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CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole
Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.
Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.
NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine
Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente.
Rientrano tra queste:
- Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi;
temporary store;
- Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:
ricerca e progettazione;
avvio e/o sviluppo di nuove attività;
nuove linee di prodotto;
nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;
processi di reinternalizzazione o reshoring.
- Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
- Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
- Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
- Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di: nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;
riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.
In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.
Novità retributive e welfare
Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio:
- 50 euro da marzo 2026;
- 30 euro da ottobre 2026;
- 50 euro da maggio 2027;
- 45 euro da maggio 2028;
- 20 euro da novembre 2028.
Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento.
Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.
Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€) Q 227,53 2.680,73 6 222,10 2.670,77 5S 216,69 2.539,99 5 211,30 2.453,48 4S 200,46 2.276,00 4 195,00 2.187,96 3S 189,59 2.125,84 3 184,21 2.082,62 2 173,35 1.966,31 1 152,60 1.712,03 Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:
- 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
- 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
- 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
- 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).
Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.
Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.
Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.
Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.
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Certificato agibilità spettacolo Olimpiadi: alle aziende estere basta una PEC
Con messaggio 428 del 3 febbraio INPS annuncia che in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, e dell' incremento della presenza di operatori economici esteri operanti nello spettacolo, è previsto un iter procedurale straordinario per il rilascio del certificato di agibilità, in “esenzione contributiva” per l'attività dei lavoratori autonomi
Si tratta in particolare di una semplificazione delle procedure con utilizzo di un modello prestampato, via pec, riservato alle aziende prive di posizione contributiva. Ecco in sintesi i dettagli delle istruzioni e il modello fornito dall'INPS.
Gli adempimenti per il certificato agibilità spettacolo
L'istituto precisa innanzitutto l’obbligo di munirsi del certificato per i lavoratori autonomi dello spettacolo riguarda tutte le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, a prescindere dal fatto che gli obblighi contributivi debbano essere assolti o meno nel territorio nazionale.
Quindi INPS ha predisposto un procedimento semplificato per il rilascio del certificato per le aziende straniere non operanti in Italia, prive di un codice fiscale e di una posizione contributiva, al fine di assicurare tempi certi
Le seguenti modalita straordinarie per la presentazione della richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva”, da parte di aziende estere sono valide:
- dal 6 febbraio al 15 marzo 2026
- per i luoghi di svolgimento della manifestazione olimpica
ATTENZIONE restano invariate le ordinarie modalità per
- tutti i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri tenuti alla richiesta del certificato di agibilità ordinario,
- i datori di lavoro/committenti italiani ed esteri in possesso di un codice fiscale e di una relativa matricola previdenziale INPS.
Le aziende interessate, anche per il tramite degli intermediari delegati, possono presentare richiesta del certificato di agibilità in “esenzione contributiva” tramite PEC, compilando l’apposito modulo allegato al messaggio (Allegato n. 1), indicando:
Dati dell’azienda
– Ragione sociale azienda
– Rappresentante legale (Codice fiscale, Cognome e Nome)
– Indirizzo della sede legale
2. Dati dei lavoratori
– Identification Number
– Cognome
– Nome
– Sesso
– Data di nascita
Unitamente al modulo debitamente compilato, i datori di lavoro devono allegare idonea documentazione esonerativa (modulo “PDA1” o il certificato di distacco/copertura assicurativa) in relazione a ogni singolo lavoratore.
La trasmissione del modulo deve avvenire tramite PEC ai seguenti indirizzi istituzionali:
ATTENZIONE la richiesta del certificato di agibilità “in esenzione contributiva” ovvero la comunicazione delle variazioni dei dati deve essere effettuata entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti e, comunque, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Il certificato viene rilasciato ugualmente tramite PEC e ha validità per tutto il periodo in cui si svolge la manifestazione olimpica (dal 6 febbraio al 15 marzo 2026).
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Associazioni di categoria: Portale unico INPS dal 1 aprile
Con Messaggio n. 3914 del 23 dicembre 2025, l'INPS aveva annunciato il rilascio in via sperimentale del "Portale Unico delle Associazioni di Categoria", che avrebbe dovuto avvenire il 1° febbraio 2026 .
Il nuovo servizio intende censire e profilare le Strutture territoriali di rappresentanza delle Associazioni di categoria, comprese le loro unità territoriali (es. Uffici territoriali, Centri servizi e CAF), e offrire strumenti per la gestione di tutti gli adempimenti e delle deleghe dei datori di lavoro in modo omogeneo con un unico canale di comuniCazione con l'istituto, con le modalità che saranno rese note con successivi messaggi.
Per avere accesso le associazioni devono fare richieste tramite PEC, da parte del responsabile nazionale, alla direzione centrale INPS
Con un nuovo messaggio 407 del 3 febbraio l'istituto comunica che le operazioni di implementazione del sistema non sono ancora concluse e rimanda il rilascio al 1 aprile 2026, La fase di sperimentazione durerà fino al 30 settembre 2026.
In tale periodo l'ìstituto effettuera le valutazioni sull'efficienza del sistema e raccogliera anche osservazioni sulle eventuali criticità riscontrate dagli utenti ed eventuali proposte di miglioramenti operativi e tecnici, con l’obiettivo di ottimizzare le funzioni del portale e garantire una piena integrazione con i processi amministrativi delle Associazioni di Categoria.
Le modalità di formazione e assistenza saranno comunicate in modo tempestivo, per favorire la corretta adozione della piattaforma da parte di tutti i soggetti coinvolti, assicurando così una continuità operativa e il rispetto delle scadenze previste dal nuovo sistema.
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Pescatori autonomi: aliquote contributive e versamenti INPS 2026
Con la circolare n. 11 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla contribuzione dovuta dai pescatori autonomi per l’anno 2026, definendo in particolare:
- le retribuzioni convenzionali di riferimento,
- l’aliquota contributiva applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD),
- le misure di sgravio contributivo previste e
- le modalità di versamento dei contributi
Il documento si rivolge ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa.
Adeguamento delle retribuzioni convenzionali
Per l’anno 2026, l’INPS ha recepito la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, riferita al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.
La retribuzione convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti per l’intero anno. risulta pertanto aggiornata come segue:
Anno Tipologia Importo 2026 Retribuzione convenzionale giornaliera € 32,30 2026 Retribuzione convenzionale mensile (25 gg.) € 808,00 Le aliquote in vigore e contributo mensile ordinario
Anche per il 2026 resta confermata l’aliquota contributiva complessiva del 14,90%, in vigore dal 1° gennaio 2014. La ripartizione dell’aliquota è la seguente:
Gestione FPLD Aliquota (%) Coefficiente di ripartizione Base 0,11 0,007383 Adeguamento 14,79 0,992617 Totale 14,90 1 Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo IVS dovuto per il 2026 è pari a 120,39 euro mensili.
Il contributo mensile FPLD per i pescatori autonomi, senza applicazione di agevolazioni, è determinato come segue:
FPLD Contributo mensile Quota base € 0,89 Quota adeguamento € 119,50 Totale € 120,39 Sgravio e contributo di maternità
Sgravio contributivo settore pesca
Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, a decorrere da gennaio 2026 lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 44,32%.
Il contributo mensile netto, dopo l’applicazione dell’agevolazione, risulta pertanto ridotto come segue:
FPLD con sgravio Contributo mensile Quota base € 0,50 Quota adeguamento € 66,54 Totale € 67,04 Contributo di maternità
Resta dovuto il contributo aggiuntivo per maternità, pari a 0,62 euro mensili, a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 250/1958. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.
Versamento dei contributi: scadenza e modalità
ll versamento della contribuzione deve essere effettuato in rate mensili, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese.
L’INPS provvede all’invio agli assicurati delle comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2026.
Si ricorda che iIn applicazione della normativa vigente, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, che restano pertanto tenuti a provvedere autonomamente.
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Casse professionali: pensione anticipata senza integrazione al minimo
Con la sentenza n. 2066/2026, pubblicata il 30 gennaio 2026, la Corte di cassazione sezione lavoro interviene su una questione di particolare rilievo per gli iscritti alle Casse professionali : il rapporto tra pensione di vecchiaia anticipata e diritto all’integrazione al minimo.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una decisione della Corte d’appello di Roma che aveva riconosciuto l’illegittimità della disciplina regolamentare nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo per chi accede al trattamento pensionistico in via anticipata.
Secondo i giudici di merito, tale esclusione avrebbe violato il principio del pro rata, non tutelando l’anzianità contributiva maturata prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell’ente previdenziale, offre invece una lettura sistematica della normativa, chiarendo natura, limiti e ambito applicativo dell’integrazione al minimo nell’ambito dei regimi pensionistici delle Casse professionali privatizzate
Il caso al vaglio della Cassazione
La controversia nello specifico riguarda un’iscritta a una Cassa professionale che aveva richiesto la pensione di vecchiaia unificata con anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria, beneficiando della possibilità introdotta dal regolamento del 2012. Al momento della domanda risultava soddisfatto il requisito contributivo, ma non quello anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia ordinaria.
In applicazione della disciplina regolamentare, il trattamento pensionistico era stato ridotto nella quota calcolata con il sistema retributivo ed era stata esclusa l’integrazione al minimo.
L’interessata aveva quindi adito il giudice del lavoro, ottenendo in primo e secondo grado una pronuncia favorevole, fondata sull’assunto che la mancata integrazione violasse il principio del pro rata e producesse un effetto peggiorativo rispetto alle aspettative maturate nel corso della carriera contributiva.
L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’integrazione al minimo non rientra tra i meccanismi di calcolo della pensione tutelati dal pro rata e che la pensione anticipata costituisce un istituto nuovo, autonomo e fondato su una scelta consapevole dell’iscritto.
Le motivazioni del diniego della Cassazione
Come anticipato, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Nel motivare la decisione, i giudici di legittimità ribadiscono che il principio del pro rata, richiamato dall’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, opera con riferimento ai criteri di calcolo della prestazione pensionistica e non può essere esteso ai requisiti di accesso o a benefici accessori quali l’integrazione al minimo. Quest’ultima, infatti, non presuppone una determinata anzianità contributiva, ma si collega alle condizioni e alle scelte che regolano l’accesso al trattamento.
Secondo la Corte, il diritto alla pensione di vecchiaia unificata anticipata nasce esclusivamente con il regolamento del 2012. Trattandosi di un istituto di nuova introduzione, non è possibile invocare un affidamento su regole previgenti né pretendere l’applicazione del pro rata a un diritto che non esisteva nell’ordinamento precedente. L’intera disciplina del trattamento pensionistico deve quindi essere attratta al nuovo regime, comprensivo sia delle riduzioni previste sia dell’esclusione dell’integrazione al minimo.
La Suprema Corte affronta anche il profilo costituzionale, escludendo che la mancata integrazione violi l’art. 38 della Costituzione. Il diritto ai mezzi adeguati di sostentamento, osserva il Collegio, deve essere bilanciato con l’esigenza di equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali, esigenza che, per le Casse privatizzate, discende direttamente dalla normativa che impone la sostenibilità di lungo periodo.
Un ulteriore elemento valorizzato è la natura volontaria dell’opzione per il pensionamento anticipato. L’iscritto sceglie consapevolmente di accedere a un trattamento diverso da quello ordinario, accettandone le condizioni, ma beneficia al contempo di vantaggi specifici, come la possibilità di proseguire l’attività professionale e di maturare supplementi di pensione.
In conclusione, la Cassazione chiarisce che l’esclusione dell’integrazione al minimo per la pensione di vecchiaia unificata anticipata non contrasta con il principio del pro rata né con i parametri costituzionali, inserendosi coerentemente nel disegno di equilibrio finanziario e di autonomia regolamentare delle Casse professionali.
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Enasarco valuta l’uscita da ADEPP
La Fondazione Enasarco, ente che gestisce la previdenza complementare degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato il percorso formale per valutare la possibile uscita dall’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse di previdenza dei liberi professionisti.
La presidente Patrizia De Luise ha dichiarato al Sole 24Ore che la riflessione è maturata nel tempo e risale addirittura a un momento precedente la sua elezione (avvenuta a giugno 2025) e che il CDA intende ora avviare fase operativa .
Secondo la presidente, è in gioco soprattutto la tutela degli iscritti che resta l’obiettivo prioritario dell’ente. In quest’ottica, l’adesione ad Adepp era stata inizialmente motivata dall’esigenza di partecipare a un contesto di confronto e di decisioni condivise tra le Casse private ma attualmente Enasarco ritiene che le modalità di gestione dell’associazione non rispondano alle aspettative e ricorda di aver segnalato in più occasioni agli organi competenti le criticità
Alla luce di tali criticità, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di avviare una valutazione strutturata sull’opportunità di proseguire il rapporto associativo.
Le criticita nel rapporto con Adepp
La Fondazione evidenzia, in particolare, una carenza di dialogo e di confronto, ritenendo venute meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso in Adepp nel 2013.
Un clima di insoddisfazione che, secondo quanto evidenzia l'articolo del Sole del 3 febbraio 2026 non riguarderebbe esclusivamente Enasarco. Infatti nel 2025 l’Enpapi, ente previdenziale degli infermieri, ha infatti deliberato l’uscita dall’Adepp, dal 1° gennaio 2026 e all’assemblea Adepp di fine gennaio non hanno partecipato, oltre a Enasarco, neppure la Cassa dei ragionieri, l’Enpacl e la Cassa geometri.
Sul tema il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, che guida la Cassa dei Medici EMPAM e che è stato recentemente rieletto per il decimo anno alla presidenza ADEPP ha dichiarato solamente di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di poter solo commentare evidenziando che l’adesione di ciascun ente all’associazione resta libera e volontaria.
L’attuale gestione Enasarco
La riflessione avviata da Enasarco si colloca in una fase di particolare solidità dell’ente. Come evidenziato nel comunicato ufficiale di fine 2025, attualmente la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari a 467 milioni di euro.
L' equilibrio finanziario è certificato anche dal bilancio tecnico attuariale, che attesta la sostenibilità del sistema per almeno i prossimi trent’anni senza necessità di interventi strutturali correttivi.
Il comunicato sembra sottolineare un cambio di rotta rispetto alla realta degli anni precedenti dove qualche difficolta era giunta all'attenzione del Sottosegretario al Lavoro Durigon nel 2024
Nella conferena di chiusura il 4 dicembre 2025 la presidente De luise ha presentato un ente in salute e solido che guarda all’innovazione e alle nuove generazioni. Erano intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha definito l’attenzione riservata al mondo degli agenti e dei consulenti finanziari un segnale politico importante, l’Onorevole Paolo Barelli e il Senatore Maurizio Gasparri.Durante l’Assemblea si è parlato a più riprese di “budget sociale” e di una Fondazione Enasarco sempre più consapevole e partecipativa. Il triennio 2026-2028 sarà quindi incentrato su una presenza costante nella vita quotidiana degli iscritti e delle aziende in tema di welfare, digitalizzazione e formazione professionale.
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Auto aziendali e controllo dello stile di guida: stop del Garante
Con il provvedimento n. 755 del 18 dicembre 2025, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un tema di grande attualità per datori di lavoro e consulenti: l’utilizzo di sistemi di telematica satellitare installati sui veicoli aziendali assegnati ai dipendenti.
Il caso esaminato riguarda l’adozione di dispositivi in grado di raccogliere dati dettagliati sullo stile di guida, finalizzati all’attribuzione di punteggi di rischio e alla successiva valutazione dei comportamenti dei lavoratori.
L’Autorità ha svolto un’istruttoria a seguito di un reclamo, per verificare la conformità del trattamento dei dati personali ai principi in materia di protezione dei dati e alla disciplina lavoristica. L’esito del procedimento ha portato alla dichiarazione di illiceità del trattamento, all’ordine di cancellazione dei dati e all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il provvedimento offre indicazioni operative rilevanti per tutte le imprese che utilizzano o intendono utilizzare strumenti tecnologici di monitoraggio connessi all’attività lavorativa.
Il caso sottoposto al Garante Privacy
L’istruttoria ha riguardato l’installazione, su veicoli aziendali concessi anche ad uso promiscuo, di dispositivi telematici capaci di rilevare informazioni sui viaggi effettuati e sui comportamenti di guida, come frenate, accelerazioni, velocità e sterzate. Tali dati venivano elaborati dal sistema per assegnare a ciascun conducente uno “score” e un livello di rischio, utilizzati nell’ambito di un programma aziendale di sicurezza.
Dall’attività ispettiva è emerso che i dati raccolti includevano non solo quelli relativi ai viaggi di lavoro, ma anche quelli riferiti agli spostamenti privati, pur in assenza di geolocalizzazione puntuale.
Inoltre le informazioni erano conservate per un periodo significativo e rese accessibili, con diversi livelli di dettaglio, a soggetti interni ed esterni al datore di lavoro, appartenenti anche ad altre società del gruppo.
L’Autorità ha rilevato anche criticità nella documentazione informativa fornita ai dipendenti, ritenuta non idonea a descrivere in modo chiaro finalità, presupposti di liceità, ruoli dei soggetti coinvolti e flussi di dati.
È stato inoltre accertato che non erano state attivate le procedure di garanzia previste per i controlli a distanza dei lavoratori, nonostante il sistema lo consentisse ; il trattamento risultava quindi esteso anche a dati non strettamente pertinenti all’attitudine professionale.
La decisione e le sanzioni all’impresa
Al termine del procedimento, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato mediante il programma di telematica satellitare.
La decisione si fonda, come detto, su una pluralità di violazioni, tra cui il mancato rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, nonché sull’assenza di un valido presupposto di liceità per il trattamento basato sul legittimo interesse.
Particolarmente rilevante è la valutazione dell’Autorità secondo cui la raccolta e l’analisi dei dati relativi anche ai viaggi privati, unitamente all’assegnazione di punteggi individuali, integrano una forma di controllo sull’attività del lavoratore. Tale controllo, se effettuato senza le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori e richiamate dal Codice in materia di protezione dei dati personali, rende il trattamento non conforme alla normativa.
Il Garante ha inoltre evidenziato l’irregolare comunicazione dei dati a soggetti terzi, in assenza di una corretta designazione dei responsabili del trattamento e di istruzioni documentate, nonché l’inadeguatezza delle valutazioni preventive svolte dall’azienda.
In conseguenza delle violazioni accertate, l’Autorità ha ordinato la cancellazione dei dati utilizzati per l’attribuzione degli score e ha irrogato una sanzione amministrativa di 120.000 euro, disponendo anche la pubblicazione del provvedimento. La decisione conferma che l’uso di strumenti tecnologici sui veicoli aziendali richiede un’attenta valutazione preventiva, il rispetto delle garanzie previste per il controllo dei lavoratori e una rigorosa gestione dei dati personali, in coerenza con il Regolamento (UE) 2016/679.