• Riforma dello Sport

    ASD: non tutti i dirigenti sono ugualmente responsabili per i debiti tributari

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

    La vicenda riguarda infatti  l’applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell’art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo.

    L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi.

    Il caso

    L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: in particolare mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili.

    Sulla base di queste violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Inoltre, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.

    La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.

    Le decisioni di merito e di Cassazione

    I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi.

     La Suprema Corte ha

    • accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo,
    • ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.

    La Cassazione ha sottolineato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo

    Inoltre, la Corte ha distinto tra:

    1. legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza;
    2. “semplici” componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica.

    Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo.  La Corte ha enunciato quindi  il seguente principio di diritto:

    “La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”

    Per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. L’assenza di partecipazione effettiva dei soci e la distribuzione indiretta di utili costituiscono elementi sufficienti a giustificare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Le doglianze dei ricorrenti miravano a un riesame delle prove, che non è consentito in sede di legittimità.

    La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado  in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo della responsabilità dei membri del consiglio direttivo.

    I chiarimenti in pratica

    Rilevanti i  risvolti  pratici  della pronuncia nella  gestione delle ASD e SSD:

    • non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali;
    • è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive;
    • il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.

  • Lavoro Dipendente

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
    lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica

    I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
    Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
    dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
    • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta  Sanzione – Controllo sostanziale.

  • Turismo

    Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing

    La legge n 118/2025 pubblicata nella GU n 184 del 9 agosto di conversone del DL Economia o Omnibus prevede agevolazioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo, 

    Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo firmato il 18 settembre 2025.

    Vediamo i dettagli  della legge e del decreto attuativo, mentre si attende entro 30 giorni un provvedimento per la definizione delle modalità di domanda, scadenze e documentazione da allegare.

    Disposizioni urgenti in materia di Turismo

    L’articolo 14  del DLLOmnibus introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore.

    La novità prevede:

    • contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo
    • risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
    • condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
    • benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
    • proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.

    Obiettivo della norma è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti. 

    Le agevolazioni sono così ripartite:

    • investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
      • 22 milioni nel 2025
      • 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
    • sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
      • 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

    I destinatari dei contributi saranno:

    • imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
    • gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
    • gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.

    In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.

    Contributi staff housing turismo: chi puo accedere

    Come anticipato il Decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025, in GU il 3 .10.2025  definisce in dettaglio le modalità di erogazione dei contributi per favorire la disponibilità di alloggi agevolati per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione (art. 5 legge n. 287/1991).

    La misura, prevista dall’art. 14 del D.L. n. 95/2025, ha una dotazione di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

    Possono accedere ai contributi le imprese del settore turistico, comprese quelle che gestiscono strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dispongano di immobili in proprietà o locazione registrata e che siano in regola con normativa fiscale, lavoro, sicurezza e antimafia dm-staff-housing . 

    Due i canali di agevolazione:

    1. Contributi in conto capitale → per investimenti in immobili da adibire ad alloggi per il personale. 
    2. Contributi di parte corrente → per sostenere i costi dei canoni di locazione destinati al personale.

    Contributi per investimenti (conto capitale): condizioni

    Le imprese possono presentare progetti di riqualificazione, ammodernamento o costruzione di immobili da destinare a staff housing (alloggi per i propri dipendenti). 

    Ogni intervento deve garantire:

    •  almeno 10 posti letto e 
    • canoni ridotti del 30% rispetto al valore medio di mercato 
    • per un periodo minimo di nove anni

    Gli importi ammessi oscillano tra 500.000 e 5 milioni di euro, con contributi fino al 30% dei costi ammissibili, incrementabili in caso di 

    • PMI,
    •  interventi energetici migliorativi (+15%) o
    •  realizzazione in zone assistite (+fino al 15%)
    Tipologia di spesa Importo minimo Importo massimo Intensità aiuto
    Interventi edilizi e impiantistici € 500.000 € 5.000.000 Fino al 30% (più maggiorazioni)
    Impianti, attrezzature, arredi Max 30% dell’investimento Secondo regolamento GBER
    Consulenze PMI Max 10% dell’investimento Fino al 50%

    La selezione avverrà con procedura valutativa a graduatoria, su base cronologica e con punteggi da 0 a 100 (sufficienza: 50 punti). Sono finanziati i progetti fino ad esaurimento fondi 

    Contributi per locazione (parte corrente) e procedura

    I contributi di parte corrente sostengono i canoni per alloggi destinati ai lavoratori per 5-10 anni, fino a € 3.000 annui per posto letto.

    L’aiuto copre fino al 50% dei costi per le PMI e 15% per le grandi imprese dm-staff-housing .

    Gli immobili devono trovarsi nella stessa provincia della struttura o entro 40 km. Sono ammesse anche più unità immobiliari.

    La procedura è a sportello con graduatoria, e l’erogazione avviene in anticipo sull’intero piano dei costi, previa fideiussione bancaria o assicurativa.

    È obbligatoria una relazione finale entro 5 anni.

    Il decreto ministeriale annuncia un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di domanda scadenze e documentazione da allegare.

  • Lavoro Dipendente

    Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo

    Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema   SILEN ulteriori  9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero  (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:

    •  n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
    •  n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
    •  n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
    •  n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale

    Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025

    La nota  direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva  seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva  le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.

    La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.

    Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.

    Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.

    Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day"  del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.

    Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.

    Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).

    Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari

    Alcuni esempi di dati delle tabelle  allegate al decreto  Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025

    Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025

    Regione Quote Accordi Internazionali
    Abruzzo 41
    Basilicata 74
    Calabria 182
    Campania 570
    Emilia Romagna 191
    Friuli Venezia Giulia 33
    Lazio 394
    Liguria 15
    Lombardia 683
    Marche 69
    Molise 13
    Piemonte 56
    Puglia 525
    Sardegna 13
    Sicilia 59
    Toscana 162
    Trentino Alto Adige 17
    Umbria 24
    Valle d'Aosta 2
    Veneto 341

    Quote Assistenti Familiari 2025

    Regione Quote Assistenti Familiari
    Abruzzo 86
    Basilicata 42
    Calabria 135
    Campania 184
    Emilia Romagna 332
    Friuli Venezia Giulia 30
    Lazio 451
    Liguria 128
    Lombardia 1453
    Marche 44
    Molise 4
    Piemonte 367
    Puglia 1067
    Sardegna 64
    Sicilia 313
    Toscana 301
    Trentino Alto Adige 54
    Umbria 122
    Valle d'Aosta 16
    Veneto 507

  • Lavoro Dipendente

    Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025

    INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.

    La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.

    I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

    • Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.

    Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL

    Il  precedente aggiornamento risale al  1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.

    I file  con le tabelle complete sono allegati  anche in fondo all'articolo.

    Si ricorda che la classificazione delle professioni curato  dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza . 

    L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Avvisi bonari agricoltura contributi 2024 in arrivo

    INPS comunica con il messaggio 2955 del 6 ottobre 2025  che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.  relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2023 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo.

    Sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce:

     “Lista Av. Bonari AZ AGRI” e

     “Lista Avvisi Bonari AUT” gli Avvisi Bonari 

    Avvisi bonari agricoltura: modalità di pagamento

    I contribuenti troveranno nella comunicazione  anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.

    Se nel frattempo il pagamento fosse già stato effettuato  si  potrà allegare la copia del versamento o indicare gli estremi dello stesso utilizzando l’apposito modello, reperibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Comunicazione bidirezionale ”.

    L'istituto ricorda che, invece,  in caso di mancato pagamento,  verrà emesso l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

  • Rubrica del lavoro

    8xmille: dallo Stato 23 milioni alla lotta contro le dipendenze

    Il Ministero della Salute ha istituito, con il decreto del 5 agosto 2025, un fondo straordinario per finanziare interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, comprese le dipendenze da gioco d’azzardo.Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025 ed è pienamente operativo 

    Per l’anno 2025, il fondo ammonta a 23.276.969 euro, e rappresenta uno strumento di potenziamento dei servizi sociosanitari dedicati alle persone con dipendenze, con particolare attenzione alle comunità terapeutiche accreditate.

    Le risorse dell’8xmille

    La caratteristica principale del provvedimento è che le risorse stanziate provengono dalla quota statale dell’8 × mille dell’IRPEF, riassegnata per finanziare interventi a rilevanza sociale e sanitaria.

    Ogni anno, la parte della quota dell’8 × mille non destinata dai contribuenti a una confessione religiosa resta a disposizione dello Stato, che la può indirizzare a progetti in ambito sociale, culturale o umanitario.

    Per il 2025, il Ministero della Salute ha scelto di utilizzare queste somme per rafforzare la rete nazionale di cura e riabilitazione delle dipendenze, destinandole in modo mirato alle strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

    Le somme del fondo sono ripartite tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle a statuto speciale.

    La distribuzione avviene secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite al 2024, stabilite nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2024.

    La Tabella A allegata al decreto riporta in dettaglio l’importo assegnato a ciascun territorio. Le risorse sono vincolate all’erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024.

    Si tratta, in particolare, di trattamenti specialistici, terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, erogati in regime residenziale e conformi ai LEA.

    Obbligo di rendicontazione delle Regioni entro gennaio 2027

    Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al Ministero della Salute una rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2027, contenente:

    • il numero e la tipologia delle prestazioni erogate grazie ai fondi dell’8 × mille,
    • la spesa effettivamente sostenuta,
    • i dati raccolti secondo il modello standard allegato al decreto.

    La rendicontazione dovrà dimostrare il carattere aggiuntivo delle prestazioni rispetto a quelle finanziate con risorse ordinarie, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo dei fondi.

    Questo provvedimento rappresenta un esempio significativo di utilizzo mirato della quota statale dell’8 × mille per finanziare interventi di forte impatto sociale e sanitario.