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E-mail cumulativa ai dipendenti: ammonimento del Garante Privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 582 del 9 ottobre 2025 (doc. web n. 10191660), è intervenuto su un caso di trattamento improprio di dati dei dipendenti all’interno di una pubblica amministrazione. L’Autorità ha valutato come illecito l’invio di una comunicazione collettiva contenente informazioni relative allo stato di avanzamento dei percorsi formativi obbligatori sulla piattaforma Syllabus con la specificazione dei nominativi dei dipendenti inadempienti .
L’analisi condotta dal Garante ha richiamato i principi fondamentali del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, in particolare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento), oltre alla disciplina sull’ammissibilità della comunicazione di dati personali da parte dei soggetti pubblici (art. 6 del Regolamento e art. 2-ter del Codice Privacy). Il provvedimento rappresenta un richiamo importante per datori di lavoro pubblici e privati, nonché per consulenti e responsabili della gestione del personale, in merito alla necessità di adottare modalità di comunicazione che tutelino la riservatezza dei lavoratori.
Il caso: invio elenco dei dipendenti con mancata informazione
La vicenda trae origine dal reclamo di un dipendente che aveva ricevuto, insieme ad altri colleghi, una email cumulativa proveniente dall’ufficio di segreteria dell’amministrazione riguardante la formazione obbligatoria del personale
Come ricostruito dal Garante nel provvedimento, l’amministrazione aveva attivato percorsi formativi obbligatori rivolti a tutto il personale e ridosso della scadenza l’ente aveva predisposto un elenco dei dipendenti che risultavano inadempienti e aveva provveduto a inviare un’unica comunicazione collettiva di sollecito.
Dagli atti istruttori emerge che l’amministrazione aveva già tentato contatti individuali e telefonici, e che la scelta di procedere con un unico invio cumulativo era stata motivata dalla volontà di accelerare l’adempimento e di garantire il buon funzionamento dell’ufficio, anche alla luce delle difficoltà organizzative e della carenza di personale.
La comunicazione, tuttavia, rendeva reciprocamente conoscibili ai destinatari informazioni non necessarie, integrando un trattamento di dati personali non strettamente pertinente rispetto alle finalità perseguite.
La decisione del garante: niente sanzioni
Il Garante ha ritenuto che l’invio cumulativo della comunicazione fosse illegittimo, in quanto contrario ai principi di protezione dei dati richiamati dall’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. L’Autorità ha rilevato che la scelta organizzativa adottata dall’amministrazione non fosse idonea a giustificare la diffusione interna di informazioni riferite ai lavoratori, poiché un invio individuale avrebbe permesso di perseguire le stesse finalità senza pregiudicare la riservatezza degli interessati.
In particolare, il Garante ha richiamato:
- il principio di minimizzazione, secondo cui devono essere trattati solo i dati adeguati e pertinenti rispetto alle finalità (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento).
- il principio di liceità e correttezza, che impone al datore di lavoro di limitare l’accessibilità ai dati ai soli soggetti autorizzati (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).
Le Linee guida del 14 giugno 2007 sulla gestione dei dati dei dipendenti in ambito pubblico, tuttora rilevanti, che raccomandano comunicazioni individualizzate e l’adozione di misure idonee a prevenire la conoscibilità ingiustificata di informazioni personali.
L’Autorità ha inoltre escluso la possibilità di qualificare la comunicazione come una semplice informativa di servizio priva di contenuti sensibili, sottolineando che i dati riguardavano comunque l’esecuzione di un obbligo formativo individuale e potevano risultare idonei a incidere sulla percezione professionale dei lavoratori.
Alla luce degli elementi emersi, il Garante ha dichiarato illecita la comunicazione dei dati e ha disposto l’ammonimento dell’amministrazione, ma senza sanzioni in quanto la violazione è stata valutata di entità contenuta e alla luce del comportamento collaborativo dell’ente che ha emesso una circolare interna finalizzata a prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.
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Bonus assunzioni under 35 settori strategici: le istruzioni INPS
Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo per le nuove imprese under 35 operanti nei settori strategici, previsto dall’art. 21 del DL 60/2024.(Coesione)
Il decreto attua le disposizioni contenute nel Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021–2027 e si rivolge a soggetti disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori ritenuti strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Solo ieri 27 novembre INPS ha reso note le istruzioni operative per la domanda e la fruizione con la circolare 147 2025 In allegato viene fornito l'elenco con i nuovi codici ateco 2025 dei settori interessati.
ATTENZIONE
- sono agevolabili le assunzioni effettuate dal 1 luglio 2024 o da effettuare entro 10 giorni dalla domanda , comunque entro il 31 dicembre 2025.
- Le domande sono accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Esonero contributivo e contributi a giovani imprenditori nei settori strategici
Il decreto legge ha introdotto due misure chiave per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita dell’occupazione stabile nei settori innovativi:
1- Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35
- Beneficiari: Le piccole imprese che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato
- Periodo di validità: Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
- Durata esonero: Fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Dettagli esonero:
- Riguarda la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
- Valido per dipendenti assunti a tempo indeterminato con meno di 35 anni.
- Massimo 800 euro mensili per lavoratore.
- Non copre rapporti di apprendistato, avoro intermittente o lavoro domestico.
- Condizioni:
- Richiesta di autorizzazione dalla Commissione europea.
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
- Compatibile con la deduzione fiscale prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.
2- Contributo mensile INPS al neo imprenditore:
- Beneficiari: Stessi soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici.
- Importo: 500 euro mensili per massimo tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Erogazione: Anticipata annualmente.
- Condizioni: Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
ATTENZIONE L’INPS verificherà la capienza territoriale delle risorse (fondo a gestione regionale) prima di autorizzare il beneficio. I dati relativi agli aiuti saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Saranno effettuati controlli e, in caso di accesso indebito ai benefici, è previsto l’obbligo di restituzione e l’eventuale responsabilità penale.
INPS specifica che sula seconda misura (contributo mensile all'imprenditore) verranno fornite istruzioni con una ulteriore circolare.
Incentivi start up settori strategici: esonero e contributo
Come detto l'incentivo è sdoppiato:
- l’esonero consiste nella totale riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), per un massimo di 3 anni, entro il limite di 800 euro mensili per ogni dipendente.
- In aggiunta, per le nuove imprese è previsto un contributo mensile di 500 euro per l’attività, non tassabile e cumulabile con l’esonero contributivo.
Ecco una tabella riepilogativa dei principali importi e scadenze:
Misura Importo Durata massima Periodo di riferimento Esonero contributivo Fino a 800 €/mese per lavoratore 3 anni (entro il 31/12/2028) Assunzioni tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Contributo per l’attività imprenditoriale 500 €/mese (non tassabile) 3 anni (entro il 31/12/2028) Imprese avviate tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Incentivi autoimpiego under 35: Come richiedere l’esonero per assunzioni
L’INPS richiede ai datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo per l’autoimpiego nei settori strategici di presentare un’apposita domanda esclusivamente tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando la sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 21”.
Nel modulo telematico devono essere inseriti:
- i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione e dell’invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
- le informazioni che attestano l’appartenenza dell’attività ai settori strategici ammessi; i dati anagrafici e lo stato di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’impresa, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000; i dati del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia contrattuale (che deve essere a tempo indeterminato),
- la percentuale oraria e la retribuzione media mensile prevista, comprensiva dei ratei; l’aliquota contributiva datoriale applicabile;
- infine, una dichiarazione che esclude il cumulo con altri esoneri contributivi.
Una volta ricevuta la domanda, l’INPS effettua automaticamente una serie di verifiche: controlla lo stato di disoccupazione tramite la banca dati del Ministero del Lavoro, calcola l’importo teorico dell’esonero, verifica nel Registro Nazionale Aiuti di Stato l’assenza di cause ostative (clausola Deggendorf) e accerta la disponibilità delle risorse finanziarie per tutti i 36 mesi massimi di incentivo.
- Se l’assunzione è già avvenuta, il sistema comunica direttamente l’esito di accoglimento;
- se invece si tratta di assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e invita tramite PEC o email a procedere con l’assunzione entro 10 giorni, termine perentorio, pena la perdita dell’accantonamento.
Per la fruizione dell’incentivo tramite Uniemens devono essere utilizzati i codici causale indicati (“EA34”, “L627”, “L628”) e rispettati tutti gli obblighi contributivi e dichiarativi previsti.
Le mensilità arretrate da luglio 2024 potranno essere esposte solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
I settori strategici ammessi per le nuove imprese
Di seguito l'elenco dei settori ammessi, con il codice a due digit 2024. Per i codici 2025 si deve consultare l'elenco allegato sopra.
Sezione Codice Descrizione C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI C – Attività manifatturiere 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE C – Attività manifatturiere 13 INDUSTRIE TESSILI C – Attività manifatturiere 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA C – Attività manifatturiere 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI C – Attività manifatturiere 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO C – Attività manifatturiere 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA C – Attività manifatturiere 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI C – Attività manifatturiere 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI C – Attività manifatturiere 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI C – Attività manifatturiere 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE C – Attività manifatturiere 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI C – Attività manifatturiere 241 SIDERURGIA C – Attività manifatturiere 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) C – Attività manifatturiere 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO C – Attività manifatturiere 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 “TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”) C – Attività manifatturiere 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI C – Attività manifatturiere 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE C – Attività manifatturiere 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. C – Attività manifatturiere 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI C – Attività manifatturiere 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO C – Attività manifatturiere 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI C – Attività manifatturiere 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE C – Attività manifatturiere 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 383 RECUPERO DEI MATERIALI E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI F – Costruzioni 42 INGEGNERIA CIVILE F – Costruzioni 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE H – Trasporto e magazzinaggio 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA H – Trasporto e magazzinaggio 51 TRASPORTO AEREO H – Trasporto e magazzinaggio 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI H – Trasporto e magazzinaggio 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI J – Servizi di informazione e comunicazione 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE J – Servizi di informazione e comunicazione 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE J – Servizi di informazione e comunicazione 61 TELECOMUNICAZIONI J – Servizi di informazione e comunicazione 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE J – Servizi di informazione e comunicazione 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 SERVIZI VETERINARI N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P – Istruzione 85 ISTRUZIONE Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA Q – Sanità e assistenza sociale 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE Q – Sanità e assistenza sociale 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI S – Altre attività di servizi 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE S – Altre attività di servizi 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA S – Altre attività di servizi 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA -
Rimborso Impatriati anche con dichiarazione integrativa, dice la Cassazione
Con l’ordinanza n. 30569 del 20 novembre 2025 , la Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema dell’accesso all’agevolazione prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nota come regime degli “impatriati”. La pronuncia assume particolare rilievo per i datori di lavoro e i consulenti fiscali che, in qualità di sostituti d’imposta, gestiscono l’applicazione del beneficio in busta paga o verificano la correttezza delle istanze di rimborso presentate dai lavoratori rientrati in Italia.
Il caso riguarda il diritto al rimborso IRPEF per annualità pregresse in caso di omissione della richiesta al datore di lavoro e di presentazione di una dichiarazione integrativa oltre i termini ordinari previsti dall’articolo 2 del D.P.R. 322/1998. La Suprema Corte, richiamando la propria giurisprudenza e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (circolare 14/E/2012), chiarisce in modo definitivo la portata della normativa, distinguendo tra opzione tramite sostituto d’imposta e diritto autonomo del contribuente a richiedere il rimborso.
Il caso rimborso per piu annualità diniego parziale dall’agenzia
Il contribuente, rientrato in Italia nel 2016, aveva richiesto nella propria dichiarazione dei redditi il rimborso delle maggiori imposte versate dal datore di lavoro, qualificabili come eccedenze derivanti dal regime degli impatriati. L’istanza riguardava gli anni d’imposta dal 2016 al 2020. L’Agenzia delle Entrate riconosceva il rimborso solo per il triennio 2018-2020, negando invece le somme relative al 2016 e 2017, poiché indicate in una dichiarazione integrativa trasmessa tardivamente nel 2020.
Il contribuente presentava quindi istanza di rimborso e, decorso il termine di 90 giorni, impugnava il silenzio-rifiuto dinanzi alla giustizia tributaria.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo che l’agevolazione non fosse più fruibile a causa della mancata richiesta al datore di lavoro e della tardività della dichiarazione integrativa.
In appello, la Corte di secondo grado riformava integralmente la decisione, rilevando che nessuna norma prevede la decadenza dal regime per le ipotesi contestate dall’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo che il beneficio può essere esercitato solo attraverso:
a) richiesta scritta al datore di lavoro;
b) opzione nella dichiarazione dei redditi presentata entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998.
Secondo l'interpretazione dell’Ufficio, la richiesta avanzata solo con la dichiarazione integrativa tardiva non consente la fruizione dell’agevolazione per gli anni 2016-2017.
Le motivazioni della giustizia tributaria e della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riconosciuto il diritto al rimborso, evidenziando che:
- il legislatore non prevede alcuna decadenza dal beneficio in caso di mancata attivazione tramite sostituto d’imposta;
- la presentazione di una dichiarazione integrativa tardiva non incide sulla possibilità di richiedere autonomamente il rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973.
La Suprema Corte conferma l’impianto argomentativo dei giudici di merito e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Afferma infatti che:
- l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, nella versione applicabile al periodo considerato, non prevede alcun termine decadenziale che limiti la possibilità di chiedere il rimborso;
- il divieto di rimborso introdotto dal comma 5-ter dell’articolo 16 (inserito dal D.L. 34/2019, conv. L. 58/2019) è successivo ai periodi in contestazione e non applicabile retroattivamente;
- le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella circolare 14/E/2012 confermano che, in via residuale, il contribuente può sempre presentare un’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 602/1973, producendo la documentazione idonea a dimostrare la spettanza dell’agevolazione;
- la tardività della dichiarazione integrativa non comporta la perdita del beneficio, ma solo la mancata possibilità di attivare la procedura tramite sostituto d’imposta.
La Corte richiama inoltre precedenti conformi (ad es. Cass. 34655/2024 e Cass. 15234/2025), ribadendo che il mancato rispetto del termine previsto per esercitare l’opzione non comporta decadenza dal regime, bensì la semplice necessità per il contribuente di attivarsi direttamente per ottenere il rimborso.
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Ingresso in Italia extra quote per figli di emigranti: da quali paesi
Con il decreto del 17 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre 2025, il Ministero degli Affari Esteri – di concerto con Ministero dell’Interno e Ministero del Lavoro – rende operativa una misura attesa da tempo: la possibilità per i discendenti di cittadini italiani residenti all’estero di entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote del Decreto Flussi.
La norma nello specifico attua l’art. 27, comma 1-octies, del Testo Unico Immigrazione e l’art. 1-bis del DL 36/2025, aprendo una corsia preferenziale destinata a favorire l’immigrazione di ritorno delle comunità italiane radicate da decenni in alcuni Paesi extraeuropei.
Il decreto individua ora gli Stati in cui risultano concentrati i più consistenti flussi storici di emigrazione italiana, basandosi sui dati AIRE aggiornati al 31 dicembre 2024. La presenza di comunità numericamente rilevanti è infatti il criterio utilizzato per stabilire chi può beneficiare della procedura agevolata.
Si tratta di una misura innovativa, che nella sua prima applicazione rimane circoscritta a un elenco ristretto di Paesi, con la possibilità di estendere la platea in futuro.
L’ingresso dei discendenti di italiani provenienti dagli Stati individuati potrà avvenire seguendo le procedure ordinarie previste dall’art. 22 del Testo Unico, ma senza essere soggetti ai limiti numerici annuali fissati per i lavoratori stranieri. Un vantaggio rilevante per agevolare il rientro in Italia di persone legate per origine alla comunità nazionale e potenzialmente già integrate dal punto di vista culturale e linguistico
Elenco degli stati ammessi l’ingresso agevolato
Il decreto MAECI elenca in modo preciso i sette Paesi extraeuropei che, al 31 dicembre 2024, ospitano oltre 100.000 cittadini italiani iscritti all’AIRE. Solo i discendenti di connazionali residenti in questi Stati potranno accedere alla nuova procedura agevolata per il lavoro subordinato in Italia.
Ecco l’elenco completo degli Stati ammessi, con il relativo numero di residenti italiani registrati:
- Argentina – 989.901 italiani AIRE -Storicamente la comunità italiana più numerosa al mondo, con radici profonde e continui legami con l’Italia.
- Brasile – 682.300 -Una delle destinazioni principali dell’emigrazione italiana tra Ottocento e Novecento, oggi in crescita grazie ai flussi di doppia cittadinanza.
- Stati Uniti – 241.056 -Comunità ormai stabilizzata ma ancora significativa per dimensioni e presenza intergenerazionale.
- Australia – 166.848 -Paese che ospita una diaspora italiana radicata, nata soprattutto nella seconda metà del Novecento.
- Canada – 148.251 -Destinazione privilegiata dell’emigrazione italiana del dopoguerra, con una forte identità culturale.
- Venezuela – 116.396 -Comunità storica, oggi caratterizzata da nuovi movimenti migratori legati alla situazione economica locale.
- Uruguay – 115.658 Paese con una presenza italiana m olto antica e ancora numericamente rilevante.
Questi sette Stati costituiscono dunque la prima platea ammessa al rientro facilitato. Per i discendenti di italiani residenti in tali Paesi, l’ingresso per lavoro subordinato sarà possibile senza rientrare nelle quote annuali del Decreto Flussi, purché si seguano le normali procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.
Come detto in futuro la misura potrebbe essere potenziata Lo stesso decreto precisa, infatti, che una proposta di ampliamento a Stati come Sudafrica, Messico, Perù e Cile non è stata accolta in questa fase.
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Bonus nuovi nati 2025 novità: promemoria dall’ INPS
La legge di bilancio 2025 approvato dal Governo e pubblicato in GU il 31 dicembre come legge 207 2024 contiene , come da annunci dei ministri e della Premier Meloni, molte misure per le famiglie con reddito basso e per la protezione della genitorialità. Le principali sono:
- il bonus "Nuovi Nati "per le nuove nascite nelle famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e
- il rafforzamento del bonus asilo nido, già in vigore, attraverso l'esclusione delle somme dell'Assegno Unico dalla soglia ISEE di accesso e l'eliminazione del requisito del secondo figlio sotto i 10 anni.
Vediamo maggiori dettagli e altri aspetti della nuova manovra di bilancio 2025 per le famiglie. All'ultimo paragrafo le istruzioni sul bonus nascita o "Carta nuovi nati" per la quale INPS ha pubblicato il 14 aprile la circolare di istruzioni n. 76 2025.
L'ultima novità è che da novembre INPS invierà alle famiglie in occasione delle nuove nascita un promemoria sulla possibilità di richiedere il contributo.(vedi sotto i dettagli )
Bonus nascita “Carta nuovi nati ” 1000 euro: cos’è
La legge di bilancio all'art 1 ai commi 206-208 introduce un contributo per le nuove nascite: si tratta di un bonus una tantum da mille euro riservato alle famiglie con ISEE inferiore a 40 mila euro.
ATTENZIONE: A questo fine l'ISEE viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
La relazione illustrativa del ddl precisa che il contributo una tantum pari a mille euro:
- verrà erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione e
- sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.
Beneficiari saranno:
- cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o
- familiari di cittadini UE , titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ,
- residenti in Italia.
La misura ha un costo di 330 milioni di euro per il 2025 e 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Bonus asilo nido: nuovo calcolo ISEE e incremento importo
Con la legge di bilancio è stato incrementato anche il bonus asilo nido diventa piu ricco per le famiglie con ISEE sotto i 40mila euro e potrà raggiungere un maggior numero di beneficiari, grazie all'esclusione delle somme ricevute a titolo di assegno Unico dal calcolo dell'ISEE (art 1 commi 208-211)
Inoltre la legge di bilancio sopprime la condizione della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni per il riconoscimento della maggiorazione (di euro 2.100) entrata in vigore nel 2024.
Viene quindi incrementa la relativa autorizzazione di spesa per il bonus asilo nido di 97 milioni di euro per l’anno 2025, di 131 milioni di euro per l’anno 2026, di 194 milioni di euro per l’anno 2027, di 197 milioni di euro per l’anno 2028 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.
Si ricorda che l'importo del Bonus nel 2023 variava a seconda degli scaglioni di reddito familiare, i contributi vanno da:
- un massimo di 3.000 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
- un massimo di 2.500 euro con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
- un massimo di 1.500 euro con ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, oppure in assenza di ISEE minorenni, ISEE con omissioni e/o difformità dei dati , discordante, non calcolabile.
Mentre per i nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e in presenza di un altro figlio sotto i 10 anni è fissato a:
- 3.600 euro con ISEE minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro con ISEE minorenni superiore a 40.000 euro ( ISEE assente o con omissioni o discordante).
Leggi l'aggiornamento Bonus nido: dal 2 aprile domande in lavorazione
Bonus nascita ” Carta nuovi nati” 2025: le istruzioni INPS
La circolare di istruzioni INPS è stata pubblicata il 14 aprile 2025 mentre il messaggio 1303 del 16 aprile comunicava che dal 17 aprile è attiva la piattaforma per le domande .
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati”, è stato ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).
Bonus novi nati il servizio MYINPS promemoria: come e per chi
Con il messaggio del 21 novembre INPS ha comunicato che dal mese di novembre in occasione della nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare i genitori a presentare la domanda
- per richiedere l’Assegno unico e universale per i figli a carico o integrare il beneficio percepito per altri figli a carico e
- a richiedere, se il valore dell’ISEE è inferiore al limite massimo il Bonus nuovi nati.
La comunicazione è indirizzata agli utenti che hanno prestato il proprio consenso a ricevere comunicazioni dall’INPS.
A tale proposito, si ricorda che per ricevere contenuti personalizzati e servizi in modalità proattiva da parte dell’Istituto è necessario accedere al sito istituzionale www.inps.it, nell’area “MyINPS” all’interno della quale, seguendo il percorso “I tuoi dati” > “Contatti e consensi”, nella sezione “Adesione ai servizi proattivi” è possibile prendere visione di tutte le informazioni relative ai servizi proattivi e aderirvi spuntando la casella “Acconsento”.
Bonus nascita 2025: Sintesi delle istruzioni
L’INPS, con apposita circolare 76 del 14 .4.2025 chiarisce requisiti, modalità di accesso e gestione delle domande per il Bonus nascita 2025 da 1000 euro.
In questa tabella i requisiti :
Requisito Descrizione Cittadinanza – Cittadini italiani o UE
– Familiari di cittadini UE con diritto di soggiorno
– Cittadini extra-UE con permesso di soggiorno valido ≥ 1 anno
– Rifugiati, apolidi, titolari di protezione internazionale
– Cittadini UK residenti in Italia entro il 31/12/2020Residenza Residenza in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido) fino alla presentazione della domanda. Requisito economico ISEE minorenni ≤ 40.000 € annui (AUU escluso dal calcolo). Data evento Figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025.
Per affido preadottivo: conta la data di ingresso del minore nel nucleo.
Per adozioni internazionali: data di trascrizione nei registri civili.Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo). In sede di prima attuazione della misura.
Per le nascite avvenute prima dell'apertura della piattaforma e della proroga comunicata il 24 luglio, il termine scade il 22 settembre 2025
Può essere inoltrata da:
- uno dei genitori;
- il genitore convivente, se i genitori non vivono insieme;
- un tutore o il genitore del genitore minorenne o incapace, se il richiedente è minorenne o non può agire.
L’ISEE deve essere valido alla data della domanda oppure basato su una DSU presentata nello stesso momento.
Canali per inviare la domanda
I genitori possono presentare domanda attraverso:
- il sito web INPS (www.inps.it) con SPID, CIE, CNS o eIDAS;
- l’app INPS mobile;
- il Contact Center (803.164 da fisso, 06.164.164 da mobile);
- un patronato.
Documentazione richiesta
Il richiedente dovrà dichiarare di possedere i vari requisiti e le modalità di pagamento (conto corrente con IBAN o bonifico domiciliato).
In caso di IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo MV70.
Tempi di pagamento e risorse
L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno in corso: 330 milioni di euro per il 2025, 360 milioni di euro annui dal 2026.
L’INPS effettuerà un monitoraggio mensile delle risorse e informerà i Ministeri competenti. In caso di scostamenti significativi, potrà essere modificato il tetto ISEE o l’importo del Bonus.
Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF, restando quindi esente da tassazione.
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Prestazione Universale – Bonus anziani – regole e istruzioni INPS aggiornate
E' in vigore dal 2 gennaio 2025 la nuova Prestazione Universale per anziani non autosufficienti erogata dall'INPS in base all’articolo 34 del decreto legislativo 29/2024. Si tratta di un contributo economico rivolto a ultraottantennni con basso ISEE che comprende :
- indennità di accompagnamento e
- contributo spese per l'assistenza domiciliare.
La misura è sperimentale per gli anni 2025 e 2026.
Con il messaggio 4490/2024 l'istituto ha fornito le istruzioni dettagliate sui requisiti, molto stringenti, l'importo e le modalità per fare domanda.
Con il nuovo messaggio 949 del 18 marzo 2025 l'istituto precisa le procedure per alcuni aspetti operativi come l'obbligo di scelta tra indennità di accompagnamento e Prestazione Universale e i criteri di valutazione del bisogno assistenziale. Inoltre con il messaggio 1842 del 10 giugno 2025 Inps ha specificato che il requisito relativo all'ISEE è valido anche in riferimento ad un nucleo ristretto (v. all'ultimo paragrafo).
Con il messaggio n. 3514/2025, l’INPS ha chiarito che, con riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico, la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di un contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal fruitore della prestazione (quindi, un familiare, l’amministratore di sostegno, un curatore o un tutore, e così via) se, dopo l’istruttoria svolta dalla Struttura territoriale dell’Istituto, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario. È necessario, a tal fine, che, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincida con quello del domicilio del destinatario della prestazione universale e le mansioni del lavoratore siano di assistenza al titolare della prestazione.
Vediamo di seguito tutte le regole in una guida sintetica.
Bonus anziani non autosufficienti: cos’è, a quanto ammonta
Dal 2 gennaio l’INPS, provvederà ad erogare, in via sperimentale, il nuovo bonus per gli anziani, denominato ufficialmente Prestazione Universale, destinata agli ultraottantenni non autosufficienti e subordinata ad uno specifico bisogno assistenziale definito “gravissimo”.
Il periodo di sperimentazione andrà dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Il riconoscimento della Prestazione Universale assorbe la fruizione delle
- indennità di accompagnamento (legge 18/1980) e
- prestazioni di assistenza sociale fornite dagli ATS (articolo 1, comma 164, legge 234/2021).
La Prestazione Universale sarà erogata con cadenza mensile ed è composta da:
- una quota fissa monetaria, corrispondente all'indennità di accompagnamento (legge 11 febbraio 1980, n. 18);
- una quota integrativa, definita “assegno di assistenza”, pari ad euro 850 mensili, come contributo al costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici o l'acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza, forniti da imprese qualificate.
ATTENZIONE La quota fissa e la quota integrativa sono liquidate mediante due pagamenti separati:
- la quota fissa viene erogata secondo le modalità già in uso per il pagamento dell’indennità di accompagnamento;
- la quota integrativa viene erogata tramite specifico pagamento predisposto tramite la piattaforma “Prestazione Universale”.
L’INPS provvederà al monitoraggio della spesa al fine di un’eventuale rideterminazione dell’importo mensile della quota integrativa, qualora si verifichi uno scostamento fra il numero di domande pervenute e le risorse finanziarie individuate dal legislatore.
Prestazione universale anziani: i requisiti
Il riconoscimento della prestazione universale per gli anziani è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica pari o superiore agli 80 anni;
- un livello di bisogno assistenziale gravissimo, valutato agli atti dalla Commissione medico-legale dell’INPS, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnico-scientifica nominata il 16 ottobre 2024 con DM n. 155/2024 e approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 dicembre 2024;
- un valore ISEE sociosanitario ordinario, in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
- la titolarità dell'indennità di accompagnamento (art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18) attiva. In caso di sospensione non sarà riconosciuta la prestazione Universale.
Nello specifico per il liello di bisogno assistenziale gravissimo la legge indica i seguenti casi:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo <= 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) >= 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
INPS precisa che si considera "persona con disabilità gravissima” chi necessita di assistenza continua 24 ore su 24, anche da più persone contemporaneamente, l’interruzione della quale, anche per un periodo molto breve, può portare a complicanze gravi o anche alla morte.
Prestazione universale anziani: come fare domanda – Nuove funzioni
La domanda può essere presentata online all’INPS a partire dal 2 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, tramite la pagina “Decreto Anziani – Prestazione Universale”,
- sia personalmente, con la propria identità digitale, che
- tramite i patronati.
Nuove funzioni e semplificazioni sono presentate nel messaggio n. 2193/2025, per migliorare l’usabilità per l’utente. Vengono ricordate inoltre le scadenze per la rendicontazione:
Entro 30 giorni dalla notifica dell’accoglimento per gli arretrati, con i seguenti termini trimestrali per la gestione ordinaria:
- 10 luglio → trimestre aprile/giugno
- 10 ottobre → trimestre luglio/settembre
- 10 gennaio → trimestre ottobre/dicembre
- 10 aprile → trimestre gennaio/marzo
e possibilità di allegare anche:
- Documentazione sanitaria aggiuntiva
- Documenti richiesti in istruttoria
- Rinnovo permesso di soggiorno (per extracomunitari con permesso scaduto)
Bonus anziani -Prestazione Universale: il decreto ministeriale
Il 21 febbraio 2025 è stato firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze un decreto attuativo pubblicato in GU il 22 aprile 2025
INPS aveva già emanato un messaggio, n. 949 2025, con le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.
Il messaggio non introduce nuove regole, ma rende più chiari e dettagliati i meccanismi relativi in particolare a
- Definizione delle modalità di opzione e rinuncia.
- Automazione della comunicazione con gli ATS (ancora in fase di sviluppo).
- Controlli automatizzati su ISEE e indennità di accompagnamento.
- Criteri per riconoscere il bisogno assistenziale gravissimo.
- Nuovi obblighi di rendicontazione per la quota integrativa, con scadenze fisse e verifiche più rigorose.
QUI IL TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE
ISEE Nucleo ristretto: riesame delle domande respinte
Come anticipato, il messaggio 1842 2025 precisa che ai fini del riconoscimento della Prestazione universale deve essere ritenuto valido anche un ISEE recante un nucleo ristretto qualora il valore dell’attestazione risulti non superiore a 6.000,00 euro.
Restano invariati gli ulteriori requisiti previsti
In applicazione delle nuove indicazioni, l’Istituto procederà d’ufficio al riesame delle domande presentate accettando anche le richieste di Prestazione universale in presenza di un’attestazione ISEE nucleo ristretto non superiore a 6.000,00 euro.
Le istanze saranno sottoposte nuovamente ai controlli centralizzati e, ove necessario, alle eventuali successive verifiche da parte delle Strutture territoriali e, in caso di esito positivo del riesame, verranno trasmesse ai Centri Medici Legali per la valutazione sanitaria.
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Assegno unico 2025: regole e tabelle importi
Con la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi risultano minimi
In allegato INPS fornisce le tabelle complete degli importi 2025 dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare.
L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio 2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato con i valori aggiornati. Con la mensilità di marzo erogato anche l'eventuale conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..
Il 18 novembre l'istituto ha comunicato che i dati relativi alle erogazioni effettuate fino a settembre 2025 i: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni
applicabili si attesta su 173 €, e va da
circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €),
a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).
Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi
Assegno unico universale: le regole generali
L'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) è stato istituito dal d. lgs. n. 230-2021.
In particolare spetta:
- per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
- svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni in vigore per fino al 2024
L'assegno unico figli è universale cioè è destinato a tutte le famiglie con figli con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :
In particolare è prevista
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere il trattamento massimo era pari nel 2022 a 15mila euro.
Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali Vedi sotto esempi di importo
Va sottolineato che :
- gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT e che
- l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito
Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo
Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati
Si ricorda che dal 2023 per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti della famiglia ovvero :
- maggior numero di figli,
- raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
- modifica dell’Isee cioè variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare
ATTENZIONE è necessario comunque presentare ogni anno all'INPS la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato, altrimenti dal, mese di marzo viene garantito solo l'importo minimo previsto per la fascia ISEE piu alta.
La presentazione dell'ISEE aggiornato entro il mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli
Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE.
INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale.
Assegno unico esempi di importo 2024
ISEE IMPORTI MENSILI 2024
Assegno figli minori (1)
Assegno figli 18-20 anni (2)
Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)
Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)
Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)
Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)
Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)
Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)
maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)
Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a
17.090,61 euro
199,4
96,9
96,9
119,6
108,2
96,9
91,2
96,9
22,8
34,1
da
27.231,05
a
27.344,98
148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9 da
37.599,35
a
37.713,28
96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5 Assegno Unico novità ed esempi importi 2025
La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso.
Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:
- l’aumento per figli con disabilità,
- il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
- la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e
- l’incremento per i figli successivi al secondo.
Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come
- il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età,
- l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e
- la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.
Tabella AUU 2025
Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025
Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€) Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00 18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00 25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00 33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00 43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00 20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00 40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00