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Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025
INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.
La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.
I file sono disponibili ai seguenti percorsi:
- Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
- Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.
Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL
Il precedente aggiornamento risale al 1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.
I file con le tabelle complete sono allegati anche in fondo all'articolo.
Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza .
L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.
Allegati: -
Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo
Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema SILEN ulteriori 9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:
- n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
- n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
- n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
- n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale
Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025
La nota direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.
La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.
Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.
Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.
Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day" del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.
Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.
Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).
Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari
Alcuni esempi di dati delle tabelle allegate al decreto Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025
Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025
Regione Quote Accordi Internazionali Abruzzo 41 Basilicata 74 Calabria 182 Campania 570 Emilia Romagna 191 Friuli Venezia Giulia 33 Lazio 394 Liguria 15 Lombardia 683 Marche 69 Molise 13 Piemonte 56 Puglia 525 Sardegna 13 Sicilia 59 Toscana 162 Trentino Alto Adige 17 Umbria 24 Valle d'Aosta 2 Veneto 341 Quote Assistenti Familiari 2025
Regione Quote Assistenti Familiari Abruzzo 86 Basilicata 42 Calabria 135 Campania 184 Emilia Romagna 332 Friuli Venezia Giulia 30 Lazio 451 Liguria 128 Lombardia 1453 Marche 44 Molise 4 Piemonte 367 Puglia 1067 Sardegna 64 Sicilia 313 Toscana 301 Trentino Alto Adige 54 Umbria 122 Valle d'Aosta 16 Veneto 507 -
Lavoratori turismo: prime istruzioni sui contributi per lo staff housing
La legge n 118/2025 pubblicata nella GU n 184 del 9 agosto di conversone del DL Economia o Omnibus prevede agevolazioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore turismo,
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stato pubblicato il decreto ministeriale attuativo firmato il 18 settembre 2025.
Vediamo i dettagli della legge e del decreto attuativo, mentre si attende entro 30 giorni un provvedimento per la definizione delle modalità di domanda, scadenze e documentazione da allegare.
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 del DLLOmnibus introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore.
La novità prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo,
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Obiettivo della norma è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
Le agevolazioni sono così ripartite:
- investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
I destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Contributi staff housing turismo: chi puo accedere
Come anticipato il Decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre 2025, in GU il 3 .10.2025 definisce in dettaglio le modalità di erogazione dei contributi per favorire la disponibilità di alloggi agevolati per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo e della ristorazione (art. 5 legge n. 287/1991).
La misura, prevista dall’art. 14 del D.L. n. 95/2025, ha una dotazione di 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
Possono accedere ai contributi le imprese del settore turistico, comprese quelle che gestiscono strutture ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che dispongano di immobili in proprietà o locazione registrata e che siano in regola con normativa fiscale, lavoro, sicurezza e antimafia dm-staff-housing .
Due i canali di agevolazione:
- Contributi in conto capitale → per investimenti in immobili da adibire ad alloggi per il personale.
- Contributi di parte corrente → per sostenere i costi dei canoni di locazione destinati al personale.
Contributi per investimenti (conto capitale): condizioni
Le imprese possono presentare progetti di riqualificazione, ammodernamento o costruzione di immobili da destinare a staff housing (alloggi per i propri dipendenti).
Ogni intervento deve garantire:
- almeno 10 posti letto e
- canoni ridotti del 30% rispetto al valore medio di mercato
- per un periodo minimo di nove anni
Gli importi ammessi oscillano tra 500.000 e 5 milioni di euro, con contributi fino al 30% dei costi ammissibili, incrementabili in caso di
- PMI,
- interventi energetici migliorativi (+15%) o
- realizzazione in zone assistite (+fino al 15%)
Tipologia di spesa Importo minimo Importo massimo Intensità aiuto Interventi edilizi e impiantistici € 500.000 € 5.000.000 Fino al 30% (più maggiorazioni) Impianti, attrezzature, arredi – Max 30% dell’investimento Secondo regolamento GBER Consulenze PMI – Max 10% dell’investimento Fino al 50% La selezione avverrà con procedura valutativa a graduatoria, su base cronologica e con punteggi da 0 a 100 (sufficienza: 50 punti). Sono finanziati i progetti fino ad esaurimento fondi
Contributi per locazione (parte corrente) e procedura
I contributi di parte corrente sostengono i canoni per alloggi destinati ai lavoratori per 5-10 anni, fino a € 3.000 annui per posto letto.
L’aiuto copre fino al 50% dei costi per le PMI e 15% per le grandi imprese dm-staff-housing .
Gli immobili devono trovarsi nella stessa provincia della struttura o entro 40 km. Sono ammesse anche più unità immobiliari.
La procedura è a sportello con graduatoria, e l’erogazione avviene in anticipo sull’intero piano dei costi, previa fideiussione bancaria o assicurativa.
È obbligatoria una relazione finale entro 5 anni.
Il decreto ministeriale annuncia un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di domanda scadenze e documentazione da allegare.
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8xmille: dallo Stato 23 milioni alla lotta contro le dipendenze
Il Ministero della Salute ha istituito, con il decreto del 5 agosto 2025, un fondo straordinario per finanziare interventi di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, comprese le dipendenze da gioco d’azzardo.Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2025 ed è pienamente operativo
Per l’anno 2025, il fondo ammonta a 23.276.969 euro, e rappresenta uno strumento di potenziamento dei servizi sociosanitari dedicati alle persone con dipendenze, con particolare attenzione alle comunità terapeutiche accreditate.
Le risorse dell’8xmille
La caratteristica principale del provvedimento è che le risorse stanziate provengono dalla quota statale dell’8 × mille dell’IRPEF, riassegnata per finanziare interventi a rilevanza sociale e sanitaria.
Ogni anno, la parte della quota dell’8 × mille non destinata dai contribuenti a una confessione religiosa resta a disposizione dello Stato, che la può indirizzare a progetti in ambito sociale, culturale o umanitario.
Per il 2025, il Ministero della Salute ha scelto di utilizzare queste somme per rafforzare la rete nazionale di cura e riabilitazione delle dipendenze, destinandole in modo mirato alle strutture che erogano prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Le somme del fondo sono ripartite tra tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comprese quelle a statuto speciale.
La distribuzione avviene secondo le quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite al 2024, stabilite nell’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2024.
La Tabella A allegata al decreto riporta in dettaglio l’importo assegnato a ciascun territorio. Le risorse sono vincolate all’erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già finanziate nel 2024.
Si tratta, in particolare, di trattamenti specialistici, terapeutico-riabilitativi e pedagogico-riabilitativi rivolti a persone con dipendenze patologiche, erogati in regime residenziale e conformi ai LEA.
Obbligo di rendicontazione delle Regioni entro gennaio 2027
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere al Ministero della Salute una rendicontazione finale entro il 31 gennaio 2027, contenente:
- il numero e la tipologia delle prestazioni erogate grazie ai fondi dell’8 × mille,
- la spesa effettivamente sostenuta,
- i dati raccolti secondo il modello standard allegato al decreto.
La rendicontazione dovrà dimostrare il carattere aggiuntivo delle prestazioni rispetto a quelle finanziate con risorse ordinarie, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’utilizzo dei fondi.
Questo provvedimento rappresenta un esempio significativo di utilizzo mirato della quota statale dell’8 × mille per finanziare interventi di forte impatto sociale e sanitario.
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CU: dal 15 ottobre richiesta modifica aliquote all’INPS
Con il messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle richieste relative all’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o alla rinuncia totale o parziale delle detrazioni d’imposta per reddito per l’anno 2026. I beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali che desiderano tali opzioni devono comunicarlo annualmente all’Istituto. Per il periodo d’imposta 2026, le richieste potranno essere inviate a partire dal 15 ottobre 2025.
La domanda si presenta online, attraverso il servizio “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” disponibile sul portale www.inps.it
. In mancanza di comunicazione, l’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applicherà automaticamente le aliquote per scaglioni di reddito e riconoscerà le detrazioni d’imposta previste dall’articolo 13 del TUIR (D.P.R. 917/1986), sulla base del reddito erogato.
Comunicazione dei familiari a carico per corretta CU 2026
Il messaggio ricorda inoltre l’importanza di comunicare all’Istituto i dati dei figli e altri familiari a carico, anche nel caso in cui il contribuente percepisca già l’assegno unico universale (AUU). Tale adempimento, chiarito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 3 ottobre 2023, permette all’INPS di elaborare la Certificazione Unica 2026 con il prospetto dei familiari a carico correttamente compilato. Ciò consente all’Agenzia delle Entrate di attribuire in modo corretto le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata.
ATTENZIONE : Come precisato nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, i figli rilevano ai fini fiscali anche nei casi in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli a carico perché percepisce l’AUU o perché il figlio ha superato i requisiti anagrafici previsti dal TUIR.
La comunicazione dei dati familiari va effettuata mediante lo stesso servizio online utilizzato per la dichiarazione delle detrazioni.
Cosa fare in sintesi
Adempimento Chi Quando Come/Dove Effetto se non comunicato Note operative Riferimenti Richiesta applicazione maggiore aliquota IRPEF 2026 Beneficiari di prestazioni pensionistiche/previdenziali Dal 15/10/2025 e con cadenza annuale Dichiarazione online su INPS > Servizi: “Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d’imposta per reddito e per carichi di famiglia” L’INPS, come sostituto d’imposta, applica le aliquote per scaglioni e riconosce le detrazioni ordinarie Richiesta possibile per applicare aliquota più elevata sugli scaglioni 2026 Mess. INPS 2916/03-10-2025; art. 13 TUIR Rinuncia totale/parziale alle detrazioni per reddito 2026 Beneficiari di prestazioni pensionistiche/previdenziali Dal 15/10/2025 e con cadenza annuale Stesso servizio online INPS per detrazioni/carichi di famiglia Detrazioni riconosciute automaticamente in base al reddito erogato Si può chiedere rinuncia totale o parziale; resta efficace per il periodo d’imposta di riferimento Mess. INPS 2916/2025; art. 13 TUIR -
Nuovi bonus 2025 per assunzioni e investimenti in editoria digitale, radio, TV
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha comunicato l'adozione din un nuovo D.P.C.M. , attualmente in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che prevede contributi per le assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e per investimenti in tecnologie innovative nel settore dell'editoria e delle emittenti radio televisive effettuati nel 2025.
Si tratta in particolare di un fondo da 44milioni di euro destinati a erogare alle aziende del settore:
- un contributo forfettario di 10mila euro per ogni assunzione di figure professionali under 36 con specifiche competenze tecnologiche e digitali;
- un contributo pari al 70% delle spese sostenute nell'anno 2025, per l'ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, sia per aziende editoriali che emittenti radio e TV.
Si attende per l'attuazione un decreto ministeriale entro 45 giorni dalla pubblicazione in GU ed entrata in vigore. Vediamo intanto ulteriori dettagli.
Contributi assunzioni giovani in editoria 2025
Nel 2025 :
- le imprese editoriali,
- le agenzie di stampa e
- le emittenti radiofoniche e televisive, sia locali che nazionali,
potranno beneficiare di un contributo economico per favorire nuove assunzioni. L’aiuto riguarda l’assunzione di figure professionali con meno di 36 anni, dotate di competenze certificate in settori legati all’innovazione tecnologica e digitale. Rientrano, ad esempio, le capacità maturate nella digitalizzazione editoriale, nella comunicazione e sicurezza informatica o nei servizi online per i media.
Per ogni assunzione a tempo indeterminato realizzata nel 2025 viene riconosciuto un contributo forfettario pari a 10.000 euro.
L’incentivo ha un limite complessivo di spesa fissato in 2 milioni di euro per l’anno 2025. Ciò significa che le risorse saranno distribuite fino all’esaurimento del fondo. Inoltre, questi aiuti rientrano nella disciplina europea degli aiuti “de minimis”, che prevede massimali specifici per garantire la concorrenza tra imprese.
Contributi per investimenti tecnologici imprese editrici e agenzie di stampa
Un’altra misura mira a sostenere gli investimenti delle imprese editrici di quotidiani e periodici, oltre che delle agenzie di stampa. L’obiettivo è favorire la transizione digitale e l’ammodernamento delle strutture produttive. Sono finanziabili, ad esempio:
- progetti di rinnovamento tecnologico delle redazioni,
- l’acquisto di sistemi digitali per la produzione e la distribuzione dei contenuti, o
- l’adozione di nuove piattaforme per migliorare la fruizione delle notizie da parte dei lettori.
Il contributo copre fino al 70% delle spese sostenute nel 2025, con un tetto massimo di 8 milioni di euro per l’intero anno. Per ottenere il beneficio, gli investimenti devono far parte di un progetto organico e complessivo, non essere interventi isolati.
La misura non è cumulabile con altri incentivi nazionali o locali già previsti per le stesse spese.
Viene precisato che la sua applicazione è subordinata al via libera della Commissione europea, come previsto dalle regole sugli aiuti di Stato.
Contributi emittenti radio e televisioni
Il pacchetto di misure include anche specifici aiuti per le emittenti televisive e radiofoniche. L’intento è lo stesso: sostenere la digitalizzazione e l’innovazione, per migliorare la qualità dei contenuti e renderli più facilmente accessibili al pubblico.
Il contributo riconosciuto copre il 70% delle spese sostenute nel 2025, con un fondo complessivo di 34 milioni di euro.
Le risorse sono però suddivise in tre aree principali:
- 20 milioni per i fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali titolari di numerazioni LCN, esclusi quelli a partecipazione pubblica o che trasmettono solo televendite.
- 10 milioni per i fornitori locali di media audiovisivi che hanno ottenuto accesso alle frequenze digitali secondo la normativa vigente.
- 4 milioni per i concessionari radiofonici, i fornitori di contenuti digitali radiofonici e i consorzi editoriali che operano in tecnologia DAB.
Anche in questo caso, gli investimenti devono far parte di un progetto organico di innovazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse spese e sarà operativa solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.
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Buoni pasto ai lavoratori turnisti: la Cassazione conferma il diritto
Il tema del diritto ai buoni pasto per i dipendenti del comparto sanitario continua a generare contenziosi, specie per il personale turnista che per motivi di orario non riesce ad accedere al servizio mensa.
La questione ruota attorno all’interpretazione delle norme contrattuali e legislative che regolano il diritto alla pausa e alla fruizione dei pasti durante il servizio. La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, firmata il 3 giugno 2025 e pubblicata il 17.9.2025 (n. 2786/2025, ricorso n. 23746/2022) ha fornito ulteriori chiarimenti, consolidando un orientamento già espresso in precedenti decisioni.
Il quadro normativo di riferimento è costituito, in particolare, dall’articolo 29 del CCNL Comparto Sanità del 2001, dall’articolo 33 del DPR 270/1987 e dall’articolo 8 del D.L. 66/2003, che disciplinano rispettivamente il diritto alla mensa e la pausa lavorativa per prestazioni eccedenti le sei ore.
Il caso: lavoro su turni e impossibilità di accesso alla mensa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un gruppo di infermieri professionali turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. I lavoratori lamentavano la mancata erogazione del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, previsto solo per il personale non turnista con rientro pomeridiano. Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto tale diritto, ritenendo che l’impossibilità di accedere alla mensa, dovuta all’organizzazione dei turni, non potesse comportare la perdita del beneficio.
La Corte d’Appello, confermando la decisione, aveva chiarito che i buoni pasto spettano ogniqualvolta il dipendente presti servizio oltre le sei ore e non possa usufruire della mensa per ragioni legate alla struttura dell’orario di lavoro. Il diritto, dunque, non decade, ma si trasferisce nella forma sostitutiva del ticket, strumento volto a garantire il benessere del lavoratore e la continuità del servizio.
L’Azienda sanitaria, non condividendo l’interpretazione, ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che il diritto alla pausa e al buono pasto non potesse essere riconosciuto indistintamente a tutti i turnisti, ma solo a quelli che, pur avendo orari continuativi, fossero nelle condizioni di effettuare una pausa intermedia.
La decisione della Cassazione: diritto con almeno sei ore di lavoro
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure mosse dall’ente.
I giudici hanno richiamato un orientamento consolidato (tra cui Cass. n. 22478/2024, Cass. n. 32113/2022, Cass. n. 5547/2021), secondo cui l’attribuzione del buono pasto ha natura di agevolazione assistenziale diretta a conciliare le esigenze del servizio con il benessere fisico dei dipendenti.
La Cassazione ha ribadito che il diritto al ticket è connesso all’orario di lavoro giornaliero che superi le sei ore, indipendentemente dal carattere turnista o meno del dipendente.
L’impossibilità di accedere al servizio mensa non elimina il diritto, ma lo trasforma in una prestazione sostitutiva, proprio per garantire che tutti i lavoratori, senza distinzioni, possano fruire di un intervallo non lavorato, come previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali.
Pertanto, la sentenza impugnata è stata confermata e l’Azienda Sanitaria è stata condannata al rimborso delle somme dovute, oltre alle spese legali quantificate in 8.000 euro, oltre accessori di legge.
La decisione rafforza il principio per cui il buono pasto non rappresenta un beneficio di carattere economico aggiuntivo, ma una misura funzionale al corretto svolgimento della prestazione lavorativa e alla tutela della salute dei lavoratori.