-
Sanzioni per la sicurezza 2023: tabella completa nuovi importi
L'aumento del 15,9% degli importi delle sanzioni e ammende in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro era stata prevista dal decreto direttoriale 111/2023 del Ministero del lavoro pubblicato.il 28 settembre, per l'adeguamento quinquennale all'inflazione.
Nella percentuale sono compresi gli aumenti avvenuti nel periodo 2019-2023. Gli incrementi si applicano agli importi vigenti al 30 giugno 2023 .
Nel decreto si prevedeva l'entrata in vigore dal 1 luglio 2023 ma l'ispettorato è poi intervenuto sposta il termine di entrata in vigore al 6 ottobre con la nota n. 724 del 30 ottobre 2023.
L'ispettorato chiarisce che d'accordo con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, la rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.
Si ricorda nuovamente che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione» (cfr. la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro 314/2018
Viene anche previsto che per la rivalutazione alle
- sanzioni previste dal d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
- sanzione amministrativa per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
- sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);
si fa riserva di fornire ulteriori specifiche indicazioni .
L'applicativo dell'ispettorato SMART è in corso di aggiornamento e gli importi dei verbali generati dal 1 luglio al 5 ottobre 2023 saranno quindi rettificati.
Con la nota del 9 novembre in attesa dell'aggiornamento dell'applicativo è stata anche fornita la tabella completa delle sanzioni rivalutate.
Nella tabella seguente un quadro delle contravvenzioni piu ricorrenti :
Nei paragrafi seguenti ricordiamo le ultime modifiche in materia contenute nel decreto "Fisco lavoro" n. 146 2021 convertito in legge 215 2021.
Decreto 146 2021 sicurezza: sospensione attività e comunicazione lavoro occasionale
Le misure della legge 215 2021 prevedono una stretta per le aziende che non rispettano e non fanno rispettare la normativa contenuta nel Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro d.ldg 81/2008.
C'è inoltre un significativo rafforzamento del sistema dei controlli con maggiori poteri all'ispettorato e al preposto.
Il decreto interviene con forti novità nel sistema sanzionatorio:
- sospensione più facile dell’attività d’impresa: in caso di violazioni gravi scatterà già al primo verbale e verrà eliminata la recidiva
- riduzione dal 20 al 10% di lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro, oltre la quale scatta la temporanea cessazione di attività, senza preventiva instaurazione dei rapporti di lavoro. La conversione in legge ha inserito tra i lavoratori irregolari da conteggiare anche i lavoratori autonomi occasionali , per i quali sarà richiesta una comunicazione preventiva all'ispettorato territoriale.
- Per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti.
- L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti (alle 1200 del giorno successivo) ma anche su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. La sospensione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie locali
- Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito:
- con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
- Il datore di lavoro durante la sospensione dell’attività è tenuto ad erogare la retribuzione e versare i contributi previdenziali per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Tabella sanzioni aggiuntive
FATTISPECIE
IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
1
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
Euro 2.500
2
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
Euro 2.500
3
Mancata formazione ed addestramento
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
Euro 3.000
5
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
Euro 2.500
6
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Euro 3.000
8
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Euro 3.000
9
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
10
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Euro 3.000
11
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Euro 3.000
12
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Euro 3.000
Controlli in tema di sicurezza sul lavoro
Nell'ambito dell'organizzazione delle attività ispettive di controllo sono previsti invece:
- un rafforzamento delll'organico dell'Ispettorato del lavoro con l'autorizzazione a un nuovo concorso per oltre 1000 unità, oltre a quello già bandito. Inoltre nel Pnrr sono in previsione altre assunzioni all’Inl a partire dal 2022.
- Viene rafforzato il contingente di Carabinieri che daranno supporto alle attività ispettive
- il coordinamento della vigilanza sulla sicurezza che passa all'Ispettorato nazionale invece che alle Regioni
- Interoperabilità delle banche dati dei diversi soggetti che operano in ambito sicurezza come Inl, Inail, Inps e Asl con la creazione di una banca dati. centralizzata che eviti ritardi o sovrapposizione di interventi, ad esempio nella valutazione delle recidive che comportano interruzione dell'attività
- vengono previsti finanziamenti specifici per il miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione degli ispettori.
Maggiori poteri al preposto
- In regime di appalto o subappalto gli appaltatori devono indicare espressamente al committente il personale incaricato alla funzione di preposto per la sicurezza
- I ccnl possono prevedere l’emolumento spettante al preposto per le attività di controllo delle misure di sicurezza e salute
- Il preposto può intervenire per modificare ogni comportamento non conforme alla normativa e alle disposizioni aziendali con obbligo di informare i superiori se la situzione non viene corretta ed eventualmente anche interrompere le attività dei lavoratori interessati . Per la violazione di questa funzione si prevede la pena dell'arresto fino a due mesi o di uma ammenda a 491 a 1474 euro.
- E' prevista per la violazione dell'incarico al preposto la sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Revisione del sistema di formazione in materia di sicurezza
Nle DL 146 si prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adottasse un Accordo per la revisione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. IN particolare sono da definire le norme per l'equiparazione del datore di lavoro ai dirigenti e ai preposti per l’obbligo di ricevere una formazione adeguata e l'obbligo di addestramento pratico sulle previsioni di sicurezza. Attualmente è stata predisposta solo una bozza di accordo datata agosto 2023.
-
Alluvione Toscana 2023: istruzioni per le integrazioni salariali
Dati i frequenti eventi metereologici di eccezionale intensità – come le alluvioni che hanno colpito , a partire dal 2 novembre 2023, i territori delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato e per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana , INPS riepiloga nel messaggio 3959 del 9 novembre 2023 le modalità con cui i datori di lavoro devono richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari.
In particolare l'istituto ricorda che in questi casi i datori di lavoro possono ricorrere :
- al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO),
- all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali
- al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
con Causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili CD. EONE
Cassa integrazione con causali EONE
Le prestazioni di integrazione salariale con queste causali sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale
- le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile dell’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.
In particolare le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane – non sono tenute a effettuare l' informativa per le richieste delle prime 13 settimane di integrazione ma solo solo per le istanze di proroga oltre le 13 settimane consecutive
Le domande devono essere corredate dalla relazione tecnica che deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni.
Nel caso di eventi in territori i per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza, la relazione tecnica può essere presentata in forma semplificata, ovvero:
- senza dover dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato ma
- illustrando solo la tipologia delle attività lavorative svolte, e
- attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.
La domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata anche con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, anch'essa riferibile al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano gli stessi criteri.
In questi casi i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda.
In ogni caso gli elementi non forniti all’atto della domanda non determinano in alcun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione del supplemento istruttorio degli uffici INPS.
Alluvione Toscana e neutralizzazione dei periodi EONE
I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) possono essere richiesti con le modalità ordinarie e sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO FIS e Fondi di solidarietà
Sono, invece, computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di cui all’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015.
Alluvione Toscana e cassa operai agricoli (CISOA)
I datori di lavoro agricoli per eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) utilizzando la causale “eventi atmosferici – cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno.
ATTENZIONE l’articolo 2 del decreto–legge n. 98/2023, ha previsto una derogo alla disciplina sopracitata per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, per intemperie stagionali:
- è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero
- i periodi sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro
Nel caso dell'alluvione in Toscana per richiedere il trattamento i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche – cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.
la domanda va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro) trova applicazione soltanto pe le sospensioni verificatesi successivamente alla deliberazione dello stato di emergenza
Per le sospensioni che, invece, sono iniziate prima dell'emanazione della stessa, il termine decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento.
-
Sgravi assunzioni 2023: ok UE per percettori di Reddito di cittadinanza
La legge di bilancio 2023 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022 come legge 197-2022, ha potenziato alcune misure di sgravio contributivo per favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati.
Si tratta in particolare dell'esonero contributivo del 100% per nuove assunzioni nel 2023 di giovani, donne e percettori del reddito di cittadinanza .
Il 19 giugno 2023, l'Unione ha annunciato l'approvazione della misura relativa alle assunzioni di under 36 e di donne mentre restava in sospeso l'agevolazione per i percettori di reddito di cittadinanza.
Il ministero del lavoro ha annunciato ieri che è arrivato l'ok della Commissione anche per chi riceve il RDC , con la decisione 31 ottobre 2023 C(2023) 7480 final,
Grazie alla misura saranno disponibili 61,5 milioni di euro per sostenere il costo del lavoro delle imprese nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina.
Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli Aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, adottato dalla Commissione Europea il 9 marzo 2023.
Ricordiamo di seguito gli aspetti principali delle agevolazioni e le novità.
Incentivo assunzione percettori RDC
Per favorire l'ingresso stabile nel mondo del lavoro, la legge di bilancio 2023 ha previsto sia riconosciuto:
- per un periodo massimo di dodici mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
- con esclusione dei premi e contributi INAIL,
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori di reddito di cittadinanza
- con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con
- trasformazione di contratti a tempo determinato in indeterminato .
Resta ferma l'aliquota dì computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L'esonero è alternativo all'incentivo previsto dal decreto istitutivo del reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4) che riconosceva al datore di lavoro le mensilità residue di RDC dovute al lavoratore in caso di assunzione.
Si attendono ora le istruzioni operative INPS aggiornate
Esonero assunzioni giovani under 36 e donne
Come detto sopra , la legge di bilancio 197 2022 ha prorogato gli esoneri contributivi totali ( con un massimo di 8000 euro annui) riconosciuti nel 2023 per
- nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti a termine
- di giovani under 36 al primo contratto a tempo indeterminato e
- di donne disoccupate
Sono esclusi rapporti di apprendistato, lavoro domestico e contratto intermittente.
Le istruzioni operative sono state pubblicate dall'INPS con la circolare 58 2023 mentre con il messaggio 2598 del 10 luglio 2023 ha precisato le modalità di comunicazione dei conguagli tramite Uniemens, da effettuare per i periodi precedenti luglio 2023, entro Ottobre 2023.
Riepiloghiamo requisiti e durata nella tabella seguente:
ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36
100% dei contributi a carico dei datori di lavoro
massimo dello sgravio pari a 8mila euro annui
- per un periodo massimo di 36 mesi (48 per i datori di lavoro Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
- per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato
- di under 36, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato
- da parte di datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, o procedano nei nove mesi successivi a licenziamenti di lavoratori con la medesima qualifica
ESONERO ASSUNZIONI DONNE
Esonero del 100% dei contributi per un massimo di 8mila euro
- per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
- Disoccupate da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni del Meridione o con professione ovvero di un settore economico con disparità occupazionale di genere, superiore al 25% [
- ovvero disoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.
La circolare INPS N. 57 del 22 giugno 2023 sullo sgravio per i lavoratori under 36 precisa che sono escluse dall'agevolazione solamente:
– le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
– le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:
a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea; oppure
c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Il requisito anagrafico under 36 richiede che il lavoratore, alla data dell’assunzione/trasformazione, abbia un’età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Incentivo assunzioni: i limiti UE
Come detto l'Unione ha autorizzato la misura valutandola in linea con le condizioni stabilite nel Quadro temporaneo per la crisi e la transizione del 9 marzo 2023 aggiornato per la crisi Russo ucraina
L'autorizzazione consente la fruizione degli sgravi sia per il secondo semestre del 2022, sia per il 2023 ma il Quadro temporaneo prevede specifici limiti di utilizzo e cioè:
- 250mila euro l'anno per le imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
- 300 mila euro per le imprese dei settori pesca e acquacoltura.
Si segnala che dall'INPS si attendono ancora invece le istruzioni per l'incentivo riservato ai NEET, che dovrebbe essere cumulabile con l'incentivo per under 36 e donne. e che è stato introdotto dall'articolo 27 del Dl 48/2023 convertito in legge 85 2023.
Nel recente messaggio INPS precisa che con riguardo alle assunzioni tramite agenzie di somministrazione il limite va verificato in rapporto all'utilizzatore.
Conguagli Uniemens modalità e scadenze
Per quanto riguarda il recupero degli arretrati, nelle circolari di istruzioni . nn. 57 e 58 l’INPS aveva comunicato che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” dei mesi pregressi dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, poteva essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 mentre nel messaggio n. 2598, precisa che il conguaglio riguarda tutto il periodo dal mese di assunzione o trasformazione fino al mese di giugno 2023.
Per il settore agricolo si precisa invece che :
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, i “CodAgio” “E3” ed “E4” (under 36) e “3K” (donne svantaggiate) devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, i “CodAgio” “U3” e “U4” (under 36) e “4K” (donne svantaggiate) devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023.
I suddetti codici vanno utilizzati nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
Pertanto, le quote di esonero a partire da mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.
-
Giornalisti: contributo straordinario 1% a INPS entro dicembre
Con il messaggio 3685 del 13 ottobre 2023 Inps ha fornito le indicazioni sul versamento del contributo aggiuntivo previdenziale dovuto dai datori di lavoro per i giornalisti dipendenti attivi entro il giugno 2022, come previsto dalla delibera Inpgi 27 2021, fino ad oggi sospesa per il passaggio all'INPS e in attesa di chiarimenti.
Vediamo di seguito megio di cosa si tratta e le istruzioni operative .
Gestione previdenziale giornalisti dipendenti da INPGI a INPS
Prima del passaggio da INPGI a INPS della gestione previdenziale dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato , avvenuto dal 1 luglio 2022, l'istituto aveva deliberato alcune misure volte a tentare di mitigare la situazione di disavanzo gestionale, poi appunto sfociata nella decisione di trasferimento all'INPS (articolo 1, comma 103, legge 30 dicembre 2021, n. 234 ).
Le misure che avrebbero dovuto entrare in vigore il 22 dicembre 2021, erano state sospese dal Consiglio di amministrazione INPGI in quanto tutte le disposizioni della gestione giornalisti subordinati erano decadute, in attesa dei chiarimenti da parte dei Ministeri vigilanti .
La delibera stabiliva, tra l'altro,l’introduzione per cinque anni di un contributo straordinario dell’1% a carico di tutti gli iscritti attivi e pensionati.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a seguito di un parere reso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha ritenuto la delibera INPGI n. 27/2021 compatibile con il nuovo assetto normativo.
Il contributo straordinario a carico dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro dipendente viene considerato quindi applicabile nei confronti degli ex iscritti INPGI fino al 30 giugno 2022 e il messaggio chiarisce le modalità operative per il versamento da parte dei datori di lavoro.
Sui giornalisti in pensione il prelevamento è già stato effettuato nei primi mesi del 2023.
Modalità di esposizione del versamento del contributo in UniEmens
Ai fini del versamento del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, i datori di lavoro valorizzeranno, in relazione ai giornalisti attivi, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, per i periodi da gennaio 2022 a giugno 2022, l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:
- nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il nuovo Codice “M044”,avente il significato di “Versamento contributo 1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> indicheranno il valore “N”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> indicheranno l’AnnoMese di riferimento del versamento del contributo 1%;
- nell’elemento <BaseRif> inseriranno la retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa alla specifica competenza;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicheranno l’importo del contributo pari all’1% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, relativo all’AnnoMese.
La compensazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens dei tre mesi successivi alla pubblicazione del messaggio ovvero ottobre, novembre e dicembre 2023.
L'istituto precisa inoltre che:
- la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
- I dipendenti non piu inforza andranno indicati nel flusso UniEmens con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l’elemento <InfoAggCausaliContrib> con le stesse istruzioni.
- I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).
-
Aumento pensioni dicembre 2023 e tagli 2024
Il decreto "Anticipi "approvato dal Governo il 16 ottobre 2023 aveva previsto l'anticipo a questo mese di novembre del conguaglio relativo all'adeguamento delle pensioni all'inflazione, operazione che Inps di solito effettua a gennaio dell'anno successivo.
Si tratta in particolare di un aumento degli importi degli assegni, correlato all'aumento dell'inflazione che quest'anno è stato molto superiore al previsto. I costi della misura previsti sono pari a più di 2 miliardi di euro per il 2023 e oltre 560 milioni per il 2024.
Il testo definitivo del decreto legge ha spostato l'atteso appuntamento a dicembre. Vediamo di seguito più in dettaglio a quanto ammontano questi aumenti anche in relazione alle fasce di reddito dei pensionati.
Aumento pensioni dicembre 2023: le fasce di rivalutazione
Come detto si tratta dell' anticipo contabile del conguaglio che ogni anno si fa per adeguare le pensioni all'aumento dei prezzi relativo all'anno precedente, definitivamente definito dal decreto ministeriale entro il 20 novembre di ogni anno, rispetto al valore stimato a gennaio .
La differenza misurata quest'anno è pari allo 0,8% .
Per il persistere dell'inflazione 2023, infatti l'adeguamento nel 2024 è calcolato complessivamente all' 8,1% (contro il +7,3% stimato ). Istat ha calcolato aumenti medi del 3% poi anche nel 2025 e 2026 .
ATTENZIONE A dicembre 2023 si avrà il conguaglio relativo a tutti i mesi del 2023, compresa la tredicesima.
Per calcolare gli importi effettivi che si vedranno in più nel cedolino pensione di dicembre va anche tenuto presente che la normativa vigente prevede una rivalutazione piena, cioè del 100% (dello 0,8 in questione), solo per le pensioni di importo fino a quattro volte il minimo e con percentuali progressivamente calanti con l'innalzarsi dell'assegno di pensione.
Le fasce sono le seguenti (ricordiamo sempre che si tratta di importi lordi):
fascia pensione importo massimo assegno percentuale di applicazione pensioni fino a 4 volte il minimo entro i 2.101, 52 euro rivalutazione del 100% (0,8%) pensioni da 4 a 5 volte il minimo da 2102, 53 a 2.626,90 euro rivalutazione dell'85% (0,68%) pensioni da 5 a 6 volte il minimo da 2626, 91 a 3152,28 euro rivalutazione del 53% (0,42%)
pensioni da 6 a 8 volte il minimo da 3152, 29 a 4203,05 euro rivalutazione del 47% (0,37) pensioni da 8 a 10 volte il minimo da 4203,06 a 5253,80 euro rivalutazione del 37% (0,29) pensioni oltre 10 volte il minimo da 5253,81 euro in su rivalutazione del 32% (0,25) Aumento pensioni dicembre 2023: gli importi
Gli importi degli aumenti mensili e complessivi (indicativi perche dipendono anche dalla composizione dell'assegno ) sono i seguenti:
assegno pensione rivalutazione dicembre importo aumento complessivo a dicembre assegno di 1.000 euro 8 euro 104 euro assegno di 1500 euro 12 euro 156 euro assegno di 2.500 euro: 17 euro 221 euro assegno da 3000 euro 12,72 euro 152,74 euro assegno da 5500 euro 13,75 euro 165 euro Si ricorda che poi negli assegni di gennaio 2024 sarà presente solo la quota di rivalutazione MENSILE pari all'8,1% totale, senza il conguaglio relativo ai 12 mesi.
Taglio rivalutazione 2024
Nella bozza della legge di bilancio 2024 che inizia ora l'iter parlamentare è stata inserita una norma che modifica le percentuali di indicizzazione delle pensioni nel 2024 con una taglio che colpisce le fasce piu alte di reddito.
La spesa totale per le pensioni in Italia arriverà infatti a toccare i 361,24 miliardi (complice non solo l'inflazione ma anche l'aumento della vita media che fa lievitare la durata totale dei pagamenti)
Per contrastare in parte questo continuo aumento della spesa, l'art. 29 della bozza della legge di bilancio prevede per l'ultima fascia di reddito pensionistico, ovvero coloro che percepiscono oltre 5253 euro lordi , una rivalutazione nel 2024 pari
- al 22% invece che
- al 32 % del valore calcolato dall'Istat a novembre 2023 e definito come riferimento con decreto ministeriale al 5,4% .
-
Fallimenti : CIGS esente da TFR e ticket anche nel 2023
Anche per il 2023, come già per 2020 2021 e 2022 le societa':
- sottoposte a procedura fallimentare o
- in amministrazione straordinaria,
le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono esonerate:
- dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e
- dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 92 2012 (il cosiddetto ticket licenziamento).
La misura era stata prevista inizialmente per il 2020 e 2021 dall'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, e prorogata per il 2022 dall'articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103.
Con il messaggio 3779 del 30 ottobre 2023 INPS ricorda che una nuova proroga per il 2023 e 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio 2022 (L.234 2021).
Gli esoneri sono autorizzati nel limite di spesa di 21 milioni di euro per ciascun anno.
Inps riprende le istruzioni precedenti ( messaggio 1400 del 29 marzo 2022 ) e 3920/2020 ricordando che per ottenere l'agevolazione vanno richieste :
- in primo luogo autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) (o in sede di integrazione della stessa domanda). Il successivo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, TFR e c.d. ticket di licenziamento, separatamente per ogni anno di competenza.
- In secondo luogo, le aziende interessate ( o i curatori), in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” .
In particolare sul primo punto precisa che le aziende che intendano richiedere gli esoneri devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:
a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale distinta per ogni anno civile interessato
b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, da calcolare, secondo le indicazioni della circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione della CIGS autorizzata
Si sottolinea inoltre che per tali quote di TFR il decreto-legge n. 109/2018 non modifica la destinazione e l’assetto del TFR che puo essere
- versato ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- versa al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- accantonato presso il datore di lavoro.
Nel primo caso l’Istituto provvede a trasferire il TFR maturato al fondo pensione di destinazione.
nei casi due e tre invece l’Istituto provvede al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.
Istruzioni richiesta e autorizzazione sgravio TFR e ticket licenziamento
i curatori o i commissari straordinari (o gli intermediari incaricati) devono inoltrare all’INPS , SOLO con il modulo di istanza on-line appositamente predisposto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda di ammissione all’esonero, come da istruzioni dei messaggi n. 3920/2020 e n. 1400/2022,
Va utilizzato il codice autorizzazione (CA) “0Q” – istituito con il messaggio n. 3920/2020 che deve essere assegnato:
- con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al ticket di licenziamento;
- dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al ticket di licenziamento.
Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari di CIGS.
-
Inail per il lavoro sportivo, scadenza 30 novembre
Pubblicata ieri la circolare INAIL 46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)
La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l'attività dell'istituto in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con specifiche istruzioni per
- i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale e per
- i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico
Lavoratori soggetti ai premi INAIL ed esclusi
Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con versamento dei premi all'INAIL :
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato,
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e
- i prestatori di lavoro occasionale.
Sono esclusi invece
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private
- i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di volontari lauori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
- i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo
- il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
- i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile
Calcolo premi INAIL lavoro sportivo e indennità di inabilità
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta,
Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è costituita dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail .
Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32.
Scadenze INAIL sport dilettanti 2023
La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.
Quindi i committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:
- i lavoratori titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
- o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico,
- non ancora titolari di codice ditta e posizioni assicurative
devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.
L'istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto con il recente decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre.
Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.
Invece i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.