• Riforma dello Sport

    Mansionario lavoratori sportivi: elenco aggiornato aprile 2025

    Sul sito del Dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri è stato pubblicato il decreto contenente  un terzo  mansionario per i lavoratori sportivi. 

    In allegato al decreto è infatti  fornito un elenco di mansioni   considerate nei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate,  necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva che si aggiunge a quelli già fornito  nel dlgs 36 2021 e  successivamente nel 2024.

    Solo ai  lavoratori addetti a tali mansioni sono applicabili le novità  in ambito giuslavorativo e fiscale previste dalla Riforma dello Sport.

    SCARICA QUI  IL SECONDO ELENCO 

    SCARICA QUI IL DECRETO 4.3.2025 CON IL TERZO ELENCO 

    Viene fornito anche l'elenco aggiornato complessivo 

    QUI IL MANSIONARIO COMPLETO  AGGIORNATO al 17 aprile 2025

    Elenco completo mansioni attività sportive – FIBA

    L'elenco riporta le mansioni e le attività,  suddivise  sulla base dell'ente  interessato e con  gli specifici  riferimenti normativi 

    A titolo esemplificativo riportiamo  l'elenco completo  delle mansioni riconosciute da FIBA Federazione Italiana Pallacanestro

     

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Ispettore di campo art. 5.9 Regolamento Tecnico Sportivo (RTS)
    Addetto agli arbitri art. 5.10 RTS
    Speaker 5.11 RTS
    Omologatore campi e attrezzature sportive 5.13 RTS
    Addetto all’area e alle attrezzature di gioco (organizzazione logistica) 5.14 RTS
    Addetto alla sicurezza atleti 5.15 RTS
    Addetto trasporto atleti 5.16 RTS
    Addetto all’antidoping 5.17 RTS
    Addetto assistenza atleti disabili 5.18 RTS
    Classificatori atleti paralimpici 5.19 RTS
    Docenti formatori sportivi 5.21 RTS

    Mansionario FGI Federazione Ginnastica Italiana

    Di seguito le mansioni individuate dalla Federazione Ginnastica Italiana

    MANSIONE RIF. REGOLAMENTO TECNICO
    Addetto al controllo e alla manutenzione specifica dell’attrezzatura sportiva delibera n.128 del 2023 che modifica le norme tecniche FGI 2023
    Allestitore del campo gara/allenamento "
    Referente degli Ufficiali di Gara "
    Coreografo "

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    DL “Bollette” convertito in GU: contributi per il settore sportivo

    È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2025 il testo della legge 60 2025, di conversione del DL 19/2025  (Decreto “Bollette” o "Energie"), recante misure urgenti in materia di energia, trasparenza dei mercati e tutela dei consumatori. Le norme sono quindi definitivamente in vigore.

    Il provvedimento, articolato in sei articoli e numerosi commi aggiuntivi, è stato significativamente integrato durante l’iter alla Camera, con  modifiche alle  misure per il sostegno energetico alle famiglie e imprese, maggiore trasparenza contrattuale nel mercato libero e interventi per la promozione delle energie rinnovabili e dell’autoconsumo.

    Leggi anche Nuovo decreto Energia 2025 convertito in legge

    DL Bollette convertito: Sostegno agli impianti sportivi energivori

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, introduce una misura mirata al contenimento dei costi energetici nel settore sportivo.

    In particolare la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Le risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per:

    • impianti natatori,
    • piscine energivore

    gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs. 39/2021).

    Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in concerto con il MEF e i ministri competenti. 

    L’adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.

    La copertura dell’intervento è garantita: per 5.238.000 euro, mediante il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009,

    mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.

    Le altre novità per i privati: Bonus bollette , elettrodomestici, CER

    Com'è noto il DL 19 2025 interviene anche con altre agevolazioni verso le famiglie e le imprese.

    Si conferma nella legge di conversione per il 2025 un contributo straordinario di:

    • 200 euro per le forniture di energia elettrica a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, 
    • e di 400 euro per le famiglie con ISEE netro il 9530 euro, già beneficiarie dei bonus sociali mensili,

    per un impatto stimato pari a 1,6 miliardi di euro. 

    Il bonus sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Sempre nell’ambito dell’articolo 1, è stata modificata a disciplina attuativa del bonus elettrodomestici, con l'eliminazione del click day e  la definizione di una procedura informatizzata tramite PagoPA e gestione dei controlli a cura di Invitalia.

    In tema di Comunità energetiche rinnovabili  sono stati introdotti:

    • l’allargamento della platea dei soggetti ammessi come membri delle comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis);
    • la regolazione degli incentivi per gli impianti attivi prima dell’entrata in vigore del decreto CACER (art. 1-ter);
    • il rafforzamento delle garanzie a favore della CSEA per il recupero crediti (art. 1-quater).

    Per i clienti vulnerabili si dispone lo slittamento del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027, posticipando la sua entrata in vigore rispetto alla fine del mercato a tutele graduali. Novità importanti riguardano inoltre

    • la tutela rafforzata per i clienti vulnerabili, anche in assenza di scelta di fornitore,
    • e l’impignorabilità degli immobili di proprietà per debiti da bollette energetiche condominiali, per alcune categorie protette.

    DL Bollette: Transizione energetica e incentivi alle imprese

    Gli interventi a favore del tessuto produttivo, giudicati insufficienti dalle imprese, prevedono: 

    • lo stanziamento di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica;
    • agevolazioni per le forniture in bassa tensione sopra i 16,5 kW;
    • introduzione dei contratti per differenza a due vie (art. 3-ter), volti a stabilizzare la remunerazione dei produttori di energia rinnovabile.

    Inoltre, sono stati ampliati:

    • i soggetti finanziabili dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (art. 3-quater),
    • le procedure semplificate per impianti di accumulo termomeccanico (art. 3-sexies).

    Fringe benefits e veicoli in uso promiscuo

    In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della disciplina vigente fino al 2024 per la tassazione dei fringe benefits relativi a veicoli in uso promiscuo ai dipendenti:

    • concessi tra il 2020 e il 2024,
    • oppure ordinati entro il 2024 e concessi nel primo semestre 2025.

    DL Bollette: iter autorizzativi rinnovabili e tutela dei consumatori

    La conversione in legge ha inoltre snellito le procedure autorizzative per gli impianti FER, riconoscendo carattere prioritario a quelli soggetti ad autorizzazione unica statale, anche ai fini VIA-VAS.

    Con gli articoli 5 – 5-bis il decreto  convertito in legge rafforza i poteri di ARERA in materia di trasparenza delle offerte energetiche, con :

    • obbligo di modelli standardizzati per contratti e offerte,
    • sanzioni in caso di violazioni,
    • e introduzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze, con criteri di certificazione.

  • Rubrica del lavoro

    Diaria Inail 2025: i nuovi importi per accertamenti e terapie

    Il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e le successive  modifiche prevedono  la corresponsione di una indennità giornaliera per i lavoratori assicurati INAIL  invitati fuori dal proprio comune di residenza presso gli Uffici dell'Istituto per: 

    • accertamenti medico-legali e amministrativi o
    •  per finalità terapeutiche ( es.  assistenza protesica , erogazione di cure idro fango termali e soggiorni climatici).

    Al fine di adeguare la diaria all'attuale costo della vita, con la   circolare n.  28 del  29 aprile 2025   l'INAIL  ha comunicato i nuovi importi delle diarie,  aggiornati  con Determina presidenziale  sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo tra la media annua del 2024 e la media  annua del 2023 ( pari al 0,8%) .

    Le indennità giornaliere per il 2025   sono quindi  le seguenti:

    importo 2025  motivazione/durata importi 2024
    euro  8,98 

    per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a  consumare un pasto fuori residenza

     (importo precedente, euro 8,91);
    euro 17,99 (per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 17,85);
    euro 35,10 per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, euro 34,82).

    La delibera ha previsto che "I suddetti importi avranno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all’adozione della  presente determinazione", il che significa che sono in vigore dal 1 aprile 2025 

    L'aggiornamento  della procedura telematica di calcolo GRAIEWEB  è  in corso.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Esonero per parità di genere: scadenza domande il 30.4

    La legge n. 162 del 5 novembre 2021  ha introdotto un'importante agevolazione per i datori di lavoro privati che ottengano la "Certificazione della parità di genere".

    Questo incentivo si traduce in un esonero contributivo pari all'1% dei contributi previdenziali, con un limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario

    La certificazione, conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, deve essere stata  rilasciata da organismi accreditati secondo il Regolamento (CE) n. 765/2008.

     Questa misura mira a promuovere l'equità di genere nei luoghi di lavoro, sostenendo le aziende che si impegnano a ridurre le disparità di trattamento tra uomini e donne.

    Per usufruirne, i datori di lavoro  che hanno ottenuto la certificazione nel 2024 devono presentare domanda entro il 30 aprile  prossimo. 

    La domanda prevede l'inserimento di informazioni dettagliate, tra cui dati aziendali, retribuzione media mensile globale stimata e identificativo del certificato. (vedi ulteriori dettagli ai paragrafi successivi )

    INPS ha fornito le nuove istruzioni  con il messaggio 4479 del  30 dicembre 2024

    Ricordiamo qui di seguito  come funziona. l'agevolazione e come si richiede.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: come fare domanda

    Modalità di presentazione della domanda

    I datori di lavoro privati devono:

    1. accedere al portale “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” disponibile sul sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it).
    2. Selezionare l’anno di riferimento 2024 e 
    3. compilare il modulo telematico “SGRAVIO PAR_GEN”

    ATTENZIONE Le domande devono essere inoltrate entro il 30 aprile 2025, ma è necessario che la certificazione sia stata rilasciata entro il 31 dicembre 2024.

    Il modulo telematico richiede la compilazione di:

    • Dati identificativi del datore di lavoro: matricola e codice fiscale aziendale.
    • Retribuzione media mensile globale stimata: somma di tutte le retribuzioni medie erogate ai lavoratori nel periodo di validità della certificazione.
    • Aliquota datoriale media stimata: percentuale media dei contributi previdenziali dovuti.
    • Forza aziendale media stimata: numero medio di dipendenti durante il periodo di validità della certificazione.
    • Dettagli sulla certificazione: identificativo alfanumerico del certificato, data di emissione, periodo di validità e nome dell’organismo di certificazione accreditato.

    Esonero contributivo con certificazione di parità: i documenti necessari

    Per completare la domanda, il datore di lavoro deve possedere i seguenti documenti e informazioni:

    1. Copia della certificazione conforme alla prassi UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
    2. Identificativo alfanumerico della certificazione e denominazione dell’organismo certificatore.
    3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso della certificazione valida.
    4. Dati retributivi e aziendali che comprendono
      • Dettaglio delle retribuzioni mensili globali medie relative al periodo di validità della certificazione.
      • Forza aziendale media stimata e aliquota datoriale.
      • Eventuali modifiche alla certificazione:

    Se il certificato è stato modificato, indicare esclusivamente la data della prima emissione ancora in corso di validità.

    Cosa succede dopo la presentazione della domanda

    INPS  precisa che  le richieste rimangono nello stato “trasmessa” fino alla scadenza del termine di presentazione (30 aprile 2025). Successivamente, l’INPS eseguirà le verifiche di idoneità.

    Le domande approvate saranno contrassegnate dallo stato “Accolta” e verrà comunicato l’importo dell’esonero.

    ATTENZIONE In caso di risorse insufficienti, l’esonero potrà essere ridotto proporzionalmente, e lo stato sarà “Accolta parziale”.

    L’esonero potrà essere fruito a partire dal primo mese di validità della certificazione e per tutta la durata della stessa.

    È importante sottolineare  anche che l'agevolazione non è retroattiva e si applica solo ai periodi coperti dalla validità della certificazione. In caso di rinuncia o revoca della certificazione, l'azienda è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli enti competenti.

  • Dichiarazione 730

    Bonus tredicesima nella dichiarazione 2025: le istruzioni dall’Agenzia

    Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ il 18 aprile 2025  sul proprio sito internet, fornendo importanti chiarimenti sul "bonus tredicesima". 

    Le FAQ spiegano in particolare come compilare correttamente i modelli dichiarativi, specificando le modalità per il quadro C del Mod. 730/2025 e il quadro RC del Mod. REDDITI PF/2025 e come verificare se nella precompilata sono presenti i dati corretti

    Giova ricordare che il bonus, introdotto dall'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 consiste un'indennità una tantum di 100 euro  destinato ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti reddituali e familiari. 

    Il bonus poteva essere  erogato dai datori di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente. 

    Per i lavoratori che non hanno ricevuto il bonus o che hanno cessato l'attività lavorativa nel 2024, è possibile richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.

    Bonus tredicesima : come fare per richiederlo

    È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?

    Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.

    Bonus tredicesima: come si compila la dichiarazione

    La seconda FAQ è la seguente:

    Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?

    • Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.
    • Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.

    Bonus tredicesima: come si controlla la dichiarazione precompilata?

    Infine le Entrate specificano come verificare il corretto inserimento dei dati nella precompilata:

    Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?

    In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. 

    Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus.

  • Lavoro estero

    Esenzione fiscale a ricercatori con residenza nei Paesi Bassi

    L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato nella risposta a Interpello 113 del 16 aprile 2025 un caso riguardante l'applicabilità dell'esenzione fiscale per i ricercatori,  prevista dall'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni . Il quesito, presentato da una contribuente residente nei Paesi Bassi ma impegnata in attività di ricerca in Italia, ha sollevato questioni sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e sulle modalità di rimborso delle imposte non spettanti.

    L'agevolazione intende favorire la mobilità e la collaborazione scientifica tra i due Paesi.

    Ecco i dettagli del caso e la risposta dell'Agenzia in sintesi.

    Convenzione Italia Paesi Bassi: l’esenzione per i ricercatori

    La contribuente, iscritta all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), ha sottoscritto un contratto di lavoro a termine con un'università italiana per svolgere attività di ricerca scientifica. Nonostante risieda nei Paesi Bassi, si reca in Italia per un massimo di 40 ore annuali esclusivamente per lo svolgimento di tale attività. L'università italiana ha applicato l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sugli emolumenti pattuiti, in base all'articolo 15 della Convenzione, che consente l'assoggettamento del reddito in Italia e il riconoscimento di un credito d'imposta nei Paesi Bassi. Tuttavia, la contribuente ha richiesto chiarimenti sull'applicabilità dell'articolo 20 della Convenzione, che prevede la non imponibilità in Italia dei redditi percepiti da ricercatori per un periodo non superiore ai due anni e sulle eventuali modalità di rimborso delle trattenute già effettuate dall'Università

    L'Agenzia delle Entrate ha precisato in primo luogo che l'accertamento dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale è una questione di fatto che non può essere oggetto di interpello.

    Sull'istanza,  l'Agenzia ha confermato  che per la normativa fiscale  i redditi dei non residenti sono soggetti a imposizione in Italia se prodotti nel territorio dello Stato ma che  la normativa interna deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute negli accordi conclusi dall'Italia con altri Stati, che godono di prevalenza sul diritto interno. Nel caso specifico, l'articolo 20 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi prevede che le remunerazioni ricevute da un ricercatore residente nei Paesi Bassi, che si reca in Italia solo per svolgere attività di ricerca, non sono imponibili in Italia per un periodo non superiore a due anni. 

    Esenzione ricercatori: modalità di applicazione e rimborso

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, la contribuente può usufruire della non imponibilità in Italia del reddito ricevuto dall'università italiana, ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione, per un periodo massimo di due anni.

     Tuttavia, i sostituti d'imposta possono applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, previa presentazione della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione. Questa prassi amministrativa ha carattere facoltativo e non comporta un obbligo  per il sostituto d'imposta, che può continuare ad assoggettare a tassazione i redditi in caso di incertezza.

    La contribuente ha la possibilità di richiedere l'applicazione del trattamento convenzionale e il rimborso delle ritenute alla fonte eccedenti, presentando un'istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025

    L’INPS ha fornito  con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti  riguardanti le  modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro. 

    Le precisazioni sono rivolte ai datori  di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare  per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.

    Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?

    Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.

    In questo campo devono essere indicati:

    • tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
    • i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
    • i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.

    Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.

    Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.

    Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens

    Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).

    Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali. 

    Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.

    In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane. 

    Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.

    Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.