• Formazione e Tirocini

    Modalità ordinarie per il tirocinio professionale

    Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC, con il pronto ordini n. 33/2024, pubblicato il 18.07.2024, fa presente che il Ministero dell’Università in merito alla possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, non ammette altre soluzioni. Il pronto ordini nasce dalla necessità di rispondere ad un quesito posto dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.

    Il Milleproroghe 2024 (dl. 215/2023 convertito) all’art.6 comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali   prevede  la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023,  sulla  possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato  di abilitazione e altri esami professionali.

    Tuttavia, la norma non fa più riferimento ai tirocini. Per questa ragione, non sono ammesse modalità diverse da quelle ordinarie in merito a questi ultimi.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Rubrica del lavoro

    Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024

     Dopo le novità della legge di bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di  crediti fiscali   del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL,  il decreto legislativo 213 2023  di attuazione della delega fiscale  ha introdotto importanti  limiti operativi  per le compensazioni orizzontali in generale.

    Dal 1 luglio sono entrate in vigore le ulteriori novità previste dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).

    Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti  ( v. ultimo paragrafo)

    Compensazioni crediti INPS- INAIL 

    Con particolare riguardo ai crediti  INPS  a seguito delle modifiche all’articolo 17 del Dlgs 241/1997  la legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo  ma con termini differenziati  anche per le diverse categorie di datori di lavoro.

    Per tutti i datori di lavoro  NON AGRICOLI:  

    1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito o  
    2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva o  
    3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

    Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps:

    1.  a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito .

    ATTENZIONE Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

    Per i datori di lavoro agricoli :  la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

    La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori Inail che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.

    Inoltre si ricorda che il dlgs 213 2023 prevede  dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:

    •  è vietata la  compensazione con il modello F24 i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi  superiori a 100mila euro
    • i modelli  F24  con  compensazioni  di qualsiasi tipo di credito  che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell' agenzia " per effettuare questi versamenti per garantire un migliore controllo immediato da parte dell'amministrazione," escludendo quindi  la possibilità di servirsi dei servizi di 'home banking degli istituti di credito 
    • Sempre con riferimento ai  sostituti d’imposta , si ricorda anche che per  i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti  al 31 dicembre 2023 dal 2025   potranno sostituire il modello 770 con l’indicazione  dei dati sui compensi di lavoro dipendente o autonomo nel modello F24 mensile.

    Compensazione orizzontale:  per quali tributi 

    L'art 17 del d.lgs 241/1997 prevede  la possibilità di pagare le imposte  compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico 

    • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
    • IVA;
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
    • IRAP;
    • imposta sulle transazioni finanziarie;
    • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
    • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    • tasse sulle concessioni governative;
    • tasse scolastiche.

     Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato   in molti provvedimenti questa possibilità mentre  l'Inps, confortata da decisioni delle giurisprudenza di merito  ha spesso  respinto  la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando   che il credito pòo non essere "certo" come richiede la norma.

    Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del modello F24 

    Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che "la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.

    Compensazione crediti INPS e INAIL chiarimenti ADE

    Come anticipato,  dal 1° luglio 2024 sono entrate in  vigore nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL nel modello F24. 

    La riforma delle compensazioni mira a contrastare l'uso di crediti fiscali inesistenti per ridurre i debiti previdenziali. 

    L'agenzia delle entrate nella circolare 16 E del 28  giugno precisa in particolare che

    • L’obbligo  di utilizzo dei canali , che agevola le procedure di controllo dell'Agenzia sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e  riguarda  sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
    • il decreto Agevolazioni  ha modificato l’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. che esclude la possibilità di  compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

     Dato che non è precluso  l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail,  in caso di divieto per sforamento dei carichi iscritti a ruolo  non è consentito  utilizzare lo stesso modello f 24 per crediti Inps o Inail  che per i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 

    Giova ricordare che l’estinzione dei debiti, o anche solo la riduzione dell’importo complessivo a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della possibilità  di avvalersi della compensazione.

    La circolare precisa  comunque che con riguardo all’utilizzo dei crediti verso INPS e INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 – per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con  ulteriori  provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL

  • Rubrica del lavoro

    Lavori usuranti: nuova funzione di controllo INPS

    L’INPS, con il messaggio interno 2422 del 28 giugno  2024   ha comunicato ai propri uffici la disponibilità di una nuova  funzione nelle procedure informatiche  in ambito previdenziale (WEBDOM) la quale consente di verificare la completezza della  documentazione  presente ai fini della richiesta di pensione anticipata da parte dei lavoratori.

    Si tratta in particolare dei dati obbligatori che i datori di lavoro sono tenuti a inviare al Ministero del lavoro tramite modello LAV.US telematico, con l'indicazione

    1. del periodo e
    2. del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

    entro il 31 marzo di ogni anno,   funzionale per l’istruttoria della richiesta di pensione anticipata. La nuova funzione consente la verifica immediata e incrociata con  il ministero .

     Giova ricordare che in caso di omissione è prevista una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

    Si ricorda che la certificazione di svolgimento di lavori usuranti,  ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011. è funzionale al pensionamento anticipato nei seguenti casi:

    •  pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, lett. d)-usuranti, 
    •  pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, lette. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   

    Pensione lavori usuranti  requisiti  fino al 31.12.2024

    Hanno diritto alla pensione anticipata le seguenti categorie di lavoratori 

    1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e 
    2. lavoratori notturni  a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno  o  per tutto l'anno lavorativo 

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 61 e 7 mesi

    97,6

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    3 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi*

    99,6*

    almeno 35 anni

    minimo 64 e 7 mesi*

    100,6*

     4 . Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno

    PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2024 al 31.12.2024

    LAVORATORI DIPENDENTI

    LAVORATORI AUTONOMI

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    Anzianità contributiva

    Requisito anagrafico

    Quota (somma età e anzianità contributiva)

    almeno 35 anni

    minimo 62 e 7 mesi

    98,6

    almeno 35 anni

    minimo 63 e 7 mesi

    99,6

  • Riforma dello Sport

    Vincolo sportivo: proroga al 2025

    La riforma dello sport, sancita dal D.lgs. n.36/2021 e dal D.lgs. n.163/2022, ha modificato  profondamente il vincolo sportivo. 

    Dal 1° luglio 2023, il vincolo è stato  eliminato  per il settore professionistico  seguendo le regole dettate dalle singole federazioni sportive. Fino al 1° luglio 2024, per il settore dilettantistico  il vincolo  avrebbe dovuto essere applicabile solo ai rinnovi dei tesseramenti esistenti, ed essere eliminato nelle nuove collaborazioni 

    Il D.L. n. 89/2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2024, introduce ulteriori modifiche all'articolo 31 del D.Lgs. n. 36/2021.

     In particolare, proroga di un anno, dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:

    1. l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
    2. l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

    Tutte le federazioni stanno adeguando in questo senso i propri regolamenti .

     Il cambiamento intende  consentire un passaggio graduale per le  associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e alle società sportive dilettantistiche (SSD) alla nuova normativa  che prevede di  instaurare rapporti di lavoro annuali con diritto di recesso per l'atleta in qualsiasi momento.

    A tutela delle associazioni e societa la riforma ha previsto il Premio di formazione tecnica  a carico delle società che assumono per la prima volta giovani atleti di talento, destinato alle società che hanno contribuito alla sua preparazione ( vedi sotto i dettagli)

    Vincolo sportivo: cos’è

    Il vincolo sportivo è l' obbligo che un atleta assume al momento del tesseramento con una società sportiva, che lo lega a quella società per una durata prestabilita dalla federazione sportiva a cui la società è affiliata. 

    Questo vincolo impedisce all'atleta di tesserarsi contemporaneamente a  enti  della stessa federazione e intendeva garantire una certa stabilità alle società sportive, permettendo loro di pianificare gli investimenti e gli impegni sportivi. Inoltre, consente alle società di ottenere un riconoscimento economico per la formazione e lo sviluppo di giovani atleti talentuosi.

    Prima della riforma, il vincolo sportivo era particolarmente controverso, soprattutto a livello dilettantistico. Mentre i professionisti avevano visto un'evoluzione della loro situazione contrattuale con il cd decreto Bosman,  i dilettanti erano (sono , a seguito della proroga)  ancora soggetti a lunghi rapporti obbligatori con le società sportive, con limitazione del diritto a spostarsi liberamente a causa del  rapporto giuridico con l'associazione sportiva.

    L’abolizione è giunta per i  soli professionisti con il il decreto-legge PA-bis – convertito con L. n. 112/2023 – che all’art. 41, stabilisce che «a decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l’articolo 31, comma 1 del D.lgs. 36/2021 non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».

    Per i professionisti – al fine di mitigare le conseguenze di questa abolizione – il relativo termine era stato  prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

    Vincolo sportivo e Premio di formazione tecnica

    Per tutelare gli investimenti fatti dalle società sportive nella formazione degli atleti, la riforma ha  introdotto il Premio di Formazione Tecnica.

     Questo incentivo è destinato alle società che stipulano un nuovo contratto di lavoro con atleti alla loro prima esperienza lavorativa. Il premio è ripartito proporzionalmente tra le società dilettantistiche che hanno contribuito alla formazione dell'atleta.

     Le modalità e i parametri per la determinazione del premio  sono  stabiliti dalle singole federazioni sportive .

     Il termine previsto  per l definizione delle regole era  fissato al  31 dicembre 2023.

    Proroga vincolo sportivo le dichiarazioni di Abodi e Gravina

    Il ministero dello sport Abodi aveva anticipato qualche giorno fa la decisione del governo dichiarando che 

     "Preso atto dell’impatto di prima applicazione della norma, si è resa necessaria la proroga per garantire una graduale, ma definitiva, entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive, dilettantistiche e professionistiche".

    Un comunicato del dipartimento specifica che  «A partire dalla prossima settimana, il Ministro inviterà le parti interessate a una serie di audizioni con il gruppo di lavoro tecnico presso i propri uffici, per affrontare e risolvere strutturalmente le problematiche relative al tema riscontrate in questi mesi, nell’ambito di un quadro complessivo che comprende anche l’apprendistato sportivo e i premi di formazione».

    Il  presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha sottolineato l'importanza della decisione per la tutela dei vivai del settore calcistico «La tutela dei vivai è una delle priorità della Figc perché rappresentano un asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero movimento calcistico italiano. Per questo ringrazio l’intero Governo e il Ministro Abodi, nonché tutte le forze politiche che si sono dimostrate sensibili all’argomento, per aver accolto l’appello che ho lanciato non più tardi di una settimana fa nella richiesta di proroga di un anno sull’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo, un provvedimento fondamentale che consente alle società che credono nei settori giovanili il tempo necessario per riorganizzare il proprio lavoro in ottica di valorizzazione dei giovani».

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Assunzione agevolata beneficiari Reddito di cittadinanza: le istruzioni

    La legge di Bilancio 2023, nell'articolo 1, comma 294, aveva confermato l'incentivo per i datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, assumessero beneficiari del reddito di cittadinanza con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le istruzioni  operative INPS arrivano  finalmente con la circolare 75 del 28 giugno 2024.

     Vediamo di seguito le principali indicazioni .

    Assunzione agevolata beneficiari RDC con esonero contributivo 2023/24

     Va ricordato innanzitutto che l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, con un limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente

    Questa esenzione contributiva è applicabile anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. Tuttavia, l'esonero è alternativo a quello previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 . 

    L'efficacia della misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che è stata ottenuta il 31 ottobre 2023 e successivamente prorogata al 30 giugno 2024.

    ATTENZIONE : non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

    – i premi e i contributi dovuti all’INAIL

    – il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto  di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

    – il contributo, ove dovuto, ai Fondi di Solidarietà

    – il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle volte ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

    Assunzione agevolata beneficiari RDC le condizioni

    L'incentivo si applica esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza

    L'accesso all'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, ma esclusi quelli della pubblica amministrazione

    • Non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
    • Non si estende ai rapporti di lavoro intermittente o occasionale.
    • Non è disponibile per i contratti di apprendistato, dato che questi già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte(circolare 75).

    L'incentivo è applicabile anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

    Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens non agricoli

    i datori di lavoro non agricoli  che intendono fruire dell’esonero , devono esporre i lavoratori per i quali spetta valorizzando  nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

    Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della  circolare (quindi da luglio 2024) , devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.

    Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens Posagri

    I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>,  gli elementi di seguito specificati:

    • –    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
    • –    in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

    • –    in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
    • –    in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  –    in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

    Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).

    Per ulteriori dettagli anche per i flussi POSPA  consultare la circolare 75 2024.

  • Lavoro estero

    Deduzione contributi lavoro estero: nuovo ok dalla Cassazione

     Per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali, è ammessa la deducibilità dei contributi versati nello Stato estero per obbligo  di legge.. I contributi  possono essere dedotti dal reddito complessivo, anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    Questa in sintesi la conclusione della Corte di Cassazione  in una recente sentenza significativa riguardo a un contenzioso  tra l'Agenzia delle Entrate e un contribuente.

    In questo articolo i dettagli del caso, la questione centrale trattata dalla Corte, e le conclusioni a cui è giunta.

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    Contributi previdenziali dipendente versati in Svizzera

    Il caso ha avuto origine con un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi di R.G. per l'anno d'imposta 2012.

     Il lavoratore  aveva indicato nella sua dichiarazione contributi assistenziali e previdenziali deducibili dal reddito imponibile per un totale di 36.163 euro.

    A seguito di una richiesta dell'Agenzia delle Entrate, R.G. ha prodotto una certificazione relativa alla sua attività lavorativa svolta in Svizzera, dalla quale risultava che aveva versato contributi per un valore equivalente in franchi svizzeri.

    Tuttavia, una seconda certificazione ha evidenziato che i contributi versati in Svizzera erano stati inclusi nella base imponibile su cui erano state calcolate le imposte estere. 

    L'Agenzia delle Entrate ha quindi accertato che tali contributi avevano comportato un risparmio fiscale per R.G. in Italia, portando l'Ufficio a recuperare l'importo dovuto tramite una cartella di pagamento.

    R.G. ha impugnato la cartella di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Bologna, che ha rideterminato l'imposta dovuta.

     Tuttavia, su appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia-Romagna ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, stabilendo che i contributi versati in Svizzera dovevano essere integralmente dedotti dalla base imponibile ai fini della tassazione italiana.

    Le norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali esteri

    La questione principale trattata dalla Corte di Cassazione riguarda dunque  l'interpretazione delle norme sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero. 

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, in base all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), i redditi da lavoro dipendente svolto all'estero dovevano essere determinati sulla base delle retribuzioni  "convenzionali"  definite  annualmente dal  ministero,  per la quale è esclusa a deducibilità 

     Di conseguenza, secondo l'amministrazione, i contributi non potevano essere dedotti dal reddito complessivo.

    D'altra parte, R.G. ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, i contributi previdenziali e assistenziali vanno dedotti dal reddito complessivo, in quanto non deducibili nella determinazione dei singoli redditi.

    Viene menzionata la risposta all’interrogazione parlamentare n. 7-01021 e la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/2015, che avevano già chiarito che i contributi esteri rappresentano oneri deducibili dal reddito complessivo.

    La conclusione della Cassazione e principio di diritto

    La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, basando la sua decisione su un'interpretazione sistematica delle norme rilevanti. 

    La Corte ha rilevato che in assenza di una norma espressa che escluda la deducibilità dei contributi dal reddito complessivo, tali contributi devono essere dedotti anche se esclusi dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

    Inoltre, la Corte ha sottolineato che le norme sulla determinazione del reddito complessivo fungono da norme di chiusura del sistema delle imposte dirette. Solo attraverso la determinazione del reddito complessivo si arriva al computo dell'imposta lorda e, infine, al calcolo dell'importo dovuto dal contribuente all'erario. 

    La Corte ha stabilito quindi  il seguente principio di diritto: "In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base della retribuzione convenzionale di cui all'art. 51, comma 8-bis, del TUIR, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all'art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR".