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Cambio unilaterale del CCNL metalmeccanici: è condotta antisindacale
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, ha fornito un nuovo chiarimento in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e dei limiti di intervento unilaterale del datore di lavoro. La decisione si inserisce nel quadro interpretativo dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e dei principi costituzionali sulla libertà sindacale (art. 39 Cost.), confermando l’illegittimità delle modifiche al CCNL effettuate dal datore prima della scadenza dell’accordo collettivo in essere.
Il caso esaminato riguarda la sostituzione anticipata del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario, operata attraverso un accordo denominato “di armonizzazione” firmato dal datore di lavoro con alcune sigle sindacali, con la motivazione che . il contratto del terziario era già applicato a parte dei dipendenti in azienda.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e sulle motivazioni.
Decisioni di merito e ordinanza della Cassazione n. 29737/2025
La Cassazione ha confermato integralmente le decisioni di merito, ribadendo un principio consolidato:
il datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo con termine di efficacia predeterminato prima della sua scadenza.
Il contratto collettivo può essere disdettato soltanto dalle parti stipulanti e nel rispetto delle clausole previste. La Corte richiama precedenti conformi (tra cui Cass. n. 21537/2019 e n. 26666/2024), sottolineando che nessuna “armonizzazione” con altro CCNL può legittimare la sostituzione anticipata senza il consenso delle organizzazioni firmatarie originarie.
Condotta antisindacale e lesione delle prerogative
Con riguardo all’art. 28 Stat. lav., la Corte ha confermato che la decisione datoriale aveva effettivamente limitato la capacità del sindacato di esercitare il proprio ruolo, non solo per l’imposizione di un nuovo contratto collettivo, ma anche per le comunicazioni rivolte direttamente ai lavoratori che avrebbero “sminuito” la funzione sindacale.
La successiva firma dei dipendenti sotto la dicitura “per ricevuta e accettazione” non è stata ritenuta idonea a esprimere un consenso consapevole alla modifica del CCNL, trattandosi – secondo i giudici – di formula generica che documenta solo la presa visione, non l’adesione negoziale.
I limiti dell’accordo di armonizzazione e del Testo Unico 2014
La Cassazione ha respinto anche il motivo relativo all’efficacia generale dell’accordo aziendale secondo il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.
La Corte ha osservato che tale efficacia non può comunque giustificare una disdetta unilaterale del CCNL ancora vigente, né sanare la lesione delle prerogative sindacali cagionata dal comportamento del datore.
Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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CCNL tessile ceramica chimica PMI: ecco il rinnovo 2025
Le parti sociali del settore moda, tessile, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco hanno raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 ottobre 2025, seguita dal verbale integrativo del 5 novembre 2025, relativo al rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei comparti coinvolti.
L’intesa riguarda, in particolare, i lavoratori impiegati nella Piccola Industria (fino a 49 dipendenti) della Chimica e dei settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro e del settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
Il contratto, siglato tra le associazioni datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, definisce il nuovo quadro normativo ed economico valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Un rinnovo atteso, che interviene in un momento cruciale per queste filiere produttive, fortemente caratterizzate dalla trasformazione dei processi, dal ricorso a nuovi materiali e dalla crescente domanda di professionalità specializzate.
L’accordo aggiorna in modo significativo sia la disciplina del rapporto di lavoro sia i minimi salariali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità normativa e adeguamenti economici coerenti con l’evoluzione del settore, preservando al contempo la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori.
CCNL ceramica chimica PMI gli accordi di rinnovo 2025
Il rinnovo contrattuale introduce rilevanti modifiche in materia di periodo di prova, contratti a termine, malattia, lavoro straordinario e congedo parentale, rafforzando le tutele per i dipendenti e adeguando l’impianto normativo alle esigenze delle aziende.
Periodo di prova
Per i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° novembre 2025 vengono rivisti i periodi di prova, con l’obiettivo di rendere l’istituto più coerente con i diversi profili professionali e con le esigenze organizzative delle imprese. Le nuove durate, differenziate per livello e settore, mirano a garantire un congruo tempo di valutazione reciproca del rapporto.
Contratto a tempo determinato: nuove causali
Le parti definiscono le condizioni che consentono di stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi, introducendo causali specifiche che rispondono alle reali necessità operative:
- realizzazione di progetti o servizi definiti nel tempo e non rientranti nell’attività ordinaria;
- progetti temporanei legati a innovazioni tecnologiche, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi;
- avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti, comprese iniziative promozionali nei punti vendita.
Malattia
Vengono aggiornati i limiti temporali per la conservazione del posto di lavoro, con importanti ampliamenti:
- settore tessile-abbigliamento: 15 mesi (verifica su 30 mesi anche con più eventi morbosi);
- settore calzature: 13 mesi (verifica su 30 mesi, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero).
Superati tali limiti, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto, riconoscendo comunque TFR e indennità di preavviso.
Lavoro straordinario
Dal 1° novembre 2025 cambiano le percentuali di maggiorazione:
- occhiali: straordinario diurno al 27%;
- giocattoli: maggiorazione per le ore eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale al 27%.
Gli aggiornamenti che tengono conto degli andamenti produttivi e delle specificità dei comparti.
Congedo parentale
Sempre dal 1° novembre 2025, l’indennità economica del congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene integrata al 60% per un massimo di tre mesi, rafforzando le misure di conciliazione vita-lavoro.
Le novità economiche
L’accordo definisce un articolato sistema di aumenti sui minimi tabellari, diversificato per settore, livello e tempistica di erogazione.
Le tranches decorrono tutte nel corso del 2026, in coerenza con le dinamiche inflattive e con gli andamenti economici delle diverse filiere.
Di seguito la tabella riassuntiva degli incrementi retributivi previsti per ciascun comparto.
Settore Livello di riferimento Aumento totale Tranches Tessile, abbigliamento, calzature, pelli/cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli 4° livello € 200,00 1) € 125,00 dal 01/01/2026
2) € 30,00 dal 01/08/2026
3) € 45,00 dal 01/11/2026Chimica e settori accorpati Livello D € 191,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 30,00 dal 01/08/2026
3) € 16,00 dal 01/11/2026Plastica e gomma Livello V € 167,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 22,00 dal 01/08/2026Abrasivi, Ceramica, Vetro – € 161,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
2) € 16,00 dal 01/08/2026Decorazione piastrelle in terzo fuoco Livello D € 150,00 1) € 80,00 dal 01/01/2026
2) € 40,00 dal 01/08/2026
3) € 30,00 dal 01/11/2026QUI IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI E TUTTE LE TABELLE RETRIBUTIVE
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Rifiuto prestazione lavorativa: la Cassazione chiarisce i limiti per il lavoratore
Nel rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di reciproca correttezza e buona fede assume un ruolo centrale, soprattutto nei casi in cui una delle parti invochi l’inadempimento dell’altra. In tale ambito si colloca l’articolo 1460 del Codice civile, che disciplina l’eccezione di inadempimento, consentendo alla parte adempiente di sospendere la propria prestazione quando la controparte non rispetti gli obblighi contrattuali.
La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale facoltà non opera in modo automatico né costituisce un diritto assoluto. Il rifiuto del lavoratore deve infatti essere proporzionato, causalmente collegato all’inadempimento aziendale e mantenersi nell’alveo della buona fede.
Su questo punto è intervenuta a Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, che offre un’importante occasione di chiarimento per datori di lavoro e consulenti, specie in presenza di contestazioni legate a trasferimenti, mutamenti di mansioni o mancata corresponsione della retribuzione.
Vediamo i dettagli e un precedente caso di licenziamento per rifiuto di nuove mansioni , considerato invece illegittimo.
Il caso Licenziamentoillegittimo per rifiuto di prendere servizio
La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda una lavoratrice assunta con qualifica impiegatizia, destinataria di un trasferimento verso una sede distante dalla precedente. Tale trasferimento era stato oggetto di ricorso giudiziario e, in sede cautelare, dichiarato illegittimo.
Nonostante ciò, la dipendente veniva successivamente assegnata a una nuova sede, con attribuzione di mansioni inferiori rispetto all’inquadramento contrattuale.
Contestualmente, la lavoratrice lamentava la mancata corresponsione delle retribuzioni per diversi mesi.
Di fronte a tali circostanze, la dipendente rifiutava di prendere servizio nella sede indicata dall’azienda, sostenendo che il comportamento datoriale fosse gravemente inadempiente. L’assenza veniva tuttavia contestata come ingiustificata e sfociava in un licenziamento per giusta causa.
Il tribunale e la Corte d’Appello ritenevano illegittimo il recesso, applicando la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012. Entrambe le corti territoriali riconoscevano che la lavoratrice aveva reagito a una pluralità di condotte datoriali non conformi alla normativa, tra cui:
- il trasferimento dichiarato illegittimo;
- l’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica;
- il protratto mancato pagamento delle retribuzioni.
Questi elementi venivano valutati nel loro complesso, evidenziando come la reazione della dipendente non potesse considerarsi arbitraria ma, al contrario, coerente con il contesto e con gli obblighi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto lavorativo.
I criteri fissati dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21965/2025, ha confermato integralmente l’analisi dei giudici di merito. Il cuore della decisione riguarda pero le specifiche direttive concernenti l’applicazione dell’art. 1460 c.c. e i limiti entro cui il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione.
Secondo la Cassazione, l’eccezione di inadempimento datoriale nel rapporto di lavoro:
- non è mai un diritto assoluto per il dipendente;
- richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti;
- è ammissibile solo se il rifiuto è proporzionato e collegato all’inadempimento datoriale;
- deve essere esercitato in conformità ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che il lavoratore non può sottrarsi alla prestazione ogni volta che ritenga illegittima una disposizione datoriale. La sospensione della prestazione è ritenuta legittima solo in casi di:
- totale inadempimento del datore;
- inadempimento grave, tale da incidere in modo rilevante sugli elementi essenziali del rapporto, come retribuzione e mansioni;
- reazione tempestiva e coerentemente collegata alla condotta aziendale.
Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che la sequenza degli inadempimenti datoriali – trasferimento illegittimo, mansioni inferiori, retribuzioni non pagate – aveva inciso in maniera significativa sulla posizione della dipendente, giustificando il suo rifiuto di prendere servizio nella sede indicata.
La Cassazione ha confermato dunque l’illegittimità del licenziamento, sottolineando che la reazione della lavoratrice non violava gli obblighi contrattuali, ma rappresentava una risposta adeguata a gravi e plurimi inadempimenti del datore.
Licenziamento per rifiuto mansioni diverse: Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024
Diversamente, in un altro caso recente, con l'Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dipendente, operatore ecologico, licenziato per aver rifiutato di adempiere alla prestazione lavorativa.
Ad avviso della Suprema Corte, la Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell'infrazione.
In particolare è stato sottolineato come il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa secondo le direttive aziendali (nello specifico, di procedere alla conduzione dei veicoli quale attività rientrante nel suo profilo professionale) senza adeguata motivazione costituisse condotta idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso datoriale.
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Economia italiana ferma, i prezzi rallentano: i dati Istat di novembre 2025
Secondo l’ultima Nota mensile di Istat, nel terzo trimestre 2025 il PIL italiano è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti: una crescita zero, in linea con la Germania ma inferiore a Francia e Spagna. L’economia globale è in fase di moderato rallentamento e il commercio internazionale è ancora condizionato da dazi e incertezze geopolitiche. In questo contesto, l’Italia si muove con fatica: tiene l’export, mentre domanda interna e consumi restano deboli.
Sul fronte del lavoro, a settembre gli occupati hanno raggiunto quota 24,2 milioni: il tasso di occupazione sale al 62,7%, mentre la disoccupazione si attesta al 6,1%, leggermente in aumento rispetto al mese precedente ma sempre al di sotto della media dell’area euro (6,3%). Per le famiglie significa un mercato del lavoro nel complesso stabile, ma con segnali di fragilità soprattutto per i giovani, il cui tasso di disoccupazione torna sopra il 20%.
Industria, costruzioni , commercio, export: luci e ombre
L’industria mostra un andamento altalenante. A settembre la produzione industriale è rimbalzata del 2,8% rispetto ad agosto, recuperando la caduta del mese precedente (-2,7%). Se si guarda però all’intero terzo trimestre, il saldo è ancora leggermente negativo (-0,5% rispetto ai tre mesi precedenti).
Per il settore dell'Edilizia, le costruzioni invece rallentano: ad agosto la produzione è scesa dell’1,6% su base mensile, pur restando in crescita nel confronto su base più ampia (giugno–agosto contro i tre mesi precedenti).
Anche i servizi segnano un calo del fatturato in volume (-0,8% in agosto), trainato in particolare dal commercio all’ingrosso, mentre alloggio, ristorazione e informazione-comunicazione reggono meglio.
Ancora positivo l’andamento degli scambi con l’estero. Nonostante la riduzione registrata ad agosto, la c)rescita delle esportazioni nei mesi estivi (periodo giugno- agosto) è stata nel
complesso positiva (+1,2% . Gli acquisti, viceversa, hanno evidenziato una maggiore debolezza (-0,3%,
Nei primi otto mesi del 2025, la dinamica degli scambi è risultata nel complesso positiva per entrambi iflussi: le esportazioni di beni in valore sono aumentate in termini tendenziali tra gennaio e agosto del 2,6%,le importazioni del 4,1%, con flussi particolarmente sostenuti in entrata da alcuni paesi ( le importazionidalla Cina sono aumentate del 24,5% in termini tendenziali nel periodo gennaio-agosto).
L’incremento delle vendite è stato, tuttavia, limitato ad alcuni settori: prodotti farmaceutici (+34,8%) prodotti alimentari, bevande e tabacco, oltre che di metalli e prodotti in metallo (+4,8%); positiva mentre sono in forte calo le vendite di autoveicoli (-9,3%)
Nel complesso, le vendite al dettaglio di settembre diminuiscono dello 0,5% sia in valore sia in volume. Nel terzo trimestre il valore degli acquisti è sostanzialmente stabile, ma i volumi sono in calo: le famiglie comprano un po’ meno, segno che il potere d’acquisto resta sotto pressione, soprattutto per i beni alimentari.
Prezzi spesa in rallentamento ma il cibo resta caro
Mentre la fiducia delle famiglie ancora tiene, la buona notizia per i consumatori arriva dall’inflazione. A ottobre 2025 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia cresce dell’1,3% su base annua, un valore molto più basso rispetto ai picchi del 2022–2023 e inferiore alla media dell’area euro (2,1%). L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, è stabile al 2%.
A pesare ancora sul portafoglio è però il carrello della spesa. Dal ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, quasi 8 punti in più rispetto all’indice generale dei prezzi (+17,3%). Il rincaro è stato alimentato prima dall’esplosione dei costi energetici (gas, elettricità, carburanti) e dei fertilizzanti, che hanno inciso soprattutto sui prodotti freschi, poi dal graduale recupero dei margini di profitto lungo la filiera agricola e alimentare.
Oggi i prezzi alimentari crescono meno rispetto agli anni scorsi, ma restano su livelli elevati: rispetto al 2019, molte categorie – come pane e cereali, latte e derivati, frutta e verdura – hanno subito aumenti nell’ordine del 25–30%. Per le famiglie significa che l’inflazione è rientrata, ma il costo del cibo rimane strutturalmente più alto, e per tornare a respirare serviranno salari più robusti e una dinamica dei prezzi stabilmente contenuta.
Testo ISTAT e tabella principali indicatori novembre 2025
QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ISTAT
Indicatore Italia Area euro Periodo di riferimento PIL (variazione trimestrale %) 0,0 0,2 Terzo trimestre 2025 Produzione industriale (variazione mensile %) +2,8 -1,2 Settembre 2025 Produzione nelle costruzioni (variazione mensile %) -1,6 -0,1 Agosto 2025 Vendite al dettaglio in volume (variazione mensile %) -0,5 -0,1 Settembre 2025 Prezzi alla produzione industria – mercato interno (variazione mensile %) +0,2 -0,1 Settembre 2025 Prezzi al consumo IPCA (variazione annua %) 1,3 2,1 Ottobre 2025 Tasso di disoccupazione (%) 6,1 6,3 Settembre 2025 Economic Sentiment Indicator (variazione punti) +1,4 +1,2 Ottobre 2025 -
Contratti solidarietà 2025: invio domande dal 30 novembre
Con un una nuova nota sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:
- dal 30 novembre al 10 dicembre 2025 sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriale difensiva.
Ricordiamo che si tratta dello sgravio del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Dal 2 novembre è già possibile la precompilazione delle istanze che è disponibile
- nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure
- accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro"
Sgravio per contratti di solidarietà 2025
Lo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
- il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Il ministero ricorda che, come precisato nella Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.
Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda
Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019.
Si accede esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).
Il pagamento dell’imposta di bollo è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo.
ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).
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Amministratori di condominio: definite le indennità 2025
Le Parti sociali del settore dei servizi di amministrazione condominiale hanno raggiunto un nuovo accordo relativo alla determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) prevista dal CCNL “Dipendenti degli Studi Professionali che amministrano Condomini o Immobili”, siglato da Anaci-Saci e Cisal Terziario.
Il contratto collettivo, in vigore dal 1° luglio 2022, è scaduto il 30 giugno 2025 e l’articolo 27 stabilisce che, dal primo giorno del quarto mese successivo alla scadenza — quindi a partire dal 1° ottobre 2025 — debba essere riconosciuta ai lavoratori un’indennità mensile calcolata sulla base dell’Indice IPCA depurato dagli energetici importati.
L’accordo del 31 ottobre 2025 definisce puntualmente tale indennità sulla base della variazione IPCA registrata tra agosto 2022 (indice 1: 109,20) e giugno 2025 (indice 2: 121,80). L’incremento dell’11,538%, ridotto al 70% come previsto dal CCNL, determina una percentuale utile dell’8%, applicata alle componenti aggiornate al 1° luglio 2023.
L’indennità costituirà una voce della Retribuzione Territoriale Minima Contrattuale Mensile (RTMCM) e sarà integralmente assorbita al momento dell'effettivo rinnovo del CCNL, quando entreranno in vigore le nuove tabelle retributive.
Novità: valori ufficiali dell’I.V.C. e scadenze del welfare
L’accordo definisce con precisione gli importi della Indennità di Vacanza Contrattuale spettante mensilmente ai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2025. Gli importi sono calcolati applicando l’8% alla componente parametrica di ciascun livello. Tabella HTML aggiornata
Livello Componente parametrica (dal 1° luglio 2023) IVC lorda mensile (8%) Quadro 2.210,63 € 176,85 € A1 1.915,88 € 153,27 € A2 1.719,38 € 137,55 € B1 1.522,88 € 121,83 € B2 1.375,50 € 110,04 € C1 1.277,25 € 102,18 € C2 1.179,00 € 94,32 € D1 1.100,40 € 88,03 € D2 982,50 € 78,60 € Oltre alla definizione degli importi dell’IVC, le Parti hanno richiamato l’attenzione sui termini del welfare contrattuale previsto dall’articolo 239 del CCNL:
- 600 € annui per i lavoratori (300 € a luglio + 300 € entro dicembre),
- 1.200 € annui per i quadri.
ATTENZIONE Nel caso in cui non sia stata erogata la prima rata a luglio, l’intero importo dovrà essere corrisposto entro il 31 dicembre 2025
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Sgravio contributivo CdS 2024: istruzioni operative
La circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi, finanziato con le risorse stanziate per l’anno 2024.
Il beneficio è rivolto alle imprese che hanno stipulato un CdS ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.lgs. 148/2015 o che ne avevano uno in corso nel secondo semestre dell’anno precedente, la cui fruIzione sia stata comunque conclusa entro il 31 marzo 2025.
La misura rientra nel sistema di incentivi volto a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell’orario di lavoro, accompagnata da interventi di CIGS.
Sgravio contratti di solidarietà: la norma
L’agevolazione trova fondamento nell’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, che prevede una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori coinvolti in una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La durata massima dello sgravio è pari a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel Fondo per l’occupazione.
Per l’accesso al beneficio, le imprese devono essere state ammesse con appositi decreti direttoriali del Ministero del Lavoro, che definiscono l’importo massimo fruibile. L’INPS ha precisato che il conguaglio può riguardare solo importi effettivamente spettanti, in base alle retribuzioni denunciate nei flussi Uniemens.
Restano esclusi dalla riduzione alcuni contributi, tra cui:
- contributo formazione 0,30% L. 845/1978;
- contributi di solidarietà su previdenza complementare e sanità integrativa;
- cotributi specifici per lavoratori dello spettacolo, trasporto aereo, telecomunicazioni e TFR al Fondo Tesoreria.
Lo sgravio è cumulabile con:
- Decontribuzione Sud, nei limiti della contribuzione residua;
- Decontribuzione Sud PMI (L. 207/2024).
Le modalità di applicazione
La riduzione va applicata per ciascun lavoratore e per ogni periodo di paga incluso nel periodo autorizzato. Il diritto allo sgravio sorge al momento della denuncia contributiva relativa al mese in cui si verifica la riduzione dell’orario di lavoro oltre la soglia del 20%. In sintesi: i principali parametri:
Parametro Valore / Indicazione Misura sgravio 35% contribuzione datoriale Durata massima 24 mesi nel quinquennio mobile Riduzione orario minima Superiore al 20% Scadenza utile CIGS (per controlli) Entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga (art. 7, c. 3, D.lgs. 148/2015) Sono ammesse alla fruizione immediata solo le imprese i cui periodi di CIGS risultano conclusi entro il 31 marzo 2025, come indicate nell’Allegato 1 della circolare.
Le restanti imprese potranno operare i conguagli solo dopo successiva autorizzazione INPS.
Le strutture territoriali, verificati i requisiti, attribuiscono il codice di autorizzazione “1W” (“Azienda ammessa alle riduzioni contributive ex L. 608/1996 per CdS con CIGS”).
Istruzioni Uniemens e scadenze
Le imprese autorizzate devono esporre il credito spettante nel flusso Uniemens, sezione <DenunciaAziendale> → <AltrePartiteACredito>, secondo le seguenti modalità operative:
- <CausaleACredito>: codice L972
- (“Arretrato conguaglio sgravio contributivo per CdS ex art. 21, c.1, lett. c), D.lgs. 148/2015 – anno 2024”)
- <SommeACredito>: importo dello sgravio spettante
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 febbraio 2026.
Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque recuperare lo sgravio attraverso la procedura di regolarizzazione contributiva Uniemens/Vig, riferita all’ultimo mese di attività dichiarato.