• Agricoltura

    Disoccupazione agricola: non si perde con la riclassificazione dell’impresa

    Con il messaggio  2425 del 1°  agosto 2025 INPS fornisce indicazioni per la gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito dei provvedimenti, adottati d’ufficio dall’Istituto, di riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente,  e viceversa.

    Il caso tipico è quello della modifica  dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli.

    L'istituto informa innanzitutto che, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  si è stabilito di non fare ricadere gli effetti della riclassificazione, per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione, sui lavoratori.  Di seguito le istruzioni per  le diverse situazioni.

    Chiarimenti e adempimenti nei diversi casi di riclassificazione

    Il messaggio  precisa dunque che, posto che i lavoratori non sono responsabili degli errori del datore di lavoro e che la retroattività della riclassificazione ( potrebbe danneggiarli, privandoli della tutela prevista in caso di disoccupazione dalla Costituzione (art. 38) 

    • In caso di riclassificazione da agricolo a non agricolo, se i lavoratori non hanno potuto fare domanda NASpI nei tempi previsti, non devono restituire l’indennità agricola che avevano già ricevuto.
    • In caso di riclassificazione da non agricolo ad agricolo:
      •  se i termini per presentare la domanda di disoccupazione agricola sono già scaduti, i lavoratori mantengono il diritto alla NASpI ricevuta. L’INPS non chiederà la restituzione delle somme.
      • se i termini per fare domanda non sono scaduti, il lavoratore può presentare una nuova domanda per il settore corretto (NASpI o disoccupazione agricola).

    Inoltre, se ha già ricevuto un’indennità per il settore sbagliato, è possibile la compensazione: la nuova prestazione verrà ridotta dell’importo già ricevuto. 

    Ricorsi e contestazioni:   Per le situazioni in cui i lavoratori avevano ricevuto una richiesta di restituzione (indebito) e avevano fatto ricorso, l’INPS potrà chiudere il caso in autotutela, applicando le regole  sopracitate

  • Rubrica del lavoro

    Malattia durante le ferie: quando si possono sospendere

    Si possono interrompere le ferie per l'insorgere di una malattia e come fare? 

    La situazione non è regolata da norme di legge, ma occorre basarsi sulle pronunce della giurisprudenza e sui contratti collettivi di lavoro.

    Va ricordata in primo luogo il principio costituzione sulla fruizione delle ferie del dipendente  che afferma che le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionale al quale non si puo rinunciare perché finalizzato al recupero delle energie psicofisiche e alla partecipazione alla vita familiare e sociale  (art. 36 comma 3  della Costituzione  disciplinato  dall’art. 2109 del codice civile e  dall’art. 10 del DLgs. 66/2003).

    In generale si può affermare che se un lavoratore si ammala durante le ferie, è possibile interrompere il periodo di riposo solo se la malattia compromette significativamente la sua capacità di recuperare le energie psicofisiche.

    La malattia deve essere certificata e comunicata al datore di lavoro, il quale può richiedere verifiche.

    Un caso particolare affrontato dalla Cassazione riguarda l'interruzione delle ferie per malattia di un figlio. 

    Vediamo più in dettaglio.

    Ferie e malattia: le sentenze e i CCNL sul tema

    Come detto non esiste una normativa specifica che regoli cosa succede se ci si ammala durante le ferie. Questa lacuna è stata colmata da diverse sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

    Interventi della Corte Costituzionale:

    La Sentenza n. 616/1987 ha dichiarato incostituzionale l'art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevedeva la sospensione delle ferie in caso di malattia. Ciò significa che le ferie possono essere sospese. 

    La Sentenza n. 297/1990 ha poi chiarito che la sospensione delle ferie a causa di malattia non è automatica, ma dipende dalla specificità della malattia e delle cure necessarie.

    Pronunce della Corte di Cassazione:

    La Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 1947/1998 ha stabilito che la sospensione delle ferie per malattia deve essere valutata caso per caso, in base all'impatto della malattia sulla capacità di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

    Contrattazione Collettiva:

    Alcuni contratti collettivi, ad esempio il contratto metalmeccanici industria,  prevedono condizioni specifiche per la sospensione delle ferie, come il ricovero ospedaliero o una durata minima della malattia.

    Conversione delle ferie in malattia: indicazioni INPS e gli obblighi del lavoratore

    Nella circolare n. 109/1999 INPS ha affermato che le ferie possono essere interrotte solo se la malattia comporta un danno biologico significativo, compromettendo la vita personale e relazionale del lavoratore.

    Esempi di malattie che interrompono le ferie sono :

    •  elevati stati febbrili,
    •  ricoveri ospedalieri,
    •  ingessature di grandi articolazioni, 
    • malattie gravi.

    Si tratta dunque di stati morbosi da far certificare dal medico curante che indica i giorni di prognosi prevista e fornisce la certificazione.

    Malattie che non interrompono le ferie: cefalea, stress psicofisico o altre patologie che non impediscono il recupero delle energie psicofisiche

    In caso di malattia grave quindi le ferie si interrompono automaticamente quando il datore di lavoro riceve la certificazione medica

    Il lavoratore deve  di conseguenza rispettare le fasce di reperibilità e comunicare il recapito eventualmente diverso dalla residenza se si trova in località di vacanza anche all'estero.

    Ferie e malattia del figlio

    Le ferie del dipendente possono essere interrotte anche nel caso di ricovero ospedaliero del figlio fino a 8 anni, a norma dell’art. 47 comma 4 del D.Lgs.151/2001.

  • Lavoro Dipendente

    Fallimento e cessione d’azienda: niente TFR se il rapporto prosegue

    Con ordinanza n. 21676 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una  Srl per il credito relativo al proprio TFR. Il lavoratore sosteneva che, a seguito della cessione di ramo d’azienda  a un nuovo soggetto , si fosse determinata la cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, con conseguente insorgenza del diritto al trattamento di fine rapporto.

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva però escluso tale diritto, ritenendo che il rapporto fosse semplicemente proseguito con la cessionaria e che, in assenza di cessazione, il diritto al TFR non fosse ancora sorto. Aveva inoltre rilevato che non vi era stata omologazione del concordato preventivo proposto dalla società cedente, condizione necessaria – nella normativa applicabile ratione temporis  – per l’immediata esigibilità del TFR.  

    Il lavoratore aveva impugnato il decreto del Tribunale sostenendo la violazione degli articoli 105 della Legge Fallimentare, 47 della Legge 428/1990 e 2112 del Codice Civile, ma la Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito che hanno ritenuto applicabile la normativa previgente l'entrata in vigore del d.lgs 14 2019.

    Il quadro normativo applicabile “ratione temporis”

    La Corte ha chiarito che, nel caso di trasferimento d’azienda, il trattamento di fine rapporto non matura automaticamente se il rapporto di lavoro continua senza interruzioni presso il nuovo datore. In base all’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto, senza che questo venga considerato cessato.

    La norma invocata dal ricorrente, l’art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), prevede effettivamente che, in presenza di procedure concorsuali, il TFR divenga esigibile anche in caso di trasferimento del lavoratore, ma tale novella normativa è entrata in vigore solo il 15 luglio 2022. 

    Essendo la cessione aziendale oggetto del caso avvenuta nel 2018, la Corte ha correttamente escluso l’applicazione della nuova disposizione per motivi temporali.

    La versione previgente dell’art. 47, comma 5, richiedeva l’omologazione del concordato preventivo per rendere esigibile il TFR, ma nel caso concreto tale omologa non era intervenuta. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell’insinuazione al passivo da parte del Tribunale.

    Il principio della Cassazione: il TFR non è dovuto senza cessazione effettiva

    La Cassazione ha dunque ribadito un principio consolidato: il TFR matura in modo progressivo, ma la sua esigibilità è legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un nuovo datore per effetto di una cessione d’azienda, il rapporto non si considera interrotto e, quindi, il credito relativo al TFR non può essere fatto valere nei confronti del precedente datore fallito.

     Va sottolineato che con il D.Lgs. n. 14/2019  sono stati previsti casi di esigibilità del TFR, non applicabili pero  alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

    Infine,  la Corte ha respinto le deduzioni del lavoratore secondo cui il nuovo datore lo avrebbe assunto ex novo, sottolineando che si trattava di un accertamento fattuale difforme da quanto verificato dai giudici di merito, i quali avevano invece constatato una mera prosecuzione del rapporto. Né è risultato dimostrato che vi fosse stata una nuova assunzione formalmente distinta dalla prosecuzione del contratto.

  • TFR e Fondi Pensione

    Tassazione compensazioni di fine rapporto: chiarimenti dall’Agenzia

    Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la transizione al regime IFR, riferite agli anni 2020-2024, sono fiscalmente assimilabili al trattamento di fine rapporto. 

    Per esse si applica la tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 19 del TUIR, in coerenza con la natura previdenziale e compensativa della misura. 

    Così l'Agenzia nella risposta a interpello n. 198 del 30 luglio 2025. Ecco i dettagli del caso e le motivazioni dell'Agenzia.

    Il caso al vaglio dell’Agenzia

    Nel 2020, un ente pubblico ha introdotto un nuovo  trattamento previdenziale interno per il proprio personale, in sostituzione del precedente trattamento di fine rapporto (TFR o TFS) gestito tramite INPS. 

    Questo cambiamento è stato formalizzato in un nuovo Regolamento, in attuazione dell’art. xx del decreto-legge n. xy/aaaa, con l’adozione di una nuova indennità denominata IFR (Indennità di Fine Rapporto).

    Tale modifica ha comportato una riduzione del 30% dell’importo dell’IFR rispetto al trattamento previsto precedentemente

    Per attenuare gli effetti di questa decurtazione e in attesa di un nuovo assetto definitivo a partire dal 2025, l’ente ha previsto specifiche “misure compensative” destinate al personale in servizio nel periodo transitorio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2024.

    In particolare, la delibera dell’ente ha stabilito che il personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 potesse scegliere tra:

    1. il nuovo regime dell’IFR (con riduzione del 30%),
    2. il tradizionale TFR accompagnato da previdenza complementare,
    3. oppure il solo TFR.

    In ogni caso, è stato previsto il riconoscimento di somme a titolo di compensazione, calcolate come differenza tra quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema e quanto effettivamente maturato con il nuovo regime, riferite unicamente al periodo 2020-2024.

    L’ente ha quindi presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere quale trattamento fiscale applicare a queste somme “compensative”: tassazione separata (più favorevole) oppure ordinaria?

    L’istante ha proposto l’applicazione della tassazione separata, sostenendo che:

    • le somme si riferiscono anche ad annualità pregresse e non solo all’anno in corso di corresponsione;
    • esse sono accessorie a prestazioni previdenziali e, in quanto tali, dovrebbero seguire lo stesso regime fiscale previsto per il trattamento di fine rapporto.

    La risposta dell’Agenzia: tassazione separata secondo il TUIR

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 198/2025, ha accolto l’interpretazione proposta dall’ente. 

    Richiamando gli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, del TUIR (D.P.R. 917/1986), ha precisato che le somme in oggetto rientrano nella categoria delle “indennità equipollenti al TFR”, cioè quelle somme una tantum corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e commisurate alla durata dello stesso.

    In particolare, l’art. 17 prevede che tali somme, anche se diverse dal TFR, siano soggette a tassazione separata se connesse alla fine del rapporto lavorativo. L’art. 19, comma 2-bis, regola il calcolo dell’imposta per queste indennità, prevedendo uno sconto forfettario per ogni anno di servizio e un’aliquota media determinata in base alla durata del rapporto.

    Secondo l’Agenzia, le misure compensative oggetto del quesito:

    1. sono collegate al rapporto di lavoro;
    2. sono finalizzate a riequilibrare un trattamento pensionistico ridotto;
    3. derivano da una delibera dell’ente che agisce come datore di lavoro pubblico.

    Pertanto, si tratta di indennità “equipollenti” al TFR e, come tali, devono essere assoggettate alla tassazione separata, più favorevole per i lavoratori rispetto a quella ordinaria, che considera i redditi percepiti nell’anno nel loro complesso.

  • Imposta di registro

    Cittadinanza: Imposta di registro unica per la sentenza su più persone

    Con la Risposta n. 196/2025, del 30 luglio  l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta determinazione dell'imposta di registro per le sentenze che riconoscono la cittadinanza italiana a più soggetti appartenenti a un medesimo nucleo familiare

    Il dubbio, sollevato tramite interpello da un contribuente, nasceva dalla volontà di registrare, presso l’Agenzia, un provvedimento giudiziario che riconosceva la cittadinanza non solo al ricorrente principale, ma anche a sua figlia e a due nipoti, tutti nati all’estero.

    Il quesito chiedeva, cioè,  se l' imposta di registro dovesse essere corrisposta una sola volta per l’intero atto, o se fosse dovuta separatamente per ciascuna persona menzionata nella sentenza. 

    Secondo l’istante, sulla base del combinato disposto dell’articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR) e dell’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso decreto, l’imposta dovuta per gli atti giudiziari dovrebbe essere sempre in misura fissa, indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel provvedimento.

    Riconoscimento cittadinanza: imposta sull’atto non sulle persone

    Nel suo parere, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che ai fini dell’imposta di registro rileva non il documento in sé, bensì il contenuto negoziale dell’atto, cioè la sua “intrinseca natura” e gli “effetti giuridici” prodotti. Ciò vale anche per gli atti giudiziari, come la sentenza in oggetto. L’articolo 20 del TUR prevede, infatti, che l’imposta si applichi in base alla sostanza giuridica dell’atto e non alla sua forma apparente.

    In merito alla possibilità che più disposizioni contenute in un atto diano luogo a tassazioni autonome, l’articolo 21 del TUR distingue due ipotesi:

    1. se le disposizioni sono autonome e non strettamente collegate tra loro, ciascuna è soggetta ad imposta separata;
    2. se invece esiste un legame necessario e inscindibile tra le varie disposizioni, l’imposta è unica e si applica solo alla disposizione più onerosa.

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato che questa seconda ipotesi è di stretta interpretazione e si applica solo quando la connessione tra le disposizioni è imposta dalla legge o deriva dalla loro intrinseca natura.

    Viene sottolineato che nel caso  in esame non si tratta di disposizioni patrimoniali ma di accertamenti privi di contenuto economico. Per questo motivo, l’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 21 e ritiene che si debba fare riferimento esclusivo al regime ordinario previsto per gli atti giudiziari non patrimoniali.

    Imposta di registro e atti giudiziari: chiarimenti normativi

    Secondo l’articolo 37 del TUR, sono soggetti a registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono controversie civili, anche in via parziale. L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, stabilisce che gli atti giudiziari “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” sono soggetti a imposta fissa. In particolare, la lettera d) del comma 1 dello stesso articolo prevede che l’imposta sia pari a 200 euro per atti come quelli di riconoscimento della cittadinanza, che non implicano alcuna statuzione patrimoniale.

    Ne consegue che una sentenza di riconoscimento della cittadinanza che riguarda più persone, ma che non contiene elementi economico-patrimoniali, costituisce un unico atto giudiziario da assoggettare a un’imposta di registro in misura fissa. Non vi è, dunque, alcuna frammentazione dell’atto ai fini fiscali in relazione al numero di soggetti coinvolti.

     Il principio espresso con questa risposta può essere esteso, in linea generale, a tutti quegli atti giudiziari che non comportano trasferimenti di ricchezza o riconoscimenti economici, pur coinvolgendo più destinatari.

  • La busta paga

    Indennità obsolete convertite in welfare: la tassazione secondo l’Agenzia

    La mera trasformazione di un elemento monetario della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

     Questa la conclusione dell'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello 195 2025,  riguardante il trattamento fiscale di indennità  “obsolete” previste da un contratto collettivo nazionale di settore e poi soppresse.

    L'azienda istante precisava  in particolare che in base ad un nuovo  accordo sindacale,  in sostituzione di precedenti indennità monetarie, i lavoratori in forza al 31 dicembre 2024 potevano scegliere se:

    • ricevere un importo fisso annuo sotto forma di “ad personam” non rivalutabile, pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni;
    • oppure convertire tali importi in prestazioni di welfare aziendale, per un controvalore pari al 105% o 110%, a seconda del tipo di indennità soppressa.

    La finalità della misura è duplice: da un lato superare voci retributive non più attuali, dall’altro offrire strumenti alternativi per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Secondo l’azienda istante, i benefit concessi attraverso il welfare aziendale non dovrebbero concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, commi 2 e 3 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 917/1986.

    Il quesito su voci retributive trasformate in welfare – la normativa

    Nel fornire la propria risposta (interpello n. 195/2025), l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato il principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo cui costituiscono reddito da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti», inclusi i beni e servizi concessi dal datore di lavoro.

     Come noto  lo stesso articolo prevede alcune deroghe, indicate ai commi 2 e 3, che escludono dalla base imponibile specifici benefit, ma solo a condizione che non si tratti di erogazioni sostitutive di retribuzioni monetarie e che tali prestazioni siano riconosciute alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.

    L’Agenzia  richiama in questo senso la risoluzione 55/E del 25 settembre 2020, nella quale si afferma che un piano welfare che consente la conversione facoltativa di premi o indennità in benefit non può beneficiare del regime di esenzione se tali somme hanno natura retributiva.

    il diniego dell’Agenzia: motivazioni

    L'Agenzia  sottolinea  che nel caso di specie, i lavoratori possono scegliere tra un’erogazione in denaro (ad personam) o in natura (welfare aziendale), ma in entrambi i casi si tratta della conversione di somme che erano parte della retribuzione pregressa. 

    Questo elemento è determinante:  la scelta individuale operata dal dipendente tra due modalità equivalenti rende il beneficio non coerente con le finalità delle norme derogatorie, che prevede il riconoscimento di benefit a categorie omogenee o alla totalità dei dipendenti.

    Inoltre non risulta applicabile il regime previsto dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che consente la sostituzione di premi di risultato con prestazioni welfare in quanto nel caso in esame non si tratta di premi legati a incrementi di produttività o parametri analoghi, ma di indennità fisse eliminate per obsolescenza.

    Alla luce di queste considerazioni , l’Amministrazione finanziaria conclude che le somme derivanti dalla soppressione delle indennità, anche se convertite in prestazioni di welfare aziendale, devono essere trattate come reddito di lavoro dipendente e tassate secondo le regole ordinarie dell'at 51 comma 1 del TUIR, in quanto  la mera trasformazione di un elemento della retribuzione in benefit non fa venir meno la natura reddituale del compenso.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione avvisi INPS agosto 2025

    Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, l’INPS comunica che, dal 1° al 31 agosto 2025, saranno sospese alcune attività di notifica e verifica.

     L’obiettivo è quello di garantire una pausa amministrativa in un periodo di tradizionale chiusura estiva salvaguardando  sia  i  tempi  per  gli adempimenti dei  contribuenti che i termini di prescrizione e i crediti dell'Istituto.  

    Atti soggetti a sospensione

    Durante il mese di agosto, l’Istituto non procederà alla notifica dei seguenti atti:

    • Note di rettifica e verifiche di regolarità contributiva effettuate tramite il sistema D.P.A. (Dichiarazione preventiva di agevolazione), come previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
    • Diffide di adempimento, salvo nei casi in cui sia imminente la scadenza dei termini di prescrizione;
    • Verbali ispettivi e atti di recupero derivanti da vigilanza documentale, indirizzati a tutti i soggetti obbligati;
    • Atti relativi a violazioni contributive (ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983), incluse le ordinanze-ingiunzione.

    Resta esclusa invece dalla sospensione l’attività di notifica relativa alla contribuzione dovuta alla Gestione dei dipendenti pubblici.

    L’INPS chiarisce inoltre che  che, qualora la notifica sia necessaria per tutelare i crediti dell’Istituto da un possibile pregiudizio, l’attività potrà comunque essere effettuata. In prossimità della prescrizione, le Strutture territoriali potranno procedere alla notifica di atti interruttivi, anche in via amministrativa, per salvaguardare i termini di legge.

    È inoltre sospesa fino al 31 agosto 2025 l’emissione degli avvisi di addebito (art. 30, D.L. n. 78/2010), ma  per favorire la volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione durante tale periodo, l’INPS consente il trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione, a cura delle proprie Strutture territoriali, sempre in modo compatibile con i termini di prescrizione. 

    Date utili e termini per le sanzioni

    Date utili per il trasferimento dei crediti

    Le operazioni di "infasamento" dei crediti verso l’agente della riscossione saranno disponibili nelle seguenti finestre temporali:

    • 7 e 8 agosto 2025, con consegna prevista per il 10 agosto 2025;
    • 21 e 22 agosto 2025, con consegna prevista per il 25 agosto 2025.

    Infine, per quanto riguarda le sanzioni contributive, la sospensione dell’attività di notifica sarà valutata in fase di istruttoria, tenendo conto dei termini di prescrizione del procedimento. Conclusa l’istruttoria, spetterà alla Struttura territorialmente competente decidere se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione.