• Rubrica del lavoro

    Taglio cuneo fiscale: guida, esempi e FAQ 2026 dall’ Agenzia

     La legge di bilancio 2025 è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025.

    Per il sostegno al potere d’acquisto  dei lavoratori  delle classi medie e basse , la manovra 2025

    • riconferma i tagli al cuneo fiscale  dello scorso anno  per i lavoratori dipendenti,  ampliando la platea dei beneficiari fino ai 40mila euro di reddito invece che 35mila e 
    • li rende strutturali, quindi senza scadenza .

     Viene modificata  la modalità , che interviene sull'aspetto fiscale e non piu contributivo.

    Vediamo utte le regole con le nuove specificazioni dell'agenzia su chi ha diritto e chi è eslcuso.

    Taglio cuneo fiscale e contributivo 2025

    Il testo della legge di bilancio dal 2025 conferma le aliquote  fiscali e gli scaglioni di reddito  2025 come per il 2024,   fissi su tre fasce:  

    1. 23% fino a 28mila euro, 
    2. 35% tra 28mila e> 50mila euro, e 
    3. 43% oltre i 50mila euro.  

    Cambia invece l'agevolazione cd Taglio del cuneo:  non ci sarà più il taglio al cuneo contributivo del 6/7 %  per i redditi fino a 35mila euro , bensì una combinazione di indennità esente da tasse (sulla falsariga del bonus Renzi) per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale decrescente: 

    •  per i redditi fino a 20mila euro ci sarà un’indennità esente, che va dal 7,1% per chi guadagna fino a 8.500 euro, al 4,8% per chi guadagna fino a 20mila euro.
    • Per chi guadagna tra 20mila e 32mila euro, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro,
    • oltre i 32mila euro la detrazione  diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi a 40mila euro.

    Da evidenziare anche :

    • l'estensione della  No Tax Area: fino a €8.500 per i redditi da lavoro dipendente, parificata a quella per i pensionati.
    • Conguagli: Eventuali benefici non spettanti saranno recuperati in dieci rate mensili se l’importo da recuperare supera i €60.
    • Compensazione del sostituto d'imposta: I sostituti di imposta maturano un credito che può essere compensato in F24 per i lavoratori con redditi fino a €20.000.
    • Esenzioni reddituali: Il calcolo del reddito complessivo tiene conto della quota esente per i lavoratori rientrati in Italia e non considera il reddito della prima casa e sue pertinenze.

    Taglio cuneo fiscale 2025. costo e beneficiari

    Come detto il nuovo sistema di agevolazioni con l'approvazione definitiva della legge di bilancio  diventa strutturale dal 2025, cioè diventa definitivo e non piu temporaneo come le misure precedenti in materia

    Queste modifiche  hanno un costo di quasi 13miliardi di minori entrate fiscali per lo Stato e porteranno vantaggi in busta paga paragonabili  a quelli del 2024, ma con alcune differenze. 

    Rilevante anche  il fatto che ne beneficeranno circa un milione e 300mila lavoratori in piu, grazie all'innalzamento della soglia massima di reddito agevolato  che arriva a 40mila euro .

    Tabella taglio cuneo fiscale: esempi di risparmio in busta paga

    Reddito Annuo Complessivo Intervento valore percentuale dell' indennità  Vantaggi Economici
    Fino a €20.000 Indennità basata sul reddito di lavoro dipendente – Fino a €8.500: 7,1%
    – Da €8.501 a €15.000: 5,3%
    – Da €15.001: 4,8%
    Fino a €1.000 l’anno
    €20.001 – €32.000 Detrazione fissa Detrazione pari a €1.000 per l’intero anno, proporzionata al periodo di lavoro Circa €1.000 l’anno
    €32.001 – €40.000 Detrazione decrescente Detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a €40.000 Vantaggio inferiore a €1.000
    €36.000 – €44.000 Beneficio in continuità Vantaggi meno significativi rispetto alle fasce inferiori Vantaggi variabili fino a €1.000

    Compensazione trattamento integrativo dipendenti

    Con la risoluzione 9 del 31 gennaio 2025 l'Agenzia ha istituito i codici tributo  per la compensazione in F24 delle somme versate ai dipendenti in attuazione della nuova misura.

    Si tratta in particolare  di: 

    • Per il modello F24:

    • “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1,  comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    •   Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per  l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Taglio cuneo 2025 i chiarimenti e FAQ 2026

    Come detto, per poter beneficiare delle nuove misure, trattamento integrativo e ulteriore detrazione,  il reddito complessivo  del lavoratore deve essere rispettivamente inferiore a 20.000 euro e 40.000 euro.

    Questo reddito viene calcolato secondo il comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio e segue le stesse regole già previste per le detrazioni, inclusa la quota esente  da imposte dei redditi dei lavoratori impatriati e dei “cervelli in rientro”.  Ma ATTENZIONE , la circolare 4/ 2025 del 16 maggio  dell'Agenzia specifica che  la percentuale per calcolare la somma spettante si applica solo al reddito imponibile, esclusa la quota esente.

    Per calcolare correttamente la percentuale di beneficio, il reddito da lavoro dipendente deve essere "rapportato all’anno", cioè normalizzato su base annua. 

    L’Agenzia chiarisce questo con un esempio: un reddito  di 2000 euro percepito per un periodo di 62 giorni va proiettato su 365 giorni per stabilire la soglia e l’aliquota applicabile, e solo dopo si applica la percentuale sul reddito effettivamente percepito (2.000/62*365= 11.744,19 euro quindi  aliquota 5,3  e somma spettante (2.000 euro * 5,3% = 106 euro)

    Il sostituto d’imposta deve riconoscere in busta paga la misura spettante, stimando mensilmente il reddito, anche includendo quanto percepito da altri datori di lavoro, se comunicato dal dipendente. 

    Si precisa inoltre che, nei casi di più rapporti part-time, la misura spetta a un solo sostituto, da individuare dal lavoratore. 

    In caso di errore o rettifica tra le due misure (comma 4 e comma 6), l’eventuale importo da recuperare, se superiore a 60 euro, sarà trattenuto in 10 rate. 

    Infine, le misure possono essere fruite o restituite tramite la dichiarazione dei redditi.

    Con un aggiornamento del 30 aprile 2026 l'Agenzia ha chiarito inoltre che  questi benefici spettano 

    • ai titolari di redditi da lavoro dipendente (Art. 49 TUIR), 
    •  a chi percepisce somme che sostituiscono il reddito da lavoro, come NASpI (disoccupazione), Cassa Integrazione, maternità o malattia, in quanto sono equiparate al lavoro dipendente e danno diritto alle detrazioni ordinarie.

    Sono esclusi i 

    • pensionati 
    • percettori di redditi assimilati  indicati dall’art. 50 del TUIR (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, ecc.).
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus nuovi nati 2026: tutte le regole e i dati sui pagamenti

    E' stata aperta ad aprile la  piattaforma informatica per le domande del bonus  da 1000 euro  previsto per i nuovi nati del 2026. 

    L'istituto ha precisato ieri in un comunicato che al 7 maggio  risultano già liquidate circa il 62% delle domande presentate  (

     I pagamenti stanno avvenendo progressivamente, in base all’ordine di arrivo delle richieste e alle verifiche previste dalla normativa vigente.  Si ricorda che i richiedenti possono verificare lo stato della propria domanda attraverso i canali digitali dedicati. La scadenza per le nascite  o adozioni avvenute prima del 14 aprile è fissata al 12 agosto mentre per quelle successive  ci sono 120 giorni di tempo 

    Con la circolare 45 del 10 aprile 2026  erano state fornite tutte le istruzioni  anche sulla novità del nuovo ISEE di riferimento per questa prestazione  e anche sul diritto per i cittadini extracomunitari.

    Rivediamo in questa guida tutti i  requisiti necessari per avere il bonus, le  modalità e scadenze per la domanda. 

    Bonus nuovi nati 2026 : Chi può richiederlo e requisiti necessari

    Il Bonus Nuovi Nati 2026 è un contributo una tantum da 1.000 euro riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. 

    Possono accedervi , oltre ai cittadini italiani:

    • i cittadini UE con diritto di soggiorno, 
    • i familiari extracomunitari di cittadini UE con carta di soggiorno, e
    •  i cittadini non UE con permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

    Sono equiparati ai cittadini italiani gli apolidi, i rifugiati e i titolari di protezione internazionale. Il requisito di residenza in Italia deve essere continuativo dalla data dell'evento (nascita/adozione) fino alla presentazione della domanda. 

    Sul fronte economico, il richiedente deve avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l'inclusione non superiore a 40.000 euro, calcolato al netto degli importi percepiti a titolo di Assegno Unico Universale (AUU): la quota AUU da sottrarre si ottiene dividendo l'importo AUU ricevuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare.

    Leggi  in merito ISEE 2026 nuovo modello  DSU e istruzioni

    Come e quando presentare la domanda

    La domanda può essere presentata da uno solo dei genitori (in caso di non convivenza, dal genitore che convive con il figlio). Il termine  ordinario è di  120 giorni dalla nascita, dall'ingresso in famiglia del minore o dalla trascrizione dell'adozione internazionale nei registri dello stato civile — pena la decadenza dal beneficio.

    1.  Per gli eventi anteriori all'apertura ufficiale del servizio 2026, i 120 giorni decorrono dalla data di pubblicazione del messaggio (14 aprile 2026)  la  prima scadenza è fissata  quindi al 12 agosto 2026 . 
    2. Per i bambini nati o adottati  dopo l'apertura del servizio vale il termine di 120 giorni dal giorno della  nascita o adozione.

    Prima di inviare la domanda è obbligatorio disporre di una DSU valida per il calcolo dell'ISEE minorenni che includa il figlio interessato. I canali disponibili sono:

    • portale INPS.it con SPID Livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS; 
    • app INPS Mobile; 
    • Contact Center (803.164 da fisso, gratuito);
    •  patronati.

    In sede di domanda vanno dichiarati sotto propria responsabilità tutti i requisiti (cittadinanza, residenza, evento, dati del figlio, ISEE) e indicata la modalità di pagamento tramite IBAN o bonifico domiciliato. 

    ATTENZIONE Le domande vengono accolte in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse stanziate (360 milioni di euro annui).

    Bonus nuovi nati: aspetti fiscali e avvertenze per i consulenti

    Il bonus è totalmente esente da IRPEF: non concorre alla formazione del reddito complessivo e non impatta quindi su detrazioni, deduzioni o altre soglie reddituali.

     Per i consulenti è fondamentale verificare preventivamente la correttezza dell'ISEE presentato, che prevede ko scorporo dell'AUU, per evitare rigetti o revoche. 

    Attenzione anche alla gestione dei permessi di soggiorno scaduti: in caso di rinnovo in corso, va dichiarato e allegato il numero di ricevuta. 

    Imporatnte anche sottolineare che l'importo del bonus e la soglia ISEE possono essere rideterminati con decreto ministeriale se la spesa supera il budget previsto ne darà conto l'Inps con il monitoraggio continuo delle domande

    Dati su accoglimento e pagamenti

    Il comunicato INPS dell' 8 maggio  ha fornito questi dati:

    Totale domande pervenute Accolte Pagate
    65.648 52.199 40.932

    Sul totale sono state accolte il 79% circa e  su queste sono già stati erogati i  per il 62 % circa.

  • Inail

    Nuovo certificato infortunio al via oggi: come funziona

    Da oggi 13 maggio 2026 entra in vigore la nuova versione semplificata del servizio INAIL per la compilazione e l'invio telematico dei certificati medici di infortunio. Meno campi obbligatori, dicitura razionalizzata e obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.

    Ecco cosa cambia  e cosa fare per evitare malfunzionamenti.

    Cosa cambia – Scarica il manuale aggiornato

    La nuova versione del servizio online "Certificati medici infortunio" introduce importanti semplificazioni per i medici che redigono e trasmettono la documentazione all'INAIL:

    La nuova versione è attiva su tutte le modalità di invio già in uso:

    Attenzione : Il mancato adeguamento dei sistemi offline e di interoperabilità entro il 13 maggio 2026 causerà errori bloccanti in fase di invio del certificato, per la mancanza del recapito di contatto o per la presenza di campi non più previsti.

    Gli interventi necessari: 

    Modalità di trasmissione Cosa fare entro il 13 maggio 2026
    Servizio online Nessun intervento richiesto: l'aggiornamento è automatico
    Offline (file .xml) Adeguamento obbligatorio dei sistemi utilizzando la documentazione tecnica disponibile nella sezione "Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online"
    Interoperabilità / cooperazione applicativa Adeguamento tramite il "Catalogo Servizi per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa", sezione servizio REST "CMI–CertificatoMedicoInfortunio"

    Sono già disponibili in particolare:

    Assistenza INAIL

    Per chiarimenti o per la verifica preventiva del file .xml da trasmettere, è disponibile il servizio INAIL risponde. Nel form di richiesta occorre selezionare:

    Categoria: Prestazioni

    Sottocategoria: Assistenza Servizi Online

    Oggetto: Certificato medico per infortunio

    In alternativa è attivo il Contact Center INAIL al numero 06.6001 (da rete fissa e mobile, al costo previsto dal proprio piano tariffario).

  • Lavoro Autonomo

    Contributi artigiani e commercianti 2026 in scadenza il 18 maggio

    Tra pochi giorni scade il termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi IVS , fissata il 16 maggio che quest'anno slitta a lunedi 18.

    Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote contributive applicabili per l’anno 2026 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali autonome.

    Per il 2026 restano confermate le aliquote pensionistiche IVS nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensive per questi ultimi dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
    Resta inoltre dovuto il contributo per maternità, pari a 0,62 euro mensili.

    Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
    È inoltre confermata la riduzione contributiva del 50% per i lavoratori che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni artigiani o commercianti.

    Di seguito le tabelle dei minimi e massimali di reddito e le principali indicazioni  operative dell'istituto.

    Minimi 2026 e contributi eccedenti artigiani e commercianti

    Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo da assumere come base di calcolo per il 2026 è fissato in 18.808 euro. Su tale importo sono dovuti i contributi fissi annuali, comprensivi della quota IVS e del contributo per maternità.

    Categoria Contributo annuo sul minimale
    Artigiani € 4.521,36
    Commercianti € 4.611,64

    Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è rapportato a mese:

    Categoria Contributo mensile
    Artigiani € 376,78
    Commercianti € 384,31

    Il minimale e i relativi contributi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

    I contributi IVS 2026 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026, per la parte eccedente il minimale di 18.808 euro e fino al limite della prima fascia di reddito pensionabile, pari a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento dell’aliquota pari a 1 punto percentuale.

    Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
    Fino a € 56.224 24% 24,48%
    Oltre € 56.224 25% 25,48%

    I contributi calcolati sulla quota eccedente il minimale costituiscono contributo a conguaglio, da considerare come acconto sulle somme complessivamente dovute.

    I massimali di reddito 2026

    Per il 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato in:

    Tipologia di iscritto Massimale 2026
    Con anzianità contributiva al 31.12.1995 € 93.707
    Senza anzianità contributiva al 31.12.1995 € 122.295

    Su tali importi si determina anche il contributo previdenziale massimo annuo, differenziato tra artigiani e commercianti. 

    Contributi artigiani e commercianti – importi 2024 e 2025

    Aliquote e  importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33  del 7 febbraio 2024 

    Le informazioni per il 2025 sono contenute invece nella circolare 38  del 7 febbraio 2025

    La riduzione contributiva per i forfettari – Scadenze

    È confermata la riduzione contributiva del 35% per i soggetti che applicano il regime forfetario previdenziale, previa presentazione della domanda nei termini previsti. 

    Per le nuove adesioni al regime nel 2026 è richiesta comunicazione tempestiva all’INPS. 

    Si ricorda infine che i contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:

    Rata Scadenza
    1ª rata 18 maggio 2026
    2ª rata 20 agosto 2026
    3ª rata 16 novembre 2026
    4ª rata 16 febbraio 2027

    Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

    Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Riduzione 50% per i nuovi iscritti

    La circolare INPS ricorda   anche  che la legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. 

    Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso

    Quando scade il termine per chiedere il ricalcolo dell’indennità di maternità? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12851 del 6 maggio 2026, che chiarisce in modo netto un aspetto molto rilevante per lavoratrici, datori di lavoro e consulenti del lavoro: il termine annuale decorre dal pagamento dell’indennità in misura ridotta e non dalla successiva domanda amministrativa di riesame presentata all’INPS.

    La decisione affronta un tema ricorrente nella pratica previdenziale, soprattutto nei casi in cui la lavoratrice ritenga errato il calcolo dell’indennità di maternità per esclusione di alcune voci retributive o per applicazione non corretta dei criteri di computo previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.

    Secondo la Cassazione, la richiesta di ricalcolo dell’indennità rientra tra le normali azioni dirette a ottenere il corretto pagamento di una prestazione previdenziale e, pertanto, è soggetta alla decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, modificato dal D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011.

    Il caso : indennità di maternità da ricalcolare

    La vicenda nasce dal ricorso di due lavoratrici che avevano ricevuto dall’INPS l’indennità di maternità in misura inferiore rispetto a quanto ritenevano spettante. Dopo aver presentato domanda amministrativa di ricalcolo, avevano avviato il  ricordo giudiziario  sostenendo che il trattamento ricevuto integrasse anche una discriminazione collegata alla maternità.

    La Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto all'integrazione solo per i ratei non colpiti dalla decadenza annuale, calcolando il termine a ritroso a partire  dalla data delle istanze amministrative di riliquidazione.

    L’INPS ha però contestato questa impostazione sostenendo che il termine decadenziale non dovesse partire dalla domanda amministrativa, ma direttamente dal pagamento parziale della prestazione. La Cassazione ha condiviso integralmente la posizione dell’Istituto previdenziale.

    I giudici hanno infatti precisato che, nei casi di indennità liquidata in misura inferiore al dovuto, la decadenza decorre dal momento in cui il pagamento ridotto viene effettuato o dal riconoscimento parziale della prestazione. Non assumono invece alcun rilievo le successive richieste amministrative di riesame o ricalcolo.

    Il termine scade a 12 mesi dal pagamento parziale

    Se una lavoratrice riceve dall’INPS un’indennità di maternità il 15 giugno 2025 e ritiene che l’importo sia inferiore a quello corretto, il termine annuale decorre proprio da quella data: entro il 15 giugno 2026 deve essere depositato il ricorso giudiziario. La cassazione conferma l'impostazione dell'INPS per cui non bastai, dal momento della verifica dell'importo errato :

    • inviare una PEC all’INPS;
    • chiedere chiarimenti;
    • presentare una domanda amministrativa di riliquidazione;
    • sollecitare un riesame della pratica.

    Solo l’avvio della causa puo interrompere la decadenza.

    La Corte evidenzia che il legislatore ha volutamente collegato il termine decadenziale a un dato oggettivo e immediatamente conoscibile dalla lavoratrice: il pagamento effettuato in misura inferiore. Da quel momento, infatti, la lavoratrice può verificare l’importo ricevuto e valutare se agire per ottenere le differenze economiche spettanti.

    I giudici hanno inoltre escluso che questa disciplina contrasti con la tutela costituzionale della maternità o con il diritto europeo. Richiamando precedenti della Corte di Giustizia UE, la Cassazione ha ribadito che i termini di decadenza sono legittimi purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Nel caso dell’indennità di maternità, il termine di un anno è stato ritenuto congruo e ragionevole.

    L’ordinanza conferma quindi che, nelle controversie sul ricalcolo dell’indennità di maternità, il rispetto dei termini assume un’importanza decisiva. Decorso un anno dal pagamento parziale senza avvio dell’azione giudiziaria, il diritto alle differenze economiche si estingue definitivamente per decadenza.

  • ISEE

    CAF: modulo convenzione INPS per ISEE e taglio fondi 2026

    Con il messaggio n. 1442 del 30 aprile 2026 INPS ha pubblicato  lo schema di convenzione per l’affidamento ai CAF delle attività legate alla  certificazione ISEE per l’anno 2026.

    Viene precisato che il protocollo è retroattivo ed è valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 e va sottoscritta tramite firma digitale, con imposta di bollo a carico del CAF assolta in modalità elettronica.

    Per aderire i CAF interessati devono inviare il modulo di richiesta (Allegato 2)  alla Direzione Centrale Organizzazione all’indirizzo e-mail [email protected].

    Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDI)codice univoco “UF5HHG” secondo le indicazioni del documento “Convenzioni – Contratti Riferimento Amministrazione” pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile al seguente percorso: “Avvisi, Bandi e Fatturazione” > “Fatturazione elettronica” > “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.

    Inps precisa infine che i pagamenti sono di competenza della Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità.

    Taglio dei compensi del 10% nel 2026

    E' stato pubblicato  in GU il 9 maggio 2026 il  decreto del Ministero dell'Economia, che prevede il taglio dei compensi ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati all'invio delle dichiarazioni

    Il tetto massimo di spesa è fissato a 195,3 milioni di euro a partire dal 2026, con un taglio di 21,3 milioni rispetto a prima, stabilito dalla legge di bilancio 2026, pari circa al 10% .

    Se il totale dovuto  dovesse superare questo limite, gli importi verranno ridotti proporzionalmente per ciascun avente diritto.

    La motivazione alla base del taglio è la crescita dell'utilizzo della dichiarazione precompilata: negli anni successivi al 2016, la qualità e la quantità dei dati disponibili sono migliorate progressivamente, portando sempre più contribuenti ad accettare la precompilata senza apportare modifiche. Di conseguenza, il lavoro effettivamente svolto dai CAF si sarebbe  ridotto.

    Leggi le reazioni  qui Compensi-ai-caf-riderterminati-al-ribasso-con-effetto-retroattivo-le-proteste

  • TFR e Fondi Pensione

    Contributo COVIP 2026: aliquota in aumento e nuova scadenza

    Pubblicata in GU il 6 maggio 2026 la delibera  della Commissione di vigilanza sui fondi pensione  in merito al versamento del contributo annuale 2026 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale. L'aliquota sale allo 0,6 per mille invece che 0,5%

    Misura e destinatari del contributo COVIP 2026

    Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari  che risultassero iscritte al 31.12.2025 all'albo nell'anno 2025,  ad   integrazione del finanziamento  della  COVIP,   e'  dovuto  per  l'anno 2026  nella misura  dello  0,6  per  mille  dell'ammontare  complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo  dalle  forme  pensionistiche complementari nell'anno 2025.

    ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.  

    Sono esclusi dal versamento   i  soggetti  che, per ciascuna forma  pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori  a  euro 10,00.

     Con riferimento al calcolo del contributo  si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :

    •  i  flussi  in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni  maturate  presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
    •   i  contributi  non  finalizzati  alla  costituzione  delle  posizioni  pensionistiche  ma  relativi a prestazioni accessorie quali premi  di  assicurazione  per
    • invalidita' o premorienza.  .

    La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno  di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,

    si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo  deve   tenere  anche  conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.             

     

      

    Contributo COVIP 2026 : scadenza e modalità di versamento

    Cambia anche la scadenza entro la quale il contributo deve essere versato  che slitta al   30 giugno 2026.

     Nel caso di cancellazione dall'albo  della  forma  pensionistica  complementare prima della scadenza  il  versamento  del contributo e' effettuato prima della cancellazione  stessa  

    Il pagamento del contributo dovra' essere  eseguito  tramite  la piattaforma PagoPA, compilando le  pagine  appositamente  dedicate  e  messe a disposizione nell'area riservata presente sul  sito  internet  della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate. 

    Contestualmente  vanno trasmessi i  dati relativi al contributo medesimo,  sempre  compilando  le  pagine  appositamente dedicate,  da  tutti  i soggetti obbligati anche  qualora  il  contributo  non  sia dovuto. 

    In caso di mancato pagamento  viene avviata la  procedura   di   riscossione  coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e  spese di esecuzione.