• Inail

    Tutela INAIL scuola 2026: le nuove istruzioni

    Con la circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026, l’Istituto fornisce un quadro organico e aggiornato della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026. 

    Il documento recepisce gli interventi normativi che, dopo una fase sperimentale, hanno reso strutturale l’estensione della copertura INAIL per le attività di insegnamento e apprendimento. Particolare rilievo assumono i chiarimenti applicativi sull’infortunio in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, introdotti come norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi. 

    La circolare si rivolge direttamente a istituzioni scolastiche, università, enti di formazione e datori di lavoro coinvolti nei percorsi formativi, fornendo indicazioni operative utili alla corretta gestione assicurativa

    Le nuove norme in vigore

    Il riferimento centrale resta l’art. 18 del DL 48/2023, che ha esteso la tutela INAIL a studenti e personale scolastico e accademico per le attività di insegnamento e apprendimento. Dopo la prima applicazione sperimentale per l’anno scolastico e accademico 2023/2024, la disciplina è stata prorogata al 2024/2025 e successivamente resa definitiva dall’art. 2-ter del DL 90/2025, con decorrenza dal 2025/2026.

    Sul piano interpretativo, l’art. 7 del DL 159/2025 ha chiarito l’ambito della tutela per gli infortuni in itinere degli studenti nei percorsi di formazione scuola-lavoro, ampliando espressamente i tragitti rilevanti. La disciplina assicurativa era già stata illustrata nella circolare INAIL n. 45/2023, alla quale la circolare n. 1/2026 rinvia per quanto riguarda il dettaglio delle prestazioni assicurative (prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie). 

    Novità tutela INAIL studenti e personale scuole e univversità

    La principale novità è la stabilizzazione definitiva della copertura assicurativa INAIL per tutte le attività di insegnamento e apprendimento, superando le precedenti limitazioni legate alle sole esercitazioni pratiche o tecnico-scientifiche. 

    Dal 2025/2026, l’assicurazione opera in modo strutturale per alunni e studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, nonché per il personale docente, tecnico-amministrativo e assimilato.

    Di particolare rilievo operativo è il chiarimento sugli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro (ex PCTO). L’INAIL precisa che rientrano nella tutela non solo gli infortuni occorsi nel tragitto tra scuola e luogo di svolgimento dell’esperienza lavorativa, ma anche quelli verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione o da altro domicilio dello studente verso il luogo di formazione. Trattandosi di norma di interpretazione autentica, la tutela si applica retroattivamente anche agli eventi verificatisi negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, con obbligo per le sedi territoriali INAIL di riesaminare i casi eventualmente respinti e ancora nei termini di prescrizione triennale

    Istruzioni operative

    Sul piano applicativo, la circolare fornisce risposte puntuali a quesiti di interesse. In particolare:

    • Personale accademico: rientrano nella tutela INAIL le attività di docenza svolte in virtù di contratti di lavoro subordinato previsti dalla legge n. 240/2010, inclusi i contratti e gli incarichi di ricerca (artt. 22 e seguenti).
    • Gestione per conto dello Stato: si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti statali di ogni ordine e grado e agli studenti, comprendendo anche università statali e istituzioni AFAM. Restano esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggetti a premio ordinario.
    • Allievi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS): per i corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini, stage e percorsi con partecipazione alle lavorazioni aziendali, l’assicurazione INAIL opera tramite pagamento di un premio ordinario, determinato ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 1124/1965, con applicazione del tasso medio previsto per le attività formative.
    • Per le scuole non statali, resta confermato il regime del premio speciale unitario annuale per alunno o studente, rivalutato annualmente. Le istituzioni interessate sono tenute a verificare la corretta applicazione del regime assicurativo di riferimento in base alla natura giuridica dell’ente, alla tipologia di personale e ai percorsi formativi attivati, adeguando conseguentemente gli adempimenti contributivi e assicurativi

    INAIL scuola: premi applicabili – Tabella di sintesi

    Soggetti / casistica Regime Valore del premio / tasso Base di calcolo Note operative
    Alunni e studenti di scuole/istituti non statali Premio speciale unitario annuale € 10,49 per persona/anno (dal 1° gennaio 2025) + addizionale 1%
    (Totale indicativo: € 10,59)
    Per ciascun alunno/studente assicurato Il valore € 10,49 è l'aggiornamento del premio annuale a persona; la circolare 1/2026 rinvia alla circ. INAIL 48/2025 per gli importi applicabili.
    Alunni e studenti di scuole/istituti non statali (valore originario 2023/2024) Premio speciale unitario annuale € 9,87 + addizionale 1% Per ciascun alunno/studente assicurato Valore fissato dal DM 13 ottobre 2023 n. 126; rivalutazione annuale prevista.
    Allievi ITS (tirocini, stage, percorsi con partecipazione a lavorazioni in azienda) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Tasso medio 14,21‰ (voce tariffa 0616 – Terziario e Altre Attività) Retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza Il tasso indicato è espresso dalla circolare per la voce 0616; applicazione “a seconda della classificazione operata dall’INPS”.
    Collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) Premio ordinario (art. 41 DPR 1124/1965) Variabile: tasso medio della lavorazione svolta Somme/valori percepiti nel periodo d’imposta, entro i limiti minimo/massimo di rendita Non esiste un “valore unico” nella circolare: il tasso dipende dalla specifica lavorazione/voce di tariffa attribuita.
    Personale e studenti di scuole/istituti statali (incluse università statali e AFAM) Gestione per conto dello Stato Nessun premio ordinario a carico dell’istituzione Copertura tramite speciale forma di gestione per conto dello Stato.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Badge digitale cantieri: come sarà

     il nuovo Decreto Legge 159 "Sicurezza Lavoro" recentemente  convertito in legge  198 2025, ha introdotto  misure innovative per rafforzare la tutela dei lavoratori.

    Il provvedimento punta  tra l'altro a rendere più efficace il controllo sulle imprese in appalto e subappalto, contrastare il lavoro irregolare e garantire una gestione digitale dei flussi di manodopera.

    Tra le principali novità figurano:

    • l’obbligo di adozione del badge digitale di cantiere per la rilevazione automatica delle presenze;
    • la riforma della patente a crediti prevista dal D.lgs. 81/2008, con nuove regole di decurtazione e sanzioni più severe.

    Si segnala che la legge di conversione ha fornito una precisazione sull'entrata in vigore dell'obbligo vedi prossimo paragrafo

    Badge digitale di cantiere per l’Identificazione e controllo delle presenze

    L’articolo 3, comma 2, del decreto introduce l’obbligo, per tutte le imprese che operano in appalto o subappalto nel settore edile, di adottare un badge digitale di cantiere.

    La misura interessa sia i cantieri pubblici che privati e si estende, con successivi decreti, anche ad altri ambiti considerati ad alto rischio.

    Il badge digitale avrà un codice univoco anticontraffazione e sostituirà la tradizionale tessera di riconoscimento prevista dal D.lgs. 81/2008.

    Potrà essere rilasciato anche in modalità elettronica e conterrà tutti gli elementi identificativi del dipendente, consentendo:

    • la rilevazione automatica delle presenze in cantiere;
    • il monitoraggio dei flussi di manodopera;
    • l’integrazione con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

    Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sul SIISL, la tessera digitale sarà generata automaticamente e precompilata, con possibilità di aggiornamento da parte del datore di lavoro.

    Un decreto attuativo del Ministero del Lavoro definirà nel dettaglio:

    1. le modalità di emissione e utilizzo del badge digitale;
    2. le misure di sicurezza nei cantieri e le tecnologie da impiegare;
    3. i dati trattati e le garanzie di protezione della privacy.

    AGGIORNAMENTO 8 GENNAIO 2026

    Come anticipato l’obbligo di dotare i lavoratori del nuovo badge di cantiere previsto dal DL Sicurezza n. 159/2025 non è ancora operativo. La legge di conversione n. 198/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, ha chiarito che l’effettiva applicazione della misura è subordinata all’adozione di uno specifico decreto attuativo

    La modifica introdotta in sede di conversione ha corretto un passaggio ambiguo del testo originario, chiarendo che il termine di 60 giorni riguarda l’adozione del citato  decreto attuativo e non l’entrata in vigore immediata dell’obbligo.

    Patente a crediti – Più rigore e nuove sanzioni dal 2026

    Il decreto interviene in modo incisivo anche sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, aggiornata con modifiche all’articolo 27 del D.lgs. 81/2008.

    Le novità puntano a rendere il sistema più efficace e dissuasivo, rafforzando le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

    Le principali modifiche riguardano:

    • la decurtazione automatica dei punti per lavoro irregolare, applicata all’atto della notificazione del verbale di accertamento, con l’uso dei dati del Portale Nazionale del Sommerso (PNS);
    • la trasmissione immediata delle informazioni da parte delle Procure all’Ispettorato Nazionale del Lavoro nei casi di infortuni mortali o invalidanti, per avviare la sospensione cautelare della patente;
    • il raddoppio della sanzione per chi opera senza patente a crediti, che passa da 6.000 a 12.000 euro.

    Anche l’allegato I-bis del D.lgs. 81/2008 è stato modificato:

    • la nuova voce 21 prevede una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare, superando il vecchio sistema graduato;
    • il punto 24 stabilisce una penalità aggiuntiva per ogni lavoratore straniero privo di permesso, minore non lavorativo o beneficiario di Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza o Supporto per la formazione e il lavoro.

    Le nuove decurtazioni si applicheranno agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026; per quelli precedenti resta valida la disciplina in vigore fino al 2025.

    Il decreto modifica infine anche l’allegato XII del D.lgs. 81/2008, imponendo di specificare nella notifica preliminare di avvio lavori anche le imprese che operano in subappalto.

    Un futuro decreto ministeriale, in collaborazione con INAIL e parti sociali, individuerà gli ambiti di attività a rischio più elevato, con priorità per i settori dove è maggiore l’incidenza del lavoro in appalto e subappalto.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. Il provvedimento, in vigore dal 31 ottobre, interviene in modo organico sul Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e su altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione.

    E' stata quindi pubblicata in GU  la legge di conversione  29 dicembre 2025, n. 198, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge QUI IL TESTO COORDINATO.

    Vediamo in sintesi tutte e novità, tra cui :

    • nuove premialità alle imprese virtuose in tema di sicurezza sul lavoro 
    • Istituzione del badge di cantiere
    • Sanzioni piu severe in tema di patente a crediti.

    Formazione e accreditamento: qualità, tracciabilità – collocamento obbligatorio

    Il decreto rafforza la qualità della formazione sulla sicurezza.

     Un nuovo accordo in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro 90 giorni, fisserà criteri più severi per l’accreditamento dei soggetti formatori (competenza certificata, esperienza, risorse e organizzazione), con obbligo di adeguamento anche per gli enti già accreditati e senza nuovi oneri pubblici. Tutte le competenze acquisite nei corsi obbligatori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e integrate con la piattaforma SIISL, così che datori di lavoro e organi di vigilanza possano verificarne la validità. 

    L’INAIL destina inoltre almeno 35 milioni di euro l’anno al Fondo sociale per occupazione e formazione per campagne, progetti didattici e tecnologie immersive, oltre a misure di sostegno per l’adozione di DPI innovativi nelle micro e piccole imprese. 

    Sono aggiornate varie norme del D.Lgs. 81/2008 (DPI, lavori in quota, scale) e si introduce la programmazione di misure contro condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro.

     Viene innalzato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni- previste dalla normativa vigente. Si prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione). Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione. Inserisce anche gli ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e le c.d. società benefit tra i soggetti destinatari con cui possono stipularsi le suddette convenzioni.

      Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.  Viene modificato il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori con la  possibilità di introdurre nell’ambito della contrattazione collettiva e a valere sulle risorse allo scopo destinate misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

    Patente a crediti, badge di cantiere e potenziamento Ispettorato del Lavoro e INAIL

    Per aumentare la tracciabilità della manodopera e contrastare il lavoro sommerso, le imprese che operano in appalto o subappalto, pubblico o privato, devono fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, (Badge) anche in formato digitale e interoperabile con il SIISL; per le assunzioni tramite SIISL il badge digitale viene prodotto automaticamente. 

    Si rafforza la “patente a crediti” per il settore edile: con  sanzioni più alte per le violazioni gravi (lavoro nero) , aggiornamento delle fattispecie e decurtazioni dei crediti già alla notifica del verbale di accertamento. 

    Sul fronte organizzativo, il decreto prevede l’assunzione di 300 ispettori INL nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali e l’aumento di 100 unità dell’organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, con risorse dedicate e priorità di controllo nei subappalti e nei comparti a più alta incidenza infortunistica.

    Inoltre si autorizza l’assunzione di 28 medici specialisti e 66 infermieri che hanno già lavorato per almeno 24 mesi nella qualifica  e risultavano in servizio al 30 giugno 2025.

    Decreto Sicurezza Lavoro 2025: coperture studenti, volontariato, norme UNI

    È estesa la copertura INAIL agli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro anche per gli infortuni in itinere e le convenzioni scuola-impresa non potranno adibirli a lavorazioni ad alto rischio.

     Per il volontariato di protezione civile (inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino) è introdotta una disciplina dedicata su informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario, nel rispetto delle specifiche esigenze operative. 

      Consultazioni gratuita delle norme UNI: si prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuova la stipula di convenzioni tra l’Inail ed UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche.

    Premi INAIL revisione e benefici , borse di studio

    La legge autorizza INAIL, a decorrere dal primo gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di aliquote di oscillazione e dei contributi in bonis legata all’andamento infortunistico, per aiutare il contrasto agli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

    Vengono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

    Sul versante delle prestazioni economiche INAIL , il decreto istituisce borse di studio per i superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale (3.000 € per primaria/secondaria di I grado; 5.000 € per secondaria di II grado/IeFP; 7.000 € per università, AFAM e ITS Academy), nel limite di 26 milioni di euro annui dal 2026. 

    Sono previsti, inoltre:

    • l’adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità, 
    • l’adozione della norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 per i sistemi di gestione, 
    • la promozione della prevenzione oncologica e 
    • l’avvio del tracciamento dei “mancati infortuni” nelle aziende con piu di 15 dipendenti,  per rafforzare la cultura della sicurezza.

    Agricoltura

    Rafforzamento della Rete del lavoro agricolo di qualità:  L’iscrizione sarà subordinata all’assenza di condanne penali definitive e sanzioni amministrative anche non definitive per violazioni in materia di salute e sicurezza negli ultimi 3 anni. 

    Si prevede quindi che  a decorrere dal primo gennaio 2026, sia riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità una quota parte delle risorse INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d’impresa.

  • Inail

    Interessi legali 2026: le istruzioni INAIL

    Con la circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, l’INAIL ha fornito le istruzioni applicative in merito al nuovo tasso degli interessi legali fissato dal Ministero dell’economia e delle finanze con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Il documento è rivolto in particolare alle strutture territoriali dell’Istituto, ma assume rilievo operativo anche per datori di lavoro e consulenti chiamati a gestire correttamente il versamento di contributi e premi assicurativi, nonché il calcolo delle sanzioni civili in caso di omissioni o ritardi.

    La circolare chiarisce la misura del nuovo saggio, il suo ambito di applicazione e i riflessi sul sistema sanzionatorio previsto dalla normativa vigente, fornendo un quadro di riferimento utile per gli adempimenti a partire dal nuovo anno.

    Il quadro normativo

    Il punto di partenza è l’articolo 1284, comma 1, del codice civile, che demanda a un decreto ministeriale la determinazione annuale del saggio degli interessi legali. In ambito contributivo e assicurativo, la disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che regola il sistema delle sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva, prevedendo anche ipotesi di riduzione.

    Un ruolo centrale è svolto inoltre dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato diversi commi dell’articolo 116, incidendo sul regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024.

    Il decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, ha infine determinato il nuovo saggio degli interessi legali, recepito dall’INAIL con la circolare in commento.

    La novità 2026: istruzioni operative e applicazione pratica

    La principale novità riguarda la misura del tasso degli interessi legali, fissata all’1,60 per cento in ragione d’anno con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale valore assume una duplice rilevanza operativa. Da un lato, costituisce la misura massima di riduzione delle sanzioni civili prevista dall’articolo 116, commi 15, 15-bis, 16 e 17, della legge n. 388/2000. Dall’altro, rappresenta la sanzione applicabile nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, quando tali incertezze siano connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi. In tali ipotesi, il tasso dell’1,60% si applica a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dagli enti impositori, secondo quanto previsto dal comma 10 dell’articolo 116, come modificato dal decreto-legge n. 19/2024.

    Decorrenza Tasso interessi legali annuo Riferimento normativo
    Dal 1° gennaio 2026 1,60% Decreto MEF 10 dicembre 2025

    Nei casi di regolarizzazione contributiva agevolata, il tasso legale rappresenta il limite massimo entro cui può essere ridotta la sanzione civile, se ricorrono i presupposti normativi. È pertanto necessario verificare puntualmente la tipologia di inadempimento (omissione o evasione), la causa del mancato pagamento e la tempistica del versamento.

    La circolare richiama inoltre l’utilità delle tabelle riepilogative dei tassi di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 1997, allegate al documento, che consentono di applicare correttamente il tasso corrispondente a ciascun periodo. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei casi di contenzioso o di regolarizzazioni che interessano annualità pregresse.

  • Inail

    Assicurazione INAIL magistratura onoraria 2026: le istruzioni

    Con la circolare n. 70 del 23 dicembre 2025 l’INAIL interviene a chiarire il regime assicurativo applicabile ai magistrati onorari, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 15 aprile 2025, n. 51, al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il documento si inserisce in un contesto già regolato dall’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, prevista dal 2017.

    L' Istituto riepiloga le regole vigenti, chiarendo che le novità legislative non hanno modificato l’impianto assicurativo già in essere, e fornisce indicazioni utili alle strutture territoriali e ai soggetti interessati per la corretta gestione degli adempimenti contributivi e assicurativi.

    INAIL Magistrati onorari – Quadro normativo

    Il regime assicurativo dei magistrati onorari si fonda su un articolato quadro normativo. Il riferimento principale resta il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in particolare per quanto riguarda la determinazione della retribuzione imponibile e il calcolo del premio.

    Sul piano ordinamentale, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha introdotto una riforma organica della magistratura onoraria e, all’articolo 25, comma 5, ha previsto l’assicurazione obbligatoria INAIL per giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, sia in servizio al 15 agosto 2017 sia immessi successivamente.

    La legge 15 aprile 2025, n. 51, è intervenuta su tale decreto inserendo gli articoli 31-bis e 31-ter, dedicati rispettivamente al compenso e al regime contributivo dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via esclusiva e di quelli che le esercitano in via non esclusiva. Tali disposizioni richiamano espressamente l’applicazione dell’assicurazione INAIL secondo le modalità già previste dall’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 116/2017.

    Rilevano, infine, il TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per la qualificazione fiscale dei compensi, e la circolare INAIL n. 50 dell’8 novembre 2017, che resta il principale documento di riferimento operativo.

    Novità e istruzioni di dettaglio

    La circolare INAIL precisa che le disposizioni introdotte nel 2025 non hanno innovato il regime assicurativo contro infortuni e malattie professionali già applicabile ai magistrati onorari.

     Gli articoli 31-bis e 31-ter del decreto legislativo n. 116/2017 si limitano infatti a ribadire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria INAIL. 

    In particolare: 

    • i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati presso l’INAIL ai sensi del Testo unico del 1965; 
    • i magistrati onorari del ruolo a esaurimento, confermati e operanti in via non esclusiva, sono anch’essi assicurati secondo le medesime regole. 

    La circolare sottolinea quindi la continuità del sistema. L’intervento normativo del 2025 assume rilievo soprattutto sul piano ordinamentale e contributivo complessivo, ma non incide sulle modalità di tutela assicurativa gestite dall’INAIL. 

    Dal punto di vista operativo, l’assicurazione INAIL per i magistrati onorari è attuata a premio ordinario, applicando il tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.

    L’attività è classificata alla voce 0722 della gestione “Altre attività” delle tariffe vigenti. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, la retribuzione imponibile non è costituita dal compenso effettivamente percepito, bensì da una retribuzione convenzionale: l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite INAIL. Tale importo è rivalutato annualmente e non è frazionabile.

    Elemento Indicazione operativa
    Gestione tariffaria Altre attività
    Voce di tariffa 0722
    Tipo di premio Premio ordinario
    Base imponibile Minimale di legge per la rendita INAIL
    Rivalutazione Annuale, secondo circolari INAIL
    Frazionabilità Non frazionabile

    Le prestazioni assicurative sono commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio. Il costo dell’assicurazione è integralmente a carico del datore di lavoro, secondo il principio generale stabilito dal Testo unico INAIL. I premi assicurativi sono riscossi con le stesse modalità, scadenze e termini previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, senza regimi speciali o derogatori. Sul piano fiscale e previdenziale, la circolare ricorda infine che il compenso corrisposto ai magistrati onorari è assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera f), del TUIR e costituisce base imponibile previdenziale. Per gli aspetti applicativi di dettaglio resta fermo il rinvio alla circolare INAIL n. 50/2017, che continua a rappresentare il riferimento operativo principale per datori e consulenti.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno unico 2026: il calendario ufficiale dei pagamenti

    Con il Messaggio INPS n. 3931 del 24 dicembre 2025, l’Istituto ha reso noto il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale (AUU) per l’anno 2026, fornendo un’indicazione di particolare rilievo operativo per famiglie

    L’Assegno Unico e Universale, disciplinato dal D.lgs. n. 230/2021, rappresenta una delle principali misure strutturali di sostegno ai nuclei familiari con figli a carico, accorpando e sostituendo precedenti prestazioni di natura fiscale e assistenziale. La gestione è integralmente demandata all’INPS, che provvede sia alla ricezione delle domande sia all’erogazione mensile delle somme spettanti, sulla base dell’ISEE e delle condizioni dichiarate.

    Il messaggio isi inserisce nel solco della prassi INPS di comunicare preventivamente le finestre temporali di pagamento per le prestazioni in corso di godimento, ossia quelle domande già accolte e non interessate da variazioni rilevanti (ad esempio, modifiche del nucleo familiare, aggiornamenti ISEE, revoche o sospensioni).

    È opportuno ricordare che:

    • il pagamento della prima rata dell’AUU avviene, di norma, nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
    • nella stessa data vengono erogati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito, derivanti da ricalcoli dell’importo spettante.

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    Le date dei pagamenti AUU 2026

    La principale informazione contenuta nel Messaggio INPS n. 3931/2025 riguarda il calendario dettagliato delle date di accredito dell’Assegno Unico per il 2026, che si mantiene sostanzialmente allineato alla prassi degli anni precedenti, con pagamenti concentrati tra la terza e la quarta settimana del mese. 

    Di seguito si riporta il calendario ufficiale 

    Mese di competenza Date di pagamento AUU 2026
    Gennaio 21 – 22 gennaio
    Febbraio 19 – 20 febbraio
    Marzo 19 – 20 marzo
    Aprile 20 – 21 aprile
    Maggio 20 – 21 maggio
    Giugno 18 – 19 giugno
    Luglio 20 – 21 luglio
    Agosto 18 – 19 agosto
    Settembre 21 – 22 settembre
    Ottobre 21 – 22 ottobre
    Novembre 19 – 20 novembre
    Dicembre 16 – 17 dicembre

    Dal punto di vista operativo, è importante evidenziare che il calendario si applica esclusivamente alle prestazioni senza variazioni: in presenza di aggiornamenti ISEE tardivi, modifiche del nucleo familiare o nuove domande, le date di accredito possono differire.

  • Nautica da diporto

    Iscrizione INPS navi da diporto: nuove regole sulla matricola aziendale

    Ccon il Messaggio INPS n. 3869 del 19 dicembre 2025, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti operativi in materia di iscrizione e variazione azienda per le navi e le imbarcazioni da diporto, con particolare riferimento alla costituzione della posizione contributiva (matricola aziendale) e alla competenza territoriale della Struttura INPS chiamata a gestirla.

    L’intervento si rende necessario a seguito della piena operatività dell'Archivio  telematico centrale della nautica da diporto e della conseguente dismissione dei registri cartacei tenuti presso gli Uffici circondariali marittimi. Il messaggio assume quindi rilievo pratico per proprietari, armatori, datori di lavoro del settore nautico e consulenti, chiamati a gestire correttamente gli obblighi contributivi dei marittimi imbarcati come membri di equipaggio.

    L’INPS chiarisce quali siano oggi i criteri da seguire per individuare la sede territorialmente competente all’apertura della matricola aziendale, superando indicazioni  del 2010 non più coerenti con l’attuale assetto normativo e organizzativo

    Le norme

    Il punto di partenza è il D.P.R. 14 dicembre 2018, n. 152, che ha dato attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale sistema include l’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), nel quale sono ora iscritte tutte le navi e imbarcazioni da diporto.

    L’istituzione dell’ATCN ha determinato il superamento definitivo dei registri cartacei precedentemente gestiti dagli Uffici marittimi. Questo passaggio ha effetti diretti anche sul piano previdenziale, poiché viene meno il criterio territoriale fondato sull’ufficio di iscrizione della nave.

    Restano invece fermi gli obblighi contributivi previsti dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che impone alle imprese armatoriali – e quindi anche ai proprietari e armatori di navi da diporto – di richiedere la costituzione di una posizione contributiva distinta per ciascuna nave posta in armamento, limitatamente al personale marittimo imbarcato.

    In passato, la circolare INPS n. 172/2010 individuava la competenza territoriale nella sede INPS del luogo in cui aveva sede l’Ufficio marittimo di iscrizione della nave. Tuttavia, come chiarito dall’Istituto, tale criterio non è più applicabile alla luce della digitalizzazione dei registri e dell’operatività dell’ATCN

    Istruzioni operative dettagliate per datori e consulenti

    Alla luce del nuovo contesto, il Messaggio n. 3869/2025 fornisce indicazioni operative puntuali. In primo luogo, l’INPS ribadisce che per ogni nave o imbarcazione da diporto con equipaggio soggetto alla legge n. 413/1984 deve essere aperta una specifica matricola aziendale. Non è quindi ammessa una gestione accentrata su un’unica posizione contributiva per più unità.

    Il nuovo criterio di competenza territoriale è così definito:

    • la domanda di apertura della matricola aziendale deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS competente in base alla residenza del proprietario o dell’armatore che richiede l’iscrizione;
    • qualora il proprietario o l’armatore (soggetto giuridico) sia già titolare di una matricola aziendale per altre attività, la nuova matricola relativa all’imbarcazione da diporto deve essere richiesta alla stessa Struttura INPS presso cui risulta già aperta la matricola esistente.

    Successione nella proprietà o nell’armamento

    Un ulteriore chiarimento riguarda le ipotesi di successione di proprietari o armatori. In tali casi, la matricola aziendale già aperta cessa in via provvisoria e il nuovo soggetto è tenuto a richiedere l’apertura di una nuova matricola, applicando i criteri di competenza territoriale sopra descritti.

    Codice di autorizzazione “0P”

    Infine, l’INPS ricorda che alle matricole aziendali aperte per navi e imbarcazioni da diporto viene attribuito il codice di autorizzazione “0P”, che identifica le posizioni contributive relative al settore del diporto, come già previsto dalla circolare n. 215 del 13 dicembre 1999.