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Ricercatori: trattamento economico minimo nel decreto MUR 2025
Con il decreto del 6 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito per la prima volta il trattamento economico minimo da riconoscere ai titolari di incarichi post-doc e di incarichi di ricerca.
L’obiettivo è garantire uniformità e maggiore tutela contrattuale ai ricercatori, rafforzando la competitività del sistema universitario e scientifico nazionale.
Le nuove disposizioni si rivolgono direttamente a università, enti pubblici di ricerca e istituzioni assimilate, che dovranno applicare i parametri stabiliti, al momento della sottoscrizione dei contratti.
Si tratta di una misura attesa dal settore, volta a colmare un vuoto normativo e a evitare disparità di trattamento tra ricercatori con funzioni simili ma condizioni economiche differenti
Il quadro normativo – criteri e importo minimo
Il decreto attua le disposizioni degli articoli 22-bis e 22-ter della legge 240/2010, introdotti dalla legge 79/2025, che hanno istituito rispettivamente gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca.
Per gli incarichi post-doc, l’importo non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0.
Per gli incarichi di ricerca, è stabilita una soglia minima di 22.500 euro annui, con aggiornamento automatico legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), esclusi i tabacchi dm-mur-ricercatori .
Tali importi sono definiti al netto degli oneri a carico delle amministrazioni eroganti e devono essere corrisposti in rate mensili di pari ammontare.
Gli oneri finanziari saranno sostenuti con le risorse già disponibili nei bilanci delle istituzioni interessate.
Tipologia incarico Importo minimo annuo Note Post-doc ≥ trattamento iniziale ricercatore confermato (classe 0) Importo definito in base a impegno e complessità Incarico di ricerca € 22.500,00 Adeguamento automatico ISTAT FOI I risvolti operativi
Dal 1° ottobre 2025, università ed enti di ricerca sono tenuti ad applicare le nuove regole nei contratti di incarico. In concreto:
- Gli uffici del personale e gli organi di amministrazione dovranno verificare, al momento della stipula, che i compensi rispettino le soglie minime fissate dal decreto.
- Per gli incarichi post-doc, sarà necessario confrontare l’offerta economica con il livello retributivo di riferimento del ricercatore confermato nel precedente contratto a tempo determinato
- Per gli incarichi di ricerca, l’importo di € 22.500 annui dovrà essere considerato come base inderogabile, da aggiornare automaticamente in caso di variazioni ISTAT.
- Le rate di pagamento devono essere predisposte con cadenza mensile e di pari importo, al fine di garantire regolarità e trasparenza.
Le istituzioni interessate sono chiamate a recepire puntualmente i contenuti per assicurare la corretta attuazione della norma e tutelare la dignità professionale dei ricercatori
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Rinnovo ccnl compagnie aeree Fairo: aumenti e una tantum
In data 7 agosto 2025 è stata sottoscritta a Roma l’ipotesi di accordo di rinnovo della parte specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fairo, riguardante quadri, impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.
L’intesa, frutto di un lungo confronto tra l’associazione datoriale Fairo e le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo), copre il periodo contrattuale 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027.
L’accordo si colloca nel quadro di un più ampio processo di rinnovo contrattuale, volto ad adeguare le condizioni economiche e normative del personale al mutato contesto economico e al rafforzamento della competitività del settore del trasporto aereo, mantenendo un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.
Novità retributive ccnl compagnie aeree FAIRO
A decorrere dal 1° luglio 2025 sono stati definiti i nuovi livelli retributivi minimi mensili per i diversi inquadramenti contrattuali, con ulteriori incrementi programmati al 2026 e al 2027. Le percentuali di riallineamento rispetto ai valori precedenti variano in funzione del livello di appartenenza, con l’obiettivo di garantire progressioni coerenti e proporzionate.
Indennità e contributi aggiuntivi
Oltre ai minimi tabellari, l’accordo introduce:
- una tantum: €1.600 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2024 ed €400 per il periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, con criteri proporzionali per i lavoratori assunti successivamente e per i rapporti part-time;
- aumento contributo Prevaer: dal 2,5% al 3,0% dal 1° luglio 2025, esteso anche ai contratti a termine;
- assistenza sanitaria integrativa: contributo minimo pro capite elevato a €240 annui per tutto il personale a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.
Di seguito si riportano la tabella dei nuovi minimi retributivi e le tranches di aumento complessivo per il terzo livello:
Livello Minimo dal 1/7/2025 (€) Minimo dal 1/7/2026 (€) Minimo dal 1/7/2027 (€) Q/1 2.389,17 2.463,21 2.523,47 1 2.265,58 2.339,97 2.397,12 2a 2.162,19 2.235,99 2.290,52 2b 2.073,01 2.145,29 2.197,58 3 1.982,42 2.050,75 2.100,75 4 1.905,49 1.970,97 2.019,03 5 1.849,76 1.913,83 1.960,49 6 1.797,68 1.860,14 1.905,48 7 1.710,17 1.773,31 1.816,44 8 1.706,08 1.768,89 1.811,92 Livello Dal 1/7/2025 (€) Dal 1/7/2026 (€) Dal 1/7/2027 (€) Aumento complessivo (€) 3° 1.982,42 (+100) 2.050,75 (+60) 2.100,75 (+50) +210 Novità contrattuali
Sul piano normativo e organizzativo, l’accordo introduce rilevanti modifiche tese a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la coesione contrattuale:
- Indennità giornaliera: incremento da €4,10 a €5,73 dall’1.7.2025.
- Missioni: aumento della percentuale per spese accessorie non documentabili dal 2% al 6%.
- Orario di lavoro: maggiorazione retributiva domenicale innalzata dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti.
- Permessi retribuiti: ai dipendenti con almeno 15 anni di anzianità vengono riconosciute ulteriori 10 ore annue, fruibili anche in forma frazionata e da utilizzare entro l’anno solare.
Infine, le parti hanno sottoscritto una nota a verbale, con l’impegno a incontrarsi entro il 30 settembre 2025 per avviare un’eventuale revisione degli articoli della parte specifica del contratto, al fine di armonizzarli con il nuovo testo della parte generale, recentemente rinnovata.
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Accordo Italia -Moldavia sicurezza sociale, tutte le istruzioni
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano Calderone e il Ministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Moldova Alexei Buzu avevano firmato il 31 ottobre 2024 a Roma un nuovo Accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale che prevede la possibilità di totalizzazione dei contributi previdenziali.
Il 1 luglio 2025 è apparsa in Gazzetta Ufficiale la legge 98 2025 di ratifica dell'accordo .Qui il testo.
Si ricorda che tra i due paesi è già in vigore dal 2023 un accordo in materia di pensioni e contribuzione, che però non prevedeva la totalizzazione dei contributi. Con il nuovo accordo è stato semplificato il raggiungimento dei requisiti di pensione.
L’Accordo entra in vigore dopo che entrambi i Paesi ne hanno notificato l’approvazione e sostituisce l'accordo del 2021.
Il 30 settembre 2025 INPS ha pubblicato una circolare riepilogativa N. 131-2025 con tutte le istruzioni
Vediamo meglio la disciplina prevista.
L’accordo per la sicurezza sociale 2025
L’accordo mira a garantire la tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori italiani e moldavi che hanno svolto attività lavorativa in entrambi i Paesi. Consente la somma (totalizzazione) dei contributi versati in Italia e in Moldova per maturare i requisiti necessari al pensionamento.
Ambito di applicazione
Prestazioni coperte:
- Per l’Italia: pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti (INPS) e rendite da infortuni sul lavoro/malattie professionali (INAIL).
- Per la Moldova: pensioni per età, disabilità (malattia o infortunio), superstiti.
Esclusioni:
Non rientrano assegni sociali e prestazioni assistenziali non contributive italiane.
Escluse anche le pensioni speciali moldave e quelle anticipate.
Totalizzazione dei periodi contributivi
Se un lavoratore ha versato contributi in entrambi i Paesi, questi possono essere sommati (totalizzati) per:
ottenere il diritto alla pensione;
mantenere o recuperare il diritto se i contributi in un solo Paese non bastano.
Condizioni:
- I periodi non devono sovrapporsi.
- Se in uno dei due Paesi si matura il diritto autonomamente, il calcolo resta separato.
- In caso contrario, si applica il meccanismo del pro-rata: ciascun Paese paga una quota proporzionale alla durata dei periodi di contribuzione maturati sotto la propria legislazione.
- Lavoratori distaccati: chi viene inviato temporaneamente (max 24 mesi prorogabili) nell’altro Stato resta soggetto alla previdenza del Paese d’origine.
- Autonomi: stessi criteri dei dipendenti per permanenze brevi.
- Personale di trasporto, marittimi, diplomatici e funzionari pubblici: sono previste regole speciali a seconda della sede dell’impresa o dell’Amministrazione da cui dipendono.
Leggi per ulteriori dettagli Pensioni Italia Moldavia al via le domande
Pagamento e modalità pratiche
Le pensioni sono pagate anche se il beneficiario vive nell’altro Stato.
I pagamenti saranno effettuati:
- in valuta nazionale se il beneficiario risiede nello stesso Paese dell’ente pagatore;
- in euro se il beneficiario risiede nell’altro Paese.
È previsto lo scambio diretto di informazioni e collaborazione tra le autorità e gli istituti previdenziali dei due Stati ( INPS e CNAS moldava).
ATTENZIONE
Se i contributi in un Paese non raggiungono almeno un anno, quel periodo non dà diritto a prestazioni in quel Paese ma può essere utilizzato dall’altro.
Anche se l’Accordo venisse cancellato , i diritti maturati restano validi.
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Responsabilità datore di lavoro negli infortuni: onere prova a suo carico
Il lavoratore deve provare il danno e il nesso causale, il datore deve dimostrare di aver attivato le specifiche misure di sicurezza. Questa in sintesi la conclusione della corte di Cassazione nell'ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025 che riafferma l'ampia responsabilità dei datori di lavoro.Vediamo i dettagli del caso e le decisioni di merito e della Suprema Corte.Infortunio e predisposizione DPI
La vicenda riguarda un dipendente di una ditta metalmeccanica che, mentre tagliava un tondino di ferro, è stato colpito all’occhio sinistro da un frammento metallico, riportando una grave lesione permanente. Dopo il riconoscimento da parte dell’INAIL di un danno biologico del 28%, il lavoratore ha chiesto un ulteriore risarcimento, sostenendo la responsabilità datoriale per violazione degli obblighi di sicurezza.
Il Tribunale di Piacenza e successivamente la Corte d’Appello di Bologna hanno respinto la domanda, affermando che mancava la prova della dinamica esatta dell’incidente e che il datore aveva comunque fornito dispositivi di protezione individuale (DPI).
La Corte d’Appello aveva inoltre escluso la responsabilità datoriale in mancanza di specifica allegazione sull’obbligo di vigilanza.
Il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
I principi in tema di onere della prova in tema di sicurezza
Con ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Suprema Corte – Sezione Lavoro – ha accolto il ricorso, ribadendo alcuni punti cardine:
- Natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.: il contratto di lavoro integra l’obbligo di sicurezza, e il riparto degli oneri probatori segue le regole dell’art. 1218 c.c, cioè:
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- Onere del lavoratore: limitarsi a provare l’esistenza del danno e il nesso causale con la prestazione lavorativa, evidenziando l’inadempimento datoriale.
- Onere del datore: dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione previste dalla legge, dall’esperienza e dalla tecnica, inclusa la vigilanza effettiva sull’uso dei DPI.
- Esclusione della responsabilità oggettiva: resta salva la possibilità per il datore di provare che l’evento sia dipeso da una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore (cd. rischio elettivo).
Nel caso specifico , secondo la Cassazione, il lavoratore aveva già assolto al suo onere probatorio: la dinamica dell’infortunio e il danno conseguente era stata pacificamente riconosciuta e provata. Era quindi compito della società datrice dimostrare di avere adottato e fatto rispettare le misure necessarie, compresa la vigilanza sull’uso degli occhiali protettivi.
La Corte d’Appello aveva invece invertito impropriamente gli oneri, chiedendo al lavoratore di fornire ulteriori dettagli non a suo carico. Per questo la sentenza è stata cassata e il caso rinviato a un nuovo giudizio.
Conclusioni
La pronuncia conferma che, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore non deve dimostrare in dettaglio quali regole di sicurezza siano state violate: spetta al datore provare di avere
- predisposto,
- attuato e
- vigilato sull'attuazione di tutte le misure di prevenzione.
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CCNL cooperative sociali e accordo integrativo 2025 per gli educatori
E' stato firmato il 26 gennaio 2024 il rinnovo del Ccnl cooperative sociali da Agci imprese sociali, Confcooperative federsolidarietà, Legacoopsociali, Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fisascat-Cisl, Uil-Fpl e Uiltucs – il verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo, in vigore dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
L'accordo interessa oltre 400mila lavoratori. Il precedente contratto risaliva al 28 marzo 2019 (vedi sotto i paragrafo dedicato )
Il 17 settembre 2025 le parti hanno sottoscritto il verbale di accordo per il corretto inquadramento degli educatori professionali socio-pedagogici, con i seguenti requisiti
- che, alla data del 1° gennaio 2018, fossero titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, alla medesima data
- avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio,
- oppure abbiano almeno venti anni di servizio.
L'accordo prevede che dal 1° novembre 2025, agli educatori socio-pedagogici inquadrati al livello D1 venga attribuito un elemento temporaneo aggiuntivo della retribuzione mensile pari a 82,00 euro.
Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, i suddetti educatori transiteranno al livello D2 .L'’Etdr ha effetto su ogni istituto contrattuale e non verrà mantenuto nel caso di passaggio di livello o di mansione.
CCNL cooperative sociali 2023-2025 Trattamento economico
Sono previsti i seguenti aumenti dei minimi conglobati della retribuzione
- 60,00 euro con la mensilità di febbraio 2024 al livello C1
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2024 al livello C1
- 30,00 euro con la mensilità di ottobre 2025 al livello C1,
adeguati proporzionalmente per gli altri livelli
Novità contrattuali
Maternità
Dal 1° gennaio 2024, l’integrazione per l'astensione obbligatoria per maternità passa dall'80 al l 100% della normale retribuzione.
Quattordicesima mensilità
Viene riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2025 la quattordicesima mensilità pari alla metà della retribuzione in vigore nel mese di corresponsione. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno versati i dodicesimi dell’importo corrispondenti ai mesi di servizio prestati
La quattordicesima:
- non maturerà a fronte di periodi trascorsi in aspettativa non retribuita
- andrà computata ai fini del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Le parti si sono impegnate a raggiungere prioritariamente la retribuzione piena nel prossimo rinnovo”.
Vengono previsti inoltre:
- l' introduzione dei tempi di vestizione e svestizione pari a 15 minuti riconosciuti nell’orario di lavoro;
- il superamento dell’articolo sull’obbligo di residenza in struttura e introduzione della reperibilità con vincolo di permanenza in struttura, con il riconoscimento di una corresponsione economica;
- l’istituzione di una commissione paritetica per la revisione dei profili professionali e la riclassificazione del personale.
- l’incremento al 25% legato alla clausola di stabilizzazione per il personale a tempo determinato”.
Assistenza sanitaria integrativa
Il contributo di finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa a partire dal 1° gennaio 2025 passa da 5 a 10 euro mensili.
CCNL Cooperative sociali 2019 novità contrattuali
In tema di contratti a termine la durata massima complessiva è fissata in 36 mesi e 40 mesi per il lavoratori particolarmente svantaggiati. Viene però introdotta la clausola che la stipula di contratti a termine oltre i 24 mesi è possibile solo per i datori di lavoro che abbiano stabilizzato , con contratti a tempo indeterminato, almeno il 20% dei rapporti a tempo determinato utilizzati nei 12 mesi precedenti (restano esclusi dal computo i lavoratori dimissionari o licenziati per giusta causa o che non abbiano accettato la trasformazione del contratto e le aziende che hanno utilizzato un solo contratto a tempo determinato).
Il numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato non deve superare il 30% del personale complessivamente assunto alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento.
Tabella retributiva 2019-2022
<>La tabella retributiva in vigore fino al 31.12.2022 è la seguente
Livello inquadramento minimo retributivo indennità di funzione livello A1 1.254,62 euro Livello A2 1.266,21 euro Livello B1 1.325,20 euro Livello C1 1.425,21 euro Livello C2 1.425,21 euro Livello C3 1.511,24 euro Livello D1 1.511,24 euro Livello D2 1.594,15 euro
Livello D3 1.697,06 euro Livello E1 1.697,06 euro Livello E2 1.831,71 euro + 77,47 indennità di funzione Livello F1 2.023,07 euro + 154,94 indennità di funzione Livello F2 2310,42 euro + 232,41 indennità di funzione CCNL Cooperative sociali: Maggiorazioni straordinari, lavoro notturno, reperibilità
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con la RSA e le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.
STRAORDINARI
- – 15%, straordinario diurno e lavoro festivo e domenicale;
- – 30%, straordinario notturno e straordinario diurno festivo;
- – 50%, straordinario notturno festivo
- – per lavoro notturno: € 12,39 per le prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte; € 6,20 per prestazioni
- oltre le 2 ore e fino alle 4 ore per notte.
Per gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attività si svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta indennità è sostituita da una maggiorazione del 10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta;
ALTRE MAGGIORAZIONI
- di turno: ai lavoratori inseriti in servizi funzionati su turni ruotanti con continuità nell'arco di 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per il singolo lavoratore, viene corrisposta una indennità di turno per le ore effettivamente svolte;
- di reperibilità: € 77,47 lorde mensili se oltre alla reperibilità è richiesto l'obbligo di residenza nella struttura; se non vi è l'obbligo di residenza, o per periodi non superiori a 10 giorni tale indennità è di € 5,16 giornaliere;
- di pronta disponibilità: € 1,55/ora (non possono essere previsti più di 8 turni al mese per ciascun dipendente
- ed ha durata minima di 4 ore e massima di 12 ore);
- – di funzione, per l’affiancamento all’inserimento lavorativo di colleghi svantaggiati: € 50,00, mensili, riconosciuti al lavoratore che svolge tale funzione, limitatamente al tempo concordato e riferito ai progetti individuali dei colleghi svantaggiati;
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Sportelli INPS nei Comuni: protocollo per migliorare i servizi ai cittadini
E' stato firmato un nuovo accordo tra INPS e ANCI, grazie al quale i Comuni rafforzeranno la rete degli sportelli INPS: i Punti Utente Evoluto (PUE) e i Punti Cliente Servizio (PCS). Per i cittadini significa poter ottenere informazioni e assistenza su prestazioni e domande senza doversi spostare lontano o utilizzare strumenti digitali complessi.
- Più vicini: sportelli presenti presso il Comune o altri enti locali.
- Più semplici: supporto umano per usare i servizi online INPS per chi non ha competenze digitali.
- Più inclusivi: attenzione a aree interne e isole minori, dove i servizi sono meno accessibili.
L'istituto ne ha dato notizia con il messaggio del 26 settembre , precisando che l’intesa , firmata il 10 settembre scorso, rientra nel modello di servizio INPS centrato sull’utente e valorizza due canali già attivi da qualche anno i PCS (disciplinati da atti INPS del 2016) e i PUE (atti e messaggi INPS 2022–2023). L’accordo ha durata triennale e punta a diffondere gli sportelli nei Comuni, con campagne informative e materiali dedicati.
Cosa cambia per i cittadini
Per i cittadini l'accordo significa un maggior numero di sportelli pubblici che facilita l’accesso alle prestazioni INPS (es. pensioni, sostegni al reddito, genitorialità), offrendo orientamento, assistenza nella compilazione delle domande e supporto all’uso dei servizi digitali.
Cosa si puo fare agli sportelli INPS nei Comuni
- Ricevere informazioni su prestazioni, requisiti e scadenze.
- Essere assistito nella registrazione e nell’accesso ai servizi online.
- Compilare e inviare domande e richieste con il supporto di un operatore.
- Seguire lo stato delle pratiche e ricevere comunicazioni.
Dove trovarli e come accedere
- Verificare sul sito del Comune o presso l’URP se è attivo un PUE/PCS.
- Prenotare un appuntamento (se previsto) o recati allo sportello INPS indicato.
- Portare con sé i documenti utili (identità, codice fiscale, eventuale SPID/CIE, documentazione della prestazione).
Il protocollo INPS ANCI 2025
L'accordo , a seguito della delibera INPS del 16 luglio 2025 prevede quindi che:
- l'istituto organizzi informazione e formazione per gli operatori comunali per garantire un servizio uniforme.
- ANCI deve curare campagne di comunicazione verso i Comuni, raccoglie i feedback dai territori e segnalare esigenze specifiche per migliorare il servizio, con particolare attenzione alle Aree interne e delle Isole minori.
Le iniziative sono seguite da un Tavolo tecnico con monitoraggi periodici per rendere gli sportelli sempre più utili ai cittadini.
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Buoni pasto ai lavoratori turnisti: la Cassazione conferma il diritto
Il tema del diritto ai buoni pasto per i dipendenti del comparto sanitario continua a generare contenziosi, specie per il personale turnista che per motivi di orario non riesce ad accedere al servizio mensa.
La questione ruota attorno all’interpretazione delle norme contrattuali e legislative che regolano il diritto alla pausa e alla fruizione dei pasti durante il servizio. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, firmata il 3 giugno 2025 e pubblicata il 17.9.2025 (n. 2786/2025, ricorso n. 23746/2022) ha fornito ulteriori chiarimenti, consolidando un orientamento già espresso in precedenti decisioni.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dall’articolo 29 del CCNL Comparto Sanità del 2001, dall’articolo 33 del DPR 270/1987 e dall’articolo 8 del D.L. 66/2003, che disciplinano rispettivamente il diritto alla mensa e la pausa lavorativa per prestazioni eccedenti le sei ore.
Il caso: lavoro su turni e impossibilità di accesso alla mensa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di infermieri professionali turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. I lavoratori lamentavano la mancata erogazione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, previsto solo per il personale non turnista con rientro pomeridiano. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto tale diritto, ritenendo che l’impossibilità di accedere alla mensa, dovuta all’organizzazione dei turni, non potesse comportare la perdita del beneficio.
La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva chiarito che i buoni pasto spettano ogniqualvolta il dipendente presti servizio oltre le sei ore e non possa usufruire della mensa per ragioni legate alla struttura dell’orario di lavoro. Il diritto, dunque, non decade, ma si trasferisce nella forma sostitutiva del ticket, strumento volto a garantire il benessere del lavoratore e la continuità del servizio.
L’Azienda sanitaria, non condividendo l’interpretazione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il diritto alla pausa e al buono pasto non potesse essere riconosciuto indistintamente a tutti i turnisti, ma solo a quelli che, pur avendo orari continuativi, fossero nelle condizioni di effettuare una pausa intermedia.
La decisione della Cassazione: diritto con almeno sei ore di lavoro
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse dall’ente.
I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato (tra cui Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022, Cass. n. 5547/2021), secondo cui l’attribuzione del buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico dei dipendenti.
La Cassazione ha ribadito che il diritto al ticket è connesso all’orario di lavoro giornaliero che superi le sei ore, indipendentemente dal carattere turnista o meno del dipendente.
L’impossibilità di accedere al servizio mensa non elimina il diritto, ma lo trasforma in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che tutti i lavoratori, senza distinzioni, possano fruire di un intervallo non lavorato, come previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata confermata e l’Azienda Sanitaria è stata condannata al rimborso delle somme dovute, oltre alle spese legali quantificate in 8.000 euro, oltre accessori di legge.
La decisione rafforza il principio per cui il buono pasto non rappresenta un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.