• Lavoro Dipendente

    Trattenute in busta paga per danni aziendali: le regole

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 26607 del 2 ottobre 2025  ha offerto un importante chiarimento sulla possibilità per il datore di lavoro di operare trattenute in busta paga a titolo risarcitorio,  nel caso di danni arrecati dal lavoratore al patrimonio aziendale.

    In particolare viene specificato che è necessario il rispetto della procedura disciplinare prevista dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e dallo specifico contratto collettivo di settore.

    Il caso riguarda un rapporto di lavoro nel settore Autotrasporti e Logistica, ambito in cui la contrattazione collettiva (art. 32 del CCNL) disciplina espressamente la responsabilità del dipendente per i danni arrecati a mezzi e attrezzature, prevedendo anche la possibilità di compensazione tramite trattenuta fino a un limite massimo stabilito.

    La Suprema Corte sottolinea tuttavia che tale facoltà non può essere esercitata in assenza della corretta irrogazione della sanzione disciplinare, che costituisce garanzia fondamentale per il lavoratore e condizione essenziale per il legittimo esercizio del potere risarcitorio del datore di lavoro.

    Il caso e la previsione del ccnl Logistica

    Il procedimento trae origine dal danneggiamento di un muletto aziendale avvenuto durante le operazioni di movimentazione merci. 

    A seguito dell’episodio, il datore di lavoro aveva applicato due trattenute nella  busta paga del lavoratore responsabile, per complessivi 2.850 euro, a titolo di risarcimento del danno. 

    Successivamente era stata notificata al dipendente anche una sanzione disciplinare di rimprovero scritto.

    Il lavoratore aveva contestato sia la sanzione sia le trattenute, chiedendone la restituzione.

    Il Tribunale aveva inizialmente rigettato il ricorso; la Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma, aveva invece dichiarato illegittima la prima trattenuta, ritenendo che fosse stata applicata prima della comunicazione della sanzione disciplinare, necessaria secondo la disciplina collettiva per fondare il risarcimento.

    La Corte territoriale aveva comunque riconosciuto la responsabilità del lavoratore per il danno prodotto, ritenendo legittima solo la seconda trattenuta, effettuata in un momento successivo rispetto all’avvio della procedura disciplinare.

    La società aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro:

    • errata interpretazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 32 del CCNL di riferimento;
    • omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento;
    • violazione delle norme processuali in tema di appello incidentale;
    • errata liquidazione e ripartizione delle spese di lite.

    La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando la decisione di appello.

    Trattenute in busta paga solo dopo sanzione disciplinare

    La Corte di Cassazione ha ribadito che la trattenuta in busta paga a titolo risarcitorio è legittima solo se preceduta dall’irrogazione della sanzione disciplinare, come previsto dall’art. 32 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica

    Tale previsione contrattuale, secondo la Corte, costituisce una garanzia essenziale per il lavoratore e condiziona l’esercizio del potere risarcitorio da parte del datore.

    Richiamando i principi dell’art. 7 della legge n. 300/1970, la Cassazione ha affermato che:

    • la sanzione disciplinare esiste ed è efficace solo se comunicata al lavoratore;
    • non è possibile distinguere fra “adozione” e “comunicazione” della sanzione: senza comunicazione, la sanzione non è giuridicamente perfezionata;
    • la trattenuta precedente alla comunicazione della sanzione viola il procedimento garantito e risulta quindi illegittima.

    La Corte ha inoltre precisato che la responsabilità del lavoratore per il danno non era più oggetto di contestazione, essendo passata in giudicato nelle fasi precedenti. La questione esaminata riguardava unicamente la corretta applicazione delle regole procedurali previste dalla contrattazione collettiva.

    Sul piano processuale, la Cassazione ha escluso la necessità di una nuova udienza in caso di proposizione dell’appello incidentale, precisando che l’art. 436 c.p.c. non prevede tale adempimento.  Sono state ritenute infondate anche  le censure sulla liquidazione delle spese, ambito nel quale il controllo di legittimità si limita alla verifica dell’assenza di violazioni dei principi sulla soccombenza e dei parametri tabellari.

    L’ordinanza si conclude con il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni di merito, compresa la parziale compensazione delle spese di lite e l’obbligo per la società ricorrente di versare il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

  • Lavoro Dipendente

    Costo orario metalmeccanici nei contratti pubblici: tabelle 2025

    E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale,  il Decreto direttoriale 103 del 24.11.2025  che  fissa  il costo medio  del lavoro per   il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica e  imprese della installazione di impianti, applicabile  per i contratti  pubblici.

    In questo ambito rientrano, nello specifico :

    • l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
    •  la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 
    • l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,

    Il decreto contiene le tabelle dettagliate  riguardanti distintamente gli operai  e  gli impiegati, con decorrenza dal mese di giugno 2025

    Costo orario metalmeccanici: la normativa

    Si ricorda che la determinazione  del coso medio orario  ai fini dei contratti pubblici, è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua  sulla base 

    • dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
    • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
    • dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    E' stato preso a riferimento ancora  l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL (ancora in vigore in quanto le trattative di rinnovo sono state interrotte con previsione di  mobilitazione e sciopero).

    Il decreto ricorda che il costo medio orario  così determinato può essere  comunque soggetto a oscillazioni  dovute:

    •  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
    •  specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
    •  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • oneri derivanti da contrattazione aziendale;
    • oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
    • oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
    • oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.

    Costo orario metalmeccanici: valori e tabelle 2024

    Riportiamo i valori  annui e orari  del costo complessivo medio  2024 per operai e impiegati nelle tabelle seguenti ( i dati 2025 nelle tabelle allegate al decreto e  in fondo all'articolo)

    operai a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    46.235,43

    COSTO ANNUO

    34.911,30    

     38.664,52

    39.446,75

     40.325,42

     43.170,17 

    COSTO MEDIO ORARIO  

    21,82  

    24,17

    24,65

    25,20

    26,98

    28,90

    impiegati a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    B2

    B3

    A1

    COSTO ANNUO 

    34.380,96   

    38.076,63

     38.846,86

    39.712,06

    42.513,17

    45.531,42

     48.863,79

       54.450,35

    55.675,71

    COSTO MEDIO ORARIO 

    21,49 

    23,80

    24,28

    24,82

    26,57

    28,46

    30,54

    34,03

    34,80

    Allegati:
  • Stranieri in Italia

    Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità

    E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di  conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione)  pubblicato il 4 ottobre  scorso.

    Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente  sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028.  Riguarda in particolare  le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:

    • semplificazione dei nulla osta al lavoro;
    • rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
    • ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.

    Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione 

    Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare  il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.

    Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.

    Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore

     Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini

    Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:

    • il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
    • il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
      • 60 giorni per lavoro subordinato;
      • 20 giorni per lavoro stagionale.

     Requisiti preliminari e procedura

    Il decreto conferma:

    • l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
    • la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
    • la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.

     Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

    Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:

    • datori di lavoro;
    • enti promotori di volontariato;
    • istituti di ricerca;
    • soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
    • trasferimenti intra-societari.

    Precompilazione e limiti numerici alle richieste

    Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.

    Il DL Immigrazione  include anche:

    • disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
    • incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
    • proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
    • introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
    • estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
    • ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
    • possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.

    Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025

    Articolo (L. 179/2025 – conv. D.L. 146/2025) Che cosa cambia (rispetto al decreto originario) Riferimenti normativi toccati Impatto operativo / note
    Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni
    • Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
    • Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
    • Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
    • Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
    D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis). Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni.
    Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato)
    • Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
    • Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
    • Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
    • Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
    • Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
    D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis). Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027.
    Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione
    • Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
    • Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
    D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito). Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore).
    Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione
    • Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
    • Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
    • Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
    D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione). Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione.
    Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni)
    • Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
    • Chiarito che il numero massimo è annuo.
    • Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
    D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato). Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza.
    Art. 6 – Volontariato: contingente e governance
    • Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
    D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito). Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria.
    Art. 7 – Ricongiungimento familiare
    • Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
    D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato). Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati.
    Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo
    • Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
    • Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
    D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3). Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento.
    Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera
    • Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
    L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato). Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari.
    Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa
    • Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
    D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato). Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027.

  • Lavoro Autonomo

    Gestione separata: nuovo obbligo per ricercatori e addetti alle corse ippiche

    Con la circolare n. 142 del 12 novembre 2025, l’INPS ha definito le modalità di applicazione dal 1 gennaio 2025 degli obblighi contributivi alla Gestione separata per due nuove categorie di lavoratori:

    • i titolari di incarichi di ricerca istituiti dall’art. 22-ter della legge 240/2010;
    • gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali la legge 207/2024 ha introdotto lo specifico obbligo assicurativo.

    La circolare indica  aliquote, modalità di iscrizione, versamento e denuncia tramite il flusso Uniemens, e i  codici "Tipo rapporto” da utilizzare.

    Contributi ricercatori – art. 22-ter L. 240/2010

    L’articolo 1-bis del D.L. 45/2025 ha introdotto gli incarichi di ricerca finalizzati all’avvio dei giovani laureati alle attività scientifiche. 

    Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni equipollenti possono conferire tali incarichi a laureati magistrali da non più di 6 anni.

    Ai fini previdenziali, la norma richiama l’iscrizione alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995), con le stesse regole dei collaboratori coordinati e continuativi. La durata complessiva degli incarichi e dei rapporti assimilati non può superare 11 anni, anche non continuativi.

    Contributi previdenziali addetti alle corse ippiche

    Dal 1° gennaio 2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella con scommesse sportive devono iscriversi alla Gestione separata. I compensi sono erogati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASF) e sono inquadrati fiscalmente come redditi assimilati al lavoro dipendente. 

    Il nuovo comma 29-bis dell’art. 2 L. 335/1995 stabilisce aliquote contributive differenziate (v.sotto) e l’applicazione di una franchigia di 5.000 euro e una base imponibile previdenziale ridotta al 50% fino al 31 dicembre 2027.

    Tabelle riepilogo e Istruzioni per l’iscrizione alla Gestione Separata

     Aliquote contributive 2025 – riepilogo 

    Categoria Aliquota IVS Aliquote aggiuntive Aliquota totale
    Incarichi di ricerca 33% 0,72% (maternità/malattia) + 1,31% DIS-COLL 35,03%
    Addetti ippici senza altra previdenza 25% 2,03% 27,03%
    Addetti ippici con altra previdenza/pensionati 24% 24%

    Istruzioni operative Iscrizione alla Gestione separata

     Sia gli incaricati di ricerca sia gli addetti ippici devono iscriversi entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, 

    • tramite: servizio online INPS “Iscrizione parasubordinati”; oppure
    • attraverso  intermediari abilitati.

    La circolare non lo specifica ma il termine di prima applicazione per chi è già in attività solitamente decorre  a 30 giorni dalla data della circolare di istruzioni. In questo caso la scadenza dovrebbe essere fissata al 12 dicembre.

     INPS precisa che la registrazione non comporta rilascio di matricola: la contribuzione sarà visibile nel Fascicolo previdenziale.

    Adempimenti per gli incarichi di ricerca

     Le istituzioni conferenti (università, enti di ricerca, istituzioni equipollenti) devono: 

    • Versare i contributi tramite F24/F24EP, mandato di tesoreria o IGRUE, senza possibilità di compensazione.
    •  Ripartizione: 2/3 a carico dell’ente e 1/3 a carico del ricercatore. 
    • Inviare il flusso Uniemens, indicando: periodo di attività; trattamento economico effettivamente erogato; nuovo Tipo rapporto: R5 – Incarichi di ricerca – art. 22-ter L. 240/2010. Applicare la regola dell’assenza di “automaticità delle prestazioni”: la copertura contributiva vale solo sui versamenti effettivi.

    Adempimenti per gli addetti ippici

     Il MASF è responsabile di versamenti e Uniemens. 

    •  Base imponibile per la contribuzione: compensi eccedenti 5.000 euro; Riduzione imponibile al 50% fino al 31.12.2027 (solo parte IVS); 
    • Ripartizione: 2/3 Ministero, 1/3 lavoratore.
    •  Flusso Uniemens – ATTENZIONE : nuovi codici rapporto sono stati  comunicati con il messaggio  INPS 3645 del 2 dicembre 2025
    Codice rapporto Descrizione Imponibile
    DA Addetti ippici senza altra previdenza – aliquota 25% 50% compenso – franchigia 5.000 €
    D8 Prestazioni non pensionistiche – aliquota 2,03% Compenso totale – franchigia 5.000 €
    DC Addetti ippici con altra previdenza/pensionati – aliquota 24% 50% compenso – franchigia 5.000 €

  • Concorsi e offerte di lavoro

    Concorsi: quali dati possono essere pubblicati online e quali no?

    Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato con provvedimento del 9 ottobre  un articolato documento di FAQ volto a chiarire quali dati possano essere trattati e soprattutto diffusi online dalle pubbliche amministrazioni nell’ambito delle procedure dei concorsi pubblici 

    Il provvedimento nasce a seguito dei numerosi reclami e segnalazioni relativi alla pubblicazione non conforme di graduatorie, elenchi di candidati, punteggi e informazioni sensibili, spesso accessibili tramite motori di ricerca e quindi potenzialmente consultabili senza limiti di tempo.

    Il documento chiarisce come la diffusione sul web di informazioni personali rappresenti una forma di trattamento particolarmente invasiva, poiché consente un accesso indiscriminato a dati che possono rimanere online permanentemente ed essere riutilizzati da terzi. Per questo motivo il Garante ribadisce la necessità di adottare criteri stringenti di minimizzazione, selezionando solo i dati effettivamente necessari e autorizzati dalla normativa vigente.

    Le nuove disposizioni si coordinano con la riforma del Portale InPA (art. 35-ter d.lgs. 165/2001), confermando l’obbligo di pubblicazione solo degli elementi indispensabili a garantire trasparenza e diritto di impugnazione.

    Vediamo le principali indicazioni ed esempi .

    Le norme sulla pubblicazione dei dati concorsuali

    Si ricorda che con l’introduzione del Portale InPA, le amministrazioni non sono più tenute alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obbligo si assolve attraverso:

    Le graduatorie intermedie – di merito, titoli e riserve – non possono essere pubblicate online, ma devono essere rese accessibili esclusivamente ai partecipanti tramite area riservata.

    All’interno di tale spazio gli enti devono fornire:

    • nome e cognome
    • posizione attribuita
    • punteggio complessivo
    • mera indicazione dell’eventuale ricorrenza di preferenze (es. con un asterisco)

    Senza specificare la natura del titolo, per evitare la diffusione indiretta di informazioni sensibili.

    È inoltre vietata la pubblicazione online degli esiti delle prove orali, che devono invece essere affissi solo nei locali fisici della sede d’esame e per il tempo strettamente necessario.

    Secondo il provvedimento, la base giuridica che consente alle amministrazioni pubbliche di trattare dati personali dei partecipanti ai concorsi risiede nell’adempimento di obblighi legali e nell’esercizio di funzioni di interesse pubblico (artt. 5 e 6 GDPR; artt. 2-ter e 2-sexies del Codice Privacy) 

    Tuttavia, la possibilità di diffondere online tali dati è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore: si tratta principalmente della pubblicazione delle graduatorie finali dei soli vincitori, in conformità al d.lgs. 33/2013 e alle linee guida ANAC.

    Dalle FAQ emergono chiaramente i dati che possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'ente che bandisce il concorso o sul portale INPA,

    Istruzioni operative per le amministrazioni e i consulenti

    Il Garante specifica per i responsabili del trattamento, ai dirigenti delle risorse umane e ai consulenti che supportano gli enti nella gestione dei concorsi , che il principio cardine è quello della minimizzazione della diffusione dei dati.

    Quindi, prima di pubblicare qualsiasi documento, l’amministrazione deve verificare se la pubblicazione è prevista dalla legge; se il dato è necessario per trasparenza e tutela giurisdizionale;  se può essere omesso o sostituito da un’indicazione sintetica.

    In generale è consigliabile

    •  pubblicare solo i dati dei vincitori.
    • Usare la data di nascita esclusivamente per distinguere omonimi.
    • Non inserire diciture quali “idoneo non vincitore”, “escluso”, “ammesso con riserva”.
    • Non pubblicare riferimenti a leggi o categorie che possono rivelare condizioni sensibili (es. legge 104/1992, invalidità).

    Gli atti non destinati alla diffusione online devono essere caricati:

    • nell’area riservata del portale InPA;
    • oppure in un’area protetta del sito istituzionale, accessibile tramite credenziali.

    In quest’ambito è possibile comunicare ai candidati informazioni più dettagliate, sempre nel rispetto del principio di necessità.

    Le FAQ chiariscono  infine che il bando di concorso o un regolamento interno non possono prevedere la pubblicazione di ulteriori dati personali oltre quelli stabiliti dalla normativa nazionale.

    Le amministrazioni non hanno autonomia in materia di diffusione dei dati personali e non possono introdurre discipline “locali” difformi.

    Concorsi pubblici: riepilogo dei dati pubblicabili e non

     Per praticità riepiloghiamo le indicazioni  del Garante nella tabella seguente:

    Tipo di dato Esempio Pubblicabile online sul sito PA Note operative
    Nome e cognome dei vincitori Mario Rossi Può essere pubblicato nella graduatoria finale per obblighi di pubblicità e trasparenza.
    Data di nascita (solo per omonimia) Mario Rossi, nato il 12/03/1990 Sì, in casi limitati Indicabile solo se necessario a distinguere omonimi tra i vincitori.
    Posizione in graduatoria dei vincitori 1°, 2°, 3° classificato Elemento essenziale della graduatoria finale pubblicabile.
    Punteggio complessivo dei vincitori 85/100 Sì (facoltativo) La pubblicazione del punteggio è rimessa alla valutazione dell’amministrazione.
    Dati degli idonei non vincitori Elenco idonei non assunti No (salvo scorrimento) Pubblicabili solo se, con lo scorrimento, diventano vincitori.
    Dati dei non idonei o assenti Candidati bocciati o non presentati No Non devono comparire online in graduatorie o elenchi pubblici.
    Titoli di preferenza o precedenza Appartenenza a categorie protette, benefici L. 104/1992 o L. 68/1999 No Possono rivelare dati sensibili (salute, disabilità, condizioni familiari). Non indicare né il titolo né il riferimento normativo.
    Cause di esclusione o ammissione con riserva “Escluso per mancanza requisiti”, “Ammesso con riserva per ricorso pendente” No Non vanno riportate in graduatoria pubblica, neppure con sigle o acronimi.
    Dati relativi a condanne penali o reati Esiti controlli casellario giudiziale No La loro diffusione online è espressamente vietata dalla normativa privacy.
    Dati contenuti negli atti endoprocedimentali Verbali di commissione, elaborati tecnici, valutazione dettagliata dei titoli No Possono essere messi a disposizione solo dei partecipanti, in area riservata (es. Portale InPA).
    Esiti delle prove orali con elenco candidati Elenco candidati esaminati con voto prova orale No (online) Devono essere affissi solo nei locali d’esame e per il tempo strettamente necessario.
    Indicazioni che rivelano indirettamente lo stato di salute Riferimenti a “categorie L. 104/1992”, “disabili L. 68/1999”, “orfani di caduti per servizio” No Anche il mero rimando alla legge può far emergere informazioni sullo stato di salute del candidato o dei familiari.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Cassa geometri: dal 2025 assistenza sanitaria gratuita e Opzione donna

    La Cassa Geometri rinnova il proprio impegno a favore degli iscritti ricordando due misure  del sistema di welfare 2025 per le quali attualmente sono aperte le procedure di domanda

     Si tratta in particolare:

    • della polizza sanitaria integrativa gratuita e 
    • della possibilità di pensione anticipata Opzione Donna con 60 anni di età e 40 di contribuzione con una riduzione dell'ordinario abbattimento dell'assegno.

    Assistenza sanitaria gratuita Cassa Geometri

    Dal 16 ottobre 2025 sarà attivata la seconda annualità assicurativa con il Piano Base “Garanzia A”, offerta gratuitamente agli iscritti e ai pensionati attivi ed erogata da Generali Italia S.p.A., compagnia aggiudicataria della gara europea. Nella stessa data sarà disponibile il portale di adesione ai Piani Sanitari, che consentirà, a carico dell’iscritto, di aderire ai Piani Integrativi ed estendere le coperture anche ai familiari

    La scadenza per completare l’adesione è fissata al 13 gennaio 2026.

    La polizza sanitaria si articola in tre moduli:

    1. Garanzia A – Piano Base: check-up annuale, coperture per ricoveri a seguito di interventi chirurgici importanti o gravi eventi morbosi, indennità in caso di invalidità grave da infortunio, pacchetto maternità, prestazioni di alta specializzazione e indennità da non autosufficienza (LTC);
    2. Garanzia B – Piano Integrativo: estensione delle tutele con coperture per ricoveri, visite, esami e prestazioni diagnostiche senza liste d’attesa;
    3. Garanzia C – Piano Integrativo: incremento del massimale per il rischio di non autosufficienza e possibilità di estendere la copertura anche al nucleo familiare.

    Per chi sceglierà di estendere la copertura al nucleo familiare tramite l’adesione alla Mutua Aglea Salus (previo pagamento della quota associativa una tantum), sarà possibile usufruire della detrazione fiscale del 19% dei contributi versati in dichiarazione dei redditi.

    Dal 16 ottobre 2025 sono disponibili sul sito della Cassa, sezione Cassa per Te – Welfare – Assistenza sanitaria, le Guide ai Piani Sanitari e tutta la documentazione informativa utile per gli iscritti.

    Opzione Donna Cassa Geometri:

    L'ente ricorda che in data 15 gennaio 2025 è intervenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati n. 6 del 20 giugno 2024 con la quale la Cassa ha previsto l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi (60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva) per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 3, c. 3, del Regolamento di previdenza ed assistenza.

    La misura prevede una riduzione della percentuale di abbattimento della quota reddituale per le professioniste che scelgono l’accesso anticipato alla pensione.

    Cio significa che l'abbattimento tche in via ordinaria è dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, sarà ridotta allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2035. Inoltre, la quota minima di abbattimento sarà dimezzata, passando dal 12% al 6%.

    Questo comporta un calcolo degli assegni di pensione piu favorevole alle professioniste iscritte.

    Il nuovo testo è consultabile nella sezione “ Norme e regolamenti”.    

  • Pensioni

    Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce

    Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.

    Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

    Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.

    L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.

    Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore

    L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.

    Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).

    L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.

    Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:

    • le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
    • tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
    • la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.

    A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.

    La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico

    Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:

    • reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
    • reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).

    Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.

    Nel caso analizzato:

    • il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
    • il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
    • non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.

    Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.

    La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.

    Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.

    Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.

    La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.

    Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.