- Senza categoria
Patenti Nautiche: nasce l’Anagrafe Digitale Nazionale
Con il Decreto 11 marzo 2025, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto il regolamento attuativo per l’istituzione e la gestione dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica, rappresenta un tassello chiave nel processo di digitalizzazione delle banche dati pubbliche connesse alla navigazione da diporto.
Il regolamento entrerà in vigore dal 24 novembre 2025, ossia dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate dovranno operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Ecco tutti i dettagli del provvedimento e cosa cambia in pratica per gli utenti.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: come sarà
L’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche nasce in attuazione degli articoli 39 e 39-bis del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005). L’obiettivo è realizzare una base dati unica e informatizzata, centralizzata presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, che consenta di gestire in modo coordinato le informazioni sulle patenti nautiche rilasciate in Italia.
Il regolamento si inserisce nell’ambito delle iniziative di riforma amministrativa previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), con riferimento all’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e alla tutela dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il sistema informativo dell’anagrafe è articolato in cinque sezioni principali, ognuna delle quali raccoglie e gestisce un determinato insieme di dati relativi ai titolari di patente nautica:
- Sezione anagrafica: contiene i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza).
- Sezione patenti: registra tutte le informazioni relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e duplicazione delle patenti.
- Sezione prescrizioni e limitazioni: ospita le eventuali limitazioni mediche o operative annotate sulla patente.
- Sezione violazioni: documenta le infrazioni accertate da organi competenti che comportano sanzioni amministrative accessorie.
- Sezione sinistri marittimi: raccoglie i dati relativi a incidenti con responsabilità del titolare, sanzioni e sentenze di condanna.
Il sistema consente una visione selettiva o complessiva delle informazioni, a seconda del profilo di accesso abilitato.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: gestione e aggiornamento dei dati
La trasmissione e l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe avverranno in modalità telematica, attraverso i soggetti abilitati indicati nel decreto, tra cui:
- Le Capitanerie di porto;
- Gli Uffici circondariali marittimi;
- Gli Uffici della motorizzazione civile;
- Gli organi accertatori (ad es. Polizia, Guardia Costiera) e le autorità competenti per l’irrogazione di sanzioni.
Tutti i dati relativi a rilascio, rinnovo, duplicati, sanzioni e incidenti devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che li genera.
Per le patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento, l’inserimento dei dati avverrà in modo dinamico al momento di operazioni come rinnovi o sospensioni.
Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).
Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).
Anagrafe nazionale patenti nautiche: Tutela dati personali e sicurezza
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare del trattamento dei dati. Le informazioni raccolte nell’anagrafe sono trattate esclusivamente per finalità di:
- sicurezza della navigazione;
- prevenzione e repressione degli illeciti;
- ottimizzazione dei procedimenti amministrativi;
- supporto alle attività istituzionali di altri enti pubblici.
Il sistema è dotato di misure di sicurezza informatica per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, in linea con il Piano di sicurezza predisposto dal Centro elaborazione dati. L’accesso ai dati è consentito solo a soggetti autorizzati e viene tracciato per finalità di controllo.
Il Ministero, inoltre, svolge attività di monitoraggio costante e, in caso di violazioni, è tenuto a informare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dal GDPR.
Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).
Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: cosa cambia per gli utenti?
Il nuovo regolamento introduce alcune novità pratiche, ma non modifica le condizioni per il rilascio, il rinnovo o l’uso delle patenti nautiche. Tuttavia, impatta il modo in cui le informazioni vengono gestite, registrate e controllate, con conseguenze concrete per gli utenti in diverse situazioni:
1. Accesso e tracciabilità delle informazioni
PRIMA: le informazioni relative alla patente nautica (rilascio, rinnovo, violazioni, revoche) erano conservate presso l’ufficio che aveva rilasciato il documento, senza un archivio nazionale condiviso.
DOPO: ogni operazione che riguarda la patente è inserita in tempo reale nell’Anagrafe nazionale e diventa consultabile dalle autorità competenti (Capitanerie, motorizzazione, organi di polizia, ecc.).
Impatto per l’utente: maggiore trasparenza e tracciabilità, ma anche maggiore esposizione a controlli incrociati (es. in caso di violazioni o incidenti in mare).
2. Unificazione dei dati
PRIMA: i dati anagrafici e operativi erano sparsi tra più enti, ciascuno con propri archivi.
DOPO: viene creato un solo fascicolo digitale per ciascun titolare, con dati personali, abilitazioni, limitazioni, infrazioni e incidenti.
Impatto per l’utente: in caso di richieste o procedimenti (es. duplicato, revisione, accertamento di infrazioni), le autorità non dovranno più richiedere documenti pregressi all’utente: li avranno già disponibili in anagrafe.
3. Migliore interoperabilità tra uffici
Le operazioni vengono caricate telematicamente in tempo reale da Capitanerie, Uffici marittimi, Motorizzazione e organi accertatori.
Impatto per l’utente: tempi potenzialmente più rapidi per aggiornamenti (es. un rinnovo o una sospensione risulta immediatamente), ma anche riduzione dei margini di errore o omissione nei dati (es. sanzioni o revoche trasmesse entro 5 giorni).
4. Migrazione dei dati pregressi
Le patenti già rilasciate prima del 24 novembre 2025 non saranno caricate subito, ma solo al momento del primo evento utile (es. rinnovo, duplicato, sospensione).
Impatto per l’utente: chi ha una patente in corso di validità non subirà alcuna modifica immediata; l’anagrafe si popolerà progressivamente. Fino a quel momento, le informazioni restano presso l’ufficio originario.
5 Controlli e sanzioni più integrati
Le violazioni e gli incidenti con responsabilità accertata saranno visibili nel profilo digitale del titolare, insieme agli estremi del verbale e dell’unità coinvolta.
Impatto per l’utente: maggiore attenzione nella condotta in mare, poiché ogni evento sanzionabile sarà registrato e facilmente consultabile, anche in procedimenti successivi.
Nuova anagrafe digitale patenti nautiche: tabella di sintesi
Aspetto Prima del decreto Dopo il decreto Effetto per l’utente Archiviazione dati Dispersione tra più enti Anagrafe nazionale unica Dati più accessibili e completi Registrazione infrazioni Su registri locali Telematica in tempo reale Tracciabilità immediata Migrazione vecchie patenti Nessuna banca dati nazionale Solo in occasione di rinnovo o altro evento Nessun obbligo immediato per i titolari Accesso delle autorità Su richiesta, spesso manuale Accesso diretto via piattaforma digitale Controlli più rapidi e coordinati -
Rinnovo CCNL e licenziamento: no alla retroattività delle sanzioni
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 11147 del 28 aprile 2025 afferma che la previsione di sanzioni conservative nei CCNL in luogo del licenziamento, ha effetti vincolanti solo dal momento della effettiva introduzione, salvo esplicite clausole in materia.
Il principio della certezza del diritto, infatti, impone che il datore di lavoro possa conoscere in anticipo le conseguenze delle condotte del lavoratore e calibrare di conseguenza la sanzione. In mancanza di tale certezza, il giudizio di proporzionalità può esporre l’impresa a incertezze e contenziosi. Vediamo i dettagli del caso e delle decisioni della giurisprudenza
Licenziamento e retroattività delle sanzioni: il caso
Il caso trae origine da un licenziamento disciplinare irrogato il 26 febbraio 2016 dalla società B.B. e C.C. Group Spa nei confronti di un lavoratore subordinato, A.A., in seguito a un episodio avvenuto l’11 febbraio dello stesso anno.
La condotta contestata consisteva in ingiurie e minacce lievi rivolte al caposquadra, concretizzatesi in espressioni verbali offensive e in uno strattonamento.
Inizialmente, il Tribunale di Gela aveva giudicato legittimo il provvedimento, ma la Corte d’Appello di Caltanissetta, in sede di rinvio (a seguito della sentenza n. 32838/2023 della Cassazione), ha riformato tale decisione, dichiarando l’illegittimità del licenziamento per sproporzione tra la condotta e la sanzione irrogata.
In particolare, la Corte territoriale ha escluso che il comportamento potesse configurare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di recesso, sottolineando come l’infrazione fosse sì antigiuridica, ma non tale da giustificare il licenziamento. Tuttavia, ha ritenuto che non si potesse applicare una sanzione conservativa prevista dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) applicato in azienda – quello del settore chimico, energia e petrolio – poiché l’articolo 55 del CCNL, che introduce tale sanzione per minacce o ingiurie lievi, è stato inserito solo nel rinnovo del 25 gennaio 2017, cioè successivamente ai fatti e al licenziamento.
Per questo motivo, la Corte ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro e ha condannato la società al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.
La questione: può il rinnovo del contratto applicarsi retroattivamente?
Il cuore della controversia portata davanti alla Cassazione ruota intorno a una questione giuridica precisa: le previsioni del contratto collettivo stipulato nel 2017 – in particolare la clausola che introduce una sanzione conservativa per comportamenti come quelli contestati al lavoratore – possono essere applicate retroattivamente per valutare la legittimità del licenziamento avvenuto nel 2016?
Il lavoratore ricorrente ha sostenuto che la previsione del CCNL 2017 dovesse valere anche per il fatto accaduto l’11 febbraio 2016, facendo leva sulla clausola del contratto che stabiliva la sua efficacia dal 1° gennaio 2016.
Secondo questa tesi, la condotta contestata avrebbe dovuto essere sanzionata con una misura conservativa e non espulsiva, rientrando quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori (che prevede la reintegrazione in caso di sanzione espulsiva illegittima).
Licenziamento disciplinare e retroattività del nuovo contratto: la decisione della Cassazione
La Cassazione ha respinto l' argomento affermando che, anche in presenza di una clausola che dichiari la retroattività di un contratto collettivo, le disposizioni in materia di codice disciplinare – come quelle relative alle sanzioni – non possono operare retroattivamente in assenza di una previsione specifica e chiara in tal senso.
La Corte ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali (tra cui Cass. n. 29906/2021 e Corte Cost. n. 129/2024) per sostenere che l’autonomia collettiva può prevedere la retroattività per aspetti economici, ma non per quelli disciplinari, i quali incidono direttamente sui diritti e le garanzie dei lavoratori e devono essere conoscibili e prevedibili ex ante dal datore di lavoro.
Di conseguenza, è stato confermato il diritto del lavoratore a un’indennità risarcitoria pari a 21 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, senza tuttavia disporre la reintegrazione.
È stata inoltre respinta la richiesta del lavoratore di elevare l’indennizzo a 36 mensilità in base alla sua anzianità di servizio, in quanto – come ribadito dalla giurisprudenza – la quantificazione dell’indennità rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo in presenza di motivazioni assenti o contraddittorie, cosa non verificatasi nel caso di specie.
-
Accordo CNDCEC-INARCASSA: al via l’assistenza per ingegneri e architetti
Entra pienamente in vigore oggi, 8 maggio 2025, l’accordo operativo tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), siglato il 16 gennaio scorso. La collaborazione è finalizzata a offrire agli iscritti Inarcassa un’assistenza previdenziale più specializzata ed efficiente, tramite l’intervento qualificato dei commercialisti abilitati.
L’accordo quadro, sottoscritto dal precedente presidente Elbano de Nuccio (CNDCEC) e da Giuseppe Santoro (INARCASSA), prevede che i dottori commercialisti iscritti all’albo possano operare in nome e per conto di ingegneri e architetti liberi professionisti, offrendo un servizio di consulenza previdenziale su misura.
Per rendere ciò possibile, INARCASSA ha messo a disposizione un insieme di strumenti operativi – tra cui una funzione di delega digitale, un numero verde e un form online – che facilitano le interazioni e consentono ai commercialisti di fornire risposte puntuali, anche in presenza di quesiti complessi.
Altro elemento qualificante dell’accordo è la formazione tecnica: i commercialisti che intendono svolgere attività in favore degli iscritti Inarcassa potranno accedere a corsi e seminari per acquisire competenze specifiche in ambito previdenziale, secondo programmi concordati e promossi dal CNDCEC e da INARCASSA.
Il Consiglio Nazionale si impegna a promuovere attivamente la partecipazione dei propri iscritti a queste iniziative formative, che costituiranno una base fondamentale per offrire un’assistenza professionale aggiornata e autorevole.
Assistenza commercialisti a INARCASSA: strumenti deleghe e manuale utilizzo
Dall’8 maggio i commercialisti potranno attivare ufficialmente i servizi previsti dalla convenzione, entrando così in una fase pienamente operativa.
Il primo strumento attivato è il numero verde dedicato 800.194.381, attivo ogni lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, riservato agli iscritti all’Albo che necessitano di chiarimenti normativi o operativi per conto di clienti ingegneri e architetti.
Parallelamente, è disponibile anche un form online accessibile tramite SPID o CIE dal sito ufficiale www.inarcassa.it, che consente di inviare richieste corredate da delega o documentazione e ricevere risposte via email o telefono.
Strumento chiave è la delega digitale, già attiva dal febbraio scorso e ora pienamente integrata nel sistema. Questo meccanismo consente agli iscritti Inarcassa di conferire una delega formale a un commercialista, che sarà così autorizzato a gestire pratiche, consultare dati e interagire con la Cassa per conto del proprio assistito.
Secondo i dati aggiornati al 7 aprile 2025, sono già oltre 1.100 gli iscritti Inarcassa che hanno attivato una delega digitale verso un commercialista, pari al 71,7% del totale delle deleghe registrate. Una conferma dell’interesse della categoria per un supporto professionale qualificato e semplificato.
SCARICA QUI IL MANUALE DI UTILIZZO DEI SERVIZI
Accordo CNDCEC INARCASSA:i vantaggi reciproci
Questo sistema rappresenta un passo importante per INARCASSA verso una riduzione delle criticità che spesso emergono nella gestione degli adempimenti previdenziali, soprattutto in caso di dubbi normativi o ritardi operativi. L’intervento dei commercialisti – autorizzati tramite delega e formati con percorsi dedicati – consente una maggiore tempestività nell’analisi e nella risoluzione delle problematiche, grazie anche alla possibilità di dialogare direttamente attraverso i canali riservati.
Dal punto di vista del CNDCEC L’accordo ha anche un impatto strategico sul lungo periodo per i commercialisti : rafforza il loro ruolo come figura di riferimento trasversale, capace di supportare non solo aziende e privati in ambito fiscale e contabile, ma anche liberi professionisti di altri ordini nell’ambito previdenziale. La collaborazione tra CNDCEC e INARCASSA si fonda su una logica di sistema, dove la sinergia tra enti e categorie produce valore concreto per l’intero comparto professionale.
-
Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto
Con la pubblicazione della nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha annunciato la disponibilità del nuovo modello di comunicazione da utilizzare per la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata, ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151/2015.
L’aggiornamento si colloca nell’ambito delle novità introdotte dall’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha disciplinato modalità specifiche per la cessazione del rapporto in caso di assenze ingiustificate del lavoratore che si prolunghino:
- oltre i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale o, in assenza,
- oltre il termine massimo di 15 giorni consecutivi.
Ricordiamo la norma e le precisazioni del Ministero e dell'INL per la corretta gestione di tali eventi da parte di consulenti e datori di lavoro.
Il contesto normativo: legge 203/2024 e Circolare n. 6/2025
Il nuovo quadro normativo è stato dettagliatamente illustrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025.
La nuova procedura prevede un intervento dell’INL volto ad accertare la sussistenza dei presupposti prima di consentire la cessazione formale del rapporto tramite comunicazione UNILAV.
L’articolo 26, comma 7-bis, prevede infatti che il datore di lavoro, in caso di prolungata assenza del dipendente, debba prima trasmettere una specifica comunicazione all’Ispettorato competente.
In assenza di giustificazioni valide da parte del lavoratore, e una volta verificate le condizioni da parte dell’INL con una tempistica massima fissata in 30 giorni, si potrà procedere alla chiusura del rapporto.
Risoluzione del rapporto: la trasmissione del modello
La nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 è indirizzata a tutte le Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali, nonché a INPS, INAIL e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Essa richiama esplicitamente la precedente nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 e la successiva nota n. 579 del 22 gennaio 2025, e fornisce il modello aggiornato di comunicazione, che recepisce le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro.
Il modello deve essere compilato dal datore di lavoro o da un suo delegato per notificare formalmente l’assenza ingiustificata del lavoratore.
La comunicazione ha lo scopo di consentire all’INL l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa, incluse eventuali interlocuzioni con il lavoratore stesso.
Al termine della fase istruttoria, se non emergono cause ostative, il datore potrà procedere con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di ulteriori adempimenti interni.
La struttura del modello tiene conto sia delle informazioni anagrafiche del lavoratore sia della descrizione del periodo e delle circostanze dell’assenza, con l’invito a fornire eventuali elementi utili all’attività istruttoria dell’Ispettorato.
Risoluzione del rapporto: prossimi passaggi per i datori di lavoro e i consulenti
Con la trasmissione del nuovo modello, il sistema delle comunicazioni obbligatorie in materia di assenze ingiustificate entra in una fase attuativa, che richiede un adeguamento operativo da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e dei soggetti abilitati alla gestione amministrativa del personale.
In particolare, sarà necessario aggiornare le procedure aziendali per il monitoraggio delle assenze e predisporre una tempistica coerente con i termini previsti dalla norma, tenendo conto del tempo a disposizione dell’INL per effettuare le verifiche (fino a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).
La corretta compilazione e trasmissione del modulo costituisce il presupposto per evitare contestazioni in sede ispettiva o contenziosa.
Inoltre, alla luce delle disposizioni normative, è opportuno informare il lavoratore in modo formale e tracciabile, qualora sia possibile, dell’avvio del procedimento.
Si segnala infine che, secondo quanto indicato nella normativa vigente, la cessazione del rapporto in questi casi non dà diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI, trattandosi di una risoluzione non imputabile al datore di lavoro.
Questo aspetto potrebbe comportare implicazioni sul piano informativo e contrattuale, da considerare nella gestione dei rapporti con i dipendenti.
-
Congruità edilizia: regole e FAQ aggiornate 2025
E' entrato in vigore il 1° novembre 2023 il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce l'obbligo di verifica della congruità della manodopera impiegata sul valore dei lavori edili, come previsto dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.
La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri. Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari. (vedi sotto il PDF aggiornato)
Il 9 maggio 2024 le parti sociali hanno firmato un accordo per l'aggiornamento delle percentuali di incidenza della manodopera, ritenute congrue.
scarica qui le tabelle aggiornate 2024
In particolare da segnalare che:
- la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (componenti per facciate continue), pari al 6,00%, va applicata, sula “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”;
- per gli appalti pubblici di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, va applicata la percentuale di incidenza di manodopera del 13,77% alle categorie OG 2 e OG 2-A.
ATTENZIONE in entrambi i casi la novità si applica anche ai lavori in corso .
Di seguito un riepilogo sull'adempimento e altri aggiornamenti
Aggiornamenti FAQ il documento complessivo 2025
Il 16 aprile 2024 sono stati pubblicati chiarimenti riguardanti i lavori accessori svolti in appalti non edili, per i quali si precisa che , per quanto le attività elencate nel CCNL Edilizia e nell'allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, siano soggette alle modalità del CCNL Edilizia, nel caso di lavori di modeste dimensioni, o nell'ambito di appalti con attività predominante non edile (ad es.per la realizzazione di tracce per le linee elettriche) se sono escluse parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici questi possono essere eseguiti dagli stessi operatori principali senza obbligo di verifica di congruità.
Due nuove FAQ del 29 aprile 2025 hanno specificato invece che
- per giustificare il mancato raggiungimento della congruità in caso di lavorazioni particolari, non basta l' autodichiarazione dell’impresa ma è necessario allegare idonea documentazione che attesti le specificità del caso
- in riferimento all’attività di montaggio linee vita e di moviere, si conferma che vanno considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità eccezion fatta per i casi in cui l’installazione delle linee vita venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione.
QUI IL TESTO COMPLETO DI TUTTE LE FAQ
Documento di congruità manodopera in edilizia: cos'è
Si prevede che il sistema controlli la congruità dell'incidenza della manodopera sul valore finale dell'opera, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati , eseguiti:
- da imprese in appalto o subappalto, ovvero
- da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.
In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti.
Il controllo positivo produrrà una attestazione "certificazione di congruità" da parte della Cassa edile-edilcassa, una sorta di DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo.
Verifica congruità manodopera: a chi si applica
La verifica di congruità della manodopera riguarda:
- il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
In particolare la verifica della congruità si applica :
- nell’ambito dei lavori pubblici;
- nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.
ATTENZIONE restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
Documento Congruità manodopera, quando va richiesto
Le imprese sono tenute a comunicare con una autodichiarazione l'incidenza della manodopera sul valore complessivo dell'opera alla Cassa edile territoriale che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.
In particolare
- Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
- Per i lavori privati, la congruità dell'incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente. L'attestazione va riferita alla congruità dell'opera complessiva.
Le disposizioni si applicano ai lavori edili con denuncia di inizio lavori effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa a partire dal 1° novembre 2021.
DURC congruità: cosa succede in caso di irregolarità
In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Si prevede inoltre che l'impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.
Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l'impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari che viene consultata per le richieste del documento di congruità relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull'immagine della azienda.
In caso di Documento di congruità negativo, inoltre, anche il Durc ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.
Tabella incidenza manodopera 2020

CNCE piattaforma Edilconnect – Simulatore di congruità
La Commissione nazionale ha implementato sul sito www.congruitanazionale.it il portale CNCE Edilconnect, utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità.
ATTENZIONE : Richiede il login come impresa o consulente
E’ disponibile nella homepage del portale , senza registrazione, anche un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.
E' disponibile inoltre il Manuale utente che illustra e guida nella gestione delle operazioni oltre che numerose FAQ di chiarimenti.
Congruità edilizia: normativa
Tutti i documenti e accordi sono raccolti sul sito CNCE/Congruita.it
Allegati: -
Patente cantieri e omicidio colposo: committente condannato
La sentenza n. 13533 del 2025 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, riguarda un tragico infortunio sul lavoro. La vicenda vedeva coinvolto un lavoratore, G.G., artigiano in pensione, caduto dal primo piano di una villetta in costruzione mentre effettuava una riparazione a una ringhiera, privo di qualsiasi protezione anticaduta.
Il lavoro si svolgeva per conto di una società di costruzioni, il cui legale rappresentante era imputato nel processo.
Secondo la ricostruzione dei giudici, G.G. si era recato sul luogo insieme al figlio , titolare di un altra azienda incaricata di lavori per i serramenti nel cantiere, per risolvere un difetto della ringhiera. Tuttavia, la villetta era già stata consegnata all’acquirente e formalmente il cantiere risultava chiuso. Il lavoratore operava senza ponteggi o funi, in un ambiente privo di misure di sicurezza.
Inizialmente assolto in primo grado, il legale rappresentante è stato poi condannato in appello e la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento dei danni alle parti civili.
Uno dei nodi del processo è stata anche la qualifica del lavoratore , definito dall'ispettore del lavoro" dipendente in nero" e operativo per conto del figlio imprenditore.
La corte d'appello ha invece ritenuto che G.G. fosse un lavoratore autonomo, incaricato direttamente dal committente, il quale aveva omesso di verificarne l’idoneità tecnico-professionale, configurando così una responsabilità penale per omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.
Obblighi datore di lavoro e committente nei cantieri
Il cuore giuridico della pronuncia si fonda sul D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), in particolare sugli articoli 89 e 90:
- il "committente" è il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata, mentre
- l’art. 90, comma 9, lett. a), impone a tale soggetto l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affida lavori.
Nel caso esaminato, il committente aveva affidato informalmente l'intervento a un soggetto che non risultava iscritto alla Camera di Commercio, senza richiedere né ricevere documentazione tecnica, attestati di formazione o elementi di prova del possesso di dispositivi di protezione individuale (DPI).
Secondo la Cassazione, l’omessa verifica costituisce una violazione diretta dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e configura una responsabilità penale del committente, essendo l’evento lesivo avvenuto nell’ambito di una “area di rischio” a lui riconducibile.
È importante ricordare che, anche quando i lavori sono affidati a un lavoratore autonomo e non a una ditta strutturata, il committente deve comunque richiedere specifica documentazione (elencata all’allegato XVII del T.U.) che provi l’idoneità a svolgere lavori in sicurezza e nello specifoc DURC e patente a punti.
Non basta infatti una conoscenza personale o la fiducia nelle competenze del lavoratore.
Responsabilità anche in caso di comportamento imprudente
Uno degli argomenti difensivi più ricorrenti nei processi per infortuni sul lavoro è la cosiddetta “condotta abnorme del lavoratore”. In questa sentenza, però, la Corte di Cassazione ha chiarito che non si può invocare tale esimente se il comportamento del lavoratore, seppur imprudente, si colloca all’interno dell’“area di rischio” di cui il datore o committente deve tenere conto.
Nel caso specifico, il lavoratore si era introdotto nella villetta in assenza del committente e senza preavviso, ma stava comunque eseguendo un lavoro commissionato. Anche se l’imputato ha sostenuto di non essere stato avvertito del giorno dell’intervento, i giudici hanno rilevato che non aveva predisposto alcuna misura preventiva, né avrebbe dimostrato che, se informato, avrebbe effettivamente attivato procedure di sicurezza.
La Cassazione ribadisce un principio consolidato: la responsabilità del committente e del datore di lavoro non viene meno anche in presenza di imprudenze da parte del lavoratore, se queste si verificano in un contesto prevedibile e riconducibile al rischio lavorativo. Solo comportamenti radicalmente eccentrici o del tutto estranei alle mansioni affidate potrebbero escludere la responsabilità penale.
Conclusioni: obbligo di verifica della patente in tutti i casi.
La sentenza n. 13533/2025 riafferma quindi che l’affidamento di lavori, anche saltuari o marginali, impone sempre la verifica dell’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato. Questa responsabilità non può essere elusa neppure quando si tratti di lavoratori autonomi o artigiani di fiducia.
Inoltre con l’entrata in vigore della patente a punti per i cantieri (art. 27, D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 19/2024), questo obbligo si rafforza ulteriormente. Il committente è tenuto a verificare che le imprese e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a punti, requisito essenziale per poter operare nei cantieri temporanei e mobili.
Ignorare tale verifica espone il committente a gravi responsabilità, sia sul piano penale, come dimostrato dalla sentenza in esame, sia su quello amministrativo, con possibili sanzioni e la sospensione delle attività
-
Politiche attive anziani: in un nuovo decreto la sperimentazione dal 2026
Il Governo aveva approvato nel Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2024 lo schema di decreto legislativo che inizia l'attuazione della legge delega per la riforma del sistema di assistenza per gli anziani, Legge 33 2023. Il testo definitivo del decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 marzo 2024. Si tratta del d.lgs 29 del 15.3.2024 "Politiche attive in favore delle persone anziane (testo ripubblicato con note di lettura)
Il provvedimento rafforza le misure di sostegno ai non autosufficienti e pone le basi per un sistema unificato per l'assistenza ai non autosufficienti e procedure di accesso ai servizi molto semplificate per tutti gli over 65. Inoltre prevede che tutti i ministeri si mobilitino per creare le condizioni per una migliore inclusione sociale degli anziani e un invecchiamento attivo.
Si tratta di una riforma strutturale attesa da vent’anni e piu che mai necessaria dato che l'Italia è il paese con più anziani in Europa, il secondo nel mondo, dopo il Giappone.
Si sono rispettati i tempi previsti dal PNRR, che richiedevano l'entrata in vigore della legge delega entro il mese di marzo 2023 . Qui il testo della legge delega pubblicato in GU
AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO 2025
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 30 aprile 2025, in esame definitivo, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
Le norme ora in attesa di pubblicazione , tra l’altro:
- prorogano di sei mesi il termine previsto per l'adozione del regolamento di cui al comma 7 (19 marzo 2025) volto a definire i criteri per l'individuazione delle priorità di accesso PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM) nonché lo strumento della valutazione multidimensionale unificata (VMU) omogeneo a livello nazionale;
- introducono una procedura sperimentale, della durata di dodici mesi, a far data dal 1° gennaio 2026, volta all'applicazione provvisoria e a campione, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale unificata, prevedendo la partecipazione di una provincia per ogni regione italiana, per la quale si attende un decreto del Ministro della salute. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni parlamentari competenti.
Riforma assistenza anziani e invecchiamento attivo: cosa si prevede
Per l’avvio della nuova assistenza sono a disposizione oltre un miliardo di euro per il biennio 2024-2025.
E' stato sottolineato nella conferenza stampa di gennaio che le norme prevedono di creare :
- un Sistema nazionale assistenza anziani, nel quale agiscono sinergicamente Stato, Regioni, Comuni , grazie anche all'interoperabilità delle banche dati al fine di creare un unico sportello di accesso delle persone anziane a tutte le prestazioni
- una semplificazione delle valutazioni richieste per definire l'invalidità le condizioni dell’anziano e definire le prestazioni cui ha diritto
- Grazie in particolare alle risorse del PNRR si prevede un sistema di assistenza domiciliare hoc per gli anziani non autosufficienti che dovrebbe comprendere sia servizi medici -infermieristici che di sostegno nella vita quotidiana
- incremento delle strutture residenziali con personale professionale e ambienti adatti alle ridotte capacità fisiche delle persone.
Sono previsti anche strumenti per agevolare la permanenza al lavoro, il turismo per la terza età, l' alfabetizzazione tecnologica, e per favorire il rapporto con gli animali che ha grande valore anche ai fini della salute.
Riportiamo l'indice dello schema di decreto:
Titolo I – Principi generali e misure a sostegno della popolazione anziana
Capo I – Principi generali
Art. 1 – Oggetto e finalità
Art. 2 – Definizioni e disposizioni di coordinamento
Art. 3 – Ruolo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana
Capo II – Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute dell'invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane
Art. 4 – Misure per la prevenzione della fragilità e la promozione della salute delle persone anziane
Art. 5 – Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro
Art. 6 – Misure per favorire l'invecchiamento attivo mediante la promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato
Art. 7 – Promozione della mobilità delle persone anziane
Art. 8 – Misure volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento
Art. 9 – Misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane
Art. 10 – Valutazione multidimensionale in favore delle persone anziane
Capo III – Misure volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali
Art. 11 – Valorizzazione delle attività volte a promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche e nelle università anche mediante il riconoscimento di crediti universitari
Art. 12 – Misure per la promozione dell'attività fisica e sportiva nella popolazione anziana
Art. 13 – Misure per incentivare la relazione con animali da affezione
Art. 14 – Progetti di servizio civile universale a favore delle persone anziane
Capo IV – Coabitazione solidale domiciliare (senior cohousing) e coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale)
Art. 15 – Linee guida in materia di senior cohousing e di cohousing intergenerazionale
Art. 16 – Criteri e standard di realizzazione di progetti di coabitazione mediante rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito
Art. 17 – Progetti pilota sperimentali
Art. 18 – Monitoraggio
Capo V – Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale
Art. 19 – Rete dei servizi di facilitazione digitale
Art. 20 – Percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento per ridurre il divario digitale
Titolo II – Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti
Capo I – Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale
Art. 21 – Definizione e articolazione multilivello del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente.
Il documento fornisce un quadro complesso e dettagliato delle politiche a sostegno delle persone anziane, comprendendo non solo gli aspetti legati alla salute e all'assistenza sanitaria, ma anche quelli relativi all'inclusione sociale, all'alfabetizzazione digitale, alla mobilità, e all'interazione intergenerazionale.
Nuova indennità di accompagnamento per i non autosufficienti
Si avvia in forma sperimentale per due anni 2025-2026, un nuovo assegno di accompagnamento per le persone in difficoltà economica (si parla di una soglia ISEE di 6000 euro) che potrà, a scelta dell'assistito,
- passare da 531 a 1380 euro mensili con un aumento del 200% , come contributo diretto
- oppure si potrà affiancare all'assegno base con una serie di servizi assistenziali dello stesso valore economico del contributo diretto (assistenza domiciliare o residenza assistita).
Si segnala che contestualmente nel decreto legge 19 2024 di attuazione del PNRR è stata inserita una norma che prevede l'esonero contributivo per i datori di lavoro domestico che assumono assistenti familiari per anziani non autosufficienti con ISEE inferiore a 6mila euro.
Invecchiamento attivo: attesi decreti ministeriali
Le disposizioni prevedono l'emanazione di numerosi decreti ministeriali per l'attuazione delle misure, tra cui:
- decreto del ministero della salute di concerto con il ministero del lavoro, entro 90 giorni, per le linee di indirizzo per la promozione dell'accessibilità dei servizi territoriali alle persone anziane,
- decreto del ministero delle infrastrutture, entro 90 giorni, per definire l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze di mobilità delle persone anziane,
- decreto del ministero del turismo , entro 90 giorni per definire le modalità di attuazione delle misure per il turismo del benessere attraverso convenzioni con strutture ricettive, terminali, tour operator, organizzazioni di volontariato e associazioni,
- decreto del Ministero della salute previo parere della conferenza Unificata per la realizzazione di servizi di telemedicina e assistenza domiciliare (attivazione di almeno tre servizi sperimentali entro 180 giorni , uno per area geografica).