• Lavoro Autonomo

    ISCRO e DIS-COLL: l’ iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale

    Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS interviene su un aspetto operativo di particolare rilievo :  il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL. Il chiarimento nasce da criticità emerse in sede istruttoria delle domande, dove numerosi richiedenti, pur in regola con il versamento contributivo, si sono visti respingere l’istanza per mancata formalizzazione dell’iscrizione.

    L’intervento dell’Istituto  chiarisce che l'iscrizione è da considerare requisito formale la cui mancanza non inficia il diritto  alle prestazioni, in presenza degli altri requisiti. Non sono presenti informazioni precise sulla necessita di ricorso amministrativo per il riesame delle domande respinte. 

    Ecco i dettagli 

    Le norme in materia di Iscro e DisColl

    L’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dopo una fase sperimentale triennale. Essa è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

    Tra i requisiti la normativa richiede:

    1. iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995;
    2. regolarità contributiva;
    3. assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Leggi maggiori dettagli in ISCRO 2025 requisiti , regole ed esempi

    Analogo requisito è previsto per la DIS-COLL, introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015, destinata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo caso, è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata e almeno un mese di contribuzione nel periodo di riferimento.

    In via generale, la prassi amministrativa ha sempre distinto tra:

    1. iscrizione  alla Gestione Separata , da effettuarsi a cura del lavoratore;
    2. versamento contributivo

    L’iscrizione, secondo l’impostazione originaria, non si considerava automatica a seguito del versamento, ma richiede un adempimento specifico.

    Leggi in merito: DIS COLL regole e istruzioni per la domanda

    Il nuovo orientamento INPS

    Il Messaggio INPS introduce un chiarimento rilevante sotto il profilo applicativo: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, a condizione che risulti comunque adempiuto l’obbligo contributivo.

    In particolare, l’Istituto prende atto delle criticità emerse nella prassi, dove numerosi soggetti  avevano regolarmente versato i contributi e risultavano di fatto operanti nella Gestione separata; ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione.

    Alla luce di ciò, viene stabilito che:

    • il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento contributivo;
    • la mancanza dell’iscrizione formale non determina automaticamente il rigetto della domanda;
    • resta comunque necessario procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.

    INPS non chiarisce se  nei casi di rigetto motivato esclusivamente dall’assenza di iscrizione formale, sia necessario presentare domanda oppure se il riesame verrà effettuato d'ufficio,  laddove i contributi risultino regolarmente versati.

    Pur in presenza del nuovo orientamento, l’INPS ribadisce comunque la necessità di formalizzare l’iscrizione, che rimane un adempimento obbligatorio e che restano invariati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dalle circolari di riferimento (ISCRO: circolare n. 84/2024; DIS-COLL: circolare n. 115/2017), sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Bonus asilo nido 2026: si può fare domanda

    Con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’INPS ha fornito le nuove indicazioni operative per l’accesso al bonus asilo nido e alle forme di supporto domiciliare, aggiornate alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2025 e nella legge di Bilancio 2026.

    Le istruzioni riguardano in particolare la gestione delle domande a partire dall’anno 2026, con importanti novità sia sul piano della durata delle istanze sia sui criteri  per la definizione dell’importo  che spetta alla famiglia. Il documento  fornisce le  indicazioni dettagliate per la corretta presentazione delle domande.

    Con il messaggio 1126 del 31 marzo  INPS comunica, come preannunciato, l’apertura del servizio per la presentazione delle domande del 2026  dal 1 aprile  2026

    Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

    • portale web dell’Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0 o CNS;
    • Istituti di patronato.

     Il servizio online per la presentazione delle domande è raggiungibile tramite il sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

    Le norme in vigore sul Bonus nido

    Il contributo per l’asilo nido trova il proprio fondamento nell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, attuato dal D.P.C.M. 17 febbraio 2017. Negli anni successivi la disciplina è stata oggetto di diversi interventi interpretativi e modificativi.

    In particolare, il decreto-legge n. 95/2025 (convertito dalla legge n. 118/2025) ha previsto:

    • l’estensione dell’ambito applicativo del contributo ai servizi educativi per l’infanzia autorizzati secondo le normative regionali;
    • la modifica della durata delle domande, che dal 2026 non sono più annuali ma valide fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

    Ulteriori novità derivano dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che ha introdotto un nuovo indicatore economico di riferimento: l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, da utilizzare per il calcolo del beneficio.

    Restano inoltre applicabili le norme relative ai requisiti soggettivi (cittadinanza, residenza e titolo di soggiorno per cittadini extra UE), nonché le disposizioni in materia di incumulabilità con altre agevolazioni fiscali.

    Le novità 2026

    Le principali innovazioni operative riguardano la durata delle domande, i criteri di calcolo dell’importo e l’utilizzo dell’ISEE.

     1. Domande valide fino ai 3 anni

     Dal 1° gennaio 2026 la domanda: non ha più validità annuale; resta attiva fino ad agosto dell’anno in cui il minore compie 3 anni; non richiede una nuova presentazione ogni anno, ma solo l’indicazione delle mensilità per cui si intende richiedere il beneficio. 

    2. Nuovo ISEE “neutralizzato” 

    L’importo del bonus è ora calcolato sull’ISEE specifico per prestazioni familiari, ridotto delle somme percepite a titolo di Assegno Unico (AUU). Questo meccanismo incide direttamente sulla fascia di contributo spettante. 3. Importi aggiornati Gli importi variano in base alla data di nascita del bambino e al valore dell’ISEE:

    Tipologia minore ISEE Importo annuo
    Nati dal 1° gennaio 2024 ≤ 40.000 € 3.600 €
    Nati dal 1° gennaio 2024 > 40.000 € o assente 1.500 €
    Nati prima del 2024 ≤ 25.000,99 € 3.000 €
    Nati prima del 2024 25.001 – 40.000 € 2.500 €
    Nati prima del 2024 > 40.000 € o assente 1.500 €

    Il contributo è erogato in 11 mensilità per il bonus nido oppure in un’unica soluzione per il supporto domiciliare. 4. Nuovi criteri di ammissibilità servizi Sono finanziabili esclusivamente servizi educativi autorizzati (nidi, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco e servizi domiciliari educativi), mentre restano esclusi servizi ricreativi o di assistenza non educativa.

    Istruzioni operative: domanda – richieste rimborsi

    Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS (SPID, CIE o CNS) o i  patronati.

    INPS deve comunicare in un prossimo messaggio l'apertura della piattaforma online

    Il richiedente deve indicare:

    • la tipologia di contributo (asilo nido o supporto domiciliare);
    • i dati della struttura educativa;
    • il titolo abilitativo (per strutture private);
    • l’IBAN per l’accredito (integrato con il sistema SUGI).

    ATTENZIONE Per ottenere la prenotazione è necessario allegare almeno un documento di spesa relativa a una mensilità; la priorità è determinata da data e ora di caricamento; in caso di fondi esauriti, le domande restano in lista di attesa.

    Documentazione per il rimborso

    Il rimborso avviene solo per spese effettivamente sostenute e documentate. Sono ammesse:

    • rette mensili;
    • quota pasti;
    • imposta di bollo;
    • IVA agevolata.

    Non sono rimborsabili: iscrizione; pre/post scuola; IVA ordinaria.

    Documenti richiesti:

    • fattura o ricevuta intestata al richiedente o al minore;
    • prova di pagamento tracciabile (bonifico, POS, PagoPA, assegno, ecc.).

    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo.

    Gestione della domanda

    È possibile modificare le mensilità richieste tramite il servizio online;

    • in caso di perdita dei requisiti, il beneficio viene revocato;
    • è ammesso il subentro di altro soggetto entro 90 giorni.

    Controlli e verifiche

    L’INPS effettua controlli sui requisiti dichiarati e sulla documentazione presentata. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti, si procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

    FAQ

    Domande e risposte operative
    Il bonus è cumulabile con la detrazione fiscale per asili nido?
    No. Il contributo asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per le spese di frequenza degli asili nido.
    Cosa succede se l’ISEE è assente o irregolare?
    In questi casi il contributo viene erogato nella misura minima di 1.500 euro annui. Se successivamente viene presentato un ISEE regolare, l’importo può essere adeguato solo per le mensilità successive, senza conguagli per quelle già erogate.
    Come si calcola l’ISEE “neutralizzato”?
    L’ISEE utile ai fini del bonus viene ridotto dell’importo dell’Assegno Unico e Universale rapportato alla scala di equivalenza del nucleo familiare.
    È possibile cambiare le mensilità richieste?
    Sì. Il richiedente può sostituire o aggiungere le mensilità attraverso l’apposita funzione disponibile nel servizio online dedicato.
    Cosa succede se si perde un requisito, ad esempio la residenza in Italia?
    Il beneficio viene interrotto dal mese successivo a quello in cui l’INPS acquisisce conoscenza della perdita del requisito e può essere disposto il recupero delle somme indebitamente percepite.
    È possibile il subentro di un altro genitore o soggetto legittimato?
    Sì, ma il subentro deve avvenire entro 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza e il nuovo richiedente deve possedere tutti i requisiti previsti dalla legge.
    Quali spese non sono rimborsabili?
    Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di iscrizione, il pre-scuola, il post-scuola, i servizi ricreativi e l’IVA ordinaria.
    Entro quando va inviata la documentazione di spesa?
    La documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le mensilità richieste, pena la decadenza dal rimborso.
    Cosa succede se il pagamento è effettuato da una persona diversa dal richiedente?
    In tal caso la documentazione deve essere integrata con una dichiarazione del soggetto che ha effettuato il pagamento, accompagnata da copia del documento di identità.
    Si possono richiedere nello stesso anno sia il contributo asilo nido sia quello per il supporto domiciliare?
    No. Se è stato riconosciuto il contributo asilo nido anche per una sola mensilità, nello stesso anno non può essere richiesto il contributo per forme di supporto presso la propria abitazione.
    Come funziona la prenotazione delle risorse?
    La prenotazione avviene in base alla data e all’ora di allegazione della documentazione. Se il budget annuale risulta esaurito, le mensilità richieste vengono poste in riserva.
    Quali modalità di pagamento sono considerate valide?
    Sono ammesse solo forme di pagamento tracciabili, come bonifico bancario o postale, POS, PagoPA, assegno non trasferibile e trattenuta in busta paga per gli asili nido aziendali.
    Come funziona l’IBAN integrato SUGI?
    Quando si presenta la domanda: il sistema propone automaticamente gli IBAN già registrati a nome del richiedente per altre prestazioni INPS; il richiedente può quindi: selezionare un IBAN già presente; oppure inserirne uno nuovo. L’IBAN scelto viene quindi associato alla domanda e utilizzato per l’accredito del contributo.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzioni agevolate: pubblicazione in SIISL sperimentale dal 1 aprile

    Con il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 viene avviata, a partire dal 1° aprile 2026, una fase di sperimentazione delle nuove regole previste dall’articolo 14 del DL n. 159/2025, per la trasparenza delle assunzioni e accesso ai benefici contributivi.

    In attesa del decreto attuativo definitivo e del completo recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva, l’Istituto chiarisce che le disposizioni trovano applicazione in via facoltativa. I datori di lavoro, insieme agli intermediari, possono quindi scegliere di pubblicare una vacancy sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) collegata all’assunzione incentivata., senza che ciò incida sulle modalità ordinarie di richiesta degli incentivi, che restano disciplinate dalle consuete istruzioni INPS.

    Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche canale alternativo per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie, affiancandosi ai sistemi regionali, per ora sempre su base opzionale.

    Sul piano operativo, il messaggio INPS fornisce anche puntuali istruzioni tecniche per l’utilizzo del sistema SIISL e per la corretta gestione dei dati nei flussi contributivi. 

    Possono operare sulla piattaforma, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro, i loro intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, nonché le agenzie per il lavoro per la pubblicazione delle vacancy.

     La pubblicazione dell’offerta deve risultare coerente con la Comunicazione Obbligatoria (UNILAV), con particolare riferimento a datore di lavoro, contratto e profilo professionale.

    Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro che intendono aderire alla sperimentazione possono valorizzare, all’interno del flusso Uniemens (sezione <InfoAggCausaliContrib> della Posizione Contributiva), l’identificativo della vacancy (id_vacancy), utilizzando l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e specificando il tipo identificativo “ID_VACANCY”. Tale codice, composto da 18 cifre, deve risultare coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL e con il soggetto datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva. Inoltre, l’Istituto precisa che, una volta a regime, l’esposizione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria e dovrà rispettare precisi vincoli temporali, tra cui la pubblicazione della vacancy in data antecedente o contestuale alla fruizione del beneficio contributivo.

    Ricordiamo di seguito la norma istitutiva .

    Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL: cosa si sa

    L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS

    L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.

    Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.

    L’obiettivo della misura è duplice:

    1. trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
    2. integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.

    Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.

    Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei

    Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza

    Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.

    Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:

    • l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
    • la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
    • ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,

    In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.

    Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.

  • Riforma dello Sport

    Associazioni sportive e controlli fiscali: prove a carico dell’Agenzia

    Con l’ordinanza n. 3206 del 13 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della qualificazione fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento all’onere della prova e alla valutazione degli elementi indiziari da parte dell’Amministrazione finanziaria

    Il contenzioso trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell’ente, recuperando a tassazione imposte dirette e contestando l’assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In particolare, la vicenda si inserisce nel quadro delle disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli enti associativi, tra cui gli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 e l’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, oltre alle regole civilistiche sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.

    Il caso: anomalie di gestione

    L’Amministrazione finanziaria aveva fondato la propria pretesa su una serie di elementi indiziari emersi nel corso dell’attività ispettiva, tra cui irregolarità nella gestione associativa ("assenza di data sull'apposizione di presa visione da parte dei soci, anomalia di alcune firme poste su fogli informativi/verbali assembleari, omessa convocazione di riunioni del consiglio direttivo,  politica dei prezzi improntata alla differenziazione,  anomala in un ente che, per le finalità di  promozione dello sport, in particolare dello yoga, non avrebbe dovuto praticare discriminazioni economiche tra i soci", secondo l'Ufficio)

     La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8108/29/2019, depositata il 5 giugno 2019, accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo che l'Ufficio nel suo accertamento non avesse tenuto conto dell'oggetto dell'associazione e della mancanza dei profitti da parte della stessa che, dalla documentazione depositata con ricorso, risultava impiegare le entrate associative prevalentemente nei pagamenti degli insegnanti di Yoga. 

    Anche la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, Sez. 10, ha rigettato l'appello dell'Agenzia , evidenziando che a fronte dell'oggetto sociale (divulgazione ed insegnamento dello yoga), l'associazione aveva prodotto l'adesione allo statuto della AICS, riconosciuta dal Coni quale associazione sportiva dilettantistica e ritenendo che le "eccezioni formulate in ordine alla mancata democraticità dell'associazione non appaiono idonee da sole, in assenza di ulteriori elementi probatori, a riqualificare l'associazione in ente commerciale negando la natura no profit e la possibilità di usufruire delle relative agevolazioni di legge. Nella specie è stato documentato che tutti gli associati possono usufruire con le stesse caratteristiche dei servizi offerti "

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che i giudici di merito avessero errato nella valutazione complessiva degli elementi indiziari e nella ripartizione dell’onere della prova, ritenendo che spettasse al contribuente dimostrare il possesso dei requisiti per beneficiare del regime fiscale agevolato.

    La decisione della Cassazione: prova a carico dell’Agenzia

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, fornendo un importante chiarimento in ordine ai limiti del giudizio di legittimità e alla valutazione delle prove. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle risultanze probatorie è riservato al giudice di merito e non può essere oggetto di riesame in cassazione, salvo vizi logico-giuridici della motivazione.

    Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le censure dell’Amministrazione si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita nel giudizio di legittimità. È stato infatti evidenziato che i giudici tributari avevano esaminato in modo completo gli elementi forniti dall’Ufficio, ritenendoli insufficienti, se considerati nel loro complesso, a dimostrare la natura commerciale dell’ente.

    Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, e non quando si contesta la valutazione delle prove. Nel caso concreto, è stato ritenuto corretto che i giudici di merito abbiano valutato la documentazione prodotta dall’associazione come idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per il regime agevolato.

  • Pensioni

    Pensioni INPS 2026: 21 milioni di assegni, quasi metà con importi bassi

    È online l’Osservatorio statistico sulle pensioni erogate dall’INPS, aggiornato ai dati delle prestazioni vigenti al 1° gennaio 2026 e alle nuove pensioni liquidate nel corso del 2025. Nel comunicato INPS del 25 marzo si evidenzia che l’edizione di quest’anno introduce una novità rilevante: per la prima volta vengono incluse anche le pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), finora oggetto di analisi separata.

     Il report offre così una visione più completa del sistema pensionistico italiano. Per consultare il documento completo è disponibile QUI. 

    Di seguito una sintesi dei dati principali.

    Pensioni vigenti al 1° gennaio 2026: numeri, importi e distribuzione

    Al 1° gennaio 2026 le pensioni in pagamento in Italia sono complessivamente 21.257.999, in crescita dello 0,6% rispetto all’anno precedente. 

    La componente previdenziale rappresenta la quota dominante, pari al 79,2% delle prestazioni, mentre il restante 20,8% è costituito da misure assistenziali.

    Indicatore Valore
    Pensioni totali 21.257.999
    Variazione annua +0,6%
    Quota previdenziale 79,2%
    Quota assistenziale 20,8%
    Spesa complessiva 353,5 miliardi €
    Spesa previdenziale 325 miliardi € (+2,3%)
    Spesa assistenziale 28,5 miliardi € (+5,6%)

    Le gestioni dei lavoratori dipendenti restano centrali, coprendo il 53,8% delle pensioni e il 71,4% della spesa complessiva. 

    In particolare, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti rappresenta il 36,7% delle prestazioni, mentre la Gestione Dipendenti Pubblici incide per il 14,9%. Le gestioni autonome, invece, coprono il 23,9% delle pensioni. 

    Dal punto di vista delle tipologie, prevalgono le pensioni di vecchiaia (70,7%), seguite da quelle ai superstiti (24,5%) e da quelle di invalidità previdenziale (4,9%). 

    Tra le prestazioni assistenziali invece dominano i trattamenti di invalidità civile (79,3%). 

    Interessante anche la distribuzione territoriale: il 46,6% delle pensioni è erogato nel Nord, il 31,8% nel Sud e Isole e il 19,7% nel Centro.

    L’età media dei pensionati oggi  è pari a 74,3 anni, con un divario di genere significativo (71,9 anni per gli uomini e 76,3 per le donne). 

    Permane inoltre una forte concentrazione nelle fasce di importo più basse: quasi 9,7 milioni di pensioni sono inferiori a 750 euro mensili, con un’incidenza molto più elevata tra le donne (54%) rispetto agli uomini (36%). Al contrario, tra gli uomini le pensioni di vecchiaia si collocano più frequentemente nella fascia tra 1.500 e 3.000 euro.

    Categoria Indicatore Uomini Donne Totale / Note
    Età media pensionati Anni 71,9 76,3 Media totale: 74,3 anni
    Pensioni sotto 750€ Incidenza % 36% 54% Totale: circa 9,7 milioni
    Pensioni di vecchiaia Distribuzione per genere 54,8% 45,2% Totale categoria: 70,7%
    Pensioni ai superstiti Distribuzione per genere 13,6% 86,4% Totale categoria: 24,5%
    Pensioni invalidità previdenziale Distribuzione per genere 59,1% 40,9% Totale categoria: 4,9%
    Invalidità civile (assistenziale) Distribuzione per genere 42,3% 57,7% Quota su assistenza: 79,3%
    Gestione Dipendenti Pubblici Quota pensionati 40,1% 59,9% Totale: 3.171.265 pensioni
    Pensioni di vecchiaia (GDP) Distribuzione per genere 44,4% 55,6% Categoria prevalente
    Pensioni invalidità (GDP) Distribuzione per genere 60,2% 39,8% Quota: 5,7%
    Pensioni ai superstiti (GDP) Distribuzione per genere 17,1% 82,9% Quota: 20%

    Nuove pensioni 2025 e focus Gestione Dipendenti Pubblici

    Nel corso del 2025 sono state liquidate 1.540.943 nuove pensioni, in calo dell’1,8% rispetto al 2024. 

    Più della metà (54,2%) è rappresentata da prestazioni previdenziali. L’importo complessivo annualizzato delle nuove pensioni si attesta a 18,6 miliardi di euro, pari al 5,3% della spesa totale.

    Indicatore Valore
    Nuove pensioni 1.540.943
    Variazione annua -1,8%
    Quota previdenziale 54,2%
    Spesa nuove pensioni 18,6 miliardi €
    Quota su spesa totale 5,3%

    Tra le nuove pensioni previdenziali, il 62,3% è costituito da pensioni di vecchiaia, il 29,1% da pensioni ai superstiti e l’8,6% da pensioni di invalidità. Sul fronte assistenziale, la quasi totalità (92,1%) riguarda trattamenti di invalidità civile. Un capitolo specifico è dedicato alla Gestione Dipendenti Pubblici, ora integrata nell’Osservatorio. Al 1° gennaio 2026 risultano in pagamento 3.171.265 pensioni pubbliche, per un importo complessivo di circa 94 miliardi di euro. Il 40,1% dei trattamenti è intestato a uomini.

    Gestione Dipendenti Pubblici Valore
    Pensioni in pagamento 3.171.265
    Quota uomini 40,1%
    Spesa complessiva 93.965 milioni €
    Principali casse CTPS e CPDEL (~96%)

    All’interno della GDP, le pensioni di vecchiaia restano prevalenti, seguite da quelle ai superstiti (20%) e da quelle di invalidità (5,7%). La concentrazione nelle casse CTPS e CPDEL riflette la struttura occupazionale del pubblico impiego. 

    Nel complesso, i dati dell’Osservatorio confermano la stabilità del sistema pensionistico italiano, ma evidenziano anche criticità persistenti, come il divario di genere negli importi e la forte incidenza delle pensioni di  importo molto basso.

  • Contributi Previdenziali

    Enti bilaterali e versamenti INPS: soppressi alcuni codici tributo

    Con risoluzione 11 del 24.3.2026 l'agenzia comunica la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali come richiesto con  nota n. 18831 del 24 febbraio 2026, dall'INPS

    Sono soppresse in particolare  le causali contributo di seguito indicate:

    • “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;

    • “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;

    • “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.

    Nuove causali e istruzioni per F24 Risoluzione 5 2026

    Con la Risoluzione n 5 del 4 febbraio 2026 le Entrate  hanno istituito  le causali contributo per il versamento dei contributi all’INPS  relativamente ad alcuni  Enti Bilaterali di nuova costituzione,  e le istruzioni per la compilazione del modello F24. Si tratta in particolare dei seguenti:

    • Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
    • Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”; e 
    • Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori  (E.SE.LAV.)”.

     L'Agenzia istituisce le seguenti causali contributo:

    •  “ECON” denominata “Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
    •  “EPOP” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”;
    •  “ESE6” denominata “Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori  (E.SE.LAV.)”.

     in vigore dal 9 marzo 2026

    Istruzioni di compilazione 

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle   somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella  colonna “a mm/aaaa” nessun valore

  • Pensioni

    Casse professionali: incostituzionale il riversamento dallo Stato

    Con la sentenza n. 29 del 2026, la Corte costituzionale interviene su un tema di particolare rilievo per i professionisti e per gli enti previdenziali di categoria, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una disposizione che incideva direttamente sull’autonomia finanziaria delle casse privatizzate. La questione trae origine dal meccanismo introdotto dall’art. 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva, tra le misure di contenimento della spesa pubblica, il versamento annuale allo Stato di una quota forfettaria delle spese sostenute per consumi intermedi da  parte degli enti

    Il giudizio di legittimità costituzionale è stato richiesto dalla Corte d’appello di Roma nell’ambito di una controversia tra il Ministero dell’economia e la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG), relativa alla restituzione delle somme versate negli anni precedenti. Il nodo centrale riguarda la compatibilità di tale prelievo con i principi costituzionali di ragionevolezza, tutela previdenziale e buon andamento della pubblica amministrazione.

    Il contesto

    La disciplina  inseriva nel  contesto delle politiche di spending review anche agli enti previdenziali privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, sono inclusi nel perimetro della finanza pubblica allargata. In particolare, la norma consentiva alle casse di sostituire gli obblighi analitici di riduzione della spesa con un versamento annuale pari al 15% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010.

    Tale meccanismo, pur formalmente facoltativo, si traduceva nella sostanza in un trasferimento di risorse verso il bilancio dello Stato, incidendo su enti che operano in regime di autofinanziamento e senza contributi pubblici diretti o indiretti. Le casse professionali, infatti, basano il proprio equilibrio economico sui contributi degli iscritti e sono tenute a garantire la sostenibilità delle prestazioni nel lungo periodo, in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    La decisione della Corte Costituzionale

    La Corte costituzionale ha accolto le censure, dichiarando l’illegittimità della disposizione per violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione. La motivazione si articola su più livelli, evidenziando anzitutto l’irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra l’interesse dello Stato al reperimento di risorse e quello degli enti previdenziali a destinare i risparmi alla propria missione istituzionale.

    Secondo la Corte, il riversamento forfettario configura un vero e proprio prelievo strutturale, che sottrae risorse derivanti dai contributi degli iscritti e ne compromette la destinazione alle prestazioni previdenziali. Tale effetto risulta incompatibile con il principio di tutela di cui all’art. 38 Cost., in quanto incide sulla capacità degli enti di garantire nel tempo le prestazioni agli associati.

    Sotto il profilo del buon andamento amministrativo, la previsione censurata si pone in contraddizione con le stesse finalità della spending review. . La Corte sottolinea infatti  che l’autonomia finanziaria delle casse, già limitata dall’assenza di finanziamenti pubblici e dall’obbligo di equilibrio di bilancio, risulta ulteriormente compressa da un prelievo non giustificato da  esigenze costituzionalmente rilevanti.

    Infine, la facoltatività del meccanismo non è ritenuta idonea a sanarne i profili di illegittimità. La scelta tra adempimenti analitici e versamento forfettario incide infatti solo sulle modalità operative, ma non elimina l’effetto sostanziale di sottrazione delle risorse.

     La Consulta conclude quindi che il sistema introdotto dal legislatore determina un sacrificio sproporzionato e ingiustificato dell’autonomia e delle finalità previdenziali degli enti, dichiarando l’incostituzionalità della norma nella parte in cui prevede il versamento annuale allo Stato.