• Pensioni

    Pensioni vittime del dovere 2026: come si richiede l’esenzione fiscale

    Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti in materia di benefici fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Il documento recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e supera le precedenti indicazioni operative fornite nel 2017.

    L’intervento  ridefinisce l’ambito di applicazione dell’esenzione IRPEF sulle pensioni riconosciute alle vittime del dovere, ampliandone la portata e incidendo sulle modalità di gestione.

    Con il messaggio 1943 del 10 giugno inoltre l'istituto illustra le modalità di domanda. 

    La disciplina e le nuova intepretazione della giurisprudenza

    Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 

    In origine, l’INPS aveva interpretato tale disposizione limitando l’esenzione IRPEF ai soli trattamenti pensionistici direttamente collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Tale impostazione era stata formalizzata nei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017. 

    Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato questa interpretazione restrittiva. In particolare:

    Pronuncia Anno Principio espresso
    Cassazione n. 15121 2024 Estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici senza vincolo causale
    Cassazione n. 4873 2025 Esenzione IRPEF non limitata alle pensioni collegate all’evento

    A seguito di tale orientamento, anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2025, ha adeguato la propria posizione, invitando gli uffici a riesaminare i procedimenti pendenti secondo il nuovo indirizzo interpretativo.

    Novità della circolare INPS n. 51/2026

     La principale novità introdotta dalla circolare consiste quindi  nell’estensione  dell’esenzione fiscale: a decorrere dal periodo d’imposta 2026, il beneficio non è più limitato alle pensioni correlate all’evento lesivo, ma si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti beneficiari. In particolare, l’esenzione riguarda:

    Ambito Descrizione
    Tipologia di reddito Tutti i trattamenti pensionistici derivanti da assicurazione obbligatoria
    Soggetti beneficiari Vittime del dovere, equiparati e familiari superstiti
    Imposte escluse IRPEF e addizionali regionali e comunali
    Collegamento con evento Non più richiesto

    La circolare chiarisce inoltre che l’esenzione si applica anche ai trattamenti liquidati mediante istituti quali: 

    • cumulo dei periodi assicurativi; 
    • totalizzazione; 
    • computo nella Gestione separata.

    Viene così definitivamente superata la precedente impostazione restrittiva dell’Istituto, con un allineamento alle indicazioni della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria.

    Istruzioni operative e adempimenti

    Sul piano operativo, la circolare definisce le modalità di applicazione del beneficio fiscale a partire dal 2026, con impatti diretti sull’attività dei sostituti d’imposta e dei consulenti.

    SI precisa che l’INPS applica l’esenzione direttamente in qualità di sostituto d’imposta:

    • sui trattamenti già in essere, l’esenzione viene riconosciuta a partire dal primo rateo utile successivo alla lavorazione, con successivo conguaglio a favore del pensionato per le somme trattenute dall’inizio dell’anno. 
    • Per i periodi d’imposta antecedenti al 2026, invece, i soggetti interessati devono attivarsi direttamente presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate secondo le procedure ordinarie. 

    Infine, la circolare rinvia a un successivo messaggio INPS la definizione delle modalità operative di presentazione delle istanze di esenzione per i trattamenti pensionistici, sia di nuova liquidazione sia già liquidati.

    In sintesi:

    Decorrenza Modalità applicazione
    Anno 2026 Applicazione automatica dal primo rateo utile
    Ratei da gennaio 2026 Rimborso delle ritenute fiscali già operate
    Anni precedenti Richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate

    Come fare domanda di esenzione

    Il messaggio 1943 dell'10 giugno 2026  INPS precisa innanzitutto che:

    1. Per le Vittime del dovere ed equiparati  occorre  presentare apposita domanda di pensione o ricostituzione documentale, con dichiarazione dello status e indicazione degli estremi del decreto di riconoscimento.In caso di pensione di reversibilità, il beneficio si estende a tutti i trattamenti pensionistici del superstite, purché permangano i requisiti normativi previsti per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa.Si precisa che il beneficio fiscale viene meno nel momento in cui il superstite matura un autonomo diritto a trattamento pensionistico diretto.
    2. In caso di  Familiari superstiti:  Il beneficiario deve rendere dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante lo status di familiare superstite di vittima del dovere o equiparato, indicando gli estremi del provvedimento di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 510/1999. L'INPS provvederà alle necessarie verifiche anche in collaborazione con gli enti competenti.

     Modalità di presentazione delle domande

    In attesa dell'aggiornamento della procedura per le prime liquidazioni, è possibile presentare la domanda di "Ricostituzione per motivi documentali – esenzione fiscale vittime del dovere" tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it), con identità digitale (SPID liv. 2, CNS, CIE liv. 3 o eIDAS), seguendo il percorso: Pensione e Previdenza > Domanda di pensione > Aree tematiche > Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci > Variazione pensione > Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere
    • Patronato

     Gestione del contenzioso

    Le Strutture territoriali INPS definiranno in autotutela i ricorsi amministrativi pendenti, ove ricorrano i requisiti previsti. Il ricorso definito in autotutela vale come domanda di ricostituzione per l'anno 2026.

    Per la defiscalizzazione degli anni d'imposta precedenti al 2026, l'interessato dovrà presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 51/2026).

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni INPS: su PRISMA anche i dati dei dipendenti pubblici

    Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS aveva  comunicato il rilascio di una  piattaforma informativa  “PRISMA”  che  mette a disposizione dei datori di lavoro privati, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità  contributiva  complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte  gestioni pensionistiche obbligatorie.

    In   questo modo si  puo  effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta  in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

    A partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato  hanno potuto accedere alla piattaforma PRISMA ottenendo  un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto. 

    INPS comunica ora con la circolare 63 del 5 giugno  che sono abilitati all’utilizzo della piattaforma anche i datori di lavoro che abbiano alle dipendenze lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

    Sotto ulteriori dettagli su questa novità . 

    PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene

    La  piattaforma informativa PRISMA  consente di estrapolare un prospetto  con  tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti 

    1. sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
    2.  sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

    La  piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

    INPS precisa che il  prospetto ha esclusivamente valore informativo e non  certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

    Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

    • data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
    • presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
    • presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
    • eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
    • eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
    • eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).

    PRISMA: Istruzioni operative

    L'istituto ricorda  il riconoscimento e la legittimazione all’accesso sul codice fiscale del lavoratore da parte del datore di lavoro sono subordinati alla verifica che sia stata effettuata, dal datore di lavoro  o suo  intermediario), la comunicazione UNILAV di assunzione e che lo stesso rapporto di lavoro sia ancora attivo.

    In considerazione dell’estensione del servizio anche alle pubbliche Amministrazioni  da giugno 2026  il prospetto informativo dà evidenza dell’eventuale presenza della domanda del lavoratore per la disapplicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni (cfr. le circolari n. 93 del 17 giugno 2019 e n. 80 del 14 settembre 2023), sempre che tale domanda si trovi in stato di istruttoria o accolta (cfr. il punto B2) del prospetto informativo).

    Come precisato nella circolare n. 48/2024, ai fini della corretta applicazione dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, restano fermi per i datori di lavoro gli obblighi di acquisizione di apposite dichiarazioni rese dai lavoratori come specificate nelle circolari n. 177 del 7 settembre 1996 e n. 42 del 17 marzo 2009. Infatti, la posizione assicurativa del lavoratore potrebbe essere modificata in relazione all’iscrizione a forme pensionistiche diverse da quelle gestite dall’INPS (non evincibile dagli archivi a disposizione dell’Istituto) o a circostanze non rinvenibili dagli archivi informatici dell’INPS.

    Per il dettaglio del servizio offerto con la piattaforma “PRISMA” alla generalità dei datori di lavoro  si rinvia alla citata circolare n. 48/2024

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio contributivo CdS 2018, elenco nuovi beneficiari e istruzioni

    L’INPS, con il Messaggio n. 1811 del 29 maggio 2026, ha fornito l'elenco delle aziende beneficiarie dei decreti ministeriali di ammissione adottati utilizzando le risorse residue dello stanziamento relativo all’anno 2018  e  le istruzioni operative per la fruizione .

    Come in anni precedenti il provvedimento interviene a seguito della verifica effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle somme effettivamente utilizzate dalle imprese già autorizzate , dalla quale è emerso che gli importi concessi risultavano superiori a quelli fruiti, per cui è stato possibile ammettere ulteriori aziende al beneficio , individuate nell’allegato al messaggio .

    Novità sgravio CDS: utilizzo risorse residue 2018

    La misura riguarda lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996 in favore delle imprese che hanno sottoscritto contratti di solidarietà ai sensi della normativa previgente e dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015. L’INPS ricorda che le precedenti istruzioni operative erano state fornite con la circolare n. 133/2019 e con il messaggio n. 1750/2020 per le aziende i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si erano conclusi rispettivamente entro il 31 marzo 2019 ed entro il 31 ottobre 2019.

    A seguito della ricognizione contabile effettuata dall’Istituto, il Ministero ha potuto destinare le risorse non utilizzate ad altre imprese aventi diritto, individuate nei nuovi decreti di ammissione. Il messaggio disciplina quindi  le modalità di recupero delle agevolazioni spettanti a tali soggetti e i relativi adempimenti amministrativi.

    Le strutture territoriali INPS, una volta verificata la documentazione prodotta dal datore di lavoro e il decreto direttoriale di ammissione al beneficio, dovranno attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.

    Istruzioni dettagliate per datori di lavoro e consulenti

    La procedura di riconoscimento dello sgravio deve essere attivata direttamente dal datore di lavoro interessato. Una volta ottenuto il codice autorizzativo attribuito dalla sede INPS competente, il recupero del beneficio deve essere effettuato attraverso il flusso Uniemens.

    Per l’esposizione dello sgravio spettante occorre valorizzare, all’interno della sezione <DenunciaAziendale> e dell’elemento <AltrePartiteACredito>, specifici campi individuati dall’Istituto. Le informazioni da indicare sono riepilogate nella seguente tabella.

    Sezione Uniemens Elemento da valorizzare Codice/valore
    <DenunciaAziendale> / <AltrePartiteACredito> <CausaleACredito> L943
    <DenunciaAziendale> / <AltrePartiteACredito> <ImportoACredito> Importo spettante
    Flusso Uniemens ordinario Conguaglio Entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio
    Uniemens/Vig Regolarizzazione contributiva Procedura di regolarizzazione

    Particolare attenzione deve essere prestata ai termini di recupero. L’INPS precisa infatti che,  le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio, avvenuta il 29 maggio 2026. Il termine scade quindi i 16 agosto 2026 che slitta al 20 per la consueta sospensione feriale degli adempimenti .

    Per le aziende che nel frattempo abbiano cessato o sospeso l’attività, il recupero del beneficio non potrà avvenire mediante ordinaria denuncia contributiva. In tali casi dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig).

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2026: ISEE da rinnovare entro il 30 giugno (guida aggiornata)

    Con la circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), con riferimento :

    • alla presentazione delle domande per l’anno 2026, 
    • all’aggiornamento annuale degli importi, delle maggiorazioni e delle soglie ISEE, nonché 
    • alle modalità di applicazione del nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione.

     Vengono fornite inoltre le tabelle degli importi dell'assegno correlati alle sogni ISEE per il corretto riconoscimento  delle somme  spettanti nel nuovo anno.

    Le norme sull’Assegno Unico e universale

    L’Assegno Unico e Universale è disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha introdotto una misura strutturale di sostegno economico per i figli a carico. In particolare, l’articolo 12, comma 3, del decreto stabilisce il principio di erogazione d’ufficio della prestazione, in presenza di una domanda in stato “accolta”.

    Non c'è  bisogno quindi di presentare una domanda  di rinnovo annuale.

    La circolare INPS richiama inoltre:

    • la circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, che ha chiarito la validità pluriennale delle domande;
    • l’articolo 4, comma 11, del D.lgs. n. 230/2021, che prevede l’adeguamento annuale degli importi in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo;
    • l’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che introduce l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione, rilevante anche ai fini dell’AUU.

    Le tabelle degli importi aggiornati

    Per l’anno 2026, l’INPS conferma che non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico per i nuclei familiari che risultano già titolari di una domanda in stato “accolta”, salvo i casi di domanda decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

    Dal punto di vista economico, gli importi e le maggiorazioni sono stati adeguati del +1,4%, in applicazione della variazione dell’indice del costo della vita rilevata dall’ISTAT per l’anno 2025. Le nuove soglie e i valori aggiornati sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare.

    In assenza di un ISEE valido, a partire da marzo 2026 l’AUU è corrisposto con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa. 

    Tuttavia, se la DSU 2026 viene presentata entro il 30 giugno 2026, l’INPS provvede al ricalcolo degli importi e alla corresponsione degli eventuali arretrati a decorrere da marzo 2026.

    Per ottenere importi superiori al minimo, è quindi necessario che la DSU 2026 risulti  rinnovata 

    La circolare fornisce indicazioni dettagliate sulle maggiorazioni dell’AUU, applicabili in presenza di specifici requisiti soggettivi e reddituali. In particolare, sono confermate le seguenti fattispecie:

    Fattispecie Condizione richiesta Maggiorazione prevista
    Figli di età inferiore a 1 anno ISEE 2026 applicabile Incremento del 50% dell’importo AUU fino al primo anno di vita
    Nuclei con almeno 3 figli ISEE neutralizzato ≤ 46.582,71 euro Incremento del 50% per ciascun figlio da 1 a 3 anni
    Nuclei con almeno 4 figli a carico Requisito numerico dei figli Maggiorazione forfettaria di 150 euro

    Gli importi aggiornati trovano applicazione: dalla mensilità di febbraio 2026 per i valori ordinari; dalla mensilità di marzo 2026 per gli adeguamenti riferiti a gennaio 2026. 

    In relazione all’ISEE, la circolare chiarisce che il nuovo ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzato per il calcolo dell’AUU a partire da marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano ancorate all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.

    Assegno unico 2026 nuovi requisiti di accesso

    Si segnala che il decreto PNRR convertito in legge 50 2026 in vigore dal 21 aprile  2026 ha apportato una modifica alle regole per il diritto all'Assegno Unico  per adeguarsi alle Direttive europee .

    La nuova norma prevede che  possono fare richiesta anche:

    • i lavoratori degli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, con  contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo e iscrizione a una gestione previdenziale  italiana e versamento effettivo della  relativa contribuzione  obbligatoria, 
    • coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea , e che risultino a carico  fiscalmente secondo la legislazione italiana.

  • Pensioni

    Pensione di reversibilità a coppie omosex: svolta della Corte Costituzionale

    Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all'estero, quando il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà). La pronuncia riguarda direttamente i datori di lavoro e i consulenti del lavoro chiamati a gestire le pratiche previdenziali dei superstiti, in quanto impone all'INPS di riconoscere tale prestazione anche in situazioni che fino ad oggi erano sistematicamente escluse dalla tutela pensionistica.

    Il caso concreto: matrimonio all’estero senza unione civile

    La vicenda trae origine da un procedimento in cui il partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013, si era vista negare dall'INPS la pensione ai superstiti a seguito del decesso del coniuge assicurato, avvenuto nell'ottobre 2015. Il matrimonio contratto all'estero non aveva potuto produrre effetti giuridici in Italia in quella data, poiché mancava ancora la normativa che vi attribuisse gli effetti dell'unione civile: solo con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, adottato in attuazione della legge n. 76 del 2016, l'art. 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, ha stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. La Corte d'Appello di Milano aveva in parziale riforma del primo grado riconosciuto il diritto alla prestazione mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 187 del 2025, ritenendo quell'approccio interpretativo oltre i limiti consentiti, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Consulta.

    La decisione della Consulta

    La Corte Costituzionale ha accolto la questione dichiarando l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Il ragionamento si articola su due assi principali.

    1. Il primo riguarda la natura della pensione di reversibilità. La Corte ribadisce che essa non ha funzione meramente assistenziale né è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario, ma valorizza l'apporto economico che ciascun coniuge ha fornito alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare anche sul piano previdenziale. Proprio questa funzione rende irragionevole escludere da tale tutela chi, avendo formalizzato il vincolo all'estero, non ha potuto ottenerne il riconoscimento in Italia per un divieto di legge poi superato.
    2. Il secondo asse attiene al criterio dell'anacronismo normativo. La Corte ricorda che la ragionevolezza di una scelta legislativa può essere valutata anche alla luce dell'evoluzione successiva dell'ordinamento.  E dunque, poiché oggi il legislatore riconosce piena equiparazione, ai fini della reversibilità, tra coniuge e unito civilmente, risulta irragionevole che tale parificazione non operi nei confronti di chi non ha potuto rendere  efficace il proprio vincolo coniugale estero a causa del previgente divieto di legge, subendo poi l'evento morte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

    La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della direttiva 2000/78/CE, precisando che l'art. 3, paragrafo 3, della stessa esclude espressamente i regimi statali di sicurezza sociale, e ha rigettato tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, confermando la piena legittimità dell'intervento additivo richiesto. 

    Sono rimaste assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

    Inps dovrà dunque adeguare  in futuro  le proprie prassi alla decisione 

  • Pensioni

    Attività gravose: codici ISTAT aggiornati per le pensioni

    L’INPS, con il messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026,  informa sull’applicazione della nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 (CP2021) ai fini dell’individuazione delle attività lavorative gravose che consentono l’accesso a specifiche misure previdenziali agevolate.

     Le indicazioni riguardano in particolare:

    •  l’APE Sociale,
    •  la pensione anticipata per i lavoratori precoci, 
    • la pensione di vecchiaia e 
    • la pensione anticipata con esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

    L’intervento si è reso necessario a seguito dell’adozione da parte dell’ISTAT della nuova classificazione delle professioni 2021, entrata in uso nelle procedure amministrative e recepita, a partire da aprile 2025, anche nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV.

    Il messaggio chiarisce che in questo contesto  alcune categorie professionali rilevanti ai fini dell'APE Sociale e degli altri benefici previdenziali per attività gravose devono essere ricondotte ai nuovi codici professionali.

    Attività gravose: il quadro normativo e le novità sui codici ISTAT

    Il messaggio ricorda che la disciplina delle attività gravose trova origine nella legge n. 232/2016, che ha introdotto agevolazioni previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni caratterizzate da particolare difficoltà e rischio. Successivamente, la legge n. 205/2017 ha ampliato l’elenco delle professioni interessate e ha previsto ulteriori benefici, tra cui la possibilità di accedere alla pensione senza l’applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita.

    L’INPS ricorda che attualmente le professioni gravose sono individuate attraverso due distinti elenchi normativi:

    1. l’allegato A al decreto interministeriale 5 febbraio 2018, rilevante per la pensione anticipata dei lavoratori precoci e per i benefici relativi alla pensione di vecchiaia e anticipata;
    2. l’allegato 3 della legge n. 234/2021, utilizzato ai fini dell’APE Sociale.

    Entrambi gli elenchi facevano riferimento ai codici della classificazione ISTAT 2011 (CP2011). Con il passaggio alla classificazione CP2021 è stato necessario individuare le corrispondenze tra i vecchi e i nuovi codici professionali per garantire continuità nell’applicazione delle agevolazioni previdenziali.

    Le principali corrispondenze  che potevano creare difficolta applicative individuate dall’INPS sono riportate nella seguente tabella:

    Professione Codice ISTAT CP2011 Codice ISTAT CP2021 Beneficio previdenziale
    Addetti all'assistenza personale 5.4.4.3 5.5.2.3.0 Pensione anticipata lavoratori precoci; pensione di vecchiaia e pensione anticipata senza adeguamento alla speranza di vita
    Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 5.4.4 5.5.2 APE Sociale
    Operatori della cura estetica 5.4.3 5.5.1 APE Sociale

    Scarica la tabella completa di raffronto

    Tabella ISTAT corrispondenze tra i vecchi e i nuovi codici professionali cp 2022 cp 2021

  • Lavoro Dipendente

    Parità retributiva e trasparenza buste paga: le novità dal 7 giugno

    Il recepimento della direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva di genere (Pay Transparency Directive) è entrato nella fase definitiva:

     il decreto legislativo n. 96 del 7 maggio 2026, composto da 17 articoli, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 7 giugno 2026. Il provvedimento si applica a tutti i lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, anche part-time, incluse le posizioni dirigenziali, ma esclude espressamente i lavoratori domestici e i lavoratori intermittenti.

    L'obiettivo della direttiva è rafforzare l'effettiva applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, puntando sulla trasparenza salariale. In questo quadro, i datori di lavoro saranno tenuti a rendere facilmente accessibili i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e le progressioni economiche, che dovranno essere oggettivi e neutrali rispetto al genere.

    Una delle principali novità riguarda il diritto all'informazione dei lavoratori: su richiesta, il datore di lavoro dovrà fornire per iscritto, entro due mesi, indicazioni sui livelli retributivi medi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, distinti per sesso. Inoltre, i lavoratori dovranno essere informati annualmente dell'esistenza di tale diritto e delle modalità per esercitarlo.

    Altra novità di rilievo, che riguarda già la fase precedente all'assunzione: ai candidati non potranno essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite in rapporti di lavoro precedenti o attuali, nemmeno indirettamente attraverso agenzie di selezione o altri soggetti coinvolti nel processo di recruiting.

    Di particolare rilievo è anche il divieto di clausole contrattuali che limitino la possibilità per i lavoratori di rendere nota la propria retribuzione, misura finalizzata a superare gli ostacoli culturali e contrattuali alla trasparenza salariale.

    Lo schema di decreto prevede infine obblighi di monitoraggio e l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un organismo dedicato al controllo e al supporto dell'attuazione delle misure in materia di parità e trasparenza retributiva, rafforzando il sistema di vigilanza e prevenzione delle discriminazioni salariali. L'organismo — cui partecipano rappresentanti di INPS, ISTAT, CNEL, INAPP, parti sociali e ARAN — è presieduto dal Ministero del Lavoro; i componenti non percepiscono compensi né rimborsi spese.

    La direttiva UE 2023/970: cosa prevede

    Il Consiglio europeo aveva approvato ad aprile 2023 la direttiva europea già votata dal Parlamento, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

    Il testo definitivo è apparso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione il 17 maggio 2023. È la direttiva 2023/970.

    Gli stati membri hanno avuto tempo fino a giugno 2026 per adeguare la propria normativa per consentirne l'applicazione.

    Sono previsti obblighi di trasparenza da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, sulle proprie politiche retributive al fine di ridurre il divario retributivo di genere (gender pay gap). Tale obbligo è stato interpretato da alcuni come la fine del segreto sulle retribuzioni tra colleghi, ma non è esattamente così.

    La direttiva NON consente, per ovvi motivi di privacy, di far conoscere l'esatta retribuzione di ciascun dipendente agli altri.

    È vero invece che i lavoratori dovranno poter avere conoscenza dei dati aggregati, cioè delle medie retributive in azienda, per far valere il principio di parità.

    Divario retributivo: il principio di trasparenza

    Il Consiglio ha individuato la mancanza di trasparenza retributiva come uno dei principali ostacoli all'eliminazione del divario retributivo di genere, che nel 2020 resta in media intorno al 13% nell'UE.

    Ciò significa che le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro. Viene osservato anche che questa differenza ha ripercussioni a lungo termine, in particolare sul rischio di esposizione alla povertà delle donne anche a livello pensionistico. Il divario nel valore delle pensioni nel 2018 era pari a circa il 30% nell'UE.

    Altro aspetto preso in considerazione è la ricaduta della pandemia di COVID-19, che ha messo in luce la maggiore precarietà della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, a fronte di un maggior carico di responsabilità di assistenza.

    La direttiva propone due direzioni per garantire il superamento del divario retributivo di genere: maggiore informazione sul tema e sanzioni in caso di violazione.

    Gender pay gap: applicazione della direttiva

    La direttiva prevede in particolare che i datori di lavoro:

    • comunichino il livello retributivo iniziale e la fascia retributiva da corrispondere al futuro lavoratore prima dell'assunzione, senza poter chiedere informazioni sulle retribuzioni precedenti del candidato;
    • mettano a disposizione dei lavoratori una descrizione dei criteri utilizzati per definire la retribuzione e l'avanzamento di carriera (i datori con meno di 50 dipendenti sono esonerati da quest'ultimo obbligo);
    • forniscano anche ai lavoratori già occupati, su richiesta, informazioni sui livelli retributivi medi per categoria, ripartiti per sesso, relativi a chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

    Come detto, gli Stati hanno avuto tre anni per recepire la direttiva nella propria legislazione.

    Le aziende dovranno poi adeguarsi con scadenze differenziate in base alle dimensioni:

    • per le imprese con 250 o più dipendenti: obbligo di raccogliere e comunicare i dati entro il 7 giugno 2027, e successivamente ogni anno;
    • per quelle con 150-249 dipendenti: entro il 7 giugno 2027, e successivamente ogni tre anni;
    • per quelle con 100-149 dipendenti: entro il 7 giugno 2031, e successivamente ogni tre anni;
    • nessun obbligo di reporting per le imprese con meno di 100 dipendenti.

    Ancora, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori dovrà essere effettuata una valutazione congiunta delle retribuzioni nel caso in cui si evidenzino differenze a livello di retribuzione media pari ad almeno il 5% tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La valutazione scatta tuttavia solo se tale differenza non risulta giustificata da fattori oggettivi e il datore di lavoro non vi ha posto rimedio entro sei mesi dalla comunicazione dei dati.

    il decreto 96 2026  prevede due decreti attuativi distinti, con scadenze precise.

    • Decreto del Ministro del lavoro sulle modalità di raccolta dati (art. 9 c.4), da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore (quindi entro settembre 2026). Dovrà definire le modalità di raccolta e trattamento dei dati sul divario retributivo, anche in forma telematica e attingendo ai dati già in possesso di INPS, INAIL e INL; l'individuazione dei dati utili e le relative modalità di acquisizione; le attività di assistenza tecnica e formazione a supporto dei datori di lavoro; le modalità specifiche di raccolta per le aziende fino a 49 dipendenti (la forma aggregata prevista dall'art. 7 c.8).
    • Decreto del Ministro del lavoro sulla composizione e funzionamento dell'organismo di monitoraggio (art. 14 c.5), da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore (quindi entro dicembre 2026), di concerto con i Ministri per la famiglia e le pari opportunità, per la pubblica amministrazione e dell'economia. Dovrà definire composizione e modalità di funzionamento dell'organismo, la nomina dei componenti e le caratteristiche del sistema di pubblicazione dei dati sul divario retributivo.
    • Infine, l'art. 4 c.6 prevede la possibilità — non l'obbligo — che il Ministro del lavoro adotti entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per chiarire i criteri di valutazione del "lavoro di pari valore", che è uno dei concetti più delicati dell'intera disciplina.

    Sanzioni in caso di divario retributivo

    Secondo la direttiva le norme minime esistenti in materia di sanzioni per le violazioni dovrebbero essere rafforzate, ma il decreto legislativo rimanda solo al quanto già previsto in materia di discriminazione di genere art. 41 del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006), senza introdurre sanzioni nuove o specifiche.