• CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato

    La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014  e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali   all'interno delle singole aziende ai fini della  contrattazione collettiva nazionale di categoria  (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020) 

    Con il messaggio  2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo  della  convenzione tra l'Istituto  in vigore  fino al 19 maggio 2026.

    Con il messaggio  INPS 3211  del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).

    In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza 

    F00200 – FLAICA Uniti CUB.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Si ricorda che già  nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando   la Convenzione,  aveva chiarito che:

    1. i datori di lavoro possono  inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso   il flusso Uniemens;
    2. a questo fine l'INPS  ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>  gli elementi volti all’acquisizione dei dati  indicati dalla convenzione che sono:
    • – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
    • – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
    • – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

    I datori di lavoro interessati possono  fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe  con la presentazione delle denunce Uniemens.

    Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026  il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INARCASSA: comunicazione reddituale in scadenza

    Scade  oggi  31 ottobre  il termine per la presentazione della comunicazione reddituale  annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.

    Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.

    INARCASSA contributi minimi e massimali 2024

    Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% sino a € 142.650 euro  di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a  2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
    • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00  euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)

    Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:

    • la determinazione  del contributo di paternita', per l'anno 2024, in misura pari a  euro  7,00 pro-capite e 
    • la determinazione del contributo della maternita' e della paternita', per l'anno  2024,  in misura pari a euro 65,00 pro-capite.

    Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%

    INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

    • il  contributo di  paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00  pro-capite e
    • il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.

    E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

    Contributi INARCASSA:  scadenze

    CONTRIBUZIONE

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    Codici  F24 contributi INARCASSA

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi  

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Salute lavoratori: in GU nuovo decreto sulle sostanze pericolose

    Nel Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024  è stato approvato in via preliminare un decreto legislativo  di recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la precedente in tema  di  protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro .

    Il testo definitivo D.LGS 135 2024 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 26 settembre 2024  

    In particolare le nuove norme  prevedono l'inserimento delle sostanze tossiche per la riproduzione (sostanze reprotossiche)  tra quelle  soggette a controlli e verifiche e alcuni livelli soglia di sostanze già presenti.  Di conseguenza per i datori di lavoro  è necessario modificare DVR  e cartelle sulla sorveglianza sanitaria. Le novità entrano in vigore l'11 ottobre 2024 

    Vediamo più in dettaglio.

    SCARICA QUI IL TESTO 

    Le modifiche al TU sicurezza: inserimento sostanze reprotossiche

    Il testo di legge   prevede in particolare modifiche al testo unico sulla sicurezza 81 2001, in  conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021, recepito dalla Direttiva 2022/431. Entra in vigore l'11 ottobre 2024.

    Sul tema INAIL aveva  già pubblicato un documento di approfondimento:  "NOVITÀ IN TEMA DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SOSTANZE REPROTOSSICHE E FARMACI PERICOLOSI"

    Con il decreto legislativo si modifica  innanzitutto la denominazione del secondo capo del titolo IX,  che diventa «protezione da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione» e  sono previsti di conseguenza  interventi  in tutti i  seguenti  ambiti 

    •     l’individuazione e la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti pericolosi per la salute ; 
    •     l’esclusione o riduzione dell’esposizione (con la previsione di relativi valori limite); 
    •     le informazioni da fornire all’autorità competente; 
    •     le misure per i casi, prevedibili o non prevedibili, di aumento dell’esposizione; 
    •     l’accesso alle zone di rischio; 
    •     le misure igieniche e di protezione individuale; 
    •     l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché la consultazione e partecipazione degli stessi;
    •     la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti; 
    •     la conservazione della documentazione.

    Sostanze reprotossiche: le conseguenze per i datori di lavoro

     Il recepimento della direttiva comporta  per i datori di lavoro nuovi divieti di utilizzo di  queste   sostanze tossiche  o, per quelle con valore limite,  l'impossibilità di   produzione  in ambienti chiusi.

    Diventerà dunque necessario per  numerose aziende aggiornare i documenti di valutazione del rischio e i piani di formazione e informazione  dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché agli agenti cancerogeni o mutageni «compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi». 

    Riguardo l’obbligo di  sorveglianza sanitaria  verranno fissati specifici  valori limite biologici  che saranno  indicati nell’allegato XLIII-bis del Dlgs 81/2008, sulla base dei quali dovranno essere  aggiornati anche registro di esposizione e cartelle sanitarie dei dipendenti .

    I dati riguardanti l’esposizione a sostanze tossiche dovranno essere  conservati per almeno cinque anni dalla cessazione  dell'esposizione al rischio.

    Viene anche modificato l’allegato III della direttiva 2004/37/Ce,  con l'inserimento di nuove sostanze  e nuovi valori  limite per altre, tra cui il benzene.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Studi professionali 2024: nuovo aumento a ottobre 2025

    E' stata raggiunta  il 16 febbraio 2024 l'intesa per il rinnovo del  Contratto collettivo nazionale  per gli  studi e delle attività professionali con la firma dei sindacati  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con l’associazione datoriale di settore Confprofessioni.

    Il nuovo  Contratto  è in vigore dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2026. 

    Di seguito  vediamo le principali novità retributive e contrattuali.

    CCNL studi professionali: aumenti retribuivi e una tantum

    Dal punto di vista economico l’intesa prevede   un aumento contrattuale complessivo pari a  215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. 

    Sono previste quattro tranche di erogazione: 

    • 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 
    • 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
    •  45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
    •  20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.

    Prevista inoltre la corresponsione dell’una tantum per la vacanza contrattuale , pari a 400 euro, erogata in due tranche: 

    • 200 euro a maggio 2024 e
    •  200 euro a maggio 2025. 

    Nell'accordo viene valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale e con sportelli  dell'Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell'ente Bilaterale nazionale. 

    WELFARE 

    Si prevede per l’assistenza sanitaria integrativa , un aumento  di 5 euro del contributo Cadiprof al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti .

    Vengono anche precisate  ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità  per le figure con  rapporto di lavoro autonomo non titolari. 

    CCNL studi professionali 2024: causali contratti a termine

    Dal punto di vista dell'applicazione contrattuale sono previste alcune nuove figure professionali e sempre in riferimento al sistema di classificazione del personale, viene istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la declaratoria contrattuale.

    Viene anche  periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego.

    CONTRATTI A TERMINE 

    Vengono previste nel nuovo contratto due causali che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi:

    1.  per incrementi  temporanei  dell'attività 
    2. nei nei primi 36 mesi  in occasione di  avvio di nuove attività, o aggregazione o fusione di attività. 

    LAVORO AGILE 

    Nell'accordo sono recepiti e implementati  gli accordi interconfederali sul lavoro agile, per agevolare l’utilizzo all’interno degli studi professionali.

     Sulla formazione l’intesa sancisce il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori, facilitando l'accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni. L’intesa migliora la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e implementa i permessi per il diritto allo studio. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. Sul sostegno alla genitorialità il nuovo Contratto, a far data dal 1° gennaio 2025, integra il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro, permettendo il raggiungimento del 90% della retribuzione.

    Sul mercato del lavoro il ricorso all’apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato.

    Sono stati anche sottoscritti:

    1. un accordo in tema di relazioni sindacali, che implementa e integra il testo contrattuale definendo nuove agibilità, 
    2. un accordo  specifico per gli studi odontoiatrici con la  regolamentazione della figura del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Sanilog: dal 1 ottobre iscrizioni o rinnovi 2025 per i familiari

    A partire dal 1° ottobre e fino al 9 dicembre 2024, sarà possibile procedere al rinnovo o alla prima iscrizione alla copertura di assistenza sanitaria integrativa per i familiari dei lavoratori iscritti al Fondo Sanilog per le aziende del settore logistica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

     Di seguito le principali indicazioni fornite dal Fondo  con la circolare 3 del 18 settembre 2024 su rinnovi e nuove iscrizioni.

    Nuove Iscrizioni a Sanilog: come fare

    Per i lavoratori che desiderano iscrivere per la prima volta i propri familiari alla copertura sanitaria integrativa, è possibile procedere con l’iscrizione dal 1° ottobre fino al 9 dicembre 2024. La copertura decorre dal 1° gennaio 2025 e l’iscrizione, che è facoltativa, può essere effettuata dal dipendente iscritto al Fondo alla data del 1° ottobre 2024.

    È importante ricordare che l’iscrizione deve comprendere obbligatoriamente l’intero nucleo familiare, ad eccezione dei componenti già coperti da altri Fondi o Enti di assistenza sanitaria integrativa. La procedura di iscrizione segue le stesse modalità previste per il rinnovo, con l'accesso all'Area riservata del sito Sanilog.

    Modalità di Nuova Iscrizione

    Per procedere con la nuova iscrizione, il lavoratore deve accedere alla propria Area riservata sul sito www.sanilog.info. Da qui, si accede alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo", dove è possibile inserire i dettagli anagrafici dei nuovi componenti del nucleo familiare. Una volta completata questa operazione, occorre confermare le informazioni, spuntare le caselle relative al Modulo privacy e cliccare su "Genera Mav" per scaricare il bollettino di pagamento.

    Rinnovo Copertura Sanilog: come fare

    Per i nuclei familiari già iscritti nel 2024, è essenziale effettuare il rinnovo esplicito della copertura per l'anno 2025. 

    Questo rinnovo può essere completato accedendo all’Area riservata del sito www.sanilog.info. 

    È importante sottolineare che in assenza di rinnovo, la polizza scadrà automaticamente il 31 dicembre 2024. 

    Nel caso in cui il lavoratore scelga di non rinnovare la copertura per i propri familiari, sarà possibile iscrivere nuovamente il nucleo familiare solo dopo due anni dalla data di uscita.

    Per rinnovare la copertura occorre:

    1. accedere alla sezione "Anagrafiche" e poi a "Nucleo" all'interno della propria Area riservata sul sito Sanilog. 
    2. Dopo aver confermato la composizione del nucleo, si può cliccare su "Genera Mav" per ottenere il bollettino necessario al pagamento.

    Si ricorda che è obbligatorio rinnovare la copertura per l’intero nucleo familiare già iscritto.

    Se ci sono variazioni nella composizione del nucleo familiare, come l'aggiunta di nuovi componenti, prima di scaricare il bollettino MAV, è necessario inserire i nuovi familiari utilizzando la funzione "Inserisci familiare". Successivamente, occorre confermare le informazioni inserite e spuntare le caselle relative al Modulo privacy.

    Validità della Copertura Assicurativa Sanilog e prestazioni

    La copertura assicurativa per i familiari iscritti sarà valida dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025. Alla scadenza di quest'ultima data, la polizza cesserà automaticamente, a meno che non venga rinnovata per l'anno successivo, seguendo le modalità che saranno comunicate dal Fondo Sanilog.

    L’elenco delle prestazioni sanitarie integrative disponibili per i familiari, che differiscono da quelle destinate ai lavoratori iscritti, può essere consultato e scaricato accedendo all'Area riservata sul sito www.sanilog.info. 

    Se si necessita di escludere un componente del nucleo familiare, il lavoratore deve contattare direttamente il Fondo per la valutazione della richiesta di esclusione.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2024: omissioni, ritardi, sanzioni

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770/2024, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2024 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento degli stessi, rilasciata sempre per via telematica.

    Vediamo le sanzioni per chi non adempie.

    Modello 770/2024: omissioni, ritardi e sanzioni

    L'omessa presentazione del Modello 770/2024 è sanzionata ai sensi del nuovo art 2 comma 1 del Dlgs n 217/97 come modificato dal Decreto legislativo del 14/06/2024 n. 87 Articolo 2.

    In particolare, il suddetto articolo prevede che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. 

    Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

    Se la dichiarazinoe 770/2024 è presentata con ritardo entro 90 giorni, quindi entro il 29 gennaio 2025, si potrà ricorrere al ravvedimento operoso (art 13 Dlgs 472/97) pagando unasanzione ridotta a 25 euro, ossia un decimo del minimo.

    Tale versamento del ritarndo potrà essere sanato con il pagamento della sanzione con F24 e codice tributo "8911" denominato: “Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA”. 

    E' bene specificare inoltre che dal 1 settembre sono in vigore le novità del decreto n 87/2024 o decreto sanzioni.

    Pertanto, per il 770/2024 valgono le regole del nuovo comma 1-bis dell'art 2 del Dlgs n 471/97

    In particolare, il citato comma stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. 

    Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.

    Parafrasando in caso di presentazione del 770 dopo i 90 giorni, ma entro i termini prescrizionali dell’accertamento e prima dell’avvio di qualsiasi procedura di verifica, è prevista la sanzione pari al 75% delle ritenute non versate, ovvero una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro se le ritenute sono state versate.

  • Rubrica del lavoro

    Con dati Telepass ok al licenziamento per giusta causa

    Con l'ordinanza n. 17008 del 20 giugno 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ha affrontato nuovamente  la questione  riguardante l’utilizzo di strumenti tecnologici per la gestione aziendale, rigettando il ricorso di un lavoratore di Autostrade per l’Italia S.p.A. e confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa a lui intimato.

    La sanzione disciplinare si basava sull'utilizzo di dati del dispositivo Telepass e questa volta la Cassazione, a differenza ad esempio del caso affrontato con la sentenza di 15391/ 2024, ha considerato il dispositivo non rientrante  tra gli strumenti di controllo a distanza vietati dall'art 4 della legge 300 1970.

    Legittimo  quindi  il licenziamento per violazione dei doveri da parte del dipendente. Vediamo piu in dettaglio .

    Licenziamento e ruolo del telepass: la vicenda

    Il lavoratore, addetto alla manutenzione e viabilità autostradale, era stato licenziato per inattività durante il turno di lavoro. 

    Secondo l'azienda, il dipendente aveva lasciato fermo il veicolo aziendale per circa un’ora e mezza in un piazzale, senza giustificazioni plausibili, e aveva riportato nel rapporto di servizio informazioni incoerenti rispetto ai dati rilevati dal sistema telepass.

    Quest’ultimo aspetto, legato all’utilizzo del telepass come strumento di controllo, è stato uno dei punti centrali della controversia

    Nel ricorso contro il licenziamento , il lavoratore aveva sostenuto che l'azienda avesse violato l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che limita l’uso di strumenti di controllo a distanza, rendendo illegittimo il licenziamento. La sentenza del Tribunale gli aveva dato ragione confermando questa lettura 

    La Corte di cassazione  ha invece  stabilito che i dati raccolti attraverso il telepass, che dimostravano l'inattività ingiustificata del lavoratore, potevano essere utilizzati come base probatoria.

     Il riconoscimento della legittimità dell'uso del telepass e della conoscenza di tale utilizzo da parte del lavoratore sono stati gli elementi dirimenti per confermare la validità del licenziamento. 

    Licenziamento e dati Telepass: le conclusioni della Cassazione

    Con questa sentenza, la Cassazione  ha affermato che il telepass rientra tra gli  strumenti tecnologici per la gestione organizzativa aziendale il cui utilizzo è legittimo e non richiede le stesse limitazioni previste per i controlli a distanza, purché finalizzato a scopi operativi.

    Secondo la Corte, infatti l’uso del telepass rientrava nelle normali pratiche aziendali e non richiedeva un’autorizzazione preventiva o un accordo sindacale, in quanto non aveva la finalità di sorvegliare il comportamento dei lavoratori, ma era impiegato per motivi legati all’organizzazione del lavoro e alll'utilizo dei mezzi.

     Era inoltre noto ai dipendenti che i movimenti dei veicoli aziendali fossero tracciati,  per cui non è  contestabile la mancanza di trasparenza  del  sistema.

    In questo modo è stato dimostrato che  il comportamento del dipendente violava i suoi doveri fondamentali, compromettendo il rapporto di fiducia con l’azienda e giustificando così il provvedimento disciplinare più severo.

    Questa decisione offre una diversa interpretazione  sulla natura del Telepass come  strumenti tecnologici per il controllo della loro organizzazione interna, sottolineando che essi possono essere legittimamente impiegati quando il loro scopo è la gestione dell’attività aziendale e non la sorveglianza diretta dei lavoratori. 

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