• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2025: per gli arretrati ISEE da rinnovare entro il 30 giugno

    Se i percettori di assegno unico non rinnovano l'Isee entro fine mese,  non potranno ricevere  l'importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025  

    E' una delle principali indicazioni della circolare INPS  33 2025  nella quale l'istituto ha fornito  le istruzioni  e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione istat (+ 0,8%)

    Viene raccomandato di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE per ottenere l'assegno con l'importo esatto per il proprio nuclo familiare 

    Si ricorda che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE  oppure rivolgendosi a un patronato.

    Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata

    Nella circolare viene specificato anche che   coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia,  NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo  d’ufficio.

    In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere  fino a febbraio  2025  mentre da marzo fa fede il nuovo isee  (v. sotto)  

    Come detto per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico  sulla base della propria situazione economica

    In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti.

    Inoltre va tenuto presente che

    1. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il 28 febbraio 2025,  gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
    2. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il  30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
    3. in mancanza di aggiornamento dopo quella data  si continuera a ricevere L'assegno con importo minimo 

    L'  ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.

    E' consigliabile affrettarsi p

    Assegno unico:  comunicazione delle variazioni 

    In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di  

    la nascita di figli;

    – la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

    – le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

    – le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

    – i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

     variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

     variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

    Nuova domanda  Assegno unico per i nuovi beneficiari

    In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda  risultata  “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.

    Possono essere utilizzati i seguenti canali 

    1. portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
    2. Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    3. Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     Si ricorda che:

    •  per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto  dal mese di marzo dello stesso anno. 
    • se la presentazione avviene dopo il 30 giugno  la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.
  • Sicurezza sul Lavoro

    Avviso INAIL formazione: dal 17 giugno registrazioni ambito C

    E' stata aperta il 18 marzo  2025  la piattaforma INAIL per le domande di partecipazione al bando di finanziamento per le proposte di progetti di formazione e informazione in  tema sicurezza sul lavoro, elaborate da   associazioni datoriali, sindacali e organismi paritetici. L' avviso era apparso in Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2024 con l'indicazione dei  destinatari dei finanziamenti,  requisiti,  contributi previsti  e modalità di domanda 

    Il calendario per le domande è diverso per i diversi ambiti di azione : 

    1. dal 18 al 25 marzo era attiva la preregistrazione dell'ambito A .
    2. Dalle ore 12:00 del 6 maggio 2025 alle ore 17:00 del 13 maggio 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti dell’ambito B: che riguarda “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    3. Per l'ambito C, dalle ore 12:00 del 17 giugno alle ore 17.00 del 24 giugno 2025 è aperto lo sportello informatico per la registrazione dei proponenti.
    4. dalle ore 12:00 del 12 giugno 2025 alle ore 12:00 dell’11 luglio 2025, è aperto lo sportello informatico per l’inserimento degli allegati n. 6, 7, 8.

    L'avviso ricorda che per l'ambito B, è disponibile nella sezione dedicata del portale l’elenco in ordine cronologico delle domande inoltrate per l’ambito B, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento.

    Si ricorda che , oltre alle FAQ di chiarimenti,  Inail ha reso disponibili  gli specifici  manuali utente:

    E' stato anche pubblicato un videotutorial per aiutare nella compilazione della domanda

    Vediamo le principali indicazioni e la tabella temporale completa al penultimo paragrafo, con tutti i testi ufficiali.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Obiettivi e modalità di attuazione

    Il  bando INAIL mira a promuovere una campagna nazionale di formazione e informazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione ai nuovi rischi emergenti. Si prevede il finanziamento di progetti mirati  in particolare alla sensibilizzazione  dell'opinione pubblica ai fini della prevenzione.

    Il bando si basa sugli articoli 9 e 10 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché sull'articolo 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241.

    I contributi saranno assegnati , come gli anni scorsi, con una procedura a sportello, seguendo i criteri dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.

     La selezione dei progetti seguirà l'ordine di presentazione delle domande, fino a esaurimento delle risorse.

    SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL BANDO

    Avviso INAIL formazione 2024 – Destinatari e soggetti proponenti

    I progetti sono rivolti a:

    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP)
    • Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA)
    • Responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP)
    • Lavoratori
    • Datori di lavoro
    • Docenti tutor interni e tutor formativi esterni nei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

    Possono partecipare come soggetti proponenti:

    • Organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, rappresentate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008). Queste possono presentare domanda direttamente o tramite strutture formative a loro collegate.
    • Organismi paritetici iscritti al repertorio del decreto ministeriale dell'11 ottobre 2022, n. 171.

    Ogni soggetto proponente può presentare una sola domanda per ciascun ambito tematico indicato nel bando, sia in forma singola che in aggregazione con altri soggetti della stessa o diversa categoria.

    Avviso INAIL formazione 2024 – Requisiti progetti e risorse disponibili

     Ciascun soggetto proponente, in forma singola o in aggregazione, può presentare  una sola domanda di partecipazione  per ciascuno degli ambiti tematici  seguenti:

    • A Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”;
    • B “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO);
    • C “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”;
    • D“Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    I progetti devono avere ad oggetto formazione e informazione aggiuntive rispetto  alle competenze e alla formazione e alla informazione già in possesso dei soggetti destinatari e che non informativi che costituiscano adempimenti degli obblighi dei datori di lavoro  previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i..I progetti devono contenere proposte integrate di formazione e informazione per  ciascuno degli ambiti in una logica di complementarietà e di reciproco supporto 

    I progetti di formazione e informazione devono essere realizzati in almeno sei Regioni/Province autonome, due per ciascuna delle macroaree (nord, centro,sud) di seguito riportate 

    1.   NORD VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, VENETO, FRIULI   VENEZIA GIULIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA  
    2. CENTRO TOSCANA, LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA 
    3. SUD CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, PUGLIA, MOLISE, SICILIA

    Ogni iniziativa formativa e informativa dovrà avere un massimo di 24 ore e un minimo di 4.

     Ciascuna edizione dell’iniziativa dovrà prevedere un minimo di 10 e un massimo di 50 partecipanti.

    Almeno il 60% dei docenti dovrà essere qualificato ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 Lavoro  -Salute

    Le iniziative potranno essere realizzate, in presenza e in  remoto (videoconferenza sincrona

    Ogni iniziativa formativa e informativa potrà coinvolgere una o più delle tipologie di  soggetti destinatari 

    Il budget totale  disposizione è di 14.000.000 euro, suddiviso equamente tra i vari ambiti tematici, con 3.500.000 euro per ciascuno.( IMPORTI MODIFICATI VEDI ULTIMO PARAGRAFO)

    Il contributo per ogni progetto  sarà calcolato in base al numero dei partecipanti e alle ore di formazione. 

    Per le attività in presenza, il contributo è di 30 euro per ora per partecipante, mentre per le attività in webinar/videoconferenza sincrona è di 25 euro per ora per partecipante. 

    L'importo finanziabile per progetti di singoli proponenti varia tra 200.000 e 800.000 euro, mentre per aggregazioni varia tra 200.000 e 1.750.000 euro. (MODIFICATO V. SOTTO)

    Avviso INAIL formazione 2024 – Domande e contatti per assistenza

    Le domande devono essere inviate online tramite SPID/CIE/CNS accedendo ai servizi sul portale Inail (www.inail.it). 

     I modelli per le domande sono disponibili sul sito INAIL

    Qui le regole tecniche sulla compilazione delle domande e  utilizzo dello sportello 

    TABELLA TEMPORALE INVIO DOMANDE ED ESITI 

    AMBITO A. “Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 18 marzo 2025 (ore 12:00) al 25 marzo 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1° aprile 2025 (ore 12:00) all’8 aprile 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 aprile 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 aprile 2025 (ore 12:00)
    •  Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    23 maggio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO B. “Il ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO)

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 6 maggio 2025 (ore 12:00) al 13 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 20 maggio 2025 (ore 12:00) al 27 maggio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    10 giugno 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    12 giugno 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    11 luglio 2025 (ore 12:00)

     AMBITO C. “Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 17 giugno 2025 (ore 12:00) al 24 giugno 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 1 luglio 2025 (ore 12:00) all’8 luglio 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    22 luglio 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    24 luglio 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    22 agosto 2025 (ore 12:00)

     AMBITO D. “Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica)”

    • Apertura dello sportello informatico per la fase di registrazione dei proponenti    Dal 16 settembre 2025 (ore 12:00) al 23 settembre 2025 (ore 17:00)
    • Compilazione e invio della domanda online (sportello informatico)    Dal 30 settembre 2025 (ore 12:00) al 7 ottobre 2025 (ore 17:00)
    • Pubblicazione degli elenchi cronologici delle domande inoltrate    21 ottobre 2025
    • Apertura dello sportello informatico per inserimento dei documenti (art. 14)    23 ottobre 2025 (ore 12:00)
    • Chiusura dello sportello informatico per inserimento dei documenti    21 novembre 2025 (ore 12:00)

    Per informazioni e assistenza, si può contattare il numero 06.6001 del Contact Center Inail, disponibile sia da rete fissa che mobile. 

    È possibile anche utilizzare il servizio "Inail Risponde" sul portale www.inail.it. 

    Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti via e-mail a [email protected] fino a dieci giorni prima della scadenza del bando. Le FAQ saranno pubblicate  prossimamente sempre sul portale istituzionale INAIL.

    Le rettifiche al Bando

     Con l'avviso del 9 gennaio 2025,  sono state comunicate due  rettifiche al  bando di finanziamento 2024 .

     La novità sostanziale è l'aumento dei fondi disponibili che comporta anche nuovi massimali per le domande.

    Nello specifico: l’art. 3  dell’Avviso è sostituito come segue:      “L’entità delle risorse finanziarie complessive è pari ad euro 24.000.000,00 (euro   ventiquattromilioni/00).

    Al fine di rendere gli specifici interventi formativi e informativi più efficaci per il    conseguimento degli obiettivi della campagna di formazione e informazione, il suddetto

    importo viene suddiviso in misura paritaria per ognuno degli ambiti tematici come declinati al successivo art. 6  per un importo pari ad euro 6.000.000,00  […]”

    L’art. 9 dell’Avviso è sostituito come segue:   9. Importo ammesso al finanziamento

    “Nel caso in cui la domanda di partecipazione che preveda iniziative integrate di formazione e informazione, sia presentata da un soggetto proponente singolo, l’importo

    complessivo finanziabile sarà compreso tra 

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e 
    • un massimo pari ad euro 1.200.000,00;

     in caso di domanda presentata da un’aggregazione, l’importo complessivo finanziabile sarà compreso tra

    • un minimo pari a euro 200.000,00 e
    • un massimo pari ad euro 2.200.000,00 […]”.
  • Lavoro Autonomo

    ISCRO: tutte le regole- Domande 2025 dal 16 giugno

    Apre il 16 giugno 2025  la piattaforma per la domanda di ISCRO 2025. Lo comunica INPS con il messaggio 1858 del 12 giugno 2025  in cui ricorda anche la scadenza del 31 ottobre prossimo (vedi sotto).

    ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata  ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.

    E' stata  istituita dalla legge 178/2020,  in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e  portata a regime con la legge di bilancio 2024.

    Consiste in  un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale  inferiore ad  una certa soglia nel triennio   precedente la domanda, unitamente ad  altri requisiti, recentemente modificati dalla Legge di bilancio 2024

    E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024  la circolare INPS  n. 84 con le  istruzioni aggiornate.  Il 2 dicembre  la Cassazione ha chiarito nella sentenza  30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.

    ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti

    L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.

     I requisiti necessari per il diritto  sono:

    • a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
    • b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
    • c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
    • d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
    • e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
    • f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

    INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica  con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione

    Iscro 2025: Importo -trattamento Fiscale , Compatibilità , Obblighi

    L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.

     L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali. 

    La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.

    L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.

     L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

    Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:

    Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi  devono pero essere ancora  definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

    Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle  Regioni  e Province autonome e al Portale SISSL  che gestisce le politiche attive del lavoro  in collaborazione con il Ministero.

    ISCRO 2025 Esempio di calcolo dell’importo

    Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO

    • Requisito reddituale:

     Reddito 2023: € 7.000

    Media redditi 2021 e 2022: € 10.500

    70% della media: € 7.350

    Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.

    •  Importo dell'Indennità:

    Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500

    Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)

    Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)

    ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento

    La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS. 

    Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno  al 31 ottobre 2025. 

    ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.

    A decorrere dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025, fino al 31 ottobre 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda di indennità ISCRO per l’anno 2025.

    Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:

    •  SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS);
    •  IDAS.  

    In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     INPS ricorda che 

    •  L'indennità ISCRO,  non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
    •  non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
    •  nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
    • La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

    Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione

    La circolare n. 84 del 23 luglio 2024  richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):

    • Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
    • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60:  Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
    • Legge 8 agosto 1995, n. 335:  Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
    • Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR):   Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
    • Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
    • Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
    • Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
    • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
    • Decreto interministeriale 30 gennaio 2015:  Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
    • Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
    • Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:  Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.

    Novità dal 2024

    La circolare illustra  alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:

    1. Riconoscimento a Regime:   L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
    2. Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
    3. Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali  per la Gestione separata a partire dal 2024.

    Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione  INPS

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.

    La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.

    L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.

    La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende   esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento   esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante   cd. Principio Tempus Regit Actum   (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .

  • Lavoro Dipendente

    Assegno di integrazione Fondo studi professionali: le istruzioni

    Con la Circolare n. 99 del 10 giugno 2025, l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili sull’applicazione del nuovo assegno di integrazione salariale previsto dal riformato Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, adeguato alla normativa sugli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015) e aggiornato con il D.I. 21 maggio 2024.

    Il nuovo sistema, in vigore dal 24 luglio 2024, amplia i beneficiari e le tutele per lavoratori e aziende, semplifica l’accesso e uniforma le modalità di esposizione nel flusso Uniemens. 

    Vediamo di seguito cosa cambia e come devono comportarsi operativamente datori di lavoro e consulenti.

    Destinatari: chi accede e quando

    Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che, nel semestre precedente la domanda, abbiano almeno un dipendente.

    Beneficiari: tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con anzianità di almeno 30 giorni, esclusi i dirigenti.

    I termini di presentazione sono i seguenti

    • Non prima di 30 giorni dalla sospensione programmata;
    • Non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione.

    Causali ammesse e durata delle prestazioni del Fondo

    Le causali sono quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari: 

    1. eventi oggettivamente non evitabili, 
    2. crisi aziendali,
    3.  riorganizzazioni,
    4.  contratti di solidarietà.

    Durata massima dell’intervento: 

    Tipo datore di lavoro Durata massima assegno
    Fino a 15 dipendenti 26 settimane in un biennio mobile (ordinarie e straordinarie)
    Oltre 15 dipendenti
    • 26 settimane in biennio mobile (ordinarie)
    • 24 mesi in 5 anni (riorganizzazione/transizione)
    • 12 mesi in 5 anni (crisi aziendale)
    • 36 mesi in 5 anni (solidarietà)

    Le domande per eventi ordinari EONE (oggettivamente non evitabili) possono riguardare periodi già dal 1° giugno 2024.

    Misura dell’assegno e trattamento previdenziale e pagamenti

    I datori di lavoro devono versare una contribuzione ordinaria e, in caso di utilizzo del Fondo, una contribuzione addizionale del 4%. Le aliquote ordinarie variano in base alla dimensione dell’organico:

    Dipendenti medi nel semestre Aliquota ordinaria complessiva
    Fino a 5 0,50% (2/3 datore, 1/3 lavoratore)
    Da 6 a 15 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratore)
    Oltre 15 1% (2/3 datore, 1/3 lavoratore)

    ATTENZIONE È necessaria l’informativa sindacale preventiva. La prova documentale può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva.

    In caso di contratti di  solidarietà, è obbligatorio l’accordo sindacale con elenco lavoratori.

    Come di consueto il pagamento dell’assegno può essere:

    • effettuato dal datore (con successivo conguaglio/rimborso INPS);
    • diretto  da INPS ai lavoratori solo in caso di grave crisi aziendale.

    Procedura semplificata nel flusso Uniemens

    Dal luglio 2024 si utilizza un codice "ticket" identificativo per ogni istanza.

    La circolare precisa  che i datori o i consulenti devono:

    • Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
    • Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.

    Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AIO”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale Circ. n. 29/2022”. Il codice evento “AIS” non deve essere più utilizzato.

    Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S” del Fondo in esame.

    Per i periodi di erogazione dell’assegno viene accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

    Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.

    Quindi:

    –    nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;

    –    negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A104”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali”;

    –    negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L009”avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale – attività professionali”.

    I codici “A105” e “L012” non devono essere più utilizzati.

    In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzione ricercatori: nuova agevolazione nella legge 79 2025

    E' stata pubblicata il 6 giugno 2025 la legge di conversione  del decreto-legge n. 45/2025 (PNRR Scuola),  che contiene un nuovo credito d’imposta da 10mila euro per chi assume un ricercatore o un ex dottorando. 

    Questa agevolazione sostituisce il precedente sgravio contributivo biennale da 7.500 euro, ritenuto poco efficace, considerando che finora è stato utilizzato da una sola azienda.  Occorre attendere un decreto attuativo del ministero dell'Università per le modalità di richiesta e applicazione 

    Nella legge sono presenti ulteriori novità per la carriera accademica. Vediamo  di seguito tutti i dettagli.

    Nuovo incentivo assunzione ricercatori 2025: requisiti e condizioni

    La norma relativa all’agevolazione per l’assunzione di ricercatori da parte delle imprese è contenuta nell’articolo 3-septies del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79

    A partire dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, le imprese che assumono a tempo indeterminato almeno un giovane ricercatore possono beneficiare di un’agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta pari a 10.000 euro per ciascuna persona assunta.

    Questa misura è destinata a chi assume personale in possesso di:

    • un dottorato di ricerca, oppure
    • un contratto, attuale o passato, come ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 o 24 della legge n. 240/2010.

    Il credito d’imposta:

    • è concesso dal Ministero dell’università e della ricerca tramite una specifica procedura (che sarà regolata da un decreto ministeriale),
    • può essere usato esclusivamente in compensazione tramite modello F24,
    • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.

    Il beneficio:

    • non è soggetto ai limiti ordinari dei crediti d’imposta (quelli fissati, ad esempio, dalla legge finanziaria 2007 o dalla legge 388/2000),
    • è fruibile fino al 31 dicembre 2026,
    • è concesso nei limiti delle risorse disponibili stabilite dalla norma.

    L’obiettivo della misura è promuovere l’occupazione qualificata giovanile e il rafforzamento del legame tra mondo accademico e imprese, nel quadro dell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), in particolare l’Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2.

    Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) dovrà quindi  emanare un decreto ministeriale attuativo che:

    • definisca i criteri e le modalità per la richiesta e concessione del credito d’imposta;
    • disciplini l’eventuale presentazione delledomande da parte delle imprese;

    precisi le modalità di utilizzo del credito e i controlli.

    Il testo precisa anche che il credito sarà concesso nei limiti delle risorse stanziate, perciò è probabile che il decreto specifichi anche il criterio cronologico di accesso (es. “fino ad esaurimento fondi”).

    ATTENZIONE Non è indicata una scadenza precisa per l’emanazione del decreto, ma poiché l’agevolazione parte dal 1° luglio 2025, il decreto attuativo dovrebbe teoricamente  essere pubblicato prima di quella data per permettere alle imprese di accedere concretamente al beneficio.

    Qui il testo coordinato della legge di conversione del dl 45 2025

    Nuove figure per il pre-ruolo universitario e salvaguardia progetti europei

    Oltre agli incentivi per l’assunzione nel privato, il decreto PNRR Scuola convertito in legge  interviene anhe su un altro fronte strategico: quello della carriera universitaria. 

    Grazie a un emendamento approvato in Senato, vengono introdotte due nuove tipologie contrattuali per il cosiddetto “pre-ruolo”, cioè il periodo intermedio tra il dottorato e l’accesso a un posto stabile da ricercatore o professore. Oltre al contratto di ricerca, già previsto dal 2024, ora sarà possibile attivare anche incarichi “di ricerca” e “post-doc”, con durata annuale rinnovabile fino a un massimo di tre anni, riservati a ex dottorandi e specializzandi.

    Potranno comprendere attività di ricerca, didattica e cosiddetta “terza missione” (cioè il trasferimento della conoscenza al territorio e al sistema produttivo). 

    Un aspetto particolarmente apprezzato dalla comunità scientifica è la possibilità, espressamente prevista, di utilizzare questi nuovi contratti per partecipare ai bandi europei, in particolare quelli legati al programma MSCA. Nei mesi scorsi, infatti, numerosi ricercatori e atenei avevano espresso forte preoccupazione per il rischio di esclusione dai progetti internazionali, a causa dell’incompatibilità del nuovo contratto di ricerca con le regole UE. 

    Con questa modifica, l’Italia rientra pienamente nella cornice della Carta europea dei ricercatori, garantendo ai giovani studiosi la possibilità di costruire carriere competitive a livello internazionale.

  • PRIMO PIANO

    Prestazione Universale anziani: novità sull’ISEE

    E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova  Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni  con basso ISEE che comprende :

    1. indennità di accompagnamento e 
    2. contributo spese  per l'assistenza  domiciliare.

     La misura è sperimentale  per gli anni 2025 e 2026. 

    Con il messaggio 4490/2024  l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti,  l'importo e le modalità per fare domanda.

    Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure  per alcuni aspetti  operativi  come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale  e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un  nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).

    Alleghiamo il decreto ministeriale attuativo  in fondo all'articolo.

    Vediamo in dettaglio tutte le regole in una guida sintetica.

    Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta

    Dal 2 gennaio l’INPS,  provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus  per gli anziani, denominato ufficialmente  Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.

    Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle

    1. indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e 
    2.  prestazioni  di assistenza sociale fornite dagli ATS  (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).

    La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:

    1. una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
    2. una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili,  come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici  o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.

    ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

    1. la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
    2. la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

    L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.

    Prestazione universale anziani. i requisiti

    Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

    1. età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
    2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
    3. un valore ISEE  sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
    4. la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà  riconosciuta la prestazione Universale.

    Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge  indica i seguenti casi:

    •  persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
    •  persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
    •  persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
    •  persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
    •  persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
    •  persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
    •  persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
    •  persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
    •  ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

    INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24,  anche da più persone  contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

    Prestazione universale anziani: come fare domanda

    La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,

    • sia personalmente, con la propria identità digitale, che
    • tramite i patronati.

    Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale

    Il 21 febbraio  2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  un  decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025 

     INPS  aveva già  emanato un messaggio, n. 949 2025,   con  le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.

    Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi  in particolare a 

    •  Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
    • Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
    • Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
    • Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
    • Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.

    QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE

    ISEE Nucleo ristretto: novità giugno 2025

    Come anticipato il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.

    Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni per il riconoscimento della prestazione.

    In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE recante un nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.

    Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.

  • Accertamento e controlli

    Tasso interessi e sanzioni Inps dall’ 11 giugno 2025

    Con la circolare 100  del  10 giugno  2025 INPS   comunica l'adeguamento  del tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle ultime  decisioni della Banca centrale Europea (  del 5.6.2025)    che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento  dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25%,  portandolo al 2,15%.

    In sintesi l'istituto comunica che dall'11 giugno 2025:

    • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare ai contributi  agli Enti di previdenza e assistenza obbligatorie, scende all'8,15% annuo 
    • la misura delle sanzioni civili  scende al 7,65%   (con le eccezioni previste dal DL 19 2924 sotto specificate)

    Va  sempre ricordato inoltre che dal 1 gennaio 2025 è variato il tasso di interesse legale e con la circolare 1 del 7 gennaio INPS ne  ha chiarito le implicazioni.

    Di seguito  tutti i dettagli forniti dall'Istituto nel nuovo documento.

    Tasso interesse INPS per dilazioni e rateazioni

    La circolare 100 2025 precisa che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8,5% annuo e  trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 aprile  2025.

    I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari 8,15 , sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio  2025.

    Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025 e novità dopo il dl 19 2024

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).

    INPS ricorda che :

    1- a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,15% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    2-  L’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno  2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiarito  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.