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Flat tax 5% straordinari infermieri: nuovi chiarimenti
Per i datori di lavoro delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e per i consulenti, la corretta qualificazione delle voci retributive è decisiva per applicare in modo coerente la tassazione agevolata sui compensi di lavoro straordinario del personale infermieristico.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la risposta n. 308/2025, che rettifica un precedente chiarimento (risposta n. 272 pubblicata il 27 ottobre 2025) e individua con maggiore precisione quali prestazioni rientrino nel perimetro dell’imposta sostitutiva al 5 per cento.
In particolare la risposta n. 308/2025 estende l’aliquota alle chiamate in pronta disponibilità e la esclude per le attività elettorali.
Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate avevano chiarito invece l'applicabilità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotta dalla legge di bilancio 2025 in relazione a personale di inquadramento universitario
Il caso: quale imposta su ore di reperibilita e in sedi elettorali ?
Il quesito origina dall’istanza presentata da un’azienda sanitaria, che chiede se l’aliquota agevolata possa applicarsi anche a: (i) le ore di pronta disponibilità (reperibilità) quando la chiamata comporta effettiva prestazione lavorativa, e (ii) le prestazioni svolte in sede elettorale retribuite come straordinario.
L’istante, con un’impostazione prudenziale, proponeva una lettura restrittiva: tassazione al 5 per cento solo per lo straordinario “ordinario” reso oltre l’orario contrattuale, escludendo voci diverse pur se remunerate con criteri simili.
A supporto della ricostruzione, l’Agenzia segnala di avere acquisito chiarimenti istituzionali sia dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, sia dal Ministero della Salute, così da raccordare la disciplina fiscale con la qualificazione contrattuale delle prestazioni.
In particolare, l’Ufficio legislativo richiama una lettura “oggettivo-funzionale”: ogni prestazione effettiva resa oltre l’orario ordinario, se qualificata e retribuita come straordinario, rientra nell’istituto generale e non richiede distinzioni ulteriori tra causali o modalità.
La posizione dell’Agenzia
Ne discende che, in caso di chiamata, le ore rese durante la pronta disponibilità assumono natura di straordinario e, quindi, accedono al prelievo sostitutivo.
Coerentemente, la risposta 308/2025 conclude che l’imposta sostitutiva del 5 per cento va applicata anche ai compensi per ore di pronta disponibilità effettivamente effettuate, mentre non si applica ai compensi per prestazioni svolte in sede elettorale, considerate estranee alle esigenze proprie della struttura sanitaria e non riconducibili alla nozione contrattuale di lavoro straordinario del comparto.
In termini operativi, per le funzioni paghe e per i consulenti, la linea di demarcazione diventa quindi la riconducibilità della prestazione al perimetro contrattuale sanitario e la presenza di un’attività lavorativa effettivamente svolta oltre l’orario ordinario (non la mera reperibilità), così da applicare correttamente l’aliquota agevolata e gestire in modo separato le prestazioni elettorali secondo il relativo inquadramento.
Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE
L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».
Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.
L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi
- per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353
- erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».
L'Istante riteneva dovessero essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).
Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera, che svolge «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».
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Pensioni dicembre 2025: bonus 154,94 euro e quattordicesima: guida INPS
Con il Messaggio INPS n. 3781 del 15 dicembre 2025 l’Istituto comunica di avere completato le lavorazioni sulla rata di pensione di dicembre 2025, includendo – se spettanti – le due somme aggiuntive:
- importo aggiuntivo di 154,94 euro riferito all’anno 2025 e
- somma aggiuntiva “quattordicesima” per i pensionati che maturano i requisiti di pensionamento nel secondo semestre 2025.
Secondo i dati forniti dall’INPS, l’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 pensionati, mentre la quattordicesima di dicembre 2025 riguarda 149.580 beneficiari.
Nella maggior parte dei casi il pagamento avviene d’ufficio, mentre per alcune posizioni sono necessarie verifiche da parte delle Strutture territoriali.
Misura Pagamento Dati INPS Importo aggiuntivo 2025 Fino a 154,94 € Oltre 400.000 beneficiari Quattordicesima 2025 Nel cedolino di dicembre 149.580 beneficiari Pensione dicembre 2025 e importo aggiuntivo e quattordicesima cosa sono
L’importo aggiuntivo di 154,94 euro trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Si tratta di una somma riconosciuta ai pensionati con redditi contenuti, secondo criteri già definiti dalla circolare INPS n. 68 del 2001. Per l’anno 2025 l’INPS precisa che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali definitive.
La quattordicesima è invece disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificata successivamente dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per le istruzioni operative riferite al 2025, il Messaggio INPS richiama anche il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.
Per entrambe le prestazioni, nelle elaborazioni di dicembre 2025 sono stati applicati i valori aggiornati tenendo conto dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.
Pensione dicembre 2025: calcolo importo aggiuntivo
L’importo aggiuntivo può spettare ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nonché delle altre forme di previdenza obbligatoria, incluse le pensioni erogate dagli enti trasformati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.
L’INPS segnala tuttavia diverse ipotesi di esclusione.
L’importo non è riconosciuto, tra l’altro, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva finché la prestazione non risulta completa, né su alcune prestazioni assistenziali o su pensioni supplementari, detassate per convenzioni contro la doppia imposizione o con pagamento localizzato.
Restano inoltre escluse le pensioni con importo pari a zero nel mese di dicembre 2025.
Per le pensioni dei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, sulla base dell’importo pensionistico e dell’ultimo reddito disponibile in banca dati, purché non antecedente al 2021. In presenza di decorrenza infrannuale, l’importo è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di pensione.
Parametro 2025 Valore Utilizzo Importo aggiuntivo massimo 154,94 € Accreditato a dicembre se spettante Trattamento minimo annuo 7.844,20 € Parametro per i limiti di reddito Limite reddito individuale 11.766,30 € Trattamento minimo × 1,5 Limite reddito familiare 23.532,60 € Trattamento minimo × 3 Nel cedolino di dicembre 2025 l’importo è indicato con la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2025”. In caso di mancato accredito, è necessario verificare i dati reddituali ed eventualmente presentare una ricostituzione pensionistica.
Pensione dicembre 2025: istruzioni dettagliate quattordicesima II semestre
La quattordicesima viene riconosciuta con la rata di dicembre 2025 ai pensionati che compiono 64 anni nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, nonché a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2025, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.
Per la Gestione pubblica, il pagamento riguarda chi perfeziona il requisito anagrafico tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
L’INPS segnala che sono state lavorate le domande pervenute fino al 6 ottobre 2025 e che eventuali posizioni scartate devono essere verificate dalle Strutture territoriali, soprattutto in presenza di più trattamenti pensionistici.
Quattordicesima dicembre 2025 Numero beneficiari Totale beneficiari 149.580 Gestione integrata 148.291 Gestione pubblica 1.289 L’INPS precisa che, qualora emerga successivamente la perdita dei requisiti, le somme indebitamente percepite saranno recuperate in 12 rate a partire dalla prima rata utile, previa comunicazione al pensionato.
Nel cedolino di dicembre 2025 la somma è indicata come “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2025”. Anche per questa prestazione sono previste comunicazioni tramite e-mail, App IO e area personale MyINPS.
Pensione dicembre 2025 come verificare e richiedere gli importi
Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2025, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito www.inps.it e procedendo all'autenticazione come segue:
1 – Clicca su "Accedi" in alto a destra.
Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta d'Identità Elettronica)
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
2 – Una volta autenticato, nella sezione "Servizi", utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".
3 – Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.
Consultazione del Cedolino:
All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:
- Importo della pensione mensile
- Eventuali importi aggiuntivi
- Quattordicesima mensilità
- Altre voci pertinenti
In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).
INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.
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Decreto MIT 2025: nuovi obblighi PSSR per imprese marittime
Con il Decreto 3 dicembre 2025 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13.12.2025 , il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce disposizioni integrative al corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR – Personal Safety and Social Responsibilities), cioè l’addestramento di base previsto dagli standard internazionali STCW per chi lavora a bordo. L’obiettivo è allineare la normativa nazionale ai nuovi standard formativi indicati dal Codice STCW (sezione A-VI/1-4), con una scadenza di adeguamento fissata al 1° gennaio 2026. Il provvedimento adegua la formazione nazionale ai nuovi standard internazionali, introducendo contenuti aggiornati, nuove modalità di verifica finale, una banca dati ampliata dei test e specifici corsi di refresh obbligatori. Il decreto si rivolge a tutto il personale impiegato o arruolato a bordo delle navi, nonché ai centri di addestramento autorizzati, che devono adeguarsi entro i
Vengono forniti tutti gli allegati per gli adempimenti operativi
Come detto, il decreto riguarda tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, quindi non solo marittimi “tradizionali”, ma anche personale che opera su unità impegnate in viaggi internazionali e contesti regolati dalla disciplina SOLAS/STCW richiamata nel provvedimento.
In termini operativi, l’azienda deve verificare che la formazione PSSR del personale sia coerente con i requisiti aggiornati, programmando per tempo eventuali aggiornamenti (refresh) e gestendo i flussi di imbarco senza creare scoperture. Inoltre, la misura è collegata a standard di qualità dell’addestramento e a requisiti minimi per istruttori/valutatori: elementi che, lato impresa, incidono sulla scelta del centro di formazione e sul rischio di contestazioni in sede di controlli.
Aggiornamento obbligatorio entro il 31 dicembre 2026 e attestati “da verificare”
Il punto chiave per aziende e consulenti del lavoro è la gestione del refresh PSSR: il decreto prevede che la formazione integrativa debba essere completata dal personale avente titolo entro il 31 dicembre 2026.
Nella pratica in particolare, il provvedimento impone un percorso di refresh per i possessori di attestati che non riportano lo specifico riferimento all’adeguamento alla risoluzione MSC.560(108) e per chi ha solo una menzione su libretto di navigazione/allegato 1: queste persone devono svolgere l’aggiornamento secondo i contenuti integrati e ottenere il relativo attestato al termine della verifica delle competenze.
Per le imprese questo significa prevenire blocchi operativi: un’attestazione non allineata può tradursi in impossibilità di impiego a bordo o in criticità ispettive. Per i consulenti del lavoro (e per gli uffici HR) il decreto è anche un tema di compliance documentale: serve organizzare un archivio digitale degli attestati e delle evidenze di formazione, impostare procedure di onboarding per nuovi assunti/arruolati e calendarizzare i refresh entro la data limite del 2026.
Nuove regole per centri di addestramento, esame finale
l decreto interviene anche sulla “macchina” che eroga la formazione. Da un lato aggiorna allegati e contenuti del corso PSSR e introduce l’allegato dedicato al refresh (A-bis), dall’altro modifica elementi concreti della verifica finale e della banca dati dei quiz. In particolare, al completamento del corso di aggiornamento è previsto un esame teorico con 10 domande a scelta multipla, della durata massima di 30 minuti; la prova è superata con almeno 6/10, ed è svolta davanti a una commissione composta dal direttore/vicedirettore del corso e da un istruttore accreditato PSSR.
Cambia anche la disponibilità delle domande: la banca dati messa a disposizione dal Comando generale è portata a 240 domande (divise per argomento) da utilizzare per i test.
L’aggiornamento non è più “solo frequenza”, ma richiede di considerare tempi di preparazione, sessioni d’esame e possibili ripetizioni in caso di esito negativo, con impatti su turnazioni, rotazioni e presenze a bordo.
Ulteriore punto cruciale: i centri di addestramento devono adeguarsi alle nuove disposizioni e inviare una specifica dichiarazione entro il 31 dicembre 2025; la mancata presentazione è considerata rinuncia all’adeguamento e può comportare la decadenza dell’autorizzazione.
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Autoliquidazione INAIL 2025-26 riduzione e basi di calcolo
Sono state pubblicate dall'INAIL il 12 dicembre 2025 le istruzioni operative per sulle basi di calcolo e la percentuale di riduzione del tasso medio per l'autoliquidazione dei premi 2025-26.
In particolare viene specificato che il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole .
Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonis per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
Il decreto esclude dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro .
Inoltre per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025 , ha autorizzato l’applicazione, in via provvisoria, delle
- nuove aliquote contenute nelle tabella A “Bonus” e
- l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).
Basi di calcolo INAIL online dal 12 dicembre
In un secondo documento INAIL comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025.
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Lavoro da remoto all’estero: quando diventa stabile organizzazione per l’impresa
L’Ocse ha aggiornato nel 2025 il commentario al modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, inserendo per la prima volta linee guida specifiche sulle implicazioni fiscali per le imprese del lavoro da remoto svolto oltre confine.
Il tema è diventato centrale dopo la pandemia, quando lo smart working si è diffuso su scala globale creando un nuovo dubbio per imprese e lavoratori: lavorare da casa in un altro Stato può creare una “stabile organizzazione” con conseguenti obblighi fiscali per l’azienda?
Il nuovo commentario chiarisce che non esiste alcun automatismo: il fatto che un dipendente lavori da casa non significa che quell’abitazione diventi una sede dell’impresa. Serve sempre un’analisi concreta, basata su fatti e circostanze.
Tuttavia, l’Ocse introduce criteri più operativi – come la soglia del 50% del tempo di lavoro – e definisce quando esiste una reale “ragione commerciale” che può far scattare il rischio fiscale.
A questo link i documenti ufficiali
Stabile organizzazione e lavoro da remoto in Europa
Secondo l’Ocse, per configurare una stabile organizzazione devono essere presenti più elementi contemporaneamente:
un luogo fisso, utilizzato in modo regolare, e soprattutto a disposizione dell’impresa. Ciò significa che la casa del lavoratore deve essere usata non solo per scelta personale, ma per reali esigenze dell’azienda.
Viene introdotto un criterio specifico:
- Se nel corso di 12 mesi il lavoratore svolge da casa meno del 50% delle ore complessive, di norma non si configura una stabile organizzazione.
- Se supera il 50%, occorre una verifica più approfondita.
Elemento decisivo è la “ragione commerciale”: la presenza del lavoratore nell’altro Stato deve portare un vantaggio all’impresa, come la possibilità di incontrare clienti, accedere a risorse locali o garantire servizi in tempo reale. Non sono invece sufficienti motivazioni legate alla comodità personale, al fuso orario o al risparmio di costi.
Gli esempi forniti dall’Ocse: non vi è stabile organizzazione in caso di utilizzo sporadico o limitato (es. 30% del tempo in smart working), mentre il rischio sale se il lavoratore opera per l’80% da casa e gestisce clienti nel Paese.
Attenzione anche ai casi in cui il dipendente è l’unico rappresentante dell’azienda nello Stato: in tali situazioni, l’home office tende a qualificarsi come luogo d’affari.
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Bonus Psicologico 2025, ecco la graduatoria: come utilizzarlo
INPS ha annunciato con il messaggio 3708 del 5.12.2025 che si è conclusa l'attività istruttoria delle domande per l’anno 2025 per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), e sono state elaborate le graduatorie definitive dei beneficiari distinte per Regioni e Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
L’utente può consultare la propria posizione sul sito www.inps.it, digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”.
All'ultimo paragrafo le indicazioni dettagliate sulla formazione degli elenchi sulla scadenza per fruire del bonus e sugli obblighi dei professionisti.
Con la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, erano state fornite le indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.
In particolare, con il Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, si annunciava l’apertura della procedura di domanda, mentre con il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, si reca la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, con importi, requisiti e modalità di utilizzo.
Ricordiamo che il bonus psicologico è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica.
Periodo e modalità di presentazione della domanda
Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 era possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:
- Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- Contact Center Multicanalecontattando:
- Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
- Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).
Al termine del periodo di presentazione delle domande, sono predisposte delle graduatorie distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tenendo conto del valore ISEE e a parità di ISEE, tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
All'accoglimento della domanda è inviato un provvedimento con indicazione dell’importo del beneficio e il codice univoco associato, da comunicare per ogni sessione di psicoterapia al professionista.
Il professionista da parte sua deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Requisiti per ottenere il bonus
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:
- ISEE fino a 15.000 euro: contributo massimo di 1.500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 15.000 e 30.000 euro: contributo massimo di 1.000 euro, con un tetto di 50 euro a seduta;
- ISEE tra 30.000 e 50.000 euro: contributo massimo di 500 euro, con un tetto di 50 euro a seduta.
Assegnazione e utilizzo del contributo
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.
Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.
Scadenze di utilizzo:
- 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda per usare tutto il bonus. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
- Almeno una seduta va effettuata entro 60 giorni, altrimenti il bonus decade e le risorse sono riassegnate.
Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.
Novità del Decreto del 10 luglio 2025 e Circolare INPS 124 dell’11 settembre
Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:
- obbligo di avviare la terapia entro 60 giorni dall’assegnazione,
- scorrimento graduatorie: possibile una sola volta per riassegnare fondi non utilizzati,
- maggior chiarezza sui criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni:
- 70% in base alla quota di accesso al fabbisogno sanitario
- 30% in base a criteri reddituali.
In merito alle domande lNPS precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.
Inoltre, in generale, viene specificato che il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario.
Il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- presentate fuori dai termini indicati.
L'INPS evidenzia che a decorrere dall’annualità 2025:
- decadono i destinatari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda,
- si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.
Pubblicazione elenchi: dettagli e scadenze
Nel messaggio Inps precisa che :
- I beneficiari sono stati individuati tenendo conto del valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso e, a parità del valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti dell’ammontare delle risorse indicate all’articolo 1 del D.I., come ripartite nella Tabella 1 allegata al medesimo decreto
- Il Ministero della Salute, allo scopo di riallineare le annualità dei fondi e le procedure volte al loro utilizzo, ha unificato i fondi del 2024 e del 2025 con la conseguente elaborazione di un’unica graduatoria, per l’anno 2025, in modo tale da soddisfare un maggiore numero di richieste. Pertanto, il Ministero della Salute ha comunicato all’Istituto che le risorse per gli anni 2024 e 2025, di ammontare complessivo pari a 21,5 milioni di euro, sono integralmente destinate alla procedura in corso.
- Le domande con l’ISEE recante omissioni e/o difformità, non sanate nei termini indicati nella circolare n. 124 dell’11 settembre 2025, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.
- L’utente può consultare la propria posizione nelle predette graduatorie tramite il sito istituzionale dell’Istituto (www.inps.it), digitando nella barra di ricerca testuale le parole “Bonus psicologo” e selezionando il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia, da comunicare al professionista.
- il beneficiario ha 270 giorni di tempo dal 5 dicembre 2025, data di pubblicazione del messaggio, per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.
Si precisa che l’articolo 6, comma 10, del D.I. ha previsto che, a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda, decorrente dal 5 dicembre 2025, decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
Gli obblighi dei professionisti
Il messaggio ricorda anche che i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
ATTENZIONE :
Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti ai beneficiari del Bonus psicologo può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche all’INPS da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige.
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Mansioni superiori e sostituzione del dipendente: i limiti per l’azienda
Nella gestione del personale, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori incide direttamente su inquadramento, trattamento economico e tutela della professionalità. Diventa importante quindi per datori di lavoro e consulenti distinguere tra impiego temporaneo legittimo—anche per esigenze sostitutive—e utilizzo prolungato che, in concreto, assume carattere stabile e può generare richieste di superiore inquadramento e differenze retributive.
L’ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120, della Corte di cassazione (sezione lavoro) ribadisce che la sostituzione dell’assente con diritto alla conservazione del posto opera come eccezione alla regola, e richiede un accertamento rigoroso del nesso funzionale tra assenza, sostituzione e durata dell’assegnazione.
In particolare, quando lo svolgimento delle mansioni superiori si protrae in modo significativamente eccedente rispetto alla fisiologia della sostituzione, il giudice deve verificare se l’organizzazione del lavoro abbia determinato un impiego di fatto “strutturale” del dipendente a livello superiore, con possibile elusione delle tutele. Il contenzioso esaminato nasce da una domanda di riconoscimento del superiore livello e delle differenze economiche, a fronte di mansioni svolte in concreto riconducibili a un livello superiore.
Il caso
Una lavoratrice, dipendente di una società poi fallita, era stata adibita a mansioni superiori per sostituire il responsabile assente e ha agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore previsto dal contratto applicato ("L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio" e le conseguenti differenze retributive
La controparte datoriale ha ricondotto l’assegnazione a ragioni sostitutive: la lavoratrice avrebbe coperto le funzioni del responsabile assente solo per aspettativa, in attesa della successiva designazione del nuovo responsabile.
Cassazione: sostituzione senza inquadramento possibile abuso
Il tribunale ha riconosciuto il diritto al superiore inquadramento con effetti economici e contributivi, ma limitandone la decorrenza e la durata (dal terzo mese successivo all’avvio dell’aspettativa del responsabile fino al termine dell'incarico).
La corte d’appello, nel respingere l’impugnazione della lavoratrice su tale delimitazione, ha valorizzato la causale sostitutiva, ritenendo applicabile la disciplina che, nel testo anteriore alla riforma del 2015, esclude la definitività dell’assegnazione quando le mansioni superiori siano rese per sostituire un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 2103 c.c.). Ha inoltre giudicato non fondata la tesi di “stabilizzazione” invocata dalla lavoratrice sulla base della previsione collettiva che riconosce la definitività dopo tre mesi di effettivo servizio (art. 16, comma 3, CCNL Federambiente).
La Suprema Corte censura l’impostazione della corte territoriale nella parte in cui la sostituzione è stata considerata automaticamente utile per definire non definitiva l’assegnazione, senza un vaglio sostanziale sulla concreta configurazione e durata della sostituzione.
La Cassazione chiarisce che la non definitività è un’eccezione e richiede un accertamento “sicuro” del collegamento tra mansioni svolte e sostituzione; tale collegamento può risultare anche da elementi fattuali, ma non può risolversi in una qualificazione meramente formale dell’assetto organizzativo. La durata anomala e prolungata dell’impiego in mansioni superiori impone, secondo la Corte, un controllo rigoroso per escludere un abuso datoriale e un uso distorto della causale sostitutiva, idoneo a eludere la tutela della professionalità.
Richiamando i precedenti, la Cassazione ribadisce anche che la legge non impone, di per sé, la comunicazione al sostituto del nominativo e delle ragioni della sostituzione, ferma la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere tutele ulteriori (Cass. 12793/2003; Cass. 7126/2007; Cass. 24348/2006).