• Lavoro Dipendente

    Portale contributivo aziende nuove funzioni

    Il servizio  “Portale contributivo Aziende e Intermediari”  sul sito INPS  è attivo dal 2015 e  consente il monitoraggio dello stato delle denunce, delle regolarizzazioni e delle rettifiche inviate dalle aziende. Oltre a fornire schede informative sugli specifici servizi,  la “navigazione” permette  la  ricerca delle informazioni utili per la trattazione e la definizione delle denunce  in fase di elaborazione.

    L'accesso è consentito alle aziende e agli intermediari  con le credenziali  SPID di secondo livello, CIE e CNS  nella  sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito Internet   www.inps.it home>servizi online>per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti.

    Con il messaggio  4255 del 13 dicembre 2024 INPS informa di nuove funzionalità disponibili nel servizio . Ecco le indicazioni.

    Le nuove funzionalità rilasciate

    Nell’ambito del Piano Strategico Digitale 2022/2024 e del progetto collegato “Co-partecipazione degli intermediari nella generazione di valore pubblico” è previsto il coinvolgimento dei destinatari nella progettazione dei servizi al fine di fornire strumenti sempre più aderenti alle esigenze dell’utenza.

    Le nuove funzionalità rilasciate all’interno del Portale  sono le seguenti: 

    Denunce

    • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
    • inserimento di alcuni dati utili mancanti (ad esempio, “Articolo 1” e “Protocollo DOL”);
    • adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
    • aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni” ed “Errori”;
    • aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;
    • inserimento della nuova voce di menu: “Ricerca Evidenza Autorizzazioni CIG” che consente di consultare per ogni singola autorizzazione le entità coinvolte.

     Rettifiche

    • Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;
    • adeguamento dell’Anagrafica Aziendale;
    • aggiunta dei TAB “CIG”, “Variazioni”, “Errori”, “Deleghe Abbinate”, “Denuncia Originaria”, “Errori” e “Notifiche”;
    • aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL.

     VIG

    Nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;

    aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “VIG”, “DMV”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”;

    aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;

    per la voce di menu “Ricerca Proposte VIG”:

     –  nuovi criteri di ricerca e nuovi filtri nell’elenco dei risultati;

    –  aggiornamento/integrazione dei seguenti TAB con nuove informazioni: “Proposta”, “Anagrafica Azienda”, “Righe”, “CIG”, “Diffide” ed “Errori”;

    –  aggiornamento di tutti i report in formato .PDF ed EXCEL;

    aggiunta della nuova voce di menu “Ricerca VIG Non Generabili” che consente di visionare il relativo elenco.

     Debiti

    Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca dell’elenco dei “Debiti”, delle “Compensazioni F24”, dei “Rimborsi” e delle relative “Domanda Azienda”.

    Variazioni

    Aggiunta di una nuova entità che consente la ricerca delle informazioni generali e di dettaglio per le variazioni (“Denuncia Aziendale”, “Denunce individuali” e “CIG”).

     

  • Contributi Previdenziali

    Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro

    A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro,  approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale. 

    Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.

    Vediamo alcuni dettagli della novità.

    Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze

    La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :

    • nei  casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
    • Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.

    Questa modifica interessa:

    • Datori di lavoro;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

    La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.

    Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente

    Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:

    1. 24 rate ordinarie;
    2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
      • Calamità naturali;
      • Procedure concorsuali;
      • Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
      • Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
      • Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
      • Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.

    Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000  consente il pagamento rateizzato fino a  60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori  casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000: 

    • – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
    • – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato  all’autorità giudiziaria).

    La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio contratti solidarieta 2022: nuovo elenco aziende ammesse

    La circolare Inps 66/2024 pubblicata il 20 maggio aveva fornito  le istruzioni operative per le prime  aziende (elencate nell'allegato),   destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla  Cigs per contratto di solidarietà,   per i periodi conclusi entro il 30 giugno 2023 .

    Si tratta in particolare di 

    1. aziende che hanno stipulato i contratti  entro il 30 novembre 2022   (articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015), nonché 
    2. imprese con un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2021 ,

     autorizzate dal ministero. 

    Con un nuovo messaggio 4252 del 13.12.2024  l'istituto fornisce un nuovo elenco di aziende  ammesse al beneficio che potranno operare i conguagli come 

     descritte al successivo paragrafo 3  entro il 16 marzo 2025.

    Di seguito un riepilogo della disciplina in oggetto e delle istruzioni operative Uniemens.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà 2022: applicazione

     L'agevolazione  consiste in una

    • riduzione del 35% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro,
    •  applicabile  ai lavoratori con  riduzione di orario maggiore del 20% , 
    • per una durata massima di 24 mesi, 
    •   rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell’arco temporale autorizzato e applicata nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, per l’orario effettivamente lavorato da ogni dipendente.

    Lo sgravio non si applica :

    1. al contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, legge 845/1978,
    2.  al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, 
    3. al contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, 
    4. all'eventuale contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” e al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

    L'istituto ricorda anche che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva  e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.

    Sgravio contributivo Contratti di solidarietà: cumulabilità

    La circolare precisa che lo sgravio contributivo  non è  cumulabile  con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 16, della legge 178/2020).

    Per i datori di lavoro che applicano la Decontribuzione Sud,  la riduzione del 35% spettante per i contratti di solidarietà va calcolata  sulla contribuzione datoriale residua non oggetto di esonero per altri motivi.

    Sgravio contratti di solidarietà regole per la fruizione Messaggio 4252/2024

    Come già indicato per le aziende autorizzate con la circolare 66,  anche per il nuovo elenco l'istituto sottolinea che  gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione,   ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    Le operazioni di conguaglio  vanno effettuate  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio 4252, cioè :

    •  entro il 16  marzo  2025,  
    • utilizzando il  codice causale “L991” (Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, anno 2022) e
    •  indicando l’importo corrispondente.

    Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.

  • Lavoro Dipendente

    Calcolo Naspi in caso di prolungata CIGO

    Il messaggio INPS n. 4254 del 13 dicembre 2024 fornisce chiarimenti riguardanti il calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nei casi in cui il lavoratore richiedente non abbia una retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione. Secondo l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la NASpI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. 

    Vediamo le nuove indicazioni per il caso in cui il lavoratore sia stato  sempre percettore di  integrazione salariale a zero ore e non vi sia quindi alcuna retribuzione percepita cui fare riferimento.

    Naspi dopo cassa integrazione a zero ore

    La circolare  INPS  n. 94 del 12 maggio 2015 aveva già chiarito le modalità di calcolo ordinarie dell'indennità di disoccupazione, precisando che si considerano tutte le settimane di contribuzione, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite. Tuttavia, il messaggio si concentra sui casi in cui, nel quadriennio di riferimento, il lavoratore sia stato costantemente in cassa integrazione a zero ore, senza percepire alcuna retribuzione imponibile.

    In tali circostanze, l’assenza di una retribuzione imponibile rende impossibile il calcolo standard della prestazione NASpI.

    Inoltre, non è possibile applicare il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” per estendere il quadriennio di osservazione, come avviene per la verifica del requisito contributivo minimo di tredici settimane. 

    Per ovviare a questa situazione, l’INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’utilizzo dei dati relativi all’imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali ricevute. Queste integrazioni possono essere state corrisposte direttamente dall’INPS o anticipate dall’azienda e poi conguagliate.

     Il messaggio preannuncia inoltre che ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle strutture territoriali per gestire correttamente questa casistica specifica.

  • CCNL e Accordi

    CCNL sicurezza e investigazioni: firmato il rinnovo

    In data 26 novembre, le associazioni AISS, Federterziario, Piuservizi e la Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile, con l’assistenza di ANCL, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza. Vediamo di seguito le principali novità  economiche e contrattuali .

    CCNL sicurezza e investigazioni novità economiche

    Trattamento Economico Mensile

    Il nuovo contratto, valido dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, prevede un incremento del trattamento economico in due tranche:

     una a gennaio 2025 e l’altra a gennaio 2026. 

    L’articolo 74 stabilisce i nuovi importi del minimo tabellare mensile e specifica che gli aumenti potranno assorbire aumenti individuali o collettivi concessi con una clausola esplicita di assorbibilità o come anticipi su futuri adeguamenti contrattuali.

    Importo Una Tantum

    Secondo il protocollo firmato il 24 giugno 2024, è prevista l’erogazione di un importo una tantum di 100 euro per il 4° livello. Tale somma sarà corrisposta in due tranche di pari importo nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025.

    Salario di Ingresso

    Per incentivare l’occupazione stabile, l’articolo 76 introduce, in via sperimentale, un salario di ingresso per i nuovi assunti. Questo salario, calcolato in percentuale rispetto al 5° livello, sarà monitorato dall’Ente Bilaterale e applicato a specifiche condizioni contrattuali.

    Indennità di Presenza

    L’accordo prevede un’indennità di presenza di 0,60 euro per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente svolta. Questa indennità, non utile ai fini del TFR o delle maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario, può essere convertita in welfare aziendale su scelta del lavoratore. L’indennità non spetta ai lavoratori soggetti al salario di ingresso.

    Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa

    L’articolo 13 stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori a tempo indeterminato (full-time e part-time di almeno 20 ore settimanali) e quelli a termine con contratti di almeno sei mesi saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo è fissato a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui 

    • 10 euro a carico dell’azienda e 
    • 2 euro a carico del dipendente.

    In caso di omissione dei contributi da parte dell’azienda, il lavoratore avrà diritto a un elemento distinto della retribuzione di 16 euro mensili per 13 mensilità.

    CCNL sicurezza e investigazioni novità normative

    Classificazione:

    Al fine di fornire un chiarimento applicativo e nell’ottica di favorire una maggiore flessibilità di impiego del personale, si propone di attivare delle sezioni specifiche di declaratoria articolate nelle seguenti quattro aree, cui corrispondono differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:

    • Area 1 – Servizi Ausiliari alla Sicurezza – Accoglienza – Monitoraggio Aree (non regolamentate);
    • Area 2 – Servizi Investigativi – Servizi di Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo – Steward per Eventi Sportivi Calcistici;
    • Area 3 – Steward e Hostess congressuali o fieristici;
    • Area 4 – Safety – Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze.

    Lavoro a Tempo Determinato e Stagionalità

    La disciplina dei contratti a tempo determinato è stata rivista con nuove causali per la stipula di contratti oltre i 12 mesi, che sono:

    • Incrementi di attività o servizi derivanti da commesse eccezionali o connessi alla necessità di intensificare il lavoro in particolari periodi dell'anno.
    • Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività aziendale.
    • Sostituzione di lavoratori assenti, inclusi casi di ferie non programmate, aspettative, congedi, o temporanea inidoneità alle mansioni.
    • Esigenze di professionalità specifiche non presenti nell’organico aziendale, necessarie per l’esecuzione di particolari commesse.
    • Divrsificazione dei servizi offerti, con attività non comprese nella normale routine lavorativa dell’azienda.
    • Incremento temporaneo dell’attività ordinaria, significativo, non programmabile o non preventivabile.
    • Percorsi formativi aziendali legati a processi di innovazione o riorganizzazione aziendale.
    • Potenziamento delle competenze digitali o tecniche necessarie per rispondere a nuovi contesti tecnologici.

    Queste causali sono introdotte per giustificare l’estensione dei contratti a termine fino a 24 mesi, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze del settore 

    Inoltre, viene concessa alla contrattazione territoriale la possibilità di individuare ulteriori causali. 

    L’articolo 42 definisce le caratteristiche dei rapporti di lavoro stagionale, mentre l’articolo 43 specifica i contenuti contrattuali relativi a questa tipologia.

    CCNL sicurezza e investigazioni : Tabella Aumenti Retributivi

    I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento Distinto della Retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza dall’1.1.2025, sono quelli riportati nelle tabelle seguenti.

    Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 173.

    Liv.

    Divisore mese

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Quadri (*)

     

    1.900,00

    1.950,00

    1

    173

    1.645,00

    1.670,00

    2

    173

    1.440,00

    1.460,00

    3

    173

    1.340,00

    1.380,00

    4

    173

    1.280,00

    1.310,00

    5

    173

    1.195,00

    1.245,00

    6I

    173

    1.075,50

    1.120,50

    (*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.

    Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 182

    Liv.

    Divisore mese

    Dall’1.1.2025

    Dall’1.1.2026

    Quadri (*)

     

    1.900,00

    1.950,00

    1

    182

    1.730,58

    1.756,88

    2

    182

    1.514,91

    1.535,95

    3

    182

    1.409,71

    1.451,79

    4

    182

    1.346,59

    1.378,15

    5

    182

    1.257,62

    1.309,77

    6I

    182

    1.131,45

    1.178,79

    (*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.

    Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 196

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te: tutte le regole

    Dal 9 settembre 2024 sono iniziate le attribuzioni della carta "Dedicata a te"  per il 2024 da 500 euro per i nuclei familiari in stato di bisogno . 

    Dopo il decreto del ministero della agricoltura di concerto con il ministero del lavoro e dell'economia con le regole aggiornate sull'erogazione della  social card  rifinanziata con nuovi fondi per il 2024, INPS aveva pubblicato  il 10 luglio  le istruzioni operative nel messaggio 2575/2024

    Con il messaggio 2977 del 6 settembre  l'istituto ha comunicato di aver reso disponibili ai Comuni gli elenchi aggiornati delle famiglie che hanno diritto al contributo.

    L'istituto ricorda ora che il termine per iniziare a utilizzare la carta è il 16 dicembre prossimo. In assenza di acquisti la social card  decade.  (Vedi al secondo paragrafo l'elenco completo di cosa si puo acquistare)

    Vediamo di seguito in sintesi di seguito tutte le istruzioni aggiornate.

    Carta dedicata a te 2024 nuovi fondi e definizione elenchi beneficiari

    Il decreto istituisce un fondo di 600 milioni di euro per il 2024, incrementando quello precedente del 2023, destinato a sostenere i nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro con un contributo economico da 500 euro destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti al trasporto pubblico locale.

    Il contributo è erogato tramite carte elettroniche fornite da Poste Italiane,  prepagate, ricaricabili e nominative  che devono essere ritirate presso gli uffici postali, previa prenotazione.

     Beneficiari sono i nuclei familiari di almeno 3 persone,  residenti in Italia e iscritti all'Anagrafe della popolazione residente, con ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro.

     Sono esclusi i beneficiari di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza e Carta per il Reddito di cittadinanza e indennità di disoccupazione.

    Non è previsto che venga fatta domanda per ricevere la "Carta dedicata a te" . 

    La procedura che individua le famiglie che hanno diritto è la seguente:

    • Ogni comune riceve un numero di carte calcolato in base alla popolazione residente e alla distanza tra il reddito pro capite medio comunale e nazionale
    • I comuni ricevono dall'INPS l'elenco dei beneficiari del contributo, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio con l'ISEE richiesto.
    • L'elenco è elaborato dall'INPS e messo a disposizione dei comuni attraverso un'applicazione web.
    • I comuni verificano la posizione anagrafica ed eventuali incompatibilità con altre misure locali dei nuclei familiari e attribuiscono le carte in base ai seguenti criteri di priorità:
      • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
      • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2006, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
      • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, la priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso (cfr. l’art. 4 del D.I.).

     I comuni, sulla base degli elenchi ricevuti, assegnano le carte prepagate ai nuclei familiari idonei, forniscono gli elenchi a Poste Italiane e comunicando ai beneficiari le modalità di ritiro presso gli uffici postali .

    Carta dedicata a te 2024: elenco dei beni acquistabili e scadenze

    La Carta dedicata a te potrà esser usata per acquistare beni alimentari di prima necessità (esclusi alcolici), carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,   a partire da settembre 2024.

    ATTENZIONE I beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento entro il 16 dicembre 2024, altrimenti perdono il beneficio.

    INPS precisa che l'utilizzo va comunque concluso entro Febbraio 2025.

    Eventuali importi residui saranno ricaricati sulle carte dei beneficiari che hanno utilizzato regolarmente le somme nei mesi precedenti.

    Elenco completo dei beni acquistabili

    il contributo è destinato all'acquisto :

    • dei seguenti beni alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche, 
      • Carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole.Pescato fresco.
      • Tonno e carne in scatola.
      • Latte e suoi derivati.
      • Uova.
      • Oli d'oliva e di semi.
      • Prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria.
      • Pizza e prodotti da forno surgelati.
      • Paste alimentari.
      • Riso, orzo, farro, avena, malto, mais e altri cereali.
      • Farine di cereali.
      • Ortaggi freschi, lavorati e surgelati.
      • Pomodori pelati e conserve di pomodori.
      • Legumi.
      • Semi e frutti oleosi.
      • Frutta di qualunque tipologia.
      • Alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula).
      • Lieviti naturali.
      • Miele naturale.
      • Zuccheri.
      • Cacao in polvere.
      • Cioccolato.
      • Acque minerali.
      • Aceto di vino.
      • Caffè, tè, camomilla.
      • Prodotti DOP e IGP
    • di carburanti, o, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

    Carta dedicata a te 2024: soggetti gestori, rimborsi, protezione dei dati

     Il  decreto prevede che Ministero dell'Agricoltura, INPS e Poste Italiane sottoscrivano una convenzione per disciplinare le modalità tecniche di trasmissione dei dati e garantire la sicurezza e protezione dei dati stessi.

     Sarà effettuato da Poste Italiane invece   un monitoraggio per verificare l'utilizzo delle carte.

    AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO 2024 

    Nella legge di conversione del decreto agricoltura 63 2024 si prevede un  trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. “Carta dedicata a te” .

    Carta dedicata a te: Indicazioni per i commercianti e distributori di carburante

     Gli esercizi commerciali  devono presentare una domanda  per via telematica, utilizzando i modelli resi disponibili dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sul proprio sito istituzionale.

    Viene effettuata una verifica del rispetto delle condizioni previste dal decreto, con una convenzione specifica sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero.

    Gli esercizi commerciali, sia singoli che associati, che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità devono praticare sconti a favore dei possessori delle carte

    Accreditamento per i distributori di carburanti

     I distributori devono aderire a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa attraverso apposite scontistiche per i possessori della carta.

    Le imprese autorizzate alla vendita di carburanti devono presentare una domanda di accreditamento dopo la pubblicazione del decreto, seguendo le modalità operative stabilite nella convenzione sottoscritta dalla Direzione generale competente del Ministero delle imprese

    Carta Dedicata a te 2024: requisiti – consegna – cosa fare in caso di smarrimento

    Nel Messaggio 2575 del 10 luglio INPS chiarisce la procedura di definizione degli elenchi condivisa con Poste italiane e precisa alcuni aspetti sui requisiti delle famiglie e sulle date per l'utilizzo , come segue.

    I beneficiari della misura,  che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data  del 24 giugno 2024:

    • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
    • titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000,00 euro annui.

     Sono esclusi i percettori di:

    •   Assegno di inclusione, 
    • Reddito di cittadinanza, 
    • Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l’erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o locale ,
    • indennità di disoccupazione dello stato (come  NASPI DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG).

     Le carte  sono  1.330.000, e  rese operative con l'accredito del contributo  a partire dal mese di settembre 2024.

     Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio .

    Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

    DAL 9 SETTEMBRE I Comuni iniziano ad effettuare le comunicazioni ai beneficiari:

    • in caso di nuovi nominativi vengono precisate le modalita di ritiro delle carte presso gli uffici postali; 
    • nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti lo stesso dell'anno precedente l’importo  viene accreditato sulla carta già assegnata 

    ATTENZIONE per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso del numero identificativo della carta, indicato dal Comune nelle comunicazioni 

    INPS ricorda anche che  è possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza 

    Ciascun Comune pubblica, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, riferito al territorio di competenza, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE)  per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto dal medesimo D.I. per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Decreto flussi 2025 convertito in legge: ecco le novità

    Era  stato pubblicato l'11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge  145 2024  recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (c.d. Decreto Flussi),  che si occupa di gestione dei flussi migratori in Italia, approvato  il 2 ottobre 2024  dal Consiglio dei ministri.

    Il provvedimento  intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni, contrastando al contempo  gli ingressi irregolari e l'utilizzo abusivo dei flussi regolari.

    Ieri 10 dicembre è stata pubblicata  in Gazzetta la legge di conversione e il testo coordinato del decreto con le modifiche . 

    Vediamo tutti i contenuti e le novità

    Decreto flussi migratori e protezione : le anticipazioni

    Il ministro del lavoro Calderone presentando il decreto aveva  specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento 

    In particolare ha annunciato l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.

    Previsto inoltre un percorso di accompagnamento  tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica .Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale  l'Assegno di inclusione (ADI).

    Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti   di competenza del suo ministero   tra cui:

    • L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen
    • Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati 
    • l'obbligo di verifiche preventive per i nullaosta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati spesso oggetto di violazioni 
    • inserimento di nuovo personale  per lo sportello immigrazione 
    • aumento  di 10mila unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare 
    • la  facilitazione per il lavoro stagionale  per cui  la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.

    E' stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili.   Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione. L’operazione sarà soggetta a un’autorizzazione giudiziaria e supervisionata da un mediatore culturale.

    Flussi ingresso stranieri 2025

    Queste le novità presenti nel  testo  suddivise per articolo:

    Capo I – Ingresso di lavoratori stranieri

    Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione

    • Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
    • Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
    • Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
    • Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.

    Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025

    • Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
    • Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
    • Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.

    Art. 3: Sospensione dei procedimenti per Paesi ad alto rischio

    • Sospensione del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di falsificazione di documenti, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.

    Decreto 145 2024: Tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato

     In tema di tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato si prevedono le seguenti novità

    Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione

    • Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
    • Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.

    Art. 6: Misure di assistenza per le vittime

    • Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.

    Art. 7: Revoca delle misure di assistenza

    • Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.

    Art. 8: Vigilanza e protezione

    1. Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.

    Art. 9: Accesso al patrocinio legale

    • Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art. 603-bis del Codice Penale) che collaborano con le autorità per l'emersione del reato.

    Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale

    Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori

    • Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
    • Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.

    Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici

    • Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.

    Art. 13: Procedure in frontiera

    • Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.

    Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

    • Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.

    Art. 15: Revoca della protezione speciale

    1. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.

    Sono presenti infine disposizioni in materia processuale e sull'entrata in vigore:

    Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello

    Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.

    Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello

    Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.

    Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno

    Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.

    Art. 19: Disposizioni transitorie

    Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione  del decreto legge.

    Art. 20: Disposizioni finanziarie

    Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).

    Art. 21: Entrata in vigore

    Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Decreto flussi 145 /2024 convertito in legge : Novità

    Come anticipato è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145,

    Le  principali modifiche introdotte con la  conversione vi sono:

    1. la rideterminazione delle quote di ingressi riferite ai lavoratori stagionali per il 2025;
    2. la previsione di una quota  di ingressi riservati  pari al  40% a favore delle donne lavoratrici  per  lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.
    3. nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.
    4. ricongiungimenti familiari richiedibili solo  dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale 
    5. idoneità dell’alloggio  rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti di legge
    6.  interventi in materia di formazione e accompagnamento al lavoro
    7.  riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori  nell'iter di assunzione 

      competenza  sul  trattenimento degli stranieri alle Corte di Appello .

    La legge di conversione con le modifiche apportate  entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione  quindi è invigore da oggi 11 dicembre .

    ATTENZIONE Le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.