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Report INPS sulle retribuzioni: salari in affanno rispetto all’inflazione
E' stata presentata ieri a Palazzo Wedekind, sede centrale INPS a ROMA l’“Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati” sulla dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati tra il 2019 e il 2024.
I dati confermano le osservazioni empiriche, evidenti ormai da tempo, ovvero che le retribuzioni medie non hanno ancora recuperato pienamente il potere d’acquisto perso negli ultimi anni, soprattutto se confrontate con l’andamento dei prezzi.
Secondo lo studio, le retribuzioni nominali dei lavoratori privati (esclusi i domestici) sono cresciute del 14,7%, mentre quelle dei dipendenti pubblici dell’11,7%, un incremento molto inferiore all’inflazione cumulata del periodo.
Nel 2024 la retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti privati si è attestata a 24.486 euro, contro i 35.350 euro dei dipendenti pubblici, evidenziando un significativo divario settoriale. Ancora più critica la situazione se si considerano esclusivamente le retribuzioni contrattuali: tra il 2019 e il 2024 il differenziale tra aumento nominale dei salari e crescita dei prezzi supera i nove punti percentuali, segno di un ritardo nei rinnovi contrattuali e di una perdita reale del potere d’acquisto.
Solo negli ultimi due anni si registra un lento parziale recupero delle retribuzioni reali, favorito da una fase di inflazione più contenuta e dall’effetto ritardato dei rinnovi dei contratti collettivi.
Gender pay gap e ruolo della fiscalità
Il report INPS conferma anche la persistenza del gender pay gap, soprattutto nel settore privato.
Nel 2024 la retribuzione media annua delle donne è stata pari a 19.833 euro, circa il 70% di quella maschile, che sfiora i 28.000 euro.
Sebbene tra il 2014 e il 2024 le retribuzioni femminili siano cresciute in misura maggiore (+17,5%) rispetto a quelle maschili (+13,5%), il divario resta ampio e solo in parte spiegabile con il minor numero medio di giornate lavorate dalle donne (240 contro 251 degli uomini). Pesano infatti fattori strutturali come la segmentazione settoriale, il ricorso al part-time e la minore presenza femminile nei ruoli meglio retribuiti.
Diverse conclusioni emergono invece dall’analisi delle retribuzioni nette, che tengono conto delle agevolazioni contributive e fiscali introdotte negli ultimi anni. Per i redditi medio-bassi, gli interventi a carico della fiscalità generale hanno consentito un recupero del potere d’acquisto più elevato, fino a risultare quasi completo in corrispondenza del livello mediano delle retribuzioni. In sostanza, mentre i redditi più elevati hanno difeso meglio il proprio valore sul mercato del lavoro – seppur senza compensare integralmente l’inflazione – i redditi medi e bassi hanno beneficiato maggiormente delle misure fiscali, che hanno quasi annullato l’impatto dell’aumento dei prezzi sui bilanci familiari. Un dato che rafforza il ruolo redistributivo delle politiche fiscali in un contesto di crescita salariale ancora debole e fortemente condizionata dalla bassa produttività del lavoro.
Nella tabella seguente i dati chiave del report INPS
I principali dati INPS
Indicatore Valore Periodo / Note Inflazione cumulata (indice prezzi) 117,4 2019=100 → 2024 Indice retribuzioni contrattuali 108,3 2019=100 → 2024 Gap retribuzioni–inflazione -9,1 punti Retribuzioni contrattuali vs prezzi Crescita retribuzioni private (lordo) +14,7% Da 21.345 € (2014) a 24.486 € (2024) Crescita media annua retribuzioni private +1,3% +2,8% medio annuo nel periodo 2021–2024 Retribuzione media annua dipendenti privati 24.486 € Anno 2024 Retribuzione media annua dipendenti pubblici 35.350 € Anno 2024 Crescita retribuzioni pubbliche +11,7% Da 31.646 € (2014) a 35.350 € (2024) Settore con retribuzione media più alta Industria Quasi 33.000 € nel 2024 (+21% dal 2014) Settore con retribuzione media più bassa Alloggio e ristorazione 11.233 € nel 2024 Retribuzione media annua donne (privato) 19.833 € Circa 70% di quella maschile Retribuzione media annua uomini (privato) Quasi 28.000 € Anno 2024 Crescita retribuzioni donne +17,5% 2014–2024 Crescita retribuzioni uomini +13,5% 2014–2024 Tempo medio rinnovo contratti Oltre 2 anni Fattore di stagnazione salariale Effetto agevolazioni fiscali e contributive Recupero quasi completo Per redditi medio-bassi (retribuzioni nette) -
CCNL Gomma Plastica rinnovo 2026: ecco i nuovi minimi
A poco meno di un mese dalla scadenza naturale, il 10 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica per il triennio 2026-2028 tra Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici di Confindustria. Il contratto interessa circa 165.000 addetti in 3.680 imprese, in quello che rappresenta il quarto settore manifatturiero del Paese.
Le organizzazioni sindacali hanno definito l’intesa “un rinnovo importante”, capace di restituire potere d’acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori, intervenendo sui minimi retributivi e sul welfare contrattuale, con particolare attenzione alla previdenza complementare, ferma da anni.
Sul piano normativo, l’accordo rafforza il sistema delle relazioni industriali e degli organismi bilaterali, a partire dall’osservatorio nazionale, chiamato a monitorare gli impatti dell’intelligenza artificiale, le dinamiche retributive, la salute e sicurezza, la diversità e l’inclusione, fino alla formazione continua dei lavoratori. Particolare rilievo viene attribuito anche alle politiche di genere, alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, all’inclusione delle persone con disabilità e alla gestione dell’invecchiamento attivo nelle imprese.
Vedi i precedenti in CCNL Gomma plastica 2019-2022 pdf e tabelle retributive
Il 16 gennaio 2026, le Parti stipulanti hanno diffuso una nuova versione dell’Accordo 10 dicembre 2025, integrata con la tabella ufficiale del trattamento economico minimo (TEM).
L’aggiornamento assume particolare rilievo operativo, poiché consente di determinare correttamente le retribuzioni minime da applicare nei cedolini paga a partire dal mese di gennaio 2026, nonché alle successive decorrenze di aprile 2027, aprile 2028 e dicembre 2028. La versione dell’Accordo resa nota nel dicembre scorso, infatti, si limitava a indicare l’incremento medio complessivo pari a 60 euro, senza riportare la scala parametrale dei livelli, rendendo di fatto complessa l’applicazione pratica degli aumenti sui singoli inquadramenti.
All'ultimo paragrafo la tabella con i valori del trattamento economico minimo (TEM) in vigore da gennaio 2026, determinati sulla base dell’incremento medio concordato.
CCNL Gomma plastica 2026 Novità contrattuali
Sul versante normativo, il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica punta anzitutto a consolidare un sistema di relazioni industriali “avanzato”. Viene potenziato l’osservatorio nazionale, che dovrà occuparsi, tra l’altro, dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi e sull’occupazione, nonché di salute e sicurezza, fabbisogni professionali, dinamiche retributive, diversità e inclusione.
La formazione viene riconosciuta come leva strategica per competitività, occupazione e gestione delle transizioni: viene rafforzato l’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche e creare sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Per ogni lavoratore sono previste 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di politiche di genere, il contratto richiama espressamente la direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne e sulla trasparenza salariale, con l’impegno a monitorare i sistemi di valutazione e l’applicazione della normativa. Inoltre vengono introdotte specifiche tutele per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata:
- tre mesi aggiuntivi di astensione retribuita rispetto a quanto previsto dalla legge;
- mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi;
- accesso facilitato al lavoro agile;
- percorsi formativi di reinserimento lavorativo;
- conferma di 4 ore annue retribuite di formazione specifica per tutti i lavoratori su queste tematiche.
Sul fronte dell’inclusione, il CCNL rafforza le tutele in caso di gravi malattie e disabilità certificata, prevedendo l’estensione del periodo di comporto e introducendo linee guida sugli “accomodamenti ragionevoli”, in linea con le evoluzioni della normativa antidiscriminatoria.
Un ruolo centrale è attribuito anche a saute, sicurezza e ambiente, con l’istituzione di una commissione paritetica e di una giornata nazionale di settore.
Contestualmente, si prevede l’aggiornamento del sistema classificatorio alle nuove figure professionali, a partire dai comparti delle costruzioni nautiche, dei dispositivi medici e biomedicali, con l’impegno a proseguire via via sui profili emergenti.
Infine, per i contratti a tempo indeterminato si prevedono:
- durata massima di 24 mesi dei contratti a termine (anche in somministrazione) nel rispetto delle causali di legge,
- rafforzamento delle tutele per i lavoratori part-time,
- rilancio dell’apprendistato come canale stabile di ingresso nel settore, con maggiori garanzie normative ed economiche.
Viene poi valorizzato il principio di applicare, negli appalti, i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
CCNL Gomma plastica le novità economiche
La parte economica del rinnovo prevede un aumento complessivo del Trattamento Economico Complessivo (TEC) pari a 204 euro nel triennio 2026-2028.
Sui minimi tabellari (TEM), l’aumento sarà di 195 euro al livello di riferimento F, erogato in quattro tranche.
Il montante economico complessivo sull’intero periodo di vigenza è quantificato in 4.350 euro.
Di seguito una sintesi schematica delle principali voci retributive e di welfare previste dall’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica:
Voce Importo / Decorrenza Note Aumento complessivo TEC 204 € Intero triennio 2026-2028 Aumento minimi TEM (livello F) 195 € Ripartito in 4 tranche sui minimi contrattuali 1ª tranche TEM +60 € Da gennaio 2026 2ª tranche TEM +60 € Da aprile 2027 3ª tranche TEM +60 € Da aprile 2028 4ª tranche TEM +15 € Da dicembre 2028 Montante complessivo 4.350 € Intera vigenza contrattuale 2026-2028 Welfare previdenziale +9 € (+0,44%) Incremento contributo al Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese Accanto agli aumenti in busta paga, infatti, l’accordo interviene sul welfare contrattuale, prevedendo 9 euro in più (pari a +0,44%) sul contributo previdenziale versato dalle imprese al Fondo Gomma Plastica, con l’obiettivo di consolidare la previdenza complementare di categoria.
Tabella retribuzioni minime dal 2026 – TEM-
Livello Trattamento economico minimo mensile (euro) Q 2.497,83 A 2.351,85 B 2.218,74 C 2.189,60 D 2.162,08 E 2.074,83 F 2.021,12 G 1.883,45 H 1.796,11 I 1.614,73 -
Nuovo modello di patente nautica 2025
Con decreto dirigenziale n. 195 del 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – ha approvato il nuovo modello di stampato della patente nautica. Il provvedimento interviene sul formato del documento ufficiale utilizzato per il rilascio delle patenti nautiche, sulla base delle più recenti evoluzioni normative in materia di titoli abilitativi alla conduzione delle unità da diporto.
L’adozione del nuovo modello è funzionale, in particolare, al rilascio delle patenti nautiche di categoria D, nelle articolazioni D1 e D2, previste dalla disciplina piu recente (DM133 2024) . Il decreto assume rilievo operativo per le imprese del settore nautico e per i soggetti che svolgono attività di formazione per questo settore.
Le norme sul rilascio patente nautica
Il decreto dirigenziale n. 195/2025 si colloca all’interno del quadro normativo delineato dal Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il riferimento è all’articolo 39 del Codice, che disciplina le patenti nautiche e demanda alla normativa attuativa la definizione delle modalità di rilascio e delle caratteristiche dei titoli abilitativi.
Ulteriore fonte richiamata è il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Codice della nautica da diporto. In tale ambito, l’articolo 28, comma 2, individua le competenze dell’amministrazione in ordine alla definizione dei modelli di patente.
Il nuovo decreto sostituisce espressamente il precedente decreto direttoriale del 16 marzo 2009, con il quale era stato approvato il modello di stampato della patente nautica in uso fino ad oggi. Con l’entrata in vigore del decreto n. 195/2025, tale provvedimento è formalmente abrogato.
Giova ricordare che attualmente le categorie di patente nautica sono le seguenti:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d’acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto e moto d'acqua. Per questa categoria si distinguono :
- D1 (da 16 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri. Motori fino a 85 kW (115 CV). Navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa (in acque interne e marittime). Condotta di moto d'acqua entro 1 miglio dalla costa.
- D2 (da 18 anni): Comando di natanti/imbarcazioni fino a 12 metri, con motore fino a 85 kW (115 CV). Può abilitare alla navigazione senza limiti dalla costa, tramite richiesta specifica.
Validita delle patenti e disponibilità nuovo modello
Oltre a introdurre il nuovo modello di stampato della patente nautica, riportato nell’allegato 1, al punto di vista operativo, il decreto disciplina anche una fase transitoria, di particolare interesse per imprese e operatori del settore. È infatti previsto che:
- le patenti nautiche rilasciate, convalidate, duplicate o sostituite prima dell’entrata in vigore del decreto restano pienamente valide fino alla loro naturale scadenza;
- la medesima validità è riconosciuta anche alle patenti emesse dopo l’entrata in vigore del decreto, ma prima della effettiva disponibilità del nuovo stampato presso le autorità competenti.
- Una volta che i nuovi stampati conformi all’allegato 1 saranno disponibili, in occasione di procedimenti di convalida o altri adempimenti amministrativi, la patente nautica in uso sarà ritirata dall’autorità competente e acquisita agli atti del fascicolo del titolare. I successivi provvedimenti amministrativi dovranno essere adottati esclusivamente utilizzando il nuovo modello approvato.
Per le imprese che operano nel comparto nautico e per i soggetti che assistono i titolari di patente nei rapporti con l’amministrazione, risulta quindi necessario verificare, caso per caso, lo stato del titolo posseduto e la disponibilità del nuovo stampato presso l’ufficio competente, al fine di gestire correttamente le procedure di rinnovo e aggiornamento.
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Decreto credito ai consumatori 2026: norme aggiornate
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la direttiva (UE) 2023/2225 sui contratti di credito ai consumatori, abrogando la precedente direttiva 2008/48/CE.
L’intervento normativo incide in modo rilevante sul Testo unico bancario (TUB), sul Codice del consumo, sul decreto legislativo n. 141/2010 e su altre disposizioni collegate, introducendo una disciplina più articolata e puntuale in materia di trasparenza, pubblicità, valutazione del merito creditizio e tutela dei consumatori in difficoltà.
Inoltre viene previsto anche un articolato regime transitorio e specifici termini di adeguamento per enti creditizi e intermediari.
La legge di delegazione europea 2024
D.Lgs. n. 212/2025 trova fondamento nella legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91/2025) ed è finalizzato ad allineare l’ordinamento interno alle nuove regole europee in materia di credito al consumo.
La riforma interviene principalmente sul Titolo VI del TUB, aggiornando definizioni, soglie economiche e ambito soggettivo della disciplina, nonché introducendo nuovi articoli dedicati alla profilazione, ai servizi di consulenza e alla gestione dei dati personali.
Tra i punti qualificanti si segnalano:
- l’estensione delle tutele anche a nuove forme di credito, incluse alcune dilazioni di pagamento e carte di debito differito;
- il rafforzamento del coordinamento con il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), soprattutto per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati;
- il coinvolgimento delle autorità di vigilanza (Banca d’Italia, Consob e IVASS) per l’adozione delle disposizioni attuative.
Il decreto prevede inoltre un sistema di registri e controlli per i fornitori di beni e servizi che operano come creditori o intermediari del credito a titolo accessorio, affidando un ruolo centrale all’Organismo degli agenti e mediatori (OAM).
Gli aspetti operativi: nuova soglia di applicazione
Le innovazioni introdotte dal decreto sono numerose e di immediata rilevanza pratica. In primo luogo, viene innalzata a 100.000 euro la soglia massima di importo per l’applicazione della disciplina del credito ai consumatori, ampliando così il perimetro dei contratti soggetti alle regole di tutela.
Tra le principali novità si segnalano:
- nuovi obblighi di pubblicità: gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sui costi del credito e non possono suggerire che il ricorso al finanziamento migliori automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
- rafforzamento delle informazioni precontrattuali, che devono essere gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
- valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, con divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
- diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione;
- ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, includendo anche costi non legati alla durata del contratto.
Di rilievo anche la disciplina dei servizi di consulenza sul debito, che mira a favorire il ricorso a strumenti di assistenza per i consumatori in difficoltà finanziaria, in collaborazione con fondazioni, associazioni riconosciute e organismi di composizione della crisi.
Istruzioni operative
Dal punto di vista operativo, il decreto impone a finanziatori e intermediari un adeguamento organizzativo e procedurale significativo.
I soggetti vigilati devono aggiornare le proprie procedure interne in materia di pubblicità, informativa, valutazione del merito creditizio e gestione dei reclami, nonché documentare in modo puntuale le attività svolte.
Per i fornitori di beni e prestatori di servizi che concedono dilazioni di pagamento o operano come intermediari del credito a titolo accessorio, è prevista l’iscrizione in un registro pubblico informatizzato istituito dall’OAM entro nove mesi dall’entrata in vigore del decreto. L’obbligo di comunicazione scatterà entro tre mesi dall’istituzione del registro.
Di particolare importanza è il regime transitorio. I finanziatori e gli intermediari del credito dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 20 novembre 2026, salvo termini diversi legati all’emanazione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Ai contratti stipulati prima di tale data continuano ad applicarsi le regole previgenti.
Profilo Termine previsto Entrata in vigore del decreto 10 gennaio 2026 Istituzione registro OAM Entro 9 mesi dall’entrata in vigore Adeguamento finanziatori e intermediari Entro 20 novembre 2026 Per avvocati e consulenti, il decreto richiede particolare attenzione nella redazione e revisione dei contratti, nella gestione delle informative e nella tutela del cliente in caso di rifiuto del credito o di difficoltà di rimborso, alla luce dei nuovi diritti riconosciuti al consumatore e del rafforzato apparato sanzionatorio.
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Deleghe INPS artigiani, commercianti, GS: novità dal 15 gennaio
Il Messaggio INPS n. 104 del 12 gennaio 2026 INPS comunica l’estensione (dal 15 gennaio 2026) della funzione di “Gestione deleghe indirette” – già usata nel perimetro “Aziende e Dipendenti” – anche alle posizioni contributive di:
- Artigiani
- Esercenti attività commerciali
- Gestione separata (sia per professionisti sia per committenti)
La novità è pensata per gli intermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati). Altri soggetti saranno abilitati con successive implementazioni.
In questo modo l’INPS centralizza in un unico ambiente la gestione dei rapporti operativi tra contribuenti e intermediari, rendendo più efficiente l’accesso ai servizi per gli utenti ma anche il controllo delle autorizzazioni da parte degli uffici territoriali dell'istituto.
Cosa cambia per l’operatività
Va forse ricordato che il servizio “Gestione deleghe” dell’INPS è la piattaforma digitale che consente a aziende, contribuenti e intermediari abilitati di conferire, gestire e revocare in modo tracciato le deleghe per l’accesso e l’operatività sui servizi INPS relativi agli adempimenti contributivi e assicurativi.
La funzione principale del servizio è attribuire in modo formale e sicuro il potere di operare sui servizi INPS a favore di un soggetto diverso dal titolare della posizione contributiva (tipicamente un consulente del lavoro o altro intermediario abilitato).
In concreto, il servizio consente di:
- Conferire deleghe a intermediari per la gestione degli adempimenti INPS;
- Associare la delega a una specifica posizione contributiva (azienda, artigiano, commerciante, gestione separata);
- Limitare o estendere l’ambito della delega, distinguendo tra deleghe totali o parziali (ad esempio per la Gestione separata – committenti);
- Attivare e revocare le deleghe online, senza invio di documentazione cartacea all’INPS;
- Tracciare tutte le operazioni, garantendo trasparenza e sicurezza nei rapporti tra contribuente e intermediario.
Periodo transitorio fino al 12 aprile
Per evitare disagi, è possibile continuare ad attivare le deleghe con le modalità attualmente in uso per 3 mesi dalla pubblicazione del messaggio; scaduto tale periodo, il sistema attuale sarà definitivamente chiuso. La finestra di 3 mesi con la doppia modalità di utilizzo si chiude quindi il 12/04/2026 (salvo diverse indicazioni INPS).
Tabella riepilogo istruzioni
Ambito / tipologia Soggetti abilitati Istruzioni operative Comunicazioni Decorrenza e scadenze Estensione gestione deleghe
Artigiani – Commercianti – Gestione separataIntermediari abilitati ex L. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti/esperti contabili, avvocati abilitati) Utilizzo della piattaforma “Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari” come punto unico di accesso anche per le nuove gestioni. — Avvio: 15 gennaio 2026
Periodo transitorio: utilizzo delle vecchie modalità consentito fino al 12 aprile 2026Delega indiretta
Artigiani – Commercianti – Gestione separata (professionisti)Intermediari abilitati ex L. 12/1979 1. Accesso a “Gestione Deleghe” → “Delega da Soggetto Contribuente”
2. Inserimento codice fiscale del contribuente
3. Selezione della posizione contributiva
4. Compilazione e salvataggio della delega
5. Stampa del modulo e firma del titolare/legale rappresentante
6. Attivazione della delega dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”Invio di comunicazione (PEC o email ordinaria) al titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Scadenza: facoltativa
Modifica: non ammessa (necessaria revoca e nuova delega)Delega indiretta totale
Gestione separata – CommittentiIntermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega riferita a tutti i lavoratori parasubordinati del committente.
Procedura di creazione, firma e attivazione identica alla delega ordinaria.Comunicazione di attivazione al legale rappresentante o titolare della posizione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Più delegati: ammessi sulla stessa posizioneDelega indiretta parziale
Gestione separata – CommittentiIntermediari abilitati ex L. 12/1979 Delega limitata a specifici lavoratori parasubordinati.
Dopo l’attivazione è possibile aggiungere o rimuovere singoli soggetti dall’elenco dei delegati.Comunicazioni al titolare per attivazione e per ogni successiva variazione Decorrenza: dal giorno successivo all’attivazione
Scadenza: facoltativaRevoca e gestione deleghe Intermediari abilitati ex L. 12/1979 La revoca può essere effettuata in qualsiasi momento dalla sezione “Dettagli Delega/Subdelega”.
Le deleghe attive non possono essere modificate.— Revoca: sempre possibile
Nuova delega: necessaria in caso di variazioniSubdeleghe Intermediari e dipendenti delegati L’intermediario può conferire subdeleghe ai propri dipendenti per la gestione degli adempimenti sulle posizioni in delega. — Valide per tutte le posizioni affidate all’intermediario Accesso al servizio — Percorso: inps.it → Imprese e Liberi Professionisti → Comunicazioni per adempimenti contributivi → Gestione Deleghe per Aziende e Intermediari -
Amianto: nuove regole 2026 dalla UE
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
La normativa in vigore
Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.
In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.
Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.
le principali novità
Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:
- il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
- l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
- l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
- l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:
Parametro Valore / Termine Riferimento normativo Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008 Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6 Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259 Gli adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto.
I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.
È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.
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Carta acquisti 2026: nuovi limiti ISEE e moduli per richiederla
Con un comunicato del 2 gennaio il MEF informa del fatto che sono disponibili sul sito i moduli per richiedere la Carta Acquisti 2026 da 40 euro mensili, riservata a
- ai cittadini di età pari o superiore ai 65 anni
- ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni,
I contributo viene erogato ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.
Si specifica che i destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso la carta elettronica di pagamento presso:
- negozi alimentari,
- supermercati,
- farmacie, parafarmacie,
- nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata.
I requisiti per avere la Carta acquisti nel 2026
A partire dall’1° gennaio 2026, il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’importo complessivo dei redditi comunque percepiti i seguenti:
- per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81;
- per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 8.230,81;
- per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 8.230,81 e l’importo complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 10.974,42.
Alla luce delle suddette indicazioni, a partire dal 1.1.2026, per i cittadini che presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acquisti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti ISEE e reddituali sopra riportati.
Carta acquisti 2026: come fare domanda
La domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) può essere presentata negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti.
Attenzione al fatto che, coloro che hanno ottenuto la Carta negli anni precedenti e continuano a rientrare nei requisiti previsti, possono usufruire del beneficio SENZA bisogno di fare una nuova richiesta.
QUI la Modulistica per presentare domanda per: