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Assicurazione sanitaria dipendenti all’estero: la tassazione dei premi
Un ente di diritto pubblico, controllato da un Ministero ma dotato di autonomia regolamentare e finanziaria , ha presentato interpello in merito al trattamento fiscale dei premi relativi a una polizza sanitaria stipulata a favore del proprio personale presso le sedi estere.
In particolare, l’ente ha evidenziato che, in base al proprio Statuto, il personale di ruolo in servizio all’estero è soggetto alle stesse disposizioni previste per i dipendenti del Ministero di riferimento
La polizza copre malattia, infortunio e maternità ed è estesa ai familiari a carico conviventi. Il premio è interamente sostenuto dall’ente e varia a seconda delle caratteristiche del dipendente (singolo o con nucleo familiare). Per i lavoratori in Italia l’eventuale estensione al nucleo familiare è a carico del dipendente, mentre per i lavoratori all’estero la spesa è sostenuta dall'ente.
L’ente istante ha finora trattato i premi come fringe benefit imponibili, ai sensi dell’articolo 51 del TUIR. Tuttavia, essendo dal 2021 la copertura sanitaria nei paesi non soggetti a divenuta obbligatoria per legge per il personale all’estero e i relativi familiari conviventi, si chiedeva se tali somme potessero qualificarsi come contributi previdenziali o assistenziali obbligatori, quindi essere esclusi dalla base imponibile.
La posizione prospettata dal contribuente
Nell’istanza, l’ente ha sostenuto che i premi relativi alla copertura sanitaria per i dipendenti all’estero non dovrebbero configurarsi come benefit, bensì come contributi obbligatori. Tale impostazione comporterebbe la non imponibilità fiscale e previdenziale delle somme, equiparandole ai contributi assistenziali o previdenziali versati in ottemperanza a una disposizione normativa.
Diversamente, i premi corrisposti per i lavoratori in Italia o in Stati esteri nei quali è garantita l’assistenza sanitaria diretta resterebbero imponibili, in quanto privi del requisito dell’obbligatorietà.
L’ente ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare l’esclusione dall’imponibile per i dipendenti in servizio all’estero in territori privi di copertura sanitaria pubblica, facendo leva sull’articolo 14 del proprio Statuto e sulla disposizione normativa che autorizza il Ministero a stipulare polizze private obbligatorie in tali circostanze.
La risposta dell’Agenzia: premi imponibili
Con la risposta n. 249 del 2025, l’Agenzia ha richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo espresse deroghe. Tra queste, l’articolo 51, comma 2, lettera a), prevede l’esclusione solo per i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, i premi assicurativi in esame non possono essere assimilati né ai contributi assistenziali – che rispondono a finalità solidaristiche verso soggetti in stato di bisogno – né ai contributi previdenziali, finalizzati a prestazioni obbligatorie per legge. Si tratta invece di polizze assicurative private, prive delle caratteristiche richieste per l’esclusione dall’imponibilità.
Pertanto, i premi corrisposti dall’ente, anche per i dipendenti in servizio all’estero, concorrono a formare reddito di lavoro dipendente e sono soggetti a tassazione.
Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio di carattere generale: le deroghe al regime di imponibilità dei redditi da lavoro dipendente sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.
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Fondo pensione: regime fiscale per maggiorazione delle capitalizzazioni
Con la Risposta n. 245 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione. Il chiarimento riguarda in particolare le somme aggiuntive corrisposte a titolo di capitalizzazione delle pensioni maturate entro il 31 dicembre 2006, oggetto di specifici accordi di trasformazione delle rendite in capitale risalenti al 2021. L’Amministrazione finanziaria ha definito il corretto regime fiscale da applicare a queste prestazioni.
Il caso : maggiorazione aggiuntiva alla rendita
Un fondo pensione di un gruppo bancario ha chiesto chiarimenti all'Agenzia in merito alla corretta tassazione di alcune somme erogate agli iscritti.
L'azienda spiega che negli anni precedenti erano stati avviati processi di fusione tra fondi pensione preesistenti, con l’obiettivo di uniformare i regimi previdenziali. In particolare, nel 2019 vennero siglati accordi che consentivano la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e la modifica dal modello a prestazione definita al modello a contribuzione individuale.
Nel 2021, i pensionati già cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 ebbero la possibilità di trasformare le rendite in erogazioni una tantum, cioè in capitale. L’operazione fu effettuata nel rispetto del regime transitorio di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In quell’occasione, i capitali corrisposti vennero assoggettati al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del Tuir (d.P.R. 917/1986).
Successivamente, nel 2023, in base all’avanzo tecnico risultante dal bilancio del fondo, fu calcolata una “maggiorazione individuale” destinata sia a chi aveva scelto la capitalizzazione nel 2021 sia agli iscritti ancora presenti al 31 dicembre 2022. Tale somma, prevista in forma capitale, sarà erogata nel 2025 ai beneficiari.
Da qui il dubbio del fondo: come tassare correttamente questa maggiorazione, visto che interviene a distanza di anni dalla prima operazione?
Le soluzioni prospettate dall’Istante
Secondo l’interpretazione proposta dall’istante, la prestazione aggiuntiva avrebbe potuto essere inquadrata in due modi:
Da un lato, essendo determinata dopo il 2007, si sarebbe potuta ritenere soggetta al regime previsto per le prestazioni maturate successivamente a tale data, cioè tassata con aliquota del 15% come stabilito dall’articolo 17 del d.lgs. n. 252/2005.
Dall’altro lato, si è evidenziato come la maggiorazione fosse di fatto collegata a posizioni maturate entro il 2006. Di conseguenza, avrebbe dovuto seguire le stesse regole fiscali già applicate alla capitalizzazione del 2021, cioè la tassazione separata con aliquota interna calcolata secondo le disposizioni vigenti al momento in cui era maturata la prestazione principale.
Il fondo riteneva dunque che, per coerenza, l’aliquota dovesse essere ricalcolata considerando l’intera anzianità degli iscritti e includendo anche la somma aggiuntiva, per poi detrarre l’imposta già applicata nel 2021 sulle somme liquidate in quell’anno.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito innanzitutto che, essendo la maggiorazione individuale da erogare nel 2025 riferibile a prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007 deve applicarsi la disciplina previgente al d.lgs. n. 252/2005, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 30/E del 2002.
Infatti la somma aggiuntiva non rientra nel regime ordinario delle prestazioni maturate dopo il 2007, ma segue il regime di tassazione separata previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, per le capitalizzazioni delle pensioni.
In particolare afferma l'agenzia, l'aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 19,comma 2, del Tuir, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:
- sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021;
- considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.
Pertanto, si ritiene corretto applicare tale aliquota interna alla somma lorda derivante dalla capitalizzazione aumentata della ''maggiorazione individuale'' calcolata dall'attuario per determinare le imposte complessivamente dovute.
Da quest'ultimo ammontare dovrà essere detratta l'imposta già applicata nel 2021 sulle somme oggetto di capitalizzazione; il residuo costituirà l'imposta dovuta sull'indennità calcolata dall'attuario
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Garante Privacy: sanzionata la motivazione delle assenze nella bacheca aziendale
Con il provvedimento 363 del 23 giugno 2025 il Garante per la protezione dei dati personali torna a ribadire l'importanza, per i datori di lavoro pubblici e privati, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi all'utilizzo solo delle informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto di lavoro.
Ecco tutti i dettagli del caso concluso con un sanzione di 10mila euro.
Il caso
Il caso trae origine da un reclamo presentato da un’organizzazione sindacale, in rappresentanza di alcuni lavoratori di una società di trasporto pubblico locale. L’oggetto della contestazione riguardava la gestione dei turni di servizio: nelle bacheche aziendali e tramite e-mail interne venivano diffusi prospetti contenenti le assenze dei dipendenti, e cui motivazioni venivano indicate con abbreviazioni. Le sigle (“MAL” per malattia, “INF” per infortunio, “104” per permessi legge n. 104/1992, “SOSP” per sanzioni disciplinari, ecc.) consentivano di risalire a informazioni personali e, in alcuni casi, a dati sensibili legati alla salute o all’appartenenza sindacale.
Secondo i ricorrenti, questa modalità costituiva un trattamento illecito dei dati personali poiché rendeva conoscibili a tutti i dipendenti informazioni non pertinenti al normale svolgimento del servizio.
Nella tabella le abbreviazioni utilizzate, molto chiare nel significato.
Sigla Significato MAL Malattia 104 Permesso legge 104/1992 INF Infortunio SOSP Sospensione disciplinare PS Permesso sindacale La decisione del Garante
Dopo la richiesta di chiarimenti, la società aveva spiegato di essersi attenuta a quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 138/1958, che obbliga ad affiggere i turni di servizio, e che l’uso delle sigle era giustificato per esigenze organizzative.
In seguito, l’azienda ha comunque eliminato le abbreviazioni, sostituendole con un generico indicatore di assenza.
L’Autorità ha però rilevato che i prospetti resi disponibili a tutto il personale costituivano una comunicazione non legittima di dati personali.
È stato ribadito che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, i datori di lavoro possono trattare dati particolari dei dipendenti solo se strettamente necessari e con modalità che rispettino i principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione. Le sigle usate, seppur abbreviate, permettevano di conoscere dettagli sensibili sulle condizioni di salute o sulla vita sindacale dei lavoratori, senza che vi fosse un idoneo presupposto normativo.
Motivazione e sanzioni
Con il provvedimento il Garante ha dunque dichiarato illecito il trattamento dei dati, ritenendo violati gli artt. 5, par. 1, lett. c) e 9, par. 2, del Regolamento. Considerato che la società aveva successivamente modificato la prassi, non sono state imposte misure correttive ulteriori, ma è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro. La decisione sarà pubblicata sul sito dell’Autorità, come previsto dall’art. 166 del Codice, anche con finalità dissuasive.
Il caso sottolinea l’importanza, per i datori di lavoro pubblici e privati, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi a informazioni strettamente necessarie alla gestione del rapporto di lavoro, senza eccedere nella diffusione di elementi che possano rivelare aspetti sensibili della vita privata dei lavoratori.
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Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9
A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.
Le domande vanno presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.
Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario
Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025
E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato.
Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato quote significative non utilizzate e viene quindi effettuata una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.
Il ministero precisa che si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI).
A tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.
Viene anche ricordato che il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,
Ecco una tabella delle quote per regione :
Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale Abruzzo 53 144 Basilicata 176 114 Calabria 422 190 Campania 519 650 Emilia-Romagna 877 926 Friuli-Venezia Giulia 2 0 Lazio 897 1195 Liguria 60 289 Lombardia 816 3620 Marche 182 208 Molise 290 59 Piemonte 63 466 Puglia 5015 1494 Sardegna 374 41 Sicilia 230 141 Toscana 331 642 Umbria 8 1 Valle d'Aosta 7 1 Veneto 1242 1217 Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso
Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025
Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro occorre effettuare la precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).
In particolare per il click day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.
Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui prerequisiti e e in caso di esito favorevole, il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.
Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.
I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro.
Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni
Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:
Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025).
Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.
Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).
PASSAGGI PROCEDURALI
- · Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
- · Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
- · Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
- · Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;
In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.
I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.
Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.
E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.
Click Day – 1° ottobre 2025
Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO, che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024.
HELP DESK
Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.
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INPGI Dichiarazione reddituale giornalisti entro il 30.9
Inpgi ha pubblicato la circolare 5 2025 riguardante la comunicazione relativa ai redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel 2024.
L'adempimento scade il prossimo 30 settembre e va effettuato tramite il portale telematico sul sito INPGI.
Sono presenti le istruzioni dettagliate per la compilazione dei dati reddituali.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Dichiarazione reddituale INPGI chi è obbligato
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti che abbiano svolto attività autonoma giornalistica ovvero:
- attività libero professionale con Partita IVA,
- attività occasionale,
- tramite Partecipazione in società semplici o associazioni tra professionisti,
- tramite Cessione di diritto d'autore.
Obbligo di comunicazione anche in assenza di reddito:
Anche coloro che non hanno percepito redditi da attività giornalistica autonomo-professionale nel 2023 devono comunque inviare la comunicazione, dichiarando l'assenza di reddito. In tale caso:
- Possono scegliere di versare il contributo minimo per acquisire l'anzianità contributiva.
- Possono dichiarare di non voler versare la contribuzione e sospendere così la propria posizione assicurativa per l’anno 2023.
Sono invece esclusi :
- i giornalisti che hanno cessato l’attività giornalistica libero professionale entro il 31 dicembre 2023, purché abbiano compilato e trasmesso all'INPGI il modulo di cessazione entro il 30 settembre 2024.
- e coloro che hanno svolto l'attività esclusivamente tramite contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), in quanto per questi soggetti gli adempimenti contributivi sono a carico dell'azienda committente.
Dichiarazione reddituale INPGI: come fare . Le sanzioni
La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente online, collegandosi al sito inpgi.it, la piattaforma è attiva tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.
Per accedere al portale, è necessario identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’identità Elettronica).
Sanzioni per ritardata comunicazione:
L’invio della comunicazione oltre il termine del 30 settembre 2024 comporta l’applicazione di sanzioni, come segue:
Periodo Sanzione Ridotta Sanzione Intera Dal 1° ottobre al 30 ottobre 2025 € 7,46 € 14,93 Dal 31 ottobre al 29 novembre 2025 € 14,93 € 29,96 Dal 30 novembre al 29 dicembre 2025 € 22,39 € 44,79 Dal 30 dicembre 2025 in poi € 29,86 € 59,73 La sanzione ridotta si applica agli iscritti all'Albo da meno di 5 anni e ai titolari di pensione.
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Contratti di ricerca e post-doc: istruzioni sugli obblighi contributivi
La circolare INPS n. 125/2025 chiarisce gli obblighi contributivi connessi ai contratti di ricerca (art. 22 L. 240/2010) e agli incarichi post-doc (art. 22-bis L. 240/2010).
Viene innanzitutto ricordato che:
- i primi sono rapporti a tempo determinato, della durata biennale rinnovabile una sola volta, destinati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stabilito dagli enti in sede di contrattazione, con vincolo minimo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
- Gli incarichi post-doc, invece, sono contratti annuali prorogabili fino a tre anni complessivi, finalizzati non solo all’attività di ricerca ma anche a compiti didattici e di “terza missione”.
Entrambe le tipologie sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o con assegni di ricerca e comportano aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici.
Inoltre il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
Gli obblighi contributivi dei ricercatori
Si ricorda che le norme prevedono che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
I datori che stipulano contratti di ricerca o incarichi post-doc devono applicare le regole ordinarie previste per i lavoratori a tempo determinato.
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare i contributi previdenziali ai fondi di riferimento (IVS, TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ex ENPDEP).
È inoltre obbligatorio il versamento della contribuzione NASpI, pari all’1,61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo ordinario + 0,30% destinabile ai fondi interprofessionali).
Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 28, L. 92/2012. La PA non è tenuta a contribuzione per maternità e malattia, in quanto la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Tipologia contributo Aliquota Note NASpI ordinario 1,31% Art. 2, c. 25, L. 92/2012 Contributo integrativo 0,30% Finanziamento fondi interprofessionali (L. 845/1978) Totale NASpI 1,61% Obbligatorio per i contratti ex artt. 22 e 22-bis Contributo addizionale 1,40% Non dovuto Flussi Uniemens e codici contributivi
Ai fini dichiarativi, i periodi di vigenza devono essere esposti nel flusso Uniemens PosPA con codici specifici:
- Per i contratti di ricerca è previsto il codice <Tipo Impiego> “52”,
- per gli incarichi post-doc il codice “53”.
Quando il lavoratore è collocato in aspettativa, le PA devono valorizzare i codici di cessazione “63” (contratti di ricerca) e “64” (post-doc).
L’indicazione decorre dalla pubblicazione della circolare 11 SETTEMBRE 2025.
Nella sezione <PosContributiva>, invece, i lavoratori vanno denunciati con le stesse modalità previste per i dipendenti a tempo determinato.
Le amministrazioni prive di matricola “DM” devono provvedere alla sua apertura per adempiere agli obblighi contributivi verso l’INPS.
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Estratto contributivo INPS: novità 2025
Con il Messaggio INPS n. 2553 del 2 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato un’importante evoluzione del servizio di consultazione dell’estratto conto contributivo, nell’ambito dei Piani di Evoluzione dei Servizi (PES) 2024 previsto dal PNRR .
Il nuovo sistema permette di visualizzare meglio i periodi coperti da contribuzione e la veste grafica rinnovata semplifica la consultazione, consentendo una visione più immediata della posizione assicurativa del contribuente.
Ricordiamo cos'è l'estratto conto contributivo, a cosa serve e vediamo come si accede al servizio.
Estratto conto contributivo: cos’è, a cosa serve
L’estratto conto contributivo è il documento messo a disposizione dall’INPS che riepiloga tutti i versamenti contributivi accreditati nel corso della carriera lavorativa. Contiene, in ordine temporale:
- i periodi di lavoro e
- la tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto),
specificando la gestione previdenziale di appartenenza.
Si tratta di uno strumento essenziale per il lavoratore e per il pensionato, che consente di verificare la correttezza dei dati registrati, individuare eventuali anomalie e stimare il futuro diritto a pensione.
Attraverso l’estratto conto è possibile monitorare la propria posizione assicurativa ed intervenire tempestivamente in caso di contributi mancanti o non correttamente attribuiti.
Come si consulta l’estratto conto
L’estratto conto contributivo può essere consultato direttamente online sul sito INPS, utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite Contact Center Multicanale (803 164 da rete fissa, gratuito, oppure 06 164 164 da rete mobile) o ancora, tramite patronati e intermediari autorizzati.
Un soggetto iscritto, invece, a due o più Gestioni, vede un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati.
Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, viene visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.
Grazie agli altri strumenti online messi a disposizione dall’Istituto, l’assicurato può inoltre inviare segnalazioni contributive per correggere eventuali errori o chiedere l’accredito di periodi non registrati (v. sotto)
Il costante aggiornamento della propria posizione previdenziale è molto utile perche consente di affrontare con maggiore consapevolezza la pianificazione pensionistica.
Clicca qui per accedere al servizio
La correzione delle anomalie sui versamenti contributivi
Per correggere anomalie presenti nella propria posizione assicurativa, richiedere l’accredito o modificare i periodi contributivi, una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS.
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.
Le criticità operative
Gli esperti e operatori hanno evidenziato alcuni aspetti problematici che necessiterebbero di migliorie. In particolare :
Il prospetto riepilogativo non mostra il totale dei periodi utili ai fini pensionistici né la loro progressione cronologica, privando l’utente di un’informazione essenziale.
- i mesi di contribuzione alla gestione separata non compaiono direttamente nel riepilogo ma solo nei dettagli o nei file scaricabili, che paradossalmente non riportano la nuova visualizzazione unificata.
- È stato rimosso l’estratto Ca.R.Pe., indispensabile per i calcoli con i software INPS.
- Queste lacune complicano la valutazione della posizione contributiva in gestioni complesse (pubblici dipendenti, ex Enpals, agricoltura), dove restano frequenti periodi da verificare, eccedenze e regole particolari.
Viene anche sottolineato che i simulatori online INPS , pur utili, non coprono tutte le casistiche.
Rimane cruciale sempre quindi l’analisi di un consulente previdenziale esperto per interpretare correttamente i dati e sostenere gli utenti nella pianificazione del proprio accesso alla pensione.