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Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato
Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.
Le indicazioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L’intervento chiarisce in particolare le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.
La normativa sui certificati di infortunio e malattia
ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, che disciplinano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell’infortunio. A tali disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici .
Si ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il modello 1SS.
Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”. La classificazione ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico dei certificati .
Elemento centrale resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.
Ripresa del lavoro al termine della prognosi e ripresa anticipata
La principale novità della circolare riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.
L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi .
In termini operativi:
Casistica Istruzioni operative Fine prognosi Ripresa automatica del lavoro senza certificato definitivo su richiesta del lavoratore o Inail Possibile rilascio certificato medico-legale definitiva (anche in telemedicina) Mancato invio certificato continuativo Definizione d’ufficio della temporanea entro 15 giorni Ripresa anticipata Necessario certificato medico che anticipa il termine della prognosi. Puo essere emesso da qualunque medico Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 .
Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza di tale documento, il rientro non è legittimo.
Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate.
Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.
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Tachigrafo e altri obblighi dal 1° luglio 2026 per i furgoni: circolare MIT
Dal 1° luglio 2026 entrano in vigore alcune novità introdotte dal "Pacchetto mobilità" dell'Unione Europea:
- l'obbligo di installare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) sui veicoli commerciali leggeri con massa massima ammissibile (MMA) superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, quando impiegati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio, e
- la relativa formazione dei conducenti
La circolare n.9674 del 16 aprile 2026 del Ministero delle Infrastrutture fornisce le prime indicazioni operative in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Commissione Europea. Ecco i dettagli
Chi deve installare il tachigrafo G2V2 e quando scatta l’obbligo
L'estensione si applica a due categorie di trasporti:
- i trasporti di merci in conto terzi in ambito internazionale o di cabotaggio;
- i trasporti in conto proprio in ambito internazionale, ma solo quando la guida costituisce l'attività principale del conducente (oltre il 30% dell'orario di lavoro mensile continuativo).
Restano invece esclusi i trasporti nazionali (sia conto terzi che conto proprio) e quelli internazionali in conto proprio in cui la guida non è l'attività prevalente del conducente.
Le funzioni del tachigrafo G2V2
Il nuovo dispositivo è in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera tramite il sistema satellitare GNSS, tracciare la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico e scarico, e trasmettere dati alle autorità di controllo attraverso comunicazioni DSRC anche durante la marcia.
Con l'entrata in vigore della norma, prevista per il 1 luglio 2026 i conducenti sono tenuti a utilizzare il tachigrafo G2V2 e la carta del conducente per tutti i trasporti rientranti nell'ambito applicativo. La circolare precisa che, in presenza di documentazione attestante un trasporto internazionale, il conducente è considerato soggetto agli obblighi di registrazione sin dall'inizio del periodo di lavoro giornaliero. Rimane inoltre l'obbligo di esibire le registrazioni del giorno in corso e dei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026.
Regime misto nazionale/internazionale
I conducenti che alternano trasporti nazionali e internazionali sono soggetti alle norme del Reg. (CE) 561/2006 solo durante le tratte internazionali o di cabotaggio.
Nelle tratte esclusivamente nazionali resta l'esenzione, con la possibilità di attivare la funzione "out of scope" del tachigrafo.
Formazione dei conducenti e responsabilità delle imprese
Dal 1° luglio 2026 gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo — previsti a carico delle imprese dal Reg. (CE) 561/2006 e dal Reg. (UE) 165/2014 — si estendono duenque anche ai conducenti di veicoli con MMA superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, impegnati in trasporti internazionali o di cabotaggio.
Sul piano della responsabilità, le eventuali violazioni commesse dai conducenti vengono valutate ai fini della responsabilità oggettiva dell'impresa, secondo quanto stabilito dal decreto MIT n. 215/2016 e dalla circolare n. 2720 del 13 febbraio 2017. Le aziende sono quindi tenute non solo a dotare i veicoli del tachigrafo G2V2, ma a garantire che i propri autisti conoscano e applichino correttamente le norme sui tempi di guida e di riposo.
Un aspetto da non sottovalutare riguarda la qualificazione professionale: i conducenti che utilizzano esclusivamente veicoli tra 2,5 t e 3,5 t non sono soggetti all'obbligo di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Proprio per questo la circolare sottolinea il ruolo decisivo della formazione aziendale, indicandola come strumento fondamentale non solo per il rispetto delle norme sociali, ma per la tutela della sicurezza degli autisti e degli altri
Formazione dei conducenti e responsabilità oggettiva delle imprese
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Whistleblowing e modello 231: vademecum per la gestione integrata
Arrivano nuove indicazioni operative sul whistleblowing e sull’integrazione con i modelli organizzativi 231, con impatti concreti per datori di lavoro e professionisti.
Il vademecum pubblicato da Assonime il 20 aprile 2026, alla luce delle linee guida Anac (delibera 478 2025), chiarisce come strutturare i canali di segnalazione interni, anche nei gruppi societari, e come gestire le segnalazioni nel rispetto delle regole di tutela del segnalante.
Tra le novità principali emerge la possibilità di utilizzare piattaforme condivise e di unificare i flussi informativi tra whistleblowing e illeciti rilevanti ai sensi del Dlgs 231/2001.
Le principali raccomandazioni
Le indicazioni riguardano tutte le imprese, con alcune differenze in base alla dimensione.
- Nei gruppi con fino a 249 dipendenti è possibile adottare una piattaforma unica per le segnalazioni, pur mantenendo distinti i gestori per ciascuna società. Inoltre, è sempre consentita l’esternalizzazione del canale, con un unico sistema sia per la raccolta sia per la gestione delle segnalazioni. Il canale interno deve sempre garantire la possibilità di segnalare sia in forma scritta sia orale, lasciando la scelta al segnalante: le modalità includono piattaforme informatiche, segnalazioni cartacee, linea telefonica o incontri diretti.
- Per le imprese di grandi dimensioni, ASSONIME sconsiglia la coincidenza tra gestore del canale e responsabile della protezione dati, mentre nelle realtà più piccole è ammessa con adeguata motivazione.
Resta inoltre facoltà dell’ente decidere come trattare le segnalazioni anonime, purché siano circostanziate.
I passaggi operativi
Dal punto di vista operativo, le aziende devono verificare e adeguare i propri modelli organizzativi 231.
In particolare, è necessario introdurre o aggiornare il canale interno di segnalazione, esplicitare il divieto di ritorsione e rafforzare il sistema disciplinare.
Il modello deve essere reso visibile, pubblicandolo sul sito aziendale e condividendolo con fornitori e partner.
Nel caso si utilizzi un unico canale per le segnalazioni whistleblowing e quelle relative agli illeciti 231: se la gestione è affidata all’organismo di vigilanza, questo riceverà entrambe le tipologie di segnalazioni; diversamente, occorre definire chiaramente i flussi informativi tra i soggetti coinvolti.
Infine, è fondamentale effettuare una due diligence sui fornitori delle piattaforme utilizzate, per garantire sicurezza e conformità normativa.
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Microimprese: semplificazioni per violazioni privacy e formazione
L'art 12 del decreto 19 2026 convertito in legge 50 2026 introduce due semplificazioni di adempimenti dovuti dalle aziende di piccole dimensioni e per il settore dell'energia rinnovabile .
In particolare si occupa di procedura semplificata per le microimprese che subiscono una violazione di dati personali (il cosiddetto data breach).
Parallelamente, l'articolo prevede per le imprese installatrici di impianti a fonti rinnovabili, un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di formazione.
Le novità normative attendono entrambe l'emanazione di provvedimenti attuativi con i modelli di comunicazione
Data breach microimprese: notifiche con procedura guidata
Per le microimprese con meno di 5 dipendenti, la novità riguarda l'obbligo — già previsto dall'art. 33 del GDPR — di notificare al Garante Privacy qualsiasi violazione di dati personali entro 72 ore dalla scoperta. L'obiettivo è evitare che realtà molto piccole si trovino in difficoltà davanti agli adempimenti burocratici previsti dal GDPR, che finora erano identici per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione.
Con la nuova norma, queste imprese potranno seguire una procedura dedicata, più guidata e accessibile, che il Garante definirà con un proprio provvedimento. Sono previsti strumenti di autovalutazione assistita e un canale di assistenza semplificata. In sostanza: stessi obblighi di legge, ma con un percorso su misura per chi non ha un ufficio legale o un DPO interno.
Impianti Fonti rinnovabili attestati formativi digitali
Per le imprese installatrici di impianti FER (solare, geotermico, pompe di calore, biomassa), invece il DL PNRR convertito prevede l'introduzione di un modulo unico digitale che gli enti di formazione accreditati dovranno usare per trasmettere gli attestati alle Camere di commercio entro 10 giorni dalla fine del corso.
Questo garantirà l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nella visura camerale, eliminando ritardi e disallineamenti burocratici.
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Riduzione stipendio in accordo con il lavoratore: le regole
La disciplina della retribuzione nel lavoro subordinato rappresenta uno dei punti più delicati del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, soprattutto nei contesti di crisi aziendale. In tali situazioni, non è raro che le parti tentino di concordare una riduzione del trattamento economico al fine di salvaguardare la continuità occupazionale. Tuttavia, l’ordinamento pone limiti stringenti a tali accordi, a tutela della posizione del lavoratore.
Il quadro normativo in partiolare è delineato dall’art. 2103 del codice civile, come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, e dall’art. 2113 c.c., che disciplinano rispettivamente le mansioni e la validità delle rinunce e transazioni.
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8402 del 3 aprile 2026 ha offerto importanti chiarimenti in merito alla validità degli accordi di riduzione della retribuzione, anche in assenza di modifiche delle mansioni.
Il caso: accordo individuale sulla retribuzione del dirigente
La controversia trae origine da un accordo sottoscritto tra un dirigente e la società datrice di lavoro, con il quale veniva prevista una riduzione della retribuzione per far fronte a una situazione di difficoltà economica aziendale. Tale accordo, inizialmente limitato nel tempo, veniva di fatto prorogato per diversi anni.
Il lavoratore impugnava l’intesa sostenendone la nullità, in quanto stipulata al di fuori delle sedi protette previste dalla legge e lesiva del principio di irriducibilità della retribuzione. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento delle differenze retributive maturate nel periodo successivo alla scadenza originaria dell’accordo.
In primo grado la domanda veniva accolta solo parzialmente, mentre in appello veniva riconosciuta la nullità dell’accordo e il diritto del lavoratore alle differenze retributive per l’intero periodo considerato, oltre agli scatti di anzianità previsti dal contratto collettivo.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando in particolare l’interpretazione della normativa sulla riduzione della retribuzione e sostenendo la legittimità dell’accordo individuale, anche in assenza di formalizzazione in sede protetta.
La decisione: la riduzione dal 2015 è possibile solo in sede protetta
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, soffermandosi in modo approfondito sul quadro normativo e sull’evoluzione giurisprudenziale in materia di riduzione della retribuzione.
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno ribadito che, nella versione antecedente alla riforma del 2015, il principio di irriducibilità della retribuzione era strettamente collegato al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità del lavoratore. In tale contesto, la retribuzione non poteva essere ridotta neppure con il consenso del lavoratore, salvo limitate eccezioni.
Con la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015, il legislatore ha invece previsto la possibilità di modificare anche la retribuzione mediante accordi individuali, ma solo a determinate condizioni. In particolare, tali accordi devono essere stipulati nelle sedi protette indicate dalla legge e devono perseguire specifici interessi del lavoratore, quali la conservazione dell’occupazione o il miglioramento delle condizioni di vita.
La Corte ha evidenziato come questa disciplina si applichi a tutte le ipotesi di riduzione della retribuzione, anche quando non vi sia un mutamento delle mansioni. Ciò comporta che qualsiasi accordo che incida in senso peggiorativo sul trattamento economico, se concluso al di fuori delle sedi protette, è da considerarsi nullo per violazione delle prescrizioni normative .
Un passaggio centrale della motivazione riguarda proprio l’autonomia della tutela della retribuzione rispetto alle mansioni. Secondo la Cassazione, il nuovo assetto normativo attribuisce alla retribuzione una protezione autonoma, svincolata dal solo profilo della professionalità, rafforzando i limiti all’autonomia contrattuale delle parti.
Nel caso specific, tuttavia, la Corte ha rilevato un errore nella sentenza di appello, che aveva applicato la disciplina introdotta nel 2015 anche a un accordo stipulato in epoca precedente. Poiché la riduzione retributiva era intervenuta in un periodo in cui era ancora vigente la versione originaria dell’art. 2103 c.c., la valutazione della validità dell’accordo avrebbe dovuto essere effettuata alla luce della normativa allora vigente.
Per tale motivo, la Suprema Corte ha disposto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello, affinché riesamini la vicenda applicando correttamente il quadro normativo temporale di riferimento.
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Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo
Il Decreto Legge n. 19/2026 , convertito in legge 50 del 20.4.2026 , introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione
Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.
La finalità della norma è di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.
Responsabile tecnico temporaneo: requisiti
ll comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche.
Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.
Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.
Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.
Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:
- un dipendente;
- un familiare coadiuvante;
- un collaboratore;
purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.
Durata dell’incarico
Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:
- durata massima ordinaria: 30 giorni;
- proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.
La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.
Obblighi di comunicazione
Il periodo di sostituzione del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:
- allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
- alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.
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Assicurazione monopattini: proroga al 16 luglio – cosa sapere, come fare
Dal 17 maggio 2026 circolare con un monopattino elettrico senza contrassegno identificativo sarà illegale.
ATTENZIONE Per la polizza RC Auto il Ministero delle Imprese ha emanato una circolare il 17 aprile con la quale accorda una proroga per l'effettivo obbligo di assicurazione (come richiesto da ANIA per problemi tecnici di adeguamento delle procedure) al 16 luglio 2026 (all'ultimo paragrafo i dettagli)
Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono stati stabiliti i requisiti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nonché la disciplina per la loro circolazione. In particolare, è stato stabilito:
- l’obbligo per i conducenti di indossare un idoneo casco;
- l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno (il cosiddetto "targhino");
- l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi
La piattaforma per richiedere il contrassegno è già attiva . Con il numero di contrassegno si può poi stipulare la polizza.
Ecco una guida completa per mettersi in regola basata sulle FAQ ufficiali del Ministero dei Trasporti e del MIMIT.
Chi deve stipulare l’assicurazione, i massimali
Possono intestarsi la polizza tutti i maggiorenni e i minori a partire dai 14 anni.
Per gli under 18, la richiesta del contrassegno deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Sarà poi sempre il genitore a dover stipulare la polizza RC, indicando il codice del contrassegno ottenuto.
Per i massimali di copertura la legge stabilisce due soglie minime:
- Danni alle persone: 6,45 milioni di euro
- Danni alle cose: 1,3 milioni di euro
Si tratta degli stessi massimali già previsti dal Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005) per auto, moto e ciclomotori.
Attenzione alla rivalsa
Attenzione. Se il monopattino è condiviso tra più membri della famiglia, è fondamentale verificare se la polizza contiene una clausola che copre tutti i conducenti o solo l'intestatario. In assenza di tale clausola, un sinistro causato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. Le condizioni contrattuali vanno lette attentamente prima della firma.
Le generiche polizze RC capofamiglia o RC vita privata non sono valide per i monopattini. Molte di esse escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo RC Auto. Inoltre, la polizza deve riportare il codice del contrassegno identificativo del monopattino, collegato alla piattaforma del MIT: un requisito che le polizze generiche non possono soddisfare.
La compagnia assicurativa può rivalersi sul proprietario — o sul conducente effettivo se diverso — nei casi di:
- guida in stato di ebbrezza,
- violazione grave delle condizioni di polizza,
- guida senza casco obbligatorio o trasporto non consentito di passeggeri.
È possibile richiedere una clausola di rinuncia alla rivalsa al momento della sottoscrizione della polizza.
Il collegamento tra contrassegno e assicurazione: sanzioni e procedura
Il contrassegno identificativo di ogni monopattino, obbligatorio dal 18 maggio prossimo viene associato automaticamente ai dati della polizza, consentendo alle forze dell'ordine verifiche in tempo reale. a attenzione : non è sufficiente che la polizza "esista su carta": deve essere correttamente registrata nella piattaforma ANIA dalla compagnia assicurativa.
In sintesi: per mettersi in regola entro il 16 maggio 2026 la procedura è la seguente:
- Accedi al Portale dell'Automobilista con SPID livello 2 o CIE
- Richiedi il contrassegno nella sezione Gestione Pratiche Online (GPO)
- Ritira il contrassegno in Motorizzazione o presso un'agenzia di pratiche auto
- Comunica il codice del contrassegno alla compagnia assicurativa
- Sottoscrivi una polizza RC Auto specifica per monopattini (non quella famiglia)
- Verifica che la polizza copra tutti i conducenti abituali
- Chiedi alla compagnia la rinuncia alla rivalsa, se disponibile
- Assicurati che la polizza venga registrata sulla piattaforma ANIA ENTRO IL 16 LUGLIO 2026
Le sanzioni previste per chi viola l’obbligo
Chi circola senza contrassegno rischia una sanzione da 100 a 400 euro.
Chi circola senza copertura RC rischia una sanzione da 866 a 3.464 euro con il sequestro del mezzo.
Proroga effettivita assicurazione al 16 luglio 2026
La circolare MIMIT del 17 aprile 2026 ha precisato che: " Nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze per il 17 maggio p.v.
Ai fini dell’emissione delle polizze assicurative, sono, infatti, necessari flussi IT di dati tra la "piattaforma monopattini" della Motorizzazione, la banca dati SITA ANIA delle coperture assicurative e le imprese assicuratrici.
Tanto su premesso, tenuto conto delle criticità di natura tecnica rappresentate da ANIA, che ha richiesto allo scopo un ulteriore termine di 60 giorni per la risoluzione delle relative problematiche (…) le compagnie di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente dal sessantesimo giorno successivo alla previsione dell’articolo 14, comma 5, del Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, ossia dal 16 luglio 2026. Dalla medesima data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui agli articoli 283 e ss. del Codice delle assicurazioni private e del Sistema Carta Verde.