• Lavoro Dipendente

    Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa. 

    Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da  uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale. 

    I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

    La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità  in tema di sicurezza dei lavoratori.

    Il caso: investimento di un lavoratore con trattore

    L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso. 

    Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità. 

    I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:

    • l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
    •  la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate  

    È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.

    La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti  gli adempimenti  amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.

    La decisione della Suprema Corte

    La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità. 

    Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.

    Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza. 

    La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.

    La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.

    La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.

  • Pensioni

    Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026

    L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.

    La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

    Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.

    Vediamo  le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.

    Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli

    Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.

    Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.

    In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:

    • dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
    • dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.

    Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.

    Il successivo Addendum alla convenzione  firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

    Le modalità di pagamento

    L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche. 

    Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

    Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento
    2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026
    2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026

    Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per  consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .

     Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.

    Tipologia di costo Importo Note
    Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria
    Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario
    Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN
    Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi

    Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole

    Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026  viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.

    Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS)  che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora  rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.

    Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.

    La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.

    La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.

    La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo

    l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.

    Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:

    • il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
    • la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
    • la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.

    In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:

    • la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
    • l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.

    La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:

    • criteri di accesso al beneficio;
    • modalità di erogazione;
    • condizioni per il mantenimento del contributo;
    • termini e adempimenti per i beneficiari.

    L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.

    La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni

    La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.

    Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:

    • già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
    • proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
    • soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.

    L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.

    Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo
    1 persona 400 euro
    2 persone 500 euro
    3 persone 700 euro
    4 persone 800 euro
    5 o più persone 900 euro

    Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:

    • persone con più di 65 anni;
    • persone con disabilità o handicap;
    • soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.

    L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.

    Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.

    Non possono invece accedere al beneficio:

    • i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    • i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.

    Durata del contributo

    Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.

    Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:

    • trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
    • non rispetta gli adempimenti richiesti;
    • avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.

    Dichiarazioni e domande ai Comuni

    Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.

    Presentazione delle dichiarazioni

    Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:

    • di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
    • di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
    • di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
    • di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.

    La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.

    Nuove domande

    Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.

    In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.

    Controlli e decadenza

    I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.

    Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.

    Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.

  • Lavoro Autonomo

    Periti industriali: nuove modalità semplificate per l’Esame di Stato

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026 il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2025,di concerto con il Ministero della Giustizia, che introduce modalità semplificate per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato. 

    Il provvedimento interviene in via transitoria in attesa  della piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, con l’obiettivo di rendere più lineare e coerente il percorso di accesso alla professione tecnica.

    Le nuove disposizioni si applicano  a partire dal 4 marzo 2026 ai laureati in possesso di titoli di studio appartenenti alle classi previste dalla normativa vigente per l’accesso alla professione e individuano, inoltre, i settori di specializzazione dell’albo professionale nei quali è possibile ottenere l’abilitazione.

    Le norme sull’esame per i periti industriali

    Il decreto si inserisce in un quadro normativo stratificato che disciplina l’accesso alle professioni tecniche regolamentate e, in particolare, alla professione di perito industriale laureato.

    Tra le principali fonti richiamate dal provvedimento figurano:

    • la legge n. 17/1990, che ha modificato l’ordinamento professionale ei periti industriali;
    • il DPR n. 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e individua le classi di laurea idonee all’accesso alle professioni regolamentate;
    • il DPR n. 137/2012, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
    • la legge n. 163/2021, che introduce il sistema dei titoli universitari abilitanti;
    • i decreti ministeriali che hanno definito le classi di laurea professionalizzanti e aggiornato l’organizzazione dei corsi universitari.

    Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’offerta formativa universitaria e delle nuove classi di laurea professionalizzanti, in particolare:

    • LP-01 – Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
    • LP-02 – Professioni teniche agrarie, alimentari e forestali
    • LP-03 – Professioni tecniche industriali e dell’informazione

    In questo contesto normativo, il decreto mira a garantire continuità nel sistema di abilitazione professionale, in attesa che i nuovi percorsi universitari abilitanti entrino pienamente a regime.

    Le novità del decreto ministeriale

    Coe detto, il provvedimento introduce modifiche alle  modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui criteri di valutazione dei candidati.

    Le principali novità riguardano:

    • semplificazione della prova di esame, che non prevede più prove scritte tradizionali;
    • maggiore valorizzazione del tirocinio professionale svolto durante o dopo il percorso universitario;
    • definizione di specifici settori di specializzazione dell’albo professionale;
    • introduzione di una valutazione espressa in centesimi.

    I settori professionali nei quali è possibile conseguire l’abilitazione sono indicati nel decreto e comprendono ambiti tecnici altamente specializzati.

    Settori di specializzazione dell’albo Ambito professionale
    Costruzioni, ambiente e territorio Edilizia, infrastrutture e gestione del territorio
    Tecnologie alimentari Processi industriali e sicurezza alimentare
    Meccanica ed efficienza energetica Progettazione e gestione di sistemi meccanici
    Impiantistica elettrica e automazione Impianti elettrici, sistemi automatizzati e controllo
    Chimica Processi industriali e analisi chimiche
    Prevenzione e igiene ambientale Sicurezza ambientale e gestione dei rischi
    Informatica Sistemi informatici e tecnologie digitali
    Design Progettazione tecnica e industrial design

    La possibilità di accesso ai diversi settori è determinata dalla classe di laurea posseduta dal candidato, secondo le tabelle di confluenza contenute nell’allegato al decreto.

    Modalità operative dell’esame e istruzioni per i candidati

    Il decreto stabilisce in modo puntuale come si svolge l’esame di Stato semplificato e quali sono i requisiti per potervi accedere. 

    Struttura della prova 

    L’esame consiste in un unico colloquio, finalizzato a verificare:

    • il livello di preparazione professionale del candidato;
    •  le attività svolte durante il tirocinio; la capacità di risolvere un caso pratico affrontato nel tirocinio; 
    • la conoscenza delle norme deontologiche della professione.

    La prova è valutata con un punteggio in centesimi e l’abilitazione si consegue con una votazione minima stabilita dal decreto.

    Elemento Disciplina prevista dal decreto
    Tipologia di prova Colloquio su tirocinio e caso pratico
    Oggetto della verifica Competenze tecniche e norme deontologiche
    Sistema di valutazione Punteggio in centesimi
    Soglia minima di abilitazione 60/100

    Accesso all’esame 

    Possono sostenere l’esame:

    •  i laureati in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR n. 328/2001;
    •  coloro che conseguono un titolo universitario estero riconosciuto idoneo; 
    • i laureati che abbiano effettuato il tirocinio professionale previsto dalla normativa. 

    È inoltre prevista l’iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti, istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

     Commissione d’esame 

    La commissione giudicatrice è composta in modo paritetico da docenti universitari e professionisti iscritti all’ordine.

    Composizione commissione Requisiti
    Numero minimo componenti 4 membri
    Docenti universitari 50% dei componenti, uno con funzione di presidente
    Professionisti 50% designati dall’ordine professionale
    Requisito transitorio Per i primi 3 anni ammessi professionisti con almeno 5 anni di esperienza

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni sul lavoro: doveri e responsabilità del preposto

    La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri dell’ordinamento in materia di tutela dei lavoratori,  e particolare attenzione è rivolta recentemente  ai cantieri e ai contesti in cui operano contemporaneamente più imprese. In tali situazioni, la gestione dei rischi assume una dimensione più complessa, poiché le attività delle diverse aziende possono interferire tra loro e generare ulteriori pericoli per gli operatori presenti.

    Un ruolo centrale assume quindi   la figura del preposto, chiamato a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza affinche  eventuali condizioni di rischio vengano tempestivamente segnalate.  al datore di lavoro o al dirigente  Tali doveri sono previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La Corte di cassazione è tornata  con la sentenza 7096 2026 a chiarire l’estensione di tali responsabilità, con una decisione che affronta il tema della mancata segnalazione di un pericolo all’interno di un cantiere che ha causato un grave infortunio.

    Il caso: mancata segnalazione di operazione pericolosa

    La vicenda trae origine da un incidente avvenuto in un cantiere navale durante lavori eseguiti su un’imbarcazione. All’interno dell’area di lavoro operavano diverse imprese impegnate in attività differenti, tra cui interventi di verniciatura e operazioni di saldatura.

    Nel corso dei lavori, un lavoratore appartenente a una delle aziende presenti nel cantiere precipitava attraverso un’apertura presente su un ponteggio.L’apertura era dovuta alla mancanza di una porzione del piano di calpestio e risultava coperta da teli di nylon utilizzati durante le lavorazioni di verniciatura.

    Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la presenza di tali coperture impediva di percepire chiaramente l’esistenza dell’apertura nel ponteggio, causando quindi la caduta .

    Il procedimento penale si è concentrato sulla posizione del preposto della società impegnata nei lavori di verniciatura, al quale veniva contestato di non aver segnalato adeguatamente la situazione di pericolo così  determinata

    La difesa ha contestato tale ricostruzione sostenendo, tra l’altro, che la dinamica dell’incidente non fosse stata accertata con certezza e che la caduta del lavoratore potesse essere avvenuta in circostanze diverse da quelle ipotizzate. Inoltre, è stato evidenziato che il lavoratore infortunato non apparteneva alla stessa impresa del preposto imputato, il quale  per questo avrebbe avuto, secondo la difesa, obblighi limitati ai dipendenti della propria azienda.

    Sulla base di tali argomentazioni è stato proposto ricorso in Cassazione.

    La decisione della Suprema Corte: preposto responsabile

    La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7096 del 23 febbraio 2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione della situazione di rischio presente nel cantiere. 

    Nel motivare la decisione, i giudici hanno evidenziato come nel Documento Unico di Valutazione dei rischi relativo al cantiere fosse stata espressamente prevista la necessità di adottare misure per evitare la caduta di persone attraverso aperture presenti nei ponteggi. Inoltre, tra le prescrizioni risultava anche il divieto di coprire tali aperture con materiali che potessero impedirne la visibilità. 

    Secondo la Corte, il preposto, pur non essendo responsabile della verifica strutturale del ponteggio, aveva comunque l’obbligo di segnalare la presenza della situazione pericolosa e di informare gli altri soggetti coinvolti. In particolare, avrebbe dovuto evidenziare la mancanza del piano di calpestio e predisporre adeguate segnalazioni per rendere evidente il rischio ai lavoratori presenti nell’area. 

    La Suprema Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato in materia di sicurezza sul lavoro: gli obblighi di prevenzione non si limitano ai soli dipendenti dell’impresa del preposto, ma si estendono a tutti i lavoratori che operano nell’ambiente di lavoro e che possono essere esposti ai rischi .

    In presenza di più imprese impegnate nello stesso luogo di lavoro, infatti, le posizioni di garanzia dei soggetti responsabili della sicurezza assumono una dimensione più ampia e riguardano anche i rischi derivanti dall’interferenza tra le diverse lavorazioni. Per questo motivo, il dovere di informazione e segnalazione delle condizioni di pericolo deve essere esercitato nell’interesse di tutti coloro che, per ragioni lavorative, accedono all’area interessata dalle attività.

    La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la ricostruzione operata dai giudici di merito,  ed ha anche precisato  che l’omissione dell’obbligo di segnalazione rappresenta di per sé una violazione delle norme di prevenzione, indipendentemente dall’esatta dinamica dell’incidente verificatosi. 

  • Inail

    Dispensa lavoro temporaneo DNL INAIL: applicativo aggiornato

    Inail informa che a partire dal 5 marzo 2026 è disponibile una nuova versione per l'applicazione Istanza di Dispensa DNL Temp.

    Tutte le domande trasmesse in passato sono consultabili nella nuova versione dell’applicativo. Qui il manuale utente aggiornato.

    Si ricorda che il servizio  è stato previsto a seguito dell’articolo 13, comma 9, del  D.M. 27 febbraio 2019,  e prevede  che i  datori di lavoro  possono essere dispensati  dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza

    In particolare, tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui  possa essere considerato opportuno ma in ogni caso solo  se :

    •  le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e
    •  non durano più di 15 giorni. 

    Qui il Modello di istanza

    Attenzione va posta al fatto che  entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, (Istanza dispensa DNL)  la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.

    Ulteriori informazioni sono presenti nel Manuale di servizio disponibile attraverso uno dei seguenti percorsi: 

    • www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo
    • oppure www.inail.it > Servizi online >Manuali operativi.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS e Fondi solidarietà: file CSV Dichiarazione Fruito

    Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha  reso disponibile con il messaggio 769 del 5 marzo 2026   il modello  aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .

    QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.

    Inps precisa che il file è stato aggiornato eliminando il calendario riferito all’anno 2020 e integrato con il calendario relativo all’anno 2026.

    Si ricorda anche che  la dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti viene resa dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e presuppone che siano stati inoltrati all’Istituto i flussi UniEmens per le autorizzazioni indicate nel file come “completate”, nonché che siano state definite le relative procedure di pagamento. 

    Anche le procedure informatiche di istruttoria delle istanze sulla piattaforma “OMNIA IS” sono state implementate per acquisire i dati dai sistemi di pagamento  per  integrare quanto dichiarato dal datore di lavoro 

    All’interno del file sono riportate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l’esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.

    É inoltre possibile, nella tabella di dettaglio, filtrare il periodo di interesse per l’inserimento delle giornate fruite, accedendo alle colonne denominate “data” e “giorno”. 

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto  rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)

    Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.

    Infine per ulteriori dettgli l'Istituto  rinvia ancora alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata nel 2023 del manuale (Allegato n. 2).