• Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti sul potere di disposizione

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024 affronta una questione di grande rilevanza per i datori di lavoro , focalizzandosi sulle prerogative degli ispettori del lavoro. Inoltre sottolinea   le conseguenze dell'inosservanza di tali richieste confermando una precedente interpretazione dell'Ispettorato stesso . La decisione chiarisce alcuni  aspetti fondamentali riguardo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004

    Il caso  analizzato dal Consiglio 

    Il caso specifico trattato nella sentenza riguarda un contenzioso tra l'Ispettorato del Lavoro e il Patronato Inas Cisl, relativo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004. Il nucleo della controversia si concentra sull'emissione di un "provvedimento di disposizione" da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, il quale ha richiesto al Patronato Inas Cisl di rivedere l'inquadramento di alcuni dipendenti, considerato non conforme alle disposizioni contrattuali vigenti.

    Il Patronato Inas Cisl ha impugnato il provvedimento per vari motivi, tra cui la presunta illegittimità dello stesso per essere stato emesso oltre il termine massimo previsto dalla legge, la mancanza di una motivazione adeguata e l'assenza di una precisa indicazione delle fonti di prova che giustificassero la decisione degli ispettori. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Patronato, escludendo che l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante rientrasse tra le irregolarità che potevano essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione previsto dall'art. 14.

    Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato la decisione del TAR, sostenendo che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro si estende anche alle violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa interpretazione amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'art. 14, riconoscendo agli ispettori la capacità di intervenire in una varietà più ampia di irregolarità relative al lavoro e alla legislazione sociale, purché non già soggette a sanzioni penali o amministrative.

    Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 14 alle violazioni dei CCNL, la sentenza ha poi confermato l'esito del TAR, ma con diversa motivazione, basata sulla mancanza di adeguata motivazione e insufficiente istruttoria del provvedimento impugnato. In sostanza, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 14, ha comunque ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di disposizione non fosse stato adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria idonea, portando alla conferma dell'annullamento dello stesso.

    Potere degli ispettori e sanzioni amministrative 

    La sentenza ricorda che gli ispettori hanno il potere di emettere un "provvedimento di disposizione", immediatamente esecutivo, per richiedere ai datori di lavoro di conformarsi alle normative contrattuali. Questo potere si estende a tutti i casi di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative, inclusa l'applicazione errata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

    ATTENZIONE La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 scatta solo se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento ispettivo. Quindi, non è l'irregolarità in sé a essere sanzionata, ma la mancata conformità alle disposizioni dell'ispettore.

    La novità nell'interpretazione del Consiglio di Stato sta nel fatto che il potere di disposizione degli ispettori include anche le violazioni dei CCNL,  superando  la precedente decisione del TAR che aveva limitato l'ambito di applicazione . La sentenza sottolinea l'importanza della piena ed effettiva applicazione dei CCNL, evidenziando la rilevanza pubblicistica di queste norme.

    Questo implica che  i datori di lavoro devono attenersi strettamente alle disposizioni degli ispettori del lavoro. La mancata impugnazione di un provvedimento di disposizione rende definitivo l'accertamento delle irregolarità, limitando così le possibilità di contestazione in fase successiva.

    Viene rimarcata infine la necessita dell''adeguatezza della motivazione e della istruttoria sottostante alcuni provvedimenti, evidenziando l'importanza di una base istruttoria solida e di una motivazione chiara per garantire la legittimità degli atti ispettivi.

    La nota dell'ispettorato 4539/2020 sul potere di disposizione

    L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha  fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato dal Decreto legge 76/2020  che sostituiva il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

    Facendo seguito alla prima circolare sul tema , n. 5 2020, l'ispettorato raccomandava che la disposizione dell'ispettore  sia basata su  una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento,  per garantire al lavoratore una effettiva tutela.

    La disposizione va evitata comunque nei casi in cui  anche se consentita, possa determinare  effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

    La nota specifica che  il potere di disposizione  si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni  penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

    Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di  obblighi contrattuali  , secondo la nota va fatto riferimento non solo al  Ccnl  di settore ma anche  a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro  v. circolare INL n. 5/2020) . 

    Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento  alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020)   fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato.

     La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione

    L’adozione della disposizione  va invece esclusa nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti

  • Formazione e Tirocini

    Piano nuove competenze 2024: linee guida per la formazione

    E' stato pubblicato  il 6 aprile 2024  sul sito del ministero del lavoro il decreto interministeriale Lavoro- Economia che approva il nuovo  Piano Nuove Competenze – Transizione, ( PNC-Transizione), allegato A,, in aggiornamento e integrazione  del Piano Nuove Competenze del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Si tratta del documento programmatico del Governo in tema di formazione finanziata  per il lavoro da realizzare in sinergia con agenzie per il lavoro regioni e provincie autonomi . 

    La novità principale rispetto al Piano precedente, in attuazione di quanto previsto dal decreto 48 2023,   per  raggiungere entro dicembre 2025 gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  è il maggiore   coinvolgimenti degli attori privati . Vediamo maggiori dettagli di seguito.

    Le novità del Piano nuove competenze 2024

    A seguito delle novità ordinamentali introdotte dal Decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 convertito Legge 3 luglio 2023 n. 85,  e anche delle prime evidenze sull’andamento del programma PNRR emerse dal monitoraggio  dicembre 2023 e gli esiti dei gruppi di lavoro con le amministrazioni regionali , con il parere positivo della Conferenza Stato – Regioni , si è reso necessario aggiornare il Piano Nuove Competenza, in coerenza con la necessità di perseguire e raggiungere, entro dicembre 2025, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

    Il documento pubblicato descrive  il piano in risposta alle necessità emerse dalla Commissione Europea nell'ambito del capitolo RepowerEU. 

    Questo piano si propone  in particolare di affrontare il fenomeno dello skills mismatch, ovvero la discrepanza tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute dai lavoratori, con un focus particolare verso i settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, inclusi quelli relativi alla transizione ecologica.

    I principali aspetti del piano includono:

    • Maggiore Coinvolgimento del Settore Privato: Si punta a un coinvolgimento più marcato del settore privato nella programmazione e realizzazione dell'offerta formativa. Questo aspetto si estende dalla promozione dei Patti per le competenze alla realizzazione di percorsi di specializzazione tecnologica post diploma, collegati strettamente con le politiche industriali.
    • Promozione della Formazione Continua: Importanza viene data alla valorizzazione della formazione sul lavoro e all'evoluzione dei sistemi di riconoscimento delle competenze, garantendo così la loro effettiva utilità e spendibilità.  Implementazione di Sistemi di Analisi Ex Ante: Si mira all'introduzione di sistemi analitici avanzati per il mercato del lavoro, per anticipare i fabbisogni di competenze e contribuire a ridurre lo skills mismatch.
    • Monitoraggio degli Effetti Occupazionali: Particolare attenzione verrà data al monitoraggio degli effetti che la formazione finanziata ha sull'occupazione, specialmente per quanto riguarda la formazione continua gestita dai Fondi paritetici interprofessionali. Il piano si propone, dunque, di rafforzare il legame tra formazione, mercato del lavoro e politiche industriali, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva, attenta alle transizioni ecologiche e digitali in atto. L'obiettivo finale è quello di migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso un allineamento più stretto tra le loro competenze e i fabbisogni del mercato, rendendo l'economia italiana più competitiva e resiliente.

  • Lavoro Dipendente

    Reato la mancata risposta all’ Ispettorato del lavoro

    Con la sentenza 5992 del 12.2.2024 la Cassazione torna sul tema  della  mancata risposta a richieste di informazioni effettuate  dall'ispettorato del lavoro  e ribadisce che l'omissione da parte del datore di lavoro  costituisce  reato  ex art. 4 della legge n. 628/1961 sia per dolo che per colpa.

    Si ricorda che in materia si era già espressa  pochi anni fa specificando  le modalità di calcolo deI termine di prescrizione per una violazione simile .

    Vediamo di seguito i dettagli sui due casi.

    Reato di mancata risposta a richiesta via pec dell’INL

    Il caso riguardava l'amministrazione unico di una società che  a seguito di richieste dell'ispettorato del lavoro prima via Pec e poi tramite raccomandata,  non aveva fornito la documentazione  richiesta,  inerente i rapporti di lavoro instaurati con  una dipendente, impedendo di fatto lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

     Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale al pagamento di una ammenda di 300 euro ( con pena sospesa ai sensi dell'art. 164, comma primo, cod. pen.), e ricorreva in Cassazione .

     Nella difesa affermava  di non essere venuto a conoscenza delle richieste avanzate dall'Ispettorato del Lavoro in quanto la raccomandata  giunta in data 23 settembre 2020  era stata consegnata al  portiere dello stabile, e non era stata poi inviata la c.d. raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito, contrariamente a quanto considerato obbligatorio da una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione.

    Inoltre  l'invio precedente a una  casella di posta  elettronica certificata non aveva ,  in quanto era stata sottoposta a sequestro nell'ambito di un altro  procedimento penale concernente reati tributari a far data dal 15/07/2020 e comunque   inoltrata alla società – e non all'amministratore e rappresentante legale.

    La Cassazione nella sentenza evidenzia invece come l'esame dei fatti  sia emerso  che il  ragioniere della società  aveva affermato dì essere venuto a conoscenza della richiesta, proveniente dall'Ispettorato del lavoro  via Pec alla società, ma tuttavia di non aver mai esibito la documentazione richiesta

    poiché essa si trovava in locali non più in possesso della società. 

    Ciò dimostra che  il rappresentante legale, amministratore unico della società,  era pienamente nella  condizione di conoscere la richiesta dell'INL e avrebbe potuto e dovuto semplicemente fornire risposta circa l'impossibilità di fornire la documentazione , spiegandone le ragioni.  

    Si evidenzia dunque perlomeno la violazione del dovere di diligenza dell'amministratore.

    La Suprema Corte precisa infatti che il reato ha natura di contravvenzione per la quale  rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione.

    Reato di mancata risposta a INL: la prescrizione

    Nella  sentenza  43702/2019 della Corte di Cassazione era stato inoltre affermato che la mancata risposta a richieste di informazioni da parte dell'Ispettorato del lavoro  a seguito di accertamenti è reato  "permanente" con termini di prescrizione  prolungati ovvero che  decorrono  dalla data della sentenza  di primo grado, non dal momento della commissione del reato stesso .

    Il caso riguardava  il legale rappresentante di  una  società di capitali, che aveva omesso   di  consegnare alla Direzione territoriale del lavoro  notizie e documenti che gli erano stati legalmente richiesti in data 6 settembre 2013; anch' egli condannato alla relativa pena pecuniaria prevista  dall'articolo 4 della legge 628/1961 . La  sentenza di primo grado aveva specificato che per il reato  la prescrizione sarebbe scattata a novembre 2019 mentre la difesa nel ricorso in Cassazione affermava che  il reato era già prescritto al 26 settembre 2018, a cinque anni dal termine per la consegna della documentazione richiesta, decorso inutilmente.

    La Cassazione  rigetta il ricorso e  conferma l'interpretazione dei giudici di merito in tema di prescrizione di questo reato.

    Si sottolinea che il reato si  realizza in due forme:

    1. forma “commissiva”, quando il  destinatario della richiesta,  risponda con notizie o informazioni e  documentazione diverse da quelle  richieste, o 
    2. in forma  “omissiva”  quando viene omessa la risposta 

    In questo secondo caso i giudici della Suprema corte affermano che si  configura un reato permanente, che  si protrae fino a quando non intervenga il soddisfacimento della richiesta oppure  fino alla notificazione del decreto penale di condanna ovvero fino alla sentenza di primo grado, ed è solo  da quella data che scattano i termini per la prescrizione.

  • Pensioni

    Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024

    Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022  in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e fornisce le istruzioni operative  , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.

     Viene inoltre preannunciato un  prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).

    Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile

    L’articolo 1, comma 98, della  legge 234/2021,   prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.

    In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura

    • del 2,5% dal 1° gennaio 2022, 
    • del 5% dal 1° gennaio 2023, 
    • del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
    •  del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e 
    • del 15% dal 1° gennaio 2028.

    Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).

  • Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona

    Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

    • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
    • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
    • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
    • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
    • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
    •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024

     Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

    Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato  le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo  sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

     Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

     Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

    • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
    •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
    • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

     ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

    1. Il Fondo assicura in particolare  le seguenti prestazioni:

    1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
    3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
    4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
    7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .

    Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

    • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
    • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

    Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

    Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

    •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
    • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro,  differenziato secondo la tipologia di prestazione
    • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

     Le imprese non rientranti nel campo di applicazione  citato    sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

    – ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

    – addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

    Fondo TLC: domande con OMNIA IS regime transitorio e scadenze

    Con il messaggio 895 2024 Inps  ha comunicato che con il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro con la nomina del  Comitato amministratore  il Fondo TLC, è divenuto  pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate  le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. 

    I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere,  per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

    Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS 

    • Le istanze per periodi  intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
    •  Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
    • Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione. 

    Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.

    Il messaggio le istruzioni dettagliate per la presentazione di domande dell'Assegno di integrazione salariale AIS

    E' possibile  anche  accedere , tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.

  • Riforma dello Sport

    Comunicazioni direttori di gara e arbitri: disponibile il RASD

    Disponibile dopo lunga attesa e varie proroghe la funzionalità per le comunicazioni relative per i direttori di gare sportive e gli arbitri o comunque tutti gli addetti al  regolare svolgimento delle gare  all'interno del  RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche), attraverso l'accesso nell'apposita area riservata.

    Lo ha comunicato il 21 marzo   2024  il Dipartimento dello sport in un comunicato . Si ricorda che l'adempimento scade il 31 marzo.

    Ricordiamo di seguito qualche dettaglio operativo

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     Ti segnaliamo inoltre :

    Comunicazione inizio attività 2023 direttori di gare e arbitri 

    Il decreto Anticipi  215 2023  aveva prorogato al 30 gennaio 2024  l'iniziale scadenza del 30 dicembre 2023  per le comunicazioni di inizio attività a partire dal 1 luglio 2023  al 31 dicembre per 

    1.  direttori di gara e 
    2. soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, co nel settore dilettantistico

     relativamente alle designazione con l'erogazione di compensi per  manifestazioni sportive riconosciute da parte di Federazione sportiva nazionale o  Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici.(art 25 comma 6 ter dlgs 36 2021)

    ATTENZIONE I  direttori di gara professionisti non sono soggetti a questa disciplina. 

    Successivamente  la conversione in legge del decreto Milleproroghe ha prorogato nuovamente la scadenza al 31 marzo 2024 

    La norma ordinaria prevede che le comunicazioni di inizio attività sono effettuate  dall'ente o dalle proprie affiliate , se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate :

    • entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; 
    • entro dieci giorni dalle singole manifestazioni,

     all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o direttamente ai CPI .

    Tali comunicazioni riguardano i nominativi  dei soggetti convocati e i relativi compensi. 

    La piattaforma mette poi a disposizione la comunicazione  all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. 

     Si ricorda che l'assolvimento delle comunicazioni senza sanzioni  entro il 31 marzo, si riferisce esclusivamente alla fase di prima applicazione ovvero alle comunicazioni relative al periodo luglio-dicembre 2023. 

    La  successiva scadenza , per le prestazioni del primo trimestre  2024 ordinariamente  scade il  30 aprile.

    Tramite il RAS è previsto però che  che , per tutte le prestazioni successive al 1 gennaio 2024,  si applica il  termine di 10 giorni dalla manifestazione, tramite l’apposita funzione “designazioni” nell’area  riservata a FSN/DSA/EPS.

    Si ricorda che invece  l'iscrizione nel Libro unico del lavoro  può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi,  dalla data di  scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

  • Pensioni

    Pensioni estero: stop ai pagamenti con assegno

    L'inps informa con il  Messaggio  del 21 marzo 2024 n. 1194 che continua l'iter di eliminazione , per il pagamento di pensioni all'estero  della modalità di pagamento  con assegno. In particolare è in corso la campagna informativa con la raccolta dei dati per i pensonati residenti in paesi europei.

     Si ricorda che attualmente il contratto con Citibank N.A. incaricata della gestione finanziaria delle prestazioni pensionistiche all'estero , prevede che i pagamenti siano eseguiti :

    1. in via ordinaria a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure
    2.  in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

    Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante  spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. 

    L'istituto  spiega che la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi  per disservizi postali quando addirittura da  smarrimento o il danneggiamento, che obbligano il pensionato  a chiedere una nuova emissione 

    Tenuto conto di questo l'Istituto è impegnato a eliminare gradualmente il suddetto strumento di pagamento e sono già state disposte le interruzioni  nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

    Eliminazione assegni per pensioni in Europa: come funziona

    Citibank  sta inviando ai beneficiari di pensioni pagate in modalità assegno residenti nei paesi europei, un modulo diretto all'acquisizione dei dati bancari sui quali localizzare i futuri pagamenti. 

    I pensionati sono stati invitati a restituire il modulo compilato  entro il 15 giugno 2024, con in allegato copia di un documento d'identità del richiedente  e un documento  bancario con  le coordinate bancarie – cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito – nome dell'intestatario ed  eventuale cointestatario del conto.

    In assenza del modulo compilato  il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto a sportello presso le locali agenzie di Western Union.

    Il messaggio  tra le altre cose precisa inoltre che 

    • in caso di domanda di riattivazione di pagamenti precedentemente sospesi  si richiederanno al pensionato le sopraindicate coordinate bancarie utili all'accredito dei pagamenti In caso contrario, il pagamento sarà disposto agli sportelli Western Union.
    • a partire dal 1° luglio 2024, Citibank provvederà alla conversione nella modalità in contanti a Western Union di pagamenti di rate di pensione di nuova liquidazione o per le quali sia stato richiesto il trasferimento dall'Italia all'estero. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione .

    I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno:

    • contattare il Servizio Citibank di assistenza attraverso l'indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri  verdi , per ciascun paese, indicati nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html ,
    • avvalersi dell'assistenza dei servizi dei locali Uffici di patronato, oppure 
    • rivolgersi alla  Direzione centrale Pensioni, alla  casella di posta elettronica istituzionale [email protected].