• Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Riconoscimento qualifiche professionali: la Corte UE chiarisce i limiti per i paesi terzi

    Con la sentenza del 2 ottobre 2025 (causa C-573/24), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ottava sezione, è intervenuta su una questione di interpretazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2004/38/CE sul diritto di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione.

    La vicenda ha preso avvio da un contenzioso dinanzi al tribunale amministrativo di Oldenburg, Germania, in seguito al rifiuto da parte delle autorità tedesche di concedere a una cittadina di un Paese terzo l’autorizzazione all’esercizio della professione di medico in Germania, o in subordine, di ammetterla a una prova attitudinale.

    La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento in Austria del titolo di laurea in medicina conseguito in Serbia, e aveva maturato un’esperienza professionale di oltre tre anni nello stesso Stato membro. Secondo il giudice tedesco, tali elementi avrebbero potuto consentirle di rientrare nel campo di applicazione della direttiva 2005/36/CE, richiamando anche la parità di trattamento prevista dall’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in quanto coniuge di un cittadino dell’Unione.

    La Corte, tuttavia, ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, chiarendo che i cittadini di Paesi terzi non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, neppure quando siano coniugi di cittadini europei che non abbiano esercitato la libertà di circolazione.

    In estrema sintesi: gli Stati membri restano liberi di stabilire condizioni proprie per l’accesso alle professioni regolamentate, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali interne.

    La ratio della decisione: ambito soggettivo e limiti del diritto UE

    Nell’analisi della Corte, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE stabilisce chiaramente che essa si applica esclusivamente ai cittadini di uno Stato membro che intendano esercitare una professione regolamentata in un altro Stato membro. Ne consegue che i cittadini di Paesi terzi non rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae della normativa sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali.

    La Corte ha inoltre respinto l’argomento basato sulla direttiva 2004/38/CE, sottolineando che tale atto disciplina soltanto le condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini dell’Unione in Stati membri diversi da quello di cittadinanza. Pertanto, un cittadino di un Paese terzo, familiare di un cittadino europeo che non abbia esercitato la libertà di circolazione, non può rivendicare diritti derivati, compreso il principio di parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro di residenza.

    Solo l’effettivo esercizio della libera circolazione da parte del cittadino europeo può generare effetti giuridici nei confronti dei suoi familiari non comunitari.

    La Corte ha anche ricordato che l’eventuale riconoscimento di un titolo professionale da parte di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Austria) non vincola automaticamente gli altri Stati membri, a meno che non ricorrano le condizioni previste dal diritto dell’Unione o da accordi bilaterali specifici.

    Conseguenze operative per gli Stati membri e i professionisti

    Sul piano operativo, la pronuncia della Corte di Giustizia comporta un chiarimento importante per le amministrazioni nazionali e per i professionisti interessati al riconoscimento delle qualifiche:

    gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere titoli di formazione ottenuti in Paesi terzi solo perché tali titoli siano stati convalidati da un altro Stato membro, se il richiedente non possiede la cittadinanza di un Paese dell’Unione.

    Per i consulenti e i professionisti che assistono cittadini extra-UE, la sentenza rafforza l’esigenza di distinguere nettamente tra:

    • riconoscimento accademico (valido in uno Stato membro specifico), e
    • riconoscimento professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE, riservato ai cittadini dell’Unione.

    Gli Stati membri mantengono quindi ampia discrezionalità nel disciplinare le modalità di accesso alle professioni regolamentate per i cittadini di Paesi terzi, salvo diverse previsioni contenute in normative nazionali o accordi di reciprocità.

    Dal punto di vista applicativo, la sentenza potrà avere impatti significativi anche in Italia, dove le autorità competenti per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (Ministeri competenti, ordini professionali, università) dovranno continuare a verificare con rigore la cittadinanza e la residenza effettiva del richiedente, nonché l’eventuale esistenza di un diritto derivato riconosciuto dal diritto UE.

    La Corte ha così ribadito un principio di equilibrio tra la tutela della libera circolazione e la competenza degli Stati membri nel riconoscere titoli e qualifiche, riaffermando che l’applicazione del diritto dell’Unione resta subordinata all’effettiva sussistenza di un elemento transnazionale.

    In sintesi, la sentenza del 2 ottobre 2025 conferma che le norme europee sul riconoscimento automatico delle qualifiche professionali non possono essere estese a cittadini di Paesi terzi che non rientrano nei casi previsti dal diritto dell’Unione. 

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento illegittimo: la Consulta conferma il calcolo sul TFR

    Con la sentenza n. 144 depositata il 7 ottobre 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su una questione di rilievo per i lavoratori pubblici, i datori di lavoro delle amministrazioni e i consulenti del lavoro.

    Il caso nasce da un ricorso del Tribunale di Trento che aveva sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

    La norma disciplina le conseguenze economiche del licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, prevedendo la reintegra nel posto di lavoro e il riconoscimento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).

    La questione posta alla Corte riguardava proprio questo punto: se tale parametro dovesse valere anche per i dipendenti pubblici che non rientrano nel regime TFR ma in quello di indennità premio di servizio (IPS), tipico del personale assunto prima del 2001 e non aderente ai fondi pensione complementari.

    Il caso concreto: il medico licenziato e la questione di costituzionalità

    Il procedimento prende avvio dal ricorso di un dirigente medico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, licenziato senza preavviso nel 2021. Il Tribunale, accertata l’illegittimità del recesso, aveva disposto la reintegrazione del lavoratore e doveva quindi calcolare l’indennità risarcitoria dovuta per il periodo tra il licenziamento e la reintegra.

    Il nodo interpretativo riguardava la base di calcolo di tale indennità. Il medico, non aderente al fondo pensione Laborfonds e quindi in regime di IPS, sosteneva che la liquidazione dovesse avvenire sulla base della retribuzione effettiva, comprensiva di tutte le voci continuative, come previsto per il TFR ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. L’amministrazione invece riteneva che, non essendo il lavoratore nel regime TFR, la retribuzione di riferimento dovesse essere quella più ristretta usata per il calcolo dell’IPS, con una notevole riduzione dell’importo.

    Il Tribunale di Trento ha quindi sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo che essa violasse il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori pubblici:

    • quelli in regime TFR, ai quali l’indennità risarcitoria si basa su una retribuzione “onnicomprensiva”;
    • e quelli in regime IPS, che riceverebbero una tutela economica inferiore per il medesimo danno.

    L’Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha invece sostenuto la legittimità della norma, sottolineando che il legislatore ha scelto un parametro uniforme e astratto (il TFR) per garantire omogeneità di trattamento tra pubblico e privato, e che tale scelta rientra nella sua discrezionalità.

    La decisione della Consulta

    La Corte Costituzionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale sul licenziamento dei dipendenti pubblici, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Nella motivazione, i giudici hanno chiarito che la scelta del legislatore del 2017 — con l’inserimento nel d.lgs. 165/2001 della formula “indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” — risponde all’esigenza di armonizzare le tutele dei lavoratori pubblici con quelle del settore privato.

    Secondo la Corte, il riferimento al TFR ha una funzione di parametro legale astratto, non collegato al regime previdenziale del singolo lavoratore. Esso serve a individuare una base di calcolo uniforme, indipendente dal fatto che il dipendente sia in TFR o in IPS. La distinzione tra i due regimi di fine servizio riguarda infatti la fase fisiologica della cessazione del rapporto, mentre l’indennità risarcitoria concerne una fase patologica, quella del licenziamento illegittimo.

    In questo modo la Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 3 della Costituzione, ribadendo che spetta alla discrezionalità del legislatore scegliere criteri e limiti per le tutele risarcitorie, purché ragionevoli. La norma impugnata, prevedendo un tetto massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione del solo importo eventualmente percepito per altra attività lavorativa, è stata ritenuta coerente con tale finalità.

    La sentenza n. 144/2025 conferma dunque che l’indennità risarcitoria per il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego va sempre calcolata con riferimento alla retribuzione utile per il TFR, anche per chi si trova nel regime IPS.

    Si tratta, sottolinea la Corte, di un criterio uniforme e forfettario, che evita trattamenti disomogenei tra lavoratori pubblici e privati e assicura certezza applicativa.

  • PRIMO PIANO

    Albo autotrasporti: ecco le quote 2026

    E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16.10.2025 la delibera   del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026 in cui vengono adeguati con arrotondamenti minimi gli importi  già in vigore 

    La quota da versare , entro la scadenza del 31 dicembre 2025 e' stabilita nelle seguenti TRE misure: 

    1. Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque  iscritte all'albo: € 30,00.
    2. Ulteriore quota sulla base del parco veicoli aziendale indipendentemente dalla massa come da   nuova tabella seguente:

    dimensione azienda categoria

    n. veicoli

    importo in euro

    A

    da 2 a 5

    5,00

    B

    da 6 a 10         

    10,00

    C

    da 11 a 50

    26,00

    D

    da 51 a 100       

    103,00

    E

    da 101 a 200 

    256,00

    F

    superiore a 200   

     516,00

    3.  Ulteriore quota (in aggiunta a quelle   precedenti ) per  ogni  veicolo  di  massa  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  l'impresa  e' titolare, come da tabella che segue:

    dimensione azienda categoria

    massa complessiva veicoli o trattore con p so rimorchiabile

    importo in euro

    A

    da 6.001 11.500 kg

    5,00
     

    B

    da 11.501 a 26.000  kg

    8,00

    C

    oltre 26.000 |kg

    10,00

    Albo autotrasportatori Quota 2026 le modalità di pagamento

    Confermate anche, per il versamento  le due modalità alternative  sulla  piattaforma PagoPA raggiungibile anche dalla  apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito  www.alboautotrasporto.it 

    Viene proposto in automatico l'importo   relativo all'anno 2026  e ad eventuali annualità pregresse  non  corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  stessa sezione «Pagamento quote» del portale

    1.     pagamento   online,    effettuato    in    modo    integrato nell'applicazione  dei  pagamenti.  L'utente  viene   automaticamente  reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono  di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo  reale  utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; 
    2.     pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD)  che avviene in modalità differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf  dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita'   presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

     L'utente potrà pagare una posizione debitoria alla volta. 

    ATTENZIONE  Anche le  imprese  iscritte  alla  Provincia autonoma  di  Bolzano,  dovranno  effettuare  il  pagamento  attraverso  la  piattaforma  PagoPA , fermo restando che la piattaforma consentirà il pagamento  esclusivamente a favore della provincia autonoma. 

    Va sottolineato che qualora il versamento non venga effettuato entro il termine ,  l'iscrizione all'Albo sara' sospesa. 

    La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2025 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

  • Rubrica del lavoro

    Autoimpiego e Resto al Sud 2.0 si puo fare domanda: le regole

    Il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF e il Ministro per gli Affari Europei e il PNRR, ha emanato il Decreto 11 luglio 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 21.08.2025, che definisce criteri e modalità attuative degli esoneri e degli incentivi previsti dagli articoli 17 e 18 del DL 60/2024 (Decreto coesione).

    Il provvedimento disciplina in maniera organica le misure a sostegno dell’autoimpiego giovanile, distinguendo tra 

    • Autoimpiego per il Centro-Nord
    • Resto al Sud , destinata al Mezzogiorno

    e introducendo novità operative di rilievo.

    Da ieri 15 ottobre è attiva la piattaforma INVITALIA per le domande . Qui il decreto direttoriale del 8. ottobre 2025 con le specifiche tecniche operative.

    Scarica il testo del decreto dell'11.07.2025 pubblicato in GU.

    Il decreto mira a promuovere l’inclusione attiva e l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani under 35, attraverso l’avvio di attività autonome, imprenditoriali e libero-professionali. 

    La gestione è affidata a: 

    • ENM – Ente Nazionale Microcredito (formazione e accompagnamento); 
    • Invitalia (istruttoria, concessione ed erogazione degli incentivi, tutoring); 
    • Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. (coordinamento e supporto ai CPI e agli enti coinvolti)

    Destinatari: chi può presentare domanda

    I beneficiari sono giovani tra i 18 e i 35 anni non ancora compiuti che si trovano, secondo l'art. 5 del presente decreto, in una delle seguenti condizioni:

    • disoccupati, inoccupati o inattivi, inclusi quelli in condizione di marginalità, vulnerabilità sociale o discriminazione (secondo la definizione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027). ;
    • disoccupati inseriti nel Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).

    I soggetti beneficiari devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui sopra, alla data di avvio dell'iniziativa economica.

    I beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva (DSAN) a conferma della propria condizione.

    Iniziative economiche ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data

    Le iniziative economiche devono essere finalizzate all'avvio di attività: 

    • di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; 
    • di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese;
    • di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
      • societa' in nome collettivo; 
      • societa' in accomandita semplice;
      • societa' a responsabilita' limitata;
      • societa' cooperativa.
        E' ammessa la partecipazione alle società, di soggetti non rientranti nella categoria di beneficiari di cui al presente decreto, se il controllo e l'amministrazione della società alla data di iscrizione della stessa al registro delle imprese e per i successivi tre anni sono detenuti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 5.
    • libero-professionali anche nella forma di societa' tra professionisti.

    Non si considerano in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 i titolari ovvero i soci di un'attivita' che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attivita' economiche, a quello corrispondente all'iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.

    Incentivi per il Centro-Nord (Misura ACN)

    Per le regioni del Centro-Nord (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, ecc.) sono previsti:

    1. Voucher a fondo perduto fino a 30.000 euro (elevabili a 40.000 € per spese innovative, digitali o green); 
    2. Contributi su programmi di investimento: 
      • fino al 65% per progetti fino a 120.000 €; 
      • fino al 60% per progetti fino a 200.000 €. 

    Le spese ammissibili comprendono: macchinari, ICT, consulenze tecnico-specialistiche (limite 30%), marchi, brevetti, opere edili fino al 50%. Sono escluse spese su terreni, immobili, consulenze legali/fiscali, costi di gestione.

    Incentivi per il Mezzogiorno (Misura Resto al Sud 2.0)

    Per Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna sono previsti incentivi più consistenti

    1. Voucher a fondo perduto fino a 40.000 euro (50.000 € se innovativi/digitali/green); 
    2. Contributi su programmi di investimento: 
      • fino al 75% per progetti fino a 120.000 €; 
      • fino al 70% per progetti fino a 200.000 €. 

    Anche in questo caso valgono le stesse regole su spese ammissibili ed esclusioni

    Procedura e concessione dei contributi

    Le domande saranno presentate esclusivamente online tramite il portale Invitalia con accesso tramite SPID, CIE o CNS. È richiesta la firma digitale.

    La procedura è a sportello valutativo, con tre fasi: 

    • verifica di ammissibilità; 
    • verifica dei requisiti; 
    • valutazione del merito progettuale. 

    Documenti da allegare:

    • descrizione dell’iniziativa;
    • business plan (per investimenti strutturati);
    • DSAN per attestazione dei requisiti.

    Invitalia decide entro 90 giorni dalla domanda. L’erogazione avviene in due momenti: Stato Avanzamento Lavori (SAL), con presentazione di spese pari al 30–70% del progetto; Saldo finale, entro 3 mesi dall’ultimo pagamento.

    Tutoring finanziato e obbligatorio

    Ogni iniziativa ammessa riceve  anche servizi di tutoring per 5.000 €, suddivisi in: 

    • 4.000 € per supporto tecnico Invitalia (iter autorizzativo, rendicontazione spese, monitoraggio);
    • 1.000 € per supporto gestionale ENM (marketing, contratti, gestione finanziaria e rapporti con banche/fornitori).

    Il tutor accompagna il beneficiario per tutta la durata dell’avvio, prevenendo inadempienze che potrebbero comportare la revoca.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    ISCRO 2025: regole ed esempi

    La piattaforma per la domanda di ISCRO 2025, aperta il 16 giugno  con il messaggio INPS 1858 del 12 giugno 2025,   sarà utilizzabile entro il 31 ottobre prossimo (vedi sotto la procedura operativa).

    ISCRO è l' "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" , indirizzata  ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, che si trovino in temporanee difficoltà economiche.

    E' stata  istituita dalla legge 178/2020,  in forma sperimentale, per il triennio 2021-2023 e  portata a regime con la legge di bilancio 2024.

    Consiste in  un sussidio economico parametrato al reddito erogato per 6 mesi ai soggetti con reddito professionale  inferiore ad  una certa soglia nel triennio   precedente la domanda, unitamente ad  altri requisiti, recentemente modificati 

    E' stata pubblicata il 9 ottobre 2024  la circolare INPS  n. 84 con le ultime   istruzioni.  Il 2 dicembre  la Cassazione ha chiarito nella sentenza  30820 il requisito di iscrizione (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito tutte le istruzioni dell'Istituto.

    ISCRO 2025 Beneficiari e requisiti

    L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) è destinata ai soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR. I beneficiari includono i liberi professionisti, i partecipanti a studi associati o società semplici.

     I requisiti necessari per il diritto  sono:

    • a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
    • b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
    • c) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
    • d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
    • e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
    • f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

    INPS ricorda che l’iscrizione alla Gestione separata deve essere formalizzata, ai sensi del richiamato articolo 2, commi 26 e 27, della legge n. 335 del 1995, a cura del libero professionista, in quanto non si realizza in via automatica  con gli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione

    Iscro 2025: importo, trattamento fiscale, compatibilità, obblighi

    L'indennità ISCRO è calcolata come il 25% della media dei redditi autonomi dichiarati nei due anni precedenti l'anno antecedente la domanda, su base semestrale.

     L'importo mensile non può essere inferiore a 250 euro e non può superare 800 euro. Questi importi saranno adeguati alle variazioni ISTAT annuali. 

    La prestazione è erogata per sei mensilità consecutive, senza accredito di contribuzione figurativa.

    L'indennità ISCRO concorre alla formazione del reddito e su di essa è applicata una ritenuta d'acconto del 20%. Tuttavia, per i beneficiari che operano in regime forfettario, questa ritenuta non è applicata.

     L'indennità è incompatibile con varie prestazioni previdenziali e assistenziali come pensioni dirette, NASpI, DIS-COLL, ALAS, e l’Assegno di inclusione, ma è compatibile con l'assegno ordinario di invalidità.

    Partecipazione a Percorsi di Aggiornamento:

    Si ricorda che la normativa prevede sia obbligatoria la partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale per i beneficiari, come condizione per la fruizione dell’indennità. I criteri e le modalità di questi percorsi  devono pero essere ancora  definiti con un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

    Nel frattempo con la domanda i richiedenti autorizzano INPS a trasmettere i dati ai Centri per l'impiego delle  Regioni  e Province autonome e al Portale SISSL  che gestisce le politiche attive del lavoro  in collaborazione con il Ministero.

    ISCRO 2025: esempio di calcolo dell’importo

    Esempi di Calcolo dell'importo di ISCRO

    • Requisito reddituale:

     Reddito 2023: € 7.000

    Media redditi 2021 e 2022: € 10.500

    70% della media: € 7.350

    Il reddito del 2023 (€ 7.000) è inferiore al 70% della media (€ 7.350), soddisfacendo il requisito.

    •  Importo dell'Indennità:

    Media dei redditi 2021 e 2022: € 5.500

    Indennità su base semestrale: € 1.375 (25% di € 5.500)

    Importo mensile: € 687,50 (entro il range 250-800 euro)

    ISCRO 2025 modalità per la domanda e obblighi di aggiornamento

    La domanda per l'indennità ISCRO deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, utilizzando i consueti canali messi a disposizione dall’INPS per i cittadini e gli Istituti di Patronato. Le credenziali di accesso sono SPID di livello 2, CIE 3.0, o CNS. 

    Per il 2025, le domande possono essere presentate dal 16 giugno  al 31 ottobre 2025. 

    ATTENZIONE La domanda include l'autocertificazione dei redditi e la verifica di regolarità contributiva.

    Per presentare la domanda è necessario accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale www.inps.it e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)”.

    Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:

    •  SPID di livello 2 o superiore;
    •  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    •  Carta nazionale dei servizi (CNS);
    •  IDAS.  

    In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2025 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     INPS ricorda che 

    •  L'indennità ISCRO,  non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.
    •  non potranno accedere all’indennità ISCRO per l’anno 2025 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2024
    •  nel caso di decadenza dal diritto all’indennità ISCRO, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le sei mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’indennità ISCRO decaduta.
    • La domanda può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2024, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.

    Novità 2024 e chiarimento Cassazione sul requisito di iscrizione

    La circolare n. 84 del 23 luglio 2024  richiama tutte le norme che regolamentano l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO):

    • Legge 30 dicembre 2023, n. 213: Articolo 1, commi da 142 a 155: Introduzione e regolamentazione dell'ISCRO a regime dal 1° gennaio 2024.
    • Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60:  Articolo 17-bis: Modifica del comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.
    • Legge 8 agosto 1995, n. 335:  Articolo 2, comma 26: Gestione separata.
    • Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR):   Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Normativa sui redditi da lavoro autonomo.
    • Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: Introduzione dell’Assegno di inclusione.
    • Legge 30 dicembre 2020, n. 178: Articolo 1, comma 386: Introduzione sperimentale dell’ISCRO per il triennio 2021-2023.
    • Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Articolo 1, comma 179: Normativa sull’APE sociale.
    • Legge 12 giugno 1984, n. 222: Normativa sull'assegno ordinario di invalidità.
    • Decreto interministeriale 30 gennaio 2015:  Regolamentazione del DURC Online per la verifica di regolarità contributiva.
    • Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
    • Legge 27 dicembre 1997, n. 449: Articolo 59, comma 16: Regolamentazione delle aliquote contributive.
    • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:  Articolo 25: Ritenuta a titolo di acconto sui redditi.

    Novità dal 2024

    La circolare illustra  alcune novità significative introdotte a partire dal 2024, che migliorano e stabilizzano la misura ISCRO:

    1. Riconoscimento a Regime:   L’ISCRO, inizialmente introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è ora stabilizzata e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024.
    2. Estensione dei Fondi: I fondi destinati all’ISCRO sono aumentati garantendo maggiore stabilità finanziaria alla misura.
    3. Aumento delle Aliquote: Per coprire gli oneri derivanti dall’indennità ISCRO, è previsto un aumento dell'aliquota contributiva di 0,35 punti percentuali  per la Gestione separata a partire dal 2024.

    Cassazione 30820/2024 su ISCRO e iscrizione  INPS

    La sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro n. 30820 del 2 dicembre 2024, riguarda un ricorso presentato dall’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva riconosciuto al ricorrente (A.S.I.) l’indennità prevista dall’art. 28 del DL 18/2020, relativa alle perdite economiche subite durante le restrizioni per la pandemia da Covid-19.

    La Corte d’Appello di Firenze aveva accolto la richiesta di A.S.I., ritenendo che la sua iscrizione alla Gestione avvenuta il 6 marzo 2020 (con effetto retroattivo al novembre 2019) fosse valida per l’ottenimento dell’indennità, escludendo la fittizietà dell’iscrizione.

    L’INPS aveva contestato tale decisione, sostenendo che l’indennità spettasse solo a chi fosse iscritto alla Gestione speciale già il 1° marzo 2020, senza possibilità di considerare iscrizioni retroattive.

    La Corte ha stabilito che il riconoscimento dell’indennità dipende   esclusivamente dal fatto che il richiedente fosse iscritto alla Gestione speciale al momento dell’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020). Non è rilevante il momento   esatto dell’iscrizione, purché questa non fosse fittizia.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il diritto si valuta in base alla normativa vigente al momento dell’evento giuridicamente rilevante   cd. Principio Tempus Regit Actum   (in questo caso, la richiesta dell’indennità) .

  • CCNL e Accordi

    Nuovo CCNL Federlab–Cifa Laboratori Analisi: novità normative, retributive e di welfare

    A 1° settembre 2025 entra in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali sottoscritto da Federlab, Unilavoro PMI e Confsal Fisals.

    Non si tratta di un rinnovo, ma di un nuovo impianto contrattuale che intende modernizzare il sistema delle relazioni industriali del comparto sanitario privato, introducendo maggiore flessibilità, bilateralità e strumenti di welfare contrattuale innovativi.

    Il contratto, valido fino al 30 agosto 2030, mira a fornire regole specifiche per un settore caratterizzato da piccole e medie imprese, con un equilibrio tra esigenze d’impresa e tutela del lavoratore. Centrale è il ruolo dell’Ente bilaterale Esbii, che avrà funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro, formazione continua e gestione delle politiche attive.

    Novità normative

    l contratto riorganizza in modo operativo le regole di gestione del rapporto di lavoro:

    Periodo di prova: da 30 a 180 giorni a seconda della categoria (30 per la cat. A, 180 per i Quadri).

    Contratti a termine e reimpiego: introdotti due istituti innovativi:

    Primo Ingresso: per lavoratori senza esperienza, con formazione obbligatoria di 80 ore e retribuzione agevolata per due anni;

    Reimpiego: per over 50 o disoccupati di lungo periodo, con analogo regime formativo e retributivo ridotto.

    Ferie annuali: 28 giornate (4 settimane), di cui tre fissate dall’impresa e una a scelta del lavoratore.

    Permessi ROL: 48 ore annue complessive, comprensive delle ex festività soppresse.

    Banca ore: flessibilità fino a 168 ore l’anno, con possibilità di monetizzazione e maggiorazione fino al 20%.

    Congedi: ampia disciplina su formazione (fino a 11 mesi non retribuiti), matrimonio (15 giorni retribuiti) e volontariato (fino a 2 anni di aspettativa).

    Per ulteriori dettagli scarica qui il testo integrale del contratto

    Aspetti economici e transizione da altri CCNL

    L’articolo 1 del nuovo CCNL Federlab–Cifa 2025–2030 disciplina in modo dettagliato le modalità di transizione dei dipendenti già in forza con altri contratti collettivi.

    Tale passaggio non rappresenta una nuova assunzione, ma un allineamento contrattuale che garantisce la continuità del rapporto di lavoro.

    Inquadramento professionale: ogni lavoratore viene ricondotto al livello coerente con la mansione effettivamente svolta, sulla base delle declaratorie e dei profili del nuovo sistema di classificazione.

    Ciò assicura una corrispondenza tra il ruolo reale e la categoria contrattuale, con possibilità di revisione del livello previo confronto sindacale.

    Tutela economica: il passaggio al nuovo CCNL non può comportare riduzioni retributive.

    Se il nuovo minimo tabellare risulta inferiore alla retribuzione precedente, la differenza è garantita tramite un superminimo ad personam assorbibile, mantenendo invariato il trattamento economico complessivo.

    Anzianità e TFR: vengono conservati integralmente gli anni di servizio maturati e il trattamento di fine rapporto.

    Il cambio contrattuale non interrompe la continuità di servizio ai fini di ferie, permessi, scatti di competenza o altri istituti economici e normativi.

    Questa disciplina assicura un passaggio ordinato e privo di penalizzazioni, favorendo l’adesione delle imprese al nuovo contratto senza pregiudicare i diritti acquisiti dei lavoratori.

    Le novità economiche e di welfare

    Il nuovo CCNL introduce una struttura retributiva articolata per quadri e sei categorie (A–F), con paga base nazionale conglobata e nuovi scatti di competenza, che sostituiscono gli scatti di anzianità tradizionali.

    Tra gli elementi economici principali:

    • Scatti di competenza: pari all’1,5% della retribuzione mensile ogni tre anni, fino a un massimo di 10 scatti, legati alla formazione e certificazione delle competenze.
    • Premialità produttiva: possibilità di riconoscere premi variabili in base a obiettivi di produttività e qualità, con agevolazioni fiscali ai sensi del D.M. 25 marzo 2016.
    • Tredicesima mensilità invariata, erogata il 15 dicembre.
    • Superminimi assorbibili ad personam in caso di allineamento contrattuale per aziende che transitano da altri CCNL.
    • Introduzione di forme di welfare aziendale e territoriale sostitutive dei premi di produttività (servizi educativi, sanitari, sociali o assistenziali).

    Di seguito la tabella retributiva:

    Categoria/Livello Paga base e contingenza (€)
    Quadri 2.290,02
    F 1.883,53
    E 1.682,54
    D 1.551,75
    C 1.452,45
    B 1.358,77
    A 1.281,68

    Categoria/Livello 1° Anno (€) 2° Anno (€)
    E 1.264,41 1.431,67
    D 1.166,31 1.320,49
    C 1.091,84 1.236,09
    B 1.021,58 1.156,46

  • Pensioni

    Pensioni Italia–Moldova: nuove istruzioni INPS per le domande

    Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore l’Accordo e la relativa Intesa amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. Si tratta di un passaggio rilevante per i lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi in entrambi i Paesi, poiché consente il riconoscimento reciproco dei contributi e l’accesso a prestazioni pensionistiche in regime internazionale.

    Con il Messaggio INPS n. 2971 dell’8 ottobre 2025, l’Istituto fornisce le prime istruzioni operative rivolte sia ai cittadini che intendono presentare domanda di pensione, sia alle Strutture territoriali INPS incaricate della gestione amministrativa delle pratiche

    Quadro normativo di riferimento

    L’Accordo e l’Intesa amministrativa, illustrati in dettaglio nella circolare n. 131 del 30 settembre 2025, disciplinano i principi generali di coordinamento dei sistemi pensionistici dei due Stati.

    I principali elementi da tenere presenti sono:

    Requisito minimo per la totalizzazione internazionale: 52 settimane di contribuzione in Italia

    Decorrenza delle prestazioni: 1° settembre 2025 per le pensioni liquidate ai sensi dell’Accordo

    Regole di calcolo: i periodi inferiori all’anno sono valutabili sia per il diritto che per la misura, secondo criteri analoghi alle altre convenzioni bilaterali; non è prevista la totalizzazione multipla

    Valuta: Leu moldavo, con conversione in euro calcolata sulla media mensile del mese precedente l’ingresso del pro-rata estero

    È previsto, inoltre, lo sviluppo di un sistema di scambio telematico dei formulari e dei dati tra INPS e CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale), che verrà illustrato con successivo messaggio

    Istruzioni operative per residenti e operatori

    Per i residenti in Italia, la domanda di pensione — sia in regime convenzionale italo-moldavo che in regime nazionale moldavo — deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali INPS. La gestione avverrà a cura della Struttura territorialmente competente in base alla residenza o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.

    Se l’assicurato dichiara periodi assicurativi in Moldova precedenti al 1999, deve allegare la documentazione disponibile (buste paga, libretti di lavoro ecc.); questa sarà inoltrata all’Istituzione moldava competente per le verifiche

    I residenti in Moldova, invece, devono presentare la domanda tramite la CNAS, che provvede a trasmetterla al Polo specializzato della Direzione provinciale INPS di Bari

    Gli operatori delle Strutture territoriali devono attenersi alle seguenti indicazioni:

    La CNAS (codice “001”) è l’ente di riferimento per la gestione delle domande di pensione.

    Per le pensioni di invalidità, l’ente competente è il CNDDCM (codice “002”), ma la CNAS resta organismo di collegamento per lo scambio dei formulari

    Seguiranno aggiornamenti sulle procedure informatiche “NuovaIVS” e “CIWeb” per la gestione telematica delle pratiche