• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori

    È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS   rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.

    L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.

    Termini e modalità per le domande

    Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.

    L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.

    Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:

    • personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
    • strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
    • autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

    Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.

    Qui  il testo dell'Avviso.

    Screening sanitari e voucher INPS

    L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

    Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.

    Il sistema dei voucher è pensato per:

    • facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
    • ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
    • promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.

    Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)

    la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.

    Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.

    Origini e finalità

    Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.

    Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.

    La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.

    La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.

    Tra i principali ambiti di intervento rientrano:

    • credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
    • sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
    • progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
    • iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.

    L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.

    Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate

    Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
    Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.

    Essere accreditati comporta inoltre:

    • visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
    • accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
    • garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.

    È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.

  • Agricoltura

    Aiuti per fermo pesca: pubblicate nuove graduatorie

    Sul sito del Ministero sono stati pubblicati la scorsa settimana quattro decreti direttoriali con graduatorie parziali  relative ad aiuti  per  le imprese di pesca 

    Si tratta in particolare dei seguenti 

    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559363 del 20 ottobre 2025 –  Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca PICCOLA PESCA classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559361 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n. 536072 del 09 ottobre 2025 – Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550586 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 18 (Mar Adriatico meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550573 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.

    Aiuti fermo pesca: le risorse

    Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto di marzo 2025 era  di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi. 

    Il contributi alle singole imprese saranno   calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139. 

    In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:

    • la potenza del motore (kW),
    • la stazza dell’imbarcazione (GT),
    • l’indice SHI (legato alla produttività).

    Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo 

    È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.

    Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta. 

    Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.

    Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione

    Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

    • Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
    • Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
    • Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
    • Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
    • Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
    • Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
    • Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
      • malattia,
      • infortunio,
      • sbarco volontario,
      • motivi non imputabili all’armatore.
    • Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
    • Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
    • Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.

    Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.

    Casi di esclusione dall’aiuto

    Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

    • L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
    • Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
    • La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
    • Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
    • L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
    • Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
    • L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
    • L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
    • I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Aiuti fermo pesca graduatoria, criteri e pagamento

    Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria. 

    Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.

    L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.

    Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi ATECO 2025: ecco applicativo e Manuale INPS

    Come annunciato da comunicato del 9 ottobre  2025 e illustrato al scorsa settimana  da dirigenti INPS e Entrate alla stampa  , con il messaggio INPS n. 3206 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha comunicato la pubblicazione del Manuale di classificazione previdenziale aggiornato alla nuova codifica ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione basata su ATECO 2007. 

    L’aggiornamento si inserisce nel percorso di adeguamento alla classificazione europea NACE rev. 2.1, in vigore dal 1° gennaio 2025, e mira a garantire maggiore coerenza tra le informazioni statistiche e le classificazioni contributive applicate alle aziende.

    Nello specifico: nel servizio “Iscrizione nuova azienda” all’interno della sezione “apertura/variazione azienda” sarà disponibile il “Manuale di classificazione previdenziale” aggiornato a seguito della riforma dei  codici Ateco 2025 e un nuovo tool che traduce e implementa informaticamente le regole del manuale stesso.

    Vediamo in sintesi le principali novità e funzioni del servizio e le modalità di accesso.

    Il nuovo servizio

    A partire dal 1° aprile 2025, la procedura di Iscrizione e Variazione azienda consente ai datori di lavoro di utilizzare i nuovi codici ATECO 2025 per le iscrizioni delle matricole e l’attribuzione del Codice Statistico Contributivo (CSC), secondo quanto previsto dall’art. 49 della legge n. 88/1989. 

    Per le aziende già iscritte prima di tale data, l’INPS ha provveduto all’assegnazione automatica del codice ATECO 2025 corrispondente, mediante una tabella di conversione predisposta sulla base delle nuove codifiche. 

    Struttura del Manuale INPS per ATECO 2025

    Il nuovo Manuale di classificazione previdenziale ATECO 2025 rappresenta lo strumento di riferimento per la corretta attribuzione del CSC e dei Codici di Autorizzazione (CA) alle aziende. Per ogni sezione, divisione, gruppo e classe della classificazione, il Manuale elenca: i codici ATECO a sei cifre con la relativa descrizione dell’attività economica; le inclusioni ed esclusioni definite dall’ISTAT; i CSC corrispondenti individuati dall’Istituto; eventuali CA associati, necessari per la corretta determinazione del carico contributivo.

     Sono inoltre previste sezioni dedicate ai “Particolari criteri di inquadramento”, che chiariscono le regole da applicare in presenza di attività peculiari o modalità di esercizio che comportano variazioni del CSC. Per una migliore leggibilità, ecco un riepilogo sintetico:

    Elemento Descrizione
    Codici ATECO 6 cifre, descrizione attività e prodotti
    CSC Codice statistico contributivo assegnato in base all’art. 49 L. 88/1989
    CA Codici di autorizzazione collegati ai CSC, con periodo di validità
    Particolari criteri Indicazioni specifiche per casi particolari di classificazione

    Istruzioni di accesso

    L’INPS ha reso disponibile una nuova funzionalità di consultazione online delle regole di compatibilità tra codici ATECO, CSC e CA.

    Il servizio — denominato “Compatibilità ATECO-CSC-CA” — consente a datori di lavoro e consulenti di:

    • verificare i CSC compatibili con un determinato codice ATECO 2025;
    • individuare i codici ATECO compatibili con un CSC o un CA;
    • visualizzare i periodi di validità e le associazioni di compatibilità/incompatibilità, contrassegnate da un pallino verde (compatibile) o rosso (incompatibile);
    • scaricare i risultati o l’intero elenco dei codici in formato Excel, tramite la funzione “Scarica Excel”.

    È importante verificare il progressivo del CA (PRG 0,1,2…) e la relativa validità temporale, poiché lo stesso codice può aver assunto nel tempo significati diversi. La data fine validità 31/12/9999 identifica le situazioni attualmente in essere.

    Accesso al Manuale

    Il Manuale e il servizio di consultazione sono accessibili:

    1. dal portale www.inps.it, , seguendo il percorso: “Imprese e liberi professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura azienda/attività” > “Manuale di classificazione previdenziale e compatibilità ATECO-CSC-CA”; oppure
    2.  dalla sezione UNIEMENS, all’interno dei servizi per aziende e consulenti (“Tutti i servizi” > “Servizi per le aziende ed i consulenti”).

  • ISEE

    Prestazione universale anziani: nuove istruzioni per gli eredi

    Con il Messaggio n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’INPS annuncia di aver  reso pienamente operativa la procedura online per la richiesta dei ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale per gli anziani non autosufficienti, prevista dal decreto legislativo n. 29/2024.

    Si tratta di un aggiornamento che completa le indicazioni già diffuse a settembre con il messaggio n. 2821 e consente agli eredi di gestire l’iter in modalità digitale: dalla presentazione della domanda telematica fino all’invio della documentazione integrativa e alla rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa.

    Quadro normativo bonus anziani

    La Prestazione Universale è stata introdotta dal D.lgs. 15 marzo 2024, n. 29 a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. È rivolta ai cittadini ultraottantenni con grave o gravissima limitazione dell’autonomia e si compone di due quote:

    • Quota base, corrispondente all’indennità di accompagnamento;
    • Quota integrativa, “assegno di assistenza”, pari a 850 euro mensili, destinata a coprire i costi dei servizi di cura e assistenza.

    In caso di decesso del beneficiario, le mensilità maturate e non riscosse della quota integrativa spettano agli eredi legittimi o testamentari, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. Le nuove istruzioni definiscono canali e modalità interamente telematiche per domanda e allegati.

    Riferimento Contenuto principale
    D.lgs. 29/2024, art. 34 e ss. Istituzione della Prestazione Universale per persone anziane non autosufficienti
    Messaggio INPS n. 2821/2025 Prime indicazioni operative su ratei non riscossi in caso di decesso
    Messaggio INPS n. 3203/2025 Attivazione procedura telematica per domanda, allegazioni e rendicontazione degli eredi

    Esempi pratici

    Il messaggio fornisce alcuni esempi 

    1- DECESSO PRIMA DELL'AVVIO DEI PAGAMENTI

    1. il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti . Agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025)  per importo pari alla  documentazione  sempre fino a un massimo massimo di 850 euro mensili. 

    ATTENZIONE . Per il mese del decesso (maggio 2025), in caso di rapporto di lavoro domestico, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell’indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l’ultima busta paga), deve essere liquidata l’intera mensilità di maggio 2025, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. In caso di busta paga di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente. 

    Ugualmente nel caso di fruizione dei servizi di assistenza , l’allegazione per il mese del decesso   delle fatture quietanzate i importo almeno pari a 850 euro, comporta l’erogazione dell’intera rata mensile di maggio 2025. In alternativa viene liquidato l’importo corrispondente alla spesa rendicontata;

    2 – DECESSO ENTRO IL PRIMO MESE DALLA DOMANDA

    Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 5 agosto 2025 ed è deceduto il 20 agosto 2025., agli eredi può essere erogata la mensilità di agosto 2025 per un importo massimo di 850 euro, secondo le regole indicate al  punto n. 1;

    3- DECESSO  DOPO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 

    Se  il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 gennaio 2025  con pagamenti  effettuati  fino al mese di luglio 2025 e il richiedente è deceduto il 5 agosto 2025. Il rateo spettante per il mese di agosto 2025 può essere erogato, secondo le regole indicate al punto n. 1;

    4 -DECESSO IN RSA 

    Nel caso in cui   sia stata fatta richiesta di  Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 e il beneficiario  è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell’avvio dei pagamenti correnti , in  residenza sanitaria assistenziale (RSA)  a partire dal 24 marzo 2025. La prestazione decade da qusta data  per cui gli eredi possono riscuotere i ratei maturati fino al mese  di febbraio 2025, se regolarmente rendicontato, mentre per il mese di marzo 2025 devono essere seguite le indicazioni riportate al punto n. 1.

    Le nuove istruzioni operative

     Accesso alla procedura

    Gli eredi presentano la domanda esclusivamente online su www.inps.it seguendo il percorso:
    “Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” → “Utilizza lo strumento”.

    L’accesso avviene con SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS. In alternativa è possibile delegare gli Istituti di patronato.

    All’interno della piattaforma selezionare:
    “Decreto Anziani – Prestazione Universale (art. 34 e ss. D.lgs. 29/2024)” → “Rateo agli eredi”.

     Allegazione della documentazione

    La funzione “Inserimento documentazione integrativa da parte degli eredi” consente di caricare:

    • Documentazione sanitaria integrativa per il riconoscimento del bisogno assistenziale gravissimo;
    • Rendicontazione delle spese sostenute dal dante causa (es. fatture/ricevute quietanzate; contratto di lavoro domestico e buste paga quietanzate);
    • Eventuale documentazione amministrativa utile alla definizione della domanda.

    Per il mese del decesso, il rateo della quota integrativa può essere riconosciuto per intero se la spesa documentata è almeno pari a 850 euro; in caso contrario, è liquidata la sola spesa effettivamente comprovata.

    Consultazione della pratica

    Lo stato della domanda è consultabile accedendo con le credenziali alla stessa procedura. Assistenza disponibile tramite patronato o Contact Center INPS:
    803 164 (rete fissa, lun–ven 8–20; sab 8–14) – 06 164164 (cellulare).

  • Certificazione Unica

    CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

    Il 31 ottobre scade l'invio della certificazione unica contenenti i redditi dei lavoratori autonomi. 

    Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere: scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.

    Ricordiamo che quest'anno ci sono state le novità sul calendario differenziato che di seguito verranno ricordate.

    CU esenti o escluse dalla precompilata: scadenza 31 ottobre

    Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.

    In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.

    Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:

    • 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
    • 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
    • 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti doveva essere effettuata entro il 17.03.2025. 

    L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:

    • il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014) 
    • il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),

    a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

    Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta. 

    Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario. 

  • Dichiarazione 770

    770/2025: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2025 ad opera dei sostituti d'imposta.

    In particolare, la dichiarazione Modello 770/2025, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza. 

    770/2024: dichiarazione correttiva nei termini

    Il modello 770/2025 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

    In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    770/2025: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. 

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate

    entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del

    D.Lgs. n. 472 del 1997).

    In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.

    2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,

    convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

    Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

  • Riforma dello Sport

    Pensioni sportivi 2025: INPS corregge le istruzioni sul FPLS

    Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti di dettaglio sulla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dal D.lgs. 36/2021 e riformato dal D.lgs. 163/2022. 

    Con il messaggio 3185 del 24 ottobre  l'istituto corregge  le descrizioni relative alla decodifica dei codici qualifica n. 785 e n. 788, di cui all’Allegato n. 1 della citata circolare, allineandole con le medesime descrizioni di cui alla circolare n. 88 del 31 ottobre 2023, fornendo l'elenco aggiornato 

    La riforma ha introdotto una gestione unitaria delle posizioni assicurative per atleti, tecnici e altre figure professionali del settore, superando le frammentazioni tra Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), Fondo lavoratori dipendenti e Gestione separata.

    Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023, con rilevanti effetti sugli adempimenti dei datori di lavoro sportivi e sugli obblighi contributivi e pensionistici da parte di consulenti e professionisti incaricati della gestione dei rapporti di lavoro.

     Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi come definiti dalla riforma,  sono iscritti al FPSP, salvo i collaboratori del settore dilettantistico, che restano nella Gestione separata.

    Il sistema pensionistico applicabile varia in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:

    • Iscritti prima del 1996: accesso a pensioni con sistema misto, con specifiche regole di vecchiaia anticipata.
    • Iscritti dal 1996 e dal 1° luglio 2023: applicazione del sistema contributivo puro, con requisiti anagrafici e contributivi analoghi a quelli del FPLD, ma con alcune Peculiarità legate all’attività sportiva.

    Il FPSP garantisce prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, ai superstiti), nonché supplementi e pensioni supplementari. 

    Gli   Allegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.

    Vediamo le principali indicazioni  nei paragrafi seguenti 

    Quadro normativo: lavoratore sportivo – regime applica bile

    La nozione di lavoratore sportivo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che, a fronte di corrispettivo, svolga attività necessarie alla pratica sportiva, a prescindere dall’ambito dilettantistico o professionistico

    • Iscrizione al FPSP: riguarda i lavoratori subordinati e, se in ambito professionistico, anche i collaboratori coordinati e continuativi.
    • Gestione separata: vi confluiscono invece i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico.

     Il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, cioè:

    • iscritti al FPSP dal 1996 in poi,
    • nuovi iscritti al 1° luglio 2023 (inclusi dilettanti con co.co.co. o subordinati),
    • soggetti provenienti da altre gestioni con contribuzione iniziata dal 1996.

    Invece

    1. Sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995  continuano a vedersi applicato il sistema retributivo o misto, a seconda dell’anzianità maturata.
    2. Figure confluite dal Fondo Spettacolo (FPLS)  se in possesso di anzianità ante 1996, mantengono diritto a pensione con il sistema retributivo/misto.

    INPS segnala inoltre che:

    • l'annualità contributiva si consegue con  260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali;
    • è possibile il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS;
    • per la totalizzazione internazionale è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito (anche post-Brexit) e Paesi convenzionati;
    • In merito al massimale retributivo: per iscritti post-1996 si applica il tetto previsto dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995.

    Chiarimenti operativi per l’accesso a pensione sportivi

    Per la corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi, la circolare stabilisce i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le condizioni di compatibilità con altri redditi:

    1. Pensione di vecchiaia anticipata (iscritti ante 1995): accessibile a 54 anni con almeno 20 anni di assicurazione e 5.200 contributi giornalieri.
    2. Pensione anticipata contributiva (iscritti dal 1996): 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne; alternativa con 64 anni di età e 20 anni effettivi di contribuzione.

    Importo soglia: dal 2024 la prima rata deve essere ≥ 3 volte assegno sociale (ridotta a 2,8 per madri con un figlio e 2,6 per madri con due o più figli). Dal 2030 la soglia passa a 3,2 volte.

    Pensione di vecchiaia contributiva: ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (importo ≥ assegno sociale) oppure alternativa a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.

    Cumulo e ricongiunzioni: consentito l’utilizzo dei contributi di più gestioni, sia nazionali che estere, con le regole vigenti in materia.

    Incumulabilità: le pensioni conseguite non sono cumulabili con redditi da lavoro sportivo dilettantistico, salvo deroghe per lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti (5.000 euro).

    Tabella riepilogativa requisiti pensionistici

    Prestazione Età Contributi richiesti Condizioni
    Vecchiaia anticipata (ante 1995) 54 anni 20 anni (5.200 giornalieri) Cessazione rapporto di lavoro
    Anticipata contributiva (dal 1996) 42a 10m (uomini) / 41a 10m (donne) Effettivi, esclusi figurativi Incrementi speranza di vita dal 2027
    Anticipata contributiva alternativa 64 anni 20 anni effettivi Importo ≥ 3x assegno sociale (dal 2024)
    Vecchiaia contributiva ordinaria 67 anni 20 anni Importo ≥ assegno sociale
    Vecchiaia contributiva alternativa 71 anni 5 anni effettivi Indipendente dall’importo

    Cumulabilita con redditi da lavoro

    La circolare n. 127/2025 chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico assumono rilevanza ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).

    Regola generale: per i pensionati titolari di trattamenti a carico del Fondo (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.) vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo, sia subordinato sia di collaborazione coordinata e continuativa. Tali redditi rientrano tra le fattispecie che comportano incumulabilità.

    Eccezioni: resta ferma la possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, secondo quanto già previsto per altre tipologie di pensioni anticipate (quota 100, quota 102/103, APE sociale, pensione anticipata flessibile).

    Prestazioni interessate: l’incumulabilità opera nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità, assegni ordinari, pensioni anticipate (incluse quelle a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e altre forme introdotte dalle leggi di bilancio più recenti

    APE sociale e indennizzo per cessazione attività commerciale: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, salvo che i compensi rientrino nei limiti di reddito consentiti dalle specifiche norme (8.000 euro per redditi assimilati a lavoro dipendente, 4.800 euro per redditi di lavoro autonomo fino al 2023; dal 2024, solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).

    Norma transitoria per il 2023

    Per i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023, derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR, è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. In tal caso non opera il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche