• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS e Fondi solidarietà: file CSV Dichiarazione Fruito

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha  reso disponibile con il messaggio 769 del 5 marzo 2026   il modello  aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .

    QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.

    Inps precisa che il file è stato aggiornato eliminando il calendario riferito all’anno 2020 e integrato con il calendario relativo all’anno 2026.

    Si ricorda anche che  la dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti viene resa dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e presuppone che siano stati inoltrati all’Istituto i flussi UniEmens per le autorizzazioni indicate nel file come “completate”, nonché che siano state definite le relative procedure di pagamento. 

    Anche le procedure informatiche di istruttoria delle istanze sulla piattaforma “OMNIA IS” sono state implementate per acquisire i dati dai sistemi di pagamento  per  integrare quanto dichiarato dal datore di lavoro 

    All’interno del file sono riportate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l’esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.

    É inoltre possibile, nella tabella di dettaglio, filtrare il periodo di interesse per l’inserimento delle giornate fruite, accedendo alle colonne denominate “data” e “giorno”. 

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)

    Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.

    Infine per ulteriori dettgli l'Istituto  rinvia ancora alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata nel 2023 del manuale (Allegato n. 2).

  • ISEE

    ISEE 2026: novità, istruzioni e modello DSU aggiornato

    La Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, interviene in modo significativo sulla disciplina dell’ISEE, con l’obiettivo dichiarato di rendere l’indicatore più aderente alla reale capacità economica dei nuclei familiari e più equo nella distribuzione delle prestazioni sociali agevolate.

    Le modifiche riguardano sia il patrimonio mobiliare, con l’inclusione di nuove forme di ricchezza finora difficilmente intercettabili, sia il patrimonio immobiliare, attraverso l’ampliamento delle franchigie per l’abitazione principale e la proroga delle esclusioni per gli immobili colpiti da calamità naturali.

    Di seguito in dettaglio le principali novità introdotte e le indicazioni fornite dall'INPS con messaggio del 12 gennaio   sull'applicazione transitoria. in attesa del decreto ministeriale attuativo.

     Con l'ulteriore messaggio  213  del 22 gennaio 2026 INPS  comunica l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE

    aGGIORNAMENTO 4 MARZO 2026

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato il 3 marzo  il Decreto ministeriale 2 marzo 2026 n. 3, con il quale vengono approvati :

    1. il nuovo modello di Dichiarazione sostitutiva unica (DSU),
    2.  l’attestazione ISEE aggiornata e 
    3. le relative istruzioni operative per la compilazione.

    L’aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)

    Criptovalute, conti esteri nel nuovo ISEE: più controlli sulla ricchezza “liquida”

    I commi 32-34 della Legge di Bilancio 2026 introducono una  revisione dei criteri di determinazione del patrimonio mobiliare ai fini ISEE, modificando l’articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011.

    La finalità è di rafforzare la capacità dell’ISEE di intercettare forme di ricchezza liquide o facilmente trasferibili, spesso sottratte alla rilevazione ordinaria perché detenute all’estero o in forma digitale.

    A partire dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative, dovranno essere inclusi nel patrimonio mobiliare:

    1. conti correnti e depositi bancari o finanziari detenuti all’estero;
    2. criptovalute e altri asset digitali posseduti dal nucleo familiare, indipendentemente dalla piattaforma o dal wallet utilizzato;
    3. rimesse di denaro verso l’estero, comprese quelle effettuate tramite sistemi di money transfer o mediante spedizione di contante non accompagnato.

    Si tratta di una novità di forte impatto, che mira a evitare distorsioni nell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e a garantire una maggiore equità redistributiva, soprattutto nei confronti delle famiglie con risorse finanziarie non immediatamente visibili.

    Gli aspetti tecnici saranno definiti da un decreto interministeriale di aggiornamento del Regolamento ISEE. Entro 90 giorni dalla sua emanazione, Comuni, Regioni ed enti locali dovranno poi  adeguare i propri regolamenti. 

    Le prestazioni già in corso continueranno a essere erogate secondo le regole previgenti fino all’adozione dei nuovi atti.

    Prima casa e famiglie numerose: franchigia piu alta e nuova scala di equivalenza

    Un’altra rilevante novità, forse quella con piu ampio impatto ,  riguarda la prima casa di abitazione, disciplinata dal comma 208. La Legge di Bilancio 2026 innalza sensibilmente la franchigia patrimoniale dell’immobile in cui risiede il nucleo familiare, rendendo l’ISEE più favorevole soprattutto per le famiglie proprietarie della casa.

    Il valore dell’abitazione principale escluso dal calcolo dell’ISEE passa:

    1. da 52.500 euro a 91.500 euro;
    2. e sale fino a 120.000 euro per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane, tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Firenze, Bologna..

    La franchigia riguarda esclusivamente l’abitazione di proprietà in cui il nucleo risiede. 

    A tale importo si aggiunge inoltre  una maggiorazione di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. La novità sta nel fatto che, rispetto alla disciplina precedente, l’incremento scatta ora dal secondo figlio, e non più dal terzo.

    Il valore dell’immobile è determinato secondo i criteri IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU, al netto del mutuo residuo alla stessa data.

    Infine, la manovra interviene anche sulla scala di equivalenza, aumentando le maggiorazioni per i nuclei con figli:

    • 0,10 con due figli;
    • 0,25 con tre figli;
    • 0,40 con quattro figli;
    • 0,55 con cinque o più figli.

    Rispetto al passato, viene introdotta per la prima volta una maggiorazione per i nuclei con due figli, mentre tutte le altre aumentano di 0,05 punti, con effetti positivi sull’accesso a bonus e agevolazioni.

    Immobili distrutti o inagibili: esclusione dall’ISEE prorogata per il 2026

    Con il comma 584, la Legge di Bilancio 2026 proroga anche per il prossimo anno l’esclusione dall’ISEE degli immobili e fabbricati distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

    La norma conferma che tali beni  NON concorrono al calcolo del patrimonio immobiliare, evitando che situazioni di emergenza o di mancata fruibilità dell’immobile producano effetti penalizzanti sull’indicatore economico.

    La proroga rappresenta una misura di tutela per i nuclei colpiti da eventi sismici, alluvionali o da altre calamità, in continuità con gli interventi adottati negli anni precedenti. In assenza di questa esclusione, molte famiglie si sarebbero trovate con un ISEE più elevato pur non potendo disporre concretamente del bene.

    Indicazioni INPS Messaggio 102 del 12.1.2026

    Nel  Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 giungono le prime indicazioni operative sulle novità  della legge di bilancio precisando che si tratta di fatto un nuovo ISEE specifico per determinate prestazioni ( ISF) La misura è adottata in via transitoria, nelle more dell’adeguamento del Regolamento ISEE di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

    Si precisa che il  nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione è utilizzabile per

    •  l’assegno di inclusione (ADI),
    •  il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), 
    • l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU),
    •  il bonus asilo nido e le forme di supporto domiciliare, 
    •  il bonus nuovi nati. 

    ATTENZIONE Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continueranno invece ad applicarsi gli indicatori ISEE già previsti dalla normativa vigente.

    Come detto , sotto il profilo tecnico, la principale novità riguarda la franchigia per l’abitazione principale, innalzata a 

    • 91.500 euro per la generalità dei nuclei familiari. e 
    • 120 mila euro  Per i nuclei residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane . 

    A tali importi si aggiunge un incremento di 2.500 euro per ciascun figlio convivente successivo al primo

    Modificate anche le maggiorazioni previste per i nuclei con figli ,  in senso più favorevole (vedi sopra)

    Il messaggio dedica ampio spazio alle indicazioni transitorie, considerato che al momento dell’entrata in vigore della norma non risultano ancora aggiornati il modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), l’attestazione ISEE e le relative istruzioni.

    Le indicazioni per il regime transitorio

    In attesa del decreto direttoriale di aggiornamento,(giunto poi il 3 marzo QUI IL TESTO)  l’INPS ha adeguato le proprie procedure informatiche per consentire comunque il calcolo del nuovo indicatore dal 1° gennaio 2026, per cui  evidenzia che :

    • nella compilazione della DSU Mini e della DSU Integrale è ora possibile indicare anche il valore “2” nel campo relativo al numero di figli conviventi, al fine di applicare correttamente le nuove maggiorazioni. Le modifiche non riguardano invece il modello riferito al nucleo familiare ristretto.
    •  trattandosi di un ISEE più favorevole rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2025, le domande di ADI, SFL e bonus nuovi nati che, sulla base dell’ISEE 2026 ordinario, avrebbero esito negativo vengono temporaneamente sospese. 
    • Una volta completati gli aggiornamenti procedurali, l’Istituto procederà al ricalcolo automatico del nuovo ISEE per tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e alla definizione delle domande sospese, nonché al ricalcolo delle prestazioni già liquidate qualora il nuovo indicatore risulti più vantaggioso. 
    • Per l’assegno unico, resta ferma la regola secondo cui le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono determinate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.

    ATTENZIONE Con il Messaggio INPS n. 213 del 22 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato l’attivazione di una modalità transitoria di consultazione del valore ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, prevista dalla legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 208, L. n. 199/2025). In attesa dell’approvazione del nuovo modello di attestazione ISEE, gli utenti possono visualizzare online il valore ISEE rilevante tramite il Portale unico ISEE, accedendo con SPID, CIE, CNS o eIDAS, nella sezione “Dichiarazioni e storico”, attraverso il link “ISEE Specifiche Prestazioni”. 

    Una volta approvato il nuovo modello, l’INPS aggiornerà automaticamente le DSU presentate dal 1° gennaio 2026 e disattiverà la funzione di consultazione temporanea.

  • Lavoro Autonomo

    Medici senza Ruolo Unico: il regime fiscale applicabile

    Con la Risposta n. 57/2026  l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non hanno aderito al Ruolo unico introdotto dai recenti Accordi Collettivi Nazionali (ACN).

    Il chiarimento si inserisce nel quadro delle modifiche contrattuali intervenute con gli ACN del 28 aprile 2022 e del 4 aprile 2024, che hanno ridefinito l’assetto organizzativo della medicina generale, qualificando il rapporto come attività libero-professionale contrattualizzata e istituendo il Ruolo unico di assistenza primaria. 

    In precedenza, con la risposta a interpello n. 73/2025, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che i compensi spettanti ai medici confluiti nel Ruolo unico, sia per attività a ciclo di scelta sia per attività oraria, costituiscono redditi di lavoro autonomo.

    Restava tuttavia da definire il regime fiscale applicabile ai medici che, pur titolari di incarico a tempo indeterminato per attività oraria, non hanno aderito al nuovo assetto del Ruolo unico e continuano a svolgere esclusivamente attività oraria in ambito aziendale.

    La questione assume rilievo non solo sotto il profilo della qualificazione reddituale, ma anche in relazione agli obblighi del sostituto d’imposta e agli adempimenti fiscali in capo ai professionisti coinvolti.

    Il caso

    L’istanza di interpello è stata presentata da un’Azienda sanitaria locale che, alla luce della riforma contrattuale, ha chiesto chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale dei compensi corrisposti ai medici titolari di incarico di assistenza primaria ad attività oraria, non aderenti al Ruolo unico disciplinato dall’ACN 2024.

    L’Azienda ha evidenziato che il passaggio al Ruolo unico per i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato è subordinato a una scelta del sanitario. Solo con l’accettazione del completamento dell’impegno settimanale e con la modifica dell’incarico si realizza il pieno ingresso nel nuovo Ruolo unico, che comporta lo svolgimento integrato di attività a ciclo di scelta e su base oraria.

    Permangono, tuttavia, situazioni in cui medici a tempo indeterminato continuano a svolgere esclusivamente attività oraria, senza aderire al Ruolo unico. In alcuni casi, tali medici non sono più titolari di partita IVA, in quanto già assoggettati a un regime fiscale assimilato al lavoro dipendente.

    Dal punto di vista normativo, l’articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. L’articolo 53 del medesimo TUIR qualifica invece come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni.

    Inoltre, l’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i soggetti che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percettore.

    Nel tempo, la prassi amministrativa ha distinto il trattamento fiscale dell’attività medica svolta in regime convenzionale: in generale, l’attività professionale rientra nel lavoro autonomo; tuttavia, per l’attività di continuità assistenziale svolta in base a incarichi a tempo indeterminato, è stato riconosciuto l’inquadramento tra i redditi di lavoro dipendente.

    La risposta dell’Agenzia

    Nella Risposta n. 57/2026  l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito il quadro normativo e contrattuale, distingue chiaramente tra due fattispecie.

    Da un lato, i medici del Ruolo unico di assistenza primaria che svolgono sia attività a ciclo di scelta sia attività oraria: per questi soggetti, i compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, in coerenza con il nuovo assetto contrattuale che configura l’attività come libero-professionale contrattualizzata.

    Dall’altro lato, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non hanno aderito al Ruolo unico e che continuano a operare esclusivamente in tale ambito.

    Per questi ultimi, l’Agenzia ritiene che non si sia realizzata alcuna modifica del rapporto convenzionale tale da giustificare un diverso inquadramento fiscale. In assenza di adesione al Ruolo unico e di trasformazione dell’incarico, permane il precedente assetto giuridico del rapporto.

    Di conseguenza, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano a essere qualificati come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR, in linea con quanto già chiarito dalla prassi amministrativa in relazione agli incarichi a tempo indeterminato per attività assimilabili alla continuità assistenziale.

    Sotto il profilo operativo, ciò comporta che l’Azienda sanitaria, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte all’atto del pagamento dei compensi, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, con obbligo di rivalsa nei confronti del percettore.

    La qualificazione come reddito di lavoro dipendente esclude, inoltre, la necessità di emissione di fattura da parte dei medici interessati, coerentemente con l’assenza di esercizio di attività professionale in forma autonoma nell’ambito del rapporto in esame.

  • Agricoltura

    Agricoltura: contratti piccoli coloni e compartecipazione 2026

    L’INPS, con la circolare n. 21 del 2 marzo 2026, ha aggiornato le istruzioni amministrative in materia di piccola colonia e compartecipazione familiare, confermando la piena vigenza di tali istituti nonostante il divieto generale di nuovi contratti agrari associativi introdotto dalla legge n. 203/1982. 

    L’Istituto ribadisce che le due fattispecie restano legittime purché rigorosamente circoscritte ai presupposti normativi, che sono:

    1. insufficiente produttività del fondo per la piccola colonia e
    2.  limitazione al ciclo biologico stagionale per la compartecipazione.

    Sotto il profilo previdenziale, piccoli coloni e compartecipanti familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) ai fini dell’iscrizione negli elenchi annuali e dell’accesso alle prestazioni (disoccupazione agricola, malattia, maternità). 

    Piccola colonia agricola: requisiti

    La piccola colonia si caratterizza per il legame strutturale con il fondo, affidato al colono affinché lo coltivi e vi risieda, in presenza di una dimensione produttiva “insufficiente”. Il requisito non è qualitativo (tipo di coltura), bensì quantitativo: il fondo deve richiedere un fabbisogno di manodopera inferiore a 120 giornate lavorative annue, calcolate secondo le tabelle provinciali dei valori medi di impiego di manodopera.

     Il superamento di tale soglia comporta conseguenze rilevanti: se sussiste il rischio d’impresa in capo al concessionario, il rapporto va ricondotto all’affitto agrario; se manca il rischio, si configura lavoro subordinato agricolo. Operativamente, è quindi essenziale verificare ex ante il fabbisogno giornaliero medio del fondo e documentare la ripartizione di spese e prodotti, evitando compensi fissi o garantiti che snaturerebbero la causa associativa.

    Parametro Piccola colonia
    Fabbisogno annuo di manodopera Inferiore a 120 giornate
    Durata Annata agraria (tendenzialmente stabile)
    Colture ammesse Anche pluriennali o permanenti
    Esito in caso di superamento soglia Affitto agrario o lavoro subordinato

    Una volta stipulato il contratto in forma scritta e registrato (oppure stipulato con assistenza sindacale), il concedente deve: presentare denuncia telematica all’INPS entro 30 giorni dalla stipula; comunicare eventuali variazioni entro 30 giorni dal loro verificarsi; considerare che il rapporto previdenziale cessa automaticamente il 31 dicembre, anche se il contratto civilistico è pluriennale; in caso di prosecuzione nell’anno successivo, trasmettere domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Questo ultimo adempimento è specifico della piccola colonia: senza rinnovo espresso, il rapporto previdenziale non prosegue automaticamente. È quindi fondamentale calendarizzare la scadenza di gennaio, soprattutto nei casi di contratti di fatto stabili nel tempo.

    Piccola colonia – Adempimento Termine
    Denuncia iniziale INPS Entro 30 giorni dalla stipula
    Comunicazione variazioni Entro 30 giorni
    Cessazione automatica 31 dicembre
    Domanda di rinnovo Entro 30 gennaio

    Compartecipazione familiare: condizioni

    Diversa è la gestione della compartecipazione familiare, che nasce per una singola coltura stagionale e non può avere durata pluriennale. Anche in questo caso il contratto deve essere redatto in forma scritta e registrato (oppure assistito dalle organizzazioni sindacali), poiché la registrazione costituisce requisito necessario ai fini dell’accredito previdenziale. Gli adempimenti sono:

    • denuncia telematica entro 30 giorni dalla stipula; comunicazione variazioni entro 30 giorni; 
    • cessazione automatica del rapporto previdenziale al 31 dicembre (se la coltura termina prima, il rapporto si esaurisce comunque con il raccolto sul piano sostanziale); 
    • nessun obbligo di rinnovo per l’anno successivo, poiché la compartecipazione non è strutturalmente continuativa.

    In sostanza, mentre nella piccola colonia occorre monitorare la prosecuzione del rapporto anno per anno, nella compartecipazione familiare l’attenzione operativa si concentra sulla corretta delimitazione temporale della coltura e sulla coerenza tra durata contrattuale e ciclo biologico.

    Compartecipazione familiare – Adempimento Termine
    Denuncia iniziale INPS Entro 30 giorni dalla stipula
    Comunicazione variazioni Entro 30 giorni
    Cessazione Al termine della coltura (comunque 31 dicembre ai fini previdenziali)
    Rinnovo anno successivo Non previsto

    Contributi e gestione documentle

    Un profilo comune a entrambi i rapporti riguarda la validità documentale: il contratto verbale o la semplice scrittura privata non registrata non consentono l’iscrizione negli elenchi nominativi e quindi l’accredito delle giornate.

     La denuncia previdenziale è efficace solo se accompagnata da contratto registrato o assistito sindacalmente. 

    L’assenza di tale requisito comporta il disconoscimento del rapporto ai fini contributivi.

     Infine, il calcolo della contribuzione è identico per entrambe le fattispecie: le giornate non sono determinate su base effettiva ma presuntiva, secondo i valori medi provinciali di impiego di manodopera.

     Le giornate così determinate devono essere ripartite tra i componenti del nucleo familiare in funzione della capacità lavorativa. 

    Ne consegue che l’errore più frequente non riguarda tanto il versamento contributivo, quanto l’errata impostazione iniziale del contratto o il mancato rispetto delle scadenze di denuncia e rinnovo. 

  • Pensioni

    Rivalutazione pensioni, montanti contributivi e date di pagamento 2026

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito,  con il DM del 19 novembre pubblicato il 29.11.2025 , a decorrere dal 1° gennaio 2026, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni  2025 , i cui importi saranno rideterminati  in misura pari a +1,4%  salvo conguaglio da effettuarsi in sede di  perequazione per l'anno successivo.

    Confermata invece la rivalutazione definitiva del 2025 sulle pensioni 2024 , pari allo 0,80%.

    Indicativamente da gennaio 2026 l'assegno minimo di 603,4 euro sarà aumentato di  € 8,45  mentre per una pensione da € 2.000 l'aumento sarà di € 28.

    Si ricorda che per gli assegni piu alti scatta la riduzione delle percentuali di aumento (v. paragrafi successivi)

    Con la circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito  le istruzioni operative per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026.

    Le operazioni di rinnovo hanno interessato oltre 20 milioni di posizioni, con l’obiettivo di adeguare gli importi all’andamento dell’inflazione e di garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e previdenziali vigenti.

    Il documento disciplina la rivalutazione automatica, gli incrementi per i trattamenti minimi, la gestione delle prestazioni assistenziali, e fornisce il calendario  copleto dei pagamenti 2026.

    La circolare definisce inoltre le modalità di applicazione delle ritenute fiscali, dei conguagli IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, fornendo un quadro completo delle regole operative adottate dall’INPS.

    AGGIORNAMENTO 24 FEBBRAIO 2026 

    Con messaggio 628 del 23.2.2026 INPS ha modificato   alcune tabelle  con correzione degli importi. Si tratta in particolare delle tabelle M.1, M.2 e M.3, di cui all’Allegato n. 2 (Ciechi, Sordomuti, invalidi civili totali e parziali).

    AGGIORNAMENTO 3 MARZO 2026

    Nel  Messaggio interno n. 707 del 27 febbraio 2026, sono state fornite agli uffici territoriali  le tabelle dei 

    1. coefficienti di rivalutazione del montante contributivo per le pensioni con decorrenza 2026,
    2. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili, da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione decorrenti nel 2026, con riferimento alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 1) e  alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 (allegato 2);
    3. i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per il calcolo delle quote di pensione dei lavoratori delle gestioni di spettacolo e sportivi relativi alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (allegato 3).

    Rivalutazione delle Pensioni: Cos’è e Come Funziona

    La rivalutazione delle pensioni, conosciuta anche come perequazione automatica, è un meccanismo previsto dalla legge italiana che ha l'obiettivo di adeguare gli importi degli assegni pensionistici all'inflazione.

     In altre parole, le pensioni vengono periodicamente aggiornate per evitare che il potere d'acquisto dei pensionati venga eroso dall'aumento del costo della vita. Questo adeguamento si basa sugli indici ISTAT, che monitorano l'andamento dei prezzi e dell'inflazione.Il calcolo dell'indice di rivalutazione viene fatto a fine anno basandosi un indice tendenziale  provvisorio e riconfermate l'anno successivo  quando viene registrato il dato statistico definitivo, sulla base del quale INPS effettua eventualmente i conguagli degli assegni già erogati.

    Le norme 

    Il meccanismo di adeguamento automatico è disciplinato dall’articolo 34 della legge n. 448/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 478, della legge n. 160/2019, che prevede l’applicazione differenziata dell’indice di rivalutazione in base all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal titolare.

    Ulteriore riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, prorogato dalla legge di Bilancio 2025, che riconosce un incremento aggiuntivo alle pensioni pari o inferiori al trattamento minimo INPS, confermato anche per il 2026.

    Rivalutazione pensioni: l’indicizzazione progressiva per fasce o per scaglioni

    Va ricordato inoltre che la rivalutazione delle pensioni  negli ultimi anni ha seguito uno schema progressivo, con un'indicizzazione differenziata in base all'importo dell'assegno. per cui  le pensioni più basse ricevono un adeguamento completo all'inflazione, mentre quelle di importo maggiore sono rivalutate solo parzialmente. Questo meccanismo è stato pensato per contenere la spesa previdenziale e garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, concentrando maggiori risorse sui pensionati che percepiscono importi più modesti.

    Per esempio, nel 2024, la rivalutazione ha portato a un aumento fino al 5,4% per le pensioni più basse, mentre per quelle di importo superiore a sei volte il minimo INPS l'aumento è stato ridotto al 32%.

    La rivalutazione delle pensioni nel 2026: tabella ed esempio

    Come detto per l’anno 2026, l’INPS applica un indice di rivalutazione provvisorio pari a +1,4%, salvo conguaglio negli anni successivi. L’adeguamento opera secondo fasce di importo, come illustrato nella seguente tabella.

    Importo complessivo pensione % indice applicato Aumento effettivo
    Fino a 4 volte il trattamento minimo 100% +1,40%
    Oltre 4 e fino a 5 volte il minimo 90% +1,26%
    Oltre 5 volte il minimo 75% +1,05%

    Il trattamento minimo INPS viene aggiornato come segue:

    Anno Importo mensile Importo annuo
    2025 603,40 € 7.844,20 €
    2026 611,85 € 7.954,05 €

    Per le pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, è confermato anche nel 2026 l’incremento aggiuntivo dell’1,3%, che consente di raggiungere un importo massimo mensile pari a 619,80 euro.

    Istruzioni operative e calendario pagamenti

    La circolare dedica ampio spazio alle modalità operative di gestione delle pensioni rinnovate.

     La rivalutazione è applicata al lordo delle trattenute fiscali, mentre le prestazioni assistenziali e risarcitorie (assegno sociale, invalidità civile, indennità) sono adeguate secondo criteri specifici. 

    Sul piano fiscale, l’INPS procede ai conguagli IRPEF 2025 sulle mensilità di gennaio e febbraio 2026, con possibilità di rateazione fino a novembre 2026 per importi a debito superiori a 100 euro e pensioni fino a 18.000 euro annui. Le addizionali regionali e comunali sono trattenute secondo il consueto calendario annuale. 

    Per quanto riguarda i pagamenti, le pensioni sono corrisposte il primo giorno bancabile del mese, con eccezione del mese di gennaio. Il calendario 2026 è il seguente:

    Mese Poste Banche
    Gennaio 3 5
    Febbraio 2 2
    Marzo 2 2
    Aprile 1 1
    Maggio 2 4
    Giugno 1 1
    Luglio 1 1
    Agosto 1 3
    Settembre 1 1
    Ottobre 1 1
    Novembre 2 2
    Dicembre 1 1

  • Lavoro estero

    Cooperazione internazionale: i contributi per dipendenti in aspettativa

    Con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, l’INPS fornisce chiarimenti operativi sugli obblighi contributivi relativi ai lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni per svolgere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo all’estero. Il documento ricostruisce il quadro normativo di riferimento e definisce le modalità di gestione contributiva e dichiarativa nei confronti dell’Istituto.

    La disciplina riguarda in particolare i lavoratori che, pur essendo dipendenti di amministrazioni pubbliche o di datori di lavoro privati, vengono temporaneamente impiegati all’estero da organizzazioni della società civile o altri soggetti senza scopo di lucro nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale.

    La circolare chiarisce diversi aspetti operativi, tra cui:

    • il soggetto responsabile degli obblighi contributivi;
    • la determinazione della base imponibile previdenziale;
    • le modalità di compilazione del flusso Uniemens;
    • le procedure per la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi.

    Il quadro: soggetti interessati e riferimenti normativi

    Il riferimento principale è rappresentato dalla legge 11 agosto 2014 n. 125, che ha riformato la disciplina della cooperazione internazionale allo sviluppo, abrogando la precedente normativa contenuta nella legge n. 49/1987. 

    La legge individua i soggetti che possono operare nel sistema della cooperazione italiana allo sviluppo. Tra questi rientrano:

    • organizzazioni non governative (ONG);
    • enti del Terzo settore non commerciali;
    • organizzazioni di commercio equo e solidale e finanza etica;
    • associazioni delle comunità di immigrati;
    • cooperative sociali, fondazioni e organizzazioni di volontariato;
    • organizzazioni con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

    Tali soggetti devono essere iscritti in un apposito elenco pubblicato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

    La normativa prevede inoltre specifiche disposizioni per i dipendenti pubblici impegnati nelle attività di cooperazione. In particolare, l’articolo 28 della legge n. 125/2014 stabilisce che tali lavoratori hanno diritto a essere collocati in aspettativa senza assegni fino a un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili.

    Durante questo periodo:

    • il lavoratore mantiene la qualifica posseduta nell’amministrazione di appartenenza;
    • il servizio svolto all’estero è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e del trattamento pensionistico, in relazione alla contribuzione versata.

    Per i datori di lavoro privati che concedono l’aspettativa senza assegni è prevista anche la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato, senza applicazione dei consueti limiti numerici e temporali.

    Gli obblighi contributivi

    La circolare chiarisce che tutti gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi derivanti dal contratto di cooperazione sono a carico delle organizzazioni della società civile o degli altri soggetti che impiegano il lavoratore all’estero. 

    Il principio generale è quello dell’unicità della posizione assicurativa: la contribuzione deve essere versata alle gestioni previdenziali cui il lavoratore risultava iscritto prima del collocamento in aspettativa.

    Le modalità contributive variano in funzione della tipologia contrattuale instaurata con il cooperante.

    • Lavoro autonomo professionale    Cassa professionale di appartenenza
    • Collaborazione coordinata e continuativa    Gestione separata INPS
    • Lavoro subordinato    Gestione previdenziale di provenienza del lavoratore

    Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, le organizzazioni di cooperazione devono versare:

    • la contribuzione pensionistica IVS alla gestione di iscrizione del lavoratore;
    • le contribuzioni minori (malattia, maternità, ecc.) secondo l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro che impiega il cooperante.

    Per i dipendenti pubblici in aspettativa, la contribuzione deve essere versata anche alle ulteriori gestioni eventualmente interessate, tra cui:

    gestioni pensionistiche pubbliche;

    gestioni ex INADEL o ex ENPAS;

    Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

    eventuali altri fondi di appartenenza.

    Calcolo imponibile e flussi Uniemens

    Un punto centrale della circolare riguarda la determinazione della base imponibile contributiva per il personale impegnato all’estero.

     La normativa stabilisce che gli obblighi fiscali e previdenziali devono essere calcolati su compensi convenzionali, stabiliti con decreto interministeriale. 

    Per il 2026:

    Categoria di personale Compenso convenzionale mensile
    Personale impiegato nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 1, L. 125/2014) 1.519,67 euro
    Personale volontario nelle attività di cooperazione (art. 28, comma 2) 849,40 euro

    Tali importi sono aggiornati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni. 

    ATTENZIONE

    Se l’attività viene svolta alternativamente in Italia e all’estero, il compenso convenzionale viene riproporzionato considerando 26 giornate lavorative mensili. 

    Compilazione del flusso Uniemens 

    La circolare fornisce indicazioni puntuali per la gestione delle denunce contributive.

     Datore di lavoro che concede l’aspettativa deve indicare nell’ultimo periodo di servizio il codice cessazione “41” (“Aspettativa per cooperazione paesi in via di sviluppo”). Organizzazioni di cooperazione devono inviare il flusso Uniemens/ListaPosPA; devono indicare il Tipo Servizio “57”, relativo alle attività di cooperazione internazionale; devono valorizzare le gestioni previdenziali del lavoratore. 

    Nel flusso contributivo deve inoltre essere utilizzato il codice “CP”, che identifica il personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale con retribuzione determinata secondo i compensi convenzionali.

    Gestione separata 

    Se il rapporto con il cooperante è una collaborazione coordinata e continuativa, l’organizzazione deve trasmettere il flusso Uniemens indicando il codice rapporto “21”, specifico per la cooperazione internazionale.

     Regolarizzazione dei periodi contributivi

     In caso di contribuzione versata a un ente previdenziale diverso da quello competente, la circolare richiama l’applicazione dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, che consente il trasferimento della contribuzione senza aggravio di interessi quando il pagamento è stato effettuato in buona fede. 

    Per i datori di lavoro che devono correggere versamenti errati o recuperare contribuzioni minori omesse, è prevista la trasmissione dei flussi di regolarizzazione (VIG) secondo le consuete modalità operative dell’INPS. Se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare e i contributi sono versati nei successivi 30 giorni, si applicano soltanto gli interessi legali, senza ulteriori sanzioni.

  • Lavoro Autonomo

    Contributi previdenziali INARCASSA 2026

    A seguito della delibera di novembre 2025 i minimi contributivi per  ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA  sono stati rivalutati dell'1,2%. Son quindi da versare 

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2025 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% 
    • Il contributo minimo  soggettivo è pari a  € 2.785 euro (ridotto del 50% per i primi 3 anni di iscrizione under 35 . circa € 2.322 totale).
    • Il contributo integrativo minimo del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo,  indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato , per l’anno 2026 pari a 850,00  euro
    • Contributo Maternità/Paternità:  è  ancora da definire.

    Pagamento Rateale: Possibilità di rateizzazione in 6 rate bimestrali (da febbraio a dicembre 2026) tramite SDD, previa domanda entro il 2 febbraio 2026.

    Deroga: Chi prevede un reddito professionale 2025 inferiore a € 18.966 può chiedere la deroga al minimo soggettivo, versando il 14,5% del reddito effettivo, ma mantenendo l'obbligo di versare il minimo integrativo e di maternità.La richiesta va inoltrata entro il 1° giugno, tramite Inarcassa On Line.

    Sono previsti anche 

    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%:
    • il contributo  per la maternita' e paternita , per l'anno  2025 è stato confermato in misura pari a euro 82,00 pro-capite
    • i contributo di paternità è fissato invece a 9 euro.

    AGGIORNAMENTO  NOVEMBRE 2025 

    Inarcassa ha comunicato in data 17 ottobre che tutti gli associati, anche pensionati, possono rateizzare il conguaglio 2024, in scadenza il 31.12.25, facendone richiesta :

    • nella Dich. 2024 (entro il 31.10.25) oppure, 
    • entro il 1° dicembre 2025, dalla voce di menu su iOL, sez. Agevolazioni.

     Le domande presentate nei termini verranno automaticamente accolte. 

    L'importo sarà suddiviso in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2026, tramite SDD.

    Contributi INARCASSA 2025 -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%
    Contributo maternità/ paternita € 82

    INARCASSA novità – Regolamento 2025

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale)

    E' stato pubblicato  il 17 ottobre 2025 il nuovo il Regolamento  di previdenza aggiornato  2025  QUI IL TESTO

    Scadenze dei versamenti a INARCASSA

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi: febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  (che va richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno).  Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    INARCASSA causali contributo per il versamento con F24

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2025 un reddito professionale inferiore al minimo ,  può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2026, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.