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Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati
L'INPS ha comunicato con il messaggio 2146 del 6 giugno 2024 di aver rilasciato nuove funzionalità e implementazioni procedurali per migliorare la gestione delle domande relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal primo gennaio 2024, con l'abrogazione del reddito di cittadinanza ad opera del Dl 48 del 4 maggio 2023,
Alcune modifiche riguardano il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e il collegamento con la piattaforma INPS,
Di seguito le principali novità per operatori e utenti, a cui è richiesto in alcuni casi di effettuare le modifiche in entrambe le piattaforme
Gestione domande ADI e SFL
Si ricorda che l'attuazione delle misure è stata regolata dai decreti 108 dell'8 agosto 2023 e 154 del 13 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro. Successivamente, l'INPS ha emanato le istruzioni operative con le circolari 77 del 29 agosto 2023 e 105 del 16 dicembre 2023.
Il nuovo messaggio fornisce nuove istruzioni agli operatori delle sedi INPS riguardo alle funzionalità della piattaforma informatica per la gestione delle misure Adi e Sfl
i si specifica che per quanto riguarda la gestione delle richieste di Adi, il sistema permetterà di accedere a dettagli aggiuntivi sui dati che hanno contribuito alla formazione dell'ISEE, come i controlli effettuati e i dettagli sui componenti del nucleo familiare esclusi dalla scala di equivalenza.
Oltre alla gestione delle domande, il sistema permetterà di consultare lo storico delle richieste e gli importi disposti in pagamento per ogni richiedente. È stata anche introdotta una funzione specifica per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa.
Le nuove funzionalità riguardanti la gestione dello storico, delle richieste di riesame e dei contatti sono state estese anche al sistema di gestione del Supporto per la formazione e il lavoro.
Infine, gli operatori che accedono ai gestionali Adi e Sfl potranno consultare anche alcune informazioni presenti nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Istruzioni per gli utenti
Il messaggio INPS precisa in particolare per gli utenti che
- in fase di compilazione del modello di domanda, l’indicazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è stata resa non obbligatoria. Tale requisito, per alcune situazioni particolari (ad esempio, genitore con figli minori e carico di cura), potrà essere oggetto di opportuna verifica da parte dei Servizi sociali
- dal modello “ADI – Com esteso”, utilizzabile per le comunicazioni in corso di erogazione della prestazione, tra cui la comunicazione di avvio di attività lavorativa, è eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi, con conseguente possibilità di indicare nel medesimo modulo la presenza di più rapporti di lavoro.
- è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
- a decorrere dal 7 maggio 2024 la procedura “ADI” è pienamente integrata con l’archivio “PASSI” dell’Istituto, nel quale sono registrati i contatti degli utenti certificati che vengono utilizzati per le comunicazioni. Accedendo all’area personale “MyINPS” del portale istituzionale, nella sezione “I tuoi dati” è possibile per l’utente modificare in qualsiasi momento i contatti indicati (il percorso è : “I tuoi dati” > “Contatti e consensi” > “Modifica” > “Gestione contatti personali”).
ATTENZIONE
- per le domande presentate fino al 6 maggio 2024, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un contatto (telefonico o e-mail) diverso da quello presente su “MyINPS” e desidera che lo stesso venga utilizzato per le comunicazioni a lui indirizzate, deve aggiornare i propri contatti su “MyINPS”
- Per le domande presentate a decorrere dal 7 maggio 2024, al momento della compilazione della domanda, la procedura propone direttamente i dati di contatto presenti su “MyINPS”, da utilizzare per le comunicazioni. Nel caso in cui il richiedente desideri modificare tali contatti deve procedere alla modifica attraverso le funzionalità presenti su “MyINPS”.
- Solamente nel caso in cui non siano presenti i dati di contatto su “MyINPS”, la procedura “ADI” consente l’inserimento di nuovi contatti
- posto che i dati di contatto dei richiedenti indicati nella domanda vengono trasferiti alla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al momento della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), che non dialoga con l'archivio dell’INPS “PASSI”; se il eneficiario modifica un contatto nell’area personale “MyINPS” e vuole che lo stesso venga utilizzato anche dagli operatori dei Servizi sociali o dei Centri per l’impiego (CPI), deve apportare la modifica del contatto anche sulla piattaforma SIISL, accedendo, dopo il login, su “Il mio profilo”, cliccando sul nome del percettore in alto a destra della Home Page.
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Carta Dedicata a te 2024: 500 euro in pagamento a settembre
Come anticipato poche settimane fa, si è svolta ieri la conferenza stampa del Ministro per l'agricoltura Lollobrigida con l'intervento del ministro del lavoro Calderone e della premier Meloni per annunciare la firma del decreto interministeriale per il rafforzamento e l'estensione della social card "Dedicata a te", introdotta in via sperimentale l'anno scorso e gestita da vari ministeri con il supporto di Poste Italiane, INPS, ANCI e i Comuni.
La dotazione finanziaria per il 2024 aumenta a 676 milioni di euro rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi.
Le conseguenze di questo aumento sono due:
- il numero di famiglie beneficiarie aumenterà da 1,2 milioni a 1,33 milioni, e
- il valore medio della carta salirà da 459 euro a 500 euro (+8,9%).
I requisiti per accedere alla social card restano invariati:
- nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia
- con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
- La carta non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.
Nel 2023, il 96% delle spese effettuate con la carta è stato destinato all'acquisto di prodotti alimentari, e il restante 4% a carburanti e trasporto pubblico. La nuova carta sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con una possibile proroga in base all'uso e alle risorse rimanenti.
ATTENZIONE Per avere la nuova social card, non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti.
In attesa del nuovo decreto, rivediamo di seguito i requisiti e le modalità inizialmente previste per avere la social card e tutti i dettagli forniti dall'INPS (messaggio 1958 del 26 maggio 2023 , messaggio 2188 del 13 giugno 2023 e messaggio 2373 2023 ) nonché l'informativa completa messa a disposizione con i moduli da compilare per ritiro o smarrimento della carta ecc. (v. ultimo paragrafo).
LEGGI QUI LE ULTIME NOVITA CARTA DEDICATA A TE 2024
Carta Spesa alimentare 2023 : requisiti per averla
Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 maggio 2023 (pubblicazione del decreto):
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente
- ISEE Ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.
- NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di:
a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.
Altro requisito di cui si terrà conto è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui avranno la precedenza :
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti,
sempre con priorità data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Carta spesa alimentare: a quanto ammonta e cosa si può acquistare
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 500
Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Per il 2024, sono state introdotte nuove categorie di prodotti alimentari acquistabili, come prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola
QUI L'ELENCO 2024
Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.
Carta acquisti alimentari: elenchi INPS-COMUNI
Ad ogni comune il Ministero ha assegnato un certo numero di carte, calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio del comune e il reddito medio nazionale. Non è prevista quindi la presentazione della domanda.
Qui il primo elenco completo dei Comuni con il numero di carte a disposizione.
I Comuni hanno perfezionato entro il 5 luglio 2023 gli elenchi tenendo conto della situazione anagrafica, reddituale e del numero di carte disponibili
Nel caso siano disponibili potranno essere destinate le carte spesa anche a nuclei familiari unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni dei loro servizi sociali.
Carta spesa alimentare nuova distribuzione settembre 2023
Partita a settembre una nuova Fase di distribuzione ai beneficiari della Carta spesa "Dedicata a te " l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità
Inps ha comunicato con il messaggio 3005 2023 è stato predisposto un nuovo elenco per la consegna della carta a ulteriori famiglie in 638 Comuni, sulla base dei fondi rimasti inutilizzati per mancato ritiro
Carta acquisti alimentari: come e dove si ritira
Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, Postepay, che vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.
Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.
Il ritiro può essere effettuato dal beneficiario o da un suo delegato.
Carta spesa alimentare: sconti negli esercizi convenzionati
Presentando domanda, anche per via telematica, con il modello reso disponibile dal Ministero dell’agricoltura, su sito istituzionale, gli esercizi commerciali hanno aderito a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, con sconti del 15% a favore dei possessori delle carte.
Si prevede la comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità inseriti nell'allegato 1 .
Carta spesa Dedicata a te: istruzioni e modelli in Posta
Poste italiane ricordano nelle istruzioni che
- la Carta spesa prepagata deve essere usata solo dal titolare/utilizzatore e non può essere ceduta o data in uso a terze persone.
- Ad ogni Carta viene associato un codice PIN segreto e personale con il quale
- si possono fare acquisti solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard;(per importi fino a 50 euro il PIN
- non si sono commissioni sui pagamenti;
- NON si può prelevare con la Carta spesa Dedicata a te 2023;
- negli ATM Postamat si può controllare il saldo e la lista movimenti.
QUI IL MODELLO per la delega
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Premi Inail 2024 per percettori ADI, SFL e volontari in Progetti di pubblica utilità
I beneficiari del Supporto Formazione Lavoro e dell'Assegno di inclusione , oltre che chi è impegnato volontariamente in progetti di pubblica utilità, coe ex beneficiari del Reddito di cittadinanza , godono della tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali .
La misura, prevista dal DL Lavoro 48 2023, è diventata operativa con il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 4 settembre 2023 .
Come specificato dal Ministero con la nota n. 12462/2023 del 12 settembre, il DD 272/2023, ha esteso la polizza INAIL in favore dei seguenti soggetti:
- ex beneficiari del reddito di cittadinanza che abbiano terminato il periodo di erogazione nel 2023 e vogliano partecipare su base volontaria ai Progetti utili alla collettività (PUC), per un periodo non superiore a sei mesi,
- beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che richiedano di partecipare su base volontaria ai PUC
Per questi lavoratori va applicato il premio speciale unitario giornaliero per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsto dalla determina INAIL 3/2020, che include fra i soggetti assicurati “le persone, sempre su base volontaria, non beneficiarie del reddito di cittadinanza ma comunque in condizioni di povertà”. La nota specificava anche che l’effettiva partecipazione al PUC da parte del richiedente è una delle condizioni necessarie ottenere il supporto economico SFL .
Con il decreto 68 del 24.4.2024 pubblicato sul sito del Minsitero il 31 maggio è stata approvata la delibera inail che ha innalzato il premio previsto per questi lavoratori.
In particolare il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 42 del DPR n. 1124/1965, è fissato per il 2024, nella misura di euro 1,04 per singola giornata di attività prestata
a cui va aggiunto l’addizionale ex Anmil pari all’1% (articolo 181 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC)
- beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) ,
- beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nonché
- per le persone in condizione di povertà individuate con appositi provvedimento del Ministero del lavoro, che su base volontaria partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC)
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Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24
Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti di lavoro part time ciclici verticali era stato introdotto con la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).
Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia la misura con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .
Viene anche fornita una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari sono ricompresi non solo lavoratori ciclici o verticali ma tutti i casi di rapporto di lavoro part time che preveda sospensioni del lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .
Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023) INPS ha anche riaperto la piattaforma per la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, sia per chi non aveva fatto richiesta del bonus pensando di non avere i requisiti, sia per chi ha avuto il diniego e voleva chiedere il riesame
Con il messaggio 2247 del 16 giugno 2023 l'istituto ha specificato che le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro.
AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023
Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame
Con il messaggio INPS 491 del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande respinte.
In particolare viene specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.
in allegato al messaggio sono forniti i dettagli delle possibili motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame, il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .
Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.
Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore
Indennità part time verticale: di cosa si tratta
Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri non lavorano affatto).
L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori costituisce una risposta per i periodi di sospensione -interruzione dal lavoro (con prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato sancito da una sentenza della Corte Europea. Ora è possibile conteggiare tutte le settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative a causa della ciclicità della prestazione.
Bonus 550 euro: come e a chi spetta
L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private con i seguenti requisiti:
- titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente, non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane
e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o
- non percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato
- né di un trattamento pensionistico;
il bonus inoltre:
- è cumulabile con l'assegno di invalidità
- può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore
- non concorre alla formazione del reddito
- è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.
Bonus 550 euro: come fare domanda
Le domande all’INPS andavano presentate entro la data del 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2021 che 2022 , esclusivamente in via telematica, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito www.inps.it, seguendo il percorso :“Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :
- tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanal o
- attraverso gli Istituti di Patronato.
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Riscatto periodi senza contribuzione 2024/25: istruzioni per le domande
La legge di bilancio 2024 ha introdotto una nuova opportunità di rinsaldare la propria posizione previdenziale aumentando i contributi versati.
Nello specifico, l'art 1 ai commi 126-.130 della legge 213 2023 prevede la possibilità temporanea, per il biennio 2024-2025, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione fino a un massimo di cinque anni parificandoli a periodi di lavoro, versando il dovuto a rate mensili in un massimo di 12 anni senza interessi.
Vediamo i beneficiari e le modalità di attuazione previste .
Il 7 marzo l'Agenzia ha emanato la circolare 5 2024 che illustra la misura ma non fornisce precisazioni ulteriori rispetto al testo di legge.
INPS ha pubblicato le istruzioni applicative nella circolare 69 del 29 maggio 2024. (vedi i dettagli sotto)
Riscatto periodi non coperti da retribuzione: chi ha diritto, per quali periodi
La facoltà può essere esercitata da:
- lavoratori pubblici e privati
- iscritti alle gestioni INPS dipendenti o autonomi o alle forme sostitutive (Fondi speciali come fondo telefonici, fondo elettrici, fondo trasporti, Fondo Dirigenti d'Azienda ex Inpdai; Fondo Volo; Fondo di Previdenza dello Spettacolo).
- che abbiano iniziato a versare a partire dal 1 gennaio 1996, quindi soggetti al calcolo della pensione con metodo interamente contributivo
Ciò comporta l'esclusione di fatto dei lavoratori più anziani che hanno iniziato a versare prima di quella data.
La norma specifica che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato con restituzione dei contributi.
I periodi da riscattare devono essere compresi comunque tra il primo e l'ultimo versamento contributivo effettuato.(cioè non si può anticipare il periodo complessivamente coperto).
L’Istituto chiarisce anche che mancando riferimenti alla precedente normativa sul riscatto contributivo previsto dal Dl 4/2019 , non si tiene conto di eventuali periodi già richiesti nel periodo 2019-2021, quindi è possibile presentare una seconda richiesta e i periodi di riscatto sono cumulabili.
Il costo del riscatto, versamento e trattamento fiscale
L'onere economico per il riscatto è determinato in base all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (sistema contributivo, con le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda)
Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro attraverso i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.
In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e non rientra nel reddito fiscalmente imponibile del dipendente
Il versamento può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza :
- in unica soluzione
- in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi
La norma specifica che la rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui
- i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o
- tali contributi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di versamenti volontari.
Riscatto periodi contributivi: presentazione della domanda di riscatto
La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025, quindi va effettuata entro il 31.12.2025.
la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini, acquisendo il consenso dell'interessato
Il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, o PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano , sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
- Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- tramite gli Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
Versamento dell’onere di riscatto
La circolare precisa che l’onere di riscatto versato in forma parziale da comunque diritto all’accredito di un periodo di durata corrispondente a quanto versato
ATTENZIONE : resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996)
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Malattia marittimi 2024: nuovi chiarimenti
Nella legge di bilancio 2024 pubblicata il 30 dicembre come legge 213 2023 è stata prevista una “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”. Si tratta per i lavoratori marittimi di una modifica al ribasso in quanto si prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state completate con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
Con il messaggio 2022 del 29 maggio 2024 l'istituto è intervenuto nuovamente con alcuni chiarimenti sulla retribuzione da prendere a riferimento
Di seguito tutti i principali aspetti della nuova disciplina e le istruzioni
Novità malattia marittimi nella legge di bilancio 2024
Il testo della legge 213/2023 prevede in particolare «Per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, ad una indennità giornaliera nella misura del sessanta per cento della retribuzione, calcolata ai sensi dell’articolo 10, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all'assicurato di attendere al lavoro ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244.»;
Viene inoltre specificato un nuovo sistema di calcolo delle indennità : «Per gli eventi di malattia di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si sia verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.».
Con il messaggio 157 del 12 gennaio 2024 INPS è intervenuto con le prime indicazioni in merito, specificando che il servizio web di trasmissione dei flussi retributivi è in corso di aggiornamento, per cui, al fine di assicurare continuità nel riconoscimento delle tutele di malattia, le Sedi determinano provvisoriamente le indennità di inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e da malattia complementare sulla base dell’ultima retribuzione teorica Uniemens disponibile per lo specifico rapporto di lavoro.
In caso di ritardo nell’invio di flussi Uniemens, le stesse Sedi dovranno provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi salariali previsti.
L'istituto ribadisce che le componenti retributive da includere nella base di calcolo delle indennità di malattia devono essere espressamente previste in specifiche norme di legge o del contratto collettivo di categoria. e rinvia per ulteriori dettagli ad un prossima circolare completa.
Con un ulteriore messaggio del 23 febbraio l'istituto ha precisato alcuni aspetti sulla gestione delle domande fondate su eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023:
Marittimi : eventi malattia fino al 2023
L'istituto ricorda l'iter di migrazione dei dati relativi alle prestazioni in argomento dalla gestione Inail ex Ipsema alle banche dati INPS dal 2014 e riconferma che
- per gli eventi di malattia insorti entro il 31 dicembre 2023, costituiscono base di calcolo le componenti retributive come determinate dall’articolo 10 del regio decreto-legge n. 1918/1937 – nella formulazione previgente alla riforma recata dalla legge di Bilancio 2024 – nonché quelle aventi fondamento nella contrattazione collettiva. Ciò significa che ai fini del calcolo della prestazione devono essere considerate anche le voci retributive riconducibili, oltre che alla contrattazione collettiva nazionale di settore, alla contrattazione aziendale, o ai contratti di lavoro individuali, in quanto elementi strutturali del “salario”, sempreché si tratti di componenti retributive regolarmente assoggettate a contribuzione obbligatoria.
- Inoltre ricorda che per gli eventi di malattia antecedenti al 1° gennaio 2024, le Strutture territoriali effettuano le verifiche tra i dati dichiarati riferiti ai 30 giorni precedenti lo sbarco e l’importo esposto relativo alla retribuzione teorica nei flussi Uniemens di riferimento, relativi, invece, alla mensilità in cui avviene lo sbarco medesimo.
Va tenuto presente che eventuali componenti retributive imponibili liquidate in unica soluzione in occasione dell’evento dello sbarco e, quindi, interamente denunciate sul flusso Uniemens della mensilità in cui avviene lo sbarco, devono essere riparametrate sulla base di un numero di mensilità pari a quelle interessate dal rapporto di lavoro anche mediante acquisizione delle buste paga ove utili a eventuali supplementi istruttori.
Malattia marittimi 2024: nuove istruzioni
Pubblicata il 4 aprile 2024 una nuova circolare INPS 55/2024 , che fornisce ulteriori indicazioni sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste
Viene anche annunciato sulle procedure di comunicazione che
- le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens.
- Al termine dell’aggiornamento, si avrà la determinazione in automatico del valore della RMGG, con conseguente calcolo della percentuale di legge per l’erogazione della prestazione, in coerenza con le informazioni presenti nel flusso Uniemens.
Considerato che le imprese armatoriali e della pesca possono assolvere agli obblighi contributivi e di Uniemens mensili entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi si riferiscono:
- la prestazione di malattia è liquidata provvisoriamente e in automatico sulla base dell’ultima “retribuzione teorica” disponibile nel flusso Uniemens per lo specifico rapporto di lavoro.
- In assenza di flussi Uniemens, le Strutture territoriali devono, invece, provvedere alla liquidazione provvisoria delle prestazioni dovute sulla base dei minimi contrattuali di categoria.
A seguito della ricezione del flusso Uniemens del mese di competenza, la prestazione viene ricalcolata in via definitiva, senza ulteriori adempimenti da parte degli interessati.
Viene conseguentemente meno, per i datori di lavoro interessati, l’obbligo di trasmissione con l’applicativo “Comunicazione dei flussi retributivi”.
Comunicazione Bonus adjustment
In merito alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) si chiarisce in particolare l'inclusione, nel computo della RMGG, della voce retributiva c.d. “bonus adjustment – gross up”.
Il c.d. “bonus adjustment – gross up” è una componente a carattere ricorrente, anche se variabile nell' importo , che costituisce retribuzione imponibile, in quanto non appartenente alle voci di cui di cui all’articolo 51, commi 2 e seguenti, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel quale sono indicati i redditi esclusi.
Il messaggio del 29 maggio precisa che solo nel caso in cui la pattuizione individuale preveda che tale voce retributiva deve essere corrisposta dal datore di lavoro anche durante il periodo di malattia, la stessa deve rimanere esclusa dal calcolo della RMGG.
Inoltre , per consentire all’Istituto la determinazione in automatico del valore della RMGG al datore di lavoro è richiesta l' esposizione di questo dato nel flusso mensile Uniemens di competenza, con l’onere del necessario riproporzionamento e di rideterminazione del pro-quota.
Indennità di malattia gente di mare: come funziona
Come noto i lavoratori marittimi sono soggetti a una disciplina di diritto del lavoro particolare . Il rapporto di lavoro è regolato dal Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327) e il contratto , definito di arruolamento, è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo.
La regolamentazione specifica è dettata dal D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare), nonché dalla Convenzione internazionale OIL sul Lavoro Marittimo (MLC- 2006) che stabilisce i principi e i diritti minimi sul lavoro marittimo.
Per questo settore, la competenza all’assistenza sanitaria è suddivisa tra Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti (USMAF-SASN), medici fiduciari in Italia e all’estero e medici del Servizio Sanitario Nazionale sulla base della posizione lavorativa del lavoratore assicurato (navigante o no).
In base all’art. 114 del Codice, per personale marittimo si intende:
- la gente di mare;
- il personale addetto ai servizi dei porti;
- il personale tecnico delle costruzioni navali.
A sua volta la" gente di mare" è suddivisa in tre categorie (art. 115 Codice della Navigazione):
- personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.
Dal 2014 (decreto legge 76 2013), la gestione della malattia e della maternità è affidata all'INPS che garantisce attualmente :
- l'indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale per la malattia insorta a bordo che causa lo sbarco,
- l'indennità di malattia complementare per gli eventi insorti entro 28 giorni dallo sbarco. In caso di malattia dopo 28 giorni dallo sbarco in continuità di rapporto di lavoro è prevista l'indennità per inabilità temporanea per un massimo di 180 giorni.
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Retribuzioni medie lavoratori agricoli 2024
Con il decreto 370 del 22.5.2024 Il ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2024, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari , stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato come da tabella allegata al decreto.
Reddito medio convenzionale giornalieri
Si ricorda che ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2024, per ciascuna fascia di reddito agrario è determinato nella misura di € 63,06.
Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2024, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.
Nel caso sia previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata .