• PRIMO PIANO

    Prestazione Universale – Bonus anziani – regole e istruzioni INPS aggiornate

    E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova  Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni  con basso ISEE che comprende :

    1. indennità di accompagnamento e 
    2. contributo spese  per l'assistenza  domiciliare.

     La misura è sperimentale  per gli anni 2025 e 2026. 

    Con il messaggio 4490/2024  l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti,  l'importo e le modalità per fare domanda.

    Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure  per alcuni aspetti  operativi  come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale  e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale. Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un  nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).

    Con il messaggio n. 3514/2025, l’INPS ha chiarito che, con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal fruitore della prestazione (quindi, un familiare, l’amministratore di sostegno, un curatore o un tutore, e così via) se, dopo l’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’Istituto, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. È necessario, a tal fine, che, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincida con quello del domicilio del destinatario della prestazione universale e le mansioni del lavoratore siano di assistenza al titolare della prestazione.

    Vediamo  di seguito  tutte le regole in una guida sintetica.

    Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta

    Dal 2 gennaio l’INPS,  provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus  per gli anziani, denominato ufficialmente  Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.

    Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

    Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle

    1. indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e 
    2.  prestazioni  di assistenza sociale fornite dagli ATS  (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).

    La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:

    1. una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
    2. una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili,  come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici  o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.

    ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:

    1. la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
    2. la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.

    L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.

    Prestazione universale anziani: i requisiti

    Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

    1. età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
    2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
    3. un valore ISEE  sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
    4. la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà  riconosciuta la prestazione Universale.

    Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge  indica i seguenti casi:

    •  persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
    •  persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
    •  persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
    •  persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
    •  persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
    •  persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
    •  persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
    •  persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
    •  ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

    INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24,  anche da più persone  contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.

    Prestazione universale anziani: come fare domanda – Nuove funzioni

    La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,

    • sia personalmente, con la propria identità digitale, che
    • tramite i patronati.

    Nuove funzioni  e semplificazioni sono presentate nel messaggio n. 2193/2025, per migliorare l’usabilità per l’utente. Vengono ricordate inoltre le scadenze per la rendicontazione:

     Entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento per gli arretrati, con i seguenti termini trimestrali  per la gestione ordinaria:

    1. 10 luglio → trimestre aprile/giugno
    2. 10 ottobre → trimestre luglio/settembre
    3. 10 gennaio → trimestre ottobre/dicembre
    4. 10 aprile → trimestre gennaio/marzo

    e possibilità di allegare anche:

    • Documentazione sanitaria aggiuntiva
    • Documenti richiesti in istruttoria
    • Rinnovo permesso di soggiorno (per extracomunitari con permesso scaduto)

    Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale

    Il 21 febbraio  2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  un  decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025 

     INPS  aveva già  emanato un messaggio, n. 949 2025,   con  le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.

    Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi  in particolare a 

    •  Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
    • Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
    • Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
    • Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
    • Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.

    QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE

    ISEE Nucleo ristretto: riesame delle domande respinte

    Come anticipato, il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.

    Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti 

    In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.

    Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2025: regole e tabelle importi

    Con  la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva  dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi  risultano minimi

    In allegato INPS fornisce le tabelle complete  degli importi 2025  dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare.

    Qui le tabelle  complete  2024

    L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio  2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato  con i valori aggiornati. Con la mensilità di marzo   erogato anche  l'eventuale  conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..

    Il 18 novembre l'istituto ha comunicato che i dati relativi alle erogazioni effettuate fino a settembre 2025  i: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni

    applicabili si attesta su 173 €, e va da

     circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), 

    a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

    Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi 

    Assegno unico universale: le regole generali

    L'assegno unico universale  destinato a TUTTE le famiglie con  figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus  ecc.)  è stato istituito dal d. lgs. n.  230-2021. 

    In particolare spetta:

    • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e 
    • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
      • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
      • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
      • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
      • svolga il servizio civile universale;
    • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

    L'erogazione  degli assegni è iniziata  da marzo 2022.  Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni  al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni  in vigore per fino al 2024 

    L'assegno unico figli è universale cioè  è destinato  a tutte le famiglie con figli  con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :

    In particolare è prevista 

    1.  una quota base minima  per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
    2. una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere  il trattamento massimo era pari nel  2022  a 15mila euro.

    Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni  collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali  Vedi sotto esempi di importo 

    Va sottolineato che  :

    • gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente  sulla base dell'indice ISTAT e che 
    • l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito 

    Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo

    Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati 

    Si ricorda che dal 2023   per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno  per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti  della famiglia ovvero : 

    • maggior numero di figli, 
    • raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
    • modifica dell’Isee cioè  variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare 

    ATTENZIONE  è necessario  comunque presentare  ogni anno all'INPS  la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato,  altrimenti dal, mese di marzo   viene garantito solo l'importo minimo previsto per  la fascia ISEE piu alta. 

    La presentazione dell'ISEE aggiornato entro  il  mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli

     Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE. 

    INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale. 

    Assegno unico esempi di importo 2024

    ISEE

     IMPORTI MENSILI 2024

    Assegno figli minori (1)

    Assegno figli 18-20 anni (2)

    Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)

    Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)

    Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)

    Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)

    Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)

    Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)

    maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)

    Bonus secondo percettore di reddito (8)

    fino  a 

    17.090,61 euro

    199,4 

    96,9 

    96,9 

    119,6 

    108,2 

    96,9 

    91,2 

    96,9 

    22,8 

    34,1 

    da

    27.231,05

    a

    27.344,98

    148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9

    da

    37.599,35

    a

    37.713,28

    96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5

     

    Assegno Unico novità ed esempi importi 2025

    La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso. 

    Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:

    •  l’aumento per figli con disabilità, 
    • il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
    •  la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e 
    • l’incremento per i figli successivi al secondo. 

    Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come 

    • il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età, 
    • l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e 
    • la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.

    Tabella AUU 2025

    Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025

    Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€)
    Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00
    18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00
    25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00
    33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00
    43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00
    20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00
    40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00

  • Lavoro Dipendente

    Cambio unilaterale del CCNL metalmeccanici: è condotta antisindacale

    La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, ha fornito un nuovo chiarimento in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e dei limiti di intervento unilaterale del datore di lavoro. La decisione si inserisce nel quadro interpretativo dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e dei principi costituzionali sulla libertà sindacale (art. 39 Cost.), confermando l’illegittimità delle modifiche al CCNL effettuate dal datore prima della scadenza dell’accordo collettivo in essere.

    Il caso esaminato riguarda la sostituzione anticipata del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario, operata attraverso un accordo denominato “di armonizzazione” firmato dal datore di lavoro con alcune sigle sindacali, con la motivazione che . il contratto del terziario era già applicato a parte dei dipendenti in azienda.

    Vediamo maggiori dettagli sul caso e sulle motivazioni.

    Decisioni di merito e ordinanza della Cassazione n. 29737/2025

    La Cassazione ha confermato integralmente le decisioni di merito, ribadendo un principio consolidato:

    il datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo con termine di efficacia predeterminato prima della sua scadenza.

    Il contratto collettivo può essere disdettato soltanto dalle parti stipulanti e nel rispetto delle clausole previste. La Corte richiama precedenti conformi (tra cui Cass. n. 21537/2019 e n. 26666/2024), sottolineando che nessuna “armonizzazione” con altro CCNL può legittimare la sostituzione anticipata senza il consenso delle organizzazioni firmatarie originarie.

    Condotta antisindacale e lesione delle prerogative

    Con riguardo all’art. 28 Stat. lav., la Corte ha confermato che la decisione datoriale aveva effettivamente limitato la capacità del sindacato di esercitare il proprio ruolo, non solo per l’imposizione di un nuovo contratto collettivo, ma anche per le comunicazioni rivolte direttamente ai lavoratori che avrebbero “sminuito” la funzione sindacale.

    La successiva firma dei dipendenti sotto la dicitura “per ricevuta e accettazione” non è stata ritenuta idonea a esprimere un consenso consapevole alla modifica del CCNL, trattandosi – secondo i giudici – di formula generica che documenta solo la presa visione, non l’adesione negoziale.

    I limiti dell’accordo di armonizzazione e del Testo Unico 2014

    La Cassazione ha respinto anche il motivo relativo all’efficacia generale dell’accordo aziendale secondo il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. 

    La Corte ha osservato che tale efficacia non può comunque giustificare una disdetta unilaterale del CCNL ancora vigente, né sanare la lesione delle prerogative sindacali cagionata dal comportamento del datore.

    Il ricorso è stato quindi  rigettato e la società è stata condannata alle spese, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

  • CCNL e Accordi

    CCNL tessile ceramica chimica PMI: ecco il rinnovo 2025

    Le parti sociali del settore moda, tessile, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco hanno raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 ottobre 2025, seguita dal verbale integrativo del 5 novembre 2025, relativo al rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei comparti coinvolti. 

    L’intesa riguarda, in particolare, i lavoratori impiegati nella Piccola Industria (fino a 49 dipendenti) della Chimica e dei settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro e  del settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

    Il contratto, siglato tra le associazioni datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, definisce il nuovo quadro normativo ed economico valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Un rinnovo atteso, che interviene in un momento cruciale per queste filiere produttive, fortemente caratterizzate dalla trasformazione dei processi, dal ricorso a nuovi materiali e dalla crescente domanda di professionalità specializzate.

    L’accordo aggiorna in modo significativo sia la disciplina del rapporto di lavoro sia i minimi salariali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità normativa e adeguamenti economici coerenti con l’evoluzione del settore, preservando al contempo la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori.

    CCNL ceramica chimica PMI gli accordi di rinnovo 2025

    Il rinnovo contrattuale introduce rilevanti modifiche in materia di periodo di prova, contratti a termine, malattia, lavoro straordinario e congedo parentale, rafforzando le tutele per i dipendenti e adeguando l’impianto normativo alle esigenze delle aziende.

    Periodo di prova

    Per i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° novembre 2025 vengono rivisti i periodi di prova, con l’obiettivo di rendere l’istituto più coerente con i diversi profili professionali e con le esigenze organizzative delle imprese. Le nuove durate, differenziate per livello e settore, mirano a garantire un congruo tempo di valutazione reciproca del rapporto.

    Contratto a tempo determinato: nuove causali

    Le parti definiscono le condizioni che consentono di stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi, introducendo causali specifiche che rispondono alle reali necessità operative:

    • realizzazione di progetti o servizi definiti nel tempo e non rientranti nell’attività ordinaria;
    • progetti temporanei legati a innovazioni tecnologiche, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi;
    • avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti, comprese iniziative promozionali nei punti vendita.

    Malattia

    Vengono aggiornati i limiti temporali per la conservazione del posto di lavoro, con importanti ampliamenti:

    • settore tessile-abbigliamento: 15 mesi (verifica su 30 mesi anche con più eventi morbosi);
    • settore calzature: 13 mesi (verifica su 30 mesi, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero).

    Superati tali limiti, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto, riconoscendo comunque TFR e indennità di preavviso.

    Lavoro straordinario

    Dal 1° novembre 2025 cambiano le percentuali di maggiorazione:

    • occhiali: straordinario diurno al 27%;
    • giocattoli: maggiorazione per le ore eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale al 27%.

    Gli aggiornamenti che tengono conto degli andamenti produttivi e delle specificità dei comparti.

    Congedo parentale

    Sempre dal 1° novembre 2025, l’indennità economica del congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene integrata al 60% per un massimo di tre mesi, rafforzando le misure di conciliazione vita-lavoro.

    Le novità economiche

    L’accordo definisce un articolato sistema di aumenti sui minimi tabellari, diversificato per settore, livello e tempistica di erogazione.

    Le tranches decorrono tutte nel corso del 2026, in coerenza con le dinamiche inflattive e con gli andamenti economici delle diverse filiere. 

    Di seguito la tabella riassuntiva degli incrementi retributivi previsti per ciascun comparto. 

    Settore Livello di riferimento Aumento totale Tranches
    Tessile, abbigliamento, calzature, pelli/cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli 4° livello € 200,00 1) € 125,00 dal 01/01/2026
    2) € 30,00 dal 01/08/2026
    3) € 45,00 dal 01/11/2026
    Chimica e settori accorpati Livello D € 191,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 30,00 dal 01/08/2026
    3) € 16,00 dal 01/11/2026
    Plastica e gomma Livello V € 167,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 22,00 dal 01/08/2026
    Abrasivi, Ceramica, Vetro € 161,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 16,00 dal 01/08/2026
    Decorazione piastrelle in terzo fuoco Livello D € 150,00 1) € 80,00 dal 01/01/2026
    2) € 40,00 dal 01/08/2026
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    QUI IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI E TUTTE LE TABELLE RETRIBUTIVE

  • Lavoro Dipendente

    Rifiuto prestazione lavorativa: la Cassazione chiarisce i limiti per il lavoratore

    Nel rapporto di lavoro subordinato, l’obbligo di reciproca correttezza e buona fede assume un ruolo centrale, soprattutto nei casi in cui una delle parti invochi l’inadempimento dell’altra. In tale ambito si colloca l’articolo 1460 del Codice civile, che disciplina l’eccezione di inadempimento, consentendo alla parte adempiente di sospendere la propria prestazione quando la controparte non rispetti gli obblighi contrattuali.

    La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale facoltà non opera in modo automatico né costituisce un diritto assoluto. Il rifiuto del lavoratore deve infatti essere proporzionato, causalmente collegato all’inadempimento aziendale e mantenersi nell’alveo della buona fede.

    Su questo punto  è intervenuta a Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21965 del 30 luglio 2025, che offre un’importante occasione di chiarimento per datori di lavoro e consulenti, specie in presenza di contestazioni legate a trasferimenti, mutamenti di mansioni o mancata corresponsione della retribuzione.

     Vediamo i dettagli e un precedente caso di licenziamento per rifiuto di nuove mansioni ,   considerato invece illegittimo.

    Il caso Licenziamentoillegittimo per rifiuto di prendere servizio

    La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda una lavoratrice assunta con qualifica impiegatizia, destinataria di un trasferimento verso una sede distante dalla precedente. Tale trasferimento era stato oggetto di ricorso giudiziario e, in sede cautelare, dichiarato illegittimo.

    Nonostante ciò, la dipendente veniva successivamente assegnata a una nuova sede, con attribuzione di mansioni inferiori rispetto all’inquadramento contrattuale.

    Contestualmente, la lavoratrice lamentava la mancata corresponsione delle retribuzioni per diversi mesi.

    Di fronte a tali circostanze, la dipendente rifiutava di prendere servizio nella sede indicata dall’azienda, sostenendo che il comportamento datoriale fosse gravemente inadempiente. L’assenza veniva tuttavia contestata come ingiustificata e sfociava in un licenziamento per giusta causa.

    Il tribunale e la Corte d’Appello ritenevano illegittimo il recesso, applicando la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012. Entrambe le corti territoriali riconoscevano che la lavoratrice aveva reagito a una pluralità di condotte datoriali non conformi alla normativa, tra cui:

    • il trasferimento dichiarato illegittimo;
    • l’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica;
    • il protratto mancato pagamento delle retribuzioni.

    Questi elementi venivano valutati nel loro complesso, evidenziando come la reazione della dipendente non potesse considerarsi arbitraria ma, al contrario, coerente con il contesto e con gli obblighi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto lavorativo.

    I criteri fissati dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21965/2025, ha confermato integralmente l’analisi dei giudici di merito. Il cuore della decisione riguarda  pero le specifiche direttive concernenti l’applicazione dell’art. 1460 c.c. e i limiti entro cui il lavoratore può legittimamente rifiutare la prestazione.

    Secondo la Cassazione, l’eccezione di inadempimento datoriale nel rapporto di lavoro:

    • non è mai un diritto assoluto per il dipendente;
    • richiede una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti;
    • è ammissibile solo se il rifiuto è proporzionato e collegato all’inadempimento datoriale;
    • deve essere esercitato in conformità ai principi di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.).

    Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ribadisce che il lavoratore non può sottrarsi alla prestazione ogni volta che ritenga illegittima una disposizione datoriale. La sospensione della prestazione è ritenuta legittima solo in casi di:

    1. totale inadempimento del datore;
    2. inadempimento grave, tale da incidere in modo rilevante sugli elementi essenziali del rapporto, come retribuzione e mansioni;
    3. reazione tempestiva e coerentemente collegata alla condotta aziendale.

    Nel caso in esame, i giudici di legittimità hanno riconosciuto che la sequenza degli inadempimenti datoriali – trasferimento illegittimo, mansioni inferiori, retribuzioni non pagate – aveva inciso in maniera significativa sulla posizione della dipendente, giustificando il suo rifiuto di prendere servizio nella sede indicata.

    La Cassazione ha  confermato dunque l’illegittimità del licenziamento, sottolineando che la reazione della lavoratrice non violava gli obblighi contrattuali, ma rappresentava una risposta adeguata a gravi e plurimi inadempimenti del datore.

    Licenziamento per rifiuto mansioni diverse: Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024

    Diversamente, in un altro caso recente, con l'Ordinanza n. 17270 del 24 giugno 2024, la  Corte di Cassazione  ha respinto il ricorso di un dipendente, operatore ecologico, licenziato  per aver rifiutato di adempiere alla prestazione lavorativa.

    Ad avviso della Suprema Corte, la Corte d'appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e giustificato motivo soggettivo e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell'infrazione.

    In particolare è stato sottolineato  come il rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa secondo le direttive aziendali (nello specifico, di procedere alla conduzione dei veicoli  quale attività rientrante nel suo profilo professionale)  senza adeguata motivazione costituisse condotta idonea a ledere definitivamente il vincolo fiduciario e a giustificare il recesso datoriale.

  • Rubrica del lavoro

    Economia italiana ferma, i prezzi rallentano: i dati Istat di novembre 2025

    Secondo l’ultima Nota mensile di Istat, nel terzo trimestre 2025 il PIL italiano è rimasto fermo rispetto ai tre mesi precedenti: una crescita zero, in linea con la Germania ma inferiore a Francia e Spagna. L’economia globale è in fase di moderato rallentamento e il commercio internazionale è ancora condizionato da dazi e incertezze geopolitiche. In questo contesto, l’Italia si muove con fatica: tiene l’export, mentre domanda interna e consumi restano deboli.

    Sul fronte del lavoro, a settembre gli occupati hanno raggiunto quota 24,2 milioni: il tasso di occupazione sale al 62,7%, mentre la disoccupazione si attesta al 6,1%, leggermente in aumento rispetto al mese precedente ma sempre al di sotto della media dell’area euro (6,3%). Per le famiglie significa un mercato del lavoro nel complesso stabile, ma con segnali di fragilità soprattutto per i giovani, il cui tasso di disoccupazione torna sopra il 20%.

    Industria, costruzioni , commercio, export: luci e ombre

    L’industria mostra un andamento altalenante. A settembre la produzione industriale è rimbalzata del 2,8% rispetto ad agosto, recuperando la caduta del mese precedente (-2,7%). Se si guarda però all’intero terzo trimestre, il saldo è ancora leggermente negativo (-0,5% rispetto ai tre mesi precedenti).

    Per il settore dell'Edilizia, le costruzioni invece  rallentano: ad agosto la produzione è scesa dell’1,6% su base mensile, pur restando in crescita nel confronto su base più ampia (giugno–agosto contro i tre mesi precedenti). 

    Anche i servizi segnano un calo del fatturato in volume (-0,8% in agosto), trainato in particolare dal commercio all’ingrosso, mentre alloggio, ristorazione e informazione-comunicazione reggono meglio.

    Ancora positivo l’andamento degli scambi con l’estero. Nonostante la riduzione registrata ad agosto, la c)rescita delle esportazioni nei mesi estivi (periodo giugno- agosto) è stata nel

    complesso positiva (+1,2% . Gli acquisti, viceversa, hanno evidenziato una maggiore  debolezza (-0,3%,

    Nei primi otto mesi del 2025, la dinamica degli scambi è risultata nel complesso positiva per entrambi iflussi: le esportazioni di beni in valore sono aumentate in termini tendenziali tra gennaio e agosto del 2,6%,le importazioni del 4,1%, con flussi particolarmente sostenuti in entrata da alcuni paesi ( le importazionidalla Cina sono aumentate del 24,5% in termini tendenziali nel periodo gennaio-agosto).

    L’incremento delle vendite  è stato, tuttavia, limitato ad alcuni settori:  prodotti farmaceutici (+34,8%) prodotti alimentari, bevande e tabacco, oltre che di metalli e prodotti in metallo (+4,8%); positiva mentre sono in forte calo le vendite di autoveicoli (-9,3%) 

    Nel complesso, le vendite al dettaglio di settembre diminuiscono dello 0,5% sia in valore sia in volume. Nel terzo trimestre il valore degli acquisti è sostanzialmente stabile, ma i volumi sono in calo: le famiglie comprano un po’ meno, segno che il potere d’acquisto resta sotto pressione, soprattutto per i beni alimentari.

    Prezzi spesa in rallentamento ma il cibo resta caro

    Mentre la fiducia delle famiglie ancora tiene, la buona notizia per i consumatori arriva dall’inflazione. A ottobre 2025 l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) in Italia cresce dell’1,3% su base annua, un valore molto più basso rispetto ai picchi del 2022–2023 e inferiore alla media dell’area euro (2,1%). L’inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari freschi, è stabile al 2%.

    A pesare ancora sul portafoglio è però il carrello della spesa. Dal ottobre 2021 a ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari in Italia sono aumentati del 24,9%, quasi 8 punti in più rispetto all’indice generale dei prezzi (+17,3%). Il rincaro è stato alimentato prima dall’esplosione dei costi energetici (gas, elettricità, carburanti) e dei fertilizzanti, che hanno inciso soprattutto sui prodotti freschi, poi dal graduale recupero dei margini di profitto lungo la filiera agricola e alimentare.

    Oggi i prezzi alimentari crescono meno rispetto agli anni scorsi, ma restano su livelli elevati: rispetto al 2019, molte categorie – come pane e cereali, latte e derivati, frutta e verdura – hanno subito aumenti nell’ordine del 25–30%. Per le famiglie significa che l’inflazione è rientrata, ma il costo del cibo rimane strutturalmente più alto, e per tornare a respirare serviranno salari più robusti e una dinamica dei prezzi stabilmente contenuta.

    Testo ISTAT e tabella principali indicatori novembre 2025

    QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA NOTA ISTAT

    Indicatore Italia Area euro Periodo di riferimento
    PIL (variazione trimestrale %) 0,0 0,2 Terzo trimestre 2025
    Produzione industriale (variazione mensile %) +2,8 -1,2 Settembre 2025
    Produzione nelle costruzioni (variazione mensile %) -1,6 -0,1 Agosto 2025
    Vendite al dettaglio in volume (variazione mensile %) -0,5 -0,1 Settembre 2025
    Prezzi alla produzione industria – mercato interno (variazione mensile %) +0,2 -0,1 Settembre 2025
    Prezzi al consumo IPCA (variazione annua %) 1,3 2,1 Ottobre 2025
    Tasso di disoccupazione (%) 6,1 6,3 Settembre 2025
    Economic Sentiment Indicator (variazione punti) +1,4 +1,2 Ottobre 2025

  • Lavoro Dipendente

    Contratti solidarietà 2025: invio domande dal 30 novembre

    Con un una nuova nota  sul proprio sito istituzionale il Ministero del lavoro ricorda che:

    •  dal 30 novembre al 10 dicembre 2025  sarà aperta la piattaforma per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva   per i contratti di solidarietà  industriale difensiva.

     Ricordiamo che si tratta dello sgravio  del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro previsto per  situazioni di crisi e riorganizzazione aziendale a seguito dei quali  un accordo in sede ministeriale preveda per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. 

    Dal 2 novembre  è  già possibile la precompilazione delle istanze  che è disponibile 

    1. nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure 
    2. accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro"

    Sgravio per contratti di solidarietà 2025

    Lo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come

    • il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile),
    • il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e 
    • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Il ministero ricorda che, come precisato nella  Circolare n. 19 del 27 novembre 2017 “(…) lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto”.

    Sgravio contratti di solidarietà 2024: come fare domanda

    Lo sgravio contributivo per contratti di solidarieta  va richiesto esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline" sul portale dedicato alla decontribuzione per contratti di solidarietà industriale, creato nel 2019. 

    Si accede  esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica).

    Il pagamento dell’imposta di bollo  è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo. 

    ATTENZIONE l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”. 

    Si raccomanda di tenere conto dei tempi tecnici necessari ad espletare il pagamento tramite PagoPA, soprattutto in prossimità delle date di avvio e chiusura del periodo di presentazione delle istanze (30 novembre 2024– 10 dicembre 2024).