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Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori
È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.
L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.
Termini e modalità per le domande
Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.
L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.
Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:
- personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
- strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
- autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.
Screening sanitari e voucher INPS
L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.
Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.
Il sistema dei voucher è pensato per:
- facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
- ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
- promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.
Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)
la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.
Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.
Origini e finalità
Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.
La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.
La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.
Tra i principali ambiti di intervento rientrano:
- credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
- sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
- progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
- iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.
L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.
Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate
Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.Essere accreditati comporta inoltre:
- visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
- accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
- garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.
È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.
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Italia – Macedonia del Nord: nuovo accordo di sicurezza sociale
Con la Legge 16 ottobre 2025, n. 153 (pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2025), il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, firmato a Skopje il 25 luglio 2014, allegato al dccumento. Si tratta di un nuovo, pi completo sistema coordinato di sicurezza sociale volto a tutelare i lavoratori migranti e i loro familiari, assicurando continuità dei diritti previdenziali e parità di trattamento tra i due ordinamenti.
La legge, entrata in vigore il 28 ottobre 2025, non rende ancora operativo l’Accordo, ma consente al Governo italiano di procedere con la ratifica e di completare l’iter diplomatico con lo Stato partner.
Secondo l’articolo 48 dell’Accordo, la sua effettiva entrata in vigore avverrà il primo giorno del terzo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica ufficiale tra i due Stati.
Fino ad allora restano applicabili le norme nazionali vigenti e, per alcune situazioni pregresse, la vecchia Convenzione tra Italia e Jugoslavia del 1957, che sarà definitivamente superata solo alla data di efficacia del nuovo accordo.
La Legge n. 153/2025 prevede inoltre che non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo che le amministrazioni competenti operino con le risorse già disponibili.
Quadro normativo e ambito di applicazione
L’Accordo allegato alla legge definisce un quadro di coordinamento tra i sistemi previdenziali dei due Stati, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori che abbiano svolto o svolgano attività lavorativa in entrambi i Paesi.
Sono individuate le autorità competenti (in Italia il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute) e gli organismi di collegamento incaricati di gestire lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.
Il campo di applicazione riguarda le principali aree della sicurezza sociale:
- assicurazioni per vecchiaia, invalidità e superstiti;
- malattia e maternità;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- disoccupazione;
- prestazioni familiari.
L’Accordo si applicherà ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai familiari e ai superstiti, nonché ai rifugiati e apolidi soggetti alle legislazioni di uno o di entrambi gli Stati.
Viene ribadito il principio della parità di trattamento, che garantisce ai cittadini dell’altro Stato gli stessi diritti e obblighi dei cittadini nazionali in materia di sicurezza sociale.
Coordinamento dei regimi pensionistici
Un punto centrale dell’intesa riguarda il coordinamento delle pensioni e delle altre prestazioni economiche legate alla contribuzione previdenziale.
Ciascuno Stato sarà responsabile per la quota di pensione corrispondente ai periodi di assicurazione maturati secondo la propria legislazione.
Sono previste due modalità principali di calcolo:
- pensione autonoma, quando il lavoratore soddisfa i requisiti minimi in un solo Stato;
- pensione pro-rata, quando è necessario sommare (totalizzare) i periodi assicurativi italiani e macedoni per raggiungere il diritto alla prestazione.
Il sistema di totalizzazione permette di valorizzare tutti i periodi di lavoro senza sovrapposizioni e senza perdita dei contributi versati.
L’Accordo stabilisce inoltre che le pensioni e le altre prestazioni in denaro siano esportabili, ossia possano essere corrisposte anche se il beneficiario risiede nell’altro Paese.
Rilevante anche la disposizione sull’integrazione al trattamento minimo (art. 22), che resta a carico esclusivo dello Stato di residenza del beneficiario.
Sono disciplinati anche i casi di malattie professionali e di infortuni sul lavoro, con il principio della competenza dell’istituzione del Paese dove si è svolta l’attività rischiosa.
Altre prestazioni: malttia maternità disoccupazione
L’Accordo regola in modo dettagliato anche altre prestazioni assistenziali.
Ad esempio per le prestazioni di malattia e maternità, garantendo ai lavoratori e ai loro familiari il diritto alle cure e alle indennità durante il soggiorno o la residenza nell’altro Stato.
Le prestazioni sanitarie saranno fornite dall’istituzione del luogo di residenza o soggiorno, per conto di quella competente, con successivo rimborso tra gli enti dei due Paesi.
Per quanto riguarda la disoccupazione, i periodi lavorativi compiuti in Italia e in Macedonia del Nord potranno essere sommati per acquisire il diritto alle prestazioni.
Il lavoratore disoccupato che si trasferisce per cercare lavoro nell’altro Stato manterrà l’indennità fino a un massimo di tre mesi, secondo le modalità operative che saranno definite nell’intesa amministrativA attuativa.
Le prestazioni familiari (come gli assegni per i figli a carico) potranno essere riconosciute anche se i familiari risiedono nell’altro Paese, salvo che vi percepiscano analoghi benefici locali.
L’attuazione concreta dell’Accordo sarà disciplinata da una Intesa amministrativa tra le autorità competenti, che definirà le procedure tecniche, i rimborsi e lo scambio dei dati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
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Montante contributivo pensioni: rivalutazione 2025
Per il calcolo delle pensioni con calcolo interamente contributivo o misto, il montante di contributi versati al 31 dicembre 2025 sarà rivalutato del 1,040445, secondo quanto comunicato in questi giorni dall’Istat e sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge 335/1995
Il tasso di capitalizzazione annuo è stato calcolato sulla base del tasso medio annuo composto di variazione del PIL nominale nel quinquennio precedente , ufficializzato dal Ministero del Lavoro. La rivalutazione rappresenta un elemento essenziale per determinare l'importo iniziale delle pensioni calcolate, in tutto o in parte, con il metodo contributivo. Nel 2024 è stato pari a 1,036622.
Per fare un esempio nel 2019 il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,018254, il che significa che un montante di contributi versati di 100mila euro con tale coefficiente di rivalutazione produce una base per il calcolo dell'assegno pensionistico pari a circa 101.800 euro).
Va detto comunque che la normativa vigente prevede che i tassi negativi vengano riportati a zero, evitando sempre riduzioni del montante contributivo accumulato.
Il calcolo del metodo contributivo
Nel sistema contributivo, sulla base della legge Dini del 1995 i contributi versati dai lavoratori vengono rivalutati annualmente in base al tasso di capitalizzazione, con un meccanismo cumulativo che prosegue fino al pensionamento.
Il montante accumulato e rivalutato viene poi moltiplicato per i coefficienti di trasformazione, fissati con decreto biennale dal ministero del lavoro, e che sono sempre differenziati in base all’età del pensionando, favorendo i pensionati più anziani.
Questo metodo si applica integralmente per chi ha iniziato a versare dal 1996 e, parzialmente, per chi ha contributi antecedenti al 1996 o al 2012, a seconda dell'anzianità contributiva.
È utilizzato anche in situazioni specifiche, come il pensionamento con quota 103 dal 2024, l’opzione donna e le pensioni in totalizzazione.
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Aiuti per fermo pesca: pubblicate nuove graduatorie
Sul sito del Ministero sono stati pubblicati la scorsa settimana quattro decreti direttoriali con graduatorie parziali relative ad aiuti per le imprese di pesca
Si tratta in particolare dei seguenti
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559363 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca PICCOLA PESCA classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559361 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
- FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n. 536072 del 09 ottobre 2025 – Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550586 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 18 (Mar Adriatico meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
- FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550573 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
Aiuti fermo pesca: le risorse
Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto di marzo 2025 era di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi.
Il contributi alle singole imprese saranno calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139.
In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:
- la potenza del motore (kW),
- la stazza dell’imbarcazione (GT),
- l’indice SHI (legato alla produttività).
Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo
È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.
Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta.
Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.
Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione
Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
- Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
- Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
- Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
- Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
- Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
- Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
- malattia,
- infortunio,
- sbarco volontario,
- motivi non imputabili all’armatore.
- Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
- Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
- Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.
Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.
Casi di esclusione dall’aiuto
Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
- Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
- La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
- Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
- L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
- Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
- L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
- L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
- I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Aiuti fermo pesca graduatoria, criteri e pagamento
Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria.
Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.
L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.
Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.
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Nuovi ATECO 2025: ecco applicativo e Manuale INPS
Come annunciato da comunicato del 9 ottobre 2025 e illustrato al scorsa settimana da dirigenti INPS e Entrate alla stampa , con il messaggio INPS n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha comunicato la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale aggiornato alla nuova codifica ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione basata su ATECO 2007.
L’aggiornamento si inserisce nel percorso di adeguamento alla classificazione europea NACE rev. 2.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, e mira a garantire maggiore coerenza tra le informazioni statistiche e le classificazioni contributive applicate alle aziende.
Nello specifico: nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà disponibile il “Manuale di classificazione previdenziale” aggiornato a seguito della riforma dei codici Ateco 2025 e un nuovo tool che traduce e implementa informaticamente le regole del manuale stesso.
Vediamo in sintesi le principali novità e funzioni del servizio e le modalità di accesso.
Il nuovo servizio
A partire dal 1° aprile 2025, la procedura di Iscrizione e Variazione azienda consente ai datori di lavoro di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 per le iscrizioni delle matricole e l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989.
Per le aziende già iscritte prima di tale data, l’INPS ha provveduto all’assegnazione automatica del codice ATECO 2025 corrispondente, mediante una tabella di conversione predisposta sulla base delle nuove codifiche.
Struttura del Manuale INPS per ATECO 2025
Il nuovo Manuale di classificazione previdenziale ATECO 2025 rappresenta lo strumento di riferimento per la corretta attribuzione del CSC e dei Codici di Autorizzazione (CA) alle aziende. Per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione, il Manuale elenca: i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione dell’attività economica; le inclusioni ed esclusioni definite dall’ISTAT; i CSC corrispondenti individuati dall’Istituto; eventuali CA associati, necessari per la corretta determinazione del carico contributivo.
Sono inoltre previste sezioni dedicate ai “Particolari criteri di inquadramento”, che chiariscono le regole da applicare in presenza di attività peculiari o modalità di esercizio che comportano variazioni del CSC. Per una migliore leggibilità, ecco un riepilogo sintetico:
Elemento Descrizione Codici ATECO 6 cifre, descrizione attività e prodotti CSC Codice statistico contributivo assegnato in base all’art. 49 L. 88/1989 CA Codici di autorizzazione collegati ai CSC, con periodo di validità Particolari criteri Indicazioni specifiche per casi particolari di classificazione Istruzioni di accesso
L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità di consultazione online delle regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA.
Il servizio — denominato “Compatibilità ATECO-CSC-CA” — consente a datori di lavoro e consulenti di:
- verificare i CSC compatibili con un determinato codice ATECO 2025;
- individuare i codici ATECO compatibili con un CSC o un CA;
- visualizzare i periodi di validità e le associazioni di compatibilità/incompatibilità, contrassegnate da un pallino verde (compatibile) o rosso (incompatibile);
- scaricare i risultati o l’intero elenco dei codici in formato Excel, tramite la funzione “Scarica Excel”.
È importante verificare il progressivo del CA (PRG 0,1,2…) e la relativa validità temporale, poiché lo stesso codice può aver assunto nel tempo significati diversi. La data fine validità 31/12/9999 identifica le situazioni attualmente in essere.
Accesso al Manuale
Il Manuale e il servizio di consultazione sono accessibili:
- dal portale www.inps.it, , seguendo il percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”; oppure
- dalla sezione UNIEMENS, all’interno dei servizi per aziende e consulenti (“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”).
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Riduzione premi INAIL artigiani 2025
Pubblicato venerdi 24 ottobre 2025 nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM 22 ottobre 2025 , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano registrato casi di infortunio nel biennio 2022/2023,
La riduzione per il 2025, stabilita dalla legge 296 2006 viene fissata alla misura del 5,07% del premio dovuto, in leggero aumento risptto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%
Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :
- essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008).
- non aver registrato tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio
- devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Giova forse specificare che anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .
Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)
La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).
Si ricorda che che l’INAIL è autorizzato dai ministeri ad effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.
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Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni
Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.
La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di:
- Pozzuoli,
- Bacoli,
- Bagnoli e
- nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.
La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.
I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo
Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:
- Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.
ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.
Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.
L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.
Le istruzioni e scadenze per i versamenti
Artigiani e commercianti
Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”.
Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.
Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.
Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025