• Lavoro Dipendente

    Lavoro agile nei comuni montani: esonero contributivo fino a 8.000 €

    La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le  imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile.

    Di seguito i dettagli su quest'ultima misura.

    Leggi anche Imprese montane di giovani  nuovo credito di imposta nella legge 131 2025

    Sgravio contributivo per il lavoro agile: requisiti e importi

    L’articolo mira a contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa.

    Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano le seguenti condizioni:

    • Età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge.
    • Trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
    • Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017).

    Entità dell’esonero contributivo

    • 2026 e 2027: esonero totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente).
    • 2028 e 2029: esonero parziale al 50%, fino a 4.000 € annui.
    • 2030: esonero ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui.

    Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.

     Rimane ferma l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.

    Tabella sgravio contributivo 2026-2030

    Periodo Percentuale esonero contributi Limite massimo annuo Note
    2026 – 2027 100% € 8.000 Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
    2028 – 2029 50% € 4.000 Esonero ridotto, sempre calcolato su base mensile.
    2030 20% € 1.600 Ultimo anno di agevolazione, con riduzione ulteriore.

  • Rubrica del lavoro

    Assicurazione sanitaria dipendenti all’estero: la tassazione dei premi

    Un ente di diritto pubblico, controllato da un Ministero ma  dotato di autonomia regolamentare e finanziaria , ha presentato interpello in merito al trattamento fiscale dei premi relativi a una polizza sanitaria stipulata a favore del proprio personale presso le sedi estere. 

    In particolare, l’ente ha evidenziato che, in base al proprio Statuto, il personale di ruolo in servizio all’estero è soggetto alle stesse disposizioni previste per i dipendenti del Ministero di riferimento

    La polizza copre malattia, infortunio e maternità ed è estesa ai familiari a carico conviventi. Il premio è interamente sostenuto dall’ente e varia a seconda delle caratteristiche del dipendente (singolo o con nucleo familiare). Per i lavoratori in Italia l’eventuale estensione al nucleo familiare è a carico del dipendente, mentre per i lavoratori all’estero la spesa è sostenuta dall'ente.

    L’ente istante ha finora trattato i premi come fringe benefit imponibili, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, essendo dal 2021 la copertura sanitaria nei paesi non soggetti a  divenuta obbligatoria per legge per il personale all’estero e i relativi familiari conviventi, si chiedeva  se tali somme potessero qualificarsi come contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, quindi essere  esclusi dalla base imponibile.

    La posizione prospettata dal contribuente

    Nell’istanza, l’ente ha sostenuto che i premi relativi alla copertura sanitaria per i dipendenti all’estero non dovrebbero configurarsi come benefit, bensì come contributi obbligatori. Tale impostazione comporterebbe la non imponibilità fiscale e previdenziale delle somme, equiparandole ai contributi assistenziali o previdenziali versati in ottemperanza a una disposizione normativa.

    Diversamente, i premi corrisposti per i lavoratori in Italia o in Stati esteri nei quali è garantita l’assistenza sanitaria diretta  resterebbero imponibili, in quanto privi del requisito dell’obbligatorietà.

    L’ente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare l’esclusione dall’imponibile per i dipendenti in servizio all’estero in territori privi di copertura sanitaria pubblica, facendo leva sull’articolo 14 del proprio Statuto e sulla disposizione normativa che autorizza il Ministero a stipulare polizze private obbligatorie in tali circostanze.

    La risposta dell’Agenzia: premi imponibili

    Con la risposta n. 249 del 2025, l’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo espresse deroghe. Tra queste, l’articolo 51, comma 2, lettera a), prevede l’esclusione solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, i premi assicurativi in esame non possono essere assimilati né ai contributi assistenziali – che rispondono a finalità solidaristiche verso soggetti in stato di bisogno – né ai contributi previdenziali, finalizzati a prestazioni obbligatorie per legge. Si tratta invece di polizze assicurative private, prive delle caratteristiche richieste per l’esclusione dall’imponibilità.

    Pertanto, i premi corrisposti dall’ente, anche per i dipendenti in servizio all’estero, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione.

    Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio di carattere generale: le deroghe al regime di imponibilità dei redditi da lavoro dipendente sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Bonus asili Cassa Commercialisti: domande entro il 31 ottobre

    Fino al 31 ottobre 2025 gli iscritti alla Cassa dottori commercialisti con reddito fino a35milla euro possono fare domanda per ottenere il contributo per le spese di asili nido, scuole dell’infanzia e, dallo scorso anno anche i centri estivi.

     L'importo è di

         1.000 euro per ogni figlio,per la frequenza di asilo nido o scuole dell’infanzia, e 

         500 euro  per la frequenza dei centri estivi, 

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte. 

    Vediamo in dettaglio i requisiti per accedere ai contributi, per quali spese,  modalità e scadenza delle domande.

    Bando asili e centri estivi 2025

     Nello specifico i contributi  sono rivolti al rimborso delle  spese sostenute per 

    • frequenza di asili nido, scuole dell’infanzia e centri estivi diurni in Italia 
    • per i  figli  fino a 14 anni (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi),
    •  di Iscritti alla Cassa, non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti, 
    • che abbiano dichiarato un reddito professionale, nell'anno d'imposta 2023 (dichiarazione 2024), non superiore a Euro 35.000. 

    ATTENZIONE Qualora entrambi i genitori siano in possesso dei predetti requisiti la domanda può essere presentata solo da uno dei due.

    Va presentata una domanda per ogni figlio 

    Sono previste le seguenti tipologie di rimborso:

    •  A – Rimborso delle spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia per l’anno educativo dal 01/09/2024 al 31/07/2025.
    • B – Rimborso delle spese per la frequenza di minori fino al compimento del 14° anno di età di centri estivi diurni in Italia per il periodo dal 01/06/2025 al 30/09/2025.

    È possibile concorrere per entrambe le tipologie di rimborso presentando due domande distinte e indipendenti tra loro.

    Le istanze di rimborso per spese inferiori a € 200,00 non sono accoglibili 

    Il bando precisa che una volta quantificato l’ammontare complessivo delle domande accolte, in caso di superamento dello stanziamento l’importo del rimborso i sarà ridotto in misura proporzionale al numero complessivo delle  alle domande accolte.

    Nel caso in cui le spese di cui si chiede il rimborso siano state oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, la Cassa procederà a determinare il rimborso sulle spese residue (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

    Le domande devono essere presentate dal 01/08/2025 al 31/10/2025 esclusivamente utilizzando

    •  il servizio online DAS per la tipologia A e
    • il servizio online DCE per la tipologia B.

  • Rubrica del lavoro

    Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025 e guida al CCNL

    Il CCNL piccole e medie aziende metalmeccaniche orafe e dell'installazione di impianti,  firmato il 26 maggio 2021 da  Unionmeccanica Confapi  con FIOM  CGIL FIM CISL con decorrenza 1 giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024  è scaduto e in attesa del rinnovo . 

    Il 17 gennaio 2025  le parti hanno firmato una Dichiarazione comune concernente l'ultrattività e  l'erogazione da parte dei datori di lavoro  entro la fine di febbraio 2025,  di  strumenti di welfare contrattuale  per un importo di 200,00 euro, come previsto dall'art. 52 del CCNL.

    Il 24 luglio 2025 è stato firmato anche l'Accordo economico  con l’aumento dei minimi retributivi  nel periodo che va da 1°  gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    L’aumento, riferito al 5° livello , sarà pari a 100 euro lordi, comprensivo della rivalutazione IPCA, così ripartito:

    • ∙ € 27,90: decorrenza 01/06/2025 (già corrisposti);
    • € 22,10: decorrenza 01/09/2025;
    • ∙ € 50,00: decorrenza 01/06/2026.

    E' stata riconfermata la  clausola di garanzia già in vigore : in caso di una inflazione reale maggiore gli aumenti corrisposti saranno adeguati all’inflazione.

    Le parti hanno  cosi riavviato le relazioni sindacali e industriali per il rinnovo del CCNL 

     A  breve dovrebbero riprendere gli incontri per completare il rinnovo.

    Aumenti e nuovi minimi metalmeccanici CONFAPI 2024 

      Il contratto firmato nel 2021 prevedeva anche che nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi contrattuali venissero  adeguati sulla base della dinamica  fornita dall’Istat . L’11 giugno 2024  era stato sottoscritto il verbale di accordo nel quale,  sulla base  dell’adeguamento Ipca del  7 giugno 2024, sono stati determinano i nuovi importi  di

    • minimi contrattuali, 
    • indennità di trasferta 
    •  indennità di reperibilità.

     in vigore dal 1° giugno 2024  e i sostituzione  di quelli riportati nel ccnl 26 maggio 2021 (vedi paragrafo successivo).

    Liv.

    Aumenti dall’1.6.2024
     in Euro

    Minimi C.C.N.L. dall’1.6.2024
     in Euro

    1

    101,14

    1.566,89

    2

    111,70

    1.730,47

    3

    123,93

    1.920,00

    4

    129,30

    2.003,23

    5

    138,51

    2.145,87

    6

    148,50

    2.300,75

    7

    159,32

    2.468,33

    8

    173,26

    2.684,27

    8Q

    173,26

    2.684,27

    9

    192,68

    2.985,18

    9Q

    192,68

    2.985,18

    Trasferte e reperibilità

    Dal 1° giugno 2024, i nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti

    – 49,68 euro trasferta intera;

    – 2,90 euro quota per il pasto meridiano o serale;

    – 24,83 euro quota per il pernottamento.

    Le indennità di reperibilità con decorrenza 1° giugno 2024 sono le seguenti:

    16h
     (gg lavorato)

    24h
     (gg libero)

    24h
     (festive)

    6 gg

    6 gg
     con festivo

    6 gg
     con festivo e gg libero

    Superiore al 5° livello

    7,79

    12,81

    13,48

    51,77

    52,44

    57,46

    4° e 5° livello

    6,78

    10,63

    11,41

    44,52

    45,29

    49,15

    1°, 2°, 3° livello

    5,69

    8,56

    9,24

    37,00

    37,68

    40,56

    Trattamento economico, welfare e sanità integrativa 2021-2023

    Nell'accordo 2021 era stato stabilito un aumento  complessivo dei minimi tabellari di euro 104,00 per la categoria 5, da riparametrare per le altre categorie.

     erogato in 4 tranches:

    -euro 23,00, dal 1° giugno 2021;

    -euro 23,00 dal 1° giugno 2022;

    -euro 25,00 dal 1° giugno 2023;

    -euro 33,00 dal 1° giugno 2024.

    QUI IL TESTO DEL CONTRATTO IN PDF

    AGGIORNAMENTO 15.6.2022

    Minimi tabellari

    Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, si confermano i minimi retributivi riportati nella tabella sottostante 

    Trasferta e Reperibilità 2022

    Gli importi delle indennità di trasferta dal 1° giugno 2022 sono i seguenti:

    • – Trasferta intera euro 44,47
    • – Quota per il pasto meridiano o serale euro 11,97
    • – Quota per il pernottamento euro 20,53

    i valori giornalieri e settimanali del compenso per reperibilità per giorno lavorato, giorno libero e festivo sono riportati nella tabella seguente :


    Di seguito le tabelle (Fonte FIOM CGIL)  con gli aumenti complessivi:

    TABELLA 1 AUMENTI RETRIBUTIVI

     TABELLA 2 MINIMI CONTRATTUALI  CON ADEGUAMENTI FINO AL 2024:

    WELFARE

    Dal 2022   e fino al 2024 le aziende dovranno mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare del valore di  200 euro da utilizzare entro il 31 dicembre. La disponibilità deve avvenire entro il mese di febbraio. 

    SANITA INTEGRATIVA

    Per l'assistenza sanitaria  prevista la contribuzione di 96 euro annui a carico dell'azienda per tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, apprendistato, part time, contratto a termine di durata non inferiore a 5 mesi dalla data di assunzione

    CCNL Metalmeccanici CONFAPI – Normativa 

     CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

     Il campo di applicazione viene esteso a: Veicoli ad alimentazione elettrica e componenti non classificati in altri punti del presente articolo.

    CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI 

    viene istituita una commissione paritetica definita entro il 31 dicembre 2021.per definire  un nuovo sistema di inquadramento che avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente Ccnl e non dovrà comportare né perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori. 

    LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO 

    Fermo restando quanto previsto dal Ccnl precedente, i lavoratori che prestano lavoro straordinario, devono dichiarare nel mese di competenza, di volere la conversione in riposo. In caso di mancata indicazione entro la fine del mese di effettuazione delle ore di lavoro straordinario sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le relative percentuali di maggiorazione attualmente previste dal Contratto.

    FERIE 

    Le ferie collettive saranno stabilite dalla direzione, di norma entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, tenendo conto dei desideri dei lavoratori compatibilmente con le esigenze dell'azienda.

     FORMAZIONE CONTINUA 

    È riconfermato il diritto soggettivo di tutti i lavoratori alla formazione continua introdotto con il contratto del 2017.

    Ii lavoratori, che non hanno usufruito o hanno usufruito parzialmente delle 24 ore di formazione continua di competenza del periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2020, potranno fruirne entro il 31 dicembre 2021 nella misura massima di 24 ore. Al termine del periodo indicato il relativo diritto decade. 

     MISURE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 

    L’ipotesi di accordo prevede, per le lavoratrici vittime di violenza inserite in un percorso di protezione, il diritto ad assentarsi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni. Le lavoratrici interessate hanno inoltre il diritto: 

    • al part-time per un periodo massimo di dodici mesi e ad agevolazioni nella flessibilità oraria e nello Smart working;
    • al trasferimento alle stesse condizioni economiche e normative, se vi sono più sedi di lavoro, ove possibile organizzativamente; 
    • essere beneficiarie, fatto salvo il totale rispetto della privacy, di accordi su Ferie e Par solidali. 

    Le aziende dovranno “Dichiarare” inaccettabile ogni atto o comportamento di molestia o violenza nel luogo di lavoro, oltre che impegnarsi ad adottare adeguate misure sanzionatorie come definito dall’accordo Interconfederale  sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 2018.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Crediti famiglie numerose: soppressione codici tributo

    Con la Risoluzione 49 /E del 17 settembre 2025 l'Agenzia comunica la soppressione di alcuni codici tributo utilizzati per la compensazione del credito per famiglie numerose.

    Soppressione codici tributo per credito famiglie numerose

    Ricordiamo che il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, all’articolo 15, comma 1, aveva stabilito che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

    • a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    • b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (…)”.

    A tale proposito, con la Risoluzione n 13/2015, per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, erano stati istituiti i seguenti codici tributo:

    • “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
    •  “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), mD.Lgs. n. 175/2014;
    •  “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale – art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014”

    E inoltre con la Risoluzione n 103/2019 tra gli altri era stato istituito il codice tributo:

    • “162E” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”

    Con la Risoluzione n 49/2025 in oggetto si dispone la loro soppressione

  • Pensioni

    Pensioni all’estero: al via la seconda fase delle verifiche 2025

    La procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero  è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.

    Sono previste sempre fasi  differenziate a seconda dell’area geografica di residenza, e  alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi. (

    Nel messaggio 1419 del 5 maggio 2025,  INPS  precisava la scadenza del 18 luglio  per  pensionati residenti in

    • America, 
    • Asia, 
    • Estremo Oriente,
    •  Paesi scandinavi, 
    • Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.

    Con nuovo messaggio 2624 del 9 settembre l'istituto annuncia che dal 17 settembre 2025 parte la seconda fase della campagna  per le zone di:

    • Europa, Africa e Oceania, 
    • esclusi Paesi scandinavi ed Est Europa già coinvolti nella prima fase.

     Citibank N.A., che invierà a ciascun pensionato una lettera esplicativa e il modulo personalizzato da restituire entro il 15 gennaio 2026. Chi non presenterà la documentazione nei tempi previsti riceverà la rata di febbraio 2026 in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione o mancata produzione dell’attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.

    Ricordiamo di seguito una sintesi delle procedure con la tabella di tutte le scadenze.

    Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze

    Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:

    Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita

    Scadenze della verifica dell’esistenza in vita
    Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione
    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025
    Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026

    Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.

    Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.

    Verifica pensioni all’estero: gli esclusi

    Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:

    • Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
    • Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
    • Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
    • Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.

    Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita

     Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :

    Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita

    Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

    Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:

    • Un documento d’identità valido con foto
    • Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.

    Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.

    Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:

    A) Modalità cartacea

    Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.

    Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.

    Casi particolari:

    Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.

    B) Attestazione via portale web Citibank

    Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.

    Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.

    Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.

    C) Riscossione personale presso Western Union

    La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.

    Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.

    Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).

    ATTENZIONE    Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.

    Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS

    Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:

    • Sito web: www.inps.citi.com
    • Email: [email protected]
    • Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).
    • Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.

     Si ricorda che i Patronati.

    • Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
    • Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
    • Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
    • Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Pulizie e Multiservizi 2025: le nuove tabelle retributive

    Dopo un lungo e articolato negoziato, era  stata firmata a giugno  l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Pulizia e dei Servizi Integrati/Multiservizi, che coinvolge oltre 600mila lavoratrici e lavoratori del comparto. 

    L’intesa è stata siglata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti insieme alle associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi, che rappresentano circa il 70% delle aziende del settore. 

    Resta fuori dall’accordo ANIP-Confindustria, unica organizzazione datoriale a non aver partecipato alla fase finale del confronto, scelta che le sigle sindacali definiscono grave e lesiva dei diritti dei lavoratori coinvolti. 

    I sindacati sottolineano che il rinnovo, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, è il frutto di senso di responsabilità condiviso, e costituisce un passo avanti per il riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di pulizia, igiene e servizi essenziali svolte in contesti pubblici e privati, spesso invisibili ma fondamentali, come scuole, ospedali e uffici.

    In data 6 agosto è stato firmato anche l'accordo integrativo economico  che perfeziona  le tabelle retributive 

    (SCARICA QUI IL TESTO)

    Le novità economiche e normative del nuovo contratto

    Tra le principali innovazioni dell’accordo spicca l’aumento salariale di 215 euro a regime, pari a un incremento del 16,6% dei minimi tabellari. 

    Per un lavoratore inquadrato al secondo livello, tale incremento equivale a una massa salariale di circa 5.705 euro lungo l’intero arco di vigenza contrattuale. 

    Sul piano normativo, l’intesa introduce:

    • il nuovo orario minimo settimanale per i part-time fissato a 15 ore,
    •  il consolidamento automatico delle ore supplementari e
    • una clausola di deterrenza per le imprese non rispettose degli obblighi contrattuali, con un incremento del 30% dell’orario individuale.

    Altre misure innovative riguardano:

    • l’integrazione al 100% dell’indennità per ulteriori 90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza,
    •  l’obbligo di comunicazione preventiva per il periodo di comporto malattia e 
    • l’istituzione di un gruppo tecnico per aggiornare e razionalizzare la sfera di applicazione contrattuale.

    Il rinnovo è accolto con soddisfazione dai sindacati, che lo definiscono un traguardo di dignità per migliaia di lavoratrici e lavoratori, e un punto di partenza per ulteriori rivendicazioni inclusive e paritarie nel comparto.

    Le nuove tabelle retributive dal 2025

    perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste all'art. 73 del C.C.N.L., con la sistemazione degli arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.

    Qui il testo del contratto 2021-2024

    RETRIBUZIONI TABELLARI AL 1 .7.2025

    Livello Par. Retribuzione tabellare (€) Indennità contingenza (€) E.D.R. (€) Totale mensile (€)
    Quadro 220 1.572,70 532,06 10,33 2.115,09
    7 201 1.436,88 532,06 10,33 1.979,27
    6 174 1.243,86 524,77 10,33 1.778,96
    5 140 1.000,81 518,53 10,33 1.529,67
    4 (Par. 128) 128 915,03 517,50 10,33 1.442,86
    4 (Par. 125) 125 893,59 517,50 10,33 1.421,42
    3 118 843,55 515,42 10,33 1.369,30
    2 (Par. 115) 115 822,10 513,96 10,33 1.346,39
    2 (Par. 109) 109 779,21 513,96 10,33 1.303,50
    1 100 714,87 512,71 10,33 1.237,91

    SCATTI BIENNALI DELL' 1.7.2025

    Livello Par. Scatto biennale (€)
    Quadro 220 115,77
    7 201 107,28
    6 174 95,22
    5 140 80,03
    4 (Par. 128) 128 74,66
    4 (Par. 125) 125 73,32
    3 118 70,20
    2 (Par. 115) 115 68,86
    2 (Par. 109) 109 66,18