrali nel diritto penale del lavoro e della sicurezza sociale.
Il caso: per il giudice pena severa e non graduabile
La questione di legittimità costituzionale riguardava in particolare i commi in cui si prevede la pena della reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende dichiarazioni false, utilizza documenti non veritieri oppure omette informazioni dovute.
Il giudice rimettente riteneva tale pena eccessivamente severa, in quanto il minimo edittale di due anni non consentirebbe una adeguata graduazione della sanzione rispetto alla concreta gravità del fatto e alle condizioni personali del soggetto.
Inoltre, veniva evidenziato un possibile contrasto con il principio di uguaglianza, considerando il confronto con fattispecie analoghe, come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche o la truffa aggravata ai danni dello Stato, che prevedono pene inferiori o più flessibili.
Secondo il giudice, la norma avrebbe quindi determinato una sproporzione tra la condotta e la pena, soprattutto nei casi in cui l’indebita percezione riguardi importi limitati o situazioni di disagio economico reale.
La richiesta era quella di ridurre la cornice edittale, almeno nel minimo, al fine di consentire una maggiore adeguatezza della risposta sanzionatoria.
La decisione: pena ragionevole con effetto deterrente
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di rispetto della Costituzione, ritenendo che la pena prevista non sia manifestamente sproporzionata né irragionevole rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato che i fatti previsti per l'incriminazione sono sono specifici e circoscritti. Ciò esclude il rischio che la norma possa applicarsi a situazioni tra loro troppo eterogenee, elemento che avrebbe potuto giustificare una valutazione di sproporzione della pena.
In secondo luogo, è stato chiarito che la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene può essere censurata solo in presenza di scelte manifestamente irragionevoli. Nel caso di specie, il minimo edittale di due anni, pur severo, risponde a una precisa strategia di politica volta a contrastare fenomeni criminali diffusi di indebita percezione di risorse pubbliche.
La Corte ha inoltre sottolineato le peculiarità del reddito di cittadinanza: si tratta infatti di una misura caratterizzata da:
- ampia platea di beneficiari,
- accesso relativamente semplice e
- rilevante impiego di risorse pubbliche
- con controlli lunghi e complessi .
In questo contesto, una sanzione più incisiva è ritenuta funzionale a garantire un adeguato effetto deterrente e a tutelare il patrimonio di risorse statali rivolte al sostegno dei ceti meno abbienti
Quanto al confronto con altre fattispecie penali, la Corte ha escluso che si tratti di situazioni pienamente omogenee. In particolare, il reato in esame si distingue per struttura, momento consumativo e elemento soggettivo rispetto all’indebita percezione di erogazioni pubbliche e alla truffa aggravata e questo rende il raffronto tra le sanzioni non decisivo.
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Durc e composizione della crisi: crescono le pronunce favorevoli
Si rafforza l’orientamento della giurisprudenza favorevole al rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) anche durante la composizione negoziata. Il tema è particolarmente rilevante perché la mancata disponibilità del certificato può compromettere la prosecuzione dell’attività aziendale, dato che il Durc rappresenta un requisito essenziale per operare Le decisioni di merito più recenti evidenziano l’esigenza di garantire la continuità aziendale e il buon esito dei percorsi di risanamento, anche in presenza di debiti contributivi pregressi. Lo evidenzia un approfondimento del Sole 24 ore del 24 marzo a firma d'Aquino Miniti)
Dall'analisi delle sentenze e decreti emerge che, operativamente, l’impresa in crisi può attivarsi nell’ambito della composizione negoziata richiedendo un intervento del giudice. In primo luogo, è possibile chiedere una misura cautelare che accerti la sussistenza delle condizioni per il rilascio del Durc, con efficacia temporanea. In alternativa, nei casi più urgenti e documentati, si può richiedere un provvedimento che imponga direttamente all’Inps il rilascio del certificato.
Vediamo il dettaglio delle pronunce
Le recenti pronunce favorevoli
Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025
Ha stabilito che il giudice non puo imporre all’Inps il rilascio del Durc, ma è possibile richiedere una misura cautelare “atipica” che accerti temporaneamente i presupposti per il rilascio, se funzionale alla continuità aziendale.
Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025
Ha chiarito che il giudice non può ordinare direttamente il rilascio del Durc, ma può accertare la sussistenza delle condizioni per ottenerlo, con effetti utili per l’impresa in crisi.
Tribunale di Monza, decreto 18 marzo 2026
conferma l’orientamento favorevole all’accertamento dei presupposti per il rilascio del Durc in funzione del risanamento.
Tribunale di Padova, ordinanza 23 febbraio 2026
Ha adottato un approccio più incisivo, ritenendo possibile imporre all’Inps il rilascio del Durc quando necessario per evitare la perdita di commesse e garantire la continuità aziendale. Questo sulla base della previsione all’articolo 3, comma 2, lettera b, Dm 30/2015. che non considera irregolari , ai fini del DURC, i soggetti per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione dei pagamenti di debiti contributivi, come accade proprio nella fase iniziale del concordato.
Tribunale di Firenze, sentenza 2 novembre 2025
In linea con Padova, ha valorizzato il ruolo del Durc come requisito essenziale per la prosecuzione delle attività, soprattutto negli appalti.
Le pronunce dei tribunali sopracitate hanno dunque chiarito che non sempre è possibile imporre direttamente all’Inps il rilascio del documento, ma è comunque ammissibile prevedere l' accertamento temporaneo della sussistenza dei requisiti per ottenerlo e garantire la continuità aziendale.
Il nuovo orientamento è particolarmente rilevante per le imprese operanti negli appalti pubblici, per le quali il Durc è indispensabile sia per partecipare alle gare sia per mantenere i contratti già acquisiti.
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Fondi pensione: deducibilità 2026 e chiarimenti
La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in maniera abbastanza rilevate sul secondo pilastro previdenziale, ovvero i fondi previdenziali integrativi incidendo non solo sui profili fiscali con l'innalzamento del limite di deducibilita ma anche sulle modalità di adesione, gestione e prestazione dei fondi pensione.
Pochi giorni fa a circolare 15 2026 di Assogestioni , l'associazione delle società di gestione del risparmio ha fornito una precisazione importante sulla decorrenza della novità. Facciamo il punto nei paragrafi seguenti.
Fondi pensione le novità 2026
La legge di bilancio interviene sui principali articoli del Dlgs n. 252/2005 (artt. 6, 8 e 11), con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano e ampliarne la diffusione tra i lavoratori.
Sul piano fiscale, è previsto l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui, quale leva di incentivo all’adesione. Tale limite riguarda la contribuzione complessiva (lavoratore e datore di lavoro) e si accompagna alla rimodulazione del regime di extra-deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007.
Accanto al profilo fiscale, la riforma introduce rilevanti innovazioni sul piano organizzativo e gestionale:
- viene ampliata la portabilità della posizione individuale, consentendo il trasferimento anche del contributo datoriale verso forme pensionistiche diverse (fondi aperti e PIP), superando precedenti vincoli;
- si rafforza la libertà di scelta dell’aderente, con effetti anche nei casi di cambio datore di lavoro o forma pensionistica;
- vengono rivisti gli obblighi informativi del datore di lavoro, che è chiamato a verificare le scelte pregresse del lavoratore e a fornire adeguata informazione sugli strumenti disponibili.
Ulteriore elemento di rilievo riguarda il meccanismo di adesione: la manovra prevede un rafforzamento delle logiche di adesione automatica (silenzio-assenso), in particolare per i neoassunti. La destinazione del TFR va espressa entro il termine di 60 giorni dall'assunzione. In mancanza di scelta le somme sono destinate al fondo pensione contrattuale e non più all'azienda.
Tale misura mira ad aumentare la partecipazione alla previdenza integrativa, considerata sempre più necessaria in un contesto di riduzione del tasso di sostituzione del sistema pubblico.
Sul fronte delle prestazioni, la legge introduce nuove modalità di erogazione più flessibili rispetto alla tradizionale rendita vitalizia, tra cui la rendita a durata definita e forme di prelievo modulabile, con l’obiettivo di adattare la prestazione alle esigenze individuali degli aderenti.
Tabella delle novità
Di seguito una sintesi dei principali parametri operativi aggiornati:
Voce Valore 2026 Indicazioni operative Limite deducibilità contributi 5.300 euro Leva fiscale principale per incentivare adesione Extra-deducibilità lavoratori “prima occupazione” 2.650 euro annui Rimodulata in funzione del nuovo limite Totale deducibile massimo 7.950 euro annui Inclusivo del plafond aggiuntivo Portabilità contributo datoriale Estesa Trasferibile anche verso fondi aperti e PIP Adesione automatica (TFR) Rafforzata Silenzio-assenso per neoassunti dopo 60 gg, La circolare Assogestioni 15 2026: decorrenza e imposte
La circolare Assogestioni 15 2026 evidenzia un profilo interpretativo rilevante in merito alla decorrenza delle nuove misure fiscaliprevisto dalla legge di Bilancio 2026 che fissava il termine al 1 luglio 2026 .
In particolare, richiamando la formulazione dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 252/2005, si individua nel 1° gennaio 2026 il momento di efficacia dell’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione.
La soluzione interpretativa si fonda sul il principio di unitarietà del periodo d’imposta e assume rilievo operativo per datori di lavoro e consulenti, chiamati ad applicare correttamente i nuovi limiti già a partire dall’intero esercizio 2026.
Auspicabile a questo punto un chiarimento ufficiale dell'amministrazione finanziaria , che potrebbe arrivare forse a ridosso della data del 1 luglio.
Sul tema delle prestazioni Assogestioni ricorda che per le forme alternative alla rendita vitalizia, quali la rendita a durata definita, i prelievi flessibili il regime fiscale è assimilato a quello delle prestazioni in capitale, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo.
Diverso il trattamento per le prestazioni frazionate, che scontano una ritenuta del 20%, riducibile dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo, entro un limite massimo di riduzione del 5%.
Anche per le nuove prestazioni si ritiene applicabile il regime transitorio previsto dal Dlgs n. 252/2005: per gli iscritti ai fondi pensione antecedentemente al 1° gennaio 2007, la nuova tassazione riguarda solo i montanti maturati da tale data, mentre per le quote precedenti continua ad applicarsi il regime previgente
Extradeducibilità per iscrizione come minorenne: Risoluzione 25 2025
Per completezza si ricorda infine che sul tema dell'extradeducibilita l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ha chiarito il caso di un lavoratore che era stato iscritto al fondo pensione dai genitori nel 2009, quando era ancora minorenne, ma ha iniziato a lavorare solo nel 2019 e chiedeva se potesse beneficiare del bonus extra-deducibilità.
L'Agenzia ha risposto positivamente ma con una precisazione importante: i cinque anni utili per calcolare il plafond aggiuntivo decorrono dall'inizio del primo rapporto di lavoro, non dall'iscrizione al fondo.
Inoltre, i contributi versati dai genitori negli anni precedenti non contano ai fini del calcolo dell'agevolazione.
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Finanziamenti PMI per mancati pagamenti: nuove modalita di domanda
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare direttoriale 544 del 24 febbraio 2026 pubblicata in Gazzetta il 18 marzo , interviene sulla disciplina dei finanziamenti agevolati destinati alle PMI vittime di mancati pagamenti, introducendo modifiche operative rilevanti rispetto alla precedente circolare del 7 agosto 2019.
L’aggiornamento si rende necessario sia per adeguare il quadro normativo europeo in materia di aiuti “de minimis”, sia per gestire la cessazione della piattaforma informatica precedentemente utilizzata per l’invio delle domande. Le nuove disposizioni incidono in modo diretto sulle modalità di presentazione delle istanze e sugli adempimenti richiesti a imprese e professionisti, imponendo un approccio più strutturato e formale.
Giova sottolineare subito che i fondi disponibili al 1 gennaio 2026 erano pari a circa 22 milioni di euro e che le domande saranno accolte in ordine cronologico di presentazione.
Il quadro normativo e i soggetti beneficiari
Le norme sui finanziamenti per PMI vittime di mancati pagamenti sono disciplinate dal Fondo per il credito alle PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, istituito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il fondo sostiene PMI e professionisti in crisi di liquidità per crediti non pagati da debitori imputati di reati specifici come estorsione (art. 629 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e vari reati fallimentari (artt. 216-225 legge fallimentare).
I criteri operativi sono stati definiti dal Decreto ministeriale 17 ottobre 2016, modificato dall'art. 19-ter della Legge n. 58/2019.
Soggetti beneficiari
Possono accedere PMI iscritte al Registro imprese (non in liquidazione o procedure concorsuali, eccetto concordato in continuità) e professionisti iscritti a ordini o associazioni ex L. 4/2013, che siano parti offese in procedimento penale anteriore alla domanda, con crediti non incassati ≥20% del totale verso clienti e capacità di rimborso.
Il debitore deve essere imputato o condannato per i reati indicati; per società, il procedimento è a carico del legale rappresentante.
Caratteristiche dell' agevolazione
Si ricorda che l'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, fino a €500.000 (limite crediti documentati nel procedimento penale), con durata da 3 a 10 anni (preammortamento max 2 anni), nei limiti dei regolamenti de minimis UE (nn. 2831/2023, 1408/2013, 717/2014).
Ora con la circolare 244 2026 viene recepita la sostituzione del precedente regolamento (UE) n. 1407/2013 con il nuovo regolamento (UE) n. 2023/2831, che ridefinisce i limiti e le condizioni degli aiuti “de minimis”. Restano inoltre applicabili le discipline specifiche per i settori della pesca e dell’agricoltura, con i relativi regolamenti europei.
Le agevolazioni continuano a essere concesse nel rispetto dei massimali di aiuto espressi in equivalente sovvenzione lordo (ESL), differenziati per settore di attività.
Istruzioni passo passo sulla nuova procedura di domanda
La nuova procedura definisce in modo puntuale le modalità di presentazione delle domande di finanziamento agevolato.
I passi per la domanda
- Scaricare lo schema di domanda dal sito MiMIT
- Compilare in formato digitale come Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN, DPR 445/2000).
- Firma digitalmente il documento e allega: atti del procedimento penale/concorsuale, dichiarazione de minimis (Reg. UE 2023/2831 ecc.), prove capacità rimborso.
- Inviare tutto via PEC a [email protected].it dal legale rappresentante; le domande sono gestite in ordine cronologico.
- Il MiMIT verifica requisiti e notifica esito; è possibile l' anticipo del 50% dopo conferma da parte degli uffici giudiziari.
Per assistenza fare riferimento alla Divisione V MiMIT, tel. 06 5492 7834 o alle PEC dedicate.
Elemento Nuova regola operativa Modalità di invio Esclusivamente tramite PEC all’indirizzo [email protected] Formato domanda Digitale, secondo modello ufficiale disponibile sul sito MIMIT Firma Firma digitale obbligatoria, pena improcedibilità PEC impresa Deve essere attiva e registrata nel Registro imprese Numero domande Una sola domanda per soggetto beneficiario Professionisti Obbligo di allegare attestazione di iscrizione o certificazione ex legge n. 4/2013 Obblighi informativi Comunicazione di eventuali ulteriori aiuti “de minimis” prima dell’ammissione La circolare precisa che la circolare del 2019v continua a rappresentare il riferimento operativo per gli aspetti non aggiornati.