• Rubrica del lavoro

    Intelligenza artificiale nel lavoro: al via l’Osservatorio del Ministero

    Con la firma del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 132 del 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficialmente istituito  il 15 dicembre 2025 l’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro.

     Il provvedimento dà concreta attuazione al quadro normativo nazionale di recepimento dell’AI Act europeo, segnando l’avvio di una struttura stabile di coordinamento e analisi volta a monitorare l’impatto dell’IA su occupazione, competenze, diritti e condizioni di lavoro, e a supportare le decisioni pubbliche in una fase di profonda trasformazione tecnologica.. 

    La finalità non è solo di monitoraggio, ma  di offerta di strumenti operativi per un’integrazione sostenibile delle tecnologie nei processi produttivi e organizzativi. In questa cornice, l’Osservatorio nasce anche come dispositivo di analisi: individua settori e professioni maggiormente influenzati dall’introduzione dell’IA e contribuisce a orientare strategie nazionali per un’adozione consapevole ed equilibrata, supportata da una analisi anche dal punto di vista etico.

    L’avvio operativo dell’Osservatorio è previsto all’inizio del 2026, con la nomina di tutti i componenti e la pubblicazione dei primi documenti strategici e di analisi. 

    Osservatorio IA Lavoro: le norme e il contesto

    L’Osservatorio si colloca dentro un perimetro normativo e strategico che combina fonti nazionali ed europee. 

    Nella sezione “Normative” dedicata all’Osservatorio, il Ministero richiama espressamente:

    •  la Legge n. 132 del 23 settembre 2025, 
    • l’AI Act – Regolamento (UE) 2024/1689 e 
    • il GDPR – Regolamento (UE) 2016/679, a conferma del fatto che l’adozione di sistemi di IA in ambito lavorativo richiede un presidio integrato di  regole per i sistemi ad alto impatto, garanzie sulla protezione dei dati personali e coerenza con le tutele proprie del rapporto di lavoro. 

    Tra i riferimenti utili è indicato anche il “Decreto Nuove Competenze” (file pdf), richiamo coerente con l’impostazione ministeriale che considera l’aggiornamento professionale e il rafforzamento delle competenze come leva essenziale per gestire l’innovazione. 

     Sul piano delle politiche e degli indirizzi,  l’iniziativa  si pone in continuità con la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026 e con il lavoro di confronto istituzionale maturato nel contesto del G7 Lavoro e Occupazione. 

     In questo quadro, l’Osservatorio è presentato come progetto “in evoluzione”: una prima versione informativa e di accompagnamento, destinata ad arricchirsi progressivamente anche grazie alle Linee guida per l’implementazione dell’IA nel mondo del lavoro, per le quali è stata svolta una consultazione pubblica attraverso il portale ParteciPA.

    I dettagli operativi

    Sul versante operativo, l’Osservatorio avrà un ruolo pratico e orientato alle decisioni: analisi costanti, individuazione delle aree più esposte, proposte di soluzioni concrete e supporto alle strategie nazionali sull’adozione dell’IA nel lavoro. 

     In particolare, viene valorizzata la collaborazione con INAPP per sviluppare una strategia integrata sull’utilizzo dell’IA nel mercato del lavoro, elemento che rafforza l’impianto tecnico-analitico dell’iniziativa. 

     Un asse trasversale riguarda la formazione: l'Osservatorio intende contribuire ad accrescere anche le competenze digitali e trasversali e di promuovere percorsi che aiutino lavoratori e imprese a governare i cambiamenti. 

     In parallelo, un passaggio centrale è rappresentato dalle Linee guida,  dopo la consultazione pubblica sulla prima bozza, saranno ulteriormente progressivamente arricchite da questa nuova attività.

    Osservatorio IA nel lavoro e Commissione etica

    Un presidio centrale dell’Osservatorio è rappresentato dalla Commissione Etica, alla cui guida è stato designato il professor Paolo Benanti, docente presso l’Università Luiss Guido Carli e Presidente della Commissione per l’Intelligenza Artificiale per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

    La Commissione Etica avrà il compito di fornire un orientamento etico generale all’azione dell’Osservatorio, contribuendo a garantire che l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro sia coerente con i principi di centralità della persona, trasparenza, responsabilità e verificabilità delle decisioni automatizzate. 

    In tale prospettiva, il contributo del prof. Benanti è finalizzato ad assicurare che l’innovazione tecnologica rappresenti uno strumento di supporto e potenziamento del lavoro umano, che resta fondamentale come ha sottolineato la ministra Calderone nella presentazione dell'iniziativa.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero per parità di genere 2025: al via le domande

    La legge n. 162 del 5 novembre 2021  ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere". 

    Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario. La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata  rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.

    Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.

    Per usufruirne, i datori di lavoro  che hanno ottenuto la certificazione nel 2025 devono presentare domanda entro il 30 aprile  prossimo. 

    La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )

    INPS ha fornito le nuove istruzioni  con il messaggio 3804  del  16 dicembre 2025.

    Vediamo di seguito  come funziona l'agevolazione e come si richiede.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda

    Modalità di presentazione della domanda

    I datori di lavoro privati devono:

    1. accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
    2. Selezionare l’anno di riferimento 2025 e 
    3. compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”

    ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2026, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2025.

    Il modulo telematico richiede la compilazione di:

    • Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
    • Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
    • Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
    • Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
    • Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari

    Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:

    1. Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
    2. Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
    3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
    4. Dati retributivi e aziendali che comprendono
      • Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
      • Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
      • Eventuali modifiche alla certificazione:

    Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.

    Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1%  della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di 50.000 euro annui – saranno  contrassegnate dallo stato “Accolta”.

    A tale riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda

    INPS  precisa nel messaggio che  le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2026). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.

    Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.

    ATTENZIONE Sono stanziati 50  milioni di euro,; in caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.

    L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.

    È importante sottolineare  anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.

    Novità richieste precedenti

    Inps  chiarisce che i datori di  lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento , l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

    Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda già presentata  la

    richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2025 sarà respinta.

    Resta fermo che, laddove il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

    •  preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
    •  successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

    Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2025 saranno fornite ulteriori indicazioni.

    Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, INPS  rinvia alle indicazioni operative fornite con la circolare n. 137/2022 e si ribadisce che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti. 

    ATTENZIONE  il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse (codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n. 162/2021”) previsto nella citata circolare n. 137/2022 sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Bonus Sport famiglie: ecco chi lo riceve

    Con un DPCM del 15.7.2025  firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro, ha preso forma il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a  300 euro per figlio (max due per famiglia).

     La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), dispone 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da 

    • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
    •  enti del Terzo settore (ETS) e 
    • ONLUS iscritti nei registri ufficiali.

    Il dipartimento ha  pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

    I beneficiari  riceveranno  anche una e-mail al proprio indirizzo inserito, con la  notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco.

    I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività.

    Si precisa che sarà pubblicato un successivo elenco relativo agli ulteriori beneficiari.

    Il comunicato da ulteriori informazioni anche agli enti

    al fine del percepimento della seconda e terza tranche del contributo, dovranno effettuare un monitoraggio della frequenza dei corsi da parte dei beneficiari, e compilare l’apposito modulo disponibile sulla Piattaforma, 

    che andrà sottoscritto e caricato in 2 finestre, 

    • dal 16 febbraio al 1° marzo 2026 e
    • dal 1° al 16 luglio 2026.

    Eventuali richieste di informazioni, sia da parte dei Beneficiari che degli Enti, dovranno essere indirizzate unicamente all’indirizzo [email protected] o contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30, il numero di telefono dedicato 06.6779.6668.

     Qui l'elenco di enti accreditati   ad oggi.

    Le attività devono prevedere frequenza almeno bisettimanale e svolgersi entro il 30 giugno 2026. L'importo sarà erogato direttamente agli enti destinatari.

    A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli

    Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. 

    Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici. 

    Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro  giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.

     Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

    Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :

     FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS)
    Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
    Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale
    Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00
    Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it
    Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali
    Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria
    Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
    Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)
    FASE 2 –  ITER PER LE FAMIGLIE
    Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 €
    Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare)
    Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport
    Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili  sul sito ministeriale ( probabilmente  da metà settembre 2025)
    Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
    b) Autocertificazione ISEE minorenni
    c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
    d) Documento di identità del richiedente
    Assegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi

    Fondo dote famiglia: condizioni e modalità

    Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

     In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.

    Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate. 

    Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.

    Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.

    Le istruzioni per le domande

    Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:

    A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

    Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.  La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

     Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.

    Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

    Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:

    https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre

    Con un messaggio sul sito della Cassa  dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,CNPADC,  ricorda che il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025, prima rata o rata unica, e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.

    • chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC;
    • chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.
    • Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

    La novità del versamento con F24

     

    Una novità attesa da anni arriva per i dottori commercialisti: con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 2025:  la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d’imposta maturati. 

    L’adozione del modello F24 consente un’integrazione diretta con il sistema dei versamenti unitari previsto dal D.Lgs. 241/1997, estendendo la possibilità di compensazione a contributi minimi obbligatori, integrativi e soggettivi, nonché agli eventuali accessori.

    Va sottolineato che l'efficacia operativa della misura sarà pienamente raggiunta solo dopo la pubblicazione dei codici tributo e delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La riforma segna una conquista di rilievo per una categoria che negli ultimi anni ha accumulato ingenti crediti fiscali non utilizzabili, in particolare derivanti da bonus edilizi o superbonus .

    Grazie a questa integrazione tra sistema fiscale e previdenziale, i dottori commercialisti potranno finalmente valorizzare tali crediti, trasformandoli in uno strumento concreto di sostegno e stabilità per la propria attività professionale.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per il 2025

    Inps annuncia con il  3734 del 10.12.2025 che  sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

    Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: 

    “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

    Rivediamo di seguito le modalità di pagamento  e eventuale impugnazione

    Avvisi bonari pagamento

    La posizione può essere regolarizzata mediante  versamento con modello f24  entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso .beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

    I 30 giorni decorrono  dalla data di ricezione dell’avviso bonario .  E'  possibile anche  richiedere un ' eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.

    Come di consueto gli avvisi  Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti  ma i titolari che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica  riceveranno anche  una e-mail di alert .

    ATTENZIONE In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. In questi casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni con le previste sanzioni amministrative .

    Avvisi bonari  impugnazione

    Attenzione al fatto che  per  il ricorso contro gli avvisi bonari la Cassazione si è espressa in maniera contraddittoria .

    Le sentenze. nn. 16293 e 16428 del 2007 avevano stabilito che  l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile   in quanto espressione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata  (cfr. Cass. nn. 16293 e 16428 del 2007).

    Piu recentemente, ad esempio  con  la sentenza n. 7344/2012  e l’ordinanza n. 25297  2014 l'orientamento è cambiato  stabilendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/73,  in quanto mette a conoscenza  del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Codice incentivi 2026 in Gazzetta: tutte le novità

    Il nuovo Codice degli Incentivi approvato con decreto legislativo dal Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025   ed è' stato predisposto in attuazione della legge delega n. 160/2023, su proposta del ministero delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

    CoMe affermato dal ministro in conferenza stampa. Il provvedimento si fonda su tre pilastri fondamentali:

    • digitalizzazione,
    • semplificazione,
    • trasparenza.

    e per la prima volta  disciplina in modo organico tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, pubblicità e valutazione dei risultati,  con l'intento di superare anni di frammentazione normativa e procedurale.

    Un aspetto centrale è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la piattaforma Incentivi.gov.it e il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) costituiranno il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, previsto dagli artt. 3 e seguenti della bozza 

    Il testo del decreto è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale che ha coinvolto amministrazioni centrali, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. L’obiettivo è garantire una gestione unitaria, tracciabile e valutabile degli incentivi, aumentando l’efficacia delle politiche industriali e riducendo tempi e oneri per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.

    La ministra del lavoro Calderone ha sottolineato in particolare l'importanza del principio di parita di accesso alle agevolazioni per imprese e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.

    Vediamo in dettaglio l'elenco delle misure nei prossimi paragrafi.

    Struttura e contenuti del Codice

    Il decreto si articola in 28 articoli, organizzati in cinque Capi, che ridisegnano l'intero ecosistema italiano delle agevolazioni.

    Da segnalare in particolare 

    • L’art. 6 introduce il bando-tipo, che uniforma requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, rendicontazione e revoca. Questa standardizzazione riduce la variabilità tra misure e rende più prevedibile il quadro regolatorio per imprese e consulenti.

    Il Codice introduce anche  un sistema rafforzato di controlli (art. 18), una disciplina rigorosa sul contrasto alla delocalizzazione (art. 16) e un quadro uniforme per le revoche (art. 17)

    Gli artt. 20 e 21 stabiliscono un sistema strutturato di monitoraggio basato sul CUP e una valutazione continua — ex ante, in itinere ed ex post — per misurare l'efficacia delle misure di sostegno.

    Sono espressamente previsti più decreti attuativi, direttoriali e linee guida.

    In particolare  un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni  avrà ad Oggetto:

    • il modello di Programma degli incentivi;
    • le tempistiche per l’adozione;
    • modalità di aggiornamento;
    • format per la ricognizione degli incentivi regionali. 

    da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Se il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026 (art. 28), il termine cade indicativamente entro fine aprile 2026.

    Digitalizzazione e premialità

    il Codice introduce , oltre alla razionalizzazione normativa, importanti innovazioni operative.

    La riforma rende obbligatori:

    • processi digitali, affidati a piattaforme interoperabili;
    • semplificazione delle procedure, limitando la documentazione  richiesta, fornendo il bando tipo per tutte le agevolazioni e automatizzando i controlli;
    • trasparenza, con obblighi di pubblicazione, CUP univoci e tracciamento completo degli incentivi.
    • Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:
    • consultare gli incentivi;
    • verificare requisiti;
    • presentare le istanze;
    • monitorare l’avanzamento;
    • consultare valutazioni e risultati.

    Vengono definite come nella tabella seguente le premialità e riserve per PMI, microimprese e categorie prioritarie

    Categoria Premialità/Riserva
    PMI ≥ 60% delle risorse
    Microimprese / lavoratori autonomi ≥ 25% delle risorse
    Rating di legalità Punteggio aggiuntivo o maggiorazione
    Parità di genere Premialità dedicata

    Parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi (Art. 10)

    Una delle novità più attese , salutata con particolare soddisfazione dal Ministro del lavoro Calderone che come ex presidente dei consulenti del lavoro si era spesa molto sul tema, riguarda i lavoratori autonomi, finalmente equiparati alle PMI per l’accesso agli incentivi.

    L’art. 10,  stabilisce che gli autonomi potranno di regola partecipare alle stesse condizioni delle PMI e  saranno esclusi solo i requisiti non pertinenti alla loro attività.

    Inoltre, i bandi dovranno garantire disposizioni specifiche per un accesso effettivo e non discriminatorio.

    Si tratta del completamento di un percorso iniziato con la legge 81/2017, più volte rilanciato nei tavoli ministeriali con le categorie professionali.

    Tabella riepilogo degli articoli del Codice incentivi

    Articolo Titolo Contenuto sintetico
    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Definisce finalità del Codice, ambito soggettivo e oggettivo, incentivi esclusi (es. agevolazioni fiscali automatiche, accise, incentivi contributivi salvo rinvii) e coordinamento con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
    Art. 2 Definizioni Introduce le definizioni unitarie (agevolazione, impresa, lavoratore autonomo, PMI, forme di contributo e finanziamento, capitale di rischio), che diventano riferimento per tutti i bandi futuri.
    Art. 3 Servizi per la semplificazione degli incentivi Individua nel sistema “Incentivi Italia” (Incentivi.gov.it, RNA e altre piattaforme) l’infrastruttura per progettazione, gestione digitale, controlli, monitoraggio e valutazione delle misure.
    Art. 4 Programma degli incentivi Obbliga le amministrazioni centrali a predisporre un Programma degli incentivi con obiettivi, elenco delle misure, cronoprogramma orientativo e quadro finanziario, privilegiando la continuità delle misure efficaci.
    Art. 5 Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali Istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT per informazione reciproca, coordinamento tra Stato e Regioni e riduzione di sovrapposizioni tra misure nazionali e territoriali.
    Art. 6 Bando-tipo Stabilisce il contenuto minimo dei bandi (finalità, risorse, soggetti ammissibili, interventi e spese, forme di agevolazione, cumulo, procedure, controlli, revoche) e rinvia a un bando-tipo adottato dal MIMIT.
    Art. 7 Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo Disciplina l’affidamento a soggetti terzi o in house di progettazione, istruttorie, controlli e altre attività, definendo criteri generali e modalità di copertura degli oneri a carico delle risorse disponibili.
    Art. 8 Elementi premianti e riserve specifiche Elenca gli elementi premianti (rating di legalità, certificazione parità di genere, occupazione giovani, donne, persone con disabilità, misure per natalità e conciliazione) e introduce riserve minime di risorse per PMI, microimprese e lavoratori autonomi.
    Art. 9 Motivi di esclusione Definisce le cause ostative all’accesso (es. antimafia, sanzioni interdittive 231, gravi illeciti, irregolarità contributiva per incentivi agli investimenti, delocalizzazioni e cessazioni vietate, obblighi assicurativi non adempiuti).
    Art. 10 Partecipazione del lavoratore autonomo Consente, ove previsto dai bandi, la partecipazione dei lavoratori autonomi alle misure alle stesse condizioni delle PMI, con adattamento dei requisiti non compatibili con la natura professionale dell’attività.
    Art. 11 Operazioni agevolabili e spese ammissibili Indica che i bandi devono individuare con chiarezza le operazioni ammissibili e le spese finanziabili, prevedendo condizioni di ammissibilità, tracciabilità e l’uso del CUP nella documentazione di spesa.
    Art. 12 Agevolazioni concedibili Elenca le forme di agevolazione (contributi, garanzie, finanziamenti agevolati, strumenti rimborsabili, interventi nel capitale, agevolazioni fiscali e contributive) e richiama i limiti di cumulo nel rispetto della normativa UE.
    Art. 13 Procedure e modalità di accesso Regola modalità di presentazione delle domande, contenuti dell’istruttoria e criteri di selezione, prevedendo procedure a sportello cronologico, graduatorie con punteggio o procedure negoziali per progetti complessi.
    Art. 14 Soccorso istruttorio Consente la richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle domande, con sospensione dei termini, escludendo però la sanatoria delle irregolarità essenziali che comportano l’inammissibilità.
    Art. 15 Procedure e modalità di erogazione Disciplina erogazioni in acconto e a saldo, possibilità di anticipazioni assistite da garanzie, rendicontazione delle spese e utilizzo di opzioni semplificate di costo, ove compatibili con la disciplina UE.
    Art. 16 Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali Introduce vincoli contro la delocalizzazione delle attività incentivate, obblighi di comunicazione preventiva, ipotesi di decadenza e restituzione (anche con sanzioni), nonché tutele per i livelli occupazionali e periodi di esclusione da nuovi incentivi.
    Art. 17 Revoche Individua le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni (mancanza requisiti, inadempimenti, mancata realizzazione progetti, delocalizzazioni, ecc.) e disciplina il recupero delle somme con interessi e maggiorazioni.
    Art. 18 Controlli Prevede controlli documentali e in loco, l’utilizzo di banche dati e sistemi informativi, la verifica di regolarità contributiva, antimafia e posizione nel Registro nazionale aiuti prima della concessione ed erogazione.
    Art. 19 Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi Stabilisce le regole procedurali per incentivi fiscali con istruttoria valutativa e, per i crediti d’imposta automatici, l’obbligo di comunicazioni per il monitoraggio; disciplina il coordinamento con gli incentivi contributivi, lasciando ferma la normativa di settore.
    Art. 20 Monitoraggio degli incentivi Introducendo l’uso sistematico del CUP, impone alle amministrazioni sistemi di raccolta e gestione dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure agevolative.
    Art. 21 Valutazione degli incentivi Prevede la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli incentivi, anche con il supporto di soggetti specializzati, per misurare l’efficacia delle misure e orientare eventuali revisioni della politica di sostegno.
    Art. 22 Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, attribuendo a Incentivi.gov.it il ruolo di punto di accesso unico per bandi, Programmi degli incentivi, informazioni sulle misure e sui beneficiari.
    Art. 23 Ulteriori disposizioni Introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti (in particolare collegate al PNRR e alla disciplina sugli incentivi) per allinearle al Codice, anche rafforzando il ruolo del sistema Incentivi Italia e i presìdi istruttori.
    Art. 24 Abrogazioni Elenca le disposizioni abrogate, tra cui il d.lgs. 123/1998 e altre norme incompatibili, consolidando nel Codice la disciplina generale degli incentivi alle imprese.
    Art. 25 Disposizioni transitorie e di coordinamento Regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, specificando l’applicazione del Codice ai bandi non ancora pubblicati e agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo l’entrata in vigore.
    Art. 26 Aggiornamenti Stabilisce che ogni futura normativa incidente sul Codice debba intervenire con esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle singole disposizioni, per garantire certezza e leggibilità del quadro.
    Art. 27 Clausola di invarianza finanziaria Prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal Codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Art. 28 Entrata in vigore Stabilisce l’entrata in vigore del Codice degli incentivi al 1° gennaio 2026.

    Polizze catastrofali ed esclusione dagli incentivi

    Il nuovo Codice  chiarisce con l'art. 9  anche  l’impatto dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali sulle agevolazioni pubbliche alle imprese, distinguendo tra misure accessibili e misure precluse in assenza di polizza. In particolare, viene precisato che la mancata stipula della copertura comporta, di regola, l’esclusione dagli incentivi che prevedono una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti, mentre restano fruibili gli strumenti “automatici”. In estrema sintesi

    • accesso confermato agli incentivi fiscali automatici, compresi quelli in materia di accise, soggetti a semplici verifiche formali e di capienza delle risorse;
    • esclusione, invece, dalle misure fondate su istruttoria valutativa (bandi, graduatorie, selezioni); 
    • mantenimento degli incentivi contributivi anche in assenza di polizza .
  • Formazione e Tirocini

    Fondoformazione: autorizzato un nuovo ente paritetico interprofessionale

    Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025, viene disposto il riconoscimento e l’autorizzazione del Fondo paritetico interprofessionale “Fondoformazione”. 

     L’intervento amplia il perimetro dei soggetti che possono accedere agli strumenti di finanziamento della formazione continua, tramite un Fondo interprofessionale formalmente riconosciuto e autorizzato ad operare. Il decreto richiama l’Accordo interconfederale del 27 aprile 2023 tra Conflavoro PMI (organizzazione dei datori di lavoro) e CONF.S.A.L. (organizzazione dei lavoratori), che ha dato origine al Fondo per la formazione continua dei lavoratori dipendenti delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle medesime sigle (e relative federazioni di settore). 

    il Fondo diventa un nuovo canale istituzionale per sostenere piani formativi con risorse dedicate, all’interno delle regole previste dalla normativa sui Fondi interprofessionali.

    Il quadro normativo

    Il presupposto normativo dell’intero impianto è l’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che disciplina l’istituzione e il funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. 

     Il decreto ministeriale ricostruisce inoltre il percorso amministrativo e documentale che conduce all’autorizzazione: la costituzione formale del Fondo risulta dall’atto costitutivo del 5 maggio 2023, con statuto e regolamento allegati; l’avvio dell’iter è legato all’istanza del 9 ottobre 2023, poi integrata con PEC del 6 novembre 2023, con cui il legale rappresentante ha richiesto al Ministero il riconoscimento della personalità giuridica e l’autorizzazione ad operare ). 

     Nel preambolo sono inoltre richiamati atti di contesto organizzativo del Ministero (riorganizzazione e attribuzione di compiti alle strutture competenti), a conferma dell’inquadramento procedurale della decisione. 

     In fase istruttoria, viene evidenziata la verifica di requisiti sostanziali: criteri di gestione e funzionamento, professionalità dei gestori, adozione di criteri improntati alla trasparenza, coerenza rispetto alle finalità dell’art. 118, nonché la verifica del requisito di maggiore rappresentatività sul piano nazionale dei soggetti firmatari dell’Accordo interconfederale, anche tramite accertamenti svolti con il coinvolgimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

    La legittimazione consente all’ente ad operare come soggetto istituzionale nell’ambito dei Fondi interprofessionali e chiarisce il suo status nei rapporti con aziende, parti sociali e amministrazioni. In secondo luogo, con l’art. 2 il Fondo è autorizzato – ai sensi dell’art. 118 – a finanziare, in tutto o in parte, specifiche tipologie di intervento: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, purché concordati tra le parti sociali. 

     La previsione include anche “eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse” ai piani formativi, purché concordate tra le parti, ampliando la possibilità di strutturare attività preparatorie funzionali alla realizzazione dei percorsi.