• CCNL e Accordi

    CCNL Assicurazioni ANIA 2026 firmato: ecco le novità

    Il rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA   lungamente atteso è stato firmato il 13 maggio 2026 con validità dal 13 maggio 2026 al 31 maggio 2028. L’intesa introduce importanti novità sul fronte economico, dei diritti sociali, dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle compagnie assicurative. Tra i punti più rilevanti figurano gli aumenti salariali, una consistente una tantum per gli arretrati e nuove misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro. 

    L'incontro del 21 aprile 2026 tra ANIA e le organizzazioni sindacali — Fisac CGIL, First CISL, Uilca, FNA e SNFIA — aveva  segnato una apertura da parte datoriale, sbloccando mesi di stallo negoziale. Le compagnie hanno avanzato una proposta di aumento di 250 euro mensili per il quarto livello, settima classe (figura contrattuale di riferimento per i circa 45.000 dipendenti del settore). I sindacati avevano richiesto 330 euro nella loro piattaforma rivendicativa. 

    Le novità economiche: aumenti e welfare

    Dal punto di vista economico, il rinnovo del contratto prevede un incremento retributivo complessivo di 280 euro per il 4° livello 7^ classe, pari a un aumento dell’11,48%. Gli aumenti saranno distribuiti in tre tranche: 100 euro dal 1° gennaio 2026, altri 100 euro dal 1° gennaio 2027 e ulteriori 80 euro dal 1° gennaio 2028. A ciò si aggiunge una una tantum di 1.000 euro a copertura degli arretrati relativi al 2025, di cui 550 euro erogati direttamente in busta paga e 450 euro destinati al welfare aziendale.

    I nuovi aspetti contrattuali: congedi, comporto, diritto disconnessione

    l nuovo CCNL ANIA introduce anche diverse misure contrattuali.

     In particolare, viene previsto l’aumento dei giorni di congedo parentale per i padri e l’introduzione di quattro giorni di permesso dedicati ai caregiver.

     Importante anche il richiamo al principio dell’oblio oncologico, con l’affermazione del divieto di discriminazione per i lavoratori guariti da malattie oncologiche.

    Tra le novità figura inoltre il riconoscimento del volontariato di competenza e l’incremento del periodo di comporto per i dipendenti sottoposti a terapie salvavita.

    Attenzione è stata riservata anche ai temi del benessere lavorativo e della trasformazione digitale.

     Il rinnovo rafforza infatti il diritto alla disconnessione, con una nuova formulazione dell’articolo 95 bis, e introduce maggiori tutele economiche per i primi livelli dei produttori e per le situazioni di fragilità. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, le parti firmatarie hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale viene precisato che l’IA non dovrà sostituire le lavoratrici e i lavoratori, ma rappresentare uno strumento di supporto alle attività professionali. 

    Prevista inoltre una commissione paritetica per armonizzare il contratto ex AISA con gli istituti del CCNL ANIA. 

    Infine, in materia di orari e permessi, viene demandata alla contrattazione aziendale la definizione di nuove forme di flessibilità oraria, mentre vengono aggiunte sei ore ai permessi previsti dall’articolo 39. 

    Le organizzazioni sindacali nel comunicato unitario hanno inoltre evidenziato di aver respinto la proposta di nuove classi di anzianità e la piena fungibilità tra livelli impiegatizi, ritenute penalizzanti soprattutto per i lavoratori più giovani.

    Tutta la filiera assicurativa attende i rinnovi

    Il CCNL ANIA è il perno di un sistema contrattuale più ampio. Nell'intera filiera sono scaduti altri quattro contratti:

    • ANAGINA (~2.500 dipendenti ex Ina Assitalia/Generali Italia): scaduto a marzo 2026, piattaforma quasi pronta con richiesta di aumento tabellare dell'8%
    • ANAPA (~16.000 dipendenti agenzie): scadenza giugno 2026
    • ASSICOOP (~1.000 dipendenti UnipolSai/UniSalute in Emilia-Romagna e Toscana): scaduto dicembre 2025, richiesta di 195 euro sul 4° livello per il triennio 2026-2028
    • Alleanza (rete agenti Generali): negoziato tradizionalmente avviato dopo la chiusura ANIA

    L'unico contratto fino a ieri  rinnovato era il CCNL SNA, firmato a marzo 2025 con Fesica Confsal, ma molto  contestato dai sindacati maggiormente rappresentativi per la sua distanza dalla rappresentanza reale del settore.

  • Edilizia

    Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026 rettificate

    Era  stato pubblicato  due mesi fa sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione  Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce  

    1. L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e  attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla  data di emanazione del decreto e 
    2.  il costo del lavoro in edilizia  a livello provinciale, per operai e impiegati

    Il decreto fornisce in allegato  le tabelle  di dettaglio.

    In data 14 maggio è stato pubblicato un nuovo decreto 40 del 13.maggio 2026  con la rettifica  dei valori per numerose provincie ovvero: 

    Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso-Isernia, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano-Lodi-Monza Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

    Il nuovo decreto ha valore dal 13 maggio 2026.

    Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento

     Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: 

    • CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;  
    • CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; 
    • il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
      e  sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026

    Il decreto precisa che il costo del lavoro  cosi determinato  è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    1.  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    2.  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

  • PRIMO PIANO

    Contrassegno Monopattini obbligatorio dal 17 maggio: quanto costa, come si richiede

    Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 marzo 2026  è stato definito il funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio dei  contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.

    Il 24 aprile scorso il Ministero ha pubblicato anche una circolare operativa che chiarisce tre elementi nuovi: 

    • lo slittamento della RC a luglio,
    •  il regime transitorio biennale per il risarcimento diretto, 
    • e le regole operative per IVASS e CARD-CTT. (vediamo piu in dettaglio all'ultimo paragrafo.)

    Si conferma che il contrassegno identificativo diventerà elemento obbligatorio dal 17 maggio per la circolazione su strada dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e viene rilasciato attraverso un processo completamente informatizzato, gestito dalla Direzione generale per la motorizzazione.

    Il sistema consentirà la tracciabilità del veicolo e del proprietario, facilitando i controlli da parte delle autorità e l’interoperabilità con le imprese assicuratrici.

    Con il precedente decreto MIT  di ottobre 2025 erano  stati anche definiti i costi per gli utenti (circa 33 euro) e la sanzione  amministrativa per la mancata esposizione, pari a 100 euro.

    Il decreto sul contrassegno

    Il decreto si fonda su un articolato impianto normativo; oltre al Codice della strada  assume rilievo la legge n. 160/2019, come modificata nel 2024, che introduce l’obbligo per i proprietari di monopattini elettrici di dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile.

    Il decreto disciplina:

    • le modalità di funzionamento della piattaforma telematica;
    • le procedure di richiesta, rilascio e cancellazione del contrassegno;
    • il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR;
    • le modalità di accesso per cittadini, imprese, studi di consulenza e autorità di controllo.

    L’utilizzo della piattaforma è obbligatorio: tutte le richieste e operazioni relative al contrassegno avvengono esclusivamente in via telematica.

    L’obbligo di dotazione del contrassegno per la circolazione decorre dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 17 maggio 2026

    La piattaforma MIT accesso e procedura

     La piattaforma è raggiungibile attraverso i portali ufficiali del MIT, in particolare:

     tramite SPID di secondo livello o Carta d’identità elettronica 

    Soggetti abilitati e accesso

    Soggetto Modalità di accesso Funzioni principali
    Cittadini SPID livello 2 / CIE Richiesta, prenotazione ritiro, comunicazioni
    Imprese SPID/CIE tramite rappresentante Richiesta per flotte aziendali
    Studi di consulenza SPID/CIE + rete dedicata Intermediazione e gestione pratiche
    Autorità Credenziali istituzionali Controlli e sanzioni

    Procedura di richiesta 

    Il processo operativo si articola come segue:

    •  Accesso alla piattaforma tramite identità digitale;
    •  Inserimento dati anagrafici (acquisiti automaticamente o inseriti manualmente); 
    • Selezione del punto di ritiro (motorizzazione o studio di consulenza); 
    • Pagamento tramite PagoPA; 
    • Ritiro del contrassegno e associazione al codice fiscale del proprietario. 
    • È possibile presentare la richiesta anche per minori di età superiore a 14 anni, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. 

    Gestione del contrassegno 

    La piattaforma consente inoltre: comunicazione di furto, smarrimento o deterioramento; richiesta di cancellazione; gestione del trasferimento di proprietà del monopattino. In caso di furto o smarrimento, la denuncia deve essere presentata entro 48 ore e i dati comunicati tramite piattaforma. 

    Caratteristiche operative 

    Il contrassegno è personale e non duplicabile; deve essere richiesto un nuovo contrassegno in caso di sostituzione; i dati sono trattati con sistemi avanzati di sicurezza e crittografia; le autorità possono accedere ai dati per controlli su strada. Il sistema introduce quindi una gestione completamente digitalizzata, con integrazione tra banche dati pubbliche e assicurative, garantendo maggiore controllo e tracciabilità nella circolazione dei monopattini elettrici.

    I costi del contrassegno – le multe

    Il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 ottobre 2025 (prot. n. 250), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025, aveva già determinato il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi per monopattini elettrici (€ 8,66 cadauno, ripartiti in 

    • €5,03 costo produzione, 
    • €1,11 IVA, 
    • €  2,52 maggiorazione

    Il costo complessivo è di circa 33€, che include oltre alla tariffa base 8,66€ :

    • Imposta di bollo
    • Diritti di Motorizzazione

    I contrassegni sono carte valori prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con tecnologie anticontraffazione, vanno richiesti sulla piattaforma  telematica pagando tramite PagoPA  e ritirati  presso Motorizzazione Civile o agenzie di pratiche  automobilistiche

    Sono  previste multe da 100-400€ per la mancata esposizione 

    L’obbligo assicurativo prorogato a luglio

    Con la circolare del 24 aprile 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito  tre novità operative significative rispetto al quadro già noto sulla regolamentazione dei monopattini elettrici. Ecco cosa cambia concretamente.

    1. L'obbligo assicurativo slitta al 16 luglio 2026

    La novità più rilevante riguarda la data di entrata in vigore dell'obbligo di copertura RC  per monopattini elettrici — ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, ramo 10 —  a partire dal 16 luglio 2026. Il rinvio di 60 giorni è stato concesso su richiesta dell'ANIA, per consentire l'adeguamento tecnico delle piattaforme informatiche. Fino a quella data, il contrassegno è obbligatorio mentre la polizza non è ancora esigibile dalle forze dell'ordine.

    2. Nessun risarcimento diretto per almeno due anni

    La circolare introduce un regime transitorio  sui risarcimenti  per i sinistri causati da monopattini : per due anni non si applicherà la procedura di risarcimento diretto (artt. 149-150 CAP), bensì quella ordinaria prevista dall'art. 148 CAP. Il motivo è tecnico: la procedura di risarcimento diretto richiede un forfait nazionale per categoria di veicolo, che non esiste ancora per i monopattini. Il MIMIT ha stabilito un periodo minimo biennale per raccogliere dati statistici sufficienti e costruire tale parametro. Solo al termine del monitoraggio sarà possibile estendere il sistema di indennizzo diretto.

    3. Monitoraggio IVASS semestrale dal 31 dicembre 2026

    Per costruire il forfait citato, l'IVASS avvierà una rilevazione semestrale dedicata — con cadenza al 31 dicembre e al 30 giugno — su sinistri e polizze RC dei monopattini. La prima rilevazione avrà come riferimento il 31 dicembre 2026. I dati raccolti saranno trasmessi ogni sei mesi al MIMIT, che potrà aggiornare le istruzioni operative. Per i terzi trasportati, la convenzione CARD-CTT trova invece immediata applicazione, senza attendere il nuovo forfait.

    La convenzione CARD-CTT è un accordo tra le compagnie assicurative italiane che regola il risarcimento dei passeggeri trasportati coinvolti in incidenti stradali.

    CARD sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, il sistema generale con cui l'assicurazione della vittima (anziché quella del responsabile) gestisce e paga il danno, recuperando poi il costo dall'altra compagnia tramite forfait.

    CTT sta per Convenzione Terzi Trasportati, cioè la sezione specifica che si occupa dei passeggeri a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente.

    In pratica  per  un passeggero su un mezzo coinvolto in un sinistro  che subisce  un danno, la  richiesta di risarcimento viene gestita dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava (non da quella del responsabile). Le due compagnie si regolano poi tra loro tramite rimborsi basati sull'importo effettivamente risarcito, che può essere ridotto da una franchigia assoluta e/o percentuale.

  • Rubrica del lavoro

    Taglio cuneo fiscale: guida, esempi e FAQ 2026 dall’ Agenzia

     La legge di bilancio 2025 è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025.

    Per il sostegno al potere d’acquisto  dei lavoratori  delle classi medie e basse , la manovra 2025

    • riconferma i tagli al cuneo fiscale  dello scorso anno  per i lavoratori dipendenti,  ampliando la platea dei beneficiari fino ai 40mila euro di reddito invece che 35mila e 
    • li rende strutturali, quindi senza scadenza .

     Viene modificata  la modalità , che interviene sull'aspetto fiscale e non piu contributivo.

    Vediamo utte le regole con le nuove specificazioni dell'agenzia su chi ha diritto e chi è eslcuso.

    Taglio cuneo fiscale e contributivo 2025

    Il testo della legge di bilancio dal 2025 conferma le aliquote  fiscali e gli scaglioni di reddito  2025 come per il 2024,   fissi su tre fasce:  

    1. 23% fino a 28mila euro, 
    2. 35% tra 28mila e> 50mila euro, e 
    3. 43% oltre i 50mila euro.  

    Cambia invece l'agevolazione cd Taglio del cuneo:  non ci sarà più il taglio al cuneo contributivo del 6/7 %  per i redditi fino a 35mila euro , bensì una combinazione di indennità esente da tasse (sulla falsariga del bonus Renzi) per chi ha redditi fino a 20mila euro e, per chi guadagna di più, ci sarà un sistema di detrazione fiscale decrescente: 

    •  per i redditi fino a 20mila euro ci sarà un’indennità esente, che va dal 7,1% per chi guadagna fino a 8.500 euro, al 4,8% per chi guadagna fino a 20mila euro.
    • Per chi guadagna tra 20mila e 32mila euro, ci sarà una detrazione fissa di 1.000 euro,
    • oltre i 32mila euro la detrazione  diminuisce gradualmente fino ad azzerarsi a 40mila euro.

    Da evidenziare anche :

    • l'estensione della  No Tax Area: fino a €8.500 per i redditi da lavoro dipendente, parificata a quella per i pensionati.
    • Conguagli: Eventuali benefici non spettanti saranno recuperati in dieci rate mensili se l’importo da recuperare supera i €60.
    • Compensazione del sostituto d'imposta: I sostituti di imposta maturano un credito che può essere compensato in F24 per i lavoratori con redditi fino a €20.000.
    • Esenzioni reddituali: Il calcolo del reddito complessivo tiene conto della quota esente per i lavoratori rientrati in Italia e non considera il reddito della prima casa e sue pertinenze.

    Taglio cuneo fiscale 2025. costo e beneficiari

    Come detto il nuovo sistema di agevolazioni con l'approvazione definitiva della legge di bilancio  diventa strutturale dal 2025, cioè diventa definitivo e non piu temporaneo come le misure precedenti in materia

    Queste modifiche  hanno un costo di quasi 13miliardi di minori entrate fiscali per lo Stato e porteranno vantaggi in busta paga paragonabili  a quelli del 2024, ma con alcune differenze. 

    Rilevante anche  il fatto che ne beneficeranno circa un milione e 300mila lavoratori in piu, grazie all'innalzamento della soglia massima di reddito agevolato  che arriva a 40mila euro .

    Tabella taglio cuneo fiscale: esempi di risparmio in busta paga

    Reddito Annuo Complessivo Intervento valore percentuale dell' indennità  Vantaggi Economici
    Fino a €20.000 Indennità basata sul reddito di lavoro dipendente – Fino a €8.500: 7,1%
    – Da €8.501 a €15.000: 5,3%
    – Da €15.001: 4,8%
    Fino a €1.000 l’anno
    €20.001 – €32.000 Detrazione fissa Detrazione pari a €1.000 per l’intero anno, proporzionata al periodo di lavoro Circa €1.000 l’anno
    €32.001 – €40.000 Detrazione decrescente Detrazione diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi a €40.000 Vantaggio inferiore a €1.000
    €36.000 – €44.000 Beneficio in continuità Vantaggi meno significativi rispetto alle fasce inferiori Vantaggi variabili fino a €1.000

    Compensazione trattamento integrativo dipendenti

    Con la risoluzione 9 del 31 gennaio 2025 l'Agenzia ha istituito i codici tributo  per la compensazione in F24 delle somme versate ai dipendenti in attuazione della nuova misura.

    Si tratta in particolare  di: 

    • Per il modello F24:

    • “1704” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1,  comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    •   Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “175E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per  l’erogazione ai lavoratori dipendenti della somma di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Taglio cuneo 2025 i chiarimenti e FAQ 2026

    Come detto, per poter beneficiare delle nuove misure, trattamento integrativo e ulteriore detrazione,  il reddito complessivo  del lavoratore deve essere rispettivamente inferiore a 20.000 euro e 40.000 euro.

    Questo reddito viene calcolato secondo il comma 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio e segue le stesse regole già previste per le detrazioni, inclusa la quota esente  da imposte dei redditi dei lavoratori impatriati e dei “cervelli in rientro”.  Ma ATTENZIONE , la circolare 4/ 2025 del 16 maggio  dell'Agenzia specifica che  la percentuale per calcolare la somma spettante si applica solo al reddito imponibile, esclusa la quota esente.

    Per calcolare correttamente la percentuale di beneficio, il reddito da lavoro dipendente deve essere "rapportato all’anno", cioè normalizzato su base annua. 

    L’Agenzia chiarisce questo con un esempio: un reddito  di 2000 euro percepito per un periodo di 62 giorni va proiettato su 365 giorni per stabilire la soglia e l’aliquota applicabile, e solo dopo si applica la percentuale sul reddito effettivamente percepito (2.000/62*365= 11.744,19 euro quindi  aliquota 5,3  e somma spettante (2.000 euro * 5,3% = 106 euro)

    Il sostituto d’imposta deve riconoscere in busta paga la misura spettante, stimando mensilmente il reddito, anche includendo quanto percepito da altri datori di lavoro, se comunicato dal dipendente. 

    Si precisa inoltre che, nei casi di più rapporti part-time, la misura spetta a un solo sostituto, da individuare dal lavoratore. 

    In caso di errore o rettifica tra le due misure (comma 4 e comma 6), l’eventuale importo da recuperare, se superiore a 60 euro, sarà trattenuto in 10 rate. 

    Infine, le misure possono essere fruite o restituite tramite la dichiarazione dei redditi.

    Con un aggiornamento del 30 aprile 2026 l'Agenzia ha chiarito inoltre che  questi benefici spettano 

    • ai titolari di redditi da lavoro dipendente (Art. 49 TUIR), 
    •  a chi percepisce somme che sostituiscono il reddito da lavoro, come NASpI (disoccupazione), Cassa Integrazione, maternità o malattia, in quanto sono equiparate al lavoro dipendente e danno diritto alle detrazioni ordinarie.

    Sono esclusi i 

    • pensionati 
    • percettori di redditi assimilati  indicati dall’art. 50 del TUIR (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio, ecc.).
  • Inail

    Nuovo certificato infortunio al via oggi: come funziona

    Da oggi 13 maggio 2026 entra in vigore la nuova versione semplificata del servizio INAIL per la compilazione e l'invio telematico dei certificati medici di infortunio. Meno campi obbligatori, dicitura razionalizzata e obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.

    Ecco cosa cambia  e cosa fare per evitare malfunzionamenti.

    Cosa cambia – Scarica il manuale aggiornato

    La nuova versione del servizio online "Certificati medici infortunio" introduce importanti semplificazioni per i medici che redigono e trasmettono la documentazione all'INAIL:

    La nuova versione è attiva su tutte le modalità di invio già in uso:

    Attenzione : Il mancato adeguamento dei sistemi offline e di interoperabilità entro il 13 maggio 2026 causerà errori bloccanti in fase di invio del certificato, per la mancanza del recapito di contatto o per la presenza di campi non più previsti.

    Gli interventi necessari: 

    Modalità di trasmissione Cosa fare entro il 13 maggio 2026
    Servizio online Nessun intervento richiesto: l'aggiornamento è automatico
    Offline (file .xml) Adeguamento obbligatorio dei sistemi utilizzando la documentazione tecnica disponibile nella sezione "Certificato medico di infortunio – Supporto al servizio online"
    Interoperabilità / cooperazione applicativa Adeguamento tramite il "Catalogo Servizi per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa", sezione servizio REST "CMI–CertificatoMedicoInfortunio"

    Sono già disponibili in particolare:

    Assistenza INAIL

    Per chiarimenti o per la verifica preventiva del file .xml da trasmettere, è disponibile il servizio INAIL risponde. Nel form di richiesta occorre selezionare:

    Categoria: Prestazioni

    Sottocategoria: Assistenza Servizi Online

    Oggetto: Certificato medico per infortunio

    In alternativa è attivo il Contact Center INAIL al numero 06.6001 (da rete fissa e mobile, al costo previsto dal proprio piano tariffario).

  • Lavoro Autonomo

    Contributi artigiani e commercianti 2026 in scadenza il 18 maggio

    Tra pochi giorni scade il termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi IVS , fissata il 16 maggio che quest'anno slitta a lunedi 18.

    Con la circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l’INPS ha comunicato gli importi e le aliquote contributive applicabili per l’anno 2026 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali iscritti alle gestioni speciali autonome.

    Per il 2026 restano confermate le aliquote pensionistiche IVS nella misura del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti, comprensive per questi ultimi dell’aliquota aggiuntiva destinata al finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale.
    Resta inoltre dovuto il contributo per maternità, pari a 0,62 euro mensili.

    Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi per i soggetti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS.
    È inoltre confermata la riduzione contributiva del 50% per i lavoratori che si sono iscritti per la prima volta nel 2025 alle gestioni artigiani o commercianti.

    Di seguito le tabelle dei minimi e massimali di reddito e le principali indicazioni  operative dell'istituto.

    Minimi 2026 e contributi eccedenti artigiani e commercianti

    Per effetto della rivalutazione ISTAT (+1,4%), il reddito minimale annuo da assumere come base di calcolo per il 2026 è fissato in 18.808 euro. Su tale importo sono dovuti i contributi fissi annuali, comprensivi della quota IVS e del contributo per maternità.

    Categoria Contributo annuo sul minimale
    Artigiani € 4.521,36
    Commercianti € 4.611,64

    Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo è rapportato a mese:

    Categoria Contributo mensile
    Artigiani € 376,78
    Commercianti € 384,31

    Il minimale e i relativi contributi devono essere riferiti a ciascun soggetto operante nell’impresa.

    I contributi IVS 2026 sono dovuti sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2026, per la parte eccedente il minimale di 18.808 euro e fino al limite della prima fascia di reddito pensionabile, pari a 56.224 euro. Per i redditi superiori a tale soglia si applica un incremento dell’aliquota pari a 1 punto percentuale.

    Scaglione di reddito Artigiani Commercianti
    Fino a € 56.224 24% 24,48%
    Oltre € 56.224 25% 25,48%

    I contributi calcolati sulla quota eccedente il minimale costituiscono contributo a conguaglio, da considerare come acconto sulle somme complessivamente dovute.

    I massimali di reddito 2026

    Per il 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è fissato in:

    Tipologia di iscritto Massimale 2026
    Con anzianità contributiva al 31.12.1995 € 93.707
    Senza anzianità contributiva al 31.12.1995 € 122.295

    Su tali importi si determina anche il contributo previdenziale massimo annuo, differenziato tra artigiani e commercianti. 

    Contributi artigiani e commercianti – importi 2024 e 2025

    Aliquote e  importi minimi e massimi per il 2024 erano stati comunicati nella circolare 33  del 7 febbraio 2024 

    Le informazioni per il 2025 sono contenute invece nella circolare 38  del 7 febbraio 2025

    La riduzione contributiva per i forfettari – Scadenze

    È confermata la riduzione contributiva del 35% per i soggetti che applicano il regime forfetario previdenziale, previa presentazione della domanda nei termini previsti. 

    Per le nuove adesioni al regime nel 2026 è richiesta comunicazione tempestiva all’INPS. 

    Si ricorda infine che i contributi fissi sul minimale devono essere versati tramite modello F24 alle seguenti scadenze:

    Rata Scadenza
    1ª rata 18 maggio 2026
    2ª rata 20 agosto 2026
    3ª rata 16 novembre 2026
    4ª rata 16 febbraio 2027

    Entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2025, primo acconto 2026 e secondo acconto 2026.

    Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2026, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

    Si ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

    Riduzione 50% per i nuovi iscritti

    La circolare INPS ricorda   anche  che la legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura del 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che si iscrivono nel corso dell'anno 2025 per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. 

    Le istruzioni dettagliate sono state fornite con la circolare 83 del 24 aprile 2025 , complete delle indicazioni per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Maternità INPS: quando scatta la decadenza per il ricorso

    Quando scade il termine per chiedere il ricalcolo dell’indennità di maternità? La risposta arriva dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12851 del 6 maggio 2026, che chiarisce in modo netto un aspetto molto rilevante per lavoratrici, datori di lavoro e consulenti del lavoro: il termine annuale decorre dal pagamento dell’indennità in misura ridotta e non dalla successiva domanda amministrativa di riesame presentata all’INPS.

    La decisione affronta un tema ricorrente nella pratica previdenziale, soprattutto nei casi in cui la lavoratrice ritenga errato il calcolo dell’indennità di maternità per esclusione di alcune voci retributive o per applicazione non corretta dei criteri di computo previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.

    Secondo la Cassazione, la richiesta di ricalcolo dell’indennità rientra tra le normali azioni dirette a ottenere il corretto pagamento di una prestazione previdenziale e, pertanto, è soggetta alla decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, modificato dal D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011.

    Il caso : indennità di maternità da ricalcolare

    La vicenda nasce dal ricorso di due lavoratrici che avevano ricevuto dall’INPS l’indennità di maternità in misura inferiore rispetto a quanto ritenevano spettante. Dopo aver presentato domanda amministrativa di ricalcolo, avevano avviato il  ricordo giudiziario  sostenendo che il trattamento ricevuto integrasse anche una discriminazione collegata alla maternità.

    La Corte d’Appello aveva riconosciuto il diritto all'integrazione solo per i ratei non colpiti dalla decadenza annuale, calcolando il termine a ritroso a partire  dalla data delle istanze amministrative di riliquidazione.

    L’INPS ha però contestato questa impostazione sostenendo che il termine decadenziale non dovesse partire dalla domanda amministrativa, ma direttamente dal pagamento parziale della prestazione. La Cassazione ha condiviso integralmente la posizione dell’Istituto previdenziale.

    I giudici hanno infatti precisato che, nei casi di indennità liquidata in misura inferiore al dovuto, la decadenza decorre dal momento in cui il pagamento ridotto viene effettuato o dal riconoscimento parziale della prestazione. Non assumono invece alcun rilievo le successive richieste amministrative di riesame o ricalcolo.

    Il termine scade a 12 mesi dal pagamento parziale

    Se una lavoratrice riceve dall’INPS un’indennità di maternità il 15 giugno 2025 e ritiene che l’importo sia inferiore a quello corretto, il termine annuale decorre proprio da quella data: entro il 15 giugno 2026 deve essere depositato il ricorso giudiziario. La cassazione conferma l'impostazione dell'INPS per cui non bastai, dal momento della verifica dell'importo errato :

    • inviare una PEC all’INPS;
    • chiedere chiarimenti;
    • presentare una domanda amministrativa di riliquidazione;
    • sollecitare un riesame della pratica.

    Solo l’avvio della causa puo interrompere la decadenza.

    La Corte evidenzia che il legislatore ha volutamente collegato il termine decadenziale a un dato oggettivo e immediatamente conoscibile dalla lavoratrice: il pagamento effettuato in misura inferiore. Da quel momento, infatti, la lavoratrice può verificare l’importo ricevuto e valutare se agire per ottenere le differenze economiche spettanti.

    I giudici hanno inoltre escluso che questa disciplina contrasti con la tutela costituzionale della maternità o con il diritto europeo. Richiamando precedenti della Corte di Giustizia UE, la Cassazione ha ribadito che i termini di decadenza sono legittimi purché non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto. Nel caso dell’indennità di maternità, il termine di un anno è stato ritenuto congruo e ragionevole.

    L’ordinanza conferma quindi che, nelle controversie sul ricalcolo dell’indennità di maternità, il rispetto dei termini assume un’importanza decisiva. Decorso un anno dal pagamento parziale senza avvio dell’azione giudiziaria, il diritto alle differenze economiche si estingue definitivamente per decadenza.