• Rubrica del lavoro

    Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione entro il 31.10

    Come previsto dall'articolo 10 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503,i  titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF .

     Quindi  i titolari di pensione  soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo,  sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025  i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024. 

    Con il  messaggio 3036  del 13 ottobre 2025   l'Inps fornisce  i chiarimenti su  quali soggetti sono tenuti e quali esclusi dall'obbligo dichiarativo e le modalità  di compilazione della dichiarazione (Modello Red), che può essere fatta anche in autonomia  online sul sito INPS (v. ultimo paragrafo).

    Obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo 

    Sono esclusi dall'obbligo

     – i titolari di pensione di vecchiaia;

     – i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, 

     – i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,

     – i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria  lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001) ovvero con decorrenza  delle prestazioni precedente al 31.12.1994

     I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti .

    ATTENZIONE  sono soggetti all’obbligo anche i titolari di pensione di invalidità iscritti all’INPGI (articolo 8, Regolamento INPGI)

    Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.

    Casi particolari di esclusione dal divieto 

    Il messaggio specifica alcuni casi particolari in cui l'incumulabilità non si applica :

    • a titolari di pensione di invalidità  con attività da cui  derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
    • per i  redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. 
    • per  indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali 
    • per le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive
    • per le indennità  percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni  e quelle percepite dai giudici tributari
    •  per  remunerazioni percepite dai sacerdoti 

    Cumulo redditi e pensione: Dichiarazione preventiva 

    Il messaggio precisa che  i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo, che svolgono nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2026

    Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2025, resa a consuntivo nell'anno 2026.

    Cumulo redditi  e pensione:  come fare la dichiarazione

    Va ricordato che

    • i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
    •  Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

    Il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell’Istituto tramite il sito www.inps.it utilizzando:

    •  il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), 
    • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o
    • la Carta di Identità Elettronica (CIE). 

    Una  volta autenticati si puo accedere all’elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2025 (dichiarazione redditi anno 2024). 

    La dichiarazione può anche essere effettuata attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

    Cumulo redditi  e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione

    La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo  comporta l’obbligo a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa e viene prelevata direttamente sulle rate di pensione 

  • Lavoro estero

    Impatriati: chiarimenti sul periodo residenza all’estero

    Con la Risposta A Interpello n. 263 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023.

    La misura, che ha sostituito la precedente disciplina contenuta nell’articolo 16 del D.lgs. 147/2015, mira ad attrarre in Italia lavoratori qualificati, prevedendo:

    • un’esenzione del 50% 
    • sui redditi prodotti nel territorio nazionale 
    • entro il limite di 600.000 euro annui,

    a condizione che vengano rispettati specifici requisiti di residenza e durata del soggiorno all’estero.

    Il documento di prassi interviene per chiarire la portata applicativa del beneficio nei casi in cui il lavoratore, pur essendosi trasferito all’estero per lavoro, mantenga o riprenda in Italia un secondo rapporto di collaborazione, evidenziando come valutare il periodo minimo di residenza estera e la continuità lavorativa con soggetti italiani.

    Il caso del cittadino con piu attività ini Italia

    Il contribuente, cittadino italiano, aveva trasferito la propria residenza fiscale all’estero a partire dal 1° gennaio 2023 per un impiego come dipendente presso una società straniera. 

    Durante il periodo di permanenza all’estero, ha però continuato a collaborare con un’università italiana tramite un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) per incarichi di insegnamento, svolgendo l’attività sia da remoto sia in presenza in Italia.

    Il rapporto universitario, rinnovato annualmente, era iniziato nel novembre 2022, quando l’interessato risultava ancora fiscalmente residente in Italia.

    Intendendo trasferire nuovamente la residenza in Italia nel 2026 per un nuovo impiego dipendente presso una società diversa e non collegata a quella estera, il contribuente ha chiesto se, al momento del rientro, potrà beneficiare del nuovo regime per lavoratori impatriati, pur continuando in parallelo la collaborazione con l’università italiana.

    Secondo la propria interpretazione, il contribuente riteneva che la fruizione dell’agevolazione fosse possibile solo per il nuovo reddito da lavoro dipendente, escludendo quello da collaborazione, in quanto l’attività universitaria non rispettava il periodo minimo di sette anni di residenza all’estero previsto per chi torna a lavorare con lo stesso datore o gruppo societario presso cui aveva già operato in Italia prima del trasferimento.

    La risposta dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha confermato l’impostazione del contribuente, chiarendo che il nuovo regime agevolativo può essere applicato ai redditi di lavoro dipendente, assimilati o autonomi prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), purché:

    • non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
    • si impegnino a risiedere in Italia per almeno quattro anni;
    • prestino l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano;
    • siano in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.lgs. 108/2012 e 206/2007).

    Per quanto riguarda il requisito del periodo minimo di permanenza all’estero, l’Agenzia ribadisce che la durata di tre anni è valida solo per chi rientra a lavorare per un datore di lavoro diverso da quello estero e non appartenente allo stesso gruppo.

    Se invece il lavoratore rientra prestando la propria attività per

    •  il medesimo soggetto o
    •  gruppo per cui aveva lavorato all’estero 
    • o in Italia prima della partenza, 

    il periodo minimo sale rispettivamente a sei o sette anni.

    Nel caso analizzato, l’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che il contribuente potrà beneficiare del nuovo regime solo per i redditi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente instaurato con la nuova società italiana, in quanto distinta e non collegata a quella estera.

    Non potrà invece estendere l’agevolazione ai compensi percepiti per la collaborazione con l’università, trattandosi di un’attività svolta anche prima dell’espatrio e riconducibile allo stesso datore di lavoro già operante in Italia.

  • Rubrica del lavoro

    Permessi studio per università telematiche: la Cassazione chiarisce i limiti

    Con l’ordinanza n. 25038 dell’11 settembre 2025 (udienza del 15 aprile 2025), la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su una questione di crescente rilevanza nel pubblico impiego: la possibilità di usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio da parte dei dipendenti che frequentano corsi universitari in modalità telematica.

    Il caso ha riguardato alcuni dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che avevano fruito dei permessi previsti dall’articolo 48 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per seguire lezioni universitarie online. L’amministrazione aveva contestato la mancata presentazione di certificazioni attestanti che le lezioni si svolgessero in orari coincidenti con l’attività lavorativa.

    Il tema, di grande attualità anche per le amministrazioni pubbliche e i consulenti del lavoro, tocca il bilanciamento tra diritto allo studio e obblighi di servizio, alla luce delle peculiarità della didattica telematica.

    Il caso e le decisioni di merito

    Il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso dei lavoratori, riconoscendo loro il diritto ai permessi studio senza necessità di dimostrare la coincidenza tra orario di lavoro e frequenza delle lezioni. 

    La decisione si fondava sull’articolo 48 del CCNL Agenzie Fiscali e sulla circolare ministeriale n. 12/2011, interpretate nel senso di garantire un diritto allo studio ampio, indipendente dalla modalità (presenza o telematica) di frequenza.

    La Corte d’Appello di Milano aveva confermato tale orientamento, escludendo che la contrattazione collettiva imponesse l’onere di provare l’impossibilità di seguire i corsi in orario diverso da quello di servizio. Secondo i giudici di secondo grado, un’interpretazione restrittiva avrebbe discriminato gli studenti iscritti a università telematiche, costringendoli a concentrare l’attività di studio fuori dall’orario lavorativo, in contrasto con il principio di parità di trattamento e con il diritto allo studio sancito dall’articolo 10 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).

    Tuttavia, l’amministrazione aveva proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione delle norme sopra richiamate e sostenendo la necessità di distinguere tra corsi in presenza, soggetti a orari vincolati, e corsi online, che possono essere seguiti in modalità asincrona e quindi anche al di fuori dell’orario di servizio.

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, ribaltando le decisioni di merito. Secondo i giudici di legittimità, la disciplina applicabile — in particolare l’articolo 46 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 — richiede che i lavoratori, per poter usufruire dei permessi retribuiti per motivi di studio, presentino idonea documentazione attestante la partecipazione effettiva alle attività didattiche coincidenti con l’orario di lavoro.

    La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza costante (Cass. civ. n. 10344/2008 e n. 17128/2013), ribadendo che i permessi retribuiti possono essere concessi soltanto per la frequenza di lezioni o corsi in orari coincidenti con quelli di servizio, non per la semplice attività di studio o preparazione agli esami.

    Pertanto, nel caso delle università telematiche — in cui le lezioni possono essere seguite in qualsiasi momento — il lavoratore può fruire dei permessi solo se dimostra, tramite certificazione dell’ateneo, che la partecipazione alle lezioni è avvenuta in giorni e orari effettivamente coincidenti con quelli lavorativi

    In assenza di tale prova, viene meno il presupposto oggettivo che giustifica l’assenza dal servizio.

    La Cassazione ha dunque respinto la domanda dei dipendenti, precisando che l’assenza giustificata deve derivare da un’impossibilità oggettiva e non da una scelta discrezionale del lavoratore. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre i ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese di legittimità.

    L’ordinanza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione chiarisce in modo definitivo che, per i corsi universitari erogati in modalità telematica, il diritto ai permessi studio è subordinato alla prova della coincidenza tra orario di lavoro e attività formativa.

    Applicabilità al settore privato

    La sentenza n. 25038/2025 della Corte di Cassazione riguarda il settore pubblico, ma si fonda su principi generali comuni anche al lavoro privato, in particolare:

    l’onere del lavoratore di dimostrare la coincidenza tra attività didattica e orario di lavoro, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (onere della prova);

    la distinzione tra frequenza di corsi (che giustifica l’assenza retribuita) e studio individuale o attività asincrona (che non la giustifica);

    la finalità oggettiva del permesso: consentire la partecipazione a lezioni o esami incompatibili con il normale orario di servizio.

    In altre parole, la Cassazione afferma che i permessi studio retribuiti non servono a garantire il tempo per studiare, ma a permettere la partecipazione a lezioni obbligatorie o esami che si tengono durante l’orario di lavoro.

    Questo principio è già stato applicato anche a casi del settore privato in precedenti pronunce, come in :

    • Cass. civ. sez. lav. n. 10344/2008
    • Cass. civ. sez. lav. n. 17128/2013

    In tali decisioni, la Corte ha stabilito che il lavoratore può assentarsi dal lavoro solo per partecipare a lezioni o esami che si tengono in orario coincidente con quello di servizio, non per svolgere studio personale.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo Aereo formazione professionale: istruzioni per le domande

    Con il messaggio 3030 del 10 ottobre INPS comunica la diposnibilità delle procedura di domanda e le prime istruzioni per le domande di finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la gestione e la trasmissione delle domande afferenti al c.d. regime transitorio. che era stato illustrato  dnella circolare 138 2022 

    Gli interventi formativi ammessi sono i seguenti :

    • a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
    • b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente;
    • c)  interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

    Procedura di domanda

    La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet www.i nps.it, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS). Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”. 

    Dal menu a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.

    Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.

  • Lavoro Dipendente

    Flussi 2026-28: torna il tetto per le badanti – DL in Gazzetta

    Il 30 giugno è stato approvato dal  Consiglio dei Ministri il nuovo decreto flussi ovvero la programmazione delle quote di lavoratori stranieri extracomunitari che potranno entrare in Italia nel prossimo triennio  2026 2028.  Il 3 ottobre inotre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che modifica alcune regole per gli ingressi  e proroga il tetto di 10mila ingressi annuali per le assistenti familiari,  già in vigore, anche per il 2026.

    In particolare, il decreto-legge 146/2025 (cd nuovo Decreto Immigrazione)  n vigore dal 4 ottobre 2025, introduce un pacchetto di misure per semplificare le procedure di ingresso e lavoro dei cittadini stranieri, rafforzare i controlli e sostenere l’integrazione socio-lavorativa.

    Una prima area di intervento riguarda la gestione delle domande di nulla osta: i termini decorrono ora dalla data di imputazione della richiesta alle quote e non più dalla semplice presentazione. È inoltre obbligatorio un controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da datori, enti ospitanti e organizzazioni promotrici. Le domande devono essere precompilate sul portale del Ministero dell’Interno; i datori possono presentare fino a tre richieste individuali per anno, salvo presentazione tramite intermediari abilitati, per i quali si applicano criteri proporzionali al volume d’attività.

    In attesa del rilascio o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può lavorare legittimamente se in possesso della ricevuta della domanda e in assenza di motivi ostativi notificati. Sono stati inoltre armonizzati i termini dei permessi per casi speciali, portandoli a un anno e consentendo ai titolari di accedere all’Assegno di inclusione. 

    . Viene prorogata la possibilità di ingressi fuori quota per lavoro domestico rivolto all’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità per il triennio 2026–2028, ma con un limite che sarà stabilito annualmente mentre  i programmi di volontariato saranno organizzati su base triennale con apposito decreto ministeriale.

    Sul fronte familiare, i termini per le pratiche di ricongiungimento sono estesi a 150 giorni. È prorogato e ampliato il tavolo operativo contro il caporalato e sono estesi i soggetti che possono accedere ai fondi per il contrasto del reclutamento illegale. Infine, sono state prorogate fino al 2027 le misure di potenziamento del punto di crisi di Lampedusa.

    Queste disposizioni hanno effetto immediato, salvo i programmi soggetti a decreti attuativi specifici.

    Si ricorda che il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento per la conversione in legge  entro due mesi dalla data di pubblicazione.

    Decreto flussi: le quote ingresso 2026-2028

    La bozza del DPCM, in attesa di approvazione, prevede:

    • per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati. 

    Complessivamente, nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:

    •     lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
    •     lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.

    Come di consueto  "Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica". 

    Il Governo sottolineava inoltre che resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.

    Confindustria Vicenza giudicava insufficiente il DPCM

                 

    Mario Roberto Carraro, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Politiche del lavoro, ha espresso un giudizio critico sul  Dpcm, in quanto , anche se in aumento,  le quote 2026-2028 restano insufficienti e non aderenti ai reali bisogni delle imprese. Secondo Carraro, il sistema del click day rimane inadatto, perché basato su una logica puramente quantitativa che ignora fattori cruciali come le competenze richieste, la distribuzione territoriale e la continuità produttiva. Il meccanismo attuale risulta rigido, burocratico e poco funzionale: molte aziende, in particolare del settore industriale, hanno ormai abbandonato questo canale, poiché le quote autorizzate spesso non si traducono in assunzioni reali a causa di ostacoli operativi e tempi lunghi.

    D'altro canto Carraro evidenzia la crescente emergenza legata alla denatalità e  chiedeva anche la possibilità di assumere tutto l’anno, con adeguati controlli e responsabilizzazione delle imprese, sottolineando nfine l’urgenza di accompagnare la formazione estera con percorsi di inserimento aziendale in Italia, anche per i migranti già presenti regolarmente.

                                                            

  • Riforma dello Sport

    ASD: non tutti i dirigenti sono ugualmente responsabili per i debiti tributari

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. Tributaria, n. 26544 del 2 ottobre 2025) affronta un tema molto rilevante per consulenti e operatori di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD).

    La vicenda riguarda infatti  l’applicazione dell’art. 38 del codice civile e delle norme fiscali contenute nell’art. 148 del TUIR e nella legge n. 398/1991, in relazione alla qualificazione dell’attività associativa come commerciale e alla conseguente responsabilità tributaria personale e solidale dei componenti del consiglio direttivo.

    L'elemento di novità nella decisione della Cassazione è rappresentato dal chiarimento sui limiti della responsabilità dei dirigenti di enti sportivi nei casi in cui non siano svolte mansioni di rappresentanza verso terzi.

    Il caso

    L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento a un’associazione sportiva dilettantistica, contestando per l’anno d’imposta 2011 l’assenza dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti non commerciali.

    Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’associazione svolgeva attività in violazione delle condizioni fissate dall’art. 148, comma 8, TUIR, e dallo statuto: in particolare mancava una effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa e veniva riscontrata una distribuzione indiretta di utili.

    Sulla base di queste violazioni, l’Ufficio aveva riqualificato i proventi come derivanti da attività commerciale, rideterminando IRES, IRAP e IVA e applicando le relative sanzioni. Inoltre, aveva esteso la responsabilità tributaria ai membri del consiglio direttivo in quanto coobbligati solidali ai sensi dell’art. 38 c.c.

    La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell’associazione e dei dirigenti, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo tardive alcune eccezioni (come il difetto di legittimazione passiva) e confermando la decadenza dai benefici fiscali per mancanza dei requisiti statutari e gestionali.

    Le decisioni di merito e di Cassazione

    I contribuenti hanno presentato ricorso per Cassazione articolato in nove motivi.

     La Suprema Corte ha

    • accolto i primi tre, relativi alla questione della responsabilità dei membri del consiglio direttivo,
    • ha rigettato i restanti, confermando la correttezza delle valutazioni di merito in tema di agevolazioni fiscali.

    La Cassazione ha sottolineato che la questione della legittimazione passiva dei componenti del consiglio direttivo può essere rilevata d’ufficio dal giudice e non è soggetta alle ordinarie preclusioni processuali. I giudici di merito avrebbero quindi dovuto esaminare nel merito la posizione dei singoli componenti del direttivo, anche se la questione era stata sollevata nelle memorie e non nel ricorso introduttivo

    Inoltre, la Corte ha distinto tra:

    1. legali rappresentanti e sottoscrittori delle dichiarazioni fiscali, per i quali la responsabilità per i debiti tributari dell’associazione è pacifica e consolidata in giurisprudenza;
    2. “semplici” componenti del consiglio direttivo, per i quali la responsabilità non è automatica.

    Per questi ultimi, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività negoziale per conto dell’ente, capace di creare obbligazioni verso terzi. Non è sufficiente la mera appartenenza all’organo direttivo.  La Corte ha enunciato quindi  il seguente principio di diritto:

    “La responsabilità personale e solidale ex art. 38, comma 2, c.c. del ‘semplice’ componente del consiglio direttivo per le obbligazioni tributarie dell’associazione sportiva dilettantistica, che non sia anche legale rappresentante e sottoscrittore della dichiarazione, non è automatica e richiede la dimostrazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una sua attività negoziale concretamente svolta nei confronti di terzi per conto dell’ente.”

    Per quanto riguarda la perdita dei benefici fiscali, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito. L’assenza di partecipazione effettiva dei soci e la distribuzione indiretta di utili costituiscono elementi sufficienti a giustificare la decadenza dal regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991. Le doglianze dei ricorrenti miravano a un riesame delle prove, che non è consentito in sede di legittimità.

    La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado  in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo della responsabilità dei membri del consiglio direttivo.

    I chiarimenti in pratica

    Rilevanti i  risvolti  pratici  della pronuncia nella  gestione delle ASD e SSD:

    • non tutti i componenti del consiglio direttivo sono automaticamente responsabili dei debiti fiscali;
    • è necessario distinguere tra ruoli formali e attività effettive;
    • il mantenimento dei requisiti statutari e gestionali è essenziale per conservare il regime agevolato.

  • Lavoro Dipendente

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
    lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica

    I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
    Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
    dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
    • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta  Sanzione – Controllo sostanziale.