• Formazione e Tirocini

    Transizione 5.0: le spese per la formazione

    Il decreto del 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy  per l'attuazione del piano Transizione 5.0  previsto dal DL 19 2024  (PNRR)   include specifiche istruzioni riguardo  anche gli investimenti nella formazione   per  incentivare le imprese a investire nella formazione del personale come parte integrante dei progetti di innovazione, favorendo così la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

     Si ricorda che il piano transizione 5.0  prevede un  credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025. a  condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici.  

    Si fa riferimento  per la valutazione delle riduzioni al  modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).

    Da segnalare che il 16 agosto il Ministero delle imprese  ha pubblicato in materia  un ampia circolare di chiarimenti  operativi (192 pagine)

    Vediamo le  condizioni previste per le spese di formazione  nei paragrafi seguenti.

    Piano transizione 5.0 : Spese di formazione agevolabili

    Le spese relative alla formazione sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7 del DM , con un limite massimo di 300.000 euro . 

    Sono ammissibili nello specifico:

    1. Spese relative ai formatori e ai costi di esercizio connessi al progetto di formazione.
    2. Spese di viaggio, materiali e forniture direttamente attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e attrezzature per la quota di uso esclusivo per il progetto di formazione.
    3. Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
    4. Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione.

    Transizione 5.0 bonus formazione: durata moduli e materie

    Durata e struttura dei moduli formativi

    I percorsi formativi dovranno  avere una durata complessiva non inferiore a 12 ore e includere  almeno un modulo della durata minima di 4 ore

    Contenuti

    I moduli devono riguardare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi.

    Nella tabella che segue le materie previste:

    Categoria Materie
    Transizione Digitale
    • A1 – Automazione Industriale e Robotica
    • A2 – Intelligenza Artificiale e Machine Learning
    • A3 – Big Data e Analisi dei Dati
    • A4 – Internet of Things (IoT)
    • A5 – Cybersecurity e Sicurezza Informatica
    • A6 – Blockchain e Tecnologie per la Fiducia
    • A7 – Cloud Computing e Servizi Distribuiti
    • A8 – Realtà Aumentata e Virtuale
    • A9 – Tecnologie per la Comunicazione 5G
    • A10 – Sviluppo Software e Applicazioni
    • A11 – Digitalizzazione dei Processi Aziendali
    • A12 – User Experience e Design Thinking
    • A13 – E-commerce e Digital Marketing
    • A14 – Innovazione dei Modelli di Business Digitali
    Transizione Ecologica
    • B1 – Efficienza Energetica e Risparmio Energetico
    • B2 – Fonti di Energia Rinnovabile (Eolico, Solare, Idroelettrico)
    • B3 – Gestione e Riciclo dei Rifiuti
    • B4 – Sostenibilità Ambientale e Riduzione dell'Impatto Ecologico
    • B5 – Economia Circolare e Modelli di Produzione Sostenibili
    • B6 – Mobilità Sostenibile e Veicoli Elettrici
    • B7 – Progettazione Ecocompatibile e Bioedilizia
    • B8 – Tecnologie per la Riduzione delle Emissioni di CO2
    • B9 – Gestione delle Risorse Idriche
    • B10 – Agricoltura Sostenibile e Tecniche di Coltivazione Ecocompatibili
    • B11 – Innovazioni nella Chimica Verde
    • B12 – Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale
    • B13 – Pianificazione e Gestione Urbanistica Sostenibile
    • B14 – Educazione Ambientale e Sensibilizzazione

    Erogazione:

    I percorsi formativi possono essere erogati anche in modalità a distanza (e-learning) purché soddisfino i requisiti di durata e contenuto sopra indicati.

    Ogni percorso formativo deve concludersi con un esame finale che certifichi l'acquisizione delle competenze previste.  

    Qualifiche dei Soggetti Erogatori e docenti

    I docenti devono  far parte di 

    • Soggetti accreditati per attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma di competenza.
    • Università e enti pubblici di ricerca.
    • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.
    • Soggetti con certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 settore EA 37.
    • Centri di competenza ad alta specializzazione e Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)

    I docenti devono avere esperienza e competenze specifiche nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica.

    Devono essere in grado di fornire formazione pratica e teorica sulle tecnologie innovative applicabili ai processi produttivi dell'impresa.

    Transizione 5.0 e formazione: conteggio e documentazione delle spese

    Il decreto 6 agosto 2024  specifica   che per il conteggio delle Spese vanno considerati :

    • Costi dei formatori: Spese relative ai docenti che erogano la formazione, incluse le spese di viaggio e alloggio se necessario.
    • Costi di esercizio: Spese direttamente connesse al progetto di formazione, come materiali didattici, forniture, e attrezzature utilizzate esclusivamente per la formazione.
    • Ammortamento di strumenti e attrezzature: Calcolato sulla quota di utilizzo esclusivo per il progetto di formazione.
    • Spese di consulenza: Costi dei servizi di consulenza connessi alla pianificazione, gestione e valutazione della formazione.
    • Costi del personale partecipante: Spese di personale dipendente, titolari di impresa e soci lavoratori partecipanti alla formazione, includendo salari e stipendi calcolati sulla base delle ore di partecipazione alla formazione(decreto_24_luglio_2024_…).

    Documentazione delle Spese:

    Devono essere conservate e presentate tutte le fatture e ricevute relative ai costi sostenuti per la formazione.

    Deve essere mantenuto un registro delle presenze per ciascun partecipante alla formazione, indicando le ore di partecipazione e va redatto un report dettagliato delle attività formative svolte, incluso il contenuto dei moduli, i nomi dei docenti, la durata delle sessioni e i risultati degli esami finali.

  • Inail

    Fondo vittime amianto: istruzioni e scadenza domande fino al 2026

    Il Decreto Ministeriale del 16 luglio 2024, pubblicato  il 12 agosto nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, ha stabilito le modalità di attuazione del Fondo vittime dell’amianto, come previsto dall’art. 24, comma 2, del Decreto Legge 34/2023, successivamente modificato dall’art. 1, comma 203, della Legge 213/2023, per gli anni 2024, 2025 e 2026. 

     Inoltre  il decreto modifica l’art. 2, comma 3, del DM 5 dicembre 2023, chiarendo meglio l'ambito di applicazione per i beneficiari delle prestazioni del Fondo nell'anno 2023 e fissa le scadenze per le domande di indennità.

    Vediamo più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Fodo vittime amianto beneficiari

    Hanno diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo vittime dell’amianto:

    •  i lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie legate all'esposizione all'amianto durante il servizio presso i cantieri navali, ai quali si applicano le disposizioni dell’art. 13 della Legge 257/92. 
    •  destinatari dei seguenti provvedimenti relativi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali: per l'anno 2024, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; per l'anno 2025, provvedimenti analoghi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025; per l'anno 2026, sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale depositati o sottoscritti in sede protetta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

    Nel caso di decesso causato dalle malattie legate all'amianto, il diritto ad accedere al Fondo viene esteso agli eredi, a condizione che questi siano destinatari di un risarcimento stabilito mediante sentenza esecutiva o verbale di conciliazione.

     Possono accedere al Fondo anche le società a partecipazione pubblica risultate soccombenti con sentenza esecutiva o debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o in sede protetta, nonché coloro che hanno prestato servizio presso i cantieri navali in esecuzione di appalti, subappalti o contratti di somministrazione di lavoro.

    Fondo Amianto modifica ambito di applicazione 2023

    L'ambito di applicazione del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2023, come specificato nel Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2023 e modificato dal Decreto del 16 luglio 2024, comprende :

    • i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate
    •  durante l'attività lavorativa presso i cantieri navali, 
    •  destinatari di sentenze esecutive o verbali di conciliazione giudiziale che riconoscono loro il diritto al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali. 
    • Inoltre, possono accedere al Fondo anche le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti o debitrici nei verbali di conciliazione relativi a tali risarcimenti.

    Fondo vittime amianto come far domanda

    Dal punto di vista operativo, gli interessati devono presentare domanda all'INAIL:

    • tramite PEC 
    • entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inammissibilità.

    Alla domanda deve essere allegata la documentazione specifica, come copia della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione, e una dichiarazione conforme al DPR 445/2000 relativa al mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società a partecipazione pubblica. Le società partecipate devono altresì allegare la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento. L'INAIL è incaricato di esaminare le domande e determinare l'indennizzo, il cui importo potrebbe essere ricalcolato in caso di insufficienza delle risorse disponibili. L'indennizzo verrà erogato dall'INAIL a seguito del trasferimento delle risorse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

  • Rubrica del lavoro

    Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni

    Con la legge di bilancio 2024 sono stati  incrementati i  fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .

    Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 

    Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali,  con esclusione dei premi e contributi INAIL,   nel limite massimo di 8.000  euro annui , riparametrato e applicato su   base mensile. 

    Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione  e, con il  messaggio 2239  del 14 giugno,   le istruzioni per la  richiesta e la fruizione in Uniemens.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti

    La  misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni 

    • residenti nel territorio italiano 
    • cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di  Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
    • disoccupate  (a norma dell'art 19 d.lgs. 150 2015) e
    • beneficiarie del  Reddito di libertà  oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6,  della Provincia Autonoma di Trento)

     La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024  lo sgravio  può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne  fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: misura e durata

    L’esonero contributivo  spetta per:

    1. le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
    2. le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
    3. le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
    •  anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa 
    • anche a scopo di somministrazione.
    • effettuate nel triennio 2024-2026

    Consiste  nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Sono esclusi i premi INAIL

    La soglia massima di esonero  mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità

    L’esonero contributivo  per le donne vittime di violenza  legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:

    –    1,5 milioni di euro per l'anno 2024;

    –    4 milioni di euro per l'anno 2025;

    –    3,8 milioni di euro per l'anno 2026;

    –    2,5 milioni di euro per l'anno 2027;

    –    0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

    Potrà essere cumulato, se c’è  capienza  con altre agevolazioni che non prevedano divieti,  Ad esempio :

    • risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
    •  non è cumulabile con l’esonero  strutturale all’occupazione giovanile. 

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    ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni  il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.

    Sgravio assunzioni vittime di violenza: richiesta e controlli

    Inps informa  nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024  che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it,  seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.

    Nella domanda vanno indicati:

    • anagrafe della  lavoratrice assunta;
    • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
    • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

     L’Istituto  quindi :

    • verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
    • calcola l’importo dell’incentivo spettante
    • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
    • in caso di sufficiente capienza di risorse  autorizza il datore di lavoro con  comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line

    L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.

    INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere  effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.

    Sgravio donne vittime di violenza: Uniemens Datori privati

    I datori di lavoro  non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024,  con i seguenti elementi:

    – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

    – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

     Modalità di esposizione dei dati  nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

    I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero  devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

     Per il recupero  delle competenze  di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo 

    Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

    Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

     Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

    I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il messaggio  precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

  • Rubrica del lavoro

    Prestiti agli studenti meritevoli: nuovo Fondo Studio

    Il decreto legge 71 2024 convertito in legge 106 2024   contiene,  oltre alle misure per lo sport e il sostegno agli studenti disabli , un  rafforzamento del Fondo Studio che garantisce agli studenti meritevoli con scarse possibilità economiche   un aiuto  statale per  finanziare i propri studi.

    Vediamo di seguito come funziona.

    Fondo per lo studio 2024: cos’è

    Il Fondo per lo Studio è stato creato nel 2010 durante il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni, all'epoca Ministro della Gioventù,. L'obiettivo del fondo è fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestiti agevolati agli studenti universitari e ai neolaureati, per coprire le spese legate al loro percorso di studi.

    Il fondo è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Consap si occupa di amministrare le risorse del fondo e di garantire la corretta erogazione dei prestiti agli aventi diritto.

    Dotazione Finanziaria

    Il fondo ha   una dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro. Fino ad oggi non ha avuto un utilizzo  adeguato , intervenendo in meno di 3000 casi.

    Con le  nuove disposizioni introdotte con la legge n. 106/2024, è prevista la possibilità di incrementare le  risorse attraverso contributi aggiuntivi da parte delle Regioni e di altri enti, come la Cassa Depositi e Prestiti.

    Inoltre Consap sta lavorando per semplificare le procedure di accesso al fondo, eliminando la necessità di raccogliere documenti cartacei e di recarsi fisicamente in banca. Questo dovrebbe rendere il processo più accessibile e rapido per i giovani beneficiari.

    Fondo per lo studio 2024: Beneficiari e Requisiti

    I destinatari del fondo sono studenti e neolaureati di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che soddisfano specifici requisiti accademici e amministrativi. Tra questi requisiti vi sono:

    • Iscrizione a corsi di laurea triennale o a ciclo unico, con un diploma di scuola superiore con votazione minima di 75/100.
    • Iscrizione a corsi di laurea magistrale, con un diploma di laurea triennale con votazione minima di 100/110.
    • Iscrizione a master universitari, con una laurea con votazione minima di 100/110.
    • Laureati in medicina e chirurgia iscritti a corsi di specializzazione, con votazione minima di 100/110.
    • Iscrizione a dottorati di ricerca all'estero, con una durata legale triennale.
    • Iscrizione a corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un ente certificatore.

    Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:

    • una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
    • una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

    I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:

    • Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
    • Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia

    L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.

    Fondo per lo studio 2024: Caratteristiche del Prestito

    Il prestito concesso tramite il fondo presenta le seguenti caratteristiche:

    • Importo massimo: Fino a 25.000 euro.
    • Erogazione: In rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.
    • Restituzione: In un periodo compreso tra i tre e i 15 anni, con il piano di ammortamento che inizia non prima del 30° mese successivo all’erogazione dell’ultima rata.
    • Garanzia Statale:  una delle principali novità introdotte con la legge n. 106/2024 è la garanzia statale del 70% sull’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale. Questo significa che lo Stato copre il 70% del rischio associato al prestito, facilitando così l’accesso al credito per gli studenti e riducendo il rischio per le banche.

    Fondo Studio 2024: Banche aderenti e come fare domanda

    Attualmente, 32 banche partecipano all'iniziativa e offrono prestiti agevolati attraverso il fondo. Queste banche sono obbligate a indicare le condizioni economiche favorevoli applicate ai beneficiari e non possono richiedere garanzie aggiuntive oltre a quella statale.

    • Anca Campania Centro
    • Banca Credito Cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA)
    • BANCA CREDITO COOPERATIVO Ostra Vetere
    • Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino
    • Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura
    • Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
    • Banca di Credito Cooperativo di Milano
    • Banca di Credito Cooperativo di Nettuno S.C.
    • Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
    • Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno
    • Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano S.C. – (ABI:08549)
    • Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Orientale
    • Banca Malatestiana – Credito Cooperativo
    • Banca Popolare del Lazio
    • Banca Popolare Lajatico Banca Popolare Pugliese
    • Banca Popolare S. Angelo
    • Banca San Francesco – Credito Cooperativo Canicattì (AG)
    • BANCA SELLA
    • BANCA SELLA NORD EST
    • BANCO BPM
    • Banco di Desio e della Brianza Spa
    • Banco di Sardegna
    • BCC Calabria Ulteriore
    • BCC DEL GARDA – ABI 08676
    • BCC Busto Garolfo e Buguggiate
    • Blu Banca S.p.A.
    • BPER BANCA S.P.A.
    • Credifriuli
    • Mediocredito Centrale
    • Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
    • UNICREDIT S.p.A.

    Procedura per la Richiesta di Prestito

    Gli studenti interessati devono contattare una delle banche sopra elencate e presentare la domanda per il prestito.  

    Le banche sono tenute a fornire condizioni economiche favorevoli grazie alla garanzia statale del 70%, e non possono richiedere garanzie aggiuntive.

    Gli step :

    1. Preparare la Documentazione: Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari, che possono includere certificati di iscrizione, votazioni, e documentazione personale.
    2. Contattare la Banca: Rivolgersi a una delle banche aderenti e chiedere informazioni specifiche sulle condizioni del prestito.
    3. Presentare la Domanda: Compilare e presentare la domanda di prestito secondo le indicazioni della banca.QUI IL FACSIMILE DEL MODELLO COMPILABILE ONLINE 
    4. Attendere l’Approvazione: La banca valuterà la richiesta e informerà il richiedente sull'esito.
    5. Erogazione del Prestito: Una volta approvato, il prestito verrà erogato in rate annuali.

    Per ulteriori dettagli e per avviare la procedura di richiesta, gli studenti possono visitare il portale ufficiale www.diamoglifuturo.it. 

  • Lavoro Dipendente

    Ferie residue 2022: contributi entro il 20 agosto

    Entro il 30 giugno  di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e,  se  queste non  sono state fruite interamente,   dovranno essere  versati  i contributi previdenziali corrispondenti. 

    Il termine ultimo per l'adempimento relativo alle ferie 2022 scade il 20 agosto prossimo.

    Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.

    Diritto alle ferie  e tempi di fruizione

    Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .

    Occorre inoltre  fare attenzione al  conteggio delle ferie  nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle  c.d. "ferie solidali",  di recente istituzione

     In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)

    Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).

    Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c.,   che specifica:

    •  Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
    •  le ferie devono essere retribuite ;
    •  il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
    •  la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .

    Il diritto alle ferie trova  ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
    I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale (può avere una durata minima superiore) possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
    Va sottolineato che il periodo feriale  essere goduto come segue:

    1.  per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
    2.  per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.  Ciò significa che entro il 30 giugno 2024 dovevano  essere godute le ferie maturate nel 2022. 
    3. Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate nel 2021 possono essere dilazionate o monetizzate 

     Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma  nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire  dell'intero periodo obbligatorio,   è possibile  per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.

    L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un  diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale. 

    Va anche considerato in modo particolare il fatto  che il termine  per l''assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi  di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla  legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere  dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano   tra i periodi  che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga 

    Sanzioni per mancata fruizione delle ferie

    Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative previste a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, sono le seguenti:

    • Sanzione da 120 a 720 €  per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori 
    •  Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o  che si sono verificate per due anni 
    •  Sanzione  da 960 a 5.400 €   per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.

    ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie 

    Versamento contributivo per ferie non  godute: come funziona

     In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori dei lavoro  devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.

    Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione.

    La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970. In assenza di accordi specifici, scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.

    L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2024 e a versare i relativi contributi entro agosto.

    I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.

    Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema uniemens.

    ATTENZIONE: Il termine per l’obbligazione contributiva è sospeso in caso di interruzione temporanea della prestazione lavorativa (malattia, maternità, Cigo, Cigs e Cig in deroga), riprendendo alla ripresa dell’attività lavorativa.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Compenso commercialista dimezzato per attività facili

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti  in una  procedura di fallimento,   ha  confermato che,  in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che 

    • il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente  contestato e che 
    • a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con  bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%

    Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale

    Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un  contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.

     Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.

     Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.

    Decisioni e Motivazioni del Tribunale 

    Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.

     Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.

     Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.

    Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione

    Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale. 

    La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.

     La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.

     La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.

    In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale  evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte. 

    Compenso commercialista Riferimenti Normativi

    I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:

    Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.

    Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.

    Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.

    Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

    Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.

    Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.

    Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.

    Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.

  • Lavoro estero

    Tassazione retribuzione e TFR secondo la convenzione Italia Olanda

    Nella Risposta a Interpello 167 del 1 agosto 2024 l'Agenzia chiarisce tassazione delle  retribuzioni e TFR   il caso di un contribuente che ha trasferito la propria residenza dall'Italia ai Paesi Bassi, lavorando sia all'estero che in smart working in Italia .

    Lavoro dipendente per Fondazione olandese in Italia: iI caso

    L'istante dichiarava di aver trasferito la propria residenza dall'Italia in Olanda, con iscrizione all'AIRE nel mese di giugno dell'anno X e che, per tale periodo d'imposta, è da considerarsi fiscalmente residente in Olanda.

    Fino al suo trasferimento in Olanda , per i 6 anni precedenti ha lavorato in Italia come  dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una società olandese e  pagando le imposte l'anno successivo in  sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.  

    Nello stesso anno  a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la società olandese, ha ricevuto da tale società il  trattamento di fine rapporto.

    Il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno del trasferimento, considerando sia la retribuzione percepita fino a giugno sia il TFR erogato dalla società olandese.

     La questione si pone in quanto il contribuente è stato fiscalmente residente in Olanda per parte dell'anno e ha svolto attività lavorativa in Italia per un datore di lavoro non residente.

    Lavoro dipendente per società olandese in Italia: la risposta dell’Agenzia

    In generale, l'Agenzia ricorda che stante la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, come previsto dall'art. 15 della Convenzione Italia – Olanda, le  retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività  è svolta, se diverso da quello di residenza.

     Tuttavia, è ripristinata la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, qualora vengano soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni:

        il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa un totale di 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

        le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

        l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

    Con riferimento al TFR, in assenza di una specifica disposizione nella Convenzione Italia – Olanda, l'A-genzia precisa che gli Stati possono ricondurre la disciplina degli emolumenti erogati ai  dipendenti  al  momento  della  cessazione  dell'impiego nell'ambito dei redditi di lavoro subordinato (art. 15, Convenzione) ovvero nell'ambito delle pensioni private (art. 18).

    Lavoro dipendente per società olandese in Italia: conclusioni

    Sul caso specifico l 'Agenzia delle Entrate ha  concluso  che le retribuzioni percepite fino a giugno sono tassabili esclusivamente nei Paesi Bassi. 

    Per il TFR, invece, la parte maturata durante il periodo di residenza in Italia è tassabile in Italia, mentre quella maturata nell'anno del trasferimento è tassabile nei Paesi Bassi.

    In particolare con  riferimento al trattamento di fine rapporto, l'agenzia precisa  che la Convenzione – , come, peraltro, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le  doppie imposizioni, non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati  ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego consentendo a ciascuno Stato membro dell'OCSE di poter ricondurre le suddette prestazioni nell'ambito di applicazione :

    • dell'articolo 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato,  ovvero 
    • dell'articolo 18, riguardante le pensioni private.

    Nella risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E, seppur riguardante l'applicazione  della Convenzione stipulata con la Germania,è stato stabilito che  per quanto concerne

    l'Italia, il TFR ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, motivo per cui  è stato ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 15 della Convenzione.