• Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2025: regole e tabelle importi

    Con  la circolare 33 2025 INPS comunica le nuove istruzioni e gli importi dell’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per l’annualità 2025 aggiornati sulla base del comunicato ISTAT con variazione definitiva  dell'indice dei prezzi pari allo 0,8%. Gli incrementi  risultano minimi

    In allegato INPS fornisce le tabelle complete  degli importi 2025  dell'assegno e delle maggiorazioni per le diversa fasce di ISEE familiare.

    Qui le tabelle  complete  2024

    L'istituto ricorda che in considerazione della data in cui è stato pubblicato il comunicato ISTAT di cui sopra, il pagamento dell’AUU per il mese di gennaio e febbraio  2025 è stato effettuato sulla base dei valori del 2024 mentre a partire dal mese di marzo 2025 l’AUU viene pagato  con i valori aggiornati. Con la mensilità di marzo   erogato anche  l'eventuale  conguaglio dell’importo dell’AUU già pagato..

    Il 18 novembre l'istituto ha comunicato che i dati relativi alle erogazioni effettuate fino a settembre 2025  i: l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni

    applicabili si attesta su 173 €, e va da

     circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), 

    a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

    Sul sito dell’INPS le appendici statistiche con i dati completi 

    Assegno unico universale: le regole generali

    L'assegno unico universale  destinato a TUTTE le famiglie con  figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus  ecc.)  è stato istituito dal d. lgs. n.  230-2021. 

    In particolare spetta:

    • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza e 
    • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:
      • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
      • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
      • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
      • svolga il servizio civile universale;
    • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

    L'erogazione  degli assegni è iniziata  da marzo 2022.  Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni  al nucleo familiare sono stati abrogati prevedendo un regime transitorio con maggiorazioni  in vigore per fino al 2024 

    L'assegno unico figli è universale cioè  è destinato  a tutte le famiglie con figli  con importi progressivamente inferiori all'aumentare del reddito :

    In particolare è prevista 

    1.  una quota base minima  per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata inizialmente a 50 euro per 1 figlio
    2. una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia ISEE per avere  il trattamento massimo era pari nel  2022  a 15mila euro.

    Sono previste inoltre specifiche maggiorazioni  collegate al numero dei figli, alla disabilità, alle famiglie monogenitoriali  Vedi sotto esempi di importo 

    Va sottolineato che  :

    • gli importi dell'assegno e delle soglie Isee sono rivalutati annualmente  sulla base dell'indice ISTAT e che 
    • l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito 

    Assegno unico 2025: la domanda per il rinnovo

    Le domande vanno presentate sul portale INPS a questo link oppure presso i patronati 

    Si ricorda che dal 2023   per chi già lo riceve non è necessario fare domanda ogni anno  per l'assegno unico a meno che non ci siano variazioni dei requisiti  della famiglia ovvero : 

    • maggior numero di figli, 
    • raggiungimento dell'età che li esclude dall' accesso (22 anni)
    • modifica dell’Isee cioè  variazioni di reddito o del patrimonio del nucleo familiare 

    ATTENZIONE  è necessario  comunque presentare  ogni anno all'INPS  la DSU per ottenere l'importo dell'assegno sulla base dell'ISEE aggiornato,  altrimenti dal, mese di marzo   viene garantito solo l'importo minimo previsto per  la fascia ISEE piu alta. 

    La presentazione dell'ISEE aggiornato entro  il  mese di giugno da diritto ad ottenere eventuali conguagli

     Per facilitare il processo, l’INPS consiglia ai richiedenti di presentare tempestivamente la DSU aggiornata, così da evitare ritardi nei pagamenti o l’erogazione dell’importo minimo in assenza di ISEE. 

    INPS fa presente che , la digitalizzazione dei servizi consente di gestire più agevolmente la propria posizione contributiva attraverso strumenti online e l’APP INPS Mobile, con la possibilità di aggiornare le informazioni in tempo reale. 

    Assegno unico esempi di importo 2024

    ISEE

     IMPORTI MENSILI 2024

    Assegno figli minori (1)

    Assegno figli 18-20 anni (2)

    Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)

    Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)

    Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)

    Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)

    Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)

    Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)

    maggiorazione figli per madre di età <21 anni(7)

    Bonus secondo percettore di reddito (8)

    fino  a 

    17.090,61 euro

    199,4 

    96,9 

    96,9 

    119,6 

    108,2 

    96,9 

    91,2 

    96,9 

    22,8 

    34,1 

    da

    27.231,05

    a

    27.344,98

    148,1 72,2 68,1 119,6 108,2 96,9 91,2 72,2 22,8 21,9

    da

    37.599,35

    a

    37.713,28

    96,2 47,4 39,1 119,6 108,2 96,2 91,2 47,4 22,8 9,5

     

    Assegno Unico novità ed esempi importi 2025

    La circolare 33 ricorda che è confermata la neutralizzazione dell’ISEE per evitare che l’importo percepito dall’AUU riduca il valore dell’indicatore stesso. 

    Tra le principali maggiorazioni confermate per il 2025 figurano:

    •  l’aumento per figli con disabilità, 
    • il bonus per madri di età inferiore a 21 anni,
    •  la maggiorazione per il secondo percettore di reddito e 
    • l’incremento per i figli successivi al secondo. 

    Oltre a queste, si confermano specifiche maggiorazioni temporanee , come 

    • il supplemento del 50% per figli con meno di un anno di età, 
    • l’incremento del 50% per i nuclei con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima, e 
    • la maggiorazione forfettaria di 150 euro per famiglie con almeno quattro figli.

    Tabella AUU 2025

    Importi Assegno Unico Universale (AUU) 2025

    Fascia ISEE (€) Importo AUU figli minorenni (€) Importo AUU figli maggiorenni (18-20 anni) (€) Bonus secondo percettore (€) Maggiorazione figlio disabile grave (€) Maggiorazione genitore unico (€)
    Fino a 17.227,33 201,00 97,70 34,40 120,60 30,00
    18.375,83 – 18.490,67 194,60 94,70 33,00 109,10 28,00
    25.037,07 – 25.151,91 161,40 78,50 25,00 97,70 20,00
    33.191,34 – 33.306,18 120,60 59,10 15,20 80,00 15,00
    43.183,19 – 43.298,04 70,70 35,10 3,20 50,00 10,00
    20.500,00 – 20.600,00 185,00 90,00 30,00 115,00 25,00
    40.500,00 – 40.600,00 85,00 42,00 5,00 60,00 12,00

  • Lavoro Dipendente

    Cambio unilaterale del CCNL metalmeccanici: è condotta antisindacale

    La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, ha fornito un nuovo chiarimento in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale e dei limiti di intervento unilaterale del datore di lavoro. La decisione si inserisce nel quadro interpretativo dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori e dei principi costituzionali sulla libertà sindacale (art. 39 Cost.), confermando l’illegittimità delle modifiche al CCNL effettuate dal datore prima della scadenza dell’accordo collettivo in essere.

    Il caso esaminato riguarda la sostituzione anticipata del CCNL Metalmeccanici con il CCNL Terziario, operata attraverso un accordo denominato “di armonizzazione” firmato dal datore di lavoro con alcune sigle sindacali, con la motivazione che . il contratto del terziario era già applicato a parte dei dipendenti in azienda.

    Vediamo maggiori dettagli sul caso e sulle motivazioni.

    Decisioni di merito e ordinanza della Cassazione n. 29737/2025

    La Cassazione ha confermato integralmente le decisioni di merito, ribadendo un principio consolidato:

    il datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo con termine di efficacia predeterminato prima della sua scadenza.

    Il contratto collettivo può essere disdettato soltanto dalle parti stipulanti e nel rispetto delle clausole previste. La Corte richiama precedenti conformi (tra cui Cass. n. 21537/2019 e n. 26666/2024), sottolineando che nessuna “armonizzazione” con altro CCNL può legittimare la sostituzione anticipata senza il consenso delle organizzazioni firmatarie originarie.

    Condotta antisindacale e lesione delle prerogative

    Con riguardo all’art. 28 Stat. lav., la Corte ha confermato che la decisione datoriale aveva effettivamente limitato la capacità del sindacato di esercitare il proprio ruolo, non solo per l’imposizione di un nuovo contratto collettivo, ma anche per le comunicazioni rivolte direttamente ai lavoratori che avrebbero “sminuito” la funzione sindacale.

    La successiva firma dei dipendenti sotto la dicitura “per ricevuta e accettazione” non è stata ritenuta idonea a esprimere un consenso consapevole alla modifica del CCNL, trattandosi – secondo i giudici – di formula generica che documenta solo la presa visione, non l’adesione negoziale.

    I limiti dell’accordo di armonizzazione e del Testo Unico 2014

    La Cassazione ha respinto anche il motivo relativo all’efficacia generale dell’accordo aziendale secondo il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014. 

    La Corte ha osservato che tale efficacia non può comunque giustificare una disdetta unilaterale del CCNL ancora vigente, né sanare la lesione delle prerogative sindacali cagionata dal comportamento del datore.

    Il ricorso è stato quindi  rigettato e la società è stata condannata alle spese, oltre all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori dipendenti: i dati INPS confermano il gender pay gap

    Inps ha pubblicato il 18 novembre 2025, come ogni anno,   i dati aggiornati del 2024 sull'occupazione e le retribuzioni  nell'OSSERVATORIO Lavoratori dipendenti del settore privato .

     Si evidenzia che nel corso del 2024 il mercato  del lavoro privato (esclusi gli operai agricoli e i lavoratori domestici) ha registrato un’espansione che conferma una fase di ripresa moderata ma costante. INPS segnala che i lavoratori con almeno una giornata retribuita nell’anno sono stati circa 17,7 milioni, segnando un aumento intorno al +2 % rispetto al 2023. 

     In parallelo, la retribuzione media annua per questi lavoratori si attesta a 24.486 euro, con un incremento del +3,4 % rispetto all’anno precedente, che resta comunque al disotto dell'indice dei prezzi l consumo 

     Il numero medio di giornate retribuite è pari a 247, evidenziando come, pur con segnali positivi, permangano spazi di miglioramento in termini di stabilità e continuità dell’attività lavorativa. 

    Questo quadro conferma che, seppure il tessuto produttivo nazionale sia soggetto a vincoli – tra cui quelli legati all’instabilità contrattuale e alla stagionalità – l’occupazione subordinata nel privato mantiene dinamiche favorevoli rispetto agli anni più critici. Tuttavia, il dato medio nasconde eterogeneità territoriali, contrattuali e di genere che meritano un’attenzione specifica.

    I divari dei territori e di genere

     Sulla composizione contrattuale e le differenze retributive che emergono dal rapporto INPS,  iIn primis, si registra una crescita dei rapporti stabili che alimenta la qualità dell’occupazione; al contempo, l’osservatorio rileva un aumento delle prestazioni intermittenti e una lieve contrazione dei lavoratori in somministrazione – segnali che parlano di una struttura contrattuale sempre più mista. 

     Sul fronte retributivo, emergono divari sensibili: ad esempio, la retribuzione media al Nord-ovest si attesta sui circa 27.852 euro, contro circa 17.631 euro al Sud; la forbice Nord/Sud rimane dunque ampia. 

     Inoltre, il divario di genere appare ancora marcato: per la fascia 55-59 anni, la retribuzione media maschile viene stimata in 27.080 euro mentre quella femminile si ferma a 19.083 euro.

     Questi dati rappresentano un richiamo forte all’esigenza che consulenti del lavoro e datori di lavoro valutino attentamente – nel contesto dell’applicazione del diritto del lavoro e delle politiche retributive – le componenti di merito, contrattuali e territoriali che determinano le condizioni effettive dei lavoratori.

    Tabella di riepilogo indicatori principali

    Osservatorio INPS lavoratori dipendenti del settore privato – Dati 2024
    Ambito Indicatore Valore 2024 Variazione 2024/2023 Note
    Occupazione complessiva Lavoratori dipendenti settore privato
    (esclusi operai agricoli e lavoratori domestici)
    17,7 milioni +2,0% Mercato del lavoro in crescita con segnali di tenuta del sistema produttivo.
    Retribuzioni Retribuzione media annua complessiva 24.486 € +3,4% Numero medio di giornate retribuite pari a 247.
    Struttura professionale Operai 9.850.462 lavoratori (56% del totale) ≈ stabile Categoria più numerosa, circa metà della platea dei dipendenti.
    Struttura professionale Impiegati 37% del totale ≈ stabile Seguono apprendisti, quadri e dirigenti con quote più contenute.
    Genere Lavoratori maschi 57% del totale;
    retribuzione media 27.967 €
    n.d. Retribuzioni più elevate rispetto alle lavoratrici.
    Genere Lavoratrici 43% circa del totale;
    retribuzione media 19.833 €
    n.d. Persistente divario retributivo di genere.
    Territorio Distribuzione occupati per area Nord-ovest 31,4%
    Nord-est 23,3%
    Centro 20,7%
    Mezzogiorno 17,2%
    n.d. Concentrazione più elevata nelle regioni del Nord.
    Territorio Retribuzione media per area Nord-ovest: 28.852 €
    Nord-est: 25.723 €
    n.d. Livelli retributivi più alti nelle ripartizioni del Nord.
    Lavoro intermittente Lavoratori interessati 758.699 persone +4,9% Retribuzione media annua 2.648 €; presenza femminile leggermente prevalente.
    Lavoro somministrato Lavoratori con almeno una giornata retribuita 915.062 persone -2,5% Retribuzione media 10.578 €;
    uomini 11.839 €, donne 8.889 €.

  • CCNL e Accordi

    CCNL tessile ceramica chimica PMI: ecco il rinnovo 2025

    Le parti sociali del settore moda, tessile, chimica, ceramica e decorazione piastrelle in terzo fuoco hanno raggiunto un importante risultato con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 21 ottobre 2025, seguita dal verbale integrativo del 5 novembre 2025, relativo al rinnovo dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dei comparti coinvolti. 

    L’intesa riguarda, in particolare, i lavoratori impiegati nella Piccola Industria (fino a 49 dipendenti) della Chimica e dei settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro e  del settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

    Il contratto, siglato tra le associazioni datoriali Cna Federmoda, Cna Produzione, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, definisce il nuovo quadro normativo ed economico valido dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Un rinnovo atteso, che interviene in un momento cruciale per queste filiere produttive, fortemente caratterizzate dalla trasformazione dei processi, dal ricorso a nuovi materiali e dalla crescente domanda di professionalità specializzate.

    L’accordo aggiorna in modo significativo sia la disciplina del rapporto di lavoro sia i minimi salariali, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità normativa e adeguamenti economici coerenti con l’evoluzione del settore, preservando al contempo la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori.

    CCNL ceramica chimica PMI gli accordi di rinnovo 2025

    Il rinnovo contrattuale introduce rilevanti modifiche in materia di periodo di prova, contratti a termine, malattia, lavoro straordinario e congedo parentale, rafforzando le tutele per i dipendenti e adeguando l’impianto normativo alle esigenze delle aziende.

    Periodo di prova

    Per i nuovi rapporti di lavoro avviati dal 1° novembre 2025 vengono rivisti i periodi di prova, con l’obiettivo di rendere l’istituto più coerente con i diversi profili professionali e con le esigenze organizzative delle imprese. Le nuove durate, differenziate per livello e settore, mirano a garantire un congruo tempo di valutazione reciproca del rapporto.

    Contratto a tempo determinato: nuove causali

    Le parti definiscono le condizioni che consentono di stipulare, prorogare o rinnovare contratti a termine oltre i 12 mesi, introducendo causali specifiche che rispondono alle reali necessità operative:

    • realizzazione di progetti o servizi definiti nel tempo e non rientranti nell’attività ordinaria;
    • progetti temporanei legati a innovazioni tecnologiche, modernizzazione degli impianti, nuovi processi produttivi;
    • avvio di nuove attività o lancio di nuovi prodotti, comprese iniziative promozionali nei punti vendita.

    Malattia

    Vengono aggiornati i limiti temporali per la conservazione del posto di lavoro, con importanti ampliamenti:

    • settore tessile-abbigliamento: 15 mesi (verifica su 30 mesi anche con più eventi morbosi);
    • settore calzature: 13 mesi (verifica su 30 mesi, con esclusione dei periodi di ricovero ospedaliero).

    Superati tali limiti, il datore di lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto, riconoscendo comunque TFR e indennità di preavviso.

    Lavoro straordinario

    Dal 1° novembre 2025 cambiano le percentuali di maggiorazione:

    • occhiali: straordinario diurno al 27%;
    • giocattoli: maggiorazione per le ore eccedenti l’orario contrattuale e l’orario legale al 27%.

    Gli aggiornamenti che tengono conto degli andamenti produttivi e delle specificità dei comparti.

    Congedo parentale

    Sempre dal 1° novembre 2025, l’indennità economica del congedo parentale, pari al 30% della retribuzione, viene integrata al 60% per un massimo di tre mesi, rafforzando le misure di conciliazione vita-lavoro.

    Le novità economiche

    L’accordo definisce un articolato sistema di aumenti sui minimi tabellari, diversificato per settore, livello e tempistica di erogazione.

    Le tranches decorrono tutte nel corso del 2026, in coerenza con le dinamiche inflattive e con gli andamenti economici delle diverse filiere. 

    Di seguito la tabella riassuntiva degli incrementi retributivi previsti per ciascun comparto. 

    Settore Livello di riferimento Aumento totale Tranches
    Tessile, abbigliamento, calzature, pelli/cuoio, occhiali, giocattoli, penne, spazzole e pennelli 4° livello € 200,00 1) € 125,00 dal 01/01/2026
    2) € 30,00 dal 01/08/2026
    3) € 45,00 dal 01/11/2026
    Chimica e settori accorpati Livello D € 191,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 30,00 dal 01/08/2026
    3) € 16,00 dal 01/11/2026
    Plastica e gomma Livello V € 167,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 22,00 dal 01/08/2026
    Abrasivi, Ceramica, Vetro € 161,00 1) € 145,00 dal 01/01/2026
    2) € 16,00 dal 01/08/2026
    Decorazione piastrelle in terzo fuoco Livello D € 150,00 1) € 80,00 dal 01/01/2026
    2) € 40,00 dal 01/08/2026
    3) € 30,00 dal 01/11/2026

    QUI IL TESTO INTEGRALE DEGLI ACCORDI E TUTTE LE TABELLE RETRIBUTIVE

  • Lavoro Dipendente

    E’ condotta antisindacale l’uso del solo inglese nelle riunioni

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28790 del 31 ottobre 2025, interviene sul tema delle relazioni sindacali in ambito transnazionale, chiarendo i limiti del potere datoriale nella gestione delle riunioni della Delegazione speciale di negoziazione (DSN) previste dal D.Lgs. 113/2012, attuativo della direttiva 2009/38/CE in materia di Comitato aziendale europeo (CAE).

    Il caso esamina se la scelta unilaterale dell’impresa di imporre lo svolgimento degli incontri esclusivamente in lingua inglese e senza servizio di interpretariato possa costituire una condotta antisindacale, e quali conseguenze derivino sul procedimento di costituzione del CAE. 

    La pronuncia, destinata ad avere forte impatto pratico per le aziende multinazionali con sedi in più Paesi UE, ribadisce che il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori deve essere garantito attraverso strumenti adeguati, proporzionati e rispettosi del principio di effettività della partecipazione.

    Il caso: lo svolgimento dei fatti e il contenzioso di merito

    L’azione giudiziaria trae origine dall’iniziativa di alcune organizzazioni sindacali che avevano chiesto al Tribunale la dichiarazione di antisindacalità della condotta tenuta da un’impresa operante a livello europeo. L’azienda, infatti, nel predisporre gli incontri della DSN destinati alla negoziazione del futuro Comitato aziendale europeo, aveva imposto che tutte le riunioni si svolgessero tramite videoconferenza e unicamente in lingua inglese, senza assicurare un servizio di interpretariato.

    Queste condizioni – secondo i sindacati – rendevano estremamente difficoltosa la partecipazione, pregiudicando la capacità negoziale dei delegati provenienti da diversi Paesi e con differenti livelli di conoscenza della lingua.

     Il Tribunale aveva inizialmente respinto il ricorso, ritenendo adeguate le modalità indicate dall’azienda, anche alla luce della disponibilità manifestata in giudizio di consentire la presenza di interpreti.

    La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 252/2020, ha però riformato la decisione:

    • ha dichiarato antisindacale la condotta datoriale in quanto la pretesa di utilizzare esclusivamente l’inglese e senza interpretariato limitava in modo significativo il diritto alla partecipazione;
    • ha disposto l’automatica costituzione del CAE, ai sensi dell’art. 16, co. 1, D.Lgs. 113/2012, a partire dal semestre successivo alla seconda richiesta delle OO.SS.;
    • ha ordinato all’impresa di convocare il CAE secondo le modalità previste dall’art. 16, co. 12, D.Lgs. 113/2012.

    La società ha proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi, contestando in particolare:

    l’interesse dei sindacati ad agire;

    • la valutazione di antisindacalità della scelta linguistica;
    • la dichiarazione di costituzione automatica del CAE;
    • una presunta imposizione della modalità di incontro fisica;
    • l’omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

    Criteri di adeguatezza e istituzione del CAE

    La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso, confermando la linea interpretativa già espressa dai giudici di merito. I principi affermati in sintesi: 

    Antisindacalità dell’imposizione della sola lingua inglese

    Secondo la Cassazione, la scelta unilaterale dell’azienda di imporre l’uso esclusivo della lingua inglese senza interpretariato integra una menomazione delle prerogative sindacali, incidendo sulla capacità di dialogo e sulla possibilità di una partecipazione effettiva.

    La normativa – in particolare art. 8, co. 8, D.Lgs. 113/2012 – prevede che le spese necessarie per consentire alla delegazione di adempiere adeguatamente al proprio mandato siano a carico della direzione centrale, comprese, come chiarito dagli artt. 9 e 16, co. 12, le spese per un adeguato servizio di interpretariato.

    La Corte sottolinea che né la direttiva 2009/38/CE né il decreto attuativo:

    • individuano una lingua obbligatoria per la negoziazione;
    • prevedono strumenti formativi (es. corsi di inglese) come alternativa all’interpretariato;
    • consentono che esigenze organizzative aziendali comprimano la capacità negoziale delle rappresentanze.

    Pertanto, la condotta datoriale costituisce un ostacolo ingiustificato e sproporzionato al corretto svolgimento della procedura di costituzione del CAE.

     Riunioni da remoto: modalità lecita ma non risolutiva

    La Cassazione conferma che la videoconferenza è di per sé una modalità adeguata e legittima, coerente con l’evoluzione tecnologica e già ampiamente sperimentata, specie nel periodo pandemico.

    Tuttavia, non è questo l’elemento che rende antisindacale la condotta.

    Il vulnus deriva esclusivamente dalla pretesa di utilizzare una sola lingua senza interpreti, ritenuta compressiva del diritto di partecipazione.

     Automatismo nella costituzione del CAE

    L’aspetto più significativo della decisione riguarda la conferma dell’automatica costituzione del CAE in base all’art. 16, co. 1, D.Lgs. 113/2012.

    Secondo la Corte, l’imposizione aziendale di condizioni negoziali discriminatorie equivale, nella sostanza, a un rifiuto di aprire i negoziati, poiché impedisce alla DSN di operare con pienezza di funzioni. Non è necessario un rifiuto esplicito: anche un comportamento che renda impossibile o inefficace l’avvio del confronto produce le stesse conseguenze giuridiche.

    Conclusioni

    La pronuncia offre indicazioni operative per i datori di lavoro di imprese multinazionali:

    • le modalità organizzative degli incontri devono garantire una partecipazione effettiva, rispettando il pluralismo linguistico dei delegati;
    • l’interpretariato non è un’opzione, ma uno strumento essenziale previsto dalla normativa;
    • comportamenti che creano ostacoli alla negoziazione possono determinare la costituzione automatica del CAE, con obblighi e responsabilità immediati per l’impresa.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: guida completa 2025

    Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, istituito dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, mira a fornire un sostegno economico ai lavoratori del settore delle telecomunicazioni in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. 

    Il  fondo  garantisce  la tutela dei lavoratori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, offrendo sia assegni di integrazione salariale sia prestazioni facoltative durante periodi di crisi aziendale, riorganizzazione o altre situazioni previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

     Nella Circolare n. 86 del 1° agosto 2024 INPS  ha fornito le prime istruzioni sull'erogazione dell'Assegno di integrazione salariale e sull'integrazione alla NASPI.

    Come annunciato in quella circolare , in data 7 aprile nel messaggio 1185/2025  l'istituto ha chiarito  anche la disciplina relativa all'integrazione di CIGO e CIGS e relativa esposizione in UNIEMENS.

    Con il  messaggio 2230 del 14 luglio 2025 sono fornite nuove indicazioni  per effettuare la stima dell’importo da richiedere per la prestazione integrativa, nonché dei chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della domanda.

    Ancora nel messaggio 3409 del 12 novembre 2025  INPS chiarisce le modalità per i conguagli:

    •  della prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e ordinaria (CIGO), nonché 
    • dell’assegno di integrazione salariale (AIS).

    Assegno Integrazione Salariale Telecomunicazioni: misura – finanziamento

    L'assegno di integrazione salariale è una delle principali prestazioni erogate dal Fondo. 

    Questa prestazione è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo determinato e gli apprendisti. L'assegno copre l'80% della retribuzione globale per le ore non lavorate, con un massimale stabilito annualmente e soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT. 

    La durata dell'assegno varia a seconda della dimensione dell'impresa e delle causali invocate, con limiti massimi nel biennio mobile o quinquennio mobile a seconda del caso.

     Le imprese devono versare per finanziare questa prestazione, 

    • un contributo ordinario dello 0,80% 
    • un contributo addizionale dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni perse.

     La durata dell'assegno di integrazione salariale varia in base alla dimensione dell'impresa e alle causali invocate.

     Le durate massime nel biennio mobile sono le seguenti:

    • Imprese con fino a 5 dipendenti: 13 settimane.
    • Imprese con oltre 5 e fino a 15 dipendenti: 26 settimane.
    • Imprese con oltre 15 dipendenti: 26 settimane per causali ordinarie, 12 mesi continuativi per crisi aziendale, 24 mesi continuativi per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà, con possibilità di estensione a 36 mesi in particolari condizioni.

    Fondo telecomunicazioni : prestazione integrativa NASPI

    Il Fondo prevede anche prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

    Queste integrazioni sono destinate ad aumentare l'importo o prolungare la durata della NASpI.

    La misura dell'integrazione è tale da garantire che il trattamento complessivo non scenda sotto l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati.

     Il periodo di erogazione dell'integrazione NASpI è stabilito dal provvedimento pubblico di concessione e può essere modulato dal Comitato amministratore del Fondo in base alle esigenze di copertura del fabbisogno.

    Il finanziamento delle integrazioni NASpI avviene tramite un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell'1,5%, calcolato sulla base delle retribuzioni perse dai lavoratori interessati dalla prestazione. 

    L'integrazione è compatibile e cumulabile con altre attività lavorative, sia autonome che subordinate, come specificato nelle normative vigenti.

    Fondo telecomunicazioni: presentazione delle Domande AIS

    Le imprese che intendono richiedere l'assegno di integrazione salariale devono seguire una procedura specifica, con particolare attenzione ai termini di presentazione delle domande e alla corretta compilazione della documentazione richiesta.

    Le domande devono essere presentate:

    •  non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e 
    • non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa
    •  sulla piattaforma OMNIA  IS.

    In caso di presentazione tardiva, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.

    La domanda deve includere informazioni dettagliate sulle cause di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l’entità e la durata prevedibile, e il numero dei lavoratori interessati.

    È necessario fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

    Le domande devono essere inviate tramite il portale online dell'INPS, utilizzando le credenziali di accesso del datore di lavoro.

    Le domande per le prestazioni integrative rispetto all'indennità NASpI seguono un percorso simile a quello dell'assegno di integrazione salariale, con alcune specificità:

    •  devono essere presentate entro i termini stabiliti dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e
    •  corredate dal provvedimento pubblico di concessione della NASpI e da eventuali accordi sindacali.

    È necessario fornire dettagli sulle retribuzioni perse e sulle modalità di calcolo dell'integrazione richiesta.

    Fondo telecomunicazioni: prestazioni integrative per CIGO e CIGS – UNIEMENS

    Nel messaggio 1185 2025 INPS  precisa che il Fondo garantisce anche prestazioni integrative per i trattamenti di integrazione salariale, assicurando che il trattamento complessivo per i lavoratori raggiunga l'80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi. Queste prestazioni sono erogate per l'intero periodo autorizzato e per tutti i beneficiari inclusi nell'autorizzazione principale.

    L'accesso alle prestazioni integrative è subordinato alla presentazione di una specifica istanza da parte del datore di lavoro, previo espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale. È previsto un meccanismo di "tetto aziendale" che limita l'importo erogabile, sebbene tale limite sia neutralizzato per i primi tre anni di esistenza del Fondo.

    Il pagamento delle prestazioni integrative avviene con le stesse modalità della prestazione principale.  Vedi paragrafo precedente

    Le istanze sono istruite centralmente, verificando i requisiti di accesso e la capienza del tetto aziendale.  Il Comitato amministratore del Fondo delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenendo conto delle disponibilità del Fondo.

    I datori di lavoro devono esporre obbligatoriamente nei flussi Uniemens il dato relativo all'imponibile utile per il calcolo del TFR. 

    • Per il conguaglio delle prestazioni integrative, deve essere utilizzato il codice causale "L017", 
    • per il versamento del contributo addizionale deve essere utilizzato il codice "A109".

    Fondo Telecomunicazioni Prestazioni integrative: domande, calcolo e conguagli

    L'istituto precisa che attualmente, è possibile presentare domanda solo con pagamento a conguaglio. Per queste, una volta accolta la richiesta, l’autorizzazione e il montante dell’importo conguagliabile vengono resi visibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, all’interno del “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà”. 

    Le modalità di pagamento seguono quelle della prestazione principale.

     Per le prestazioni già erogate a pagamento diretto, l’INPS comunicherà con successivo messaggio le istruzioni operative.

    Il calcolo dell’importo spettante segue le medesime regole applicate alla prestazione principale: si basa sulla retribuzione oraria di riferimento, determinata per ogni singolo lavoratore. I datori di lavoro dovranno stimare l’importo integrativo utilizzando l’algoritmo previsto e i dati retributivi disponibili per l’intero periodo di concessione del trattamento principale.

    La retribuzione utile ai fini della stima corrisponde alla retribuzione mensile utilizzata per il calcolo del TFR, cioè quella indicata dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS del mese interessato, valorizzando l’elemento <MeseTFR> e il suo sotto-elemento <BaseCalcoloTFR>

    L’allegato 1 al messaggio INPS 2230/2025  illustra con due esempi pratici (full-time e part-time) le modalità di determinazione dell'importo stimato.

    Compilazione della domanda

    La domanda deve essere compilata tenendo conto delle ore di integrazione salariale autorizzate, già precompilate nel sistema.

     Il datore di lavoro, o l’intermediario abilitato, dovrà completarla inserendo l’importo stimato della prestazione integrativa, al netto dell’importo lordo già liquidato a titolo di integrazione salariale principale. È fondamentale, quindi, calcolare in modo preciso l’integrazione effettivamente necessaria per arrivare all’80% della retribuzione utile.

    Modifica delle domande già presentate

    I datori di lavoro che abbiano già trasmesso domande prima del 14 luglio 2025 e riscontrino una difformità tra l’importo richiesto e quello risultante dal nuovo calcolo basato sull’algoritmo fornito, potranno richiedere la modifica dell’importo. La richiesta va trasmessa entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (quindi entro il 13 agosto 2025), tramite PEC all’indirizzo:

     [email protected]

     Nella comunicazione vanno indicati:

    • il numero progressivo della domanda;
    • il protocollo;
    • il nuovo importo stimato corretto.

    L’INPS procederà alla modifica centralizzata durante la fase istruttoria.

    In assenza di comunicazioni da parte del datore di lavoro, le domande saranno valutate sulla base dell’importo già richiesto al momento della presentazione

    .

  • Lavoro Dipendente

    Riduzione contributo ordinario Fondo solidarietà Bolzano 2026: istruzioni

    Con la circolare n. 140 del 12 novembre 2025, l’INPS ha illustrato le modalità di applicazione della riduzione contributiva per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol, prevista per l’anno 2026.

    La misura discende dalla deliberazione del Comitato amministratore n. 15 del 12 giugno 2025, che ha approvato una riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario a carico dei datori di lavoro che rispettano specifici requisiti dimensionali e di accesso.

    L’agevolazione mira ad alleggerire l’onere contributivo delle microimprese del territorio che non hanno usufruito di trattamenti di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti, favorendo la sostenibilità economica e la continuità occupazionale.

    Fondo bilaterale Bolzano Quadro normativo

    Il decreto interministeriale del 22 agosto 2023, emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, ha disciplinato il funzionamento del Fondo bilaterale di Bolzano in attuazione degli articoli 30 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, introducendo la possibilità di modulare l’aliquota contributiva in base alla dimensione aziendale

    . In via ordinaria, l’articolo 8 del decreto prevede le seguenti aliquote contributive:

    Numero medio di dipendenti Aliquota ordinaria Ripartizione datore/lavoratore
    Fino a 5 dipendenti 0,50% 2/3 datore – 1/3 lavoratore
    Oltre 5 dipendenti 0,80% 2/3 datore – 1/3 lavoratore

    La deliberazione n. 15/2025 ha disposto, per il 2026, la riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50%, determinando così un’aliquota effettiva pari allo 0,30%. 

    Tale riduzione spetta esclusivamente ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) nei 24 mesi successivi alla conclusione di un eventuale trattamento precedente. Il contributo ridotto continua ad applicarsi sull’intera retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti.

    Istruzioni operative per datori di lavoro e consulenti

    Per l’anno 2026, i datori di lavoro interessati appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano – identificati dal codice di autorizzazione “6P” – potranno beneficiare della riduzione contributiva se in possesso dei requisiti previsti.

    L’attribuzione del beneficio avverrà in via automatica tramite l’assegnazione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato:“Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e 21 maggio 2024”.

    La procedura centralizzata INPS provvederà a:

    • verificare i requisiti di ammissione alla riduzione;
    • attribuire o revocare il codice “2Q” in caso di perdita delle condizioni;
    • adeguare, dal mese di competenza gennaio 2026, la procedura di calcolo contributivo ai nuovi parametri.

    È importante ricordare che, anche in presenza del codice “2Q”, la riduzione non si applica automaticamente se l’azienda risulta con una media superiore a cinque dipendenti nel semestre di riferimento.