• CCNL e Accordi

    Dirigenti industria: accordo Confindustria–Federmanager 2025

    Il 24 luglio 2025 Confindustria e Federmanager hanno firmato un accordo operativo sulle politiche attive del lavoro dedicate ai dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi aderenti a Confindustra  L’iniziativa è  affidata alla Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio, e  prevede un contributo annuale di 100 euro per ciascun dirigente in servizio, versato dalle imprese, per finanziare percorsi di aggiornamento e ricollocazione. 

    I beneficiari includono sia i dirigenti occupati, sia quelli temporaneamente disoccupati da non più di sei mesi (o dodici mesi prima dell’avvio dei servizi), con l’obiettivo di potenziare le competenze e migliorare l’employability, anticipando le esigenze del mercato del lavoro manageriale in costante trasformazione.

    Vedi qui il recente  CCNL DIRIGENTI CONFINDUSTRIA

    Percorsi personalizzati: screening, formazione e placement

    Il cuore dell’accordo è un percorso volontario strutturato in fasi: assessment, orientamento, bilancio delle competenze e, per i soli dirigenti disoccupati, un servizio di placement. Nello specifico:

    Per chi è già in attività, lo screening servirà a rafforzare il profilo professionale e si concluderà con un piano di sviluppo mirato e un’offerta formativa su misura. 

    Per i disoccupati, invece, il bilancio delle competenze condurrà alla definizione di un piano di autopromozione, corsi sulle aree di miglioramento e accesso a servizi di ricollocazione. La Fondazione potrà avvalersi di operatori specializzati e stipulare convenzioni con soggetti qualificati per garantire qualità, efficacia e tutela della privacy.

    Quota contributo e tempistiche di avvio

    Per semplificare l’accesso e la gestione, sarà predisposta una piattaforma digitale unica in grado di raccogliere e aggiornare tutte le informazioni sul profilo di ciascun dirigente, nonché consentire alle imprese il pagamento online dei contributi.

     La quota dovrà essere versata entro il 30 novembre 2025, così da avviare i servizi nel corso del 2026. 

    Nel frattempo, fino al 31 dicembre 2025, l’attività continuerà ad essere garantita da 4.Manager, in continuità con il precedente assetto. 

    Il trasferimento delle banche dati e la definizione delle procedure operative consentiranno alla Fondazione di offrire un servizio integrato, moderno e orientato ai risultati per lavoratori, datori di lavoro e consulenti.

  • Riforma dello Sport

    Bonus maternità per atlete non professioniste 2025

    Anche per l'anno 2025, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato il 27.06.2025, sono state stanziate risorse nel Fondo Unico per lo Sport, per la tutela delle atlete non professioniste che interrompono l’attività agonistica a causa di una gravidanza.

    Si tratta del contributo di maternità di 1.000 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mesi, destinato a coloro che si trovano prive di una copertura previdenziale in caso di maternità.

    L’articolo 6 del DPCM stabilisce criteri chiari e selettivi, che puntano a sostenere chi pratica sport agonistico di alto livello ma resta fuori dai meccanismi classici di tutela del lavoro subordinato o degli enti militari. La dotazione economica destinata alla misura è pari a 1 milione di euro per l’anno 2025.

    A chi spetta il contributo: tutti i requisiti richiesti

    Possono accedere al beneficio, le atlete che al momento della domanda soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

    • svolgimento nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in forma esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico;
    • assenza di redditi derivanti da altra attività per importi superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
    • mancata appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di maternità; 
    • mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
    • possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.

    In aggiunta, devono trovarsi in almeno una delle seguenti situazioni sportive:

    • aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
    • aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque
      anni 
      di una selezione nazionale della federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali
    • aver preso parte per almeno due stagioni a un campionato nazionale federale.

    Periodo e modalità di erogazione: cosa sapere sul beneficio

    Il contributo di maternità può essere richiesto a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre gli 11 mesi successivi.

    La prestazione cessa automaticamente alla ripresa dell’attività agonistica. In caso di interruzione della gravidanza, il contributo continua per un massimo di tre mesi o fino alla ripresa dell’attività sportiva, se antecedente.

    L’importo previsto è pari a 1.000 euro mensili per un massimo di 12 mesi, erogati a partire dall’ultimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

    Le somme ricevute sono fiscalmente qualificate come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

    Domanda e graduatoria: come si presenta la richiesta

    Le istanze devono essere trasmesse al Dipartimento per lo Sport tramite posta elettronica certificata (PEC) utilizzando un modulo disponibile sul sito istituzionale. 

    La graduatoria di accesso al beneficio è determinata secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate per l’anno.

    Il decreto prevede inoltre l’istituzione di un tavolo tecnico per monitorare l’efficacia della misura e promuovere campagne di comunicazione sulla maternità nello sport, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le tutele a favore delle atlete.

  • Appalti

    Appalto genuino solo se c’è reale autonomia gestionale

    Con la recente sentenza n. 18945/2025 (depositata il 10 luglio 2025), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ,ha accolto il ricorso presentato da alcuni dipendenti trasferiti a seguito della cessione del ramo d’azienda riguardante il recupero crediti. 

    La richiesta riguardava la ricostituzione del rapporto di lavoro con il datore originario, ritenendo non genuino il contratto di appalto con il nuovo soggetto e lamentando la violazione della clausola di salvaguardia prevista dall’art. 6 dell’Accordo Sindacale del 23 marzo 2009.

    Il caso e i rilievi della Cassazione sull’appalto “leggero”

    I lavoratori coinvolti avevano inizialmente svolto l’attività di recupero crediti all’interno dell’azienda cedente, che successivamente aveva affidato il servizio a un’impresa terza, determinando il passaggio alle dipendenze di quest’ultima ai sensi dell’art. 2112 del codice civile. 

    Secondo quanto dedotto, il soggetto subentrato non avrebbe operato in piena autonomia, ma sotto il controllo organizzativo e gestionale del precedente datore di lavoro.

    Sia in primo che in secondo grado, le istanze erano state rigettate: i giudici avevano ritenuto legittimo l’appalto e infondata la pretesa fondata sulla clausola sindacale, non ritenuta vincolante nei singoli rapporti individuali di lavoro.

    La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza di molte delle censure sollevate dai ricorrenti. In particolare, ha evidenziato che l’appalto in questione non poteva essere qualificato come “leggero” sulla base del solo numero elevato di addetti trasferiti, della loro professionalità e del valore delle retribuzioni. 

    Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003, un appalto è genuino solo se l’appaltatore:

    1. è dotato di una reale autonomia organizzativa, 
    2. utilizza propri mezzi, 
    3. assume il rischio d’impresa e 
    4. dirige effettivamente il personale.

    Secondo la Cassazione, andava valutata la coesione funzionale del gruppo ceduto, il possesso di un know-how specifico e soprattutto il grado di dipendenza gestionale del nuovo datore dal precedente. Elementi di prova rilevanti, come l’obbligo per i dipendenti di rivolgersi ancora al soggetto cedente per ferie e permessi, erano stati esclusi dalla Corte d’appello in maniera immotivata, pur trattandosi di circostanze potenzialmente decisive per dimostrare l’assenza di autonomia gestionale.

    Inoltre, la Corte ha ritenuto erronea la decisione dei giudici di merito di non ammettere prove testimoniali offerte, alcune delle quali specifiche e circostanziate, nonché supportate da documentazione, e finalizzate a dimostrare la gestione operativa da parte dell’impresa committente.

    Il rinvio e i principi affermati dalla Corte

    Accogliendo cinque dei sette motivi di ricorso, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi enunciati. È stato chiarito che nei contratti di appalto "leggero"  o ad alta intensità di manodopera è necessario verificare con rigore l’effettiva autonomia dell’appaltatore e il contenuto concreto della prestazione.

    Con questa pronuncia, si rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a evitare che operazioni formalmente configurate come appalti si traducano, in sostanza, in mere esternalizzazioni di personale prive di autonomia organizzativa. La verifica sostanziale dei poteri esercitati sul personale coinvolto assume un ruolo centrale nel giudizio di legittimità.

    La causa, ora, dovrà essere riesaminata con attenzione alla reale struttura e funzionamento del servizio ceduto, valutando se sussistano i requisiti richiesti dalla normativa per escludere ipotesi di codatorialità o interposizione illecita.

  • Rubrica del lavoro

    Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimento

    Con l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio.

     La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa.

    La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo.

    Implicazioni pratiche della decisione

    La Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno. 

    Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima   quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c.

    Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

    Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose.

    Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare:

    • che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
    • che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
    • che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento: la notifica al domicilio equivale a conoscenza

    Con l’ordinanza n. 15987 depositata il 15 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato per inidoneità assoluta e permanente allo svolgimento delle mansioni, ai sensi dell’art. 36 del CCNL Funzioni Locali e del D.P.R. n. 171/2011. 

    La Corte ha confermato quanto già deciso in precedenza dai giudici di merito, ossia che  il ricorso contro il licenziamento era inammissibile per intervenuta decadenza dai termini previsti per l’impugnazione anche se il lavoratore affermava di non aver potuto leggere la lettera perche ricevuta dalla madre e nascosta.

    La sentenza ribadisce dunque che, in materia di impugnazione del licenziamento, la conoscenza presunta dell’atto decorre dalla sua ricezione al domicilio, a meno di prove oggettive contrarie. 

    L’onere di dimostrare l’impedimento alla conoscenza ricade sul lavoratore. Una decisione che invita alla massima attenzione nel controllo delle comunicazioni ufficiali recapitate al proprio domicilio.

    La vicenda: licenziamento per inidoneità e ricorso tardivo

    L’elemento centrale della vicenda riguarda il momento in cui si considera perfezionata la conoscenza della lettera di licenziamento. Il lavoratore aveva sostenuto di non essere stato messo al corrente della comunicazione, consegnata alla madre convivente, e quindi di non aver avuto modo di impugnarla tempestivamente. 

    La Corte d’Appello aveva ritenuto inidonee le giustificazioni addotte: l’intento protettivo della madre e il precario stato psicofisico del lavoratore non costituivano motivi oggettivi e imprevedibili tali da superare la presunzione di conoscibilità dell’atto.

    La decisione della Cassazione: conoscibilità e decadenza

    Nel giudizio di legittimità, il lavoratore ha sollevato tre motivi di ricorso:

    • Il primo lamentava una violazione dell’art. 1335 del codice civile, che regola gli effetti delle dichiarazioni recettizie, sostenendo che la conoscibilità dell’atto non fosse sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione.
    •  Gli altri due motivi si concentravano sull’idoneità della comunicazione del licenziamento e
    •  sulla mancata considerazione di soluzioni alternative al recesso.

    La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 23874/2024) secondo cui la presunzione di conoscenza dell’atto si fonda sulla sua regolare ricezione all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria fondata su circostanze oggettive ed estranee alla volontà del ricevente. 

    Nel caso di specie, tale prova non era stata fornita: il lavoratore non aveva documentato adeguatamente che il comportamento della madre o il proprio stato di salute avessero effettivamente impedito l’accesso alla conoscenza dell’atto.

    Quanto ai motivi successivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili, sottolineando che le argomentazioni proposte si risolvevano in una contestazione generica delle valutazioni operate dai giudici di merito. Inoltre, il contenuto della lettera di licenziamento non era stato trascritto in modo utile alla valutazione della Corte.

    Effetti giuridici della notifica e onere della prova

    La sentenza conferma un principio fondamentale in materia di licenziamento e comunicazioni recettizie: la notifica si presume conosciuta nel momento in cui l’atto giunge nella disponibilità del destinatario, cioè nel luogo indicato come domicilio, anche se quest’ultimo non ne viene immediatamente a conoscenza. Secondo l’art. 1335 c.c., infatti, una dichiarazione si reputa conosciuta non appena giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato nell’impossibilità di averne notizia per cause indipendenti dalla sua volontà

    La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • Lavoro Dipendente

    I dati ISTAT sull’occupazione fino a giugno 2025

    Le recenti relazioni dell'ISTAT evidenziano che il mercato del lavoro italiano mostra segnali di tenuta anche nel mese di giugno 2025, trainato soprattutto dall’aumento degli occupati over 50 e dalla stabilità dei contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, cresce anche il numero di inattivi, suggerendo l’esistenza di aree di debolezza nel sistema occupazionale.

    Secondo i dati ISTAT di giugno, gli occupati sono saliti a 24 milioni e 326mila, con un incremento di 16mila unità rispetto a maggio.

     L’incremento è trainato in particolare dalle donne, dai dipendenti permanenti (+74mila) e dagli autonomi (+20mila), mentre si registra un netto calo dei dipendenti a termine (-78mila). 

    A livello anagrafico, il principale motore della crescita occupazionale sono gli over 50, con un aumento di 50mila unità solo nel mese, che compensa il calo nella fascia 35-49 anni (-54mila).

    SCARICA QUI IL REPORT ISTAT SU GIUGNO 2025

    Tabella riassuntiva dei dati principali degli occupati

    Indicatore Valore (giugno 2025) Variazione mensile Variazione annuale
    Occupati totali 24.326.000 +16.000 +363.000
    Dipendenti permanenti n.d. +74.000 +472.000
    Dipendenti a termine 2.510.000 -78.000 -299.000
    Autonomi n.d. +20.000 +190.000
    Disoccupati 1.600.000 circa -71.000 -94.000
    Inattivi (15-64 anni) 12.200.000 +69.000 -142.000
    Tasso di occupazione 62,9% stabile + solo tra 50-64enni
    Tasso di disoccupazione 6,3% -0,3 p.p. -0,1 p.p.
    Tasso di disoccupazione giovanile 20,1% -1,4 p.p. n.d.
    Tasso di inattività 32,8% +0,2 p.p. n.d.

    Dati mensili e annuali a confronto

    Anche nel confronto con giugno 2024, il trend a giugno 2025 è positivo. 

    In un anno  da giugno a giugno, si contano 363mila occupati in più, grazie soprattutto agli over 50 (+603mila), mentre si registra una flessione tra i giovani e nella fascia centrale 35-49 anni.

    Vediamo in questa tabella i dati  degli ultimi mesi:

    Data comunicato Periodo di riferimento Variazione occupazione Tasso di disoccupazione Tema
    31 Ottobre 2024 Settembre 2024 in calo (-0,3%) stabile al 6,1% Lavoro e retribuzioni
    2 Dicembre 2024 Ottobre 2024 in aumento (+0,2%) 5,8% (-0,2 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    7 Gennaio 2025 Novembre 2024 in calo (-0,1%) 5,7% (-0,1 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    30 Gennaio 2025 Dicembre 2024 sostanzialmente stabile 6,2% (+0,3 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    4 Marzo 2025 Gennaio 2025 in aumento (+0,6%) 6,3% (-0,1 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    1 Aprile 2025 Febbraio 2025 in aumento (+0,2%) 5,9% (-0,3 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    2 Maggio 2025 Marzo 2025 in calo (-0,1%) 6,0% (+0,1 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    3 Giugno 2025 Aprile 2025 stabile 5,9% (-0,2 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    2 Luglio 2025 Maggio 2025 in aumento (+0,3%) 6,5% (+0,4 p.p.) Lavoro e retribuzioni
    31 Luglio 2025 Giugno 2025 in aumento (+0,1%) 6,3% (-0,3 p.p.) Lavoro e retribuzioni

    Nota: p.p. = punti percentuali.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Nuovo disegno di legge Semplificazioni 2025: cosa contiene

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato il 4 agosto 2025, con procedura d’urgenza, un disegno di legge che introduce misure di semplificazione per le imprese.

    Vediamo  sinteticamente le novità previste,  suddivise per settore. Il provvedimento sarà incardinato alle Camere  per la discussione e l'approvazione  dopo la pausa estiva.

    Qui la bozza del disegno di legge diffusa ufficiosamente

    Semplificazioni in materia fiscale

    In ambito tributario sono previste le seguenti misure

    • Fatture Transizione 4.0 e 5.0: sostituzione dei riferimenti normativi in fattura con un codice identificativo stabilito dall’Agenzia delle Entrate.
    • Ritrasmissione dichiarazioni scartate: esclusione delle sanzioni se la dichiarazione telematica è correttamente ritrasmessa entro i termini stabiliti.
    • Imposta sostitutiva su premi: versamento entro il 16 del mese successivo al pagamento o alla fattura.
    • Acquiescenza: riduzione a un terzo delle sanzioni per chi rinuncia a impugnare l’atto e paga entro i termini.

    Semplificazioni in materia di lavoro

    Nuove norme sono previste sui seguenti ambiti:

    • Strumenti per la sicurezza: estensione dell’uso di strumenti e attrezzature anche senza restrizioni precedenti.
    • Comunicazioni CIG: obbligo di comunicare tempestivamente altra attività lavorativa durante la CIG.
    • ITS Academy: possibilità di coinvolgere esperti aziendali nei percorsi formativi.
    • Formazione in azienda: collaborazione di infermieri e altri esperti anche per la formazione teorica; stop a richieste di documenti già detenuti da PA.

    Semplificazioni ambientali

    Il testo contiene le seguenti novità in materia ambientale :

    • Bonifiche ambientali: chiarita la durata di efficacia di permessi e semplificazioni per progetti PNRR.
    • Materie prime critiche: viene incluso il calcare industriale tra le materie prime strategiche nazionali.
    • Industrie insalubri: esclusione per chi ha autorizzazioni ambientali valide.
    • Riutilizzo acque industriali: consentito all’interno del sito produttivo anche in assenza di regolamenti attuativi.
    • Rifiuti non pericolosi: aggiornamento alla normativa UE 2024 per la classificazione.
    • Trasporto rifiuti via mare: assimilazione a merci (anche pericolose) ai fini della normativa di trasporto.

    Semplificazioni amministrative per le attività economiche

    Piu in generale dal punto di vista amministrativo il ddl contiene norme che intervengono su:

    • Contratti di sviluppo: protocolli con associazioni di categoria per semplificare accesso e procedura.
    • Insegne di esercizio: SCIA obbligatoria con asseverazione tecnica e modulistica unica nazionale.
    • Regimi amministrativi: conferenza di servizi accelerata e semplificazioni per le  installazioni automatiche e attività “meccatroniche”.
    • Costruzioni in prossimità doganale: silenzio-assenso sull’autorizzazione preventiva dell’Agenzia delle Dogane.
    • Microimprese: procedura semplificata per la notifica di data breach; possibilità di nomina temporanea di un sostituto tecnico per motivi di salute.

    Altre misure settoriali: strada, navigazione. agricoltura

    Infine  il nuovo ddl Semplificazioni interviene sui seguenti ambiti:

    • Circolazione stradale: sedi più flessibili per esami professionali; bonifiche stradali a carico dei responsabili; proroga per medici in quiescenza nelle commissioni patenti.
    • Codice della navigazione: il trasbordo di personale tra navi dello stesso armatore non comporta disarmo.
    • Impianti e reti: corsi FER di almeno 24 ore, tracciabilità nazionale degli attestati.
    • Imprenditori agricoli: per i primi 5 anni non è richiesto il requisito di reddito da attività agricola.