• Rubrica del lavoro

    Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025 e guida al CCNL

    Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti,  firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024  è scaduto e in attesa del rinnovo . 

    Il 17 gennaio 2025  le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività e  l'erogazione da parte dei datori di lavoro  entro la fine di febbraio 2025,  di  strumenti di welfare contrattuale  per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.

    Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico  con l’aumento dei minimi retributivi  nel periodo che va da 1°  gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    L’aumento, riferito al 5° livello , sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:

    • ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
    • € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
    • ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.

    E' stata riconfermata la  clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.

    Le parti hanno  cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL 

     A  breve dovrebbero riprendere gli incontri per completare il rinnovo.

    Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024 

      Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero  adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024  era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale,  sulla base  dell’adeguamento Ipca del  7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi  di

    • minimi contrattuali, 
    • indennità di trasferta 
    •  indennità di reperibilità.

     in vigore dal 1° giugno 2024  e i sostituzione  di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).

    Liv.

    Aumenti dall’1.6.2024
     in Euro

    Minimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
     in Euro

    1

    101,14

    1.566,89

    2

    111,70

    1.730,47

    3

    123,93

    1.920,00

    4

    129,30

    2.003,23

    5

    138,51

    2.145,87

    6

    148,50

    2.300,75

    7

    159,32

    2.468,33

    8

    173,26

    2.684,27

    8Q

    173,26

    2.684,27

    9

    192,68

    2.985,18

    9Q

    192,68

    2.985,18

    Trasferte e reperibilità

    Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti

    – 49,68 euro trasferta intera;

    – 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;

    – 24,83 euro quota per il pernottamento.

    Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:

    16h
     (gg lavorato)

    24h
     (gg libero)

    24h
     (festive)

    6 gg

    6 gg
     con festivo

    6 gg
     con festivo e gg libero

    Superiore al 5° livello

    7,79

    12,81

    13,48

    51,77

    52,44

    57,46

    4° e 5° livello

    6,78

    10,63

    11,41

    44,52

    45,29

    49,15

    1°, 2°, 3° livello

    5,69

    8,56

    9,24

    37,00

    37,68

    40,56

    Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023

    Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento  complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

     erogato in 4 tranches:

    -euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

    -euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

    -euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

    -euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

    QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF

    AGGIORNAMENTO 15.6.2022

    Minimi tabellari

    Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante 

    Trasferta e Reperibilità 2022

    Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

    • – Trasferta intera euro 44,47
    • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
    • – Quota per il pernottamento euro 20,53

    i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :


    Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL)  con gli aumenti complessivi:

    TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

     TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

    WELFARE

    Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio. 

    SANITA INTEGRATIVA

    Per l'assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

    CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa 

     CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

     Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

    CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 

    viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori. 

    LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

    Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

    FERIE 

    Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

     FORMAZIONE CONTINUA 

    È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

    Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade. 

     MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

    L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto: 

    • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
    • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente; 
    • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali. 

    Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.

  • Riforma dello Sport

    Erasmus+ per personale sportivo: prossima scadenza 1 ottobre

    Il programma Erasmus+ 2021-2027 è lo strumento dell’Unione europea che sostiene con finanziamenti a fondo perduto la mobilità  dei lavoratori nei settori  istruzione, formazione, gioventù e sport. 

    Per il settore sportivo, una delle misure di maggiore interesse è chiamata  Mobilità del personale nello sport (KA182), che consente ad  enti del terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di investire nella crescita del proprio staff attraverso esperienze di apprendimento all’estero.

    Dall’Invito  2025 — EAC/A08/2024 (GUUE),  si segnala che c'è tempo  fino al 1° ottobre 2025 per presentare domanda di accreditamento Erasmus, passaggio essenziale per accedere stabilmente a queste opportunità nei prossimi anni.

    In Italia la gestione del programma è affidata all'Agenzia per i Giovani in collaborazione con il Dipartimento dello Sport.

    Erasmus + sport: beneficiari, obiettivi e i vantaggi

    La mobilità del personale sportivo come detto  rientra nell’Azione Chiave 1 di Erasmus+ e riguarda allenatori, istruttori, volontari e membri dello staff attivi nello sport di base, cioè quello praticato a livello locale e amatoriale.

    I documenti ufficiali specificano che  “Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+.”

    Per il campo dello sport, KA182, si specifica che il soggetto richiedente può essere

    1. un’organizzazione sportiva (pubblica o privata) che opera a livello di base, non profit, 
    2. una organizzazione non di base solo se la partecipazione del personale va a vantaggio degli sport di base.

    Gli obiettivi principali sono:

    • migliorare le competenze e le qualifiche del personale sportivo tramite esperienze formative all’estero;
    • rafforzare la capacità organizzativa delle associazioni sportive di base;
    • favorire lo scambio di buone pratiche e metodi di allenamento tra Paesi europei;
    • promuovere inclusione sociale, uguaglianza, stili di vita sani e sostenibili attraverso lo sport.

    Le organizzazioni interessate  possono quindi presentare progetti che, oltre a valorizzare i propri tecnici e volontari, rafforzano l’intero sistema sportivo territoriale con competenze nuove e contatti internazionali.

    La partecipazione a Erasmus+ Sport offre vantaggi concreti per associazioni e società sportive dilettantistiche:

    • Formazione gratuita del personale senza oneri diretti per l’ente;
    • Crescita organizzativa grazie a nuove competenze e metodi importati dall’estero;
    • Reti internazionali e collaborazioni durature con club e associazioni europee;
    • Grande visibilità e prestigio a livello europeo, con maggiore attrattività per soci, partner e sponsor;

    Ricadute locali positive: staff più preparato significa attività sportive di base più qualificate, inclusive e sostenibili.

    Attività finanziabili e copertura dei costi

    Sono previste due principali tipologie di attività di mobilità:

    1. Job shadowing o affiancamento lavorativo (da 2 a 14 giorni): osservazione sul campo delle pratiche organizzative e tecniche presso un’organizzazione ospitante in un altro Paese.
    2. Incarichi di allenamento, coaching o formazione (da 15 a 60 giorni): svolgimento diretto di attività di allenamento o formazione all’estero, con scambio di esperienze tra pari.

    Il finanziamento Erasmus+ copre:

    • spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio);
    • costi organizzativi per le associazioni partecipanti;
    • contributi aggiuntivi per l’inclusione di partecipanti con minori opportunità o per accompagnatori;
    • costi eccezionali (visti, esigenze particolari).

    Tutte le attività  devono essere senza  scopo di lucro. Non ci sono limiti di età per i partecipanti.

    ERASMUS + Sport: scadenza e documenti ufficiali

    Per lo sport e la mobilità del personale, la scadenza da segnare in agenda ad oggi  è:

    • 1° ottobre 2025 ore 12:00 (ora di Bruxelles) → termine per la presentazione delle domande di Accreditamento Erasmus.

    Gli accreditamenti sono fondamentali perché consentono alle organizzazioni, comprese ASD e SSD, di partecipare alle attività di mobilità del personale n nei bandi futuri  (le scadenze per i i progetti sono solitamente a febbraio /marzo )

    Le candidature devono essere trasmesse online attraverso i portali ufficiali Erasmus+, seguendo le regole indicate nella Guida 2025 del programma.

    Per approfondire ecco  i testi ufficiali:

    Invito a presentare proposte 2025 — EAC/A08/2024 (Gazzetta ufficiale UE): testo completo

    Guida 2025 del programma Erasmus+: documento ufficiale

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità

    Nel consiglio dei ministri del 4 settembre 2025  erano all'ordine del giorno 4 disegni di legge sulla  riforma degli ordinamenti delle professioni . 

    Ne erano stati  approvati tre (professione forense, sanitari  e ordinamenti professionali in generale), mentre era stato rimandato lo schema della legge delega per la riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialisti ed esperti contabili.

    Con l'approvazione  giunta nel consiglio dei Ministri dell'11 settembre la riforma dell’ordinamento dei commercialisti entra nella fase attuativa con decreti da emanare entro 12 mesi e introduce importanti novità: 

    • nuove regole su attività professionali, compensi e incompatibilità, 
    • una revisione della governance ordinistica con il riassetto degli Ordini territoriali, 
    • la possibilità di anticipare lo svolgimento del tirocinio già durante la laurea magistrale.

     Un pacchetto di misure che, secondo il Consiglio nazionale, segna una tappa “storica” per la modernizzazione della professione e il suo allineamento agli standard europei. Il testo accoglie le contestazioni di alcuni ordini territoriali e dalla Cassa ragionieri raccogliendo una approvazione piu ampia di quanto atteso.  (V. ultimo paragrafo).

    Le novità attese. principi e criteri

    Il disegno di legge delega relativo all’ordinamento dei commercialisti ed esperti contabili riprende in larga parte la bozza circolata a maggio scorso, mai approdata in Consiglio dei Ministri. L’impianto prevede dodici mesi di tempo per l’adozione del decreto legislativo di riforma  e decreti attuativi conseguenti e individua una serie di principi direttivi che spaziano dalle attività caratteristiche alle incompatibilità, fino alla revisione del sistema elettorale che pero viene rimandato alla prossima consiliatura .

     QUI IL TESTO APPROVATO DAL  CDM 

    Il decreto delegato dovrà attenersi a una serie di principi:

    • Riorganizzazione delle attività professionali, distinguendo quelle riservate da specifiche norme da quelle tipiche della professione nei settori tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d’impresa, nel rispetto delle competenze delle altre professioni.
    • Disciplina organica dell’esercizio in forma associata e societaria, con regole su costituzione, gestione e limiti, nel quadro della normativa vigente.
    • Revisione delle incompatibilità professionali, con possibilità di deroghe temporanee in casi particolari.
    • Compensi professionali, garantendo libertà contrattuale ma anche proporzionalità ed equità, con aggiornamento periodico dei parametri ministeriali.
    • Riforma della governance ordinistica, con regole per l’accesso alle cariche volte a favorire ricambio generazionale, equilibrio di genere e trasparenza elettorale. Le elezioni dovranno avvenire anche con modalità telematiche sicure e uniformi, a partire dalla consiliatura successiva all'approvazione della legge.
    • Riorganizzazione degli ordini territoriali, con revisione delle classi dimensionali e della composizione dei Consigli, garantendo rappresentanza delle minoranze. La durata dei mandati resta fissata in quattro anni, con limite a due consecutivi.
    • Revisione della disciplina su decadenza, sospensione e incompatibilità dei componenti degli organi di categoria, unitamente a un riordino delle norme disciplinari, in coerenza con i principi di imparzialità e contraddittorio.
    • Definizione della cancellazione dall’albo e introduzione di una disciplina organica delle specializzazioni per gli iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo.
    • Revisione del tirocinio, con possibilità di svolgerlo interamente durante gli studi magistrali, per ridurre i tempi di accesso alla professione.
    • Introduzione di forme collettive di assicurazione professionale, a carico del Consiglio nazionale, a tutela della clientela, ferma restando la possibilità di obblighi individuali integrativi.
    • I decreti dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali costi aggiuntivi dovranno essere coperti da provvedimenti legislativi specifici.

    Leggi anche Formazione commercialisti esonero in arrivo per over 65

    Le reazioni contrarie di ANC e ADC

    L’Associazione nazionale commercialisti (ANC) si era  detta subito contraria e aveva scritto   al Ministro della Giustizia una lettera in cui sottolinea i rischi di un intervento legislativo in questa fase. Cinque I profili critici: l’interferenza con il processo elettorale già avviato, la mancanza di legittimazione del Consiglio nazionale uscente, il rischio di divisioni e contenziosi interni, le criticità di sostenibilità segnalate dalla Cassa di Previdenza e l’assenza di un reale confronto con la categoria. 

    Per l’ANC, le misure proposte “altererebbero le regole mentre il corpo elettorale è già chiamato a esprimersi” e si tradurrebbero in una riforma calata dall’alto, destinata a generare conflitti e ricorsi. Da qui la richiesta esplicita di sospendere l’iter e rinviare la discussione a dopo l’insediamento dei nuovi organi democraticamente eletti, unici a poter dialogare con le istituzioni su basi solide e condivise.

    Sulla stessa linea si collocava anche l’Associazione dottori commercialisti (ADC): secondo il Presidente Gianluca Tartaro, modificare le regole in piena stagione elettorale rischiava di compromettere la trasparenza e la legittimità del confronto interno.

    Le novità del testo approvato

    Lo schema di disegno di legge delega  uscito dal Consiglio dei ministri  come detto raccoglie consenso abbastanzaa  ampio all’interno della categoria.

    Il presidente della Cassa ragionieri, Luigi Pagliuca, ha espresso soddisfazione per l’approvazione, sottolineando che il Governo ha eliminato le disposizioni più divisive della precedente proposta, presentata dal Consiglio nazionale, e ha rafforzato il ruolo degli iscritti alla Cassa. Pagliuca auspica che il Parlamento possa intervenire ulteriormente per rendere la professione più competitiva e attrattiva per i giovani.

    Anche Cuchel, presidente dell’Associazione nazionale commercialisti (Anc), ha accolto positivamente il nuovo testo, definendolo un passo nella giusta direzione per tutelare la professione ed evitare squilibri interni. Cuchel ha rimarcato due correttivi importanti:

    1. la rimozione delle asimmetrie tra iscritti delle Sezioni A e B dell’Albo e 
    2. il rinvio della nuova disciplina elettorale, che entrerà in vigore solo con le elezioni della consiliatura 2030-2034.

     Questa scelta sgombra il campo da incertezze sui tempi, consentendo alla categoria di concentrarsi sui contenuti della riforma senza tensioni legate al calendario elettorale.

    La presidente dell’Ordine di Milano, Marcella Caradonna, che alla vigilia aveva chiesto un punto di equilibrio per stemperare lo scontro interno, ha visto accolte le proprie richieste: tirocinio, specializzazioni e consultazioni elettorali sono stati infatti i tre punti oggetto di correzione nel testo finale.

  • Contributi Previdenziali

    Contratti di ricerca e post-doc: istruzioni sugli obblighi contributivi

    La circolare INPS n. 125/2025 chiarisce gli obblighi contributivi connessi ai contratti di ricerca (art. 22 L. 240/2010) e agli incarichi post-doc (art. 22-bis L. 240/2010). 

    Viene innanzitutto ricordato che:

    1. i primi sono rapporti a tempo determinato, della durata biennale rinnovabile una sola volta, destinati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stabilito dagli enti in sede di contrattazione, con vincolo minimo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito. 
    2. Gli incarichi post-doc, invece, sono contratti annuali prorogabili fino a tre anni complessivi, finalizzati non solo all’attività di ricerca ma anche a compiti didattici e di “terza missione”.

    Entrambe le tipologie sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o con assegni di ricerca e comportano aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici.

    Inoltre il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.

    Gli obblighi contributivi dei ricercatori

    Si ricorda che le norme  prevedono che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:

    1. università;
    2. enti pubblici di ricerca;
    3. istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

    I datori che stipulano contratti di ricerca o incarichi post-doc devono applicare le regole ordinarie previste per i lavoratori a tempo determinato. 

    Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare i contributi previdenziali ai fondi di riferimento (IVS, TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ex ENPDEP). 

    È inoltre obbligatorio il versamento della contribuzione NASpI, pari all’1,61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo ordinario + 0,30% destinabile ai fondi interprofessionali). 

    Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 28, L. 92/2012. La PA non è tenuta a contribuzione per maternità e malattia, in quanto la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.

    Tipologia contributo Aliquota Note
    NASpI ordinario 1,31% Art. 2, c. 25, L. 92/2012
    Contributo integrativo 0,30% Finanziamento fondi interprofessionali (L. 845/1978)
    Totale NASpI 1,61% Obbligatorio per i contratti ex artt. 22 e 22-bis
    Contributo addizionale 1,40% Non dovuto

    Flussi Uniemens e codici contributivi

    Ai fini dichiarativi, i periodi di vigenza devono essere esposti nel flusso Uniemens  PosPA con codici specifici:

    •  Per i contratti di ricerca è previsto il codice <Tipo Impiego> “52”, 
    •  per gli incarichi post-doc il codice “53”.

     Quando il lavoratore è collocato in aspettativa, le PA devono valorizzare i codici di cessazione “63” (contratti di ricerca) e “64” (post-doc).

     L’indicazione decorre dalla pubblicazione della circolare 11 SETTEMBRE 2025.

     Nella sezione <PosContributiva>, invece, i lavoratori vanno denunciati con le stesse modalità previste per i dipendenti a tempo determinato. 

    Le amministrazioni prive di matricola “DM” devono provvedere alla sua apertura per adempiere agli obblighi contributivi verso l’INPS.

  • Lavoro Autonomo

    INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti entro il 30.9

    Inpgi ha pubblicato  la circolare 5 2025  riguardante la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2024.

    L'adempimento scade il prossimo 30 settembre  e va effettuato tramite il portale telematico  sul sito INPGI.

    Sono presenti le istruzioni dettagliate per la compilazione dei dati reddituali.

    Vediamo le principali indicazioni in sintesi.

    Dichiarazione reddituale INPGI chi è obbligato

    Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:

    • attività libero professionale  con Partita IVA,
    • attività occasionale,
    • tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
    • tramite Cessione di diritto d'autore.

    Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:

    Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:

    • Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
    • Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.

    Sono invece esclusi :

    • i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2023, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
    • e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.

    Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni

    La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito  inpgi.it, la piattaforma è attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

    Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).

    Sanzioni per ritardata comunicazione:

    L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come segue: 

    Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera
    Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2025 € 7,46 € 14,93
    Dal 31 ottobre al 29 novembre 2025 € 14,93 € 29,96
    Dal 30 novembre al 29 dicembre 2025 € 22,39 € 44,79
    Dal 30 dicembre 2025 in poi € 29,86 € 59,73

    La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.

  • Contributi Previdenziali

    Estratto contributivo INPS: novità 2025

    Con il Messaggio INPS n. 2553 del 2 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato un’importante evoluzione del servizio di consultazione dell’estratto conto contributivo, nell’ambito dei Piani di Evoluzione dei Servizi (PES) 2024 previsto dal PNRR .

     Il nuovo sistema permette di visualizzare meglio i periodi  coperti da contribuzione  e la veste grafica rinnovata semplifica la consultazione, consentendo una visione più immediata  della posizione assicurativa del contribuente.

    Ricordiamo cos'è l'estratto conto contributivo,  a cosa serve e vediamo  come si accede al  servizio.

    Estratto conto contributivo: cos’è, a cosa serve

    L’estratto conto contributivo è il documento messo a disposizione dall’INPS che riepiloga tutti i versamenti contributivi accreditati nel corso della carriera lavorativa. Contiene, in ordine temporale:

    • i periodi di lavoro e 
    • la tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto),

     specificando la gestione previdenziale di appartenenza. 

    Si tratta di uno strumento essenziale per il lavoratore e per il pensionato, che consente di verificare la correttezza dei dati registrati, individuare eventuali anomalie e stimare  il futuro diritto a pensione. 

    Attraverso l’estratto conto è possibile monitorare la propria posizione assicurativa ed intervenire tempestivamente in caso di contributi mancanti o non correttamente attribuiti.

    Come si consulta l’estratto conto

    L’estratto conto contributivo può essere consultato direttamente online sul sito INPS,  utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS.

     In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite Contact Center Multicanale (803 164 da rete fissa, gratuito, oppure 06 164 164 da rete mobile) o ancora, tramite patronati e intermediari autorizzati.

    Un soggetto iscritto, invece, a due o più Gestioni, vede  un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati. 

    Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, viene visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente Gestione. 

    Grazie agli altri strumenti online messi a disposizione dall’Istituto, l’assicurato può inoltre inviare segnalazioni contributive per correggere eventuali errori o chiedere l’accredito di periodi non registrati (v. sotto)

    Il costante aggiornamento della propria posizione previdenziale è molto utile perche  consente di affrontare con maggiore consapevolezza la pianificazione pensionistica.

    Clicca qui per accedere al servizio

    La correzione delle anomalie sui versamenti contributivi

    Per correggere anomalie presenti nella propria posizione assicurativa, richiedere l’accredito o modificare i periodi contributivi, una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS.

    Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

    Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

    Le criticità operative

    Gli esperti e operatori hanno evidenziato alcuni aspetti problematici che necessiterebbero di migliorie. In particolare :

    Il prospetto riepilogativo non mostra il totale dei periodi utili ai fini pensionistici né la loro progressione cronologica, privando l’utente di un’informazione essenziale.

    •  i mesi di contribuzione alla gestione separata non compaiono direttamente nel riepilogo ma solo nei dettagli o nei file scaricabili, che paradossalmente non riportano la nuova visualizzazione unificata. 
    • È stato rimosso l’estratto Ca.R.Pe., indispensabile per i calcoli con i software INPS.
    • Queste lacune complicano la valutazione della posizione contributiva in gestioni complesse (pubblici dipendenti, ex Enpals, agricoltura), dove restano frequenti periodi da verificare, eccedenze e regole particolari.

    Viene anche sottolineato che i simulatori online  INPS , pur utili, non coprono tutte le casistiche. 

    Rimane cruciale sempre quindi l’analisi di un consulente previdenziale esperto  per interpretare correttamente i dati e sostenere gli utenti nella pianificazione del proprio accesso alla pensione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali e ricariche elettriche: chiarimento dell’Agenzia

    Con la risposta n. 237/2025 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate  fornisce chiarimenti  in merito al trattamento fiscale delle   ricariche per  veicoli elettrici e ibridi plug-in i cui costi siano sostenuti tramite card aziendali.

     In particolare si chiedeva come definire il  reddito tassabile in capo ai dipendenti,  nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato  stabilito dalla Società,  posto che a norma di legge il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI,  al netto della  la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ecco la vicenda e la risposta dell'amministrazione finanziaria.

    Il caso

    L'azienda  affermava che la policy interna già in vigore stabiliva che, per i dirigenti con auto in uso promiscuo, le spese di carburante restassero a carico dell’azienda entro un limite annuo prefissato, con eventuale fatturazione al dipendente delle eccedenze per uso privato.

     La stessa modalità di gestione  sarebbe stata  ipotizzata per le vetture elettriche, attraverso l’uso di una card dedicata alle ricariche presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società. 

    L’istante chiedeva:

    • se tale beneficio potesse essere escluso da tassazione, essendo i costi di ricarica già ricompresi nel valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI, e
    • se fosse possibile ridurre il fringe benefit in caso di trattenuta al dipendente per chilometri extra.  

    Nell’interpretazione prospettata, l’energia elettrica rappresenta a tutti gli effetti un “carburante” incluso nelle tabelle ACI, come già accade per benzina e diesel. Pertanto, secondo la società, la card per la ricarica non dovrebbe generare un ulteriore reddito tassabile per il dipendente, essendo già considerata nella base forfetaria determinata ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR (d.P.R. 917/1986). 

    Inoltre, poiché la norma prevede la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, si riteneva che gli importi richiesti per l’uso privato eccedente potessero abbattere il valore convenzionale ACI da assoggettare a tassazione. 

    Secondo l'azienda l'impostazione trovava sostegno  in precedenti chiarimenti di prassi, che avevano ricondotto l’elettricità nell’ambito dei benefici riservati  ai carburanti tradizionali, per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.

    La risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha confermato solo in parte la soluzione prospettata.   Infatti:

    1.  in primo luogo, è stato confermato che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo non genera reddito imponibile, poiché già considerata nei valori forfetari ACI. Pertanto, l’utilizzo della card aziendale per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo. 
    2. Sul secondo punto , invece, l’Amministrazione ha escluso la possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI per effetto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per chilometri eccedenti. 

    Richiamando la natura forfetaria del criterio fissato dalla legge, viene infatti ribadito che la determinazione del fringe benefit prescinde dai costi effettivi sostenuti e dalle percorrenze reali, rimanendo ancorata al totale costo di percorrenza definito dalle tabelle ACI. Di conseguenza, eventuali rimborsi richiesti al lavoratore per uso privato devono essere trattenuti in busta paga, senza incidere sul calcolo del valore tassabile.