• Lavoro Dipendente

    Esodo con isopensione: istruzioni INPS 2025 per il flusso Uniemens

    Con il Messaggio INPS n. 3166 del 23 ottobre 2025, l’Istituto fornisce nuove precisazioni sulla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori in esodo ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.

    L’obiettivo è garantire una gestione corretta dei versamenti contributivi e delle informazioni previdenziali in presenza di retribuzioni imponibili eccedenti il massimale annuo previsto per il 2025.

    La misura ricordiamo, riguarda i datori di lavoro con più di 15 dipendenti che hanno stipulato accordi sindacali per incentivare l’uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. 

    Vengono inoltre richiamati i codici da utilizzare nel flusso e le modalità contabili da applicare per la contribuzione figurativa correlata.

    Il quadro normativo

    L’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, consente di stipulare accordi aziendali per accompagnare alla pensione i lavoratori in esubero. Il datore di lavoro, aderendo alla misura, deve farsi carico della provvista finanziaria necessaria per: l’erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento pensionistico teorico spettante; il versamento della contribuzione figurativa correlata, utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. La retribuzione media mensile di riferimento per la contribuzione correlata è determinata secondo i criteri previsti per la NASpI (D.Lgs. n. 22/2015), considerando gli ultimi quattro anni di contribuzione. Per il 2025, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995 è pari a € 120.607,00 (circolare INPS n. 26/2025). Oltre tale limite non sussiste obbligo di versamento della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

    Riferimento normativo Descrizione Valore / Codice
    Legge n. 92/2012, art. 4, commi 1-7-ter Incentivo all’esodo lavoratori prossimi alla pensione Prestazione INPS finanziata dal datore
    Legge n. 335/1995, art. 2, c. 18 Massimale annuo base contributiva 2025 € 120.607,00
    Codice Uniemens “M161” Contribuzione figurativa correlata Somma a debito DM2013
    Codice Uniemens “V980” Quota eccedente massimale (senza contributo) Importo imponibile indicato in <ImponibileEccMass>

    Istruzioni operative per la compilazione

     Nel flusso Uniemens, i datori di lavoro che attivano la procedura di esodo devono: 

    • valorizzare l’elemento con il valore “V” (“Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012”); 
    • compilare e non valorizzare ; indicare in il codice corrispondente al fondo previdenziale di iscrizione; 
    • compilare e per la contribuzione figurativa correlata, secondo l’aliquota del fondo di appartenenza. 

    Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 o che hanno optato per il sistema contributivo, una volta superato il massimale:

    •  valorizzare = “Si”;
    •  indicare l’imponibile eccedente ;
    •  impostare = “zero”.

    Il sistema genera automaticamente nel DM2013 virtuale il codice “V980”, senza contributo, poiché non dovute le contribuzioni minori.

    Sul conto individuale dei lavoratori resta comunque garantita la copertura figurativa delle settimane di riferimento.

  • Enti no-profit

    Volontariato: riconoscimento delle competenze

    Con il decreto del 31 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, ha definito i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

    L’obiettivo è promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza di apprendimento non formale utile alla crescita personale e alla spendibilità delle competenze nei contesti formativi e lavorativi.

    Il provvedimento attua l’articolo 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e si collega al quadro generale del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.Lgs. 13/2013).

    Le norme

    Il decreto si inserisce in un articolato sistema normativo che include:

    • D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali;
    • Decreto interministeriale 5 gennaio 2021, relativo all’interoperatività tra enti pubblici titolari del sistema di certificazione;
    • Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

    Il riconoscimento delle esperienze di volontariato avviene, quindi, nell’ambito del repertorio nazionale delle qualificazioni e delle procedure previste dagli enti titolati del Terzo settore, in coerenza con gli standard di qualificazione stabiliti.

    Il decreto specifica che tali servizi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo svolti nell’ambito delle risorse già disponibili.

    I requisiti minimi e parametri

    Il volontariato è riconosciuto come contesto di apprendimento non formale che favorisce lo sviluppo di competenze sociali, civiche e trasversali. 

    Le competenze possono essere individuate e certificate su richiesta della persona o su iniziativa degli enti del Terzo settore titolati ai sensi del D.M. 9 luglio 2024. 

    Per l’attivazione del processo di riconoscimento, il decreto prevede alcuni parametri quantitativi e procedurali fondamentali:

    Parametro Requisito minimo
    Durata attività di volontariato Almeno 60 ore in 12 mesi
    Frequenza minima per attestazione 75% del percorso previsto
    Progetto personalizzato Obbligatorio e sottoscritto all’avvio
    Tutoraggio Figura dedicata per tutto il percorso
    Documento di trasparenza Rilasciato secondo modello allegato al D.I. 5/1/2021

    Gli enti del Terzo settore possono inoltre stipulare accordi di collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, al fine di ricevere supporto operativo nei processi di individuazione delle competenze.

     Il rilascio delle attestazioni avviene in conformità alle specifiche del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e garantisce la tracciabilità delle evidenze formative e delle ore svolte.

    Procedure per il riconoscimento – DM Luglio 2024

    Le competenze individuate dal decreto sono portabili e spendibili sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mercato del lavoro.
    Gli enti pubblici titolari (scuole, università, regioni, pubbliche amministrazioni) valutano e riconoscono tali competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. 13/2013 e dal D.I. 5 gennaio 2021.

    Inoltre, le attestazioni rilasciate possono essere considerate titoli valutabili nei concorsi pubblici, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, D.M. 31 luglio 2025).

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incaricato del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione del decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. 9 luglio 2024, al fine di assicurare omogeneità e qualità nell’applicazione dei servizi di riconoscimento.

    Ambito e riferimenti

    Standard e procedure

    • Standard di sistema e di processo: i servizi devono essere progettati con obiettivi di apprendimento/risultati attesi riferiti agli standard di qualificazione; sono previsti vigilanza e monitoraggio. 
    • Documentazione: rilascio del documento di trasparenza e delle attestazioni secondo i modelli previsti dalle Linee guida SNCC. :
    • Formato delle attestazioni: in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, conservate dagli enti titolari/delegati e registrate nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.

    Riferimenti ufficiali: G.U. – DM 9 luglio 2024Ministero del Lavoro – scheda decreto 

  • Inail

    Riduzione premi INAIL artigiani 2025

    Pubblicato venerdi 24 ottobre 2025 nella  sezione pubblicità  legale del sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali , il DM  22 ottobre 2025  , con il quale viene determinata la misura percentuale della riduzione dei premi assicurativi INAIL spettante alle imprese artigiane che non abbiano  registrato  casi di infortunio nel biennio 2022/2023,

    La riduzione per il 2025,   stabilita dalla legge 296 2006  viene fissata alla misura  del 5,07%  del premio dovuto,    in leggero aumento risptto al 2024, quando era stata stabilita al 4,81%

    Si ricorda che per l'applicazione le imprese artigiane devono rispondere ai seguenti requisiti :

    • essere in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs. 81/2008). 
    •  non aver registrato  tra i dipendenti infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio 
    •  devono aver adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.

    Giova forse  specificare che  anche che per l' applicazione delle riduzione si considerano  gli infortuni denunciati, sia attraverso certificato medico del dipendente che a seguito di denuncia del datore di lavoro .

    Non vanno invece conteggiati gli infortuni in itinere  e gli infortuni in franchigia ( ovvero gli infortuni con grado di menomazione ai fini dell'indennizzo inferiore al 6%)

    La riduzione  è applicabile sia ai premi della polizza dipendenti  ovvero i premi ordinari , che ai premi della polizza artigiani ( premio speciale unitario).

    Si ricorda che  che l’INAIL è  autorizzato dai ministeri ad  effettuare anche successivamente le verifiche sulle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese artigiane.

  • Lavoro Dipendente

    Revoca del licenziamento: la tempistica per i datori di lavoro

    Con l’ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha ribadito un principio di rilievo per i rapporti di lavoro subordinato: la revoca del licenziamento è da considerarsi tempestiva se inviata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, a prescindere dal momento in cui il lavoratore ne riceve effettiva conoscenza.

    La decisione, che si fonda sull’art. 18, comma 10, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come modificato dalla Legge n. 92/2012 poi recepita dal dlgs 147 2025, , si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, che attribuisce alla revoca natura di diritto potestativo del datore di lavoro, esercitabile unilateralmente entro il termine di legge.

    Il caso affrontato dalla Suprema Corte offre l’occasione per chiarire l’ambito di applicazione del principio della “scissione degli effetti” degli atti recettizi, nonché i limiti temporali entro i quali il datore può rimediare a un licenziamento senza incorrere in sanzioni.

    Le decisioni di merito e della Cassazione

    La Corte di Cassazione, confermando le pronunce di merito, ha dichiarato infondato il ricorso della lavoratrice, chiarendo che la revoca del licenziamento prevista dall’art. 18, comma 10, dello Statuto dei lavoratori – introdotta dalla Legge n. 92/2012 e ripresa dall’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 – è efficace se effettuata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione, anche se non ancora ricevuta dal dipendente.

    I giudici di legittimità hanno qualificato la revoca come atto unilaterale di autotutela del datore di lavoro, riconducibile alla categoria dei diritti potestativi, il cui esercizio determina immediatamente la modifica della sfera giuridica del destinatario.

    Ne consegue che, in assenza di una diversa previsione normativa, l’effetto della revoca si produce al momento dell’invio, e non alla ricezione.

    La Corte ha sottolineato che il testo della norma fa riferimento alla revoca “effettuata” entro il termine di quindici giorni, senza menzionare la comunicazione o la conoscenza da parte del lavoratore. Il legislatore, dunque, ha inteso legare la validità dell’atto al suo compimento, non alla sua percezione.

    Inoltre, i principi di buona fede e correttezza non possono ampliare i limiti legali o introdurre nuovi oneri a carico delle parti in mancanza di un espresso fondamento normativo.

    Applicando tali principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto tempestiva la revoca effettuata con telegramma inviato il 28 febbraio 2018, poiché entro i 15 giorni dall’impugnazione del 13 febbraio, pur se la ricezione era avvenuta il giorno successivo.

    Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della lavoratrice al pagamento delle spese di giudizio.

    Conclusioni e riferimenti normativi

    La decisione della Cassazione n. 16639/2024 consolida un orientamento favorevole ai datori di lavoro, secondo cui il termine di 15 giorni per revocare il licenziamento decorre dall’impugnazione e si considera rispettato con il mero invio dell’atto, purché avvenuto entro la scadenza.

    Il datore di lavoro, quindi, può revocare validamente il recesso anche se il lavoratore riceve la comunicazione successivamente, a condizione che la spedizione avvenga in tempo utile.

    Per i consulenti e i responsabili delle risorse umane, la pronuncia offre un chiarimento importante sulla tempistica delle revoche, riducendo il rischio di contenziosi legati a ritardi nella consegna. Tuttavia, resta consigliabile documentare con precisione la data di invio e la modalità di trasmissione, così da poter dimostrare il rispetto dei termini legali in caso di contestazione.

    Riferimenti normativi

    • Art. 18, comma 10, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92) – Revoca del licenziamento;
    • Art. 4, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
    • Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza n. 16639 del 14 giugno 2024

  • Lavoro Autonomo

    Premi dei concorsi di progettazione: il regime fiscale per professionisti senza p IVA

    Con la risposta n. 266 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi del trattamento fiscale dei premi erogati nell’ambito dei concorsi di progettazione in due gradi, disciplinati dagli articoli 152 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

    Il caso trae origine da un concorso bandito da un Ministero per la realizzazione di nuove scuole finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell’articolo 24 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

    L’Amministrazione finanziaria  aveva già  fornito  un precedente chiarimento (risposta n. 177/2024), secondo cui i premi riconosciuti ai vincitori e ai partecipanti configurano corrispettivi per prestazioni professionali soggette a IVA e ritenuta d’acconto, trattandosi di compensi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

    Nella nuova istanza  l’attenzione si è concentrata su un caso particolarmente complesso : la corresponsione di un premio a un architetto iscritto all’albo ma privo di partita IVA, stabilmente occupato all’estero come lavoratore dipendente e non abitualmente esercente la libera professione.

    Il caso e la soluzione prospettata

    Il ministero  istante doveva liquidare un   architetto non vincitore del primo posto ma comunque destinatario di un riconoscimento economico previsto dal bando.

    Il professionista, pur iscritto all’Albo degli Architetti dal 2018, risultava domiciliato all’estero e svolgeva attività di lavoro dipendente. Egli dichiarava di non esercitare abitualmente attività professionale autonoma e di non aver beneficiato della franchigia contributiva prevista dall’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

    Il dubbio riguardava, quindi, la corretta qualificazione fiscale del premio, ossia:

    • se potesse essere trattato come reddito derivante da prestazione occasionale, con applicazione della ritenuta d’acconto del 20%, oppure
    • se dovesse invece considerarsi reddito di lavoro autonomo ex articolo 53 del TUIR, con obbligo di fatturazione e applicazione dell’IVA in regime ordinario.

    L’Amministrazione ha inoltre chiesto chiarimenti sul versamento dell’eventuale contributo alla cassa professionale e sull’applicabilità del meccanismo di split payment in caso di fattura estera, in quanto la prestazione era riferita a un’opera da realizzare in Italia.

    Secondo l’interpretazione prospettata, la prestazione resa dal professionista, pur legata all’attività propria della categoria, non avrebbe i caratteri di abitualità, sistematicità e ripetitività, e quindi il compenso avrebbe potuto essere trattato come reddito da lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

    La risposta: Attività occasionale del non residente soggetta a ritenuta

    L’Agenzia ha anzitutto richiamato il principio secondo cui, quando l’attività esercitata richiede l’iscrizione a un albo professionale, i redditi derivanti da tale attività, anche se derivanti da una sola prestazione, non possono essere considerati redditi occasionali.  L’iscrizione all’albo rappresenta, infatti, una presunzione di abitualità, in quanto costituisce il titolo che consente al professionista di svolgere in modo regolare e continuativo l’attività intellettuale (richiamate la Risoluzione n. 88/E del 2015 e la giurisprudenza della Cassazione n. 2297/1987).

    Nel caso in esame, tuttavia, l’Agenzia ha ritenuto che non sussistesse il carattere dell’abitualità, atteso che il soggetto non esercitava la professione in modo continuativo e non era titolare di partita IVA.

    Pertanto, la prestazione doveva essere qualificata come occasionale e, conseguentemente, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo.

    In tale situazione, il professionista non deve emettere fattura, ma l’Amministrazione committente, in qualità di sostituto d’imposta, deve operare la ritenuta a titolo d’imposta del 30% sul compenso, in quanto corrisposto a soggetto non residente (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 600/1973).

    L’Agenzia ha inoltre precisato che, se il compenso fosse riferito a un periodo in cui il professionista risultava residente in Italia, il reddito sarebbe comunque imponibile nel territorio nazionale, indipendentemente dall’applicabilità di eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Non sono invece di competenza dell’Agenzia le valutazioni circa l’obbligo contributivo verso la Cassa professionale.

    In conclusione, la risposta n. 266/2025 conferma che, in assenza di abitualità nell’esercizio della professione, i premi corrisposti a soggetti iscritti all’albo ma non titolari di partita IVA costituiscono redditi da lavoro autonomo non abituale, soggetti a ritenuta del 30% se percepiti da non residenti, e non rientrano nel campo IVA.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Banche e Assicurazioni

    IVASS contributo vigilanza 2025 importi e versamento

    Con decreto del 10 ottobre 2025 il ministero dell'economia ha stabilito misura e modalita' di  versamento  all'Istituto  di  vigilanza  sulle assicurazioni del contributo dovuto per  l'anno  2025  dalle  imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.

    Misura del contributo IVASS 2025 e soggetti obbligati

    Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2025 all'IVASS  e'  stabilito  nella  misura  di  seguito

    indicata: 

        a) 0,53 per mille dei premi incassati nel  2024  a  carico  delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in  Italia e  delle  sedi  secondarie   delle   imprese   di   assicurazione   e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; 

        b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2024 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia  in  regime

    di stabilimento e in libera prestazione di servizi. 

    Il contributo  di  vigilanza   va corrisposto 

        a) dalle Rappresentanze situate in Italia delle  imprese  europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi

    raccolti nel territorio italiano; 

        b) dalle case madri delle imprese europee che operano  in  Italia in regime di libera prestazione  di  servizi, dal proprio paese di origine o tramite rappresentanze situate in  altri paesi europei, con riguardo ai premi  complessivamente  raccolti  nel territorio italiano. 

       Le imprese di riassicurazione pura europee operanti in Italia in regime di stabilimento iscritte nell'elenco III in appendice all'albo delle imprese sono escluse dal pagamento del contributo di vigilanza. 

      Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza  i premi   sono  depurati  degli  oneri   di gestione,  quantificati, in misura  pari  al 4,37 per cento 

    Come si versa il contributo IVASS

    l  contributo  di  vigilanza  per  l'anno  2025   e'   versato direttamente all'IVASS, nei termini di cui all'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e secondo  le  modalita' di cui al  provvedimento  dell'IVASS  n.  39  del  4  dicembre  2015, ulteriormente modificato dai provvedimenti IVASS del 23 luglio  2019, n. 87, e   n.  113  del  6  ottobre  2021, consultabili sul sito internet dell'Istituto nella sezione  Normativa – Normativa secondaria emanata da IVASS 

    In sintesi il contributo IVASS  si paga  in due rate:

    • una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente;
    • una a saldo e conguaglio nei termini stabiliti dall’Istituto (dopo il decreto annuale MEF) solitamente entro il mese di ottobre.

    Il contributo è commisurato ai premi incassati nell’esercizio precedente, escluse le tasse e le imposte e al netto di un’aliquota per oneri di gestione determinata dall’Istituto 

    Per le imprese comunitarie iscritte negli elenchi in appendice all’Albo il contributo è calcolato sui premi incassati in Italia.

    Dopo aver calcolato il contributo le imprese, attraverso il portale accessibile all’indirizzo www.unimatica.it , devono generare l’avviso di pagamento PagoPA  , anche mediante carta di credito attraverso il portale di Unimatica., In alternativa l’avviso PagoPA può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati .  (L’elenco  è disponibile sul sito internet di PagoPA S.p.A. )

    Per ulteriori informazioni è possibile interpellare il servizio  Unimatica:

    • [email protected]
    • numero verde 800.669685 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00 per chiamate dall’Italia.

    Si ricorda che entro il termine per il pagamento della rata a saldo e conguaglio deve essere compilata e trasmessa all’Istituto all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale a o da un suo delegato.