• Contributi Previdenziali

    Contributi INPGI 2026: 31 maggio scadenza 1^ rata minimi

    Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato  che a seguito della definizione dell’indice di variazione dei prezzi nella misura del + 1,4%,  si è proceduto  all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) per l’anno 2026, come segue

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    <td data-label="Ridotto (152,63

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    Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
    Reddito minimo di riferimento 2.543,87 1.271,94 
    Contributo Soggettivo (12%) 305,26 152,63
    Contributo Integrativo (4%) 101,75 101,75
    Contributo di maternità 23,70 23,70
    Totale contributo minimo 2026 430,71 278,08

    Con la circolare 4 dell'8 maggio l'istituto ricorda la scadenza ultima del versamento fissata al 31 luglio  e fornisce le istruzioni per l'eventuale pagamento  anticipato in 3 rate con scadenza:

    1. 31 maggio 
    2. 30 giugno e
    3.  31 luglio 2026 

    Modalità operative

    Per il versamento  dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve  utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale  si indicherà:

    •  Ente P, 
    • codice identificativo 22222
    • e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.

     Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.

     In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:

    1.  “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure 
    2. S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)

     seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.

    Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo –  liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" . 

    I contributi minimi dei giornalisti: rateazione

    Il contributi minimi  ordinari  ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:

    • 1^ rata 31 maggio 2026 143,57 
    • 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
    • 3^ rata 31 luglio 2026 143,57

    La scadenza per il versamento in unica rata è il 31 luglio.

    Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.

    Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 –  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica,  sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi,  se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.  

    Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

  • Rubrica del lavoro

    Volontari soccorso alpino, indennità 2026

     E' stato  definito l'importo dell'indennità per i lavoratori autonomi  che effettuano attività come  volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per l’anno 2026,  con il Decreto ministeriale  del 3 maggio 2026, pubblicato sul sito istituzionale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

    Si stabilisce che :

    1.  per l’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che, in qualità di volontari si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione, si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, determinata per l’anno 2026 in euro 2.521,99.

    2. Per consentire la liquidazione delle indennità compensative del mancato reddito  la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile di cui

    al comma 1 per ventidue giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di cinque giorni per settimana, ovvero per ventisei giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell’arco di  sei giorni per settimana.

    Indennità volontari soccorso alpino: come fare domanda

    Per ottenere l'indennità l’interessato deve presentare  una specifica  domanda all’Ispettorato del lavoro territoriale , da inoltrare a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'attività di soccorso o l’esercitazione.

    ATTENZIONE  All’istanza  deve essere allegata l’attestazione del sindaco (o suo delegato)  sull' attività  svolta con la specificazione  della data e dell’orario dell’intervento.

    Resta esclusa dall’indennizzo l’attività eventualmente prestata in giornata festive, salvo il caso in cui in tali giornate ricada l’attività abitualmente prestata dal lavoratore autonomo.

  • Lavoro Dipendente

    Teatri e fondazioni liriche: il limite alle assunzioni slitta al 2028

    Nel decreto fiscale  28 2026 , in vigore dal 28 marzo e in corso di conversione in legge ,  un articolo prevede una modifica  con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale.

    In particolare si  posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato (riduzione del turn-over).

    Ricordiamo in sintesi la norma .

    Ti puo interessare leggere anche Decreto fiscale: novità dopo le modifiche del Senato

    Il limiti assunzionali previsto

    La norma originaria della legge di bilancio 2025  stabiliva che, alcune amministrazioni pubbliche potessero effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro un limite di spesa ridotto.

     In particolare, la spesa disponibile per assumere doveva essere diminuita di un importo pari al 25% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente. Si tratta, in sostanza, di una misura di contenimento del turn-over.

    Questa limitazione era estesa alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale, ma con applicazione prevista dal 2026.

    Con la modifica introdotta dall’articolo 13, comma 1,  come detto,  il termine viene spostato in avanti: il riferimento all’anno 2026 è sostituito con quello all’anno 2028.

    In pratica, per questi soggetti il limite alle assunzioni a tempo indeterminato non si applica più dal 2026, ma viene rinviato al 2028. La finalità della disposizione è quindi quella di concedere più tempo a fondazioni lirico-sinfoniche e teatri interessati prima dell’entrata in vigore della riduzione delle facoltà assunzionali.

  • Pensioni

    Pensione veterinari 2026: guida e Regolamento aggiornato

    L'ENPAV (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari) è la cassa previdenziale obbligatoria cui sono iscritti tutti i medici veterinari liberi professionisti in Italia. Gestisce la raccolta dei contributi e l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, garantendo una tutela economica a lungo termine per l'intera carriera del professionista — dalla fase attiva fino alla quiescenza e, in caso di decesso, ai familiari superstiti. 

     Ricordiamo di seguito  le diverse tipologie di pensione disponibili e pubblichiamo il testo del Regolamento di attuazion aggiornato dopo la approvazione delle ultime modifiche da parte del Ministero del lavoro (GU del 16.5.2026)

    Le tipologie di pensione per i veterinari

    La forma più comune è la pensione di vecchiaia ordinaria, accessibile al compimento dei 68 anni con almeno 35 anni di contribuzione. Consente di continuare l'attività professionale anche da pensionati, versando solo i contributi eccedenti, con rivalutazione automatica ogni quattro anni.

    Chi desidera uscire prima dal lavoro può ricorrere alla pensione di vecchiaia anticipata, richiedibile tra i 62 e i 67 anni. Con 40 o più anni di contribuzione non si subisce alcuna riduzione dell'assegno; con un'anzianità compresa tra 35 e 39 anni, invece, l'importo viene ridotto in base alla combinazione tra età e anzianità contributiva — e tale riduzione rimane definitiva anche dopo i 68 anni.

    La pensione modulare è uno strumento integrativo e volontario: ogni anno il veterinario può destinare tra il 2% e il 14% del proprio reddito professionale a un montante separato, deducibile fiscalmente senza limiti. La pensione modulare si cumula automaticamente con la pensione base ed è reversibile ai superstiti; richiede almeno 5 anni di versamenti nel corso della carriera.

    In caso di riduzione della capacità lavorativa, l'ENPAV riconosce due tutele distinte: 

    • la pensione di invalidità (capacità ridotta a meno di un terzo, soglia del 66,67%) e la più grave 
    • pensione di inabilità (incapacità totale e permanente al 100%), che impone la cancellazione dall'Albo entro tre mesi dalla concessione.

    Per i veterinari con carriere miste — ad esempio periodi sia da dipendente INPS sia da libero professionista ENPAV — esistono due strumenti distinti: 

    • il cumulo gratuito, che unisce i periodi contributivi non sovrapposti in un unico assegno pagato dall'INPS, e
    •  la totalizzazione, utile quando i contributi versati in ciascun ente non bastano da soli a maturare una pensione autonoma. I due istituti sono alternativi.

    ATTENZIONE presentare domanda di pensione autonoma all'ENPAV o all'INPS preclude definitivamente la possibilità di accedere al cumulo. Necessario valutare con attenzione prima di procedere.

    Infine, chi non ha maturato i requisiti minimi per nessuna pensione ordinaria può accedere alla rendita pensionistica a partire dai 68 anni, con almeno 5 anni di contribuzione versati dopo il 1° gennaio 1991. L'importo è calcolato esclusivamente con metodo contributivo ed è reversibile ai superstiti.

    Tabella di sintesi

    Tipologia Età Contribuzione ENPAV Note essenziali Come fare domanda
    Vecchiaia ordinaria 68 anni ≥ 35 anni Decorre dal 1° del mese successivo al raggiungimento di entrambi i requisiti. Possibile continuare la professione. Modulo Area Riservata ENPAV nel mese di maturazione dei requisiti.
    Vecchiaia anticipata — Senza riduzione 62–67 anni ≥ 40 anni Assegno pieno. Possibile continuare la professione con contributi eccedenti. Rivalutazione ogni 4 anni. Modulo Area Riservata ENPAV, sezione "Domande online", nel mese di maturazione dei requisiti.
    Vecchiaia anticipata — Con riduzione 62–67 anni 35–39 anni Importo ridotto in modo definitivo in base a età e anzianità. Riduzione confermata anche dopo i 68 anni. Modulo Area Riservata ENPAV, sezione "Domande online", nel mese di maturazione dei requisiti.
    Modulare (integrativa) Come la pensione base ≥ 5 anni di versamenti volontari Versamento volontario tra 2% e 14% del reddito. Totalmente deducibile. Reversibile. Posticipabile fino a 68 anni in caso di pensione anticipata o invalidità. Modulo 2 da inviare all'ENPAV entro il 30 novembre di ogni anno.
    Superstiti (reversibilità) Titolare già pensionato al decesso Spetta a coniuge, figli minorenni o maggiorenni a carico (studenti fino a 26 anni o inabili). Decorre dal 1° del mese successivo al decesso. Modulo sul sito web ENPAV.
    Indiretta (superstiti) ≥ 5 anni di iscrizione al decesso Titolare non pensionato al momento del decesso. Stessi aventi diritto della reversibilità. Modulo sul sito web ENPAV.
    Adesso e dopo di noi Da 60 anni (anziché 62) Regole pensione anticipata Per veterinari con figli disabili titolari di accompagnamento. Fino a 3 anni di anzianità contributiva aggiuntiva (1 anno ogni 6 di assistenza). Modulo Area Riservata ENPAV.
    Invalidità Qualsiasi ≥ 5 anni (salvo infortunio) Capacità ridotta a meno di 1/3 (≥ 66,67%). Possibile restare iscritti all'Albo versando il 50% del contributo minimo. Convertibile in vecchiaia. Modulo ENPAV + certificazione medica. Accertamento da commissione medica provinciale.
    Inabilità Qualsiasi ≥ 5 anni (salvo infortunio) Incapacità totale e permanente (100%). Obbligo di cancellazione dall'Albo entro 3 mesi, pena revoca della pensione. Modulo ENPAV + certificazione medica. Accertamento da commissione medica provinciale.
    Cumulo Come gestione di riferimento Contributi in più gestioni previdenziali Unione gratuita di periodi non sovrapposti (INPS + ENPAV + altre casse). Pagamento mensile tramite INPS. Esclusivo rispetto a totalizzazione e pensione autonoma. All'ente di ultima iscrizione o a quello scelto se iscritti a più enti contemporaneamente.
    Totalizzazione Come gestione di riferimento Contributi in più gestioni, insufficienti singolarmente Per carriere frammentate. Ogni ente calcola la propria quota; pagamento tramite INPS.  A qualsiasi ente di iscrizione o a ENPAV tramite modulo sul sito.
    Rendita pensionistica 68 anni ≥ 5 anni (dopo 1/1/1991) Per chi non ha maturato diritto a pensione ENPAV. Metodo contributivo. Reversibile. Riduzione 2–10% in caso di debito contributivo. Modulo di domanda di Rendita Pensionistica ENPAV.

    Scarica il testo del Regolamento ENPAV previdenza veterinari

    Scarica il  testo Regolamento di attuazione 1.10.2025 approvato il 16.5.2026

  • Privacy

    Equo compenso editori: la Corte UE dà torto a META e conferma le norme italiane

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi anni nel rapporto tra piattaforme digitali ed editori: il diritto all’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. La decisione nasce dal contenzioso promosso da Meta Platforms Ireland contro AGCOM in relazione alla disciplina italiana introdotta dall’articolo 43-bis della Legge n. 633/1941, che ha recepito l’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.

    Secondo la normativa italiana, infatti, gli editori hanno diritto a ricevere un compenso equo quando le loro pubblicazioni vengono utilizzate da prestatori di servizi di comunicazione come  piattaforme online e servizi di rassegna stampa.

    La Corte UE è stata chiamata a verificare se questo sistema fosse compatibile con il diritto europeo e con i principi della libertà d’impresa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il pronunciamento  chiarisce il margine di intervento riconosciuto agli Stati membri nell’attuazione della direttiva europea e conferma la possibilità di introdurre meccanismi di tutela economica a favore degli editori.

    Il ricorso di META contro AGCOM

    Nel caso concreto, Meta aveva impugnato davanti al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 3/23/CONS, adottata per definire i criteri di determinazione dell’equo compenso dovuto agli editori. Secondo la società irlandese, la normativa italiana avrebbe superato i limiti previsti dalla direttiva europea, trasformando i diritti esclusivi degli editori in un vero e proprio obbligo di remunerazione.

    Meta contestava inoltre diversi obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali, come :

    •  l’avvio obbligatorio delle trattative con gli editori, 
    • il divieto di ridurre la visibilità dei contenuti durante la negoziazione e
    •  l’obbligo di fornire dati economici e informativi ad AGCOM e agli editori stessi.

     La società riteneva che tali misure comprimessero eccessivamente la libertà contrattuale e la libertà d’impresa prevista dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE.

    Ulteriore elemento contestato riguardava i poteri attribuiti ad AGCOM, alla quale la legge italiana riconosce la facoltà di definire i criteri di calcolo dell’equo compenso, intervenire in caso di mancato accordo tra le parti e applicare sanzioni amministrative fino all’1% del fatturato  realizzato nel paese,  in caso di mancata comunicazione dei dati richiesti.

    Il giudice amministrativo italiano ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia se tali disposizioni fossero compatibili con il diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento all’articolo 15 della Direttiva UE 2019/790 e ai principi di proporzionalità e libertà d’impresa.

    la decisione della Corte UE: normativa compatibile a precise condizioni

    La Corte di Giustizia ha concluso che la normativa italiana è compatibile con il diritto europeo, purché vengano rispettate alcune precise condizioni. 

    Secondo i giudici europei, l’articolo 15 della direttiva riconosce agli editori veri e propri diritti esclusivi di autorizzazione sull’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Di conseguenza, gli Stati membri possono prevedere meccanismi che garantiscano agli editori una remunerazione equa per la concessione di tale autorizzazione.

    La Corte ha però chiarito che il sistema nazionale non può trasformarsi in un obbligo automatico di pagamento. Gli editori devono mantenere la possibilità di concedere gratuitamente l’utilizzo delle proprie pubblicazioni oppure di rifiutare del tutto l’autorizzazione. Allo stesso tempo, le piattaforme digitali non possono essere obbligate a pagare se non utilizzano effettivamente i contenuti giornalistici.

    Particolarmente significativa è la parte della sentenza dedicata agli obblighi di trasparenza  nelle trattative. Secondo la Corte, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi digitali risultano giustificati dalla necessità di riequilibrare il forte squilibrio negoziale esistente tra grandi piattaforme ed editori. Le piattaforme, infatti, sono le uniche a possedere i dati economici relativi ai ricavi generati dall’utilizzo delle notizie online e pertanto gli editori si troverebbero in una posizione di debolezza senza  quest'obbligo di  informazione.  La Corte ha  quindi ritenuto proporzionato il divieto di limitare la visibilità dei contenuti editoriali durante le trattative, poiché tale misura evita che le piattaforme esercitino pressioni economiche sugli editori riducendo il traffico verso i siti di informazione. 

    Conclusioni

    In conclulsione   i poteri attribuiti ad AGCOM sono stati considerati legittimi, in quanto finalizzati a garantire  il corretto bilanciamento tra libertà d’impresa, tutela della proprietà intellettuale e pluralismo dell’informazione.

    secondo i giudici europei, il diritto alla libertà e al pluralismo dei media, previsto dall’articolo 11 della Carta UE, rappresenta un valore fondamentale dell’ordinamento europeo e può giustificare limitazioni proporzionate alla libertà d’impresa delle piattaforme digitali. 

    La sentenza conferma quindi la validità del modello italiano di equo compenso e rafforza il ruolo delle autorità nazionali nella regolazione dei rapporti economici tra editori e grandi operatori digitali.

  • Contributi Previdenziali

    Esonero agricoltura COVID 2021: ecco gli esiti dei controlli

    Inps comunica con il messaggio 1618 del 14.5.2026 di aver completato i controlli ex post  sulla  sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito ini legge e dall’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito e di aver iiniziaro l'invio dei provvedimenti di annullamento per esito negativo .

    Viene precisato che per verificare la propria posizione:

    1. i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con i relativi codici
    2. i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.

    Pagamento e riduzione sanzioni

    L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” , disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

    Si ricorda che se il pagamento dei contributi viene effettuato unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%, 

    Il messaggio precisa che la riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito mentre in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

    Come proporre istanza di riesame

    In caso di contestazione del rigetto è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”,  come già previsto anche per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento e contratti di somministrazione: limiti al recesso per GMO

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11278 del 27 aprile 2026, è tornata a pronunciarsi sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti da agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato. La decisione affronta un tema particolarmente rilevante per datori di lavoro, agenzie per il lavoro e consulenti: l’obbligo di ricollocazione del lavoratore prima del recesso e i criteri di quantificazione dell’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo.

    Il caso: licenziamento per mancanza di occasioni di lavoro

    La vicenda riguarda due lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione con contratto a tempo indeterminato e successivamente licenziati per giustificato motivo oggettivo dopo l’attivazione della procedura per “mancanza di occasioni di lavoro” prevista dal contratto collettivo delle Agenzie per il lavoro. 

    Secondo l’azienda, non vi erano più missioni compatibili con la professionalità dei dipendenti e risultava impossibile mantenerli in disponibilità.

    In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande dei lavoratori, mentre la Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti, riconoscendo però soltanto la tutela indennitaria prevista dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto non sufficientemente dimostrato dall’agenzia l’effettivo adempimento dell’obbligo di repechage, cioè la concreta impossibilità di reperire nuove occasioni di lavoro compatibili con le competenze dei lavoratori.

    Nel giudizio di legittimità i lavoratori sostenevano che i giudici d’appello avessero omesso di esaminare ulteriori profili di illegittimità che, a loro avviso, avrebbero dovuto comportare la reintegrazione nel posto di lavoro. In particolare contestavano che fosse realmente cessata la collaborazione commerciale tra l’agenzia e l’utilizzatore e rilevavano che, nello stesso periodo, l’agenzia continuava ad inviare altri lavoratori presso il medesimo stabilimento.

    La Cassazione ha però respinto tali censure, precisando che la Corte d’Appello aveva esaminato congiuntamente tutti i motivi di ricorso e aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla mancata dimostrazione dell’impossibilità di ricollocazione dei lavoratori.

    La decisione della Cassazione: obbligo di repechage centrale

    Nella motivazione la Suprema Corte richiama il principio già espresso in precedenti decisioni secondo cui, nel lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo solo se l’agenzia dimostra di non poter reperire, per un congruo periodo di tempo, ulteriori missioni compatibili con la professionalità del dipendente.

    La Cassazione evidenzia che la semplice corretta attivazione della procedura prevista dal contratto collettivo non è sufficiente a dimostrare la legittimità del recesso. Occorre invece una prova concreta dell’impossibilità di assegnare il lavoratore ad altre missioni. In questo contesto, l’obbligo di repechage coincide sostanzialmente con il dovere tipico dell’agenzia di continuare a cercare occasioni di lavoro per il dipendente assunto stabilmente.

    Particolarmente rilevante è anche il passaggio dedicato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024. La Cassazione chiarisce che tale decisione ha esteso la tutela reintegratoria solo ai casi in cui sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento per motivo oggettivo. Diversamente, quando il vizio riguarda esclusivamente la violazione dell’obbligo di repechage, resta applicabile la sola tutela indennitaria prevista dal Jobs Act.

    La Corte affronta infine il tema del calcolo dell’indennità risarcitoria. I lavoratori contestavano che la somma fosse stata parametrata all’indennità di disponibilità percepita durante il periodo senza missione, anziché all’ultima retribuzione piena percepita presso l’utilizzatore. Anche su questo punto la Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello.

    Secondo i giudici, quando la cessazione della missione non dipende dall’agenzia ma dall’utilizzatore, e il lavoratore si trova già in disponibilità al momento del licenziamento, la base di calcolo dell’indennità deve coincidere proprio con l’indennità di disponibilità prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2015. Tale emolumento ha infatti natura retributiva ed è destinato a compensare la permanenza del vincolo lavorativo durante i periodi di attesa di una nuova missione.

    La Suprema Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso dei lavoratori, confermando sia l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’obbligo di repechage sia la correttezza del criterio utilizzato per la quantificazione dell’indennità risarcitoria