• Turismo

    Lavoro nel turismo e migranti: nuovo protocollo Ministero-parti sociali

    Un  passo concreto verso l’inclusione sociale e lavorativa dei rifugiati e dei migranti vulnerabili è stato compiuto ieri i con la firma di un protocollo d’intesa triennale tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo e l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt). L’accordo mira a favorire percorsi di autonomia per i migranti accolti nel sistema nazionale, rispondendo al contempo al crescente bisogno di manodopera espresso dalle imprese turistiche.

    Vediamo cosa prevede.

    Il testo integrale dell'accordo è allegato in fondo all'articolo . Vediamo in sintesi cosa prevede.

    Protocollo formazione e lavoro migranti nel turismo attori e beneficiari

    Il protocollo, è stato sottoscritto dai ministri Marina Calderone, Matteo Piantedosi, Daniela Santanché e dal presidente dell’Ebnt, Alessandro Massimo Nucara.

     Il progetto prevede l’attivazione di percorsi di formazione professionale e l’avvio di esperienze lavorative presso le aziende aderenti alle associazioni che compongono l’Ebnt (Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL).

    Il protocollo mira a organizzare percorsi formativi specifici, promossi dagli enti bilaterali territoriali, per accompagnare i beneficiari verso un’occupazione stabile nelle imprese turistiche.

     La platea comprende:

    • titolari di protezione internazionale o temporanea, 
    • richiedenti asilo, 
    • titolari di protezione speciale, 
    • minori stranieri non accompagnati in transizione all’età adulta e 
    • cittadini maggiorenni entrati in Italia da minori.

    Ulteriori categorie potranno essere ammesse previo accordo tra le parti.

    L’individuazione dei beneficiari terrà conto delle competenze, delle potenzialità individuali e della parità di genere, così da favorire un’integrazione equa ed efficace.

    Il ruolo delle istituzioni

    • Ministero del Lavoro: attraverso la Direzione Generale Immigrazione, coordinerà il coinvolgimento degli enti bilaterali e sperimenterà interventi nel turismo, finanziati anche con fondi nazionali e UE. Promuoverà inoltre il protocollo tra associazioni e stakeholder attivi nell’integrazione tramite il Portale Integrazione Migranti.
    • Ministero dell’Interno: coinvolgerà il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e le Prefetture per identificare i beneficiari e raccordare gli interventi con gli enti locali.
    • Ministero del Turismo: si occuperà della promozione dei percorsi formativi, raccordandoli con i fabbisogni del comparto turistico-ricettivo.

    Fondi e modalità di attuazione

    Gli enti bilaterali del turismo saranno responsabili dell’organizzazione dei corsi e delle attività di politica attiva del lavoro, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese. Gli interventi potranno essere finanziati dal fondo interprofessionale For.Te.

    Per garantire l’attuazione del protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro nazionale, affiancato da tavoli territoriali, con compiti di monitoraggio, risoluzione delle criticità e promozione della sperimentazione locale.

    Con questo accordo, governo e parti sociali confermano la volontà di costruire percorsi concreti di integrazione lavorativa, con benefici sia per le persone accolte sia per il tessuto produttivo italiano.

    QUI IL TESTO DEL PROTOCOLLO

  • Agricoltura

    Agevolazioni INPS agricoltura per calamità e malattie

    Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie. 

    Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole  richiedibile sulla base  delle specifiche declaratorie fornite con  appositi decreti ministeriali .

    Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.

    Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l’attivazione

    L’intervento è subordinato a:

    • decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
    • danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
    • danno superiore al 30% della produzione media;
    • regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.

    Le misure sono ammissibili se:

    • l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
    • rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
    • è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.

    Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti

    Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:

    Intensità massima degli aiuti per evento
    Tipo di evento Percentuale massima di aiuto
    Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) 100%
    Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.) 100%
    Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.) 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali)

    Aliquota esonero contributivo INPS
    Percentuale di danno Aliquota di esonero
    ≥ 30% 17%
    > 70% 50%

    L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona

    Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:

    • ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
    • su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
    • nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.

    Percentuali di esonero previste:

    percentuale di danno    Aliquota di esonero

    ≥ 30%                                 17%

    > 70%                                 50%

    Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.

    Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:

    • trattenute a carico del lavoratore;
    • contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
    • contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.

    Come presentare domanda

    La domanda per l’esonero contributivo  imprese agricole colpite da calamità si  trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.

    L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)

    Le strutture territoriali INPS verificheranno:

    • esistenza del DURC in corso;
    • rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
    • congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).

    L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.

    i riferimenti normativi completi

     Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo

    • D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
    • DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
    • DM 11/08/2023 – Calamità naturali
    • DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
    • DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% – 50%)
    • D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
    • DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
    • Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
    • Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
    • Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)
  • ISEE

    ISEE senza BTP: nuove istruzioni per DSU autodichiarata e precompilata

    Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025, n. 13, ha illustrato le modifiche  previste dalla legge di bilancio 2024 al Regolamento ISEE,  riguardanti  l'esclusione di titoli di Stato, buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio postale dal patrimonio mobiliare considerato ai fini ISEE, fino a un massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Il 2 aprile è stato pubblicato il nuovo modello di dichiarazione unica DSU con relative istruzioni e INPS ha tempestivamente pubblicato la circolare di istruzioni n. 73 del 3 aprile 2025  

    Si specifica in particolare che chi ha presentato una DSU dal 1 gennaio 2025 deve ripresentarla con il nuovo modello se vuole escludere i titoli posseduti a fine 2023.

    INPS nel messaggio 1895/2025  avverte che nella DSU  precompilata i buoni saranno automaticamente esclusi dalla data del 16 giugno e fornisce le istruzioni per la compilazione della Dichiarazione da parte degli utenti.

    Nuova DSU ISEE: i valori da escludere

    A partire dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, 

    non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale il valore 

    • dei titoli di Stato dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, 
    • dei libretti di risparmio postale,
    •  posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU,
    •  fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

     Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.

    Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall’Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.

    Per ulteriori informazioni la circolare 73  rinvia al paragrafo 4.3, parte 2, delle istruzioni per la compilazione della DSU.

    ISEE 2025 Le modifiche a modulistica e istruzioni

    L'istituto riepiloga inoltre le principali modifiche e integrazioni apportate alla modulistica e alle istruzioni della DSU, ovvero:

    –       sono state aggiornate le indicazioni alle varie annualità dei dati presenti nell’ISEE e sono stati inseriti i riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e alle certificazioni fiscali relative all’anno di imposta 2023;

    –       è stata integrata la legenda del Quadro FC2 del Modulo FC.1 della DSU Mini e Integrale e del Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente ed è stato inserito un nuovo paragrafo nelle istruzioni (istruzioni, parte 2, paragrafo 4.3) aggiornate con le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell’articolo 5 del Regolamento ISEE;

    –       sono state integrate le istruzioni per la compilazione (istruzioni, parte 2, paragrafo 5), precisando che, per le DSU presentate nell’anno 2025 non rilevano nel calcolo dell’ISEE gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali (cfr. l’art. 1, comma 667, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili  anche nel sito dell’Istituto www.inps.it al servizio “ISEE Portale Unico”, sezione “Informazione” > “Modulistica e Modelli”.

    DSU ISEE precompilata con esclusione automatica

    L’INPS ha aggiornato il sistema di compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, in recepimento delle modifiche normative introdotte dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13. A partire dal 16 giugno 2025, i quadri relativi al patrimonio mobiliare nella DSU precompilata (in particolare il Quadro FC2, sezioni I e II del Modulo FC.1) vengono automaticamente compilati al netto dell’esclusione di:

    • titoli di Stato,
    • buoni fruttiferi postali (compresi quelli trasferiti allo Stato),
    • libretti di risparmio postali,
    • fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, come previsto dall’art. 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE.

    L’esclusione è applicata ai componenti del nucleo familiare secondo questa priorità:

    • Dichiarante;
    • Altri componenti, in ordine decrescente di età;
    • Genitore non convivente né coniugato.

    Per ogni soggetto, l’ordine di priorità dei rapporti finanziari da escludere è:

    • Titoli di Stato (codici 2 e 6);
    • Buoni fruttiferi postali (codice 7 con operatore Poste);
    • Libretti postali (codice 3 con operatore Poste).

    In calce al Quadro FC2, sarà disponibile un riepilogo delle decurtazioni effettuate, visualizzabile tramite il pulsante “Apri Dettaglio Decurtazione applicata”. Il dichiarante può accettare o modificare i dati proposti.

    DSU in modalità autodichiarata

    Per chi presenta la DSU in modalità autodichiarata, si riconferma che  resta obbligatorio riportare i valori dei libretti postali (rapporto tipo 03) già al netto dell’esclusione, 

    • sia nel campo “Saldo al 31 dicembre” 
    • che in “Giacenza media” del Quadro FC2, sezione I.

    L’intervento ha l’obiettivo di semplificare la compilazione della DSU e garantire un'applicazione uniforme dell’esclusione prevista dalla normativa, entro il limite dei 50.000 euro complessivi per nucleo.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Responsabilità 231/2001 per omesse manutenzioni

    Con la sentenza n. 18410 del 15 maggio 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna di una  società condannata per responsabilità amministrativa ex art. 25-septies, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, a seguito di un grave infortunio sul lavoro causa di prolungata inabilità per un dipendente.

    Il caso di infortunio per omessa manutenzione

    Il fatto trae origine da un incidente avvenuto nel gennaio 2020, quando un dipendente dell’azienda è precipitato da una passerella alta cinque metri, a causa del cedimento del grigliato metallico che ne costituiva il piano di calpestio.

    Secondo le valutazioni dei giudici di merito, la struttura risultava visibilmente deteriorata per effetto dell’assenza prolungata di interventi manutentivi, nonostante l’ubicazione esterna esposta alle intemperie. Il camminamento presentava diffuse condizioni di ruggine e degrado anche in zone diverse da quella coinvolta nell’incidente. Tali elementi sono stati interpretati come indizio concreto di un’omissione sistematica di manutenzione preventiva.

    In primo grado, il Tribunale aveva già ritenuto sussistente la responsabilità della società per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di lesioni personali gravi, contestato all’amministratore unico in qualità di datore di lavoro (art. 590, comma 3, cod. pen.). La Corte d’Appello di Milano ha confermato e parzialmente riformato la decisione, comminando una sanzione pecuniaria di 13.000 euro a carico dell’ente, ritenuto responsabile di non aver adottato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione del rischio.

    Il vantaggio per l’ente e la colpa di organizzazione

    Uno dei principali motivi di ricorso in Cassazione riguardava la contestazione del requisito del “vantaggio” richiesto dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 per configurare la responsabilità dell’ente. La difesa sosteneva che non vi fosse alcuna prova concreta di un utile conseguito dall’omissione manutentiva. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che il vantaggio può consistere anche in un risparmio di spesa, purché oggettivamente apprezzabile, derivante dalla violazione delle cautele antinfortunistiche.

    I giudici hanno evidenziato che la gravità e l’estensione del degrado delle strutture, unitamente all’assenza di un piano di manutenzione programmata, dimostravano una condotta organizzativa omissiva. Inoltre, il fatto che dopo l’incidente la società avesse deciso di sostituire integralmente la passerella rafforzava la valutazione di inidoneità delle prassi precedenti.

    Quanto alla cosiddetta colpa di organizzazione, la Corte ha richiamato l’indirizzo già affermato dalle Sezioni Unite nel caso Espenhahn (Cass. pen., Sez. U, sent. n. 38343/2014), secondo cui l’ente risponde in proprio per non aver adottato le misure necessarie a prevenire reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Tali misure devono essere effettivamente attuate, non solo formalmente adottate. 

    La semplice esistenza di un modello organizzativo certificato non è sufficiente a escludere la responsabilità se mancano procedure operative e controlli efficaci, come nel caso in esame.

    L’inammissibilità del ricorso – Implicazioni per le imprese

    La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi di impugnazione, giudicandoli inammissibili per difetto di specificità e per la pretesa rivalutazione del merito, vietata in sede di legittimità. Ha quindi confermato la sentenza della Corte d’Appello, aggiungendo una ulteriore sanzione pecuniaria di 3.000 euro a carico della società ricorrente, da versare alla Cassa delle ammende.

    Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza la concreta efficacia dei modelli organizzativi e sottolinea l’importanza della gestione sistematica della sicurezza sul lavoro. Non basta infatti predisporre un documento di valutazione dei rischi (DVR) o nominare un organismo di vigilanza: occorre assicurare un’effettiva attuazione delle misure di prevenzione e manutenzione, specie quando si tratta di strutture potenzialmente pericolose.

  • Anatocismo e Usura

    Albo Esperti per la supervisione di mutui a vittime di usura: novità confermata

    L’articolo 33 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 " Sicurezza" in vigore dal 12 aprile  ha introdotto un importante intervento normativo in materia di contrasto all’usura, modificando la legge 7 marzo 1996, n. 108.

     In particolare, è stato inserito l’articolo 14-bis, che disciplina il conferimento obbligatorio di un incarico di consulenza a favore dei soggetti ammessi ai benefici del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14 della L. n. 108/1996).

    La disposizione è stata confermata dalla legge di conversione  pubblicata in Gazzetta il 9 giugno 2025, n. 80.

    Il nuovo istituto mira a garantire una più efficace gestione dei mutui agevolati erogati in favore delle vittime, attraverso l’affiancamento di un esperto iscritto in un nuovo  albo nazionale, con compenso a carico del Fondo nazionale. Ora si attende il decreto con il regolamento.

    Sostegno rafforzato per le vittime dell’usura

    Le persone che hanno denunciato un’estorsione usuraria e accedono ai mutui del Fondo statale gestito da CONSAP, spesso si trovano in una situazione economica fragile e complessa. La nuova norma riconosce questa difficoltà e prevede che il beneficiario venga affiancato da un consulente qualificato, nominato dal prefetto, che lo aiuterà:

    • a pianificare l’utilizzo del mutuo,
    • a gestire gli investimenti,
    • a rientrare nel circuito economico legale.

    Nel momento in cui viene nominato l’esperto, le somme del mutuo entrano a far parte di un patrimonio separato, destinato esclusivamente al rilancio dell’attività economica. Una garanzia in più contro usi impropri delle risorse e per assicurare trasparenza nella gestione.

    Mutui usura: il ruolo dell’esperto

    Per garantire la qualità e la trasparenza del supporto, il decreto istituisce un albo nazionale degli esperti,  istituito presso l’Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

     Potranno iscriversi:

    • revisori legali,
    • commercialisti,
    • avvocati,
    • altri professionisti con specifica esperienza nella gestione d’impresa o nel settore economico della vittima.

    La nomina avverrà su base provinciale, a cura del prefetto competente.

    Ai fini della vigilanza l’esperto sarà tenuto a presentare:

    • rendiconti periodici e annuali;
    • una relazione finale sull’utilizzo dei fondi;
    • eventuali segnalazioni di criticità.

    L’incarico ha durata cinque anni, rinnovabile una sola volta. In caso di gravi inadempienze o incompatibilità, può essere revocato dal prefetto. Se emerge che i fondi non vengono impiegati per le finalità previste, il mutuo può essere revocato e le somme recuperate.

    L’esperto riceve un compenso annuale, stabilito da un regolamento attuativo, che non grava sul mutuo concesso alla vittima, ma viene pagato con risorse dedicate del Fondo antiracket e antiusura.

    Usura: in attesa del regolamento per l’albo Esperti

    Il decreto legge prevede un ulteriore  decreto del Ministero dell’Interno, da emanare  entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL,  che dovrà definire:

    • i requisiti per l’iscrizione all’albo,
    • i limiti massimi degli incarichi,
    • i criteri per la rotazione e trasparenza,
    • l’importo minimo e massimo del compenso.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Fondo vittime del lavoro: gli indennizzi per eventi 2025

    Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  del 28.5.2025  n. 75  è stato determinato, come ogni anno,  l’importo  disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,  relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio  e il 31 dicembre 2025,

     Il decreto ministeriale è stato approvato dagli organi di controllo per le verifiche di competenza e pubblicato sul sito ministeriale il 3 giugno 2025 

    Le risorse stanziate complessivamente disponibili per l’esercizio finanziario 2025 a valere sul corrispondente capitolo di bilancio (5063) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ammontano complessivamente ad euro  12.479.421,00;

    Tabella importi per eventi 2025

    Tenuto conto della nota tecnica elaborata dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL, l’importo della prestazione di indennizzo per le vittime di infortuni sul lavoro  per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, 

    è determinato  secondo le seguenti tipologie distinte per numerosità del nucleo familiare.

    TIPOLOGIA N. SUPERSTITI IMPORTO PER NUCLEO
    A 1 € 10.357,92
    B 2 € 17.845,57
    C 3 € 25.333,22
    D Più di 3 € 37.438,26

    Fondo sostegno famiglie vittime del lavoro: cos’è

    Giova ricordare che il Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato creato per aiutare economicamente i familiari dei lavoratori deceduti a causa di un incidente sul lavoro. È stato istituito con la legge del 27 dicembre 2006 e aggiornato nel 2007.

    Questo fondo prevede due tipi di aiuti economici:

    1. Contributo economico una tantum destinato alla famiglia del lavoratore deceduto.

    L’importo , come detto sopra, varia in base a:

    • quanti familiari sono rimasti;
    • quante risorse ha a disposizione il fondo, in base agli incidenti sul lavoro registrati dall’INAIL.

    2. Anticipo sulla rendita ai superstiti

    È un anticipo di tre mensilità sulla rendita che normalmente spetta ai familiari.

    Viene calcolata su un importo minimo stabilito per legge ed è destinata solo ai familiari dei lavoratori assicurati obbligatoriamente.

    L’anticipo viene pagato insieme al contributo una tantum.

    Entrambe le somme non sono tassate e i pagamenti vengono effettuati direttamente dall’INAIL.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno unico 2025: per gli arretrati ISEE da rinnovare entro il 30 giugno

    Se i percettori di assegno unico non rinnovano l'Isee entro fine mese,  non potranno ricevere  l'importo aggiornato e gli arretrati da marzo 2025  

    E' una delle principali indicazioni della circolare INPS  33 2025  nella quale l'istituto ha fornito  le istruzioni  e le tabelle aggiornate degli importi sull'assegno unico universale per i figli a carico introdotto dal decreto legislativo n. 230/2021, rivalutate con l'ultima variazione istat (+ 0,8%)

    Viene raccomandato di compilare il prima possibile la nuova DSU ai fini dell'aggiornamento ISEE per ottenere l'assegno con l'importo esatto per il proprio nuclo familiare 

    Si ricorda che la DSU può essere inviata direttamente dal sito INPS, dall App INPS MOBILE  oppure rivolgendosi a un patronato.

    Assegno unico: obbligo di DSU aggiornata

    Nella circolare viene specificato anche che   coloro che negli anni scorsi hanno presentato una domanda di Assegno unico e che non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia,  NON sono tenuti a presentarne una nuova in quanto l’INPS continuerà a erogarlo  d’ufficio.

    In assenza di variazioni segnalate da l’Assegno unico e universale viene erogato alle condizioni già in essere  fino a febbraio  2025  mentre da marzo fa fede il nuovo isee  (v. sotto)  

    Come detto per tutti gli aventi diritto è necessario presentare una nuova DSU per l’anno 2025, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi spettanti dell’Assegno unico  sulla base della propria situazione economica

    In assenza di una nuova DSU presentata per il 2025 l’importo dell’Assegno unico e universale viene versato con gli importi minimi previsti.

    Inoltre va tenuto presente che

    1. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il 28 febbraio 2025,  gli importi saranno adeguati già da marzo 2025
    2. Se la  DSU aggiornata  viene presentata entro il  30 giugno da quella data saranno erogati anche gli arretrati (marzo-giugno)
    3. in mancanza di aggiornamento dopo quella data  si continuera a ricevere L'assegno con importo minimo 

    L'  ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’ISEE.

    E' consigliabile affrettarsi p

    Assegno unico:  comunicazione delle variazioni 

    In alcuni casi è necessario modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e/o presentare una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. Si tratta in particolare dei casi di  

    la nascita di figli;

    – la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;

    – le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

    – le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

    – i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

     variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;

     variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

    Nuova domanda  Assegno unico per i nuovi beneficiari

    In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale o che hanno presentato domanda  risultata  “Respinta” o “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, devono presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale.

    Possono essere utilizzati i seguenti canali 

    1. portale web dell’Istituto, www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
    2. Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
    3. Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     Si ricorda che:

    •  per le domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto  dal mese di marzo dello stesso anno. 
    • se la presentazione avviene dopo il 30 giugno  la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda.