• CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL portieri 2025-2028: aumenti, arretrati e nuove tutele

    Si è chiusa con esito positivo (comunicato 5 dicembre 2025) la consultazione territoriale sull’ipotesi di accordo sottoscritta a fine ottobre 2025 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, applicato a circa 40mila tra portieri, addetti alle pulizie e figure affini. 

    Il contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scade il 31 ottobre 2028: oltre al recupero economico dopo la vacanza contrattuale, il testo interviene su mansioni, indennità, malattia, genitorialità, prevenzione sanitaria, contrasto a molestie/violenze, e istituisce una commissione paritetica per aggiornare ruoli e composizione della retribuzione.

    Ecco maggiori dettagli.

    Le novità del rinnovo contratto portieri

    Sul piano retributivo l’aumento complessivo è pari a 209,20 euro lordi a regime per il livello A3/A4 (riparametrato per gli altri livelli), con tre decorrenze:

    • +154,28 euro dal 1° gennaio 2026, 
    • +27,18 euro dal 1° gennaio 2027, 
    • +27,73 euro dal 1° gennaio 2028;

    l’accordo quantifica anche una massa salariale complessiva di 6.457 euro entro ottobre 2028 per un full time A3/A4, corrispondente a un incremento complessivo della paga conglobata del 17,36%. 

    È confermata inoltre l’una tantum di 1.500 euro (A3/A4) per il ristoro della vacanza contrattuale, in tre rate: 

    • novembre 2025 (500 euro), 
    • giugno 2026 (500 euro), 
    • giugno 2027 (500 euro);

     la stessa una tantum spetta anche a chi cessa per licenziamento tra 1° novembre 2025 e 30 giugno 2027.

     Tra le altre misure economiche e organizzative si segnalano anche : 

    • malattia con indennità elevata al 65% fino al 20° giorno e al 75% dal 21° al 180°;
    •  infortuni con anticipazione a carico del datore (dal 1° gennaio) dell’indennità temporanea assoluta; 
    • assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari fiscalmente a carico con contributo aggiuntivo di 6 euro/mese a carico datore dal 1° febbraio 2027 (prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025); 
    • maggiorazione del 15% del salario conglobato per i lavoratori profilo B con orario inferiore a 8 ore settimanali; 
    • nuove/regolamentate indennità e mansioni (chiavi per alloggi in locazione, ritiro raccomandate/pacchi, ordine di servizio, mansioni D3 su rifiuti e lavaggio bidoni); 
    • inserimento del 4 ottobre (San Francesco d’Assisi) tra le festività riconosciute;
    •  una giornata di permesso retribuito per prevenzione medica; 
    • rafforzate le norme su genitorialità, molestie/violenze e, per le donne vittime di violenza, la possibilità di ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

    Tabella riepilogo novità economiche

    Voce economica Importo / misura Decorrenza / scadenza Note
    Aumento complessivo a regime (livello A3/A4) +209,20 € lordi A regime dal 1° gennaio 2028 Riparametrato per gli altri livelli
    Tranche aumento 1 +154,28 € Dal 1° gennaio 2026 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 2 +27,18 € Dal 1° gennaio 2027 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 3 +27,73 € Dal 1° gennaio 2028 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Una tantum vacanza contrattuale (A3/A4) 1.500 € (3 rate da 500 €) Nov 2025 / Giu 2026 / Giu 2027 Riconosciuta anche in caso di licenziamento tra 1/11/2025 e 30/06/2027
    Indennità di malattia 65% fino al 20° giorno; 75% dal 21° al 180° Durante la vigenza contrattuale Incremento delle percentuali
    Infortuni: anticipazione indennità Anticipazione a carico del datore dell’indennità temporanea assoluta Dal 1° gennaio Misura introdotta ex novo
    Sanità integrativa (familiari fiscalmente a carico) +6 € / mese a carico datore Dal 1° febbraio 2027 Prestazioni erogabili dal 1° novembre 2025
    Maggiorazione profilo B (orario ridotto) +15% sul salario conglobato Durante la vigenza contrattuale Per orario inferiore a 8 ore settimanali

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi

    Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:

    •   le modalità di presentazione dell’istanza, 
    • i limiti di finanziabilità e 
    • la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.

    Il fondo di solidarietà servizi ambientali

    La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.

    Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.

    Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi

    La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025)  tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS. 

    Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.

    Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti: 

    1. dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e 
    2. non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).

    La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.

    Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare. 

    Attenzione anche ai limiti:

    1.  l’intervento non può superare 12 mesi;
    2.  l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale. 
    3. Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.

    Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)

    Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens. 

    Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.

    Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative
    Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens
    Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio
    Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione> Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato
    Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110 Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà”
    Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito> Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti

  • Lavoro Dipendente

    Legge Semplificazioni 2025: novità su immigrazione e lavoro

    La Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 , in vigore  dal 18 dicembre 2025, introduce una serie di semplificazioni  in materia di lavoro che  riguardano in particolare  l’area immigrazione (soprattutto nella gestione dell’alloggio e dei termini procedurali) cassa integrazione (obbligo del lavoratore di informare il datore se ha un secondo lavoro ) e  lavoro occasionale in agricoltura  

    Di seguito le principali novità.

    Immigrazione: Idoneità alloggi e nulla osta più rapido

    L’art. 4 della legge 182 2025  interviene su più punti,  sulle pratiche legate all’ingresso per lavoro subordinato e sulla gestione dell’alloggio per i lavoratori

    1) Criteri per l’idoneità alloggiativa: nuovo riferimento tecnico

    La legge sostituisce il riferimento ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica con i parametri del D.M. Sanità 5 luglio 1975 (requisiti igienico-sanitari dell’abitazione). Operativamente: quando in pratica serve attestare la “idoneità alloggiativa”, conviene verificare che i documenti e le dichiarazioni siano coerenti con quel riferimento tecnico spesso usato dagli uffici comunali/ASL per valutazioni di abitabilità. 

    2) Alloggio in “dormitori stabili di cantiere”: autocertificazione del datore

    Per le ipotesi in cui l’alloggio sia offerto in dormitori stabili di cantiere, è  ammessa l’autocertificazione del datore di lavoro, a condizione che i dormitori rispettino i requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro). 

    3) Alloggio in struttura ricettiva: basta indicare la struttura

    Se l’alloggio è presso una struttura alberghiera/ricettiva, viene considerata sufficiente la mera indicazione della struttura ospitante. Attenzione però: la legge richiama espressamente le responsabilità della struttura in caso di violazioni. Operativamente quindi occorre acquisire comunque una conferma scritta della prenotazione/ospitalità e 

    far inserire nei contratti/lettere di assunzione una clausola su durata e condizioni dell’alloggio

    4) Nulla osta in 30 giorni per chi segue programmi nei Paesi d’origine

    Per l’ingresso/soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni.

     Inoltre l'Art. 20  modifica l’art. 24-bis del Testo Unico Immigrazione inserendo un chiarimento: laddove la norma parla di attività svolte “sul piano nazionale”, vengono incluse anche le strutture territoriali annesse (richiamo applicato sia al comma 1 sia al comma 3). Per imprese/consulenti questo puo comportare un potenziale decentramento operativo e interlocuzione più “vicina” (meno passaggi centralizzati), utile soprattutto quando si gestiscono pratiche in più province.

    Art. 21 – Lavoratori altamente qualificati: termine da 90 a 30 giorni

    Con l'art 21 la legge interviene sull’art. 27-quater, comma 6, TUI e sostituisce  il termine “novanta” come periodo massimo per l'emissione del nulla osta  con “trenta”. 

    È una misura che incide sui percorsi dei lavoratori altamente qualificati (ambito tipicamente collegato alla Carta Blu UE e canali “high-skilled”). Puo essere utile  comunicare chiaramente  ai candidati quali documenti vanno prodotti in anticipo (titoli, contratti, alloggio ove necessario, coperture, ecc.), per non perdere il vantaggio dei 30 giorni.

    Art. 22 obbligo comunicazione al datore di lavoro

    In tema di CIG   viene inserito il comma 2-bis nell’art. 8 del D.Lgs. 148/2015: il lavoratore in cassa integrazione deve informare immediatamente il datore che ha richiesto l’intervento di aver intrapreso un’altra attività lavorativa per la quale ha già reso la comunicazione all’INPS prevista dalla norma.  

    Attenzione al fatto che la tracciabilità della comunicazione può diventare decisiva in caso di contestazioni. 

    Proroga lavoro occasionale agricoltura

    Infine  l'art. 23  interviene sull’art. 1, comma 343, della legge 197/2022  prorogando di un anno , cioè fino al 31 dicembre 2025 l’applicazione del lavoro occasionale in agricoltura dopo la modifica della legge di bilancio 2023  che ha abrogato l'utilizzo del contratto telematico DL 50 2017.

    Ricordiamo che l'attuale  disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) consente assunzioni a tempo determinato per attività stagionali, entro un limite di 45 giornate annue per lavoratore. 

    Possono essere impiegati solo soggetti appartenenti a specifiche categorie (es. disoccupati o percettori di sostegni, pensionati, studenti under 25, detenuti/semiliberi) e, salvo i pensionati, che non abbiano avuto rapporti di lavoro agricolo ordinari nei 3 anni precedenti. Prima dell’avvio servono autocertificazione e comunicazione al Centro per l’impiego. Il compenso è tracciabile, definito dai contratti, fiscalmente esente; superamenti/irregolarità comportano sanzioni e possibile trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

    Leggi per maggiori dettagli Prestazioni occasionali in agricoltura guida aggiornata

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento per offese al superiore su Whatsapp: è illegittimo


    Con la sentenza n. 5936 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per alcuni messaggi vocali a contenuto offensivo inviati all’interno di una chat WhatsApp  composta da 14 colleghi. 

    La Corte ha stabilito che si trattava di comunicazioni private, tutelate dall’art. 15 della Costituzione, e che dunque non potevano costituire giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro. 

    Vediamo meglio  il caso specifico e le motivazioni della sentenza.

    Il caso e la decisione della Cassazione: la chat privata è riservata

    Il caso nasceva dal ricorso presentato da un’azienda avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado , ugualmente favorevole al lavoratore. Quest’ultimo era stato licenziato in seguito alla diffusione, da parte di un partecipante alla chat, di messaggi audio contenenti espressioni offensive, ritenute denigratorie e razziste, rivolte al proprio  team leader. 

    Tuttavia, secondo la Corte d’Appello, la comunicazione era avvenuta in un ambito ristretto e chiuso, e quindi non poteva essere assimilata a una pubblicazione in un luogo accessibile a una moltitudine di persone, come ad esempio un post su Facebook.

    Nel rigettare il ricorso dell’azienda, confermando la decisione delle corti di merito, la Cassazione ha confermato che la comunicazione tra membri di una chat chiusa su WhatsApp gode della protezione costituzionale prevista dall’art. 15 della Costituzione, che tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza. 

    La Corte ha richiamato la recente giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 170/2023), secondo cui anche le forme digitali di comunicazione – come email, SMS e messaggi WhatsApp – rientrano nel concetto di “corrispondenza” tutelata, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato.

    Nel caso specifico, la diffusione del messaggio al datore di lavoro era avvenuta ad opera di uno dei partecipanti alla chat, cioè di un destinatario diretto, il che non fa venir meno la tutela costituzionale. Anzi, ha sottolineato la Corte, si tratta di una violazione della segretezza ad opera di un co-destinatario, che non autorizza il datore di lavoro ad utilizzare quei contenuti come base per un licenziamento.

    La Cassazione ha inoltre ribadito che il contenuto in sé delle comunicazioni private, se espresso in forma riservata e non destinato alla pubblicazione, non può costituire giusta causa di recesso. 

    Il potere disciplinare del datore di lavoro incontra un limite nei diritti fondamentali del lavoratore, in particolare nel diritto alla libertà di comunicazione e alla riservatezza. Anche il principio dell’art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro) non può giustificare un’ingerenza che comporti la compressione di diritti costituzionalmente garantiti.

    Precedente giuridico e implicazioni

    Questa pronuncia si inserisce nel solco già tracciato da precedenti decisioni (Cass. civ. n. 21965/2018) e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, le quali hanno stabilito che i messaggi scambiati in contesti privati non costituiscono una forma di comunicazione pubblica e quindi non possono essere considerati diffamatori in senso giuridico, né integrare fattispecie penalmente rilevanti come la minaccia, se non rivolti direttamente all’interessato.

    La Corte ha anche escluso che il contenuto dei messaggi potesse rappresentare una lesione del rapporto fiduciario tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, in assenza di un’effettiva diffusione o impatto all’esterno del contesto privato. Infatti, secondo i giudici, il datore di lavoro non può sanzionare moralmente i propri dipendenti per espressioni private, a meno che tali comportamenti non compromettano oggettivamente la possibilità di una prosecuzione del rapporto lavorativo.

    In sintesi, la Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale: anche nell’ambiente di lavoro  i diritti alla libertà di comunicazione e alla riservatezza devono essere tutelati, anche quando i mezzi usati sono digitali. 

  • Professione Avvocato

    Domande Fondo Garanzia TFR: servizio telematico anche per i cessionari

    Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva  comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.

    Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande  anche agli Avvocati, per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti. fino al 30 novembre 2025 era  ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.

    Dal 1 dicembre 2025 nuovo servizio telematico rivolto ai cessionari del credito ( Messaggio INPS 3655 del 3.12.2025.

    Ricordiamo nel paragrafi che seguono  in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e  le nuove funzionalità per la richiesta  tra cui: 

    • la  possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni  per l'applicazione delle ritenute  l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In  questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
    • di allegare file in formato .EML  per cui non è necessario inviare   l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

    Cos’è il Fondo di garanzia INPS?

    Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.

    È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.

    Il Fondo può intervenire quando:

    • il rapporto di lavoro è cessato;
    • il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
    • il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
    • non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.

    Chi può richiederlo?

    Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.

    Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?

    La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:

    • il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
    • la cessazione del lavoro;
    • l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.

    Quadro normativo e dettagli messaggio 4429 2024

     Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.

    Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).

    La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.

    Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.

     In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.

    I responsabili delle procedure concorsuali  hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.

    Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio  consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

    Istruzioni per gli avvocati

    Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:

    Dati richiesti Descrizione
    Indirizzo dello studio legale Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza
    PEC (Posta Elettronica Certificata) Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande
    Recapito telefonico Per eventuali contatti diretti con l’INPS

    Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.

     Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.

    Servizio telematico Fondo di Garanzia per i cessionari

    Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.

    Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.

    La procedura è stata   arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate e sono  consultabili unitamente alla domanda.   Anche in questo caso  non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”.

    Il messaggio precisa che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.

    I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.

    Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.

  • Lavoro Autonomo

    Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche

    Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:

    • i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
    • gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.

    La circolare indica  aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i  codici "Tipo rapporto” da utilizzare.

    Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010

    L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche. 

    Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.

    Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.

    Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche

    Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente. 

    Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.

    Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata

     Aliquote contributive 2025 – riepilogo 

    Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale
    Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03%
    Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03%
    Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% 24%

    Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata

     Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, 

    • tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
    • attraverso  intermediari abilitati.

    La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre  a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.

     INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.

    Adempimenti per gli incarichi di ricerca

     Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono: 

    • Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
    •  Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore. 
    • Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.

    Adempimenti per gli addetti ippici

     Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens. 

    •  Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS); 
    • Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
    •  Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati  comunicati con il messaggio  INPS 3645 del 2 dicembre 2025
    Codice rapporto Descrizione Imponibile
    DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 €
    D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 €
    DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 €

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Concorsi: quali dati possono essere pubblicati online e quali no?

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato con provvedimento del 9 ottobre  un articolato documento di FAQ volto a chiarire quali dati possano essere trattati e soprattutto diffusi online dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle procedure dei concorsi pubblici 

    Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi reclami e segnalazioni relativi alla pubblicazione non conforme di graduatorie, elenchi di candidati, punteggi e informazioni sensibili, spesso accessibili tramite motori di ricerca e quindi potenzialmente consultabili senza limiti di tempo.

    Il documento chiarisce come la diffusione sul web di informazioni personali rappresenti una forma di trattamento particolarmente invasiva, poiché consente un accesso indiscriminato a dati che possono rimanere online permanentemente ed essere riutilizzati da terzi. Per questo motivo il Garante ribadisce la necessità di adottare criteri stringenti di minimizzazione, selezionando solo i dati effettivamente necessari e autorizzati dalla normativa vigente.

    Le nuove disposizioni si coordinano con la riforma del Portale InPA (art. 35-ter d.lgs. 165/2001), confermando l’obbligo di pubblicazione solo degli elementi indispensabili a garantire trasparenza e diritto di impugnazione.

    Vediamo le principali indicazioni ed esempi .

    Le norme sulla pubblicazione dei dati concorsuali

    Si ricorda che con l’introduzione del Portale InPA, le amministrazioni non sono più tenute alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo si assolve attraverso:

    Le graduatorie intermedie – di merito, titoli e riserve – non possono essere pubblicate online, ma devono essere rese accessibili esclusivamente ai partecipanti tramite area riservata.

    All’interno di tale spazio gli enti devono fornire:

    • nome e cognome
    • posizione attribuita
    • punteggio complessivo
    • mera indicazione dell’eventuale ricorrenza di preferenze (es. con un asterisco)

    Senza specificare la natura del titolo, per evitare la diffusione indiretta di informazioni sensibili.

    È inoltre vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono invece essere affissi solo nei locali fisici della sede d’esame e per il tempo strettamente necessario.

    Secondo il provvedimento, la base giuridica che consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali dei partecipanti ai concorsi risiede nell’adempimento di obblighi legali e nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico (artt. 5 e 6 GDPR; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy) 

    Tuttavia, la possibilità di diffondere online tali dati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore: si tratta principalmente della pubblicazione delle graduatorie finali dei soli vincitori, in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC.

    Dalle FAQ emergono chiaramente i dati che possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso o sul portale INPA,

    Istruzioni operative per le amministrazioni e i consulenti

    Il Garante specifica per i responsabili del trattamento, ai dirigenti delle risorse umane e ai consulenti che supportano gli enti nella gestione dei concorsi , che il principio cardine è quello della minimizzazione della diffusione dei dati.

    Quindi, prima di pubblicare qualsiasi documento, l’amministrazione deve verificare se la pubblicazione è prevista dalla legge; se il dato è necessario per trasparenza e tutela giurisdizionale;  se può essere omesso o sostituito da un’indicazione sintetica.

    In generale è consigliabile

    •  pubblicare solo i dati dei vincitori.
    • Usare la data di nascita esclusivamente per distinguere omonimi.
    • Non inserire diciture quali “idoneo non vincitore”, “escluso”, “ammesso con riserva”.
    • Non pubblicare riferimenti a leggi o categorie che possono rivelare condizioni sensibili (es. legge 104/1992, invalidità).

    Gli atti non destinati alla diffusione online devono essere caricati:

    • nell’area riservata del portale InPA;
    • oppure in un’area protetta del sito istituzionale, accessibile tramite credenziali.

    In quest’ambito è possibile comunicare ai candidati informazioni più dettagliate, sempre nel rispetto del principio di necessità.

    Le FAQ chiariscono  infine che il bando di concorso o un regolamento interno non possono prevedere la pubblicazione di ulteriori dati personali oltre quelli stabiliti dalla normativa nazionale.

    Le amministrazioni non hanno autonomia in materia di diffusione dei dati personali e non possono introdurre discipline “locali” difformi.

    Concorsi pubblici: riepilogo dei dati pubblicabili e non

     Per praticità riepiloghiamo le indicazioni  del Garante nella tabella seguente:

    Tipo di dato Esempio Pubblicabile online sul sito PA Note operative
    Nome e cognome dei vincitori Mario Rossi Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza.
    Data di nascita (solo per omonimia) Mario Rossi, nato il 12/03/1990 Sì, in casi limitati Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori.
    Posizione in graduatoria dei vincitori 1°, 2°, 3° classificato Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile.
    Punteggio complessivo dei vincitori 85/100 Sì (facoltativo) La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione.
    Dati degli idonei non vincitori Elenco idonei non assunti No (salvo scorrimento) Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori.
    Dati dei non idonei o assenti Candidati bocciati o non presentati No Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici.
    Titoli di preferenza o precedenza Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 No Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo.
    Cause di esclusione o ammissione con riserva “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” No Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi.
    Dati relativi a condanne penali o reati Esiti controlli casellario giudiziale No La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy.
    Dati contenuti negli atti endoprocedimentali Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli No Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA).
    Esiti delle prove orali con elenco candidati Elenco candidati esaminati con voto prova orale No (online) Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario.
    Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” No Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari.