• Contributi Previdenziali

    Contributi INPS per Enti bilaterali: nuove causali

    Con la Risoluzione n 5 del 4 febbraio 2026 le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento dei contributi all’INPS  relativamente ad alcuni  Enti Bilaterali di nuova costituzione,  e le istruzioni per la compilazione del modello F24. Si tratta in particolare dei seguenti:

    • Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
    • Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”; e 
    • Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori  (E.SE.LAV.)”.

    Causali e istruzioni per F24

     L'Agenzia istituisce le seguenti causali contributo:

    •  “ECON” denominata “Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
    •  “EPOP” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”;
    •  “ESE6” denominata “Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori  (E.SE.LAV.)”.

    che saranno in vigore dal 9 marzo 2026

    Istruzioni di compilazione 

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle   somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella  colonna “a mm/aaaa” nessun valore

  • Lavoro Autonomo

    Pescatori autonomi: aliquote contributive e versamenti INPS 2026

    Con la circolare n. 11 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla contribuzione dovuta dai pescatori autonomi per l’anno 2026, definendo in particolare:

    • le retribuzioni convenzionali di riferimento, 
    • l’aliquota contributiva applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 
    • le misure di sgravio contributivo previste e
    • le modalità di versamento dei contributi 

    Il documento si rivolge ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa.

    Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

    Per l’anno 2026, l’INPS ha recepito la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, riferita al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.

    La retribuzione convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, su cui  devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti per l’intero anno. risulta pertanto aggiornata come segue:

    Anno Tipologia Importo
    2026 Retribuzione convenzionale giornaliera € 32,30
    2026 Retribuzione convenzionale mensile (25 gg.) € 808,00

    Le aliquote in vigore e contributo mensile ordinario

    Anche per il 2026 resta confermata l’aliquota contributiva complessiva del 14,90%, in vigore dal 1° gennaio 2014. La ripartizione dell’aliquota è la seguente:

    Gestione FPLD Aliquota (%) Coefficiente di ripartizione
    Base 0,11 0,007383
    Adeguamento 14,79 0,992617
    Totale 14,90 1

    Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo  IVS dovuto per il 2026 è pari a 120,39 euro mensili.

    Il contributo mensile FPLD per i pescatori autonomi, senza applicazione di agevolazioni, è determinato come segue:

    FPLD Contributo mensile
    Quota base € 0,89
    Quota adeguamento € 119,50
    Totale € 120,39

    Sgravio e contributo di maternità

    Sgravio contributivo settore pesca

    Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, a decorrere da gennaio 2026 lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 44,32%.

     Il contributo mensile netto, dopo l’applicazione dell’agevolazione, risulta pertanto ridotto come segue:

    FPLD con sgravio Contributo mensile
    Quota base € 0,50
    Quota adeguamento € 66,54
    Totale € 67,04

    Contributo di maternità

    Resta dovuto il contributo aggiuntivo per maternità, pari a 0,62 euro mensili, a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 250/1958. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

    Versamento dei contributi: scadenza e modalità

    ll versamento della contribuzione deve essere effettuato in rate mensili, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese.

    L’INPS provvede all’invio agli assicurati delle comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2026.

    Si ricorda che iIn applicazione della normativa vigente, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, che restano pertanto tenuti a provvedere autonomamente.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Bonus assunzioni ZES: ecco le istruzioni per l’esonero

    Con la circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026 l’Istituto ha finalmente fornito  le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 24 del DL 7 maggio 2024 n. 60, convertito dalla legge n. 95/2024 (c.d. decreto Coesione), a quasi due anni dalla istituzione

    La misura è  destinata ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato assunzioni a tempo indeterminato di over 35 in sedi o unità produttive ubicate nei territori della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno.

    La circolare interviene a valle del periodo agevolato e disciplina  requisiti soggettivi e oggettivi, modalità di presentazione delle domande, limiti di spesa e soprattutto le istruzioni per l’esposizione dell’esonero nei flussi Uniemens a partire da febbraio 2026, con recupero degli arretrati.

    Lo sgravio per la ZES misura e beneficiari

    L’esonero contributivo trova fondamento nell’articolo 24 del DL n. 60/2024, che ha introdotto un incentivo finalizzato alle assunzioni stabili nelle regioni ricomprese nella ZES unica. In base alla disciplina vigente, rientrano nella ZES: 

    • Abruzzo
    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Molise
    • Puglia
    • Saregna
    • Sicilia

    A seguito dell’estensione disposta dalla legge n. 171/2025, dal 20 novembre 2025 sono incluse anche Marche e Umbria. Per queste ultime regioni, l’agevolazione è riconoscibile solo per le assunzioni effettuate  da tale data.

    Il beneficio è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, con esclusione della pubblica amministrazione e del lavoro domestico. Ulteriore requisito essenziale è il limite dimensionale: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti, calcolati al netto delle nuove assunzioni incentivate.

    Bonus ZES 2024-25 le regole

    L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.

    L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni:

    • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
    • di personale non dirigenziale;
    • effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025.

    Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.

    I lavoratori devono:

    • aver compiuto 35 anni ed 
    • essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.

    È ammessa anche la fruizione residua dell’esonero in caso di riassunzione di lavoratori per i quali un altro datore abbia già beneficiato parzialmente del bonus.

    L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.

    Adempimenti dei datori di lavoro per fruire del Bonus ZES

    Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.

    La domanda è necessaria anche per le assunzioni già effettuate e consente all’Istituto di verificare la capienza delle risorse e il rispetto dei requisiti normativi.

    L’istanza deve contenere, tra l’altro:

    • dati identificativi dell’impresa e numero dei dipendenti nel mese di assunzione;
    • dati del lavoratore e dichiarazione sullo stato di disoccupazione;
    • tipologia contrattuale e orario di lavoro;
    • retribuzione mensile media e aliquota contributiva datoriale;
    • regione e provincia di svolgimento della prestazione lavorativa.

    Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.

    Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati). 

    Gli arretrati relativi ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperati esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile 2026.

    Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC), il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015 e il divieto di cumulo con altri esoneri contributivi a carico del datore di lavoro, fatta salva la compatibilità con alcune agevolazioni fiscali e contributive specificamente indicate dalla norma.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi Gestione separata INPS 2026

    Pubblicata la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 con le aliquote contributive, i minimali e i massimali di reddito applicabili per l’anno 2026 ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Il documento assume rilievo operativo per datori di lavoro, committenti pubblici e privati e consulenti, chiamati ad applicare correttamente le percentuali contributive nei diversi casi :

    • parasubordinati, 
    • professionisti, 
    • lavoro sportivo, 
    • nuove categorie obbligate: magistrati onorari ,addetti alle corse ippiche, assegnisti di ricerca.

    Vengono fornite come ogni anno le istruzioni per i  versamenti e l’esposizione contributiva nei flussi e nei modelli di pagamento. Ecco una sintesi 

    Aliquote 2026 per collaboratori, assimilati e nuove categorie

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate prive di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionate, l’aliquota IVS resta fissata al 33%, cui si sommano le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale complessivo del 35,03%. Restano escluse dalla contribuzione DIS-COLL alcune tipologie specifiche, per le quali il totale si ferma al 33,72%.

    Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota IVS è confermata al 24%, con applicazione delle sole aliquote aggiuntive previste.

    La circolare conferma inoltre le regole contributive per categorie particolari, tra cui:

    1. magistrati onorari del contingente a esaurimento che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
    2. addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali l’obbligo contributivo opera oltre la soglia di 5.000 euro annui, con imponibile ridotto al 50% fino al 31 dicembre 2027;
    3. collaborazioni emergenziali e fattispecie speciali già disciplinate come lavoro sportivo e assegni di ricerca

    Minimali e massimali – Tabella completa

    Per il 2026 il massimale di reddito imponibile ai fini della Gestione separata è fissato a 122.295 euro. 

    Le aliquote contributive si applicano quindi fino al raggiungimento di tale soglia.

     Il minimale di reddito è pari a 18.808 euro, con effetti diretti sull’accredito contributivo annuo: al di sotto di tale importo l’accredito avviene in misura proporzionale.

    Categoria di contribuente Aliquota complessiva Contributo minimo annuo Quota ai fini pensionistici
    Pensionati o soggetti assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria 24% 4.513,92 euro 4.513,92 euro
    Magistrati onorari non esclusivi con altra copertura previdenziale 26,03% 4.895,72 euro 4.513,92 euro
    Professionisti iscritti alla Gestione separata senza altra copertura previdenziale 26,07% 4.903,25 euro 4.702,00 euro
    Lavoratori autonomi con aliquota maggiorata (prestazioni non pensionistiche) 27,03% 5.083,80 euro 4.702,00 euro
    Collaboratori coordinati e continuativi senza altra copertura previdenziale 33,72% 6.342,06 euro 6.206,64 euro
    Collaboratori, assegnisti, dottorandi e incarichi di ricerca con DIS-COLL 35,03% 6.588,44 euro 6.206,64 euro

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionisti

    Per il lavoro sportivo nel settore dilettantistico, il 2026 conferma un regime contributivo differenziato. I collaboratori sportivi iscritti alla Gestione separata e privi di altra copertura previdenziale applicano l’aliquota IVS del 25%, dovuta solo sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione pensionistica è calcolata sul 50% dell’imponibile. Le aliquote aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL) pari complessivamente al 2,03% si applicano invece sull’intero compenso eccedente la franchigia.

    Per i professionisti iscritti alla Gestione separata titolari di partita IVA e non assicurati ad altre gestioni, l’aliquota complessiva 2026 è pari al 26,07%, risultante dalla somma del 25% IVS e delle aliquote aggiuntive (0,72% per prestazioni assistenziali e 0,35% per ISCRO). Anche in questo caso, per pensionati o soggetti con altra copertura previdenziale resta ferma l’aliquota del 24%.

    Soggetto Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Totale
    Professionisti senza altra copertura 25% 1,07% 26,07%
    Professionisti pensionati o assicurati 24% 24%
    Collaboratori sportivi dilettantistici 25% (su 50% imponibile) 2,03% Variabile

    Gestione operativa dei versamenti

    La circolare ribadisce che, per i rapporti di collaborazione, l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, cui spetta l’obbligo del versamento entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite modello F24 (o F24 EP per le pubbliche amministrazioni). Per i professionisti, invece, il versamento resta integralmente a carico del contribuente e segue le scadenze fiscali ordinarie (saldo e acconti).

    Va anche ricordato che i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2026, per il principio di cassa allargato, tsi considerano riferiti al periodo d’imposta precedente e scontano quindi le aliquote contributive 2025. 

    Esposizione Uniemens e scadenze

    La circolare n. 8/2026 conferma che i contributi dovuti alla Gestione separata devono essere esposti nel flusso Uniemens secondo le regole ordinarie già in vigore per ciascuna tipologia di rapporto: 

    Per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, l’esposizione resta in capo al committente, che indica nel flusso Uniemens:

    • il codice tipo rapporto previsto per la specifica fattispecie;
    • l’imponibile contributivo;
    • l’aliquota applicata (IVS e aliquote aggiuntive);
    • la quota a carico del collaboratore e quella a carico del committente.

    Il versamento resta effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

    Per il lavoro sportivo dilettantistico, la circolare richiama espressamente le istruzioni operative già fornite con la circolare INPS n. 88/2023, che disciplinano:

    • l’esposizione separata delle quote pensionistiche e delle prestazioni non pensionistiche;
    • l’applicazione della franchigia di 5.000 euro annui;
    • il calcolo della contribuzione IVS sul 50% dell’imponibile fino al 31 dicembre 2027;
    • l’utilizzo dei codici Uniemens dedicati alle collaborazioni sportive e amministrativo-gestionali.

    Per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, l’esposizione contributiva avviene come indicato nella circolare 142 2025 con indicazione:

    • del codice rapporto specifico;
    • dell’imponibile eccedente la franchigia di 5.000 euro;
    • dell’aliquota IVS del 25% (o 24% in presenza di altra copertura previdenziale);
    • delle eventuali aliquote aggiuntive per prestazioni non pensionistiche.

  • Pensioni

    Casse professionali: pensione anticipata senza integrazione al minimo

    Con la sentenza n. 2066/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, la Corte di cassazione sezione lavoro  interviene su una questione di particolare rilievo per gli iscritti alle Casse professionali : il rapporto tra pensione di vecchiaia  anticipata e diritto all’integrazione al minimo.

    Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della disciplina regolamentare nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per chi accede al trattamento pensionistico in via anticipata. 

    Secondo i giudici di merito, tale esclusione avrebbe violato il principio del pro rata, non tutelando l’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale.

    La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale, offre invece una lettura sistematica della normativa, chiarendo natura, limiti e ambito applicativo dell’integrazione al minimo nell’ambito dei regimi pensionistici delle Casse professionali privatizzate

    Il caso al vaglio della Cassazione

    La controversia nello specifico riguarda un’iscritta a una Cassa professionale che aveva richiesto la pensione di vecchiaia unificata con anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria, beneficiando della possibilità introdotta dal regolamento del 2012. Al momento della domanda risultava soddisfatto il requisito contributivo, ma non quello anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.

    In applicazione della disciplina regolamentare, il trattamento pensionistico era stato ridotto nella quota calcolata con il sistema retributivo ed era stata esclusa l’integrazione al minimo. 

    L’interessata aveva quindi adito il giudice del lavoro, ottenendo in primo e secondo grado una pronuncia favorevole, fondata sull’assunto che la mancata integrazione violasse il principio del pro rata e producesse un effetto peggiorativo rispetto alle aspettative maturate nel corso della carriera contributiva.

    L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’integrazione al minimo non rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione tutelati dal pro rata e che la pensione anticipata costituisce un istituto nuovo, autonomo e fondato su una scelta consapevole dell’iscritto.

    Le motivazioni del diniego della Cassazione

    Come anticipato, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

    Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità ribadiscono che il principio del pro rata, richiamato dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, opera con riferimento ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica e non può essere esteso ai requisiti di accesso o a benefici accessori quali l’integrazione al minimo. Quest’ultima, infatti, non presuppone una determinata anzianità contributiva, ma si collega alle condizioni e alle scelte che regolano l’accesso al trattamento.

    Secondo la Corte, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata nasce esclusivamente con il regolamento del 2012. Trattandosi di un istituto di nuova introduzione, non è possibile invocare un affidamento su regole previgenti né pretendere l’applicazione del pro rata a un diritto che non esisteva nell’ordinamento precedente. L’intera disciplina del trattamento pensionistico deve quindi essere attratta al nuovo regime, comprensivo sia delle riduzioni previste sia dell’esclusione dell’integrazione al minimo.

    La Suprema Corte affronta anche il profilo costituzionale, escludendo che la mancata integrazione violi l’art. 38 della Costituzione. Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, osserva il Collegio, deve essere bilanciato con l’esigenza di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, esigenza che, per le Casse privatizzate, discende direttamente dalla normativa che impone la sostenibilità di lungo periodo.

    Un ulteriore elemento valorizzato è la natura volontaria dell’opzione per il pensionamento anticipato. L’iscritto sceglie consapevolmente di accedere a un trattamento diverso da quello ordinario, accettandone le condizioni, ma beneficia al contempo di vantaggi specifici, come la possibilità di proseguire l’attività professionale e di maturare supplementi di pensione.

    In conclusione, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata non contrasta con il principio del pro rata né con i parametri costituzionali, inserendosi coerentemente nel disegno di equilibrio finanziario e di autonomia regolamentare delle Casse professionali.

  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco valuta l’uscita da ADEPP

    La Fondazione Enasarco, ente che gestisce la previdenza complementare degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato il percorso formale per  valutare la possibile uscita dall’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

    La presidente Patrizia De Luise ha dichiarato al Sole 24Ore che la riflessione  è maturata nel tempo  e risale addirittura a un momento precedente la sua elezione (avvenuta a giugno 2025)  e che  il CDA intende ora avviare  fase operativa .

    Secondo la presidente, è in gioco soprattutto la  tutela degli iscritti che resta l’obiettivo prioritario dell’ente. In quest’ottica, l’adesione ad Adepp era stata inizialmente motivata dall’esigenza di partecipare a un contesto di confronto e di decisioni condivise tra le Casse private ma attualmente Enasarco ritiene che le  modalità di gestione dell’associazione non rispondano alle  aspettative e ricorda di aver segnalato  in più occasioni agli organi competenti le criticità

     Alla luce di tali criticità, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di avviare una valutazione strutturata sull’opportunità di proseguire il rapporto associativo.

    Le criticita nel rapporto con Adepp

    La Fondazione evidenzia, in particolare, una carenza di dialogo e di confronto, ritenendo venute meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso in Adepp nel 2013. 

    Un clima di insoddisfazione che, secondo quanto evidenzia l'articolo del Sole del 3 febbraio 2026 non riguarderebbe esclusivamente Enasarco.  Infatti  nel 2025 l’Enpapi, ente previdenziale degli infermieri, ha infatti deliberato l’uscita dall’Adepp, dal 1° gennaio 2026   e   all’assemblea Adepp di fine gennaio non hanno partecipato, oltre a Enasarco, neppure la Cassa dei ragionieri, l’Enpacl e la Cassa geometri.

    Sul tema  il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, che guida la Cassa dei Medici EMPAM  e che è stato recentemente rieletto  per il decimo anno alla presidenza ADEPP  ha dichiarato solamente di non  aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di  poter solo commentare evidenziando che   l’adesione  di ciascun ente all’associazione resta libera e volontaria.

    L’attuale gestione Enasarco

    La riflessione avviata da Enasarco si colloca in una fase di particolare solidità dell’ente. Come evidenziato nel comunicato ufficiale di fine 2025,  attualmente la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari a 467 milioni di euro.

    L' equilibrio finanziario  è certificato anche dal bilancio tecnico attuariale, che attesta la sostenibilità del sistema per almeno i prossimi trent’anni senza necessità di interventi strutturali correttivi.

    Il comunicato sembra sottolineare un cambio di rotta rispetto alla realta degli anni precedenti dove qualche difficolta era  giunta all'attenzione del  Sottosegretario al Lavoro Durigon  nel 2024 

    Nella conferena di chiusura il 4 dicembre 2025   la presidente De luise ha presentato un ente in salute e solido che guarda all’innovazione e alle nuove generazioni.  Erano  intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha definito l’attenzione riservata al mondo degli agenti e dei consulenti finanziari un segnale politico importante, l’Onorevole Paolo Barelli e il Senatore Maurizio Gasparri.Durante l’Assemblea si è parlato a più riprese di “budget sociale” e di una Fondazione Enasarco sempre più consapevole e partecipativa. Il triennio 2026-2028 sarà quindi incentrato su una presenza costante nella vita quotidiana degli iscritti e delle aziende in tema di welfare, digitalizzazione e formazione professionale.

  • Privacy

    Auto aziendali e controllo dello stile di guida: stop del Garante

    Con il provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un tema di grande attualità per datori di lavoro e consulenti: l’utilizzo di sistemi di telematica satellitare installati sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti.

     Il caso esaminato riguarda l’adozione di dispositivi in grado di raccogliere dati dettagliati sullo stile di guida, finalizzati all’attribuzione di punteggi di rischio e alla successiva valutazione dei comportamenti dei lavoratori.

    L’Autorità ha svolto un’istruttoria  a seguito di un reclamo, per verificare la conformità del trattamento dei dati personali ai principi in materia di protezione dei dati e alla disciplina lavoristica. L’esito del procedimento ha portato alla dichiarazione di illiceità del trattamento, all’ordine di cancellazione dei dati e all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento offre indicazioni operative rilevanti per tutte le imprese che utilizzano o intendono utilizzare strumenti tecnologici di monitoraggio connessi all’attività lavorativa.

    Il caso sottoposto al Garante Privacy

    L’istruttoria ha riguardato l’installazione, su veicoli aziendali concessi anche ad uso promiscuo, di dispositivi telematici capaci di rilevare informazioni sui viaggi effettuati e sui comportamenti di guida, come frenate, accelerazioni, velocità e sterzate. Tali dati venivano elaborati dal sistema per assegnare a ciascun conducente uno “score” e un livello di rischio, utilizzati nell’ambito di un programma aziendale di sicurezza.

    Dall’attività ispettiva è emerso che i dati raccolti includevano non solo quelli relativi ai viaggi di lavoro, ma anche quelli riferiti agli spostamenti privati, pur in assenza di geolocalizzazione puntuale.

    Inoltre le informazioni erano conservate per un periodo significativo e rese accessibili, con diversi livelli di dettaglio, a soggetti interni ed esterni al datore di lavoro, appartenenti anche ad altre società del gruppo.

    L’Autorità ha rilevato  anche criticità nella documentazione informativa fornita ai dipendenti, ritenuta non idonea a descrivere in modo chiaro finalità, presupposti di liceità, ruoli dei soggetti coinvolti e flussi di dati. 

    È stato inoltre accertato che non erano state attivate le procedure di garanzia previste per i controlli a distanza dei lavoratori, nonostante il sistema lo consentisse ; il trattamento risultava quindi esteso anche a dati non strettamente pertinenti all’attitudine professionale.

    La decisione e le sanzioni all’impresa

    Al termine del procedimento, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante il programma di telematica satellitare. 

    La decisione si fonda, come detto, su una pluralità di violazioni, tra cui il mancato rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, nonché sull’assenza di un valido presupposto di liceità per il trattamento basato sul legittimo interesse.

    Particolarmente rilevante è la valutazione dell’Autorità secondo cui la raccolta e l’analisi dei dati relativi anche ai viaggi privati, unitamente all’assegnazione di punteggi individuali, integrano una forma di controllo sull’attività del lavoratore. Tale controllo, se effettuato senza le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, rende il trattamento non conforme alla normativa.

    Il Garante ha inoltre evidenziato l’irregolare comunicazione dei dati a soggetti terzi, in assenza di una corretta designazione dei responsabili del trattamento e di istruzioni documentate, nonché l’inadeguatezza delle valutazioni preventive svolte dall’azienda.

    In conseguenza delle violazioni accertate, l’Autorità ha ordinato la cancellazione dei dati utilizzati per l’attribuzione degli score e ha irrogato una sanzione amministrativa di 120.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento. La decisione conferma che l’uso di strumenti tecnologici sui veicoli aziendali richiede un’attenta valutazione preventiva, il rispetto delle garanzie previste per il controllo dei lavoratori e una rigorosa gestione dei dati personali, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679.