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Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione
L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025 precisa i criteri per definire lavoro subordinato e lavoro familiare gratuit), e trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.
Riepiloghiamo i gradi di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare
Il caso: lavoro subordinato e retribuzione
In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso.
La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.
Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione
L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.
La motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.
Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità.
È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:
- continuità della prestazione,
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore,
- osservanza di un orario di lavoro,
- effettivo pagamento della retribuzione.
Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario
La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.
La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata
Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI
Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).
Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.Elementi da dimostrare:
- continuità della prestazione;
- osservanza di orario e direttive;
- vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
- effettivo pagamento della retribuzione.
Riferimenti normativi
Art. 2697 c.c. (onere della prova)
Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)
Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)
Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)
Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)
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Lavoro sportivo fino a 8 anni e borse di studio: novità del decreto convertito
Con la Legge 8 agosto 2025, n. 119 è stato convertito in via definitiva il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 96, contenente misure urgenti in materia di sport e grandi eventi.
Oltre agli interventi organizzativi per Giochi Olimpici, America’s Cup e altri appuntamenti internazionali, il provvedimento introduce due novità di rilievo pratico per chi opera nel settore sportivo e nella consulenza del lavoro:
- l’estensione della durata dei contratti a tempo determinato degli atleti e
- l’istituzione di un fondo per borse di studio universitarie destinate a studenti-atleti di alto livello.
Si tratta di disposizioni che incidono direttamente sulla gestione contrattuale e sulla valorizzazione del talento sportivo, e che richiedono attenzione sia da parte delle società sia da parte dei professionisti che le affiancano.
Leggi anche Il nuovo decreto sport convertito in legge: disposizioni urgenti
Contratti lavoro sportivo subordinato a tempo determinato
La prima modifica sostanziale riguarda la durata massima dei contratti di lavoro sportivo subordinato a tempo determinato, che passa dai precedenti cinque anni a otto anni. Il legislatore ha inteso garantire maggiore stabilità e continuità al rapporto tra atleta e società, consentendo a quest’ultima di pianificare programmi sportivi di medio-lungo periodo.
Il decreto precisa inoltre che le federazioni sportive e gli enti di promozione dovranno adeguare i contratti collettivi alla nuova durata massima, con applicazione anche al settore dilettantistico. Per i professionisti, resta invece l’obbligo di conformarsi alle regole di sostenibilità finanziaria fissate a livello internazionale, in particolare alle disposizioni che limitano l’ammortamento dei costi di acquisizione a un massimo di cinque esercizi.
Per i datori di lavoro, ciò significa rivedere i modelli contrattuali in uso, prevedendo clausole che tengano conto della nuova soglia temporale, ma anche delle regole contabili ancora vigenti. I consulenti del lavoro, dal canto loro, dovranno assistere le società nella corretta applicazione della normativa, per evitare rischi di nullità o contestazioni future.
Borse di studio per studenti-atleti
La seconda misura di interesse è l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport di un Fondo sport per studenti universitari, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2025, integrata da ulteriori stanziamenti. Le risorse serviranno a finanziare borse di studio per studenti universitari con alti meriti sportivi, comprensive anche delle spese di soggiorno nei collegi universitari di merito accreditati.
Un decreto del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata, adottato di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca, stabilirà requisiti e criteri di accesso. Questa misura si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del doppio percorso formativo degli atleti e rappresenta uno strumento di fidelizzazione e sostegno concreto per giovani atleti che intendono conciliare il percorso accademico con una carriera sportiva.
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Appalti e compatibilità incarichi pubblici: nuove regole ANAC
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2025 il comunicato con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) rende note le delibere n. 328 e n. 329 del 30 luglio 2025. Con questi provvedimenti vengono aggiornati due regolamenti chiave:
- il primo sull’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi pubblici,
- il secondo sulla vigilanza e sanzioni per le violazioni del divieto triennale di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 21 agosto 2025.
Novità Regolamento inconferibilià e incompatibilità (Delibera n. 328/2025)
L’ANAC ha aggiornato il Regolamento relativo all’attività di vigilanza su inconferibilità e incompatibilità di incarichi e sul rispetto delle regole di comportamento dei funzionari pubblici.
Le modifiche riguardano l’art. 7 e la gestione delle segnalazioni. È ora possibile archiviare, oltre a quelle manifestamente infondate o generiche, anche le segnalazioni di carattere personale prive di interesse pubblico. Inoltre, il dirigente può non avviare istruttorie per segnalazioni non prioritarie, quando non emergono elementi gravi o lesivi dell’interesse collettivo. In presenza di profili penali o contabili, le segnalazioni devono essere trasmesse alle Procure competenti, mentre i report bimestrali di archiviazione saranno pubblicati sul sito ANAC in ottica di trasparenza
Nuove regole sul pantouflage (Delibera n. 329/2025)
La delibera n. 329/2025 ha introdotto modifiche al Regolamento in materia di vigilanza e attività sanzionatoria per le violazioni del divieto triennale post impiego. Le novità si concentrano sugli articoli 9 e 12: viene definito un nuovo ordine di priorità delle segnalazioni, che privilegia quelle provenienti da Autorità di controllo (Guardia di Finanza, Magistratura, Prefettura), dalle amministrazioni centrali e sugli incarichi apicali, oltre a quelle trasmesse da RPCT e RUP. Priorità anche agli incarichi in corso o conferiti da meno di tre anni. Le segnalazioni non prioritarie possono essere archiviate, ma restano utili ai fini di monitoraggio e programmazione ispettiva. In ogni caso, se emergono profili penali o contabili, l’Autorità è tenuta a trasmetterle alle Procure competenti, pubblicando periodicamente prospetti riassuntivi online.
Tabella di sintesi operativa
Delibera Oggetto Principali novità 328/2025 Vigilanza su inconferibilità e incompatibilità incarichi • Archiviazione anche di segnalazioni personali
• Possibilità di non avviare istruttorie per casi non prioritari
• Trasmissione alle Procure se emergono profili penali/contabili
• Report bimestrali pubblicati sul sito ANAC329/2025 Vigilanza e sanzioni su pantouflage • Nuovo ordine di priorità delle segnalazioni (Autorità, incarichi apicali, RPCT/RUP)
• Urgenza per incarichi in corso o entro 3 anni
• Archiviazione motivata con pubblicazione online
• Obbligo di trasmissione a Procure in caso di illeciti -
Calendario festività ebraiche 2025 e 2026
Il Ministero dell' Interno, con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2025 ha reso noto, a seguito della comunicazione dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, il calendario delle festività ebraiche previste per i prossimo anno , 2026 . (vedi i prossimi paragrafi)
Si tratta, ricordiamo, dei giorni che i lavoratori possono chiedere di poter godere in sostituzione delle festività nazionali, nel proprio rapporto di lavoro.
Infatti i lavoratori di fede diversa da quella cattolica, in virtù del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione, hanno diritto a un particolare regime di orario di lavoro.
Per questo , l'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo venga comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana .
Festività ebraiche 2025
Risultano festivi per il calendario ebraico:
- Tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un’ora dopo il tramonto del sabato,
- Pesach (Pasqua): domenica 13 e lunedi’ 14 aprile; domenica 20;
- Shavuoth (Pentecoste): lunedi’ 2 e martedi’ 3 giugno; Digiuno del 9 di Av: domenica 3 agosto;
- Rosh ha Shana’ (Capodanno): martedi’ 23 e mercoledi’ 24 settembre;
- Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): mercoledi’ 1° e giovedi’ 2 ottobre;
- Sukkot (Festa delle Capanne): martedi’ 7 e mercoledi’ 8 ottobre; lunedi’ 13 ottobre;
- Shemini’ Atzeret e Simchat Tora’ (Festa della Legge): martedi’ 14 e mercoledi’ 15 ottobre.
Il comunicato precisa che nel calendario suddetto non sono stati indicati ne' la vigilia di Pesach (12 aprile) ne' il settimo giorno di Pesach (19 aprile) in quanto cadono di sabato e pertanto sono gia' previsti dalla normativa.
Festività ebraiche 2026
Le festivita' ebraiche oltre ai sabati, nel 2026 cadono alle seguenti date.
- Pesach (Pasqua): vigilia mercoledi' 1° aprile, giovedi' 2 e venerdi' 3 aprile, mercoledi' 8 e giovedi' 9 aprile;
- Shavuoth (Pentecoste): venerdi' 22 maggio;
- Digiuno del 9 di Av: giovedi' 23 luglio;
- Rosh ha Shana' (Capodanno): domenica 13 settembre;
- Vigilia di Kippur e Kippur (Espiazione): vigilia domenica 20 settembre, lunedi' 21 settembre;
- Sukkot (Festa delle Capanne): domenica 27 e venerdi' 2 ottobre;
- Shemini' Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge): domenica 4 ottobre.
Per il 2026 sono state omesse le giornate riportate in calce, in quanto, cadendo di sabato, rientrano nella normativa relativa alla festivita' ebraica settimanale:
- secondo giorno di Shavuot-Pentecoste – 23 maggio;
- primo giorno di Rosh Hashana' Capodanno ebraico 12 settembre;
- primo giorno di Sukkot Festa delle Capanne – 26 settembre;
- primo giorno di Simchat Tora' Festa della Legge – 3 ottobre.
Si ricorda infine che il calendario delle festivita' ebraiche e' pubblicato anche sul sito del Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.
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Lavoro in carcere: proposta CNEL per formazione e incentivi alle imprese
L’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato a luglio scorso un importante documento di Osservazioni e Proposte in materia di studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere, che sarà trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’obiettivo è quello di collaborare alla predisposizione del Regolamento attuativo previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 48/2025, in materia di lavoro penitenziario.
Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato che si tratta di un passaggio essenziale per dare piena operatività all’accordo recentemente siglato con 16 organizzazioni datoriali, nel quadro del programma Recidiva Zero. Inoltre, dallo stesso documento potrà scaturire già entro settembre un ulteriore disegno di legge, in continuità con quello presentato dal CNEL nel 2024 e tuttora all’esame del Parlamento.
Il consigliere Emilio Minunzio, relatore del testo e presidente del Segretariato Permanente per l’inclusione lavorativa delle persone private della libertà personale, ha evidenziato il voto unanime dell’Assemblea e l’alto livello di competenze messe in campo dai membri del Segretariato. Il documento rappresenta un contributo concreto a sostegno sia di ulteriori provvedimenti legislativi, sia dell’elaborazione dei regolamenti attuativi.
I punti principali: formazione, governance, incentivi
Il documento approvato dal CNEL mira a riformare l’ordinamento penitenziario, equiparando i diritti dei lavoratori detenuti a quelli dei lavoratori liberi e rafforzando la rete interistituzionale per favorire occupazione e inclusione sociale.
Tra le misure proposte spiccano:
- applicazione puntuale dei CCNL di riferimento e inserimento in percorsi formativi certificati;
- valorizzazione della contrattazione di secondo livello, con strumenti ad hoc per orari, permessi e tutele;
- rafforzamento dei servizi sociali, fiscali e previdenziali negli istituti penitenziari, per una reale rete di accompagnamento alla persona;
- consolidamento delle cabine di regia territoriali e del Segretariato Permanente, come strumenti di governance condivisa e trasparente;
- attività formative per competenze digitali, di base e professionali, collegate ai fabbisogni di manodopera delle imprese.
Il CNEL evidenzia inoltre la necessità di una governance che integri rete interna (istituti penitenziari) e rete esterna (imprese, sindacati, terzo settore), al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Un’attenzione particolare è rivolta alla legge Smuraglia (legge n. 193/2000), che prevede sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti. Il CNEL propone in particolare:
- maggiore semplificazione delle procedure,
- aggiornamento e stabilizzazione degli incentivi,
- estensione delle categorie beneficiarie e
- promozione delle produzioni carcerarie.
Riduzione recidiva e inclusione gli obiettivi strategici
Secondo il CNEL, la riduzione della recidiva costituisce un indicatore fondamentale della capacità del sistema penale di trasformare la sanzione in opportunità di cambiamento. Ogni intervento normativo deve quindi garantire il pieno rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, che attribuisce alle pene una funzione rieducativa, nel quadro degli standard europei in materia di dignità e condizioni detentive.
Il rafforzamento del lavoro in carcere, unito alla formazione e al sostegno sociale, rappresenta la chiave per costruire percorsi di reinserimento efficaci e duraturi, riducendo l’esclusione sociale e favorendo la sicurezza collettiva.
In questo percorso, il ruolo dei corpi intermedi – sindacati, associazioni datoriali e terzo settore – è considerato centrale, sia all’interno del CNEL sia sul territorio, come garanti di una governance partecipata e orientata ai risultati.
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Decreto Sostegni alle imprese 2025: riepilogo e istruzioni
Dopo l'approvazione definitiva alla Camera, con il meccanismo della fiducia, è stato pubblicato in GU il testo della legge di conversione del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92 (Legge 113 2025) che contiene un pacchetto articolato di misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in crisi, in particolare ex Ilva e quelle situate in aree di crisi industriale complessa, con una nuova proroga dei sostegni per la filiera della moda e rafforzamento della cassa integrazione per eventi climatici eccezionali.
Vi ha trovato posto anche l'articolo relativo al nuovo bonus straordinario di una mensilità per i percettori di Assegno di inclusione, per ovviare alla sospensione di un mese prevista tra primo ciclo di erogazione e rinnovo , che per i primi beneficiari scadeva appunto a luglio 2025.
La legge è in vigore dal 6 agosto ma si attendono alcuni decreti ministeriali per l'attuazione.
INPS ha pubblicato la circolare 121 2025 di riepilogo e le regole operative per la fruizione il 13.8.2025 . SCARICA QUI LA CIRCOLARE
Vediamo di seguito le principali novità presenti negli articoli di legge.
Misure per ACCIAIERIE D’ITALIA EX-ILVA e sostegno all’indotto
L'Articolo 1 – Sostegno alla continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA prevede l’erogazione, fino a 200 milioni di euro per il 2025, di finanziamenti onerosi quinquennali a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per:
- ripristino e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti siderurgici;
- interventi per la sicurezza e la continuità operativa;
- eventuale trasferimento delle risorse alla società Acciaierie d’Italia.
Il prestito deve essere restituito entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni dalla concessione.
Il nuovo Articolo 1-bis – Riqualificazione produttiva del polo siderurgico di Piombino stabilisce che i concessionari delle aree demaniali del polo siderurgico di Piombino acquisiscono la proprietà superficiaria delle opere realizzate e possono costituire ipoteca (non rinnovabile oltre la durata della concessione);
alla cessazione della concessione, le opere passano allo Stato senza indennizzo, salvo eventuale ordine di demolizione a carico del concessionario o proprietario superficiario.
Articolo 2 – Realizzazione di impianti per la produzione di preridotto
Modifica le finalità della società DRI d’Italia S.p.A., rimuovendo il vincolo al PNRR e all’impiego esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili, con maggiore flessibilità nella scelta delle fonti energetiche; proroga dei termini oltre giugno 2026 e realizzazione dell’impianto anche tramite partnership pubblico-privato, selezionando soci privati secondo le norme sul “doppio oggetto”.
Si prevedono anche con l'articolo 3: Semplificazioni per investimenti nelle aree ex ILVA superiori a 50 milioni di euro nelle aree industriali ex ILVA o collegate.
All' Articolo 4 – Sostegno all’indotto delle imprese strategiche, si estende anche al rendiconto 2024 la possibilità per Regioni e Province autonome di svincolare quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti statali non utilizzati, per destinarle a misure di sostegno alle imprese dell’indotto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Infine l'Articolo 5 – Cessione contratti nelle imprese in amministrazione straordinaria introduce norme per la cessione del contratto di vendita dei complessi aziendali, nei casi in cui il commissario straordinario avvii un’azione per risoluzione, annullamento o accertamento del contratto originario.
Il nuovo acquirente (anche a controllo pubblico) può subentrare se:
- offre fino all’80% del prezzo originario più gli investimenti effettuati;
- si impegna a rispettare piano industriale e livelli occupazionali.
Il rifiuto immotivato da parte dell’acquirente iniziale può comportare richiesta di risarcimento danni.
CIGS aree di crisi: esonero addizionale e Proroga per gruppi oltre 1000 dip
L’articolo 6 del provvedimento dispone l’esonero dal contributo addizionale previsto per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per l’anno 2025, applicabile alle imprese che operano in territori riconosciuti come “aree di crisi industriale complessa” ai sensi del DL 83/2012.
L’esonero non è concesso a chi attiva procedure di licenziamento collettivo nel corso del periodo di integrazione. T
Un’altra misura di rilievo è contenuta nell’articolo 7, che riguarda i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale.
In presenza di un accordo quadro firmato con i sindacati maggiormente rappresentativi, il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese, è possibile richiedere una proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2027. Questo ammortizzatore straordinario, concesso in deroga alla normativa ordinaria, si colloca in continuità con trattamenti già avviati e consente di sospendere i lavoratori fino al 100% dell’orario.
L’obiettivo della disposizione è duplice: da un lato, gestire le eccedenze di personale in maniera non traumatica; dall’altro, favorire processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva, dando tempo e strumenti alle aziende per costruire nuove strategie occupazionali.
La spesa pubblica prevista è considerevole: 30,7 milioni di euro nel 2025, 31,3 nel 2026 e 32 milioni nel 2027, anch’essa coperta con riduzioni del Fondo sociale e altri meccanismi di compensazione tra entrate e risparmi attesi.
Ammortizzatori per cessazioni d’attività e regole per i lavoratori
Con l’articolo 8, il decreto-legge prevede anche un ulteriore strumento in favore dei lavoratori coinvolti in cessazioni aziendali.
In presenza di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa una proroga della CIGS per sei mesi non rinnovabili, nel caso in cui esistano prospettive concrete di cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale. Il finanziamento della misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2025.
ATTENZIONE il decreto introduce anche un principio di condizionalità attiva. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento se:
- rifiuta corsi di formazione o non li frequenta regolarmente;
- non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione almeno all’80% di quella precedente, a condizione che la sede sia entro 50 km o raggiungibile in massimo 80 minuti con mezzi pubblici.
L’elenco dei lavoratori sospesi deve essere trasmesso al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
Per l'implementazione pratica di questa misura, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità operative.
CIG settore moda: nuova proroga di 12 settimane
L'Articolo 10 Stabilisce l'incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per le imprese del settore moda.
Viene concessa la possibilità di utilizzo finoa 12 settimane di ammortizzatori sociali, entro il dicembre 2025
Vedi i dettagli in Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga a gennaio 2025 .
Anche in questo caso, l'effettiva applicazione richiederà l'emanazione di un decreto ministeriale e istruzioni INPS.
In sintesi
Misura Durata Periodo Note Estensione cassa integrazione 12 settimane Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 Riconoscimento facoltativo, entro i limiti di spesa Flessibilità per i datori in crisi — Anno 2025 Valutazione alternativa della condizione finanziaria Limite di spesa — Anno 2025 Copertura prevista nel comma 4 dell’art. 10 Con la conversione in legge sono stati aggiunti due ulteriori aspetti:
- Possibilità di richiedere pagamento diretto da parte dell’INPS anche senza dimostrare difficoltà finanziarie.
- Confermata l’esenzione dal contributo addizionale anche per questa proroga.
CIG EONE clima , CISOA e bonus Assegno inclusione
Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto l'art 10 bis che prevede ulteriori tutele per i lavoratori in caso di eventi climatici eccezionali
Le norme sospendono temporaneamente (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) le limitazioni sulla durata degli ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come ondate di calore, per i seguenti settori:
- Edilizia industriale/artigiana,
- Estrazione/lavorazione materiali lapidei.
Inoltre:
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato potranno ricevere il trattamento CISOA anche in caso di riduzione del lavoro fino al 50% dell’orario e senza necessità di 181 giornate lavorate.
- Estensione della CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), senza requisiti di giornate lavorative.
L'art 10 ter prevede infine che in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi , sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno previa verifica della sussistenza dei requisiti delle famiglie che hanno fatto richiesta
L'importo è pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500, e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo , comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
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INPS e Commercialisti: risposte a quesiti su maternità, bonus e decontribuzione
Presso la Direzione Centrale dell’INPS si è tenuta nei giorni scorsi una nuova riunione del tavolo tecnico tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha fornito risposte dirette a molti quesiti posti dai professionisti per la gestione previdenziale dei propri clienti .
L’incontro ha visto la partecipazione della consigliera delegata Marina Andreatta, del ricercatore Alessandro Ventura e dei commercialisti Domenico Barbuzza, Cinzia Brunazzo e Stefano Danieli.
A coordinare i lavori è stato il direttore centrale Entrate dell’INPS, Antonio Pone, che ha ribadito l’importanza di un confronto strutturato e costante con la categoria
In questa cornice è stata annunciata anche la programmazione di eventi formativi dedicati.
Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Istituto, come riportati nell’ allegato all'informativa 123/2025 del CNDCEC.
Maternità, congedi e prestazioni INPS
Sul congedo di maternità, l’INPS ha chiarito la procedura da seguire nel caso in cui una lavoratrice, dopo aver inizialmente richiesto la flessibilità del congedo, acquisisca nel corso dell’ottavo mese di gravidanza le condizioni mediche per posticipare interamente l’astensione al post-parto: sarà necessario presentare una nuova domanda con le date aggiornate, senza annullare la precedente.
In merito al congedo parentale, è stata confermata la prevalenza della malattia su quest’ultimo, anche in presenza della nuova indennità all’80% per tre mesi. Ciò assicura continuità interpretativa per i consulenti che assistono i datori di lavoro nella corretta gestione delle assenze.
Sulla cassa integrazione, l’INPS ha ribadito la compatibilità tra prestazioni e lavoro subordinato part-time (orizzontale o verticale) se non interferenti. In caso di collaborazione o lavoro autonomo, occorrerà valutare i guadagni e la loro collocazione temporale per determinare l’eventuale quota di integrazione salariale spettante.
Bonus occupazionali ZES, donne e giovani
In riferimento al Bonus giovani ZES, è stato confermato che la domanda di esonero contributivo può essere inoltrata prima della trasformazione a tempo indeterminato, purché antecedente all’invio della Comunicazione Obbligatoria.
Per il Bonus giovani e donne, l’Istituto ha consigliato di stimare la dote agevolativa sulla base della retribuzione media dei mesi lavorati in caso di contratti part-time verticali. Si suggerisce inoltre di evitare l’indicazione della percentuale di part-time, in quanto le procedure INPS effettuano automaticamente il riproporzionamento del massimale.
Infine, in tema di Contratti di Solidarietà, l’INPS ha precisato che lo sgravio contributivo può riferirsi all’orario effettivamente lavorato anche se superiore a quello inizialmente previsto, ma entro i limiti autorizzati dal Ministero del Lavoro. In caso di variazioni sostanziali, occorrerà una nuova istanza di modifica della riduzione concessa.
Decontribuzione Sud e smart working
Sul regime di Decontribuzione Sud, l’INPS ha confermato che il requisito territoriale si fonda sulla sede operativa aziendale e sulla sua corretta indicazione nel flusso Uniemens, anche in presenza di accordi di lavoro agile senza vincoli di presenza al Sud. Rimane quindi decisivo il luogo di lavoro “fiscale” e non quello da cui viene svolta la prestazione da remoto.
La sessione si è conclusa con l’impegno reciproco a consolidare il canale di dialogo tecnico-istituzionale, considerato uno strumento chiave per l’efficace applicazione delle normative previdenziali sul territorio.