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Teatri e fondazioni liriche: il limite alle assunzioni slitta al 2028
Nel decreto fiscale 28 2026 , in vigore dal 28 marzo e in corso di conversione in legge , un articolo prevede una modifica con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.
In particolare si posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (riduzione del turn-over).
Ricordiamo in sintesi la norma .
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Il limiti assunzionali previsto
La norma originaria della legge di bilancio 2025 stabiliva che, alcune amministrazioni pubbliche potessero effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro un limite di spesa ridotto.
In particolare, la spesa disponibile per assumere doveva essere diminuita di un importo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente. Si tratta, in sostanza, di una misura di contenimento del turn-over.
Questa limitazione era estesa alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale, ma con applicazione prevista dal 2026.
Con la modifica introdotta dall’articolo 13, comma 1, come detto, il termine viene spostato in avanti: il riferimento all’anno 2026 è sostituito con quello all’anno 2028.
In pratica, per questi soggetti il limite alle assunzioni a tempo indeterminato non si applica più dal 2026, ma viene rinviato al 2028. La finalità della disposizione è quindi quella di concedere più tempo a fondazioni lirico-sinfoniche e teatri interessati prima dell’entrata in vigore della riduzione delle facoltà assunzionali.
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Pensione veterinari 2026: guida e Regolamento aggiornato
L'ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari) è la cassa previdenziale obbligatoria cui sono iscritti tutti i medici veterinari liberi professionisti in Italia. Gestisce la raccolta dei contributi e l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, garantendo una tutela economica a lungo termine per l'intera carriera del professionista — dalla fase attiva fino alla quiescenza e, in caso di decesso, ai familiari superstiti.
Ricordiamo di seguito le diverse tipologie di pensione disponibili e pubblichiamo il testo del Regolamento di attuazion aggiornato dopo la approvazione delle ultime modifiche da parte del Ministero del lavoro (GU del 16.5.2026)
Le tipologie di pensione per i veterinari
La forma più comune è la pensione di vecchiaia ordinaria, accessibile al compimento dei 68 anni con almeno 35 anni di contribuzione. Consente di continuare l'attività professionale anche da pensionati, versando solo i contributi eccedenti, con rivalutazione automatica ogni quattro anni.
Chi desidera uscire prima dal lavoro può ricorrere alla pensione di vecchiaia anticipata, richiedibile tra i 62 e i 67 anni. Con 40 o più anni di contribuzione non si subisce alcuna riduzione dell'assegno; con un'anzianità compresa tra 35 e 39 anni, invece, l'importo viene ridotto in base alla combinazione tra età e anzianità contributiva — e tale riduzione rimane definitiva anche dopo i 68 anni.
La pensione modulare è uno strumento integrativo e volontario: ogni anno il veterinario può destinare tra il 2% e il 14% del proprio reddito professionale a un montante separato, deducibile fiscalmente senza limiti. La pensione modulare si cumula automaticamente con la pensione base ed è reversibile ai superstiti; richiede almeno 5 anni di versamenti nel corso della carriera.
In caso di riduzione della capacità lavorativa, l'ENPAV riconosce due tutele distinte:
- la pensione di invalidità (capacità ridotta a meno di un terzo, soglia del 66,67%) e la più grave
- pensione di inabilità (incapacità totale e permanente al 100%), che impone la cancellazione dall'Albo entro tre mesi dalla concessione.
Per i veterinari con carriere miste — ad esempio periodi sia da dipendente INPS sia da libero professionista ENPAV — esistono due strumenti distinti:
- il cumulo gratuito, che unisce i periodi contributivi non sovrapposti in un unico assegno pagato dall'INPS, e
- la totalizzazione, utile quando i contributi versati in ciascun ente non bastano da soli a maturare una pensione autonoma. I due istituti sono alternativi.
ATTENZIONE presentare domanda di pensione autonoma all'ENPAV o all'INPS preclude definitivamente la possibilità di accedere al cumulo. Necessario valutare con attenzione prima di procedere.
Infine, chi non ha maturato i requisiti minimi per nessuna pensione ordinaria può accedere alla rendita pensionistica a partire dai 68 anni, con almeno 5 anni di contribuzione versati dopo il 1° gennaio 1991. L'importo è calcolato esclusivamente con metodo contributivo ed è reversibile ai superstiti.
Tabella di sintesi
Tipologia Età Contribuzione ENPAV Note essenziali Come fare domanda Vecchiaia ordinaria 68 anni ≥ 35 anni Decorre dal 1° del mese successivo al raggiungimento di entrambi i requisiti. Possibile continuare la professione. Modulo Area Riservata ENPAV nel mese di maturazione dei requisiti. Vecchiaia anticipata — Senza riduzione 62–67 anni ≥ 40 anni Assegno pieno. Possibile continuare la professione con contributi eccedenti. Rivalutazione ogni 4 anni. Modulo Area Riservata ENPAV, sezione "Domande online", nel mese di maturazione dei requisiti. Vecchiaia anticipata — Con riduzione 62–67 anni 35–39 anni Importo ridotto in modo definitivo in base a età e anzianità. Riduzione confermata anche dopo i 68 anni. Modulo Area Riservata ENPAV, sezione "Domande online", nel mese di maturazione dei requisiti. Modulare (integrativa) Come la pensione base ≥ 5 anni di versamenti volontari Versamento volontario tra 2% e 14% del reddito. Totalmente deducibile. Reversibile. Posticipabile fino a 68 anni in caso di pensione anticipata o invalidità. Modulo 2 da inviare all'ENPAV entro il 30 novembre di ogni anno. Superstiti (reversibilità) — Titolare già pensionato al decesso Spetta a coniuge, figli minorenni o maggiorenni a carico (studenti fino a 26 anni o inabili). Decorre dal 1° del mese successivo al decesso. Modulo sul sito web ENPAV. Indiretta (superstiti) — ≥ 5 anni di iscrizione al decesso Titolare non pensionato al momento del decesso. Stessi aventi diritto della reversibilità. Modulo sul sito web ENPAV. Adesso e dopo di noi Da 60 anni (anziché 62) Regole pensione anticipata Per veterinari con figli disabili titolari di accompagnamento. Fino a 3 anni di anzianità contributiva aggiuntiva (1 anno ogni 6 di assistenza). Modulo Area Riservata ENPAV. Invalidità Qualsiasi ≥ 5 anni (salvo infortunio) Capacità ridotta a meno di 1/3 (≥ 66,67%). Possibile restare iscritti all'Albo versando il 50% del contributo minimo. Convertibile in vecchiaia. Modulo ENPAV + certificazione medica. Accertamento da commissione medica provinciale. Inabilità Qualsiasi ≥ 5 anni (salvo infortunio) Incapacità totale e permanente (100%). Obbligo di cancellazione dall'Albo entro 3 mesi, pena revoca della pensione. Modulo ENPAV + certificazione medica. Accertamento da commissione medica provinciale. Cumulo Come gestione di riferimento Contributi in più gestioni previdenziali Unione gratuita di periodi non sovrapposti (INPS + ENPAV + altre casse). Pagamento mensile tramite INPS. Esclusivo rispetto a totalizzazione e pensione autonoma. All'ente di ultima iscrizione o a quello scelto se iscritti a più enti contemporaneamente. Totalizzazione Come gestione di riferimento Contributi in più gestioni, insufficienti singolarmente Per carriere frammentate. Ogni ente calcola la propria quota; pagamento tramite INPS. A qualsiasi ente di iscrizione o a ENPAV tramite modulo sul sito. Rendita pensionistica 68 anni ≥ 5 anni (dopo 1/1/1991) Per chi non ha maturato diritto a pensione ENPAV. Metodo contributivo. Reversibile. Riduzione 2–10% in caso di debito contributivo. Modulo di domanda di Rendita Pensionistica ENPAV. Scarica il testo del Regolamento ENPAV previdenza veterinari
Scarica il testo Regolamento di attuazione 1.10.2025 approvato il 16.5.2026
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Esonero agricoltura COVID 2021: ecco gli esiti dei controlli
Inps comunica con il messaggio 1618 del 14.5.2026 di aver completato i controlli ex post sulla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito ini legge e dall’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito e di aver iiniziaro l'invio dei provvedimenti di annullamento per esito negativo .
Viene precisato che per verificare la propria posizione:
- i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con i relativi codici
- i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.
Pagamento e riduzione sanzioni
L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” , disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Si ricorda che se il pagamento dei contributi viene effettuato unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%,
Il messaggio precisa che la riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito mentre in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Come proporre istanza di riesame
In caso di contestazione del rigetto è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, come già previsto anche per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Costo medio lavoro edilizia: tabelle 2026 rettificate
Era stato pubblicato due mesi fa sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 23 del 26.3.2026 della direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industria che definisce
- L'aggiornamento del costo medio orario del lavoro, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini e delle cooperative per gli operai e per gli impiegati con decorrenza dalla data di emanazione del decreto e
- il costo del lavoro in edilizia a livello provinciale, per operai e impiegati
Il decreto fornisce in allegato le tabelle di dettaglio.
In data 14 maggio è stato pubblicato un nuovo decreto 40 del 13.maggio 2026 con la rettifica dei valori per numerose provincie ovvero:
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso-Isernia, Caserta, Catania, Chieti, Como, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano-Lodi-Monza Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.
Il nuovo decreto ha valore dal 13 maggio 2026.
Costo medio lavoro in edilizia: i dati di riferimento
Si ricorda che i valori sono determinanti esaminando il rinnovo del seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
- CCNL EDILI Industria-Cooperative astipulato in data 21 febbraio 2025 tra ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- CCNL EDILI Piccola Industria stipulato in data 15 aprile 2025 tra CONFAPI ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;
- il CCNL EDILI Artigianato stipulato in data 20 maggio 2025 tra ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI-EDILIZIA e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
e sulla base dei nuovi importi dei minimi tabellari a valere da maggio 2025 con decorrenza 26 marzo 2026
Il decreto precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Licenziamento e contratti di somministrazione: limiti al recesso per GMO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, è tornata a pronunciarsi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato. La decisione affronta un tema particolarmente rilevante per datori di lavoro, agenzie per il lavoro e consulenti: l’obbligo di ricollocazione del lavoratore prima del recesso e i criteri di quantificazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo.
Il caso: licenziamento per mancanza di occasioni di lavoro
La vicenda riguarda due lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo l’attivazione della procedura per “mancanza di occasioni di lavoro” prevista dal contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro.
Secondo l’azienda, non vi erano più missioni compatibili con la professionalità dei dipendenti e risultava impossibile mantenerli in disponibilità.
In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori, mentre la Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti, riconoscendo però soltanto la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto non sufficientemente dimostrato dall’agenzia l’effettivo adempimento dell’obbligo di repechage, cioè la concreta impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con le competenze dei lavoratori.
Nel giudizio di legittimità i lavoratori sostenevano che i giudici d’appello avessero omesso di esaminare ulteriori profili di illegittimità che, a loro avviso, avrebbero dovuto comportare la reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare contestavano che fosse realmente cessata la collaborazione commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore e rilevavano che, nello stesso periodo, l’agenzia continuava ad inviare altri lavoratori presso il medesimo stabilimento.
La Cassazione ha però respinto tali censure, precisando che la Corte d’Appello aveva esaminato congiuntamente tutti i motivi di ricorso e aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità di ricollocazione dei lavoratori.
La decisione della Cassazione: obbligo di repechage centrale
Nella motivazione la Suprema Corte richiama il principio già espresso in precedenti decisioni secondo cui, nel lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se l’agenzia dimostra di non poter reperire, per un congruo periodo di tempo, ulteriori missioni compatibili con la professionalità del dipendente.
La Cassazione evidenzia che la semplice corretta attivazione della procedura prevista dal contratto collettivo non è sufficiente a dimostrare la legittimità del recesso. Occorre invece una prova concreta dell’impossibilità di assegnare il lavoratore ad altre missioni. In questo contesto, l’obbligo di repechage coincide sostanzialmente con il dovere tipico dell’agenzia di continuare a cercare occasioni di lavoro per il dipendente assunto stabilmente.
Particolarmente rilevante è anche il passaggio dedicato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024. La Cassazione chiarisce che tale decisione ha esteso la tutela reintegratoria solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per motivo oggettivo. Diversamente, quando il vizio riguarda esclusivamente la violazione dell’obbligo di repechage, resta applicabile la sola tutela indennitaria prevista dal Jobs Act.
La Corte affronta infine il tema del calcolo dell’indennità risarcitoria. I lavoratori contestavano che la somma fosse stata parametrata all’indennità di disponibilità percepita durante il periodo senza missione, anziché all’ultima retribuzione piena percepita presso l’utilizzatore. Anche su questo punto la Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello.
Secondo i giudici, quando la cessazione della missione non dipende dall’agenzia ma dall’utilizzatore, e il lavoratore si trova già in disponibilità al momento del licenziamento, la base di calcolo dell’indennità deve coincidere proprio con l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015. Tale emolumento ha infatti natura retributiva ed è destinato a compensare la permanenza del vincolo lavorativo durante i periodi di attesa di una nuova missione.
La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso dei lavoratori, confermando sia l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage sia la correttezza del criterio utilizzato per la quantificazione dell’indennità risarcitoria
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CCNL Assicurazioni ANIA 2026 firmato: ecco le novità
Il rinnovo del CCNL Assicurazioni ANIA lungamente atteso è stato firmato il 13 maggio 2026 con validità dal 13 maggio 2026 al 31 maggio 2028. L’intesa introduce importanti novità sul fronte economico, dei diritti sociali, dell’organizzazione del lavoro e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle compagnie assicurative. Tra i punti più rilevanti figurano gli aumenti salariali, una consistente una tantum per gli arretrati e nuove misure a sostegno della conciliazione vita-lavoro.
L'incontro del 21 aprile 2026 tra ANIA e le organizzazioni sindacali — Fisac CGIL, First CISL, Uilca, FNA e SNFIA — aveva segnato una apertura da parte datoriale, sbloccando mesi di stallo negoziale. Le compagnie hanno avanzato una proposta di aumento di 250 euro mensili per il quarto livello, settima classe (figura contrattuale di riferimento per i circa 45.000 dipendenti del settore). I sindacati avevano richiesto 330 euro nella loro piattaforma rivendicativa.
Le novità economiche: aumenti e welfare
Dal punto di vista economico, il rinnovo del contratto prevede un incremento retributivo complessivo di 280 euro per il 4° livello 7^ classe, pari a un aumento dell’11,48%. Gli aumenti saranno distribuiti in tre tranche: 100 euro dal 1° gennaio 2026, altri 100 euro dal 1° gennaio 2027 e ulteriori 80 euro dal 1° gennaio 2028. A ciò si aggiunge una una tantum di 1.000 euro a copertura degli arretrati relativi al 2025, di cui 550 euro erogati direttamente in busta paga e 450 euro destinati al welfare aziendale.
I nuovi aspetti contrattuali: congedi, comporto, diritto disconnessione
l nuovo CCNL ANIA introduce anche diverse misure contrattuali.
In particolare, viene previsto l’aumento dei giorni di congedo parentale per i padri e l’introduzione di quattro giorni di permesso dedicati ai caregiver.
Importante anche il richiamo al principio dell’oblio oncologico, con l’affermazione del divieto di discriminazione per i lavoratori guariti da malattie oncologiche.
Tra le novità figura inoltre il riconoscimento del volontariato di competenza e l’incremento del periodo di comporto per i dipendenti sottoposti a terapie salvavita.
Attenzione è stata riservata anche ai temi del benessere lavorativo e della trasformazione digitale.
Il rinnovo rafforza infatti il diritto alla disconnessione, con una nuova formulazione dell’articolo 95 bis, e introduce maggiori tutele economiche per i primi livelli dei produttori e per le situazioni di fragilità. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, le parti firmatarie hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale viene precisato che l’IA non dovrà sostituire le lavoratrici e i lavoratori, ma rappresentare uno strumento di supporto alle attività professionali.
Prevista inoltre una commissione paritetica per armonizzare il contratto ex AISA con gli istituti del CCNL ANIA.
Infine, in materia di orari e permessi, viene demandata alla contrattazione aziendale la definizione di nuove forme di flessibilità oraria, mentre vengono aggiunte sei ore ai permessi previsti dall’articolo 39.
Le organizzazioni sindacali nel comunicato unitario hanno inoltre evidenziato di aver respinto la proposta di nuove classi di anzianità e la piena fungibilità tra livelli impiegatizi, ritenute penalizzanti soprattutto per i lavoratori più giovani.
Tutta la filiera assicurativa attende i rinnovi
Il CCNL ANIA è il perno di un sistema contrattuale più ampio. Nell'intera filiera sono scaduti altri quattro contratti:
- ANAGINA (~2.500 dipendenti ex Ina Assitalia/Generali Italia): scaduto a marzo 2026, piattaforma quasi pronta con richiesta di aumento tabellare dell'8%
- ANAPA (~16.000 dipendenti agenzie): scadenza giugno 2026
- ASSICOOP (~1.000 dipendenti UnipolSai/UniSalute in Emilia-Romagna e Toscana): scaduto dicembre 2025, richiesta di 195 euro sul 4° livello per il triennio 2026-2028
- Alleanza (rete agenti Generali): negoziato tradizionalmente avviato dopo la chiusura ANIA
L'unico contratto fino a ieri rinnovato era il CCNL SNA, firmato a marzo 2025 con Fesica Confsal, ma molto contestato dai sindacati maggiormente rappresentativi per la sua distanza dalla rappresentanza reale del settore.
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Contrassegno Monopattini obbligatorio dal 17 maggio: quanto costa, come si richiede
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 marzo 2026 è stato definito il funzionamento della piattaforma telematica per la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.
Il 24 aprile scorso il Ministero ha pubblicato anche una circolare operativa che chiarisce tre elementi nuovi:
- lo slittamento della RC a luglio,
- il regime transitorio biennale per il risarcimento diretto,
- e le regole operative per IVASS e CARD-CTT. (vediamo piu in dettaglio all'ultimo paragrafo.)
Si conferma che il contrassegno identificativo diventerà elemento obbligatorio dal 17 maggio per la circolazione su strada dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e viene rilasciato attraverso un processo completamente informatizzato, gestito dalla Direzione generale per la motorizzazione.
Il sistema consentirà la tracciabilità del veicolo e del proprietario, facilitando i controlli da parte delle autorità e l’interoperabilità con le imprese assicuratrici.
Con il precedente decreto MIT di ottobre 2025 erano stati anche definiti i costi per gli utenti (circa 33 euro) e la sanzione amministrativa per la mancata esposizione, pari a 100 euro.
Il decreto sul contrassegno
Il decreto si fonda su un articolato impianto normativo; oltre al Codice della strada assume rilievo la legge n. 160/2019, come modificata nel 2024, che introduce l’obbligo per i proprietari di monopattini elettrici di dotarsi di un contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile.
Il decreto disciplina:
- le modalità di funzionamento della piattaforma telematica;
- le procedure di richiesta, rilascio e cancellazione del contrassegno;
- il trattamento dei dati personali nel rispetto del GDPR;
- le modalità di accesso per cittadini, imprese, studi di consulenza e autorità di controllo.
L’utilizzo della piattaforma è obbligatorio: tutte le richieste e operazioni relative al contrassegno avvengono esclusivamente in via telematica.
L’obbligo di dotazione del contrassegno per la circolazione decorre dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, quindi dal 17 maggio 2026
La piattaforma MIT accesso e procedura
La piattaforma è raggiungibile attraverso i portali ufficiali del MIT, in particolare:
- Portale dell’Automobilista (area servizi online)
- eventualmente anche tramite il sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
tramite SPID di secondo livello o Carta d’identità elettronica
Soggetti abilitati e accesso
Soggetto Modalità di accesso Funzioni principali Cittadini SPID livello 2 / CIE Richiesta, prenotazione ritiro, comunicazioni Imprese SPID/CIE tramite rappresentante Richiesta per flotte aziendali Studi di consulenza SPID/CIE + rete dedicata Intermediazione e gestione pratiche Autorità Credenziali istituzionali Controlli e sanzioni Procedura di richiesta
Il processo operativo si articola come segue:
- Accesso alla piattaforma tramite identità digitale;
- Inserimento dati anagrafici (acquisiti automaticamente o inseriti manualmente);
- Selezione del punto di ritiro (motorizzazione o studio di consulenza);
- Pagamento tramite PagoPA;
- Ritiro del contrassegno e associazione al codice fiscale del proprietario.
- È possibile presentare la richiesta anche per minori di età superiore a 14 anni, tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.
Gestione del contrassegno
La piattaforma consente inoltre: comunicazione di furto, smarrimento o deterioramento; richiesta di cancellazione; gestione del trasferimento di proprietà del monopattino. In caso di furto o smarrimento, la denuncia deve essere presentata entro 48 ore e i dati comunicati tramite piattaforma.
Caratteristiche operative
Il contrassegno è personale e non duplicabile; deve essere richiesto un nuovo contrassegno in caso di sostituzione; i dati sono trattati con sistemi avanzati di sicurezza e crittografia; le autorità possono accedere ai dati per controlli su strada. Il sistema introduce quindi una gestione completamente digitalizzata, con integrazione tra banche dati pubbliche e assicurative, garantendo maggiore controllo e tracciabilità nella circolazione dei monopattini elettrici.
I costi del contrassegno – le multe
Il Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 ottobre 2025 (prot. n. 250), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2025, aveva già determinato il prezzo di vendita dei contrassegni identificativi per monopattini elettrici (€ 8,66 cadauno, ripartiti in
- €5,03 costo produzione,
- €1,11 IVA,
- € 2,52 maggiorazione
Il costo complessivo è di circa 33€, che include oltre alla tariffa base 8,66€ :
- Imposta di bollo
- Diritti di Motorizzazione
I contrassegni sono carte valori prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con tecnologie anticontraffazione, vanno richiesti sulla piattaforma telematica pagando tramite PagoPA e ritirati presso Motorizzazione Civile o agenzie di pratiche automobilistiche
Sono previste multe da 100-400€ per la mancata esposizione
L’obbligo assicurativo prorogato a luglio
Con la circolare del 24 aprile 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito tre novità operative significative rispetto al quadro già noto sulla regolamentazione dei monopattini elettrici. Ecco cosa cambia concretamente.
1. L'obbligo assicurativo slitta al 16 luglio 2026
La novità più rilevante riguarda la data di entrata in vigore dell'obbligo di copertura RC per monopattini elettrici — ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, ramo 10 — a partire dal 16 luglio 2026. Il rinvio di 60 giorni è stato concesso su richiesta dell'ANIA, per consentire l'adeguamento tecnico delle piattaforme informatiche. Fino a quella data, il contrassegno è obbligatorio mentre la polizza non è ancora esigibile dalle forze dell'ordine.
2. Nessun risarcimento diretto per almeno due anni
La circolare introduce un regime transitorio sui risarcimenti per i sinistri causati da monopattini : per due anni non si applicherà la procedura di risarcimento diretto (artt. 149-150 CAP), bensì quella ordinaria prevista dall'art. 148 CAP. Il motivo è tecnico: la procedura di risarcimento diretto richiede un forfait nazionale per categoria di veicolo, che non esiste ancora per i monopattini. Il MIMIT ha stabilito un periodo minimo biennale per raccogliere dati statistici sufficienti e costruire tale parametro. Solo al termine del monitoraggio sarà possibile estendere il sistema di indennizzo diretto.
3. Monitoraggio IVASS semestrale dal 31 dicembre 2026
Per costruire il forfait citato, l'IVASS avvierà una rilevazione semestrale dedicata — con cadenza al 31 dicembre e al 30 giugno — su sinistri e polizze RC dei monopattini. La prima rilevazione avrà come riferimento il 31 dicembre 2026. I dati raccolti saranno trasmessi ogni sei mesi al MIMIT, che potrà aggiornare le istruzioni operative. Per i terzi trasportati, la convenzione CARD-CTT trova invece immediata applicazione, senza attendere il nuovo forfait.
La convenzione CARD-CTT è un accordo tra le compagnie assicurative italiane che regola il risarcimento dei passeggeri trasportati coinvolti in incidenti stradali.
CARD sta per Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, il sistema generale con cui l'assicurazione della vittima (anziché quella del responsabile) gestisce e paga il danno, recuperando poi il costo dall'altra compagnia tramite forfait.
CTT sta per Convenzione Terzi Trasportati, cioè la sezione specifica che si occupa dei passeggeri a bordo del veicolo coinvolto nell'incidente.
In pratica per un passeggero su un mezzo coinvolto in un sinistro che subisce un danno, la richiesta di risarcimento viene gestita dall'assicurazione del veicolo su cui viaggiava (non da quella del responsabile). Le due compagnie si regolano poi tra loro tramite rimborsi basati sull'importo effettivamente risarcito, che può essere ridotto da una franchigia assoluta e/o percentuale.