• Nautica da diporto

    Risarcimento danni biologici: tutte le tabelle aggiornate 2025

    ll Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 dicembre 2025 dispone l’aggiornamento annuale (anno 2025) degli importi utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali non di lieve entità (cioè, in particolare, con invalidità permanente da 10 a 100 punti) derivanti:

    • da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e natanti;
    • nonché da eventi connessi all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata. 

    Il provvedimento si fonda sul Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), in particolare sull’art. 138, che prevede una tabella unica nazionale del valore economico del punto di invalidità e stabilisce che gli importi siano aggiornati ogni anno con decreto ministeriale in misura corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Inoltre, il valore del punto è modulato in modo decrescente in funzione dell’età del soggetto leso, sulla base delle tavole di mortalità ISTAT e con rivalutazione legata al tasso di interesse legale. 

    Nel decreto del 10 dicembre  si richiamano:

    •  (i) l’ultimo aggiornamento degli importi per le lesioni di lieve entità (art. 139) effettuato con decreto MIMIT del 18 luglio 2025; 
    • (ii) la tavola di mortalità ISTAT anno 2023;
    •  (iii) il saggio degli interessi legali fissato al 2% dal 1° gennaio 2025; e 
    • (iv) la variazione dell’indice FOI di aprile 2025, pari a +1,7% rispetto ad aprile 2024. 

    Operativamente, l’art. 1 stabilisce che, a decorrere da aprile 2025, sono aggiornate: 

    (a) la tavola 1.B dei coefficienti legati all’età (Allegato I) e

     (b) le tabelle della tabella unica nazionale (Allegato II), che quantificano il danno biologico e le componenti di danno morale con diversi livelli di aumento.

    QUI IL FILE COMPLETO CON TUTTE LE TABELLE DANNO  NON LIEVE ENTITA

    Aggiornamento tabelle aprile danni lieve entità  aprile 2025

    E ' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  del 18.7.2025 che aggiorna gli  importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti,   come previsto dall'articolo 139 comma 1 del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  (Codice delle assicurazioni private)

    A decorrere dal mese di aprile 2025, gli importi  relativi al 2024 sono aggiornati con la variazione ISTAT pari all'1,7% risultando delle seguenti misure:

    • 963, 4 euro  per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita',
    • 56,18 euro  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta.

    Danno lesioni lieve entità  importi 2024

    Con la maggiorazione dello  0,8% pari alla variazione percentuale dell' indice ISTAT, rispetto al 2024 , a decorrere  dal mese di aprile 2024 gli importi risultavano nelle seguenti misure

    1.  947, 30 € per quanto riguarda l’importo  relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a);
    2.  55,45 € , per quanto riguarda l’importo  relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b).

    Danno biologico lieve entità: cosa si intende

    Si ricorda che  la normativa vigente   “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

    Vale la pena di ricordare anche  che il  D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in  L. 24 marzo 2012, n. 27, ha ridimensionato fortemente  il risarcimento del danno biologico di lieve entita  (La lesione più comune riscontrata di questo tipico è il cosiddetto " colpo di frusta" degli incidenti stradali)

    L’art. 139 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni), ha infatti specificato che: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

    Inoltre il comma 3 quater dell’art. 32 della L. 24 marzo 2012, n. 27  ha stabilito  il seguente principio: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno unico 2026: il calendario ufficiale dei pagamenti

    Con il Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025, l’Istituto ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’anno 2026, fornendo un’indicazione di particolare rilievo operativo per famiglie

    L’Assegno Unico e Universale, disciplinato dal D.lgs. n. 230/2021, rappresenta una delle principali misure strutturali di sostegno ai nuclei familiari con figli a carico, accorpando e sostituendo precedenti prestazioni di natura fiscale e assistenziale. La gestione è integralmente demandata all’INPS, che provvede sia alla ricezione delle domande sia all’erogazione mensile delle somme spettanti, sulla base dell’ISEE e delle condizioni dichiarate.

    Il messaggio isi inserisce nel solco della prassi INPS di comunicare preventivamente le finestre temporali di pagamento per le prestazioni in corso di godimento, ossia quelle domande già accolte e non interessate da variazioni rilevanti (ad esempio, modifiche del nucleo familiare, aggiornamenti ISEE, revoche o sospensioni).

    È opportuno ricordare che:

    • il pagamento della prima rata dell’AUU avviene, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
    • nella stessa data vengono erogati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito, derivanti da ricalcoli dell’importo spettante.

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    Le date dei pagamenti AUU 2026

    La principale informazione contenuta nel Messaggio INPS n. 3931/2025 riguarda il calendario dettagliato delle date di accredito dell’Assegno Unico per il 2026, che si mantiene sostanzialmente allineato alla prassi degli anni precedenti, con pagamenti concentrati tra la terza e la quarta settimana del mese. 

    Di seguito si riporta il calendario ufficiale 

    Mese di competenza Date di pagamento AUU 2026
    Gennaio 21 – 22 gennaio
    Febbraio 19 – 20 febbraio
    Marzo 19 – 20 marzo
    Aprile 20 – 21 aprile
    Maggio 20 – 21 maggio
    Giugno 18 – 19 giugno
    Luglio 20 – 21 luglio
    Agosto 18 – 19 agosto
    Settembre 21 – 22 settembre
    Ottobre 21 – 22 ottobre
    Novembre 19 – 20 novembre
    Dicembre 16 – 17 dicembre

    Dal punto di vista operativo, è importante evidenziare che il calendario si applica esclusivamente alle prestazioni senza variazioni: in presenza di aggiornamenti ISEE tardivi, modifiche del nucleo familiare o nuove domande, le date di accredito possono differire.

  • Rubrica del lavoro

    Fondo trasporto aereo: modello SR85 entro il 28-02-2026

    L’INPS, con Messaggio n. 3933 del 24 dicembre 2025, ha comunicato la proroga del termine per la presentazione dell’autocertificazione tramite modello SR85 da parte dei beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

     Giova ricordare che, come chiarito dalla circolare INPS n. 94/2011, i lavoratori destinatari delle prestazioni del Fondo sono tenuti a dichiarare annualmente, mediante il modello SR85, di non aver svolto attività lavorativa remunerata all’estero, oppure di indicare i periodi di lavoro eventualmente effettuati fuori dall’Italia.

    ATTENZIONE, il messaggio INPS n. 4498 del 14 dicembre 2022 ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2022, l’obbligo di invio del modello SR85 riguarda esclusivamente il personale navigante 

    In caso di mancata trasmissione dell’autocertificazione entro il termine previsto, le Strutture territoriali INPS procedono alla sospensione della prestazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con possibilità di ripristino solo dalla data di effettivo invio del modello.

    Sospensione del servizio web e proroga del termine

    L’INPS ha inoltre segnalato  ora che il servizio online “Fondo di solidarietà Trasporto Aereo: dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari” è stato temporaneamente sospeso per interventi tecnici di manutenzione, necessari a risolvere alcuni malfunzionamenti del sistema di trasmissione.

    Il servizio sarà nuovamente disponibile dal 12 gennaio 2026 

    Proprio per consentire a tutti gli interessati il corretto adempimento dell’obbligo dichiarativo, il termine ordinario del 31 dicembre 2025, relativo alle dichiarazioni per l’anno 2025, è stato prorogato al 28 febbraio 2026 

    Un modello SR85 per ciascuna prestazione

    Il Messaggio INPS ribadisce infine che l’obbligo di trasmissione del modello SR85 si applica a tutte le prestazioni integrative percepite dal beneficiario.

    Pertanto, nel caso in cui il lavoratore riceva più prestazioni a carico del Fondo nello stesso anno (ad esempio integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI), è necessario presentare un modello SR85 distinto per ciascuna prestazione 

    Modalità di presentazione della dichiarazione SR 85

    La comunicazione del modello "SR85", riguardante sia il personale navigante, sia quello di terra destinatario di prestazione integrativa erogata dal Fondo, aviene  esclusivamente tramite l'apposito servizio web "Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo" disponibile nel sito istituzionale WWW.INPS.IT,  selezionando la voce "Autocertificazione di attività lavorativa all’estero personale vettori aerei" ( come descritto nel messaggio Inps 1615/2019).

    La domanda è possibile anche attraverso i servizi dei Patronati.

  • PRIMO PIANO

    Nuovi permessi retribuiti per gravi patologie 2026: istruzioni INPS

    Con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, l’INPS fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione dell’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, che introduce ulteriori permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche in favore di

    1.  lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche,  e di 
    2. genitori di figli minori con le medesime patologie.

    La misura, in vigore dal 1° gennaio 2026, interessa i lavoratori dipendenti del settore privato e comporta specifici adempimenti per i datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’anticipazione dell’indennità economica e la corretta esposizione degli eventi nel flusso Uniemens.

    La nuova legge 106 2025: beneficiari e condizioni

    Il nuovo istituto trova fondamento nell’articolo 2 della legge n. 106/2025, che riconosce, in aggiunta alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, dieci ore annue di permesso retribuito per:

    • lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce;
    • lavoratori con malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie.

    Le patologie devono comportare una invalidità pari o superiore al 74%.

    La disposizione si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, restando escluse la Gestione separata e il lavoro autonomo.

     I permessi possono essere utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche.

    È inoltre richiesto che il rapporto di lavoro sia in essere al momento della fruizione del permesso.

    Ai fini del riconoscimento del diritto al permesso è necessario:

    • il verbale di invalidità civile (≥ 74%);
    •  prescrizioni mediche rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista di struttura pubblica o accreditata.
    • Per i figli minori, il requisito sanitario è soddisfatto anche con il riconoscimento dell’indennità di frequenza.

    Il lavoratore interessato deve fare richiesta, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, e dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica  e  riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).

    ATTENZIONE Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione  rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

    Indennità economica per i permessi come si calcola

    La novità più rilevante riguarda la natura economica del beneficio. Per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo è infatti prevista un’indennità economica, determinata secondo le regole della malattia comune.

     Nel settore privato: l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi  l’importo è recuperato tramite conguaglio contributivo INPS. 

    Nel settore pubblico l'indennità è erogata dall'Ente di appartenenza

    La misura dell’indennità è pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG). 

    Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve:

    • determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
    • applicare la percentuale di indennizzo del 66,66

    Elemento Valore
    Ore annue di permesso 10 ore
    Decorrenza 1° gennaio 2026
    Misura indennità 66,66% RMGG
    Soggetto anticipatore Datore di lavoro
    Recupero Conguaglio Uniemens

    La fruizione è consentita solo in ore intere, non frazionabili, e il diritto per il figlio minore è autonomo rispetto a quello spettante al lavoratore per sé stesso.

    Le istruzioni operative per Uniemens

    Dal punto di vista operativo, la circolare INPS introduce un nuovo codice evento Uniemens:

    PCM – Permessi per visite, esami e cure mediche per patologie oncologiche, invalidanti e croniche.

    Il codice deve essere utilizzato dal flusso di competenza gennaio 2026, con esposizione:

    • nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>;
    • nel calendario giornaliero, indicando il numero di ore fruite;
    • nel campo <DiffAccredito>, valorizzando la retribuzione persa.

    Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “0060”, indicando:

    codice fiscale del lavoratore o del dante causa;

    • periodo di competenza;
    • importo conguagliato.

    Sono inoltre previste istruzioni differenziate per:

    • operai agricoli a tempo indeterminato;
    • operai agricoli a tempo determinato e lavoratori domestici (con rimborso diretto INPS);
    • lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per i quali è istituito il Tipo Servizio “4G”.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni per fatti concludenti e NASpI: chiarimenti INPS

    Con la circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 l’INPS fornisce un quadro interpretativo e operativo sull’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha introdotto la nuova fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti.

     Il documento chiarisce, in particolare, i riflessi di tale modalità di cessazione sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, fornendo indicazioni  per i datori di lavoro sulla corretta gestione delle comunicazioni di cessazione e per la valutazione delle causali rilevanti ai fini previdenziali. 

    Il quadro normativo

    L'articolo 19 della legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro 2024) ha modificato l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, introducendo il comma 7-bis. La nuova disposizione prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto di lavoro, ovvero, in mancanza di una specifica previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro possa comunicare tale circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

    A seguito di tale comunicazione, e salva la verifica da parte dell’INL, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. In questa ipotesi non trova applicazione la procedura ordinaria delle dimissioni telematiche. La norma esclude espressamente l’effetto risolutivo qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare le ragioni dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

    Dal punto di vista previdenziale, la risoluzione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti incide sul requisito dell’involontarietà della disoccupazione, richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per l’accesso alla NASpI, determinando in linea generale l’esclusione dal diritto alla prestazione.

    Le novita da gennaio 2025

    La circolare INPS evidenzia che l’effetto risolutivo non opera in modo automatico al mero verificarsi dell’assenza ingiustificata, ma richiede una scelta espressa del datore di lavoro. 

    Quest’ultimo può decidere se valorizzare il comportamento del lavoratore come manifestazione di volontà di dimissioni, attivando la procedura prevista dall’articolo 19, oppure se ricorrere agli ordinari strumenti disciplinari previsti dalla contrattazione collettiva.

    Sul piano operativo, dal 29 gennaio 2025 è stato introdotto nel sistema UniLav il nuovo codice di cessazione “FC – dimissioni per fatti concludenti”. E' l’utilizzo di tale causale  che comporta, ai fini INPS, la preclusione dell’accesso alla NASpI, in quanto la cessazione è qualificata come volontaria.

    Diversamente, qualora il datore di lavoro proceda a un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se originato da un’assenza ingiustificata protratta nel tempo, resta ferma la possibilità per il lavoratore di accedere alla NASpI, in presenza degli altri requisiti di legge. In tali casi deve essere attivata la procedura di garanzia prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.

    Le istruzioni operative INPS

    La circolare fornisce indicazioni Sulle modalità di gestione delle diverse fattispecie di cessazione e sui relativi effetti previdenziali. In particolare, viene chiarito il rapporto tra la procedura di dimissioni per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro e l’eventuale presentazione successiva di dimissioni telematiche da parte del lavoratore, anche per giusta causa. 

    In base ai chiarimenti ministeriali richiamati dall’INPS, le dimissioni telematiche del lavoratore prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, rendendola inefficace. 

    Qualora le dimissioni siano rese per giusta causa e il lavoratore assolva all’onere probatorio previsto dalla circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003, l’accesso alla NASpI è consentito, anche se la procedura ex articolo 19 era già stata avviata dal datore di lavoro. Per agevolare l’operatività di datori di lavoro e consulenti, si riportano in sintesi i principali elementi applicativi:

    Fattispecie Causale UniLav Accesso NASpI
    Assenza ingiustificata oltre i termini con procedura ex art. 19 FC – dimissioni per fatti concludenti Non ammesso
    Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo Licenziamento disciplinare Ammesso, se sussistono i requisiti
    Dimissioni per giusta causa del lavoratore Dimissioni per giusta causa Ammesso, con onere probatorio

    La circolare n. 154/2025 ribadisce, infine, che la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro deve essere effettuata solo se il datore di lavoro intende avvalersi della fattispecie delle dimissioni per fatti concludenti. In mancanza di tale volontà, restano applicabili le ordinarie regole disciplinari e le conseguenti tutele previste dall’ordinamento, con effetti differenti anche sul diritto alle prestazioni di disoccupazione

  • La busta paga

    Appalti: tabelle costo del lavoro per logistica, trasporto merci, spedizioni

    Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sul sito istituzionale il 19.12.2025, sono state approvate le nuove tabelle del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente del settore logistica, trasporto merci e spedizione, valide a decorrere da gennaio 2025, con aggiornamenti progressivi previsti per gennaio 2026, gennaio 2027 e giugno 2027.

    Le tabelle costituiscono un riferimento essenziale per la determinazione della congruità del costo del lavoro negli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e sono basate sui valori economici del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rinnovato il 6 dicembre 2024

    Ambito di applicazione delle tabelle ministeriali

    Il decreto individua il costo medio orario del lavoro per diverse tipologie di personale, tenendo conto:

    • della contrattazione collettiva nazionale di settore;
    • degli oneri previdenziali e assistenziali;
    • delle indennità specifiche e delle peculiarità operative del comparto;
    • dell’assenza di accordi territoriali applicabili.

    In particolare i valori del costo medio orario trovano applicazione:

    • da gennaio 2025;
    • da gennaio 2026;
    • da gennaio 2027;
    • da giugno 2027,

     in relazione agli incrementi retributivi previsti dal rinnovo contrattuale.

    Le tabelle sono articolate per livelli di inquadramento e riportano il costo medio orario sia per rapporti a tempo indeterminato, sia per rapporti a tempo determinato, con evidenza dell’impatto IRAP.

    Si ricorda che le tabelle ministeriali rappresentano un parametro ufficiale di riferimento per:

    • la verifica dell’anomalia dell’offerta;
    • la valutazione della congruità del costo del lavoro negli appalti di servizi;
    • il controllo del rispetto dei minimi salariali e contributivi.

    Le tabelle ministeriali: riepilogo costi medi

    Le tabelle allegate qui in forma integrale riguardano in particolare:

    • personale non viaggiante (operai e impiegati);
    • personale viaggiante senza discontinuità;
    • personale viaggiante discontinuo nei trasporti nazionali e internazionali;
    • driver non discontinuo e discontinuo e riders.

    Il divisore contrattuale utilizzato per il calcolo del monte ore è pari a 168 ore mensili, come previsto dal CCNL di settore.

    Di seguito un  riepilogo dei costi medi orari minimi e massimi rilevati nelle tabelle ministeriali. Il costo effettivo del lavoro può variare in relazione a benefici contributivi e fiscali, contrattazione aziendale, straordinari e altri oneri specifici.

    Tipologia di personale Decorrenza Costo medio orario
    (tempo indeterminato)
    Costo medio orario
    (tempo determinato)
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2025 da 19,37 € a 26,79 € da 20,31 € a 28,08 €
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2026 da 22,68 € a 27,44 € da 23,77 € a 28,76 €
    Personale non viaggiante – Operai Gennaio 2027 da 22,98 € a 27,83 € da 24,09 € a 29,17 €
    Personale non viaggiante – Impiegati Gennaio 2025 da 21,51 € a 31,92 € da 22,56 € a 33,49 €
    Personale viaggiante senza discontinuità Gennaio 2025 da 25,32 € a 29,27 € da 26,50 € a 30,61 €
    Viaggiante discontinuo – Trasporti nazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 32,04 € da 26,50 € a 33,49 €
    Viaggiante discontinuo – Trasporti internazionali (47h) Gennaio 2025 da 25,32 € a 34,68 € da 26,50 € a 36,23 €

  • Rubrica del lavoro

    Decreto Milleproroghe 2026: le nuove scadenze approvate

    Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 11 dicembre  il nuovo decreto-legge “Milleproroghe”, provvedimento che, come da prassi, interviene ogni fine anno per rinviare scadenze imminenti e assicurare continuità all’azione amministrativa nei principali comparti pubblici. Il decreto ha una portata trasversale è suddiviso per settori, in sedici articoli, ciascuno collegato alle competenze di specifici Ministeri. In molti casi, le scadenze vengono riposizionate al 31 dicembre 2026, con alcune estensioni ulteriori fino al 2027 o al 2028. 

    Si ricorda che si tratta comunque di un testo provvisorio  che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dorvra poi essere convertito in legge entro 60 giorni 

    Proroghe incarichi e cabine di regia progetti complessi

    Un primo blocco significativo riguarda la proroga di incarichi commissariali e di strutture straordinarie impiegate per la gestione di opere e progetti ad alta complessità. Vengono estesi, tra gli altri, 

    gli incarichi relativi al risanamento delle baraccopoli di Messina, agli interventi nell’area Bagnoli-Coroglio e alla riqualificazione dell’ex Arsenale della Maddalena. 

    In alcuni casi, la durata delle misure transitorie arriva fino al 2028, segnalando la necessità di mantenere strumenti speciali per completare processi che faticano a rientrare nei tempi ordinari della programmazione amministrativa. 

    Nello stesso ambito si colloca anche la proroga della Cabina di regia per la crisi idrica, ritenuta ancora essenziale in un quadro di persistente pressione climatica e di necessità di coordinamento tra livelli istituzionali. 

    Rinvio dei testi unici fiscali

    Per contribuenti e professionisti, assume particolare rilievo lo slittamento dell’entrata in vigore di più Testi Unici fiscali e tributari. 

    Il decreto rinvia al 1° gennaio 2027 l’efficacia di disposizioni su: sanzioni tributarie, tributi erariali minori, giustizia tributaria, riscossione e imposta di registro. 

    La ratio è concedere un ulteriore periodo di adattamento sia alle amministrazioni finanziarie sia agli operatori, evitando l’applicazione accelerata di un corpus normativo complesso, con possibili effetti critici su adempimenti e contenzioso.

    Per maggiori dettagli leggi Milleproroghe approvato slittano i Testi Unici

    Pubblica amministrazione, giustizia, sicurezza e sanità

    Il Milleproroghe interviene anche su diversi aspetti organizzativi della PA, con proroghe che interessano istituti come mobilità volontaria, comandi e distacchi, oltre al mantenimento del divieto di assegnazione del personale del Ministero della giustizia ad altre amministrazioni. 

    Si prevede inoltre l’estensione della validità di graduatorie concorsuali, con attenzione specifica al comparto dell’amministrazione penitenziaria, per sostenere la copertura degli organici e la continuità dei servizi. 

    Nel settore sicurezza e difesa, le proroghe riguardano l’organizzazione del Ministero dell’interno e la gestione del personale impiegato nei punti di crisi migratoria, con possibilità di estendere rapporti a tempo determinato anche per il personale della Croce Rossa.

    Ampio spazio è riservato al comparto sanitario, con la conferma di un regime derogatorio volto a fronteggiare la carenza di personale. Sono prorogate misure straordinarie per il reclutamento di medici, specializzandi e personale sanitario; resta inoltre la limitazione della responsabilità penale ai soli casi di colpa grave e vengono rinviati alcuni passaggi verso riforme strutturali, come la valutazione multidimensionale per anziani non autosufficienti. L’obiettivo è garantire continuità dei servizi essenziali del SSN

    Milleproroghe: Istruzione ricerca lavoro

    Nel settore istruzione e ricerca, il decreto estende incarichi e procedure transitorie per dirigenti tecnici, organi universitari e personale in comando presso gli uffici scolastici regionali, rinviando anche termini legati all’abilitazione scientifica nazionale. 

    Sul fronte economico-sociale, vengono prorogati  gli incentivi all’occupazione, al lavoro giovanile e all’autoimpiego, insieme al funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI. 

    Vedi anche Bonus giovani donne zes novità nel Milleproroghe

    Inoltre, sono estesi i termini per obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali in comparti come turismo, agricoltura e pesca.

    Tabella riepilogo scadenze Milleproroghe 2026

    Area Misura Nuova scadenza Note
    PCM / Commissari LEP – attività istruttoria 31/12/2026 Proroga
    PCM / Commissari Sub-commissario ex Arsenale della Maddalena 31/12/2027 Incarico prorogato
    PCM / Commissari Nuovo complesso ospedaliero di Siracusa (termini) 31/12/2026 Commi 1 e 2
    PCM / Commissari Commissario straordinario Bagnoli-Coroglio 31/12/2026 Proroga incarico
    PCM / Crisi idrica Cabina di regia per la crisi idrica anni 2024–2027 Estensione copertura
    PCM / Contributi Sospensione termini prescrizionali contributivi (L. 335/1995) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Contributi Regime sanzionatorio PA per tardivo pagamento contributi (DL 228/2021) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Eventi eccezionali Trasmissione dati spese agevolabili connesse a eventi eccezionali anni 2024–2026 Estensione periodo
    PCM / Emergenze Contributo per autonoma sistemazione (DL 76/2024) 31/12/2026 Proroga
    PCM / Sport Disposizioni processuali campionati professionistici 31/12/2026 Proroga
    PCM / Messina Commissario risanamento baraccopoli di Messina 31/12/2026 Proroga
    PCM / Messina Subcommissario risanamento baraccopoli di Messina 31/12/2026 Proroga
    Interno Modifiche regolamento organizzazione Ministero Interno 31/03/2026 Da 31/12/2025
    Giustizia / PA Divieto di comando/distacco/assegnazione presso altre PA (DL 19/2024) 31/12/2026 Proroga
    Interno / Migranti Croce Rossa – contratti TD per punto di crisi di Lampedusa 31/12/2026 Prorogabili fino
    Interno / Frontiere Potenziamento prima accoglienza e controlli frontiera (DL 20/2023) 31/12/2026 Proroga
    Vigili del fuoco Graduatoria procedura speciale Vigili del fuoco 31/12/2026 Proroga validità
    Forze di polizia Facoltà assunzionali (art. 35, c.4, d.lgs 165/2001) 31/12/2026 Proroga
    Dirigenti sicurezza Finanziamento area negoziale dirigenti 2018–2029 Estensione periodo
    MEF / Fisco Testo unico sanzioni tributarie 01/01/2027 Da 01/01/2026
    MEF / Fisco Testo unico tributi erariali minori 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico giustizia tributaria 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico versamenti e riscossione 01/01/2027 Rinvio
    MEF / Fisco Testo unico imposta di registro e altri tributi indiretti 01/01/2027 Rinvio
    Salute Valutazione multidimensionale unificata (anziani non autosufficienti) – termine specifico 30/11/2026 Da 30/11/2025
    Salute Valutazione multidimensionale – decorrenze 01/01/2027 / 01/01/2028 Fasi differite
    Salute Veterinari autorizzati – sorveglianza e sanità animale 31/12/2026 Proroga
    Salute Raccolta sangue da laureati in medicina abilitati (DM 156/2023) 31/12/2026 Fino al
    Salute Responsabilità penale operatori sanitari (solo colpa grave) 31/12/2026 Fino al
    Salute Dirigente chimico – requisiti anagrafici concorsi 31/12/2026 Fino al
    Salute Limite 68 anni elenchi direzione sanitaria (DL 75/2023) 31/12/2026 Fino al
    Salute Medicina d’emergenza-urgenza – requisiti concorsi 31/12/2026 Fino al
    Salute Trasformazione rapporto a ridotto/parziale (emergenza-urgenza) 31/12/2026 Fino al
    Salute Incompatibilità professioni sanitarie (DL 127/2021) 31/12/2026 Fino al
    Salute Incarichi a specializzandi e TD professioni sanitarie (L. 234/2021) – estensione 2022–2026 / 31/12/2026 Periodo + termine
    Salute Stabilizzazioni (L. 234/2021) – riferimento temporale 31/12/2026 Esteso fino
    Salute Incarichi lavoro autonomo a laureati in medicina abilitati (DL 198/2022) 31/12/2026 Termine
    Salute Commissario “Parco della salute” Torino 31/12/2026 Fino al
    Istruzione / Univ. Centro informazione mobilità ed equivalenze accademiche triennio 2026–2028 Proroga triennale
    Istruzione Reclutamento dirigenti tecnici – termine “comunque entro” 31/12/2026 Termine massimo
    Istruzione Incarichi dirigenti tecnici – durata massima 31/12/2026 Fino al
    Istruzione Personale in comando presso USR a.s. 2026/2027 Decorrenza 01/09/2026
    Istruzione Assunzioni docenti di religione a.s. 2025/2026 e 2026/2027 Periodo
    Istruzione ITS Academy – cofinanziamento regionale piani triennali fino al 2026 Da “fino al 2025”
    Università CUN (Consiglio universitario nazionale) 30/06/2026 Proroga
    Università ASN 2023-2025 (6° quadrimestre) 10/06/2026 Da 10/03/2026
    Imprese Fondo di garanzia PMI 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi autoimpiego (DL 60/2024) 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi occupazione giovanile 31/12/2026 Proroga
    Lavoro Incentivi lavoratrici svantaggiate 31/12/2026 Proroga
    Sud / Investimenti Incentivi ZES Mezzogiorno 31/12/2026 Proroga
    Agricoltura Tecniche di evoluzione assistita (TEA) 31/12/2026 Proroga
    Pesca Contratti assicurativi rischi catastrofali (pesca e acquacoltura) 31/03/2026 Proroga termini
    Aiuti di Stato Notifica atti recupero aiuti di Stato 31/12/2027 Da 31/12/2025
    Turismo / Energia Autorizzazioni FER presso strutture (turismo/termale) 31/12/2026 Fino al
    Turismo Piccole e microimprese turismo e pubblici esercizi – assicurazioni rischi catastrofali 31/03/2026 Proroga termini
    Turismo Allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto 15/12/2026 Da 15/12/2025