• Inail

    Autoliquidazione INAIL 2025/2026: rateazione e istruzioni

    Con l'istruzione operativa del 23 dicembre 2025 sull’autoliquidazione 2025/2026, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per il corretto adempimento degli obblighi assicurativi, con particolare riferimento alle scadenze, alle modalità di dichiarazione delle retribuzioni, al versamento del premio e all’applicazione delle riduzioni contributive.

     Le indicazioni sono rivolte ai datori di lavoro titolari di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) e di Posizioni Assicurative Navigazione (PAN) e devono essere applicate sia nella fase di regolazione del premio 2025 sia nella determinazione della rata anticipata 2026. 

    In data 9 gennaio sono stati forniti anche i coefficienti per il calcolo delle rate in caso di pagamento dilazionato (vedi ultimo paragrafo).

    Con la circolare 3 del 20 gennaio INAIL chiarisce che, dal 1° gennaio 2026, si applicano in via provvisoria le nuove aliquote di oscillazione “in bonus” del tasso medio per andamento infortunistico favorevole. Vedi sotto il dettaglio 

    Quadro normativo e scadenze dell’autoliquidazione 2025-2026

    Come noto, il premio INAIL deve essere autoliquidato annualmente dal datore di lavoro sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente e di quelle presunte per l’anno in corso, secondo quanto previsto dall’articolo 28 del DPR n. 1124/1965. Per l’autoliquidazione 2025/2026 restano ferme le seguenti scadenze principali:

    Adempimento Termine
    Versamento premio in unica soluzione o prima rata 16 febbraio 2026
    Versamento contributi associativi 16 febbraio 2026
    Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 2 marzo 2026

    I datori di lavoro con PAT devono trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente tramite i servizi telematici “AL.P.I. online” o “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio da indicare nel modello F24 è 902026. Per i datori del settore marittimo titolari di PAN è obbligatorio l’utilizzo del servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il codice da indicare nel modello F24.

    Oscillazione del tasso e altre riduzioni contributive

    Tra le principali novità dell’autoliquidazione 2025/2026 rientra l’applicazione, in via provvisoria dal 1° gennaio 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, approvate con deliberazione INAIL n. 146 del 21 luglio 2025.

    Le nuove aliquote “bonus” premiano i datori di lavoro con andamento infortunistico favorevole, ma sono applicate con riserva di conguaglio in caso di mancata adozione del decreto interministeriale attuativo o di accertamento di violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi due anni. 

    Restano inoltre confermate, a legislazione vigente, le principali riduzioni del premio assicurativo, tra cui:

    • riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne;
    • sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera;
    • esonero totale per navi iscritte al Registro Internazionale;
    • incentivi per maternità, paternità e sostituzione di lavoratori in congedo;
    • riduzione per imprese artigiane;
    • riduzione per Campione d’Italia;
    • riduzioni per cooperative agricole;
    • incentivi per assunzioni ex legge n. 92/2012.

    Nella circolare 3 INAIL  ribadisce le  indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026 e fornisce la tabella aggiornata.

    <!– N

    <!– 50 < N

    Lavoratori-anno del triennio (N) Valori ISAR Aliquota
    N <= 50 -0,50 < ISAR < 0 -14%
    N <= 50 -0,75 < ISAR <= -0,50 -18%
    N <= 50 -0,90 < ISAR <= -0,75 -21%
    N <= 50 -1 < ISAR <= -0,90 -25%
    N <= 50 ISAR = -1 -28%
    50 < N <= 100 -0,50 < ISAR < 0 -15%
    50 < N <= 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -19%
    50 < N <= 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -23%
    50 < N <= 100 -1 < ISAR <= -0,90 -27%
    50 < N <= 100 ISAR = -1 -31%
    N > 100 -0,50 < ISAR < 0 -17%
    N > 100 -0,75 < ISAR <= -0,50 -22%
    N > 100 -0,90 < ISAR <= -0,75 -27%
    N > 100 -1 < ISAR <= -0,90 -32%
    N > 100 ISAR = -1 -37%
    Nota: nei casi di non significatività della PAT, l’aliquota di oscillazione in riduzione è fissata al 13%.

    Istruzioni operative: riduzione di presunto, rateazione e servizi online

    I datori di lavoro che prevedono per il 2026 una diminuzione delle retribuzioni rispetto al 2025 devono trasmettere entro il 16 febbraio 2026 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, utilizzando il servizio online “Riduzione Presunto”. Tale comunicazione costituisce la base di calcolo del premio anticipato 2026, salvo successivi controlli INAIL. 

    È inoltre possibile optare per il pagamento rateale del premio in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo dovuto. La scelta deve essere effettuata in sede di dichiarazione delle retribuzioni; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati sulla base del tasso medio dei titoli di Stato. 

    Infine, l’INAIL ha comunicato le date di apertura dei servizi telematici necessari per l’autoliquidazione 2025/2026, con avvio progressivo a partire 

    • dal 2 gennaio 2026 per la riduzione di presunto e 
    • dall’8 gennaio 2026 per i servizi di invio delle dichiarazioni e calcolo del premio.

    Di seguito i link  diretti ai servizi: 

    Tabella riepilogo scadenze

    Adempimento Soggetti interessati Scadenza Note operative
    Comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2026 Datori di lavoro PAT e armatori PAN 16 febbraio 2026 Servizio online “Riduzione Presunto”
    Versamento premio INAIL in unica soluzione Datori di lavoro PAT e PAN 16 febbraio 2026 Modello F24 (PAT: codice riferimento 902026)
    Versamento contributi associativi Datori di lavoro interessati 16 febbraio 2026 Pagamento in unica soluzione
    Presentazione dichiarazione retribuzioni 2025 Datori di lavoro PAT e PAN 2 marzo 2026 Servizi telematici INAIL obbligatori
    Apertura servizio Riduzione Presunto PAT e PAN 2 gennaio 2026 Accesso dal portale INAIL
    Apertura servizi invio dichiarazioni e calcolo premio PAT e PAN 8 gennaio 2026 AL.P.I. online / Invio retribuzioni
    Richiesta certificato assicurazione equipaggio Armatori con PAN Dal 2 gennaio 2026 Servizio online dedicato
    1ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 febbraio 2026 Senza interessi
    2ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 18 maggio 2026 Con interessi
    3ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 20 agosto 2026 Con interessi
    4ª rata premio INAIL (25%) Datori di lavoro che optano per la rateazione 16 novembre 2026 Con interessi

    Coefficienti per calcolo interessi rateazione INAIL

    Con istruzione operativa del 9 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha pubblicato il

    tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pari allo 2,75% , da utilizzare  per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

    Sulla base di detto tasso, sono determinati i seguenti coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto :

    • del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
    • della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
    Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
    16 febbraio 2026 16 febbraio 2026 0
    16 maggio 2026 18 maggio 2026 0,00670548
    16 agosto 2026 20 agosto 2026 0,01363699
    16 novembre 2026 16 novembre 2026 0,02056849
  • Turismo

    Trattamento integrativo turismo: riconferma nella legge di bilancio 2026

    Era  applicabile per i periodi di paga fino al 30 settembre 2025 il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turismo, esteso dalla legge di bilancio 2025  ai  primi nove mesi del 2025, come era successo con la  Legge di Bilancio precedente,  per i primi sei mesi del 2024. 

    L’obiettivo è  quello di sostenere la stabilità occupazionale  e di far fronte alla carenza di manodopera nel settore turistico, ricettivo e termale con l'opportuno ampliamento del periodo  anche ai mesi estivi, durante i quali la domanda di personale nel turismo è particolarmente alta.

    Nella legge di bilancio 2026  (L. 199 2025)   pubblicata il 30 dicembre 2025 in Gazzetta Ufficiale   è presente una proroga della misura anche nel 2026. Nel testo,  si conferma l'applicabilità per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 sempre a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo  d’imposta 2025, a 40.000 euro.

    In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti dell'Agenzia, rivediamo  la disciplina nei paragrafi seguenti.

    Bonus straordinari turismo: durata – come funziona

    Il trattamento integrativo speciale  è destinato ai  dipendenti  di

    1. esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e
    2. imprese del  settore turistico, inclusi gli stabilimenti termali.

    Per avere diritto all'agevolazione  i lavoratori devono avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro per il periodo d’imposta 2024.

    Nello specifico il trattamento consiste in:

    •  un importo pari al 15% delle retribuzioni lorde 
    • relative al lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi (DLgs. 66/2003), 
    • nel  periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. 

    Questo significa che dal 1 ottobre non è piu applicabile ma ATTENZIONE: l’erogazione  delle somme calcolate sule prestazioni fino al 30 settembre  da parte dei datori di lavoro può avvenire anche successivamente, purché entro il termine per il conguaglio di fine anno, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. nn. 26/2023 e 5/2024). 

    Il bonus non entra nel reddito  imponibile del lavoratore.

    Dal punto di vista operativo, la gestione  segue  la disciplina del 2024: 

    • il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, è responsabile del riconoscimento del trattamento, 
    • previa richiesta scritta del lavoratore, che  autocertifica l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nel 2024. 

    Il datore di lavoro dovrà riportare le somme nella Certificazione Unica e potrà recuperare il credito derivante dall'erogazione  mediante compensazione.

    Trattamento integrativo turismo: codice tributo per utilizzo in F24

    Nella risoluzione 8/e 2025 l'Agenzia delle entrate per consentire ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione  il credito di imposta  mediante modello F24 da presentare esclusivamente  tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate,  ha ridenominato  il seguente codice tributo, istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già  ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024:

    • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture  turistico-alberghiere”.

    Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

    La riconferma nella legge di bilancio 2026

    Come detto, la nuova legge di bilancio 2026  riconferma, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento,  ai lavoratori  del settore privato, del trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento della retribuzione lorda, per :

    •    prestazioni di lavoro straordinario effettuate  nei giorni festivi o 
    •     per lavoro notturno. 

    Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, si applica a titolari di reddito da lavoro  dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2025.

    Per il riconoscimento il sostituto d'imposta  deve ottenere la richiesta scritta del lavoratore, con attestazione dell'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno 2025. 

    Le somme andranno indicate nella Certificazione Unica e compensate come  previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus lavoro dipendente: come contare i giorni non retribuiti

    Con la Risposta a Interpello n. 7 del 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sulla corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente da considerare nel calcolo della somma integrativa riconosciuta ai lavoratori con redditi medio-bassi introdotta dalla legge di bilancio 2025.

    Il beneficio, che come noto viene riconosciuto in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente, richiede – ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile – di rapportare il reddito percepito all’intero anno. In tale operazione assume rilievo decisivo il numero dei “giorni di lavoro dipendente”, parametro che può generare incertezze nei casi in cui il lavoratore, pur formalmente in forza, non percepisca retribuzione per alcuni periodi dell’anno.

    Il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria consente di allineare le prassi applicative e di ridurre il rischio di errori nel riconoscimento del beneficio, soprattutto in presenza di assenze non retribuite, aspettative o sospensioni dal lavoro.

    Il caso in oggetto

    Il quesito oggetto dell’interpello è stato presentato da un sostituto d’imposta pubblico, chiamato a determinare correttamente le somme da riconoscere ai propri dipendenti in applicazione dell’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

     In particolare, l’istante ha evidenziato come la prassi amministrativa abbia già chiarito che, in caso di lavoro svolto solo per una parte dell’anno, il reddito annuo teorico debba essere calcolato dividendo il reddito effettivamente percepito per i giorni di lavoro dipendente e moltiplicando il risultato per 365.

    La criticità nasce, però, nella definizione dei giorni da includere nel divisore. Il sostituto d’imposta ha preso in considerazione due ipotesi distinte:

    • un’assenza parziale di giorni lavorati nell’anno, dovuta a periodi di aspettativa, permessi o altre assenze non retribuite;
    • un’assenza totale di giorni lavorati nell’anno, con corresponsione di sole somme non collegate alla presenza in servizio, come arretrati contrattuali o competenze accessorie.

    Secondo l’interpretazione proposta, nel primo caso dovrebbero essere considerati esclusivamente i giorni per i quali il dipendente ha percepito una retribuzione, applicando un criterio analogo a quello previsto per il calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente. 

    Nel secondo caso, invece, l’agevolazione non dovrebbe trovare applicazione, in quanto mancherebbe un effettivo periodo di lavoro nell’anno di riferimento.

    Le modalità di calcolo secondo l’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate ha condiviso l’impostazione prospettata dall’istante, fornendo un chiarimento di principio  con preciso impatto pratico.

     Richiamata la disciplina della somma integrativa per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, l’Amministrazione ha ribadito che il reddito deve essere “annualizzato” esclusivamente per individuare la percentuale applicabile, mentre l’importo finale va calcolato sul reddito effettivamente percepito.

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha precisato che:

    1. i fini del calcolo del reddito annuo teorico, i “giorni di lavoro dipendente” sono soltanto quelli per i quali il lavoratore ha effettivamente percepito una retribuzione. Devono quindi essere esclusi i giorni in cui non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita, come avviene nei casi di aspettativa non retribuita o di sospensione senza assegni. Tale conclusione è coerente con i criteri già utilizzati per il computo dei giorni rilevanti ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente.
    2. Con riferimento all’ipotesi di assenza totale di giorni lavorati nell’anno, l’Agenzia ha chiarito che non possono essere riconosciute le somme agevolate qualora le uniche erogazioni siano costituite da importi non riferibili all’attività lavorativa svolta nell’anno stesso, pur se assoggettati a tassazione ordinaria. 

    In mancanza di giorni di lavoro retribuiti, dunque,  viene meno infatti il presupposto per la determinazione del reddito annuo teorico.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità contributi esteri e retribuzioni convenzionali: ok dall’Agenzia

    Chiarimenti dall'Agenzia con la risposta 5 del 15 gennaio 2026, sulla  disciplina fiscale del lavoro dipendente svolto all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia con determinazione del reddito basato sulle retribuzioni convenzionali.  Come noto tale meccanismo, introdotto dall’articolo 51, comma 8-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), consente di assumere come base imponibile valori stabiliti annualmente con decreto ministeriale, in luogo della retribuzione effettivamente percepita.

    La norma ha finalità semplificative e si applica ai rapporti di lavoro dipendente prestati all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a condizione che il lavoratore soggiorni nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi,  pur restando iscritto all'anagrafe italiana. In questi casi, il reddito di lavoro dipendente non è determinato in modo analitico, ma in via forfetaria.

    L’applicazione del regime convenzionale solleva tuttavia un tema rilevante sul piano operativo: il trattamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nello Stato estero. Poiché il reddito non è calcolato sulla retribuzione effettiva, tali contributi non incidono sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò ha generato il dubbio se gli stessi possano comunque essere dedotti dal reddito complessivo , con effetti diretti sulla dichiarazione dei redditi.

    Interpello 5 2026: il caso

    Nel caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria, un lavoratore residente in Italia presta attività di lavoro dipendente all’estero, applicando il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dal TUIR. Durante l’anno, il datore di lavoro estero provvede a trattenere e versare contributi previdenziali e assistenziali obbligatori in base alla legislazione locale.

    In base alla disciplina ordinaria del reddito di lavoro dipendente, i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali opera “in deroga” ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente, con la conseguenza che tali contributi non riducono la base imponibile determinata in modo forfetario.

    Il quesito riguarda quindi la fase successiva della tassazione: se l’esclusione dei contributi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente comporti anche l’impossibilità di dedurli dal reddito complessivo. 

    La risposta dell’Agenzia

    Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ricostruisce in modo sistematico il coordinamento tra le disposizioni del TUIR che disciplinano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e quelle che regolano la determinazione del reddito complessivo. In particolare, viene chiarito che il regime delle retribuzioni convenzionali, previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, opera esclusivamente sul piano della determinazione del reddito di lavoro dipendente e non incide sulle regole generali in materia di oneri deducibili.

    L’Amministrazione finanziaria evidenzia che, proprio perché i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non sono deducibili nella fase di determinazione del reddito di lavoro dipendente, trova applicazione la disciplina che ne consente la deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR. In altri termini, l’esclusione dei contributi dalla base imponibile convenzionale non determina una perdita definitiva del beneficio fiscale, ma sposta la rilevanza degli oneri alla fase successiva della tassazione. Viene anche precisato che "in sede dichiarativa, i predetti contributi, afferenti

    al reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero nel 2024 e determinato in base alle  retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8­bis, del TUIR, dovranno essere  indicati nel rigo E21 del Modello 730/2025".

    Questa interpretazione è coerente con il principio secondo cui le norme che regolano le singole categorie di reddito e quelle che disciplinano il reddito complessivo operano su piani distinti e non sovrapponibili. 

    In sintesi quindi  i contributi obbligatori versati all’estero, se risultanti dalla documentazione rilasciata dal datore di lavoro estero, possono essere dedotti dal reddito complessivo del lavoratore residente in Italia in sede di dichiarazione dei redditi.

  • PRIMO PIANO

    Prospetto disabili 2026 in scadenza il 31 gennaio

    Si avvicina il termine del 31 gennaio 2026  entro il quale, come ogni anno  le aziende pubbliche e private dovranno presentare, in  caso di modifiche nell'organico , il prospetto informativo sulla situazione aziendale,   ai fini del collocamento obbligatorio delle persone disabili, come previsto dalla legge 68/1999.
    L’invio telematico deve essere effettuato compilando il modulo on line e tramite la procedura telematica presente sul sito  www. servizi.lavoro.gov.it. accessibile con SPID e CIE

    Il modello non ha subito modifiche rispetto all'anno scorso.

    Il modello consente di segnalare l’eventuale utilizzo  di strumenti specifici come  le convenzioni articoli 11 e 12 legge 68/1999, le richieste di esonero in base all’articolo 5, oppure l’eventuale sospensione degli obblighi per effetto di Cigs o di una procedura di licenziamento collettivo in base alla legge 223/1991.

    Nella compilazione vengono  richiesti in particolare:

    • –  il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
    • – il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
    • – i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

    I datori di lavoro  con piu unità produttive  ubicate in due o più Regioni o Province Autonome che adempiono all’obbligo direttamente, devono inviare il prospetto informativo al servizio dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

    Gli intermediari invece effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la propria sede legale .

    I servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione   che fa fede  per documentare l’adempimento.

    Il Prospetto informativo così compilato non deve essere seguito da alcun documento cartaceo.

    Il mancato adempimento all’obbligo comunicativo fa scattare una sanzione amministrativa di 635,11 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

    La legge esonera i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

    • –  trasporto aereo, marittimo e terrestre con riferimento al personale viaggiante e navigante;
    • – edilizia,  per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
    • – impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
    • – 'autotrasporto:  in riferimento al personale viaggiante;
    • – datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori impegnati in lavorazioni  che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille: i quali possono autocertificare  l'esonero dall'obbligo e devono versare al Fondo per il  diritto al lavoro dei disabili, un contributo esonerativo  pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non  occupato.

    Il collocamento obbligatorio

    I datori di lavoro con personale dipendente devono avere in forza soggetti disabili – ex L.68/99 – nelle seguenti misure:

    • 7% dei lavoratori occupati per  chi occupa più di 50 dipendenti
    • 2 lavoratori da 36 a 50 dipendenti
    • 1 lavoratore  per chi occupa   da 15 a 35 dipendenti
    • 0 lavoratori  per chi occupa 0 a 14 dipendenti

    I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti  hanno anche l'obbligo di assumente  i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti vittime del lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di  grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

    • 1 lavoratore per chi occupa da 51 a 150 dipendenti
    • 1% dei lavoratori occupati  per chi occupa più di 150 dipendenti

    Obbligo collocamento mirato: le novità dal  2018 

    Dal 2018 è entrata in vigore vigore la novità del Jobs Act che ha "accelerato" l'obbligo per le aziende con organico da 15 dipendenti  in su,  eliminando  la possibilità di adempiere  dopo un anno, a partire  dalla 16a assunzione.  Quindi,     sono tenute all''invio del prospetto tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull'organico computabile con 15 o piu  dipendenti

    NOTA BENE : le aziende che  nel corso del 2020 raggiungevano i 15 dipendenti  maturando 'obbligo di assunzione, avevano  tempo  60 giorni da quella data per mettersi in regola inviando una richiesta di assunzione

    Collocamento obbligatorio e invio prospetto: nuove sanzioni 

    I Decreti N. 193 e 194 2021  del 30 settembre 2021 hanno  modificato gli articoli 5 e 15 della Legge 68  1999 che disciplinano  l'adeguamento dell'importo del contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e l'aggiornamento delle sanzioni per le imprese che violano le norme in materia di collocamento obbligatorio 

    In particolare :

    nel  primo provvedimento viene  decretato l'adeguamento a 39,21 euro dell'importo del contributo esonerativo dovuto dai "datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, in presenza delle speciali condizioni della loro attività" per "essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato". Il nuovo contributo è  in vigore dal 1° gennaio 2022 e  va versato al Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili , ed è riferito a ciascuna unità di personale non assunta e per ogni giorno lavorativo mancato.

     Il secondo Decreto ministeriale invece ha  aggiornato delle sanzioni riguardanti gli obblighi assunzionali, con importo fermo a  dicembre 2010. Con  il nuovo provvedimento , le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in caso del mancato invio del prospetto informativo   vengono fissate a :

    • 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 
    • 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • Formazione e Tirocini

    Fondo nuove competenze FNC3: nuovo elenco domande finanziabili

    È disponibile online l’elenco delle istanze singole che risultano finanziabili  sul Fondo nuove competenze 3 (Competenze per l'innovazione)  a seguito dell’incremento di 125.952.000 euro della dotazione finanziaria  stabilito con il Decreto direttoriale n. 9 del 9 gennaio 2026.

    L’elenco riporta, nella colonna K, la copertura finanziaria prevista per ogni istanza: intera (I), parziale (P), oppure l’assenza di risorse (NO BDG), anche in considerazione dell’allocazione territoriale dell’istanza. La stessa colonna riporta inoltre l’eventuale rinuncia o il rigetto definitivo dell’istanza.

    Le istanze ammissibili alla valutazione che riguardano :

    • lavoratrici e lavoratori in Regioni più sviluppate e in transizione pervenute entro il 13 febbraio 2025, ore 15:52:05. 
    • Per le Regioni meno sviluppate sono ammissibili alla valutazione le istanze pervenute entro il 24 febbraio 2025, ore 20:00:54.

    Le istanze che ad oggi risultano non finanziabili potranno trovare copertura mediante eventuali risparmi che dovessero accertarsi per rinunce, rigetti o parziali rendicontazioni.

     Le aziende riceveranno comunicazioni ufficiali e potranno poi verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande o istanze tramite la piattaforma informatica dedicata a Fnc3, disponibile nel Portale per le politiche attive del lavoro Apre in una nuova scheda.

    QUI  l’elenco delle istanze ammissibili alla valutazione (file xlsx).

    Giova ricordare che il decreto relativo al Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, che  finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi,   concordati tra datori di lavoro e parti sindacali,   era stato pubblicato il 26 novembre 2024 sul sito istituzionale del Ministero   del Lavoro, dopo una lunga attesa di vari mesi.

    Fondo nuove competenze: cos’è, a cosa serve

    Il Fondo Nuove Competenze  FNC   era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.

    E' stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove  esigenze di   sostenibilità e digitalizzazione richiesti dal mercato mondiale.  grazie anche alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR

    Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamenti  a fondo perduto per:

    • le quote di retribuzione  e 
    • i contributi previdenziali 

     dei lavoratori , per i periodi dedicati   in percorsi formativi  adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .

    Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .

    I corsi di formazione  previsti dagli accordi possono  essere erogati :

    • sia da enti  pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
    • che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo. 

    Fondo nuove competenze 3^ edizione di cosa si tratta

    In risposta a due interpellanze parlamentari di aprile 2025  il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e chiarito che con " il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.

    Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto,   con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione,

    Vincenzo Caridi, capo dipartimento del Ministero del Lavoro, aveva  evidenziato come il Fondo intenda promuovere la rete tra imprese, la transizione digitale e green e l’inclusione generazionale, oltre a prevedere incentivi per la formazione dei lavoratori stagionali prima dell’avvio dell'attività. 

    Lo strumento è di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e ha finora coinvolto:

    • oltre 14.000 aziende e 
    • 700.000 lavoratori

    per più di 93 milioni di ore di formazione.

    Fondo nuove competenze 3: aree di intervento

    Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari  del FNC 3 Competenze per l'innovazione sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori. 

    Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi,:

    • Progetti formativi per i lavoratori.
    • Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
    • Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
    • Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.

     Le aree di intervento includono:

    • Sistemi tecnologici e digitali.
    • Intelligenza artificiale.
    • Sostenibilità e impatto ambientale.
    • Economia circolare.
    • Transizione ecologica.
    • Efficientamento energetico.
    • Welfare aziendale e benessere organizzativo.

    Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.

    Finanziamento 2025

    Con decreto del 23 maggio 2025 il Ministero del lavoro  ha integrato  la dotazione finanziaria prevista dell’art. 1 dell’Avviso Fondo  Nuove Competenze “Competenze per l'Innovazione" come segue:

    • 1. pari a euro 68.877.347,00 a valere sulle risorse ex art. 10 bis del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni 
    • 2. pari a euro 250.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Complementare SPAO, Asse1 “Occupazione”, Priorità di investimento 8.v “Adattamento dei lavoratori, delle imprese e  degli imprenditori al cambiamento”,

    La procedura operativa

    Per la  presentazione dell’istanza, il datore di lavoro  deve  allegare:

    • Accordo collettivo: 
    • Progetto formativo: 
    • Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
    • Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.

    PROCEDURA OPERATIVA

    Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.

    Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.

    La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.

    GESTIONE DEL CONTRIBUTO

    Richiesta di anticipazione:  È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.

    Saldo:  Può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.

    ECCEZIONI E VARIAZIONI

    Il § 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.

    Il § 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).

    A questo link sono disponibili tutti i documenti operativi 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Bando ISI 2024, proroga caricamento documenti al 27 gennaio

    l termine di scadenza per la fase di upload della documentazione a perfezionamento delle domande subentrate agli elenchi cronologici definitivi è rinviato, improrogabilmente, al giorno 27 gennaio 2026, entro le ore 18:00.

    Entro e non oltre tale termine, a pena decadenza, le imprese la cui domanda risulta ammessa al finanziamento sono tenute a trasmettere la documentazione a completamento della stessa con le modalità previste dall’Avviso pubblico ISI 2024.

    Si ricorda che il 14 novembre 2025 sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi suddivisi per regione e asse di finanziamento

    Di seguito  tutte  le principali indicazioni generali sul bando  e i link agli avvisi regionali.  

    Qui il testo integrale del bando   ISI 2024.

    QUI la TABELLA TEMPORALE completa.

    Destinatari dei finanziamenti e progetti finanziabili

    L’iniziativa è rivolta:

    1. alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA)  in relazione ai diversi Assi di finanziamento;
    2. agli Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018  solo per gli interventi di tipo  d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

    Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto , suddivise in 5 Assi di finanziamento:

    1. Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici (di cui all’Allegato 1.1) – Asse di finanziamento 1;
    2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’Allegato 1.2) – Asse di finanziamento 1;
    3. Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici (di cui all’Allegato 2) – Asse di finanziamento 2;
    4. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’Allegato 3) – Asse di finanziamento 3;
    5. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (di cui all’Allegato 4) – Asse di finanziamento 4;
    6. Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui all’Allegato 5) – Asse di finanziamento 5.

    Bando INAIL 2024: misura dei finanziamenti

    Le risorse allocate sono pari a € 600.000.000 di cui

    • € 510 milioni per Isi e 
    • € 90 milioni per Isi agricoltura, 

     ripartite negli assi di finanziamento indicati sopra, come segue: 

    • Asse 1.1 Rischi tecnopatici 93.000.000
    • Asse 1.2 Modelli organizzativi e di responsabilità sociale 12.000.000
    • Asse 2 Rischi infortunistici 165.000.000
    • Asse 3 Bonifica da materiali contenenti amianto 150.000.000
    • Asse 4 Specifici settori di attività 90.000.000
    • Asse 5.1 Agricoltura 70.000.000
    • Asse 5.2 Agricoltura Giovani 20.000.000

    ripartiti alle regioni secondo le tabelle  allegate.

     Si ricorda che la ripartizione  a ogni regione/provincia autonoma, viene  effettuata sulla base dei criteri elaborati dalla Consulenza statistico attuariale in funzione

    •  della propensione delle aziende a richiedere il finanziamento per tali progetti e 
    •  del  rapporto tra numero di addetti di ciascuna  regione/provincia autonoma e della gravità degli infortuni avvenuti e indennizzati in passato dall'Istituto. 

    Il finanziamento alle imprese è  concedibile a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

    • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
    • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
      • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 ( tutte le imprese agricole);
      • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

    L’ammontare del finanziamento è compreso tra:

    •  un importo minimo di 5.000,00 euro e 
    • un importo massimo di 130.000,00 euro;

    non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).

    Bando INAIL 2024 presentazione domande e richieste assistenza

    La domanda  di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma e caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

    Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda

    Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale dell’Inail, nel calendario scadenze ISI 2024, entro il 26 febbraio 2025.

    Inail ricorda che per informazioni ed assistenza è possibile :

    • fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. 
    •  rivolgersi al servizio Inail Risponde, nella sezione Supporto del sito.

     entro e non oltre il termine di dieci giorni antecedenti la chiusura della procedura di compilazione della domanda online.

    QUI IL LINK AGLI AVVISI REGIONALI E ALLE  INFO SPECIFICHE SUI PROGETTI 

    Calendario Bando ISI e tabelle temporale click day

    Ecco tutte le date da rispettare per la partecipazione al Bando ISI 2024 

    Fase Descrizione Data Ora
    Domanda – Apertura Inizio presentazione domanda online 14 aprile 2025
    Domanda – Chiusura Chiusura invio domande online 30 maggio 2025 18:00
    Acquisizione Codici Inizio periodo per ottenere codici identificativi 3 giugno 2025 10:00
    Registrazione Portale Registrazione portale partecipante e amministratore dal 4 giugno 2025 10:00
    Elenco NCD Pubblicazione elenchi (No Click Day)  4 giugno 2025
    Caricamento NCD Caricamento documentazione (elenchi NCD) 4 giugno – 14 luglio 202
    30 settembre h. 18.00
    ore 18:00
    Indirizzo Sportello Disponibilità indirizzo sportello ISI online 14 giugno 2025 10:00
    Click Day – Autenticazione Inizio autenticazione e pagina di attesa 19 giugno 2025 10:00
    Click Day – Invio domanda Inizio invio della domanda  19 giugno 2025 11:00
    Click Day – Chiusura Fine invio della domanda 19 giugno 2025 11:20
    pubblicazione elenchi provvisori  asse 5  Caricamento documentazione  1 luglio 2025 al 30 settembre   ore 18.00

      

    Elenchi definitivi

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (elenchi CD e NCD) 14 novembre  2025

      Upload documentazione imprese subentrate

        

    Caricamento della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD  27 GENNAIO 2026