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Lavoro dipendente in legge di bilancio 2025: le conferme e le novità
La legge di bilancio per il 2025 è stata definitivamente approvata dal Parlamento e firmata dal presidente della Repubblica il 30 dicembre 2024. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvenuta il 31 dicembre sulla GU N 305 supplemento ordinario n. 43 si tratta per la precisione della legge n. 207 2024 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
Vediamo qualche dettaglio sulle misure confermate e nuove in tema di lavoro dipendente, sia dal punto di fiscale che delle agevolazioni contributive e per i dipendenti .
Si tratta in gran parte di riconferme a volte con ampliamenti o lievi modifiche , di misure già in vigore , con qualche novità importante in tema di fringe benefit, in particolare per le auto aziendali.
Lavoro dipendente le novità fiscali in legge di bilancio 2025
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Si prevede un aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 euro, che passa da 1.880 euro a 1.955 euro per i redditi fino a 10mila euro.
Nella tabella le modalità di calcolo per le diverse fasce di reddito :
Reddito
Detrazione da lavoro dipendente
Fino a 15.000 euro
Oltre 15.000 fino a 28.000
1.910 + 1.190 * (28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000
1.910 * (50.000 – reddito complessivo) / (50.000 – 28.000)
Oltre 50.000
0
*La detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro o nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 1.380,00 euro.
TAGLIO CUNEO FISCALE :
A partire dal 2025 diventa un bonus fiscale strutturale per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro e assume due forme
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
- 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro
- 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro.
- 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e non superiore a 20.000 euro.
- per i redditi complessivo superiore a 20.000 euro, si riconosce una detrazione aggiuntiva , fino a 1.000 euro per i redditi tra 20.000 euro e 32.000 euro, decrescente da 32.00 a 40 mila euro
PREMI PRODUTTIVITA' :
nel settore privato è estesa anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell'imposta sostitutiva su premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d’impresa .
FRINGE BENEFIT – NOVITA NEOASSUNTI PER TRASFERIMENTO RESIDENZA :
Si riconfermano le soglie differenziate per l'esenzione fiscale dei beni in natura erogati dai datori di lavoro :
- 1000 euro per dipendenti senza figli e
- 2000 euro per i dipendenti con figli.
Inoltre si introduce una nuova esenzione fino a 5.000 euro all’anno per i rimborsi per Canoni di locazione e Spese di manutenzione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 1.1.2025 , con reddito inferiore a 35.000 euro e che abbiano trasferito la residenza di piu 100 chilometri dalla precedente.
AUTO AZIENDALI
Cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
MAXIDEDUZIONE ASSUNZIONI
L’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente (maggiorazione pari al 20% del costo deducibile del personale) viene prorogato agli anni 2025, 2026 e 2027
DETASSAZIONE MANCE
Viene aumentato, dal 25% al 30%, il limite delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva agevolata al 5%. Viene anche contestualmente innalzato da 50.000 a 75.000 euro, il limite di reddito da lavoro dipendente dei beneficiari.
RIMBORSI SPESE
i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente se sono effettuate con metodi tracciabili, anche in assenza di titoli di viaggio nominativi
Lavoro dipendente gli sgravi contributivi in legge di bilancio 2025
INCENTIVI PMI SUD
Vista l'autorizzazione limitata da parte della UE, la legge di bilancio conferma l'esonero parziale dei contributi di cui alla c.d. “Decontribuzione Sud”, per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle Regioni del Mezzogiorno fino al 31.12.2024 per i contratti stipulati entro il 30.06.2024.
Si aggiunge però per le PMI fino a 250 dipendenti nelle stesse regioni (con esclusione però del settore agricoltura e lavoro domestico e per i rapporti di apprendistato) una riduzione contributiva decrescente dal 25% nel 2025 al 15% nel 2029 per gli assunti nell’anno precedente.
Le regioni interessate sono le seguenti :
Abruzzo
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sardegna
Campania
Sicilia
DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
L'esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due o più figli previsto dalla legge di bilancio 2024 ha avuto un costo di 500 milioni di euro per il 2024.
Nel 2025 viene riconfermato e ampliato anche alle lavoratrici autonome
Sono escluse:
• le contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e
• per gli anni 2025 e 2026 le lavoratrici già beneficiarie dell’esonero contributivo per dipendenti ex legge 213 2023.
ATTENZIONE la nuova norma non specifica la percentuale di sgravio e si dovrà attendere un decreto del ministero delle finanze per i dettagli applicativi .
DEDUCIBILITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI EXTRA
Gli iscritti alle gestione INPS dipendenti e alla Gestione separata, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale versando all’INPS una maggiorazione della aliquota a proprio carico non superiore a due punti godendo di una deducibilità Irpef di tali somme
al 50%. Anche in questo caso previsto un decreto ministeriale attuativo.
Legge di bilancio, altre novità: NASPI , congedi parentali, frontalieri
STRETTA SULLA NASPI
Per coloro che nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione involontaria che darebbe diritto alla NASPI avevano interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale (escluse le ipotesi in sede protetta), la nuova legge di bilancio richiede almeno 13 settimane di contribuzione versata NON nel quadriennio precedente ma a partire dall' evento di cessazione volontaria del rapporto di lavoro.
Si abroga il diritto alla NASPI per i lavoratori rimpatriati e frontalieri
CONGEDI PARENTALI
Salgono a 3 i mesi di congedo parentale indennizzati all'80% per madre o padre da fruire entro i 6 anni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia per gli adottivi.
LAVORATORI FRONTALIERI
i lavoratori frontalieri, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio dell'accordo Italia Svizzera ratificato con legge 83/2023 , possono svolgere, fino al 25% della loro attività in telelavoro nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
• Inoltre si introduce la norma di interpretazione autentica per cui anche ai lavoratori che soggiornano per più di 183 giorni l'anno all'estero rientrando settimanalmente al proprio domicilio sono applicabili le retribuzioni convenzionali.
- Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, ad eccezione dei percettori di redditi da pensione, con reddito complessivo fino a 20.000 euro, si riconosce una somma aggiuntiva, non tassata, calcolata sulla base delle seguenti percentuali
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Collegato lavoro: chiarimenti dall’Ispettorato
La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024. SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024
Di seguito un'analisi dei punti principali.
Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008
La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:
- Art. 14-bis: Prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 41: Ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti.
- Art. 65: Consente l'uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all'Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza.
- Abrogazioni: Eliminati obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008
Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Sarà necessario comunque attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti
.In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili . l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative
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Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro
L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")
In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore
L'Art. 10 del collegato Lavoro introduce:
- L'abrogazione di limiti temporali per l'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni.
- L'esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati
Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014
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Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro
L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione e attività lavorativa contestuale:
- Perde il diritto all'integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all'INPS.
- Previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.
L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.
Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi
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Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato
L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:
- Proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni.
- Non inferiore a due giorni e non superiore a trenta giorni per contratti fino a dodici mesi.
L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni
Collegato lavoro lavoro agile e regime forfettari
L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:
Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione
L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato
L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:
- Il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
- Non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative
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NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1
Nel messaggio 4353 2024 INPS ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024, tramite la nuova “Piattaforma di Proattività” finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è partita una campagna di comunicazione rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .
L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI e che hanno effettuato la dichiarazione 2024 con reddito annuo presunto diverso da “zero”.
Questi lavoratori devono effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.
Comunicazione reddituale NASPI-COM
La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM, sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con
- SPID almeno di livello 2,
- CIE 3.0,
- CNS,
- PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
- “App IO”,
- eIDAS,
digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.
L’Istituto precisa che gli utenti saranno contattati :
- tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico oppre
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea.
Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.
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Domanda Assegno Unico: nuova videoguida personalizzata
Continuano le novità sulla procedura i domanda dell'Assegno unico universale per i figli che diventa ancora piu semplice e intuitiva . Dopo il Messaggio n. 4253 del 13 dicembre 2024 .INPS comunica di aver ha predisposto anche una videoguida personalizzata destinata a coloro che riceveranno il primo pagamento mensile dell’AUU a seguito della presentazione della domanda e viene reso disponibile automaticamente dopo l’invio della disposizione di pagamento.
Vediamo le ultime comunicazioni dell'Istituto in merito, ricordando che non cambiano le modalità di accesso al servizio, che comprende sia l'invio delle richieste che la consultazione delle domande già presenti , ed è accessibile tramite:
- Portale INPS con SPID, CIE o CNS.
- Contact Center INPS telefonico ai numeri 803.164 (rete fissa) o 06 164.164 (rete mobile).
- Istituti di patronato.
Domanda Assegno Unico: Gestione IBAN , modifiche, subentri
1. Integrazione al Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI)
La gestione dei pagamenti è stata semplificata grazie all’integrazione con la piattaforma SUGI. Ad esempio, durante la presentazione o la modifica della domanda, è possibile selezionare uno degli IBAN già registrati presso l’INPS per altre prestazioni o fornire un nuovo IBAN.
2. Accredito diretto al tutelato
I tutori di minori o soggetti interdetti possono ora indicare un IBAN intestato o cointestato al soggetto tutelato per ricevere l’accredito diretto dell’assegno.
3. Semplificazione della presentazione della domanda
Ottimizzazioni sono state introdotte per le domande che prevedono maggiorazioni per:
- Nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro.
- Genitori entrambi lavoratori.
In particolare, se i genitori sono gli stessi per tutti i figli nella domanda, l’acquisizione delle informazioni è più semplice e veloce.
4. Subentro del genitore superstite
In caso di decesso del genitore richiedente:
- Se l’assegno era percepito al 50%, il genitore superstite riceverà automaticamente l’intero assegno dal mese successivo.
- Se l’assegno era percepito al 100% dal genitore deceduto, è necessario verificare la responsabilità genitoriale dell’altro genitore. Il sistema crea una nuova domanda d’ufficio, che viene messa in stato di “Evidenza al cittadino” affinché il genitore superstite possa confermare la responsabilità genitoriale tramite un flag.
Assegno unico: modifiche in caso di morte di un genitore
Con il messaggio 2304 del 20 giugno 2024 INPS aveva comunica il rilascio di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione prevista per le famiglie con due genitori lavoratori, nel caso venga successivamente a mancare uno dei genitori.
L'istituto precisa che
- In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto,
- Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente riceve una comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione in esame. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”.
- Viene richiesto nel caso non sia trascorso più di un quinquennio dall’evento, di firmare una autodichiarazione sullo svolgimento di attività lavorativa
Si precisa anche che nel caso in cui il decesso di uno dei due genitori avvenga in corso di fruizione della prestazione di AUU, l’Istituto provvede in automatico al subentro del genitore superstite nella domanda e continua a riconoscere la maggiorazione per genitori entrambi lavoratori.
La maggiorazione viene erogata per i periodi successivi al 1° giugno 2023 fino al termine del quinquennio successivo all’evento del decesso e nell'ambito del limite di godimento dell'assegno unico e universale.
L'istituto chiariva infine le modalità di subentro in caso di decesso del genitore richiedente con ripartizione al 100 per cento per provvedimento giudiziario.
Domanda di AUU e subentro di un nuovo Patronato
Con il messaggio 1108 del 14 marzo 2024 INPS aveva comunicato la disponibilità di una nuova funzione nella procedura di domanda di assegno unico e universale per i figli a carico. In particolare diventa possibile conferire ai patronati il mandato di assistenza per modifiche a domande che fossero già state presentate in autonomia o da un diverso Patronato.
La funzione “Subentro Patronato” ed è disponibile per gli operatori di Patronato nella sezione “Consulta e gestisci le domande già presentate”, alla voce “Subentro Patronato”. Necessario pero che il richiedente abbia fornito i dati di contatto nell'area MYinps per consentire la controverifica in tempo reale della modifica
La nuova funzionalità viene anche rilasciata per gli operatori delle Strutture territoriali dell’Istituto che possono gestire le richieste di subentro dal cittadino nel caso non siano presenti i dati di contatto
Gli operatori del nuovo patronato Per accedere alla funzionalità Subentro devono inserire :
- il numero della domanda
- il codice fiscale del richiedente,
- cliccare sul pulsante “Subentro Patronato” e confermare con codice numerico di riscontro che viene condiviso con il richiedente tramite SMS per conferma del nuovo incarico .
ATTENZIONE A questo fine necessario che i contatti del richiedente l’Assegno Unico siano correttamente inseriti e aggiornati nella sezione “Contatti” dell’area riservata MyINPS nel sito istituzionale www.inps.it. In caso contrario, il cittadino deve rivolgersi alla Struttura territoriale INPS per procedere direttamente
Per il subentro , l’operatore di Patronato deve allegare in procedura il mandato di assistenza e rappresentanza mediante la funzionalità “Scegli file” e confermare l’operazione.
Conclusa la fase di caricamento della documentazione e dopo avere confermato di avere ricevuto il mandato di assistenza, la domanda è immediatamente visibile nell’elenco delle domande gestite dall’Istituto di Patronato subentrante.
Inoltre, nel corso della giornata viene inviata all’Istituto di Patronato uscente una PEC per informarlo che il cittadino ha conferito mandato ad altro soggetto.
Assegno unico la video guida personalizzata
La nuova video guida è stata progettata per dare ai neogenitori e più in generale ai nuovi richiedenti, destinatari di primo pagamento dell’AUU piena consapevolezza dei propri diritti (anche mediante pop up di approfondimento) e per facilitarli nell’uso autonomo dei servizi online, ai quali possono accedere nella scena finale tramite i quattro pulsanti (call to action) di seguito indicati:
- MyINPS, per monitorare le notifiche dei successivi pagamenti che saranno disposti;
- ISEE precompilato, per presentare una nuova DSU e ottenere l’ISEE, riferimento essenziale per il calcolo dell’AUU;
- Modifica e consulta la domanda di Assegno Unico Universale che hai già presentata, per variare la modalità di pagamento (nel caso l’utente abbia scelto il bonifico domiciliato e l’importo dell’AUU spettante sia superiore a 1000 euro);
- Portale delle Famiglie, per richiedere altre prestazioni come, ad esempio, i congedi parentali.
Due le modalità indicate dall'INPS nel messaggio per ACCEDERE ALLA VIDEO GUIDA PERSONALIZZATA E INTERATTIVA
- da SMS/EMAIL di notifica >www.inps.it> MyINPS (autenticazione con codice fiscale e credenziali SPID/CIE/CNS) > avviso PRIMO PAGAMENTO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE >leggere l’avviso e cliccare sul link per aprire la video guida
- su App IO e INPS mobile (autenticazione con codice fiscale e credenziali SPID/CIE/CNS) > Notifica avviso > leggere l’avviso “PRIMO PAGAMENTO ASSEGNO UNICO UNIVERSALE” e cliccare su “VAI AL VIDEO”
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Sfruttamento lavoratori: niente reato in caso di mansioni intellettuali
La sentenza della Corte di Cassazione n. 43662/2024 analizza un caso di presunto sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita di manodopera e introduce un importante principio ovvero la non applicabilità della norma alle mansioni intellettuali come l'attività di docenza, oggetto del procedimento..
La vicenda coinvolgvae un'amministratrice di una cooperativa scolastica accusata di aver imposto condizioni di sfruttamento ai lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e richiedendo la restituzione parziale della retribuzione. Le accuse sono state confermate in primo grado, portando all'applicazione di misure cautelari.
La difesa ha contestato sia la validità degli elementi probatori sia la carenza di motivazione nell'ordinanza che disponeva le misure.
La Corte di Cassazione ha evidenziato alcune criticità nell'impostazione accusatoria, tra cui l'inadeguata motivazione che aveva portato all'adozione delle misure cautelari. Ha rilevato che gran parte della motivazione era costituita dalla riproposizione degli atti del pubblico ministero, senza un'adeguata analisi critica degli elementi indiziari e dei ruoli specifici degli imputati.
Inoltre, si è soffermata, come detto sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. Ecco le conclusioni
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro manuale
La sentenza della Corte di Cassazione pone una riflessione importante sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. La Corte evidenzia che la norma in questione è stata originariamente concepita per contrastare fenomeni specifici di sfruttamento della "manodopera" nel settore agricolo e successivamente ampliata con la legge n. 199/2016 per includere anche situazioni analoghe in altri contesti lavorativi caratterizzati da condizioni di sfruttamento.
Tuttavia, la Corte sottolinea che il termine "manodopera", utilizzato nel testo della norma, ha un significato specifico, semanticamente legato a lavori manuali o a basso contenuto qualificativo. Questo limite semantico non consente di estendere automaticamente la norma a prestazioni intellettuali, come nel caso analizzato, dove il lavoro riguardava l'insegnamento. A differenza della "manodopera", il lavoro intellettuale si caratterizza per il valore individuale e identitario del contributo del lavoratore, che non può essere ridotto a un generico sfruttamento di gruppo.
Inoltre, la Corte osserva che estendere la norma a contesti non previsti dal legislatore originario, senza un'adeguata base normativa, violerebbe il principio di tassatività e determinatezza del diritto penale.
Questo principio vieta interpretazioni analogiche estensive in materia penale, salvo che non siano chiaramente previste dalla legge. Pertanto, la Corte conclude che non è possibile ricondurre il lavoro intellettuale, come quello svolto dagli insegnanti nel caso di specie, all'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p., trattandosi di una fattispecie giuridica pensata per condizioni di sfruttamento tipiche di lavori manuali
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Assistenza al convivente disabile al vaglio della Consulta
Con la sentenza a questione centrale di questo caso riguarda l'interpretazione dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, nella sua versione antecedente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 105/2022. Il congedo straordinario previsto da questa norma è destinato a chi assiste un familiare con disabilità grave, ma nel testo originario i beneficiari erano limitati al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi e ai fratelli o sorelle conviventi. La modifica del 2022 ha esteso questo diritto anche ai conviventi di fatto.
Nel caso di specie era stato chiesto il riconoscimento del diritto al congedo straordinario per assistere la compagna con disabilità grave durante un periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La richiesta era stata respinta dall’INPS, sostenendo che, in assenza di un vincolo coniugale, il diritto al congedo non poteva essere concesso. La situazione si era sbloccata solo dopo il matrimonio, quando il congedo era stato riconosciuto fino al decesso della coniuge.
Assistenza i conviventi more uxorio: Il caso
Primo e Secondo Grado
La causa è stata introdotta da Robbiano Adolfo, che ha richiesto il congedo straordinario per il periodo compreso tra il 27 luglio e il 30 novembre 2020. Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto al congedo anche per il periodo di convivenza antecedente al matrimonio. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 482/2023, che ha interpretato l’art. 42, comma 5, in chiave evolutiva, allineandosi alla successiva modifica normativa e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.
Ricorso in Cassazione
L’INPS ha impugnato questa decisione davanti alla Corte Suprema di Cassazione, sostenendo che l'interpretazione della Corte d’Appello era in contrasto con il testo letterale della norma vigente all'epoca dei fatti. La Cassazione ha ritenuto che la questione sollevata dall’INPS fosse rilevante e ha deciso di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Assistenza nelle famiglie di fatto: la giurisprudenza italiana e UE
La Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario per l’assistenza al familiare con disabilità grave. Le principali motivazioni sono le seguenti:
Violazione degli Articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
Art. 2: Riconosce i diritti inviolabili dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità. La convivenza di fatto rientra tra queste formazioni.
Art. 3: La limitazione del beneficio ai soli coniugi conviventi rappresenta una discriminazione irragionevole rispetto ai conviventi di fatto.
Art. 32: Il diritto alla salute del disabile grave non può essere compresso per mere questioni formali legate all’assenza del vincolo matrimoniale.
Importante in particolare il riconoscimento delll’evoluzione dei costumi sociali e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che hanno progressivamente ampliato i diritti delle famiglie di fatto. Viene citata la sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, che aveva già riconosciuto ai conviventi di fatto il diritto ai permessi retribuiti previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992.
Interpretazione della Direttiva Europea 2019/1158
La direttiva UE 2019/1158 promuove l’equilibrio tra vita professionale e familiare, garantendo ai prestatori di assistenza diritti specifici. L’armonizzazione di questa direttiva nel diritto italiano ha portato alla modifica dell’art. 42, comma 5, attraverso il D.Lgs. n. 105/2022, includendo i conviventi di fatto. La Corte di Cassazione ritiene che questa evoluzione normativa evidenzi una lacuna costituzionale nella versione precedente della norma.
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
La Corte EDU ha ripetutamente affermato che la nozione di “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo include anche le famiglie di fatto. Casi come Marckx vs Belgio (1979), Keegan vs Irlanda (1994) e Moretti e Benedetti vs Italia (2010) hanno stabilito che i legami affettivi e la convivenza sono sufficienti per garantire diritti simili a quelli delle famiglie tradizionali.
Implicazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella versione antecedente alla modifica del 2022. La Corte ha sospeso il giudizio e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla compatibilità della norma con i principi costituzionali di uguaglianza, diritto alla salute e tutela delle formazioni sociali.
Questa decisione potrebbe avere implicazioni rilevanti per la tutela dei diritti dei conviventi di fatto, in particolare per quanto riguarda i congedi straordinari per l’assistenza ai familiari con disabilità grave.
In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta un passo significativo verso il riconoscimento dei diritti delle famiglie di fatto, in linea con l’evoluzione sociale e giurisprudenziale in materia di tutela dei soggetti fragili e dei caregiver
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Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo
Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente pubblicato in GU, introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.
Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui.
Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico.
La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere in discussione, prevede di prorogare questa misura.
Ai fini del calcolo del limite, però, è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per ridurre il rischio di contestazioni fiscali.
QUI il testo del D.LGS 192 2024
Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES
La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa, che vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.
La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda.
Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente.
Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.
La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.
La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato.