• Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre

    Con un messaggio sul sito della Cassa  dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,CNPADC,  ricorda che il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025, prima rata o rata unica, e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.

    • chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC;
    • chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.
    • Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

    La novità del versamento con F24

     

    Una novità attesa da anni arriva per i dottori commercialisti: con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 2025:  la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d’imposta maturati. 

    L’adozione del modello F24 consente un’integrazione diretta con il sistema dei versamenti unitari previsto dal D.Lgs. 241/1997, estendendo la possibilità di compensazione a contributi minimi obbligatori, integrativi e soggettivi, nonché agli eventuali accessori.

    Va sottolineato che l'efficacia operativa della misura sarà pienamente raggiunta solo dopo la pubblicazione dei codici tributo e delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La riforma segna una conquista di rilievo per una categoria che negli ultimi anni ha accumulato ingenti crediti fiscali non utilizzabili, in particolare derivanti da bonus edilizi o superbonus .

    Grazie a questa integrazione tra sistema fiscale e previdenziale, i dottori commercialisti potranno finalmente valorizzare tali crediti, trasformandoli in uno strumento concreto di sostegno e stabilità per la propria attività professionale.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Flat tax 5% straordinari infermieri: nuovi chiarimenti

    Per i datori di lavoro delle aziende ed enti  del Servizio sanitario nazionale e per i consulenti, la corretta qualificazione delle voci retributive è decisiva per applicare in modo coerente la tassazione agevolata sui compensi di lavoro straordinario del personale infermieristico. 

    Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta  nuovamente con la risposta n. 308/2025, che rettifica un precedente chiarimento (risposta n. 272 pubblicata il 27 ottobre 2025) e individua con maggiore precisione quali prestazioni rientrino nel perimetro dell’imposta sostitutiva al 5 per cento. 

    In particolare la risposta n. 308/2025 estende l’aliquota alle chiamate in pronta disponibilità e la esclude per le attività elettorali.

    Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate avevano  chiarito invece  l'applicabilità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotta dalla legge di bilancio 2025 in relazione a personale di inquadramento universitario

    Il caso: quale imposta su ore di reperibilita e in sedi elettorali ?

    Il quesito origina dall’istanza presentata da un’azienda sanitaria, che chiede se l’aliquota agevolata possa applicarsi anche a: (i) le ore di pronta disponibilità (reperibilità) quando la chiamata comporta effettiva prestazione lavorativa, e (ii) le prestazioni svolte in sede elettorale retribuite come straordinario. 

     L’istante, con un’impostazione prudenziale, proponeva una lettura restrittiva: tassazione al 5 per cento solo per lo straordinario “ordinario” reso oltre l’orario contrattuale, escludendo voci diverse pur se remunerate con criteri simili. 

     A supporto della ricostruzione, l’Agenzia segnala di avere acquisito chiarimenti istituzionali sia dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, sia dal Ministero della Salute, così da raccordare la disciplina fiscale con la qualificazione contrattuale delle prestazioni. 

    In particolare, l’Ufficio legislativo richiama una lettura “oggettivo-funzionale”: ogni prestazione effettiva resa oltre l’orario ordinario, se qualificata e retribuita come straordinario, rientra nell’istituto generale e non richiede distinzioni ulteriori tra causali o modalità. 

    La posizione dell’Agenzia

    Ne discende che, in caso di chiamata, le ore rese durante la pronta disponibilità assumono natura di straordinario e, quindi, accedono al prelievo sostitutivo. 

    Coerentemente, la risposta 308/2025 conclude che l’imposta sostitutiva del 5 per cento va applicata anche ai compensi per ore di pronta disponibilità effettivamente effettuate, mentre non si applica ai compensi per prestazioni svolte in sede elettorale, considerate estranee alle esigenze proprie della struttura sanitaria e non riconducibili alla nozione contrattuale di lavoro straordinario del comparto. 

     In termini operativi, per le funzioni paghe e per i consulenti, la linea di demarcazione diventa quindi la riconducibilità della prestazione al perimetro contrattuale sanitario e la presenza di un’attività lavorativa effettivamente svolta oltre l’orario ordinario (non la mera reperibilità), così da applicare correttamente l’aliquota agevolata e gestire in modo separato le prestazioni elettorali secondo il relativo inquadramento.

    Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE

    L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».

    Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.

    L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi 

    • per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353 
    •  erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».

    L'Istante riteneva dovessero  essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

    Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

    Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera, che svolge «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Assegno di incollocabilità INAIL 2026: nuove regole sul limite di età

    Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL fornisce le prime istruzioni applicative sulle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, in materia di assegno di incollocabilità. La principale innovazione riguarda l’adeguamento del limite massimo di età per la fruizione della prestazione, che non è più fissato in modo rigido, ma viene collegato ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione.

    Nuove regole sull’età per il diritto all’assegno di incollocabilità

    La modifica normativa sostituisce integralmente il precedente riferimento ai 65 anni di età, previsto dall’articolo 10 della legge n. 248/1976, introducendo un criterio dinamico: l’assegno spetta agli invalidi del lavoro fino al limite di età previsto per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, come adeguato periodicamente all’età pensionabile

    In questo modo, il legislatore ha inteso garantire una maggiore coerenza tra la tutela assicurativa e l’evoluzione del sistema previdenziale, evitando che l’innalzamento dell’età pensionabile produca effetti penalizzanti sui lavoratori invalidi.

    Nelle more della conversione in legge del decreto, l’INAIL chiarisce che dal 1° gennaio 2026 l’assegno di incollocabilità potrà essere mantenuto fino al compimento del 67° anno di età, in linea con l’attuale requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Eventuali futuri incrementi dell’età pensionabile comporteranno automaticamente un corrispondente innalzamento del limite di età per l’erogazione dell’assegno

    Sul piano operativo, la circolare individua tre diverse categorie di assicurati interessati dalle nuove disposizioni.

    1.  In primo luogo, i titolari di rendita con assegno già in pagamento che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026: per questi soggetti, l’INAIL procederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione, senza necessità di una nuova istanza.
    2. Una seconda categoria riguarda i titolari di rendita che abbiano compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e abbiano perso il diritto all’assegno in base alla normativa previgente. In tali casi, le sedi INAIL provvederanno a informare gli interessati affinché presentino tempestivamente domanda: la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
    3. Infine, la circolare disciplina la posizione dei titolari di rendita che, pur avendone i requisiti, non hanno mai richiesto l’assegno di incollocabilità. Anche per questi soggetti resta possibile presentare domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile, con decorrenza dal mese successivo.

    Assegno di incollocabilità INAIL : a chi spetta

    La circolare riepiloga i requisiti sostanziali per il diritto alla prestazione, che restano invariati sotto il profilo sanitario e contributivo:

    •  riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per eventi fino al 31 dicembre 2006, oppure
    •  menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi successivi, nonché l’impossibilità di beneficiare dell’assunzione obbligatoria.

    La novità riguarda esclusivamente il requisito anagrafico, ora adeguato ai limiti pensionistici.

    Su altri aspetti leggi anche Assegno incollocabilità 2025 importo e modalità di richiesta 

    L’estensione fino a 67 anni opera per il periodo successivo al compimento dei 65 anni e consente la continuità dell’erogazione dell’assegno fino alla maturazione dei requisiti per il collocamento in quiescenza. In tal modo, viene rafforzata la tutela economica dei soggetti più fragili, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’articolo 38 della Costituzione 

  • Pensioni

    Pensioni dicembre 2025: bonus 154,94 euro e quattordicesima: guida INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3781 del 15 dicembre 2025 l’Istituto comunica di avere completato le lavorazioni sulla rata di pensione di dicembre 2025, includendo – se spettanti –  le due somme aggiuntive:

    1. importo aggiuntivo di 154,94 euro riferito all’anno 2025 e
    2.  somma aggiuntiva “quattordicesima” per i pensionati che maturano i requisiti di pensionamento nel secondo semestre 2025.

    Secondo i dati forniti dall’INPS, l’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 pensionati, mentre la quattordicesima di dicembre 2025 riguarda 149.580 beneficiari

    Nella maggior parte dei casi il pagamento avviene d’ufficio, mentre per alcune posizioni sono necessarie verifiche da parte delle Strutture territoriali.

    Misura Pagamento Dati INPS
    Importo aggiuntivo 2025 Fino a 154,94 € Oltre 400.000 beneficiari
    Quattordicesima 2025 Nel cedolino di dicembre 149.580 beneficiari

    Pensione dicembre 2025 e importo aggiuntivo e quattordicesima cosa sono

    L’importo aggiuntivo di 154,94 euro trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Si tratta di una somma riconosciuta ai pensionati con redditi contenuti, secondo criteri già definiti dalla circolare INPS n. 68 del 2001. Per l’anno 2025 l’INPS precisa che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali definitive.

    La quattordicesima è invece disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificata successivamente dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

    Per le istruzioni operative riferite al 2025, il Messaggio INPS richiama anche il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

    Per entrambe le prestazioni, nelle elaborazioni di dicembre 2025 sono stati applicati i valori aggiornati tenendo conto dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.

    Pensione dicembre 2025: calcolo importo aggiuntivo

    L’importo aggiuntivo può spettare ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nonché delle altre forme di previdenza obbligatoria, incluse le pensioni erogate dagli enti trasformati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.

    L’INPS segnala tuttavia diverse ipotesi di esclusione

    L’importo non è riconosciuto, tra l’altro, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva finché la prestazione non risulta completa, né su alcune prestazioni assistenziali o su pensioni supplementari, detassate per convenzioni contro la doppia imposizione o con pagamento localizzato. 

    Restano inoltre escluse le pensioni con importo pari a zero nel mese di dicembre 2025.

    Per le pensioni dei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, sulla base dell’importo pensionistico e dell’ultimo reddito disponibile in banca dati, purché non antecedente al 2021. In presenza di decorrenza infrannuale, l’importo è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di pensione.

    Parametro 2025 Valore Utilizzo
    Importo aggiuntivo massimo 154,94 € Accreditato a dicembre se spettante
    Trattamento minimo annuo 7.844,20 € Parametro per i limiti di reddito
    Limite reddito individuale 11.766,30 € Trattamento minimo × 1,5
    Limite reddito familiare 23.532,60 € Trattamento minimo × 3

    Nel cedolino di dicembre 2025 l’importo è indicato con la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2025”. In caso di mancato accredito, è necessario verificare i dati reddituali ed eventualmente presentare una ricostituzione pensionistica.

    Pensione dicembre 2025: istruzioni dettagliate quattordicesima II semestre

    La quattordicesima viene riconosciuta con la rata di dicembre 2025 ai pensionati che compiono 64 anni nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, nonché a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2025, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.

    Per la Gestione pubblica, il pagamento riguarda chi perfeziona il requisito anagrafico tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025

    L’INPS segnala che sono state lavorate le domande pervenute fino al 6 ottobre 2025 e che eventuali posizioni scartate devono essere verificate dalle Strutture territoriali, soprattutto in presenza di più trattamenti pensionistici.

    Quattordicesima dicembre 2025 Numero beneficiari
    Totale beneficiari 149.580
    Gestione integrata 148.291
    Gestione pubblica 1.289

    L’INPS precisa che, qualora emerga successivamente la perdita dei requisiti, le somme indebitamente percepite saranno recuperate in 12 rate a partire dalla prima rata utile, previa comunicazione al pensionato.

    Nel cedolino di dicembre 2025 la somma è indicata come “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2025”. Anche per questa prestazione sono previste comunicazioni tramite e-mail, App IO e area personale MyINPS.

    Pensione dicembre 2025 come verificare e richiedere gli importi

    Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2025, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito  www.inps.it e procedendo all'autenticazione  come segue:

    1 – Clicca su "Accedi" in alto a destra.

    Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d'Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    2 – Una volta autenticato, nella sezione "Servizi",   utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".

    3 – Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.

    Consultazione del Cedolino:

    All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:

    • Importo della pensione mensile
    • Eventuali importi aggiuntivi
    • Quattordicesima mensilità
    • Altre voci pertinenti

    In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).

    INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo ccnl servizi ambientali 2025-27: aumenti TEM 307 euro

    E' stata firmata il 9 dicembre l’ipotesi di rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (cosiddetto “Igiene ambientale”)  di UTILITALIA Cisambiente Confindustria, Lega Coop Produzione e Servizi, Confcooperative, Agci e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel che  chiude un negoziato definito “complesso” dalle organizzazioni sindacali e porta, per oltre 110 mila addette e addetti, un pacchetto di misure economiche e normative che punta a recuperare potere d’acquisto e a rafforzare tutele in un comparto essenziale per il Paese. 

    Con la sottoscrizione dell’intesa era stata anche revocata la proclamazione di sciopero prevista per il 10 dicembre, richiamando il rispetto delle regole sui servizi pubblici essenziali (legge 146/1990).

    Si ricorda che la firma del contratto unificato valido per le divverse organizzazioni datoriali era stata raggiutna nel 2024 , e copriva il periodo 2022-2024 . Leggi per approfondire CCNL Servizi ambientali ratificato il rinnovo unificato

    La nuova intesa prevede per il triennio 2025-2027 un aumento complessivo  di 250 euro con 

    • incrementi dei minimi  di 202 euro 
    • misure di welfare per 15 euro 
    • 18 euro per  premi di risultato.
    • 100 euro di una tantum per il primo semestre 2025.

    Vediamo qualche dettaglio in piu dal comunicato sindacale unitario in attesa del testo integrale 

    Novità contrattuali

    L’accordo ha decorrenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 e sul fronte organizzativo, viene evidenziata una riforma (parziale) del sistema di classificazione per aggiornare profili e percorsi professionali e riconoscere competenze e responsabilità; inoltre prosegue il confronto su salute e sicurezza, sull’aggiornamento della regolamentazione del diritto di sciopero e sull’armonizzazione normativa.

     Tra le misure citate figura anche l’introduzione di 10 ore di permessi per i neoassunti a partire dal 2027 e

    l’impegno ad aprire un focus specifico sugli impianti industriali (strategici nella transizione ecologica) oggi non pienamente ricompresi nella classificazione.

    Rinnovo CCNL Servizi ambientali: tutti gli aumenti

    Voce retributiva/valore economico Importo Decorrenza / Note
    Aumento TEM (Trattamento Economico Minimo) – riferimento livello 3A +217 € a regime In 5 tranches
    Tranche 1 (TEM) +15 € Dal 1° luglio 2025
    Tranche 2 (TEM) +86 € Dal 1° febbraio 2026
    Tranche 3 (TEM) +36 € Dal 1° gennaio 2027
    Tranche 4 (TEM) +40 € Dal 1° agosto 2027
    Tranche 5 (TEM) +40 € Dal 1° dicembre 2027
    Aumento produttività contrattuale (ERAP) +18 € Nel valore economico complessivo
    Welfare contrattuale +15 € Nel valore economico complessivo
    Valore contrattuale (riforma parziale classificazione) +47 € Nel valore economico complessivo
    Valore contrattuale di 10 ore di ROL +10 € Per assunti dal 1° gennaio 2017
    Una tantum 100 € A copertura del primo semestre 2025

  • Lavoro estero

    Lavoro da remoto all’estero: quando diventa stabile organizzazione per l’impresa

    L’Ocse ha aggiornato nel 2025 il commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, inserendo per la prima volta linee guida specifiche sulle implicazioni fiscali per le imprese del  lavoro da remoto svolto oltre confine. 

    Il tema è diventato centrale dopo la pandemia, quando lo smart working si è diffuso su scala globale creando un nuovo dubbio per imprese e lavoratori: lavorare da casa in un altro Stato può creare una “stabile organizzazione” con conseguenti obblighi fiscali per l’azienda?

    Il nuovo commentario chiarisce che non esiste alcun automatismo: il fatto che un dipendente lavori da casa non significa che quell’abitazione diventi una sede dell’impresa. Serve sempre un’analisi concreta, basata su fatti e circostanze. 

    Tuttavia, l’Ocse introduce criteri più operativi – come la soglia del 50% del tempo di lavoro – e definisce quando esiste una reale “ragione commerciale” che può far scattare il rischio fiscale.

    A questo link i documenti ufficiali 

    Stabile organizzazione e lavoro da remoto in Europa

    Secondo l’Ocse, per configurare una stabile organizzazione devono essere presenti più elementi contemporaneamente: 

    un luogo fisso, utilizzato in modo regolare, e soprattutto a disposizione dell’impresa. Ciò significa che la casa del lavoratore deve essere usata non solo per scelta personale, ma per reali esigenze dell’azienda.

    Viene introdotto un criterio specifico:

    • Se nel corso di 12 mesi il lavoratore svolge da casa meno del 50% delle ore complessive, di norma non si configura una stabile organizzazione.
    • Se supera il 50%, occorre una verifica più approfondita.

    Elemento decisivo è la “ragione commerciale”: la presenza del lavoratore nell’altro Stato deve portare un vantaggio all’impresa, come la possibilità di incontrare clienti, accedere a risorse locali o garantire servizi in tempo reale. Non sono invece sufficienti motivazioni legate alla comodità personale, al fuso orario o al risparmio di costi.

    Gli esempi forniti dall’Ocse: non vi è stabile organizzazione in caso di utilizzo sporadico o limitato (es. 30% del tempo in smart working), mentre il rischio sale se il lavoratore opera per l’80% da casa e gestisce clienti nel Paese. 

    Attenzione anche ai casi in cui il dipendente è l’unico rappresentante dell’azienda nello Stato: in tali situazioni, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Codice incentivi 2026 in Gazzetta: tutte le novità

    Il nuovo Codice degli Incentivi approvato con decreto legislativo dal Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025   ed è' stato predisposto in attuazione della legge delega n. 160/2023, su proposta del ministero delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.

    CoMe affermato dal ministro in conferenza stampa. Il provvedimento si fonda su tre pilastri fondamentali:

    • digitalizzazione,
    • semplificazione,
    • trasparenza.

    e per la prima volta  disciplina in modo organico tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, pubblicità e valutazione dei risultati,  con l'intento di superare anni di frammentazione normativa e procedurale.

    Un aspetto centrale è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la piattaforma Incentivi.gov.it e il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) costituiranno il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, previsto dagli artt. 3 e seguenti della bozza 

    Il testo del decreto è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale che ha coinvolto amministrazioni centrali, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. L’obiettivo è garantire una gestione unitaria, tracciabile e valutabile degli incentivi, aumentando l’efficacia delle politiche industriali e riducendo tempi e oneri per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.

    La ministra del lavoro Calderone ha sottolineato in particolare l'importanza del principio di parita di accesso alle agevolazioni per imprese e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.

    Vediamo in dettaglio l'elenco delle misure nei prossimi paragrafi.

    Struttura e contenuti del Codice

    Il decreto si articola in 28 articoli, organizzati in cinque Capi, che ridisegnano l'intero ecosistema italiano delle agevolazioni.

    Da segnalare in particolare 

    • L’art. 6 introduce il bando-tipo, che uniforma requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, rendicontazione e revoca. Questa standardizzazione riduce la variabilità tra misure e rende più prevedibile il quadro regolatorio per imprese e consulenti.

    Il Codice introduce anche  un sistema rafforzato di controlli (art. 18), una disciplina rigorosa sul contrasto alla delocalizzazione (art. 16) e un quadro uniforme per le revoche (art. 17)

    Gli artt. 20 e 21 stabiliscono un sistema strutturato di monitoraggio basato sul CUP e una valutazione continua — ex ante, in itinere ed ex post — per misurare l'efficacia delle misure di sostegno.

    Sono espressamente previsti più decreti attuativi, direttoriali e linee guida.

    In particolare  un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni  avrà ad Oggetto:

    • il modello di Programma degli incentivi;
    • le tempistiche per l’adozione;
    • modalità di aggiornamento;
    • format per la ricognizione degli incentivi regionali. 

    da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Se il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026 (art. 28), il termine cade indicativamente entro fine aprile 2026.

    Digitalizzazione e premialità

    il Codice introduce , oltre alla razionalizzazione normativa, importanti innovazioni operative.

    La riforma rende obbligatori:

    • processi digitali, affidati a piattaforme interoperabili;
    • semplificazione delle procedure, limitando la documentazione  richiesta, fornendo il bando tipo per tutte le agevolazioni e automatizzando i controlli;
    • trasparenza, con obblighi di pubblicazione, CUP univoci e tracciamento completo degli incentivi.
    • Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:
    • consultare gli incentivi;
    • verificare requisiti;
    • presentare le istanze;
    • monitorare l’avanzamento;
    • consultare valutazioni e risultati.

    Vengono definite come nella tabella seguente le premialità e riserve per PMI, microimprese e categorie prioritarie

    Categoria Premialità/Riserva
    PMI ≥ 60% delle risorse
    Microimprese / lavoratori autonomi ≥ 25% delle risorse
    Rating di legalità Punteggio aggiuntivo o maggiorazione
    Parità di genere Premialità dedicata

    Parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi (Art. 10)

    Una delle novità più attese , salutata con particolare soddisfazione dal Ministro del lavoro Calderone che come ex presidente dei consulenti del lavoro si era spesa molto sul tema, riguarda i lavoratori autonomi, finalmente equiparati alle PMI per l’accesso agli incentivi.

    L’art. 10,  stabilisce che gli autonomi potranno di regola partecipare alle stesse condizioni delle PMI e  saranno esclusi solo i requisiti non pertinenti alla loro attività.

    Inoltre, i bandi dovranno garantire disposizioni specifiche per un accesso effettivo e non discriminatorio.

    Si tratta del completamento di un percorso iniziato con la legge 81/2017, più volte rilanciato nei tavoli ministeriali con le categorie professionali.

    Tabella riepilogo degli articoli del Codice incentivi

    Articolo Titolo Contenuto sintetico
    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione Definisce finalità del Codice, ambito soggettivo e oggettivo, incentivi esclusi (es. agevolazioni fiscali automatiche, accise, incentivi contributivi salvo rinvii) e coordinamento con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
    Art. 2 Definizioni Introduce le definizioni unitarie (agevolazione, impresa, lavoratore autonomo, PMI, forme di contributo e finanziamento, capitale di rischio), che diventano riferimento per tutti i bandi futuri.
    Art. 3 Servizi per la semplificazione degli incentivi Individua nel sistema “Incentivi Italia” (Incentivi.gov.it, RNA e altre piattaforme) l’infrastruttura per progettazione, gestione digitale, controlli, monitoraggio e valutazione delle misure.
    Art. 4 Programma degli incentivi Obbliga le amministrazioni centrali a predisporre un Programma degli incentivi con obiettivi, elenco delle misure, cronoprogramma orientativo e quadro finanziario, privilegiando la continuità delle misure efficaci.
    Art. 5 Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali Istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT per informazione reciproca, coordinamento tra Stato e Regioni e riduzione di sovrapposizioni tra misure nazionali e territoriali.
    Art. 6 Bando-tipo Stabilisce il contenuto minimo dei bandi (finalità, risorse, soggetti ammissibili, interventi e spese, forme di agevolazione, cumulo, procedure, controlli, revoche) e rinvia a un bando-tipo adottato dal MIMIT.
    Art. 7 Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo Disciplina l’affidamento a soggetti terzi o in house di progettazione, istruttorie, controlli e altre attività, definendo criteri generali e modalità di copertura degli oneri a carico delle risorse disponibili.
    Art. 8 Elementi premianti e riserve specifiche Elenca gli elementi premianti (rating di legalità, certificazione parità di genere, occupazione giovani, donne, persone con disabilità, misure per natalità e conciliazione) e introduce riserve minime di risorse per PMI, microimprese e lavoratori autonomi.
    Art. 9 Motivi di esclusione Definisce le cause ostative all’accesso (es. antimafia, sanzioni interdittive 231, gravi illeciti, irregolarità contributiva per incentivi agli investimenti, delocalizzazioni e cessazioni vietate, obblighi assicurativi non adempiuti).
    Art. 10 Partecipazione del lavoratore autonomo Consente, ove previsto dai bandi, la partecipazione dei lavoratori autonomi alle misure alle stesse condizioni delle PMI, con adattamento dei requisiti non compatibili con la natura professionale dell’attività.
    Art. 11 Operazioni agevolabili e spese ammissibili Indica che i bandi devono individuare con chiarezza le operazioni ammissibili e le spese finanziabili, prevedendo condizioni di ammissibilità, tracciabilità e l’uso del CUP nella documentazione di spesa.
    Art. 12 Agevolazioni concedibili Elenca le forme di agevolazione (contributi, garanzie, finanziamenti agevolati, strumenti rimborsabili, interventi nel capitale, agevolazioni fiscali e contributive) e richiama i limiti di cumulo nel rispetto della normativa UE.
    Art. 13 Procedure e modalità di accesso Regola modalità di presentazione delle domande, contenuti dell’istruttoria e criteri di selezione, prevedendo procedure a sportello cronologico, graduatorie con punteggio o procedure negoziali per progetti complessi.
    Art. 14 Soccorso istruttorio Consente la richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle domande, con sospensione dei termini, escludendo però la sanatoria delle irregolarità essenziali che comportano l’inammissibilità.
    Art. 15 Procedure e modalità di erogazione Disciplina erogazioni in acconto e a saldo, possibilità di anticipazioni assistite da garanzie, rendicontazione delle spese e utilizzo di opzioni semplificate di costo, ove compatibili con la disciplina UE.
    Art. 16 Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali Introduce vincoli contro la delocalizzazione delle attività incentivate, obblighi di comunicazione preventiva, ipotesi di decadenza e restituzione (anche con sanzioni), nonché tutele per i livelli occupazionali e periodi di esclusione da nuovi incentivi.
    Art. 17 Revoche Individua le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni (mancanza requisiti, inadempimenti, mancata realizzazione progetti, delocalizzazioni, ecc.) e disciplina il recupero delle somme con interessi e maggiorazioni.
    Art. 18 Controlli Prevede controlli documentali e in loco, l’utilizzo di banche dati e sistemi informativi, la verifica di regolarità contributiva, antimafia e posizione nel Registro nazionale aiuti prima della concessione ed erogazione.
    Art. 19 Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi Stabilisce le regole procedurali per incentivi fiscali con istruttoria valutativa e, per i crediti d’imposta automatici, l’obbligo di comunicazioni per il monitoraggio; disciplina il coordinamento con gli incentivi contributivi, lasciando ferma la normativa di settore.
    Art. 20 Monitoraggio degli incentivi Introducendo l’uso sistematico del CUP, impone alle amministrazioni sistemi di raccolta e gestione dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure agevolative.
    Art. 21 Valutazione degli incentivi Prevede la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli incentivi, anche con il supporto di soggetti specializzati, per misurare l’efficacia delle misure e orientare eventuali revisioni della politica di sostegno.
    Art. 22 Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, attribuendo a Incentivi.gov.it il ruolo di punto di accesso unico per bandi, Programmi degli incentivi, informazioni sulle misure e sui beneficiari.
    Art. 23 Ulteriori disposizioni Introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti (in particolare collegate al PNRR e alla disciplina sugli incentivi) per allinearle al Codice, anche rafforzando il ruolo del sistema Incentivi Italia e i presìdi istruttori.
    Art. 24 Abrogazioni Elenca le disposizioni abrogate, tra cui il d.lgs. 123/1998 e altre norme incompatibili, consolidando nel Codice la disciplina generale degli incentivi alle imprese.
    Art. 25 Disposizioni transitorie e di coordinamento Regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, specificando l’applicazione del Codice ai bandi non ancora pubblicati e agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo l’entrata in vigore.
    Art. 26 Aggiornamenti Stabilisce che ogni futura normativa incidente sul Codice debba intervenire con esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle singole disposizioni, per garantire certezza e leggibilità del quadro.
    Art. 27 Clausola di invarianza finanziaria Prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal Codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    Art. 28 Entrata in vigore Stabilisce l’entrata in vigore del Codice degli incentivi al 1° gennaio 2026.

    Polizze catastrofali ed esclusione dagli incentivi

    Il nuovo Codice  chiarisce con l'art. 9  anche  l’impatto dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali sulle agevolazioni pubbliche alle imprese, distinguendo tra misure accessibili e misure precluse in assenza di polizza. In particolare, viene precisato che la mancata stipula della copertura comporta, di regola, l’esclusione dagli incentivi che prevedono una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti, mentre restano fruibili gli strumenti “automatici”. In estrema sintesi

    • accesso confermato agli incentivi fiscali automatici, compresi quelli in materia di accise, soggetti a semplici verifiche formali e di capienza delle risorse;
    • esclusione, invece, dalle misure fondate su istruttoria valutativa (bandi, graduatorie, selezioni); 
    • mantenimento degli incentivi contributivi anche in assenza di polizza .