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Uniemens sportivi e lavoratori dello spettacolo: guida completa INPS
Con il Messaggio INPS n. 1213 del 7 aprile 2026 vengono fornite nuove precisazioni operative per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori iscritti:
- al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e
- al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP).
Le indicazioni si inseriscono nel solco delle recenti riforme che hanno modificato la disciplina degli eventi tutelati e della contribuzione figurativa, rendendo necessario un aggiornamento delle modalità di valorizzazione dei dati dichiarativi.
La particolarità di queste gestioni previdenziali sta nella valorizzazione dell’anzianità assicurativa su base giornaliera e non settimanale, con conseguenti ricadute sulla compilazione degli elementi.
Le istruzioni riguardano in particolare la corretta esposizione del calendario giornaliero, la gestione dei giorni retribuiti e contribuiti e la valorizzazione degli eventi quali malattia, maternità e infortunio, con l’obiettivo di garantire coerenza tra dati dichiarativi e posizione assicurativa.
Novità operative per la compilazione Uniemens
Novità operative per la compilazione Uniemens
Le principali novità riguardano la valorizzazione del sottoelemento <TipoCoperturaGiorn>, che assume un ruolo determinante nella rappresentazione della giornata lavorativa. I codici da utilizzare sono stati ribaditi e chiariti:
- X: giornata totalmente retribuita
- 2: giornata parzialmente retribuita per eventi figurativi
- 1: giornata non retribuita ma coperta figurativamente
- 0: assenza senza copertura né retribuzione
- D: solo diritto (part-time verticale/ciclico)
Particolare attenzione è richiesta per la gestione dei giorni festivi e di riposo: se retribuiti devono essere indicati con codice “X”, mentre in assenza di retribuzione devono essere valorizzati con “0”, anche se coincidenti con eventi tutelati.
Sul piano degli eventi tutelati emergono alcune indicazioni rilevanti:
- per malattia e maternità a pagamento diretto, non è richiesta la valorizzazione del codice evento nel calendario giornaliero;
- per infortunio sul lavoro, deve essere indicato il codice evento “INF” con copertura “1” o “2” in caso di integrazione;
- la gestione della malattia prevede una distinzione tra i primi tre giorni di carenza (codice “X” senza evento) e i giorni successivi (codici “1”, “2” o “0”).
Importanti chiarimenti riguardano anche gli elementi riepilogativi:
- Giorni retribuiti: normalmente pari a 26 per mese intero lavorato, con esclusione delle giornate non lavorate in presenza di eventi figurativi senza prestazione;
- Giorni contribuiti: coincidono con i retribuiti salvo recuperi o rettifiche;
- Giorni utili: rilevanti per part-time e intermittenti, calcolati in base alle ore lavorate.
Infine, è confermato l’obbligo di compilazione dell’elemento <TipoRetrMal> in tutti i flussi Uniemens, anche in assenza di eventi di malattia.
Istruzioni dettagliate e casi operativi
Dal punto di vista operativo, la corretta compilazione del calendario giornaliero richiede una gestione puntuale delle diverse casistiche.
Per le giornate ordinarie:
- se lavorate e retribuite → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = S
- se retribuite ma non lavorate (ferie, festività) → <TipoCoperturaGiorn> = X, <Lavorato> = N
Per le giornate senza retribuzione né copertura:
sempre <TipoCoperturaGiorn> = 0 e <Lavorato> = N
Per gli eventi tutelati:
- asenza totale → codice “1” o “2” con indicazione dell’evento
- eventi orari → valorizzazione anche del campo <NumOreEvento>
- giornate miste → distinzione tra permessi retribuiti e non retribuiti
Nel caso specifico della malattia:
- primi 3 giorni → “X” senza evento
- dal 4° giorno → indicazione evento e copertura corretta
- obbligo di compilazione dei campi informativi aggiuntivi
Per i lavoratori intermittenti, le giornate senza prestazione e senza indennità non devono essere dichiarate, mentre per il part-time verticale devono essere inclusi anche i periodi non lavorati utili ai fini pensionistici.
Le medesime regole si applicano anche ai lavoratori sportivi iscritti al FPSP, con particolare riferimento agli eventi di malattia e maternità.
Tabella di sintesi
Casistica Lavorato TipoCoperturaGiorn Note operative Giornata lavorata e retribuita S X Compilazione ordinaria Ferie/festività retribuite N X Nessun codice evento Assenza senza retribuzione N 0 No contribuzione figurativa Evento tutelato senza retribuzione N 1 Indicare codice evento Evento con integrazione aziendale N/S 2 Con eventuale lavoro parziale Malattia – primi 3 giorni N X Senza codice evento Malattia – dal 4° giorno N 1 / 2 / 0 Con codice evento e info aggiuntive Evento orario S/N 1 o 2 Indicare anche ore evento -
Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027
Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.
. Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.
I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.
Le novità normative
Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.
Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:
- dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
- dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
- assegni straordinari dei fondi di solidarietà bilaterali.
Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).
La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato
Il prolungamento delle prestazioni di esodo
In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.
In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:
- le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
- le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
- le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.
Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.
Le modalità di proroga in dettglio
Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti:
- Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione;
- Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;
Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:
Ambito Decorrenza / Scadenza Indicazioni operative Adeguamento speranza di vita Dal 2027 +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028 Domande con cessazione rapporto Entro 31 gennaio 2026 Accoglimento anche se superano durata massima Riesame domande respinte Su richiesta Necessario coinvolgimento del lavoratore Finestra pensione anticipata Fino al 2028 Da 3 a 9 mesi di differimento Durata prestazioni Oltre limiti ordinari Possibile proroga con oneri a carico azienda Richieste di riesame
Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:
- la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
- è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;
Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).
In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:
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ISCRO e DIS-COLL: l’ iscrizione in Gestione Separata non è requisito sostanziale
Con il Messaggio n. 1129 del 31 marzo 2026, l’INPS interviene su un aspetto operativo di particolare rilievo : il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ai fini dell’accesso alle indennità ISCRO e DIS-COLL. Il chiarimento nasce da criticità emerse in sede istruttoria delle domande, dove numerosi richiedenti, pur in regola con il versamento contributivo, si sono visti respingere l’istanza per mancata formalizzazione dell’iscrizione.
L’intervento dell’Istituto chiarisce che l'iscrizione è da considerare requisito formale la cui mancanza non inficia il diritto alle prestazioni, in presenza degli altri requisiti. Non sono presenti informazioni precise sulla necessita di ricorso amministrativo per il riesame delle domande respinte.
Ecco i dettagli
Le norme in materia di Iscro e DisColl
L’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è stata resa strutturale dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dopo una fase sperimentale triennale. Essa è destinata ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano abitualmente attività professionale ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
Tra i requisiti la normativa richiede:
- iscrizione alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995;
- regolarità contributiva;
- assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Leggi maggiori dettagli in ISCRO 2025 requisiti , regole ed esempi
Analogo requisito è previsto per la DIS-COLL, introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015, destinata a collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo caso, è richiesta l’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata e almeno un mese di contribuzione nel periodo di riferimento.
In via generale, la prassi amministrativa ha sempre distinto tra:
- iscrizione alla Gestione Separata , da effettuarsi a cura del lavoratore;
- versamento contributivo
L’iscrizione, secondo l’impostazione originaria, non si considerava automatica a seguito del versamento, ma richiede un adempimento specifico.
Leggi in merito: DIS COLL regole e istruzioni per la domanda
Il nuovo orientamento INPS
Il Messaggio INPS introduce un chiarimento rilevante sotto il profilo applicativo: la mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione separata non preclude l’accesso alle prestazioni ISCRO e DIS-COLL, a condizione che risulti comunque adempiuto l’obbligo contributivo.
In particolare, l’Istituto prende atto delle criticità emerse nella prassi, dove numerosi soggetti avevano regolarmente versato i contributi e risultavano di fatto operanti nella Gestione separata; ma non avevano completato la procedura formale di iscrizione.
Alla luce di ciò, viene stabilito che:
- il requisito sostanziale è rappresentato dal versamento contributivo;
- la mancanza dell’iscrizione formale non determina automaticamente il rigetto della domanda;
- resta comunque necessario procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.
INPS non chiarisce se nei casi di rigetto motivato esclusivamente dall’assenza di iscrizione formale, sia necessario presentare domanda oppure se il riesame verrà effettuato d'ufficio, laddove i contributi risultino regolarmente versati.
Pur in presenza del nuovo orientamento, l’INPS ribadisce comunque la necessità di formalizzare l’iscrizione, che rimane un adempimento obbligatorio e che restano invariati tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa e dalle circolari di riferimento (ISCRO: circolare n. 84/2024; DIS-COLL: circolare n. 115/2017), sia in fase di accesso sia durante la fruizione delle prestazioni.
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Assunzioni agevolate: pubblicazione in SIISL sperimentale dal 1 aprile
Con il messaggio INPS n. 1153 del 31 marzo 2026 viene avviata, a partire dal 1° aprile 2026, una fase di sperimentazione delle nuove regole previste dall’articolo 14 del DL n. 159/2025, per la trasparenza delle assunzioni e accesso ai benefici contributivi.
In attesa del decreto attuativo definitivo e del completo recepimento della direttiva UE sulla trasparenza retributiva, l’Istituto chiarisce che le disposizioni trovano applicazione in via facoltativa. I datori di lavoro, insieme agli intermediari, possono quindi scegliere di pubblicare una vacancy sul portale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) collegata all’assunzione incentivata., senza che ciò incida sulle modalità ordinarie di richiesta degli incentivi, che restano disciplinate dalle consuete istruzioni INPS.
Dal 1° aprile 2026, il SIISL diventa anche canale alternativo per la gestione delle Comunicazioni Obbligatorie, affiancandosi ai sistemi regionali, per ora sempre su base opzionale.
Sul piano operativo, il messaggio INPS fornisce anche puntuali istruzioni tecniche per l’utilizzo del sistema SIISL e per la corretta gestione dei dati nei flussi contributivi.
Possono operare sulla piattaforma, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro, i loro intermediari, i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979, nonché le agenzie per il lavoro per la pubblicazione delle vacancy.
La pubblicazione dell’offerta deve risultare coerente con la Comunicazione Obbligatoria (UNILAV), con particolare riferimento a datore di lavoro, contratto e profilo professionale.
Dal punto di vista contributivo, i datori di lavoro che intendono aderire alla sperimentazione possono valorizzare, all’interno del flusso Uniemens (sezione <InfoAggCausaliContrib> della Posizione Contributiva), l’identificativo della vacancy (id_vacancy), utilizzando l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e specificando il tipo identificativo “ID_VACANCY”. Tale codice, composto da 18 cifre, deve risultare coerente con la vacancy pubblicata sul SIISL e con il soggetto datore di lavoro indicato nella denuncia contributiva. Inoltre, l’Istituto precisa che, una volta a regime, l’esposizione dell’id_vacancy diventerà obbligatoria e dovrà rispettare precisi vincoli temporali, tra cui la pubblicazione della vacancy in data antecedente o contestuale alla fruizione del beneficio contributivo.
Ricordiamo di seguito la norma istitutiva .
Assunzioni agevolate: pubblicità obbligatoria sul SIISL: cosa si sa
L’articolo 14 del DL 159 stabilisce che, a partire dal 1° aprile 2026, tutti i datori di lavoro privati che intendono usufruire di agevolazioni contributive o incentivi alle assunzioni dovranno rendere pubbliche le offerte di lavoro sul portale SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa gestito dal Ministero del Lavoro e realizzato dall’INPS
L’obbligo riguarda quindi tutti i rapporti di lavoro per i quali si richiede un sostegno economico pubblico: prima di procedere all’assunzione, l’azienda dovrà pubblicare la posizione vacante sul portale, specificando le caratteristiche del ruolo e i requisiti richiesti.
Solo dopo che la comunicazione sarà stata inserita, verificata e validata dal sistema, il datore potrà procedere con la stipula del contratto e con l’eventuale richiesta di incentivo.
L’obiettivo della misura è duplice:
- trasparenza e tracciabilità, per evitare utilizzi impropri delle agevolazioni e garantire pari opportunità ai candidati in cerca di occupazione;
- integrazione tra politiche attive e sostegni economici, così da collegare le assunzioni incentivate a percorsi di inserimento lavorativo realmente efficaci.
Il SIISL, istituito con il DL Lavoro del 2023 e già operativo, diventa così un nodo digitale centrale nelle relazioni tra imprese, lavoratori e pubblica amministrazione. Oggi infatti il sistema consente già a disoccupati, beneficiari di sussidi e operatori accreditati di interagire per offerte di lavoro, formazione e accompagnamento all’impiego. Con il DL 159, la sua funzione si estende anche alla pubblicità obbligatoria delle offerte incentivabili, completando l’ecosistema delle politiche attive digitali.
Oltre ai datori di lavoro, anche le agenzie per il lavoro dovranno, entro il 1° aprile 2026, pubblicare attraverso il SIISL tutte le posizioni da loro gestite, potendo poi utilizzare lo stesso portale per la ricerca dei candidati con i profili più idonei
Sicurezza, legalità e qualità del lavoro: la visione del DL Sicurezza
Il collegamento tra assunzioni agevolate, trasparenza e sicurezza è uno dei punti di forza del DL 159, che affianca alle misure per l’inclusione occupazionale anche una serie di innovazioni nel campo della sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento, noto anche come “DL Sicurezza Lavoro”, introduce novità significative come:
- l’estensione delle coperture assicurative INAIL agli studenti impegnati in percorsi formativi e PCTO (alternanza scuola-lavoro);
- la digitalizzazione dei controlli sui cantieri e l’introduzione di sistemi informativi per il monitoraggio delle attività ad alto rischio;
- ulteriori sanzioni per violazioni sulla patente a crediti per le imprese,
In questo contesto, il collegamento tra incentivi occupazionali e rispetto delle norme di sicurezza diventa essenziale: solo le imprese che rispettano gli standard di tutela potranno beneficiare delle agevolazioni contributive.
Il sistema SIISL, attraverso la raccolta e la condivisione delle informazioni sui rapporti di lavoro, diventa così anche uno strumento di vigilanza preventiva, capace di favorire l’emersione del lavoro regolare e ridurre i rischi di irregolarità.
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Call center: costo medio del lavoro 2026
ll Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il Decreto n. 16 del 25.3.2026 per la determinazione del costo del lavoro per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center., pubblicato sul sito istituzionale il 25 marzo.
Il costo del lavoro medio , definito fino al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center, è stabilito, da aprile 2026 a dicembre 2028, nelle tabella allegate che costituiscono parte integrante del decreto.
Il decreto precisa che il costo del lavoro nei call center, così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. -
Comunicazione lavori usuranti entro il 31 marzo: come fare
La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti scade il prossimo 31 marzo.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che, si ricorda, viene richiesto ai soli fini di monitoraggio.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: le categorie e i contenuti
L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:
- addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011);
- addetti a un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
- addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Con l'articolo 5, si impone al datore di lavoro l'invio di una comunicazione con l'indicazione del periodo e del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.
- Comunicazione lavoro notturno
In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno.
in riferimento al lavoro notturno a turni, se effettuato per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un minimo di 64 giornate.
Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione è dovuta solo per lo svolgimento di almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare, scadenza invio
L'obbligo viene assolto normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito di Servizi per il lavoro del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome).
Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato da
- datore di lavoro,
- azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
- intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).
Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:
- Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
- Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
- Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.
Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: sanzioni e FAQ
Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ. In particolare viene chiarito ad esempio che
- in caso di lavoro in somministrazione, sono obbligate all'invio del modello le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
- Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
- in caso di fusione tra due aziende con estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio è in capo all’azienda incorporante.
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TFS e TFR dipendenti pubblici: le novità sui pagamenti
Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’Istituto fornisce un quadro aggiornato e sistematico dei termini di pagamento e delle modalità di rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) e del trattamento di fine rapporto (TFR) per i dipendenti pubblici.
Il documento interviene in un contesto normativo già oggetto di numerosi interventi, con l’obiettivo di chiarire le tempistiche applicabili in base alle diverse causali di cessazione dal servizio e ai requisiti pensionistici maturati.
Si tratta delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che incidono sui tempi di liquidazione per alcune categorie di lavoratori, imponendo ai datori di lavoro pubblici e ai consulenti una attenta gestione delle decorrenze.
La disciplina del pagamento del TFS/TFR trova fondamento nell’articolo 3 del decreto-legge n. 79/1997, successivamente modificato da diversi interventi legislativi che hanno introdotto sia il differimento dei termini sia la rateizzazione delle prestazioni.
In particolare, la legge n. 147/2013 ha stabilito soglie di importo oltre le quali il pagamento avviene in più tranche annuali.
La Corte costituzionale, con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, ha confermato la legittimità del sistema, pur evidenziando l’esigenza di garantire una liquidazione tempestiva, soprattutto nei casi di cessazione per limiti di età.
Su tale assetto interviene l’articolo 1, comma 198, della legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), che modifica il termine dilatorio per il pagamento del TFS/TFR, riducendolo da 12 a 9 mesi per i lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2027.
La modifica riguarda esclusivamente le cessazioni per pensionamento di vecchiaia o per limiti ordinamentali, lasciando invariati i termini per le altre fattispecie, come dimissioni volontarie o cessazioni senza diritto a pensione.
Le novità 2026
La principale novità operativa consiste nella riduzione dei tempi di pagamento per specifiche ipotesi di cessazione.
In particolare:
- per i pensionamenti maturati entro il 31 dicembre 2026 resta il termine di 12 mesi (più 3 mesi per il pagamento);
- per i pensionamenti dal 1° gennaio 2027 il termine scende a 9 mesi (più 3 mesi per il pagamento);
- restano invariati i termini più lunghi per dimissioni volontarie o altre cessazioni (24 mesi);
- continua ad applicarsi il termine breve di 105 giorni nei casi di decesso o inabilità.
Permane inoltre il sistema di rateizzazione in base all’importo complessivo della prestazione:
Importo TFS/TFR Modalità di pagamento Fino a 50.000 euro Unica soluzione Tra 50.000 e 100.000 euro Due rate annuali (50.000 + residuo) Oltre 100.000 euro Tre rate annuali (50.000 + 50.000 + residuo) Le rate successive alla prima vengono erogate a distanza di 12 mesi dalla maturazione del diritto al primo pagamento.
Le istruzioni operative – i diversi casi
Dal punto di vista applicativo, i datori di lavoro pubblici e i consulenti devono verificare con precisione la causa di cessazione e la data di maturazione del diritto pensionistico, elementi determinanti per individuare il corretto termine di pagamento.
Nei casi ordinari:
- cessazione per limiti di età o pensionamento: decorrenza dopo 12 mesi (o 9 mesi dal 2027) e pagamento entro i successivi 3 mesi;
- cessazione per dimissioni volontarie o licenziamento: decorrenza dopo 24 mesi;
- cessazione per inabilità o decesso: pagamento entro 105 giorni.
Particolare attenzione deve essere posta alle fattispecie con requisiti pensionistici “speciali” (quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, APE sociale, cumulo contributivo). In tali casi, la decorrenza del termine non coincide con la cessazione dal servizio, ma con il momento in cui si maturano i requisiti ordinari della pensione di vecchiaia o anticipata.
Per il comparto scuola, inoltre, la cessazione avviene al termine dell’anno scolastico (31 agosto), ma la decorrenza del termine può essere collegata alla maturazione del requisito entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Ulteriore aspetto operativo riguarda i lavoratori che cessano senza diritto a pensione e presentano successivamente domanda: se la richiesta avviene entro 24 mesi, i termini si ricalcolano sulla base del requisito pensionistico; decorso tale periodo, resta fermo il termine originario.
Infine, si ricorda che il mancato rispetto dei termini comporta l’obbligo di corresponsione degli interessi legali per ogni giorno di ritardo, con conseguenti impatti economici per le amministrazioni.