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Nota INL: consulenza del lavoro vietata per i CED
Con la nota n. 4304 del 13 maggio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i limiti operativi dei centri elaborazione dati (CED) nel campo della consulenza del lavoro, delineando le condizioni oltre le quali può configurarsi l’ipotesi di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.).
L'INL afferma che i CED possono svolgere solo attività “strumentali” e “accessorie”, ovvero:
compiti esecutivi come la raccolta, lettura e trasposizione dei dati nei libri paga, l’aggiornamento dei software gestionali e la stampa dei cedolini.
Tra le attività accessorie rientrano, invece, la consegna della documentazione e l’archiviazione dei dati elaborati.
È quindi esclusa qualsiasi funzione valutativa o di consulenza, che rimane riservata ai professionisti abilitati ai sensi della legge 12/1979.
Secondo la normativa vigente, infatti, solo i consulenti del lavoro iscritti all’albo, nonché avvocati, commercialisti, ragionieri e periti commerciali che abbiano regolarmente notificato l’avvio dell’attività all’Ispettorato, possono occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.
Tali attività non possono essere delegate ai CED, i quali, invece, possono fornire supporto operativo ai suddetti professionisti o ai datori di lavoro, sempre e solo sotto la loro supervisione.
La violazione di tali limiti può costituire reato e determinare interventi sanzionatori da parte degli organi ispettivi.
Il ruolo dei professionisti e il rapporto con i CED
Un aspetto particolarmente rilevante evidenziato dalla nota dell’INL è la necessità che il rapporto tra CED e professionista incaricato sia formalizzato attraverso un incarico scritto con data certa, che disciplini i limiti di intervento. Il professionista incaricato non può svolgere, per conto del CED, le funzioni che la legge riserva esclusivamente alla sua figura. Al contrario, il suo ruolo deve limitarsi alla verifica e controllo delle attività esecutive e accessorie svolte dal centro, senza sconfinare in compiti di consulenza diretta nei confronti dei clienti del CED.
In tal senso, l’Ispettorato ribadisce che solo i soggetti abilitati dalla L. 12/1979 possono curare adempimenti fondamentali come la gestione dei rapporti di lavoro, assunzioni e licenziamenti, redazione dei contratti, comunicazioni obbligatorie (es. Unilav), prospetti L. 68/1999, invio della documentazione contributiva agli enti previdenziali e assistenza durante eventuali ispezioni. Queste attività richiedono competenze specifiche e una responsabilità professionale non delegabile a strutture meramente esecutive come i CED.
L’INL sottolinea anche come le piccole imprese e quelle artigiane, incluse le cooperative, possano eventualmente avvalersi dei servizi erogati da centri di assistenza fiscale (CAF) istituiti dalle associazioni di categoria, i quali possono includere consulenti del lavoro come dipendenti. Anche in questo caso, tuttavia, il ruolo del CED resta subordinato all’attività del professionista, a cui spetta l’effettiva consulenza e gestione dei rapporti di lavoro.
Controlli ispettivi e contrasto all’abusivismo
L’intervento dell’Ispettorato si inserisce in una più ampia strategia di contrasto all’abusivismo professionale nella consulenza del lavoro, una priorità per il Ministero del Lavoro. I controlli degli ispettori saranno mirati a distinguere chiaramente le attività svolte dai CED da quelle riservate ai professionisti. Le verifiche si concentreranno su diversi aspetti: la natura concreta delle operazioni eseguite (che dovranno limitarsi a calcoli e stampa), l’emissione delle fatture (per analizzare contenuto e destinatari), e la verifica dei rapporti tra clienti e operatori del CED (per accertare se vi siano indebite attività consulenziali).
Sarà inoltre fondamentale controllare che la supervisione da parte dei professionisti incaricati si mantenga nei limiti previsti, senza mascherare un coinvolgimento diretto in attività vietate ai CED. In altre parole, le figure abilitate non devono fungere da “schermo” per consentire ai CED di svolgere consulenza in modo surrettizio, ma devono limitarsi a garantire il rispetto dei compiti assegnati.
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ENPAIA: Nuova Area Web per Infortuni e Malattie Professionali
Dallo scorso marzo 2025, la Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) ha attivato un nuovo strumento digitale: l’Area Web dedicata all’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali.
Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della digitalizzazione dei servizi offerti agli assicurati impiegati in agricoltura, periti agrari e agrotecnici.
La nuova Area Web è accessibile attraverso le credenziali fornite da ENPAIA ed è destinata a datori di lavoro, consulenti e assicurati.
Permette la gestione integrata delle denunce di infortunio e delle richieste di riconoscimento di malattia professionale.
Tramite l’accesso all’area riservata, è possibile:
- inserire denunce di infortunio professionale, extraprofessionale o in itinere;
- consultare la documentazione rilasciata dall’Ufficio Assicurazione Infortuni;
- verificare in tempo reale l’attivazione del rapporto di lavoro associato al soggetto infortunato;
- monitorare costantemente lo stato della pratica attraverso notifiche automatiche inviate via e-mail.
Piattaforma digitale infortuni ENPAIA come funziona
Il sistema è stato progettato per semplificare e guidare l’utente nell’inserimento della denuncia. Il datore di lavoro o il consulente:
- Effettua una ricerca per nome, cognome o matricola del dipendente.
- Specifica la tipologia di infortunio (professionale o extraprofessionale).
- Inserisce data, luogo dell’evento e descrizione della dinamica.
In caso di prognosi iniziale pari o superiore a 30 giorni, allega l’attestazione di denuncia alle autorità competenti.
Nel caso in cui l’infortunio derivi da incidente stradale causato da terzi, il sistema obbliga all’inserimento completo dei dati richiesti, impedendo il salvataggio della denuncia in caso di informazioni mancanti. Questa funzione garantisce l’accuratezza e la completezza delle comunicazioni inviate all’ente
.Coinvolgimento attivo dell’assicurato
Una volta che la denuncia viene inserita, l’assicurato riceve una notifica automatica e accede alla propria area per:
- completare la denuncia;
- caricare la documentazione medica;
- integrare ulteriori elementi richiesti;
- verificare e convalidare i dati al termine dell’evento.
Tutte le informazioni inserite sono consultabili e modificabili anche successivamente. Inoltre, le determinazioni e i prospetti di liquidazione sono resi disponibili online, garantendo massima trasparenza e accessibilità
L’intero sistema garantisce il rispetto della privacy e della sicurezza dei dati, consentendo l’accesso esclusivo all’area riservata di propria pertinenza. Ogni azione compiuta sul portale genera una comunicazione via e-mail, assicurando una tracciabilità puntuale delle attività.
Al termine dell’assenza per infortunio, il datore di lavoro deve:
- chiudere l’evento;
- indicare le date di inizio e fine;
- inserire i dati per il pagamento della prestazione (beneficiario, IBAN, retribuzione lorda, cedolino paga).
L’assicurato, infine, dovrà validare i dati inseriti e potrà allegare ulteriore documentazione anche dopo la chiusura dell’evento.
Periodo transitorio e obbligatorietà futura
Per agevolare l’adozione del nuovo sistema, ENPAIA ha previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2025: durante tale periodo sarà ancora possibile effettuare le denunce con i canali tradizionali.
Tuttavia, dal 3 novembre 2025 l’unico canale abilitato per la gestione delle denunce sarà la nuova Area Web, che diventerà strumento esclusivo per aziende, consulenti e lavoratori agricoli
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Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli
Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24, viene evidenziata, nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali.
Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.
Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine
La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.
La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:
- per gli operai agricoli a tempo determinato, erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre
- per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.
La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.
Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione
La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:
«La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»
Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio.
Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.
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Legge vittime cedimenti stradali: previsto il collocamento obbligatorio
La Legge 15 aprile 2025, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, intitolata “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.
La legge mira a riconoscere benefici alle vittime di eventi dannosi causati da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, in coerenza con il principio solidaristico sancito dall'articolo 2 della Costituzione.
Vediamo meglio i beneficiari e le varie misure in concreto.
Legge 63 2025: finalità e beneficiari
La legge prevede in primo luogo l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime.
- Beneficiari: hanno diritto ai benefici il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della persona deceduta, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva. Inoltre, sono inclusi i parenti o affini fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento e chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% a causa delle lesioni riportate.
- Esclusioni: sono esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o alla commissione di reati a questi connessi.
Gli eventi dannosi verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Gli eventi successivi saranno individuati con decreti da adottare entro trenta giorni dall'evento stesso.
Legge 63 2025: i benefici previsti
Le risorse del fondo sono destinate in particolare a:
- Speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
- Ulteriori iniziative di solidarietà sociale, come misure integrative di sostegno al reddito per famiglie in condizioni di bisogno
Inoltre:
- i soggetti beneficiari godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
- È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
- Può essere concessa la cittadinanza italiana allo straniero coniuge, all'altra parte dell'unione civile, alla persona stabilmente convivente, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle delle vittime, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
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Concorso magistratura tributaria, a breve le prove scritte: istruzioni e materiali
Sulla Gazzetta Ufficiale concorsi dell'11 aprile 2025 è stato pubblicato il diario delle prove del primo concorso indetto con decreto del direttore generale del Dipartimento della giustizia tributaria prot. RR 46 del 30 maggio 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 46 del 7 giugno 2024, si svolgeranno nei giorni 28 e 29 maggio 2025 presso l'Ergife Palace Hotel sito in largo Lorenzo Mossa n. 8 – 00165 Roma.
Il ministero precisa che l'ingresso dei candidati all'interno dei locali, dove saranno eseguiti i controlli di rito, sara' consentito a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 9,30, ora in cui i cancelli esterni verranno chiusi. Saranno ammessi all'esame esclusivamente i candidati presenti all'interno dei cancelli entro le ore 9,30.
Ai fini della partecipazione alle prove i candidati dovranno presentarsi, a pena di non ammissione alla effettuazione delle stesse, muniti di uno dei seguenti documenti di identita' in corso di validita', leggibile e visibile in ogni sua parte:
- carta di identita';
- passaporto;
- patente di guida;
- tessera ministeriale Mod. AT.
Inoltre, dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b).
Qui il testo completo dell'AVVISO.
Il 18 febbraio scorso era stato pubblicato l'avviso con i risultati della prova preselettiva ( allegato qui)
Il TESTO del bando IN PDF è allegato in fondo all'articolo
Si ricorda che nel decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2024 erano state ridisegnate le prove, annullando la proposta di un concorso semplificato
Vediamo nei paragrafi successivi come i dettagli sulle prove, le materie da preparare ed alcuni esempi di quiz risolti.
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Concorso magistrati tributari 2024: le prove
Come preannunciato nel DL PNRR 19-2024 il bando prevede
- una prova preselettiva,
- una prova scritta (che comprende due elaborati teorici e una prova pratica) e
- una prova orale.
La prova preselettiva si è svolta il 14 febbraio 2025 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 00148 Roma RM, icandidati convocati secondo la seguente ripartizione:
- 14 febbraio 2025 – ore 10,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “A” fino alla lettera “K”
- 14 febbraio 2025 – ore 15,00 – iniziali cognomi dei candidati convocati: dalla lettera “L” fino alla lettera “Z”
Erano esonerati dalla prova preselettiva:
- i candidati diversamente abili che hanno dichiarato, nell’apposito spazio della domanda di partecipazione, una percentuale di invalidità pari o superiore all’80% (ottanta per cento), e che hanno allegato alla domanda la necessaria documentazione sanitaria a supporto, e
- le altre categorie di candidati esonerati dalla prova preselettiva, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del bando, e che abbiano ricevuto una comunicazione della conferma dell’esonero da parte della Commissione.
PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva consiste nella soluzione di 75 quesiti a risposta multipla nel tempo massimo di 60 minuti.
Verrà assegnato 1 punto per ogni risposta esatta; -0,33 punti per ogni risposta errata o multipla; 0 punti per ogni mancata risposta,
Verranno ammessi allo scritto un numero di candidati pari a tre volte i posti a concorso.
PROVA SCRITTA
La prova scritta consiste in due elaborati tra i tre seguenti, individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell’imminenza della prova:
- – elaborato teorico vertente sul diritto tributario;
- – elaborato teorico vertente sul diritto civile o commerciale;
- – prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria.
La prova è valutata in ventesimi, e sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato.
PROVA ORALE
Infine la prova orale verterà sulle seguenti materie:
- diritto tributario e diritto processuale tributario
- diritto civile e diritto processuale civile
- diritto penale
- diritto costituzionale
- diritto amministrativo
- diritto commerciale
- diritto dell’Unione europea
- contabilità aziendale e bilancio
- elementi di informatica giuridica
- lingua straniera (indicata nella domanda, a scelta fra inglese, spagnolo, francese e tedesco)
La prova si considererà superata ottenendo un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie, un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva – tra prova scritta e prova orale – non inferiore a 90 punti.
Concorso magistrati tributari: nuova Commissione
Il decreto 75 2023 aveva previsto novità sulla commissione di concorso, che sarà composta da un maggior numero di commissari, ovvero:
- dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede,
- da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità,
- da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame,
- da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e
- da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Non potranno essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile.
Potranno inoltre essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
Concorso magistrati tributari 2024 le dichiarazioni della Presidente
La presidente Lussana il 24 settembre 2024 aveva chiarito sulla conclusione del concorso e tirocinio che l’effettivo inserimento dei nuovi giudici nelle Corti richiederà poi un tirocinio di sei mesi per i candidati selezionati.
Inoltre , nel periodo di transizione le Corti di primo e secondo grado continueranno a svolgere le loro funzioni, nonostante la mancanza di nuovi giudici. A questo proposito il Consiglio di presidenza sta valutando la possibilità di prorogare l’età pensionabile degli attuali giudici per evitare una paralisi del sistema.
E' stato anche sottolineato che la formazione continua sarà cruciale per garantire l’adeguamento alle innovazioni e il mantenimento della qualità delle decisioni.
Allegati: -
Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità
Il Governo aveva approvato invia preliminare a marzo 2025 un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846.
Nel consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.
Vediamo maggiori dettagli.
Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo
Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.
- Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:
Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.
Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.
- Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:
L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846. Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.
Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.
Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni
Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.
Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:
- La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
- L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
- L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.
Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008.
Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:
- Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
- Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
- Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
- Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.
Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese
Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:
- Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
- Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
- D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
- D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.
Implicazioni per le imprese di autotrasporto
Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:
Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.
Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.
Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.
Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva
Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.
Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025.
Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).
- Senza categoria
Patenti Nautiche: nasce l’Anagrafe Digitale Nazionale
Con il Decreto 11 marzo 2025, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto il regolamento attuativo per l’istituzione e la gestione dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica, rappresenta un tassello chiave nel processo di digitalizzazione delle banche dati pubbliche connesse alla navigazione da diporto.
Il regolamento entrerà in vigore dal 24 novembre 2025, ossia dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate dovranno operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Ecco tutti i dettagli del provvedimento e cosa cambia in pratica per gli utenti.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: come sarà
L’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche nasce in attuazione degli articoli 39 e 39-bis del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005). L’obiettivo è realizzare una base dati unica e informatizzata, centralizzata presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, che consenta di gestire in modo coordinato le informazioni sulle patenti nautiche rilasciate in Italia.
Il regolamento si inserisce nell’ambito delle iniziative di riforma amministrativa previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), con riferimento all’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e alla tutela dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Il sistema informativo dell’anagrafe è articolato in cinque sezioni principali, ognuna delle quali raccoglie e gestisce un determinato insieme di dati relativi ai titolari di patente nautica:
- Sezione anagrafica: contiene i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza).
- Sezione patenti: registra tutte le informazioni relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e duplicazione delle patenti.
- Sezione prescrizioni e limitazioni: ospita le eventuali limitazioni mediche o operative annotate sulla patente.
- Sezione violazioni: documenta le infrazioni accertate da organi competenti che comportano sanzioni amministrative accessorie.
- Sezione sinistri marittimi: raccoglie i dati relativi a incidenti con responsabilità del titolare, sanzioni e sentenze di condanna.
Il sistema consente una visione selettiva o complessiva delle informazioni, a seconda del profilo di accesso abilitato.
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: gestione e aggiornamento dei dati
La trasmissione e l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe avverranno in modalità telematica, attraverso i soggetti abilitati indicati nel decreto, tra cui:
- Le Capitanerie di porto;
- Gli Uffici circondariali marittimi;
- Gli Uffici della motorizzazione civile;
- Gli organi accertatori (ad es. Polizia, Guardia Costiera) e le autorità competenti per l’irrogazione di sanzioni.
Tutti i dati relativi a rilascio, rinnovo, duplicati, sanzioni e incidenti devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che li genera.
Per le patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento, l’inserimento dei dati avverrà in modo dinamico al momento di operazioni come rinnovi o sospensioni.
Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).
Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).
Anagrafe nazionale patenti nautiche: Tutela dati personali e sicurezza
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare del trattamento dei dati. Le informazioni raccolte nell’anagrafe sono trattate esclusivamente per finalità di:
- sicurezza della navigazione;
- prevenzione e repressione degli illeciti;
- ottimizzazione dei procedimenti amministrativi;
- supporto alle attività istituzionali di altri enti pubblici.
Il sistema è dotato di misure di sicurezza informatica per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, in linea con il Piano di sicurezza predisposto dal Centro elaborazione dati. L’accesso ai dati è consentito solo a soggetti autorizzati e viene tracciato per finalità di controllo.
Il Ministero, inoltre, svolge attività di monitoraggio costante e, in caso di violazioni, è tenuto a informare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dal GDPR.
Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).
Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: cosa cambia per gli utenti?
Il nuovo regolamento introduce alcune novità pratiche, ma non modifica le condizioni per il rilascio, il rinnovo o l’uso delle patenti nautiche. Tuttavia, impatta il modo in cui le informazioni vengono gestite, registrate e controllate, con conseguenze concrete per gli utenti in diverse situazioni:
1. Accesso e tracciabilità delle informazioni
PRIMA: le informazioni relative alla patente nautica (rilascio, rinnovo, violazioni, revoche) erano conservate presso l’ufficio che aveva rilasciato il documento, senza un archivio nazionale condiviso.
DOPO: ogni operazione che riguarda la patente è inserita in tempo reale nell’Anagrafe nazionale e diventa consultabile dalle autorità competenti (Capitanerie, motorizzazione, organi di polizia, ecc.).
Impatto per l’utente: maggiore trasparenza e tracciabilità, ma anche maggiore esposizione a controlli incrociati (es. in caso di violazioni o incidenti in mare).
2. Unificazione dei dati
PRIMA: i dati anagrafici e operativi erano sparsi tra più enti, ciascuno con propri archivi.
DOPO: viene creato un solo fascicolo digitale per ciascun titolare, con dati personali, abilitazioni, limitazioni, infrazioni e incidenti.
Impatto per l’utente: in caso di richieste o procedimenti (es. duplicato, revisione, accertamento di infrazioni), le autorità non dovranno più richiedere documenti pregressi all’utente: li avranno già disponibili in anagrafe.
3. Migliore interoperabilità tra uffici
Le operazioni vengono caricate telematicamente in tempo reale da Capitanerie, Uffici marittimi, Motorizzazione e organi accertatori.
Impatto per l’utente: tempi potenzialmente più rapidi per aggiornamenti (es. un rinnovo o una sospensione risulta immediatamente), ma anche riduzione dei margini di errore o omissione nei dati (es. sanzioni o revoche trasmesse entro 5 giorni).
4. Migrazione dei dati pregressi
Le patenti già rilasciate prima del 24 novembre 2025 non saranno caricate subito, ma solo al momento del primo evento utile (es. rinnovo, duplicato, sospensione).
Impatto per l’utente: chi ha una patente in corso di validità non subirà alcuna modifica immediata; l’anagrafe si popolerà progressivamente. Fino a quel momento, le informazioni restano presso l’ufficio originario.
5 Controlli e sanzioni più integrati
Le violazioni e gli incidenti con responsabilità accertata saranno visibili nel profilo digitale del titolare, insieme agli estremi del verbale e dell’unità coinvolta.
Impatto per l’utente: maggiore attenzione nella condotta in mare, poiché ogni evento sanzionabile sarà registrato e facilmente consultabile, anche in procedimenti successivi.
Nuova anagrafe digitale patenti nautiche: tabella di sintesi
Aspetto Prima del decreto Dopo il decreto Effetto per l’utente Archiviazione dati Dispersione tra più enti Anagrafe nazionale unica Dati più accessibili e completi Registrazione infrazioni Su registri locali Telematica in tempo reale Tracciabilità immediata Migrazione vecchie patenti Nessuna banca dati nazionale Solo in occasione di rinnovo o altro evento Nessun obbligo immediato per i titolari Accesso delle autorità Su richiesta, spesso manuale Accesso diretto via piattaforma digitale Controlli più rapidi e coordinati