• Sicurezza sul Lavoro

    Decreto MIT 2025: nuovi obblighi PSSR per imprese marittime

    Con il Decreto 3 dicembre 2025 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.12.2025 , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce disposizioni integrative al corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR – Personal Safety and Social Responsibilities), cioè l’addestramento di base previsto dagli standard internazionali STCW per chi lavora a bordo. L’obiettivo è allineare la normativa nazionale ai nuovi standard formativi indicati dal Codice STCW (sezione A-VI/1-4), con una scadenza di adeguamento fissata al 1° gennaio 2026. Il provvedimento adegua la formazione nazionale ai nuovi standard internazionali, introducendo contenuti aggiornati, nuove modalità di verifica finale, una banca dati ampliata dei test e specifici corsi di refresh obbligatori. Il decreto si rivolge a tutto il personale impiegato o arruolato a bordo delle navi, nonché ai centri di addestramento autorizzati, che devono adeguarsi entro i

    Vengono forniti tutti gli allegati per gli adempimenti operativi

    Come detto, il decreto riguarda tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, quindi non solo marittimi “tradizionali”, ma anche personale che opera su unità impegnate in viaggi internazionali e contesti regolati dalla disciplina SOLAS/STCW richiamata nel provvedimento. 

    In termini operativi, l’azienda deve verificare che la formazione PSSR del personale sia coerente con i requisiti aggiornati, programmando per tempo eventuali aggiornamenti (refresh) e gestendo i flussi di imbarco senza creare scoperture. Inoltre, la misura è collegata a standard di qualità dell’addestramento e a requisiti minimi per istruttori/valutatori: elementi che, lato impresa, incidono sulla scelta del centro di formazione e sul rischio di contestazioni in sede di controlli. 

    Aggiornamento obbligatorio entro il 31 dicembre 2026 e attestati “da verificare”

    Il punto chiave per aziende e consulenti del lavoro è la gestione del refresh PSSR: il decreto prevede che la formazione integrativa debba essere completata dal personale avente titolo entro il 31 dicembre 2026. 

    Nella pratica in particolare, il provvedimento impone un percorso di refresh per i possessori di attestati che non riportano lo specifico riferimento all’adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e per chi ha solo una menzione su libretto di navigazione/allegato 1: queste persone devono svolgere l’aggiornamento secondo i contenuti integrati e ottenere il relativo attestato al termine della verifica delle competenze. 

    Per le imprese questo significa prevenire blocchi operativi: un’attestazione non allineata può tradursi in impossibilità di impiego a bordo o in criticità ispettive. Per i consulenti del lavoro (e per gli uffici HR) il decreto è anche un tema di compliance documentale: serve organizzare un archivio digitale degli attestati e delle evidenze di formazione, impostare procedure di onboarding per nuovi assunti/arruolati e calendarizzare i refresh entro la data limite del 2026. 

    Nuove regole per centri di addestramento, esame finale

    l decreto interviene anche sulla “macchina” che eroga la formazione. Da un lato aggiorna allegati e contenuti del corso PSSR e introduce l’allegato dedicato al refresh (A-bis), dall’altro modifica elementi concreti della verifica finale e della banca dati dei quiz. In particolare, al completamento del corso di aggiornamento è previsto un esame teorico con 10 domande a scelta multipla, della durata massima di 30 minuti; la prova è superata con almeno 6/10, ed è svolta davanti a una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato PSSR. 

    Cambia anche la disponibilità delle domande: la banca dati messa a disposizione dal Comando generale è portata a 240 domande (divise per argomento) da utilizzare per i test. 

    L’aggiornamento non è più “solo frequenza”, ma richiede di considerare tempi di preparazione, sessioni d’esame e possibili ripetizioni in caso di esito negativo, con impatti su turnazioni, rotazioni e presenze a bordo.

    Ulteriore punto cruciale: i centri di addestramento devono adeguarsi alle nuove disposizioni e inviare una specifica dichiarazione entro il 31 dicembre 2025; la mancata presentazione è considerata rinuncia all’adeguamento e può comportare la decadenza dell’autorizzazione. 

  • Lavoro estero

    Lavoro da remoto all’estero: quando diventa stabile organizzazione per l’impresa

    L’Ocse ha aggiornato nel 2025 il commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, inserendo per la prima volta linee guida specifiche sulle implicazioni fiscali per le imprese del  lavoro da remoto svolto oltre confine. 

    Il tema è diventato centrale dopo la pandemia, quando lo smart working si è diffuso su scala globale creando un nuovo dubbio per imprese e lavoratori: lavorare da casa in un altro Stato può creare una “stabile organizzazione” con conseguenti obblighi fiscali per l’azienda?

    Il nuovo commentario chiarisce che non esiste alcun automatismo: il fatto che un dipendente lavori da casa non significa che quell’abitazione diventi una sede dell’impresa. Serve sempre un’analisi concreta, basata su fatti e circostanze. 

    Tuttavia, l’Ocse introduce criteri più operativi – come la soglia del 50% del tempo di lavoro – e definisce quando esiste una reale “ragione commerciale” che può far scattare il rischio fiscale.

    A questo link i documenti ufficiali 

    Stabile organizzazione e lavoro da remoto in Europa

    Secondo l’Ocse, per configurare una stabile organizzazione devono essere presenti più elementi contemporaneamente: 

    un luogo fisso, utilizzato in modo regolare, e soprattutto a disposizione dell’impresa. Ciò significa che la casa del lavoratore deve essere usata non solo per scelta personale, ma per reali esigenze dell’azienda.

    Viene introdotto un criterio specifico:

    • Se nel corso di 12 mesi il lavoratore svolge da casa meno del 50% delle ore complessive, di norma non si configura una stabile organizzazione.
    • Se supera il 50%, occorre una verifica più approfondita.

    Elemento decisivo è la “ragione commerciale”: la presenza del lavoratore nell’altro Stato deve portare un vantaggio all’impresa, come la possibilità di incontrare clienti, accedere a risorse locali o garantire servizi in tempo reale. Non sono invece sufficienti motivazioni legate alla comodità personale, al fuso orario o al risparmio di costi.

    Gli esempi forniti dall’Ocse: non vi è stabile organizzazione in caso di utilizzo sporadico o limitato (es. 30% del tempo in smart working), mentre il rischio sale se il lavoratore opera per l’80% da casa e gestisce clienti nel Paese. 

    Attenzione anche ai casi in cui il dipendente è l’unico rappresentante dell’azienda nello Stato: in tali situazioni, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari.

  • ISEE

    Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo

    INPS ha annunciato con il messaggio 3708  del 5.12.2025  che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo),  e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. 

    L’utente può consultare la propria posizione  sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.

    All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi  sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.

    Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le  indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.

    In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo,  con  importi, requisiti e modalità di utilizzo.

    Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica. 

    Periodo e modalità di presentazione della domanda

    Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d.  Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:

    • Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o  uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
    • Contact Center Multicanalecontattando:
      • Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
      • Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).

    Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    All'accoglimento della domanda è  inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.

    Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

    Requisiti per ottenere il bonus

    Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:

    • ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
    • ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
    • ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.

    Assegnazione e utilizzo del contributo

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.

    Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.

    Scadenze di utilizzo:

    • 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
    • Almeno una seduta  va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.

    Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.

    Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre

    Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:

    • obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
    • scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
    • maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
      • 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
      • 30% in base a criteri reddituali.

    In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.

    Inoltre, in generale, viene specificato che il  richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.

    Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

    Saranno considerate inammissibili le domande:

    • prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
    • presentate fuori dai termini indicati.

    L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:

    • decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
    • si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.

    Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze

    Nel messaggio Inps precisa che :

    • I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto 
    • Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
    • Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
    • L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.  Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
    • il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.

    Gli obblighi dei professionisti

    Il messaggio ricorda anche che  i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

    ATTENZIONE :

    Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.

    Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi bonari per il 2025

    Inps annuncia con il  3734 del 10.12.2025 che  sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di febbraio e maggio 2025, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli Artigiani e dei Commercianti.

    Gli Avvisi Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” (cfr. il messaggio n. 5769/2012) al seguente percorso: 

    “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

    Rivediamo di seguito le modalità di pagamento  e eventuale impugnazione

    Avvisi bonari pagamento

    La posizione può essere regolarizzata mediante  versamento con modello f24  entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso .beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/3.

    I 30 giorni decorrono  dalla data di ricezione dell’avviso bonario .  E'  possibile anche  richiedere un ' eventuale dilazione di pagamento in forma rateale.

    Come di consueto gli avvisi  Bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti  ma i titolari che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica  riceveranno anche  una e-mail di alert .

    ATTENZIONE In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo. In questi casi il pagamento deve avvenire entro 60 giorni con le previste sanzioni amministrative .

    Avvisi bonari  impugnazione

    Attenzione al fatto che  per  il ricorso contro gli avvisi bonari la Cassazione si è espressa in maniera contraddittoria .

    Le sentenze. nn. 16293 e 16428 del 2007 avevano stabilito che  l’avviso bonario non era autonomamente impugnabile   in quanto espressione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata  (cfr. Cass. nn. 16293 e 16428 del 2007).

    Piu recentemente, ad esempio  con  la sentenza n. 7344/2012  e l’ordinanza n. 25297  2014 l'orientamento è cambiato  stabilendo che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3 del DPR 600/73,  in quanto mette a conoscenza  del contribuente una pretesa impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL portieri 2025-2028: aumenti, arretrati e nuove tutele

    Si è chiusa con esito positivo (comunicato 5 dicembre 2025) la consultazione territoriale sull’ipotesi di accordo sottoscritta a fine ottobre 2025 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, applicato a circa 40mila tra portieri, addetti alle pulizie e figure affini. 

    Il contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scade il 31 ottobre 2028: oltre al recupero economico dopo la vacanza contrattuale, il testo interviene su mansioni, indennità, malattia, genitorialità, prevenzione sanitaria, contrasto a molestie/violenze, e istituisce una commissione paritetica per aggiornare ruoli e composizione della retribuzione.

    Ecco maggiori dettagli.

    Le novità del rinnovo contratto portieri

    Sul piano retributivo l’aumento complessivo è pari a 209,20 euro lordi a regime per il livello A3/A4 (riparametrato per gli altri livelli), con tre decorrenze:

    • +154,28 euro dal 1° gennaio 2026, 
    • +27,18 euro dal 1° gennaio 2027, 
    • +27,73 euro dal 1° gennaio 2028;

    l’accordo quantifica anche una massa salariale complessiva di 6.457 euro entro ottobre 2028 per un full time A3/A4, corrispondente a un incremento complessivo della paga conglobata del 17,36%. 

    È confermata inoltre l’una tantum di 1.500 euro (A3/A4) per il ristoro della vacanza contrattuale, in tre rate: 

    • novembre 2025 (500 euro), 
    • giugno 2026 (500 euro), 
    • giugno 2027 (500 euro);

     la stessa una tantum spetta anche a chi cessa per licenziamento tra 1° novembre 2025 e 30 giugno 2027.

     Tra le altre misure economiche e organizzative si segnalano anche : 

    • malattia con indennità elevata al 65% fino al 20° giorno e al 75% dal 21° al 180°;
    •  infortuni con anticipazione a carico del datore (dal 1° gennaio) dell’indennità temporanea assoluta; 
    • assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari fiscalmente a carico con contributo aggiuntivo di 6 euro/mese a carico datore dal 1° febbraio 2027 (prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025); 
    • maggiorazione del 15% del salario conglobato per i lavoratori profilo B con orario inferiore a 8 ore settimanali; 
    • nuove/regolamentate indennità e mansioni (chiavi per alloggi in locazione, ritiro raccomandate/pacchi, ordine di servizio, mansioni D3 su rifiuti e lavaggio bidoni); 
    • inserimento del 4 ottobre (San Francesco d’Assisi) tra le festività riconosciute;
    •  una giornata di permesso retribuito per prevenzione medica; 
    • rafforzate le norme su genitorialità, molestie/violenze e, per le donne vittime di violenza, la possibilità di ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

    Tabella riepilogo novità economiche

    Voce economica Importo / misura Decorrenza / scadenza Note
    Aumento complessivo a regime (livello A3/A4) +209,20 € lordi A regime dal 1° gennaio 2028 Riparametrato per gli altri livelli
    Tranche aumento 1 +154,28 € Dal 1° gennaio 2026 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 2 +27,18 € Dal 1° gennaio 2027 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 3 +27,73 € Dal 1° gennaio 2028 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Una tantum vacanza contrattuale (A3/A4) 1.500 € (3 rate da 500 €) Nov 2025 / Giu 2026 / Giu 2027 Riconosciuta anche in caso di licenziamento tra 1/11/2025 e 30/06/2027
    Indennità di malattia 65% fino al 20° giorno; 75% dal 21° al 180° Durante la vigenza contrattuale Incremento delle percentuali
    Infortuni: anticipazione indennità Anticipazione a carico del datore dell’indennità temporanea assoluta Dal 1° gennaio Misura introdotta ex novo
    Sanità integrativa (familiari fiscalmente a carico) +6 € / mese a carico datore Dal 1° febbraio 2027 Prestazioni erogabili dal 1° novembre 2025
    Maggiorazione profilo B (orario ridotto) +15% sul salario conglobato Durante la vigenza contrattuale Per orario inferiore a 8 ore settimanali

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi

    Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:

    •   le modalità di presentazione dell’istanza, 
    • i limiti di finanziabilità e 
    • la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.

    Il fondo di solidarietà servizi ambientali

    La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.

    Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.

    Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi

    La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025)  tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS. 

    Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.

    Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti: 

    1. dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e 
    2. non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).

    La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.

    Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare. 

    Attenzione anche ai limiti:

    1.  l’intervento non può superare 12 mesi;
    2.  l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale. 
    3. Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.

    Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)

    Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens. 

    Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.

    Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative
    Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens
    Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio
    Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione> Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato
    Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110 Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà”
    Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito> Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti

  • La busta paga

    CCNL lavoro domestico rinnovo 2026: testo e aumenti

    Il 28 ottobre 2025 le associazioni dei datori di lavoro domestico (Fidaldo e Domina) e le principali organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Federcolf) hanno siglato a Roma l’Ipotesi di Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Lavoro Domestico, codice CNEL H501.

    L’accordo entrerà in vigore dal 1° novembre 2025 e resterà valido fino al 31 ottobre 2028, con aggiornamenti annuali dei minimi retributivi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio.

    L’obiettivo è adeguare le condizioni economiche del settore all’aumento del costo della vita, tutelando nel contempo la sostenibilità per le famiglie datrici di lavoro. Tra le principali novità: incrementi retributivi fino a 100 euro al mese per i lavoratori conviventi, nuovi importi per le indennità professionali e conferma dei meccanismi di rivalutazione automatica legati all’inflazione.

    Il rinnovo stabilisce un aumento dei minimi retributivi per tutti i livelli di inquadramento, ripartito in più fasi per accompagnare l’intero triennio contrattuale.(vedi sotto la tabella con esempi di aumenti)

    Per i lavoratori conviventi del livello BS (ad esempio collaboratori familiari o assistenti a persone autosufficienti), è previsto un incremento complessivo di 100 euro mensili, suddiviso come segue:

    • 40 euro dal 1° gennaio 2026
    • 30 euro dal 1° gennaio 2027
    • 15 euro dal 1° gennaio 2028
    • 15 euro dal 1° settembre 2028

    Per gli altri livelli contrattuali, gli aumenti saranno proporzionali e applicati con le stesse tempistiche.
    Viene inoltre aggiornato a 30 euro mensili l’importo dell’indennità per la certificazione professionale UNI 11766:2019, riconosciuta agli assistenti familiari qualificati

    Il contratto conferma anche il ruolo della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo, incaricata di adeguare annualmente gli importi in base alle variazioni ISTAT del costo della vita. La rivalutazione avverrà ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio, secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

    L’accordo ribadisce l’obbligo di stipulare una lettera di assunzione scritta, che specifichi tutti gli elementi essenziali del rapporto di lavoro: data d’inizio, livello e mansioni, retribuzione pattuita, orario, ferie, eventuale convivenza e contributi contrattuali dovuti a Fondo Colf, Cas.Sa.Colf ed Ebincolf.

    Sono inoltre regolati:

    • Contratti a tempo determinato, consentiti solo per esigenze oggettive e prorogabili fino a un massimo di 24 mesi;
    • Prestazioni notturne discontinue e di attesa, con compensi specifici (Tabelle D ed E) e diritto a sistemazione adeguata e riposo di 11 ore consecutive;
    • Festività nazionali, da retribuire anche in caso di assenza programmata; lavoro festivo pagato con maggiorazione del 60%;
    • Permessi retribuiti (fino a 16 ore annue per visite mediche o pratiche personali) e congedi parentali con estensione delle tutele per madri e padri lavoratori;
    • Obbligo di contribuzione contrattuale, pari a 0,06 euro per ora lavorata (di cui 0,02 a carico del dipendente), per il finanziamento degli enti bilaterali del settore.

    Il contratto chiarisce infine che la scadenza normativa è fissata al 31 ottobre 2028, con rinnovo automatico per altri tre anni in assenza di disdetta formale entro 90 giorni dalla scadenza.

    QUI IL TESTO DELL'ACCORDO 

    Il CCNL lavoro domestico : novità introdotte nel 2023

    Il contratto del 2023  ha introdotto la denominazione unitaria di “assistenti familiari”, ricomprendendo colf, baby sitter e badanti in un sistema di inquadramento semplificato su quattro livelli, con parametri retributivi e mansioni correlate.

    Sono previsti incrementi fissi programmati e specifiche indennità per attività maggiormente gravose, come l’assistenza a bambini molto piccoli o a più persone non autosufficienti.

    Sul piano organizzativo sono stati ampliati periodo di prova e permessi per la formazione, con percorsi riconosciuti dall’ente bilaterale di settore. Il contratto ha rafforzato anche le tutele (ad esempio per donne vittime di violenza) e disciplinato con maggiore dettaglio conciliazione, assistenza sindacale e contribuzione agli enti di settore.

    Gli aumenti applicati

    Dal 2026 il rinnovo del Ccnl lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) fa crescere i costi per le famiglie fino a 83 € al mese (al 2028).

     L’intesa prevede un aumento complessivo di 100 € lordi/mese (livello BS) scaglionato: +40 € dal 1/1/2026, +30 € dal 1/1/2027, +15 € dal 1/1/2028 e +15 € dal 1/9/2028, più rivalutazione dei minimi legata all’inflazione (adeguata al 90% dell’indice Istat) e aggiornamento contributivo annuo. 

    Profilo Livello Impiego tipo Minimo orario 2025 Minimo orario da 2026 Aumento costo mensile Extra annuo stimato
    Badante convivente Convivente 54 ore/settimana ~75 € ~850–900 €
    Baby sitter BS 40 ore/settimana 7,10 €/h 7,46 €/h ~83 € ~900–1.000 €
    Colf B 25 ore/settimana 6,68 €/h 7,02 €/h ~53 € ~600 €

    Tabella retributiva 2023

    Qui le tabelle retributive in vigore durante la proroga prima dell'accordo. Vedi  un riepilogo

    Retribuzioni minime CCNL Lavoro Domestico – dal 1° gennaio 2023
    Livello Conviventi (€/mese) Non conviventi (€/ora) Assistenza notturna (€/mese) Presenza notturna (€/mese) Indennità vitto e alloggio (€/giorno)
    A 725,19 5,27 761,45
    AS 857,06 6,21
    B 922,98 6,58 659,27
    BS 988,90 6,99 692,25
    (1.137,23 per non autosufficienti)
    Pranzo 2,26 – Cena 2,26 – Alloggio 1,95
    Totale 6,47
    C 1.054,85 7,38 764,74
    CS 1.120,76 7,79 1.288,87 Totale 8,36
    D 1.318,54
    (+194,98 indennità)
    8,98
    DS 1.384,46
    (+194,98 indennità)
    9,36
    (10,09 per alcune attività)
    1.592,17