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Verbali Inps cecità: disponibili le audioguide online
Dal dicembre 2023 INPS ha iniziato in forma sperimentale un servizio di video-guida personalizzata e interattiva per rispondere ai richiedenti sugli esiti delle domande di indennità di invalidità civile e sordità, realizzando un nuovo step del progetto 77 de PNRR rivolta al miglioramento dei servizi online agli utenti.
Con il messaggio 2184 del 10 giugno viene annunciato il nuovo servizio di audioguide rivolto ai soggetti destinatari di verbali di cecità totale o parziale con un in collaborazione con gli sportelli specializzati
Vediamo di seguito maggiori dettagli su come funzionano i nuovi servizi.
Verbale sanitario invalidità: videoguida interattiva
Il link per la video-guida interattiva viene messo a disposizione all’interno di un avviso dal titolo “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, nell’area riservata “MyINPS” del destinatario.
Contestualmente, i destinatari ricevono una notifica via SMS/e-mail e anche nelle app “IO” e “INPS Mobile”, con invito ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, sempre autenticandosi con la propria identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2,
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
INPS ricorda agli utenti che è NECESSARIO l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi
La video-guida, che resta a disposizione dei destinatari per sei mesi, mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, comprese le prestazioni economiche riconosciute e le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Nell'ultima schermata vengono anche forniti
– il servizio di download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste dalla legge);
– il link al nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità
– il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);
– il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
– il servizio “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata A/R inviata con allegato il verbale sanitario);
– il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.
Si ricorda che dal 26 febbraio 2024 c'è stato un 'ampliamento della platea dei destinatari, con servizio reso disponibile non solo per i titolari di verbali ASL ma anche per coloro che richiedono l’accertamento sanitario nelle Regioni e Province autonome convenzionate con l’INPS.
Verbali cecità totale e parziale: il nuovo servizio audioguide
Come detto, per garantire la massima inclusività e accessibilità dei servizi alle persone con disabilità è stato sviluppato un nuovo servizio di audio-guida per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale e totale, la cui usabilità è stata testata dagli operatori non vedenti e ipovedenti dello Sportello INPS.
L’audio-guida mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, compreso l’eventuale riconoscimento di prestazioni economiche e le agevolazioni fiscali previste per legge. I contenuti sono stati altresì personalizzati con riferimento al nome del soggetto, ai diritti e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario.
I servizi promossi tramite gli appositi link (call to action) sono:
– il servizio di Download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste per legge);
– il nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto);
– il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);
– il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
– il servizio di “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata inviata con allegato il verbale sanitario);
– il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.
L'utente con disabilità visiva in attesa di emissione del verbale sanitario, che abbia inserito i propri contatti nella sezione “Gestione consensi” dell'area riservata “MyINPS” con l'adesione ai Servizi Proattivi, riceve una notifica SMS o e-mail (priva di link), non appena viene emesso il verbale, e trova depositato nella sua area riservata l'avviso “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, contenente un “Personal URL” che gli dà accesso all'audio-guida personalizzata con i dati principali del suo verbale sanitario.
L'utente è invitato ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Una volta letto tramite “Jaws” il testo dell'avviso, interagendo con il link in calce può aprire la propria audio-guida.
Il servizio di audio-guida è accessibile anche mediante i servizi di notifica dell'avviso depositati nell'app “INPS Mobile” e nell'app “IO” dal proprio smartphone e tablet.
Il servizio di audio-guida resta a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.
ATTENZIONE l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi, è condizione necessaria per abilitare l’Istituto all’invio delle notifiche SMS/e-mail.
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Stress da lavoro e responsabilità dell’azienda: le pronunce recenti
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro , ha emesso recentemente sentenze molto dure sulla responsabilità in capo ai datori di lavoro in tema di stress da lavoro. Viene infatti stabilito che anche in mancanza dei requisiti specifici del mobbing, i giudici del lavoro sono tenuti a verificare violazioni dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare indagando sui seguenti aspetti :
- se il dipendente abbia lavorato in un ambiente con situazioni stressanti e/o conflittuali;
- se a causa di questo ambiente, il dipendente abbia subito danni; e
- se l'azienda abbia preso le dovute precauzioni, come richiesto dall'articolo 2087 del Codice Civile, per prevenire o mitigare tali condizioni lavorative dannose.
In assenza della prova di aver esercitato le dovute tutele, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere con risarcimento al dipendente danneggiato.
Stress da lavoro: sentenza Cassazione 3791 2024
Nel caso specifico di una delle ordinanze ad esempio, la n. 3791 del 12 febbraio 2024, la Corte si è espressa su una lavoratrice che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione , affermando di aver subito per lungo tempo comportamenti mobbizzanti da parte di un collega.
Le corti di merito avevano rigettato la sua richiesta poiché non era stata provata la presenza di mobbing.
Invece, la Suprema Corte ha ritenuto che nelle sentenze fosse stato erroneamente ignorato l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare e prevenire il verificarsi di situazioni di stress nocivo nell'ambiente di lavoro, in linea con quanto previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile, al di là dei requisiti previsti per la fattispecie del mobbing .
Straining: recenti sentenze di Cassazione
Altre importanti pronunce in merito sono le seguenti :
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 4664 del 21 febbraio 2024: Il datore di lavoro deve evitare iniziative che possano ledere i diritti dei dipendenti, anche in assenza di intenti persecutori propri del mobbing.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 29101 del 19 ottobre 2023: Lo straining è riconosciuto come una forma attenuata di mobbing, priva del requisito della continuità dei comportamenti ma comunque lesiva e risarcibile ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 28923 del 18 ottobre 2023: Differenzia tra mobbing, che richiede una pluralità di comportamenti vessatori, e straining, caratterizzato da comportamenti stressogeni isolati ma con effetti duraturi.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 3692 del 7 febbraio 2023: Anche in assenza di mobbing, è illegittimo mantenere un ambiente stressogeno che danneggia la salute dei lavoratori.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 10115 del 29 marzo 2022: Specifica che l'onere della prova spetta prima al lavoratore, che deve dimostrare il danno subito e la nocività dell'ambiente di lavoro, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie.
Tutte le sentenze evidenziano quindi che la responsabilità dell'azienda secondo l'articolo 2087 c.c. non richiede necessariamente azioni intenzionalmente dannose ma si verifica anche se l'azienda non ha impedito condizioni di lavoro stressanti che possono nuocere alla salute dei dipendenti.
Nel DVR le misure contro lo stress da lavoro
Risulta molto importante porre attenzione alla valutazione del rischio di stress lavoro-correlato nel contesto della valutazione dei rischi aziendali, come previsto dal testo unico sulla sicurezza che inserisce anche questo obbligo nella redazione nel documento di valutazione rischi.
Può risultare utile anche per la difesa nei contenziosi non solo aggiornare periodicamente questi aspetti nel DVR ma anche mettere in atto meccanismi preventivi e rilevazioni periodiche per affrontare prontamente eventuali situazioni problematiche, garantendo così un ambiente lavorativo ottimale per la salute psicofisica dei lavoratori.
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Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto
Anche quest'anno con la busta paga di giugno deve essere corrisposta la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021 del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio, pari al 6,15%
Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento sulla base dell'indice IPCA-NEI reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il valore di riferimento per gli adeguamento retributivi.
L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti subiranno un ulteriore incremento e l'aumento complessivo raggiungerà i 137,52 € per il livello C3
Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità
In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio la tranche di aumento per tutti i livelli ricordiamo di seguito gli importi che erano stati previsti nel 2021 dal rinnovo del contratto .
Nei successivi paragrafi gli aumenti già erogati e la tabella retributiva attualmente in vigore.CCNL Metalmeccanici industria: aumenti giugno 2023
Il 7 giugno l'ISTAT ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati è risultato pari al 6,6%, quindi superiore all'incremento previsto dall'accordo firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3), nel rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021
Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :
- i minimi tabellari per livello ,
- gli importi dell'indennità di trasferta e
- gli importi dell'indennità di reperibilità.
Di seguito le tabelle retributive aggiornate:
TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023 Livelli
Minimi retributivi dal 1° giugno 2023
A1
2.619,93
B3
2.558,63
B2
2.291,85
B1
2.136,25
C3
1.993,04
C2
1.860,97
C1
1.822,43
D2
1.783,90
D1
1.608,67
INDENNITA DI TRASFERTA DAL 1.6.2023 Trasferta intera 46,47 Quota per il pasto meridiano o serale 12,41 Quota per il pernottamento 21,65 INDENNITA' DI REPERIBILITA' DAL 1.6.2023 Liv.
b) Compenso giornaliero
c) Compenso settimanale
16 ore (Giorno lavorato)
24 ore (Giorno libero)
24 ore festive
6 Giorni
6 Giorni con festivo
6 Giorni con festivo e giorno libero
In euro
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,61
35,25
37,94
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,65
42,37
45,98
B1 o Superiore
7,28
11,98
12,61
48,38
49,01
53,71
Accordo aumenti retributivi giugno 2022
Anche nel 2022 era stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021 l'accordo riguardante:
- gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati) e
- l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità
per il 2022 .
Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal rinnovo del contratto del 2021.
La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:
INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI trasferta intera 44,47 euro quota per pranzo o cena 11,97 euro quota pernottamento 20,53 euro Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:
– compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
- per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
- per i livelli C2 e C3, 5,95 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;
– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
- per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro;
- per i livelli C2 e C3, 9,33 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;
– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
- per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro;
- per i livelli C2 e C3, 10,01 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
- per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
- per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,76 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
- per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro;
- per i livelli C2 e C3, 43,14 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
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Professionisti: pensione indiretta ai superstiti solo con contributi versati
La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15294 del 31 maggio 2024, ha confermato che non ha diritto al trattamento di pensione indiretta con compensazione il coniuge superstite di un consulente del lavoro nel caso in cui questi non abbia a suo tempo versato i contributi dovuti.
Questo in quanto ai fini del riconoscimento della pensione indiretta a favore di familiare di un lavoratore autonomo deceduto non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali previsto per l'assicurazione generale IVS.
Vediamo di seguito alcuni dettagli sul caso specifico.
Pensione indiretta professionisti: il caso
Il caso riguardava un ricorso proposto da E.N.P.A.C.L. ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO, contro la decisione di una corte di appello che aveva accolto la domanda di pensione indiretta per la coniuge di un consulente del lavoro con compensazione tra importi dovuti come pensione indiretta e gli importi dei contributi soggettivi integrativi non versati al professionista
La corte accoglie il primo motivo di ricorso basato sul fatto che nel lavoro autonomo il mancato versamento della contribuzione preclude l’attribuzione del diritto a pensione, mentre l’attribuzione del diritto jure proprio implica solo l’esclusione dall’asse ereditario, ma non consente deroga alla maturazione del requisito contributivo. Si conferma cioè che il diritto alla pensione indiretta presuppone il possesso dei requisiti (amministrativi, contributivi ed anagrafici) per la pensione da parte del de cuius.
La decisione della corte di appello era fondata sui precedenti (Sentenza n. 23569 del 12/09/2008 e Sentenza n. 13938 del 16/06/2006( in cui era stato affermato che, quando un lavoratore autonomo muoia senza aver versato contributi, i superstiti, ove ricorrano le condizioni di legge, hanno diritto alla pensione indiretta iure proprio e non iure hereditatis, e tale diritto non può essere escluso in caso di inadempimento dell'obbligazione contributiva.
Se pero i superstiti sono anche eredi, essi hanno l'obbligo di pagare i contributi omessi e non prescritti, secondo le norme del diritto successorio.
Pensione indiretta professionisti: le motivazioni della Cassazione
La cassazione ricorda invece la decisione in senso contrario n. 26443 2021 che ha considerato che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi.
Viene anche sottolineato che la regola dell'automatismo prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS delle prestazioni non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, e che per essi, finché non sono pagati i contributi nella misura prevista dalla legge (come nel caso in oggetto) , non matura né diritto alla pensione, né il diritto alla pensione indiretta. del familiare.
La decisione di appello viene dunque cassata con rinvio in quanto, "non ha diritto a pensione il coniuge superstite quando al momento del decesso
l'assicurato non poteva far valere il minimo di contribuzione richiesto" .
Resta comunque ferma la possibilità del superstite di ovviare all’omissione contributiva del dante causa, con conseguente successiva maturazione del requisito utile alla pensione indiretta.
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Frontalieri Svizzera: firmato l’ accordo sul telelavoro
Con la legge 83 del 16 giugno 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno il Parlamento Italiano ha ratificato l'Accordo Italia Svizzera sull'imposizione fiscale ai lavoratori frontalieri (vedi il testo in fondo all'articolo)
L'accordo Italia Svizzera era stato firmato il 23 dicembre 2020 insieme ad un Protocollo di modifica della Convenzione sulle doppie imposizioni , era stato ratificato dal Consiglio federale Svizzero nel 2021 ed entra in vigore il 1 gennaio 2024 Il precedente accordo era datato 1974.
L'accordo si applicherà solo ai lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore della legge.
AGGIORNAMENTO 7 giugno 2024
Un comunicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia informa che è stato firmato il nuovo Protocollo tecnico di modifica dell'Accordo del dicembre 2020 sul tema del telelavoro.
Questo il testo :
Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e la consigliera federale Karin Keller-Sutter hanno firmato a Roma e a Berna un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui frontalieri. Il Protocollo disciplina durevolmente l'imposizione del telelavoro per i lavoratori frontalieri.
Dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri hanno la possibilità di svolgere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.
La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.
Vediamo di seguito gli aspetti principali della legge di ratifica dell'accordo Italia-Svizzera .
Imposizione fiscale frontalieri 2024
Dal 2024 è prevista una tassazione concorrente, sia in Italia sia in Svizzera, dei redditi di lavoro dei frontalieri con la riduzione del 20% del totale delle imposte dovute nello Stato dove l'attività lavorativa è svolta ( la normativa in vigore prevede invece che i redditi di lavoro percepiti dai frontalieri residenti in Italia a non piu di 20km dalla Svizzera, con rientro giornaliero in Italia sono tassati esclusivamente in Svizzera )
Tassazione frontalieri per tutti gli stati confinanti
La legge contiene una norma applicabile a tutti i frontalieri, che individua una franchigia di non imposizione fiscale che sale da 7500 a 10mila euro.
Aumento imposta lavoro dipendente regime ordinario
L'imposizione fiscale sul lavoro dipendente per i nuovi frontalieri (cioè coloro che iniziano il rapporto di lavoro dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, passa all’80 per cento, contro il 70 per cento previsto inizialmente nel progetto del 2015. I nuovi frontalieri saranno assoggettati ad imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, che eliminerà la doppia imposizione. In un contestuale scambio di lettere è stato anche precisato che il prelievo alla fonte è il mezzo ordinario di imposizione fiscale per questi lavoratori.
Regime transitorio
I lavoratori attualmente occupati nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese e che hanno lavorato nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientreranno nel regime transitorio applicabile agli “attuali frontalieri”.
Per loro continua ad applicarsi l' imposizione fiscale solo in Svizzera, che fino alla fine del 2033 verserà una compensazione a favore dei Comuni italiani di confine pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata. Dopo questa data, la Svizzera conserverà la totalità del gettito fiscale.
Definizione di frontaliere
Il nuovo accordo definisce “lavoratore frontaliere” colui che risiede entro 20 km dalla frontiera, lavora come dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e che, in linea di massima, rientra ogni giorno dal lavoro al proprio domicilio.
Aspetti previdenziali
Dal punto di vista previdenziale e assistenziale si prevedono
- calcolo della NASPI secondo il Regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi previdenziali UE per cui il lavoratore frontaliere nel caso la sua Naspi risulti inferiore, ricevera un indennità di disoccupazione analogo a quello dei residenti in svizzera
- non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli enti di previdenza dello Stato i in cui viene svolta l'attività lavorativa
- deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri.
Zone interessate dall'Accordo Italia-Svizzera
Il nuovo Accordo si applica alle persone fisiche residenti nelle seguenti aree:
- per quanto riguarda la Svizzera, nei Cantoni: – dei Grigioni; – del Ticino; – del Vallese;
- per quanto riguarda l’Italia, nelle Regioni: – Lombardia; – Piemonte; – Valle d’Aosta; – Provincia Autonoma di Bolzano.
Cooperazione amministrativa e contenzioso
Per ottemperare correttamente agli obblighi amministrativi imposti dall'Accordo , lo Stato in cui il lavoro dipendente viene svolto si impegna a comunicare entro il 20 marzo dell'anno successivo a quello fiscale di riferimento, in formato elettronico allo stato di residenza del lavoratore, i dati rilevanti in relazione all'imposizione del lavoratore "frontaliere"
L’accordo sarà sottoposto a riesame ogni cinque anni. Inoltre, una clausola dispone che siano previste consultazioni ed eventuali adeguamenti periodici in materia di lavoro agile/telelavoro.
E' prevista infine una commissione di rappresentanti delle autorità dei due paesi per la composizione amichevole di eventuali contestazioni sull'interpretazione o applicazione degli articoli dell'accordo.
Allegati: -
Prepensionamento poligrafici sblocco fino al 31.3.2024
Dopo la circolare 68 del 23 maggio con la quale sono state precisate tutte le modalità il prepensionamento nel settore dell'editoria ('art. 1, co. 500, della L. 160/201, rifinanziato dall' articolo 1, comma 141, legge 213/ 2023) l'istituto ha precisato nel Messaggio interno n. 2153 del 6 giugno 2024 che sono stati sbloccati i codici degli accordi firmati fino al 31 marzo 2024 per cui è procedere alla liquidazione delle domande correlate.
Ricordiamo di seguito i principali aspetti del pensionamento anticipato e le regole per la fruizione 2024.
Prepensionamenti editoria: requisiti e condizioni
La circolare ricorda che si tratta del prepensionamento applicabile esclusivamente nei confronti dei “lavoratori poligrafici
- di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di
- imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale
- , le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi”.
I piani devono riportare anche il numero di lavoratori ammessi con decreto ministeriale al trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento nel limite delle unità ammesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La norma prevede che il requisito contributivo ridotto, di 35 anni “limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023”. di 35 anni deve essere maturato non oltre il 31 dicembre 2023 (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 93 del 2020).
A seguito del rifinanziamento per il 2024, inps precisa che:
- il perfezionamento del requisito contributivo deve essere avvenuto entro il 31 dicembre 2023,
- il trattamento pensionistico può essere conseguito con decorrenza non successiva al mese di dicembre 2024.
- il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere fruito entro e non oltre il 30 novembre 2024,
data ultima entro la quale deve essere presentata la domanda di pensione.
E' richiesto inoltre che l'ultima contribuzione sia accreditata a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento
ATTENZIONE la domanda di pensione deve essere presentata a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, che decorre:
a. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale dalla data di ammissione al predetto trattamento straordinario di integrazione salariale (requisito > CIGS > 60gg);
b. per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque entro il periodo di fruizione di detto trattamento, dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > requisito > 60 gg).
In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale , in data successiva a quella di inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo prima della data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di emanazione del decreto stesso (requisito > CIGS > emanazione decreto > 60 gg);
b.1 per i soggetti che hanno maturato il prescritto requisito contributivo dopo la data di emanazione del decreto, il termine decorre dalla data di maturazione del predetto requisito (CIGS > emanazione decreto > requisito > 60gg).
il trattamento pensionistico anticipato decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.
Prepensionamento editoria: Priorità e limiti di spesa
L'istituto ricorda anche che non possono essere accolte domande di prepensionamento che comportino il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti a oggi fino all’anno 2027,
La priorità viene assegnata secondo l’ordine cronologico di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l’ente competente.
La circolare precisa infine che la valutazione del raggiungimento del limite di spesa si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall’anticipo di pensione rispetto ai requisiti ordinari tenuto conto della spesa pensionistica complessiva prevista nel periodo in cui gli interessati perfezionano il requisito contributivo adeguato alla speranza di vita (per il quale non sono previsti incrementi per il biennio 2025/2026.
Quindi eventuali domande che prevedano una spesa successiva al 2027 non potranno essere accolte.
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CCNL Pubblici esercizi FIPE: firmato il rinnovo 2024
E' stata firmata il 5 giugno 2024 l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo scaduto il 31 dicembre 2021 e applicato ad oltre 1 milione di dipendenti nelle 333mila aziende del settore.
La trattativa è stata lunga e aspra con mobilitazione indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs contro le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi.
L' accordo sarà in vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027 e porta un aumento retributivo complessivo di 200 euro al livello medio
Vediamo piu in dettaglio le principali novità, in attesa del testo integrale che sarà pubblicato dopo l'approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori.
Rinnovo CCNL pubblici esercizi: aumenti e welfare
Dal punto di vista economico si segnalano
– l'aumento dei minimi retributivi , a regime, di 200 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri. L'importo è suddiviso in 5 tranches:
- 50,00 euro a giugno 2024;
- 40,00 euro a giugno 2025;
- 40,00 euro a giugno 2026;
- 30,00 euro a giugno 2027:
- 40,00 euro a dicembre 2027.
– l’aumento di 3 euro (da 12 a 15) del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027.
– incremento del contributo dovuto alla cassa Qu.A.S., pari a 20,00 euro dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro dal 1° gennaio 2026, per un totale di 380,00 annui a carico dei datori di lavoro.
Riguardo all'una tantum per la vacanza contrattuale è stato concordato che le parti concorderanno un incontro prima della scadenza del contratto per valutare le modalità di gestione del periodo intercorso dalla scadenza del contratto del 31 dicembre 2021.
CCNL pubblici esercizi e ristorazione novità contratuali
In tema di classificazione del personale sono state aggiornate, dopo quasi trent'anni, le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti. Inoltre , per le addette mense, il passaggio dal 6° livello al 6° super passaggio diventa automatico con nuove tempistiche
Sono state inserite:
- misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata
- ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta di Legge, e possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.
Rivisitati con adeguamento alle norme di legge, gli articolati riferiti a
- congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi,
- pari opportunità .
Da segnalare in particolare che ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, e delle ferie e permessi non saranno più decurtati i periodi di congedo obbligatorio o congedo parentale dei genitori
Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.
CCNL pubblici esercizi le reazioni
Soddisfazione da parte dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, per l’intesa raggiunta " dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche con la mobilitazione» che hanno sottolineato i significativi aumenti salariali e positive modifiche normative.
E' stato anche rimarcato che “questo rinnovo manda un chiaro segnale anche alle aziende aderenti ad ANIR e ANGEM, perché riconosce la specificità del comparto e le chiama ad una assunzione di responsabilità, in mancanza della quale il sindacato continuerà a mettere in campo le iniziative di lotta necessarie a tutelare il giusto riconoscimento del Contratto rinnovato a tutte le lavoratrici e ai lavoratori».
Anche il presidente di FIPE Confcommercio ha commentato positivamente evidenxiando che l'intesa «rappresenta un risultato importante in vista dell’ormai imminente avvio della stagione estiva» ed «è segno di responsabilità sociale, capacità di visione, competenza tecnica e coraggio di tutte le Parti presenti al tavolo negoziale».