• Rubrica del lavoro

    Occupazione: nei dati INPS nuovo aumento a Giugno 2025

    L’Osservatorio sul mercato del lavoro INPS fotografa a giugno 2025 un saldo annualizzato positivo di +352.000 posizioni nel settore privato, determinato dalla somma tra assunzioni e cessazioni degli ultimi dodici mesi.

    Le principali osservazioni sono fornite  nel Comunicato del 25 settembre 2025

     Il motore di questa variazione è il tempo indeterminato (+325.000, oltre il 92% del saldo), mentre il contributo delle altre tipologie è complessivamente +27.000: spiccano gli incrementi degli intermittenti (+29.000), stagionali (+15.000) e somministrazione (+6.000), a fronte dei cali in apprendistato (-11.000) e tempo determinato (-12.000). 

    Nel 1° semestre 2025 le assunzioni totali sono 4.253.000 (-2,6% su a.p.), in lieve flessione in quasi tutte le tipologie salvo stagionali (+1%) e intermittenti (+3,6%); le trasformazioni a tempo indeterminato raggiungono 405.000 (+5%), con conferme di apprendistato a 59.000 (+7%). Le cessazioni scendono a 3.316.000 (-2,9%), trainate dai ribassi in apprendistato (-7%), somministrazione (-5%), tempo indeterminato e determinato (-4%) e stagionali (-1,3%); in controtendenza solo gli intermittenti (+5%). 

    Sul fronte delle agevolazioni contributive , nel semestre le attivazioni incentivate crescono del +24% rispetto al 2024, spinte soprattutto dagli esoneri giovani (+58%) e da altre misure (+7%), mentre l’incentivo donne registra -2%; l’andamento è riconducibile alla proroga degli esoneri totali fino al 31 dicembre 2027 (D.L. 60/2024 e L. 207/2024). Focus somministrazione: a giugno 2025 il saldo annualizzato è +6.000, sintesi di -19.000 posizioni a tempo indeterminato e +25.000 a termine; nel semestre le assunzioni calano (-22% TI, -3% a termine) e le cessazioni segnano -6% a termine e +2% TI. Nel lavoro occasionale, i CPO coinvolgono ~21.000 lavoratori (+2,3%) con compenso medio lordo 246 €; il Libretto Famiglia riguarda ~10.000 lavoratori (-2,9%) con 177 € medi. Dati completi nel report “Osservatorio sul mercato del lavoro”.  

    I dati completi sono consultabili sulla home page del sito istituzionale dell’Inps (www.inps.it) nella sezione  Dati e analisi/Osservatori Statistici, report dal titolo “Osservatorio sul mercato del lavoro”.

    Saldo annualizzato (giugno 2025)
    Totale posizioni settore privato +352.000
    Tempo indeterminato +325.000
    Altre tipologie (totale) +27.000
      Intermittenti +29.000
      Stagionali +15.000
      Somministrazione +6.000
      Apprendistato -11.000
      Tempo determinato -12.000
    Indicatore (gen–giu 2025) Valore Var. % a/a
    Assunzioni totali 4.253.000 -2,6%
      Apprendistato -8,3%
      Tempo indeterminato -6,2%
      Somministrazione -4,2%
      Tempo determinato -2,9%
      Stagionali +1,0%
      Intermittenti +3,6%
    Trasformazioni a TI 405.000 +5,0%
    Conferme apprendistato 59.000 +7,0%
    Cessazioni totali 3.316

  • Rubrica del lavoro

    Pensione e indennità di mobilità incompatibili

    Con l’ordinanza n. 25643 del 18 settembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Civile – si è pronunciata su una controversia relativa al rapporto tra pensione privilegiata ordinaria e indennità di mobilità.

    Giova ricordare che la pensione privilegiata è un trattamento pensionistico riconosciuto ai dipendenti pubblici – civili o militari – che abbiano riportato infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio. Non si tratta quindi di una pensione maturata per età o anzianità contributiva, ma di un beneficio connesso al danno alla salute subito nello svolgimento delle funzioni lavorative.

    La vicenda in esame

    La controversia trae origine dal ricorso di un ex ufficiale dell’Aeronautica militare, titolare dal 1988 di pensione privilegiata ordinaria per patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Successivamente assunto da Alitalia e licenziato nel 2012, aveva chiesto all’INPS l’indennità di mobilità, ottenendone l’erogazione. Tale prestazione ha comportato la sospensione della pensione privilegiata e la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte nel periodo di sovrapposizione. I giudici di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo le due prestazioni incompatibili, e la questione è giunta in Cassazione.

    Decisione della Suprema corte e profili costituzionali

    La Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici territoriali, ribadendo che l’indennità di mobilità non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti, inclusi quelli a carico degli ordinamenti sostitutivi o esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria.

     In particolare, è stato precisato che la pensione privilegiata ordinaria non tabellare, pur derivando da causa di servizio, ha natura retributiva e non risarcitoria, distinguendosi così dalle pensioni di guerra o da quelle tabellari. Ne consegue che essa rientra nel divieto di cumulo con l’indennità di mobilità, comportando la sospensione del trattamento pensionistico durante la fruizione della mobilità, senza tuttavia incidere sul diritto complessivo alla pensione.

    Profili costituzionali e decisione finale

    La Corte ha escluso ogni profilo di incostituzionalità della disciplina vigente, richiamando precedenti pronunce della Corte costituzionale. È stato ribadito che spetta al legislatore stabilire limiti e incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali e che tale discrezionalità risponde all’esigenza di bilanciare il principio di solidarietà con quello di equilibrio della finanza pubblica. Pertanto, nel caso in esame, la Cassazione ha rigettato il ricorso del pensionato, confermando la legittimità della sospensione della pensione privilegiata durante la percezione dell’indennità di mobilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e dell’ulteriore contributo unificato.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Sgravi imprese marittime UE e SEE: istruzioni INPS

    E' stata pubblicata il 25 settembre 2025 la circolare  INPS n, 129   con l'aggiornamento delle istruzioni sulle agevolazioni fiscali e contributive per il settore marittimo  autorizzate dalla Commissione europea. 

    Con l’art. 41 del DL 144/2022 queste agevolazioni sono state estese anche a navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera di tali Stati. 

    Gli oneri finanziari sono stimati in circa 14,5 milioni nel 2022, 20,3 nel 2023 e 19,1 annui dal 2024. Ecco le principali indicazioni  per i datori di lavoro 

    Esonero contributi previdenziali per navi UE/SEE

    Come anticipato, il decreto ha  esteso l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali anche alle imprese di navigazione residenti o con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi UE/SEE. In sintesi:

    • Possono accedere imprese italiane e straniere con sede stabile in Italia.
    • L’esonero vale per navi UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE usate in trasporto marittimo o attività assimilate (es. rimorchio, posacavi, draghe, navi di ricerca). Le navi devono essere iscritte in un elenco ministeriale.
    • Sono richiesti il rispetto delle norme su equipaggi, contratti di arruolamento, cabotaggio e contratti collettivi.
    • L’esonero vale per i marittimi per i quali è previsto l’obbligo di contributi in Italia, secondo il Reg. UE n. 883/2004.
    • Per i marittimi italiani e UE residenti in Italia si applica il CCNL del settore armatoriale. L’esonero copre anche periodi di riposo a terra nei casi di continuità del rapporto di lavoro.
    • Sono inclusi nell’esonero contributi IVS, NASpI, malattia, maternità, TFR, ecc.
    • È escluso dall’esonero il contributo al Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo (Solimare).
    • L’esonero decorre dal periodo di paga in corso alla data di autorizzazione dell’annotazione della nave nell’elenchi.
    • Gli aiuti sono conformi agli orientamenti UE: il massimo beneficio previsto è l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi sociali.

    Costituzione posizione e istruzioni Uniemens

    Le imprese devono aprire una matricola contributiva per ogni nave annotata. La sede INPS competente dipende dalla sede legale (per imprese italiane) o dalla sede stabile in Italia (per imprese estere). Alla posizione viene attribuito un codice autorizzazione speciale (“8Z”). Per i marittimi in continuità di rapporto (CRL) è prevista una posizione aggiuntiva con codice “3L”.

    I datori di lavoro devono continuare a dichiarare i marittimi per i quali spetta l’esonero nei flussi Uniemens, compilando:

    l’elemento <Imponibile> (retribuzione imponibile previdenziale);

    l’elemento <Contributo> (contributi calcolati sulla retribuzione).

    I marittimi devono essere indicati con codici specifici nel campo <Tipo lavoratore>:

    PM → personale di coperta (previdenza marinara, legge 413/1984);

    P1 → personale di macchina e radiotelegrafico;

    EM → personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (CRL).

    Esposizione del beneficio (esonero contributivo)

    • Per applicare l’esonero previsto dall’art. 6-ter DL 457/1997, dal mese successivo alla pubblicazione della circolare, occorre valorizzare in <DatiRetributivi>/<InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:
    • <CodiceCausale> → “EMIM” (esonero marittimi imbarcati su navi UE/SEE annotate nell’elenco ministeriale);
    • <IdentMotivoUtilizzoCausale> → “N”;
    • <AnnoMeseRif> → mese di riferimento del conguaglio;
    • <BaseRif> → retribuzione imponibile del mese (solo per arretrati);
    • <ImportoAnnoMeseRif> → importo effettivamente conguagliato.

    I dati trasmessi vengono riportati dall’INPS nei DM2013 virtuali con due nuovi codici:

    R901 → esonero contributivo marittimi;

    R902 → arretrati di esonero.

    Gestione degli arretrati

    La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere compilata per ogni mese di arretrato.

    L’esposizione retroattiva riguarda il periodo dicembre 2023 – settembre 2025.

    Tali arretrati possono essere dichiarati solo nei flussi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025.

    Differimento per le imprese di navigazione

    Le imprese che usufruiscono del differimento di cui all’art. 11 della legge 413/1984 hanno una finestra diversa:

    possono esporre gli arretrati riferiti ai mesi passati direttamente nei flussi di luglio, agosto e settembre 2025.

    In sintesi: il datore di lavoro deve dichiarare normalmente imponibile e contributi, ma aggiungere i nuovi codici Uniemens che permettono di segnalare l’esonero, distinguendo competenze correnti e arretrati, con regole precise su tempi e modalità.

  • Lavoro estero

    Lavoratori in più Stati: soglia 25% per le norme del paese di residenza

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 4 settembre 2025 (causa C-203/24), è tornata a pronunciarsi sulla complessa questione della legislazione previdenziale applicabile ai lavoratori che operano in più Stati membri.

     Il caso riguardava un lavoratore residente nei Paesi Bassi, impiegato su una nave che navigava tra diversi Paesi europei, con un’attività inferiore al 25% nel proprio Stato di residenza. 

    L’ente previdenziale olandese aveva ritenuto applicabile la legislazione nazionale, considerando non solo il tempo di lavoro svolto nei Paesi Bassi, ma anche elementi collaterali come la residenza del lavoratore e la registrazione della nave. 

    La controversia è arrivata sino alla Corte suprema dei Paesi Bassi, che ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire la nozione di “parte sostanziale dell’attività” ai fini della determinazione della normativa di sicurezza sociale.

    Regolamento e UE e decisione della Corte

    La disciplina di riferimento è data dal Regolamento (CE) n. 883/2004, che coordina i sistemi nazionali di sicurezza sociale nell’Unione, e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, che ne specifica le modalità applicative. In particolare, l’articolo 13 del primo stabilisce che, se un lavoratore svolge un’attività in più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato di residenza solo qualora vi eserciti una “parte sostanziale” della sua attività. 

    L’articolo 14 del regolamento applicativo precisa che tale valutazione deve basarsi sui criteri dell’orario di lavoro e/o della retribuzione, individuando nella soglia del 25% il limite quantitativo minimo.

    La Corte ha confermato che tale percentuale rappresenta un requisito vincolante: se il lavoratore non raggiunge almeno il 25% della propria attività nello Stato di residenza, non si può considerare applicabile la legislazione di quel Paese. È stato chiarito che altri elementi, come la residenza anagrafica, il luogo di registrazione della nave o la sede legale del datore di lavoro, non possono supplire al mancato raggiungimento della soglia. Inoltre, la valutazione deve proiettarsi sui dodici mesi successivi, secondo quanto previsto dall’articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009.

    Lavoro transfrontaliero con il 25% norme del paese di residenza

    La decisione ha conseguenze rilevanti anche per l’Italia, in quanto gli enti previdenziali nazionali (INPS e INAIL) sono spesso coinvolti nella gestione di casi transfrontalieri, specialmente nei settori della logistica, dei trasporti e della navigazione. La sentenza rafforza l'obbligo di una verifica oggettiva basata su dati misurabili — ore lavorate e retribuzione percepita — senza possibilità di ampliare l’analisi a criteri discrezionali.

    Per i datori di lavoro e i consulenti italiani ciò significa che, qualora un dipendente operi in più Stati, sarà determinante monitorare la quota effettiva di attività svolta in Italia.

    L’obbligo di rispettare la soglia del 25% consente di prevenire conflitti di legislazione e garantisce l’applicazione uniforme delle norme europee. Ne deriva un indirizzo chiaro per i casi futuri: i lavoratori che non raggiungono il livello minimo nello Stato di residenza saranno assoggettati alla legislazione del Paese in cui ha sede il datore di lavoro. Per l’Italia, questo orientamento potrà tradursi in una riduzione dei margini di incertezza interpretativa e in una gestione più lineare delle certificazioni A1, con effetti concreti sulla contribuzione previdenziale e sull’assicurazione sociale.

  • Lavoro Dipendente

    Nuovi applicativi INPS SCAD e banca dati contributiva

    Con il Messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di due nuovi strumenti telematici dedicati ai datori di lavoro pubblici e agli enti equiparati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).

     Si tratta degli applicativi

    • “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)” e 
    • “Banca dati contributiva”,

    accessibili dal Cassetto Previdenziale del Contribuente – Sezione Servizi GDP a partire dal 1° ottobre 2025.

    Le nuove funzionalità si inseriscono nel percorso di superamento dell’intervento manuale su “Nuova Passweb”, rafforzando la gestione dei flussi Uniemens/ListaPosPA a “Variazione” e migliorando l’accuratezza dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici.

    Il quadro normativo

    La disciplina di riferimento affonda le radici nell’articolo 44, comma 9, del D.L. 269/2003, che ha stabilito l’obbligo di alimentazione mensile delle posizioni assicurative. A seguito dell’istituzione della GDP (1° gennaio 2012), i datori hanno potuto correggere e integrare i dati tramite flussi a “Variazione” (messaggio n. 2791/2017), sostituendo denunce precedenti o rettificando periodi omessi.

    Con la circolare n. 118/2025, l’INPS ha disposto la progressiva dismissione della funzionalità manuale “Nuova Passweb” per alcune gestioni, confermando la denuncia come unico strumento ordinario. In questo quadro si collocano i nuovi applicativi:

    1. SCAD, che consente di generare e trasmettere flussi a “Variazione” precompilati, integrati automaticamente con i dati contributivi già inviati;
    2. Banca dati contributiva, che raccoglie tutte le denunce storiche provenienti da INPDAP e dai precedenti enti confluiti nella GDP.

    L’utilizzo degli applicativi è abilitato automaticamente agli operatori già delegati ai servizi “Compilazione Manuale DMA” e “Visualizza DMA”. Per altri utenti valgono le procedure di delega stabilite con la circolare n. 34/2023.

    Utilizzo degli applicativi

    L’applicativo SCAD consente all’operatore abilitato di prendere in carico una posizione assicurativa, apportare modifiche, integrare i dati e trasmettere all’INPS la denuncia in formato Uniemens/ListaPosPA a “Variazione”. Le denunce generate presentano pieno valore giuridico, con controlli di congruità e rispetto delle regole di prescrizione. Gli effetti variano in base al periodo oggetto di sistemazione:

    Periodo Soggetti interessati Effetti della denuncia
    Fino al 31 dicembre 2004 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Obblighi contributivi assolti senza necessità di prova dei versamenti (art. 1, c. 131, L. 213/2023 – Bilancio 2024)
    Fino al 31 dicembre 2004 Enti di natura giuridica privata Denunce bloccate per prescrizione in caso di variazioni retributive in aumento; sblocco possibile solo se i versamenti risultano effettuati nei termini
    Dal 1° gennaio 2005 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Verifica della contribuzione versata; generazione dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA PV) con eventuali addebiti e sanzioni
    Dal 1° gennaio 2005 Enti di natura giuridica privata Stessi effetti delle PA, ma resta applicabile la prescrizione, con possibile blocco della denuncia

    Gli applicativi saranno consultabili dal 1° ottobre 2025. I manuali utente saranno pubblicati sul sito INPS, nell’area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”.

  • Rubrica del lavoro

    Indennizzo commercianti: Inps autorizza i pagamenti fino al 31 agosto

    Nuova tranche di pagamenti in arrivo  relativa agli  indennizzi  riservati ai commercianti in caso di  cessazione dell'attività  anche  per le domande pervenute alle sedi territoriali dal 1° maggio al 31 agosto 2025; lo ha comunicato INPS con il  messaggio 2719 del  18 settembre 2025 .

    A tal proposito, vengono richiamate le precedenti istruzioni emanate in materia, con le quali, via via, si è data autorizzazione alla liquidazione degli indennizzi per i vari periodi interessati.

    Sono stati ormai  praticamente recuperati  gli arretrati dovuti all'interruzione dei pagamenti che era stata  comunicata  con messaggio n. 2347 del 05/06/2020. 

     I fondi erano infatti in  fase di esaurimento ed era stata  sospesa la liquidazione di nuove indennità,   anche se le domande potevano  continuare ad  essere inviate.

    Resta fermo  in ogni caso che ciascuna sede territoriale deve prima terminare la liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

    Inoltre si ricorda che per le richieste che non hanno i requisiti per l’accoglimento, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, occorre seguire l'iter ordinario  per la reiezione.

    Ora, alla luce del monitoraggio sugli oneri e delle domande finora pervenute, le sedi territoriali, qualora abbiano già provveduto alla liquidazione delle richieste con data di presentazione antecedente, potranno procedere anche alla liquidazione delle domande presentate dal 1° maggio 2025 al 31 agosto 2025.

    Con successivo messaggio, a seguito dell’andamento delle domande e del previsto monitoraggio delle risorse, l’Istituto si riserva di fornire istruzioni in merito alla gestione delle istanze presentate a partire dal 1° settembre 2025. Per tali domande, al momento, il sistema inibisce la fase di calcolo, generando il seguente avviso: “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2025. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti.”

    Indennizzo commercianti: come funziona

    L'indennizzo  per cessazione attività commerciali, ricordiamo   consiste in un  contributo mensile pari al trattamento minimo di pensione fino al compimento dell'età pensionabile.

    E'   riservato a: 

    • titolari di licenze commerciali 
    • di almeno 62 anni di età (se uomo) e 57 anni (se donna) 
    • con almeno 5 anni di iscrizione nella Gestione INPS commercianti
    •  che chiudono definitivamente  la loro attività,  NON  a quelli che cedono la licenza.

    L'agevolazione viene finanziata con un contributo aggiuntivo che viene versato con i contributi previdenziali annuali dagli iscritti alla Gestione commercianti .

     La misura, inizialmente sperimentale,  è diventata strutturale con la legge di stabilità 2019 (L.145-2018). 

    Successivamente la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto un ulteriore stanziamento di risorse   per cui l'istituto ha potuto procedere alla progressiva lavorazione e liquidazione delle domande di indennizzo.

    Indennizzo cessazione commercianti: come si richiede

    La domanda  per  l’indennizzo  per la cessazione di attività   commerciale deve essere indirizzata alla Struttura INPS  territorialmente competente e presentata telematicamente all’Istituto:

    1.  direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ( SPID o Carta Nazionale dei Servizi) tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dal sito www.inps.it cliccando su “Tutti i servizi” > “Domanda Indennità commercianti”, oppure 
    2. per il tramite dei Patronati o degli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS 
    3.  in alternativa, tramite il Contact Center INPS. 
  • Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti extra-quote per over 80 e disabili: guida alla domanda

    Con i decreti flussi  degli ultimi anni e  il DL 145 2024  si sono aperti canali diversificati per l’ingresso di lavoratori domestici extracomunitari.

     In particolare, per l’assistenza a anziani over 80 e persone con disabilità, è stato previsto un canale extra-quota, introdotto in via sperimentale  per il 2025 con 10.000 posti dedicati e prorogato almeno il 2026, dalla  bozza di decreto approvato dal Governo e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Questo canale consente alle famiglie di assumere badanti senza dover attendere il click day, garantendo maggiore flessibilità rispetto al sistema tradizionale delle quote numeriche. 

    La misura, inserita nella bozza di modifica del Testo unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), potrebbe non diventare strutturale: al momento è confermata fino al 2026.

    Come e a chi fare domanda – Il requisito di reddito

    Per accedere al canale extra-quota le famiglie devono presentare una domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma non direttamente: la trasmissione avviene tramite le associazioni datoriali firmatarie del CCNL domestico (come Assindatcolf, Domina, Fidaldo, ecc.) o tramite agenzie per il lavoro autorizzate.  La procedura è stata semplificata dal 2025

    L’Ispettorato territoriale del lavoro verifica i requisiti reddituali del datore di lavoro, la conformità del contratto e il rispetto della normativa. Una volta rilasciato il nulla osta, il lavoratore può entrare in Italia e firmare il contratto di soggiorno. 

    Nei primi 12 mesi di attività il badante deve svolgere esclusivamente mansioni di assistenza familiare, e un eventuale cambio di datore richiede l’autorizzazione dell’Ispettorato.

    In merito al requisito del reddito il Ministero specifica che  si considera è il reddito imponibile. 

    • in caso di  nucleo familiare composto solo dalla  persona da assistere  non può essere inferiore a € 20.000,00 annui,
    • nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi il limite che sale a € 27.000,00,

    Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro:

    • il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi;
    • eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità). 

    Badanti extra quote e decreto flussi

    Al di fuori delle situazioni di assistenza a grandi anziani e disabili, le famiglie che intendono assumere colf o baby sitter devono seguire la procedura ordinaria prevista dal decreto flussi triennale 2026-2028. 

    Per questo comparto sono previste 9500 quote nel 2025, 13.600 quote nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028, con il consueto click day fissato a febbraio. 

    La differenza sostanziale è quindi che, mentre per colf e baby sitter valgono ancora tetti numerici e tempistiche rigide, per i badanti destinati ad anziani over 80 e disabili resta aperto un canale extra-quota più flessibile, che consente alle famiglie di presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno, senza vincoli di click day e con priorità di istruttoria da parte dello Sportello unico

    Anno Canale Categorie interessate Quota / Limite Click day Finestra di domanda Dove / Come si presenta Note operative
    2025 Extra-quota (fuori flussi) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità 10.000 ingressi sperimentali; a settembre risultano posti ancora disponibili: No Fino a dicembre 2025 (salvo esaurimento): Domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione
    tramite associazioni datoriali firmatarie CCNL o agenzie per il lavoro:contentReference[oaicite:2]{index=2}
    Verifica requisiti reddituali a cura dell’Ispettorato;
    nei primi 12 mesi il lavoratore opera solo nell’assistenza familiare;
    cambio datore solo con autorizzazione ITL
    2025 Decreto flussi (ordinario) Colf e baby sitter (e altri comparti secondo quote) Contingenti del decreto flussi (febbraio) Secondo calendario del decreto flussi Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter resta il canale con quote e click day
    2026 Extra-quota (proroga) Badanti per anziani over 80 e persone con disabilità Senza tetti numerici rigidi nella bozza; misura attiva nel 2026 No Domande presentabili durante l’anno (secondo decreto) Domanda di nulla osta allo Sportello Unico tramite associazioni datoriali o agenzie per il lavoro Resta il vincolo dei 12 mesi in assistenza familiare;
    possibile che la norma sia prorogata solo per il 2026 (non strutturale):
    2026 Decreto flussi triennale 2026-2028 Colf e baby sitter (comparto domestico non rientrante in extra-quota) 13.600 (2026) – 14.000 (2027) – 14.200 (2028) (febbraio) Secondo calendario annuale Procedura standard decreto flussi Per colf/baby sitter permane il sistema a quote e click day

    FAQ

    Quali documenti e requisiti servono?

    Perché la domanda sia accolta, il datore di lavoro deve dimostrare:

    • di avere un reddito sufficiente a sostenere il rapporto di lavoro;
    •  di stipulare un contratto conforme al CCNL domestico;
    • di rispettare tutte le procedure previste dalla normativa sull’immigrazione.

    Lo Ispettorato territoriale del lavoro è l’ente incaricato di verificare i requisiti reddituali e la correttezza della procedura. Solo dopo la verifica positiva, viene rilasciato il nulla osta.

    Quanto tempo ci vuole per il nulla osta?

    I tempi non sono sempre rapidi. Nel 2025, ad esempio, in città come Roma e Milano i nulla osta per domande presentate a febbraio non erano ancora stati rilasciati diversi mesi dopo. È quindi importante muoversi per tempo e monitorare l’avanzamento della pratica presso l’associazione o l’agenzia che segue la domanda.

    Quali sono le categorie che accedono  al canale extra-quota?

    • Badanti per anziani over 80;
    • Badanti per persone con disabilità certificata.

    Esclusi dal canale extra-quota:

    • Colf che svolgono attività domestica generica;
    • Baby sitter;
    • Badanti per anziani sotto gli 80 anni non certificati come “grandi anziani”.

    Per questi casi resta il decreto flussi ordinario, con posti contingentati e click day

    Associazioni datoriali con cui fare domanda

    Ecco le principali associazioni  datoriali a cui rivolgersi 

    Fidaldo – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico  Sito ufficiale: https://www.fidaldo.it/

     È un raggruppamento che comprende associazioni come Assindatcolf, Nuova Collaborazione, ADLD, ADLC. 

    Domina – Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico

    Sito: https://associazionedomina.it

    ADLD – Associazione Datori di Lavoro Domestico adld.it

    ASSIDALDEF – Associazione Italiana Datori di Lavoro Domestici e Familiari .Assidaldef.it

    E' possibile anche  fare domanda tramite i patronati delle associazioni sindacali CGIL CISL UIL e le Agenzie private autorizzate