• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2026 INPS: modalità di rilascio e rettifica

    Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’INPS specifica  le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 e i relativi adempimenti, con particolare attenzione ai canali di accesso, alle procedure di rettifica e alle modalità alternative di acquisizione del documento in formato cartaceo.  per i soggetti che non utilizzano i servizi digitali e per gli eredi.

    Certificazione Unica 2026: le norme

    La Certificazione Unica si colloca nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la trasmissione delle certificazioni fiscali, nonché dalle norme sul conguaglio fiscale di fine anno di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

    Il termine per il rilascio della CU ai percipienti e per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo di ogni anno, in base alla normativa che ha unificato le scadenze.

    Per l’anno 2026, l’INPS ha reso disponibile la certificazione a partire dal 12 marzo, adempiendo contestualmente all’invio telematico all'Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.

    Come si rettifica in caso di errori

    Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione delle rettifiche della Certificazione Unica.

    Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o dati non corretti, è tenuto a rivolgersi al sostituto d’imposta, che provvede alla correzione. Operativamente:

    • la rettifica può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026;
    • la correzione può determinare una nuova quantificazione del conguaglio fiscale;
    • l’esito della rettifica viene comunicato al contribuente tramite:
    • posta ordinaria;
    • PEC;
    • area personale MyINPS (sezione “Comunicazioni fiscali”).

    Elemento operativo di rilievo è l’impatto sulla dichiarazione precompilata: il contribuente deve verificare i dati presenti e aggiornarli sulla base dell’ultima CU rettificata disponibile.

    Per i professionisti, ciò implica la necessità di:

    • verificare eventuali incongruenze tra CU e dati fiscali;
    • monitorare le comunicazioni INPS successive alla rettifica;
    • aggiornare tempestivamente la dichiarazione dei redditi.

    Istruzioni operative: rilascio e reperimento del cartaceo

    Sebbene la modalità ordinaria sia telematica, la circolare disciplina in modo dettagliato tutte le alternative per ottenere la Certificazione Unica in formato cartaceo, fondamentali per utenza non digitalizzata.

    1. Ritiro presso sedi INPS

    • accesso senza prenotazione presso servizi di “Prima accoglienza”;
    • oppure tramite sportelli veloci con prenotazione;
    • prenotazione effettuabile via: sito INPS, app INPS Mobile o Contact Center.

    2. Invio tramite PEC

    • richiesta all’indirizzo dedicato;
    • obbligo di allegare documento di identità;
    • invio della CU alla stessa casella PEC del richiedente.

    3. Intermediari abilitati (CAF, patronati, professionisti)

    • accesso tramite delega del contribuente;
    • obbligo di acquisizione e registrazione della delega;
    • necessità di indicare dati identificativi e documentazione.<!–4. Spedizione cartacea al domicilio
      Richiedibile tramite diversi canali:

      Canale Modalità
      Telefono Numero verde 800 434320 o Contact Center
      Email ordinaria Invio richiesta con documento
      PEC Richiesta con documentazione completa

      il documento viene inviato all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi INPS; per soggetti delegati o eredi è richiesta documentazione aggiuntiva (delega o dichiarazione sostitutiva).ul>

    Casi particolari: istruzioni operative per la delega a terzi

    La disciplina si sofferma poi su alcune situazioni specifiche che richiedono modalità operative dedicate.

    1. Per i pensionati residenti all’estero, la richiesta deve essere effettuata tramite Contact Center, fornendo i dati identificativi e il codice fiscale. La Certificazione Unica viene quindi trasmessa esclusivamente in formato cartaceo all’indirizzo estero registrato, con conseguente necessità di verificarne l’aggiornamento.
    2. Un’attenzione particolare è riservata all’utenza fragile, categoria che include, tra gli altri, soggetti con disabilità, ciechi civili, sordi e anziani. In questi casi è attivo un canale dedicato che consente di richiedere assistenza telefonica e l’invio della documentazione direttamente al domicilio, anche senza accesso agli strumenti digitali. Tale servizio rappresenta un canale prioritario per garantire l’effettiva fruizione della certificazione.
    3. Ulteriore possibilità è rappresentata dai punti cliente attivati presso Comuni e pubbliche amministrazioni convenzionate. In tali sedi, il cittadino può ottenere la Certificazione Unica previa richiesta, con modalità analoghe a quelle previste per gli intermediari, inclusi gli obblighi di identificazione e tracciabilità.

    Rilascio della CU a soggetti terzi: procedura dettagliata

    La circolare disciplina in modo puntuale anche il rilascio della Certificazione Unica a soggetti diversi dal titolare, ambito particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei dati personali.

    Nel caso di delega, il soggetto incaricato deve presentare una autorizzazione formale contenente gli elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici del delegante, il codice fiscale, l’anno d’imposta e la data di conferimento. A ciò deve aggiungersi la copia dei documenti di identità di entrambe le parti. L’intermediario o l’operatore che gestisce la richiesta è tenuto a registrare la delega e a conservarla, generalmente per un periodo di tre anni, salvo acquisizione digitale nei sistemi.

    Quando il rilascio avviene tramite CAF o professionisti, questi ultimi devono inoltre inserire nei sistemi informativi INPS una serie di dati identificativi (codice fiscale, estremi del documento, informazioni sulla delega) per poter accedere alla certificazione. La procedura richiede quindi un controllo accurato della documentazione e della coerenza dei dati inseriti.

    Diverso è il caso degli eredi, per i quali non è sufficiente una semplice delega. È infatti necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente al documento di identità. Solo a seguito di tale verifica la Certificazione Unica viene rilasciata, generalmente con invio all’indirizzo dell’erede richiedente.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi Eppi 2025, secondo acconto in scadenza il 15.4

    l 15 aprile 2026 scade il secondo acconto   dei contributi previdenziali per l’anno 2025 dei periti industriali liberi professionisti.

    Ciascun iscritto  puo trovare nell'’Area Riservata EppiLife le indicazioni per poter effettuare il versamento e verificare il proprio estratto conto contributivo. 

    Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sugli obblighi contributivi EPPI riferiti al 2025 in scadenza nel 2026.

    Le tre tipologie di contributi aliquote e deducibilità

    Il sistema contributivo di Eppi per i periti industriali liberi professionisti si fonda su tre pilastri.

     Il contributo soggettivo è obbligatorio e rappresenta il cuore della previdenza: calcolato sul reddito professionale netto, finanzia il montante individuale che determinerà la pensione futura. 

    L'aliquota base è del 18%, ma può essere aumentata volontariamente fino al 35% — scelta conveniente sia per costruire una pensione più solida sia per beneficiare di una maggiore deduzione fiscale. Le  soglie minime e massimali  sono aggiornati ogni anno (Vedi tabella sottostante), e gli under 35 nei primi cinque anni di attività possono dimezzare il contributo se il reddito è inferiore alla soglia ISTAT. Chi è già pensionato versa un'aliquota ridotta al 9%.

    Il contributo integrativo, pari al 5% del volume d'affari indicato nei documenti fiscali, ha una funzione diversa: sostiene le spese operative di Eppi, finanzia il supporto agli iscritti in difficoltà e — in parte — integra i montanti previdenziali di tutti gli iscritti. Non è deducibile fiscalmente (salvo eccezioni) ed è dovuto anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni dal 2019.

     Il contributo di maternità, infine, è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e finanzia le indennità per neomamme e neopapà (questi ultimi solo in caso di adozione o rinuncia della moglie), la gravidanza a rischio e un'integrazione di tre mensilità per chi rispetta determinati requisiti reddituali. 

    Il conributo soggettivo e quello di maternità godono di piena deducibilità fiscale.

    Importi Contributi sul 2025

    Contributi Eppi 2025

    Contributo soggettivo — parametri 2025

    Parametro Valore
    Aliquota ordinaria 18% del reddito professionale netto
    Aliquota massima (volontaria) 35%
    Aliquota per pensionati Eppi o altro ente 9% (con facoltà di optare per il 18% o più)
    Contributo minimo 2025 € 2.359,00
    Contributo minimo 2025 (pensionati) € 1.179,50
    Reddito soglia per il minimo ≤ € 13.104,00
    Massimale di reddito imponibile € 120.607,00
    Soglia riduzione under 35 (primi 5 anni) 50%, se reddito < € 26.208,00
    Deducibilità fiscale

    I valori minimi e il massimale sono adeguati annualmente in base all'indice ISTAT–FOI.

    Contributo integrativo — parametri 2025

    Parametro Valore
    Aliquota 5% da applicare nel documento fiscale
    Massimale Nessun limite massimo
    Contributo minimo 2025 € 655,00
    Volume d'affari soglia per il minimo ≤ € 13.104,00
    Riduzione under 35 (primi 5 anni) 50% del minimo, se vol. d'affari < metà della soglia
    Applicazione a Pubbliche Amministrazioni Sì, dal 25 febbraio 2019
    Deducibilità fiscale Parziale

    Contributo di maternità

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 0002991/PIND-L-142 del 17 marzo 2026 e'  stata  approvata, la delibera  n.  461/2025  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'EPPI in data 30 ottobre 2025, concernente la determinazione  del 

    contributo di maternita' per l'anno 2025, in misura pari a euro  4,00  pro capite.

  • Accertamento e controlli

    Tasso interesse Inps in riduzione dal 28 marzo 2026

    Con circolare 39 del 2 aprile INPS comunica  che  il decreto fiscale (decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38),entrato in vigore il 28 marzo 2026, ha previsto la riduzione della maggiorazione  del tasso di interesse    per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili   rispetto a quello fissato dalla BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema,   

    La maggiorazione in particolare scende da sei  a due punti percentuali

    Il tasso  per le  richieste di rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026 scende quindi  dal 8,15 al 4,15% annuo 

    Si precisa che i  piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno alcuna modifica.

    Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

    Sanzioni civili INPS tasso da giugno 2025

    Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti).

    Le novità dopo il dl 19 2024

    A  decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: 

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del  2,15% annuo
    • Nelle ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

    Si ricorda anche  che -l’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 19/2024, è intervenuto sulla fattispecie del ravvedimento operoso disciplinata dall’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000:

    • –    come già previsto,  in caso di denuncia effettuata spontaneamente, entro dodici mesi dal termine stabilito  le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al  7,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •  –    ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro  novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni  è pari al 9,65% in ragione d’anno (tasso del 2,15% maggiorato di 7,5 punti).
    • Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del citato articolo 116, le sanzioni civili sono dovute in misura dei soli interessi legali (vedi sotto le novità 2025).

    Sanzioni civili in caso di procedure concorsuali

    In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

    Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore  all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d’anno), a decorrere dall'11 giugno  2025 la riduzione delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,15% 

    Tasso interesse legale 2025 gli effetti per INPS

    Nella Circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2025 sono chiariti  gli effetti dell’aggiornamento del tasso di interesse legale, stabilito al 2% annuo a partire dal 1° gennaio 2025 (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024). Essa dettaglia le implicazioni per il calcolo delle somme aggiuntive dovute per ritardi nei versamenti contributivi e per gli interessi legali relativi a prestazioni previdenziali e pensionistiche INPS. 

    Di seguito, i punti principali evidenziati nella circolare:

    •  Implicazioni per somme aggiuntive sui contributi previdenziali

    Riduzione delle sanzioni civili: come anticipato sopra, l’articolo 116, comma 15, della Legge 388/2000 prevede che le sanzioni per omissioni contributive siano ridotte al livello degli interessi legali, purché i contributi siano pagati integralmente.

    • Applicazione del nuovo tasso: Il 2% sarà utilizzato per calcolare gli interessi relativi a contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2025. Per debiti precedenti, si applicano i tassi in vigore alle rispettive date di decorrenza. Qui le tabelle
    • Controversie contributive: Dal 1° settembre 2024, per casi di mancato o ritardato versamento dovuti a incertezze giuridiche o amministrative, il tasso del 2% si applica se i contributi sono versati entro i termini fissati dall’INPS.
    •  Effetti sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

    Il nuovo tasso del 2% interessa anche le somme pagate dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2025, incluse prestazioni pensionistiche, trattamenti di fine servizio e fine rapporto.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Mamme: guida completa – richieste riesame entro il 2 maggio 2026

    Con la Circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni applicative per il Nuovo Bonus Mamme 2025, istituito dall’articolo 6 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni  e riconfermato dalla legge di bilancio 199 2025  

    Si tratta di una integrazione al reddito di 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di attività lavorativa, riconosciuta alle madri lavoratrici con due o più figli che esercitano attività dipendente o autonoma. 

    Il 27 novembre 2025 sono state  pubblicate  dall'INPS le faq aggiornate. mentre iIl 4 dicembre l'Istituto ha comunicato che è disponibile anche il Manuale aggiornato sul sito istituzionale (www.inps.it) al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”> “Scarica manuale utente”.

    Si ricorda che la scadenza  della domande per chi ha già i requisiti  era fissata al 9 dicembre 2025 e consentiva  di avere il pagamento entro fine anno.- Entro il  31 gennaio 2026  si potevano invece inoltrare le domande per mensilità  integrative e da parte di chi ha requisiti  maturati  tra il 9 dicembre 2025, e  il 31 dicembre 2025.

    Con messaggio 1187 del 2 aprile 2026 l'istituto comunica l'apertura della piattaforma per richiedere il riesame delle domande che soo state respinte.

    Bonus mamme lavoratrici : a chi spetta, esempi

    La misura, che sostituisce  per la maggioranza dei casi , temporaneamente l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2025, è finanziata per un totale di 480 milioni di euro   Il bonus è erogato a domanda dall’INPS e sarà corrisposto in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o, per domande tardive, entro febbraio 2026.

    ATTENZIONE la somma è esclusa dal calcolo ISEE.

    Nello specifico , l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 95/2025 riconosce il beneficio alle lavoratrici madri:

    • Dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico)  anche con lavoro a chiamata o in somministrazione.
    • Autonome, iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, incluse le casse professionali e la Gestione separata INPS.

    Il diritto sussiste solo se il reddito da lavoro 2025 non supera 40.000 euro annui e il rapporto di lavoro o l’attività autonoma è in essere nel mese di riferimento.

    Numero figli Età del figlio più piccolo Condizione lavorativa Durata beneficio
    2 figli Inferiore a 10 anni Dipendente (no domestico) o autonoma Fino al mese del 10° compleanno del secondo figlio
    3 o più figli Inferiore a 18 anni Dipendente (no domestico) o autonoma a tempo determinato o autonoma -il bonus non è riconosciuto nei mesi in cui esiste un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto tali lavoratrici beneficiano già dell’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla Legge di Bilancio 2024.  Fino al mese del 18° compleanno del figlio più piccolo

    La circolare fornisce numerosi esempi pratici, tra cui: 

    • madre di due figli: il  bonus  spetta da gennaio a settembre 2025 se il secondo figlio compie 10 anni a settembre; 
    • madre di tre figli con contratto trasformato a tempo indeterminato a luglio,  il bonus spetta da gennaio a giugno; 
    • madre con un figlio e secondo nato ad aprile:  il bonus  bonus da aprile a dicembre.

    ATTENZIONE  per le  dipendenti a tempo indeterminato con tre figli  il datore di lavoro applica  l'esonero contributivo totale previsto dalla legge di bilancio 2025 e non il bonus 40 euro.

    Bonus mamme 2025 le domande

    L’INPS precisa che il Nuovo Bonus mamme è erogato a domanda, da effettuare  esclusivamente tramite canali telematici. 

    Le lavoratrici devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti.

    Modalità di presentazione: entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare (8 dicembre 2025 , che slitta al 9 per la festività) tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it) con SPID, CIE o CNS;
    • Contact Center (803.164 da rete fissa o 06 164.164 da mobile);
    • Patronati autorizzati.

    Per chi maturi i requisiti successivamente (es. nascita del secondo figlio entro il 31 dicembre 2025), il termine per la domanda è 31 gennaio 2026. Le informazioni fornite saranno soggette a controlli e, in caso di dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000.

    Il bonus non concorre alla formazione del reddito IRPEF, non rileva ai fini ISEE e sarà contabilizzato nella gestione GAT – Gestione degli oneri per i trattamenti di famiglia. 

    L’importo è pari a 40 euro mensili, per un massimo di 12 mesi, con pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2025 o, in caso di domanda tardiva, entro febbraio 2026.

    Parametro Valore
    Importo mensile 40 euro
    Durata massima 12 mesi (gennaio–dicembre 2025)
    Importo massimo totale 480 euro
    Scadenza domanda ordinaria 8 dicembre 2025( slitta al 9 per festività)
    Scadenza domanda tardiva 31 gennaio 2026
    Data pagamento Dicembre 2025 o febbraio 2026

    Come fare richiesta di riesame delle domande respinte

    La nuova funzionalità “Chiedi riesame”,  consente di chiedere il riesame per le domande nello stato di:

    • “Respinta”, in tale caso è possibile richiedere il riesame dell'intera domanda;
    • “Accolta”, “Erogazione in corso” o “Conclusa”, in tali casi è possibile richiedere il riesame esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta (accoglimento parziale della domanda). Nel provvedimento di accoglimento, consultabile nella scheda “Ricevute e provvedimenti” della domanda del Nuovo bonus mamme, è disponibile l’esito  per ciascun mese con le relative motivazioni.

    Le domande e le richieste di riesame sono accessibili nel sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”. Nella pagina informativa del servizio è disponibile anche un tutorial per la presentazione della richiesta di riesame.

     Si può presentare una sola richiesta di riesame per i mesi per i quali non è stato riconosciuto il bonus.

    La richiesta va  presentata entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di diniego o di accoglimento parziale della domanda o comunque dalla data di pubblicazione del messaggio 1187 (2 aprile) di ricezione del provvedimento.

    INPS precisa che la funzionalità consente di :

    • correggere i dati in caso di errore, 
    • aggiungere nuovi rapporti di lavoro, 
    • modificare, visualizzare o cancellare quelli inseriti in precedenza esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali la richiesta del bonus non è stata accolta. 

    Per completare l’istanza di riesame è necessario inserire le motivazioni della richiesta e allegare l’eventuale documentazione a supporto. Nella motivazione è possibile, inoltre, segnalare eventuali errori relativi ai dati anagrafici dei figli indicati nella domanda.

    Aggiornamento delle FAQ NOVEMBRE 2025

    Le FAQ INPS sul Bonus Mamme 2025 contenute nel manuale operativo e aggiornate il 27 novembre 2025  chiariscono  con esempi i requisiti per l’accesso alla misura e le principali situazioni lavorative ammesse o escluse.

    Si specifica ad esempio che:

    •   il bonus spetta sia a chi svolge lavoro  dipendente che  autonomo, incluse le iscritte alla Gestione separata, purché vi sia effettiva attività nel 2025. 
    • Sono esclusi  i periodi senza attività (aspettativa non retribuita, lavoro occasionale, sole cariche sociali,  fruizione di NASpI/DIS-COLL).
    •  Il limite di reddito  di  40.000 euro  comprende tutti i redditi da lavoro percepiti nell’anno.
    • Sono conteggiati tutti i figli, indipendentemente da convivenza o carico fiscale. I limidi di età sono validi sia per i figli naturali che adottivi.

  • Lavoro Dipendente

    Trasporto pubblico: per i riposi degli autisti irrilevanti le fermate intermedie

    Con l’ordinanza n. 6025 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione interviene  sulla corretta applicazione della disciplina sui tempi di guida e di riposo degli autisti. La pronuncia si inserisce nel solco interpretativo già tracciato dalla giurisprudenza europea,  in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

    La questione riguarda, in particolare, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato o ridotto riposo settimanale e la corretta qualificazione dei servizi di trasporto ai fini dell’applicazione delle tutele previste per i percorsi superiori ai 50 chilometri. Il caso offre indicazioni operative rilevanti per l’organizzazione dei turni di lavoro e per la gestione del contenzioso in materia di lavoro subordinato nel comparto del trasporto pubblico.

    Dettagli del caso

    Il giudizio trae origine dalla domanda di un lavoratore impiegato come autista, che aveva lamentato di aver fruito, in un determinato periodo, di riposi settimanali insufficienti o non goduti, chiedendo il risarcimento del danno da usura psico-fisica. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in sede di rinvio la Corte d’appello aveva riconosciuto solo parzialmente il diritto al risarcimento, riducendo l’importo originariamente richiesto.

    La decisione della Corte territoriale si fondava su una specifica interpretazione della normativa applicabile: secondo i giudici di merito, le tratte percorse dall’autista, pur superando complessivamente i 50 chilometri, non potevano essere considerate di “lunga percorrenza” in quanto articolate in segmenti inferiori a tale soglia e caratterizzate da frequenti fermate per il servizio di trasporto passeggeri. Tale ricostruzione comportava l’esclusione dell’applicazione della disciplina più favorevole prevista dal diritto dell’Unione europea.

    Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando sia la motivazione della sentenza sia l’erronea applicazione della normativa in materia di tempi di guida e riposo, con particolare riferimento al R.D.L. n. 2328/1923, alla legge n. 138/1958 e al Regolamento (CE) n. 561/2006.

    Decisione e motivazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo non condivisibile l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito che la presenza di fermate intermedie non incide sulla qualificazione del servizio ai fini dell’applicazione della normativa europea sui tempi di guida e riposo.

    Richiamando l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Cassazione ha precisato che la nozione di percorso deve essere riferita all’itinerario complessivo stabilito dall’impresa di trasporto tra il punto di partenza e quello di arrivo, indipendentemente dalle fermate previste lungo il tragitto.

     Le soste effettuate per la salita e discesa dei passeggeri o per attività accessorie non interrompono il periodo di guida né modificano la natura del servizio .

    Da ciò deriva che tali fermate non possono essere considerate come elementi idonei a far venir meno la qualificazione del servizio come “lunga percorrenza”, né a escludere l’applicazione delle tutele rafforzate previste dalla normativa unionale. La Corte sottolinea che solo i periodi in cui il conducente non svolge alcuna attività lavorativa e si dedica effettivamente al riposo possono essere considerati interruzioni rilevanti ai fini della disciplina.

    Sulla base di tale principio, la Cassazione ha ritenuto errata la riduzione del risarcimento operata in sede di merito, evidenziando che i conteggi originariamente formulati risultavano coerenti con i criteri di determinazione del danno da usura psico-fisica. In particolare, è stato ritenuto adeguato il parametro della retribuzione per lavoro straordinario festivo, in quanto idoneo a compensare la maggiore gravosità della prestazione resa in violazione del diritto al riposo settimanale.

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, riconoscendo integralmente al lavoratore le somme richieste a titolo risarcitorio, con rivalutazione monetaria e interessi. 

  • Pensioni

    Pensione lavori usuranti: istruzioni per la domanda entro il 1 maggio

    Con il Messaggio  n.  1188 del 02-04-2026  l'Inps fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti  per i lavoratori che maturano i requisiti  per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

    La norma di riferimento è il D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'istituto richiama anche le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018..

    Va ricordato che la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata  nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e va  presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” .

    A seguito della domanda l'INPS verifica  la sussistenza dei requisiti e dopo la comunicazione positiva  il lavoratore deve presentare la domanda di pensionamento vera e propria.

    Utile sottolineare anche che:

    •  il diritto matura anche attraverso il cumulo della contribuzione versata nella gestione IVS per lavoro dipendente e nelle gestioni   speciali dei lavoratori autonomi 
    • i requisiti pensionistici  di età vigenti  sono stati confermati fino al 31 dicembre 2027  dall'ultima  legge di bilancio  n. 199 2025  e prevedono che non si applichino nuovi  adeguamenti alla speranza di vita.

    Pensione anticipata lavori usuranti: i requisiti

    Nel messaggio INPS ricorda che o lavoratori beneficiari sono i seguenti 

    1. lavoratori impiegati  in mansioni particolarmente usuranti,  addetti alla c.d. “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, e
    2. lavoratori notturni a turni  e  lavoratori notturni  per l’intero anno lavorativo.

    il requisito di anzianità contributiva è pari ad almeno 35 anni,  con età anagrafica variabile  61 anni e 7 mesi, se lavoratori dipendenti, o di 62 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi.

    Fanno eccezione i lavoratori

    • occupati  con turni di notte  per almeno 72 giorni annui  per i quali  l'età minima è di  l’età anagrafica minima deve essere pari a 62 anni e 7 mesi se dipendenti, ovvero 63 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi. 
    • per gli occupati  in turni di notte da 62 a 71 giorni annui  , l’età richiesta  sale di un anno.

    Pensione anticipata lavori usuranti: la domanda

    Per chi raggiunge i requisiti nel corso del 2027 quindi la domanda di riconoscimento  va presentata in via telematica entro il prossimo 1° maggio 2026, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione indicata nella tabella “A” allegata al DM 20 settembre 2011.

    In esito alla domanda di accesso  il lavoratore può ricevere una delle seguenti comunicazioni 

    1. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
    2. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso  viene comunicata successivamente 
    3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti r

    Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

    Si ricorda che i requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.

    Se necessario il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta 

  • Rubrica del lavoro

    Tassi cessione quinto da aprile 2026

    Nel  messaggio  del 1 aprile 2026,   a seguito del  Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro- n. 16420 del 27 marzo 2026 ,   che  ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, INPS ha comunicato i nuovi tassi medi e le soglie usura in vigore dal 1 aprile  2026.

     In sintesi nelle tabelle che seguono  sono riassunti:

    1)  il valore dei tassi  medi e i tassi soglia usura per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione,  

    2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati,   sia per il trimestre in corso   che per il 1 trimestre 2026

    Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili a pensionati – 2° trimestre 2026

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,850%

    21,3125%;

    Oltre i 15.000

      

    9,440%

    15,800%

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati  sono i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG) 

    II TRIMESTRE 2026

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       10.03

                           7,72

    60-64

                                     10,83

                            8,52

    65-69

                                     11,63

                            9,32

    70-74

                                     12,33

                           10,02

    75-79

                                     13.13

                            10,82

    Oltre 79 anni                                        

                                    21,3123

                        15,800

    Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili a pensionati – 1° trimestre 2026

    Classe d'importo in euro Tassi medi (%) Tassi soglia usura (%)
    Fino a 15.000 euro 13,73 21,1625
    Oltre 15.000 euro 9,46 15,8250

    Classe di età* Fino a 15.000 euro Oltre 15.000 euro
    Fino a 59 anni 9,95 7,73
    60 – 64 10,75 8,24
    65 – 69 11,17 9,04
    70 – 74 11,87 9,74
    75 – 79 12,67 10,54
    Oltre 79 anni 20,4125 15,2875

    * Le classi di età comprendono il compimento dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.