• ISEE

    Bonus trasporti 2024: solo con Carta Dedicata a Te

    Non c'è più traccia del   Bonus trasporti 2023, il  contributo di 60 euro  per biglietti e abbonamenti ai mezzi pubblici  per tutti i cittadini con reddito fino a 20mila euro.

    Ricordiamo che si trattava  una riconferma, grazie al  dl 4 2023, della  misura   messa in campo dal  Governo Draghi   nel 2022 , anche se con una platea di beneficiari  più ristretta perché nel 2022 la soglia  di reddito per accedere era di 35mila euro, mentre  nel 2023 è passata a 20mila) .

    Per la domanda occorreva accedere  con  SPID o Carta di Identità Elettronica (CIE) – sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it.

    Ricordiamo che dopo l'esaurimento dei primi stanziamenti a partire da agosto scorso la procedura veniva  riaperta  temporaneamente  il primo giorno di ogni mese , per l'assegnazione di buoni prenotati e non attivati  ed  è stato sempre chiuso dopo poche ore  dall'apertura per il gran numero di richieste.

    Nel frattempo,  il Governo ha stanziato le risorse  invece (solo) per  ulteriori  contributi per l'acquisto di biglietti e abbonamenti  in collegamento  con un' altra misura di sostegno economico:   la Carta Dedicata a te , garantita  automaticamente già dal 2023  alle famiglie numerose con ISEE entro i 15mila euro e con altri requisiti 

    La piattaforma sul  sito del Ministero dei trasporti  è rimasta ferma  mentre il Ministero del lavoro   ha pubblicato  un comunicato che  fa un bilancio " a consuntivo" degli esiti della misura. (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)

     Il bonus trasporti precedente è da ritenere , ad oggi , quindi archiviato per mancato rifinanziamento.

    Vediamo maggiori dettagli allora sulla situazione per il 2024 .

    Bonus trasporti 2024 e Social card dedicata a te:  come funziona

    Nel decreto Energia 131 2023  erano  stati inseriti i seguenti stanziamenti di  risorse:

    • 12 milioni per le esigenze 2023 relative al Bonus trasporti , fondi a quanto pare esauriti nel mese di dicembre 
    •  100  milioni che si aggiungono ai 500milioni iniziali destinati a finanziare la Social card "Dedicata a te"   

    Su questo secondo  punto il decreto-legge 131 prevede l'utilizzo della carta non solo per gli alimentari ma anche per l'acquisto di carburanti e  per abbonamenti al trasporto pubblico. 

    Il decreto Energia richiamava l'emanazione di un decreto ministeriale  attuativo che è stato pubblicato il 29 novembre scorso  e che approfondisce le nuove modalità ma fa riferimento sempre e  solo alla Carta spesa.

     In particolare si specifica che

    •  l'importo aggiuntivo è di 77 euro  e  che
    • viene riaperta la possibilità per i beneficiari di attivare la Carta Dedicata a te a fino al 31 gennaio 2024 a causa di problemi tecnici e procedurali  che hanno reso difficile rispettare la scadenza del 15 settembre.  

    ATTENZIONE va ricordato che la Carta Dedicata a te , nel 20223 di importo pari a 382, 5 euro una tantum, è stata  attribuita  automaticamente alle famiglie meno abbienti da INPS e Comuni . NON  SI DEVE FARE DOMANDA 

    Per il 2023  i requisiti  necessari erano  

    •  iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente 
    •  ISEE Ordinario non superiore  ai 15.000 euro annui.
    • NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di: a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione;    qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG;   disoccupazione  agricola o altre forme di integrazione  salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.

    con precedenza, nell'ordine  a 

    • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
    • nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
    • nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, 

    Si attendono ancora  nuove   istruzioni  sulle modalità di acquisto  di  biglietti abbonamenti e carburanti con la Carta,  che nel 2023 non erano previste.

    Bonus trasporti : bilancio 2024 

    Il ministero del lavoro comunica che  i dati a consuntivo del Bonus trasporti 2023 sono di oltre 2,5 milioni di voucher riscattati (2.792.906) per un valore complessivo di 142.691.216,56 euro.

    L'importo erogato in media è stato di  51 euro a bonus di media  che hanno raggiunto:

    •  giovani  under 30 nel 60,34% dei casi e 
    • utenti tra i 40 e i 65 anni per il 24,74% sul totale.

    Trenitalia Spa l’azienda che ha ricevuto più richieste tra i 1.042 gestori TPL per i quali è stato emesso almeno un bonus, con 560.713 voucher, seguita da Trenord Srl (267.230 voucher), ATM Azienda Trasporti Milanesi (179.103 voucher) e Atac Roma (176.576 voucher).

    Dalle ore 8 del 17 aprile 2023 sono stati quasi 16 milioni gli utenti approdati sulla pagina di benvenuto della piattaforma; 11,9 milioni quelli che hanno effettuato l’accesso, con un picco nella giornata del primo novembre di oltre un milione di persone loggate.

    Al termine della dotazione originaria di 100 milioni di euro per il 2023, il fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato reintegrato con 12 milioni di euro in settembre con il decreto n. 131/2023 e poi ancora con ulteriori 35 milioni di euro a ottobre attraverso l’articolo 10 del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto Anticipi).

    Le domande sono state  accolte fino al primo dicembre 2023, data in cui è stata riattivata la piattaforma per l’erogazione di voucher a valere sui residui tornati in disponibilità alla fine del mese di novembre come conseguenza di bonus non riscattati o utilizzati solo parzialmente. 

    Fino a  1395 richieste di voucher lavorate al minuto nell’ora e mezza di apertura (dalle 8 alle 9.30 del mattino) della piattaforma, prima dell’esaurimento delle risorse.

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo

    La  legge di bilancio 2024  (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387)  il contributo  annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che  non hanno diritto all'assistenza pubblica 

    Il Ministero della Salute aveva precisato   in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità,  che  “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

     Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o  di diritto, quindi gratuita)  è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.

    Vediamo in sintesi  le categorie che devono versare il contributo  forfettario di iscrizione  al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria 

    Chi deve versare il contributo  per il SSN

    • -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi  ( con permesso di studio il costo  nel 2024  passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i  il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
    • -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
    • -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
    • -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
    • -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
    • -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
    • -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
    • -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

    Chi non deve versare il contributo 

    Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente  al Servizio Sanitario Nazionale:

    • titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
    • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

    Altre informazioni  sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia  sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti,  anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.

  • Formazione e Tirocini

    Assunzioni in apprendistato nel pubblico impiego

    E' stato pubblicato sul sito del dipartimento della funzione pubblica il Decreto attuativo  dell' art. 3-ter del decreto-legge n. 44 del 2023,  che definisce le condizioni con le quali le amministrazioni dello Stato  potranno assumere con contratti di formazione lavoro o contratti di apprendistato giovani laureati o laureandi    da inserire in progetti lavorativi  qualificati, definiti  in collaborazione con le istituzioni universitarie  del territorio , per agevolare  l'accesso al mondo  del  lavor , sulla base delle prospettive  e dei  fabbisogni  delle  amministrazioni  stesse. 

     Gli accordi tra università ed enti dovranno assicurare  la formazione «on the job» a favore  del  personale  reclutato con le  nuove modalita' , la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti  delle  amministrazioni    per  la  presentazione,   agli studenti,   delle   possibilita'    occupazionali    offerte  .La selezione  dei candicati avverrà tramite concorso e  nella commissione giudicatrice dovra essere presente un docente dell'università convenzionata

    In particolare  potranno essere assunti 

    1. studenti di  eta'  inferiore  a  ventiquattro  anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi da assumere  a  tempo  determinato con contratto di formazione e lavoro, o
    2.   giovani  laureati  individuati  su  base territoriale , con contratto a tempo determinato di apprendistato  di durata massima di trentasei mesi, 

     I giovani  che   ricevano una valutazione positiva del servizio  prestato,  alla  scadenza  dei  contratti di apprendistato e di formazione  e  lavoro  stipulati,  saranno assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

    Le assunzioni potranno avere luogo con  limite massimo  del  10  per cento delle facolta' assunzionali esercitabili dall'ente   fatta  eccezione per i comuni, le unioni di comuni, le province e le  citta' metropolitane,  ai  quali  e'  consentito  provvedere  alle  medesime  assunzioni nel limite del 20 per cento  

    Le procedure di concorso per le assunzioni di giovani

    Come detto la selezione dei candidati avverrà tramite concorsi  in ambito territoriale     che dovranno prevedere     una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale, nelle materie specificate nell'avviso 

    Nell'ambito delle selezioni saranno oggetto  di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato,  la media ponderata dei voti conseguiti  nonche'  le   eventuali

    esperienze professionali documentate. . In ogni caso, i titoli e  l'eventuale  esperienza  professionale  non  possono  concorrere,  in  misura  superiore  a  un  terzo,  alla

    formazione del punteggio finale

    I bandi di concorso saranno pubblicati sul portale del  reclutamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  della  funzione pubblica (www.inpa.gov.it). 

       Il bando di concorso potrà anche prevedere che il punteggio del  titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di  studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione 

    e che in un'ottica di valorizzazione del  merito, la media ponderata dei voti  conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno  pari  a  un quarto alla formazione del punteggio finale. 

    Il personale assunto  con queste procedure sarà  inquadrato nell'area dei funzionari, a livello retributivo  iniziale, del comparto funzioni centrali, o nella corrispondente area  prevista  dall'ordinamento dell'amministrazione organizzatrice 

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo maternità: indennità anche senza certificato telematico

    Il congedo di maternità obbligatorio non puo essere ridotto dall'INPS per il mancato invio nei tempi richiesti del certificato medico digitale . 

    Lo afferma l'istituto stesso in un messaggio interno alle proprie sedi.  adeguandosi alle indicazioni della Cassazione e della giurisprudenza di merito   che hanno  piu volte rimarcato che il congedo di maternità obbligatorio di 5 mesi è un diritto "indisponibile" ( vedi sotto i dettagli sulle sentenze).

    Vediamo cosa prevede quindi l'istituto in caso di mancato invio del certificato.

    Congedo di maternità e invio del certificato di gravidanza: chiarimenti INPS

    Nel messaggio INPS  287 del 22 gennaio 2024  si  conferma  che l'invio del certificato telematico di gravidanza è obbligatorio  ai fini del congedo e che spetta al medico  delSSN, ; ciononostante 

    considerato che il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti  costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice,  che deriva dal divieto assoluto di adibizione al lavoro,peraltro, penalmente sanzionato il diritto al congedo di maternità non è disponibile (cfr. Cass. n. 10180/2013 ultimo paragrafo) e non puo quindi essere precluso  se il medico certificatore non abbia proceduto al rituale invio del certificato telematico.

    In questi casi,  per la corretta gestione delle domande di maternità l'istituto prevede che 

    1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto  successivamente ma PRIMA della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato

    2. nei casi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o  convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

    3. nei casi in cui si in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

    4. In caso di totale assenza della documentazione  menzionata, il periodo di congedo di maternità  andra calcolato a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

    Congedo di maternità flessibile e obbligo di certificato – Tribunale di Milano 2021

    Una sentenza del Tribunale di Milano dell'11 dicembre 2021  ha riguardato una lavoratrice dipendente  che intendeva fruire del congedo obbligatorio in forma flessibile ossia  da un mese prima del parto al 4 mese dopo la nascita del bambino  .La lavoratrice aveva regolarmente inviato la documentazione sulla gravidanza all'INPS e aveva poi  inviato prima del settimo mese, per   la richiesta di flessibilità la certificazione medica asseverata dal medico del lavoro  che attestava che la continuazione della attività lavorativa durante l'ottavo mese non era pericolosa. 

    La sede territoriale inps chiedeva successivamente l'invio di un ulteriore certificato in forma  digitale relativo alla data presunta del parto, come previsto dalle istruzioni fornite nella circolare INPS 82 2017  ma la dipendente non riusciva ad ottenerlo dal medico di base e consegnava la copia cartacea alla sede INPS.

    La domanda veniva  quindi rigettata  proprio per la mancanza della certificazione  digitale, con riconferma del rifiuto anche a seguito di richiesta di riesame,   perche la certificazione cartacea non risultava rilasciata nella tempistica prevista 

    La lavoratrice si è quindi rivolta al tribunale di Milano  che le ha dato ragione  in quanto le motivazioni di rigetto dell'INPS riguardano l'ambito puramente formale. I giudici hanno evidenziato  che nella sostanza il diritto della lavoratrice era indubbio in quanto le certificazioni mediche sulla possibilità di lavoro anche nell'ottavo mese erano state fornite prima della scadenza . 

    La Cassazione 10180/2013 sull'indennità di maternità

    La sentenza di Milano  richiama anche  il principio espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 10180/2013) secondo cui il diritto al congedo di maternità è indisponibile rispetto alla volontà delle parti. 

    Cio significa che  la consegna di un certificato medico in ritardo non puo avere conseguenze sul diritto all'indennità piena dovuta per il congedo obbligatorio di maternità di 5 mesi.

     Nel caso di specie una lavoratrice madre aveva continuato a lavorare anche durante l'ottavo mese di gravidanza presentando però il certificato per la maternità flessibile oltre il settimo mese e l'inps anche in quel caso aveva detratto una parte dell'indennità di maternità , quella  relativa al quarto mese successivo al parto. 

    La Corte ha respinto il ricorso presentato dall'Istituto, sottolineando come il periodo di maternità contempla un'astensione dal lavoro di cinque mesi per la lavoratrice madre,  da tutelare comunque in quanto si tratta di un diritto "indisponibile". La mancata presentazione preventiva della documentazione non puo  comportare conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità.

  • Pensioni

    Pensioni professionisti: tabelle ricongiunzione 2024

    Con la  circolare  17 del 24 gennaio 2024 Inps fornisce  le tabelle aggiornate e le istruzioni (Allegato n. 1) concernenti la rateazione degli oneri  di ricongiunzione dei periodi assicurativi  relativi alle domande di pensionamento dei liberi professionisti presentate nell'anno in corso.

    Il pagamento può infatti essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto , pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, pari all'5,4% per il 2023.

    In allegato:

    •  la tabella I/2024 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto del 5,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
    •  la tabella II/2024 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo del 5,4% (Allegato n. 3).

    Coefficienti rateazione 2023 

    Con la  circolare  15  del 7 febbraio 2023  erano state pubblicate le tabelle aggiornate e le istruzioni per l' utilizzo  (Allegato n. 1) concernenti gli oneri  di ricongiunzione  relativi alle domande presentate nel 2023 con indice ISTAT  pari all'8,1% per il 2022.

    In particolare sono presenti :

    • la tabella I/2023 relativa all’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell’8,1% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2) e
    •  la tabella II/2023 relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento prima della estinzione del debito al tasso annuo dell’8,1% (Allegato n. 3).

    Ricongiunzione contributiva professionisti

    Si ricorda che la ricongiunzione dei periodi assicurativi permette di trasferire in un solo ente le contribuzioni esistenti in più enti per ottenere una pensione unica. La ricongiunzione può essere gratuita oppure onerosa.

    1. La ricongiunzione gratuita si rivolge ai dipendenti di enti soppressi 
    2. La ricongiunzione onerosa si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti e ai superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta e ai  liberi professionisti.

    Per questi ultimi  la ricongiunzione onerosa consente di riunire tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa (legge 5 marzo 1990, n. 45). Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei periodi.

    Se i periodi di contribuzione da ricongiungere sono stati maturati presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali) occorrono almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria successiva ai periodi autonomi da ricongiungere. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell’interessato.

    Tutte le informazioni  sulle nuove modalità di domanda sono state fornite dall'INPS con la circolare 46 2021.

  • Agricoltura

    Trascinamento giornate agricoltura: scadenza 23 febbraio

    L'Inps ha pubblicato il 24 gennaio  la circolare 19 /2024  che come ogni anno  ricorda l'adempimento   per le aziende agricole relativo al  cosiddetto  "Trascinamento giornate" ovvero il particolare beneficio previdenziale   a favore dei  braccianti agricoli che,  a causa di calamità eccezionali o atmosferiche non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.

    Quest'anno la scadenza della denuncia cade il 24 febbraio p.v.

    Ricordiamo i principali aspetti dell'adempimento 

    Trascinamento giornate, di cosa si tratta

     L'agevolazione consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali , in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento  di quelle svolte nell'anno precedente. 

     Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

    Il requisito necessario è avere svolto nell’anno 2023, almeno cinque giornate di lavoro 

    •  presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. 
    • che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e 
    • che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente 

    Inoltre si richiede che le 5 giornate siano state svolte presso lo stesso datore di lavoro 

    Come fare la denuncia di trascinamento giornate

    Le aziende interessate,  dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso (CIE , CNS o SPID).

    Per le denunce relative aapiccoli coloni e compartecipanti familiari  le aziende concedenti devono inviare il modulo SC95  – Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a sequito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali"  disponibile sempre sul sito INPS .

    L'invio deve avvenire   entro la data del 23  febbraio 2024

    Per la corretta compilazione si può fare riferimento al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

    Le strutture sono  poi tenute a completare la gestione delle domande e rendere disponibili gli esiti  entro il  4 marzo 2023.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti collettivi: la Consulta conferma la disciplina del Jobs act

    Con la pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 la Corte costituzionale ha riaffermato la  legittimità delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi,  contenute nel  Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act  del Governo Renzi. 

    Vediamo in dettaglio il contenuto e le conseguenze della decisione

    Legittimità costituzionale della disciplina sui licenziamenti collettivi: i dubbi della Corte di Appello 

    La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, in particolare sugli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo  4 marzo 2015, n. 23  nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento,  ad una lavoratrice assunta in data 1° maggio 2016, a conclusione di una procedura di  licenziamento collettivo per «riduzione del personale» 

     La Corte rimettente aveva dichiarato con sentenza parziale  l’illegittimità dell’impugnato licenziamento per violazione dei criteri di scelta, e aveva  disposto la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’individuazione delle conseguenze sanzionatorie, ricordando che   per la lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015,  il decreto  23 2015  prevede ,  l’estinzione del rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di  una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale «in misura comunque non inferiore a quattro e  non superiore a ventiquattro mensilità»

    Il giudice   esprimeva quindi dubbi  in particolare   sui seguenti aspetti 

    •  legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del  2015,   in quanto avrebbe modificato la  disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un  licenziamento collettivo, pur in assenza di una specifica delega , con un intervento eccedente  in quanto  nella legge delega si faceva riferimento a modifiche in tema di " licenziamenti economici"   e non  ai licenziamenti collettivi,  che rientrerebbero invece in un  "corpo normativo unitario e completo,autonomamente disciplinato."
    • In secondo luogo, il giudice evidenziava  il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui, per la stessa violazione dei criteri di scelta, disporrebbe, irragionevolmente, una sanzione  per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015.  I dubbio riguardava in particolare il fatto di assoggettare  il datore a regimi sanzionatori disomogenei, sulla base dell'anzianità dei lavoratori ,  per una  invece identica violazione dei criteri di scelta  che viene viene riparata :
      • con la reintegra del rapporto di lavoro eprevidenziale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 7 marzo 2015, ed 
      • solo  con un  indennizzo forfettario, basato su una nozione di retribuzione, non onnicomprensiva ed inadeguata ad assicurare il ristoro effettivo del danno subito ovvero l'illegittima perdita del posto di lavoro , per i lavoratori assunti  successivamente.

    infine in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, l'indennizzo forfettizzato non costituirebbe un "affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta".

    La pronuncia della Consulta sugli indennizzi per licenziamento illegittimo 

    La Corte costituzionale  nella pronuncia ripercorre tutto il quadro normativo e afferma invece il disaccordo sui tre profili di non manifesta infondatezza delle norme in questione,   precisando che 

    1.   sull' eccesso di delega  delle norme riferite ai licenziamenti collettivi la Consulta  ritiene che il termine utilizzato nella legge "licenziamenti economici" in quanto atecnico   può essere utilizzato in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali “economici”…sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”,  che sono di fatto anch'  essi  “economici”»
    2. Sulla violazione del principio di eguaglianza di trattamento per la stessa violazione verso i lavoratori, la Consulta  ricorda  la giurisprudenza precedente   per la quale  «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche»  e non ritiene quindi illegittima la disciplina introdotta del dlgs 23 2015.
    3. Infine a Corte costituzionale ritiene  adeguata  l'indennità di risarcimento individuata dal decreto (che va da 4 a 36 mensilità di retribuzione) in quanto  non contrasta  il principio di "adeguato contemperamento degli interessi in conflitto".

    La corte in conclusione indirizza al legislatore l'invito  ad intervenire nella disciplina attuale,estremamente complessa , solo con interventi complessivi  volti a semplificare  pur rispettando  sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro,  rispettando sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie». pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024