• Pensioni

    Pensioni all’estero: al via la seconda fase delle verifiche 2025

    La procedura di verifica dell’esistenza in vita per i pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero  è una misura consolidata che garantisce la regolarità dei pagamenti, evitando l’erogazione indebita delle pensioni a soggetti deceduti.

    Sono previste sempre fasi  differenziate a seconda dell’area geografica di residenza, e  alcune esenzioni per specifici gruppi di pensionati, in base agli accordi esistenti con gli enti previdenziali di diversi Paesi. (

    Nel messaggio 1419 del 5 maggio 2025,  INPS  precisava la scadenza del 18 luglio  per  pensionati residenti in

    • America, 
    • Asia, 
    • Estremo Oriente,
    •  Paesi scandinavi, 
    • Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi.

    Con nuovo messaggio 2624 del 9 settembre l'istituto annuncia che dal 17 settembre 2025 parte la seconda fase della campagna  per le zone di:

    • Europa, Africa e Oceania, 
    • esclusi Paesi scandinavi ed Est Europa già coinvolti nella prima fase.

     Citibank N.A., che invierà a ciascun pensionato una lettera esplicativa e il modulo personalizzato da restituire entro il 15 gennaio 2026. Chi non presenterà la documentazione nei tempi previsti riceverà la rata di febbraio 2026 in contanti presso gli sportelli Western Union. In caso di mancata riscossione o mancata produzione dell’attestazione entro il 19 febbraio 2026, la pensione sarà sospesa dalla rata di marzo 2026.

    Ricordiamo di seguito una sintesi delle procedure con la tabella di tutte le scadenze.

    Verifica pensioni all’estero: tabella scadenze

    Il processo di verifica si articola in due fasi, ognuna delle quali riguarda specifiche aree geografiche come da tabella seguente:

    Tabella Scadenze Verifica Esistenza in Vita

    Scadenze della verifica dell’esistenza in vita
    Aree geografiche Periodo di invio della richiesta (lettera INPS/Citibank) Termine per la risposta dei pensionati (invio dell’attestazione) Data per riscossione in contanti presso Western Union Data di sospensione della pensione in caso di mancata attestazione
    America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi Dal 20 marzo 2025 Entro il 15 luglio 2025 Agosto 2025 (entro il giorno 19) Dal Settembre 2025
    Europa, Africa e Oceania Dal 17 settembre 2025 Entro il 15 gennaio 2026 Febbraio 2026 (entro il giorno 19) Dal Marzo 2026

    Se il pensionato non presenta l’attestazione nei termini previsti, la rata della pensione viene erogata in contanti presso le agenzie Western Union del paese di residenza.

    Se non viene riscossa entro il 19 del mese successivo, il pagamento viene sospeso.

    Verifica pensioni all’estero: gli esclusi

    Alcuni gruppi di pensionati sono esclusi dall’accertamento, si tratta in particolare di:

    • Pensionati residenti in Polonia con pensioni anche dallo ZUS, grazie allo scambio automatico di dati con l’INPS.
    • Pensionati che hanno riscosso la pensione presso Western Union di recente, poiché ciò attesta la loro esistenza in vita.
    • Pensionati già sospesi da Citibank per mancata attestazione nelle verifiche precedenti.
    • Pensionati residenti in Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Australia e Paesi Bassi, per i quali esistono accordi telematici con gli enti previdenziali locali.

    Pensioni all’estero: procedura e modalità di dimostrazione dell’esistenza in vita

     Gli step della procedura di verifica sono i seguenti :

    Invio della richiesta di attestazione di esistenza in vita

    Citibank invierà ai pensionati una lettera esplicativa e un modulo personalizzato per l’attestazione in italiano e, a seconda del paese, anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

    Il modulo deve essere compilato, firmato e inviato con:

    • Un documento d’identità valido con foto
    • Firma di un “testimone accettabile”, ovvero rappresentanti di ambasciate, consolati o autorità locali.

    Chi non riceve la documentazione può richiedere un nuovo modulo via email o presso i Patronati abilitati.

    Le modalità accettate per dimostrare l’esistenza in vita sono tre:

    A) Modalità cartacea

    Invio del modulo firmato e certificato da un testimone accettabile all’indirizzo PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, Regno Unito.

    Se le autorità locali rifiutano di compilare il modulo standard, possono essere accettati certificati ufficiali locali, ma solo se attestano esplicitamente l’esistenza in vita.

    Casi particolari:

    Per pensionati infermi, in istituti sanitari o detenuti, possono firmare l’attestazione direttori di istituti, medici curanti, tutori o procuratori.

    B) Attestazione via portale web Citibank

    Disponibile per pensionati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati Uniti tramite operatori di Patronato riconosciuti.

    Possibilità di usare la videochiamata con i Consolati italiani.

    Patronati all’estero possono caricare i moduli direttamente nel portale Citibank per evitare ritardi postali.

    C) Riscossione personale presso Western Union

    La riscossione in contanti di una rata entro la scadenza indicata vale come prova di esistenza in vita.

    Non disponibile per pensionati con rappresentanti legali o in paesi senza Western Union.

    Limite massimo per riscossione: 6.300 euro o 6.800 dollari (in Spagna e Cipro il limite è 3.000 euro).

    ATTENZIONE    Se il pagamento viene sospeso, il pensionato può chiedere la riemissione alla sede INPS competente, allegando un documento d’identità.

    Pensioni all’estero: servizi di supporto Citibank – INPS

    Per assistenza, pensionati e patronati possono contattare Citibank:

    • Sito web: www.inps.citi.com
    • Email: [email protected]
    • Telefono: numeri indicati nella lettera esplicativa (attivo dal lunedì al venerdì, 8:00-20:00 ora italiana).
    • Servizio automatico disponibile 24/7 per controllare lo stato della pratica.

     Si ricorda che i Patronati.

    • Possono richiedere nuovi moduli per i pensionati.
    • Possono certificare l’esistenza in vita online per i pensionati in paesi selezionati.
    • Devono informare i pensionati della scadenza per l’invio e delle alternative disponibili (modulo cartaceo, riscossione in contanti, attestazione digitale).
    • Devono supportare i pensionati fragili nella compilazione e certificazione del modulo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Auto aziendali e ricariche elettriche: chiarimento dell’Agenzia

    Con la risposta n. 237/2025 del 10 settembre, l’Agenzia delle Entrate  fornisce chiarimenti  in merito al trattamento fiscale delle   ricariche per  veicoli elettrici e ibridi plug-in i cui costi siano sostenuti tramite card aziendali.

     In particolare si chiedeva come definire il  reddito tassabile in capo ai dipendenti,  nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato  stabilito dalla Società,  posto che a norma di legge il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall'ACI,  al netto della  la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente” . Ecco la vicenda e la risposta dell'amministrazione finanziaria.

    Il caso

    L'azienda  affermava che la policy interna già in vigore stabiliva che, per i dirigenti con auto in uso promiscuo, le spese di carburante restassero a carico dell’azienda entro un limite annuo prefissato, con eventuale fatturazione al dipendente delle eccedenze per uso privato.

     La stessa modalità di gestione  sarebbe stata  ipotizzata per le vetture elettriche, attraverso l’uso di una card dedicata alle ricariche presso colonnine pubbliche, con addebito diretto alla società. 

    L’istante chiedeva:

    • se tale beneficio potesse essere escluso da tassazione, essendo i costi di ricarica già ricompresi nel valore convenzionale fissato dalle tabelle ACI, e
    • se fosse possibile ridurre il fringe benefit in caso di trattenuta al dipendente per chilometri extra.  

    Nell’interpretazione prospettata, l’energia elettrica rappresenta a tutti gli effetti un “carburante” incluso nelle tabelle ACI, come già accade per benzina e diesel. Pertanto, secondo la società, la card per la ricarica non dovrebbe generare un ulteriore reddito tassabile per il dipendente, essendo già considerata nella base forfetaria determinata ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR (d.P.R. 917/1986). 

    Inoltre, poiché la norma prevede la detrazione “delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, si riteneva che gli importi richiesti per l’uso privato eccedente potessero abbattere il valore convenzionale ACI da assoggettare a tassazione. 

    Secondo l'azienda l'impostazione trovava sostegno  in precedenti chiarimenti di prassi, che avevano ricondotto l’elettricità nell’ambito dei benefici riservati  ai carburanti tradizionali, per evitare disparità di trattamento tra diverse tipologie di veicoli.

    La risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia ha confermato solo in parte la soluzione prospettata.   Infatti:

    1.  in primo luogo, è stato confermato che la fornitura di energia elettrica da parte del datore di lavoro per la ricarica dei veicoli in uso promiscuo non genera reddito imponibile, poiché già considerata nei valori forfetari ACI. Pertanto, l’utilizzo della card aziendale per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile, a prescindere dall’uso privato o aziendale del mezzo. 
    2. Sul secondo punto , invece, l’Amministrazione ha escluso la possibilità di ridurre il valore convenzionale ACI per effetto delle somme eventualmente addebitate al dipendente per chilometri eccedenti. 

    Richiamando la natura forfetaria del criterio fissato dalla legge, viene infatti ribadito che la determinazione del fringe benefit prescinde dai costi effettivi sostenuti e dalle percorrenze reali, rimanendo ancorata al totale costo di percorrenza definito dalle tabelle ACI. Di conseguenza, eventuali rimborsi richiesti al lavoratore per uso privato devono essere trattenuti in busta paga, senza incidere sul calcolo del valore tassabile.

  • Inail

    Rendite INAIL 2025: nuovi coefficienti di capitalizzazione

    Con la Circolare n. 46 dell’8 settembre 2025, l’INAIL ha dato attuazione al decreto ministeriale 25 marzo 2025, che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite. 

    Questi coefficienti, in vigore dal 1° gennaio 2025, sono strumenti  di natura attuariale che  servono a calcolare il valore attuale complessivo delle prestazioni economiche a carico dell'Istituto nazionale contro gli infortuni (indennità per infortuni malattie professionali e conseguente inabilita) che vengono  mese per mese  al  beneficiario o dei suoi superstiti. 

    La circolare spiega il quadro normativo, i criteri adottati e le principali novità, mentre l’Allegato 1 fornisce le istruzioni operative ed esempi pratici di calcolo.

    Cosa prevedono i nuovi coefficienti di capitalizzazione

    I coefficienti di capitalizzazione vengono usati dall’INAIL in diverse circostanze: 

    1. per calcolare le riserve matematiche (gli accantonamenti necessari a coprire le prestazioni future), 
    2. per definire le tariffe dei premi assicurativi, 
    3. per stimare gli oneri nelle azioni di rivalsa e
    4.  per liquidare in capitale le rendite di inabilità o ai superstiti in alcuni casi.

    La revisione 2025 è arrivata a scadenza naturale, poiché la normativa prevede l’aggiornamento almeno ogni cinque anni. Dopo la verifica delle basi demografiche e finanziarie:

    • sono state confermate le tavole di mortalità già adottate con il decreto del 2016;
    • è stato aggiornato il tasso tecnico d’interesse, fissato ora all’1,5% (in precedenza 2,5%), per allinearlo  ai rendimenti effettivi delle riserve patrimoniali, oggi inferiori all’1%.

    Le nuove tabelle (26 in totale) coprono casistiche diverse:

    1. rendite di inabilità permanente (distinte per tipo di evento: infortunio o malattia professionale, e per grado di menomazione: fino al 60% o oltre);
    2. rendite ai superstiti (coniuge, figli, ascendenti, orfani abili o inabili);
    3. assicurazione di famiglia, che tiene conto della probabile composizione familiare al momento del decesso dell’assicurato;
    4. quote integrative di rendita, destinate ai familiari aventi diritto.

    Le tavole sono strutturate per età (da 12 a 108 anni) e, dove necessario, anche per durata (cioè il tempo trascorso dalla decorrenza della rendita fino alla data di calcolo).

    Il calcolo del valore complessivo della rendita

    La Circolare 46 oltre a introdurre le nuove tavole indica anche le modalità di utilizzo attraverso il rilascio dell’applicativo interno “Calcolo valor capitale”, aggiornato e disponibile sulla rete intranet dell’Istituto

    Il vero strumento di supporto pratico è però l’Allegato 1, che contiene le istruzioni d’uso delle tavole e diversi esempi di calcolo:

    • come determinare il valore capitale di una rendita di inabilità permanente tenendo conto dell’età, del grado di menomazione e della durata;
    • come calcolare le rendite ai superstiti in base alla composizione del nucleo familiare;
    • come stimare l’onere derivante dall’assicurazione di famiglia o dalle quote integrative.

    Gli esempi riportati, pagina per pagina, hanno l’obiettivo di rendere più semplice l’applicazione di tabelle complesse e di ridurre i margini di errore nelle sedi territoriali. In questo modo, la circolare fornisce non solo la cornice normativa e tecnica, ma anche uno strumento operativo immediatamente fruibile da chi deve applicare i nuovi coefficienti.

  • Lavoro Dipendente

    Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento

    Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi  di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido  periodo  non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto

    Il caso al vaglio della Cassazione

    La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro. 

    Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.

    In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e  regolarizzazione contributiva. 

    La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.

    Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa

    La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.

     I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.

    Le tutele conseguenti

    Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.

     Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.

    La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.

  • PRIMO PIANO

    Certificati disabilità: dal 30 settembre sperimentazione in altre province

    Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,  ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità. 

    Tra queste  vi è la nuova   “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento  di valutazione dell'invalidità del richiedente,  tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .

    Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale  dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30  settembre 2025. INPS ha comunicato  i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.

    Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i  requisiti per i  medici e modalita di compilazione dei certificati  e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).

    Nel messaggio 1980 del 24.6.2025  è stata comunicata la possibilità  effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio  sono state  presentate  funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).

    Certificato medico disabilità sperimentale: le provincie delle sperimentazione

    La  sperimentazione annuale dal 1° gennaio 2025, ha  coinvolto 9 province ovvero :

    • Brescia
    • Trieste
    • Forlì-Cesena
    • Firenze
    • Perugia
    • Frosinone
    • Salerno
    • Catanzaro
    • Sassari.

    Dal  30 settembre 2025 saranno interessate dalla sperimentazione anche le seguenti ulteriori province:

    •   Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.

     Per  Regione autonoma della Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Trento non è previsto l’intervento dell’Istituto (contrariamente a quanto inizialmente annunciato)

    ATTENZIONE tutti i certificati medici introduttivi, redatti fino al 29 settembre 2025  nelle 9 province interessate dalla seconda fase della sperimentazione devono essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa entro la data del 29 settembre 2025. 

    Si ricorda che per la domanda il cittadino può rivolgersi anche agli Istituti di patronato o agli intermediari autorizzati.

    Dal  30 settembre 2025 quindi , l’avvio del procedimento di accertamento della disabilità è possibile esclusivamente  con le nuove modalità ( v sotto i dettagli).

    Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS

    Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it,  l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria  per i medici (…)  si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  relativo al triennio 2023/2025.

    Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate dai medici certificatori,.

    I  medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati  nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che 

    • al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato.  il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
    • la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.

     ATTENZIONE   Per i  medici  in servizio  “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.

    Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:

    –       “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;

    –       “Allegazione documentazione sanitaria”;

    –       “Firma digitale e invio”.

    che  possono essere scaricate  in formato .pdf come guida alla compilazione.

    Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità

    Il   certificato medico introduttivo comprende:

    • Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
    • Domicilio per la convocazione a visita.
    • Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
    • Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
    • Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.

    Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

    Inps ha precisato il 20 febbraio 2025 che  l’apposizione della firma digitale da parte del medico certificatore è facoltativa.  

    Pertanto, nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.  

     La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.

    La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico. 

    Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.

    II certificato introduttivo ha  PRA valore per 90 giorni invece che 30 

    Convocazione a visita

    La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:

    • L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
    • La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
    • L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.

    Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.

    Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi

    La disabilità viene accertata  nelle zone di sperimentazione,  attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.

    L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:

    • Due medici nominati dall’INPS.
    • Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS).
    • Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.

    Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”, valido per ogni normativa vigente.

    Tempistiche:

    INPS prevede per i rilascio dell'autorizzazione:

    • 15 giorni per patologie oncologiche.
    • 30 giorni per minori.
    • 90 giorni per gli altri casi.

    In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).

    Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici

    Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.

    I dati  richiesti sono:    Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.

    Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.

    Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].

    Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche

    E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:

    • integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
    • aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
    • aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.

    ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

    • Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
    •  La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
    • Nel caso in cui  il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento.  Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.

    Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025

    Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie: 

    • disturbi dello spettro autistico, 
    • diabete di tipo 2 e 
    • sclerosi multipla.

     La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura, e presto sarà rilasciata un'utility per guidare i medici nell’allegazione corretta.

    Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona. 

    La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale 

  • Pensioni

    Accordo Italia- Albania, le istruzioni ai datori di lavoro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale (GU n.67 del 21-3-2025)  la Legge 11 marzo 2025, n. 29  . in vigore dal 22 marzo, che ratifica ed esegue l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024. L’Accordo favorisce in particolare  la tutela previdenziale dei lavoratori italiani e albanesi, garantendo la continuità dei diritti sociali tra i due Paesi e facilitando la mobilità lavorativa. Il  10 aprile è stato firmato dalla ministra del lavoro Calderone e dalla viceministra all'Economia albanese Manjani l'accordo per l'attuazione amministrativa 

    Inps ha emanato le istruzioni generali e sulle domande di pensione.

    Con il messaggio 2602 del 5 settembre 2025, facendo seguito alla circolare n. 106 del 1° luglio 2025, con la quale sono state illustrate le disposizioni applicative dell’Accordo,  INPS chiarisce anche le  istruzioni ai datori di lavoro sugli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati.

    Accordo Italia- Albania: riconoscimento delle pensioni

    L'accordo disciplina in dettaglio le modalità di riconoscimento, pagamento ed esportabilità delle pensioni e il coordinamento dei contributi previdenziali per i lavoratori nei due Paesi.

    Gli Enti previdenziali coinvolti sono 

        In Italia: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

        In Albania: L’ente responsabile è l’Istituto di Sicurezza Sociale della Repubblica d'Albania (Instituti i Sigurimeve Shoqërore – ISSH).

    Questi enti operano come istituzioni competenti per l’erogazione e il riconoscimento delle prestazioni sociali in base alle disposizioni dell’Accordo.

    Gli oneri finanziari derivanti dall'Accordo ammontano a 12 milioni di euro per il 2025, con una progressiva crescita poi fino a 23,4 milioni di euro annui dal 2032.

    L’Accordo prevede due modalità di calcolo per il riconoscimento delle pensioni ai lavoratori che hanno svolto attività in entrambi gli Stati:

    •    (A) Regime autonomo (Articolo 12)

    Se un lavoratore ha maturato i contributi minimi richiesti dalla legislazione di uno Stato senza dover ricorrere alla totalizzazione con l’altro Stato, la pensione viene calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati in quel Paese.

    In questo caso, l’ente previdenziale italiano o albanese eroga in modo indipendente la pensione al beneficiario.

    • (B) Regime di totalizzazione internazionale e pro-rata (Articolo 13)

    Se un lavoratore non ha maturato contributi sufficienti in uno Stato per avere diritto alla pensione, vengono cumulati i periodi di assicurazione maturati in entrambi i Paesi.

    Il calcolo della pensione avviene secondo la totalizzazione:

    •   Si determina l’importo teorico della pensione che spetterebbe se tutti i contributi fossero stati versati nel Paese in cui si chiede la prestazione.
    •   Si calcola l’importo effettivo sulla base dei soli contributi versati in quel Paese, applicando la formula pro-rata.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: esportabilità Pensioni – trattamenti minimi

    Le pensioni erogate da uno dei due Stati possono essere trasferite all’estero senza riduzioni, anche se il beneficiario si trasferisce in un Paese terzo.

    Non sono previste penalizzazioni per il trasferimento della residenza.

    •  Pensioni minime e integrazione al trattamento minimo (Articolo 16)

    Se un lavoratore riceve una pensione calcolata in regime pro-rata e questa è inferiore al trattamento minimo previsto in uno dei due Stati, l’integrazione viene concessa solo se il beneficiario risiede nel Paese che eroga la prestazione.

    L’integrazione al trattamento minimo è a carico esclusivo dello Stato di residenza del pensionato.

    • Applicazione ai periodi contributivi pregressi

    I contributi versati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo saranno riconosciuti ai fini della totalizzazione.

    Tuttavia, l’Accordo non dà diritto a prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.

    Accordo sicurezza sociale Italia- Albania: contribuzione per i lavoratori

    Contributi previdenziali per lavoratori transfrontalieri

        Lavoratori distaccati (Articolo 6)

    Se un lavoratore dipendente è inviato temporaneamente in uno dei due Stati da un’impresa con sede nell’altro Paese, continua a versare i contributi previdenziali nel Paese di origine per un massimo di 24 mesi, evitando una doppia contribuzione.

         Lavoratori autonomi (Articolo 6, comma 2)

    Un lavoratore autonomo che esercita la sua attività abitualmente in uno Stato e si trasferisce temporaneamente per lavorare nell’altro Paese per meno di 24 mesi rimane soggetto alla legislazione previdenziale del Paese d’origine.

        Personale viaggiante e marittimo (Articolo 6, comma 3 e 4)

    Il personale delle compagnie aeree, ferroviarie o di trasporto su strada è assicurato nel Paese in cui ha sede l’impresa.

    I membri dell’equipaggio di una nave sono soggetti alla legislazione dello Stato di bandiera della nave.

    Istruzioni ai datori di lavoro

    • Per i  Lavoratori distaccati dall’Italia in Albania  la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l’Italia. Pertanto, per l’effettuazione degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Il contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione  e  non è dovuto , per cui la posizione contributiva deve essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione “1C”, avente il significato di “Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF”. 
    • Per i lavoratori distaccati dall’Albania in Italia i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens, il codice “Tipo Contribuzione” di nuova istituzione “78”, avente il significato di “lavoratori stranieri provenienti dall’Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)”.  Per le forme assicurative non rientranti nell’ambito di applicazione dall’Accordo (cfr. l’art. 2), gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

    Le istruzioni si applicano a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025. 

    Per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza dell’Accordo (1° luglio 2025) e la data di pubblicazione del  messaggio, 5 settembre 2025,  i datori di lavoro devono avvalersi della procedura di regolarizzazione (DM/Vig).

  • Pensioni

    Pensioni PA 2025: nuove aliquote e limiti d’età

    Con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025 l’INPS ha chiarito  le regole di calcolo delle pensioni retributive per i dipendenti del pubblico impiego  iscritti alle casse speciali:

    • CPDEL (enti locali)
    • CPS (sanitari)
    • CPI (insegnanti di scuole elementari e asili parificati)
    • CPUG (ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori)

    Le precisazioni si collegano a due interventi recenti: la Legge di Bilancio 2024 (nuove aliquote di rendimento) e la Legge di Bilancio 2025 (limiti di collocamento a riposo nella PA).

    Vediamo in pratica cosa cambia.

    Nuovi limiti di età

    Dal 1° gennaio 2025 per il pubblico impiego non è più previsto il collocamento d’ufficio a 65 anni.  Il limite ordinamentale per la cessazione dal servizio è allineato a 67 anni, in coerenza con l’età per la pensione di vecchiaia nel settore privato.

    Resta la possibilità di trattenimento in servizio, previo consenso e nei limiti organizzativi, fino a 70 anni.

    Aliquote di rendimento: quando si applicano le vecchie e quando le nuove

    Le nuove aliquote introdotte dalla manovra 2024 non si applicano in tutti i casi. L’INPS conferma le deroghe che mantengono le vecchie aliquote più favorevoli in specifiche situazioni.

    Continuano a valere le vecchie aliquote

    • Collocamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio (67 anni).
    • Pensione di vecchiaia liquidata da CPDEL, CPS, CPI o CPUG.
    • Dipendenti di enti divenuti privati ma rimasti iscritti alla CPDEL.
    • Pensione in cumulo quando il rapporto con la PA cessa per limiti ordinamentali.
    • Trattenimento oltre i 67 anni con dimissioni prima dei 70 anni.

    Si applicano le nuove aliquote nei casi di:

    • Dimissioni volontarie prima dei 67 anni.
    • Pensione anticipata senza raggiungere i limiti di età, salvo specifiche deroghe.

    Ci sono inoltre  i seguenti casi particolari:

    APE sociale:

    • Vecchie aliquote per la pensione di vecchiaia (anche in cumulo).
    • Nuove aliquote per la pensione anticipata con anzianità retributiva < 15 anni al 31/12/1995.

    Lavoratori precoci: tutele confermate per chi ha maturato e certificato il diritto entro il 31 dicembre 2023, a prescindere dalla decorrenza dell'assegno.

    Casi particolari e tabella di riepilogo

    In sintesi

    Tipo di uscita Età Aliquote applicate
    Collocamento d’ufficio per limiti di età/servizio 67 anni Vecchie
    Dimissioni volontarie prima dei 67 < 67 anni Nuove
    Trattenimento in servizio con dimissioni 67–70 anni Vecchie
    Pensione in cumulo con cessazione per limiti 67 anni Vecchie
    Pensione anticipata (senza limiti) < 67 anni Nuove
    Vecchiaia dopo APE sociale 67 anni Vecchie
    Anticipata dopo APE sociale (<15 anni retributivi al 31/12/1995) < 67 anni Nuove
    Lavoratori precoci (diritto certificato entro 31/12/2023) Qualsiasi Vecchie
    Per ulteriori dettagli: