• Lavoro Dipendente

    Collegato lavoro: chiarimenti dall’Ispettorato

    La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.  SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024

    Di seguito un'analisi dei punti principali.

    Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008

    La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:

    • Art. 14-bis: Prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
    • Art. 41: Ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti.
    • Art. 65: Consente l'uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all'Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza.
    • Abrogazioni: Eliminati obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008

    Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei  in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

    Sarà necessario comunque  attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti

    .In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili .   l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative

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    Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro

    L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore  con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")

    In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore

    L'Art. 10 del collegato Lavoro  introduce:

    • L'abrogazione di limiti temporali per l'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni.
    • L'esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati

    Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014

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    Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro

    L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione  e attività lavorativa contestuale:

    • Perde il diritto all'integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all'INPS.
    • Previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.

    L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.

    Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi

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    Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato

    L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:

    • Proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni.
    • Non inferiore a due giorni e non superiore a trenta giorni per contratti fino a dodici mesi.

    L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni

    Collegato lavoro lavoro agile e regime forfettari

    L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:

    Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione

    L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione  alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato

    L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:

    • Il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
    • Non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative
  • Pensioni

    Pensioni 2025: tutte le novità della legge di bilancio

    Vediamo  in sintesi le principali misure  previste  per la previdenza nella legge di bilancio 2025,  approvata in Senato definitivamente senza discussione e in attesa di pubblicazione in Gazzetta. Come  anticipato  negli ultimi giorni  le novità sono limitate, con nuove proroghe per gli anticipi con Opzione Donna, APE sociale e Quota 103, piccoli aumenti delle pensioni sociali,   la conferma dell'incentivo contributivo per chi resta in servizio, un accesso agevolato alla pensione anticipata per chi  ha versato a partire dal 1996 e può far valere le rendite della previdenza integrativa ai fini del raggiungimento della soglia minima dell'assegno di pensione. 

    Novità pensioni 2025: anticipi solo con sistema contributivo

    Malgrado i recenti buoni risultati del gettito fiscale 2023, viste le necessità di riconfermare le misure di riduzione del cuneo fiscale per la classe media, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,  non ha potuto assicurare molte risorse per la previdenza. 

    Si ricorda che lo scorso anno la spesa  per le pensioni si è impennata di quasi l'8%  per l'aumento dell'inflazione e il Ministro Giorgetti proprio   in questa stagione aveva affermato:  "con questa denatalità impossibile pensare ad aumentare la spesa pensionistica",  né nel breve né nel medio periodo.

     Nelle prime indiscrezioni si parlava di uscite  anticipate  solo per alcune categorie, come le forze armate ,  e di introdurre  Quota 41, anche se in versione contributiva,  (che avrebbe richiesto tra i 600 milioni e un miliardo di euro), mentre  Forza Italia spingeva invece per un innalzamento deciso   delle pensioni minime. 

    L'intervento  si conferma invece   in continuità con le misure introdotte con l'ultima legge di bilancio, seguendo la linea tracciata  con il  bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro e rinunciando alla riforma complessiva che doveva mandare in soffitta la legge Fornero.  

    Le novità  includono dunque nuovamente  la proroga  di 

    1. Quota 103 nella versione "contributiva", 
    2. l'Ape Sociale  e 
    3.  Opzione Donna.

     Il cosiddetto bonus Maroni , cioè il taglio sui contributi  da versare all'INPS  con aumento del netto, verrà esentato da imposte e viene  esteso anche a chi  accede alla pensione anticipata " classica"  (senza requisito di età ma con  42 anni e 10 mesi di contributi o 41 anni e 10 mesi per le donne)

    Prevista anche la  possibilità  prolungare il servizio nella Pubblica Amministrazione fino a 70 anni.

    Si rafforza infine l'agevolazione   per le pensioni determinate con il sistema contributivo  per le madri con 4 figli per le quali l’età di accesso alla pensione sarà abbassata di 16 mesi, invece che i 12 attuali.

    Pensioni 2025: fondi integrativi per l’anticipo dei contributivi

    Un emendamento al testo iniziale del DDL bilancio approvato in extremis  in Commissione alla Camera prevede che dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia  e anticipata e solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare  cui  l’assicurato abbia aderito. 

    Ciò significa che dal 2025 i lavoratori interamente contributivi (coloro che hanno iniziato a versare contributi dal 1995)  potranno accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, sfruttando la possibilità di cumulare una quota della rendita proveniente dalla previdenza complementare. 

    Tuttavia, il requisito   contributivo salirà da 20 a 25 anni, per poi aumentare ulteriormente a 30 anni dal 2030. Inoltre, continuerà ad applicarsi l’adeguamento agli eventuali  miglioramenti nella speranza di vita.

    La quota integrativa di previdenza complementare consentirà di raggiungere più facilmente la soglia minima di trattamento richiesta per usufruire di questa opzione di pensionamento. La soglia corrisponde a tre volte l’assegno sociale (pari a 534,41 euro mensili). 

    Restano invariate per ora  le agevolazioni per le donne con figli con soglie  fissate a:

    • 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con un figlio e 
    • 2,6 volte per quelle con due o più figli.

     Dal 2030, però, questa soglia salirà a 3,2 volte l’assegno sociale per compensare i costi della misura.

    Per i lavoratori contributivi che non aderiscono alla previdenza integrativa, i requisiti per l'anticipo, secondo la Legge Fornero rimarranno invariati: 64 anni di età e 20 anni di contributi.

    La norma prevede anche che per  consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione,  le forme di previdenza complementare dovranno mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile.

    Un decreto del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro dell'economia dovrà individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.

    Aumenti pensioni minime e assegni sociali

    Per quanto riguarda le pensioni già in essere, non è stata confermata la proroga del  meccanismo di rivalutazione per fasce introdotto per il biennio 2023-24 che si trasforma in sistema a scaglioni su cui viene applicata in modo diverso la rivalutazione annuale .

    Viene esclusa la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998,  per i pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS.

    Aumenti assegni:

    • Solo per l’anno 2025, l’importo mensile  dell'assegno sociale  è aumentato di 8 euro e sale di 104  euro la soglia di reddito massimo per  averne diritto.
    • (Attualmente l’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità, mentre Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato).
    • Per le pensioni minime  si riconferma  nei prossimi due anni lo stesso  aumento  previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 pari  a 
      • 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e
      •  1,3 punti percentuali per l'anno 2026  (incremento che si applica  al netto del primo, comprensivo della perequazione automatica al valore ISTAT)

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS

    Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di  richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015. 

    L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.

    Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :

    • dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure 
    •  dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno

    Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa  in linea generale,  preannunciando  anche un successivo documento  per le istruzioni operative.

    Certificati medici per Naspi da marzo 2025

    A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà  l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.

    Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo. 

    Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :

    • contestualmente alla domanda di NASpI o 
    • successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,

    per garantire una gestione più efficiente delle richieste.

  • Professione Avvocato

    Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi

    Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS  ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità  per i  magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che  esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione  sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  che alla Gestione separata.  

    Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.

     Si ricorda infatti che  il   decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112   al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati  NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.

     Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.

    Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta

     I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.

    Devono  presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    –    online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;

    –    Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;

    –    Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE:  Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.

    In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

    Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale

    Anche per le  tutele previdenziali di 

    • maternità o di paternità, nonché di 
    • congedo parentale, 

    in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati  devono presentare una domanda telematica  con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

  • Lavoro Dipendente

    DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici

    La sentenza n. 30788/2024 della Corte di Cassazione  riafferma un principio non scontato sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi l per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

     Questo caso specifico coinvolge l’INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva. 

    La decisione della Cassazione  che ha accolto le ragioni dell'INPS, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla regolarità contributiva e alla corretta applicazione degli sgravi fiscali, chiarendo la funzione  solo dichiarativa del DURC.

    Durc e omesso versamento contributivo: il caso

    La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti della International Società Cooperativa per il mancato versamento di contributi previdenziali nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. La cooperativa aveva richiesto e ottenuto sgravi contributivi sulla base del presunto rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, un controllo ispettivo aveva rilevato irregolarità contributive relative a periodi precedenti, nello specifico aprile 2012 – aprile 2014.

    Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione della cooperativa contro l’avviso di addebito, affermando che la società fosse decaduta dal diritto agli sgravi contributivi a causa delle violazioni accertate. 

    In appello, la Corte di Milano aveva invece riformato questa decisione, sostenendo che il DURC rilasciato dall’INPS l’8 aprile 2015 attestasse la regolarità contributiva della cooperativa per il periodo oggetto del contenzioso.

    L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 28578. La normativa in questione stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia di obblighi contributivi e rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

      Come noto infatti il DURC viene richiesto in diversi contesti, tra cui:

    • Partecipazione a gare di appalto.
    • Accesso a benefici fiscali e contributivi.
    • Ottenimento di autorizzazioni e licenze.

    Il ricorso è stato fondato su un principio chiaro: il semplice rilascio del DURC non equivale automaticamente alla regolarità contributiva.

     Secondo l’INPS, la presenza di irregolarità pregresse – non sanate entro i termini richiesti – giustifica la revoca degli sgravi e il recupero delle somme dovute.

    La decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano. 

    La motivazione centrale della Suprema Corte è che il DURC, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:

    • L’assenza di violazioni contributive accertate.
    • Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.

    La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva.

     In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all’INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.

    La Corte ha ribadito  inoltre altri  principi fondamentali in materia di obbligazioni contributive:

    • Natura inderogabile delle obbligazioni contributive: Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali derivano direttamente dalla legge e non possono essere modificati o annullati da atti amministrativi.
    • Obbligo di diligenza del datore di lavoro: Spetta al datore di lavoro garantire il rispetto degli obblighi contributivi e sanare tempestivamente eventuali irregolarità.

    La norma di legge sul DURC

    L’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.

    Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali

    Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese.

    Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l’INPS conserva il diritto di revocare i benefici e recuperare le somme dovute.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedo paternità obbligatorio: chiarimenti sulla prescrizione

    A seguito di richieste di chiarimenti giunte dagli uffici territoriali INPS ha pubblicato il messaggio 4301 che precisa i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio  previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che  sono annuali e in questo differiscono dai termini ordinari delle prestazioni INPS.

    Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio

    Il termine di prescrizione del congedo di paternità obbligatorio è di un anno , in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, come per  per l’indennità di malattia.

    L'istituto precisa che questo termine deriva  dalla giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità,  all’articolo 22, comma 2  dello stesso Testo Unico

    Ricordiamo che la prescrizione è la  durata di un diritto che puo essere sospesa

    Decadenza congedo obbligatorio padri

    Anche per quanto riguarda la  decadenza ( che  consiste  invece nel termine  perentorio entro il quale va esercitato un diritto e non puo essere interrotto dai soggetti coinvolti), si conferma l’applicazione del termine sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639  sulla base di orientamenti  della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe . La motivazione di questo termine spiega l'istituto è dovuta alla natura intrinseca di tale prestazione, che è una  forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo, parificata al  termine entro il quale viene goduto il congedo di maternità.

  • Contributi Previdenziali

    Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro

    A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro,  approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale. 

    Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.

    Vediamo alcuni dettagli della novità.

    Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze

    La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :

    • nei  casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
    • Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.

    Questa modifica interessa:

    • Datori di lavoro;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

    La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.

    Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente

    Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:

    1. 24 rate ordinarie;
    2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
      • Calamità naturali;
      • Procedure concorsuali;
      • Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
      • Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
      • Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
      • Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.

    Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000  consente il pagamento rateizzato fino a  60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori  casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000: 

    • – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
    • – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato  all’autorità giudiziaria).

    La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.