• Lavoro Dipendente

    Sgravi contratti solidarietà 2023: nuovo elenco beneficiari e istruzioni

    Con la Circolare n. 97 del 15 novembre 2024  INPS ha fornito le  istruzioni operative per il recupero delle riduzioni contributive destinate alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà, con risorse stanziate per l’anno 2023.  In allegato anche  un primo elenco di aziende beneficiarie.

    In data 4 giugno 2025 viene pubblicato un nuovo elenco allegato al messaggio 1765 2025. (v ultimo paragrafo)

    Qui di seguito, i dettagli su modalità operative, flussi Uniemens e scadenze per i conguagli 

    Sgravi CDS 2023

    L'istituto  ricorda che le riduzioni contributive si applicano alle imprese che, entro il 30 novembre 2023, abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

    ai lavoratori con riduzione oraria superiore al 20% nella misura del  35% della contribuzione datoriale.

    La durata del beneficio arriva a un massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile.

    La riduzione contributiva si applica sui contributi versati per ogni dipendente con orario ridotto secondo quanto stabilito nel contratto di solidarietà.

    Sono esclusi 

    • Contributi per la formazione professionale (0,30%).
    • Contributi di solidarietà su previdenza complementare e assistenza sanitaria.

    Il calcolo della riduzione è proporzionale al periodo di paga cui si riferisce.

    Sgravi CDS 2023 codice causale e scadenza primo elenco ammessi

    L'istruttoria viene condotta dal Ministero del Lavoro, che adotta i decreti di ammissione. Nel allegato alla circolare il primo elenco di imprese ammesse . INPS precisa che le aziende escluse dall’Allegato 1 saranno autorizzate con successive comunicazioni.

    Le imprese devono presentare denunce Uniemens contenenti informazioni su retribuzioni, contributi e prestazioni CIGS conguagliate  seguendo le seguenti istruzioni:

    In <DenunciaAziendale> -> <AltrePartiteACredito>:

    • <CausaleACredito>: Inserire il codice “L981” (arretrato conguaglio sgravio per i CdS 2023).
    • <SommeACredito>: Indicare l’importo spettante.

    Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

     Scadenze

    I conguagli devono essere effettuati  entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 febbraio 2025.

    Sgravi CDS nuovo elenco ammessi 2025

    Con il messaggio 1765 del 4 .6.2025 INPS ha reso disponibile un nuovo elenco di ammessi allo sgravio  a valere sulle risorse 2023 i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.

    Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio  sopra descritte 

    Gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile fermo restando il predetto limite possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della citata circolare n. 97/2024.

    La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

    La Struttura territorialmente competente dell’INPS, accertata la sussistenza dei presupposti deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

    ISTRUZIONI CONGUAGLIO UNIEMENS

    Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali , per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

    •  nell’elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L981”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2023”;

    •  nell’elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

    Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del e messaggio, quindi entro il 16 settembre 2025

    Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività  devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). 

     

  • PRIMO PIANO

    Riforma disabilità in sperimentazione: nuove indicazioni INPS

    Nel messaggio 949 del 20 marzo INPS informava che nelle Province di Trieste, Brescia, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, nelle quali è stata avviata la sperimentazione prevista dalla riforma della disabilità ( decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62), che ha affidato la valutazione di base in via esclusiva all'INPS, sono stati riattivati tutti i canali, inclusi quelli dei Centri per l’impiego, per la presentazione delle nuove domande di accertamento sanitario esclusivamente da parte dei soggetti in possesso di un verbale di invalidità civile superiore al 45% o appartenenti alle altre categorie protette  

    Inps specifica che 

    1.  nella Regione Emilia-Romagna i canali sono attivi e le domande, in via transitoria, verranno gestite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) competente territorialmente.
    2. in tutte le nove Province in sperimentazione, i cittadini che intendono ottenere per la prima volta il riconoscimento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa devono presentare il nuovo certificato medico introduttivo. (vedi per i dettagli "Certificato introduttivo  al via la sperimentazione")

    Con il Messaggio n. 1766 del 4 giugno 2025,  l’Istituto chiarisce meglio l’allineamento normativo con quanto previsto dal D.L. n. 90/2014, per quanto concerne le modalità del procedimento di valutazione di base. v ultimo paragrafo.

    Si ricorda che, dal 30 settembre 2025, la sperimentazione si estenderà ad altre province, tra cui Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Provincia autonoma di Trento e alla Valle d’Aosta. Tale fase proseguirà fino al 31 dicembre 2026.

    Nuovo servizio invio dati economici

    Con il messaggio 950  del 18 marzo 2025 INPS  aveva  fornito  indicazioni  anche sulle   nuove modalità di comunicazione dei dati socio-economici dei soggetti che richiedono le prestazioni collegate alla situazione di disabilità, per i territori interessati dalla sperimentazione.

    Nonostante la riforma, infatti ,  rimane invariata la separazione tra l’accertamento della disabilità e la verifica delle condizioni socio-economiche. 

    Pertanto, gli assistiti  e le associazioni di categoria potranno trasmettere i dati richiesti dopo l’invio del certificato medico introduttivo, utilizzando il nuovo servizio online dell’INPS denominato “Dati socio-economici prestazioni di disabilità”.

    L’accesso al servizio è riservato ai soggetti muniti di credenziali SPID (Livello 2 o superiore), CNS o CIE 3.0.

     Tramite questa piattaforma, gli utenti potranno autocertificare e inviare informazioni reddituali, familiari e lavorative necessarie per determinare il diritto a eventuali prestazioni economiche. 

    Per gli Istituti di Patronato, il servizio sarà accessibile invece attraverso il “Portale dei Patronati”, seguendo le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 4684 del 28 dicembre 2023.

    L'istituto precisa che   per le domande di invalidità civile 

    • presentate entro il 31 dicembre 2024 nei territori coinvolti nella sperimentazione e 
    • nelle aree non ancora interessate dalla riforma, 

    resta  valida la procedura attuale, attraverso il servizio “Verifica dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.

    Riforma disabilità: valutazione requisito entro 30gg dalla maggiore età

    INPS è intervenuto con il messaggio del  5 giugno 2025 ricordando  che, secondo l’articolo 25, comma 5, del suddetto decreto-legge del 2014, i soggetti già beneficiari dell’indennità di frequenza possono ottenere, al compimento della maggiore età, un riconoscimento provvisorio delle prestazioni riservate agli invalidi maggiorenni, a condizione che abbiano presentato la “domanda in via amministrativa” entro i sei mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età.

     Resta tuttavia necessario l’accertamento dei requisiti sanitari e di tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa vigente.

    In relazione a tale aspetto, l’INPS precisa che, nelle Province in cui è in corso la fase sperimentale della riforma  il concetto di “domanda in via amministrativa” deve essere inteso come l’invio telematico del certificato medico introduttivo previsto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo stesso.

     Tale invio deve avvenire entro il semestre antecedente il compimento della maggiore età.

    Ad evitare l’erogazione indebita di prestazioni economiche destinate ai maggiorenni in assenza dei requisiti sanitari  INPS provvederà a pianificare la valutazione di base per i soggetti interessati entro 30 giorni dal raggiungimento della maggiore età.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Azionariato dipendenti: quando si applica l’esenzione fiscale

    L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello  n. 147/2025, è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che consente l’esenzione da imposizione per il valore delle azioni assegnate ai dipendenti, fino al limite annuo di 2.065,83 euro, se offerte alla generalità dei lavoratori e vincolate per almeno tre anni.

    La questione nasce da un interpello presentato da una società multinazionale, intenzionata a implementare un piano di azionariato diffuso per rafforzare il legame con i propri dipendenti e incentivare la partecipazione al capitale sociale.  Di seguito i dettagli e i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria.

    I dettagli del piano e la richiesta di chiarimento

    La società proponente ha illustrato un piano aperto a tutte le categorie di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, senza distinzione di ruolo o anzianità. 

    Il piano prevede la possibilità per i lavoratori di acquistare azioni (purchased share) e riceverne gratuitamente (matching e bonus share) in proporzione all'investimento effettuato, con un vincolo triennale di indisponibilità.

    Tuttavia, sono stati esclusi 

    •  i lavoratori a termine e
    •  i dirigenti con funzioni strategiche. 

    Per questi ultimi, infatti, la remunerazione è regolata dalla disciplina prevista dall’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998, TUF) e dal Regolamento Emittenti (Consob delibera n. 11971/1999), che impone approvazioni specifiche da parte del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci.

    Secondo la società, tale esclusione non compromette il rispetto della condizione della “generalità dei dipendenti”, poiché non ha natura discriminatoria, ma è imposta da esigenze regolamentari e organizzative. Pertanto, riteneva legittima l’applicazione del beneficio fiscale previsto dal TUIR.

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia ha confermato l'interpretazione dell'azienda, ritenendo che nel caso descritto sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR. In particolare, ha riconosciuto che:

    • la condizione della generalità è soddisfatta se l’offerta delle azioni riguarda tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche se alcune categorie vengono escluse per motivi oggettivi e non discriminatori;
    • l’esclusione dei direttori generali e dei dirigenti strategici è giustificata dal rispetto delle politiche retributive adottate, le quali già prevedono forme specifiche di incentivazione (Long Term Incentive Plan);
    • non si ravvisano elementi elusivi o selettivi che possano compromettere la ratio della norma, volta a evitare vantaggi fiscali mirati ad personam.

    Di conseguenza, il valore delle azioni gratuite assegnate in base al piano – fino al tetto di 2.065,83 euro annui e in presenza di vincolo triennale di indisponibilità – non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, con esonero dalla ritenuta alla fonte ex art. 23 del DPR 600/1973.

    La risposta  conferma dunque  l’orientamento interpretativo favorevole nei confronti dei piani di azionariato diffuso, a condizione che l’offerta sia effettivamente rivolta alla platea dei dipendenti in modo non discriminatorio e che venga rispettato l’impianto normativo e regolamentare. La scelta di escludere dirigenti soggetti a regole speciali può ritenersi compatibile con il beneficio fiscale per i dipendenti, se fondata su motivazioni strutturali e documentabili.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Enti bilaterali: nuove causali contributo per F24

    L'agenzia comunica  con la risoluzione 34 del 4 giugno 2025  l'istituzione di nuove   causali contributo    per i versamenti tramite INPS a enti bilaterali. Le modifiche seguono numerosi altri  provvedimenti di istituzione e soppressione di causali.  Tutti i dettagli nei paragrafi che seguono

    Causali contributo enti bilaterali Risoluzione 49 del 15.10.2024

    A seguito dell'istituzione di nuovi enti bilaterali (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)  r ratificati dal Ministero del lavoro e iscritti al Repertorio nazionale, con la  Risoluzione 15 ottobre 2024, n. 49, l'Agenzia delle Entrate  ha   istituito le relative  causali  per il versamento dei contributi  a loro favore,  con modello F24,  da parte delle aziende aderenti,  tramite riversamento dall'INPS.

    Sono le  seguenti :

    • “EBPM” denominato “EBIN.PMI – Ente Bilaterale Nazionale per le piccole e medie imprese”;
    • “ETUR” denominato “EBINTUR – Ente Bilaterale Ebintur”;
    • “HELS” denominato “FONDO UNIHELSE”;
    • “EINT” denominato “EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”;  (RETTIFICATA –  V. SOTTO)
    • “FASN” denominato “FASNI – Fondo Assistenza Sanitaria Nazionale Integrativa”;
    • “EBUA” denominato “ENBIUC – Ente Bilaterale UAI-CONFINTESA”;
    • “BIMO” denominato “EBIMO – Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”;
    • “EBUN” denominato “EBIUNI – Ente Bilaterale Nazionale delle industrie e imprese”;
    • “IT24” denominato “ENBILAV – E.N.BI.LAV.”;
    • “BILD” denominato “ENTEBILD – Ente Bilaterale Italiano Imprenditori, Lavoratori e Dirigenti”.

    In sede di compilazione del Mod. F24, le causali contributo citate vanno indicate  

    • nella sezione “INPS” (secondo riquadro),
    •  nel campo “causale contributo”, ed 
    • esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

    Le  suddette causali sono operativamente efficaci a partire dal 4 novembre 2024.

    Causali contributo enti bilaterali risoluzione 57 E del 3.12.2024

    Ulteriori nuove causali sono state  il 3 dicembre 2024  e sono le seguenti:

    • EBNL per l’“EBINAL – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;
    • PREV per il “Fondo Sanitario PREVILAVORO ITALIA (PREVILAVORO ITALIA)”;
    • SARC per il “Fondo Bilaterale di Assistenza Sanitaria – SANARCOM (SANARCOM)”;
    • EBOS per l’“Ente Bilaterale Operatori Sicurezza (EBILOS)”;
    • MEDI per il “FONDO MEDIPREV – Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (MEDIPREV)”;
    • EBNU per l’“Ente Bilaterale Nazionale di Unione (E.B.N.U.)”;
    • EFAR per l’“EBIFARM – Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (EBIFARM)”;
    • EBIO per l’“Ente Bilaterale EN.BI.FO.SI e O.P.N. EN.BI.FO.SI”;
    • EBMQ per il “Fondo EBM SALUTE (EBM SALUTE)”.

    ATTENZIONE : per il versamento all’“EBINAIL – Ente Bilaterale Nazionale Intersettoriale Lavoro”, è stata istituita la causale ENIL, in sostituzione della causale “EINT”, precedentemente indicata nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

    L'agenzia precisa che restano valide  le altre  indicazioni già contenute nella risoluzione n. 49/E del 15 ottobre 2024.

    Contributi per il finanziamento degli enti bilaterali

    Si ricorda che con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, INPS ha adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per 

    • la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi versati dai datori di lavoro e  destinati al finanziamento delle attività , nonché
    •  per la  raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

    Nello schema convenzionale sono stati rideterminati i costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’Istituto a titolo di rimborso per l’erogazione servizio medesimo  , che l’Istituto rideterminerà annualmente tali costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica e di altri criteri.

    Le istruzioni in materia sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1399/2024.

    Soppressione causali Risoluzione 28 marzo 2025

    Con la risoluzione del 28 marzo 2025 l'Agenzia comunica a seguito di richiesta dell'Inps, della soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali di seguito indicate:

    1. • “VITA” denominata “CASSA RISCHIO VITA – Cassa Assicurativa per il rischio vita per i lavoratori dipendenti dell’industria alimentare”;
    2. • “EBAI” denominata “EBAIS – Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi”;
    3. • “EBCA” denominata “EBICA STUDI LEGALI – Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali”;
    4. • “EART” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato – EBICC Artigianato”;
    5. • “EBIM” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Multiservizi”;
    6. • “EBTR” denominata “Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE – EBICC Tras porti”;
    7. • “EBIF” denominata “EBIFORM – Ente Bilaterale per la Formazione  Professionalizzante”;
    8. • “EBLE” denominata “EBILTER – Ente Bilaterale del Terziario”;
    9. • “EBNS” denominata “EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola”;
    10. • “EBFC” denominata “EBSA – Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione”;
    11. • “EBVS” denominata “E.N.Bi.Art. – Ente Nazionale Bilaterale dell’Artigianato”.

    Risol. 34 del 4.6.2025: nuove causali contributo dal 1 luglio 2025

    A seguito della richiesta INPS  del 9 maggio 2025, l'Agenzia istituisce  con la risoluzione 34 2025 le seguenti nuove  causali contributo, operative dl 1 luglio 2025 :

    • “EBEN” denominata “E.BI.N.L. – Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro”;

    • “EPAB” denominata “E.PA.BIC. – Ente Bilaterale Paritetico”;

    • “FAFP” denominata “FASIFAR – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private”;

    • “FCBI” denominata “FCBI – Ente Bilaterale FOR.ITALY CIU”;

    • “SANI” denominata “FONDOSANI – Fondo di Assistenza Sanitaria”;

    • “6BIC” denominata “6EBIC”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10  caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese

    e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore.

  • Mercato e Concorrenza

    DDL Concorrenza 2025 novità per le società di professionisti

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri  il Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025, un provvedimento chiave per garantire l’apertura dei mercati, la trasparenza nella gestione dei servizi pubblici e la protezione dei consumatori. Il testo, previsto dall’art. 47 della legge n. 99/2009, conferma l’impegno dell’Italia nel rispetto degli obiettivi PNRR e delle indicazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), contribuendo così al rafforzamento delle dinamiche concorrenziali, in linea con quanto già avviato con le precedenti leggi concorrenza del 2022, 2023 e 2024.

    Nel dettaglio, il DDL si articola in tre Capi principali

    1. servizi pubblici locali e mobilità elettrica; 
    2. trasporto pubblico regionale e aereo; e
    3.  un insieme di misure trasversali.

    Tra i temi affrontati spiccano il rafforzamento del controllo sulla gestione dei servizi affidati dagli enti locali, l’introduzione di sanzioni in caso di mancata trasparenza e la promozione di una mobilità elettrica efficiente, contrastando la concentrazione del mercato delle ricariche in mano a pochi operatori. Il disegno di legge propone anche importanti novità per il trasporto ferroviario regionale e l'organizzazione degli aeroporti minori, in particolare aumentando da 1 a 5 milioni la soglia di passeggeri che permette l’accesso a procedure semplificate.

    Focus sulle novità per i professionisti: più flessibilità per le STP

    Una delle misure più rilevanti del DDL Concorrenza 2025 per il mondo delle libere professioni è contenuta nell’art. 9, che interviene sul funzionamento delle società tra professionisti (STP), modificando la normativa di riferimento contenuta nella legge n. 183/2011. L’obiettivo è sciogliere le incertezze interpretative che, in questi anni, hanno limitato l’operatività delle STP e alimentato numerosi contenziosi interni agli Ordini professionali.

    Secondo l’interpretazione più rigida, per essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo, le STP devono rispettare cumulativamente due requisiti: almeno due terzi dei soci devono essere professionisti, e questi devono detenere anche almeno due terzi del capitale sociale. Tuttavia, una parte della giurisprudenza ha accolto interpretazioni meno stringenti, ritenendo sufficiente che i soci professionisti detengano il controllo sostanziale delle decisioni societarie, anche se non in termini di maggioranza del capitale.

    Il DDL 2025 risolve questo nodo prevedendo che sia sufficiente garantire ai soci professionisti la possibilità di determinare la maggioranza qualificata (due terzi) nelle deliberazioni o decisioni strategiche, in coerenza con le regole del modello societario adottato. Si fa così un passo avanti decisivo per incentivare l’adozione dello strumento societario anche tra i professionisti, ampliando le opportunità di crescita e collaborazione multidisciplinare, nel rispetto delle specificità di ciascuna professione.

    Maggiori tutele per i consumatori e il mercato

    Il terzo Capo del DDL introduce inoltre importanti misure in materia sanitaria e di tutela dei consumatori. Tra queste, spiccano nuove sanzioni a carico di professionisti che utilizzano in modo scorretto cosmetici o biocidi, nonché una più chiara distinzione tra le diverse categorie di prodotti soggette a regolamentazioni europee (cosmetici, biocidi e farmaci). 

    Tali modifiche intendono colmare le attuali lacune sanzionatorie, migliorare la sicurezza dei consumatori e garantire una concorrenza leale nel mercato dei prodotti per la cura della persona.

    Infine, il DDL dedica attenzione anche al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione attraverso il rilancio del trasferimento tecnologico. 

    In particolare, si prevede un nuovo assetto per la Fondazione Tech e Biomedical, cui saranno affidati fino a 250 milioni di euro per finanziare progetti strategici a supporto dell’interazione tra ricerca, università e imprese, promuovendo brevetti, spin-off e sinergie tra pubblico e privato.

  • Riforma dello Sport

    Nuove regole antidoping 2025 per la tutela degli sportivi

    Il Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2025, pubblicato il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale,  introduce importanti aggiornamenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping, sostituendo integralmente il precedente decreto del 19 maggio 2005. Il provvedimento impatta direttamente anche su Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), chiamate a una maggiore consapevolezza nella gestione della salute degli atleti, dei farmaci e della prevenzione dell’uso improprio di sostanze vietate

    Il decreto entra in vigore il 3 giugno 2025, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma la piena applicazione delle nuove norme decorrerà  dai lotti di farmaci prodotti dopo 90 giorni, salvo le indicazioni specifiche già valide per le domande di autorizzazione o rinnovo.

    Obblighi per i titolari di AIC: dati e aggiornamenti informativi

    I titolari di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali inclusi nella lista antidoping devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati relativi a produzione, importazione, distribuzione e vendita delle confezioni commercializzate nell’anno precedente. Questo adempimento rientra nel sistema di monitoraggio già previsto dal decreto 15 luglio 2004 e si considera assolto se sono già stati trasmessi i dati di commercializzazione ai sensi del decreto 24 maggio 2002

    Il decreto introduce anche nuovi obblighi informativi per i medicinali contenenti sostanze considerate dopanti. Per i farmaci autorizzati in Italia che rientrano nella lista antidoping, è obbligatorio:

    • riportare sull’imballaggio esterno un pittogramma conforme al modello allegato al decreto 24 settembre 2003;
    • inserire nel foglio illustrativo la seguente dicitura:

    “Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test anti-doping.”

    Questi obblighi valgono anche per le domande di nuova AIC, variazione o rinnovo presentate dopo l’entrata in vigore del decreto. L’applicazione decorre dai lotti prodotti dopo il 90° giorno dalla pubblicazione (quindi da settembre 2025), con possibilità di smaltire le confezioni precedenti fino alla loro naturale scadenza.

    Eccezioni e prescrizioni obbligatorie

    Il decreto introduce una disciplina differenziata per alcune categorie di farmaci. In particolare:

    Le specialità medicinali per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) contenenti sostanze dopanti delle classi S5 (diuretici e agenti mascheranti) e S6 (stimolanti) non devono riportare il pittogramma esterno, ma il foglio illustrativo deve contenere la dicitura:

    Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un’assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quelle riportate.”

    Analoga esclusione dal pittogramma riguarda i glucocorticoidi (classe S9) somministrati per via inalatoria, dermica, perianale, oftalmologica o intranasale, purché usati alle dosi e per le indicazioni terapeutiche autorizzate.

    Le disposizioni si applicano anche in questi casi ai lotti prodotti 90 giorni dopo l’entrata in vigore, e valgono per le nuove domande di autorizzazione.

    Il decreto interviene  infine anche sulle preparazioni galeniche (formula magistrale e officinale) effettuate in farmacia. Se queste contengono sostanze dopanti, devono riportare l’avvertenza prevista per i farmaci industriali. In particolare:

    • i farmaci topici devono riportare l’indicazione sul rischio di assunzione impropria da parte di chi pratica sport;
    • tutti i medicinali di questo tipo sono soggetti alla prescrizione medica da rinnovare volta per volta, secondo la classificazione della Farmacopea ufficiale italiana (Tabella 5 del decreto).

    Applicazione a tutto il mondo sportivo: impatto per ASD e SSD

    Il decreto, coerentemente con la Legge 376/2000 e le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, non distingue tra atleti professionisti e dilettanti. 

    Si applica  quindi a tutti coloro che praticano attività sportiva, a prescindere dal livello e dalla tipologia di affiliazione. Questo significa che anche federazioni, enti di promozione, discipline associate e organismi vigilati dal CONI o da Sport e Salute sono coinvolti nella vigilanza sull’uso corretto dei medicinali e nella prevenzione del doping.

    • Anche le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), pur non direttamente destinatarie degli obblighi tecnici, devono adeguarsi sul piano informativo e organizzativo. In particolare, è raccomandabile:
    • diffondere presso atleti e tecnici le nuove indicazioni sui farmaci vietati o a rischio doping;
    • aggiornare i protocolli sanitari interni in collaborazione con medici sportivi;
    • verificare la conformità dei medicinali utilizzati durante le attività sportive e nei trattamenti fisioterapici.

    I consulenti, specie nell’ambito assicurativo o contrattuale, dovrebbero tenere conto dei rischi collegati alla somministrazione impropria di sostanze dopanti anche in ambito dilettantistico.

  • Dichiarazione 770

    770/2025 semplificato: dati entro il 30 settembre

    Con il Provvedimento n 25978 del 31 gennaio le Entrate dettano le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.

    Vengono inoltre definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Sul sito Ade nella sezione preposta è disponibile anche il software "Comunicazione F24-770" che consente la compilazione della comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate e la compilazione del relativo mod. F24 per il versamento delle relative imposte ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 

    Inoltre con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno si modificavano le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.

    Dichiarazione semplificata dei sostituti d’imposta: le regole

    Le disposizioni di semplificazione, previste dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ossia uno dei provvedimenti della riforma fiscale, possono essere applicate, a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025, dai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che:

    • a) corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;
    • b) sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • c) effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
    • d) al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

    Il provvedimento precisa che le disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo, elencati nell’allegato 1.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: entro il 30 settembre

    In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i soggetti su indicati comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati: 

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
    • b) in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
    • c) la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente provvedimento. 

    Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:

    • a) l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento; 
    • b) l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento; 
    • c) i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate; 
    • d) ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; 
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Dichiarazione semplificata sostituti d’imposta: come fare

    L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 3 al provvedimento di cui si tratta.

    L'invio può avvenire direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”, di cui all’allegato 4 al provvedimento. 

    Il modello F24 inviato con le modalità suddette è soggetto alle disposizioni e alle procedure di controllo pro tempore vigenti per i versamenti unitari con compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    Pertanto secondo le modifiche del provvedimento del 3 giugno si tratta dell'invio dati delle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio ad agosto 2025 (prima gennaio e febbraio 2025) e i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi possono trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 settembre 2025 (prima 30 aprile 2025).

    Allegati: