• Sicurezza sul Lavoro

    Patente a punti edilizia: regole, faq, e novità del DL 159-2025

    Dal 1 ottobre 2024  è  in vigore l'obbligo  della  patente per i cantieri edili.  L'ispettorato nazionale del lavoro ha attivato il giorno 3.10  la piattaforma dedicata per le domande telematiche per il rilascio della patente  .

    Qui il manuale operativo 

    L'ispettorato ha messo anche a  disposizione  un indirizzo mail  per le richieste di chiarimenti: [email protected]

    Il 17 gennaio erano  state pubblicate nuove faq di chiarimenti su casi  specifici  come:

    • Autocertificazione dei requisiti al momento della richiesta di rilascio
    • Requisiti obbligatori per il rilascio della patente
    • Gestione delle variazioni nei requisiti dopo la richiesta
    • Obblighi per le imprese familiari e i lavoratori occasionali
    • Distinzione tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”
    • Obblighi per imprese con certificazione SOA in III classifica
    • obbligo per servizi di soccorso e antincendio

    il 28 luglio sono apparse nuove fax che riepiloghiamo nella tabella all'ultimo paragrafo.

    Il decreto sicurezza lavoro  159 2025  prevede il raddoppio delle sanzioni minime  per imprese o autonomi che si trovino ad operare privi di patente a crediti o con meno di quindici crediti 

    Vediamo di seguito tutte le regole e i relativi provvedimenti.

    Patente punti edilizia: decorrenza e requisiti

    E' stato pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge relativo alle misure di attuazione del PNRR  nel 2024  DL 19/2024 . Qui il testo convertito in legge il 30 aprile   2024 . 

    All'interno nuove misure  per il rafforzamento delle tutele per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .  Sono previsti  ad esempio

    1.  maggiori controlli con finanziamenti per nuove assunzioni di ispettori e dell'interoperabilità delle banche dati  interessate. 
    2. il rafforzamento del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite una "patente" a  crediti destinata a certificare il rispetto delle norme antinfortunistiche  per i soggetti che operano nei  cantieri edili, sulla falsariga di quella delle patenti di guida..

    Nello specifico  il DL  19 2024 interviene sull'articolo 27  del TU sicurezza (81/2008)   e introduce l'obbligo :

    • per imprese e lavoratori autonomi , 
    • a far data dal 1° ottobre 2024  
    • ai fini dell'accesso ai cantieri edili 
    • del  possesso di una patente rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

    ATTENZIONE  Non sono tenute al possesso della patente  le imprese con attestato di qualificazione SOA  di livello almeno III di cui all'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Il Decreto prevede siano  necessari i seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

    • a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
    • b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa,  o dal lavoratore autonomi, degli obblighi formativi  specificati dall’articolo 37 del decreto  ( sui quali si attende ancora il decreto attuativo);
    • d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
    • e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    • f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

    Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito fino al 1 novembre  lo svolgimento delle attività  previa autocertificazione dei requisiti via PEC all’Ispettorato del lavoro.

    Patente sicurezza cantieri edili: punti, sospensione e modalità di recupero

    La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione minima di  15 crediti.

     La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi per violazioni agli articoli del  Testo unico della sicurezza D.LGS. 81/2008  .

     In particolare sono previste le seguenti decurtazioni : 

    EVENTI  PUNTI TAGLIATI
     per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I 10 crediti
    per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI 7 crediti 
    provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 5 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata morte del lavoratore 20 crediti 
     riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata inabilità permanente 15 crediti
     un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti 

    SOSPENSIONE PATENTE EDILIZIA

    Nei casi infortuni da cui derivi  morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’Ispettorato del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. 

    L’ispettorato nazionale del lavoro definirà  i criteri, e le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non potranno comportare una decurtazione superiore a 20 crediti.

     L’amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi   deve dare  notizia, entro trenta giorni dalla notifica:

    •  ai destinatari, e 
    • alla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro 30 giorni alla decurtazione dei crediti.

    RECUPERO DEI CREDITI 

     I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di formazione , da parte del soggetto titolare

    Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

     I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di 15. 

    Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti  previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti  Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30. 

    Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili , fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.

    Patente a punti cantieri: le sanzioni previste e le novità del DL 159 2025

    Inizialmente, l'eventuale attività in cantieri temporanei o mobili  da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comportava:

    1. il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis e 
    2. l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per un periodo di sei mesi.

    Con il decreto legge 159 2025 attualmente in fase di conversione  sono state inasprite  le sanzioni per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15. La modifica riguarda l’articolo 27, comma 11, del Dlgs 81/2008, che fino al 30 ottobre 2025 prevedeva una sanzione amministrativa minima di 6.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori) e l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. Ora, la soglia minima è raddoppiata a 12.000 euro, mantenendo invariata la percentuale del 10%.

    Secondo la nota n. 9326/2024 dell’Ispettorato del lavoro, la sanzione si calcola sul valore del singolo contratto di appalto o subappalto stipulato dal trasgressore, e non sull’intero valore del cantiere. Se il valore dei lavori non è stato formalizzato, può essere utilizzato il preventivo firmato dal committente. In ogni caso, se il 10% del valore risulta inferiore a 12.000 euro, questa cifra rappresenta la sanzione minima.

    Applicando l’articolo 16 della legge 689/1981, chi paga entro 60 giorni potrà ridurre la sanzione a un terzo (4.000 euro) per lavori fino a 120.000 euro. Oltre alla sanzione, l’impresa o il lavoratore vengono allontanati dal cantiere e non possono operare in altri fino al ripristino della regolarità; la violazione del divieto costituisce reato ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.

    Patente a punti edilizia: nuovi obblighi

    In tema di obblighi per i committenti si prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo debbano :

    • a)  verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari  il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio  e del DURC, corredato da autocertificazione sugli altri requisiti previsti
    • b)  chiedere  alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS), all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo pplicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito  si considera soddisfatto mediante presentazione DURC e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    • b-bis) verificare il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo art. 27, dell’attestato di qualificazione SOA;”
    • c)  trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, DL n. 185 2008 , convertito in legge e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione».

    Patente fino a 100 punti: domande e autocertificazioni

    Il  Decreto  attuativo  sulle modalità per l'ottenimento della patente, DM 132 del 18.9.2024 .   ha specificato alcuni aspetti operativi. Tra le novità , rispetto al decreto istitutivo:

    •  possibilità di incremento fino a un massimo di 100 crediti,  in base a vari fattori, come la storicità dell'azienda investimenti in salute e sicurezza sul lavoro, per formazione dei lavoratori, in particolare quelli stranieri, 
    • l'attribuzione dei crediti in caso di fusione o trasformazione societaria, con l'azienda risultante che conserva il punteggio più alto. 
    • Sulla sospensione della patente in caso di infortuni gravi o mortali nei cantieri, imputabili almeno per colpa grave al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti, fino a 12 mesi, l'ispettorato del lavoro conserva una titolarità nella valutazione 
    • I crediti decurtati possono essere recuperati fino a un massimo di 15 crediti in base alla valutazione di una Commissione INL -INAIL. con attività formative e investimenti in materia di salute e sicurezza.

    Pubblicata con sollecitudine il 23 settembre anche la circolare dell'Ispettorato del lavoro n. 4/2024 che specifica le modalità di domanda e fornisce il modello per le autocertificazioni dei requisiti.

    in attesa della predisposizione della piattaforma telematica, era possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una  autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, valida come patente provvisoria per proseguire le proprie attivita, tramite PEC, all’indirizzo  [email protected]. con efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024. 

    FAQ  AGGIORNATE 

    In data 4 ottobre 2024 l'ispettorato ha pubblicato le prime 4 faq di chiarimenti. Qui il testo

    La sezione FAQ è stata aggiornata con ulteriori  12  risposte il 15 ottobre e il 17 gennaio  2025 sono apparse altre  9 FAQ   Vedi qui 

    A luglio 2025 sono state pubblicate ulteriori FAQ di chiarimenti e pubblicato il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale con cui fare richiesta e verificare i punti accreditati

    N. CASO NOTA
    33 Responsabile lavori / coordinatori: responsabilità per requisiti mancanti in cantiere? Devono solo verificare patente o titolo equivalente all’affidamento. Le false dichiarazioni ricadono sul dichiarante (legale rappresentante), non su di loro.
    34 Restauratore libero professionista (come archeologo): iscrizione CCIAA nella domanda. Non deve iscriversi alla CCIAA; quel campo serve solo come conferma dei requisiti professionali (Partita IVA e iscrizione Gestione separata).
    35 Imprese stabilite in altro Stato UE. Devono presentare documenti equivalenti: registro imprese nazionale al posto di CCIAA, certificato A1 al posto del DURC, regolarità fiscale al posto del DURF. Inoltre, autodichiarare il rispetto degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (formazione, DVR, RSPP).
    36 La patente ha scadenza? No, resta valida nel tempo salvo sospensione o revoca.
    37 Committente con addetti manutenzione in cantiere. Se opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, come tutte le imprese e lavoratori che vi lavorano direttamente.
    38 Società UE con sede secondaria in Italia (P.IVA diverse). La P.IVA che opera fisicamente in cantiere deve avere la patente, anche senza dipendenti. Nessun obbligo se la sede non svolge lavori in cantiere.
    39 Microimpresa (UPS): installazione e manutenzione. Se l’attività si svolge in cantiere serve la patente, anche per sola manutenzione. Se invece gli interventi sono in luoghi non considerati cantieri (es. officine, uffici), non è richiesta.
    40 Riparazione macchinari edili in cantiere. Serve patente a crediti, oppure attestazione SOA di livello superiore alla III o documento equivalente.
    41 Allestimenti in musei, gallerie, spazi espositivi. Per musei e mostre non serve la patente. Serve invece per fiere, sagre, spettacoli e palchi (disciplinati dal “Decreto Palchi”).
    42 Cantiere boschivo: abbattimenti piante / opere edili. Solo lavori boschivi → non serve la patente. Se ci sono anche opere edili o di ingegneria civile, tutte le imprese presenti in cantiere devono averla.
    43 Imprese di pulizia in cantieri edili o altrove. Se operano in un cantiere devono avere la patente. Se lavorano in negozi, uffici, fabbriche o altri luoghi non qualificabili come cantieri, non è richiesta.

  • Lavoro Dipendente

    Somministrazione di lavoro: il limite dei 24 mesi è complessivo

    Con la sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025 (udienza del 24 settembre 2025), la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sulla durata massima dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato e sulle conseguenze derivanti dal superamento del limite dei 24 mesi previsto dal D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 87/2018 (convertito nella legge n. 96/2018).

    La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione giurisprudenziale verso l’uso reiterato della somministrazione a termine e mira a chiarire gli effetti di un impiego prolungato dello stesso lavoratore presso la medesima azienda utilizzatrice.

    La Suprema Corte ha confermato l’orientamento volto a considerare il limite temporale dei 24 mesi non solo come vincolo riferito al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma anche quale limite complessivo all’utilizzo dello stesso lavoratore da parte dell’impresa utilizzatrice.

    In caso di violazione, la sanzione è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore, in linea con i principi di tutela del lavoro e di conformità alla Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.

    Il caso

    Un lavoratore aveva prestato attività presso una società del settore metalmeccanico attraverso 47 contratti di somministrazione a termine stipulati con un’agenzia interinale, per un periodo complessivo di oltre 37 mesi.

    A seguito della cessazione del rapporto, egli aveva impugnato i contratti sostenendo che fosse stato superato il limite massimo di durata previsto dalla normativa e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’impresa utilizzatrice.

    La Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la domanda, dichiarando costituito il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore e la società utilizzatrice, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Metalmeccanici Industria e decorrenza dal 28 gennaio 2019.

    La Corte territoriale aveva ritenuto illegittima la reiterazione dei contratti di somministrazione oltre il tetto di 24 mesi, richiamando gli articoli 31 e 38 del D.Lgs. 81/2015 e ritenendo irrilevante la distinzione tra le diverse causali apposte ai contratti.

    L’impresa aveva impugnato la sentenza davanti alla Cassazione sostenendo, tra gli altri motivi, che:

    • il limite di 24 mesi non si applicasse al rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore, ma solo a quello tra agenzia e lavoratore;
    • l’eventuale superamento del termine potesse determinare al più la costituzione di un rapporto stabile con l’agenzia di somministrazione;
    • la normativa di riferimento non prevedesse, fino al D.L. 104/2020 (convertito nella legge n. 126/2020), alcuna sanzione di “conversione” del rapporto in capo all’utilizzatore.

    Le decisioni di merito e della Cassazione

    Come anticipato sopra, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello.

    La Suprema Corte ha chiarito che il limite massimo di 24 mesi per la durata complessiva delle missioni di somministrazione a termine dello stesso lavoratore  si applica anche al rapporto commerciale tra agenzia e impresa, in virtù del collegamento negoziale che caratterizza la fattispecie della somministrazione di lavoro.

    Secondo i giudici di legittimità, la violazione del limite temporale configura un caso di somministrazione irregolare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2015, con conseguente diritto del lavoratore a chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l’utilizzatore.

    La Cassazione ha affermato che la nullità del contratto di somministrazione si estende a tutti i rapporti collegati, determinando una “duplice conversione”: sul piano soggettivo (rapporto con l’utilizzatore) e oggettivo (trasformazione a tempo indeterminato).

    Nel formulare il proprio principio di diritto, la Corte ha precisato che:

    “La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni è soggetta, nel vigore del D.Lgs. 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018, al limite temporale complessivo di 24 mesi, il cui superamento determina la nullità dei contratti e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo.”

    La Cassazione ha così ribadito la necessità di garantire la temporaneità effettiva delle missioni di lavoro somministrato, evitando abusi nella reiterazione dei contratti e assicurando la coerenza della disciplina nazionale con i principi dell’Unione europea

  • Lavoro Dipendente

    Addizionale Cassa integrazione: Inps chiarisce quando si applica la riduzione

    Con un messaggio interno alle proprie sedi, il 4 novembre 2025, la Direzione Centrale Entrate dell’INPS ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota ridotta del contributo addizionale dovuto dalle aziende che ricorrono agli ammortizzatori sociali.

    La comunicazione chiarisce un aspetto operativo rilevante per datori di lavoro e consulenti del lavoro: il diritto alla riduzione non si esaurisce con un solo periodo di fruizione della cassa integrazione, ma può estendersi anche a più periodi, purché nel limite delle settimane previste dalla norma.

    L’INPS ribadisce che l’aliquota agevolata del 6% si applica per le prime 52 settimane e quella del 9% oltre le 52 e fino a 104 settimane, sempre nel quinquennio mobile. 

    Tale precisazione risponde alle richieste di chiarimento giunte dalle sedi territoriali e da numerosi datori di lavoro, in merito alla corretta applicazione della riduzione contributiva in caso di più interventi di integrazione salariale.

    Quadro normativo – le aliquote applicabili

    Il riferimento principale è l’articolo 1, comma 195, lettera b), della legge 234/2021, che ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 5 del decreto legislativo 148/2015.

     Dal 1° gennaio 2025, questa disposizione ha previsto una riduzione del contributo addizionale a carico delle aziende che presentano domanda di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, a condizione che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi consecutivi dal termine dell’ultimo periodo di fruizione. In sintesi, la norma stabilisce che:

    Aliquota contributo addizionale Periodo di riferimento nel quinquennio mobile
    6% Prime 52 settimane di CIG
    9% Da 53 a 104 settimane di CIG

    L’introduzione di questa misura ha l’obiettivo di premiare le imprese che non ricorrono frequentemente agli ammortizzatori sociali, riconoscendo loro un alleggerimento contributivo nei primi periodi di utilizzo. 

    La circolare INPS n. 5/2025 aveva già fornito le prime istruzioni operative per la corretta applicazione delle nuove aliquote, ma il messaggio del 4 novembre interviene a chiarire alcune situazioni ricorrenti in cui l’interpretazione della norma risultava non uniforme.

    Chiarimenti ed esempio pratico

    L’INPS precisa che il diritto alla riduzione del contributo addizionale non è limitato a un singolo periodo di cassa integrazione. Se il datore di lavoro, nel corso di un quinquennio mobile, non ha ancora raggiunto il limite delle 52 settimane di CIG (per l’aliquota del 6%), può continuare a beneficiare della riduzione anche per un nuovo periodo di integrazione salariale, fino al raggiungimento di tale soglia.

    Analogamente, l’aliquota del 9% può essere applicata fino a un massimo complessivo di 104 settimane nello stesso quinquennio mobile. Solo superata tale durata si torna alla misura ordinaria prevista dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 148/2015.

    In pratica, la riduzione è legata al numero complessivo di settimane fruite, non al numero dei periodi di concessione. Pertanto, anche se un’azienda usufruisce di più periodi di CIG, purché nel limite delle settimane agevolate, mantiene il diritto all’aliquota ridotta.

    L’istituto sottolinea inoltre che la verifica del requisito dei 24 mesi senza fruizione di ammortizzatori resta il presupposto fondamentale per accedere alla riduzione. Tale condizione deve essere controllata a partire dal giorno successivo al termine dell’ultimo trattamento di integrazione salariale fruito.

    Esempio pratico

    Un’azienda che ha fruito di 30 settimane di CIG nel 2025, con aliquota ridotta al 6%, potrà richiedere nel 2026 un ulteriore periodo di 20 settimane, continuando a beneficiare della stessa aliquota, in quanto non ha ancora raggiunto il limite di 52 settimane nel quinquennio.

  • Lavoro Dipendente

    Obbligo di trasparenza verso i dipendenti sull’uso dell’IA

     In vigore dal 10 ottobre 2025, la Legge n. 132/2025 introduce per la prima volta nel diritto del lavoro italiano un quadro organico sull’impiego dell’intelligenza artificiale (IA). La finalità, sancita dall’articolo 11, è di promuovere un uso dell’IA che migliori le condizioni di lavoro, tuteli l’integrità psicofisica e la dignità delle persone e accresca la qualità e la produttività, nel rispetto del diritto dell’Unione europea.

    L’articolo 11 si articola su tre direttrici: (i) finalità migliorative per persone e organizzazioni; (ii) trasparenza, sicurezza, tracciabilità e rispetto della riservatezza dei dati, con divieto di sorveglianza occulta o decisioni lesive della dignità; (iii) non discriminazione in base a sesso, età, origine etnica, credo, orientamento, opinioni o condizioni personali, sociali ed economiche.

    Il quadro normativo

    L’articolo 11 della Legge 132/2025 richiede che l’IA sia impiegata in modo sicuro, affidabile, trasparente e tracciabile, nel pieno rispetto della dignità umana e della privacy. 

    Il datore di lavoro o committente è tenuto a informare i lavoratori dell’utilizzo di IA nei casi e con le modalità dell’art. 1-bis, D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal D.Lgs. 104/2022), restando fermi i limiti dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza.

    Per la parte operativa, la legge rinvia all’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal D.Lgs. 104/2022 – “Decreto Trasparenza”), che dettaglia gli obblighi informativi  verso i propri dipendenti già al momento dell'assunzione o quando intervengano modifiche nelle procedure aziendali che abbiano ripercussioni sul rapporto di lavoro. 

    Il quadro interno si inserisce in quello europeo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, che qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA per selezione, gestione, valutazione e cessazione dei rapporti di lavoro (prime norme dal 2025, piena applicazione dal 2026), e dalla Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, che rafforza trasparenza e supervisione umana nelle decisioni automatizzate.

    Come si applica – le sanzioni

    Per datori di lavoro e consulenti, l’adeguamento richiede un approccio integrato tra HR, IT, legale e DPO. 

    Di seguito i passi chiave  previsti dalla nuova legge

    • Mappatura dei sistemi: inventariare tutti i sistemi di IA/automatizzati che incidono su processi HR (selezione, scheduling, valutazione, salute e sicurezza, produttività), indicandone finalità, logica, dati, metriche, controlli umani e responsabili.
    • Informative e procedure: aggiornare l’informativa ai lavoratori con tutti gli elementi dell’art. 1-bis; predisporre modelli standard per aggiornamenti a 24 ore e per risposte entro 30 giorni alle richieste di accesso.
    • Coinvolgimento sindacale: trasmettere le informazioni a RSA/RSU o, se assenti, alle organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative; prevedere momenti di confronto periodico su metriche e controlli.
    • Controlli e sicurezza: verifiche su accuratezza, robustezza, cybersecurity e bias/discriminazioni; prevedere intervento umano significativo in caso di decisioni automatizzate contestabili; test periodici di qualità.
    • Privacy e governance: aggiornare il registro trattamenti, svolgere DPIA quando richiesto, definire policy di minimizzazione dati, conservazione e data protection by design; predisporre SOP per incidenti e reclami.
    • Formazione: percorsi mirati per dirigenti, HR e preposti su obblighi informativi, limiti del controllo a distanza (art. 4 Statuto), gestione delle richieste e segnalazioni.

    Sanzioni e responsabilità.

    In caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, D.Lgs. 152/1997), si applicano sanzioni amministrative: da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore; incremento da 100 a 750 euro per ogni mese di mancata o incompleta informazione sugli algoritmi; da 400 a 1.500 euro per omissione verso le rappresentanze sindacali. L’irrogazione è di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (L. 689/1981). 

    Restano inoltre i possibili profili privacy per trattamenti non conformi al GDPR.

    Check list operativa

    Ambito Adempimenti principali Riferimenti normativi
    Informazione ai lavoratori Comunicare per iscritto e in modo trasparente l’utilizzo di sistemi di IA o algoritmi che incidono su assunzione, gestione, valutazione o cessazione del rapporto. Art. 11 L. 132/2025
    Art. 1-bis D.Lgs. 152/1997
    Contenuto minimo dell’informativa Descrivere logica e finalità del sistema, dati e parametri usati, metriche di valutazione, misure di controllo umano, responsabili della qualità, livello di accuratezza e rischi discriminatori. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, commi 2 e 6
    Aggiornamenti Comunicare ogni modifica incidente almeno 24 ore prima ai lavoratori e aggiornare il registro dei trattamenti. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 5
    Accesso ai dati Consentire al lavoratore o alle rappresentanze sindacali di accedere ai dati e alle metriche, con risposta scritta entro 30 giorni. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 3
    Comunicazioni sindacali Trasmettere le informazioni alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle organizzazioni territoriali più rappresentative. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 6
    Privacy e sicurezza Effettuare analisi dei rischi e, se necessario, DPIA; aggiornare il registro trattamenti e, se previsto, consultare il Garante Privacy. GDPR artt. 35-36
    Art. 1-bis, comma 4
    Divieti Evitare qualsiasi forma di sorveglianza occulta o decisione automatizzata lesiva della dignità del lavoratore. Art. 11 L. 132/2025
    Art. 4 L. 300/1970
    Formazione e governance Formare HR e dirigenti sull’uso corretto dell’IA e predisporre procedure di controllo umano sulle decisioni automatizzate. Art. 11 L. 132/2025
    Sanzioni Sanzioni amministrative da 250 a 1.500 € per lavoratore, +100–750 €/mese per mancata informazione, e 400–1.500 € per omissioni sindacali. Competenza: Ispettorato nazionale del lavoro. Art. 19 D.Lgs. 152/1997
    L. 689/1981

  • Inail

    Riduzione premi INAIL 2026 e nuovi indici gravità: decreto e circolare

    Con il Decreto del 30 settembre 2025, emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia, e pubblicato nella sezione pubblicita legale il 22 ottobre,  viene confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come previsto dalla legge n. 147/2013. 

    Il provvedimento recepisce la delibera INAIL n. 128 del 27 giugno 2025, stabilendo per il 2026 una riduzione pari al 13,02% .

    La riduzione si applica, in particolare,

    •  ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni derivanti dall’esposizione a raggi X e sostanze radioattive (legge n. 93/1958) e
    •  ai contributi assicurativi del settore agricoltura,

     previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e riscossi in forma unificata dall’INPS. 

    Restano invece escluse le gestioni per le quali, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove tariffe dei premi e contributi: in tali casi, l’aggiornamento tariffario assorbirà automaticamente la riduzione.

    Ik 28 ottobre INAIL ha pubblicato la circolare di istruzioni  53 2025 con relativi allegati 

    Indici di gravità IGM 2026-2028

    Il decreto ministeriale approva anche la fissazione degli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028, in attesa del completamento della revisione tariffaria complessiva. 

    Gli IGM costituiscono un parametro fondamentale per la valutazione della gravità infortunistica nei diversi settori produttivi e consentono di individuare le aziende virtuose che potranno beneficiare di ulteriori riduzioni del premio.

    Questa misura, in linea con la politica di prevenzione e sicurezza sul lavoro, mira a premiare i datori di lavoro che adottano strategie di prevenzione efficaci e mantengono bassi indici di infortuni. Con l’approvazione del decreto, si conferma dunque l’impegno istituzionale nel favorire una cultura della sicurezza e nel ridurre il costo del lavoro per le imprese più attente alla tutela dei propri lavoratori.

    La tabella indici è la seguente Gestione Medici Radiologi IGM

    • Tariffa medici radiologi  – 0,11
    • Tariffa sostanze radioattive –  3,59

    Gestione Agricoltura IGM

    • Dipendenti –  6,67
    • Autonomi  – 8,68

    La circolare INAIL : domanda riduzione

    Con la circolare n. 53 del 28 ottobre 2025, l’INAIL ha comunicato le nuove disposizioni relative alla riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

    Il provvedimento stabilisce la misura percentuale della riduzione per il 2026, fissata al 13,02%, e definisce i nuovi Indici di Gravità Medi (IGM) validi per il triennio 2026-2028, in attuazione della deliberazione n. 128 del Consiglio di Amministrazione INAIL del 27 giugno 2025, approvata con decreto interministeriale del 30 settembre 2025 (registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre 2025).

    L’obiettivo è assicurare continuità alla riduzione introdotta nel 2014, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, e premiare le aziende che mantengono bassi livelli di rischio e tassi infortunistici. 

    La misura è adottata nel limite complessivo di 1.200 milioni di euro annui, come stabilito dal legislatore, e interessa in particolare due categorie di premi e contributi:

    • i premi speciali per le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (Legge n. 93/1958);
    • i contributi assicurativi del settore agricoltura, riscossi in forma unificata dall’INPS.

    La riduzione si fonda sull’articolo 1, comma 128, della Legge n. 147/2013, che autorizza il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, a determinare annualmente la riduzione dei premi INAIL in base all’andamento infortunistico e alla sostenibilità finanziaria dell’Ente.

    Il Decreto 22 aprile 2014 ha definito i criteri applicativi, distinguendo tra aziende attive da oltre un biennio e attive da non oltre un biennio.

    INAIL ricorda che : 

    1. Le imprese con attività iniziate da oltre due anni (prima del 3 gennaio 2024) beneficiano della riduzione in base al confronto tra l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) e l’Indice di Gravità Medio (IGM) nazionale.
    2. Le aziende con attività avviate entro il biennio (dal 3 gennaio 2024 in poi) possono accedere alla riduzione previa domanda, attestando il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Presentazione della domanda

    Settore radiologico: tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 – Polizze Speciali” sul portale INAIL.

    Settore agricolo: mediante il modulo “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura” disponibile su www.inail.it, , da inviare via PEC alla Direzione centrale per l’organizzazione digitale ([email protected]).

    Per i soggetti già ammessi nel corso del biennio precedente, non è necessario ripresentare la domanda: la nuova riduzione si applica automaticamente.

    Dati e scadenze operative

    Di seguito una sintesi dei principali dati e scadenze operative:

    Elemento Descrizione
    Percentuale di riduzione 2026 13,02%
    Validità Indici di Gravità Medi (IGM) Triennio 2026 – 2028
    Attività da oltre un biennio Data inizio prima del 3 gennaio 2024
    Attività da non oltre un biennio Data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024
    Scadenza per domanda riduzione (nuove imprese) Entro la fine del primo biennio di attività
    Settori interessati Raggi X e sostanze radioattive – Gestione agricoltura

  • Lavoro estero

    Regime impatriati e bonus differiti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Risposta n. 274 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento sull’applicazione del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147) in presenza di emolumenti differiti, come piani di incentivazione azionaria e bonus a maturazione pluriennale.

    Il caso riguarda la tassazione di compensi corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il trasferimento della residenza fiscale all’estero, ma riferibili ad attività svolte in Italia durante il periodo di validità del regime agevolato.

    L’interpello consente di precisare un aspetto rilevante per le imprese che applicano piani di Long Term Incentive Plan (LTIP) o Deferred Bonus Plan ai propri dipendenti, in particolare nei casi di espatrio o cambiamento di residenza fiscale dei beneficiari.

    Il caso

    Una società italiana aveva assunto nel 2021 tre lavoratori provenienti dall’estero, i quali avevano acquisito la residenza fiscale in Italia e beneficiato del regime impatriati per il periodo 2021-2024.

    Durante tale periodo, la società aveva assegnato ai dipendenti due piani di incentivazione:

    • un Long Term Incentive Plan (LTIP) assegnato nel 2022 con maturazione nel 2025;
    • un Deferred Bonus Plan assegnato nel 2023 con maturazione, anch’esso, nel 2025.

    Nel 2024 i lavoratori avevano cessato il rapporto di lavoro e trasferito la residenza fiscale in Grecia.

    La società, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto se tali emolumenti differiti, pur percepiti dopo il trasferimento, potessero continuare a beneficiare del regime agevolato per impatriati, in quanto riferiti a prestazioni lavorative svolte in Italia nei periodi in cui i dipendenti risultavano fiscalmente residenti.

    Secondo l’istante, la natura territoriale dei redditi di lavoro dipendente – disciplinata dagli articoli 3 e 23, comma 1, lettera c) del TUIR – avrebbe consentito di mantenere l’agevolazione, in quanto il reddito era “prodotto” in Italia, anche se percepito successivamente e in un diverso Stato di residenza.

    La società richiamava inoltre la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Grecia (legge n. 445/1989) e la Circolare n. 17/E del 2017, secondo cui i redditi derivanti da attività svolta nel territorio dello Stato possono beneficiare del regime, indipendentemente dal momento della percezione.

    I chiarimenti

    L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, pur riconoscendo la tassazione in Italia dei redditi riferibili all’attività svolta nel territorio nazionale, gli emolumenti percepiti dopo il termine del regime agevolato non possono beneficiare delle agevolazioni previste dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

    L’Agenzia ha ricordato che per i redditi di lavoro dipendente vale il principio di cassa, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR: il reddito assume rilevanza nel periodo in cui è percepito, anche se riferito ad attività svolta in precedenza. Pertanto, se il bonus viene erogato in un anno in cui il lavoratore non rientra più nel regime impatriati, il beneficio fiscale non è più applicabile.

    Viene richiamato il paragrafo 7.9 della Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, che ha già precisato come i premi percepiti dopo la fuoriuscita dal regime debbano concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie.

    Inoltre, l’Agenzia conferma che, in base all’articolo 15 della Convenzione Italia-Grecia, il reddito resta imponibile anche in Italia per la parte riferita all’attività lavorativa svolta nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo e dal momento della percezione. Spetterà poi allo Stato di residenza (Grecia) eliminare l’eventuale doppia imposizione, secondo i criteri convenzionali.

    In conclusione, i bonus e i piani di incentivazione maturati nel 2025 e percepiti dai lavoratori ormai non residenti in Italia dovranno essere tassati nel nostro Paese con le regole ordinarie, senza applicazione del regime agevolato per impatriati.

    In sintesi:

    • Il regime impatriati si applica solo ai redditi percepiti nel periodo di fruizione del beneficio.
    • Gli emolumenti differiti (LTIP, bonus, stock option) corrisposti dopo la cessazione del regime sono tassati in via ordinaria.
    • È comunque necessario verificare la tassazione concorrente prevista dalle Convenzioni internazionali per evitare doppie imposizioni.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Carta dedicata a te 2025: in arrivo le liste dei beneficiari

    La legge di bilancio  2025 ai commi 102-104 dell'art 1  ha riconfermato la misura  sperimentale i per il sostegno economico alle famiglie meno abbienti . Si tratta del contributo una tantum per la spesa di beni di prima necessita di 500 euro (nel 2024) detto "Carta dedicata a te " con risorse per  500 milioni di euro come nel 2024. 

    Facendo seguito ai messaggi n. 2519 del 1° settembre 2025 e n. 2623 del 9 settembre 2025,  INPS comunica che a decorrere dal 30 ottobre  2025  sono messe a disposizione dei Comuni nell’apposito applicativo web le liste definitive dei beneficiari della misura.

    Nelle suddette liste  suddivise per Comune, a ciascun beneficiario è stato abbinato il numero identificativo della carta assegnata da Poste Italiane S.p.A.

    I Comuni, effettueranno  nei prossimi giorni le comunicazioni ai beneficiari, informandoli dell’avvenuta assegnazione del contributo, nonché, in presenza di nuovi intestatari, delle modalità di ritiro delle carte presso gli uffici postali; nel caso in cui, invece, il beneficiario risulti destinatario della misura anche nelle precedenti annualità, l’importo spettante viene accreditato sulla carta già assegnata precedentemente.

    Inoltre Ciascun Comune, procederà,  a pubblicare, sul proprio sito internet, l’elenco dei beneficiari della carta, per i proprio territorio con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (ad esempio, utilizzando il numero del protocollo ISEE o altre analoghe modalità 

    Tali elenchi dovranno essere disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni e, comunque, sino al termine previsto per effettuare il primo pagamento, ossia il 16 dicembre 2025.

    La carta deve essere ritirata presso gli uffici postali 

    • dall’intestatario o
    •  da un soggetto terzo appositamente delegato ( in virtù di procura generale, procura speciale, di nomina del giudice tutelare o di qualsiasi atto formale, di rilievo giuridico, di legittimazione a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.)

    Si precisa che per effettuare il ritiro della carta è necessario essere in possesso :

    • del numero identificativo indicato dal Comune nelle comunicazioni ai beneficiari e 
    • di un documento di riconoscimento.

    ATTENZIONE E' possibile chiedere agli uffici postali il rilascio di un duplicato in caso di furto, smarrimento, distruzione, deterioramento o malfunzionamento della carta assegnata; nello specifico, in caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario esibire la denuncia presentata alle Autorità di Pubblica sicurezza e il documento di riconoscimento, invece, in caso di deterioramento o malfunzionamento della carta è sufficiente esibire la stessa e il documento di riconoscimento.

    Carta dedicata a te i requisiti

    I requisiti per accedere alla social card  n erano i seguenti 

    • nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia 
    • con un ISEE Ordinario inferiore a 15.000 euro.
    • NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto attuativo di  altri sostegni come: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

    Altro requisito  di cui si tiene  conto  è  la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori.

    Carta dedicata a te: come si ottiene , cosa si compra

    Si ricorda che per avere la  social card,   non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti previsti.

    L'importo viene  POI erogato attraverso una Carta  elettronica di pagamento Postepay da ritirare negli uffici postali .

     È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo  pari ad € 500 

     Il contributo è destinato all’acquisto di:

    • beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica
    • titoli di trasporto pubblico (biglietti-abbonamenti)
    • carburante .

    Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.