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Esame di Stato Commercialisti 2026: date, requisiti e domande
Con l’Ordinanza ministeriale n. 692 del 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indetto le sessioni degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile per l’anno 2026. Il provvedimento disciplina le modalità di partecipazione, i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti ai candidati e lo svolgimento delle prove integrative per l’accesso alla revisione legale.
Le sessioni d’esame si terranno nei mesi di luglio e novembre 2026 presso le università individuate dal Ministero. I candidati potranno presentare domanda presso una sola sede tra quelle indicate
Esame commercialista : Sessioni e scadenza domande
Come ogni anno le sessioni d’esame sono due, una estiva e una autunnale.
Per l’accesso alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti, le prove avranno inizio il 27 luglio 2026 per la prima sessione e il 16 novembre 2026 per la seconda.
Per la sezione B dell’albo degli esperti contabili, le date di avvio sono fissate al 31 luglio 2026 e al 20 novembre 2026.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione deve essere presentata:
- entro il 24 giugno 2026 per la prima sessione;
- entro il 21 ottobre 2026 per la seconda sessione.
L’istanza va trasmessa alla segreteria dell’università presso la quale il candidato intende sostenere l’esame, scegliendo una sola sede tra quelle indicate nell’ordinanza ministeriale. Sono considerate valide anche le domande spedite tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto, facendo fede la data di accettazione dell’ufficio postale.
ATTENZIONE I candidati che abbiano presentato domanda per la prima sessione ma siano stati impossibilitati a partecipare alle prove possono iscriversi alla seconda sessione presentando una nuova domanda entro il 21 ottobre 2026 e richiamando la documentazione già depositata.
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Requisiti di accesso
Per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista sono richiesti i titoli appartenenti alle classi LM-56 (Scienze dell’economia) e LM-77 (Scienze economico-aziendali), nonché i corrispondenti titoli del precedente ordinamento universitario o titoli esteri riconosciuti equipollenti. Per l’accesso alla professione di esperto contabile sono invece richieste le lauree delle classi L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale) e L-33 (Scienze economiche), oltre agli eventuali titoli esteri riconosciuti idonei.
Per l’ammissione agli esami è necessario allegare:
- il titolo accademico richiesto per l’accesso alla professione (LM-56, LM-77 o titoli equipollenti per i dottori commercialisti; L-18, L-33 o titoli equipollenti per gli esperti contabili);
- il certificato di compimento del tirocinio professionale oppure la relativa dichiarazione sostitutiva;
- la ricevuta del versamento della tassa statale di ammissione pari a 49,58 euro e del contributo richiesto dall’ateneo prescelto;
- eventuali certificazioni che attestino la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
Per coloro che intendono sostenere anche le prove integrative finalizzate all’iscrizione nel Registro dei revisori legali è richiesta inoltre l’attestazione del compiuto tirocinio previsto dal D.M. 25 giugno 2012, n. 146.
Sedi d’esame 2026
Provincia/Città Sede d'esame Ancona Università Politecnica delle Marche Bari Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" Benevento Università degli Studi del Sannio Bergamo Università degli Studi di Bergamo Brescia Università degli Studi di Brescia Cagliari Università degli Studi di Cagliari Camerino Università di Camerino Campobasso Università degli Studi del Molise Cassino Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Castellanza (VA) Università Carlo Cattaneo – LIUC Catania Università degli Studi di Catania Catanzaro Università degli Studi di Catanzaro "Magna Graecia" Cosenza Università della Calabria Enna Università degli Studi di Enna "Kore" Ferrara Università degli Studi di Ferrara Firenze Università degli Studi di Firenze Foggia Università degli Studi di Foggia Forlì Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" – Campus di Forlì (con Campus di Rimini) Genova Università degli Studi di Genova L'Aquila Università degli Studi dell'Aquila Lecce Università del Salento Macerata Università degli Studi di Macerata Messina Università degli Studi di Messina Milano Università Cattolica del Sacro Cuore Milano Università degli Studi di Milano-Bicocca Milano Università Bocconi Modena Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) Napoli Università degli Studi di Napoli "Federico II" Napoli Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" Napoli Università degli Studi di Napoli "Parthenope" Padova Università degli Studi di Padova Palermo Università degli Studi di Palermo Parma Università degli Studi di Parma Pavia Università degli Studi di Pavia Perugia Università degli Studi di Perugia Pescara Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara Piacenza Università Cattolica del Sacro Cuore Pisa Università di Pisa Potenza Università degli Studi della Basilicata Reggio Calabria Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Roma Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Roma Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Roma Università degli Studi "Roma Tre" Roma LUISS Guido Carli Roma Università degli Studi "Link Campus University" Salerno Università degli Studi di Salerno Sassari Università degli Studi di Sassari Siena Università di Siena Teramo Università degli Studi di Teramo Torino Università degli Studi di Torino Trento Università degli Studi di Trento Trieste Università degli Studi di Trieste Udine Università degli Studi di Udine Urbino Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" Varese Università degli Studi dell'Insubria Venezia Università Ca' Foscari Venezia Vercelli Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" Verona Università degli Studi di Verona Viterbo Università degli Studi della Tuscia Esame di stato commercialista 2026 Le prove previste
L’Ordinanza n. 692/2026 non introduce modifiche alla struttura dell’esame di Stato, che continua a svolgersi secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 139/2005. Le prove si terranno in presenza e saranno articolate in tre prove scritte e una prova orale.
Per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista (Sezione A) l’esame comprende:
- una prima prova scritta sulle materie economico-aziendali, tra cui ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica professionale, tecnica bancaria, tecnica industriale e commerciale e finanza aziendale;
- una seconda prova scritta sulle discipline giuridiche, con particolare riferimento a diritto privato, commerciale, fallimentare, tributario, del lavoro e processuale civile;
- una terza prova scritta a contenuto pratico, consistente in un’elaborazione sulle materie della prima prova oppure nella redazione di atti relativi al contenzioso tributario;
- una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte e su ulteriori argomenti quali informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica, statistica, legislazione professionale e deontologia.
Per l’abilitazione alla professione di esperto contabile (Sezione B) sono previste:
- una prima prova scritta sulle materie contabili e sui bilanci;
- una seconda prova scritta sulle discipline giuridiche, tributarie e informatiche;
- una prova pratica relativa alle materie della prima prova;
- una prova orale sulle materie d’esame, sulle attività svolte durante il tirocinio professionale e sugli aspetti di deontologia professionale.
Le date e l'ordine di svolgimento delle prove integrative saranno stabiliti dalle singole commissioni esaminatrici e pubblicati presso ciascuna sede universitaria.
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Medici radiologi indennità INAIL 2026
Con decreto del ministero del lavoro 122818 del 11.5.2026 pubblicato sul sito istituzionale il 27.maggio, è stata rivalutata la retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2026, nella misura di euro 67.802,97 .
Lo stesso decreto prevede che le medesime prestazioni economiche in corso di godimento siano riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,014
Retribuzioni convenzionali 2025 tecnici radiologi
Era stato pubblicato il 16 maggio 2025 invece il decreto 59 del 24 aprile con la definizione della retribuzione convenzionale per il 2025 ai fini della determinazione dei nuovi importi delle prestazioni economiche erogate dall’Inail per tecnici radiologi e allievi esposti all'azione di raggi X e sostanze radioattive che avranno decorrenza dal 1 luglio 2025 .
Il 28 maggio è apparso anche il decreto del 24 aprile 2025 sulla retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025,
In data 4 luglio INAIL ha pubblicato le consuete circolari di istruzioni.(v. ultimo paragrafo).
Sulla base della legge 4 agosto 1965 n. 1103, recante “Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica” e, in particolare, l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia medica”, il quale, al comma 1, prevede che "La retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente (…) in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica", le retribuzioni convenzionali dal 1 luglio 2025 sono le seguenti:
Anno Retribuzione convenzionale Anno 2016 e precedenti 29.370,51 € Anno 2017 29.611,96 € Anno 2018 30.134,54 € Anno 2019 29.917,09 € Anno 2020 30.004,82 € Anno 2021 – 2025 30.620,24 € Retribuzioni convenzionali e rivalutazione INAIL per medici esposti a radiazioni
La retribuzione convenzionale da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a favore dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025, è stabilita nella misura di euro 66.866,83
Le medesime prestazioni economiche in corso di godimento sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione dell’1,008.
Le istruzioni INAIL circolari 41 e 42 del 4.7.2025
La Circolare n. 41/2025 sulla rivalutazione delle prestazioni per i medici esposti a radiazioni comunica ni particolare che le Sedi INAIL procederanno alla liquidazione d’ufficio con i modelli standard di comunicazione (170/IMec e 171/IMec), prevedendo aggiornamenti anagrafici entro 15 giorni dalla ricezione.
La Circolare n. 42/2025 riguardante la rivalutazione delle prestazioni economiche e la determinazione della retribuzione convenzionale per i tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e per gli allievi dei relativi corsi, precisa che , la liquidazione delle prestazioni avverrà d’ufficio nel rateo di rendita di agosto 2025, accompagnata da apposita comunicazione tramite i modelli INAIL. Le eventuali variazioni anagrafiche dovranno essere comunicate tempestivamente per l’aggiornamento degli archivi informatici.
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Pensione medico residente in Lussemburgo: come viene tassata
La normativa interna sulla tassazione delle pensioni italiane erogate a residenti all'estero — in particolare l'articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) — prevede che tali somme siano imponibili nel nostro Paese.
Come noto le convenzioni internazionali in materia previdenziale pero prevalgono sul diritto interno: tale principio è sancito dall'articolo 169 del TUIR e dall'articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973. Quando l'Italia ha stipulato con un altro Stato una Convenzione contro le doppie imposizioni, le sue disposizioni si applicano in via prioritaria e possono escludere o limitare la tassazione italiana. Va anche considerata la cittadinanza del contribuente
È in questo quadro che si inserisce la Risposta a Interpello n. 112/2026 dell'Agenzia delle Entrate, che affronta il caso di una pensione ENPAM erogata dall'INPS a una dottoressa residente in Lussemburgo, iscritta all'AIRE e con doppia cittadinanza.
Il sostituto d'imposta — l'INPS — aveva applicato una ritenuta IRPEF del 23 per cento sull'intero importo pensionistico, ma la contribuente contestava tale trattenuta richiamando la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, firmata il 3 giugno 1981 e ratificata con Legge n. 747/198
Il caso: contributi in gestioni diverse
Nel caso oggetto di analisi del Fisco la complessità deriva dalla natura mista della pensione ENPAM in questione, alimentata da contributi versati sia
- come iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con attività di libera professionista
- come medico specialista ambulatoriale a tempo pieno presso una ASL (quindi nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale),
oltre che dal fatto che la contribuente è in possesso di doppia cittadinanza italiana e lussemburghese e residente in Lussemburgo.
Nell'interpello sosteneva che l'intera pensione dovesse essere tassata esclusivamente in Lussemburgo in base all'articolo 18 della Convenzione, che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza per i trattamenti pensionistici derivanti da lavoro dipendente.
Chiedeva pertanto il rimborso delle ritenute già operate dall'INPS e l'interruzione delle trattenute future. La questione posta all'Agenzia delle Entrate richiedeva dunque di qualificare correttamente ciascuna quota della pensione alla luce delle norme applicabili.
Niente tassazione sulla contribuzione alla Cassa privata per la cittadina italiana
L'Agenzia delle Entrate ha risposto articolando la soluzione in due distinti regimi impositivi, a seconda dell'origine dei contributi che hanno alimentato la pensione.
- La quota afferente ai contributi versati quale iscritta all'Albo professionale e quella relativa all'attività libero-professionale privata non rientrano né nell'articolo 18 né nell'articolo 19 della Convenzione, bensì nell'articolo 22, paragrafo 1, che disciplina i "redditi non espressamente trattati" dalla Convenzione stessa. Tale norma prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza: queste quote sono dunque imponibili solo in Lussemburgo e non subiscono alcuna ritenuta in Italia.
- La quota corrispondente ai contributi versati per l'attività di medico specialista ambulatoriale presso la ASL segue invece un percorso diverso. Questa attività configura un rapporto assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Ai fini della Convenzione, l'INPS è ente istituito dallo Stato per l'erogazione di prestazioni previdenziali pubbliche, e la prestazione lavorativa era resa a favore di un ente pubblico del SSN. Sussistono pertanto entrambe le condizioni richieste dall'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione per qualificare la pensione come "pensione pubblica". Tale norma attribuisce l'imposizione esclusiva allo Stato della fonte — l'Italia — salvo che il beneficiario abbia la sola cittadinanza dello Stato di residenza. Nel caso in esame, la contribuente è anche cittadina italiana: l'eccezione prevista dalla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 19 non trova quindi applicazione, e la quota rimane imponibile esclusivamente in Italia.
Ne consegue che l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad applicare la ritenuta di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 solo sulla quota pensionistica riconducibile all'attività ambulatoriale pubblica, mentre deve astenersi dal prelevare imposte sulle altre quote.
L'Agenzia ricorda altresì che i sostituti d'imposta possono applicare direttamente le Convenzioni , sotto la propria responsabilità, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti.
In caso di mancata applicazione dell'esenzione, la contribuente ha diritto al rimborso delle ritenute non dovute presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973 all'Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara.
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Obblighi trasparenza retributiva : guida al calcolo del tasso di disparità
La parità retributiva tra uomini e donne rappresenta oggi non solo un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale di sostenibilità sociale e reputazionale per le imprese.
La direttiva UE 970/2023, art. 19, ha ampliato gli strumenti a disposizione per verificare eventuali discriminazioni, consentendo l’utilizzo non solo dei dati interni all’azienda, ma anche di fonti esterne (statistiche di settore, dati nazionali, contratti collettivi). I paesi membri sono tenuti ad adeguare la legislazione nazionale recependo questi principi entro il 7 giugno 2026.
Il decreto legislativo predisposto per il recepimento ufficiale n. 96 del 7 maggio 2026 è stato pubblicato in Gazzetta il 1 giugno 2026.
Per i datori di lavoro ciò comporta la necessità di adottare, prima possibile, un approccio strutturato, che consenta di calcolare e monitorare il tasso di disparità retributiva tra uomini e donne, per adeguarsi all'obbligo di parità . prevenendo rischi di contenzioso.
Fase preliminare: assessment interno
Il primo passo consiste in una ricognizione interna delle mansioni presenti in azienda.
È necessario a questo fine:
- Mappare i ruoli individuando i lavori svolti a predominanza femminile, maschile e quelli neutri.
- Creare una griglia comparativa basata su criteri oggettivi (inquadramento, livello di responsabilità, competenze richieste).
- Raccogliere i dati retributivi, includendo non solo la retribuzione base, ma anche premi, bonus e benefit.
In assenza di comparatori interni, il datore di lavoro può ricorrere anche a dati extra-aziendali, ad esempio quelli forniti da INPS, ISTAT, associazioni di categoria o CCNL.
Identificazione della predominanza di genere
La normativa europea richiede di individuare i ruoli a “prevalenza di genere”.
Due sono i metodi utilizzabili:
- con il Metodo proporzionale si individua un ruolo a prevalenza femminile (o maschile) se la quota supera una soglia compresa tra il 60% e il 75%
- i Metodo storico: evita distorsioni dovute a variazioni improvvise negli organici, considerando la distribuzione di genere su un arco temporale recente
L’applicazione combinata dei due metodi garantisce una valutazione più affidabile.
Formula di calcolo ed Esempio tabella
Una volta identificati i gruppi comparabili, è possibile calcolare il tasso di disparità retributiva seguendo questi passaggi:
- Definire i gruppi (uomini/donne) che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
- Calcolare la retribuzione media annua lorda per ciascun gruppo.
- Applicare la formula:
TASSO DI DISPARITA = RETR. UOMINI – RETRIBUZIONE DONNE / RETRIBUZION MEDIA UOMINI X 100
Esempio
- Retribuzione media uomini: 30.000 €
- Retribuzione media donne: 27.000 €
quindi 30.000-27.000/ 30.000 X 100 = In questo caso risulta una disparità pari al 10%
Puo essere utile predisporre poi tabelle di raffronto delle percentuali nei vari ruoli per ottenere una media complessiva:
Ruolo Totale uomini Retribuzione media uomini (€) Totale donne Retribuzione media donne (€) Tasso di disparità (%) Ingegneri 50 32.000 30 29.500 7,8% Amministrativi 20 27.000 40 26.500 1,9% Utilizzo del tasso di disparità
Il tasso di disparità va interpretato in chiave comparativa: un gap del 2-3% può rientrare nella variabilità fisiologica, mentre valori superiori al 5% richiedono approfondimento.
Le possibili azioni correttive includono:
- Revisione delle politiche retributive.
- Introduzione di sistemi premianti neutrali.
- Programmi di formazione e sviluppo equi.
- Audit periodici sulla parità di genere.
Inoltre va sottolineato che la trasparenza nella comunicazione ai lavoratori su questo tema è fondamentale per rafforzare la fiducia e prevenire conflitti.
Il calcolo del tasso di disparità retributiva dunque dovrebbe essere considerato non un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per migliorare l’organizzazione aziendale.
Le aziende che sapranno anticipare le richieste normative europee e nazionali, dotandosi di strumenti di monitoraggio e di politiche inclusive, saranno più resilienti e attrattive nel mercato del lavoro, contribuendo a un progresso sociale condiviso.
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Formazione con patrocinio ANAC: nuovo regolamento 2026
Il nuovo Regolamento ANAC sulle attività formative, aggiornato con la Delibera n. 174 del 6 maggio 2026, disciplina le modalità con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione può collaborare con enti pubblici e soggetti qualificati per la realizzazione di iniziative formative nelle materie di propria competenza, per la diffusione della cultura della legalità, della trasparenza amministrativa e della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione.
Quali enti possono collaborare con ANAC per corsi e seminari
Le collaborazioni tramite protocolli d’intesa e convenzioni sono riservate soprattutto a soggetti pubblici che operano nella formazione dei dipendenti pubblici a livello nazionale. Tra gli esempi citati dal regolamento figurano la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Scuola Superiore della Magistratura, ma la collaborazione è possibile anche per università, fondazioni ed enti privati e associazioni.
Patrocinio gratuito ANAC e utilizzo del logo: quali sono i requisiti
Si richiedere il patrocinio gratuito per iniziative formative coerenti con le competenze ANAC.
L’utilizzo del logo dell’Autorità deve essere autorizzato espressamente e non può avere finalità commerciali o pubblicitarie.
ANAC può revocare il patrocinio o l’autorizzazione all’uso del logo qualora vengano violate le condizioni previste dal regolamento. In caso di utilizzo improprio dell’immagine istituzionale o dichiarazioni non veritiere, il soggetto interessato può perdere la possibilità di ottenere futuri patrocini.
Formazione su anticorruzione e contratti pubblici: gli ambiti interessati
Il regolamento si applica principalmente a corsi, seminari, incontri specialistici e percorsi di perfezionamento riguardanti appalti pubblici, anticorruzione, etica pubblica e trasparenza amministrativa.
L’ANAC può partecipare a tali attività attraverso protocolli d’intesa, convenzioni o accordi quadro stipulati con soggetti pubblici operanti a livello nazionale, ai quali la legge attribuisce specifiche funzioni formative, come la Scuola Nazionale dell’Amministrazione o la Scuola Superiore della Magistratura. Restano escluse le iniziative prive di rilevanza nazionale o con finalità lucrative.
Come si richiede il patrocinio -Scarica il regolamento e il modulo di richiesta
Per avviare la procedura è necessario compilare l’apposito modulo allegato al regolamento e inviarlo tramite PEC all’indirizzo:
La domanda deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento e comunque almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, così da consentire agli uffici dell’Autorità di effettuare le necessarie valutazioni.
Nel corso dell’istruttoria, ANAC verifica:
- la coerenza dell’evento con le proprie competenze istituzionali;
- la qualità scientifica e formativa dell’iniziativa;
- l’assenza di finalità commerciali o promozionali;
- l’affidabilità del soggetto organizzatore.
Il regolamento chiarisce inoltre che il patrocinio è completamente gratuito e non comporta contributi economici, finanziamenti o partecipazione dell’ANAC alle spese organizzative dell’evento.
Scarica QUI la delibera e il regolamento ANAC con il modello di richiesta
Come si richiede il patrocinio
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Pensioni all’estero: quando sono applicabili le addizionali IRPEF
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 106 del 2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle addizionali regionale e comunale IRPEF applicabili alle pensioni erogate dall’INPS a contribuenti fiscalmente residenti all’estero. In particolare l'assegno pensionistico del richiedente era assoggettato a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.
Vedi in fondo la sintesi e la Risposta integrale
Il caso
ll caso riguarda un soggetto residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percettore di una pensione INPS derivante da attività svolta presso una pubblica amministrazione italiana.
La pensione risultava già assoggettata a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Il dubbio interpretativo riguardava però la legittimità dell’applicazione anche delle addizionali regionale e comunale da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.
Secondo il contribuente, le addizionali non sarebbero dovute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti all’estero, in quanto tributi collegati al territorio e finalizzati al finanziamento di servizi locali. Nell’istanza veniva evidenziato come il pensionato non risultasse iscritto nelle anagrafi comunali italiane e non avesse alcun collegamento territoriale con enti locali italiani. Veniva inoltre richiamato il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, sostenendo l’assenza di un rapporto tra imposizione locale e benefici ricevuti dal contribuente residente all’estero.
Ulteriore argomento proposto riguardava la Convenzione internazionale Italia-Lussemburgo, che attribuisce all’Italia il potere impositivo sulle pensioni pubbliche ai fini dell’imposta sul reddito, senza però menzionare espressamente le addizionali regionali e comunali. Secondo l’interpretazione prospettata nell’istanza, tale silenzio avrebbe impedito di estendere automaticamente il prelievo anche ai tributi locali.
La decisione dell’Agenzia: addizionali calcolate con l’Irpef ove dovuta
Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina delle addizionali IRPEF prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998. Le due addizionali, evidenzia il documento, sono calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e devono essere applicate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente in Italia o all’estero.
La risposta chiarisce inoltre che, per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale deve essere individuato secondo le regole previste dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973. In particolare, le persone fisiche non residenti hanno domicilio fiscale nel Comune in cui producono il reddito oppure, in presenza di più redditi, nel Comune in cui viene prodotto il reddito prevalente. Nel caso specifico della pensione INPS, il Comune di riferimento coincide con quello in cui è situata la sede legale dell’ente previdenziale erogante.
Di conseguenza,le addizionali regionale e comunale devono essere versate agli enti territoriali individuati secondo tali criteri, utilizzando le relative aliquote applicabili. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le trattenute secondo le modalità ordinarie previste per la riscossione delle imposte sui redditi.
L’Agenzia affronta anche il rapporto con la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni evidenziando che l’elenco delle imposte italiane coperte dal Trattato, contenuto nell’articolo 2 della Convenzione, non comprende le addizionali regionale e comunale IRPEF. anche perche le addizionali sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo.
Per questo motivo, conclude l’Agenzia, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della Convenzione e la relativa potestà impositiva continua a essere disciplinata esclusivamente dalla normativa interna italiana. L’INPS deve pertanto continuare ad applicare le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale anche nei confronti di pensionati fiscalmente residenti all’estero che percepiscono pensioni imponibili in Italia.
La risposta in sintesi
Il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate quindi è che le addizionali regionale e comunale seguono l’IRPEF:
- se la pensione pubblica è imponibile in Italia,
- le addizionali sono dovute anche dal contribuente residente all’estero.
La residenza fuori dall’Italia non esclude il prelievo, perché le addizionali sono considerate parte del sistema di tassazione del reddito imponibile IRPEF e vengono applicate dal sostituto d’imposta secondo la normativa interna italiana.
Scarica la risposta dell’Agenzia
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Casse private e fondi pensione: esenzione fiscale sui venture capital
Con la Risposta n. 104/2026, l'Agenzia ha risposto ad un interpello in tema di esenzione fiscale , inizialmente intodotta dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016) , sui redditi derivanti da cosidetti "investimenti qualificati" effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione.
In sostanza, questi soggetti possono destinare fino al 10% del proprio patrimonio ad alcune tipologie di strumenti finanziari — tra cui azioni di imprese italiane o europee, quote di fondi comuni e quote di Fondi per il Venture Capital (FVC) — senza pagare imposte sui relativi rendimenti. L'unica condizione strutturale è tenere gli strumenti in portafoglio per almeno cinque anni.
Il regime era stato aggiornato dal 2024, con l'obbligo che una quota minima del portafoglio qualificato sia destinata proprio ai Fondi per il Venture Capital. Inoltre le soglie sono state poi riviste nel 2025, introducendo anche la possibilità di conteggire gli impegni formali di investimento (i cosiddetti commitment) e non solo le somme già versate.
Il caso: i dubbi di un fondo pensione su FVC, PIR e decorrenze
Un fondo di previdenza complementare, che stava per avviare una gestione specializzata tramite una società di gestione del risparmio, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di fare chiarezza su alcuni aspetti pratici del regime agevolativo.
I quesiti riguardavano:
- se fosse obbligatorio investire in FVC anche quando nel rendiconto dell'anno precedente non figurassero investimenti qualificati;
- da quando scattasse concretamente l'obbligo di rispettare le soglie minime FVC; se i Piani Individuali di Risparmio (PIR) dovessero essere inclusi nel calcolo del "paniere" su cui si misurano tali soglie;
- se il vincolo FVC valesse anche per i PIR; come computare correttamente gli impegni vincolanti alla luce delle modifiche normative del 2025; infine,
- se strumenti già acquistati dopo il 1° gennaio 2017 — i cui rendimenti erano stati nel frattempo tassati — potessero ancora accedere all'esenzione, e da quando far decorrere il periodo minimo di detenzione.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nessun obbligo FVC senza investimenti qualificati pregressi. Se al 31 dicembre 2024 il fondo non deteneva investimenti qualificati in regime agevolato, nel 2025 non è tenuto ad allocare alcuna quota in FVC. Potrà investire liberamente in strumenti qualificati durante l'anno e beneficiare dell'esenzione senza vincoli aggiuntivi. L'obbligo di rispettare le soglie FVC scatterà solo dall'anno successivo: per i nuovi investimenti qualificati del 2026 sarà richiesta una quota FVC pari ad almeno il 5% del portafoglio qualificato risultante dal rendiconto 2025, percentuale che salirà al 10% a partire dal 2027.
La dichiarazione annuale non deve menzionare il vincolo FVC. La dichiarazione che il fondo pensione è tenuto a produrre per attestare il rispetto delle condizioni agevolative non deve includere il requisito FVC. Quest'ultimo opera come condizione autonoma per l'accesso al beneficio sui nuovi investimenti dell'anno, ma non rientra nel contenuto della dichiarazione formale.
I PIR restano fuori dal paniere e dal vincolo FVC. Il calcolo della soglia minima di investimento in FVC si basa esclusivamente sugli investimenti qualificati in senso stretto, senza tener conto dei PIR eventualmente detenuti. I fondi pensione possono continuare a investire in PIR e godere del relativo regime agevolato indipendentemente dal raggiungimento della quota minima in FVC.
Gli impegni formali contano come investimenti. A seguito delle modifiche del 2025, ai fini del calcolo della soglia FVC rilevano non solo le somme già investite, ma anche i commitment formalmente sottoscritti. Attenzione però: non basta una delibera del consiglio di amministrazione — è necessaria la sottoscrizione formale dell'impegno di investimento.
Strumenti già in portafoglio: esenzione possibile, ma il "timer" parte dalla dichiarazione. Gli strumenti acquistati dopo il 1° gennaio 2017, anche se i loro rendimenti sono stati finora tassati, possono ancora accedere al regime di esenzione. Il periodo minimo di detenzione di cinque anni decorre però dalla data in cui il fondo formalizza l'impegno a tenerli in portafoglio, non dalla data di acquisto originaria.