• Rubrica del lavoro

    Contributi vigilanza per criptoattività a CONSOB: importi e scadenze

    Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l’esercizio 2026. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del sistema di supervisione dei mercati finanziari digitali, in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e con l’estensione delle competenze di vigilanza della Consob ai nuovi operatori del settore crypto.

     La disciplina definisce i soggetti obbligati, l’ammontare del contributo, le modalità di calcolo e i termini di versamento, introducendo regole operative uniformi anche per gli operatori esteri che intendono operare sul mercato italiano delle cripto-attività . 

    Di seguito il quadro normativo e  una sintesi delle indicazioni su importi, modalità di calcolo , scadenze (primo termine 15 aprile 2026)

    Il quadro normativo vigilanza CONSOB sulle criptoattività

    La delibera trae fondamento dall’articolo 40 della legge n. 724/1994, che attribuisce alla Consob il potere di determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quale forma di autofinanziamento dell’Autorità. A tale base normativa si affiancano la legge istitutiva della Consob (legge n. 216/1974) e le precedenti delibere in materia contributiva.

    Il provvedimento estende espressamente il contributo di vigilanza ai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività, coerentemente con l’evoluzione del diritto europeo e con l’entrata in vigore del regolamento MiCA, che ha ampliato il perimetro dei soggetti regolamentati nel settore degli asset digitali.

    Nel quadro delineato dalla delibera, la contribuzione assume natura obbligatoria, è distinta per categorie di operatori e si affianca alle altre forme di contribuzione già previste per emittenti, intermediari, gestori di mercati e soggetti iscritti in registri vigilati. Il contributo è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle funzioni istituzionali di vigilanza, autorizzazione e controllo esercitate dalla Consob.

    Contributo modalità di pagamento e sanzioni

    Il provvedimento elenca i  soggetti tenuti al versamento del contributo di vigilanza per il 2026, tra cui rientrano espressamente

    1. i prestatori di servizi per le cripto-attività e
    2.  gli altri operatori autorizzati o registrati che svolgono attività rilevanti sui mercati digitali sotto la supervisione Consob.

     Per ciascuna categoria di soggetti è prevista una misura del contributo definita in apposite tabelle allegate alla delibera, che tengono conto della tipologia di attività svolta e della rilevanza operativa del soggetto vigilato.(vedi una sintesi al paragrafo seguente)

    In via ordinaria, il pagamento avviene tramite avviso PagoPA, che viene inviato ai soggetti obbligati nei quindici giorni antecedenti la scadenza. 

    Per i soggetti esteri è prevista, in alternativa, la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, qualora non sia tecnicamente possibile utilizzare la piattaforma PagoPA, nel rispetto di specifiche regole sulla causale e sull’identificazione del soggetto pagante.

    La delibera disciplina inoltre i casi in cui il contributo deve essere corrisposto al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o riconoscimento, prevedendo che l’esame della domanda da parte della Consob sia subordinato all’effettivo pagamento dell’importo dovuto. 

    Particolare attenzione è riservata agli obblighi informativi: in alcune ipotesi, i soggetti vigilati sono tenuti a trasmettere alla Consob tabelle esplicative del computo del contributo, corredate da una dichiarazione di conformità, entro termini prestabiliti.

    Infine, il provvedimento chiarisce  che il mancato versamento entro i termini comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente, con applicazione degli interessi di mora nella misura legale. 

    Tabelle di riepilogo

    Contributi per istanze e documentazione (una tantum)

    Causale Soggetti Importo Quando si paga
    Art. 3, lett. aa) CASP e SIM (diverse da classe 1) che presentano istanza di autorizzazione nel 2026 € 20.000 per istanza Al momento della presentazione dell’istanza
    Art. 3, lett. ab) Notifica o modifica di white paper per cripto-attività “other than” € 3.000 (notifica)
    € 1.000 (modifica)
    Al momento della presentazione
    Art. 3, lett. ac) Autorizzazione o approvazione del white paper per ART € 3.000 (approvazione)
    € 1.000 (modifica)
    Dopo l’autorizzazione/approvazione

    Contributi annuali – gestori di piattaforme di negoziazione

    Cripto-attività trattate Importo annuo Scadenza
    Fino a 100 € 47.130 15 luglio 2026
    Fino a 1.000 € 100.990 15 luglio 2026
    Fino a 3.000 € 154.840 15 luglio 2026
    Fino a 5.000 € 208.700 15 luglio 2026
    Oltre 5.000 € 262.550 15 luglio 2026

    Contributi annuali – emittenti e prestatori di servizi

    Causale Soggetti Importo Scadenza
    Art. 3, lett. ae) Emittenti ART e cripto-attività “other than” vigilati al 2 gennaio 2026 € 5.000 15 aprile 2026
    Art. 3, lett. af) CASP (esclusi gestori di piattaforme e depositari centrali) € 10.000 per ciascun servizio autorizzato 15 luglio 2026

    Registro per la circolazione digitale

    Fattispecie Importo Quando si paga
    Istanza di iscrizione – caso a) € 20.000 Alla presentazione
    Istanza di iscrizione – caso b) € 15.000 Alla presentazione
    Istanza di iscrizione – caso c) € 10.000 Alla presentazione
    Soggetti già iscritti – casi d), e), f) € 10.000 / € 7.500 / € 5.000 15 aprile 2026

  • Rubrica del lavoro

    Costo rimpatrio extracomunitari aggiornato: le sanzioni al datore

    E' stato aggiornato  per il 2025 dal Ministero dell'Interno, con decreto  firmato dal Capo della Polizia, il costo medio del rimpatrio degli extracomunitari  irregolari  come previsto dal Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE. 

    Il  decreto, datato 21 maggio 2025, e  pubblicato in GU Serie Generale n.138 del 10.1.2026)   innalza il costo per  l'anno 2025, a euro 3.637,87. 

     Si ricorda che  in ragione di tale importo viene commisurata la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art 22 comma 12-ter del dlgs 286/1998 nei confronti di datori di lavoro che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare. 

    Costo rimpatrio  2025 e sanzione per lavoro irregolare

    Il Regolamento in materia è  stato emanato  con decreto  ministeriale 22 dicembre 2018 n.151 (G.U. 15 febbraio 2019, n. 39) e  attua la previsione del D.Lgs. n. 109/2012 che ha modificato il T.U. sull'immigrazione inasprendo le sanzioni applicabili a chi impiega irregolarmente stranieri.

    In particolare si prevede che  "il costo medio del rimpatrio  avuto  riguardo  all'anno in cui e' pronunciata la sentenza di condanna, e'  dato dalla media nel triennio che precede l'anno anteriore a quello cui il costo medio  si riferisce, dei valori risultanti dal rapporto tra il  totale  degli  oneri sostenuti annualmente per il rimpatrio dei cittadini  stranieri e il numero complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo  anno".

     Il costo   e'  poi aumentato  nella  misura  del  30%  in ragione dell'incidenza degli oneri economici connessi  ai  servizi  di accompagnamento e scorta.

     Il costo medio  del  rimpatrio  per  ogni  lavoratore per  l'anno 2024 era fissato in euro 2.864,77.

    Va ricordato che tale   sanzione accessoria viene applicata  secondo l'art. 22 del T.U. immigrazione, nel caso in cui il datore di lavoro  sia stato condannato alla  reclusione da sei mesi a tre anni e alla  multa di 5000 euro per ogni lavoratore per aver impiegato  cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o con  permesso scaduto revocato o annullato.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori ex malati oncologici: le tutele per la condizione di fragilità

    Con decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministero della Salute, vengono definite in modo organico le politiche attive del lavoro dedicate alle persone che sono state affette da patologie oncologiche, dando piena attuazione alle previsioni della legge 7 dicembre 2023, n. 193, sulla prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti dei malati oncologici. 

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale il 20 gennaio 2026.

    La principale novità è il riconoscimento formale di tali soggetti come persone in condizione di fragilità, anche quando non sono più in fase acuta di malattia. Il decreto chiarisce infatti che rientrano nella platea dei destinatari sia i soggetti dichiarati guariti, sia coloro che, pur senza evidenza attuale di malattia, sono sottoposti a trattamenti prolungati o follow up clinici.

    L’obiettivo è favorire eguaglianza di opportunità nell’accesso, nella permanenza e nello sviluppo dei percorsi lavorativi, rafforzando il collegamento tra politiche del lavoro, salute e inclusione sociale. 

    Il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di riforme sostenute da programmi europei e nazionali, puntando a superare ostacoli organizzativi, formativi e culturali che spesso limitano il rientro o la continuità lavorativa delle persone colpite da patologie oncologiche.

    Vediamo meglio i contenuti .

    Beneficiari e misure attivabili

    I beneficiari delle misure individuate dal decreto sono considerati, a tutti gli effetti, lavoratori fragili o vulnerabili e possono accedere a diversi strumenti già operativi nel sistema delle politiche attive. 

    Tra questi rientra il Programma GOL, con l’inserimento nel Percorso 4 “Lavoro e inclusione”, che prevede servizi personalizzati di orientamento, accompagnamento e inserimento lavorativo.

    Un ruolo rilevante è attribuito anche al Fondo Nuove Competenze, che consente ai datori di lavoro privati di rimodulare l’orario di lavoro per finalità formative, ottenendo contributi a copertura del costo delle ore dedicate alla formazione. Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per aggiornare o riqualificare le competenze dei lavoratori rientranti dopo la malattia, favorendone l’adattamento a mansioni compatibili con le condizioni di salute.

    Il decreto richiama inoltre l’accesso all’Assegno di Inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro, strumenti che integrano sostegno economico e percorsi di attivazione lavorativa per soggetti in condizioni di fragilità o rischio di esclusione.

    Gli strumenti operativi

    Dal punto di vista operativo, il decreto  quindi non introduce nuove procedure autonome, ma  richiama un utilizzo coordinato degli strumenti già esistenti, demandando a servizi per l’impiego, enti di formazione e datori di lavoro l’attuazione concreta delle misure. Per le aziende, particolare attenzione deve essere posta alla gestione del rientro o della permanenza in servizio dei lavoratori interessati, anche attraverso l’aggiornamento della valutazione dei rischi e il coinvolgimento del medico competente.

     il provvedimento rafforza il principio degli accomodamenti ragionevoli, intesi come adattamenti organizzativi, tecnologici o dei tempi di lavoro necessari a garantire un’occupazione dignitosa e non discriminatoria. Tali interventi possono includere, ad esempio, flessibilità oraria, modifica delle mansioni, smart working o adeguamenti della postazione di lavoro.

    Gli accomodamenti ragionevoli devono essere valutati caso per caso, evitando soluzioni standardizzate. Il decreto ribadisce  anche che tali misure non devono comportare oneri sproporzionati, ma costituiscono un dovere organizzativo finalizzato a prevenire discriminazioni.

    Sul piano finanziario, è prevista una clausola di invarianza, con utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Non sono fissate scadenze specifiche, trattandosi di misure immediatamente applicabili attraverso i canali ordinari delle politiche attive.

  • Locazione immobili

    Adeguamento ISTAT canoni di locazione: indice FOI dicembre 2025

    E' stato reso noto dall’ISTAT l'indice FOI aggiornato per il mese di dicembre 2025, ed è il valore da utilizzare per le rivalutazioni che fanno riferimento a fine anno. Secondo l’ISTAT:

    l’indice generale FOI (base 2015=100) è pari a 121,5;

    • la variazione mensile (dicembre 2025 vs novembre 2025) è +0,2%;
    • la variazione tendenziale annua (dicembre 2025 vs dicembre 2024) è +1,1%;
    • la variazione biennale (dicembre 2025 vs dicembre 2023) è +2,2%.

    Questi dati sono alla base delle percentuali da utilizzare nei calcoli operativi per l’adeguamento degli importi indicizzati. In particolare, quando la normativa o il contratto prevede una rivalutazione percentuale dell’indice FOI, la variazione tendenziale annua è il dato da considerare per determinare l’entità dell’aggiornamento.

    Di seguito ricordiamo in sintesi cos'è l'indice Foi e  vediamo  qualche indicazione pratica per l'utilizzo.

    Indice ISTAT FOI: Cos’è

    L’indice FOI — Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi — è un numero indice pubblicato dall’ISTAT indispensabile per eseguire adeguamenti monetari e rivalutazioni previste dalla legge o dai contratti. 

    Si tratta del dato ufficiale da utilizzare per adeguare periodicamente importi come canoni di locazione, assegni di mantenimento, trattamento di fine rapporto, e altri valori monetari, all’inflazione, come previsto dall’art. 81 della legge 27 luglio 1978 n. 392,

    Rispetto all'indice ISTAT ordinario e' costituito dal valore di variazione dei prezzi al consumo  con esclusione  dei consumi di tabacchi per renderlo maggiormente rappresentativo dei consumi familiari tipici delle famiglie.

    Indici ISTAT 2025 per adeguamento affitti

    Mese 2025 Indice FOI (base 2015=100) Variaz. % annua Variaz. % mensile
    Gennaio 120,9 +1,3% +0,6%
    Febbraio 121,1 +1,5% +0,2%
    Marzo 121,4 +1,7% +0,2%
    Aprile 121,3 +1,7% -0,1%
    Maggio 121,2 +1,4% -0,1%
    Giugno 121,3 +1,5% +0,1%
    Luglio 121,8 +1,5% +0,4%
    Agosto 121,8 +1,4% 0,0%
    Settembre 121,7 +1,4% -0,1%
    Ottobre 121,4 +1,1% -0,2%
    Novembre 121,3 +1,0% -0,1%
    Dicembre 121,5 +1,1% +0,2%

    Come si effettua in pratica l’adeguamento ISTAT dei canoni di locazione

    L’aggiornamento ISTAT del canone di locazione si effettua applicando la variazione dell’indice FOI senza tabacchi al canone in vigore, secondo quanto previsto dal contratto. 

    In pratica, il primo passaggio consiste nel verificare che nel contratto di locazione sia presente una clausola di adeguamento ISTAT; in assenza di tale previsione, l’aggiornamento non può essere applicato. Una volta accertata la clausola, occorre individuare il periodo di riferimento per il calcolo, che normalmente coincide con l’annualità contrattuale (ad esempio, dal mese di decorrenza del contratto allo stesso mese dell’anno successivo).

    Il calcolo si basa sulla variazione percentuale dell’indice FOI tra due periodi: il mese iniziale di riferimento e il mese finale per cui si applica l’aggiornamento. L’ISTAT pubblica mensilmente sia il valore dell’indice sia la variazione percentuale utile per le rivalutazioni monetarie. In molti contratti di locazione è previsto che l’adeguamento avvenga in misura parziale, solitamente al 75% della variazione FOI, anche se nulla vieta che sia applicato al 100%, se espressamente pattuito.

    Dal punto di vista pratico, l’aggiornamento può essere calcolato:

    • utilizzando i valori ufficiali FOI pubblicati dall’ISTAT e applicando manualmente la percentuale prevista;
    • oppure tramite strumenti di calcolo automatici, come fogli Excel dedicati, che consentono di inserire il canone, il periodo di riferimento e la percentuale contrattuale, ottenendo immediatamente il nuovo importo aggiornato.

    Una volta determinato il nuovo canone, il locatore deve comunicare l’adeguamento al conduttore, di norma con comunicazione scritta (raccomandata, PEC o altro mezzo tracciabile), specificando il nuovo importo e la decorrenza dell’aumento. L’adeguamento ISTAT non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione contrattuale, e decorre dal momento della richiesta o dalla scadenza annuale indicata nel contratto.

  • Riforma dello Sport

    Registro agenti sportivi al via il 3 febbraio: il nuovo regolamento

    Con il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14/2026 e in vigore dal 3 febbraio 2026, viene adottato il regolamento di attuazione e integrazione della disciplina sui rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e sull’accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. 

    A decorrere da tale data troveranno applicazione le nuove regole operative suL Registro nazionale  riguardanti  le procedure di iscrizione e rinnovo, obblighi professionali, disciplina degli agenti esteri e regime sanzionatorio. 

    Disciplina agenti sportivi: quadro normativo – Requisiti soggettivi

    Si ricorda che il regolamento  sul registro degli agenti trova fondamento nell’articolo 12 del d.lgs. n. 37/2021, che ha riformato la professione e si coordina con la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il DPCM individua nel CONI il soggetto titolare della tenuta del Registro nazionale degli agenti sportivi, gestito tramite un sistema informatico centrale accessibile alle Federazioni sportive nazionali e paralimpiche.

    Il Registro si articola in più sezioni: 

    • agenti sportivi, 
    • società di agenti sportivi, 
    • agenti sportivi stabiliti, 
    • ’elenco degli agenti domiciliati per attività temporanee.

    Presso il Registro confluiscono anche i contratti di mandato sportivo, che devono essere depositati dagli agenti presso le Federazioni competenti. 

    Il decreto disciplina inoltre:

    1. il ruolo della Commissione per gli agenti sportivi, organo centrale per esami, iscrizioni, controlli e sanzioni, nonché 
    2. le competenze delle Federazioni sportive in materia di attestazioni e vigilanza.

    Requisiti abilitativi

    Dal 3 febbraio 2026, l’esercizio della professione di agente sportivo è subordinato al rispetto degli adempimenti e delle procedure disciplinate dal nuovo  regolamento. 

    Per l'iscrizione al Registro nazionale è necessario essere in possesso di un titolo abilitativo valido all’esercizio della professione di agente sportivo, costituito da:

    • superamento della prova generale organizzata dal CONI;
    • superamento della prova speciale presso la Federazione sportiva di riferimento.

    Restano validi anche:

    • i titoli rilasciati prima del 31 marzo 2015;
    • i titoli rilasciati ai sensi della normativa previgente (es. legge n. 205/2017);
    • i titoli riconosciuti per agenti sportivi stabiliti UE/SEE/Svizzera, secondo le regole sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

    Inoltre:

    •  il soggetto non deve aver riportato condanne penali definitive per reati incompatibili con l’esercizio della professione, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 37/2021.
    • non devono sussistere situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, in particolare: rapporti di lavoro, collaborazione o cariche con Federazioni sportive, leghe, società sportive o enti dell’ordinamento sportivo

    Le novità sul Registro nazionale agenti sportivi

    Le disposizioni contenute nel DPCM 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026, definiscono le modalità applicative della disciplina prevista dal d.lgs. n. 37/2021 in materia di esercizio della professione di agente sportivo.

    La prima novità di rilievo riguarda il rafforzamento del Registro nazionale degli agenti sportivi quale presupposto unico e imprescindibile per l’esercizio della professione in Italia.  L’iscrizione assume carattere annuale, con validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) e con obbligo di rinnovo espresso.

    Un secondo elemento innovativo è la digitalizzazione integrale delle procedure. Iscrizioni, rinnovi, comunicazioni di variazione e deposito dei contratti di mandato sportivo dovranno essere effettuati tramite il sistema informatico centrale del CONI. In precedenza tali adempimenti erano disciplinati in modo non omogeneo, con margini di incertezza anche ai fini dei controlli.

    La Federazione sportiva di riferimento è chiamata ad attestare i requisiti entro 20 giorni, mentre il CONI deve deliberare l’iscrizione, il rinnovo o il rigetto entro i 20 giorni successivi. 

    Rilevanti novità emergono anche sul fronte degli obblighi professionali. Vengono standardizzati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, senza franchigia opponibile al terzo e con durata almeno annuale, e quello di aggiornamento professionale, fissato in un minimo di 20 ore annue da completare entro il 1° novembre. Il mancato rispetto di tali obblighi assume rilievo disciplinare diretto.

    Particolare attenzione è riservata alla disciplina degli agenti esteri,

    Infine, il DPCM introduce un regime sanzionatorio organico e graduato, applicabile non solo agli agenti iscritti ma anche a chi esercita abusivamente la professione e ai soggetti dell’ordinamento sportivo che agevolano tali condotte. 

    Istruzioni operative e adempimenti

    Per i soggetti in possesso dei requisiti abilitativi sopracitati,  l'iscrizione richiede la stipula  di  una polizza assicurativa RC professionale conforme ai requisiti minimi e programmare per tempo l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

    La domanda di iscrizione o di rinnovo dovrà essere presentata esclusivamente tramite il sistema informatico centrale del CONI, allegando la documentazione richiesta. Il rinnovo andrà depositato entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza annuale, pena il venir meno dell’iscrizione e l’impossibilità di esercitare l’attività.

    Ogni variazione rilevante (assetto professionale, copertura assicurativa, requisiti) dovrà essere comunicata e depositata nel sistema entro 20 giorni dal verificarsi. Analoga attenzione dovrà essere riservata al deposito dei contratti di mandato sportivo.

    Società di agenti sportivi

    Le società di agenti sportivi potranno operare solo se costituite da agenti in possesso del titolo abilitativo. L’iscrizione della società al Registro nazionale è subordinata all’iscrizione dell’agente depositante e richiede la comunicazione completa dei soci e dei legali rappresentanti. Eventuali variazioni societarie dovranno essere tempestivamente aggiornate nel sistema informatico, entro il termine di 20 giorni.

    Società sportive e professionisti

    Per le società sportive, ASD e SSD, il decreto impone un rafforzamento delle attività di verifica preventiva. Prima di conferire un mandato o corrispondere compensi, sarà necessario accertare l’effettiva iscrizione dell’agente al Registro nazionale

    Le società sportive sono inoltre tenute a una puntuale tracciabilità dei mandati e delle commissioni corrisposte, poiché entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno trasmettere al Dipartimento per lo sport la dichiarazione contenente l’elenco dei mandati conferiti e gli importi delle provvigioni pagate.

    Registro agenti sportivi: la documentazione richiesta

    La domanda deve essere  corredata, in via ordinaria, dalla seguente documentazione:

    • dati anagrafici completi del richiedente;
    • titolo abilitativo all’esercizio della professione di agente sportivo (o titolo equipollente/riconosciuto);
    • dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi;
    • copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti minimi e con indicazione del massimale;
    • attestazione di versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria determinati dal CONI.

    Il sistema informatico inoltra automaticamente la domanda alla Federazione sportiva di riferimento, che verifica la sussistenza dei requisiti entro 20 giorni. Sulla base dell’attestazione federale, il CONI procede all’iscrizione, ovvero al rigetto motivato, entro i successivi 20 giorni.

    Rinnovo annuale dell’iscrizione

    Il rinnovo dovrà essere richiesto entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’iscrizione annuale. Alla domanda dovranno essere allegat:

    • conferma della permanenza dei requisiti soggettivi;
    • documentazione aggiornata della copertura assicurativa;
    • attestazione dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale (20 ore);
    • prova del pagamento dei diritti e dell’imposta di bollo.

    Società di agenti sportivi

    Per l’iscrizione della società al Registro nazionale, l’agente socio munito di rappresentanza legale dovrà depositare:

    • atto costitutivo e statuto;
    • elenco completo dei soci e dei legali rappresentanti;
    • documentazione attestante i requisiti previsti dal d.lgs. n. 37/2021;
    • visura camerale aggiornata (o documentazione equipollente per soggetti esteri);
    • attestazione di regolarità dell’agente depositante.

    Ogni variazione societaria dovrà essere comunicata e documentata entro 20 giorni suo dal verificarsi.

    Agenti sportivi stabiliti e domiciliati all'estero

    Gli agenti stabiliti UE/SEE o Svizzera dovranno allegare alla domanda di iscrizione:

    provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale;

    eventuale attestazione di superamento della misura compensativa;

    documentazione assicurativa e requisiti generali.

    Gli agenti domiciliati extra UE dovranno inoltre depositare:

    accordo di collaborazione professionale con agente domiciliatario iscritto;

    certificato di residenza o equivalente;

    prova dell’iscrizione da almeno un anno presso una Federazione estera;

    documentazione attestante l’esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno fuori dall’Italia.

    Contratti di mandato sportivo

    I contratti di mandato sportivo dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti tramite il sistema informatico, comprensivi di:

    • dati identificativi delle parti;
    • durata del mandato;
    • ambito federale di riferimento;
    • compenso pattuito e modalità di pagamento.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2026: al via le domande

    Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico.  INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.

    Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche  che ampliano i requisiti di accesso.

    In particolare:

    •    sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, 
    •     Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione, SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito  minimo contributivo diventa di:
      •  almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente  oppure 
      •  almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.

    Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS,  ALAS, NasPI).

    Domande IDIS 2026

    Con il messaggio 154  del 16 gennaio INPS ha comunicato le istruzioni aggiornate e l'apertura della piattaforma per le domande 2026.

    Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Chi ha diritto all’IDIS

    Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

    • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
      • Operatori cabine sale cinematografiche
      • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
      • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
      • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
      • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
    • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

    IDIS le condizioni di accesso

    Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1 gennaio 2026

    Requisito Condizione
    Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
    Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno
    Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente
    Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS  
    Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domanda
    Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
    Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
    Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

    IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

    L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

    Esempio:

    Giornate FPLS nel 2024: 100

    Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

    La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

    L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

    CUMULABILITA'

    L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

    • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
    • Indennità di maternità, malattia, infortunio
    • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
    • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

    È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

    Come presentare la domanda IDIS

    Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

    Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
    • eIDAS.

    In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Resta fermo che  l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

    Contribuzione per IDIS e regime fiscale

    Tipo di contribuente Contributo
    Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale
    Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà
    Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012)
    Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

    Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

    • ai fini pensionistici
    • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
    • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

    Regime fiscale

    L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

    • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
    • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

    L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.

  • Turismo

    Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

    Era  applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025  ai  primi nove mesi del 2025, come era successo con la  Legge di Bilancio precedente,  per i primi sei mesi del 2024. 

    L’obiettivo è  quello di sostenere la stabilità occupazionale  e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo  anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.

    Nella legge di bilancio 2026  (L. 199 2025)   pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale   è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo,  si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo  d’imposta 2025, a 40.000 euro.

    In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo  la disciplina nei paragrafi seguenti.

    Bonus straordinari turismo: durata – come funziona

    Il trattamento integrativo speciale  è destinato ai  dipendenti  di

    1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
    2. imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

    Per avere diritto all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.

    Nello specifico il trattamento consiste in:

    •  un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde 
    • relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003), 
    • nel  periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. 

    Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione  delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre  da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). 

    Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore.

    Dal punto di vista operativo, la gestione  segue  la disciplina del 2024: 

    • il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, 
    • previa richiesta scritta del lavoratore, che  autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024. 

    Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione.

    Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24

    Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione  il credito di imposta  mediante modello F24 da presentare esclusivamente  tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate,  ha ridenominato  il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già  ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:

    • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture  turistico-alberghiere”.

    Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

    La riconferma nella legge di bilancio 2026

    Come detto, la nuova legge di bilancio 2026  riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento,  ai lavoratori  del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :

    •    prestazioni di lavoro straordinario effettuate  nei giorni festivi o 
    •     per lavoro notturno. 

    Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro  dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

    Per il riconoscimento il sostituto d'imposta  deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. 

    Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come  previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.