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Sgravio 50% per sostituzione maternità: le regole dal 2026
Con il messaggio INPS n. 1343 del 21 aprile 2026 vengono fornite indicazioni operative in merito all’estensione del periodo di affiancamento tra lavoratore sostituito e sostituto nei casi di congedo parentale
La novità, prevista dalla legge di Bilancio 2026 ,riguarda in particolare la possibilità di prolungare il contratto a termine del lavoratore assunto in sostituzione, anche dopo il rientro in servizio del titolare, con effetti diretti anche sul riconoscimento dello sgravio contributivo.
Il documento chiarisce quindi le condizioni applicative della misura e aggiorna le istruzioni in materia di contributi previdenziali già fornite in precedenza dall’Istituto.
Le norme sul contratto di sostituzione per maternità e incentivo
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 4 del D.lgs. n. 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità), che regola le assunzioni effettuate per sostituire lavoratori assenti per congedo.
In base alla normativa:
- il datore di lavoro può assumere personale a tempo determinato o in somministrazione per sostituire lavoratori in congedo; l’assunzione può avvenire anche in anticipo rispetto all’inizio dell’assenza, fino a un mese o oltre se previsto dalla contrattazione collettiva;
- è previsto uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti;
- il beneficio si applica fino al compimento di un anno di età del bambino o entro analoghi limiti temporali nei casi di adozione o affidamento
. I datori di lavoro beneficiari devono risultare in possesso del requisito dimensionale al momento dell’assunzione e ottenere dall’INPS il codice di autorizzazione “9R”, che identifica le posizioni ammesse allo sgravio.
La novità della legge di bilancio 2026
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto una modifica rilevante inserendo il comma 2-bis all’articolo 4 del Testo Unico.
La disposizione consente di prolungare il contratto del lavoratore assunto in sostituzione per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore rientrato in servizio, entro il limite massimo del primo anno di vita del bambino.
L’INPS chiarisce che:
- l’affiancamento può avvenire anche dopo il rientro del lavoratore sostituito;
- il periodo aggiuntivo rientra nel perimetro di applicazione dello sgravio contributivo;
- la misura è operativa per gli eventi decorrenti dal 1° gennaio 2026.
Pertanto, il datore di lavoro può continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche durante la fase di affiancamento post-rientro, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa originaria.
Estensione dello sgravio – codice – decorrenza
Dal punto di vista operativo, INPS precisa che:
- il contratto del lavoratore sostituto può essere esteso oltre il periodo di assenza del titolare, per consentire l’affiancamento, entro il limite temporale del primo anno di vita del bambino e lo sgravio contributivo del 50% continua ad applicarsi anche durante il periodo di affiancamento successivo al rientro, purché:
- il datore di lavoro abbia meno di 20 dipendenti;
- l’assunzione sia effettuata in sostituzione;
- siano rispettati i limiti temporali previsti.
- Gestione del codice autorizzazione “9R”: A seguito dell’istruttoria della sede INPS competente:
- la validità del codice “9R” può essere prolungata per coprire anche il periodo di affiancamento;
- non è necessario che vi sia equivalenza tra le qualifiche del sostituto e del sostituito;
- deve comunque essere garantita l’equivalenza oraria delle prestazioni lavorative.
- Decorrenza della misura: Le nuove regole si applicano alle assunzioni e ai periodi di affiancamento a partire dal 1° gennaio 2026.
In sintesi
Di seguito una sintesi operativa
Elemento Previsione normativa Tipologia assunzione Tempo determinato o somministrazione Finalità Sostituzione lavoratori in congedo parentale Sgravio contributivo 50% Datori beneficiari Aziende con meno di 20 dipendenti Durata beneficio Fino a 1 anno di età del figlio Codice autorizzazione “9R” INPS -
Fondirigenti Avviso 1/2026: domande contributo entro il 23.4
Sta per scadere il termine dell’Avviso 1/2026 di Fondirigenti, destinato al finanziamento di piani formativi aziendali finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali dei dirigenti delle imprese aderenti.
L’iniziativa mette a disposizione ben 18 milioni di euro per sostenere percorsi di formazione mirati al rafforzamento della capacità organizzativa, tecnologica e strategica delle aziende.
Il bando consente alle imprese di presentare progetti formativi finalizzati alla crescita delle competenze dei dirigenti, con l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale e l’efficienza dei processi organizzativi, previa condivisione con le parti sociali competenti.
I piani sono finanziati come contributo a fondo perduto entro un massimo di 15.000 euro per ciascuna azienda.
Vediamo maggiori dettagli e istruzioni su requisiti , beneficiari e modalità per le domande.
Le principali novità dell’Avviso 1/2026
L’Avviso 1/2026 sottolinea l’impostazione focalizzata sullo sviluppo delle competenze manageriali come leva strategica per la creazione di valore nelle imprese, con percorsi formativi progettati per rispondere ai fabbisogni specifici delle organizzazioni. In particolare da evidenziare la possibilità di formazione sulle tecnologie emergenti come l'intelligenxza artificiale il cui sviluppo impetuoso necessità di risposte piu che mai tempestive
I piani formativi devono essere strutturati scegliendo una sola delle tre aree di intervento individuate dal Fondo, che rappresentano gli ambiti prioritari oggi per lo sviluppo della managerialità:
1. Gestione delle risorse umane
Questa area riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione del capitale umano, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento delle performance organizzative. Tra i temi trattabili rientrano, ad esempio, sistemi di performance management, strumenti di valutazione delle competenze, politiche di incentivazione e iniziative di benessere organizzativo.
2. Organizzazione dei processi produttivi
L’intervento formativo può riguardare la progettazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali. Sono inclusi temi come process management, lean management, project management e metodologie per il lavoro agile.
3. Utilizzo evoluto della tecnologia
Questa area è dedicata allo sviluppo delle competenze digitali avanzate dei dirigenti, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati, agli strumenti di business intelligence e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi.
Le proposte formative possono includere sia hard skills sia soft skills, purché le competenze trasversali siano integrate con contenuti tecnici e coerenti con gli obiettivi del piano formativo.
Beneficiari e condizioni per accedere al finanziamento
L’Avviso stabilisce che ogni azienda può presentare un solo piano formativo, mentre il contributo massimo concedibile è pari a 15.000 euro.
Il piano deve essere rivolto principalmente ai dirigenti occupati nelle imprese aderenti al Fondo, che costituiscono i destinatari principali delle attività formative. È comunque possibile la partecipazione di altre figure manageriali in qualità di uditori, ma i relativi costi non possono essere inclusi nel finanziamento.
Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovano in situazioni di crisi o procedure concorsuali, come liquidazione giudiziale, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, nonché quelle con posizione INPS cessata o sospesa rispetto all’adesione al Fondo.
Per quanto riguarda i costi del piano, l’Avviso prevede alcuni limiti:
le spese per attività preparatorie e di accompagnamento non possono superare il 12,5% dei costi complessivi;
le spese di funzionamento e gestione non possono superare il 5% del totale dei costi.
Le attività di formazione devono essere realizzate da fornitori qualificati, come
- enti accreditati,
- università,
- istituti tecnici superiori o
- professionisti con adeguata esperienza o certificazione.
Come presentare domanda: modalità e scadenze
La presentazione dei piani formativi deve avvenire esclusivamente online su MyFondirigenti (Area riservata). Non è prevista la trasmissione di documentazione cartacea.
La finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata:
- dalle ore 12.00 del 18 marzo 2026
- alle ore 12.00 del 23 aprile 2026.
Il piano formativo deve essere condiviso con le parti sociali competenti prima della presentazione e successivamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell’azienda o da un soggetto con adeguati poteri di rappresentanza.
Una volta inviato, il piano non può essere modificato; eventuali variazioni richiedono l’annullamento della proposta e la presentazione di un nuovo piano entro i termini previsti.
Dopo la scadenza del bando, i piani presentati saranno sottoposti a una verifica di ammissibilità formale e successivamente alla valutazione di una commissione esterna. Per essere finanziati, i progetti devono ottenere almeno 75 punti su 100 nella valutazione complessiva.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale Fondirigenti entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande.
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INAIL: diarie per accertamenti fuori sede 2026
Con la circolare n. 15 del 21 aprile 2026, l’INAIL ha comunicato l’aggiornamento degli importi delle diarie riconosciute agli assicurati invitati a presentarsi fuori dalla propria residenza per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche.
L’intervento si inserisce nel quadro normativo vigente in materia di prestazioni economiche accessorie e risponde all’esigenza di adeguare gli importi al mutato contesto economico, tenendo conto dell’andamento del costo della vita.
La disciplina prevede infatti il riconoscimento di una diaria giornaliera a favore dei soggetti assicurati chiamati presso gli uffici dell’Istituto, quale ristoro delle spese sostenute per l’assenza dal proprio domicilio. L’aggiornamento avviene periodicamente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, garantendo così una coerenza con l’inflazione rilevata a livello nazionale.
Diarie accertamenti INAIL 2026
L'adeguamento degli importi delle diarie per l’anno 2026 è stato disposto con delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 45 del 9 aprile 2026, applicando una variazione pari all’1,4%, corrispondente all’incremento dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e il 2025.
Di conseguenza i nuovi importi, in vigore dal 1° maggio 2026, risultano così determinati:
Tipologia di assenza Importo 2025 (€) Importo 2026 (€) Assenza di 4 ore con pasto fuori residenza 8,98 9,11 Intera giornata senza pernottamento 17,99 18,24 Intera giornata con pernottamento 35,10 35,59 L’incremento, seppur contenuto, riflette l’andamento inflattivo e consente di mantenere adeguato il livello di copertura delle spese sostenute dagli assicurati. È importante sottolineare che gli importi variano in funzione della durata dell’assenza e della necessità di sostenere costi aggiuntivi, come il pasto o il pernottamento.
Istruzioni operative: decorrenza 1 maggio 2026
Dal punto di vista operativo, la circolare chiarisce che i nuovi importi saranno applicabili a partire dal 1° maggio 2026, data di entrata in vigore delle disposizioni. Le strutture territoriali e centrali dell’Istituto sono tenute ad adeguarsi alle nuove misure, utilizzando gli importi aggiornati per tutte le prestazioni erogate da tale data in avanti.
Sul piano gestionale, l’INAIL ha già avviato l’aggiornamento delle tabelle presenti negli applicativi istituzionali, a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Ciò garantirà l’automatica applicazione delle nuove diarie per la liquidazione delle prestazioni.
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Pensioni 2023-2024: rivalutazione a blocchi legittima per la Consulta
Con la sentenza n. 52 del 25 febbraio 2026 (depositata il 16 aprile 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in merito al meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2023 e 2024. Sotto esame erano l'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) e l'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024).
Entrambe le norme avevano stabilito le aliquote di rivalutazione pensionistica applicandole sull'importo complessivo del trattamento — il cosiddetto sistema "a blocchi" — in deroga al sistema ordinario "per fasce" o "a scaglioni" previsto a regime dall'art. 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il caso: rivalutazione a blocchi o a scaglioni?
Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di una controversia promossa da un pensionato titolare di trattamento di vecchiaia di importo superiore a 10 volte il minimo INPS, il quale lamentava una perdita mensile di
- € 170,30 nel 2023 e di
- € 316,80 nel 2024
rispetto a quanto avrebbe ricevuto con il calcolo per fasce.
Il nodo centrale è la differenza tecnica tra i due metodi:
- Sistema "a blocchi": si applica un'unica aliquota percentuale sull'intero importo della pensione, in funzione della fascia reddituale complessiva di appartenenza.
- Sistema "a scaglioni": l'importo è scomposto in fasce successive, ciascuna rivalutata con la propria aliquota (più favorevole per le fasce più basse).
Il sistema a blocchi produce inevitabilmente una rivalutazione inferiore rispetto a quello a scaglioni, e può generare un effetto di allineamento: pensioni originariamente distinte finiscono per convergere sullo stesso importo rivalutato. Per evitare il più grave "effetto di sorpasso" — in cui una pensione inizialmente più bassa supera quella più alta — le norme censurate prevedono una apposita clausola di salvaguardia, che allinea i trattamenti contigui entro margini differenziali contenuti (al massimo € 68,09).
Il rimettente riteneva che questo meccanismo violasse gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ledendo i principi di proporzionalità, adeguatezza e non contraddittorietà del sistema pensionistico.
La decisione della Corte: perché il sistema a blocchi supera il vaglio
La Corte ha respinto tutte le censure con argomentazioni precise.
Sul piano degli artt. 36 e 38 Cost. (proporzionalità e adeguatezza), i giudici hanno rilevato che i differenziali d'importo entro cui si verifica l'allineamento sono numericamente esigui e non tali da compromettere il nesso, pur tendenziale e non rigido, tra pensione e lavoro prestato.
Viene evidenziato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare la tutela dei pensionati con le esigenze di finanza pubblica — documentate nelle relazioni tecniche ai disegni di legge, che stimavano risparmi di circa 2,1 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024.
Inoltre occorre tenere presente che il sistema a blocchi non "blocca" la rivalutazione: garantisce comunque un aumento a tutti i trattamenti, seppur in misura ridotta per le pensioni più alte.
Sul piano dell'art. 3 Cost. (ragionevolezza e non contraddittorietà), la Corte ha chiarito che la critica al sistema a blocchi ricalca sostanzialmente quella già respinta in relazione agli artt. 36 e 38. Una volta escluso che l'allineamento tra classi reddituali contigue leda la proporzionalità — stante l'esiguità delle differenze che si realizzano — non può configurarsi alcuna irragionevole contraddizione con i criteri retributivi e contributivi di calcolo delle pensioni.
La Corte ha infine ricordato che sistemi analoghi di limitazione della perequazione erano già stati ritenuti conformi alla Costituzione (sentenze n. 173/2016, n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025), e che solo una misura tale da rendere manifestamente irragionevole la scelta legislativa potrebbe giustificare una dichiarazione di incostituzionalità.
Scarica qui il testo della pronuncia
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Agricoltura: i codici flussi Uniemens soppressi da maggio 2026
Con il messaggio n. 1315 del 17 aprile 2026, l’INPS interviene sulle modalità di gestione contributiva in agricoltura introducendo una revisione dei codici utilizzabili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2) dei flussi Uniemens-PosAgri.
L’aggiornamento si inserisce nel più ampio processo di reingegnerizzazione della Gestione delle Aziende Agricole (GAA), con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti e migliorare l’accuratezza dell’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro.
Il campo TD2, insieme al “Tipo ditta 1” (TD1), ha infatti un ruolo centrale nella determinazione delle aliquote contributive applicabili e, di conseguenza, nell’esatto assolvimento degli obblighi previdenziali e assicurativi.
Le istruzioni operative
La principale novità riguarda la soppressione di specifici codici TD2 non più coerenti con il regime contributivo vigente.
In particolare, l’INPS elimina i codici che inquadravano le aziende agricole come extra-agricole ai soli fini INAIL (nello specifico cooperative e consorzi), evidenziando anche utilizzi impropri che hanno comportato, in alcuni casi, il mancato versamento dei contributi obbligatori contro infortuni e malattie professionali.
Codici TD2 soppressi Motivazione 19 Non più coerente con regime CAU 39 Utilizzo improprio e non attuale 40 Non riconducibile a regime derogatorio 43 Errato inquadramento contributivo 44 Non conforme alla disciplina vigente L’Istituto chiarisce che tali codici non rientrano nel regime derogatorio previsto per le cooperative agricole e i loro consorzi (legge n. 240/1984), le uniche realtà per cui è ammessa una gestione differenziata dei contributi INAIL.
Ne consegue l’allineamento completo al regime ordinario della contribuzione agricola unificata (CAU).
Decorrenza e istruzioni sul pregresso
Dal punto di vista operativo, la modifica produce effetti a partire dai flussi Uniemens-PosAgri con competenza secondo trimestre 2026. In particolare:
- Decorrenza: dal 1° maggio 2026 (inizio del secondo periodo di trasmissione);
- Blocco utilizzo: i codici TD2 soppressi non saranno più accettati nei flussi;
- Controlli automatici: in caso di inserimento, il sistema restituirà un messaggio di alert che segnala l’invalidità del codice.
Per quanto riguarda i periodi pregressi del secondo trimestre 2026, l’INPS precisa che:
- i flussi contenenti i codici soppressi saranno comunque elaborati;
- la tariffazione includerà automaticamente anche le aliquote relative alla contribuzione INAIL.
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Decreto bollette 2026 convertito: le novità per le famiglie
Il Consiglio dei ministri aveva approvato il 19 febbraio il Decreto Energia(o Bollette) 2026, con interventi rilevanti ( circa 5 miliardi di spesa) destinati sia alle famiglie vulnerabili sia alle utenze non domestiche, per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi energetici sulla produzione industriale .
Il decreto 21 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.2.2026 ed è in vigore dal 21 febbraio. QUI il testo completo
La legge di conversione è stata approvata in seconda lettura dal Senato l'8 aprile ed è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026.
Vediamo in particolare le notizie riguardanti il bonus bollette per le famiglie che prevede prevede rilevanti incrementi dei sostegni economici per i ceti meno abbienti e la novità dello stop ai contratti sull'energia stipulati telefonicamente.
Qui il testo coordinato del decreto con la legge di conversione
Per approfondire le altre misure leggi Decreto Bollette le agevolazioni per le imprese
Bonus bollette rafforzato e sconto dai venditori
Il decreto legge interviene su due livelli e garantisce
- un contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sulla bolletta elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui. Il beneficio complessivo per queste famiglie sarà pari a 315 euro all’anno, cifra corrispondente alla metà del costo medio annuale della bolletta elettrica.
- uno sconto sulla bolletta elettrica per 4,5 milioni di famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali da parte dei venditori.
- ATTENZIONE: Il contributo sarà riconosciuto su base volontaria dalle imprese venditrici di energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell’energia del primo bimestre utile dell’anno. Ai venditori che aderiscono al meccanismo è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche a fini commerciali. La legge di conversione ha eliminato l'importo indicativo di 60 euro che era presente nel decreto -legge
Leggi in merito anche Maxi bonus bollette 2025 e Bonus sociali bollette 2025 guida completa
La misura interesserà oltre 4,5 milioni di famiglie e sarà finanziata con un trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
Le altre misure del Decreto Energia 2026
Oltre al contributo diretto, il decreto interviene sulle componenti strutturali della bolletta elettrica, in particolare sugli oneri generali di sistema che impattano sui costi sia degli utenti domestici che delle imprese.
Sono previste rimodulazioni dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e una diversa gestione dei flussi finanziari tra Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e sistema tariffario. L’obiettivo dichiarato è contenere o stabilizzare la componente ASOS, che incide in modo significativo sull’importo finale pagato dagli utenti domestici.
Sul fronte del gas, il provvedimento prevede l’utilizzo di risorse derivanti dalla gestione e dalla vendita di gas per finalità di riduzione o compensazione di alcune componenti tariffarie. In sostanza, parte dei proventi sarà destinata ad attenuare il peso delle voci che compongono la bolletta del gas naturale,ma non per i clienti domestici. Anche in questo caso, gli effetti concreti dipenderanno dai successivi provvedimenti attuativi e dalle decisioni dell’Autorità di regolazione.
Il decreto contiene inoltre misure volte a favorire una maggiore concorrenza per le imprese nel mercato del gas e a migliorare la liquidità degli scambi, con possibili ricadute indirette sui prezzi finali applicati ai consumatori.
Parallelamente, vengono introdotte semplificazioni per la realizzazione e la connessione di impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e ridurre nel medio periodo la dipendenza da fonti più costose.
Le novità del passaggio alle Camere per la conversione
Con l’approvazione definitiva in Senato dell’8 aprile 2026, sono state introdotte alcune novità e precisazioni rispetto al testo originario.
- In primo luogo, viene confermato il contributo straordinario di 115 euro per i titolari di bonus sociale elettrico, mentre il meccanismo di contributo volontario da parte dei venditori di energia viene esteso anche al 2027 e rivolto ai clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro non beneficiari del bonus.
- Tra le integrazioni più rilevanti per le famiglie, è prevista dal 1° gennaio 2026 anche la compensazione della spesa per il teleriscaldamento per i nuclei già ammessi alle tariffe agevolate.
- Infine, viene rafforzata la tutela dei consumatori con il divieto di telemarketing aggressivo nel settore energia, salvo esplicito consenso o richiesta dell’utente.
Nello specifico la legge vieta espressamente le chiamate e i messaggi promozionali finalizzati alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas nei confronti dei consumatori, salvo due eccezioni:
- il caso in cui sia stato lo stesso utente a richiedere il contatto tramite i canali ufficiali del venditore (ad esempio compilando un form online) oppure
- quando si tratti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere offerte commerciali.
In assenza di tali presupposti, ogni contatto promozionale deve considerarsi illecito.
Inoltre, viene previsto un meccanismo di tutela attiva per gli utenti: in caso di violazione, è possibile segnalare il numero utilizzato per il contatto sia al Garante per la protezione dei dati personali sia all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, favorendo così controlli e sanzioni più efficaci nei confronti degli operatori scorretti.
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Assegno accompagnatore militare 2026 nuovi importi
Il messaggio INPS n. 1269 del 14 aprile 2026 l'istituto ha comunicato i nuovi importi dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a seguito della legge di
Bilancio 2026. che ha previsto un aumento proporzionale alla gravità dell’invalidità:
I nuovi importi sono i seguenti
- 1.000 euro (precedentemente 878 euro): per le categorie di invalidità più elevate, individuate dalle lettere A (numeri 1, 2, 3 e 4) e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. n.915/1978.
- 500 euro (precedentemente 439 euro): per le ulteriori categorie con infermità di cui alle lettere B (numero 1), C, D ed E (numero 1) della medesima tabella.
Decorrenza e conguaglio da gennaio a maggio.
Il messaggio precisa anche che gli assegni verranno adeguati d'ufficio alle nuove misure a partire dalla mensilità di giugno 2026.
Inoltre con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026.
Assegno per accompagnatore militare
L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è una prestazione economica erogata dall'INPS ai grandi invalidi di guerra o di servizio, in aggiunta all'indennità di assistenza, per compensare l'assistenza di un accompagnatore
Si rivolge a invalidi con gravi menomazioni indicate nella tabella E del DPR 915/1978, come cecità totale, perdita di arti multipli o gravi lesioni neurologiche (categorie A, A-bis, B1, C, D, E1). Spetta anche a insigniti di medaglia d'oro al valor militare con tali invalidità. È esentasse, non reversibile e corrisposta per 12 mensilità.
Nuove domande vanno presentate all'Ufficio VII della Direzione Servizi del Tesoro (DST) via raccomandata A/R .
L'erogazione decorre dal mese successivo alla spedizione (data timbro postale).