• Rubrica del lavoro

    Sisma 2016-2017: nuovo protocollo dal Ministero del lavoro

    Il Protocollo d’intesa firmato  il 19 settembre 2024 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e dal Commissario Straordinario al sisma 2016 Guido Castelli, ha come obiettivo la promozione dell'occupazione, dell’autoimpiego, del lavoro autonomo e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle zone colpite dal terremoto dell’Appennino Centrale del 2016 e 2017. 

    L'iniziativa è parte di una più ampia strategia di rinascita economica e sociale per un territorio che, oltre alla necessaria ricostruzione fisica, richiede il ripristino del tessuto economico e della vita comunitaria.

     Il Protocollo introduce una serie di strumenti mirati che comprendono 

    •  sostegno finanziario alle imprese locali e all'autoimpiego, 
    •  promozione di programmi di formazione professionale, 
    • implementazione di politiche di welfare comunitario e 
    • rafforzamento delle competenze locali. 

    Questa sinergia tra pubblico e privato vuole rappresenta un modello di gestione territoriale innovativo che valorizza il potenziale umano e culturale dell'area, cercando anche di contrastare il fenomeno dello spopolamento.

    Si attendono ora i provvedimenti attuativi 

    Protocollo per il lavoro nelle zone del sisma 2016

    Un aspetto cruciale del Protocollo è l’impegno verso la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore edile.

    Infatti attualmente nell'area del cratere sono attivi più di 9.000 cantieri privati e 3.500 pubblici, per un valore complessivo di circa 9 miliardi di euro. La tutela dei lavoratori è fondamentale per garantire la qualità della ricostruzione e la continuità delle opere. 

    Oltre a questo, il Protocollo stabilisce che l’intensità degli aiuti sarà parametrata a quella prevista per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e femminile, nonché di sostenere l’imprenditoria e il contrasto alla povertà educativa. 

    Nella tabella seguente un riepilogo delle iniziative previste :

    Area d'intervento Dettagli
    Occupazione e autoimpiego Promozione del lavoro autonomo e professionale, sostegno alle assunzioni e formazione professionale.
    Sicurezza sul lavoro Rafforzamento delle misure di sicurezza nei cantieri, tutela della salute e diritti dei lavoratori, con particolare focus sul settore edile.
    Welfare territoriale Supporto al terzo settore, welfare comunitario, contrasto allo spopolamento e alla povertà educativa.
    Aiuti economici Intensità degli aiuti parametrata a quella del Mezzogiorno, con focus su giovani, donne e imprenditoria locale.

  • Pensioni

    Assegni esodo fondi solidarietà: chiarimenti per la ricostituzione

    Con il messaggio 3078 del 19 settembre 2024 INPS fornisce nuove istruzioni , a seguito di richieste di chiarimenti, sulla disciplina dell'assegno straordinario di accompagnamento all'esodo per le grandi aziende, previsto dall'articolo 4, commi da 1 a 7, della Legge n. 92/2012, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015,

    In particolare, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni operative e i modelli da utilizzare per ricostituire le prestazioni di esodo,  ovvero  rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata dopo l'accesso al pensionamento (ad es nel caso di accredito figurativo per il servizio militare o domanda di riscatto/ricongiunzione) e quindi non calcolate nell'assegno.

    Ricostituzione Assegno di esodo chi presenta la domanda , le condizioni

    Secondo quanto indicato nel Messaggio n. 3078 del 19-09-2024 di INPS La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.

    Condizioni per la Ricostituzione:

    La ricostituzione è possibile se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, vengono erogate retribuzioni relative al periodo lavorativo precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione dell'assegno di esodo.

    Può avvenire se, nell’estratto contributivo, risulta contribuzione non presente al momento della liquidazione definitiva.

    Assegno di esodo : Domanda di Ricostituzione

    La domanda deve essere caricata manualmente nella procedura “WEBDOM” solo dopo apposita richiesta da parte del datore di lavoro tramite PEC alla Struttura INPS competente.

    Alla richiesta devono essere allegati:

    • Una dichiarazione timbrata e firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro (modello fac-simile Allegato n. 1).
    • Il consenso scritto del lavoratore interessato (modello fac-simile Allegato n. 2).

    Accordo sul Nuovo Termine della Prestazione:

    Se a seguito dell'accredito della contribuzione la scadenza dell'assegno può essere anticipata, l'INPS avvisa il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza e il versamento della contribuzione correlata.

    Il modello “TE08” rifletterà la nuova scadenza della prestazione per permettere al lavoratore di presentare la domanda di pensione in tempo utile.

    Tali modalità sono da utilizzare anche per i casi precedentemente trattati nel Messaggio n. 2099 del 18 maggio 2022.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza piattaforme elevabili: le linee guida ministeriali

    La Circolare n. 7 del 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affronta le problematiche di sicurezza connesse all'uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE), Il documento ha l'obiettivo di fornire linee guida per la progettazione, costruzione, verifica e utilizzo in sicurezza di tali attrezzature, a seguito di una raccolta di dati su incidenti sul lavoro per cedimenti strutturali . 

    Vediamo in sintesi l'analisi  e  le raccomandazioni fornite dal ministero.

    Sicurezza piattaforme elevabili: l’Analisi degli incidenti e raccomandazioni

     La raccolta dati, effettuata dal Ministero in collaborazione con l'INAIL e il Coordinamento Tecnico Interregionale, ha evidenziato che i cedimenti strutturali sono spesso riconducibili a fenomeni come fatica del materiale, imbozzamento e saldature mal eseguite. Questi incidenti si sono verificati anche su macchine con meno di 10 anni di vita.

    • A seguito dell'indagine supplementare ai sensi del decreto interministeriale dell'11 aprile 2011 sono stati individuati i punti più vulnerabili delle piattaforme, dove più frequentemente si verificano cedimenti strutturali, che sono 
    • Zone di articolazione e rotazione.
    • Bracci articolati e telescopici.
    • Torretta porta ralla e stabilizzatori.
    • Cilindri di sollevamento ed estensione.

    LA  circolare raccomanda  quindi di mantenere le Piattaforme elevabili in buono stato di conservazione attraverso:

    • Verifiche periodiche obbligatorie da parte di soggetti pubblici e privati abilitati.
    • Controlli e manutenzioni ordinari e straordinari, documentati in un registro di controllo, che attesti l'effettivo stato di conservazione e il rispetto delle indicazioni del fabbricante.

    Obblighi per fabbricanti e utilizzatori ed enti

    La circolare sottolinea i seguenti obblighi per le diverse categorie di soggetti coinvolti:

    • Fabbricanti: Garantire che le PLE rispettino le norme di sicurezza nelle fasi di progettazione e costruzione.
    • Utilizzatori: Attenersi alle istruzioni del fabbricante per l’uso e la manutenzione, riportando tutte le attività di controllo nel registro. Si richiide in particolare di conservare  la seguente documentazione
      • Comunicazione di messa in servizio.
      • Certificato di prima verifica periodica/omologazione.
      • Istruzioni del fabbricante.
      • Registro di controllo con esiti dei controlli e manutenzioni, incluse eventuali indagini approfondite.
    • Enti di vigilanza (ASL, INL): Verificare che le PLE abbiano superato le verifiche periodiche e che siano state effettuate le manutenzioni previste.

    Sensibilizzazione e formazione: necessario inoltre  promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione  pubblica per prevenire incidenti, rivolgendo particolare attenzione ai soggetti più esposti.

  • Pensioni

    Esistenza in vita pensioni all’estero: al via la seconda fase

    Con il messaggio n. 4071 del 16.11.2023  l’INPS ha comunicato le modalità per il consueto accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono gli assegni di pensione all'estero nel biennio 2024-2025, fornendo con il calendario  completo delle scadenze e le istruzioni sulla prima fase della procedura .

    Il giorno 11 settembre è stato pubblicato  anche il messaggio 3006/2024  relativo alla seconda fase  Viene inoltre specificato che  in un ottica di prevenzione degli illeciti, alcuni gruppi di pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.

    Vediamo  le principali indicazioni fornite dall'istituto sulla procedura

    Verifiche esistenza in vita – prima fase: paesi coinvolti nel 2024

    Nella prima fase tra  marzo e luglio 2024 saranno interessati pensionati residenti in:

    • America, 
    • Asia, 
    • Estremo Oriente,
    • Paesi scandinavi, 
    • Stati dell’Est Europa e 
    • Paesi limitrofi. 

    Nello specifico , l'ente gestore, ancora  Citibank, provvederà alla spedizione delle

    •  richieste di attestazione  a partire dal 20 marzo 2024 e
    •  i pensionati dovranno  inviare i documenti di riscontro entro il 18 luglio 2024.

    In caso di mancata risposta il pagamento della rata pensione di agosto 2024, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza.

    Se il pensionato non si presenta per la riscossione o non invia l’attestazione di esistenza in vita entro il termine ultimo del 19 agosto 2024, la pensione viene sospesa a partire dalla rata di settembre 2024.

    Verifiche esistenza in vita – seconda fase paesi coinvolti 2024/2025

    Nella seconda fase, da settembre 2024 a gennaio 2025 saranno coinvolti invece i pensionati residenti in

    • Europa, 
    • Africa e 
    • Oceania 

    per cui:

    • le comunicazioni saranno inviate dal 20 settembre 2024 e
    • le attestazioni di esistenza in vita  dovranno arrivare entro il 18 gennaio 2025.

    In caso di mancata risposta il pagamento della rata di febbraio 2025, ove possibile, avverrà in contanti presso gli sportelli Western Union del Paese di residenza e in caso di ulteriore ritardo rispetto all'l'ultima data del 19 febbraio 2023 la pensione sarà sospesa a partire dalla rata di marzo 2025 

    ATTENZIONE: INPS ricorda che Citibank invia moduli personalizzati con i dati dell'interessato per cui non è prevista l'utilizzazione di  moduli in bianco. Per questo In caso di mancato ricevimento il  modello potrà essere richiesto al Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

    Verifiche esistenza in vita pensionati esclusi

    Nel messaggio 3006 dell'11.9.2024 l’Istituto  precisa che Citibank N.A. non procede all’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni. Nello specifico  sono esclusi dalla richiesta di produrre la prova di esistenza in vita i seguenti gruppi :

    • A) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili con le Istituzioni previdenziali tedesche e svizzere Deutsche Rentenversicherung (DRV) e l’Ufficio Centrale di Compensazione (UCC) 
    • B) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi mensili di informazioni con la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) francese;
    • C) pensionati residenti in Belgio, beneficiari di trattamenti pensionistici comuni con il Service fédéral des Pensions (SFP);
    • D) pensionati residenti in Australia, i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con il Centrelink australiano;
    • E) pensionati i cui dati anagrafici e di decesso sono oggetto di scambi telematici con le Istituzioni previdenziali olandesi Sociale Verzekeringsbank (SVB) e Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
    • F) pensionati che hanno riscosso personalmente agli sportelli Western Union almeno una rata di pensione in prossimità dell’avvio del processo di verifica.
    • G) pensionati i cui pagamenti sono stati già sospesi da Citibank N.A. a seguito del mancato completamento delle precedenti campagne di accertamento dell’esistenza in vita o di riaccrediti consecutivi di rate di pensione.

    Verifiche esistenza in vita pensioni all'estero – Servizio assistenza 

    INPS  ricorda anche che  è attivo il Servizio della Banca a supporto dei pensionati, operatori di Consolato, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla procedura di attestazione dell’esistenza in vita.

     Il Servizio di supporto Citibanki  è disponibile per ulteriori chiarimenti con le seguenti modalità

    • sulla  pagina web www.inps.citi.com;
    • con  messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected];
    • telefonare a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura dei messaggi INPS sopracitati.

  • La busta paga

    Pagamenti INPS diretti: nuovi chiarimenti

    Con il messaggio ai propri uffici n 2909 del 30 agosto 2024, l’Inps chiarisce ulteriormente la gestione  dei pagamenti diretti delle indennità di malattia, maternità, permessi 104/1992 e congedo straordinario Dlgs 151/2001,  nei casi in cui non vengano anticipati dal datore di lavoro. 

    In sintesi l'istituto  richiede che il lavoratore fornisca una   autodichiarazione  sul fatto che il datore di lavoro non ha anticipato alcuna  somme per uno degli eventi  sopracitati. Nel caso invece ci fosse stata l'anticipazione anche di una parte dell'indennità, l'Inps  deve prioritariamente verificare l’importo  versato   e poi  procedere alla liquidazione del saldo.

    Vediamo piu in dettaglio le istruzioni

    Normativa di Riferimento

    Secondo l'art. 1 del D.L. n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il datore di lavoro deve anticipare per conto dell'INPS le indennità dovute ai dipendenti. Successivamente, potrà recuperare l'importo tramite il conguaglio con i contributi e le somme dovute all'INPS. Tuttavia, esistono casi particolari in cui il pagamento diretto da parte dell'INPS è previsto.

    Ad esempio, per i lavoratori dello spettacolo con contratti a termine o saltuari, l'INPS procede al pagamento diretto delle indennità.

    Quando è previsto il pagamento diretto INPS

    Come in parte anticipato nel messaggio Hermes n. 28997/2010 e  sulla base del  parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS  riepiloga cosi i casi in cui può pagare direttamente le indennità:

    1. Datore di lavoro in procedura concorsuale: Se il datore di lavoro è in procedura fallimentare, il lavoratore deve dichiarare che non ha presentato richiesta di ammissione al passivo per le indennità. Se ha già fatto richiesta, deve chiedere la cancellazione per evitare doppi pagamenti.
    2. Azienda ancora attiva ma che rifiuta di anticipare: Il lavoratore deve inviare una diffida formale (raccomandata o PEC) al datore di lavoro, che ha 30 giorni per rispondere e pagare. Se non lo fa, l'INPS paga direttamente e segnala l'inadempimento.
    3. Lavoratori in cassa integrazione pagata direttamente dall’INPS: Se l’INPS sta già pagando direttamente il trattamento di integrazione salariale, proseguirà anche con il pagamento delle indennità di malattia o permesso o congedo.
    4. Accertamento dell’Ispettorato del lavoro: Se l'Ispettorato accerta che il datore di lavoro non ha anticipato le somme, dispone il pagamento diretto da parte dell'INPS.
    5. Azienda cessata: Se l’azienda cessa l’attività dopo che l’evento indennizzabile è iniziato, l'INPS provvede al pagamento diretto.
    6. Aziende senza obbligo di anticipazione: In caso il contratto collettivo di lavoro (CCNL) non preveda l'obbligo di anticipare le somme, l'INPS procede al pagamento diretto.

    Pagamenti INPS diretti: procedura Operativa

    In tutte queste ipotesi, l'operatore INPS deve verificare se il datore di lavoro ha effettuato eventuali conguagli o pagamenti e provvedere al pagamento diretto dell'indennità. Inoltre, le somme pagate dall'INPS devono essere calcolate sottraendo eventuali anticipi già ricevuti dal lavoratore.

    Il lavoratore, quindi, per ottenere il pagamento diretto, deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto alcuna somma dal datore di lavoro per l’evento (malattia, maternità, permessi ex Legge 104/1992 o congedo straordinario).

    Se il datore di lavoro ha anticipato solo una parte dell’indennità, l'INPS procederà al pagamento del saldo solo dopo aver verificato quanto già versato.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024  ha  affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore  in stato di detenzione,  per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile  la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di  presentazione della DID stessa. 

    Vediamo di seguito  in maggiore dettaglio  il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.

    Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso

    Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere 

    • dalla data di presentazione della domanda amministrativa o 
    • dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.

     Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI. 

    L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

    Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS

    La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI)   doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015. 

    La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.

    L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. 

    L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

    Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.

    La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata. 

    La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.

     In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.

    La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.

  • Agricoltura

    Contributi INPS agricoltura 2024: in scadenza il 16 settembre

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2024,  a carico dei datori di lavoro agricoli con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato  OTI, occasionali e per i dipendenti delle aziende agroalimentari.

     Inps ha comunicato con la circolare 26 del 31 gennaio 2024  le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.)

    Con il  messaggio 569 2024  sono state  poi precisate  le aliquote per il lavoro occasionale in agricoltura  LOAGRI.

    Di seguito un riepilogo completo 

    Aliquote contributive  INPS agricoltura 2024

    AZIENDE AGRICOLE 

    Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32%   anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari a   21,06%.

    Invariata invece l'aliquota contributiva a  carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

    Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

    AZIENDE AGROALIMENTARI

    Per le aziende agricole  di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece   la misura complessiva del 32% cui si  è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali  -legge n. 296/2006.-  per cui l'aliquota complessiva resta fissata  nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

     COOPERATIVE E CONSORZI 

    A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22,  la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e  commercializzano prodotti agricoli e zootecnici 

    Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la  disoccupazione agricola.

    Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva  per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.

    MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale  il  minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a  tempo parziale è calcolato  come segue

    € 56,87 x 6 /39 = € 8,75.

    Le aliquote INAIL 2024 

    contribuzione misura
    assistenza infortuni sul lavoro  10,1250%
    addizionale infortuni sul lavoro  3,1185%

    Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013,  pari al 15,17% (v. circ. n. 12/2023).

    Agevolazioni per zone tariffarie 2024

    Infine sono invariate anche  le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:

    Aliquote agevolazioni per zone tariffarie
    territori non svantaggiati  100%
    particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25%
    svantaggiati 68% 32%

    Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,  comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

    Utile specificare che, come chiarito dal  messaggio INPS  n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili  anche  ai datori di lavoro  non agricoli ma che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.

    Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI

    Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione,   sulle aliquote ordinarie,  della riduzione per i territori svantaggiati  (v. sopra)

    Nel messaggio 569 del 8 febbraio 2024 l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate . 

    Esonero contributivo parziale IVS 2024

    Va ricordato che anche quest'anno i datori di lavoro devono inoltre applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore,  previsto dalla legge di bilancio 213 2023 per il periodo 2024  pari al   

    • – 7% (se la retribuzione imponibile  mensile non supera 1.923 euro) o 
    • – 6% (se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro)  

    ATTENZIONE :  taglio non applicabile sulla tredicesima e sui ratei mensili

    Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento

    Come ogni anno, i contributi sono dovuti  con il modello F24 alle seguenti scadenze

    • – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
    • – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
    • – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
    • – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).