• Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi strumenti 2026 nel Portale del Sommerso

    L’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) ha introdotto nuove funzionalità nel Portale nazionale del sommerso (PNS), una banca dati progettata per rafforzare le attività di vigilanza e contrasto al lavoro irregolare. Il portale, previsto originariamente dall’art. 19 del DL 36/2022 che ha modificato l’art. 10 del DLgs. 124/2004, è stato progressivamente attuato tramite diversi decreti ministeriali, tra cui il DM 20 novembre 2024 n. 170 e il DM 6 maggio 2025.

    Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Secondo le stime più recenti dell’ISTAT, il fenomeno coinvolge circa 3,65 milioni di unità di lavoro a tempo pieno e genera un’economia illegale che in Italia raggiunge 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2% del PIL.

    Nei primi mesi del 2026 l’INL ha quindi potenziato la piattaforma introducendo nuovi strumenti destinati al personale ispettivo, con l’obiettivo di rendere più efficaci sia la pianificazione sia l’esecuzione dei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale. Tra le principali innovazioni figura il Cruscotto unico della vigilanza (CUV), una nuova interfaccia che consente agli ispettori di accedere in modo integrato alle informazioni contenute nel portale.

    Il sistema non raccoglie soltanto i dati gestionali dell’INL, ma integra anche le informazioni provenienti da altri enti coinvolti nelle attività di controllo, come Carabinieri, Guardia di Finanza, INPS e INAIL. In questo modo le diverse amministrazioni possono condividere i dati delle pratiche ispettive e utilizzarli reciprocamente, migliorando il coordinamento delle attività di vigilanza e riducendo il rischio di sovrapposizioni o duplicazioni nei controlli.

    Le novità operative

    Dal punto di vista operativo, gli ispettori possono interrogare il sistema tramite una ricerca basata sul codice fiscale dell’impresa da controllare. Il portale restituisce quindi una scheda sintetica dell’azienda e l’elenco dei fascicoli disponibili. Una tabella riepilogativa permette di consultare rapidamente diversi elementi, tra cui il numero della pratica, l’ente che ha effettuato l’accertamento, la data di avvio della verifica, gli aggiornamenti e l’esito finale del controllo.

    Il portale fornisce inoltre informazioni dettagliate sulla tipologia di verifica effettuata, che può riguardare:

    •  accertamenti in materia lavoristica, 
    • salute e sicurezza sul lavoro, 
    • autotrasporto o vigilanza documentale. 

    È possibile anche verificare se i controlli sono stati svolti congiuntamente da più enti e conoscere le sedi di lavoro sottoposte a verifica.

    Tra i dati consultabili figurano anche quelli relativi ai lavoratori coinvolti, compresi quelli identificati durante l’ispezione e, quando disponibile, lo status relativo al permesso di soggiorno. Il sistema consente inoltre di conoscere il numero complessivo di dipendenti, collaboratori e lavoratori occasionali presenti al momento della verifica.

    Ampio spazio è dedicato anche ai provvedimenti sanzionatori, come sospensioni dell’attività, sanzioni amministrative e prescrizioni previste dalla normativa penale in materia di sicurezza sul lavoro. Il portale registra inoltre le violazioni contestate, il periodo in cui sono state commesse e l’esito delle eventuali procedure di regolarizzazione.

    Sono disponibili anche le informazioni relative alle irregolarità previdenziali e assicurative, accertate dal personale ispettivo di INPS, INAIL o dello stesso INL, con indicazione degli imponibili e dei contributi regolarizzati o recuperati, nonché delle eventuali sanzioni civili e degli interessi.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro: INL chiarisce le novità del DL 159/2025

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito  con la circolare 1 2026 del 23 .2.2026  (ancora non pubblicata sul sito istituzionale)  alcune  indicazioni operative sulle misure introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito nella legge n. 198/2025, recante interventi urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e protezione civile.

    La circolare analizza le principali novità che incidono sull’attività di vigilanza e sugli adempimenti dei datori di lavoro, chiarendo diversi aspetti applicativi delle nuove disposizioni, in particolare nei settori degli appalti e subappalti, nei cantieri, nella disciplina della patente a crediti e nella gestione della sicurezza aziendale

    Le novità del decreto legge 159 2025 sulla sicurezza sul lavoro

    Le istruzioni dell’Ispettorato si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che interviene su diverse disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e su ulteriori normative in materia di lavoro.

    Le novità principali riguardano i seguenti aspetti :

    • rafforzamento della vigilanza ispettiva nei settori a rischio di irregolarità, in particolare negli appalti;
    • introduzione del badge di cantiere con codice anticontraffazione;
    • modifiche alla disciplina della patente a crediti nei cantieri;
    • nuovi obblighi relativi a formazione, DPI e sorveglianza sanitaria;
    • utilizzo di strumenti digitali come il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
    • aggiornamento delle norme su modelli organizzativi e sicurezza aziendale.

    La circolare si concentra soprattutto sugli aspetti applicativi delle nuove disposizioni, fornendo chiarimenti utili per l’attività ispettiva e per la corretta gestione degli obblighi da parte dei datori di lavoro.

    Badge di cantiere e patente a crediti: le novità in pratica

    Il decreto  159 2026 introduce una nuova caratteristica della tessera di riconoscimento utilizzata nei cantieri.

    La tessera dovrà essere dotata di codice univoco anticontraffazione e potrà essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con il sistema SIISL.

    La circolare chiarisce un aspetto importante   il badge di cantiere non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dal D.Lgs. 81/2008, ma ne rappresenta un’integrazione.

    L’obbligo riguarda in particolare:

    • imprese che operano nei cantieri in appalto o subappalto;
    • lavoratori autonomi presenti nei cantieri;
    • ulteriori settori a rischio che saranno individuati con un prossimo  decreto ministeriale.

    L’assenza della tessera continua a comportare una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

    Patente a crediti: nuove decurtazioni per lavoro irregolare

     Il decreto modifica anche il sistema delle decurtazioni della patente a crediti nei cantieri. La circolare precisa che la decurtazione non è automatica ma avviene solo dopo la notificazione del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza. Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il nuovo sistema prevede:

    Violazione Decurtazione Decorrenza
    Impiego di lavoratori non regolarmente assunti 5 crediti per ciascun lavoratore Illeciti commessi dal 1° gennaio 2026
    Impiego di lavoratori stranieri irregolari, minori o beneficiari di sussidi 1 credito aggiuntivo per lavoratore Dal 1° gennaio 2026

    Sanzioni per assenza di patente o crediti insufficienti

    Il decreto ha inoltre innalzato la soglia minima delle sanzioni per imprese o lavoratori autonomi privi di patente a crediti o con punteggio insufficiente.

    Violazione Sanzione Ulteriori effetti
    Attività senza patente o con meno di 15 crediti 10% del valore dei lavori, minimo 12.000 € Esclusione dai lavori pubblici per 6 mesi

    La circolare chiarisce che: 

    se il valore dei lavori non è determinabile; oppure il 10% del valore è inferiore a 12.000 euro la sanzione applicabile resta comunque 12.000 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 4.000 euro. Sospensione della patente in caso di infortunio grave

    Un ulteriore intervento riguarda la sospensione della patente a crediti. In caso di infortunio mortale o con inabilità permanente, l’Ispettorato può disporre la sospensione cautelare della patente fino a 12 mesi. Le procure della Repubblica dovranno trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie all’adozione del provvedimento.

    DPI e requisiti tecnici delle scale verticali permanenti

    La circolare fornisce indicazioni operative anche sui DPI e precisa che durante gli accertamenti ispettivi verrà verificato che il datore di lavoro:

    abbia individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) gli indumenti che assumono la funzione di DPI;

    garantisca manutenzione, riparazione e sostituzione dei dispositivi.

    Questo chiarimento evidenzia che non tutti gli indumenti di lavoro sono DPI, ma possono diventarlo se individuati come tali nella valutazione dei rischi.

    Scale verticali permanenti

    Il decreto modifica la disciplina relativa alle caratteristiche tecniche delle  scale verticali permanenti, ai fini della sicurezza . Si prescrive che le scale con:

    • altezza superiore a 5 metri
    • inclinazione superiore a 75 gradi

    devono essere dotate, in alternativa di gabbia di sicurezza oppure di sistemi di protezione individuale contro le cadute.

    Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025 le nuove disposizioni si applicano dal 1° febbraio 2026, concedendo alle imprese il tempo necessario per adeguarsi.

    Formazione Responsabili sicurezza e sorveglianza sanitaria

    Il decreto interviene anche sull’art. 37 del Testo unico sicurezza e introduce l’obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti. 

    Restano invece invariati gli obblighi di aggiornamento per le imprese più grandi.

    Numero lavoratori Aggiornamento RLS
    Da 15 a 50 lavoratori 4 ore annue
    Oltre 50 lavoratori 8 ore annue

    Sorveglianza sanitaria 

    In materia di sorveglianza sanitaria, viene chiarito che:

    • i controlli sanitari devono essere effettuati nell’orario di lavoro, salvo quelli preassuntivi;
    • il medico competente deve promuovere l’adesione dei lavoratori ai programmi di screening oncologico previsti dai LEA;
    • può essere effettuata una visita medica in caso di sospetto uso di alcol o sostanze stupefacenti, per attività lavorative a rischio.

    L’applicazione operativa di quest’ultima misura sarà definita nell’ambito di un futuro Accordo Stato-Regioni previsto entro il 2026.

  • PRIMO PIANO

    Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, soglie e scadenze

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) del 4 dicembre 2025 che definisce misura, modalità e termini di versamento del contributo dovuto dagli operatori del settore per l’anno 2026.

    Il contributo trova la propria base giuridica nell’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, che prevede il finanziamento delle attività dell’Autorità attraverso un prelievo a carico degli operatori economici attivi nei mercati del trasporto nei quali l’Autorità esercita le proprie competenze 

    La normativa stabilisce che il contributo sia determinato annualmente dall’Autorità e che non possa superare l’1 per mille del fatturato derivante dalle attività svolte, con la possibilità di prevedere soglie di esenzione in relazione alla dimensione economica delle imprese.

    Le scadenze di versamento sono confermate al 15 maggio e 30 ottobre 2026 . 

    Contributo Autorità regolazione trasporti: chi è obbligato

    Giova ricordare che sono  tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle  attività di seguito elencate:

    • a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
    • b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
    • c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e operatori della logistica);
    • d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
    • e) operazioni e servizi portuali;
    • f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
    • g) servizio taxi;
    • h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
    • i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di passeggeri e/o merci;
    • j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
    • k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
    • l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
    • m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli  afferenti  al trasporto merci su strada;
    • n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica.

    Non sono invece soggette al contributo le società poste in liquidazione o in procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative al 31 dicembre 2025.

    Contributo autorità trasporti : aliquota 2026 e obbligo dichiarativo

    Per il 2026 l’Autorità ha fissato l’aliquota del contributo allo 0,45 per mille del fatturato.

     Contestualmente viene confermata una soglia minima di esenzione, al di sotto della quale il versamento non è dovuto.

    Parametro Valore 2026
    Aliquota contributiva 0,45 per mille del fatturato
    Soglia minima di versamento 3.150 euro
    Obbligo di dichiarazione Imprese con fatturato superiore a 7.000.000 euro
    Prima rata del contributo Entro il 15 maggio 2026 (2/3 dell’importo)
    Seconda rata del contributo Entro il 30 ottobre 2026 (1/3 residuo)

    Un elemento operativo di particolare rilievo riguarda l’obbligo dichiarativo:

    •  le imprese con fatturato superiore a 7 milioni di euro devono trasmettere all’Autorità una dichiarazione contenente i dati anagrafici ed economici necessari per il calcolo del contributo  
    • entro il 15 maggio 2026, 
    • tramite modello telematico disponibile sul sito dell’Autorità.

    È inoltre previsto un ulteriore adempimento documentale nei casi in cui le esclusioni dal fatturato superino determinate soglie: 

    • quando le esclusioni eccedono il 20% del fatturato e 
    • il fatturato complessivo supera 20 milioni di euro,
    •  l’operatore deve allegare un’attestazione rilasciata da revisore legale, società di revisione o collegio sindacale.

    ATTENZIONE

    È importante distinguere tra obbligo di pagamento del contributo e obbligo di dichiarazione. Il contributo è  dovuto da tutti gli operatori rientranti nei settori regolati, qualora l’importo calcolato superi la soglia minima prevista.

    La soglia di 7 milioni di euro riguarda invece esclusivamente l’obbligo dichiarativo: gli operatori con fatturato superiore a tale limite devono trasmettere annualmente la dichiarazione dei dati economici all’Autorità, anche nel caso in cui, per effetto delle esclusioni previste, il contributo non risulti dovuto.

    In ogni caso, il versamento non è richiesto quando l’importo del contributo calcolato è pari o inferiore a 3.150 euro, soglia individuata dall’Autorità per ragioni di economicità dell’azione amministrativa.

    Istruzioni operative: come calcolare il contributo e come pagarlo

     Dal punto di vista operativo, la delibera definisce in modo puntuale la base di calcolo del contributo, individuata nel fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato. Il fatturato rilevante corrisponde alla somma delle seguenti voci del conto economico:

    Voce di bilancio Descrizione
    A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni
    A5 Altri ricavi e proventi

    Dal totale dei ricavi devono essere esclusi diversi proventi, tra cui: ricavi relativi ad attività non rientranti nei settori di competenza dell’Autorità; ricavi derivanti da attività svolte all’estero; contributi in conto impianti o investimenti; plusvalenze e proventi straordinari; risarcimenti danni e sopravvenienze attive; rimborsi di somme anticipate in nome e per conto della controparte. La delibera prevede inoltre criteri specifici per alcuni comparti del trasporto, in particolare per le attività internazionali.

    Settore Criterio di determinazione del fatturato
    Trasporto marittimo internazionale 5% del valore complessivo delle prestazioni con origine, destinazione o scalo in Italia
    Trasporto aereo internazionale merci 38% del valore complessivo delle prestazioni con origine, destinazione o scalo in Italia
    Trasporto internazionale terrestre Quota di ricavi riferita alla tratta svolta nel territorio italiano

    Come pagare il contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti

    Il contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) deve essere versato dagli operatori obbligati dopo la trasmissione della dichiarazione dei dati economici tramite il portale telematico dell’Autorità.

    Per l’anno 2026 il pagamento è suddiviso in due rate:

    Scadenza Quota da versare
    15 maggio 2026 Due terzi del contributo dovuto
    30 ottobre 2026 Saldo pari a un terzo dell’importo

    Gli operatori devono prima compilare e inviare la dichiarazione con i dati anagrafici ed economici tramite il modello telematico predisposto dall’Autorità.

     Successivamente il contributo può essere versato secondo le modalità indicate nelle istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale.

    Link utili:

  • Pensioni

    Pensione precoci: scadenza 31 marzo per le domande

    L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha comunicato la  modifica della scadenza  per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci. 

    Questo aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 29 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro) per uniformare le scadenze a quelle dell’APE sociale.

    Nello specifico a partire dal 12 gennaio 2025, le richieste devono essere inoltrate entro le seguenti date:

    • 31 marzo (prima scadenza utile);
    • 15 luglio;
    • 30 novembre (solo in caso di risorse residue).

    Le domande verranno valutate dall'INPS tenendo conto sia della presenza dei requisiti richiesti sia delle risorse finanziarie disponibili al termine delle attività di monitoraggio.

    Requisiti per la Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci

    Giova ricordare che possono accedere al trattamento i lavoratori che:

    1.  hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età e che
    2.  abbiano 41 anni di contributi previdenziali,  indipendentemente dall’età anagrafica.

    Inoltre, devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:

    • Disoccupati da almeno tre mesi dopo la cessazione del trattamento di sostegno al reddito;
    • Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con grave disabilità;
    • Invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%;
    • Lavoratori impiegati in mansioni gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei anni negli ultimi sette);
    • Lavoratori addetti a mansioni usuranti.

    Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci: istruzioni precedenti

    Riportiamo di seguito le istruzioni pubblicate dall'INPS con  la circolare n. 33 2018   di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche  introdotte dalla legge di bilancio 2018

    L'istituto chiarisce che  dal  1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge  232/2016,concernenti :

    • l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni  o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
    •  l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da contribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)

    Inoltre sono state   definite nuove attività lavorative  con svolgimento  difficoltoso e rischioso  per cui danno diritto ad accedere all'agevolazione  dell'anticipo pensionistico alle seguenti categorie: 

    • -operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • – lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
    • – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

    Infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano  voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.

    Non ci sono state modifiche invece sulla categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% 

    La circolare specifica inoltre  per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

    Pensione anticipata lavoratori precoci: come fare domanda

    Gli interessati possono presentare le domande   attraverso il servizio dedicato.

    In alternativa, si può fare la domanda tramite:

    • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
    • enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE :

    Se i requisiti sono maturati entro il 31 marzo, la domanda di riconoscimento può essere presentata insieme a quella di pensione. 

    In caso contrario, sarà necessario richiedere prima  il riconoscimento  dei requisiti e , dopo l’autorizzazione dell'INPS ,  inoltrare la richiesta di pensionamento vera e propria.

    Le domande presentate oltre il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, verranno considerate solo se, dopo il monitoraggio delle richieste precedenti, rimarranno risorse disponibili.

  • Pensioni

    Online la Certificazione Unica INPS 2026: le istruzioni

    INPS ha comunicato I con avviso del 13 marzo sul  proprio sito che è  disponibile  online la Certificazione Unica 2026 relativa ai redditi 2025.

    Si tratta in particolare della certificazione ufficiale dei compensi ricevuti da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, redditi di provvigioni, di pensioni e redditi di altra natura da INPS , indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

    La CU è accessibile a tutti i cittadini attraverso le modalità digitali e tradizionali, in linea con l’impegno costante dell’Istituto verso l’innovazione e la semplificazione dei servizi. L'istituto sottolinea che le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra di 26.723.939.

    L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, ha effettuato il conguaglio fiscale per l’anno 2025, determinando:

    • Il riepilogo delle ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi corrisposti.
    • Il recupero delle imposte a debito sulle erogazioni successive fino a capienza delle somme disponibili.
    • La trattenuta delle addizionali regionale e comunale in forma rateale da gennaio a novembre 2025.

    Per i pensionati con redditi fino a 18.000 euro, le imposte dovute superiori a 100 euro vengono prelevate in massimo 11 rate senza interessi.

    Ecco le modalità per ottenere il documento.

    Certificazione Unica INPS come ottenerla

    Per visualizzare, scaricare e stampare il modello CU 2025 è necessario accedere con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, eIDAS e PIN) all’area personale MyINPS e seguire il percorso:

    “I tuoi servizi e strumenti” > “Servizi fiscali e pagamenti ricevuti da INPS” > “Certificazione Unica 2026 (Cittadino)”.

    I pensionati possono scaricare il documento anche tramite il servizio online “Cedolino della pensione”.

    La CU 2026 è disponibile anche su INPS Mobile per dispositivi Android e Apple iOS, utilizzando le credenziali personali e il servizio “Certificazione Unica”.

    In alternativa, la Certificazione Unica potrà essere richiesta tramite:

    • Patronati, CAF e professionisti abilitati.
    • Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.
    • Numero verde dedicato 800 434320.
    • Contact center multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (da rete mobile, a pagamento secondo piano tariffario).
    • Email, inviando richiesta all’indirizzo [email protected] (per chi non ha la PEC).
    • Canale utenza fragile, servizio rivolto a utenti con disabilità e anziani, che hanno difficoltà a recarsi presso gli sportelli INPS.
    • Spedizione cartacea alla residenza del titolare su richiesta tramite call center o email.
    • Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate.

    ATTENZIONE: I CUD e Certificazioni Uniche degli anni precedenti sono consultabili all’interno del Fascicolo previdenziale del cittadino, alla voce “Modelli”.

    Certificazione Unica INPS: Richiesta da terzi e rettifiche

    Si ricorda che la CU può essere richiesta anche da:

    • Persona delegata, che deve allegare alla domanda la delega firmata dal titolare della CU e le copie dei documenti di identità di entrambi.
    • Eredi del titolare deceduto, che devono presentare, oltre alla copia del proprio documento di riconoscimento, una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la loro qualità di eredi.

    L'INPS ha messo a disposizione anche un servizio di rettifica per correggere eventuali errori nella Certificazione Unica, accessibile tramite il portale MyINPS o presso le strutture territoriali dell'Istituto.

  • Lavoro estero

    Lavoratori impatriati: stop al bonus 90% se si cambia la residenza

    Il regime fiscale per i lavoratori impatriati rappresenta una delle principali misure introdotte negli ultimi anni per favorire il rientro in Italia di lavoratori qualificati residenti all’estero. L’agevolazione consente, al ricorrere di determinati requisiti, di ridurre in modo significativo la tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.

    In via ordinaria, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo con una riduzione della base imponibile pari al 70%. In presenza di specifiche condizioni territoriali, tuttavia, la normativa prevede una misura ancora più favorevole. In particolare, per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia,  è prevista una riduzione dell’imponibile al 10% .

    Tale beneficio rafforzato è finalizzato a incentivare la permanenza dei lavoratori qualificati in determinate aree del Paese e trova fondamento nell’articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. 

    Il caso trasferimento per cambio datore di lavoro in regione non agevolata

    La questione è stata esaminata  nella risposta a  interpello  dell'Agenzia (n. 76 dell'11 marzo 2026),  presentato da un contribuente che, dopo aver lavorato per diversi anni all’estero ed essere stato iscritto all’AIRE per un periodo superiore ai due anni, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2023.

    Al momento del rientro, il contribuente ha stabilito la residenza in una regione del Mezzogiorno inclusa tra quelle individuate dalla normativa per l’agevolazione rafforzata. In conseguenza di ciò, per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime ha beneficiato della tassazione ridotta al 10% dei redditi di lavoro dipendente.

    Successivamente, nel corso del quinquennio di fruizione dell’agevolazione, il lavoratore ha avviato un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro con sede in un’altra regione italiana. Nel contesto di tale cambiamento professionale ha quindi trasferito la propria residenza anagrafica nella nuova regione, che non rientra tra quelle previste dalla disciplina agevolativa 

    Di fronte a questo mutamento, il contribuente ha sollevato diversi dubbi interpretativi. In particolare, ha chiesto 

    • se il trasferimento della residenza comportasse la perdita definitiva dell’agevolazione nella misura del 90%
    •  se fosse comunque possibile continuare a beneficiare del regime nella misura ordinaria del 70% per il periodo residuo e 
    • da quale momento dovesse essere considerata la perdita del beneficio , cioè  se fosse necessario ricalcolare anche le imposte relative al periodo d’imposta precedente nel quale l’agevolazione al 90% era stata applicata.

    La risposta dell’Agenzia, regolarizzazione e sanzioni

    Nel fornire il proprio parere, l’amministrazione finanziaria ha ricostruito innanzitutto il quadro normativo del regime speciale per i lavoratori impatriati 

    La disciplina stabilisce che l’agevolazione nella misura rafforzata si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni individuate dalla norma e che tale condizione deve permanere per l’intero periodo di fruizione del beneficio. La finalità della disposizione è infatti quella di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in determinate aree del territorio nazionale.

    Alla luce di tale impostazione, il trasferimento della residenza in una regione diversa da quelle espressamente indicate comporta la totale perdita  della possibilità di applicare la tassazione agevolata nella misura del 10%. 

    L’amministrazione ha inoltre chiarito che, in assenza di specifiche disposizioni in merito,  il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati nella forma standard, con tassazione limitata al 30% del reddito.

    Un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli effetti temporali della perdita del beneficio rafforzato. Secondo l’interpretazione fornita, il trasferimento della residenza in una regione non agevolata preclude la possibilità di applicare la detassazione al 90% fin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia; quindi a non può considerarsi legittimamente applicata neppure per il primo anno di fruizione.

    Per regolarizzare la propria posizione fiscale, il contribuente deve quindi procedere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta interessato, indicando il corretto imponibile derivante dall’applicazione della riduzione del 70% anziché del 90%. Contestualmente devono essere versate la maggiore imposta dovuta e gli interessi maturati.

    Infine, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, la normativa consente di applicare le sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli con la possibilità di beneficiare della riduzione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia stata già oggetto di attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

  • Bando Inail

    CU INAIL online il 16 marzo: le istruzioni

    Un comunicato sul sito istituzionale INAIL avvisa che a partire dal 16 marzo 2026  sarà disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi percepiti  dall'istitituo per la prevenzione degli infortuni nel corso dell’anno 2025 per:

    LAVORATORI INFORTUNATI E AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE e  LAVORATORI DEL SETTORE NAVIGAZIONE 

    PENSIONATI EX DIPENDENTI INAIL 

    Si ricorda che in attuazione del Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), dal 1 ottobre 2021 è possibile accedere ai servizi INAIL esclusivamente attraverso 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE(Carta d’Identità Elettronica).

    A questo link  gli interessati possono scaricare i relativi manuali utente per scaricare i documenti.