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E’ condotta antisindacale l’uso del solo inglese nelle riunioni
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28790 del 31 ottobre 2025, interviene sul tema delle relazioni sindacali in ambito transnazionale, chiarendo i limiti del potere datoriale nella gestione delle riunioni della Delegazione speciale di negoziazione (DSN) previste dal D.Lgs. 113/2012, attuativo della direttiva 2009/38/CE in materia di Comitato aziendale europeo (CAE).
Il caso esamina se la scelta unilaterale dell’impresa di imporre lo svolgimento degli incontri esclusivamente in lingua inglese e senza servizio di interpretariato possa costituire una condotta antisindacale, e quali conseguenze derivino sul procedimento di costituzione del CAE.
La pronuncia, destinata ad avere forte impatto pratico per le aziende multinazionali con sedi in più Paesi UE, ribadisce che il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori deve essere garantito attraverso strumenti adeguati, proporzionati e rispettosi del principio di effettività della partecipazione.
Il caso: lo svolgimento dei fatti e il contenzioso di merito
L’azione giudiziaria trae origine dall’iniziativa di alcune organizzazioni sindacali che avevano chiesto al Tribunale la dichiarazione di antisindacalità della condotta tenuta da un’impresa operante a livello europeo. L’azienda, infatti, nel predisporre gli incontri della DSN destinati alla negoziazione del futuro Comitato aziendale europeo, aveva imposto che tutte le riunioni si svolgessero tramite videoconferenza e unicamente in lingua inglese, senza assicurare un servizio di interpretariato.
Queste condizioni – secondo i sindacati – rendevano estremamente difficoltosa la partecipazione, pregiudicando la capacità negoziale dei delegati provenienti da diversi Paesi e con differenti livelli di conoscenza della lingua.
Il Tribunale aveva inizialmente respinto il ricorso, ritenendo adeguate le modalità indicate dall’azienda, anche alla luce della disponibilità manifestata in giudizio di consentire la presenza di interpreti.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 252/2020, ha però riformato la decisione:
- ha dichiarato antisindacale la condotta datoriale in quanto la pretesa di utilizzare esclusivamente l’inglese e senza interpretariato limitava in modo significativo il diritto alla partecipazione;
- ha disposto l’automatica costituzione del CAE, ai sensi dell’art. 16, co. 1, D.Lgs. 113/2012, a partire dal semestre successivo alla seconda richiesta delle OO.SS.;
- ha ordinato all’impresa di convocare il CAE secondo le modalità previste dall’art. 16, co. 12, D.Lgs. 113/2012.
La società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi, contestando in particolare:
l’interesse dei sindacati ad agire;
- la valutazione di antisindacalità della scelta linguistica;
- la dichiarazione di costituzione automatica del CAE;
- una presunta imposizione della modalità di incontro fisica;
- l’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
Criteri di adeguatezza e istituzione del CAE
La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso, confermando la linea interpretativa già espressa dai giudici di merito. I principi affermati in sintesi:
Antisindacalità dell’imposizione della sola lingua inglese
Secondo la Cassazione, la scelta unilaterale dell’azienda di imporre l’uso esclusivo della lingua inglese senza interpretariato integra una menomazione delle prerogative sindacali, incidendo sulla capacità di dialogo e sulla possibilità di una partecipazione effettiva.
La normativa – in particolare art. 8, co. 8, D.Lgs. 113/2012 – prevede che le spese necessarie per consentire alla delegazione di adempiere adeguatamente al proprio mandato siano a carico della direzione centrale, comprese, come chiarito dagli artt. 9 e 16, co. 12, le spese per un adeguato servizio di interpretariato.
La Corte sottolinea che né la direttiva 2009/38/CE né il decreto attuativo:
- individuano una lingua obbligatoria per la negoziazione;
- prevedono strumenti formativi (es. corsi di inglese) come alternativa all’interpretariato;
- consentono che esigenze organizzative aziendali comprimano la capacità negoziale delle rappresentanze.
Pertanto, la condotta datoriale costituisce un ostacolo ingiustificato e sproporzionato al corretto svolgimento della procedura di costituzione del CAE.
Riunioni da remoto: modalità lecita ma non risolutiva
La Cassazione conferma che la videoconferenza è di per sé una modalità adeguata e legittima, coerente con l’evoluzione tecnologica e già ampiamente sperimentata, specie nel periodo pandemico.
Tuttavia, non è questo l’elemento che rende antisindacale la condotta.
Il vulnus deriva esclusivamente dalla pretesa di utilizzare una sola lingua senza interpreti, ritenuta compressiva del diritto di partecipazione.
Automatismo nella costituzione del CAE
L’aspetto più significativo della decisione riguarda la conferma dell’automatica costituzione del CAE in base all’art. 16, co. 1, D.Lgs. 113/2012.
Secondo la Corte, l’imposizione aziendale di condizioni negoziali discriminatorie equivale, nella sostanza, a un rifiuto di aprire i negoziati, poiché impedisce alla DSN di operare con pienezza di funzioni. Non è necessario un rifiuto esplicito: anche un comportamento che renda impossibile o inefficace l’avvio del confronto produce le stesse conseguenze giuridiche.
Conclusioni
La pronuncia offre indicazioni operative per i datori di lavoro di imprese multinazionali:
- le modalità organizzative degli incontri devono garantire una partecipazione effettiva, rispettando il pluralismo linguistico dei delegati;
- l’interpretariato non è un’opzione, ma uno strumento essenziale previsto dalla normativa;
- comportamenti che creano ostacoli alla negoziazione possono determinare la costituzione automatica del CAE, con obblighi e responsabilità immediati per l’impresa.
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: guida completa 2025
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
Il fondo garantisce la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.
Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025 l'istituto ha chiarito anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.
Con il messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.
Ancora nel messaggio 3409 del 12 novembre 2025 INPS chiarisce le modalità per i conguagli:
- della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché
- dell’assegno di integrazione salariale (AIS).
Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento
L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo.
Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT.
La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.
Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione,
- un contributo ordinario dello 0,80%
- un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.
La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.
Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:
- Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
- Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
- Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.
Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI
Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.
La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.
Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.
Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione.
L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.
Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS
Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.
Le domande devono essere presentate:
- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
- sulla piattaforma OMNIA IS.
In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.
È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.
Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.
Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:
- devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
- corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.
È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.
Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS
Nel messaggio 1185 2025 INPS precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.
L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.
Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale. Vedi paragrafo precedente
Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale. Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.
I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR.
- Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017",
- per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".
Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative: domande, calcolo e conguagli
L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”.
Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.
Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.
Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.
La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>
L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025 illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.
Compilazione della domanda
La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.
Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.
Modifica delle domande già presentate
I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:
Nella comunicazione vanno indicati:
- il numero progressivo della domanda;
- il protocollo;
- il nuovo importo stimato corretto.
L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.
In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione
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Riduzione contributo ordinario Fondo solidarietà Bolzano 2026: istruzioni
Con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, l’INPS ha illustrato le modalità di applicazione della riduzione contributiva per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, prevista per l’anno 2026.
La misura discende dalla deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025, che ha approvato una riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario a carico dei datori di lavoro che rispettano specifici requisiti dimensionali e di accesso.
L’agevolazione mira ad alleggerire l’onere contributivo delle microimprese del territorio che non hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti, favorendo la sostenibilità economica e la continuità occupazionale.
Fondo bilaterale Bolzano Quadro normativo
Il decreto interministeriale del 22 agosto 2023, emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha disciplinato il funzionamento del Fondo bilaterale di Bolzano in attuazione degli articoli 30 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, introducendo la possibilità di modulare l’aliquota contributiva in base alla dimensione aziendale
. In via ordinaria, l’articolo 8 del decreto prevede le seguenti aliquote contributive:
Numero medio di dipendenti Aliquota ordinaria Ripartizione datore/lavoratore Fino a 5 dipendenti 0,50% 2/3 datore – 1/3 lavoratore Oltre 5 dipendenti 0,80% 2/3 datore – 1/3 lavoratore La deliberazione n. 15/2025 ha disposto, per il 2026, la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50%, determinando così un’aliquota effettiva pari allo 0,30%.
Tale riduzione spetta esclusivamente ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) nei 24 mesi successivi alla conclusione di un eventuale trattamento precedente. Il contributo ridotto continua ad applicarsi sull’intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti.
Istruzioni operative per datori di lavoro e consulenti
Per l’anno 2026, i datori di lavoro interessati appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano – identificati dal codice di autorizzazione “6P” – potranno beneficiare della riduzione contributiva se in possesso dei requisiti previsti.
L’attribuzione del beneficio avverrà in via automatica tramite l’assegnazione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato:“Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e 21 maggio 2024”.
La procedura centralizzata INPS provvederà a:
- verificare i requisiti di ammissione alla riduzione;
- attribuire o revocare il codice “2Q” in caso di perdita delle condizioni;
- adeguare, dal mese di competenza gennaio 2026, la procedura di calcolo contributivo ai nuovi parametri.
È importante ricordare che, anche in presenza del codice “2Q”, la riduzione non si applica automaticamente se l’azienda risulta con una media superiore a cinque dipendenti nel semestre di riferimento.
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Certificazione svantaggio per Assegno di Inclusione: nuove istruzioni INPS
Per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI), il richiedente o un componente del nucleo familiare deve trovarsi in una delle situazioni di “svantaggio” previste dall’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale n. 154/2023. Si tratta, ad esempio, di persone con disturbi mentali, dipendenze, vittime di tratta o violenza, senza dimora, ex detenuti o soggetti in carico ai servizi sociali o sanitari territoriali.
La condizione di svantaggio deve essere certificata da una pubblica amministrazione competente – come il Comune, l’ASL, i servizi sociali o, per i casi specifici, gli Uffici di esecuzione penale – prima della presentazione della domanda ADI.
Nella sezione “Quadro C” della domanda online, il richiedente deve indicare:
- la condizione di svantaggio (senza ulteriori dettagli sanitari),
- gli estremi della certificazione e la data di rilascio,
- l’Amministrazione che ha emesso l’attestazione,
- la durata del programma di cura o assistenza in corso.
La certificazione non è richiesta per tutti i membri del nucleo familiare, ma solo per chi si trova in una delle situazioni di svantaggio previste dal decreto.
Ne sono invece esclusi minorenni, persone disabili ai fini ISEE, ultrasessantenni o l’unico adulto presente nel nucleo. Inoltre, la semplice presa in carico o l’erogazione di prestazioni economiche non costituiscono prova sufficiente: è necessario un effettivo programma di cura o di inserimento attivo.
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Validazione e verifica delle certificazioni
L’INPS verifica le condizioni di svantaggio e l’inserimento nei programmi di cura o assistenza dichiarati in domanda, attraverso un servizio telematico dedicato (“Validazione delle certificazioni ADI”). Inizialmente rivolto alle strutture sanitarie del Ministero della Salute, il servizio consente alle amministrazioni pubbliche di confermare o respingere la condizione di svantaggio indicata nella domanda.
Gli enti certificanti hanno 60 giorni di tempo per effettuare la validazione, decorso il quale la domanda si considera positivamente verificata per silenzio-assenso, ferma restando la possibilità di controlli successivi.
L’esito positivo consente l’immediata messa in pagamento dell’assegno, mentre in caso di mancata validazione o di errore nella selezione dell’amministrazione competente, il richiedente può chiedere la correzione dei dati alla sede INPS territoriale.
Novità del Messaggio INPS n. 3408/2025
Con il Messaggio INPS n. 3408 del 12 novembre 2025, il servizio di validazione delle certificazioni ADI viene esteso agli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia
Questi uffici potranno ora verificare e confermare le dichiarazioni relative alle persone ex detenute o ammesse a misure alternative alla detenzione, rientranti tra le categorie svantaggiate indicate all’articolo 3, comma 5, lettera f), del D.M. 154/2023
Nel modello telematico di domanda, l’utente può ora selezionare, oltre a “ASL” e “Comune”, anche la voce “Ministero della Giustizia”, scegliendo l’Ufficio competente da un menu a tendina precompilato con l’elenco regionale e provinciale degli UEPE abilitati
È inoltre disponibile un campo libero per inserire ulteriori dettagli sulla struttura che ha rilasciato la certificazione.
Infine, l’INPS ricorda che resta possibile chiedere il riesame delle domande respinte per mancato riscontro della condizione di svantaggio o del programma di cura, in base a quanto già previsto dal Messaggio n. 2146 del 6 giugno 2024
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Accordo Italia-Giappone: Istruzioni Uniemens per i casi di doppio contratto
Dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la Legge 97/2015. L’intesa disciplina il coordinamento dei sistemi previdenziali dei due Paesi, garantendo ai lavoratori distaccati il riconoscimento dei contributi versati e prevenendo la doppia imposizione previdenziale.
Con la Circolare INPS n. 52/2024 erano state fornite le prime istruzioni applicative, successivamente integrate dal Messaggio INPS n. 2199/2024.
Ora, il nuovo Messaggio INPS n. 3407 del 12 novembre 2025 introduce ulteriori precisazioni operative per i lavoratori distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro — un tema di grande rilievo per le imprese multinazionali giapponesi con filiali italiane e per i consulenti chiamati a gestire gli adempimenti contributivi.
Cos’è l’Accordo Italia-Giappone sulla sicurezza sociale
L’Accordo bilaterale si applica ai lavoratori che si spostano tra i due Paesi, assicurando continuità nella copertura previdenziale. In particolare:
- evita la doppia contribuzione previdenziale per i periodi di distacco fino a 5 anni, prorogabili;
- consente l’accredito reciproco dei periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione;
- tutela i diritti previdenziali dei lavoratori temporaneamente trasferiti;
- stabilisce procedure standardizzate per la richiesta di certificazione e l’esonero contributivo tramite il modello JPN/IT/101.
Il sistema si fonda sulla collaborazione tra le autorità italiane e giapponesi, coordinate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’INPS.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori distaccati in modo temporaneo, ai lavoratori autonomi e ai funzionari pubblici, con regole specifiche per ciascuna categoria.
Le istruzioni generali per i datori di lavoro
La circolare n. 52/2024 e il messaggio n. 2199/2024 avevano già fornito agli operatori indicazioni pratiche su:
- modalità di richieta dell’esonero contributivo, da presentare alle autorità giapponesi per ottenere il modello JPN/IT/101;
- adempimenti Uniemens per i lavoratori distaccati in Italia, indicando il corretto utilizzo dei codici di contribuzione;
- decorrenza e durata dell’esonero, in linea con i paragrafi 2.5.2 e 2.6 della circolare 52/2024;
- obbligo di assolvere i contributi italiani solo per le forme assicurative non comprese nell’Accordo (come infortuni sul lavoro e altre assicurazioni minori).
Per maggiori dettagli e i testi della prassi INPS vedi anche Accordo Italia Giappone in vigore: le istruzioni
Il principio generale resta quello del mantenimento dell’iscrizione previdenziale nel Paese d’origine, con sospensione dell’obbligo contributivo nel Paese ospitante, salvo i casi espressamente esclusi.
Le nuove istruzioni del Messaggio n. 3407/2025: casistica e codici
Il nuovo messaggio INPS, firmato dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fornisce indicazioni aggiornate per la gestione nel flusso Uniemens dei lavoratori dipendenti giapponesi distaccati in Italia con doppio contratto di lavoro
Si tratta dei lavoratori che:
- sono distaccati da un datore di lavoro giapponese in una filiale italiana della stessa azienda;
- hanno due contratti di lavoro attivi: uno con il datore di lavoro giapponese e uno con la filiale italiana;
- hanno richiesto l’esonero dall’applicazione della legislazione italiana anche per il contratto stipulato in Italia.
i datori di lavoro, per rappresentare correttamente la situazione nel flusso Uniemens, devono ora utilizzare:
- il codice “Tipo Contribuzione 87” (già in uso per i distaccati dall’estero)
- insieme al nuovo codice “Tipo Lavoratore DC”, che identifica i “lavoratori provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio contratto esonerati dal versamento IVS e DS”.
Questo nuovo codice consente una tracciabilità puntuale e uniforme delle posizioni previdenziali interessate, facilitando i controlli e garantendo la corretta applicazione dell’Accordo bilaterale.
Decorrenza ed esonero
L’esonero contributivo decorre dal periodo indicato nel modello JPN/IT/101 e riconosciuto dal Ministero del Lavoro, previa richiesta del datore di lavoro o del lavoratore.
Resta confermato che l’esonero riguarda solo le forme assicurative previste dall’Accordo (previdenza IVS e disoccupazione DS), mentre per le altre assicurazioni obbligatorie italiane (come INAIL e contributi minori) gli obblighi devono essere assolti in Italia.
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Patente a punti edilizia: regole, faq, e novità del DL 159-2025
Dal 1 ottobre 2024 è in vigore l'obbligo della patente per i cantieri edili. L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10 la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente .
L'ispettorato ha messo anche a disposizione un indirizzo mail per le richieste di chiarimenti: [email protected]
Il 17 gennaio erano state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi specifici come:
- Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
- Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
- Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
- Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
- Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
- Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
- obbligo per servizi di soccorso e antincendio
il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.
Il decreto sicurezza lavoro 159 2025 prevede il raddoppio delle sanzioni minime per imprese o autonomi che si trovino ad operare privi di patente a crediti o con meno di quindici crediti
Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.
Patente punti edilizia: decorrenza e requisiti
E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR nel 2024 DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile 2024 .
All'interno nuove misure per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro . Sono previsti ad esempio
- maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati interessate.
- il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche per i soggetti che operano nei cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..
Nello specifico il DL 19 2024 interviene sull'articolo 27 del TU sicurezza (81/2008) e introduce l'obbligo :
- per imprese e lavoratori autonomi ,
- a far data dal 1° ottobre 2024
- ai fini dell'accesso ai cantieri edili
- del possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
ATTENZIONE Non sono tenute al possesso della patente le imprese con attestato di qualificazione SOA di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il Decreto prevede siano necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi specificati dall’articolo 37 del decreto ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
- d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre lo svolgimento delle attività previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.
Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero
La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di 15 crediti.
La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008 .
In particolare sono previste le seguenti decurtazioni :
EVENTI PUNTI TAGLIATI per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA
Nei casi infortuni da cui derivi morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.
L’ispettorato nazionale del lavoro definirà i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.
L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi deve dare notizia, entro trenta giorni dalla notifica:
- ai destinatari, e
- alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.
RECUPERO DEI CREDITI
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare
Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15.
Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30.
Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Patente a punti cantieri: le sanzioni previste e le novità del DL 159 2025
Inizialmente, l'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comportava:
- il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.
Con il decreto legge 159 2025 attualmente in fase di conversione sono state inasprite le sanzioni per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15. La modifica riguarda l’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, che fino al 30 ottobre 2025 prevedeva una sanzione amministrativa minima di 6.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Ora, la soglia minima è raddoppiata a 12.000 euro, mantenendo invariata la percentuale del 10%.
Secondo la nota n. 9326/2024 dell’Ispettorato del lavoro, la sanzione si calcola sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto stipulato dal trasgressore, e non sull’intero valore del cantiere. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, può essere utilizzato il preventivo firmato dal committente. In ogni caso, se il 10% del valore risulta inferiore a 12.000 euro, questa cifra rappresenta la sanzione minima.
Applicando l’articolo 16 della legge 689/1981, chi paga entro 60 giorni potrà ridurre la sanzione a un terzo (4.000 euro) per lavori fino a 120.000 euro. Oltre alla sanzione, l’impresa o il lavoratore vengono allontanati dal cantiere e non possono operare in altri fino al ripristino della regolarità; la violazione del divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.
Patente a punti edilizia: nuovi obblighi
In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :
- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
- b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
- c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».
Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni
Il Decreto attuativo sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 . ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:
- possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti, in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri,
- l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto.
- Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione
- I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.
Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.
in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.
FAQ AGGIORNATE
In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo
La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori 12 risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio 2025 sono apparse altre 9 FAQ Vedi qui
A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati
N. CASO NOTA 33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro. 34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata). 35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP). 36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca. 37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente. 38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere. 39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta. 40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente. 41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”). 42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla. 43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta. -
Somministrazione di lavoro: il limite dei 24 mesi è complessivo
Con la sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sulla durata massima dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite dei 24 mesi previsto dal D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (convertito nella legge n. 96/2018).
La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale verso l’uso reiterato della somministrazione a termine e mira a chiarire gli effetti di un impiego prolungato dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice.
La Suprema Corte ha confermato l’orientamento volto a considerare il limite temporale dei 24 mesi non solo come vincolo riferito al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche quale limite complessivo all’utilizzo dello stesso lavoratore da parte dell’impresa utilizzatrice.
In caso di violazione, la sanzione è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore, in linea con i principi di tutela del lavoro e di conformità alla Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.
Il caso
Un lavoratore aveva prestato attività presso una società del settore metalmeccanico attraverso 47 contratti di somministrazione a termine stipulati con un’agenzia interinale, per un periodo complessivo di oltre 37 mesi.
A seguito della cessazione del rapporto, egli aveva impugnato i contratti sostenendo che fosse stato superato il limite massimo di durata previsto dalla normativa e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice.
La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la domanda, dichiarando costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Metalmeccanici Industria e decorrenza dal 28 gennaio 2019.
La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti di somministrazione oltre il tetto di 24 mesi, richiamando gli articoli 31 e 38 del D.Lgs. 81/2015 e ritenendo irrilevante la distinzione tra le diverse causali apposte ai contratti.
L’impresa aveva impugnato la sentenza davanti alla Cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, che:
- il limite di 24 mesi non si applicasse al rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore, ma solo a quello tra agenzia e lavoratore;
- l’eventuale superamento del termine potesse determinare al più la costituzione di un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione;
- la normativa di riferimento non prevedesse, fino al D.L. 104/2020 (convertito nella legge n. 126/2020), alcuna sanzione di “conversione” del rapporto in capo all’utilizzatore.
Le decisioni di merito e della Cassazione
Come anticipato sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha chiarito che il limite massimo di 24 mesi per la durata complessiva delle missioni di somministrazione a termine dello stesso lavoratore si applica anche al rapporto commerciale tra agenzia e impresa, in virtù del collegamento negoziale che caratterizza la fattispecie della somministrazione di lavoro.
Secondo i giudici di legittimità, la violazione del limite temporale configura un caso di somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015, con conseguente diritto del lavoratore a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore.
La Cassazione ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione si estende a tutti i rapporti collegati, determinando una “duplice conversione”: sul piano soggettivo (rapporto con l’utilizzatore) e oggettivo (trasformazione a tempo indeterminato).
Nel formulare il proprio principio di diritto, la Corte ha precisato che:
“La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni è soggetta, nel vigore del D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.”
La Cassazione ha così ribadito la necessità di garantire la temporaneità effettiva delle missioni di lavoro somministrato, evitando abusi nella reiterazione dei contratti e assicurando la coerenza della disciplina nazionale con i principi dell’Unione europea