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Smart working: maximulta del Garante alla Regione Lombardia
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lombardia per una serie di irregolarità nel trattamento dei dati dei propri dipendenti, in particolare relativi a
- all’uso della posta elettronica e
- alla navigazione internet.
L’ispezione, avviata d’ufficio, mirava a verificare la conformità delle pratiche adottate nel contesto del lavoro agile.
Dall’istruttoria è emerso che la Regione conservava i metadati della posta elettronica (informazioni su mittente, destinatario, oggetto, orari e dimensioni dei messaggi) per 90 giorni, e i log di navigazione internet per ben 12 mesi, senza aver prima stipulato accordi sindacali come richiesto dalla normativa (art. 4, comma 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300).
Inoltre, tali trattamenti non erano stati preceduti da una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, violando l’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Qui le indicazioni del garante sula privacy nel lavoro dipendente
Solo durante l’istruttoria, la Regione ha provveduto a regolarizzare la situazione, stipulando accordi con le organizzazioni sindacali e introducendo misure migliorative, ma ciò non è bastato ad evitare la sanzione.
Scarica qui il provvedimento del Provvedimento 243 del 29 aprile 2025 [doc web 10134221] reso noto nella Newsletter del 30.5.2025.
Le violazioni: dati conservati troppo a lungo e uso non proporzionato
Il Garante ha rilevato come la conservazione dei metadati e dei log fosse eccessiva e sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate, che erano di natura tecnica o legate alla sicurezza informatica.
In particolare, per i metadati email, il limite previsto per un uso tecnico e lecito secondo l’art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori, è generalmente fissato a 21 giorni. Superare tale soglia, come nel caso della Regione, rientra invece nella casistica dell’art. 4, comma 1, che impone l’accordo sindacale.
Per i log di navigazione, la situazione è risultata ancora più delicata: la raccolta sistematica e la possibilità di ricondurre tali dati ai singoli dipendenti, seppure mediante l’incrocio di dati fra fornitori, configura un controllo indiretto dell’attività lavorativa.
Il Garante ha quindi stabilito che tale pratica, in assenza di adeguate misure tecniche e di anonimizzazione, viola i principi di minimizzazione, proporzionalità e limitazione della conservazione previsti dagli artt. 5 e 25 del GDPR.
Anche la gestione dei ticket di assistenza tecnica tramite il vecchio sistema OTRS ha sollevato criticità: i dati erano conservati fino a 9 anni senza giustificazioni adeguate, e mancava un accordo specifico con i fornitori per disciplinare il trattamento, in violazione dell’art. 28 del GDPR.
La decisione del Garante e le misure richieste
A conclusione dell’istruttoria, il Garante ha dichiarato l’illiceità dei trattamenti e ha inflitto tre sanzioni amministrative distinte:
- 20.000 euro per la conservazione illecita dei metadati di posta elettronica;
- 25.000 euro per la conservazione eccessiva dei log internet;
- 5.000 euro per la gestione impropria dei dati di assistenza tecnica.
Oltre alla multa, la Regione Lombardia dovrà adottare misure correttive entro 90 giorni, tra cui:
- anonimizzare i log di navigazione più datati;
- ridurre a 90 giorni la conservazione dei dati internet, estendibile solo se anonimizzati;
- limitare l’accesso a tali dati a un numero ristretto di soggetti autorizzati;
- aggiornare gli accordi sindacali in coerenza con le nuove disposizioni.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Garante in base all’art. 166 del Codice in materia di protezione dei dati personali, per la sua rilevanza e funzione dissuasiva.
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Tempi guida e tachigrafo: nuovo elenco autotrasportatori esenti
Con il decreto del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto importanti deroghe in materia di
- tempi di guida,
- riposo e
- uso del tachigrafo
per alcune categorie di trasporto stradale.
Si tratta di misure operative che interessano direttamente le imprese di trasporto e i loro consulenti del lavoro, specialmente nel coordinamento dei turni e degli obblighi documentali.
Ambito di applicazione: chi è esentato dagli obblighi su tempi guida e uso tachigrafo
Il ministeriale decreto attua l’art. 13, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 561/2006 e riconosce l’esenzione dagli obblighi degli articoli 6-9 dello stesso regolamento (relativi a durata di guida e riposi) e dall’art. 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 (tachigrafo) per i seguenti mezzi utilizzati solo in ambito nazionale:
- Veicoli fino a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali (ex direttiva 97/67/CE).
- Veicoli delle autoscuole, purché non usati a scopo di lucro per trasporto merci o persone.
- Veicoli per servizi pubblici essenziali, come:
- fognature,
- manutenzione di reti idriche, elettriche e del gas,
- smaltimento rifiuti domestici,
- manutenzione stradale,
- telecomunicazioni e radiodiffusione.
- Veicoli circensi e per parchi divertimento, specificamente adibiti al trasporto attrezzature.
- Veicoli per la raccolta del latte o per la restituzione di contenitori/latticini destinati ad alimentazione animale.
- Veicoli blindati per trasporto valori o denaro.
- Veicoli per il trasporto di carcasse animali non destinate al consumo umano.
- Veicoli per il trasporto di animali vivi, limitatamente a tratte locali entro i 100 km (fattoria–mercato–macello).
Le conseguenze operative per aziende e consulenti
Le esenzioni rispondono a esigenze pratiche specifiche, tra cui:
- Organizzazione del lavoro semplificata, in particolare per piccole imprese locali o specializzate in trasporti brevi e frazionati.
- Esenzione dal tachigrafo, che riduce obblighi di installazione, manutenzione e conservazione dei dati.
- Deroghe pensate per il benessere animale e per l’emergenza sanitaria, come il trasporto rapido di carcasse per lo smaltimento in caso di epidemie zootecniche.
Per i consulenti del lavoro, è fondamentale quindi aggiornare i modelli organizzativi e le comunicazioni interne alle aziende, poiché non saranno più necessari i consueti controlli su turnazioni e riposi giornalieri per le tipologie escluse.
Decorrenza e abrogazione precedente decreto
Il nuovo decreto è in vigore dal 31 maggio 2025, data della sua pubblicazione, e abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007.
Le imprese dovranno dunque adeguarsi sin da subito, eliminando eventuali registrazioni non più richieste e aggiornando la formazione degli autisti sui nuovi limiti applicabili.
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Incentivi alle PMI per l’intelligenza artificiale: nuovo disegno di legge
L’intelligenza artificiale (IA), soprattutto nelle sue applicazioni generative e predittive, sta trasformando radicalmente i modelli di produzione, distribuzione e gestione nelle imprese di tutto il mondo. Automatizzazione dei processi, ottimizzazione delle filiere, personalizzazione dell’offerta, cybersecurity e capacità di analisi predittiva sono solo alcune delle aree in cui l’IA sta già ridefinendo le regole della competitività.
Per le piccole e medie imprese italiane, che rappresentano la spina dorsale dell’economia nazionale, adeguarsi rapidamente a questi cambiamenti non è più un’opzione ma una necessità. Il rischio, altrimenti, è quello di un crescente divario tecnologico rispetto ai concorrenti internazionali e alle grandi aziende già dotate di strumenti avanzati.
In questo contesto si inserisce il nuovo disegno di legge presentato al Senato, che mira a colmare le lacune normative e operative attualmente esistenti nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle PMI.
DDL AI nelle PMI Obiettivi e ambito di applicazione
Il disegno di legge n. 494, presentato al Senato il 15 maggio 2025 su iniziativa del senatore Gelmetti, punta a colmare un vuoto normativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane. La proposta si inserisce nel solco dei precedenti strumenti di politica industriale (Piano Industria 4.0, PNRR, Transizione 5.0), ma con un focus specifico sulle tecnologie di IA, comprese quelle generative.
La legge è destinata alle PMI con sede operativa in Italia, attive in settori strategici come il manifatturiero, la logistica, l’agroalimentare, il sanitario e il turistico.
Per accedere alle misure, le imprese dovranno dimostrare di non aver effettuato investimenti significativi in IA o di voler ampliare l’uso di tali tecnologie nei propri processi.
Il provvedimento mira, quindi, a favorire l’introduzione di soluzioni basate sull’IA nei processi decisionali e operativi, sostenendo l’innovazione e la competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni.
Qui il testo del disegno di legge
Interventi ammissibili e tecnologie coperte
Le misure di sostegno riguardano interventi pratici e differenziati. Tra questi: l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a servizi di consulenza tecnica, la realizzazione di progetti pilota e attività di formazione per il personale. Le tecnologie ammesse spaziano dall’ottimizzazione dei processi produttivi all’automazione, fino alla personalizzazione dei servizi tramite IA generativa e alla protezione dei dati aziendali tramite strumenti di cybersecurity.
L’intento del legislatore è quindi quello di fornire un quadro di supporto modulare e concreto che possa adattarsi sia alle imprese già orientate all’innovazione, sia a quelle che si avvicinano per la prima volta a queste tecnologie. Inoltre, si vuole favorire l’adozione di soluzioni che generino benefici ambientali ed energetici misurabili, premiando i progetti più virtuosi con incentivi maggiorati
DDL IA nelle PMI: misure economiche e attuazione
Sul piano economico, il disegno di legge prevede quattro principali forme di sostegno:
- Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 200.000 euro;
- Crediti d’imposta fino al 20% delle spese per l’integrazione dell’IA nei processi aziendali;
- Contributi specifici per consulenza e formazione fino a 10.000 euro;
- Premialità aggiuntiva fino al 10% per progetti che migliorano la sostenibilità ambientale o l’efficienza energetica.
L’attuazione sarà regolata da un decreto interministeriale che definirà criteri, modalità operative, sistemi di monitoraggio e risorse annuali disponibili, in coerenza con i fondi stanziati per l’innovazione tecnologica. Le risorse proverranno principalmente dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con possibile cofinanziamento europeo.
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Referendum 2025: tutti i quesiti spiegati bene
L'8 e il 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. Quattro quesiti sono stati promossi dalla CGIL e da altre associazioni della società civile, mentre il quinto è stato proposto dal partito Piu Europa con il sostegno di Possibile, PSI, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista . Le proposte di referendum hanno ampiamente superato, con milioni di firme, il limite minimo di 500mila adesioni necessario.
Va ricordato che i referendum sono abrogativi, cioè chiedono di cancellare alcune norme per ripristinare le regole precedenti.
I cinque quesiti referendari in estrema sintesi sono i seguenti:
- Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti: Si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs act che riguarda il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,L'obiettivo è ripristinare la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro, in tutti i casi di licenziamento illegittimo.
- Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese: Questo quesito mira a eliminare il tetto massimo all'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, consentendo al giudice di determinare l'importo senza limiti predefiniti .
- Contratti a termine: Si propone l'abrogazione di alcune norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti a tempo determinato e le condizioni per le proroghe e i rinnovi
- Responsabilità solidale negli appalti: Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore, per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici .
- Cittadinanza italiana per stranieri: Si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana .
Di seguito vediamo meglio il contenuto dei quesiti e come si vota sia in Italia che dall'estero.
Referendum 2025: cosa succede se si vota sì
Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti
Si propone l'abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che disciplina il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act.
Riguarda le aziende con oltre 15 dipendenti e in particolare gli assunti a partire dal 2015 (data di entrata in vigore della riforma)
Si chiede in pratica di ripristinare la possibilità di reintegrare nel posto di lavoro il dipendente in caso di licenziamento giudicato illegittimo dai giudici, come previsto in precedenza dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa modifica è stata raccomandata dalla Corte costituzionale e da molte sentenze della Corte di Cassazione
Per approfondire vedi Licenziamenti e reintegra: novità dalla Corte costituzionale
Indennità in caso di licenziamento nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti)
in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto, cioè priva di giustificato motivo o di giusta causa. CGIL ricorda che i dipendenti delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) sono circa 3 milioni e 700mila . Votando sì, si cancella il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato e si affida al giudice l'incarico di determinare il giusto risarcimento (la reintegra nel posto di lavoro non è prevista per le piccole imprese). Anche in questo caso la corte di cassazione spesso si è espressa per una maggiore tutela dei lavoratori.
Contratti a termine
Si propone l'abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare contratti a tempo determinato con proroghe e rinnovi , Nello specifico di vorrebbe reintrodurre l’obbligo di una “causale”, cioè di indicare il motivo per cui si ricorre a tale forma di contratto anche per i contratti fino a 12 mesi. Oggi infatti l'obbligo di spiegare le motivazioni scatta solo dai 12 mesi ai 24 mesi di durata ( oltre questa soglia il contratto a termine è vietato). (Vedi in merito Contratto a tempo determinato le regole) Inoltre, sarebbero eliminate le attuali deroghe che consentono proroghe o rinnovi più flessibili.
Responsabilità solidale negli appalti
Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
Se vince il SÌ:Il committente diventa corresponsabile degli infortuni anche quando la causa è un rischio specifico dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. In pratica, si estenderebbe il principio della responsabilità solidale per la sicurezza del lavoratore.
Se vince il NO: Il committente non sarà responsabile se l’infortunio è collegato a un rischio specifico proprio dell’impresa appaltatrice. La responsabilità resterà quindi limitata, come ora.
Cittadinanza italiana: da 10 a 5 anni
Attualmente la cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia. Il referendum punta ad abbreviare questo termine anche perche dal momento della richeista fatta dall'interessato passano solitamente anni prima di ottenerla
Se vince il SÌ Il termine richiesto sarà ridotto da 10 a 5 anni, facilitando l’accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri non comunitari che risiedono regolarmente nel Paese.
Se vince il NO: Il requisito attuale rimane invariato: saranno ancora necessari 10 anni di residenza per presentare la domanda di cittadinanza.
Referendum 2025: il voto dall’estero
Gli italiani residenti all'estero possono partecipare ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 attraverso il voto per corrispondenza, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nello specifico:
- i cittadini iscritti all'AIRE riceveranno il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza all'estero, senza bisogno di fare domanda, entro il 21 maggio 2025. Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro le ore 16:00 locali di giovedì 5 giugno 2025. In alternativa, gli elettori residenti all'estero potevano scegliere di votare in Italia comunicando la propria opzione all'Ufficio consolare competente entro il 10 aprile 2025.
- Gli elettori non iscritti all'AIRE perche temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data delle votazioni, nonché i familiari conviventi, possono optare per il voto per corrispondenza inviando una richiesta al proprio Comune di iscrizione elettorale entro il 7 maggio 2025.
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di contattare l'Ufficio consolare di riferimento.
Referendum 2025: Come e quando si vota – il Quorum
Date e orari: Domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.
Modalità di voto: Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito. Per ogni scheda, si potrà votare "Sì" per abrogare la norma o "No" per mantenerla.
Quorum: Perché un referendum sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Anche non andare a votare quindi comporta la scelta indiretta di non far passare le richieste di modifica delle norme esistenti.
Conseguenze del SI e del NO tabella di sintesi
Quesito Argomento Conseguenze del SÌ Conseguenze del NO 1 Reintegra nei contratti a tutele crescenti per le aziende oltre i 15 dipendenti Più casi di reintegra nel posto di lavoro, anche nei contratti Reintegro raro, in genere solo indennizzo (da 6 a 36 mesi di stipendio) 2 Indennità per licenziamenti ingiustificati in piccole imprese Il giudice potrà decidere l’importo del risarcimento senza limiti Massimo 6 mensilità di retribuzione, anche in casi gravi 3 Contratti a termine e obbligo di causale Motivazione per il contratto a termine sempre obbligatoria Nessuna causale necessaria sotto i 12 mesi 4 Responsabilità del committente per infortuni Committente responsabile anche per rischi specifici Nessuna responsabilità per rischi dell’appaltatore 5 Accesso alla cittadinanza italiana Bastano 5 anni di residenza per richiedere la cittadinanza Servono 10 anni di residenza continuativa per fare la richiesta -
Videosorveglianza sul lavoro: ok a unica autorizzazione per più sedi
Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 l'Ispettorato del lavoro fornisce indicazioni operative circa il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in particolare nei casi in cui un’impresa richiede l’installazione di strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e non sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), o in assenza di esse.
L’intervento dell’Ispettorato nasce a seguito di numerosi quesiti riguardanti l’ambito di competenza territoriale nei casi in cui l'impresa abbia doppia o tripla sede.
In questi contesti, se le imprese hanno unità produttive in province diverse, purché sotto la giurisdizione del medesimo Ufficio territoriale dell’INL, si chiedeva la procedura per l'autorizzazione.
Richiesta autorizzazione unica per più sedi: le condizioni
Il dubbio principale riguarda il fatto che l’impresa sia tenuta presentare istanze separate per ciascuna sede produttiva o possa fare un’unica richiesta. L’Ispettorato risponde confermando che è possibile presentare una sola istanza all’Ufficio competente, qualora:
- le unità produttive si trovino nell’ambito territoriale coperto dalla medesima sede territoriale dell’INL;
- sussistano le stesse ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di controllo;
- venga utilizzato lo stesso sistema tecnologico nelle diverse unità.
La nota richiama esplicitamente la Circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023, che aveva già delineato questa possibilità e stabiliva che, in mancanza di accordo sindacale o rappresentanze, le imprese con più unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa sede INL possono presentare una richiesta unica.
L’Ufficio, effettuate le verifiche formali e sostanziali del caso, può rilasciare un solo provvedimento autorizzativo valido per tutte le unità produttive coinvolte.
A fini esemplificativi, la nota chiarisce che se un’impresa ha sedi in due province distinte, ma entrambe rientrano nella competenza dello stesso Ispettorato territoriale, questa potrà:
- presentare un’unica istanza per tutte le sedi;
- scegliere indifferentemente una delle due sedi dell’Ufficio competente presso cui depositare la richiesta.
La direttiva firmata dal Direttore Centrale Aniello Pisanti stabilisce quindi una semplificazione amministrativa per le imprese e una uniformità di prassi tra gli uffici dell’Ispettorato. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e garantire una gestione coerente delle richieste autorizzative su base territoriale, nei casi in cui la stessa sede INL ha giurisdizione su più province
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Indennizzo assicurativo e risarcimento danni: quando si cumulano?
Con l’ordinanza n. 3429 del 10 febbraio 2025 la Cassazione ,fornisce indicazioni chiare sul principio di compensatio lucri cum damno , ovvero della compatibilità tra risarcimento danni e indennizzo assicurativo, nell’ambito delle polizze contro gli infortuni.
In estrema sintesi si afferma che la prova del danno e delle sue conseguenze è centrale per l'assicurato, mentre l’assicuratore deve dimostrare l’eventuale ristoro già ricevuto. L’indennizzo, pur previsto contrattualmente, non può sommarsi al risarcimento se copre il medesimo danno, pena la trasformazione della polizza in uno strumento di guadagno anziché di protezione.
Vediamo in dettaglio il caso in oggetto.
Il caso, e la decisione della Cassazione: principi di prova e ruolo della CTU
Una donna aveva stipulato con Intesa Sanpaolo Assicura una polizza contro gli infortuni. In seguito a un incidente stradale occorso nel 2014, riportò gravi lesioni personali e chiese all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. La compagnia rifiutò, sostenendo che la donna avrebbe prima dovuto dimostrare quanto già ricevuto a titolo di risarcimento dal responsabile del sinistro, in base al principio della “compensatio lucri cum damno”, secondo cui non si può ottenere un doppio ristoro per lo stesso danno.
La questione approdò in tribunale. Il giudice ordinò alla donna il deposito della documentazione relativa alla liquidazione ottenuta dall’assicurazione RCA del responsabile, ma la richiesta rimase inevasa. Il Tribunale quindi rigettò la domanda, così come la Corte d’Appello di Milano nel 2021, ritenendo che l'indennizzo e il risarcimento assolvano a una funzione identica e non possano cumularsi, e che mancasse la prova dell’effettivo danno alla salute.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’assicurata, cassando la sentenza d'appello.
Secondo i giudici di legittimità, la Corte d’Appello ha erroneamente negato l’accertamento del danno senza disporre una consulenza tecnica d’ufficio, nonostante la documentazione medica allegata fosse sufficiente a giustificarla. Inoltre, la compagnia aveva di fatto ammesso l’esistenza del danno, eccependo sin dall’inizio la necessità di decurtare quanto eventualmente già percepito dalla donna a titolo di risarcimento.
La Cassazione ha quindi chiarito che:
- è onere dell’assicurato provare l’infortunio e le sue conseguenze;
- è onere dell’assicuratore dimostrare che l’assicurato ha già ricevuto un risarcimento dal terzo responsabile;
- quando esiste documentazione clinica, il giudice non può rifiutare la CTU per “assenza di prove”.
Inoltre, ha ricordato che il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) comporta che il giudice debba considerare ammesso un fatto se la controparte lo ha di fatto riconosciuto con difese incompatibili con la sua negazione.
Il cumulo tra indennizzo e risarcimento: quando non è possibile
Nel merito, la Cassazione ha confermato quindi che non è ammesso il cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno per il medesimo evento, se entrambi mirano a ristorare lo stesso pregiudizio.
Il contratto di assicurazione contro gli infortuni non mortali è, secondo la Corte, un contratto di natura indennitaria, regolato – tra gli altri – dagli articoli 1904, 1908, 1909 e 1910 del Codice Civile.
Questo implica che:
- il pagamento dell’indennizzo è giustificato solo se il danno è effettivamente esistente e non è già stato integralmente ristorato da altri soggetti;
- anche se le parti stabiliscono liberamente l’entità dell’indennizzo, ciò non snatura la causa del contratto, che non è arricchire l’assicurato ma ristorare un danno;
- la rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore non implica che l’assicurato possa trattenere sia il risarcimento che l’indennizzo.
La Corte ha infine ribadito che in presenza di un sinistro già risarcito dal terzo responsabile, l’obbligo indennitario dell’assicuratore si estingue, in tutto o in parte, nella misura del risarcimento percepito, in virtù della logica indennitaria del contratto stesso.
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Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta
Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407, che introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento proposto dalla CISL , mira a dare attuazione concreta all’articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.
La legge 76 del 15 maggio 2025" Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120 del 26 maggio ed entrerà in vigore il 10 giugno p.v.
Il nuovo impianto normativo si propone di rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d’impresa.
Vediamo i contenuti in sintesi.
Legge 76 2025 partecipazione dei lavoratori: obiettivi e principi
Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva.
Ognuna ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa.
ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione.
Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.
Partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori: i vantaggi fiscali
Nel campo della partecipazione gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria:
- Nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi.
- Analogamente, nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità.
La partecipazione economica e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. In particolare, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%.
Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.
Tipo di incentivo Descrizione Importo massimo agevolato Agevolazione fiscale Riferimento normativo Distribuzione di utili ai lavoratori Distribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali ai dipendenti tramite contratti collettivi 5.000 € lordi Imposta sostitutiva sui premi di risultato entro tale soglia Art. 5, Ddl 1407 Azioni in sostituzione dei premi di risultato Attribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato 1.500 € annui Esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti Art. 6, Ddl 1407 Partecipazione organizzativa e consultiva: il ruolo delle commissioni paritetiche
La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta.
Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili.
La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.
Commissione nazionale e formazione preventiva dei lavoratori
In caso di controversie, le parti potranno rivolgersi a una nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che sarà istituita presso il CNEL.
Questa Commissione avrà compiti
- Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori.
- Fornire pareri interpretativi e di indirizzo.
- Proporre misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dalla legge, la Commissione sarà composta da:
- Un rappresentante del CNEL.
- Un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tre esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali o gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
- Dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel CNEL. ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, e il CNEL provvede al suo funzionamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Infine, la legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.