• Lavoro Dipendente

    Accordi aziendali su contratti a termine: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 3353 del 10 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la società datrice di lavoro confermando la decisione della Corte d'Appello di Campobasso che, a sua volta, aveva avallato il rigetto operato in primo grado dal Tribunale.

    Il ricorrente aveva impugnato due contratti di lavoro a tempo determinato e di natura intermittente stipulati con la società resistente, sostenendo la loro nullità e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o, in subordine, part-time indeterminato. 

    La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimi tali contratti,  effettuati sulla base di  accordi aziendali qualificabili come "accordi di prossimità", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, e finalizzati all'incremento dell'occupazione e della competitività aziendale.

     Vediamo le motivazioni delle sentenze di merito.

    Accordi di prossimità: le motivazioni della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha esaminato i dieci motivi di ricorso proposti dal lavoratore, rigettandoli per le seguenti ragioni:

    • Legittimità degli accordi di prossimità: la Corte ha ribadito la validità degli accordi aziendali in quanto conformi ai requisiti normativi, sottoscritti da organizzazioni sindacali operanti in azienda e finalizzati a obiettivi collettivi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27806/2023; Cass. n. 33131/2021).
    • In particolare la Corte ha escluso che l'accordo aziendale necessitasse di un'esplicita menzione dell'art. 8 del D.L. 138/2011,  come segnalato nel ricorso,  ritenendo  invece del tutto sufficiente il riferimento alle finalità di incremento occupazionale e competitività previsti nel CCNL di riferimento.
    • Onere della prova: il ricorrente ha lamentato un'errata attribuzione dell'onere probatorio in relazione alla legittimità dell'accordo e della rappresentatività sindacale. La Corte ha chiarito che l'onere di dimostrare la non rappresentatività sindacale non spettava al lavoratore, in quanto la legittimità degli accordi risultava per tabulas dai documenti prodotti in giudizio.
    • Pubblicità e conoscibilità dell'accordo: la sentenza ha accertato che gli accordi aziendali erano stati adeguatamente pubblicizzati e richiamati nei contratti individuali di lavoro, garantendo così la conoscibilità da parte del ricorrente.
    • Deroghe al contratto intermittente: la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale potesse validamente derogare alla disciplina generale del lavoro intermittente, compresi i limiti di età e il numero di giornate lavorative, come consentito dall'art. 8 del D.L. 138/2011.
    • Utilizzo improprio del fatto notorio: il ricorrente ha contestato la correlazione tra oscillazioni della produzione e variazioni della movimentazione della merce, sostenendo che la Corte d'Appello avesse introdotto elementi non provati. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tale affermazione costituisse un mero ragionamento logico e non una indebita assunzione di fatto notorio.
    • Criteri di selezione dei lavoratori intermittenti: il ricorrente ha lamentato l'assenza di criteri oggettivi nella scelta dei lavoratori assunti con contratti intermittenti. La Corte ha respinto tale motivo, ritenendo che non vi fosse alcun obbligo normativo di definire criteri specifici.
    • Omessa pronuncia su aspetti retributivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura riguardante una presunta violazione dell'art. 36 Cost., in quanto il rispetto dei minimi retributivi contrattuali era stato accertato e il ricorrente non aveva fornito elementi a sostegno della propria doglianza.
    • Errata valutazione della documentazione probatoria: il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello avesse ignorato prove orali e documentali dimostranti che l'accordo aziendale non si applicava agli addetti alla logistica. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, ritenendo che l'accordo avesse efficacia erga omnes e comprendesse anche i lavoratori della logistica.
    • Contestazione sulla produzione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il ricorrente ha lamentato irregolarità nella produzione del DVR, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione fosse stata depositata in modo conforme e che il ricorrente avesse avuto la possibilità di esaminarla e contestarla in giudizio.

    In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, 

    La sentenza conferma l'orientamento secondo cui gli accordi di prossimità possono derogare alla disciplina generale, purché rispettino nella sostanza i criteri normativi e siano finalizzati a obiettivi collettivi legittimi, anche in assenza di riferimenti normativi espliciti.

  • Lavoro Autonomo

    Artigiani e commercianti: novità Cassetto Previdenziale

    INPS ha annunciato nel messaggio 798 del 5 marzo 2025  una ulteriore innovazione nel sistema di comunicazione con i lavoratori autonomi artigiani e commercianti, attraverso l'introduzione della Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto Previdenziale del Contribuente. 

    Grazie a questa funzione, i lavoratori autonomi  artigiani e commercianti e i loro intermediari potranno interagire con l’INPS in maniera più rapida ed efficace. 

    La nuova piattaforma consente di inviare richieste specifiche, allegare documenti, monitorare lo stato delle proprie pratiche e ricevere notifiche in tempo reale via email o SMS. Inoltre, la storicitá delle comunicazioni permette di tracciare più facilmente le interazioni passate, migliorando la qualità del servizio. 

    Un altro aspetto fondamentale  è la possibilità per l’INPS di inviare comunicazioni mirate agli utenti, arricchendo così il Fascicolo Elettronico del Contribuente con tutta la documentazione necessaria per una gestione più trasparente e organizzata delle pratiche previdenziali.

    Parallelamente, l’INPS ha introdotto anche una nuova funzionalità denominata Agenda Appuntamenti, che permette ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti di prenotare incontri direttamente con l’Istituto per la gestione delle proprie posizioni contributive. 

     Da sottolineare che, con l’attivazione della Comunicazione Bidirezionale, le precedenti funzioni del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti verranno gradualmente dismesse e integrate nella nuova piattaforma. E' previsto comunque un periodo  transitorio di gestione in entrambe le piattaforme.

    DI seguito una sintesi dei percorsi  da utilizzare.

    Cassetto previdenziale artigiani e commercianti: Comunicazione bidirezionale

    Accesso alla Comunicazione Bidirezionale nel Cassetto previdenziale del contribuente

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare la sezione "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale del Contribuente"

     Accesso temporaneo dal Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti  (Finché il servizio non sarà completamente migrato)

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Debiti Contributivi"
    • Accedere a "Aree tematiche"
    • Selezionare "Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti"

     Accesso all’Agenda Appuntamenti

    • Accedere al sito www.inps.it
    • Selezionare "Imprese e Liberi Professionisti"
    • Cliccare su "Comunicazioni per adempimenti contributivi"
    • Accedere a "Agenda Appuntamenti".

  • Pensioni

    Incentivo posticipo pensione 2025: come si richiede

    Con il messaggio 799 del 5 marzo 2025 INPS chiarisce le modalità di richiesta dello sgravio contributivo previsto per i lavoratori che  pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, scelgano di posticipare l'uscita dal lavoro . 

    La norma, introdotta con la legge di bilancio 2023 sperimentalmente  per i beneficiari di Quota 103, è stata ampliata dalla legge di bilancio 2025  (articolo 1, comma 161,  legge 30 dicembre 2024, n. 207)  garantendo questo incentivo anche ai lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata secondo la  legge Fornero  ( senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi  per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne).

    Vediamo in sintesi di cosa si tratta e come si ottiene.

    Incentivo posticipo pensione: come si applica

    La legge garantisce la    facoltà  ai  lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima   di rinunciare all’accredito nel montante contributivo della quota di contributi  a loro carico, ottenendo invece l'accredito delle somme in busta paga.

    L'importo del bonus  corrisponde a circa il 10% della retribuzione imponibile.

    Le somme  da quest'anno  non sono imponibili ne ai  fini fiscali, ne  ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi  continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.

    Il bonus contributivo  cessa 

    •   al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità,  o
    •  al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

    La rinuncia al versamento dei contributi  può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi   ed  è revocabile .

    ATTENZIONE: In caso di  variazione  del  datore  di  lavoro,  la  scelta  di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS  ne  da' comunicazione al nuovo datore di lavoro. 

    Il decreto attuativo specificava anche che:

    • l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici,  sono esclusi quindi  ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS  fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
    •  per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della  legge di bilancio 2022,  pari al 3% per imponibili  fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del  decreto lavoro  48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto  ma  gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.

    La richiesta per  ottenere il  bonus corrispondente all 'esonero contributivo già dalla prima data utile    va fatta all’Inps,  che verifica i requisiti  e comunica l'esito entro 30 giorni  al datore di lavoro, il quale  riconosce il  beneficio in busta paga .

    Incentivo posticipo pensione: la domanda telematica

    Come anticipato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    La domanda va inviata dal seguente  percorso 

    • “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”
    • Gruppo:      Certificazione
    • Prodotto:     Verifica delle condizioni di accesso
    • Tipo:          Incentivo al posticipo del pensionamento

    L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:

    •  –    direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
    • –    utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti o 
    • –    contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

  • Sicurezza sul Lavoro

    Infortuni: responsabilità penale del committente privato

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale  del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti. 

    La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.

    Responsabilità penale committente privato: il caso

    Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione. 

    Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.

    La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili. 

    La Cassazione ha invece  ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.

    Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale

    La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro. 

    Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo. 

    La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.

    Nel caso specifico, il committente  aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.". 

    La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.

     G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta. 

    La Corte ha sottolineato che il coordinatore  essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.

    Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni

    La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro. 

    La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento

    Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.

    Si segnala peraltro  il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente  massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Iscrizione disoccupati al SIISL: nuove precisazioni INPS

    Il Portale SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa)   previsto dal Decreto Lavoro 48 2023   è nato per contribuire a gestire  i percorsi di inclusione lavorativa collegati all'Assegno di Inclusione (ADI) e del Supporto Formazione Lavoro SFL  che hanno  sostituito  il precedente Reddito di Cittadinanza. 

    Negli ultimi mesi , anche grazie all'intelligenza artificiale,  sta evolvendo verso una gestione piu ampia del  mercato del lavoro  con accesso generalizzato a tutti i cittadini in cerca di occupazione e aziende alla ricerca di personale.

    E' stato pubblicato a questo fine il decreto ministeriale 174 del 21 novembre   2024 con le modalità attuative di questa implementazione 

    Il 29 novembre 2024 INPS ha pubblicato il  messaggio di istruzioni   4011-2024  sull'iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASPI e DISCOLL  e con il messaggio 666 del 27.2.2025  chiarisce  la gestione di alcune problematiche tecniche segnalate dagli utenti (vedi ultimo paragrafo).

    La piattaforma SIISL per l’assegno di inclusione ADI e SFL

    Come detto originariamente il portale SIISL  ha  funzionato come  punto di accesso digitale per l'attivazione dei percorsi personalizzati  obbligatori per i beneficiari dei sostegni Assegno di inclusione e Supporto formazione Lavoro.

    Il SIISL permette ai beneficiari di:

    • Iscriversi alla piattaforma;
    • Ricevere comunicazioni sull'esito dell'istruttoria delle loro domande di ADI;
    • Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD) in seguito all'accettazione della domanda;
    • Organizzare il primo appuntamento con i servizi sociali per avviare il percorso di inclusione, necessario per non incorrere in sospensioni del beneficio;
    • Accedere a informazioni sullo stato della domanda e sulle attività previste dal progetto di inclusione sociale.

    La piattaforma SIISL non solo agevola la gestione del Patto di attivazione Digitale ma offre anche un servizio di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, mirando a reintegrare nel mercato del lavoro coloro che percepiscono sussidi. È progettata per assistere i beneficiari nella ricerca attiva di opportunità lavorative e nella partecipazione a iniziative di formazione, garantendo l'incrocio tra le opportunità di lavoro disponibili e le esigenze dei beneficiari. 

    Per accedere al SIISL, gli utenti devono collegarsi al sito dell'INPS e identificarsi tramite SPID, CIE o CNS. Si puo accedere solo DOPO aver presentato domanda di ADI o  SFL 

    Una volta effettuato l'accesso, si viene  reindirizzati alla sezione riservata della piattaforma, dove è possibile procedere con le varie fasi di gestione della  domanda di Assegno di Inclusione o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). 

    ADI e SFL: ricordiamo cosa sono

    SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO 

    È una misura istituita a decorrere dal 1° settembre 2023 che prevede un contributo economico concesso a seguito della partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, ai cittadini in particolare difficoltà economica .

    In particolare è destinato a

    • persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni 
    • con un valore ISEE non superiore ai 6000 euro, 
    • privi dei requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI) oppure a  singoli componenti dei nuclei percettori di ADI che decidono di partecipare ai percorsi di inclusione  purché non siano calcolati nella scala di equivalenza applicata ai nuclei 

    ASSEGNO DI INCLUSIONE 

    l'Assegno di inclusione (ADI) è in vigore dal 1° gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

    E'  riconosciuto ai nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 9.360 euro,  in cui almeno uno dei componenti sia in una delle seguenti condizioni:

    • Disabilità
    • Minorenne
    • Di svantaggio e inserita in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

    Necessaria anche la residenza in Italia da almeno 5 anni  di cui gli ultimi due in via continuativa.

    Le novità nel SIISL grazie all’intelligenza artificiale

    La piattaforma SIISL, ha recepito qualche mese fa una novità significativa ovvero  l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Lo ha annunciato INPS nel messaggio 1358 del 5 aprile 2024

    Le principali Novità possibili grazie all'Intelligenza Artificiale sono le seguenti:

    1. Personalizzazione dell'Offerta di Lavoro: L'IA analizza i profili dei beneficiari del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell'Assegno di Inclusione (ADI), proponendo offerte di lavoro che meglio si adattano alle loro competenze professionali.
    2. Indice di Affinità: Gli utenti e le Agenzie per il Lavoro visualizzeranno un indicatore che mostra il livello di compatibilità tra il curriculum vitae dell'utente e l'offerta di lavoro, basato su algoritmi di apprendimento automatico che analizzano la vicinanza semantica tra i testi.
    3. Variabili di Confronto: Questo sistema prende in considerazione diversi fattori, come formazione, esperienza lavorativa, vicinanza geografica, competenze e aspirazioni, tra gli altri, utilizzando 18 variabili per confrontare i curricula con le proposte di lavoro.
    4. Miglioramento Continuo: L'INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, Sviluppo Lavoro Italia e Inapp, prevede ulteriori sviluppi per affinare il meccanismo di matching e la qualità dei corsi di formazione, anche tramite l'uso di mappe aggiornate delle competenze a livello nazionale ed europeo.

    SIISL: novità per percettori NASPI e DISCOLL e datori di lavoro

    In attuazione degli articoli 25 e 26 del Decreto Coesione, il D.M. 21 novembre 2024 n. 174   fissa al 24 novembre la data a partire dalla quale la domanda di NASpI e DIS-COLL (una volta accolta e in pagamento) porterà all'iscrizione d'ufficio alla piattaforma SIISL, con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione professionale dei beneficiari dell'indennità e facilitare un loro più efficace reinserimento nel mercato del lavoro.

    Dal 18 dicembre 2024 poi, la piattaforma sarà aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che volontariamente potranno caricare il proprio curriculum vitae e manifestare interesse a svolgere un’attività lavorativa o formativa.

    Lo stesso decreto a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone indica inoltre

    • le modalità e 
    • le condizioni attraverso cui i datori di lavoro possono pubblicare su SIISL le proprie ricerche di personale.

    Anche le posizioni vacanti pubblicate dai datori di lavoro su altre piattaforme pubbliche nazionali e internazionali saranno inserite nel sistema.

    Il  decreto precisa infine  i limiti e le garanzie nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per indirizzare gli utenti verso opportunità formative e lavorative nel pieno rispetto dei dati personali secondo la normativa GDPR.

    "Il nostro obiettivo è il lavoro: la piattaforma SIISL è uno strumento per ottimizzare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro e formazione – ha dichiarato  il Ministro Calderone -; con questo decreto consolidiamo la creazione di un unico sistema digitale a livello nazionale che supera le parcellizzazioni finora esistenti e in prospettiva consentirà di mappare fabbisogni formativi, tipologie di corsi offerti e di competenze ricercate, oltre che di lavoratori alla ricerca di un nuovo impiego. Un’operazione di trasparenza e quindi anche legalità, che aiuterà ad avere una visione di sistema fondamentale per affrontare le grandi transizioni in corso nel mondo del lavoro".

    Iscrizione automatica disoccupati: nuove precisazioni

    Con il messaggio n. 4011/2024, l'INPS ha comunicato le modalità di iscrizione automatica dei beneficiari di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), operative dal 24 novembre 2024. 

    L'iscrizione  decorre dalla data di inizio della prestazione, viene effettuata direttamente dall’INPS.   Gli utenti possono aggiornare i propri dati direttamente sulla piattaforma, che verifica le informazioni inviate.

    Adempimenti obbligatori per i beneficiari

    Entro 15 giorni dall’avvio della prestazione, il beneficiario deve accedere alla piattaforma SIISL per completare la compilazione del curriculum vitae, sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e fornire le informazioni necessarie per il Patto di Servizio Personalizzato, che sarà successivamente finalizzato dal Centro per l’Impiego. In caso di mancato rispetto dei termini, il sistema invia un ulteriore sollecito per invitare l'utente a prendere contatti con il Centro per l’Impiego. Sebbene non siano previste sanzioni immediate, eventuali inadempienze non giustificate possono comportare segnalazioni

    Accesso alla piattaforma e opportunità disponibili

    L’accesso alla piattaforma SIISL è garantito per tutta la durata della prestazione NASpI o DIS-COLL. In caso di cessazione definitiva della prestazione, l’iscrizione viene archiviata per cinque anni, mentre in caso di sospensione la registrazione rimane attiva. Una volta iscritto, il beneficiario può accedere a offerte di lavoro e opportunità formative, visibili a prescindere dalla stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Le proposte  non comportano effetti automatici rispetto alle condizionalità.

    AGGIORNAMENTO 27.2.2025 

    Con il messaggio n. 666/2025,  indirizzato alle sedi territoriali  l’Istituto specifica che attualmente possono trascorrere fino a quattro giorni lavorativi tra il pagamento della NASpI o DIS-COLL e l’iscrizione effettiva al SIISL. Ciò significa che, pur avendo ricevuto il pagamento, l’utente potrebbe temporaneamente non risultare registrato nel sistema e quindi non riuscire ad accedere alla piattaforma. Tuttavia, l’INPS rassicura che questo disguido si risolve in pochi giorni, e che a breve queste tempistiche saranno ridotte a sole 24 ore.

    In ogni caso  questo non comporta conseguenze negative, poiché il periodo di 15 giorni previsto dal DM 174/2024 per accedere alla piattaforma decorre solo dal momento in cui la richiesta di NASpI o DIS-COLL viene effettivamente registrata nel SIISL. Inoltre, il mancato o tardivo completamento delle attività richieste sulla piattaforma non comporta l’applicazione di sanzioni legate alla condizionalità

    Inoltre per quanto riguarda le difficoltà riscontrate da alcuni utenti nel completare il Patto di attivazione digitale (PAD), l’INPS segnala che il problema potrebbe derivare da una discrepanza tra i dati presenti nei sistemi regionali. In questi casi si consiglia di rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamenti disciplinari: illegittimo il confronto di casi simili

    La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con l'ordinanza n. 4238 del 18 febbraio 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato da una  srl  nei confronti di un lavoratore , confermando la sentenza di appello che aveva riformato la decisione del tribunale.

    La decisione evidenzia in particolare sull'importanza di un'analisi contestuale delle circostanze del caso concreto nella valutazione della proporzionalità della sanzione.  Su questa base  in caso di più licenziamenti,  il datore di lavoro non è censurabile per aver  adottato  provvedimenti diversi in  situazioni analoghe.

    Vediamo  meglio il caso concreto. 

    Licenziamento disciplinare : Il caso

    La vicenda trae origine dalla decisione del Tribunale di Napoli Nord, il quale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento e condannato l'azienda al pagamento di un'indennità pari a quattordici mensilità. Tale pronuncia era stata successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva accolto il reclamo della società e ritenuto la sanzione proporzionata alla gravita dell'infrazione commessa.

     Il lavoratore, ricorrendo per cassazione, ha contestato tale decisione invocando la violazione del principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai provvedimenti adottati nei confronti di altri dipendenti coinvolti nella medesima condotta.

    Licenziamento disciplinare: le motivazioni della sentenza

    Nell'esaminare il ricorso, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la valutazione della proporzionalità della sanzione deve essere effettuata tenendo conto:

    • della gravità della condotta, 
    • della posizione lavorativa del dipendente e 
    • dell'incidenza sul rapporto fiduciario.

    La Corte ha evidenziato che nel caso specifico  A.A., utilizzando indebitamente le credenziali di un collega per applicarsi sconti non autorizzati sulla merce acquistata, ha posto in essere un comportamento che ha irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

     Inoltre, la Corte ha confermato che non sussiste alcun obbligo per il datore di lavoro di motivare comparativamente ogni provvedimento disciplinare, salvo il caso in cui le situazioni siano perfettamente identiche e senza margine di differenziazione.

     Nel caso di specie, invece, la Corte d'Appello aveva correttamente rilevato che il comportamento di A.A. si distingueva, sia per la frequenza che per la modalità delle violazioni, da quello di altri lavoratori sanzionati in modo meno severo.

    Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio.

     Con questa ordinanza, la Corte ha riaffermato il principio secondo cui, in presenza di un inadempimento grave che incide sulla fiducia tra le parti, la legittimità del licenziamento non è inficiata dalla presenza di precedenti disciplinari meno severi nei confronti di altri dipendenti, a meno che non sia dimostrata un'effettiva e ingiustificata disparità di trattamento. La decisione conferma l'orientamento consolidato in materia di licenziamento disciplinare e sottolinea l'importanza di un'analisi contestuale delle circostanze di ciascun  caso concreto 

  • Rubrica del lavoro

    Content creator: indicazioni INPS sulla previdenza

    L’INPS, con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla disciplina previdenziale applicabile ai content creator, ossia coloro che realizzano contenuti digitali diffusi tramite piattaforme online. 

    La circolare chiarisce i criteri per l’inquadramento contributivo e previdenziale di tali figure professionali, stabilendo le modalità di assoggettamento ai diversi regimi esistenti.

    Definizione e caratteristiche dell’attività di creazione di contenuti digitali

    L’attività di creazione di contenuti digitali comprende la produzione di materiali testuali, immagini, video e audio destinati alla diffusione online. 

    I content creator possono svolgere questa attività sia in forma amatoriale, come hobby, sia con finalità professionali, generando reddito attraverso inserzioni pubblicitarie, sponsorizzazioni o vendite dirette di prodotti e servizi.

    Un elemento caratterizzante è la diversificazione delle modalità di monetizzazione: il compenso può derivare direttamente dalle piattaforme attraverso la condivisione dei ricavi pubblicitari, da accordi diretti con aziende (brand partnership), da donazioni dei follower o dalla commercializzazione di propri prodotti. 

    Inoltre, nel settore operano spesso agenzie di intermediazione che gestiscono i rapporti tra content creator e aziende, configurando scenari contrattuali complessi, anche dal punto di vista fiscale.

    Da segnalare che INPS fa riferimento anche alla figura degli influencer che  vengono distinti dai content creator  per il seguito rilevante  di follower  

    Viene anche ricordato che è stato già istituito  dal 1 gennaio 2025 il codice  ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

    Inquadramento giuridico e disciplina previdenziale

    L’INPS ha identificato due principali regimi previdenziali applicabili ai content creator:

    • Lavoratori autonomi: quando l’attività viene svolta in modo professionale e abituale, con prevalenza degli elementi organizzativi rispetto a quelli personali, l’attività rientra nel regime imprenditoriale. In tal caso, il content creator deve iscriversi alla gestione speciale per commercianti presso la Camera di Commercio e versare i contributi corrispondenti.
    • Lavoratori dello spettacolo: quando l’attività presenta caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento e si configura come una prestazione remunerata per la creazione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione di prodotti o marchi, il content creator deve essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo vale anche per le collaborazioni con brand o agenzie di marketing per la realizzazione di spot pubblicitari.

    L’INPS precisa che il reddito prodotto dai content creator può essere classificato come reddito di lavoro autonomo occasionale, se esercitato sporadicamente, oppure come reddito professionale se l’attività è abituale, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in quest’ultimo caso.

    L’obbligo di iscrizione e versamento a FPLS: esempi

    Riportiamo per completezza i criteri esemplificativi dell'INPS in tema di obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo 

    E' necessaria l'iscrizione:

    1. se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione),  indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro …., qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (come aggiornate dal D.M. 15 marzo 2005).
    2. se vengono veicolati messaggi promozionali   a pagamento per " spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS

    L'obbligo NON sussiste invece:

    1. nell'ipotesi in  cui il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social,
    2. per le attività di endorsement, con abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti pdei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano, al riguardo, i requisiti illustrati al precedente paragrafo 3.1.