• Rubrica del lavoro

    Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025

    L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.

    Le principali osservazioni sono fornite  nel Comunicato del 25 settembre 2025

     Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000). 

    Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%). 

    Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.  

    I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione  Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.

    Saldo annualizzato (giugno 2025)
    Totale posizioni settore privato +352.000
    Tempo indeterminato +325.000
    Altre tipologie (totale) +27.000
      Intermittenti +29.000
      Stagionali +15.000
      Somministrazione +6.000
      Apprendistato -11.000
      Tempo determinato -12.000
    Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a
    Assunzioni totali 4.253.000 -2,6%
      Apprendistato -8,3%
      Tempo indeterminato -6,2%
      Somministrazione -4,2%
      Tempo determinato -2,9%
      Stagionali +1,0%
      Intermittenti +3,6%
    Trasformazioni a TI 405.000 +5,0%
    Conferme apprendistato 59.000 +7,0%
    Cessazioni totali 3.316

  • Rubrica del lavoro

    Pensione e indennità di mobilità incompatibili

    Con l’ordinanza n. 25643 del 18 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile – si è pronunciata su una controversia relativa al rapporto tra pensione privilegiata ordinaria e indennità di mobilità.

    Giova ricordare che la pensione privilegiata è un trattamento pensionistico riconosciuto ai dipendenti pubblici – civili o militari – che abbiano riportato infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Non si tratta quindi di una pensione maturata per età o anzianità contributiva, ma di un beneficio connesso al danno alla salute subito nello svolgimento delle funzioni lavorative.

    La vicenda in esame

    La controversia trae origine dal ricorso di un ex ufficiale dell’Aeronautica militare, titolare dal 1988 di pensione privilegiata ordinaria per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Successivamente assunto da Alitalia e licenziato nel 2012, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ottenendone l’erogazione. Tale prestazione ha comportato la sospensione della pensione privilegiata e la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte nel periodo di sovrapposizione. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo le due prestazioni incompatibili, e la questione è giunta in Cassazione.

    Decisione della Suprema corte e profili costituzionali

    La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici territoriali, ribadendo che l’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.

     In particolare, è stato precisato che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare, pur derivando da causa di servizio, ha natura retributiva e non risarcitoria, distinguendosi così dalle pensioni di guerra o da quelle tabellari. Ne consegue che essa rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, comportando la sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza tuttavia incidere sul diritto complessivo alla pensione.

    Profili costituzionali e decisione finale

    La Corte ha escluso ogni profilo di incostituzionalità della disciplina vigente, richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale. È stato ribadito che spetta al legislatore stabilire limiti e incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali e che tale discrezionalità risponde all’esigenza di bilanciare il principio di solidarietà con quello di equilibrio della finanza pubblica. Pertanto, nel caso in esame, la Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della sospensione della pensione privilegiata durante la percezione dell’indennità di mobilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS

    E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare  INPS n, 129   con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo  autorizzate dalla Commissione europea. 

    Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati. 

    Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni  per i datori di lavoro 

    Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE

    Come anticipato, il decreto ha  esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:

    • Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
    • L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
    • Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
    • L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
    • Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
    • Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
    • È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
    • L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
    • Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.

    Costituzione posizione e istruzioni Uniemens

    Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.

    I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:

    l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);

    l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).

    I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:

    PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);

    P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;

    EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).

    Esposizione del beneficio (esonero contributivo)

    • Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
    • <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
    • <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
    • <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
    • <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
    • <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.

    I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:

    R901 → esonero contributivo marittimi;

    R902 → arretrati di esonero.

    Gestione degli arretrati

    La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.

    L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.

    Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

    Differimento per le imprese di navigazione

    Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:

    possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.

    In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.

  • Lavoro estero

    Legge su intelligenza artificiale: novità per impatriati e formazione

    Il 17 settembre il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sull’intelligenza artificiale, presentato dal Governo nel 2024 e ispirato al Regolamento UE 2024/1689. Pur trattandosi di un provvedimento ampio che disciplina organicamente la materia, l'ambito  del lavoro e delle imprese assumono particolare rilievo due ambiti specifici: Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre come legge 132 2025.

    1. a un lato, l’ampliamento del regime agevolativo per i lavoratori impatriati che operano nella ricerca applicata all’IA, 
    2. dall’altro, le prospettive di incentivazione della formazione in tema di intelligenza artificiale, centrali per garantire una crescita sostenibile e conforme alle linee guida europee.

    L’ampliamento del regime agevolativo per i lavoratori impatriati

    Un punto rilevante dal punto di vista fiscale  della nuova legge è la modifica mirata al regime impatriati disciplinato dall’articolo 5, lettera d), del Dlgs 209/2023. Tale regime prevede una significativa agevolazione fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia, consentendo di assoggettare a tassazione solo il 50% dei redditi da lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (esclusi i redditi d’impresa), entro un limite massimo di 600mila euro annui.

    Con l’intervento  che i vuole introdurre, il beneficio verrà  esteso anche ai lavoratori che abbiano svolto attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Si tratta di una scelta che punta a rafforzare la competitività del Paese, attrarre ricercatori e professionisti altamente qualificati e stimolare il rientro dei “cervelli” impegnati nei settori più innovativi.

    La norma, tuttavia, è formulata in termini generici  e sulla definizione delle  “attività di ricerca applicata” occorrerà ttendere dopo la pubblicazione della legge, anche i chiarimenti ministeriali  in merito a titoli di studio, attività documentabili e modalità di riconoscimento delle esperienze maturate.

    Formazione e competenze in materia di intelligenza artificiale

    Accanto al tema fiscale, la legge richiama indirettamente l’esigenza di rafforzare le competenze dei lavoratori e delle imprese in materia di IA, in linea con quanto stabilito dall’articolo 4 del Regolamento UE 2024/1689, che promuove l’“alfabetizzazione digitale” e l’aggiornamento professionale sui sistemi di intelligenza artificiale.

    Sarebbe auspicabile come indicato da operatori e associazioni di categoria un incentivo fiscale strutturato e stabile in materia..

    In questo contesto, si torna a parlare della possibile reintroduzione del credito d’imposta formazione 4.0, che aveva sostenuto le imprese nel periodo 2018-2022 (legge 205/2017), con il recupero di  parte dei costi sostenuti per programmi formativi collegati all’innovazione digitale e tecnologica, in particolare nei settori della trasformazione industriale.

    Diventa necessario però  provvedere a  definire chiaramente le attività formative ammissibili, e il tetto massimo di credito compensabile (in passato pari a 300mila euro).

  • Rubrica del lavoro

    Fondo Clero: contributo statale 2024 e istruzioni INPS 2025

    Con Decreto  del ministero del Lavoro del 12 giugno 2025 pubblicato in GU il 23 luglio 2025 è  stato disposto l' "Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo  di previdenza del clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024 "

    In particolare, il contributo a carico dello Stato di cui all'art.  21,  secondo  comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal  1°  gennaio  2024, e' aumentato, a decorrere  dal
    1° gennaio 2024,

    •  da euro 9.083.145,06 ad 
    • euro 9.573.634,89. 

    Inoltre il contributo  straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio   1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00. 

    Contributi  Fondo Clero importi, scadenza  e modalità di versamento 

    Si ricorda, sulla base delle  nuove istruzioni emanate  con la circolare 128 del 23.9.2025  che  a seguito del  decreto interministeriale 30 luglio 2025 il contributo dovuto per l’anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica  è stato aggiornato ed è pari a

     2.053,89 euro annui (342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto il quale, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.

    Di seguito  gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo Clero.

    • Contributo annuo ante aggiornamento : 1.948,66 euro
    • Contributo annuo aggiornato : 2.053,89 euro

    Differenza dovuta per ciascun anno:    105,23 euro

    L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 17,54 euro per un bimestre e a 8,77 euro per un mese.

    Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025.

    La contribuzione riferita all’anno 2026 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.

    1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE  nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it  solo nei casi  seguenti:

    • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
    • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale 
    • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici  che vogliano effettuare  contribuzione volontaria.

    Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:

    • agenzie della banca; 
    • home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6); 
    • sportelli ATM abilitati delle banche;
    •  esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
    •  Uffici Postali.

    2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:

    • Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
    • per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.

    da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:  IBAN: IT06H0100003245321200001248 –  BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

    ATTENZIONE: L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero   PREVIA  richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale [email protected], oppure via PEC all’indirizzo [email protected].

    Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

    1) la parola “CLERO”;

    2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

    3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

    In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

    Fondo sostentamento clero: beneficiari

    Si ricorda che :

    • la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che 
    • l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. 

    Per l’accertamento di tale status è richiesta: 

    – per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico; 

    – per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

    A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :

    • ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché 
    • ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero 

    Precisazioni per il clero cattolico

    Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS  segnala che: 

    a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;

    b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso; 

    c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento

    L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.

    Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti  su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

    Differenze contributive  per periodi pregressi da pensionati

    La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.

    Allegati:
  • Lavoro estero

    Lavoratori in più Stati: soglia 25% per le norme del paese di residenza

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 4 settembre 2025 (causa C-203/24), è tornata a pronunciarsi sulla complessa questione della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori che operano in più Stati membri.

     Il caso riguardava un lavoratore residente nei Paesi Bassi, impiegato su una nave che navigava tra diversi Paesi europei, con un’attività inferiore al 25% nel proprio Stato di residenza. 

    L’ente previdenziale olandese aveva ritenuto applicabile la legislazione nazionale, considerando non solo il tempo di lavoro svolto nei Paesi Bassi, ma anche elementi collaterali come la residenza del lavoratore e la registrazione della nave. 

    La controversia è arrivata sino alla Corte suprema dei Paesi Bassi, che ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire la nozione di “parte sostanziale dell’attività” ai fini della determinazione della normativa di sicurezza sociale.

    Regolamento e UE e decisione della Corte

    La disciplina di riferimento è data dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’Unione, e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, che ne specifica le modalità applicative. In particolare, l’articolo 13 del primo stabilisce che, se un lavoratore svolge un’attività in più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza solo qualora vi eserciti una “parte sostanziale” della sua attività. 

    L’articolo 14 del regolamento applicativo precisa che tale valutazione deve basarsi sui criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione, individuando nella soglia del 25% il limite quantitativo minimo.

    La Corte ha confermato che tale percentuale rappresenta un requisito vincolante: se il lavoratore non raggiunge almeno il 25% della propria attività nello Stato di residenza, non si può considerare applicabile la legislazione di quel Paese. È stato chiarito che altri elementi, come la residenza anagrafica, il luogo di registrazione della nave o la sede legale del datore di lavoro, non possono supplire al mancato raggiungimento della soglia. Inoltre, la valutazione deve proiettarsi sui dodici mesi successivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009.

    Lavoro transfrontaliero con il 25% norme del paese di residenza

    La decisione ha conseguenze rilevanti anche per l’Italia, in quanto gli enti previdenziali nazionali (INPS e INAIL) sono spesso coinvolti nella gestione di casi transfrontalieri, specialmente nei settori della logistica, dei trasporti e della navigazione. La sentenza rafforza l'obbligo di una verifica oggettiva basata su dati misurabili — ore lavorate e retribuzione percepita — senza possibilità di ampliare l’analisi a criteri discrezionali.

    Per i datori di lavoro e i consulenti italiani ciò significa che, qualora un dipendente operi in più Stati, sarà determinante monitorare la quota effettiva di attività svolta in Italia.

    L’obbligo di rispettare la soglia del 25% consente di prevenire conflitti di legislazione e garantisce l’applicazione uniforme delle norme europee. Ne deriva un indirizzo chiaro per i casi futuri: i lavoratori che non raggiungono il livello minimo nello Stato di residenza saranno assoggettati alla legislazione del Paese in cui ha sede il datore di lavoro. Per l’Italia, questo orientamento potrà tradursi in una riduzione dei margini di incertezza interpretativa e in una gestione più lineare delle certificazioni A1, con effetti concreti sulla contribuzione previdenziale e sull’assicurazione sociale.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi applicativi INPS SCAD e banca dati contributiva

    Con il Messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di due nuovi strumenti telematici dedicati ai datori di lavoro pubblici e agli enti equiparati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

     Si tratta degli applicativi

    • “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)” e 
    • “Banca dati contributiva”,

    accessibili dal Cassetto Previdenziale del Contribuente – Sezione Servizi GDP a partire dal 1° ottobre 2025.

    Le nuove funzionalità si inseriscono nel percorso di superamento dell’intervento manuale su “Nuova Passweb”, rafforzando la gestione dei flussi Uniemens/ListaPosPA a “Variazione” e migliorando l’accuratezza dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici.

    Il quadro normativo

    La disciplina di riferimento affonda le radici nell’articolo 44, comma 9, del D.L. 269/2003, che ha stabilito l’obbligo di alimentazione mensile delle posizioni assicurative. A seguito dell’istituzione della GDP (1° gennaio 2012), i datori hanno potuto correggere e integrare i dati tramite flussi a “Variazione” (messaggio n. 2791/2017), sostituendo denunce precedenti o rettificando periodi omessi.

    Con la circolare n. 118/2025, l’INPS ha disposto la progressiva dismissione della funzionalità manuale “Nuova Passweb” per alcune gestioni, confermando la denuncia come unico strumento ordinario. In questo quadro si collocano i nuovi applicativi:

    1. SCAD, che consente di generare e trasmettere flussi a “Variazione” precompilati, integrati automaticamente con i dati contributivi già inviati;
    2. Banca dati contributiva, che raccoglie tutte le denunce storiche provenienti da INPDAP e dai precedenti enti confluiti nella GDP.

    L’utilizzo degli applicativi è abilitato automaticamente agli operatori già delegati ai servizi “Compilazione Manuale DMA” e “Visualizza DMA”. Per altri utenti valgono le procedure di delega stabilite con la circolare n. 34/2023.

    Utilizzo degli applicativi

    L’applicativo SCAD consente all’operatore abilitato di prendere in carico una posizione assicurativa, apportare modifiche, integrare i dati e trasmettere all’INPS la denuncia in formato Uniemens/ListaPosPA a “Variazione”. Le denunce generate presentano pieno valore giuridico, con controlli di congruità e rispetto delle regole di prescrizione. Gli effetti variano in base al periodo oggetto di sistemazione:

    Periodo Soggetti interessati Effetti della denuncia
    Fino al 31 dicembre 2004 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Obblighi contributivi assolti senza necessità di prova dei versamenti (art. 1, c. 131, L. 213/2023 – Bilancio 2024)
    Fino al 31 dicembre 2004 Enti di natura giuridica privata Denunce bloccate per prescrizione in caso di variazioni retributive in aumento; sblocco possibile solo se i versamenti risultano effettuati nei termini
    Dal 1° gennaio 2005 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Verifica della contribuzione versata; generazione dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA PV) con eventuali addebiti e sanzioni
    Dal 1° gennaio 2005 Enti di natura giuridica privata Stessi effetti delle PA, ma resta applicabile la prescrizione, con possibile blocco della denuncia

    Gli applicativi saranno consultabili dal 1° ottobre 2025. I manuali utente saranno pubblicati sul sito INPS, nell’area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”.